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Vademecum sul nuovo Apprendistato luglio 19 2013 L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo, definito per questo, a causa mista. Guida all’attuazione e supporti pratici

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Vademecum sul nuovo Apprendistato

luglio 19

2013 L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo, definito per questo, a causa mista.

Guida all’attuazione e supporti pratici

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Indice degli argomenti

1. Introduzione a. L’apprendistato

b. Applicazione della norma

c. Normativa di riferimento

d. Beneficiari

e. Tutele per l’apprendista

f. Vantaggi e Limiti dell’Apprendistato

2. Faq Una lista delle domande con le risposte più frequenti che vengono

fornite sulla normativa

3. Il Tutora. La regolamentazione del tutor aziendale per l’apprendistato

b. Gli interventi formativi per i tutor aziendali

c. Modelli regionali di formazione per il tutor aziendale:

l’impostazione metodologica di un approfondimento

dell’ISFOL

d. Modelli regionali di formazione per il tutor aziendale:

un’analisi trasversale

4. Allegati: a. TU

b. Decreto Ministeriale 8 aprile 1998

c. Pubblicazioni ISFOL - Febbraio 2012

d. Legge del 19 gennaio 1955 n. 25 - Disciplina dell'apprendistato

e. INTERPELLO N. 52/2009 - cassa integrazione in deroga per

lavoratori apprendisti

f. Legge regionale n. 20 del 10 luglio 2012 - “testo unico

dell’apprendistato della regione Campania”

5. Modulistica: a. ATTESTATO TUTOR

b. CERTIFICATO FREQUENZA APPRENDISTA

c. MODULO ISCRIZIONE TUTOR

d. MODULO ISCRIZIONE APPRENDISTA

e. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (GENERICO)

f. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (ESEMPIO)

g. SCHEDA CORSO TUTOR

h. SCHEDA CORSO APPRENDISTA

i. LIBRETTO FORMATIVO

j. REGISTRO FORMAZIONE

k. REGISTRO PRESENZE

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Vademecum sul Nuovo Apprendistato

IL PRESENTE STUDIO E’ STATO COMPLETATO IN DATA 19/07/2013.

PERTANTO SARA’ CURA DEL LETTORE VERIFICARE OGNI EVENTUALE

MODIFICA DELLE NORME SUCCESSIVA A TALE DATA.

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1 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

APPRENDISTATO: LAVORO E FORMAZIONE IN UN UNICO

CONTRATTO

L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla

occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è un contratto a

contenuto formativo, definito per questo, a causa mista.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

• Da 15 a 25 anni. •Contratto di assunzione e conseguimento di qualifica o diploma professionale, con certificazione dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

• Da 18 a 29 anni.

•Contratto di assunzione e conseguimento di qualifica professionale nell’ambiente di lavoro.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

• Da 18 a 29 anni. •Contratto di assunzione e conseguimento di un titolo tra:

• diploma di scuola superiore

• titolo universitario e alta formazione (anche dottorato di ricerca)

• specializzazione tecnica

• praticantato e accesso alle professioni regolate da Ordini

1.

INTRODUZIONE

1.

a

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Centro Studi AssoAPI Salerno

2 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Ai giovani un contratto di lavoro per imparare a svolgere ruoli aziendali e

per conseguire un titolo di studio. Alle imprese incentivi contribuitivi e

previdenziali, formazione mirata di figure professionali. il contratto può essere attivato da aziende operanti in tutti i settori di attività, permettendo loro di ottenere

agevolazioni contributive.

Si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato regolato, dunque, salvo le norme specifiche,

dalla relativa normativa generale.

Individuato della legge Treu (L. 196/97) come strumento per favorire l’occupazione giovanile

l’apprendistato è, inoltre, anche una delle modalità per assolvere l’obbligo formativo (art. 68, legge

144/99), ora innalzato sino a 18 anni. Il giovane può, infatti, completare la sua formazione sul posto di

lavoro come apprendista in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale.

Applicazione della norma

Il contratto si applica seguendo le disposizioni di ciascuna Regione a

partire dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Dura da 6 mesi a 3 anni,

fatta eccezione per il diploma quadriennale regionale (4 anni) e per

particolari profili artigiani (5 anni). Il datore di lavoro deve garantire

condizioni lavorative, tipologia di formazione e qualifica prevista per

l’apprendista.

•Sgravi contributivi

•Finanziamento della formazione con i fondi paritetici interprofessionali

•Formazione di figure professionali specifiche

Vantaggi per l’impresa

•Piano formativo e presenza di tutor

•Garanzia durata minima della prestazione

•Coperture assicurative

Tutele per il giovane lavoratore

1.

b

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3 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Normativa di riferimento

Normativa nazionale Principali provvedimenti

Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”

Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”

Testo unico dell'Apprendistato - Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167 Legge 4 novembre 2010, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, art. 48 “Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”

Legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", art .23 “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato”

Legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante “norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”, art. 1, comma 773

Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”

Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30”

Fon

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Normativa nazionale

Normativa regionale

Fon

ti in

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reta

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Circolari del Ministero del Lavoro

Risposte ad interpello

Altro (note e circolari INPS)

Giu

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Sentenze della Corte Costituzionale

Acc

ord

i e In

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Conferenze Stato-Regioni e Stato–Regioni-Autonomie

1.

c

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4 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

D.P.R. 257/00 : Regolamento di attuazione dell' art. 68 della L. 17/5/99 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età

Legge 2 agosto 1999 n. 263 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144"

Legge 17 maggio 1999 n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

Legge 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; (Legge Treu)

Legge 2 aprile 1968, n. 424 “Modifiche e integrazioni alla legge 25/55” D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 “Regolamento alla legge sull'apprendistato n. 25/55” Legge 19 gennaio 1955 n. 25, “Disciplina dell’apprendistato”

Apprendistato – Diritto-dovere – Lavoro minorile

Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 345: Attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"

Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

Decreto Ministeriale 9 agosto 1999 n. 323 "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"

Legge 17 ottobre 1967 n. 977 recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" Legge 28 febbraio 1987 n. 56 recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" Legge 20 gennaio 1999 n. 9 recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di

istruzione" Legge 10 febbraio 2000 n. 30: "Legge-quadro in materia di

riordino dei cicli dell'istruzione"

Decreti ministeriali ed interministeriali

Decreto Interministeriale 18 maggio 2001: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000 n. 22 - Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'articolo 16 della legge 196 del 1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1999, n. 359 Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale “Disposizioni per l'attuazione dell'art.16 L.196/97 e successive modificazioni”

Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n. 179: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti

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5 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Decreto Ministeriale 8 aprile 1998: Decreto del Ministero del Lavoro del 08.04.1998 recante Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti

Circolari del Ministero del Lavoro

Circolare n. 5 del 21/01/2013 – “Disciplina sanzionatoria dell’apprendistato – indicazioni operative per il personale ispettivo”

Circolare n. 18 del 18/07/2012 - L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) – “Tipologie contrattuali ed altre disposizioni - prime indicazioni operative”

Circolare n. 29 del 11/11/2011 - "T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio"

Circolare n. 34 del 2/10/2010 - "Settore turismo - specificità e ricorso ad istituti lavoristici - indicazioni operative"

Circolare del 6/02/2009 - "Apprendistato professionalizzante - trasformazione anticipata del rapporto - obbligo formativo"

Circolare n. 27 del 10/11/2008 – “Apprendistato professionalizzante – chiarimenti” Circolare n. 2 del 25/01/2006 - “Circolare in materia di apprendistato per l’acquisizione di un

diploma o per percorsi di alta formazione” Circolare n. 30/05 del 15/7/2005 - “Circolare in materia di apprendistato professionalizzante” Circolare n. 40 del 14/10/2004 - “Circolare in materia di contratti di apprendistato” Circolare G/2001 del 27/04/2001 - "Apprendistato nel settore dell'artigianato: inammissibilità della

percentualizzazione tra qualifiche e apprendisti" Circolare n. 11 del 17/01/2001 - Visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56,

D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99) Circolare n. 78 del 09/11/2000 – “Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attività di

formazione esterna” Circolare n. 77 del 09/11/2000 - "Disposizioni per l’attuazione dei moduli aggiuntivi di formazione

esterna per i giovani che assolvono l’obbligo formativo attraverso l’esercizio dell’apprendistato" Circolare del 04/08/2000 - "Rilascio autorizzazioni all'assunzione di apprendisti edili che devono

prestare attività lavorative in cantieri ubicati in diverse province - Risposta a quesito" Circolare Min.Lavoro 27/7/00: Età lavorativa e assolvimento dell'obbligo scolastico Circolare n. 1 del 05/01/2000 - “Lavoro minorile - Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 – Prime

direttive applicative” Circolare n. 93 del 16/07/1998 - “Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all’art. 16

della legge 196/97 in materia di formazione degli apprendisti” Circolare n. 126 del 02/12/1997 – “Norme in materia di apprendistato. Prime direttive applicative

per consentire l’assunzione degli apprendisti”

Risposte ad interpello

Interpello 5 febbraio 2013, n. 5 (Federalberghi) “Apprendistato stagionale e oneri di

stabilizzazione”

Interpello 5 febbraio 2013, n. 4 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro)

“Apprendistato e assenza di regolamentazione collettiva”

Interpello 19 ottobre 2012, n. 34 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del

Lavoro) “Apprendistato Professionalizzante. Durata della formazione e previsioni

collettive”

Interpello 1 agosto 2012, n. 25 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro)

“Iscrizione nelle liste di mobilità di apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo”

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6 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Interpello 1 agosto 2012, n. 21 (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro)

“Apprendistato per lavoratori in mobilità ex art. 7, comma 4, d. lgs. n. 167/2011 - limiti di

età”

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 luglio 2012, prot. 40/0025014.

“Attuazione della nuova disciplina dell'apprendistato. Risposta a quesiti”

Interpello 14 giugno 2012, n. 16 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del

Lavoro) “Richiesta del parere di conformità agli enti bilaterali e recesso dal contratto”

Interpello 26 ottobre 2011, n.40 (Confcommercio e Confesercenti) “Durata massima

apprendistato professionalizzante”

Interpello 5 novembre 2010, n. 38 (Aninsei) “Apprendistato professionalizzante per docenti

abilitati”

Interpello 10 giugno 2010, n. 25 (Confcommercio) “Contratto di apprendistato

professionalizzante e formazione esclusivamente interna – sentenza della Corte

Costituzionale n. 176/2010 – apprendistato ciclico /c.d. stagionale) – Chiarimenti”

Interpello 15 ottobre 2010, n. 34 (Confartigianato) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 –

apprendistato – computo dei periodi di sospensione del lavoratore apprendista”

Interpello 2 aprile 2010, n. 11 (Assovetro) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato

professionalizzante - limitazioni quantitative – imprese collegate”

Interpello 12 novembre 2009, n. 79 (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del

Lavoro) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di apprendistato quale contratto a tempo

determinato o indeterminato”

Interpello 10 settembre 2009, n. 69 (Assosistema) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – contratti di

solidarietà – riconoscimento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori con

contratto di apprendistato”

Interpello 5 giugno 2009, n. 52 (Confindustria) art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – cassa

integrazione in deroga per lavoratori apprendisti contestuale alla richiesta di cassa

integrazione ordinaria o straordinaria

Altro (note e circolari INPS)

Circolare INPS n. 140 del 14 dicembre 2012 “Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Aspetti di carattere contributivo”

Messaggio INPS n. 20123 del 6 dicembre 2012 “Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22. Circolare 128 del 02 novembre 2012. Modalità di compilazione del flusso UniEmens – Dichiarazione “De minimis” per la fruizione dello sgravio contributivo: chiarimenti e integrazioni”

Circolare INPS del 2 novembre 2012, n. 128 Apprendistato. D.lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22.

Circolare INPS n. 22/2007: Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate

Sentenze della Corte Costituzionale

Sentenza n. 334 del 15 novembre 2010 Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, 25, commi 1 e 2, 28, comma 1, 29, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell’apprendistato)

Sentenza n. 176 del 10 maggio 2010 Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

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7 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005 Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), l), m) e o); 2, comma 1; 3, comma 1, lettere a), b) e c); 5, comma 1, lettere e) e f); 7 e 8, commi 1, 2, lettere a), f) e g), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e degli artt. 2, comma 1, lettera e); 3, comma 2; 4; 5; 6; 12, commi 3 e 5; 13, commi 1 e 6; 14, commi 1 e 2; 22, comma 6; da 47 a 60 e da 70 a 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)

Conferenze Stato-Regioni e Stato – Regioni - Autonomie

Accordo ai sensi dell’art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisiste in apprendistato a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Repertorio atti n 96 del 19 aprile 2012

Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Repertorio atti n. 58 del 15 marzo 2012

Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 "Integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con accordo del 27 luglio 2011"

Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

La contrattazione

La contrattazione collettiva ha un ruolo ben più ampio che nel passato nella definizione della

disciplina del contratto di apprendistato. Infatti il Testo Unico sull’Apprendistato (TUA) assegna

alle Parti sociali il compito di definire, mediante la stipula di appositi accordi interconfederali

ovvero di contratti collettivi di lavoro, la disciplina generale del contratto di apprendistato.

