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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Codice identificazione file: REG_15_00_DG Pagina 1 di 78 REGOLAMENTO Rev. 00 Ed. 00 del 22/02/2016 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA MATRICE DELLE REVISIONI REVISIONE DATA DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA REDATTA DA VERIFICATA DA APPROVATA DA 00 22/02/2016 Prima emissione SPPGA DG G.PILATI RLS DG G.PILATI

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REGOLAMENTO Rev. 00 Ed. 00 del 22/02/2016

REGOLAMENTO PER LA

GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE DATA DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA REDATTA

DA

VERIFICATA

DA

APPROVATA

DA

00 22/02/2016 Prima emissione SPPGA

DG

G.PILATI

RLS

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G.PILATI

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INDICE

PREMESSA ........................................................................................................................................................ 4

ART. 1 SCOPO E FINALITA’ ............................................................................................................................. 4

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................................................. 4

ART. 3 ACRONIMI E DEFINIZIONI .................................................................................................................... 4

ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................................... 5

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI

LAVORO ............................................................................................................................................................. 5

TITOLO I: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ................................................................................................... 7

ART. 5 ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE ........................................................................................... 7

TITOLO II: AREA OPERATIVA .......................................................................................................................... 9

ART. 6 DIRETTORE GENERALE ...................................................................................................................... 9

ART. 7 TITOLARI DI DELEGA ......................................................................................................................... 11

ART.8 DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA (DMO) /

DISTRETTO SANITARIO (DS) ........................................................................................................................ 28

ART.9 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE (SCGPT) ... 40

ART. 10 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E

IMPIANTISTICO (SCISEI) ................................................................................................................................ 42

ART. 11 DIRIGENTI ......................................................................................................................................... 43

ART 12 PREPOSTI .......................................................................................................................................... 50

ART 13 LAVORATORI ..................................................................................................................................... 51

ART 14 RIUNIONI AZIENDALI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA SICUREZZA ....................... 53

ART. 15 CONFERENZA PERMANENTE DEI TITOLARI DI DELEGA DI FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO53

ART. 16 CONFERENZA DI DIPARTIMENTO LEA/DIPARTIMENTO STRUTTURALE DI DIREZIONE

AMMINISTRATIVA ........................................................................................................................................... 54

ART 17 RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO È UNITA’ FUNZIONALE

TECNICA SICUREZZA ANTINCENDIO ........................................................................................................... 55

ART.18 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL

CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE ................................................................................................. 55

ART 19 RESPONSABILE TENUTA REGISTRO E COMUNICAZIONE DENUNCIA INFORTUNI ................. 55

TITOLO III AREA DI SUPPORTO .................................................................................................................... 56

ART 20 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (SPPGA) ........................................... 56

ART 21 ADDETTI ALLE EMERGENZE ........................................................................................................... 58

ART 22 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ..................................................................................................... 58

ART 23 MEDICO COMPETENTE .................................................................................................................... 58

ART 24 MEDICO AUTORIZZATO .................................................................................................................... 60

ART 25 ESPERTO QUALIFICATO (EQ) .......................................................................................................... 61

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ART 26 RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO .......................................................................... 62

ART 27 ESPERTO IN FISICA MEDICA ........................................................................................................... 63

ART 28 MEDICO RESPONSABILE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA (RM) ................... 63

ART 29 MEDICO RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI RM ..................................................................... 63

ART 30 - ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE A RM. ............ 64

ART 31 ADDETTO SICUREZZA LASER ......................................................................................................... 64

ART. 32 RESPONSABILE PER IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DEI MATERIALI CONTENENTI

AMIANTO ......................................................................................................................................................... 65

ART. 33 RESPONSABILE PER L’IMPIANTO ELETTRICO E PREPOSTO AI LAVORI ELETTRICI .............. 65

ART 34 RESPONSABILE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS

MEDICINALI (IDGM) ........................................................................................................................................ 66

ART 35 SOGGETTO INCARICATO DELLA VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO ............. 67

ART 36 CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA. ... 68

ART. 37 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE GARE E CONTRATTI, ACQUISIZIONE

LAVORI, BENI E SERVIZI ................................................................................................................................ 68

ART. 38 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA FARMACIA ..................................................................... 69

ART. 39 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA UNICA DEL

DIPARTIMENTO DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA ................................................................................... 69

ART. 40 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE ............................................................ 70

ART. 41 DIRETTORE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE SISTEMA INFORMATIVO ED

