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Direzione Sindacale – Welfare Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. 02.7750.314 • Fax 02.7750.488 [email protected] www.unionemilano.it Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 2012 Guida operativa per le imprese associate

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Direzione Sindacale – Welfare

Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale

Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. 02.7750.314 • Fax 02.7750.488

[email protected] • www.unionemilano.it

Il nuovo apprendistato

professionalizzante

nel Terziario in Lombardia

2012

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Il nuovo apprendistato

professionalizzante nel

Terziario in Lombardia

La Guida

è scaricabile dalla sezione

Aree Tematiche � Area Lavoro

del sito internet

www.unione.milano.it

Coordinatore:

- Paolo Pagaria

Hanno collaborato alla redazione della Guida:

- Maria Cristina Allocca

- Michele Ceppinati

- Maurizio Forbice

- Katia Goldoni

- Federica Menga

- Piero Perdomi

- Alessandra Setti

maggio 2012

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Direzione Sindacale – Welfare La Direzione è articolata in quattro Servizi

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1. Servizio Relazioni Sindacali Commercio e

Servizi

Fornisce consulenza e assistenza in materia di:

� Relazioni sindacali.

� Vertenze e conciliazioni individuali per dipendenti.

dirigenti e agenti e rappresentanti di commercio.

� Procedimenti disciplinari.

� Procedure di mobilità (licenziamenti collettivi -

outplacement).

� Cassa integrazione straordinaria, ordinaria ed in

deroga, contratti di solidarietà.

� Contrattazione integrativa aziendale.

� Trasferimento di aziende.

� Cambio di appalto nel settore delle

Pulizie/Multiservizi.

� Videosorveglianza e visite personali di controllo.

� Collegio arbitrale per i dirigenti.

Tutela le imprese nelle Commissioni di conciliazione

presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

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2. Servizio Relazioni Sindacali Turismo

Fornisce consulenza e assistenza in materia di:

� Relazioni sindacali;

� Vertenze e conciliazioni individuali per dipendenti e

dirigenti Turismo;

� Procedimenti disciplinari;

� Procedure di mobilità (licenziamenti collettivi -

outplacement);

� Cassa integrazione straordinaria ed in deroga;

� Contratti di solidarietà;

� Contrattazione integrativa aziendale;

� Trasferimento di aziende;

� Cambio di appalto nel settore della Ristorazione

collettiva;

� Videosorveglianza e visite personali di controllo;

Assistenza e consulenza sul CCNL del Turismo.

Tutela le imprese nelle Commissioni di conciliazione

presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

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3. Servizi di Assistenza al Mercato del Lavoro e

Amministrazione del Personale

Fornisce consulenza, telefonica e diretta, in materia di:

� Rapporti di lavoro subordinato (dipendenti e

dirigenti).

� Rapporto di agenzia e rappresentanza (AEC agenti).

� Interpretazione di leggi, provvedimenti amministrativi

e normative comunitarie in materia di lavoro.

� Interpretazione di CCNL anche diversi da quello del

Terziario.

Tratta temi inerenti:

� Il Mercato del Lavoro (apprendistato, contratti

d’inserimento, assunzioni agevolate, contratti a termine,

lavoro a part time, telelavoro; collocamento obbligatorio

dei disabili).

� L'amministrazione del personale (disposizioni

amministrative di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e

Ministero del Lavoro, normativa fiscale per i lavoratori

dipendenti, normativa sulla privacy).

� La gestione del personale (instaurazione del rapporto

di lavoro, provvedimenti disciplinari, risoluzione del

rapporto di lavoro).

Cura l’informazione alle Associazioni e alle imprese

attraverso:

� La newsletter settimanale Lavoronews.

� L’aggiornamento dell’Area Lavoro del sito internet

dell’Unione.

� La sezione Lavoro del mensile online L’Informatore.

� L’elaborazione di Guide e Note Informative

tematiche.

Eroga formazione ad Associazioni mandamentali e di

categoria ed esterna (imprese) attraverso la realizzazione

di corsi e seminari.

Partecipa ai Tavoli istituzionali presso Comune, Provincia,

Regione, Prefettura, INPS.

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4. Servizio Welfare

Fornisce assistenza e consulenza in materia

previdenziale/pensionistica riferita a lavoratori

dipendenti, parasubordinati e autonomi.

Si occupa di argomenti inerenti:

� La previdenza e l'assistenza obbligatoria (INPS -

ENASARCO).

� il welfare contrattuale (Fondo EST con l’attivazione

di uno specifico Sportello Informativo, QUAS).

� La previdenza complementare (Fonte; Fondo M.

Negri, fondi aperti e piani previdenziali individuali).

� Lavoro a progetto, lavoro autonomo occasionale,

lavoro accessorio (voucher lavoro).

� Analisi delle tipologie di prestazioni sociali

(maternità, malattia, disoccupazione, forme di

sostegno al reddito).

� L’assicurazione INAIL per i lavoratori

parasubordinati e commercianti.

� Ricorsi amministrativi in materia previdenziale ed

infortunistica.

� Redazione della newsletter Welfarenews e cura

della sezione Welfare del mensile online

L’Informatore.

Partecipa agli Organismi istituzionali di INPS

(Vicepresidenza del Comitato Regionale INPS) e della

Direzione Provinciale del Lavoro in tema di lavoro

sommerso (CLES).

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

1

INDICEGENERALE

INDICECRONOLOGICO

pag.2

DEFINIZIONE

pag.5

IDESTINATARI

pag.5

LAPROPORZIONENUMERICA

pag.5

ILPAREREDICONFORMITÀ

pag.5

LASTIPULADELCONTRATTO

pag.6

LADURATA

pag.6

LEQUALIFICHECONDURATAFINOA5ANNI

pag.7

ILPERIODODIPROVA

pag.7

ILIVELLIDIINQUADRAMENTOEILTRATTAMENTOECONOMICO

pag.7

ILRAPPORTODILAVOROATEMPOPARZIALE

pag.8

LECAUSEDISOSPENSIONEDELRAPPORTO

pag.8

LAPERCENTUALEDICONFERMA

pag.9

BENEFICINORMATIVIECONTRIBUTIVI

pag.9

GLIINCENTIVIDELPROGETTOAMVA

pag.10

ILPIANOFORMATIVOINDIVIDUALE-PFI

pag.12

LAFORMAZIONEDELL’APPRENDISTA

pag.13

LAFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE

pag.16

LEMODALITÀDIEROGAZIONEDELLAFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE

pag.16

LAFORMAZIONEDIBASEETRASVERSALE

pag.17

LADOTEAPPRENDISTATO

pag.18

LACERTIFICAZIONEDELLECOMPETENZEDIBASEETRASVERSALI

pag.20

ILRICONOSCIMENTODELLAQUALIFICAPROFESSIONALEELAREGISTRAZIONENELLIBRETTOFORMATIVO

pag.20

IL REFERENTEPERL’APPRENDISTATO

pag.21

LARISOLUZIONEDELRAPPORTODILAVORO

pag.21

SISTEMASANZIONATORIO

pag.22

COMPILAZIONEONLINEDELLARICHIESTADIAPPRENDISTATO

pag.22

APPRENDISTIASSUNTIAISENSIDELD.Lgs.276/03

pag.23

SEMPLIFICAZIONIPERIMPRESEMULTILOCALIZZATE

pag.24

LAVORATORIINMOBILITÀ

pag.24

PERASSUMEREUNAPPRENDISTA

pag.25

DOCUMENTAZIONE

pag.28

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

2

INDICE CRONOLOGICO

Il Regio Decreto Legge n. 1906, convertito nella Legge 2 giugno 1939,

n.739, utilizza per la prima volta il termine apprendistato per indicare uno

speciale rapporto di lavoro in base al quale il datore di lavoro è obbligato ad

impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario al fine di

“fargli acquisire una professionalità e di retribuire le prestazioni

dell'apprendista”

Nel 1942 il legislatore interviene nuovamente in materia prevedendo alcune

norme all’interno del Codice Civile, Libro V, che qualificano il contratto di

apprendistato tra i contratti di lavoro subordinato, con l’introduzione

dell’obbligo retributivo e della formazione professionale come elemento

essenziale del rapporto.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica e sette proposte di

legge sull’apprendistato, si giunge all’approvazione della Legge 9 gennaio 1955,

n. 25, prima disciplina organica dell’istituto che abroga la Legge del 1938

L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d. Legge Treu) ridisegna il

contratto di apprendistato, e lo caratterizza con una forte alternanza tra

formazione e lavoro. Nel tempo l’aspetto formativo, affidato all’iniziativa

pubblica, diventa marginale.

Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) il

contratto di apprendistato diventa il principale canale di ingresso dei giovani

nel mercato del lavoro in stretta coerenza con la riforma del sistema educativo.

Vengono definite tre tipologie d’apprendistato:

Art. 48 - per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

Art. 49 - professionalizzante;

Art. 50 - per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Viene sottoscritto il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della

Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 che regolamenta l’apprendistato

professionalizzante.

Il 10 gennaio 2005 Regione Lombardia, Unione Regionale Lombarda e le OO.SS.

di categoria sottoscrivono il Protocollo di intesa per la realizzazione di

sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del

Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

1955 9 gennaio

1938 21 settembre

1942 16 marzo

2003 10 settembre

1997 24 giugno

2005 10 gennaio

2004 2 luglio

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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Per sopperire all’inerzia delle Regioni, alle quali era affidata la disciplina di alcuni aspetti dell’apprendistato professionalizzante, viene introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-ter dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03, che individua un percorso di

formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale.

Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono il Protocollo d’intesa per la regolamentazione della formazione esclusivamente

aziendale ex art. 49, c. 5 ter del D.L.gs 276/03. A seguito del ricorso presentato da alcune Regioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176, boccia parte del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 2008. Viene parzialmente abrogato l’articolo

49, comma 5 ter che introduceva un percorso di formazione esclusivamente aziendale, escludendo in questo modo qualsiasi partecipazione regionale. Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono un Avviso comune in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale che ribadisca – successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale 176/2010 - quanto contenuto negli accordi settoriali sottoscritti, rispettivamente, per il Terziario, il 23 settembre 2009, e, per il Turismo, il 20 febbraio 2010. Governo, Regioni e Parti Sociali sottoscrivono un’Intesa per il rilancio

dell’apprendistato, con la quale confermano il quadro di operatività contenuto nei contratti collettivi in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, impegnandosi ad avviare un tavolo per la riforma dell’apprendistato. Il Ministro del Lavoro presenta al Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto

Legislativo “ Testo unico dell’apprendistato” diretto a dirimere le controversie in materia tra lo Stato, le Regioni e le parti sociali, sorte attraverso i ricorsi alla Corte Costituzionale. Governo, Parti Sociali e Regioni sottoscrivono un’Intesa che vuole rilanciare il

contratto di apprendistato quale strumento fondamentale per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con un contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali.

Pur condividendo l’impostazione generale, Confcommercio, insieme ad altre organizzazioni imprenditoriali (Confesercenti, Confetra, Abi, Ania) non

sottoscrive l’Intesa per ragioni legate all’iniquità dei contenuti del testo riguardanti la durata massima dell’apprendistato professionalizzante, pari a 3 anni per tutte le figure ed i settori economici, fatta eccezione per le figure

2009 23 settembre

2010 15 maggio

2008 25 giugno

2010 6 agosto

2010 27 ottobre

2011 5 maggio

2010 27 ottobre

2011 11 luglio

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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previste dai contratti degli artigiani che potranno prevedere un apprendistato con durata massima di 5 anni. Viene emanato il Decreto Legislativo n. 167 “Testo unico dell’apprendistato”

con il quale viene nuovamente riformato l’istituto. L’entrata a regime del nuovo apprendistato, a seguito della regolamentazione degli aspetti di propria competenza da parte della contrattazione collettiva e delle Regioni, viene fissata al 26 aprile 2012. Con un interpello n. 40/2011 del 26 ottobre 2011 il Ministero del Lavoro, accogliendo le istanze di Confcommercio, ammette la possibilità di attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni per tutte le figure professionali – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – i cui contenuti competenziali siano omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane. Tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL viene sottoscritto l’Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel

settore Terziario, Distribuzione e Servizi. Al fine di adattare la disciplina generale dell’apprendistato professionalizzante alle specifiche caratteristiche di alcuni settori, vengono sottoscritti:

• il Protocollo d’intesa per il settore della revisione legale (qualifica di assistente revisore legale);

• il Protocollo d’intesa per il settore della consulenza specialistica (qualifica di Consulente in Risk Management & Performance Improvement, Consulente in data Management & IT Process Integration e Consulente in Corporate Finance).

Diventa operativo il Testo Unico in materia di apprendistato.

2011 26 ottobre

2011 14 settembre

2012 24 marzo

2012 26 aprile

2012 19 aprile

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

5

DEFINIZIONE

L’apprendistato è definito all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167/2011 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

I DESTINATARI

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani di età compresa tra i

18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005.

LA PROPORZIONE NUMERICA

È possibile assumere apprendisti in misura pari al numero dei lavoratori qualificati o specializzati in forza all’impresa (rapporto 1/1). Il datore di lavoro che non ha dipendenti o ne ha in numero inferiore a tre, può assumere fino a tre apprendisti.

IL PARERE DI CONFORMITÀ

Attraverso la sottoscrizione dell’Accordo del 24 marzo 2012 le Parti firmatarie hanno confermato e valorizzato anche il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al passaggio obbligato all’ente

bilaterale per l’ottenimento del parere di conformità precedentemente già previsto dal CCNL Terziario nell’ambito della procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato professionalizzante. I datori devono quindi presentare, preventivamente all’assunzione dell’apprendista, alla specifica Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale - Ebiter Milano, domanda di rilascio del parere di conformità. La richiesta di parere di conformità viene predisposta telematicamente attraverso il sito internet di Ebiter Milano www.ebitermilano.it . Una volta generata la richiesta e sottoscritta, anche digitalmente, la domanda deve essere inviata via fax 0266797239 o via mail certificata [email protected]. Il parere di conformità viene rilasciato dalla Commissione a seguito della valutazione della congruità dei seguenti aspetti:

1. rapporto apprendisti/qualificati

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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2. ammissibilità livello contrattuale 3. congruità inquadramento/qualifica 4. percentuale di conferma 24 mesi precedenti

La richiesta di parere di conformità è:

• numerica; • ogni richiesta deve essere riferita ad una singola qualifica.

Valutata positivamente la richiesta, la Commissione rilascia telematicamente il parere di conformità che ha una validità di tre mesi. Ottenuto il parere di conformità l’azienda può procede all’assunzione dell’apprendista. Dovrà inoltre inviare a Ebiter Milano copia della comunicazione di assunzione e segnalare successivamente i nominativi dei lavoratori ai quali è attribuita la qualifica.

LASTIPULADELCONTRATTO

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto deve contenere: 1) la prestazione oggetto del contratto; 2) il periodo di prova (di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato

inquadrato allo stesso livello iniziale di assunzione); 3) il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale; 4) la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto. Entro trenta giorni dall’assunzione deve essere dato all’apprendista il Piano Formativo Individuale che definisce, per tutta la durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista.

LADURATA

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

LIVELLO FINALE

DURATA

II

36 mesi

III

36 mesi

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

7

IV

36 mesi

V

36 mesi

VI

24 mesi

LEQUALIFICHECONDURATAFINOA5ANNI

In deroga alle durate sopra indicate, ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, l’Accordo del 24 marzo 2012 individua nella tabella B le figure professionali per le quali è prevista una durata fino a 48 mesi

ILPERIODODIPROVA

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il

lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

LIVELLO INIZIALE

DURATA

Quarto e Quinto Livello

60 giorni di lavoro effettivo

Sesto e Settimo Livello

45 giorni di lavoro effettivo

ILIVELLIDIINQUADRAMENTOEILTRATTAMENTOECONOMICO

I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico sono:

• 2 livelli inferiori rispetto al livello finale per la prima metà del periodo di apprendistato;

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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• 1 livello inferiore rispetto al livello finale per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 146 del CCNL Terziario, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

ILRAPPORTODILAVOROATEMPOPARZIALE

Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento

della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B dell’Accordo del 24 marzo 2012.

LECAUSEDISOSPENSIONEDELRAPPORTO

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni

consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:

a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

LAPERCENTUALEDICONFERMA

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere

nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime.

A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera l), comma 1, dell’art. 2, D. Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

BENEFICINORMATIVIECONTRIBUTIVIIl riconoscimento dei benefici normativi e contributivi per le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 10. Legge 30/2003). Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con

contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e

contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Le agevolazioni contributive sono modulate in base alle dimensioni dell’impresa e alla prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione.

Apprendisti assunti

dal 2.1.2012 al 31.12.2016

Contribuzione

azienda

Contribuzione

Apprendista

Aziende con meno di 10 dipendenti Sgravio totale per i primi 3 anni

10% per gli anni successivi

5,84%

Aziende che occupano 10 o più

dipendenti

10% per ciascun anno 5,84%

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In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione

Il datore di lavoro ha diritto di continuare a versare la contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) per un anno dalla data di trasformazione.

Il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto durante l’apprendistato, ovvero pari al 5,84% (più 0,30%1 a favore della CIGS se il settore di appartenenza lo prevede).

GLI INCENTIVI DEL PROGETTO AMVA

AMVA 'Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale' è un Programma promosso dal Ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro, che intende promuovere l’applicazione del contratto di

apprendistato, per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano. In particolare l’obiettivo è quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio. Nella tabella sottostante sono indicate le caratteristiche del programma e gli incentivi previsti che, sono cumulabili con le agevolazioni contributive previste dalla normativa generale.

Datori di lavoro

interessati

Datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l’assunzione sul territorio nazionale

Lavoratori per la

cui assunzione

compete

l’agevolazione

I lavoratori assunti devono:

• Possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) N. 800/20081;

• Avere un età compresa tra i 17 e 29 anni compiuti oppure

• Non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario esclusi i contratti a termine.

Incentivi

Economici

Fino a concorrenza delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31/12/2012 verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari un contributo di 4.700

euro2 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato

professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. I contributi non sono cumulabili con altri contributi finalizzati all’assunzione a favore del medesimo lavoratore mentre sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi non finalizzati all’assunzione.

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Iter procedurale

La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it a partire dal 30 novembre 2011. Per informazioni sulla modulistica e sull’uso del sistema informativo saranno disponibili sul sito www.serviziolavoroi.it/amva e www.italialavoro.it/amva

Iter procedurale

I datori di lavoro devono:

• non aver cessato o sospeso la propria attività;

• essere in regola con l’applicazione in materia di sicurezza del lavoro;

• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

• non aver riportato condanne che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

• non trovarsi sottoposti a procedure fallimentari o concordato preventivo;

• essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;

• non trovarsi in una delle difficoltà previsti dagli orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, o, se PMI di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7 del Reg. 800/2008;

• non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

Esclusioni e/o

condizioni

In caso si licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l’impresa beneficiaria del contributo dovrà, entro e non oltre 15 giorni dall’evento, esclusivamente tramite sistema informatico comunicare la variazione a Italia Lavoro ed inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento. L’impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro: 1) l’intero contributo in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei primi

6 mesi dalla stipula del contratto; 2) decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al

periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi.

Non è ammessa in nessuno caso la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo.

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Riferimenti

normativi

Programma AMVA “ Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale” C.U.P. I52F11000090007: 1

Chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale all’interno dello stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. Lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi . 2

Calcolato convenzionalmente su 12 mesi (periodo di riferimento) a decorrere dalla data di assunzione.

IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - PFI

Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale -

PFI, che definisce il percorso formativo dell’apprendista. Piano Formativo Individuale - PFI, è quindi il documento che descrive in termini di obiettivi il percorso formativo del singolo apprendista coerentemente con il suo profilo professionale e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante (formazione d’aula, on the job, formazione a distanza (FAD) o strumenti di e-learning, ecc.). I contenuti della formazione di base e trasversale devono essere declinati sulla base delle conoscenze e abilità contenute nelle specifiche sezioni del Quadro Regionale degli Standard Professionali – QRSP della Regione Lombardia (D.d.u.o. Regione Lombardia 29.7.2011, n. 7105). Nel piano formativo individuale vengono inoltre indicati:

• i dati relativi all’azienda;

• i dati relativi dell’apprendista;

• il referente aziendale;

• il profilo formativo di riferimento; È opportuno che il piano formativo individuale venga predisposta sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato. È bene che l’apprendista sia consapevole del percorso che dovrà seguire e che conosca la qualifica e le competenze che acquisirà. Il PFI sarà firmato oltre che dal legale rappresentante dell’azienda, anche dall’apprendista stesso.

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In considerazione delle difficoltà di prevedere percorsi di formazione precisi o della necessità di modificare singole competenze da acquisire, il PFI potrà essere seguito ed integrato da un PFI di dettaglio. Nella sezione Documentazione della presente Guida è riportato un Fac simile di Piano Formativo Individuale – PFI.

LAFORMAZIONEDELL’APPRENDISTA

Livello

finale

Durata

totale

mesi

Ore di formazione

professionalizzante

nel triennio

Ore di formazione di base e trasversale

nel triennio

Ore complessive

di formazione

nel triennio

II

36

240*

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

360

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

320

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

280

III

36

210

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

330

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

290

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

250

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

300

FORMAZIONE

DI BASE E

TRASVERSALE

FORMAZIONE

PROFESSIONA

LIZZANTE

FORMAZIONE

APPRENDISTA

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IV 36 180

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

260

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

220

V

36

160

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

280

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

240

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

200

VI

24

120

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

240

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

200

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

160

* per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore.

Qualifiche omologhe a

quelle artigiane

Livello

finale

Durata

totale

mesi

Ore di

formazione

professional

izzante

Ore di formazione di base e trasversale

nel triennio

Ore

complessive

di

formazione

Addetto alla vendita:

- macellaio specializzato provetto

III

48 mesi

280

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

400

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

360

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

320

Addetto alla vendita:

- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,

IV

42 mesi

200

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

320

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma

280

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pasticceria, anche con funzioni di vendita

professionale, o diploma d’istruzione

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

240

Addetto al servizio:

- estimatore nelle aziende di arte e antichità

- disegnatore tecnico

- figurista

- vetrinista

II o III

48 mesi

340 ore livello finale

II

o

280 ore livello finale

III

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

460 livello

finale II

o

400 livello

finale III

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

420 livello

finale II

o

360 livello

finale III

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

380 livello

finale II

o

320 livello

finale III

Addetto

manutenzione:

- operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

- operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

- operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità

- operario specializzato provetto

III

48 mesi

280

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

400

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

360

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

320

Addetto assistenza:

- collaudatore e/o accettatore

- tecnico riparatore del settore elettrodomestici

- tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

II o III

48 mesi

340 ore livello finale

II

o

280 ore livello finale

III

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

460 livello

finale II

o

400 livello

finale III

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione

420 livello

finale II

o

360 livello

finale III

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

380 livello

finale II

o

320 livello

finale III

Addetto gestione

magazzino no food:

- operaio specializzato provetto

- operaio specializzato

III

48 mesi

280

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

400

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma

360

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provetto nel settore automobilistico

- operario specializzato provetto nel settore ferro-metalli

professionale, o diploma d’istruzione

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

320

LAFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE

Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento.

PROFILI PROFESSIONALI Ore complessive di formazione

professionalizzante

DURATA

Approfondire conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di

divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale

al 2° livello)

240 (per gli apprendisti in possesso di diploma

di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore)

36 mesi

Particolare conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico pratica (inquadramento finale 3°

livello)

210

36 mesi

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

(inquadramento al 4° livello)

180

36 mesi

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche

(inquadramento finale al 5° livello)

160

36 mesi

Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale 6° livello)

120

36 mesi

LEMODALITÀDIEROGAZIONEDELLAFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE

Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 dell’Accordo del 24 marzo 2012 in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.

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Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

L’articolo 4, comma 3 del Testo unico sull’apprendistato dispone che “La formazione di tipo

professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti

delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla

azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo

non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti

sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. IX/2933 (BURL Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012) ha definito gli standard minimi per la formazione

finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con

contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”. L’offerta formativa pubblica è finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Le imprese che non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla deliberazione regionale e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa. L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la

formazione da Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti Bilaterali. La formazione può essere svolta:

• presso un organismo accreditato per la formazione;

• presso il luogo di lavoro. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:

• 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;

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• 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;

• 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell’eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato.

Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell’articolazione sopraindicata. I contenuti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale

degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell’allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, all’organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa. In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo

contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale. Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

LADOTEAPPRENDISTATO

La dote-apprendistato è l’insieme di risorse in capo all’apprendista/impresa per la fruizione dell’offerta formativa pubblica erogata da operatori accreditati. La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati.

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Regione Lombardia con decreto del 5 dicembre 2011, n. 11960, ha emanato le Linee di indirizzo per

la programmazione provinciale della formazione degli apprendisti assunti con contratto di

apprendistato professionalizzante per l’anno formativo 2012-2013. Tali Linee sono state modificate ed integrate con decreto del 17 aprile 2012, n. 3322. Le nuove Linee di indirizzo riguardano anche gli apprendisti assunti ai sensi della previgente normativa (art. 49 DLgs 276/2003), che si applicherà fino alla scadenza del singolo contratto anche per quanto riguarda la durata della formazione (120 ore annue). A questi apprendisti Regione Lombardia garantirà solo fino al 31 dicembre 2012 l'attuale sistema di Dote che copre tutte le 120 ore annue di formazione di base/trasversale e professionalizzante. Dal 1° gennaio 2013, anche per gli apprendisti assunti ex art 49 DLgs 276/2003, l'offerta formativa pubblica sarà uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 DLgs 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantità verrà definita in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie. L'offerta formativa pubblica per gli apprendisti che verranno assunti con (DLgs 167/2011) prevede la copertura della formazione di base e trasversale per un massimo di 120 ore nel triennio e il supporto per la certificazione delle competenze acquisite. Nel caso di apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi della nuova normativa (art. 4 del DLgs. 167/2011) i servizi ammissibili a finanziamento pubblico, da erogare in osservanza degli standard minimi regionali, sono i seguenti:

SERVIZIO

ATTUATORE

DESTINATARIO

DURATA E COSTO

FINANZIATO

NOTE

Formazione esterna

apprendisti competenze

di base e trasversali

(gruppo-classe

max 12 allievi)

Organismo accreditato

Apprendista

Impresa

Moduli min 8 ore

Il servizio comprende anche la certificazione

finale delle competenze apprese

nel modulo.

Supporto per

la certificazione

delle competenze

Organismo accreditato

Apprendista

Max 2

Servizio erogabile da

soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai

sensi della l.r. 22/06

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LACERTIFICAZIONEDELLECOMPETENZEDIBASEETRASVERSALI

Le competenze di base e traversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione possono essere certificate e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia:

• dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale;

• da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall’impresa.

In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella parte terza delle “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale” di cui alla D.G.R. 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P. adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486 e s.m.i). Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell’organismo di formazione dell’attestato. A tale fine gli organismi di formazione devono verificare ed attuare la riconduzione delle competen-ze previste dal P.F.I. a quelle dello stesso Q.R.S.P. Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo Individuale P.F.I. a quelle del Q.R.S.P., gli organismi di formazione possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell’acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio da parte degli enti accreditati di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell’acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso.

IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE EREGISTRAZIONENELLIBRETTOFORMATIVO

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni a Ebiter Milano i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.

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In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

IL REFERENTE PER L’APPRENDISTATO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati e delle previsioni contenute nell’Accordo del 24 marzo 2012, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. Il referente, a differenza della precedente figura del tutor, non ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione specifici.

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’articolo 2, lettera m) del D.Lgs. 167/2011 prevede la “possibilità per le parti di recedere dal

contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del

periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato.” Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del periodo di formazione, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione (si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo del 24 marzo 2012 il periodo di formazione dovrà terminare, di norma, 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato).

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22

In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

SISTEMASANZIONATORIO

L’articolo 7 del Testo Unico sull’apprendistato dispone che “In caso di inadempimento nella

erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale

da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a

versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di

inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del

periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione

per omessa contribuzione.”

La circolare del Ministero del Lavoro dell’11 novembre 2011, n. 29, chiarisce che ai fini della sanzionabilità del datore di lavoro è necessario che sussistano sia l’esclusiva responsabilità del datore stesso che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Lo stesso articolo continua prevedendo che “Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto

di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della

formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per

adempiere.”