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8 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Contratti dei comparti della conoscenza

Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte

normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di

lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

In seguito all'accordo separato sul modello contrattuale e per effetto del Dlgs 150/09, la validità del

CCNL è triennale sia per la parte normativa che economica. È in corso di ridefinizione la struttura

dei comparti di contrattazione che comporterà la riduzione del numero dei contratti nazionali.

I principali aspetti disciplinati dagli accordi e dai CCNL riguardano:

Inoltre, per quanto riguarda l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il Testo

Unico rinvia ai CCNL per la disciplina delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel

rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni. Per l'apprendistato professionalizzante gli

accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della

formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la

durata del contratto.

Attività regolamentate

Agenti Immobiliari del 24.4.2012

Agenzie Marittime - del 23.04.2012

Agricoltura del 30.7.2012

Agricoltura Contoterzisti del 21.6.2012

Alimentari - del 24.4.2012

Alimentari Artigiani del 22.12.2011

Ambiente del 20.6.2012

Assicurazioni Unapass del 28.6.2012

Assicurazioni - del 14.6.2012

Assicurazioni - del 14.6.2012

• FORMA DEL CONTRATTO, DEL PATTO DI PROVA E DEL RELATIVO PIANO FORMATIVO;

• MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTA;

• PRESENZA DI UN TUTORE O REFERENTE AZIENDALE;

• RUOLO DEI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI DEGLI APPRENDISTI;

• RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE EFFETTUATA E DELLA QUALIFICA NEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO;

• POSSIBILITÀ DI PROLUNGARE O SOSPENDERE IL RAPPORTO;

• FORME E MODALITÀ PER LA CONFERMA IN SERVIZIO AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO O PER L'ESERCIZIO DEL RECESSO.

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9 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Autoscuole del 25.6.2012

Autotrasporto - del 24.4.2012

Autostrade Trafori Federreti del 24.7.2012

Aziende Ortofrutticole e Agrumarie del 4.7.2012 Bancari - del 24.4.2012

Calzature - del 19. 4.2012

Ced - del 24.4.2012

Cemento Pmi del 22.12.2011

Ceramica del 17.7.2012 -

Cineaudiovisivi del 21.12.2011

Confcommercio - del 24. 3.2012

Confesercenti - del 28.3.2012

Cooperative Socio Sanitarie-del 16.12.2011

Credito Cooperativo - del 4.5.2012

Credito ABI - Falcri Silcea del 24.4.2012

Distribuzione Cooperativa - del 13.6.2012

Edili Artigiani Pmi Cooperative del 22.12.2011

Estetica Artigiani del 22.12.2011

Farmacie del 14.6.2012

Federlegno - del19.4.2012

Federlegno del 19.4.2012

Ferrovie del 20.7.2012

Formazione Professionale del 27.3.2012

Gomma Plastica - del 12.4.2012

Imprese di Pulizie del 20.6.2012

Imprese di Pulizie Artigiani del 22.12.2011

Lavanderie Artigiani del 22.12.2011

Legno e affini Artigiani del 22.12.2011

Metalmeccanici Artigiani del 30.4.2012

Odontotecnici Artigiani del 22.12.2011

Panificatori Assipan del 14.6.2012

Panificatori - del 4.5.2012

Pmi Trasporti - del 22.4.2012

Revisori Legali - del 19.4.2012

Servizi Postali in appalto del 15.6.2012

Somministrazione - del 5.4.2012

Studi Professionali - del 29.11.2011

Trasporti Confimprese del 28.11.2011

Turismo - del 17.4.2012

Turismo Confesercenti del 20.4.2012

Turismo Confidustria - del 14. 5. 2012

Beneficiari 1.

d

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10 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Possono stipulare contratti di apprendistato tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a

tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di

attuazione del Nuovo Apprendistato.

Il numero degli apprendisti che un’impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal

numero di lavoratori dipendenti presenti:

A far data dal 1° gennaio 2013, presso i datori di lavoro che occupano almeno 10 lavoratori il

rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate potrà arrivare a 3 a 2.

L’assunzione di nuovi apprendisti risulta, inoltre, subordinata per i datori di lavoro che occupano

almeno 10 dipendenti all’aver mantenuto in servizio nell’arco dei 36 mesi precedenti la nuova

assunzione almeno il 50% degli apprendisti assunti (fino al 18 luglio 2015 la percentuale risulta

ridotta al 30%).

Tutele riconosciute agli apprendisti

Il Testo Unico per l'Apprendistato elenca le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al pari di

tutti gli altri lavoratori, ossia:

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge 443 del 1985.

Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti:

da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;

da 3 lavoratori in su, potrà assumersi un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti

qualificati e specializzati in forza all'impresa:

1.

e

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11 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

assicurazione contro le malattie;

assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia;

maternità;

assegno per il nucleo famigliare.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono sempre coperti economicamente in caso di

malattia dall'INPS, durante il periodo di formazione, indipendentemente dalle specifiche regole

stabilite dai contratti collettivi.

Sotto il profilo previdenziale, trovano applicazione anche per gli apprendisti le norme sulla

previdenza e assistenza sociale obbligatorie, ovvero si estendono loro l’assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, l’invalidità e vecchiaia, la maternità,

nonché il diritto all’assegno familiare. Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di

sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto disposto dai

contratti collettivi, è prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato.

Gli apprendisti sono esclusi dal godimento degli ammortizzatori sociali ordinari (trattamenti

ordinari di integrazione salariale, indennità di disoccupazione e di mobilità), ma, al ricorrere dei

relativi e necessari presupposti, possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga disciplinati

dalla normativa anticrisi.

Vantaggi e Vincoli dell'apprendistato

L'apprendistato permette all'impresa di risparmiare sui costi relativi all'inserimento di un nuovo

dipendente.

I costi sostenuti in termini di tempo e impegno dedicato alla formazione sono riconosciuti dalla

normativa, che consente alle imprese che assumono apprendisti di ottenere un notevole risparmio

contributivo per tutta la durata del contratto.

Alla conclusione del periodo di apprendistato, in caso di assunzione definitiva del giovane, le

agevolazioni sono prorogate per altri 12 mesi.