INFORMATICO ................................................................................................................................................. 70

ART 42 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO INFERMIERISTICO ..................................... 71

ART.43 COMMISSIONI/COMITATI .................................................................................................................. 71

TITOLO IV AREA GESTIONALE ..................................................................................................................... 74

ART 44 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (SGI) ..................................................................................... 74

TITOLO V AREA CONSULTIVA E RAPPRESENTATIVA DEI LAVORATORI ................................................ 76

ART 45 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ............................................... 76

ART 46 RIUNIONE PERIODICA EX ART. 35 DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. .................................................. 77

ART. 47 NORME FINALI E TRANSITORIE ..................................................................................................... 78

ART. 48 ARCHIVIAZIONE................................................................................................................................ 78

ART. 49 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA...................................................................................................... 78

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PREMESSA

ART. 1 SCOPO E FINALITA’ La gestione della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione dell’Azienda.

Il regolamento ha la finalità di definire la modalità di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n°2 “Bassa Friulana-Isontina”, di seguito denominata AAS2,

sulla base di quanto definito dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul

lavoro, nonché dalla Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza.

In tale atto non viene prefigurato un assetto rigido e immutabile di funzioni e compiti bensì un

sistema il più possibile aderente ed integrato con la gestione aziendale nel suo complesso, che

riesca a gestire efficacemente le problematiche specifiche, adeguandosi ai mutamenti strutturali e

organizzativi dell’Azienda nel suo cammino lungo le direttrici di sviluppo indicate dalla Direzione

Generale.

Gli obiettivi considerati dalle previsioni normative sono stati elaborati e definiti con preciso

riferimento alla realtà aziendale, alle finalità da raggiungere ed alle relative modalità operative, così

da tradurre le previsioni normative in indicazioni concrete relative a ciascuna figura di volta in volta

considerata.

Il presente regolamento, suddiviso per titoli, definisce i soggetti che sono deputati alla

realizzazione dei dettati legislativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in

coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’AAS2. Sono, pertanto, analizzate le

principali strutture organizzative aziendali coinvolte, con espresso riferimento alle previsioni

normative e ai regolamenti interni, esaminate le funzioni attribuite a ciascuna di esse.

Il sistema di gestione della sicurezza definisce e garantisce il raggiungimento degli standard di

sicurezza in tutte le realtà aziendali, tenuto conto della necessaria eterogeneità dei processi

lavorativi che impegnano le strutture operative aziendali per il raggiungimento degli obiettivi, nel

rispetto delle priorità emerse nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE I contenuti del presente regolamento si applicano a ciascun luogo in cui l’AAS2 svolge la propria

attività, con le eventuali distinzioni evidenziate nel documento medesimo.

ART. 3 ACRONIMI E DEFINIZIONI AAS2: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa friulana–Isontina”

EQ: Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio da

radiazioni ionizzanti

DMO: Direzione Medica Ospedaliera

DS: Direzione Sanitaria

ER: Esperto responsabile della sicurezza degli impianti di risonanza magnetica

MA: Medico Autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio da

radiazioni ionizzanti

MC: Medico competente

SC: Struttura Complessa

SS: Struttura Semplice

SSD: Struttura Semplice Dipartimentale

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ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVI QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- D.Lgs 17 marzo 1995, n 230 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,

89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. Supp. GU n 136 del 13 giugno 1995

- serie generale”;

- Decreto del Ministero degli Interni del 10.03.1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e

per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

- D.Lgs 26 maggio 2000 n.241. Attuazione delle direttive 96/29/EURATOM in materia di

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni

ionizzanti. Supp. Ord. GU n. 203 del 31-8-2000;

- D. Lgs 9 maggio 2001, n. 257: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni

ionizzanti. GU - Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2001;

- D.M.S. 11 giugno 2001, n. 488: Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione

dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84,

comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. GU Serie generale - n. 80, 5 aprile

2002;

- D. Lgs 26 maggio 2000 n. 187. Attuazione delle direttive 97/43/EURATOM in materia di

protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad

esposizioni mediche. Supp. Ord. GU n. 157 del 7-7-2000 (n. 105/L);

- Decreto del Ministero degli Interni del 10.03.1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e

per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

- Supp. Ord. GU n. 157 del 7-7-2000 (n. 105/L) In questo decreto viene definita la figura

dell’esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle

radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente

decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell’art. 7, comma 5, e che, se del caso,

agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l’impiego di tecniche e

attrezzature complesse, sull’ottimizzazione, sulla garanzia della qualità, compreso il controllo

della qualità, e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che

rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,

n. 53” e s.m.i.;

- D.M. 18 settembre 2002. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2002, n. 227;

- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

- D.i. 06.03.2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza

sul lavoro”.