Pertanto, alla verifica di una eventuale formazione carente, non seguirà necessariamente l’applicazione della sanzione, ma il personale ispettivo potrà ricorrere al c.d strumento della disposizione. Ciò significa che, in presenza di una carenza formativa ritenuta recuperabile (in quanto il datore di lavoro ha ancora a disposizione un arco temporale ritenuto sufficiente a recuperare il “debito formativo”) l’ispettore potrà indicare al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato periodo di tempo comportando una modifica del piano formativo individuale. In caso di inottemperanza a tali indicazioni verranno applicate le sanzioni di cui l’art. 11 del DPR n. 520 del 1955.

COMPILAZIONEONLINEDELLARICHIESTADIAPPRENDISTATO

Ebiter Milano ha attivato un sistema di compilazione on-line delle richieste del parere di

conformità per l’assunzione di apprendisti. Il sistema consente una semplificazione delle procedure e, attraverso il controllo automatico, ridurrà la possibilità di compilazioni errate. Per accedere al sistema di compilazione on-line è sufficiente collegarsi alla pagina internet www.ebitermilano.it/richieste_apprendistato/

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

23

Al termine della procedura sarà possibile stampare il modulo della richiesta e il profilo formativo

della qualifica scelta. Il solo modulo della richiesta dovrà essere firmato ed inviato via fax o tramite

posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].

La richiesta sarà valutata dalla prima commissione utile e l'esito sarà comunicato ai recapiti indicati

nella stessa.

ENTE BILATERALE PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE DELLE

PROFESSIONALITA’ E DELLA TUTELA SOCIALE NEL SETTORE DEL TERZIARIO

DELLA PROVINCIA DI MILANO

COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA DI APPRENDISTATO

In pochi e semplici passaggi è possibile compilare online

la richiesta per l'apprendistato professionalizzante.

Al termine della procedura sarà possibile stampare il

modulo della richiesta e il profilo formativo della

qualifica scelta; il primo dovrà essere firmato ed inviato

via fax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

[email protected].

La richiesta sarà valutata dalla prossima commissione

utile e l'esito sarà comunicato ai recapiti indicati nella

stessa.

N.B. Prima di fornire i Suoi dati personali La preghiamo

di prendere visione di quanto riportato nell' informativa

ai sensi del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di

protezione dei dati personali").

APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DEL D.L.gs. 276/03

L’articolo 7, comma 6 del Testo Unico sull’apprendistato dispone che, “Ferma restando la disciplina

di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente

decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio

1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”

Conseguentemente decadono le precedenti regolamentazioni contenute nella c.d. “Legge Biagi” e

nel “Pacchetto Treu”, con la sola eccezione degli apprendisti assunti con la normativa previgente al

26 aprile 2012 ai quali continuerà ad applicarsi, per il settore del Terziario, la regolamentazione

contenuta nel D.Lgs. 276/03 e negli Accordi collettivi di attuazione.

Per quanto concerne l’ambito formativo, l’offerta formativa pubblica contenuta nelle nuove Linee di

indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione provinciale delle attività di formazione

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

24

degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per l’anno formativo 2012/2013

(D.d.u.o. 5 dicembre 2011 - n. 11960) riguarda anche gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 DLgs 276/2003. A questi apprendisti Regione Lombardia garantirà solo fino al 31 dicembre 2012 l'attuale sistema di Dote che copre tutte le 120 ore annue di formazione di base/trasversale e professionalizzante. Dal 1° gennaio 2013, anche per gli apprendisti assunti ex art 49 DLgs 276/2003, l'offerta formativa pubblica sarà uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 DLgs 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantità è modulata in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie.

SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE MULTILOCALIZZATE

I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. Le imprese che hanno sede legale in Lombardia possono quindi adottare gli standard formativi minimi per la formazione di base e trasversale contenuta nella D.G.R. del 25.1.2012, n. 2933 per gli apprendisti assunti nelle altre regioni. La formazione potrà essere erogata direttamente dall’azienda ma non sarà possibile fruire di risorse pubbliche.

LAVORATORI IN MOBILITÀ

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Si tratta dei lavoratori licenziati, collettivamente o individualmente, iscritti nelle c.d. liste di mobilità ex L. 223 e L. 236 (piccola mobilità). Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del Testo Unico, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, (risoluzione per giusta causa o giustificato motivo). Inoltre si applica il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi) e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore avente diritto).

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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PERASSUMEREUNAPPRENDISTA

1. Presentare la richiesta di parere conformità a Ebiter Milano;

2. Inviare la comunicazione di assunzione a Centro per l’Impiego;

3. Consegnare all’apprendista la lettera di assunzione;

4. Entro trenta giorni dall’assunzione sottoscrivere con il lavoratore il

Piano Formativo Individuale - PFI;

5. Inviare a Ebiter Milano copia della comunicazione di assunzione e,

successivamente, i nominativi dei lavoratori ai quali viene

attribuita la qualifica.

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Il nuovo apprendistato nel Terziario Art. 4 D.Lgs. n.167/2011 - Accordo 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina

dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla

formazione e all’occupazione dei giovani.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 (e 364 giorni) anni, ovvero a partire dal

compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai

sensi del D.Lgs. 226/2005.

Apprendisti assunti dal 2.1.2012 al 31.12.2016

Contribuzione azienda

Contribuzione Apprendista

Aziende con meno di 10 dipendenti

Sgravio totale per i primi 3 anni

10% per gli anni successivi

5,84%

Aziende che occupano 10 o più dipendenti

10% per ciascun anno 5,84%

In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione il

datore di lavoro ha diritto di continuare a versare la contribuzione prevista per gli

apprendisti (10%) per un ulteriore anno. Fatte salve specifiche previsioni di legge o

di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi

dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione

di particolari normative e istituti.

Preventivamente all’assunzione i datori di lavoro devono presentare alla

Commissione Paritetica di Ebiter Milano, specifica richiesta di rilascio di

parere di conformità corredata del piano formativo. La Commissione esprimerà il

proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla disciplina in materia

di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del

piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche. La richiesta si

predispone on line dal sito www. ebitermilano.it

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire:

LIVELLO FINALE DURATA

II 36 mesi

III 36 mesi

IV 36 mesi

V 36 mesi

VI 24 mesi

Per specifiche figure professionali individuate è possibile l’attivazione di contratti di

apprendistato per una durata fino a 48 mesi.

I livelli di inquadramento ed il conseguente trattamento economico

sono:

• 2 livelli inferiori rispetto al livello finale per la prima metà del periodo di

apprendistato;

• 1 livello inferiore rispetto al livello finale per la seconda metà del periodo di

apprendistato.

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DEFINIZIONE

PARERE DI CONFORMITÀ

DESTINATARI

INCENTIVI

DURATA

TRATTAMENTO ECONOMICO

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Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel

sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo

livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

Il percorso formativo e il monte ore della formazione professionalizzante e di

base/trasversale dell’apprendista sono definiti in relazione al livello di inquadramento e al

titolo di studio posseduto.

Livello finale

Durata totale mesi

Ore di formazione professionalizzante

nel triennio

Ore di formazione di base e trasversale nel triennio

Ore complessive di formazione

nel triennio

II

36

240*

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola

secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

360

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o

diploma professionale, o diploma d’istruzione

320

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello

terziario

280

III

36

210

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola

secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

330

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o

diploma professionale, o diploma d’istruzione

290

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello

terziario

250

IV

36

180

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola

secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

300

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o

diploma professionale, o diploma d’istruzione

260

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello

terziario

220

V

36

160

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola

secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

280

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o

diploma professionale, o diploma d’istruzione

240

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello

terziario

200

VI

24

120

120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola

secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

240

80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o

diploma professionale, o diploma d’istruzione

200

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di

livello terziario

160

* per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore.

Il Piano Formativo Individuale definisce il percorso formativo

dell’apprendista e deve essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

L’attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l’apprendistato, interno

od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa. Il referente interno

è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo

e deve possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che

l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, inoltre, deve avere

competenze adeguate.

Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal

contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del

periodo di formazione, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a

comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo

di formazione (ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo del 24 marzo 2012 il periodo di formazione

dovrà terminare, di norma, 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato).

Direzione Sindacale – Welfare [email protected] ● tel. 027750314

C.so Venezia 49 – Milano

FORMAZIONE

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il REFERENTE

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

A CHI RIVOLGERSI

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Direzione Sindacale - Welfare

Unità Servizi di Assistenza per il Mercato del Lavoro

e l’Amministrazione del Personale

Documentazione

Gu

ida

op

er

ati

va

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r l

e i

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se

as

so

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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INDICE DOCUMENTAZIONE

Accordo 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167: testo unico dell’apprendistato

Regione Lombardia: D.g.r. 25 gennaio 2012 - n. IX/2933 Approvazione standard formativi

minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere

Regione Lombardia: D.d.u.o. 29 luglio 2011 - n. 7105 Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - Istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi

profili

Regione Lombardia: D.d.u.o. 5 dicembre 2011 - n. 11960 Linee di indirizzo per la

programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere - anno formativo

2012-2013.

Circolare Ministero del Lavoro 11 novembre 2011, n. 29: D.Lgs. n. 167/2011 –T.U. apprendistato – Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio

Protocollo d’intesa 19 aprile 2012 per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli addetti alla revisione legale

Protocollo d’intesa 19 aprile 2012 per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante per i profili di consulenza specialistica

Italia Lavoro: Programma AMVA – apprendistato e mestieri a vocazione artigianale. Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento

occupazionale con contratto di apprendistato

Unione Confcommercio MI – MB – LO: Seminari del Lavoro – Il nuovo apprendistato nel

Terziario – Milano 24 aprile 2012 Le slides

• GUIDO LAZZARELLI – Responsabile Settore Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio – “L’Accordo di riordino dell’apprendistato”

• CLAUDIA SALOMONE – Direzione Formazione e Studi Unione Confcommercio Milano,

Lodi e Monza e Brianza – “L’offerta formativa di base e trasversale”

• PAOLO PAGARIA – Responsabile Servizio Mercato del Lavoro Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza – “Il rilascio del parere di conformità da parte della

Commissione Paritetica Territoriale di Ebiter Milano”

Fac simile di richiesta di parere di conformità a Ebiter Milano

FAQ

Fac simile di lettera di assunzione

Fac simile di Piano Formativo Individuale - PFI

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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ACCORDO 24 MARZO 2012 DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO

NEL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI

Premessa

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto

formativo in conformità con il Testo Unico sull’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30,

Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario

per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un

percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento

dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la

sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di

trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto

alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il

contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e

all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le parti, preso atto che il D. Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato

di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la

qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente

formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante,

concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo

di concrete opportunità occupazionali.

Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione

omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le Parti,

inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente

accordo.

Le parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente accordo costituiscono nel loro complesso

una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi

nazionali/ contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l’istituto

dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di

contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia

devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione

della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono

durate superiori rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonché un numero inferiore di

livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente

accordo.

Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti

Bilaterali Territoriali già in vigore.

Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore

del presente accordo.

Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare

riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – proporzione numerica

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numero di

apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può

superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che

comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a

3.

Art. 2 – Limiti di età

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, potranno

essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta

formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento

dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005,

nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che

abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il

diciottesimo anno compiuto.

Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni,

troveranno applicazione le norme contrattuali nazionali del Terziario, in quanto compatibili.

Art. 3 – Disciplina generale

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale

devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di

inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al

termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà

essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero per le fattispecie di cui alle

lettere a) e c) dell’art. 1, D. Lgs. n. 167/2011 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.

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Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della

scadenza del contratto di apprendistato.

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30

giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato,

con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.

In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di

apprendistato.

Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in

presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale

nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai

sensi dell’art. 2, lett. m), D. Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30

giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

Art. 4 – Procedure di applicabilità

1) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata

dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione

dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per

territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla

predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda

ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche

professionali.

Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del

rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello

contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 17.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa

si intenderà accolta.

In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite

in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita

Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.

La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere

di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in

materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano

formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

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Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30

giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.

In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di

conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i

30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano

formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono

previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di

consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori

qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della

condizione di cui al successivo art. 17.

Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della

richiesta, questa si intenderà accolta.

Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di

conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

2) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale – apprendistato di alta formazione e

ricerca

Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 1, D. Lgs. n.

167/2011, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà effettuato,

oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente accordo, al fine di

verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.

Art. 5 – Periodo di prova

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il

lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è

reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso(*).

_______________________________

(*) A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello.

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Quadri e Primo Livello 6 mesi di calendario

Secondo e Terzo Livello 60 giorni di lavoro effettivo

Quarto e Quinto Livello 60 giorni di lavoro effettivo

Sesto Livello 45 giorni di lavoro effettivo

Art. 6 – Trattamento normativo

L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo

previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla

qualifica per la quale egli è stato assunto.

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33

Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 146, le ulteriori

ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in

misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al

100% dal termine del periodo di apprendistato.

Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento

della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario,

ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate

nelle tabelle A e B.

Art. 7 – Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli

apprendisti saranno i seguenti:

- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto

l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto

l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica

eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della

disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento

e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del

rapporto di apprendistato.

E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 8 – Malattia

Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione

vigente:

a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad

un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale

svolgimento del rapporto;

b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 175

della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un’indennità a carico del datore di lavoro,

pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del

rapporto.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di

prova.

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Art. 9 – referente per l’apprendistato

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma

formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel

presente accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà

essere individuato all’avvio dell’attività formativa.

Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio

ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata

dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o

preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di

apprendistato e competenze adeguate.

Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della

formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per

l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 10 – EST

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza

Sanitaria Integrativa di categoria (EST).

Art. 11 – Fon.Te

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di

Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).

Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà

pari all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il

computo del TFR.

Art. 12 – For.Te

Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della

progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo Forte.

Art. 13 – Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione

di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate

presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la

formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia

intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 14 – Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo:

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35

a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze,

l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore

qualificato;

b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a

incentivo;

c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti

alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento

della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione

all’interno dell’orario di lavoro;

e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al

conseguimento di titoli di studio;

f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19, 20 e 21.

Art. 15 – Doveri dell’apprendista

L’apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua

formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono

impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio

piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;

d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del

Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi

non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di

un titolo di studio.

PARTE II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

Art. 16 – sfera di applicazione

L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all’acquisizione

di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito della disciplina contrattuale

nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto,

quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali

individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

36

Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:

a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e

“protocollista”);

b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale

risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente

riconosciuta;

Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di

apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di

qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

Art. 17 – Percentuale di conferma

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio

almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a

scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano

svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto

previsto dalla lettera l), comma 1, dell’art. 2, D. Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che

si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione

abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del

periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio

precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Art. 18 – Durata dell’apprendistato

Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione

alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

II 36

III 36

IV 36

V 36

VI 24

Art. 19 - Attività formativa: durata e contenuti

Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da

realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna

finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.

Il percorso formativo dell’apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al

livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

37

l’apprendista dovrà raggiungere (vedi All. 1), entro i limiti di durata massima che può avere

il contratto di apprendistato fissati dagli articoli 18 e 22.

In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono

quelli indicati nelle TABELLE A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate

nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la

possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità

successive.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino,

potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Art. 20 - Modalità di erogazione della formazione

Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in relazione all’orario di

svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata,

la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché

tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal

caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso

strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.

Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda

dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a

trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo

svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Art. 21 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione

e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo

formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i

nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i

nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro

ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla

trasformazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione

svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

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38

Art. 22 – qualifiche con durata fino a 5 anni

In deroga a quanto previsto dal precedente art 18 ed in coerenza con quanto indicato dal

Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle

figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle

figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato

per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella tabella B le figure

professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle

disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale

nazionale del Terziario.

Art. 24 – Decorrenza

Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012.

Dichiarazione delle Parti n. 1

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative

sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato

del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente

accordo.

Dichiarazione delle Parti n. 2

Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che

occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall’art. 22, comma 1, L. 183/2011 ,le Parti

concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la

certezza dell’applicazione della contribuzione figurativa.

Roma, 24 marzo 2012

FILCAMS – CGIL CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia

FISASCAT – CISL

UILTUCS – UIL

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PIANO ORARIO CURRICOLARE

Accordo di riordino

PROFILI PROFESSIONALI Ore complessive di formazione

professionalizzante

DURATA

approfondite conoscenze tecnico-

scientifiche e capacità di divulgazione

delle proprie competenze

(inquadramento finale al 2° livello)

240

(per gli apprendisti in possesso di

diploma di istruzione superiore di 2°

grado o di laurea universitaria 210 ore)

36 mesi

particolari conoscenze tecniche ed

approfondita conoscenza tecnico-

pratica

(inquadramento finale al 3° livello)

210

36 mesi

specifiche conoscenze tecniche e

particolari capacità tecnico pratiche

(inquadramento finale al 4° livello)

180

36 mesi

Normali conoscenze ed adeguate

capacità tecnico-pratiche

(inquadramento finale al 5° livello)

160

36 mesi

Semplici conoscenze pratiche

(inquadramento finale al 6° livello)

120

24 mesi

tabella A

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Area di attività

Tipologie di profilo

Qualifiche omologhe a

quelle artigiane

Durata

apprendistato

Ore complessive di

formazione professionalizzante

Front office e funzioni ausiliarie

Addetto food e funzioni ausiliarie

Addetto alla vendita: - macellaio specializzato

provetto

48 mesi

280 ore per inquadramento finale al III livello

- specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita

42 mesi 200 ore per inquadramento finale al IV livello

Promozione e commercializzazione

Addetto al servizio Addetto al servizio: - estimatore nelle aziende di

arte e antichità - disegnatore tecnico - figurista - vetrinista

48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello 280 ore per

inquadramento finale al III livello

Servizi generali

Addetto manutenzione/ assistenza

Addetto manutenzione: - Operaio specializzato

provetto nel settore automobilistico

- Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

- Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità

- Operaio specializzato provetto

48 mesi 280 ore per

inquadramento finale al III livello

Addetto assistenza: - Collaudatore e/o

accettatore - Tecnico riparatore del

settore elettrodomestici - Tecnico riparatore del

settore macchine per ufficio

48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello 280 ore per

inquadramento finale al III livello

Addetto logistica / gestione magazzino no food

Addetto gestione magazzino no food: - Operaio specializzato provetto - Operaio specializzato provetto

nel settore automobilistico - Operaio specializzato provetto

nel settore ferro-metalli

48 mesi 280 ore per inquadramento finale al III livello

tabella B

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TIPOLOGIA DI PROFILO

ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE PIANO ORARIO CURRICOLARE

ATTIVITA’ FORMATIVA

Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

pp

PROFILI PROFESSIONALI

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento finale

al 2° livello)

240

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 210

ore)

particolari conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica (inquadramento

finale al 3° livello)

210

specifiche conoscenze

tecniche e particolari

capacità tecnico

pratiche(inquadramento

finale al 4° livello)

180

Normali conoscenze ed

adeguate capacità

tecnico-

pratiche(inquadramento

finale al 5° livello)

160

Semplici conoscenze

pratiche(inquadramento

finale al 6° livello)

120

PROFILI PROFESSIONALI

OMOLOGHI ARTIGIANI

(*) 48 mesi

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento finale

al 2° livello)

340

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 280

ore)

particolari conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica (inquadramento

finale al 3° livello)

280

specifiche conoscenze

tecniche e particolari

capacità tecnico

pratiche(inquadramento

finale al 4° livello)

200

(*) I profili professionali sono individuati

nell’elenco con carattere sottolineato

All. 1 AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

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QUALIFICHE

addetto alla vendita particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Macellaio specializzato provetto Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Commesso alla vendita al pubblico Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita Banconiere di spacci di carne Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale Aiuto Banconiere spacci di carne

addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Magazziniere anche con funzioni di vendita Cassiere Comune Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Addetto al controllo delle vendite Preparatore di commissioni

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

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43

COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: − le caratteristiche del settore − l’impresa di riferimento nei suoi aspetti

organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

COMPETENZE DI AREA Conoscere: − il ruolo della propria area di attività

all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

− e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

− e saper utilizzare il glossario della professione

− i sistemi di tutela del consumatore − e saper utilizzare le principali tecniche di

comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente

COMPETENZE DI PROFILO − Riconoscere il proprio ruolo all’interno

del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

− Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita

− Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l’organizzazione aziendale

− Conoscere la merceologia alimentare − Conoscere e saper applicare le

procedure stabilite per l’approvvigionamento, l’uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali

− Leggere ed interpretare la documentazione tecnica

− Conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti)

− Saper riconoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti

− Saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme haccp

− conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay-out se richiesto dalla mansione

− Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione

− Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale − Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche − Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di

pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione − Conoscere e saper applicare le norme sulla

etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione

− Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi individuali

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

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44

QUALIFICHE

addetto alla vendita particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato Commesso specializzato provetto Commesso di libreria Commesso stimatore di gioielleria Sportellista nelle concessionarie di pubblicità Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Cassiere Comune Astatore Commesso alla vendita al pubblico Pompista specializzato

addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Ottico diplomato Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali, con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore Addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche Magazziniere anche con funzioni di vendita Estetista, anche con funzioni di vendita Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Informatore negli Istituti di informazioni commerciali Addetto di biblioteca circolante Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Semplici conoscenze pratiche Dimostratore

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

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45

COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: − le caratteristiche del settore − l’impresa di riferimento nei suoi aspetti

organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

COMPETENZE DI AREA Conoscere:

− il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio − e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività − e saper utilizzare il glossario della professione − i sistemi di tutela del consumatore − e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente − gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente

COMPETENZE DI PROFILO − Riconoscere il proprio ruolo all’interno

del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

− Conoscere la merceologia − Conoscere e saper applicare le

procedure stabilite per l’approvvigionamento, l’uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali, prodotti

− Leggere ed interpretare la documentazione tecnica

− Conoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti

− Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out e di visual merchandising se richiesto dalla mansione

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

− Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione

− Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, disporre e presentare merci e prodotti

− Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche − Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di

pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione − Conoscere e saper applicare le norme sulla

etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione

− Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita

− Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo

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46

TIPOLOGIA DI PROFILO

ADDETTO AMMINISTRATIVO ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO FOOD ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

ATTIVITA’ FORMATIVA Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

PIANO ORARIO CURRICOLARE

PROFILI PROFESSIONALI

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento finale

al 2° livello)

240

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 210

ore)

particolari conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica (inquadramento

finale al 3° livello)

210

specifiche conoscenze

tecniche e particolari

capacità tecnico

pratiche(inquadramento

finale al 4° livello)

180

Normali conoscenze ed

adeguate capacità

tecnico-

pratiche(inquadramento

finale al 5° livello)

160

Semplici conoscenze

pratiche(inquadramento

finale al 6° livello)

120

PROFILI

PROFESSIONALI

OMOLOGHI

ARTIGIANI (*)

48 mesi

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e

capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento

finale al 2° livello)

340

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 280

ore)

particolari

conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica

(inquadramento

finale al 3° livello)

280

(*) I profili professionali sono individuati

nell’elenco con carattere sottolineato

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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47

QUALIFICHE addetto amministrativo approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Corrispondente di concetto con o senza conoscenze di lingue estere particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Schedulatore flussista Contabile/impiegato amministrativo Programmatore e minutatore di programmi Addetto a pratiche doganali e valutarie Operatore di elaboratore con controllo di flusso Steno-dattilografo in lingue estere Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Operatore meccanografico Esattore Traduttore adibito alle sole traduzioni scritte Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle TLC addetto a mansioni d’ordine di segreteria Contabile d’ordine Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Fatturista Schedarista Codificatore Operatore di macchine perforatrici e verificatrici

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AMMINISTRATIVO

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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48

COMPETENZE DI SETTORE Conoscere:

− le caratteristiche del settore − l’impresa di riferimento nei suoi aspetti

organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

− Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

COMPETENZE DI AREA

− Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

− Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

− Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

− Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità

− Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione

− Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera, se richiesto dalla mansione

COMPETENZE DI PROFILO − Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

− Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura

− Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione

− Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy − Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica se richiesto dalla mansione

− Saper redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti se richiesto dalla mansione

− Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni

− Conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto dettatura se richiesto dalla mansione

− Saper organizzare e gestire un archivio − Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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49

QUALIFICHE addetto manutenzione particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità Operaio specializzato provetto Manutentore specializzato provetto Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Operaio specializzato Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami Manutentore specializzato Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Operaio qualificato Operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio Manutentore qualificato Semplici conoscenze pratiche Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

addetto assistenza approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Collaudatore e/o accettatore

particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Tecnico riparatore del settore elettrodomestici Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Estetista, anche con funzioni di vendita Addetto al collaudo Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Pratico di laboratorio chimico Informatore negli Istituti di informazioni commerciali Addetto di biblioteca circolante Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Semplici conoscenze pratiche Dimostratore

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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50

COMPETENZE DI SETTORE Conoscere:

− le caratteristiche del settore − l’impresa di riferimento nei suoi aspetti

organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

COMPETENZE DI AREA Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera

− Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

− Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

− Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

COMPETENZE DI PROFILO

− Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

− Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi, per le operazioni di manutenzione e di assistenza se richiesto dalla mansione

− Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti e tecnologie)

− Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica

− Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali

− Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili

− Conoscere e saper applicare le norme e le procedure per prevenire comportamenti che danneggiano l’ambiente

− Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo

− Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

− Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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QUALIFICHE addetto logistica particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Autotrenista, conducente di automezzi pesanti Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci Conducente di autovetture

addetto gestione magazzino food particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Operaio specializzato provetto Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Magazziniere Operaio specializzato Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Campionarista, prezzista Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio Operaio qualificato

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO FOOD

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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COMPETENZE DI SETTORE Conoscere:

− le caratteristiche del settore − l’impresa di riferimento nei suoi aspetti

organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

COMPETENZE DI AREA

− Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

− Conoscere e saper praticare le condizioni di conservazione e di stoccaggio dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico / sanitari, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza

− Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico

− Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione

− Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

− Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

− Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

COMPETENZE DI PROFILO

− Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

− Conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)

− Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione

− Conoscere la merceologia alimentare − Conoscere e saper utilizzare la strumentazione

(macchine, impianti, tecnologie) − Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia

di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione

− Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, secondo procedure codificate

− Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo

− Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

− Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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QUALIFICHE addetto logistica particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Autotrenista, conducente di automezzi pesanti Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci Conducente di autovetture

addetto gestione magazzino no food particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Operaio specializzato provetto Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli addetto al controllo del materiale in entrata ed in uscita settore ferro/metalli addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di libri e di stampe periodiche

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Magazziniere Operaio specializzato Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche Addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e stampe periodiche Operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Campionarista, prezzista Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio Operaio qualificato Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche Addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste Operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e acciaio Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche

Semplici conoscenze pratiche operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta

elencazione

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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COMPETENZE DI SETTORE Conoscere:

− le caratteristiche del settore − l’impresa di riferimento nei suoi aspetti

organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

ULTERIORI COMPETENZE DI AREA

− Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

− Conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio delle merci, sia per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza

− Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico

− Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione

− Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

− Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

− Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

COMPETENZE DI PROFILO

− Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

− Conoscere la merceologia − Conoscere e saper applicare i principi della

logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)

− Saper organizzare gli spazi di lavoro, disporre e presentare merci e prodotti, secondo procedure codificate

− Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione

− Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti, tecnologie)

− Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione

− Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo

− Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

Applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

AREA DI ATTIVITA’ - SERVIZI GENERALI

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tipologia di profilo ADDETTO AL SERVIZIO

ATTIVITA’ FORMATIVA Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

PIANO ORARIO CURRICOLARE

PROFILI

PROFESSIONALI

OMOLOGHI

ARTIGIANI (*)

48 mesi

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e

capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento

finale al 2° livello)

340

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 280

ore)

particolari

conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica

(inquadramento

finale al 3° livello)

280

PROFILI PROFESSIONALI

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento finale

al 2° livello)

240

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 210

ore)

particolari conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica (inquadramento

finale al 3° livello)

210

specifiche conoscenze

tecniche e particolari

capacità tecnico

pratiche(inquadramento

finale al 4° livello)

180

Normali conoscenze ed

adeguate capacità

tecnico-

pratiche(inquadramento

finale al 5° livello)

160

Semplici conoscenze

pratiche(inquadramento

finale al 6° livello)

120

(*) I profili professionali sono individuati

nell’elenco con carattere sottolineato

AREA DI ATTIVITA’ – PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

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56

QUALIFICHE

addetto al servizio Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Addetto all’esecuzione di progetti o di parti di essi Estimatore nelle aziende di arte e antichità Assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie Assistente Art Director nelle agenzie pubblicitarie Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità Assistente del product manager (altri assistenti) Propagandista scientifico Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Disegnatore tecnico Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato Figurinista Vetrinista Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Indossatrice Propagandista di prodotti, con mansioni che non richiedono cognizioni scientifiche Pittore o disegnatore esecutivo Operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato Allestitore esecutivo di vetrine e display

TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

AREA DI ATTIVITA’ – PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

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Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

57

COMPETENZE DI SETTORE

− Conoscere le caratteristiche del settore − Conoscere l’impresa di riferimento nei suoi

aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

− Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

COMPETENZE DI AREA

− Conoscere il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione

− Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

− Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

− Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

− Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare il linguaggio tecnico

− Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera

− Saper redigere, leggere, interpretare lettere e documenti in una lingua straniera

− Essere in grado di sostenere una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni

− Saper monitorare la qualità del servizio / prodotto

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

COMPETENZE DI PROFILO

− Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalle mansioni

− Conoscere e saper utilizzare le tecniche di vendita di base se richiesto dalle mansioni

− Riconoscere le caratteristiche merceologiche del prodotto o gli aspetti commerciali del servizio

− Saper adottare uno stile comunicativo corrispondente al ruolo

− Conoscere e saper utilizzare le leve di marketing

− Conoscere e saper interpretare le politiche di marketing dell’azienda

− Conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay out e di visual merchandising se richiesto dalle mansioni

− Saper organizzare spazi di lavoro, esporre e presentare merci e prodotti se richiesto dalle mansioni

− Saper leggere ed interpretare schemi, progetti e documentazione tecnica se richiesto dalle mansioni

− Conoscere e saper utilizzare la strumentazione e le tecnologie aziendali

− Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione pubblicitaria se richiesto dalle mansioni

− Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la definizione di un planning se richiesto dalle mansioni

− Sapersi relazionare con le diverse tipologie di fornitori nell’ambito della promozione e della pubblicità se richiesto dalle mansioni

− Saper effettuare attività di reporting periodica se richiesto dalle mansioni

− Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

AREA DI ATTIVITA’ – PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , n. 167 .

Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in parti-

colare l’articolo 1, comma 30, lettera c) , come sostituito dall’articolo 46, comma 1, lettera b) , della legge 4 no-vembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25; Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge

23 luglio 1991, n. 223; Visto l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile

2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché l’articolo 14 del citato decreto legislativo 124 del 2004;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei

Ministri, adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011;

Acquisita l’intesa con le parti sociali in data 11 lu-glio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par-lamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politi-che sociali;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Defi nizione

1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo in-determinato fi nalizzato alla formazione e alla occupazio-ne dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è defi nito secondo le se-guenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifi ca e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2.

Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimes-sa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associa-zioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da defi nire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contratta-zione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fi no a due

livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in appli-cazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualifi cazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è fi nalizzato il contratto ovvero, in alternati-va, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di fi nanziare i percorsi formativi azien-

dali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 di-cembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legisla-tivo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifi cazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei ri-sultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifi ca professio-nale ai fi ni contrattuali e delle competenze acquisite ai fi ni del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifi ca professionale a fi ni contrattuali eventualmen-te acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendista-to in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospen-sione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fi ne di ul-teriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

l) divieto per le parti di recedere dal contratto duran-te il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustifi cato motivo. In caso di licenziamento privo di giustifi cazione trovano applicazione le sanzioni previ-ste dalla normativa vigente;

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m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di for-mazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sul-la previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, di-rettamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, com-ma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze spe-cializzate e qualifi cate in servizio presso il datore di la-voro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualifi cati o specializzati, o che co-munque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizio-ne di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3.

Apprendistato per la qualifi cae per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendista-to per la qualifi ca e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fi no al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considera-zione della qualifi ca o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profi li formativi dell’ap-prendistato per la qualifi ca e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei se-guenti criteri e principi direttivi:

a) defi nizione della qualifi ca o diploma professiona-le ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifi ca o del diploma professionale in funzione di quan-to stabilito al comma 1 e secondo standard minimi for-mativi defi niti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazio-ni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fi ssati dalle regioni.

Art. 4.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato profes-sionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifi ca professionale a fi ni contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifi ca professionale, con-seguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassette-simo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualifi cazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acqui-sizione delle competenze tecnico-professionali e specia-listiche in funzione dei profi li professionali stabiliti nei sistemi di classifi cazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere su-periore a tre anni ovvero cinque per le fi gure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di me-stiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è in-tegrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, fi nalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superio-re a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono defi nire, anche nell’ambito della bilate-ralità, le modalità per il riconoscimento della qualifi ca di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifi che modalità di svol-gimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

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Art. 5. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per at-tività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio uni-versitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici supe-riori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in posses-so di una qualifi ca professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di ap-prendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profi li che attengono alla formazio-ne, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli isti-tuti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del tra-sferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attiva-zione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è ri-messa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

Art. 6. Standard professionali, standard formativi

e certifi cazione delle competenze

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome defi nisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’in-tesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifi ca dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifi ca e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fi ni della verifi ca dei percorsi formativi in appren-distato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli de-fi niti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifi che da sottoscrivere a

livello nazionale o interconfederale anche in corso del-la vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto for-mativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifi ca professionale a fi ni contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifi che professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il reperto-rio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classifi cazione del personale previsti nei contratti collet-tivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle pre-messe dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di la-voro comparativamente più rappresentative sul piano na-zionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certifi cate secondo le modalità defi nite dalle Regio-ni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e regi-strate sul libretto formativo del cittadino sulla base del re-pertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della defi -nizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7. Disposizioni fi nali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della for-mazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle fi nalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramen-to contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, mag-giorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individua-le, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e del-le politiche sociali adotterà un provvedimento di dispo-sizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali col-lettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) , il datore di lavoro è punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni ammi-nistrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di la-voro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’artico-

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lo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifi che previsioni di legge o di con-tratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di ap-prendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fi ni della loro qualifi cazione o riqualifi cazione professionale è possibile assumere in apprendistato i la-voratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in de-roga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) , le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Ai fi ni del presente decreto legislativo per enti bila-terali si intendono esclusivamente quelli defi niti all’arti-colo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276.

6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei con-tratti di apprendistato già in essere, con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, tro-vano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le re-golazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pub-blica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, non-ché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è defi nita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle fi nanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupa-zione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato. I benefi ci contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei la-voratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni pos-sono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e se-guenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO BERLUSCONI , Presidente del

Consiglio dei Ministri SACCONI , Ministro del lavo-ro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli : PALMA

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi -ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti.

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell’art. 117 della Costituzione, è il seguente: «Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dal-

le Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti

dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni

ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi nanziari; tutela della

concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Sta-to; perequazione delle risorse fi nanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

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h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-ministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi ;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pena-le; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-mentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confi ni nazionali e profi lassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento in-formativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazio-ne professionale; professioni; ricerca scientifi ca e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazio-ne; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della fi nanza pubblica e del si-stema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e pro-mozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni ma-teria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle ma-terie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecu-zione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel ri-spetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che discipli-na le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legi-slazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Cit-tà metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifi ca le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazio-ne di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accor-di con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il testo vigente dell’art. 1, commi 30, 33 e 90 della legge 24 di-cembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e pre-videnza sociale), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 29 dicembre 2007, n. 301, è il seguente:

«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dal-la data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all’art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di at-tuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territo-rio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi fi nalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l’impiego; b) incentivi all’occupazione; c) apprendistato.»

«33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c) , da eserci-tare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

b) individuazione di standard nazionali di qualità della forma-zione in materia di profi li professionali e percorsi formativi, certifi ca-zione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fi ne di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l’indivi-duazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione formale;

c) con riferimento all’apprendistato professionalizzante, indi-viduazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.».

«90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presen-te legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all’art. 11 -ter , comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi cazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consi-glio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, non-chè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acqui-sito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fi ni dell’espres-sione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere fi nanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Com-missioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmes-si nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. Qualora i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l’espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi even-tualmente formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri defi nitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».

— Il testo legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’appren-distato), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 14 febbraio 1955, n. 35.

— Il testo degli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobili-tà, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di merca-to del lavoro), è il seguente:

«Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in mobilità). ( omissis ).

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4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavo-ratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.»

«Art. 25. (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro).

( omissis ).

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di la-voro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifi cazioni.».

— Il testo dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Legge di contabilità e fi nanza pubblica), è il seguente:

«Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci).

1. Al fi ne di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della fi nanza pubblica di cui all’art. 14, funzionali alla tutela dell’unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rap-presentante del Ministero dell’economia e delle fi nanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previ-sto dall’art. 3 -ter , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifi che effettuate, circa l’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.».

— Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attua-zione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

— Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza so-ciale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30), come sostituito dall’art. 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è il seguente:

«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffi da e verbalizzazione unica).

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di ve-rifi ca compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l’identifi cazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specifi cazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria fi nalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffi dare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’ art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque material-mente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifi cazio-ne del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffi da, il trasgressore o l’even-tuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fi ssa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffi da e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffi da stessa.

4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai com-mi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’ art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifi ca di un uni-co verbale di accertamento e notifi cazione, notifi cato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notifi ca-zione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntua-le delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffi da a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffi da e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagan-do la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffi dabili, ovvero quelli oggetto di diffi da nei casi di cui al comma 5, attraverso il paga-mento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specifi cazione dei termini di impugnazione.

5. L’adozione della diffi da interrompe i termini di cui all’ art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’art. 17 del presente decreto, fi no alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notifi cazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notifi cato.

6. Il potere di diffi da nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzio-nari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadem-pienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e fi nanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffi da di cui al comma 2 è esteso agli uffi ciali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e le-gislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffi dare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.».

— Il testo dell’art. 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004, è il seguente:

«Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo).

1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di la-voro e di legislazione sociale, nell’àmbito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamen-to discrezionale, sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.».

— Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

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Note all’art. 2:

— Il testo dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Di-sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge fi nanziaria 2001), è il seguente:

«Art. 118. (Interventi in materia di formazione professionale non-ché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).

1. Al fi ne di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per cia-scuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici inter-professionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organiz-zazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rap-presentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rap-presentative, oppure come apposita sezione all’interno dei fondi inter-professionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono fi nanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative pro-pedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome ter-ritorialmente interessate, affi nchè ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le di-sposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modifi cazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel fi nanziare i piani for-mativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifi ca della conformità alle fi nalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiun-tivi a carico del bilancio dello Stato, l’«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappre-sentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l’impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazio-nale. Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso né rimbor-so spese per l’attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versa-mento del contributo integrativo, di cui all’art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modifi cazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indica-to dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fi ssata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all’art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modifi cazioni, rela-tivo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-ge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempe-stivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fi ne di assicurare continuità nel perseguimento delle fi nalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converti-to, con modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 66 della leg-ge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trova-no applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modifi cazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell’art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive mo-difi cazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavorato-ri maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo

di cui all’art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al fi -nanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di forma-zione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001, nell’ àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al nume-ro degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione fi nalizzati a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative ai sensi dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifi che.

10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo mede-simo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al fi nanziamen-to degli interventi di cui all’art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno 2001.

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12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’art. 66, com-ma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per fi nanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavo-ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l’INPS continua ad effet-tuare il versamento stabilito dall’art. 1, comma 72, della legge 28 di-cembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione delle po-litiche comunitarie di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall’art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a pro-cedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi fi nanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la pro-grammazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modifi cazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell’àmbito delle risorse di cui all’art. 68, comma 4, lettera a) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fi no a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all’attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifi cazioni, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

— Il testo dell’art. 12 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 è il seguente:

«Art. 12. (Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito). 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti

a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualifi cazione professio-nale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in som-ministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

a) iniziative comuni fi nalizzate a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fi ne lavori;

b) iniziative comuni fi nalizzate a verifi care l’utilizzo della som-ministrazione di lavoro e la sua effi cacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

c) iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

d) per la promozione di percorsi di qualifi cazione e riqualifi ca-zione professionale.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro del-le politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bi-laterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministra-zione di lavoro:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazio-ne del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifi ca della congruità, rispetto alle fi nalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità fi nanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vi-gilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il fi nanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.

6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all’art. 26 -bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.

8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai com-mi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura previ-sta dal tasso indicato all’art. 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione am-ministrativa di importo pari al contributo omesso.

8 -bis . In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel docu-mento di cui al comma 5, il fondo nega il fi nanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei fi nanziamen-ti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazio-ne al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una defi nitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto for-mativo rendicontato e fi nanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.

9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai com-mi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le fi nalità dei relativi fondi.

9 -bis . Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.».

— Il testo dell’art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 2. (Defi nizioni).

1. Ai fi ni e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’art. 20;

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b) «intermediazione»: l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei di-sabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’in-contro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative fi nalizzate all’inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l’attività di consulenza di direzione fi nalizzata alla risoluzione di una specifi ca esigenza dell’orga-nizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature ido-nee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifi co incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell’organizzazione committente; individua-zione e defi nizione delle esigenze della stessa; defi nizione del profi lo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianifi cazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature indi-viduate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative fi nalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifi ca e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l’attività effet-tuata su specifi co ed esclusivo incarico dell’organizzazione committen-te, anche in base ad accordi sindacali, fi nalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettiva-mente considerati, attraverso la preparazione, la formazione fi nalizzata all’inserimento lavorativo, l’accompagnamento della persona e l’affi an-camento della stessa nell’inserimento nella nuova attività;

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d) ;

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli àmbiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro do-manda-offerta di lavoro fi nalizzato, in coerenza con gli indirizzi comu-nitari, a favorire la maggior effi cienza e trasparenza del mercato del lavoro, all’interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall’utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei sog-getti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certifi cazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del la-voratore defi nito, ai sensi dell’accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unifi cata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli in-dirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certifi cate;

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenen-te a una categoria che abbia diffi coltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’art. 2, lettera f) , del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con stru-menti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifi ci in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.».

— Il testo dell’art. 2118 del Codice civile è il seguente: «Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). — Cia-

scuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo inde-terminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessa-zione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.».

— Il testo dell’art. 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 20 (Condizioni di liceità). — 1. Il contratto di somministra-zione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito deno-minato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denomi-nato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il control-lo dell’utilizzatore. Nell’ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizio-ne del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustifi cato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, ca-ricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e

di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magaz-

zini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certifi ca-

zione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambia-mento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call - center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposi-zioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per in-stallazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari atti-vità produttive, con specifi co riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente im-piegata nell’impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

i -bis ) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzio-ne di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

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4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammes-sa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affi data ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativa-mente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di

sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso uni-

tà produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 lu-glio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospen-sione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valuta-zione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifi che.

5 -bis . Qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.».

— Il testo dell’art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge - qua-dro per l’artigianato), è il seguente:

«Art. 4 (Limiti dimensionali). — L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipen-denti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fi no a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli ap-prendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipen-denti può essere elevato fi no a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non su-periore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fi no a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato;

d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipen-

denti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fi no a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fi ni del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti

passati in qualifi ca ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mante-nuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , sempre che non superino un terzo dei dipen-denti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché parte-cipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230 -bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fi sici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.».

Note all’art. 3:

— Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

Note all’art. 4:

— Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all’art. 3.

Note all’art. 5:

— Il testo dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incen-tivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:

«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).

1. Per riqualifi care e ampliare l’offerta formativa destinata ai gio-vani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzio-ne e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca scientifi ca e tecnologica, sentita la Conferenza unifi cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono defi niti le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuo-la secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell’IFTS, le modalità che favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’art. 68 e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi percor-si e titoli; con il medesimo decreto sono altresì defi niti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certifi cazione e utilizza-zione, a norma dell’art. 142, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida defi nite d’intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’univer-sità e della ricerca scientifi ca e tecnologica, la Conferenza unifi cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali me-diante l’istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazio-ne dei corsi dell’IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certifi cazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in àmbito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 , nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubbli-ca istruzione, nonché sulle risorse fi nalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle fi nalità di cui al pre-sente articolo la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fi ne accedono al Fondo di cui al pre-sente comma e la certifi cazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in àmbito nazionale).».

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— Il testo dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Siste-ma di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), è il seguente:

«Art. 7 (Standard di percorso). — 1. Gli ITS realizzano percorsi fi nalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle fi gure adottate con il decreto di cui all’ art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. effi cienza energetica;

2. mobilità sostenibile;

3. nuove tecnologie della vita;

4. nuove tecnologie per il made in Italy;

5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’ art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari fi gure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.».

— Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all’art. 3.

Note all’art. 7:

— Per il testo degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n.124 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Mo-difi che al sistema penale), è il seguente:

«Art. 17 (Obbligo del rapporto). — Qualora non sia stato effet-tuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notifi cazioni, all’uffi cio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazio-ni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, ap-provato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’uf-fi cio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L’uffi cio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’art. 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo ver-bale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta gior-ni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffi ci periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi prece-denti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’art. 13, al tra-sporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla even-tuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destina-zione delle cose confi scate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

— Il testo della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamen-ti individuali), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 6 agosto 1966, n. 195.

— Per il testo degli articoli 25, comma 9, e 8, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell’art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo n. 281 (Defi nizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unifi cazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unifi cata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi -cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle fi nanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione na-zionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu-gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unifi cata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».

— Il testo dell’art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge fi nanziaria 2007), è il seguente:

«1180. All’art. 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella moda-lità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in parte-cipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministra-zioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafi ci del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrat-tuale, la qualifi ca professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio compe-tente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assun-zione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23610-10-2011

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 settembre 2011 .

Scioglimento del consiglio comunale di Viggianelloe nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Viggianello (Potenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contem-poraneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b) , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1. Il consiglio comunale di Viggianello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Rotondi è nominato commissario straordi-nario per la provvisoria gestione del comune suddetto fi no all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, Ministro dell’interno

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viggianello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente in data 11 agosto 2011, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’or-gano elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b) , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2 -bis . In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la co-municazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, median-te comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio del-la prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.

1181. L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.

1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall’art. 4 -bis , comma 7, del decreto legislativo 21 apri-le 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per gli as-sicurati del settore marittimo.

1183. Al comma 5 dell’art. 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:

“e -bis ) trasferimento del lavoratore;

e -ter ) distacco del lavoratore;

e -quater ) modifi ca della ragione sociale del datore di lavoro;

e -quinquies ) trasferimento d’azienda o di ramo di essa”.

1184. All’art. 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

“6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazio-ne e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normati-va vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fi ni dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione con-tro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Uffi cio territoriale del Governo.

6 -bis . All’art. 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legi-slativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi cazioni, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse.

6 -ter . Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di la-voro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma”.

1185. È abrogato l’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifi cazioni.».

11G0209

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012

– 9 –

D.g.r. 25 gennaio 2012 - n. IX/2933Approvazione standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere

LA GIUNTA REGIONALEVisto il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 «Testo uni-

co dell’apprendistato» ed in particolare: − l’art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» che nel confermare che la formazione è svolta sotto la responsabilità delle aziende, stabilisce che essa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’offerta for-mativa pubblica;

− l’art. 7, comma 6, che dispone l’abrogazione degli articoli da 47 a 53 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276/2003 che regolamentano le tre tipologie di apprendistato ed, in par-ticolare, l’art. 49 «Apprendistato professionalizzante»;

Richiamate: − la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il merca-to del lavoro in Lombardia», ed in particolare, l’art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regiona-le definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;

− la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul siste-ma educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della for-mazione in apprendistato quale modalità formativa fina-lizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento della professionalità;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 luglio 2008 n. 8486 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia;

Considerato che il citato decreto legislativo n. 167/2011 all’art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere», comma 3, prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è inte-grata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’ acquisizione di competenze di base e trasversali per un mon-te complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista;

Visto l’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 167/2011 che dispone un periodo transitorio di non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, durante il quale trovano applicazione le regola-zioni vigenti, nello specifico fino al 25 aprile 2012, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto «d.lgs. n. 167/2011 – Testo Unico apprendista-to- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio»;

Preso atto che la richiamata circolare ministeriale auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza avendo cura di stabilirne l’efficacia alla scadenza del regime transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico;

Ritenuto opportuno regolamentare l’offerta formativa pubbli-ca, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e tra-sversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mediante l’adozione di standard formativi minimi di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione (CRPLF) e dal Comitato istituzionale di Coordinamento (CIC), nelle sedu-te del 6 dicembre 2011;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA1. di approvare l’allegato A) - Standard formativi minimi relati-

vi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che i suddetti standard formativi di cui all’alle-gato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4 d.lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile 2012. A partire dal primo gennaio 2013, gli standard formativi di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di appren-distato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-mento e dei relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

II segretario: Marco Pilloni

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Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012

– 10 – Bollettino Ufficiale

AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 4, COMMA 3 DEL D.LGS. 167/2011

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Regione Lombardia definisce, sentite le Parti Sociali, gli standard minimi per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”.

Regione Lombardia programma e finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.

Laddove non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata, le imprese possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa.

2. LA FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.La formazione può essere svolta:

− presso un organismo accreditato per la formazione;

− presso il luogo di lavoro.

In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:

− 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;

− 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;

− 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell’eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato.

I contenuti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell’allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, all’organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa.

In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti ,sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell’articolazione sopraindicata. Le competenze di base e traversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione sono certificate, e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia:

− dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale;

− da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall’impresa.

ALLEGATO ASTANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI

BASE E TRASVERSALI NEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 05 agosto 2011

– 15 –

D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoroD.d.u.o. 29 luglio 2011 - n. 7105Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - Istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME E CONTROLLI

Viste le leggi regionali:

• n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lom-bardia» ed in particolare l’art.8 che istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (di se-guito CRPLF), quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee program-matiche e alle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione;

• n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e sue succes-sive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 8/6563 del 18 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l’offerta formativa in ma-teria di istruzione e formazione professionale (art. 22 c. 4 l.r. 19/07) e in particolare la parte seconda «Standard minimi dell’offerta di IFP» la quale prevede che i percorsi e le azioni di formazione per-manente, continua e di specializzazione sono progettati, in rap-porto agli specifici fabbisogni di competenze a carattere tecnico professionale dell’utenza, con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali (di seguito QRSP);

Visti– il d.d.u.o. n. 8486 del 30 luglio 2008 «Adozione del quadro

regionale degli standard professionali della Regione Lombar-dia» e successive modifiche e integrazioni;

– il d.d.u.o. n. 9837 del 12 settembre 2008 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione pro-fessionale della Regione Lombardia»;

– il d.d.u.o. n. 6146 del 18 giugno 2009 «Adozione della pro-cedura per l’aggiornamento del Quadro Regionale degli Stan-dard Professionali della Regione Lombardia;

– il d.d.u.o. n. 7285 del 22 luglio 2010 «procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali»

Richiamata la costituzione della Sottocommissione CRPLF per l’aggiornamento del Quadro regionale degli Standard Professio-nali (QRSP) nella seduta della CRPLF del 30 giugno 2011;

Evidenziato che il QRSP, quale insieme dei profili professiona-li esistenti sul territorio e comune riferimento per i diversi attori territoriali dei sistemi regionali del lavoro, dell’istruzione e della formazione, finalizzato a sostenere i processi di progettazione formativa, di certificazione delle competenze acquisite in qual-siasi ambito, di lettura dei fabbisogni, di incontro tra domanda e offerta, di supporto alle transizioni lavorative e formative, ha rappresentato una prima banca dati suscettibile di ulteriore e progressiva implementazione, con il supporto dei rappresentanti della CRPLF e del sistema degli accreditati;

Tenuto conto del lavoro svolto in due anni dalla Sottocommis-sione CRPLF, che ha fatto proprie le sollecitazioni e gli aspetti in-novativi proposti dagli attori del mercato del lavoro;

Preso atto:– di quanto approvato in Sottocommissione CRPLF in relazio-

ne all’evoluzione del QRSP anche attraverso una maggiore evi-denza delle competenze e non solo di profili professionali per un migliore approccio col mondo del lavoro in considerazione del-la trasversalità e della trasferibilità delle competenze medesime e nell’ottica di un rafforzamento dell’offerta formativa;

– di quanto condiviso nell’ambito della Sottocommissione CRPLF in relazione alla necessità che il QRSP costituisca una re-ale traduzione della domanda di professionalità e del merca-to del lavoro in un tempo adeguato e tempestivo, enucleando quelle competenze necessarie alla formazione continua e per-manente di ciascun lavoratore anche e soprattutto nell’ottica di una riqualificazione professionale;

Ritenuto quindi di apportare le seguenti modifiche al QRSP nell’ambito di una ridefinizione dei profili professionali:

togliere tutti i riferimenti ad aspetti contrattuali, condizioni di lavoro, ritmi e turni di lavoro attualmente presenti alla voce «ele-menti di contesto» di ogni singolo profilo; aggiornare alla voce «referenziazioni» di ogni singolo profilo

le classificazioni a quelle più recenti pubblicate ATECO 2007 e ISCO 2008; creare una nuova sezione di competenze libere e indipen-

denti da qualsiasi profilo che rappresenti il riferimento per la pro-gettazione dei percorsi di formazione continua permanente e specializzazione e la certificazione delle competenze in ambito formale, non formale e informale; creare una nuova sezione di competenze di base relative a

italiano, matematica, lingua straniera e informatica al momen-to utilizzate per la progettazione dei percorsi in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione; creare una nuova sezione di competenze trasversali e ricor-

renti in numerosi profili Professionali; creare una nuova sezione nella quale sono elencati i per-

corsi regolamentati da provvedimenti regionali e non abilitanti sul territorio nazionale; creare una nuova sezione nella quale sono elencati i per-

corsi normati relativi a figure professionali regolamentate da leg-gi statali e/o Accordo Stato Regioni; eliminare i seguenti profili che creano confusione nell’utenza

essendo collegate a professioni normate a livello nazionale:– Addetto Ufficio Stampa– Promotore editoriale– Progettista di impianti elettrici– Accompagnatore turistico– Tata familiare– Guida ambientale– Tecnico collaboratore restauratore di beni culturali - superfi-ci decorate di beni architettonici– Gruista– Ponteggiatore– Direttore tecnico agenzie di viaggio– Operatore di stabilimento termale– Istruttore - Allenatore sportivo spostare nella nuova sezione «percorsi regolamentati in

Regione Lombardia» i profili professionali di Operatore forestale responsabile, Istruttore Forestale, Assistente familiare, Assisten-te alla poltrona di studio odontoiatrico disciplinati da specifici provvedimenti regionali;

Vista la seduta della Sottocommissione CRPL del 20 luglio 2011 regolarmente convocata in data 14 luglio 2011;

Considerato che in tale seduta sono stati presentati i seguenti profili• Esperto in comunicazione giovanile• Registrar• Operatore e casaro d'alpeggio• Curatore Mostre e Tecnico Marketing Beni culturali

e le seguenti competenze libere e indipendenti• Competenze relative alle discipline bionaturali;• Effettuare l’assistenza ai clienti in strutture per il benessere;

Considerato che tutte le competenze e tutti i profili professio-nali presentati nella seduta del 20 luglio 2011 sono stati validati dalla sottocommissione;

Ritenuto opportuno sottolineare, in relazione alle competenze delle discipline bionaturali, che per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 2/2005, i percorsi for-mativi che rilasciano attestati di competenza regionali attinenti le competenze delle discipline bionaturali possono essere avviati esclusivamente da istituzioni formative accreditate al sistema di Istruzione e formazione professionale che fanno parte del registro degli enti di formazione in discipline bionaturali gestito dal Co-mitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 4 della richiamata legge regionale n. 2/2005;

Considerato che i profili professionali e le competenze validati e approvati con il presente decreto costituiscono univoco riferi-mento per la progettazione dei percorsi formativi di formazione continua, permanente e di specializzazione e per la certificazio-ne delle competenze acquisite in qualsiasi ambito;

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Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 05 agosto 2011

– 16 – Bollettino Ufficiale

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’IX Legislatura;

DECRETA1) Di approvare l’allegato A «Elenco delle sezioni del QRSP

della Regione Lombardia» parte integrante e sostanziale del pre-sente provvedimento (omissis);

2) di approvare i seguenti allegati tecnici parti integranti e so-stanziali del presente provvedimento

• A1 «sezione profili professionali del QRSP» (omissis)• A2 «sezione competenze di base» (omissis)• A3 «sezione competenze trasversali» (omissis)• A4 «sezione competenze libere e indipendenti» (omissis);3) di stabilire che le competenze e i profili del QRSP costituiscono

riferimento comune per i Soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione formazione e lavoro, ed in particolare per i processi di:

• progettazione dei percorsi formativi di specializzazione e di formazione continua e permanente;

• certificazione delle competenze acquisite in ambito forma-le, informale e non formale;

• codificazione al fine di utilizzare un linguaggio comune che permetta, tra l’altro, l’incontro tra la domanda e l’offerta di la-voro e la spendibilità delle competenze comunque acquisite;

4) di stabilire che le competenze libere e indipendenti di cui alla sezione A4, e i profili professionali del QRSP, sono suscettibili di ulteriore e progressiva implementazione, attraverso un sistema informativo dedicato secondo i criteri stabiliti nel d.d.u.o. n. 6146 del 18 giugno 2009;

5) di stabilire che Il format di riferimento per gli attestati di com-petenza regionale è quello approvato con il mod 4 del d.d.u.o. n. 9837 del 12 settembre 2008 e le procedure di rilascio dei me-desimi attraverso il sistema informativo regionale sono definiti nel d.d.u.o. n. 7285 del 22 luglio 2010;

6) di pubblicare il presente atto sul sito della Direzione Gene-rale Istruzione Formazione e Lavoro all’indirizzo www.istruzione.regione.lombardia.it nonché sul BURL.