Inoltre, il salario dell’apprendista è percentualmente ridotto

rispetto a quello di un lavoratore qualificato di pari inquadramento.

Ancora, il contratto di apprendistato non impegna immediatamente

l’impresa ad una assunzione a tempo indeterminato, consentendo di

utilizzare lo strumento come una sorta di periodo di prova per capire

se esistono le condizioni per un positivo e stabile rapporto di

collaborazione con il giovane.

L’apprendistato comporta tuttavia anche una serie di adempimenti, che sono finalizzati alla

formazione del giovane apprendista.

Da una parte ci sono delle limitazioni all’utilizzo dell’apprendista all'interno dell'ambito lavorativo

(ore di lavoro settimanali, lavoro straordinario, lavoro notturno, …).

Dall'altra, esiste l'obbligo di far partecipare il giovane alle attività di formazione esterna, sottraendo

del tempo al suo impiego sul lavoro.

Inoltre, la nomina del tutor aziendale e le procedure amministrative legate alla gestione di questo

contratto costituiscono ulteriori impegni per l'impresa.

1.

f

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12 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

La formazione può essere efficace solo se l'impresa e l'apprendista la vivono come un investimento

per il futuro in cui i vantaggi attesi superano i costi.

Se non esiste un interesse comune ad impegnarsi per raggiungere determinati risultati di crescita

professionale del giovane, non esistono neppure i presupposti per sviluppare un effettivo processo

di formazione all'interno del rapporto di apprendistato.

L’apprendistato professionalizzante puo essere utilizzato sia nel settore privato che nel settore pubblico?

Il Testo Unico prevede espressamente che il contratto di apprendistato professionalizzante sia utilizzabile

anche nel settore pubblico demandando ad un D.P.C.M. da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in

vigore del Testo Unico "la disciplina del reclutamento e dell’accesso nonché l’applicazione del contratto."

(art. 7, comma 8 D.lgs 167/2011)

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e dell’apprendista nel contratto di apprendistato?

Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di

qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva...) e,

in più, attuare tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo.

L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro nonchè rispettare tutti

gli obblighi finalizzati al corretto adempimento del percorso formativo.

Qual e l’orario di lavoro dell’apprendista?

Durante l’apprendistato, il datore di lavoro può

recedere in qualsiasi momento dal rapporto di

apprendistato?

Il datore di lavoro può recedere dal contratto di

lavoro, prima del termine del periodo di formazione,

solo per giusta causa o giustificato motivo.

Il recesso è sempre possibile "ad nutum" durante il

periodo di prova.

2.

FAQ

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13 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 66/2003 e ss. i

.m.

Le ore destinate all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare si considerano, a tutti gli

effetti, ore lavorative computabili nell’orario di lavoro.

E’ possibile stipulare un contratto di

apprendistato professionalizzante part

time? Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o part-time, valutando, però, che la durata delle

prestazioni lavorative sia tale da permettere il conseguimento della qualifica professionale oggetto del

contratto.

Al termine del periodo di apprendistato il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato?

Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’art. 2118

c.c. (con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato.

Quanto dura l’apprendistato professionalizzante?

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata, anche minima, del contratto che,

per la sua componente formativa non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le

figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 4, comma

2 D.lgs 276/2011).

La Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (L. 92/2012), in vigore dal 18 luglio 2012, ha modificato il Testo

Unico introducendo una durata minima del contratto pari a 6 mesi con eccezione degli apprendisti assunti

per lo svolgimento di attività stagionali.

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14 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Quanti apprendisti puo assumere un datore di lavoro?

La Legge di Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) stabilisce che per i datori di lavoro con meno di 10

dipendenti il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il 100% delle maestranze

specializzate e qualificate in servizio.

Il rapporto tra il numero di apprendisti e le maestranze specializzate e qualificate in servizio per i datori di

lavoro con più di 10 dipendenti è invece di 3 a 2.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che

comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Tali disposizioni si applicano a far data dal 1 gennaio 2013.

Fino a quella data continuerà ad applicarsi il TU sull’apprendistato che prevede il limite del 100%.

Sono previsti incentivi per il datore di lavoro che assuma apprendisti?

• Incentivi contributivi: Per le aziende sino a 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84 % a carico dell’apprendista) . Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 9 l’aliquota è pari al 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo(con il 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le assunzioni dal 1 gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 la legge di stabilità 2012 (art. 22, comma 1) ha previsto lo sgravio contributivo del 100% per una durata massima di 3 anni.

•Incentivi economici ovvero la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.

•Incentivi normativi: gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti

•Incentivi fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.

Il sistema di incentivazione economica dell’apprendistato è costituito da:

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15 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

E’ possibile assumere con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilita ?

E’ possibile assumere in apprendistato lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o

riqualificazione. Per essi trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali ex lege

604/1991 nonché il regime contributivo agevolato e l’incentivo di cui agli articoli 25, comma 9 e 8, comma 4

della legge 223/91.

Nel caso di mancato recesso del datore di lavoro al termine dell’apprendistato il datore di lavoro continua a godere dei benefici contributivi?

I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla

prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in

mobilità. (art. 7, comma 9 D.lgs 167/2011)

Le competenze acquisite dall’apprendista devono essere certificate?

Le competenze acquisite dall’apprendista possono essere certificate secondo le modalità definite dalle

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni. Nelle more

della definizione del repertorio delle professioni si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

L’apprendista puo essere retribuito a cottimo?

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16 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

La disciplina generale del contratto di apprendistato prevede, quale principio generale, il divieto di

retribuire a cottimo l’apprendista.

Esistono aree/funzioni aziendali in cui non e possibile inserire apprendisti?

Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 5 del d.lgs 276/2003 e ss. i. m., l’individuazione di

aree/funzioni di inammissibilità dell’apprendistato è demandata alla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro che hanno sedi in piu regioni a quale disciplina fanno riferimento in materia di formazione?

Ai sensi dell’art. 7, comma 10 D.lgs 167/2011 è possibile far riferimento al percorso formativo della Regione

dove è ubicata la sede legale.

Per i contratti di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico sono previste modifiche?

Ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.lgs 167/2011 continuano ad applicarsi le norme di

legge e di contratto previgenti.

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17 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Che ruolo hanno gli enti bilaterali nell’apprendistato?

Con riferimento all’apprendistato gli enti bilaterali svolgono un’attività di programmazione di attività

formative e di determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda.