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- D.M. 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al

decreto 18 settembre 2002.”

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture”

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TITOLO I: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ART. 5 ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE L’Azienda attualmente è costituita da 3367 dipendenti (dato del 01.01.2016) ed articolata nelle

seguenti macro strutture, così come definito dall’Atto Aziendale (Decreto del Direttore Generale n.

721 del 31.12.2015 e modificato dal Decreto del Direttore Generale n. 74 del 10.02.2016):

1 Direzione Generale;

1 Direzione Amministrativa comprendente il Dipartimento Amministrativo ed il Dipartimento

Tecnico/Tecnologico

1 Direzione Sanitaria comprendente il Dipartimento di Assistenza Ospedaliera, il

Dipartimento di Assistenza Primaria, il Dipartimento di Salute Mentale ed il Dipartimento di

Prevenzione, la S.C. Infermieristico, la S.C. Farmacia,la S.C. Controllo di Gestione, la S.C.

Epidemiologia, Risk Management, Qualità e Comunicazione, la SS Formazionee i medici

competenti.

1 Coordinamento Socio Sanitario comprendente la S.C.Area Welfare di Comunità.

L’assetto organizzativo dell’AAS2 in materia di sicurezza è il più possibile integrato con il sistema

di gestione aziendale ed al tempo stesso conforme ai principi dettati dalla legislazione in materia di

igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

L’assetto organizzativo viene suddiviso nelle seguenti quattro aree e riassunto nella tabella

sucessiva:

area operativa;

area di supporto;

area gestionale;

area consultiva e rappresentativa dei lavoratori.

AREA OPERATIVA

- Direttore generale

- Titolari di delega di funzioni di datore di lavoro

- Dir SC Direzione Medica Ospedaliera

- Dir SC Distretto (Alto Isontino, Basso Isontino, Est, Ovest)

- Dir SC Gestione patrimonio e tecnologie

- Dir SC Investimenti per lo sviluppo edilizio e impiantistico

- Dirigenti

- Preposti

- Lavoratori

- Responsabile unico del procedimento per gli appalti pubblici

- Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o forniture

- Responsabile tenuta registro infortuni e comunicazione denuncia infortuni

- Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

- Unità funzione tecnica sicurezza antincendio

- Conferenza permanente dei titolari di delega di funzioni di datore di lavoro

- Conferenza di dipartimento per erogazione LEA e dipartimento strutturale della direzione

amministrativa

-

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AREA DI SUPPORTO

- Servizio di prevenzione, protezione e gestione ambientale (S.P.P.G.A.)

- Responsabile tecnico della sicurezza antincendio

- Addetto alle emergenze

- Addetto al primo soccorso

- Medico competente

- Medico autorizzato

- Esperto qualificato

- Responsabile dell'impianto radiologico

- Esperto in fisica medica

- Medico responsabile apparecchiature a risonanza magnetica

- Esperto responsabile sicurezza apparecchiature a risonanza magnetica

- Medico responsabile delle prestazioni a risonanza magnetica

- Addetto sicurezza laser

- Responsabile manutenzione e controllo amianto

- Responsabile per l’impianto elettrico e preposto ai lavori elettrici

- Responsabile gestione e manutenzione impianti gas medicali

- Soggetto incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo

- Consulente perlasicurezza dei trasporti di merci pericolose

STRUTTURE AZIENDALI

- Dir SC Gestione gare e contratti acquisizione lavori, beni e servizi

- Dir. S.C. Direzione amministrativa unica del dipartimento di assistenza ospedaliera

- Resp. S. S. Formazione

- Resp. S. S. D. Sistema informativo ed informatico

- Dir. S. C. Infermieristico

ORGANISMI SPECIFICI

- Comitato HPH benessere organizzativo

- Commissione infezioni nelle organizzazioni sanitarie

- Comitato unico di garanzia

- Audit civico

- Gruppi di lavoro

AREA GESTIONALE

- Alta direzione

- SC Epidemiologia, Risk Management, Qualità e Comunicazione

- Responsabile del sistema di gestione integrato Qualità Ambiente e Sicurezza

- Audit interno

AREA CONSULTIVA E RAPPRESENTATIVA DEI LAVORATORI

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- Riunione periodica ex art. 35 del D.Lgd. 81/08 s.m.i.