Il dirigenteAda Fiore

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ALLEGATO A 2

“QQuuaaddrroo RReeggiioonnaallee ddeeggllii SSttaannddaarrdd PPrrooffeessssiioonnaallii”

della

SEZIONE COMPETENZE

DI BASE

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COMPETENZE DI BASE

AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA ITALIANA

Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a comprendere gli elementi essenziali della comunicazione in diversi contesti di vita, di cultura e di lavoroConoscenze AbilitàLa lingua ed il linguaggioLe forme della comunicazione oralePrincipi, funzioni ed elementi della comunicazioneTecniche di ascolto

Individuare gli elementi della comunicazione e la loro connessione in contesti informali, formali e fortemente formalizzatiProdurre appunti, mappe concettuali, schemi di sintesi organizzando gli elementi della comunicazioneRiconoscere differenti codici comunicativi che sovrintendono al messaggio ascoltato

Leggere e comprendere testi di complessità crescente riguardanti la vita quotidiana e professionaleConoscenze AbilitàStruttura e caratteristiche di alcune tipologie di testi: articolo di giornale, racconto, foglio di istruzione, manuale tecnico, testi scientifici Tecniche di lettura finalizzate alla comprensione e all’interpretazioneTesti narrativi e/o poetici appartenenti ad autori ed epoche diverse sia italiani che stranieri

Leggere ed analizzare testi letterari narrativi e/o poetici secondo alcune delle seguenti categorie: autore, contesto storico-culturale; elementi costitutivi la struttura compositiva del testo; finalità; tempo e spazio; personaggiLeggere ed analizzare testi non letterari di diversa tipologia (ad es. informativi, tecnici, scientifici, normativi ecc.) secondo alcune delle seguenti categorie: contesto storico-culturale; caratteristiche e tipologia del testo; elementi costitutiviLeggere in maniera espressiva evidenziando i punti chiave e i valori espressivi del testoUtilizzare dizionari e/o strumenti di consultazione cartacei o multimediali per procurarsi informazioni necessarie alla comprensione di testi

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Produrre testi scritti, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e correttezza formaleConoscenze AbilitàFigure retoricheGli elementi morfo-sintattici (le parti del discorso)La punteggiaturaLa struttura del periodoLa struttura logica della fraseLinguaggio e terminologia tecnico-professionaleModalità di consultazione di dizionari, enciclopedie e strumenti multimedialiModalità di pianificazione, elaborazione, revisione demarcazione testuale e di editing dei seguenti testi: descrittivi narrativi, espressivi, espositivi, argomentativi, interpretativi

Costruire proposizioni e periodi di complessità e di espressività crescente, attraverso l’uso corretto degli elementi ortografici, morfo-sintattici, lessicali, di strutturazione della frase e del periodoProdurre appunti (ad es. scalette, mappe, ecc.) funzionali alla stesura di un testo scrittoProdurre testi scritti usando: analisi; sintesi; descrizione; definizione; elencazione; classificazione; esemplificazione; citazioneRielaborare un testo scritto (ad es. analisi, riassunto, parafrasi, commento) seguendo le consegneUtilizzare dizionari e/o strumenti di consultazione cartacei o multimediali per procurarsi informazioni necessarie alla comprensione ed alla produzione di testiUtilizzare figure retoriche elementari a supporto della comunicazioneUtilizzare la segnaletica testuale e gli elementi di editing

Produrre comunicazioni orali, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e correttezza formaleConoscenze AbilitàGli elementi morfo-sintattici (le parti del discorso)Il lessicoLa struttura del periodo (coordinazione e subordinazione) con attenzione ai nessi argomentativiLa struttura logica della frase (soggetto-predicato-complementi)Le diverse modalità di comunicazione orale: conversazione, dialogo, intervista, comunicazione in pubblico, discussione, ecc.)Linguaggio e terminologia tecnico-professionaleStruttura della comunicazione orale e fasi (pianificazione, elaborazione, controllo esito) di costruzione di una comunicazione oraleTecniche di registrazione delle informazioni (ad es. appunti, scalette,schemi, mappe ecc.)Tecniche di sintesi orale

Costruire proposizioni e periodi di complessità e di espressività crescente, attraverso l’uso corretto degli elementi ortografici, morfo-sintattici, lessicali, di strutturazione della frase e del periodoProdurre appunti (ad es. scalette, mappe, ecc.) funzionali alla stesura di un testo oraleSvolgere comunicazioni orali in contesti diversi (formali e fortemente formalizzati) usando: analisi; sintesi; descrizione; definizione; elencazione; classificazione; esemplificazione; citazione Utilizzare dizionari e/o strumenti di consultazione cartaceo e/o multimediali per incrementare il proprio patrimonio lessicale e terminologicoUtilizzare figure retoriche elementari a supporto della comunicazione

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Interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di diversa natura per l’espressione di sé e la comunicazione interpersonale, anche di carattere professionaleConoscenze AbilitàLa comunicazione espressivaLa comunicazione interpersonaleLa comunicazione non verbaleLinguaggi e codici comunicativi non verbaliTecniche di argomentazione e di assertivitàTecniche di comunicazione in pubblico

Esprimere le proprie opinioni e valutazioni sulla base di criteri consapevoli di giudizio Fare uso di codici e strumenti linguistici diversificati in relazione alla varietà degli oggetti, delle caratteristiche e degli scopi della comunicazione Intervenire in discussioni usando informazioni e argomentazioni funzionali a sostenere tesi, formulare ipotesi, confutare o comprendere opinioni contrastantiPorre domande e chiedere informazioni sui passaggi argomentativi e sui contenuti al fine di comprendere appieno la comunicazione

Acquisire e selezionare le informazioni utili, in funzione delle comunicazioni scritte od orali da produrreConoscenze AbilitàOrganizzazione della documentazioneTecniche di memorizzazioneTecniche di ricerca delle informazioniTipologie di fonti informative (orali, bibliografiche, archivistiche, informatiche, multimediali)

Memorizzare informazioni ed argomentazioni strutturateOrganizzare la documentazione raccoltaSelezionare le informazioni pertinenti e funzionali allo scopo della comunicazioneUtilizzare fonti informative di diversa tipologia per reperire le informazioni necessarie

AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA STRANIERA

Comprendere i punti salienti e il significato globale di brevi e semplici comunicazioni orali formulate con chiarezza, riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoroConoscenze AbilitàFunzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui;Il lessico di base riferito all’ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contestiSituazioni comunicative: di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, …); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali, ...); di tipo professionale

Attivare strategie di ascolto individuando parole chiave, connettivi e sequenze per ricostruire il significato globale di brevi e semplici messaggi, annunci, dialoghi, istruzioniRiconoscere le caratteristiche specifiche, linguistiche e non, di brevi e semplici messaggi, annunci, dialoghi, istruzioniUtilizzare supporti grafici e produrre schemi, sequenze, ecc. per rappresentare il significato della comunicazione

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Leggere e comprendere brevi e semplici testi scritti riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoroConoscenze AbilitàFunzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui;Il lessico di base riferito all’ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Situazioni comunicative di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, …); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali, ...); di tipo professionale

Attivare strategie di lettura individuando parole chiave, connettivi e sequenze, punti principali e informazioni accessorie per ricostruire il significato globale di brevi e semplici testi scritti continui e non continui di tipo dialogico, descrittivoRappresentare attraverso schemi, sequenze, ecc. il significato della comunicazioneRiconoscere le caratteristiche linguistiche specifiche, le diverse tipologie di testo e la funzione dei registri.Utilizzare diversi strumenti di consultazione

Produrre brevi e semplici testi scritti, lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoroConoscenze AbilitàFunzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui;Il lessico di base riferito all’ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contestiSituazioni comunicative di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, …); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali, ...); di tipo professionale

Attivare strategie di controllo e correzione dei testi prodotti Costruire semplici enunciati di tipo descrittivo ed espositivo utilizzando un repertorio linguistico di baseUtilizzare diversi strumenti di consultazione Utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi registri in funzione dello scopo comunicativo

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Produrre brevi comunicazioni orali riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoroConoscenze AbilitàFunzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui;Il lessico di base riferito all’ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Situazioni comunicative: di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, …); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali, ...); di tipo professionale

Attivare strategie di controllo e correzione dei testi prodottiCostruire semplici enunciati di tipo descrittivo ed espositivo utilizzando un repertorio linguistico di baseUtilizzare diversi strumenti di consultazioneUtilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi registri in funzione dello scopo comunicativo

Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi comunicativi brevi e semplici riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoroConoscenze AbilitàFunzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui;Il lessico di base riferito all’ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoroLe strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contestiSituazioni comunicative di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, …); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali, ...); di tipo professionale

Gestire scambi comunicativi brevi in situazioni prevedibili Utilizzare un repertorio linguistico di base selezionando i registri adeguati al contesto

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AREA SCIENTIFICA

Utilizzare codici formali, strumenti, tecniche e strategie di calcolo con particolare attenzione a quelle riferibili e applicabili a situazioni concreteConoscenze AbilitàCalcolo letterale: monomi e polinomi, semplici fattorizzazioni Equazioni di secondo grado: risoluzione algebrica e grafica Equazioni e semplici disequazioni di primo grado. Insiemi loro caratteristiche e rappresentazioniLa nozione di funzione: funzioni costanti, costanti a tratti, lineari, quadratiche, di proporzionalità inversa Numeri algebrici e trascendenti Operazioni con le frazioni algebriche Rapporti, percentuali e proporzioni Ripresa degli insiemi numerici e dell’aritmetica: numeri naturali, relativi, razionali, reali: definizione, proprietà, operazioni Scomposizione di polinomi Scrittura posizionale dei numeri Sistemi di equazioni e primo grado: risoluzione algebrica e grafica

Applicare tecniche e procedure di calcolo anche a situazioni concreteApprossimare a meno di una fissata incertezza risultati di operazioni numericheImpostare e risolvere semplici problemi che si presentano nei contesti di vita quotidiana, modellizzabili attraverso strumenti e procedure algebriciStimare l

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Analizzare oggetti nel piano e nello spazio, calcolando perimetri, arre e volumi di semplici figure geometricheConoscenze AbilitàAltezze, bisettrici e mediane in un triangoloCriteri di similitudineFigure poligonali e loro principali proprietà metriche, il cerchio e le sue proprietà Il metodo delle coordinate: sistema di riferimento cartesiano nel pianoLunghezza della circonferenza e area del cerchio. Il numero p-greco. Misura degli angoli in radianti.Luoghi di punti e sezioni coniche: rappresentazioni analitiche. Misura di segmenti e di angoli; perimetro e area dei poligoni Nozioni intuitive di geometria del piano e dello spazioPoliedri, coni, cilindri, sfere e loro sezioni. Punto, retta, piano, semiretta e segmento, triangoli, poligoniRelazioni trigonometriche nei triangoli.Rette perpendicolari e paralleleSeno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fondamentali. Solidi geometrici: aree e volumiTeoremi di Euclide e di PitagoraTrasformazioni geometriche nel piano: isometrie e similitudini

Analizzare e risolvere semplici problemi utilizzando le proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune trasformazioniIndividuare e riconoscere relazioni e proprietà delle figure spaziali,Rappresentare, nel piano riferito a coordinate cartesiane, figure o assegnati insiemi di puntiScegliere unità di misura adeguate alla realtà rappresentata dalle figure geometriche

Analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti statistici (analisi della frequenza, tassi, probabilità) e di rappresentazioni graficheConoscenze AbilitàCalcolo delle probabilità: eventi, probabilità classica, eventi indipendenti ed eventi dipendenti Concetti generali di statistica Frequenza e probabilità: legge empirica del caso, probabilità statistica e probabilità soggettiva, giochi di sorte Semplice analisi di rappresentazioni tabellari e grafiche

Individuare dati significativi Interpretare i dati raccolti Raccogliere e organizzare dati Utilizzare la statistica come strumento informativo negli ambiti della società, dei processi produttivi e della scienza

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Applicare metodi di osservazione, di indagine e le procedure proprie delle diverse scienze per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra uomo e naturaConoscenze AbilitàAcidità e basicità, il pH Cellule: struttura e funzioni;DNA Chimica del carbonio e principali composti organici (per esempio, zuccheri, idrocarburi, proteine) Composti chimici (ossidi e anidridi, acidi e basi, sali) Elementi chimici e tavola periodica; metalli e non metalli Elementi fondamentali sui principali organi ed apparati dell’organismo umano e sulle principali e più comuni patologie Energia e materia: onde radio e luminose, onde sonore e sismiche La terra, l’Universo e il Sistema solare: linee generali delle principali teorie sull’origine della terra e dell’universo Le principali grandezze fisiche del S.I. e relative unità di misura L’energia e le sue trasformazioni: energia meccanica, energia elettrica, energia termica, energia chimica Movimenti e forze: cinematica, statica e dinamica Popolazioni: specie, evoluzione, biodiversità, variazioni genetiche Reazioni chimiche Reazioni enzimatiche Soluzioni: solvente e soluto, diluizioni, concentrazione Struttura chimica della materia; legami chimici Uomo e natura: per esempio, salute, risorse naturali, ambiente, frontiere della scienza e della tecnologia

Applicare metodo e conoscenze scientifiche in situazioni tipiche dell’esperienza personale e formativa del soggetto per risolvere semplici problemi della vita realeOperare nei laboratori di fisica, chimica e microbiologia utilizzando strumenti, metodiche e procedure caratterizzanti il metodo scientifico Riconoscere problemi che si possono indagare scientificamente e individuare fonti sicure per la ricerca di informazioni utili e per la descrizione di argomenti scientifici, arrivando a semplici spiegazioni Sostenere anche in un contraddittorio la propria opinione riguardo a semplici fenomeni scientificamente analizzabili ed aventi ricaduta sociale ed etica (per esempio, salute, risorse naturali, ambiente, frontiere della scienza e della tecnologia)Utilizzare evidenze scientifiche: identificare le ipotesi, le evidenze e i ragionamenti sottesi a conclusioni scientifiche Utilizzare fonti informative di tipo divulgativo a carattere scientifico Utilizzare, linguaggi, simboli e convenzioni scientifici, matematici e tecnici

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AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA

Utilizzare categorie e strumenti funzionali alla comprensione degli eventi e delle interpretazioni storicheConoscenze AbilitàEventi storici di epoche e/o aree geografiche diverse in riferimento a tematiche di tipo trasversale (esempio flussi migratori, eventi naturali, rivoluzioni, dinamiche sociali, scoperte scientifiche …) Gli strumenti per l’esposizione: mappe concettuali, tavole sinottiche, barre del tempo, grafici, tavole cronologiche, carte geopolitiche I principali avvenimenti storici, scoperte scientifiche e tecnologiche del Novecento I principali nessi relazionali:�causa /effetto, premessa/conseguenza, soggetto/oggetto, fatto/contesto, continuità/discontinuità, analogie/differenze La terminologia della storia Le diverse tipologie di fonti storiche L’evoluzione storica del settore professionale

Descrivere l’impatto di alcune delle principali scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche del Novecento sullo stile di vita delle persone e sull’evoluzione del mondo del lavoro Esporre la ricostruzione di eventi Individuare negli eventi storici il ruolo dei soggetti singoli e collettivi e le loro relazioni con i contestiRiconoscere nella ricostruzione degli avvenimenti storici l’utilizzo di diverse logiche interpretative Riconoscere nella ricostruzione di eventi storici fonti di diversa tipologia Riconoscere nella società contemporanea i segni delle vicende storiche del passato

Collocare l’esperienza personale e formativa in un sistema di regole Conoscenze AbilitàBisogni collettivi, pubblici servizi e solidarietà sociale Dalla norma morale alla legge Diritti e doveri nella vita sociale Forme di Stato e di governo I diritti politici I diritti umani nell’Occidente e nelle altre culture – Organismi di cooperazione internazionale I poteri e gli organi di Stato, Regioni, Province, Comuni I soggetti del diritto, oggetto del diritto, rapporto giuridico Interessi individuali e interesse generale La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea La cittadinanza europea La persona e la società La tutela delle minoranze in una società multietnica Le istituzioni e le norme giuridiche comunitarie Ordinamento giuridico: fonti del diritto: tipologia e gerarchia; tipologia di norme giuridiche Prima parte della Costituzione italiana Scuola, famiglia, lavoro Società civile e società politica

Reperire autonomamente fonti informative di tipo giuridico Riconoscere ed applicare le diverse modalità di esercizio della democrazia negoziando, decidendo e riflettendo sui processi di partecipazione, in merito a questioni direttamente esperite, quali la rappresentanza in gruppi consultivi o deliberativi interniSelezionando le informazioni pertinenti e funzionali allo scopo della comunicazione, sostenere opinioni personali prendendo parte, con diverse modalità, a confronti riguardo a questioni, problemi ed eventi di carattere politico, culturale, morale e socialTrovare la soluzione di semplici casi riguardanti rapporti civili, politici, etico-sociali applicando a casi concreti le norme in materia di diritti-doveri e di cittadinanza Utilizzare fonti informative di tipo giuridico per indagare su problemi, questioni ed eventi di carattere politico, culturale, morale e sociale Utilizzare termini giuridici adeguati ai diversi contesti

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Collocare l’esperienza personale e formativa nel funzionamento del sistema economicoConoscenze AbilitàComportamento economico individuale, organizzazioni economiche e trasformazioni del mercato Energia e ambiente Gli attori e le parti sociali presenti sul territorio (economia e gestione dell’impresa)I bisogni economici I mezzi e i fini dell’azione economica Il mercato: concetti fondamentali (bene, valore, prezzo) e forme Il sistema economico: attori, attività, relazione L’azione economica nel quadro dei rapporti tra Stato democratico e sistema di mercato – fiscalità, libertà di iniziativa economicaMappe geografiche ed economiche: mercati, produzioni, commercio, trasporti Scambi e moneta Tipologie di mercati e rapporti tra operatori

Negoziare e decidere, riflettendo sulla propria esperienza personale e familiare, in merito ad eventi economici esperiti in qualità di consumatore di beni e servizi, all’interno di organismi consultivi o deliberativiSostenere opinioni personali per prendere parte, con diverse modalità, a confronti riguardo a questioni ed eventi economici connessi con la cultura e l’organizzazione sociale e politica, selezionando le informazioni pertinenti e funzionali allo scopoTrovare la soluzione di semplici casi riguardanti rapporti economici e sociali esperibili in qualità di produttore e di cittadino consumatore. Si suggerisce l’analisi di casi di gestione aziendale pubblica (es. sanità, istruzione, trasporti) o privataUtilizzare fonti informative di tipo economico per indagare su questioni ed eventi economici connessi con la cultura e l’organizzazione sociale e politica Utilizzare fonti informative per leggere la realtà economico –giuridica Utilizzare termini economici adeguati ai diversi ambiti (macroeconomia, microeconomia, economia aziendale e gestione delle imprese)

Utilizzare i principali strumenti del metodo geografico per descrivere, interpretare e rappresentare le caratteristiche e le trasformazioni del territorioConoscenze AbilitàGli strumenti della geografia: carte , mappe , atlanti, rappresentazioni statistiche La terminologia e la simbologia geografica Le caratteristiche fisiche e l’organizzazione del territorio Le principali categorie interpretative della geografia: eventi naturali/umani, fenomeni evolutivi, rappresentazione statica/dinamica

Leggere, interpretare e rappresentare le caratteristiche e le trasformazioni di territori appartenenti ad aree geografiche e a periodi storici diversi in riferimento agli aspetti fisici, politici, economici e sociali Utilizzare fonti diverse per individuare informazioni geografiche connesse ad eventi e questioni di tipo politico, economico e sociale Utilizzare termini geografici adeguati ai diversi ambiti

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AREA TECNOLOGICA

Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma graficaConoscenze AbilitàLe fondamentali nozioni di hardware, software e pacchetti applicativi Norme di sicurezza e protezione Operazioni per la gestione dei dati: inserimento, modifica, selezione, copiatura, spostamento, sostituzione, cancellazione, rappresentazione grafica Operazioni su documenti, fogli elettronici, testi e oggetti: apertura, creazione, salvataggio, conversione chiusura, stampa Servizi on line: browser, motori di ricerca, posta elettronica

Accedere alle informazioni e ai servizi on line Acquisire, leggere, creare e stampare testi usando programmi di videoscrittura per gestire dati Creare, elaborare e gestire un foglio elettronico, utilizzando le funzioni aritmetiche e logiche, la rappresentazione e l’elaborazione dei dati in forma grafica Raccogliere informazioni, esplorare argomenti specifici, comunicare, collaborare e condividere risorse a distanza utilizzando le reti

Utilizzare le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l’attuazione di una cittadinanza attivaConoscenze AbilitàElementi di normativa sulla privacy Norme di sicurezza e protezione Servizi on line: browser, motori di ricerca, posta elettronica

Operare nel web rispettando la normativa vigente e adottando le necessarie forme di protezione Utilizzare le tecnologie nel rispetto della propria e della altrui privacy e sicurezza

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ALLEGATO A 3

“QQuuaaddrroo RReeggiioonnaallee ddeeggllii

SSttaannddaarrdd PPrrooffeessssiioonnaallii”

della

SEZIONE COMPETENZE

TRASVERSALI

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1. Competenze afferenti la sicurezza e la qualità

ELEMENTI DI CONTESTO Si tratta di competenze tecnico-professionali relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale comuni a tanti profili professionali presenti nella sezione 1 del QRSP. La competenza afferente alla sicurezza non può essere utilizzata per la progettazione di percorsi normati afferenti la sicurezza ai sensi del D.Lsg 81/2008 e pertanto non possono assolvere gli adempimenti correlati agli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 1.1

OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E PER L'AMBIENTE CONOSCENZE ABILITA’

D.Lsg. 81/2008 Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione

Dispositivi di protezione individuale e collettiva

Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone

Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio

Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale

Normativa ambientale e fattori di inquinamento

Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza

Nozioni di primo soccorso

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi

Segnali di divieto e prescrizioni correlate Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza

1.2

OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA CONOSCENZE ABILITA’

Direttive e normative sulla qualità di settore

Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità

Principi ed elementi di base di un sistema qualità

Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza

Procedure attinenti al sistema qualità

Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità

Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti

Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti

Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità

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D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 16 dicembre 2011

– 98 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 5 dicembre 2011 - n. 11960Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2012-2013

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORORichiamati:

− la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in mate-ria di promozione dell’occupazione, e in particolare, l’art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;

− il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., avente ad oggetto »Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», ed in particolare, l’art. 49 recante disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante;

− la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in par-ticolare, l’art 23 «Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato»;

− il decreto legislativo d.lgs n.167/2011 «Testo unico dell’ap-prendistato approvato» ed in particolare l’art.4 « Appren-distato professionalizzante o contratto di mestiere»che nel confermare che la formazione è svolta sotto la responsabili-tà delle aziende, afferma che essa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili , dalla offerta formativa pubblica;

− la circolare ministeriale n. 29 del 11 novembre 2011 avente come oggetto: «d.lgs. n.167/2011 – Testo Unico apprendi-stato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio» che prevede, per «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» di all’art. 4, il periodo di sei mesi per l’entrata in vigore del decreto stesso;

− l’art. 20 «Apprendistato della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

− l’art. 22 «Indicazioni regionali per l’offerta formativa» della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema edu-cativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Visti i decreti direttoriali D.D. 110/II/2010, D.D. 219/II/2010 e D.D. 376/II/2010, con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-ciali ha trasferito a Regione Lombardia l’importo complessivo di € 33.659.585,00 per la formazione degli apprendisti ;

Vista la d.g.r. del 30 marzo 2011, n. 1470, avente come oggetto «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo per il 2011» nell’ambito della qua-le sono programmate le suddette risorse per l’attuazione delle tre ti-pologie di apprendistato ora disciplinate dal citato d.lgs n. 167/2011;

Considerato che ai sensi dell’art 4 della legge regionale n. 22/06, alle Province è demandata la programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l’apprendistato;

Ritenuto di mantenere in capo alla Direzione Generale Istruzio-ne, Formazione e Lavoro risorse pari a € 7.800.000,00 per azioni di sistema e di accompagnamento e per attività formative speri-mentali relative a percorsi di apprendistato ai sensi degli art. 48 e 50 del d lgs. 276/03 (come modificati rispettivamente dagli art.3 e 5 del d lgs. 167/11);

Ritenuto conseguentemente, di destinare alle Province, sulla base di un criterio di ripartizione determinato dal numero degli apprendisti assunti e attivi in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 2011, la somma di € 26.153.505,00, di cui € 784.605,00 per azioni di sistema ed accompagnamento ed € 25.368.900,00 per attività formative, come da allegato A) parte integrante e sostan-ziale del presente atto;

Ritenuto di ripartire la quota di € 784.605,00 per azioni di siste-ma ed accompagnamento con il seguente criterio di riparto:

− una quota pari all’80% in base al numero degli apprendisti attivi nei territori provinciali alla data del 30 giugno 2011;

− il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra le Province;

Considerata la necessità, al fine di garantire un quadro unitario di riferimento per gli interventi formativi, e d’intesa con le Province, di approvare le specifiche «Linee di indirizzo per la programmazio-ne provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assun-ti in Lombardia(anno 2012-2013)», come da allegato B) che costi-tuisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse destinate alle province con il presen-te provvedimento saranno programmate nell’ambito degli Atti negoziali da sottoscrivere con Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. del 22 giugno 2011, n. 1891;

Ritenuto di prorogare al 24 aprile 2012 il termine per l’utilizzo da parte delle province delle risorse trasferite con d.d.u.o. n. 11666 del 9 novembre 2009 e n. 8747 del 5 agosto 2008, fissando con-seguentemente al 31 dicembre 2012 il termine per la chiusura della rendicontazione delle province delle attività svolte;

Ritenuto di impegnare a favore delle Province lombarde la somma totale di € 15.546.051,51 a valere sul capitolo 5249, UPB 2.3.0.2.13, del bilancio in corso che offre la sufficiente disponibilità di competenza;

Ritenuto altresì di liquidare la somma di € 3.595.395,10 a valere sul riparto delle risorse 2011 - 2012, capitolo 5249, UPB 2.3.0.2.13, a favore delle Province di Como, Cremona, Lecco, Mantova, Mon-za e Brianza, Pavia e Varese, nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna provincia nell’allegato A) parte integrante e sostan-ziale del presente atto, in conseguenza del fatto che tali provin-ce hanno interamente impegnato le risorse di cui ai precedenti trasferimenti;

Stabilito che le restanti risorse (riparto 2011 – 2012 e riparto 2012 – 2013), saranno trasferite a seguito di:

− completo utilizzo dei residue relativi ai precedenti trasferimenti;

− impegni giuridicamente vincolanti (doti prenotate), di alme-no l’80% delle risorse relative al riparto 2011 – 2012;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge regionale di ap-provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabi-lità dei flussi finanziari)»

DECRETA1. di approvare il riparto delle risorse pari a complessivi €

26.153.505,00, destinati alle Province lombarde per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia, come da allegato A) par-te integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anni 2012-2013)» allegato B) parte integrante e so-stanziale del presente atto;

3. di dare atto che le risorse destinate alle province con il pre-sente provvedimento, saranno programmate nell’ambito degli At-ti negoziali da sottoscrivere con Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. del 22 giugno 2011, n. 1891;

4. di impegnare la somma di Euro 15.546.051,51, a favore Pro-vince lombarde (cod. 39740 )con imputazione al capitolo di spe-sa 2.3.0.2 undefined 5249 dell’ esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

5. di liquidare la somma di Euro 3.595.395,1, a favore delle Pro-vince di Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese (cod. 39744), nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna provincia nel sopra citato allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in conseguenza del fatto che tali province hanno interamente impegnato le risorse di cui ai precedenti trasferimenti;

6. di stabilire che le restanti risorse (riparto 2011 – 2012 e riparto 2012 – 2013), saranno trasferite solo a completo utilizzo dei resi-due relativi ai precedenti trasferimenti e di impegni giuridicamen-te vincolanti (doti prenotate), di almeno l’80% delle risorse relative al riparto 2011 – 2012 da parte delle province;

7. di prorogare al 24 aprile 2012 il termine per l’utilizzo da par-te delle province delle risorse trasferite con d.d.u.o. n. 11666 del 9 novembre 2009 e n. 8747 del 5 agosto 2008, fissando conse-guentemente al 31 dicembre 2012 il termine per la chiusura della rendicontazione delle province delle attività svolte;

8. di dichiarare che l’obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell’ esercizio finanziario in corso;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimen-to e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il dirigente della uo Francesco Foti

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ALLEGATO B

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE - ANNO FORMATIVO 2012-2013.