I ccnl di settore posso prevedere un obbligo, per i datori di lavoro, di sottoporre all’ente bilaterale di

riferimento, il piano formativo individuale ai fini dell’ottenimento del parere di conformità.

I CCNL possono inserire periodi di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante?

Ferma restando la durata minima di sei mesi introdotta dalla legge di Riforma del Mercato del lavoro, il

Testo Unico sull’apprendistato, all’art. 4, comma 2, stabilisce espressamente che agli accordi

interconfederali ed alla contrattazione collettiva di settore spetta l’individuazione della durata, anche

minima, del contratto.

Che ruolo hanno le Regioni nell’apprendistato professionalizzante?

• Le Regioni possono integrare l’attività di formazione aziendale prevista dal ccnl organizzando e disciplinando una proposta formativa (catalogo formativo) che preveda l’acquisizione di competenze di base e trasversali.

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18 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

E’ ammesso l’apprendistato professionalizzante in aziende che svolgano attivita organizzate su cicli stagionali?

Il Testo Unico sull’apprendistato stabilisce che i contratti collettivi di settore (es. Turismo) possono

prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai

sensi del D.lgs 368/2001 e ss. i. m. (aty. 4, comma 5 D.lgs 167/2011)

Come viene retribuito l’apprendista?

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata dal testo Unico sull’apprendistato che da un lato afferma il

divieto di retribuire l’apprendista a cottimo e dall’altro prevede la possibilità per il datore di lavoro di

possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che

richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto

ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale

all’anzianità di servizio.

Cos’e il Piano Formativo Individuale?

Il Piano Formativo Individuale è un elemento essenziale ed integrante del contratto di apprendistato.

Consiste in un allegato al contratto, redatto in forma scritta anche sulla base di moduli e formulari stabiliti

dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, mediante il quale viene definito il percorso formativo

dell’apprendista.

Il Piano deve essere definito entro 30 gg dalla stipula del contratto (art. 2, comma 1 lett. a) D.lgs 167/2011)

Cosa sono i profili formativi?

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19 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che deve realizzarsi

nell’ambito del contratto di apprendistato. Pertanto risulta necessario alla redazione del piano formativo

individuale che deve obbligatoriamente essere allegato al contratto di assunzione degli apprendisti.

Come e regolamentata la formazione nell’apprendistato professionalizzante?

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo

di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per

l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali

stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La formazione di tipo

professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, può essere integrata, nei limiti

delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda,

finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore

a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età,

del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista (art. 4, c. 2 e 3 D.lgs 167/2011). In assenza

dell’offerta formativa pubblica trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.(Art. 7,

comma 7 D.lgs 167/2011).

Chi e il tutor?

Il tutor è una figura prevista dalle norme di legge e di contratto cui spetta il compito di affiancare

l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio

delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la

formazione sul luogo di lavoro.

La legge stabilisce che il tutor debba avere "formazione e competenze adeguate", secondo le previsioni

della normativa regionale o, in assenza, della contrattazione collettiva.

Come si svolge la formazione durante il rapporto di lavoro in apprendistato professionalizzante?

Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di tre tipi di percorsi formativi per l’apprendista:

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20 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Al termine dell’apprendistato viene consegnata una certificazione?

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite

dall’apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di

servizi all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore, ciò dimostrerà l’assolvimento dell’obbligo di

formazione da parte dell’azienda e dell’apprendista. La registrazione della formazione effettuata e della

qualifica professionale eventualmente acquisita viene effettuata nel libretto formativo del cittadino di cui

all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nell’apprendistato in somministrazione chi e responsabile della formazione dell’apprendista?

L’agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi dell’apprendista e,

per il tramite del Tutor di Agenzia (TDA) svolge le seguenti attività:

Definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con lavoratore e impresa utilizzatrice, il

piano formativo individuale comunicando il nominativo del tutor

Monitora lo svolgimento e il rispetto del piano con cadenza semestrale dandone conseguente

comunicazione all’utilizzatrice

con formazione sia interna, sia

esterna all’azienda

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21 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Definisce in accordo con le OO.SS. la eventuale formazione sussidiaria erogata presso gli enti

formativi accreditati Forma.temp nel caso in cui si renda necessario integrare o supplire la

formazione professionale realizzata dall’impresa utilizzatrice

Attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e attribuisce qualifica

professionale sentito il parere della Commissione Nazionale Istituita presso Forma. Temp

Al termine dell’apprendistato attesta l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista,

a Formatemp e alle CST, del raggiungimento della qualifica.

E’ possibile ricorrere al finanziamento dei percorsi formativi dell’apprendista?

Il T.U. sull’apprendistato stabilisce espressamente la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali

degli apprendisti per il tramite di fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre

2000 n. 388 e all’articolo 12 del D.lgs 276/2003 anche attraverso accordi con le Regioni.

In caso di inadempimento degli obblighi formativi quali sanzioni sono previste?

L’art. 7, comma 1 del testo Unico sull’apprendistato stabilisce espressamente che in caso di inadempimento

nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da

impedire la realizzazione delle finalità del contratto è previsto l’obbligo di versamento della differenza tra la

contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore

che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100%

con esclusione di qualsaisi altra sanzione per omessa contribuzione.

Qual e la durata massima del piano formativo?

La durata del percorso formativo dell’apprendista, contenuto nel piano formativo individuale, è rimessa agli

accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva di settore. In ogni caso non potrà essere superiore a

3 anni (ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva

di riferimento).

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22 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Cos’ e il libretto formativo del cittadino?

Il libretto formativo del cittadino è un libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le

competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la

formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da

soggetti accreditati dalle Regioni nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale

secondo gli indirizzi dell’unione Europea in materia di apprendimento permanente, purchè riconosciute e

certificate (art. 2,comma 1 lett. i) D.lgs 276/2003).

Con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 è stato definito un modello unico di Libretto Formativo

che dovrà essere rilasciato dalla Regione.

Agenzie per il lavoro e apprendistato professionalizzante

Le agenzie per il lavoro possono fornire alle aziende apprendisti in regime di somministrazione di lavoro?

Nell’ambito del contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra

Agenzia per il Lavoro e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui

al codice civile ed alle leggi speciali. Già nel 2005 il Ministero del Lavoro affermava che "Nel caso della

somministrazione a tempo indeterminato è (...) possibile il ricorso al contratto di apprendistato (...) purchè

le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità di formazione"

(Circ. Min.Lav. e P.S. 22 febbraio 2005, n. 7_G.U. 60 del 14 marzo 2005).