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TITOLO II: AREA OPERATIVA

ART. 6 DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale è l’organo di governo dell’AAS2; viene nominato dalla Giunta Regionale e

viene assunto tramite contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

Al Direttore Generale spettano:

la legale rappresentanza dell’AAS2;

l’esercizio di tutte le funzioni e l’adozione dei provvedimenti inerenti alla gestione dell’AAS2,

salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione.

Di seguito si riportano le competenze e le responsabilità in capo al Direttore Generale in materia di

salute e sicurezza alla luce delle disposizioni normative attualmente in vigore.

Nell’AAS2, in applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei

lavoratori, il soggetto identificato quale titolare degli obblighi e delle responsabilità proprie del

datore di lavoro è il Direttore Generale.

Il Direttore Generale, in qualità di organo di governo dell’AAS2, svolge un’attività di indirizzo e di

controllo dell’attuazione e osservanza delle misure di sicurezza sul lavoro.

In qualità di datore di lavoro, è tenuto ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. n. 81

del 9 aprile 2008 e s.m.i in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

In quanto organo apicale dell’AAS2, il Direttore Generale, può delegare formalmente le funzioni in

materia di igiene e sicurezza sul lavoro, negli ambiti consentiti dalla normativa vigente, a figure

aziendali che posseggano le caratteristiche necessarie per espletare tale funzione.

Nell’ambito dello schema organizzativo e funzionale per la gestione dell’AAS2, il Direttore

Generale individua quali titolari di delega di funzioni di datore di lavoro, cui vengono trasferite a

seguito di formale delega le responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per gli

adempimenti che non ricadono nel campo di applicazione dell’art. 17 D. Lgs. 81/08, i seguenti

ruoli:

Il Direttore Sanitario per le strutture SC Farmacia, SC Servizio Infermieristico, SC

Epidemiologia, Risk Management, Qualità e Comunicazione, SC Controllo di Gestione, Ufficio

Promozione Salute ,Ufficio Coordinamento Professioni sanitarie, SS Formazione e medici

competenti;

Il Coordinatore Socio Sanitario per le strutture SC Area Welfare di Comunità

i responsabili dei Dipartimenti, con competenze limitate alle strutture da loro dirette, di seguito

elencati:

Dipartimento Assistenza Ospedaliera

Dipartimento Assistenza Primaria

Dipartimento di Prevenzione

Dipartimento di Salute Mentale

Dipartimento Gestione dei Processi Amministrativi, Risorse Umane e Finanziarie

Dipartimento Gestione Risorse Tecniche e Investimenti

Il Direttore Generale, inoltre, garantisce l’omogeneità d’azione dei delegati attraverso la

programmazione e la pianificazione degli interventi in materia di igiene e sicurezza, istituendo la

Conferenza permanente dei titolari di delega di funzione, da egli stesso presieduta, sede nella

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quale gli stessi si riuniscono al fine di favorire una gestione coordinata in materia di sicurezza e

ambiente.

Il Direttore Generale adempie in via ordinaria ai seguenti obblighi non delegabili in materia di

igiene e sicurezza del lavoro:

- assicurare la valutazione di tutti rischi e la conseguente elaborazione/aggiornamento del

DVR di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 con la collaborazione del Servizio di prevenzione ,

protezione e gestione ambientale (SPPGA), del Medico Competente (MC), delle altre

strutture di supporto, dei dirigenti, dei preposti e con la consultazione dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza (RLS) ;

- designare il Responsabile del SPPGA (RSPPGA), previa consultazione dei RLS.