PremessaAi sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell’apprendistato» (entrato in vigore il 25 ottobre 2011) e della

Circolare ministeriale 11 novembre 2011, n. 29, fino al 25 aprile 2012 (termine del regime transitorio di sei mesi) e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina per mancanza dell’intervento della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato.

L’applicazione del «Testo unico dell’apprendistato» (di seguito anche TU) è, infatti, condizionata dall’attuazione dei profili indicati all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 167/2011 da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria ovvero da accordi inter-confederali (anche di tipo territoriale eventualmente cedevoli rispetto alla contrattazione collettiva di settore) e dalla contestuale adozione da parte di Regione Lombardia della disciplina regionale dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali (che in ogni caso sarà operativa entro il 25 aprile 2012, termine del regime transitorio di sei mesi).

Per sostenere i percorsi formativi degli apprendisti assunti ai sensi del d.lgs 167/11 o delle norme in vigore fino al 25 aprile 2012, Re-gione Lombardia promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, definiti nell’allegato A al presente decreto, più linee di offerta formativa pubblica:

•l’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in osservanza degli stan-dard regionali, e rivolta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell’art. 4 del dlgs 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato);

•l’offerta pubblica di servizi integrati rivolti agli apprendisti assunti ai sensi della previgente normativa (la cui disciplina di regolazio-ne, ai sensi del comma 6, art. 7 del dlgs 167/2011(1), è vigente fino al termine del contratto stesso), e nel caso specifico: − ai sensi dell’art. 16 della legge n. 196/1997; − ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03.

Con «offerta formativa pubblica per l’apprendistato» si intende la formazione erogata da soggetti accreditati per la formazione ed ammessi nell’ambito di atti programmazione regionale e provinciali dell’offerta formativa stessa; è ammissibile al finanziamento pub-blico esclusivamente tale offerta formativa.

Quadro normativo − Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il «Testo unico dell’apprendistato» emanato sulla base della delega ricevu-ta con l’art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;

− L’Intesa nazionale tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali del 17 febbraio 2010 «Linee guida per la formazione nel 2010»;

− L’art. 20 «Apprendistato» della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 « Il mercato del lavoro in Lombardia»; − L’art. 22 «Indicazioni regionali per l’offerta formativa» della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia;

− Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con d.d.u.o. 30 luglio 2008, n. 8486 e s.m.i.; − La Delibera della Giunta regionale del 30 marzo 2011, n 1470 avente ad oggetto «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo per il 2011»;

− I decreti Direttoriali del MLPS n. 110/cont/II/2010 del 23 aprile 10, n. 219/cont/II/2010 del 23 luglio 10, e n. 376/cont/V/2010 del 3 novembre 2010 di trasferimento delle risorse per l’apprendistato a Regione Lombardia;

− Circolare Ministeriale del 11 novembre 2011, n. 29 «d.lgs. n. 167/2011 – T.U. apprendistato – Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio.».

DOTE-APPRENDISTATOLa dote-apprendistato è l’insieme di risorse in capo all’apprendista/impresa per la fruizione dell’offerta formativa pubblica erogata

da operatori accreditati.La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipolo-

gia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati. Il finanziamento pubblico assicura la copertura totale dei costi della formazione esterna degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16

della legge n. 196/1997 e dell’art. 4 del dlgs 167/2011.Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 (apprendistato professionalizzante) l’accesso all’offerta

pubblica “a catalogo” di servizi è facoltativo ed il valore della dote-apprendistato può essere limitato, a copertura dei costi relativi solo ad alcuni servizi.

Di seguito sono riportati gli schemi dell’offerta formativa pubblica e della relativa valorizzazione economica accessibile alle diverse tipologie di apprendisti.

OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI FORMATIVI RIVOLTI AGLI APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE AL d.lgs. 167/2011 - TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO.

Destinatari dei serviziApprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della l. 196/97 o ai sensi dell’ art. 49 d.lgs. 276/03 che devono o avviare o proseguire il percor-

so di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti;Gli avvisi provinciali devono rendere disponibili per l’apprendista/impresa «doti-apprendistato» finalizzate alla fruizione dei servizi

pubblici integrati erogati dagli operatori accreditati presenti nel «catalogo» dell’offerta formativa.

(1) Dlgs 167/2011, art. 7 comma 6: “Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l’entrata in vigore del presente decre-to sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”

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Durata dell’offerta pubblica di servizi formativi

L’offerta dei servizi formativi rivolti agli apprendisti assunti ai sensi dell’art 49 d.lgs 276/03 e dell’art. 16 della l. 196/97 descritta di se-guito è fruibile, nei limiti delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2012. Dopo tale data sarà fruibile esclusivamente l’offerta formativa finalizzata all’acquisizione delle competenze di base/trasversali in osservanza della disciplina regionale adottata ai sensi del d.lgs. 167/2011.

A partire dal 1 gennaio 2013 i periodi di formazione relativa alle competenze di base/trasversali svolti nel corso del 2012 sono con-siderati ai fini dell’assolvimento del monte-ore formazione previsto dalla disciplina regionale (standard minimi) ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs, 167/2011.

Servizi ammissibili a finanziamento mediante dote-apprendistato

Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 l. 196/1997 «extra-obbligo»

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della l. 196/97 «extra-obbligo» sono fruibili moduli formativi, di durata minima di 24 ore fino ad un massimo di 120 ore/anno per apprendista. I moduli sono finalizzati all’acquisizione sia di competenze di base-trasversali sia di competenze tecnico-professionali.

Al termine di ogni modulo è richiesta agli organismi attuatori della formazione la valutazione e la certificazione delle competenze professionali acquisite dagli apprendisti ai sensi di quanto indicato nel successivo paragrafo «certificazione delle competenze».

Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 l. 196/1997 extra-obbligo

SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO note

Affiancamento consulenziale per lapredisposizone del PFI di dettaglio ela valutazione degli apprendimenti

Formazione esterna apprendisticompetenze di base/trasversali (gruppo-classe max 15 allievi)

Organismo accreditato Apprendista Moduli di min 24 oreper 8 euro/ora

il servizio comprende anche lacertificazione finale dellecompetenze apprese nelmodulo.

Formazione esterna apprendisticompetenze tecnico-professionali(gruppo classe max 10 allievi)

Organismo accreditato Apprendista Moduli di min 24 oreper 13 euro/ora

il servizio comprende anche lacertificazione finale dellecompetenze apprese nelmodulo;le ore totali di formazionepossono essere articolate inpiù moduli.

Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale

Supporto per la certificazione dellecompetenze (in caso di apprendisti che fruisconodella formazione interna all'azienda)

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03

Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03, la realizzazione del percorso formativo dell’apprendista deve essere coerente con quanto definito nel piano formativo individuale (PFI) generale e di dettaglio, può essere supportata da servizi di accompagnamento, e deve prevedere, al termine di ogni modulo formativo la valutazione e la certificazione/attestazione delle com-petenze professionali (o di elementi di competenza) acquisite, da parte degli organismi attuatori della formazione.

L’offerta di servizi integrati non è accessibile alle imprese che hanno dichiarato di ricorrere alla formazione esclusivamente azienda-le ai sensi del comma 5-ter dell’art. 49 D.Lgs. 276/03.

Gli avvisi provinciali dovranno prevedere, con specifico riferimento agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 276/03, la predi-sposizione di cataloghi dell’offerta contenenti, oltre ai moduli formativi sopra descritti, l’erogazione dei seguenti servizi:

– affiancamento consulenziale al tutor aziendale per:

•lapredisposizionedelPFIdidettaglio;

•lavalutazionedelpercorsoedellecompetenzeacquisitedall’apprendista.

– per i soli apprendisti che hanno effettuato la formazione internamente all’azienda, la certificazione/attestazione delle competen-ze (o elementi di competenza) sia in caso di interruzione del contratto sia finale (al termine del contratto di apprendistato).

È, inoltre, prevista, in alternativa alla formazione esterna «in gruppo» dedicata all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, la possibilità di realizzare azioni di affiancamento consulenziale ai tutor ed ai formatori aziendali (della durata massima di 10 ore per apprendista) finalizzata a fornire il necessario supporto metodologico per l’erogazione, ad essi affidata, della formazione agli apprendisti.

Di seguito sono specificati la quantità, la durata ed i costi relativi ai servizi fruibili da ogni apprendista:

− un solo servizio connesso alla predisposizione del PFI di dettaglio ed alla valutazione degli apprendimenti;

− formazione articolata in più moduli, fino a 120 ore/anno (o più solo se previste dal CCNL);

− solo in caso di apprendisti che fruiscono di formazione «interna» all’azienda, un solo servizio di supporto alla certificazione delle competenze.

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– 102 – Bollettino Ufficiale

Sintesi dei servizi ammissibili

SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO noteAffiancamento consulenziale per laprogettazione del PFI di dettaglio evalutazione degli apprendimenti

Organismo accreditato Apprendista/Impresa Max 3 ore/anno per32 euro/ora

Formazione esterna apprendisticompetenze di base e trasversali (gruppo-classe max 15 allievi)

Organismo accreditato Apprendista/Impresa Moduli di min 24 oreore per 8 euro/ora

il servizio comprende anche lacertificazione finale dellecompetenze apprese nelmodulo.

Formazione esterna apprendisticompetenze tecnico-professionali(gruppo classe max 10 allievi)

Organismo accreditato Apprendista/Impresa Moduli di min 24 oreper 13 euro/ora

il servizio comprende anche lacertificazione finale dellecompetenze apprese nelmodulo;le ore totali di formazionepossono essere articolate inpiù moduli.

Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale

Organismo accreditato

Tutor/formatore aziendale (impegnati nella formazione dell'apprendista )

Max 10 ore/anno per50 euro/ora

la formazione in affiancamento su comp. tecn-profess. puòessere scelta in alternativaalla formazione esterna

Supporto per la certificazione dellecompetenze (in caso di apprendisti che fruisconodella formazione esclusivamenteaziendale)

Organismo accreditato Apprendista Max 2 ore per 50euro/ora

servizio erogabile da soggettiaccreditati per i servizi allavoro ai sensi della l.r. 22/06e fruibile solo da apprendistiin caso di formazione internaall'azienda con capac.formativa

Il numero massimo degli apprendisti partecipanti ai moduli formativi potrà essere integrato con ulteriori allievi (per un incremento non superiore al 40% del numero massimo previsto): la partecipazione degli allievi “aggiuntivi” non prevede il riconoscimento di ulterio-ri costi (e assegnazione di ulteriori doti-apprendista) all’organismo di formazione, tranne che in caso di abbandono degli apprendisti titolari (nel qual caso gli allievi subentranti acquisiscono la titolarità della dote).

OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI AI SENSI DEL D.LGS. 167/2011Nel caso di apprendisti assunti dal 25 ottobre 2011 con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del dlgs

167/2011 i servizi ammissibili a finanziamento pubblico, da erogare in osservanza degli standard minimi regionali, sono i seguenti:

SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO note

Formazione esterna apprendisticompetenze di base e trasversali (gruppo-classe max 15 allievi)

Organismo accreditato Apprendista/Impresa Moduli di min 24 oreore per 8 euro/ora per un max di 40 ore anno

il servizio comprende anche lacertificazione finale dellecompetenze apprese nelmodulo.

Supporto per la certificazione dellecompetenze

Organismo accreditato Apprendista Max 2 ore per 50euro/ora

servizio erogabile da soggettiaccreditati per i servizi allavoro ai sensi della l.r. 22/06

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZECostituiscono elementi certificabili nell’ambito dei percorsi in apprendistato professionalizzante realizzati presso le Istituzioni formati-

ve accreditate del sistema di IFP regionale, unicamente le competenze e non i loro singoli elementi costitutivi e/o i contenuti formativi (conoscenze ed abilità), né la frequenza al percorso.

In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella parte terza delle “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale” di cui alla D.G.R. 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P. adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486 e sommi). Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell’organismo di formazione dell’attestato con logo regionale, conforme al mod. 4) allegato alle “Pro-cedure” per l’avvio e lo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale, (D.D.G. n. 9837 12 settembre 2008). A tale fine le organismi di formazione devono verificare ed attuare la riconduzione delle competen-ze previste dal P.F.I. a quelle dello stesso Q.R.S.P.

Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo Individuale P.F.I. a quelle del Q.R.S.P., le organismi di forma-zione possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione pos-siede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell’acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell’acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso.

PROCEDURE DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE DELLA «DOTE- APPRENDISTATO» IN RELAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI DIVERSI SERVIZICiascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle regole

qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono indicate le relative regole di riparametrazione.

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I servizi individualizzati sotto riportati prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite da parte dei destinatari:

•affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti

•formazione su competenze tecnico professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore

•affiancamento al tutor/formatore aziendale (PFI di dettaglio, verifica apprendimenti, metodologia didattica…)

•supporto per la certificazione delle competenze

I servizi di:

•Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali

•Formazione su competenze di base e trasversaliprevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza di ciascun modulo formativo, secondo i seguenti criteri:

− fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo − dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo − dal 50% al 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 80% del valore complessivo del modulo − oltre l’80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo

SOGGETTI ATTUATORI L’erogazione dell’offerta formativa trova attuazione mediante la predisposizione di «cataloghi provinciali ». Ai cataloghi possono accedere, in qualità di fornitori dei servizi, i soggetti di seguito indicati:1) Organismi singoli accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell’Albo

regionale); 2) Organismi accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell’Albo regionale) e

organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 associati in rete.L’organismo singolo accreditato deve dimostrare il possesso dell’esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui si candida

nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature. In assenza di tale requisito di esperienza, l’operatore accreditato può partecipare solo in qualità di membro della rete di organismi di formazione (come di seguito descritta).

La candidatura ad un catalogo provinciale come organismi singoli esclude la partecipazione a reti di organismi candidate nell’am-bito dello stesso catalogo.

Le reti di operatori debbono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi di partecipazione in forma di scrittura privata e deb-bono assicurare l’erogazione di tutte le attività previste dalle presenti Linee Guida.

Le reti di organismi accreditati debbono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: − presenza di almeno tre organismi accreditati, di cui almeno due per la formazione ai sensi della l.r. 19/2007 ed almeno uno per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006;

− esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui ci si candida (formazione in apprendistato, formazione continua riferita ai settori/comparti per cui ci si candida) nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature, in capo ad almeno un terzo dei soggetti componenti la rete.

Durante il periodo di vigenza degli avvisi derivanti dal presente atto di indirizzo, sono ammissibili variazioni nella composizione delle reti purché permanga il possesso dei requisiti richiesti e la garanzia degli standard di erogazione previsti.

IL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA Il catalogo è lo strumento che apprendisti e imprese debbono utilizzare per conoscere e scegliere i soggetti erogatori e l’offerta

formativa fruibile mediante la dote-apprendistato.Le Province, nell’ambito del confronto con gli organismi di concertazione territoriale, provvedono, con apposito avviso, redatto nel

rispetto degli indirizzi indicati nel presente atto, ad avviare le procedure per la costituzione dei rispettivi cataloghi. Al fine di predisporre i cataloghi provinciali dell’offerta formativa le Province sono pertanto tenute ad adottare procedure ad eviden-

za pubblica per la raccolta e la validazione delle candidature degli operatori (in forma singola o in reti strutturate) e delle proposte progettuali da questi presentate.

Gli avvisi pubblici per la costituzione del catalogo e per i relativi aggiornamenti ed integrazioni, oltre ad individuare l’arco temporale di validità (che dovrà in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2013), descrivono le tipologie di interventi ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le modalità e i termini di presentazione delle proposte di candidatura. Detti avvisi contengono altresì le informazio-ni (o il rinvio a specifici provvedimenti) relative alla validazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE A LIVELLO PROVINCIALELa fruizione della dote-apprendistato si attua nel rispetto dei principi e disposizioni attuative del sistema dotale.Il rapporto tra l’Amministrazione e l’operatore (organismo di formazione) è regolato da un atto unilaterale di natura concessoria;

l’operatore è destinatario del finanziamento per lo svolgimento delle attività previste dal Piano d’Intervento Personalizzato (PIP) nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida e negli avvisi provinciali. La sottoscrizione dell’atto, contenente gli impe-gni e le dichiarazioni assunti dall’operatore per l’attivazione dei servizi finanziati con la dote-apprendistato, è condizione necessaria per l’attivazione dei servizi previsti dal PIP.

La fruizione della dote-apprendistato si attua secondo il seguente iter procedurale:1. l’impresa assume l’apprendista e ne da comunicazione alla Provincia mediante la procedura Comunicazioni Obbligatorie;2. l’impresa e l’apprendista consultano l’offerta di servizi integrati provinciale (catalogo degli operatori e dei servizi), identificano i

servizi di loro interesse e contattano l’organismo/la rete di organismi accreditati per verificarne la disponibilità all’erogazione dei servizi prescelti. Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16, I. 196/97 la consultazione avviene a seguito della convoca-zione da parte della Provincia. Nel caso di apprendisti assunti in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 276/03 o dell’art. 4 del d.lgs. 167/11 tale convocazione non è prevista essendo esclusiva responsabilità dell’azienda l’identificazio-ne dei servizi e loro composizione, siano essi singoli o raggruppati;

3. l’organismo/la rete di organismi accreditati (mediante il sistema informativo provinciale SINTESI), verificano che l’apprendista possegga i requisiti per la fruizione delle dote-apprendistato ed accertano la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi ammissibili;

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Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 16 dicembre 2011

– 104 – Bollettino Ufficiale

4. l’impresa compila il PIP (Piano di Intervento Personalizzato) mediante il sistema informativo SINTESI e con l’eventuale supporto dell’organismo/la rete di organismi accreditati;

5. al termine della compilazione sarà cura dell’operatore far sottoscrivere il PIP da parte dell’apprendista e dell’impresa e conservar-lo, unitamente a copia delle carte di identità dei sottoscrittori, presso i propri uffici; negli altri casi ;

6. l’organismo/la rete di organismi accreditati trasmette alla provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di finan-ziamento della dote-apprendistato per l’avvio di specifici servizi. L’impresa può presentare una sola richiesta di finanziamento di servizi per ciascun apprendista per ogni anno formativo; i servizi di cui è composta una dote sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i servizi previsti da un PIP già attivo;

7. la Provincia conferma agli organismi/alla rete di organismi accreditati, di norma entro 30 giorni, l’accettazione della domanda di finanziamento della dote a copertura dei costi dei servizi individuati;

8. l’organismo/la rete di organismi accreditati avviano uno o più servizi entro 120 giorni dall’avvenuta conferma di assegnazione della dote; superato tale termine la dote decade e le risorse vengono rese nuovamente disponibili. È facoltà delle Province segna-lare agli apprendisti ed imprese la cui prenotazione sia decaduta, gli organismi o reti di organismi di formazione titolari di richieste di erogazione di servizi analoghi;

9. l’organismo/la rete di organismi accreditati svolge le attività e ne comunica la conclusione alla Provincia tramite il sistema infor-mativo SINTESI;

10. l’organismo/la rete di organismi accreditati presenta alla Provincia la documentazione sottoscritta dall’apprendista e dall’im-presa attestante l’avvenuta attività e ottiene la liquidazione dei servizi erogati.

DOTAZIONE FINANZIARIAAl fine di garantire la continuità dell’offerta di servizi, nell’ottica della definizione e stabilizzazione del sistema dell’apprendistato, la

dotazione finanziaria a copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento è pari a:

per l’anno 2011 –2012

− € 11.000.000,00 (fonte: trasferimento del MLPS);

per l’anno 2012 e 2013

− 15.153.500,00, (fonte: trasferimento del MLPS);

Gli avvisi provinciali per l’offerta formativa pubblica devono essere pubblicati entro il 25 aprile 2012.

In caso di risorse residuali a valere su precedenti avvisi provinciali, viene concessa proroga dei termini di chiusura (delle prenota-zioni di doti-apprendistato) di questi ultimi fino al 24 aprile 2012; la pubblicazione dei nuovi avvisi è subordinata alla chiusura della proroga dei precedenti avvisi e comunque deve avvenire entro il 25 aprile.

Laddove a tale data residuassero ancora risorse, queste potranno essere integrate alla dotazione prevista dai successivi avvisi pro-vinciali per l’anno 2012.

L’assegnazione delle risorse per il periodo 2012-2013 è vincolato all’80% degli impegni giuridicamente vincolanti (prenotazione del-le doti-apprendistato) di tutte le assegnazioni precedenti2.

Le risorse assegnate alle province lombarde per il periodo 2012-2013 debbono essere utilizzate, nel rispetto dei massimali sotto in-dicati, tra le seguenti tipologie di azioni:

− per azioni rivolte alla formazione degli apprendisti: € 25.368.900

− per azioni di sistema e di accompagnamento: € 784.605

Le Province lombarde possono trasferire in parte o totalmente le risorse destinate ad azioni di sistema e di accompagnamento a favore delle azioni di formazione degli apprendisti.

LA TEMPISTICALe attività previste nei PIP dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Entro il 30 marzo 2014 gli operatori dovranno presentare dettagliata relazione alle Province, le quali provvederanno a presentare alla Regione dettagliata relazione e rendicontazione entro il 30 giugno 2014.

PRIORITÀ REGIONALI E PROVINCIALILe risorse finanziarie dovranno essere destinate secondo il seguente ordine di priorità regionale (mediante “riparto” delle risorse in

base alla stima del volume della specifica domanda):

1. copertura totale della domanda di formazione base/trasversali per l’apprendistato professionalizzante. ai sensi dell’art.4, d.lgs. 167/2011;

2. copertura della domanda relativa ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16, l. 196/97;

3. copertura della domanda di servizi integrati per prime annualità di contratti ex d.lgs 276/03, e, in subordine, delle seconde e terze annualità e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Oltre tale data esclusivo finanziamento della formazione base/trasv. ex d.lgs 167/11.

Nell’ambito degli avvisi provinciali, potranno essere, inoltre, individuati ulteriori criteri di priorità (mediante riparto delle risorse dispo-nibili). È fatta salvala possibilità delle Province di programmare, nelle apposite sedi concertative, i livelli di allocazione delle risorse tra le diverse priorità.

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, entro dicembre 2012 dovranno essere verificati i livelli di impegno delle risorse riservate alle priorità definite negli avvisi provinciali; in caso di IGV inferiori al 35% della dotazione, le risorse verranno rese disponibili per l’intera domanda.

(2)

(2) Le eventuali risorse residuali derivanti da precedenti assegnazioni debbono essere utilizzate unicamente in osservanza dei criteri e delle priorità definiti nelle presenti Linee di Indirizzo. Per risorse residuanti si intendono, a titolo esemplificativo, risparmi di spesa per mancate approvazioni di doti al termine della programmazione di riferimento, riparametrazione di doti già approvate per attività non avviate o realizzate parzialmente, residui derivanti da programmazioni precedenti.

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ITALIA LAVORO S.P.A.

PROGRAMMA AMVA APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE

P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE

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PREMESSA Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AMVA - “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale” la cui finalità è, tra le altre, la promozione del contratto di apprendistato, attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”. Tutte le azioni previste dal Programma verranno condotte seguendo logiche e metodi che rispondono ad una strategia unitaria - cioè a valenza nazionale - di sostegno dei processi di sviluppo locale. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio per come definito dal Regolamento (CE) 800/2008. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 14 febbraio 2003, n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del

lavoro”; Decreto Legislativo attuativo 10 settembre 2003, n. 276 avente ad oggetto “Attuazione delle

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”; Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su

previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;

Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Corrigendum del 15 febbraio 2007;

Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili al contributo del FSE;

Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 1260/1999;

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DPR 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell’11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);

Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)” ;

Convenzione stipulata in data 07/12/2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, quale Autorità di Gestione del Programma (di seguito anche AdG) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione (di seguito anche MLPS DG Immigrazione) per l’individuazione di quest’ultima quale Organismo intermedio nella gestione del Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema”;

D.D. 262\III\2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione – PON “Governance e Azioni di Sistema” – Ob. Convergenza;

D.D. 264\I\2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione - Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo.

2. TIPOLOGIA DI AZIONI L’Avviso è finalizzato ad incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato sull’intero territorio nazionale, mediante la concessione di contributi per la stipula di:

A. contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale:

Risorse disponibili complessive, € 27.104.000,00

B. contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e fino al compimento del ventinovesimo anno di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di

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apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Risorse disponibili complessive, € 51.046.700,00 Italia Lavoro, previa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base degli esiti delle verifiche sullo stato di avanzamento della spesa delle azioni di cui alle lettere A e B, si riserva la facoltà di apportare variazioni compensative nella ripartizione degli importi stanziati, ove funzionali ad assicurare il puntuale conseguimento degli obiettivi di spesa e l'efficacia dell'azione programmata.

I contratti di apprendistato di cui ai punti A. e B. per i quali potrà essere avanzata richiesta di contributo dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre 2011. Ai fini del presente Avviso non possono essere presentate domande di contributo per i contratti stipulati con i soggetti di cui all’articolo 7, comma 4, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167. 3. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari di cui al successivo articolo 4:

1. Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;

2. Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;

Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio1. Sono ammissibili a contributo unicamente i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 30 novembre 2011. I contributi di cui al presente Avviso NON sono cumulabili con altri contributi finalizzati all’assunzione erogati da Italia Lavoro S.p.A. a favore del medesimo lavoratore. I contributi di cui al presente Avviso sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti. Italia Lavoro comunicherà sul proprio sito istituzionale l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. 4. SOGGETTI BENEFICIARI Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l’assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle tipologie previste al punto 2, lett. A e B. Alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:

1 Si precisa che per i contributi concessi a valere su fondi comunitari non si applica la ritenuta d’acconto del 4% sul valore del contributo erogato. La predetta ritenuta è, invece, operata sui contributi a valere su fondi nazionali.

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a) non aver cessato o sospeso la propria attività; b) essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento; c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; e) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; f) non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici

uffici; g) non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo; h) essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e

obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; i) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per

il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;

j) non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

5. TIPOLOGIE DI LAVORATORI Ai fini del presente Avviso i lavoratori assunti devono: possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082, fermo

restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato; non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto

beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.

I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono possedere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto di lavoro. 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

CONTRIBUTO Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sui siti Internet www.italialavoro.it – sezione bandi -, su www.servizilavoro.it/amva, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e su www.cliclavoro.gov.it. La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it (sito attivo a partire dal 30 novembre 2011, ore 10:00 am).