Con l’entrata in vigore del T.U. sull’apprendistato e la stipula dell’Accordo del 5 aprile 2012- sezione

speciale del ccnl della categoria della agenzia di somministrazione di lavoro in materia di apprendistato in

somministrazione - la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di avviare lavoratori con apprendistato

professionalizzante in somministrazione trova una compiuta regolamentazione.

A seguito della novità introdotta dalla L. 134/2012 di conversione del Decreto Sviluppo 83/2012, Le Agenzie

per il Lavoro possono avviare apprendisti solo nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo

indeterminato (c.d. "Staff Leasing") in tutti i settori produttivi.

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23 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Chi e il tutor di agenzia?

Durante il periodo di apprendistato il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due Tutor, uno

nominato dall’Agenzia per il Lavoro, prima dell’invio in missione, ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.

Il tutor di Agenzia è un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di

comunicazione della stessa, viene iscritto nell’Apposito Albo istituito presso Forma. Temp.

Il Tutor di Agenzia deve possedere adeguate competenze professionali così come indicate dal ccnl di

categoria.

In quali casi puo essere prorogato il contratto di apprendistato in somministrazione?

Nei casi di malattia, infortunio, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto il contratto di

apprendistato in somministrazione può essere prolungato nelle modalità definite dal ccnl applicato

dall’impresa utilizzatrice.

Quali sono le norme che

disciplinano la somministrazione

di apprendisti?

• La somministrazione di apprendisti da parte delle Agenzie per il Lavoro è disciplinata dal D.lgs 276/2003 e ss. i. m., dal Testo Unico sull’apprendistato così come modificato dalla L. 92/2012 (Legge di Riforma del Mercato del Lavoro) nonché dal ccnl della categoria delle agenzie per il lavoro del 24 luglio 2008, di cui l’accordo del 5 aprile 2012 costituisce sezione speciale e dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, applicata dalle aziende utilizzatrici.

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24 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Con il Decreto del 28 febbraio 2000 n. 22 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le

disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale nell'apprendistato, delineandone nel

dettaglio la figura professionale, definendone caratteristiche, ruolo e compiti, e istituzionalizzando azioni di

formazione, della durata di almeno 8 ore, al fine di garantire l’acquisizione delle competenze utili

all’esercizio del ruolo.

LA REGOLAMENTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE PER

L’APPRENDISTATO

L'introduzione della figura del tutor aziendale costituisce una delle più interessanti innovazioni della riforma

dell'apprendistato avviata a partire dalla legge del 24 giugno 1997 n. 196.

Si tratta infatti di una figura centrale nell’apprendistato, perché il tutor aziendale è responsabile del

percorso di formazione on the job e del raccordo tra formazione interna ed esterna all’impresa. Pertanto il

Decreto Ministeriale dell'8 aprile 1998 specifica che le imprese, al momento dell’assunzione di un

apprendista, individuano formalmente la persona incaricata di svolgere la funzione di tutor aziendale.

Con il Decreto del 28 febbraio 2000 n. 22 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le

disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale nell'apprendistato, delineandone nel

dettaglio la figura professionale, definendone caratteristiche, ruolo e compiti, e istituzionalizzando azioni di

formazione al fine di garantire l’acquisizione delle competenze utili all’esercizio del ruolo.

L’approvazione del Decreto Legislativo n. 276/2003, che ha affidato alle Regioni e Province Autonome di

Trento e Bolzano la regolamentazione della figura del tutor aziendale, ha aperto la strada ad una serie di

provvedimenti definiti a livello territoriale che hanno sostanzialmente confermato le disposizioni del

precedente Decreto Ministeriale. Pertanto è ancora a quell’atto che si deve far riferimento per tratteggiare

la figura del tutor aziendale.

Nel dettaglio, i compiti del tutor aziendale possono essere così elencati (art.1 del Decreto Ministeriale n.

22/00):

3.

IL TUTOR

3.

a

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25 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Di conseguenza le competenze minime che il tutor aziendale deve possedere per svolgere con efficacia i

compiti assegnati, competenze da sviluppare tramite specifici interventi formativi, sono (art.3):

Le suddette attività prefigurano un ricco e complesso insieme di funzioni che il tutor deve svolgere, a

seconda anche dell’organizzazione della funzione di tutorato nei diversi contesti aziendali, e in relazione

alle caratteristiche del giovane apprendista, che arriva in azienda con un personale bagaglio di esperienze,

personali e professionali, di aspettative e timori, che influenzano la motivazione e gli esiti del percorso

formativo e lavorativo che sta per intraprendere.

• affianca l’apprendista durante il periodo di apprendistato, svolgendo anche una funzione informativa e di orientamento rispetto al contesto organizzativo dell’azienda, costituito dall’insieme di valori, regole, sistema di relazioni e modalità organizzative

• trasmette le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative ponendosi come maestro e garante degli apprendimenti

• favorisce l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro, svolgendo una funzione formativa

• collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, svolgendo un’attività di sostegno e coordinamento

• esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro, ponendosi come valutatore dei progressi e dei risultati dell’apprendimento.

• conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza

• comprendere le funzioni proprie del ruolo e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione

• gestire l’accoglienza degli apprendisti, facilitandone l’inserimento nel contesto aziendale

• gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista, al fine di favorire una positiva integrazione tra la formazione extra aziendale e le esperienze di lavoro realizzate in impresa

• pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa facilitando l'acquisizione delle competenze richieste dall'esercizio dell'attività lavorativa e agevolando il processo di apprendimento dell’apprendista durante l’intero percorso formativo

• valutare gli apprendimenti e le competenze acquisite, nonché i progressi e i risultati conseguiti dal giovane apprendista nel corso del suo processo di inserimento e crescita professionale, ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa.

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26 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

L’art.3 del Decreto Ministeriale n. 22/00 prevede infatti la definizione da parte delle Regioni (di concerto

con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori) di specifici

interventi formativi, di durata non inferiore ad 8 ore, diretti a sviluppare le competenze minime necessarie

per esercitare le funzioni tutoriali. La centralità di tali interventi per un esercizio efficace della funzione

tutoriale all’interno dell’azienda e, più in generale, per una valorizzazione delle potenzialità formative del

contesto produttivo, ha spinto verso un rafforzamento dell’intervento formativo obbligatorio per i tutor

aziendali, nell’ambito di alcune regolamentazioni regionali di implementazione del Decreto Legislativo n.

276/2003.