2 Regolamento CE 800/2008, articolo 2: «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e)lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

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Maggiori informazioni sul Programma, sulla modulistica e sull’uso del sistema informativo saranno disponibili sul sito www.servizilavoro.it/amva e www.italialavoro.it/amva. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 30/11/2011 (Data di apertura dell’Avviso) e non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro. I destinatari dell’Avviso dovranno registrarsi una sola volta sul sistema informativo summenzionato. Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio codice utente e una password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un codice PIN che sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e che servirà, unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di contributo. Laddove in sede di registrazione venga indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è necessario verificare che lo stesso sia abilitato alla ricezione di posta elettronica non certificata, altrimenti non sarà possibile per Italia Lavoro recapitare il PIN. Sarà resa disponibile una guida per l’utilizzo della procedura informatizzata all’indirizzo www.servizilavoro.it/amva. In fase di registrazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del destinatario del contributo. Le domande presentate attraverso altre modalità non saranno accettate. Attraverso la piattaforma dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni e, attraverso la funzione di caricamento (“uploading”) del sistema, dovrà essere allegata alla domanda, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) copia di certificato CCIAA con data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo;

b) copia di certificato di attribuzione di Partita IVA; c) dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulle seguenti

circostanze: di non aver cessato o sospeso la propria attività; di essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento; di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo; che tutti gli allegati sono conformi agli originali; di provvedere alla predisposizione degli atti necessari e conservare in originale la

documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive; di essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie

contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, commi 7, del Regolamento 800/2008;

non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;

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di essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito di impresa e dunque che il contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600 del 29/9/1973, specificando situazioni peculiari ed i relativi riferimenti normativi che rendono non applicabile la ritenuta d’acconto;

che il soggetto per la cui assunzione si presenta domanda di contributo non ha avuto con il richiedente rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.

d) copia del DURC in corso di validità; e) copia del documento di identità, in corso di validità, del lavoratore assunto per il quale si

richiede il contributo; f) copia integrale del modello UniLav per assunzione lavoratore; g) copia certificazione del CPI del requisito di disoccupazione/inoccupazione; h) copia del contratto di lavoro e del piano formativo associato; i) dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) De Minimis

secondo lo schema allegato (v. All. 1) o, in alternativa, dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) Regolamento (CE) 800/2008 (v. all. 2).

La domanda di contributo automaticamente generata dalla procedura automatizzata conterrà le seguenti informazioni:

Anagrafica del datore di lavoro Anagrafica dell’apprendista Tipo e durata dell’apprendistato Settore di appartenenza Qualifica professionale Importo complessivo richiesto

7. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ Italia Lavoro, non ammetterà al/ai contributo/i le domande:

a) presentate secondo modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso; b) carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta, salvo i casi in cui sia

possibile procedere ad integrazione della stessa; c) relative a soggetti che non posseggano i requisiti previsti dall’Avviso; d) relative ad assunzioni che siano avvenute in data antecedente il 30 novembre 2011; e) carenti della dichiarazione di aver fornito al/ai soggetto/i indicato/i nella “Scheda

Lavoratore” tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di aver acquisito l’autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della presentazione della presente domanda di contributo, da rendere in fase di registrazione dell’impresa.

8. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO Le domande ammesse a contributo di cui al precedente punto 2, lett. A e B concorreranno alla creazione di elenchi separati.

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L’assegnazione dei contributi avverrà con procedura “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni previste e l’assenza delle cause di inammissibilità. Faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico. Nella ricevuta saranno indicati l’identificativo interno, la data e l’ora di presentazione della domanda per come certificati dal sistema stesso. I primi elenchi delle imprese ammesse a contributo saranno pubblicati sul sito di Programma a partire dal sessantesimo (60esimo) giorno successivo all’apertura dei termini di iscrizione all’Avviso Pubblico, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi. Le imprese non ammesse a contributo non figureranno nell’elenco degli ammessi e riceveranno una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione direttamente dall’indirizzo di posta elettronica di Programma. In caso di mancata ammissione per uno dei motivi di cui all’art. 5, ovvero per esaurimento delle risorse, Italia Lavoro non risponderà a qualsiasi titolo per eventuali costi, danni e responsabilità conseguenti alla presentazione della domanda di contributo. 9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Entro 60 giorni (farà fede la data di ricezione per come indicata nell’Avviso di ricevimento) dalla pubblicazione dell’elenco in cui risulta ammesso a contributo, il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare mediante raccomandata a/r a: Italia Lavoro S.p.A. – Programma AMVA, via Guidubaldo del Monte 60, 00196 Roma, la richiesta di liquidazione del contributo (v. all. 3) corredata di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (v. all. 4) per l’intero ammontare del contributo richiesto. Si precisa che, in caso di più domande ammesse a contributo nell’ambito dello stesso elenco, la richiesta di liquidazione e relativa garanzia dovranno essere presentate una sola volta per l’ammontare complessivo. Nel caso, invece, in cui le domande ammesse a contributo figurino in elenchi diversi, dovrà essere presentata separata richiesta di liquidazione e relativa garanzia per ciascun elenco. Entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, previa verifica della idoneità della garanzia fideiussoria prestata, Italia Lavoro procederà all’erogazione del contributo in un'unica soluzione. La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta in conformità allo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 22/4/1997, pubblicato su G.U.R.I. n. 96 del 26/4/1997, e potrà essere rilasciata dagli Istituti bancari, dalle imprese di assicurazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Italia Lavoro, al fine di facilitare le operazioni di rilascio delle garanzie fideiussorie di cui sopra, si riserva la possibilità di stipulare una o più convenzioni quadro con i soggetti di cui all’articolo 2 del D.M. 22/4/1997. In tal caso ne verrà data comunicazione tramite il sito www.italialavoro.it, restando salva la facoltà per il beneficiario di acquisire presso altro operatore autorizzato la garanzia richiesta. Il mancato invio della predetta documentazione nel termine indicato comporterà la decadenza del contributo. In tale ipotesi il soggetto riceverà apposita comunicazione da parte di Italia Lavoro all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione con l’assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per presentare osservazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, il provvedimento di concessione si intenderà definitivamente revocato. 10. VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E REVOCA DEI CONTRIBUTI In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l’impresa beneficiaria del contributo dovrà, entro e non oltre 15 giorni dall’evento, esclusivamente tramite il sistema informatico e attraverso l’utilizzo dei codici di accesso:

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comunicare la variazione a Italia Lavoro; inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento.

Non è ammessa, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo. Calcolato convenzionalmente su 12 mesi (“periodo di riferimento”) a decorrere dalla data di assunzione, in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, l’impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro:

A. l’intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto3;

B. decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi.

I contributi concessi saranno, inoltre, revocati integralmente nei seguenti casi:

qualora, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell’intervento richieste da Italia Lavoro;

qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni.

Tutte le restituzioni degli importi di cui sopra conseguenti a revoca del contributo formano oggetto della garanzia fideiussoria di cui all’art. 9 del presente Avviso e verranno recuperati tramite escussione della medesima. 11. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO Al fine verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di richiesta di contributo, Italia Lavoro realizzerà interventi di monitoraggio “in itinere”, anche senza preavviso. Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a fornire, su richiesta, ad Italia Lavoro informazioni in merito alla situazione occupazionale dei lavoratori assunti con i contributi del presente Avviso, fino ad un massimo di 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro che ha dato origine al contributo e, comunque, non oltre la data di termine del Programma, salvo eventuali proroghe. Le imprese dovranno inoltre consentire gli opportuni controlli di Italia Lavoro sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo. Italia Lavoro potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l’integrazione documentale ai sensi della vigente normativa. La documentazione dovrà essere inoltrata a Italia Lavoro all’indirizzo di posta elettronica dedicato [email protected] esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione. Qualora la documentazione richiesta non venga presentata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà alla revoca del contributo. 3 Si precisa che il sesto mese è calcolato per intero ai fini del computo del periodo minimo in assenza del quale si procederà alla revoca integrale del contributo

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Eventuali controlli di merito sulle attività formative realizzate saranno effettuati in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative regionali e d’intesa con le singole Regioni cui verranno trasmessi gli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso. 12. CONTROLLI ULTERIORI Italia Lavoro ha la facoltà di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito, anche presso i soggetti terzi. I controlli potranno essere effettuati oltre che da Italia Lavoro anche dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea. Il soggetto beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile fino a tre anni dopo la chiusura parziale o finale del programma operativo ex art. 90 del Regolamento n. 1083/2006 a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi. 13. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE I soggetti beneficiari conservano i documenti giustificativi in originale delle spese. I soggetti beneficiari sono tenuti all’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per tre anni dopo la chiusura parziale o finale del programma operativo ex art. 90 del Regolamento n. 1083/2006. 14. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle normative comunitarie, nazionali, regionali e contrattuali che disciplinano gli adempimenti connessi alle attività dell’Apprendistato e degli aiuti di stato. Il soggetto richiedente accetta incondizionatamente tutto quanto stabilito dal presente Avviso nel momento in cui presenta la domanda di contributo. 15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è Domenico Bova, responsabile dell’Area Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico della Italia Lavoro S.p.A. Per contatti: [email protected] 16. DISCIPLINA COMUNITARIA APPLICABILE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO I contributi di cui al presente Avviso sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”4 o, in alternativa, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli

4 La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l’aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.

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articoli 87 e 88 del trattato (‘Regolamento generale di esenzione per categoria’) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 serie L n. 2145. 17. ORARI DI DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO Italia Lavoro garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo raggiungibile all’indirizzo http://amva.italialavoro.it nei giorni feriali dalle ore 09:30 alle 16:00, dal lunedì al giovedì, e dalle ore 08:30 alle ore 13 del venerdì. Fuori dalle fasce di garanzia, il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzione, programmata o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore. Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate da Italia Lavoro attraverso il proprio sito www.italialavoro.it, sezione “news”. 18. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D.LGS

196/2003) I dati acquisiti da Italia Lavoro in forza dell'adesione al presente Avviso saranno trattati secondo quanto riportato nell’informativa pubblicata all’indirizzo www.amva.italialavoro.it Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Responsabile del trattamento è Italia Lavoro. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati scrivendo a [email protected] Il datore di lavoro metterà a disposizione di Italia Lavoro i dati relativi alla propria azienda e quelli relativi ai neo assunti che potranno essere coinvolti nelle attività di monitoraggio previste dalle Regioni, nel presupposto imprescindibile del rispetto della normativa in materia di privacy, relativamente agli obblighi di cui agli artt. 7 e 13 del D. Legs. 196/20003. 19. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che, laddove risultino destinatari di un contributo ai sensi del presente Avviso, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione “Bandi”. Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato al momento di iscrizione alla piattaforma che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico. Il presente Avviso è reperibile sui siti Internet www.italialavoro.it, sezione bandi, www.servizilavoro.it/amva, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e su www.cliclavoro.gov.it. In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura automatizzata e/o per la richiesta di ulteriori informazioni relative all’Avviso, è possibile: a) inviare apposito quesito esclusivamente alla casella di

5 In tal caso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. h, Regolamento (CE) 800/2008, l’aiuto concesso non può essere superiore a 5 milioni di euro per impresa per anno. Inoltre, a) l'intensità di aiuto non deve supera il 50 % dei costi ammissibili (I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione) b) Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

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posta elettronica [email protected]; b) consultare le FAQ a disposizione sui siti www.italialavoro.it (sezione Bandi, sotto-sezione “Avvisi e chiarimenti”) e www.servizilavoro.it/amva.

Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato

Paolo Reboani

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ALLEGATO N. 1

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ____________________

il_______________ residente in ____________________________via _____________________________

in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________

avente sede legale in ___________________________Via__________________________________n. ___

Partita IVA e/o C.F.__________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);

DICHIARA

- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà6

- (barrare l’ipotesi che ricorre)

� che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

oppure

� che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;

- che l’entità del contributo richiesto rientra nei limiti della vigente normativa in materia di “de minimis” e,

inoltre, di aver ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di de minimis, nell’arco dei tre 6 Per “impresa in difficoltà” si intende un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

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ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ATTO DI FINANZIAMENTO IMPORTO

TOTALE

- che l’importo che si richiede nell’ambito del presente Bando è pari a € ____________7

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________________, ___/___/______

luogo data

Timbro dell’impresa e

Firma del Legale rappresentante

______________________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

7 La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l’aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.

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ALLEGATO N. 2 DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, PUNTO 6, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87

E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA), FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO NELL’AMBITO DELL’AVVISO “

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a _____________________

il_______________ residente in ____________________________via _____________________________

in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________

avente sede legale in ___________________________Via__________________________________n. ___

Partita IVA e/o C.F.__________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (ce) n. 800/2008 della commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE;

DICHIARA

- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà8

- (barrare l’ipotesi che ricorre)

� che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

oppure

� che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;

8 Per “impresa in difficoltà” si intende un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

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MI IMPEGNO FIN D'ORA A

comunicare tempestivamente alla Italia Lavoro S.p.A. ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;

DICHIARO INOLTRE

- di conoscere ed accettare integralmente quanto riportato nel Regolamento (CE) n. 800/2008 e nell’Avviso “Programma AMVA - Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato”;

- di conoscere che il contributo viene concesso con fondi comunitari;

- di conoscere che, in base a quanto stabilito nell’Avviso, Italia Lavoro S.p.A. dispone controlli a campione sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;

- di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni previste nel regolamento (CE) 800/2008, potrà essere revocato il contributo erogato, con obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio;

- dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________________, ___/___/______

luogo data

Timbro dell’impresa e

Firma del Legale rappresentante

______________________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

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ALLEGATO N. 3

Italia Lavoro S.p.A. Programma AMVA via Guidubaldo del Monte, 60 00197 Roma

Oggetto:“Programma AMVA. - Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato” – CUP I52F11000090007

RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il sottoscritto________________________________ nato a_________ il________________ residente

in_________________ _________________________ indirizzo ________________________________ n.

_____ Prov _______Codice fiscale________________, in qualità di rappresentante legale di (inserire

denominazione) _____________________________ con sede legale in

(comune)_____________________________________ (Prov. ______) via

______________________________ n°_____tel. ______________________e-mail indicata all’atto di

iscrizione al sistema____________________________________ p.iva

________________________________ codice fiscale___________________________________________

in riferimento alla graduatoria n. __ del __/__/___, relativa Avviso Pubblico della Italia Lavoro S.p.A., “Programma AM.VA. - Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato”, pubblicato sul sito www.italialavoro.it, sezione “bandi”,

PREMESSO CHE

a) il sottoscritto ha presentato domanda di contributo in data __/__/____ per € _____________________;

b) il contributo è stato concesso nella misura indicata nella graduatoria sopra indicata; c) è stata chiesta ed ottenuta la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 9 dell’Avviso in oggetto; d) la predetta garanzia fideiussoria è allegata in originale alla richiesta di liquidazione;

CHIEDE CHE

venga dato corso alla liquidazione del contributo

e a tal fine

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DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

a) in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, dovrà restituire a Italia Lavoro: l’intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia

ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto; decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente

tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi.

b) in caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, dovrà, inoltre, esclusivamente tramite il sistema informatico e attraverso l’utilizzo dei codici di accesso: comunicare la variazione a Italia Lavoro; inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento.

c) il contributo concesso sarà, inoltre, revocato integralmente nei seguenti casi:

qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell’intervento richieste da Italia Lavoro;

qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni.

d) tutte le restituzioni degli importi conseguenti a revoca del contributo formano oggetto della garanzia

fideiussoria allegata alla presente richiesta e verranno recuperati tramite escussione della medesima.

DICHIARA, INOLTRE, CHE

Ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è quello indicato in sede di domanda di contributo e che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti____ (nome, cognome e codice fiscale) _____. Ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata.

Timbro e firma del legale rappresentante dell’Azienda

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ALLEGATO N. 4

SCHEMA TIPO POLIZZA FIDEJUSSORIA PROGRAMMA AMVA

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI

ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Polizza fidejussoria a garanzia dei contributi concessi nell’ambito del programma AMVA, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 262\III\2011 e D.D. 264\I\2011

CONTRAENTE: ……………………………………………………………………………

BENEFICIARIO: Italia Lavoro S.p.A., via Guidubaldo del Monte n. 60, 00197 Roma – P.IVA. 05367051009

DURATA: si precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data del __/__/____ fino al __/__/____, salvo l’eventuale svincolo anticipato in forma scritta da parte di Italia Lavoro S.p.A.;

Premesso che:

in data 11/11/2011 è stato reso disponibile sul sito www.italialavoro.it, sezione bandi, l’Avviso Pubblico a sportello rivolto alle imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato nell’ambito del Programma AMVA - C.U.P. I52F11000090007;

con provvedimento del __/__/___, pubblicato sul sito www.italialavoro.it, sono stati identificati i beneficiari, tra cui risulta …………………………………………., con sede legale in …………………………….., via ………………., n. ……, cap. ………. Comune …………………. per un importo complessivo pari a € xxx.xxx,xx (Euro …………………….);

ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso pubblico, il contributo sarà erogato al sopraindicato contraente, previa presentazione di fideiussione bancaria in favore della Italia Lavoro S.p.A., pari all’entità dell’importo di euro ……………….. che si eroga sulla base della presente fideiussione;

la polizza è intesa a garantire che il suindicato contraente rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite nell’Avviso summenzionato.

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tutto ciò premesso,

Art. 1. La sottoscritta ………………………………..(Banca o Società Assicuratrice) con sede in ……………………………. a mezzo dei sottoscritti (cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica) ………………………………………………………………………… con la presente dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse del/della (soggetto beneficiario del contributo) e a favore della Italia Lavoro S.pA. con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte 60, fino alla concorrenza di euro __________, quale soggetto coobbligato e garante rispetto agli obblighi restitutori gravanti sul contraente in dipendenza del provvedimento di concessione di contributo di cui in premessa. Art. 2. La sottoscritta …………………………………………. (Banca o Società Assicuratrice) rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del Contraente ai sensi degli artt. 1944 e 1945 del C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore sino alla scadenza della polizza e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 C.C Art. 3. La sottoscritta…………………………………………. (Banca o Società Assicuratrice) si impegna a versare a prima e semplice richiesta scritta della Italia Lavoro S.p.A. la somma che dalla stessa verrà indicata come dovuta, con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della Italia Lavoro S.p.A., cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della (Banca o Società Assicuratrice) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla (soggetto beneficiario del contributo) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la (soggetto beneficiario del contributo) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. Il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 4. La sottoscritta…………………………………………. (Banca o Società Assicuratrice) accetta di specificare nella eventuale richiesta di rimborso effettuata dalla Italia Lavoro S.p.A. il numero di conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a., Agenzia piazza Mentana - 06049 SPOLETO (PG), C/C 000001006768, codice IBAN IT68X0631521850000001006768 ed intestato alla Italia Lavoro S.p.A., sul quale devono essere versate le somme da rimborsare; Art. 5. La sottoscritta…………………………………………. (Banca o Società Assicuratrice) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino alla data del (24 mesi dalla data di concessione del contributo), salvo gli svincoli che potranno essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dalla Italia Lavoro S.p.A., attestanti il corretto adempimento delle obbligazioni assunte in relazione all'atto di concessione del contributo; Art. 6. In caso di controversie tra la ……………………….. (Banca o Società Assicuratrice) e la Italia Lavoro S.p.A. è competente il Foro di Roma.

Data ………………

Banca o Società Assicuratrice

(timbro e firma)

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ITALIA LAVORO S.P.A.

PROGRAMMA AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale

P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

FONDI DISPONIBILI: € 78.150.700 C.U.P. I52F11000090007

ERRATA CORRIGE DEL 28 novembre 2011 Con riferimento all’Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato - C.U.P. I52F11000090007- pubblicato sul sito di Italia Lavoro, www.italialavoro.it, sezione Bandi, sottosezione “Opportunità per i cittadini e le imprese” in data 11/11/2011, nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue:

1. All’articolo 2, “TIPOLOGIA DI AZIONI” lett. b) “contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” risulta riportata, per mero errore materiale, la seguente espressione “i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e fino al compimento del ventinovesimo anno di età”. Al contrario, l’espressione corretta è la seguente che, dunque, sostituisce ad ogni effetto la precedente, “i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni”.;

2. All’articolo 10, “VARIAZIONI DEL RAPPORTO E REVOCA DEI CONTRIBUTI”, al comma 3, lett. b) risulta riportata, per mero errore materiale, la seguente espressione “decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi”. Al contrario, l’espressione corretta è la seguente che, dunque, sostituisce ad ogni effetto la precedente, “decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo ed il predetto periodo di 12 mesi”

Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato

Paolo Reboani

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ITALIA LAVORO S.P.A.

PROGRAMMA AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale

P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

FONDI DISPONIBILI: € 78.150.700 C.U.P. I52F11000090007

ERRATA CORRIGE DEL 25 gennaio 2012 Con riferimento all’Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato - C.U.P. I52F11000090007- pubblicato sul sito di Italia Lavoro, www.italialavoro.it, sezione Bandi, sottosezione “Opportunità per i cittadini e le imprese” in data 11/11/2011, nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue:

1. All’articolo 3, “AMMONTARE DEI CONTRIBUTI”, al comma 4 lett. risultano riportate, per mero errore materiale, le seguenti parole “erogati da Italia Lavoro S.p.A.”. Al contrario, i contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri contributi finalizzati all’assunzione da chiunque erogati. Pertanto le parole “erogati da Italia Lavoro S.p.A.” si intendono soppresse.

2. A chiarimento di quanto indicato al punto 1, all’articolo 3, “AMMONTARE DEI CONTRIBUTI”, al comma 5, dopo le parole “sono cumulabili con altri contributi”, sono inserite le seguenti, “non finalizzati all’assunzione”.

Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato

Paolo Reboani

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ITALIA LAVORO S.P.A.

PROGRAMMA AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale

P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

FONDI DISPONIBILI: € 78.150.700 C.U.P. I52F11000090007

ERRATA CORRIGE DEL 9 febbraio 2012 Con riferimento all’Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato - C.U.P. I52F11000090007- pubblicato sul sito di Italia Lavoro, www.italialavoro.it, sezione Bandi, sottosezione “Opportunità per i cittadini e le imprese” in data 11/11/2011, nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue. Per le domande presentate a partire dal 13 febbraio 2012 (incluso) la certificazione relativa alla regolarità contributiva dell’azienda (DURC) sarà acquisita d’ufficio dalla Italia lavoro S.p.A. e conseguentemente:

1. All’articolo 6, “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO”, la lettera d) (“copia del DURC in corso di validità”) si intende soppressa.

Per quanto concerne la certificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione, inoltre:

2. All’articolo 6, “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO”, alla lettera g) dopo le parole “copia certificazione del CPI del requisito di disoccupazione/inoccupazione” sono inserite le seguenti: “ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal lavoratore ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000 secondo la modulistica allegata al presente avviso”

Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato

Paolo Reboani

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Il nuovo apprendistato nel Terziario

Accordo 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina

dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi

Il D.Lgs. n.167/2011 “Testo Unico sull’apprendistato” ha nuovamente riscritto la disciplina dell’apprendistato,

abrogando le preesistenti norme contenute nel c.d. “Pacchetto Treu” e nella “Legge Biagi”.

Alla vigilia del termine del periodo transitorio, Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza

organizza un incontro con le aziende per illustrare l’accordo per il settore del Terziario sottoscritto il 24 marzo

u.s. - tra Confcommercio e le Organizzazioni sindacali - in attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo

Testo Unico.

Quello sottoscritto è il primo accordo nazionale che consente di rendere operative le nuove disposizioni,

superando le diversità delle regolamentazioni regionali attraverso un istituto valido su tutto il territorio

nazionale.

Si consente così, in coerenza con quanto previsto dalla recente proposta di riforma del mercato del lavoro, di

individuare nell’apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

L’incontro è previsto per

martedì, 24 aprile 2012 dalle ore 9,30 alle ore 12,00

presso la sede di UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO

Corso Venezia, 47 – Sala Orlando

PROGRAMMA

9,00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9,30 SALUTI E APERTURA DEI LAVORI

GIANROBERTO COSTA

Segretario Generale Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza

COORDINA I LAVORI

PIERANTONIO POY

Direttore Sindacale – Welfare Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza

RELATORI

JOLE VERNOLA

Direttore Centrale Politiche del Lavoro e Welfare Confcommercio

GUIDO LAZZARELLI

Responsabile Settore Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio

CLAUDIA SALOMONE

Direzione Formazione e Studi Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza

PAOLO PAGARIA

Responsabile Servizio Mercato del Lavoro Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza

12,00

QUESITI ED APPROFONDIMENTI

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TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATOD.lgs 167/2011

2

COME SIAMO GIUNTI AL DLGS 167/2011

Il D.lgs 276/2003 modifica radicalmente la disciplina della Legge 25 del 1955

Il contratto di apprendistato diventa così Contratto formativo, assolvendo sia al diritto dovere di

istruzione e formazione che all’apprendimento professionale.

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MA L’OPERATIVITA’ DELLA DISCIPLINA E’ CONDIZIONATA DA…

Provvedimenti attuativi

di fonte nazionale

di fonte regionale

di fonte ministeriale

di fonte contrattuale

4

FOCUS SULL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La necessità di provvedimenti attuativi di diversa natura ha da subito causato dei rallentamenti…

… LA LEGGE 80 DEL 2005…

Dispone che fino all’approvazione della Legge regionale la disciplina applicabile è rimessa ai CCNL

TUTTAVIA….

La Legge 133 del 2008, intervenendo tra le altre cose sulla disciplina dell’apprendistato con formazione

esclusivamente aziendale, avvia un forte contenzioso

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…SEGUE…

Le Regioni sollevano l’incostituzionalità dell’Art. 49 del Dlgs 276 nella parte in cui rimette la disciplina della formazione aziendale alla Contrattazione Collettiva e non alle Leggi

Regionali

La Corte Costituzionale con sentenza 176 del 2010 sancisce l’incostituzionalità dell’art. 49.

I CCNL non possono più regolare nell’interezza l’apprendistato professionalizzante

6

…INFINE…

La Legge 183 del 2010

delega il Governo ad emanare provvedimento di riforma dell’apprendistato:

DA MAGGIO 2011,

quando il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di DLGS,

SI AVVIA IL PROCESSO CHE HA PORTATO ALLA PUBBLICAZIONE IN GU DEL DLGS 167/2011.

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OBIETTIVI PERSEGUITI DAL GOVERNO

1. Rendere disciplina dell’apprendistato uniforme su tutto il territorio nazionale, in conformità alla contrattazione collettiva;

2. Superare il contrasto con le Regioni in ordine alla competenza in materia di formazione;

3. Realizzazione dell’Intesa del 27 ottobre 2010.

8

Impianto normativo

Art. 1Definizione

1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminatofinalizzato alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistatoprofessionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di altaformazione e ricerca.

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Art.2 – Disciplina generale

comune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello

nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 1/4) :

1. L’ obbligatorietà della forma scritta del contratto e del piano formativo individuale che dovrà essere definito, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, alla stregua dei piani formativi standard un tempo definiti dalla contrattazione collettiva in materia di CFL;

2. il divieto di retribuzione a cottimo, peraltro già presente nella disciplina previgente;

3. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato l’apprendistato ovvero vige la possibilità di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

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Art.2 – Disciplina generale

comune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello

nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 2/4) :

4. presenza di un tutore o referente aziendale;

5. possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali;

Novità assoluta, da apprezzare, ma anche da valutare con attenzione posto che gli apprendisti non versano lo 0.30.

6 . possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti;

Il rischio paventato è che in forza del legame che si viene a creare con gli articoli successivi tra profili formativi e profili professionali si vada poi ad incidere, a

seguito del riconoscimento di nuove competenze, sul sistema di classificazione del CCNL.

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Art.2 – Disciplina generalecomune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi

interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 3/4) :

7. registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nellibretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del D.lgs276 del 2003, definito di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politichesociali e Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca;

8. possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

9. possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, nei limiti del numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere;

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Art.2 – Disciplina generale

comune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello

nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 4/4) :

9. divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenzadi una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre è stata confermata la possibilità perle parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quantodisposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà direcesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapportodi lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sino ad oggi i limiti nella risoluzione del rapporto riguardavano solo il datore e non anche il lavoratore.