Gli interventi formativi specifici rivolti ai tutor aziendali devono dunque essere finalizzati allo sviluppo di

alcune competenze minime, trasversali e tecnico-professionali per l’esercizio del ruolo, ma anche essere

l’occasione per potenziare e prendere consapevolezza delle competenze relazionali necessarie a ricoprire

un ruolo così importante.

Il tutor aziendale è chiamato a facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno dell'impresa e a seguire il

suo percorso di crescita professionale.

Per poter svolgere efficacemente questa funzione è indispensabile che sappia come funziona

l'apprendistato, che conosca gli impegni e le opportunità che tale contratto comporta, sia per l'impresa che

per il giovane apprendista.

Avere chiare le caratteristiche di questo istituto contrattuale è utile per valutare se esso corrisponde

effettivamente alle specifiche esigenze che sono presenti in un dato momento all'interno dell'impresa e per

utilizzare al meglio l’esperienza di apprendistato secondo tali esigenze.

Se infatti è vero che il contratto di apprendistato fornisce delle agevolazioni alle imprese, è importante

tenere presente che esso comporta anche l'assunzione di precisi impegni nei confronti dell'apprendista.

Non valutare adeguatamente questi obblighi, con le relative attività che ne derivano per l'impresa, può

portare a delle situazioni problematiche, sia per l'apprendista che per il tutor aziendale.

L'impresa ha il compito più importante nella formazione del giovane apprendista.

Da una parte deve predisporre e seguire le attività dell'apprendista all'interno dell'ambito lavorativo,

affinché egli sviluppi le competenze che sono richieste. Dall'altra, deve consentire la partecipazione

dell’apprendista alle attività formative finalizzate all'acquisizione di ulteriori capacità e conoscenze, utili a

svolgere i compiti lavorativi e a completare il percorso di crescita personale e professionale del giovane.

Infine, l’impresa deve attestare le competenze acquisite dal lavoratore al termine del periodo di

apprendistato.

La normativa valorizza la finalità formativa dell'apprendistato prevedendo:

- la nomina, da parte dell’impresa, di un tutor aziendale che deve gestire la formazione del giovane sul

lavoro, attraverso l'assegnazione di compiti lavorativi coerenti con l'apprendimento di un mestiere/ruolo

professionale;

- la partecipazione del giovane apprendista ad attività di formazione all'esterno dell'impresa, in alternanza

e integrazione al percorso di apprendimento che si sviluppa all'interno;

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27 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

- l’affidamento al tutor aziendale del compito di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul

lavoro e la formazione esterna;

- l'attestazione delle competenze acquisite dal giovane al termine del periodo di apprendistato.

GLI INTERVENTI FORMATIVI PER I TUTOR AZIENDALI

Sulla base delle previsioni del Decreto Ministeriale n. 22/00 si è progressivamente sviluppata, in parallelo

alle attività formative per apprendisti, un’offerta di formazione rivolta ai tutor aziendali, programmata dalle

Regioni e dalle Province Autonome. Come si evince dagli ultimi dati disponibili, pubblicati anche nel XI

Rapporto di Monitoraggio sull’Apprendistato2, nel corso del 2008 sono stati 29.625 i tutor aziendali che

hanno preso parte agli appositi interventi formativi con una distribuzione alquanto disomogenea nel

territorio nazionale. La maggior parte dei tutor formati si trova al Nord (86%): nello specifico nel Nord-

Ovest ne risultano il 59,4%, più del doppio rispetto alla quota dei tutor del Nord-Est (26%). La rimanente

quota si divide nel 13% al Centro e nella cifra assai modesta dello 0,8% del Sud. Infatti nel mezzogiorno

solo il Molise e la Sardegna hanno organizzato attività formative. L’organizzazione di corsi per tutor

aziendali è, invece, del tutto assente nelle altre regioni del Mezzogiorno, nonostante siano state

organizzate attività formative per apprendisti.

La mancanza di un’offerta formativa per i tutor aziendali in alcune Regioni, più che un fenomeno episodico

e congiunturale, appare una caratteristica di alcuni territori che si rileva in un’analisi di più lungo periodo

(cfr. tab. 1). Ad esempio, per la Basilicata, l’assenza di attività formative nel 2008 conferma quello che è

l’andamento iniziato già a partire dal 2006; se in Campania il 2008 è il primo anno per il quale non risultano

tutor formati, di contro in Abruzzo nel sessennio considerato si sono organizzati interventi solo nel 2006.

L’unica Regione settentrionale che recentemente non ha programmato tali attività è l’Emilia Romagna (dal

2006 ad oggi) in cui il sistema regionale di formazione per l’apprendistato regolamentato ex Decreto

Legislativo n. 276/03 non prevede l’erogazione di interventi per i tutor aziendali.

MODELLI REGIONALI DI FORMAZIONE PER IL TUTOR AZIENDALE:

L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DI UN APPROFONDIMENTO DELL’ISFOL

In considerazione del ruolo strategico che la figura del tutor aziendale svolge per assicurare il supporto

all’inserimento dell’apprendista in azienda e l’efficacia della formazione svolta all’interno, è stata realizzata

un’analisi delle esperienze di formazione per i tutor aziendali messe in campo da Regioni e Province

Autonome, anche in collaborazione con le parti sociali e/o gli enti bilaterali.

3.

b

3.

c

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28 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Gli interventi formativi per i tutor aziendali, ormai diffusi su quasi tutto il territorio nazionale, presentano

numerosi elementi di differenziazione, sia per i presupposti metodologici che per le modalità operative

utilizzate. Ogni realtà regionale imposta dei percorsi diversificati tra loro per presupposti metodologici,

struttura, contenuti, durata e strumenti utilizzati, ma anche per linguaggio e terminologia. Le indicazioni

meramente tecniche, che potrebbero delineare confini ben definiti entro cui progettare un percorso

formativo, spesso non sono esplicite; gli unici riferimenti formalizzati in atti generalmente riguardano i

vincoli di obbligatorietà posti dalle singole regioni, nonchè i requisiti, i compiti e le competenze per

l’esercizio del ruolo, che, come anticipato, si rifanno ampiamente alle previsioni del Decreto Ministeriale n.

22/00. Inoltre si riscontra nell’ambito degli interventi che il ruolo prefigurato a livello normativo, se da una

parte si rivela coerente con le esigenze connesse alla gestione del percorso di inserimento e sviluppo degli

apprendisti, in molti casi appare più un modello di riferimento che una pratica effettivamente agita nelle

situazioni operative.

MODELLI REGIONALI DI FORMAZIONE PER IL TUTOR AZIENDALE:

UN’ANALISI TRASVERSALE

Sul volume di formazione obbligatoria prevista per il tutor aziendale si registrano alcune differenze fra i

modelli esaminati. Il DM 22/2000 conteneva la previsione della partecipazione obbligatoria del tutor

aziendale ad una iniziativa formativa della durata di almeno 8 ore all’avvio del percorso di formazione

“esterna” degli apprendisti. Le attuali previsioni regionali hanno fissato generalmente una durata della

formazione obbligatoria che si attesta su quella dettata dal Decreto Ministeriale oppure a 12 ore, ma non

mancano previsioni maggiori (cfr. tab.6).

Tabella 6 - Durata degli interventi di formazione programmati a livello regionale

Regione Ore

Piemonte non stabilite *

Val d’Aosta 12 Lombardia 8 Prov. Trento 16 Veneto 12

Friuli Venezia Giulia 16

Liguria 12 Toscana 8 Marche 12 Lazio 16 Molise 8

* La Regione Piemonte non stabilisce da Regolamento un numero di ore obbligatorie, ma programma specifici

interventi formativi per l’acquisizione di determinate competenze, anche in relazione alle tipologie di apprendistato

e alle due modalità previste di attuazione della formazione formale:

3.

d

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29 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

- il primo percorso è rivolto ai tutor che operano in aziende in possesso di capacità formativa e che quindi erogano

tutta o parte della formazione formale all’interno;

- il secondo è dedicato a quelli che operano in aziende in cui la formazione è svolta totalmente all’esterno

dell’impresa.

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30 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Testo unico

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , n. 167

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito

dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' i

commi 33 e 90; Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'articolo 16 della legge

24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33, comma 1,

della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' l'articolo 14 del citato decreto legislativo

124 del 2004;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19

maggio 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011;

Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione

1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla

occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:

4.

ALLEGATI

4.

a

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31 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2

Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai

contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire,

anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro

trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che

richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto

ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale

alla anzianità di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici

interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione,

esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite

ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente

acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276;

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di

sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti

collettivi;

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando

quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta

causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le

sanzioni previste dalla normativa vigente;

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di

formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la

facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende

alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

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32 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di

apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di

lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può

superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore

di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero

non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le

quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in

tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto

quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata

in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la

sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite

le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento

della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard

minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni

dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche

all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli

standard generali fissati dalle regioni.

Art. 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato

professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i

soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica

professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di

apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di

età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del

tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per

l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali

stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del

contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero

cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'

integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna

alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non

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33 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e

tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della

bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro

stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di

apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per

attivita' di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio

universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica

superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi

relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato per l'accesso

alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i

ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a

partire dal diciassettesimo anno di eta'.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di

un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla

formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici e professionali

e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di

rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del

lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca e'

rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le

Universita', gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che

precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa con le

Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome

e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard

formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e

in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di

ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di

categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale

anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della

formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di

competenza del datore di lavoro.

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34 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di

apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e'

istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del

personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla

intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui

fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza

Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite

dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui

al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di

cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17

febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa

riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il

datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di

lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello

di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo

di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa

contribuzione. Qualora a seguito di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione

emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il

personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera' un provvedimento di

disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo

termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2,

comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla

contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che

effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n.

183.

Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è

la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di

apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per

l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i

lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604,

nonchè il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e

l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 5. Ai fini del presente decreto legislativo per

enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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35 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato gia' in essere, con l'entrata in

vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28

febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa,

trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3,

trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i

settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e' definita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione

economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono

mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con

esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della

Regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui

all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove e'

ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di

Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Palma

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36 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

Decreto Ministeriale 8 aprile 1998

DISCIPLINA DELL'APPRENDI STATO

DISPOSI ZIONI CONCERNENTI I CONTENUTI FORMATIVI DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI

APPRENDISTI

I L MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO l'art . 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO il secondo comma del suindicato art . 16 legge 24 giugno 1997, n.196, concernente l'emanazione di

disposizioni riguardanti i contenuti format ivi delle attività di formazione degli apprendisti;

SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente

rappresentative sul piano nazionale e le regioni;

VISTA la proposta del comitato istituto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

18 novembre 1996;

SENTITO il parere della Conferenza Stato Regioni ;

DECRETA :

Ar t . 1

1. contenuti delle attività format ive per apprendisti esterne all'azienda di cui all'articolo 16, secondo

comma, della legge 24 giugno 1997, n.196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di

lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai

diversi set tori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il

Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione

delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti

delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative

più rappresentative.

Ar t . 2

1. Le attività format ive per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione

esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi

lavorativi, sono articolati come segue:

1. contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-

matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze

economiche ( di sistema, di settore ed aziendali ) ; in questo contesto una parte dell'attività format iva

dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle

misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul

luogo di lavoro;

2. contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione

delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul

lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame.

2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque

per cento del monte di ore dest inato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere

scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione

4.

b

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37 Vademecum sul Nuovo Apprendistato

professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell' articolo 17 comma 1, lettera

c, legge 24 giugno 1997, n.196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento

possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.

3. La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art .5, ha

valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali

iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed à evidenziata nel curriculum del lavoratore.

Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze

acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.

Ar t . 3

1. I n caso di riassunzione presso alt ro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo

professionale, coloro che abbiano già ha svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo

comma del'articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli format ivi già completati,

purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.

2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post -obbligo o di at testato di qualifica professionale

idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le part i sociali definiscono nello specifico i casi di

impiego ridotto, i relativi contenuti format ivi e le durate dell'apprendistato.

Ar t . 4

1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione la persona che svolge

funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la

formazione esterna.

2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore

può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.

3. I decreti di cui all' art .1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le

esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali moment i

format ivi per l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.

4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la

documentazione relativa all'attività format iva svolta.

Ar t . 5

1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro at testa le competenze professionali

acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in

materia di servizi all'impiego. Copia dell'at testato è consegnato al lavoratore.

2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività

format iva svolta, secondo quanto previsto dall'art .17, della legge 24 giugno 1997, n.196.

3. Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la

effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.

Ar t . 6

1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del

presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle

organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale

attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto

previsto in materia di agevolazioni contributive all'art . 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196.