10. Si è estesa agli apprendisti delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie, assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, maternità e assegno familiare;

11. Escludendo le imprese artigiane, per le rimanenti realtà produttive il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

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Art. 3- Apprendistato per la qualifica professionale

- possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimentodell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e finoal compimento dei venticinquesimo anno di età, con la durata del contrattoche non può in ogni caso essere superiore a tre anni, ovvero quattro nel casodi diploma quadriennale regionale;

- la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni ed alleprovincie autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni dei datori dilavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sulpiano nazionale nel rispetto della definizione della qualifica professionale exDlgs n. 226 del 2005, prevedendo un monte ore di formazione ( interna odesterna all’azienda) congruo al conseguimento della qualifica professionaleed, infine, rinviando ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative per la determinazione, ancheall'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazioneaziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

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Art. 4- Apprendistato professionalizzante( 1/3)

a) possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici oprivati, per il conseguimento di una qualifica professionale ai finicontrattuali i soggetti con età compresa tra i diciotto ed iventinove anni, ovvero i soggetti che abbiano compiutodiciassette anni, a condizione che siano in possesso di unaqualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs n.226 del2005;

b) la durata e le modalità di erogazione della formazione perl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali especialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti neisistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonchéla durata del contratto che, per la sua componente formativa, nonpuò comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per lefigure professionali dell’artigianato individuate dallacontrattazione collettiva di riferimento, sono stabilite dagliaccordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva;

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SUL PUNTO b)

Atteso che non emergevano specifiche situazioni che giustificassero una durata maggiore a favore degli artigiani la Confcommercio non sottoscrisse l’intesa.

Immediatamente dopo la pubblicazione in GU del Dlgs 167 abbiamo predisposto ed inviato al Ministero del Lavoro un’istanza di interpello e ricevuto risposta (

interpello n.40/2011) che consente ai profili professionali dei nostri settori simili a quelli degli artigiani di essere trattati alla stessa stregua.

Attenzione: problema “risolto”, ma necessità di chiarimenti amministrativi!

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Art. 4- Apprendistato professionalizzante( 2/3)

-la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere di cui al precedentepunto è integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni,interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze dibase e trasversali per un monte complessivo di centoventi ore per la durata deltriennio;

-E’ stato infine previsto (art., 4, c. 5) che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

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Art. 5- Apprendistato di alta formazione e ricerca

- possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per ilconseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresii dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per ilpraticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienzeprofessionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni;

- disciplina in materia è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono allaformazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e deiprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioniformative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale dirilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delleattività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e deltrasferimento tecnologico.

- in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di altaformazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singolidatori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e leistituzioni formative o di ricerca.

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Art. 6- Standard professionali e standard formativi

La norma chiarisce che:

- gli standard formativi, che secondo l’art. 117 comma 2 della Costituzione sono dicompetenza regionale, verranno definiti, entro 12 mesi dall’entrata in vigore delD.lgs, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministerodell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e leprovince autonome;

- gli standard professionali, sono invece quelli definiti dal CCNL di categoria chepotranno essere integrati o modificati con intese specifiche anche in corso dellavigenza contrattuale;

- al fine di consentire una correlazione tra le due tipologie di standard soprarichiamate, è istituito un presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ilrepertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione delpersonale previsti nei contratti collettivi di lavoro e un apposito organismo tecnicodi cui faranno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, leassociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

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Art. 7- Disposizioni finalisistema sanzionatorio per formazione mancata

FORMAZIONE NON RECUPERABILE(quando il periodo formativo dell’apprendistato è già concluso oppure sta per concludersi)

circ. 29/2011inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivo responsabile il datore di lavoro;la mancata formazione deve risultare tale da impedire la realizzazione delle finalità formative

apprendistato per qualifica professionale: se non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla disciplina regionale e/o non effettua la formazione interna prevista sempre dall disciplina regionale

apprendistato professionalizzante: se non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di competenze di base/trasversali o non effettua la formazione interna prevista dalla contrattazione collettiva

apprendistato di alta formazione e ricerca: se non consente all’apprendista di frequentare i percorsi formativi esterni o non effettua quella interna sotto la responsabilità aziendale

SANZIONE il datore sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione;

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Art. 7- Disposizioni finalisistema sanzionatorio per formazione mancata

FORMAZIONE RECUPERABILE (NOVITA’)

(quando il periodo formativo dell’apprendistato è già concluso oppure sta per concludersi)

qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione ex art. 14 dlgs 124/2004 ……”CONGRUO TERMINE”….

Disposizione immediatamente esecutiva (ricorso nel termine di 15 gg. alla direzione territoriale del lavoro)

Mancata ottemperanza alla disposizione: sanzione pecuniaria amministrativa da euro 515 a euro 2.580 (art. 11, comma 1, D.P.R. 520/1955 e successive modificazioni, da ultime, art. 1, comma 1177 L. 296/2006

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Art. 7- Disposizioni finalisistema sanzionatorio per formazione mancata

ATTENZIONE!!

Sanzioni non possono essere adottate se l’inadempimento è dovuto esclusivamente alla

mancata attivazione del sistema pubblico

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Art. 7- Disposizioni finali

c) per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, il datore di lavoro: è punito con sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro; in caso di recidiva la sanzione varierà tra 300 e 1500 euro;

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Art. 7- Disposizioni finali

d) Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti;

e) Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, nei confronti dei quali troveranno applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché il regime contributivo agevolato e l’incentivo di cui la legge 23 luglio 1991, n. 223;

f) Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti.

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Art. 7- Disposizioni finali

g)In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione;

h)I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

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…SEGUE…

Con Circolare n. 29 del 2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali quanto al regime transitorio ha chiarito che:

Per le Regioni e per i settori dove la nuova disciplina non sia immediatamente applicabile restano in vigore, fino al 25 aprile 2012, tutte le disposizioni di

legge e di contratto collettivo che attualmente disciplinano la materia. Quindi, con riferimento ai settori rappresentati da CONFCOMMERCIO, ciò sta a

significare la possibilità di porre in essere contratti di apprendistato con durata quadriennale, di sottoinquadrare gli apprendisti o percentualizzare la loro

retribuzione, in base a quanto stabilito dai diversi CCNL del sistema Confederale.

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…SEGUE…

Sussiste l’ opportunità di assumere con apprendistato lavoratori in mobilità.

In questa ipotesi:

� Non ci sono limiti di età

� Il contratto deve essere stipulato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale

� Sono superati i limiti numerici per l’assunzione, in deroga all’art. 2 comma 1, lett. L

� Si applicano agevolazioni previste dalla Legge 223/1991

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…IN BASE AL TESTO UNICO LE PARTI SOCIALI ERANO ( SONO) CHIAMATE A…

• Con riferimento all’ Art. 2, c. 1, lett. a) (disciplina generale): predisporre moduli e formulari sui quali redarre i piani formativi individuali.

• Con riferimento all’ Art. 3, c. 2, lett. c)

(apprendistato per la qualifica professionale):a livello nazionale, territoriale o aziendale, determinare, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione della

formazione aziendale.

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…SEGUE…

• Con riferimento all’ Art. 4, c. 2 ( apprendistato professionalizzante o di mestiere):stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto in sé.

. Con riferimento all’ Art. 4, c. 5 ( apprendistato professionalizzante o di mestiere a cicli stagionali):prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. (v. accordo Turismo)

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ACCORDO APPRENDISTATO TURISMO 17 APRILE 2012

ART. 15: Apprendistato in cicli stagionali

1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo,ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 14settembre 2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimentodell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempodeterminato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entroquarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data della primaassunzione.

2. L’apprendista a tempo determinato per la stagione può esercitare il dirittodi precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagionesuccessiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazionericonoscono ai lavoratori qualificati.

3. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionaleanche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo trauna stagione e l'altra.

30

…INFINE…

CON RIFERIMENTO ALL’ART. 6 COMMA 2

CCNL o, in mancanza, bisogna sottoscrivere intese specifiche a livello nazionale o interconfederale, anche in corso della vigenza contrattuale, dirette a definire gli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi.

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La Confcommercio

Il 14 dicembre scorso ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali di riferimento l’Accordo sulla disciplina transitoria in materia di

apprendistato professionalizzante al fine di garantire alle proprie imprese certezze:

- confermando la vigenza dell’attuale disciplina del CCNL Terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall’art. 7, comma 7, DLGS 167/11 ( 25 aprile 2012);

- Convenendo di avviare il confronto per il recepimento della disciplina contenuta nel Testo Unico sull’apprendistato con l’intento di confermare la centralità del ruolo della bilateralità e di definire le figure professionali del comparto del terziario, della distribuzione, dei servizi, che, qualora sovrapponibili alle figure dell’artigianato, avranno stessa durata della formazione; (confronto avviato lo scorso 12 gennaio e prosecuzione dal 31 gennaio)

- Ed infine impegnandosi a seguire la stessa linea di azione in tutte le Regioni con lo scopo di garantire un’entrata in vigore uniforme per la disciplina nazionale unitamente a quelle regionali.

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…..IN SINTESI

LE TIPOLOGIE DEL NUOVO APPRENDISTATO SONO:

-apprendistato per la qualifica ed il diploma professionaleper giovani tra 15 e 25 anni compresi, anche per l’assolvimento

dell’obbligo scolastico, con durata stabilita dalle Regioni – d’intesa con le parti sociali – max. 3 anni fino a 4 per diplomi regionali quadriennali (art. 3);-apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

per giovani da 18 a 29 anni compresi (da 17 anni se in possesso di diploma di qualifica professionale con durata stabilita dalla contrattazione collettiva (max. 3 anni elevabile a 5 per le professioni dell’artigianato) (ART. 4);-apprendistato per la formazione e la ricerca

per giovani da 18 A 29 anni, di durata stabilita dalle Regioni, d’intesa con le parti sociali (art. 5)

TRASVERSALMENTElavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per la loro qualificazione o riqualificazione professionale, con i benefici della legge 223/91

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…..IN SINTESI

IL NUOVO T.U. HA ABROGATO LA NORMATIVA PREVIGENTE(trascorso il periodo transitorio)

- le disposizioni della L. 25/55, L. 56/87 (artt. 21 – 22); L. 196/97 (art. 16), DLGS 276/03 (artt. 47 – 53); - decreti attuativi: DPR 1668/56; DM 28 febbraio 2000 (tutor) (?)

RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

alla contrattazione collettiva è rimessa l’intera disciplina del contratto di apprendistato –di ogni tipologia – e particolarmente per l’apprendistato professionalizzante:la durata del periodo (anche eventualmente minima o stagionale), le modalità di erogazione della formazione, i profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, che confluiranno nel repertorio delle professioni (art. 6).

RUOLO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

durata e regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per qualifica;durata e regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per alta formazione;formazione trasversale nell’apprendistato professionalizzante

ACCORDO DI RIORDINO TERZIARIO 24 MARZO 2012Disciplina generale

� Attua tutti i contenuti demandati alla contrattazione collettiva

� Conferma impianto e contenuti di accordo 23 settembre 2009

� Portata nazionale dell’intesa: 1° livello per garanzia omogeneità

� Riconferma del sistema di bilateralità (nuovo format entro scadenza)

� Proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato

� Possibilità di finanziamento tramite For.Te.

DURATE FINO A 48 MESI

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DISCIPLINA GENERALE

Aspetti confermati

� Proporzione numerica

� Limiti di età

� Parere di conformità

� Prova

� Trattamento normativo, malattia e inquadramento

� Referente per l’apprendistato

� Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

� Obblighi delle parti

� Welfare contrattuale

DISCIPLINA GENERALE

Novità

� Termine di consegna Piano Formativo Individuale

� Cause di sospensione involontaria del rapporto

� Recesso

� Finanziabilità attraverso il fondo For.Te.

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IN PARTICOLARE L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Conferma

� Sfera di applicazione

� Percentuale di conferma

� Figure professionali

� Contenuti formazione professionalizzante

� Modalità di erogazione della formazione

� Riconoscimento della qualifica e registrazione

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Conferma

� Disciplina della sola formazione professionalizzante

� Modifica delle durate del contratto e della formazione

Profilo Durate Ore di formazione

II livello 36

240(per possesso di diploma di istruzione superiore di 2°

grado o di laurea universitaria 210 ore)

III livello 36 210

IV livello 36 180

V livello 36 160

VI livello 24 120

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PROFILOQualifiche con durata fino a 48

( risposta interpello 40/2011 Min Lavoro)

DURATE ORE DI FORMAZIONE

Macellaio specializzato provetto 48 mesi III LIVELLO: 280 ore

Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di

vendita

42 mesi IV LIVELLO: 200 ore

Estimatore nelle aziende di arte e antichità – disegnatore tecnico –

figurista- vetrinista

48 mesi II LIVELLO: 340 oreIII LIVELLO: 280 ore

Addetto manutenzione:• Colladautore e/o accettatore• Tecnico riparatore del settore elettrodomestici

Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

48 mesi III LIVELLO: 280 ore

Addetto gestione magazzino no food:•Operaio specializzato provetto• Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

48 mesi III LIVELLO: 280 ore

40

La riforma del lavoro in corso

Ministro del lavoro ha confermato alle parti sociali validità impianto T.U.

Linee di approfondimento:

• Apprendistato deve diventare forma di contratto prevalente (unica) per giovani;

• Ruolo “centrale” della formazione (RETE ha ribadito importanza della formazione “on the job”);

• Ipotesi uniformità durate (4 anni per tutti?);• Ricomprensione apprendisti nelle tutele disoccupazione (in corso approfondimenti sui costi).

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APPRENDISTATO: I NUMERIuno strumento da usare di piu’

Rapporto ISFOL 2010:(su dati INPS)

MEDIA ANNUALE APPRENDISTI OCCUPATI NEL 2010: 542.000

% APPRENDISTI RAGGIUNTI DA FORMAZIONE PUBBLICA NEL 2010: 25,2%

42

1 opportunità immediata:il programma AMVA

Apprendistato Mestieri a Vocazione ArtigianaleE’ 1 programma promosso dal Ministero del lavoro e attuato da Italia Lavoro,

che ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Confcommercio e altre

Associazioni del commercio, del turismo e dell’artigianato per favorire la

diffusione del contratto di apprendistato (La presentazione delle domande per il

riconoscimento del contributo deve essere effettuata a partire dalle ore 10:00 del

30 novembre 2011 fino al 31dicembre 2012).

SOGGETTI BENEFICIARI

1. i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa in Italia

2. che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle tipologie apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e apprendistato professionalizzante.

CARATTERISTICHE

• lavoratori svantaggiati

• No rapporti di lavoro dipendente con il beneficiario negli ultimi 12 mesi

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1 opportunità immediata:il programma AMVA

Apprendistato Mestieri a Vocazione Artigianale

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ognisoggetto (da 15 a 25 anni) assunto con contratto di apprendistato perla qualifica professionale a tempo pieno;

2. Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ognisoggetto (da 17 a 29 anni) assunto con contratto di apprendistatoprofessionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;

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Questioni praticheeta’ e requisiti soggettivi (1/2)

POSSIBILITA’ DI ASSUMERE MINORI

a regime, con contratto di qualifica professionale; nel periodo transitorio anche in ottemperanza a art. 16, legge 196/97 (e CCNL Terziario). Trascorso periodo transitorio, se apprendistato con qualifica non verrà normato dalle Regioni, i minori NON potranno più essere assunti con contratto di apprendistato (neppure qualora abbiano assolto l’obbligo scolastico).

Unica eccezione: diciassettenni con qualifica professionale, che potranno essere assunti o con apprendistato professionalizzante o con apprendistato per alta formazione

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Questioni praticheeta’ e requisiti soggettivi (2/2)

Compimento dell’età massima

Apprendistato professionalizzante: età compresa fra 18 e 29 anni.

Il requisito di età deve intendersi posseduto fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno (circ. Minlavoro n. 30/05)

Si attende chiarimento se stesso criterio debba riconoscersi anche all’apprendistato per qualifica, stante la formulazione di legge “fino al compimento del 25° anno di età”.

46

Questioni praticheretribuzione e inquadramento

Retribuzione

È stabilita dalla contrattazione collettivaa) inquadramento fino a due livelli al di sotto di quello da conseguire al termine dell’apprendistato ( e retribuzione corrispondente ai livelli)

Oppure

b) a parità di inquadramento riduzione della retribuzione in misura percentuale e graduata in relazione all’anzianità di servizio

NON E’ CONSENTITA LA COMBINAZIONE A + B

DIVIETO DI COTTIMO

Sanzione: da 100 a 600 euro, aumentata in caso di recidiva da 300 a 1500 euro

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Questioni pratichesuccessioni di contratti di apprendistato (1/2)

ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI GIOVANE CHE ABBIA SVOLTO PRECEDENTE PERIODO DI

APPRENDISTATO PER QUALIFICA

Non è esplicitamente vietata una successione di contratti di questo genere, (ivi compresa l’alta formazione) stante la diversa finalità (salvo eventuali limiti che dovesse apporre la contrattazione collettiva), per cui è da ritenersi legittima.

ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI GIOVANE CHE ABBIA SVOLTO PRECEDENTE PERIODO DI

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Anche in questa ipotesi non è esplicitamente vietata una successione di contratti di questo genere, ma qui l’ultima parola spetterà ai contratti collettivi.

48

Questioni pratichesuccessioni di contratti di apprendistato (2/2)

APPRENDISTA GIA’ IN POSSESSO DI ATTESTATO DI QUALIFICA O ABBIA GIA’ UNA PRECEDENTE ESPERIENZA LAVORATIVA COME

QUALIFICATO

e’ legittimo, in quanto l’apprendistato professionalizzante è volto al conseguimento di una “qualificazione contrattuale”, che può essere anche ulteriore rispetto a quella già acquisita (v. interpello 38/10).Come pure è legittimo in caso di una precedente esperienza lavorativapresso lo stesso datore di lavoro, purchè di durata non superiore alla metà del periodo di apprendistato.In entrambi i casi, però il piano formativo individuale deve assicurare un arricchimento di competenze ulteriori e diverse, anche integrative, ma non meramente ripetitive di quelle già acquisite nella precedente esperienza lavorativa o nel percorso di studi, in quanto – secondo recente giurisprudenza (Cass. 19834/10) non può esservi contratto di apprendistato per mansioni corrispondenti al diploma scolastico posseduto e per le quali il neo – assunto ha già ricevuto una formazione specifica in ambito scolastico.

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Questioni pratichelimiti numerici

Apprendisti assumibili

“il numero COMPLESSIVO di apprendisti non può superare il numero dei lavoratori specializzati e aulificati in servizio presso lo stesso datore (art. 2, co. 3). Deve pertanto ritenersi superato l’orientamento amministrativo che consentiva di assumere fino a tre apprendisti in ogni unità locale purchè in ciascuna fosse presente almeno un tutor qualificato.

Lavoratori computabili fra le maestranze qualificate o specializzate

Solo lavoratori DIPENDENTIInvece il tutor può non essere necessariamente un dipendente (titolare, soci, collaboratori familiariSecondo recente orientamento ministeriale (v. interpello 11/10) possono essere compresi nel computo del 100% anche tutti i dipendenti complessivamente assunti da diverse società di uno stesso gruppo, nel caso in cui svolgano le medesime lavorazioni e siano ubicate nel medesimo comune.

50

Questioni pratichedurata - cause di sospensione – recesso (1/2)

Assenze prolungate comeMalattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria

È lasciata ai CCNL o Accordi interconfederali la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato quando l’assenza sia SUPERIORE A 30 gg. (posticipo anche benefici contributivi? Ad avviso di chi scrive – SI’)

La contrattazione collettiva, qualora preveda il prolungamento della durata dovrà comunque garantire adeguata comunicazione al lavoratore, prima della scadenza, delle ragioni del prolungamento e della nuova scadenza (Cass. 20357/10) – v. ad es. art. 50 CCNL Terziario

RECESSODurante il periodo “di formazione” (cioè il contratto di apprendistato) le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del “periodo di formazione” (di apprendistato), recesso ad nutum ex art. 2118 cod.civ.

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Questioni pratichedurata - cause di sospensione – recesso (2/2)

Dimissioni del lavoratore durante “il periodo di formazione”

Fattispecie nuova. È lasciata ai CCNL o Accordi interconfederali come normare.

Ipotesi: in caso di dimissioni prive di giustificazione, l’apprendista sia tenuto a risarcire al datore di lavoro il costo sostenuto per le attività formative previste nel piano formativo individuale.

Oppure

Pagamento del periodo residuo?

Non c’è ancora giurisprudenza specifica!!

52

Questioni pratichebenefici contributivi (1/2)

Beneficio normale

Contribuzione del 10% a carico del datore di lavoro per ogni rapporto di apprendistato (art. 1, comma 773, L. 296/06

Beneficio “tipico”

Imprese < 10 dipendenti: 1,5% al primo anno; 3% al secondo anno (art. 6, DLGS 61/00)

Beneficio “speciale”

Imprese < 10 dipendenti: per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 2.1.2012-31.12.2016, lo sgravio contributivo è del 100% per i primi tre anni del contratto stesso. (art. 22, comma 1, L. 183/2011 –Legge di stabilità per il 2012)

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Questioni pratichebenefici contributivi (2/2)

Computo dei dipendenti (ai fini dello sgravio < 10 dipendenti)

Tutti i lavoratori presenti al momento della stipula del contratto di apprendistato, in proporzione al lavoro svolto, COMPRESI i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, ESCLUSI lavoratori assunti per sostituzione o non computabili per disposizioni generali dell’ordinamento (come gli apprendisti e i contratti di inserimento)

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1

1

LA FORMAZIONE

DI BASE E TRASVERSALE

NELL’APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE

2

Decreto Legislativo n. 167/2011 – art. 4

La formazione di tipo professionalizzante e dimestiere, svolta sotto la responsabilità dellaazienda, è integrata dall’offerta formativapubblica finalizzata alla acquisizione dicompetenze di base e trasversali per un montecomplessivo non superiore a centoventi ore perla durata del triennio e disciplinata dalleRegioni.

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“Approvazione standard formativi minimi relativiall’offerta formativa pubblica finalizzataall’acquisizione delle competenze di base e

trasversali nei contratti di apprendistatoprofessionalizzante o di mestiere”

3

Disciplina Regione Lombardia –

delibera n. 2933 del 25 gennaio 2012

� La formazione di base e trasversale pubblica finanziata è erogata da organismi accreditati per la formazione.

� Le imprese che non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata, possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina regionale.

4

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3

La durata della formazione per l’acquisizione di

competenze di base e trasversali è differenziata in

relazione al titolo di studio posseduto dall’apprendista

come segue:

5

� 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;

� 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione;

� 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea.

6

I contenuti della formazione

I contenuti della formazione di base e trasversale sonodeclinati sulla base delle sezioni “Competenze di base” e“Competenze trasversali” del Quadro Regionale degliStandard Professionali (QRSP).

AREE DI CONTENUTO:

� relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo

� organizzazione e qualità aziendale

� diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa

� sicurezza nell’ambiente di lavoro.

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4

Regione Lombardia – Decreto n. 7105 del 29 luglio 2011:

QRSP istituzione delle sezioni competenze

di base e trasversali

7

SEZIONE COMPETENZE DI BASE SEZIONE COMPETENZE

TRASVERSALI

In questa sezione sono presenti competenze di base relative a italiano, matematica, lingua

straniera e informatica

Al momento sono inserite in questa sezione le competenze relative alla Sicurezza, igiene e

salvaguardia ambientale e Qualità

AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA ITALIANAAREA DEI LINGUAGGI - LINGUA STRANIERAAREA SCIENTIFICAAREA STORICO-SOCIO-ECONOMICAAREA TECNOLOGICA

COMPETENZE AFFERENTI LA SICUREZZA COMPETENZE AFFERENTI LA QUALITÀ

8

SEZIONE COMPETENZE DI BASESEZIONE COMPETENZE

TRASVERSALI

AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA ITALIANA• Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a

comprendere gli elementi essenziali della comunicazione in diversi contesti di vita, di cultura e di lavoro

COMPETENZE AFFERENTI LA SICUREZZA• operare in sicurezza e nel rispetto delle norme

di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente

• operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa

Conoscenze • La lingua ed il linguaggio• Le forme della comunicazione orale

• Principi, funzioni ed elementi della comunicazione

• Tecniche di ascolto

Abilità• Individuare gli elementi della comunicazione e la loro connessione in contesti informali, formali e fortemente formalizzati

• Produrre appunti, mappe concettuali, schemi di sintesi organizzando gli elementi della comunicazione

Conoscenze • Dispositivi di protezione

individuale e collettiva

Abilità• Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di rappartenenza

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5

LA DOTE APPRENDISTATO 2012/2013

Risorse: € 26.153.505,00

9

Regione Lombardia – Decreto n. 11960 del 5 dicembre

2011: Linee di indirizzo per la programmazione

provinciale delle attività di formazione degli apprendisti

assunti in Lombardia con contratto professionalizzante.

a copertura:

� della formazione base/trasversale (art. 4, d.lgs 167/2011)

� della domanda di formazione (art. 16, L. 196/1997)

� della domanda di formazione (d.lgs 276/2003).

Cosa prevede la Dote apprendistato

10

SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA

Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali

Organismo accreditato Apprendista / Impresa

Max di 40 ore anno

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6

Corso Venezia 47 - 20121 Milano

Tel. 02.7750677 - 7750688

[email protected]

11

Direzione Formazione e Studi

Unione Confcommercio Milano

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1

Il rilascio del parere di conformità da parte

della Commissione Paritetica Territoriale

di Ebiter Milano

• le aziende già in possesso del parere di conformità rilasciato

prima del 25 aprile c.a dalla commissione Ebiter, ai sensi del

D.Lgs. n. 276/2003, non potranno utilizzare tali autorizzazioni;

• aziende che intendono assumere dopo il 25 aprile c.a., dovranno

presentare richiesta di parere di conformità utilizzando la nuova

modulistica disponibile sul sito Ebiter.

• la richiesta di parere di conformità potrà essere predisposta

esclusivamente on-line.

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02/07/2012

2

ACCORDO DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI

Art. 4 – Procedure di applicabilità

1) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda,

corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla

specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali

del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di

conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di

apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del

piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della

congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della

ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della

condizione di cui al successivo articolo 17 (percentuale di conferma).

Il parere di conformità è rilasciato

a seguito della verifica del:1. rapporto apprendisti/qualificati

2. ammissibilità livello contrattuale

3. congruità inquadramento/qualifica

4. percentuale di conferma 24 mesi precedenti

La richiesta di parere di conformità è:• numerica;• ogni richiesta deve essere riferita ad una singola qualifica;• ha una validità di tre mesi.

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02/07/2012

3

Invio richiesta parere conformità

Rilascio parere conformità

Approvato con riserva

Irricevibile o Respinta

Il parere di conformità ha una

validità di tre mesi dal rilascio• Copia del parere di conformità deve essere

consegnata all’apprendista assieme alla lettera di

assunzione.

• Ad assunzione avvenuta deve essere trasmessa ad

Ebiter copia del mod. UNILAV.

• Comunicare entro 5 gg i nominativi degli apprendisti

ai quali sia stata attribuita la qualifica.

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02/07/2012

4

La richiesta di parere di conformità deve essere compilata

on line dal sito di Ebiter Milano

www. ebitermilano.it

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02/07/2012

5

Al termine della procedura viene assegnato un numero di

protocollo.

Sarà possibile stampare:

1) il modulo della richiesta del parere di conformità;

2) il profilo formativo della qualifica scelta.

Il parere dovrà essere firmato ed inviato via fax o tramite posta

elettronica certificata all'indirizzo

[email protected].

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ENTE BILATERALE PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE, DELLA PROFESSIONALITA'

E DELLA TUTELA SOCIALE NEL SETTORE TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI MILANOCorso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano - Tel 02 66797201 Fax: 02 66797239

[email protected] - www.ebitermilano.it

COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE - APPRENDISTATO

Richiesta di parere di conformità, ai sensi del CCNL vigente per i dipendenti da aziende del Terziario della Distibuzione e dei

Servizi, per l'assunzione con contratto di apprendistatoi professionalizzante.

PROTOCOLLO: RO12-12435883PAGINA DA INVIARE FIRMATA ALLA SEGRETERIA

Il sottoscritto

in qualita di legale rappresentante dell'azienda ROSSI

ROSSI MARIO Codice Fiscale: RSSMAR63H12L219R

Codice fiscale Partita IVA Matricola INPSRSSMAR63H12L219R

sede legale in

PIAZZA DUOMOIndirizzo

Prov MILANO

CAP

Telefono 020202 Fax

Email [email protected]

Consulente

Telefono Fax

Da

ti a

na

gra

fic

i

-

Email

Dipendenti in forza alla

data di presentazione

della domanda

Dirigenti 0

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

0

5

0

5

Situazione

contrattuale

Inserimento 0

A termine

Apprendisti

0

0

Totale 0

Contratti apprendistato cessati nei 24 mesi precedenti

Trasformati a tempo indeterminato 0

Dimessi, licenziati per giusta causa, che, al termine del rapporto di apprendistato,

abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato e rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova

0

Non trasformati a tempo indeterminato 0

Totale 0

Str

utt

ura

azie

nd

a

Profilo formativo e luogo assunzione

Profilo formativo

Qualifica

Standard - Front - office e funzioni ausiliarie - Addetto no food

Commesso alla vendita al pubblico

Livello finale da conseguire Durata (mesi) 36N°. apprendisti 1 Tipo orario Full-Time

Sede lavoro

IV

[ALTRA SEDE OPERATIVA] PIAZZA DUOMO - MILANO - - MI

VISTI

• il D. L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico apprendistato";

• il vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

• l'Accordo di riordino della disciplina dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi del 24 marzo 2012;

• gli accordi del 15/2/2005 e del 7/6/2006 tra l’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e

Filcams-C.G.I.L., Fisascat-C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. relativi alla costituzione e al funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato;

CHIEDE

a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di conformità ai sensi del vigente C .C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario,

della Distribuzione e dei Servizi, per l’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante.

A TALE SCOPO DICHIARA CHE

• alla presente domanda viene allegato il piano formativo relativo alla qualifica professionale richiesta;

• applica e rispetta integralmente, ai sensi dell ’art. 10 della legge n. 30/2003, il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione

e dei Servizi;

• versa e si impegna a versare i contributi di assistenza contrattuale previsti dall ’art. 40 - Contributi di assistenza contrattuale, del vigente CCNL Terziario,

Distribuzione e Servizi e allega idonea documentazione;

• versa e si impegna a versare i contributi a favore dell ’Ente Bilaterale Territoriale EBiTer Milano previsti dall ’art. 21 - Enti Bilaterali, del vigente CCNL

Terziario, Distribuzione e Servizi e allega idonea documentazione;

• di non avere in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell ’art. 2 della Legge 12.8.1977, n. 675 e che non sono state effettuate, nei sei mesi precedenti,

riduzioni di personale concernenti lavoratori con la qualifica di cui alla presente richiesta.

• di consegnare copia del presente parere di conformità agli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione e contestualmente di trasmettere

alla Commissione copia del modello Modello UNIFICATO - LAV.

• di rispettare la proporzione numerica e la percentuale di conferma relativa ai contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti così come previste

dall’Accordo del 24 marzo 2012.

Data 03/05/2012 Timbro e firma

RO12-12435883*RO12-12435883*

Consenso privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consento ad EBiTer Milano il trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il

conseguimento del parere di conformità per l ’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, così come previsto dalla vigente

legislazione, dagli accordi territoriali e dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e per tutte le attività riconducibili

alla gestione, al monitoraggio ed all ’analisi del contratto di apprendistato. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento degli stessi alle

Organizzazioni costituenti EBiTer Milano per le finalità di cui sopra.

Timbro e firma

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AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

1

TIPOLOGIA DI PROFILO

ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE PIANO ORARIO CURRICOLARE

ATTIVITA’ FORMATIVA Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

pp

PROFILI PROFESSIONALI

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento finale

al 2° livello)

240

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 210

ore)

particolari conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica (inquadramento

finale al 3° livello)

210

specifiche conoscenze

tecniche e particolari

capacità tecnico

pratiche(inquadramento

finale al 4° livello)

180

Normali conoscenze ed

adeguate capacità

tecnico-

pratiche(inquadramento

finale al 5° livello)

160

Semplici conoscenze

pratiche(inquadramento

finale al 6° livello)

120

PROFILI PROFESSIONALI

OMOLOGHI ARTIGIANI

(*) 48 mesi

Ore complessive di

formazione

professionalizzante

approfondite

conoscenze tecnico-

scientifiche e capacità di

divulgazione delle

proprie competenze

(inquadramento finale

al 2° livello)

340

(per gli apprendisti

in possesso di

diploma di

istruzione

superiore di 2°

grado o di laurea

universitaria 280

ore)

particolari conoscenze

tecniche ed

approfondita

conoscenza tecnico-

pratica (inquadramento

finale al 3° livello)

280

specifiche conoscenze

tecniche e particolari

capacità tecnico

pratiche(inquadramento

finale al 4° livello)

200

(*) I profili professionali sono individuati

nell’elenco con carattere sottolineato

All. 1

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AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

4

QUALIFICHE

addetto alla vendita particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato Commesso specializzato provetto Commesso di libreria Commesso stimatore di gioielleria Sportellista nelle concessionarie di pubblicità Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Cassiere Comune Astatore Commesso alla vendita al pubblico Pompista specializzato

addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Ottico diplomato Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali, con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore Addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche Magazziniere anche con funzioni di vendita Estetista, anche con funzioni di vendita Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Informatore negli Istituti di informazioni commerciali Addetto di biblioteca circolante Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Semplici conoscenze pratiche Dimostratore

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

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AREA DI ATTIVITA’ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

5

COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: − le caratteristiche del settore − l’impresa di riferimento nei suoi aspetti

organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

COMPETENZE DI AREA Conoscere:

− il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio − e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività − e saper utilizzare il glossario della professione − i sistemi di tutela del consumatore − e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente − gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente

COMPETENZE DI PROFILO − Riconoscere il proprio ruolo

all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

− Conoscere la merceologia − Conoscere e saper applicare le

procedure stabilite per l’approvvigionamento, l’uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali, prodotti

− Leggere ed interpretare la documentazione tecnica

− Conoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti

− Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out e di visual merchandising se richiesto dalla mansione

− Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione

− Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, disporre e presentare merci e prodotti

− Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche

− Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione

− Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione

− Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita

− Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo

COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)

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FAQ – APPRENDISTATO Le FAQ del seminario del 24 aprile 2012 e pervenute successivamente

ETÀ

1 Posso assumere con apprendistato professionalizzante un giovane di 16 anni?

No, l’art. 4 del Testo Unico prevede la possibilità di assumere apprendisti di un’età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualificaprofessionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o dimestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno dietà. Il sedicenne può essere assunto con l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ex art. 3 TU.

RAPPORTO NUMERICO

1 Il numero di apprendisti assumibili non può superare il 100 per cento dei lavoratori qualificati in forza presso l’azienda. Si intende, per singola unità produttiva o il numero dei dipendenti dell’intera azienda?

il Ministero del Lavoro ha chiarito con interpello n. 11/2010, che il rapporto deve intendersi riferito all’intero complesso aziendale sul territorio nazionale.

2 L’azienda strutturata in diverse unità (esercizi commerciali), è possibile assumere due apprendisti senza che vi sia alcun lavoratore qualificato nell’unità?

Si, è comunque necessario che venga erogata la formazione professionalizzante e di base e trasversale (internamente e/o esternamente) e che il referente segua il piano formativo individuale.

PARERE DI CONFORMITÀ

1 L’assunzione dell’apprendista può avvenire prima del rilascio del parere di conformità da parte dell’Ente Bilaterale?

No, l’Accordo del 24 marzo 2012 prevede che il rilascio del parere di conformità debba avvenire prima dell’assunzione dell’apprendista per la verifica delle condizioni richieste.

2 L’azienda può corrispondere al lavoratore l’E.D.R. di importo pari allo 0,10% calcolato su paga base e contingenza in luogo del versamento dello stesso importo all’Ente Bilaterale, e richiedere il parere di conformità?

No, qualora l’azienda ometta di versare la contribuzione all’ente bilaterale non potrà fruire dei servizi offerti. Nel caso in cui l’azienda presenti comunque la richiesta, Ebiter Milano comunicherà l’irricevibilità della domanda. In tal caso non decorrerà il periodo di silenzio/assenso in quanto

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la competente Commissione non entra nel merito della valutazione della richiesta.

PRECEDENTI ESPERIENZE

1 E’ possibile assumere con contratto di apprendistato un giovane che ha già prestato la sua opera in azienda per la stessa mansione con un contratto a progetto?

L’apprendistato è un contratto di lavoro che ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Si sconsiglia l’assunzione qualora il percorso formativo ipotizzato non preveda l’acquisizione di nuove e diverse competenze che giustifichino l’instaurazione di un contratto di apprendistato.

2 Posso assumere con contratto di apprendistato lo stesso soggetto che ha già compiuto un periodo di lavoro, presso la stessa azienda, con contratto a tempo determinato, per la medesima mansione?

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 8/2007 riguardo la stipula di precedenti contratti, per analoghe mansioni, a tempo determinato, ritiene attuabile l’instaurazione di un contratto di apprendistato purché nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico rivolto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore. Tuttavia, il Ministero precisa che non ritiene ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalle norme in vigore. Suggeriamo alle imprese la massima cautela nell’applicare tali indicazioni.

3 Se assumo un apprendista che ha già fatto un periodo di apprendistato per la medesima mansione, come posso scomputare le ore di formazione erogata dal precedente datore di lavoro?

Ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo del 24 marzo 2012 è possibile, ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, riconoscere le ore di formazione svolte presso altro datore di lavoro, purché, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. In assenza del Libretto formativo e di specifica attestazione del precedente datore di lavoro, sarà possibile richiedere al lavoratore un’apposita autocertificazione.

FORMAZIONE

1 Per erogare la formazione professionalizzante l’azienda deve avere dei requisiti particolari come la capacità formativa?

Ai sensi dell’art. 20 dell’Accordo del 24 marzo 2012 qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, la stessa dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

2 Come regolare la nuova disciplina della formazione per gli apprendisti assunti prima del 26/4/2012?

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Come previsto dall’art. 7, c. 6 del TU, resta ferma la regolamentazione dei contratti di apprendistato già in essere, sulla base della precedente disciplina. Conseguentemente, il percorso formativo dovrà essere concluso sulla base della norma all’origine del contratto. Qualora l’azienda abbia optato per una formazione esterna pubblica (art. 49, c. 5 bis, DLgs. 276/03), l’offerta formativa pubblica della Lombardia garantirà fino al 31.12.2012 la formazione di base e quella professionalizzante, mentre da 1.1.2013 verrà garantita solo quella di base e trasversale.

3 Se viene stipulato un contratto di apprendistato di durata pari a 48 mesi, relativamente alla formazione di base e trasversale finanziata, che nel caso è 120 ore nel triennio, cosa devo fare per il quarto anno?

Il TU ha previsto una formazione di base e trasversale di 120 ore nel triennio, anche se la durata massima del rapporto di apprendistato può arrivare fino a cinque anni. Il legislatore ha ritenuto sufficiente l’erogazione di tale formazione per un periodo massimo di tre anni.

4 Per la formazione di base trasversale, se l’azienda decide di non richiedere alla Regione il finanziamento, il limite delle 40 ore massime nell’anno opera ugualmente?

No, le disposizione della Regione Lombardia prevedono che l’offerta formativa pubblica (Dote apprendistato) non possa essere fruita in misura superiore a 40 ore all’anno. Qualora l’azienda non intenda fruire della formazione di base e trasversale finanziata, potrà predisporre un proprio calendario formativo.

5 La formazione professionalizzante e quella trasversale di base è possibile erogarla interamente in azienda sostenendo tutti i relativi costi?

Si, la formazione professionalizzante non è più finanziata dalle Regioni. Per quanto riguarda quella di base e trasversale, in Lombardia, l’azienda può non usufruire dell’offerta pubblica provvedendo ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla regione.

AZIENDE MULTILOCALIZZATE

1 Posso utilizzare gli standard per la formazione di base e trasversale previsti dalla Regione Lombardia dove l’azienda ha la sede legale e richiedere il finanziamento alla medesima Regione anche per apprendisti assunti in altre Regioni?

R E’ possibile erogare la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla Regione Lombardia. Si ritiene, tuttavia, che in assenza di specifici accordi tra le diverse Regioni l’azienda non potrà usufruire dell’eventuale offerta pubblica.

2 Posso richiedere il parere di conformità per tutti gli apprendisti da assumere sull’intero territorio nazionale all’Ente bilaterale dove l’azienda ha la sede legale?

R No. Il datore di lavoro dovrà richiedere il parere di conformità preventivo all’assunzione dell’apprendista all’Ente Bilaterale competente per territorio, ovvero dove si svolgerà l’attività. Le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare domanda all’Ente Bilaterale Nazionale.

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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1 L’azienda deve obbligatoriamente certificare le competenze/abilità acquisite dall’apprendista?

È opportuno precisare che la “certificazione delle competenze acquisite” è un diritto dell’apprendista e che, in Regione Lombardia, la certificazione può essere richiesta ad un ente accreditato. Diversamente, il raggiungimento della “qualifica contrattuale” viene attestata dal datore di lavoro al termine del rapporto di apprendistato con comunicazione scritta 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo. In assenza di libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

REFERENTE AZIENDALE

1 Come posso individuare il referente e che caratteristiche deve avere?

Ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo del 24 marzo 2012 il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. Ciò significa che il referente è colui che ricopre quel ruolo e non una persona nominativamente individuata.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1 Il contratto è considerato un contratto a tempo indeterminato. Al termine del periodo se non intendo confermarlo devo motivare la mancata conferma?

No. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 2, lett. m), D.Lgs. 167/2011, a darne comunicazione con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo del 24 marzo 2012 il periodo di formazione dovrà terminare, di norma, 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

2 L’azienda che intenda risolvere il contratto di apprendistato deve darne comunicazione al lavoratore 30 giorni prima della fine della formazione. Si deve tener conto della disciplina contrattuale sulla decorrenza dei termini di preavviso, primo o sedicesimo giorno del mese?

No. In questo caso la disciplina contrattuale sulla decorrenza dei termini avviene in deroga all’art 234 del vigente CCNL.

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3 I 30 giorni di preavviso si considerano di calendario o di effettivo lavoro?

I 30 giorni di preavviso, previsti dall’art.3 dell’Accordo del 24 marzo 2012 si considerano giorni di calendario.

4 Come mi devo comportare se un apprendista rassegna le dimissioni durante il periodo di formazione?

Per quanto concerne l’ipotesi e le modalità di recesso del lavoratore apprendista, l’art. 2, comma 1, lettera l) del T.U. dispone il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

“VECCHI” APPRENDISTI

1 Possono coesistere, presso la stessa azienda, apprendisti assunti ante 26/4/2012 in base al D.Lgs 236/2003 e nuova normativa D.Lgs 167/2011?

Si, resta ferma la disciplina di regolamentazione dei contratti di apprendistato già in essere alla data del 25/4/2012 così come stabilito dall’art.7 comma 6 del T.U.. Naturalmente per l’assunzione di un apprendista dal 26/4/2012 troverà applicazione la nuova normativa D.Lgs. n. 167/2011.

2 Per quanto riguarda gli apprendisti assunti prima del 25 aprile 2012, ho visto che la delibera regionale 2933 riguarderà anche loro a partire dal 1 gennaio 2013: ciò vuol dire che se ho un apprendista laureato che ha già fatto nel 2012, almeno 40 h di formazione trasversale non dovrà più sostenere altre ore di formazione trasversale?

A partire dal 1° gennaio 2013 la Regione Lombardia finanzierà esclusivamente la formazione di base e trasversale sulla base delle ore previste dal dlgs 167/11. (120, 80 o 40 ore in funzione del livello di istruzione dell’apprendista) Non cambia però gli impegni contrattuali previsti dal dl gs 276/03 con il quale l’apprendista è stato assunto fino al 25 aprile 2012. Pertanto un apprendista assunto in base al dlgs 276/03 terminerà il suo percorso in apprendistato con le regole da esso previste.

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FAC-SIMILE DI LETTERA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE – Art. 4, D.Lgs. 167/2011.1

(su carta intestata dell’azienda)

Luogo e data …………………..

Egregio Signor/Gent.ma Sig.ra

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Abbiamo il piacere di comunicarLe che, a far data dal …………………………….., Lei verrà assunto/a alle

nostre dipendenze con contratto di apprendistato professionalizzante così come disciplinato dal D.Lgs.

14 settembre 2011, n. 167 e dall’ Accordo del 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina

dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio, Filcams-

CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

In conformità alle disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, la sua assunzione è finalizzata al

conseguimento della qualifica contrattuale di ……………………………..2 e svolgerà le seguenti mansioni

…………………………………………………3

Il periodo di prova è stabilito in ……. giorni di lavoro effettivo, durante il quale è reciproco il diritto di

risolvere il rapporto senza preavviso.4

Ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore

Terziario, Distribuzione, Servizi5 la durata del contratto di apprendistato è fissata in ………6 . Alla

scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a

comunicarlo per iscritto con un preavviso pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di

formazione che, di norma, terminerà 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.

1 Età minima 18 anni massima 29 anni (e 364 gg.); età minima 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della D.Lgs. n. 226/2005; 2 Indicare la qualifica prevista dal CCNL; 3 Indicare in modo dettagliato le mansioni cui il lavoratore sarà addetto; 4 il periodo di prova non può essere di durata superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato nel medesimo livello iniziale di assunzione: 2° e 3° livello 60 gg. di lavoro effettivo 4° e 5° livello 60 gg. di lavoro effettivo 6° livello 45 gg. di lavoro effettivo 5 Tale Accordo sostituisce la durata prevista dall’art. 55 del CCNL per i dipendenti delle aziende terziario distribuzione e dei servizi. 6 Durata del contratto di apprendistato: II livello … 36 mesi III livello… 36 mesi IV livello ... 36 mesi V livello … 36 mesi VI livello … 24 mesi

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Lei viene assunto/a al …….livello iniziale; nella seconda metà del periodo di apprendistato lavoro

acquisirà il……. livello fino al conseguimento del ……… livello finale.

Alla presente viene allegato il Piano Formativo Individuale – PFI che definisce il percorso formativo

per l’acquisizione delle competenze professionalizzanti, di base e trasversali relative alla qualifica

professionale per la quale viene assunto/a, nonché copia del parere di conformità rilasciato dalla

Commissione Paritetica del competente Ente Bilaterale.7

L’orario di lavoro previsto è il seguente: ………..8

Le Sue prestazioni si svolgeranno inizialmente presso la nostra Sede, sita in ……………………………9,

restando comunque inteso che Lei potrà essere assegnato/a, temporaneamente o definitivamente, a

qualunque altra delle nostre Sedi, per ragioni tecniche, organizzative e produttive, ai sensi

dell’art.2103 del Codice Civile.

Lei assume precisi impegni di attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati o le notizie che

verranno a Sua conoscenza, anche occasionalmente, essendo Lei comunque, tenuto/a ad utilizzare tali

dati e notizie non ad altro scopo che a quello per il quale ne sia venuto/a al corrente.

In relazione a quanto sopra, il Suo trattamento economico10, sul quale verranno operate le trattenute

di legge e di contratto, sarà il seguente:

Paga Base €

Contingenza €

Assegno Supplementare €

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Totale € (per 14 mensilità)

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Qualora di competenza, Le verranno corrisposti gli assegni per il nucleo familiare.

Il suo rapporto sarà regolato dall’applicazione integrale del vigente CCNL per i dipendenti da aziende

del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e dalle norme di legge

compatibili con il presente rapporto di lavoro.

7 Il Piano Formativo Individuale – PFI può essere consegnato all’apprendista entro trenta giorni dall’assunzione. 8 Indicare la collocazione dell’orario con riferimento al giorno e l’orario settimanale; 9 Specificare l’indirizzo della sede di lavoro; 10 100% della retribuzione prevista per il livello di inquadramento nel corso del rapporto;

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A seguito della presa visione delle norme di legge e contrattuali richiamate, se Lei si trova con noi

d’accordo su tutte le condizioni sopra esposte, voglia restituirci copia della presente firmata “per

accettazione”, accompagnandola con i documenti personali necessari per l’assunzione.

Distinti saluti.

Firma dell’azienda

………………………..

Firma per presa visione e accettazione del lavoratore

……………………………………………………..

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Informativa ex art. 13 e richiesta consenso ex art. 23 Decreto Legislativo

30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione di dati personali

Desideriamo informarla che il D.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza. liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di perfezionare ovvero gestire il rapporto di lavoro con la nostra Azienda, in particolare adempiendo ad ogni obbligo contrattuale e legale ai fini della determinazione e del pagamento della Sua retribuzione, della Sua posizione previdenziale e assicurativa, della Sua sicurezza e incolumità fisica e psichica o di quant'altro conseguente il rapporto di lavoro. Il trattamento sarà svolto con le seguenti modalità: manuali con archiviazione cartacea ed archiviazione informatizzata su personal computer. Ai fini sopra indicati, dovremo anche raccogliere e trattare dati personali rientranti nel novero " Dati sensibili". In particolare, potrà trattarsi di: - informazioni riguardanti lo stato di salute, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di consegna di

certificati riguardanti assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi parentali ecc.; - dati idonei a rivelare l'adesione ad un partito politico, la cui raccolta potrebbe rendersi necessaria in caso

di richiesta di permessi e/o aspettativa e per lo svolgimento di attività pubbliche elettive; - iscrizione ad organizzazioni sindacali di lavoratori, al fine di poter effettuare eventuali trattenute da

riversare alle OO.SS. e al fine della concessione di permessi e/o aspettativa e per lo svolgimento di attività connesse;

- dati idonei a rilevare una convinzione religiosa, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di richiesta di particolari festività religiose, come previsto da disposizioni di legge.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai

seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- consulente Medico Aziendale; - Istituti previdenziali, al fine dell'adempimento dell'obbligo previdenziale, assistenziale e assicurativo,

nonché soggetti o istituzioni specializzate esterne; - istituti bancari, al fine del pagamento delle retribuzioni e di ogni indennità o rimborsi; - istituti, Enti, Associazioni o società aventi finalità formative. Il conferimento dei dati è necessario per dar corso agli specifici obblighi connessi alla gestione del rapporto di lavoro; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l'impossibilità di procedere ad essenziali adempimenti. Il titolare del trattamento dei dati è ……………………….. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 D.Lgs. 196/2003 che per sua comodità riproduciamo integralmente. La preghiamo pertanto, nel prendere atto di quanto sopra, di datare sottoscrivere la "formula del consenso" riportata sul retro e di firmare per ricevuta copia della presente.

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FORMULA DI CONSENSO Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dal contratto di lavoro del quale il sottoscritto è parte ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei "dati sensibili", di cui all'art. 20 e seguenti del citato decreto, sopra indicati. Il sottoscritto consente altresì, all'invio dei propri dati ai soggetti indicati nella scheda informativa, per le finalità nella stessa scheda indicata. Luogo …………………….. Data ………………………. Firma ………………………

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1

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato)

DATI AZIENDA

Ragione Sociale: __________________________________________________________________

Legale rappresentante: ____________________________________________________________

Sede legale ______________________________________________________________________

Tel.: _________________ Email______________ Fax: ___________________________________

P.IVA: ____________________________________ Codice Fiscale __________________________

DATI APPRENDISTA

Nome e Cognome:________________________________________________________________

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________

Cittadinanza: ____________________________________________________________________

Nato a : ______________________________________________il_________________________

Residente a: _________________________________via___________________________n._____

Provincia: _______________________________________________________________________

tel.: ___________________________________ cell._____________________________________

Email: __________________________________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ESPERIENZE FORMATIVE SCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE (TITOLO DI STUDIO, CORSI, ECC.) E DI LAVORO DELL’APPRENDISTA

REFERENTE PER LA FORMAZIONE Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. È colui che ha il compito di seguire l’attuazione del programma formativo.

Posizione rivestita/ funzione svolta all’interno dell’impresa_______________________________

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2

CONTENUTI CONTRATTUALI

Data di assunzione:_______________________________________

Qualifica da conseguire: ________________________________________________

Durata del contratto di apprendistato:_____________________________________________

Livello: inquadramento iniziale _________________ inquadramento finale ________________

CONTENUTI FORMATIVI Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all’apprendista una qualificazione attraverso una formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e tecnico-professionali

Formazione di base e trasversale (I datori di lavoro che hanno sede in più regioni possono fare riferimento al percorso

formativo della Regione dove è ubicata la sede legale)

Durata (nel triennio diversificata secondo il titolo di studio in possesso dell’apprendista): ⎕ 120 ore (licenza media) ⎕ 80 ore (qualifica o diploma) ⎕40 ore (laurea)

Aree di Contenuto (Declinare i contenuti sulla base delle conoscenze e abilità individuate dal QRSP – Quadro

Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia – D.d.u.o. Regione Lombardia 29.7.2011, n. 7105)

a) Sicurezza nell’ambiente di lavoro

Conoscenze (cosa devo sapere) Abilità (cosa devo saper fare)

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____________________________________

____________________________________

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b) Organizzazione e qualità aziendale

Conoscenze (cosa devo sapere) Abilità (cosa devo saper fare)

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____________________________________

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____________________________________

____________________________________

c) Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo

Conoscenze (cosa devo sapere) Abilità (cosa devo saper fare)

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d) Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa

Conoscenze (cosa devo sapere) Abilità (cosa devo saper fare)

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3

Formazione tecnico-professionale Ferme restando le competenze contenute nell’Accordo del 24 marzo 2012 sull’apprendistato che rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali, la definizione nel dettaglio delle competenze deve essere declinata nel presente piano formativo individuale. Il relativo monte ore è indicato nelle Tabelle A e B del suddetto Accordo.

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE

Competenze di settore

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Competenze di area

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Competenze di profilo

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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

Formazione di base e trasversale

L’impresa provvederà ad erogare la formazione di basse e trasversale attraverso l’offerta

formativa pubblica finanziata da Regione Lombardia o direttamente, nel rispetto dei contenuti

definiti dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 25 gennaio 2012, n. 2933.

Formazione tecnico-professionale (è possibile indicare una o più opzioni)

� Aula

� On the job

� FAD

� Affiancamento

� Altro (specificare): ____________________________________________

___________, lì __________________

Datore di lavoro Apprendista

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Chi siamo

Costituita nel 1945, l'Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia è l'Organizzazione che rappresenta e

coordina tutti gli operatori attivi nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni delle

province di Milano e di Monza e Birianza.

Unione Confcommercio si propone di:

- promuovere lo sviluppo dei settori rappresentati attraverso una costante attività di tutela sindacale a

difesa degli interessi economici delle categorie rappresentate,

- dialogare con i principali Enti e le più importanti Istituzioni quali Regione, Provincia e Comuni,

- porre la massima attenzione nei confronti dei suoi associati in quanto soggetti che collaborano

attivamente al rafforzamento di una Organizzazione capace di rispondere ai bisogni di un mercato in

continua evoluzione;

- creare una stretta collaborazione tra le imprese associate che trovano nell'Unione un luogo dove

incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme;

- incoraggiare e sostenere tutte le iniziative dirette al coinvolgimento degli operatori economici associati

nonché a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori o aspiranti tali.

L'Unione aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia, Confederazione Generale Italiana delle Imprese,

delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

Un'Organizzazione importante e competente

Sono oltre 1500 gli imprenditori associati che quotidianamente operano in modo attivo negli Organi delle

associazioni dell'Unione. La loro esperienza è fondamentale per il coordinamento delle attività associative.

La struttura è inoltre costituita da oltre 600 collaboratori abituati ad essere "solutori di problemi"

organizzativi ed imprenditoriali, che lavorano nei Servizi Centrali, nelle Associazioni e nelle Società ed Enti

creati per dare specifica assistenza alle imprese.

Un ruolo sociale di primo piano

L'Unione è da tempo coinvolta, in maniera attiva attraverso le Associazioni aderenti, in tutte quelle

manifestazioni e quegli eventi che favoriscono i momenti di incontro e di scambio tra le imprese e

l'ambiente in cui queste operano, contribuendo a valorizzare il ruolo sociale ed economico dell'imprenditoria

locale.

Una presenza diffusa sul territorio

Oltre ad una sede Centrale in Corso Venezia 47/49 - Palazzo Castiglioni - l'Unione è presente sul territorio

con 19 associazioni territoriali e 18 Delegazioni comunali che garantiscono la presenza nei 42 Comuni più

importanti.

La capacità di aggregare realtà ed interessi diversi

Oltre 45.000 imprese iscritte con oltre 310.000 addetti che fanno riferimento a 134 Associazioni di cui:

- 46 del commercio al dettaglio,

- 35 del commercio all'ingrosso e con l'estero,

- 36 del settore servizi,

- 9 che operano nel turismo,

- 8 del settore professioni.

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