Inoltre al Direttore Generale spettano i seguenti compiti di programmazione, indirizzo, e

individuazione delle figure deputate alla gestione di aspetti specifici dei rischi lavorativi cui si

espongono i lavoratori:

- fornire gli indirizzi generali e assicurare che gli obiettivi di interesse prevenzionistico

vengano perseguiti con continuità, assicurando la necessaria copertura finanziaria;

- rendere disponibili le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni formalmente

delegate;

- assicurare la programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo in materia di

sicurezza sul lavoro, tramite l’ausilio della linea operativa (titolari di delega di funzione,

dirigenti e preposti), di supporto (strutture aziendali competenti), consultiva e rappresentativa

dei lavoratori (RLS) e la linea gestionale;

- istituire il SPPGA e individuare, previa consultazione dei RLS, gli Addetti del SPPGA

(ASPPGA), provvedendo a dotare il predetto servizio delle risorse necessarie;

- designare il MC per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

- designare il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio

- designare l’Esperto Qualificato (EQ) e il Medico Autorizzato (MA) rispettivamente per la

sorveglianza fisica e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;

- designare l’Esperto Responsabile della Sicurezza delle apparecchiature diagnostiche a

risonanza magnetica;

- designare il Medico Responsabile delle apparecchiature diagnostiche a risonanza

magnetica;

- designare il Responsabile degli impianti radiologici e l’Esperto in fisica medica per

ottemperare agli obblighi in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli

derivanti dalle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

- designare l’Addetto alla sicurezza laser;

- designare il Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto (MCA);

- designare del Responsabile Esecutivo (RE) per la gestione e manutenzione degli impianti di

distribuzione dei gas medicali (IDGM) secondo la norma UNI-EN ISO 7396.1;

- fornire al SPPGA, le informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;

- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e

protettive;

- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

- le prescrizioni degli organi di vigilanza;

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- provvedere, ai sensi dell’art. 35 Lgs 81/2008 e s.m.i., ad indire almeno una volta all’anno la

riunione periodica con gli RLS, sottoponendo all’esame dei partecipanti:

- il DVR di cui agli artt. 17 e 28, comma 2 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale

(DPI);

- i programmi di informazione e di formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini

della sicurezza e della protezione della loro salute;

- l’analisi dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza

sanitaria;

- i programmi di miglioramento per l’ambiente e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Direttore generale mantiene gli obblighi di datore di lavoro anche per quanto attiene ai compiti

delegabili di cui all’articolo successivo per tutte le strutture incardinate direttamente sotto la

Direzione Generale e al Coordinatore Socio Sanitario.

ART. 7 TITOLARI DI DELEGA I titolari di delega di funzione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08 e dei regolamenti/ normativa

collegati, sono dotati delle risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l’esercizio dei poteri

di gestione.

Essi sono:

Direttore Sanitario per le strutture SC Farmacia, SS Formazione, SC Servizio Infermieristico,

SC Epidemiologia, Risk Management, Qualità e Comunicazione, SC Controllo di Gestione,

Ufficio Promozione Salute ,Ufficio Coordinamento Professioni Sanitarie e medici competenti;

Il Coordinatore Socio Sanitario per le strutture SC Area Welfare di Comunità.

I direttori dei seguenti dipartimenti con competenze limitate alle strutture da loro dirette:

Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera;

Dipartimento dell’ Assistenza Primaria;

Dipartimento di Prevenzione;

Dipartimento di Salute Mentale;

Dipartimento Gestione dei Processi Amministrativi, Risorse Umane e Finanziarie;

Dipartimento Gestione Risorse Tecniche e Investimenti.

I titolari di delega di funzione, svolgono le attività delegabili dal datore di lavoro in conformità a

quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai regolamenti/normative collegati ed in coerenza con

lo schema organizzativo e funzionale dell’AAS2, avvalendosi del supporto delle strutture

competenti.

Il delegato per quanto previsto dal presente documento, è tenuto ad operare con diligenza e

competenza professionale nell’interesse superiore della AAS2.

Per quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al

delegato è concessa autonomia decisionale e di spesa nei limiti del budget assegnato, pur

continuando a mantenere il Direttore Generale un obbligo di verifica sull’operato del delegato

stesso, avvalendosi anche del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Il titolare di delega in relazione ai poteri organizzativi, decisionali e di autonomia di spesa provvede

all’approvazione dei piani di intervento definiti nell’ambito della programmazione aziendale relativa

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agli acquisti di attrezzature ed interventi di adeguamento/manutenzione di natura edile

impiantistica.

Qualora si rendesse necessaria una variazione del budget la stessa verrà proposta al Direttore

Generale ai fini delle necessarie valutazioni, con riferimento alle situazioni d’urgenza non differibili,

per il ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

In caso di emergenza, il delegato è autorizzato ad effettuare ogni tipo di intervento, attraverso

l’adozione di apposite determinazioni dirigenziali e senza preventiva e superiore autorizzazione,

nell’ambito dei poteri di spesa, organizzazione, gestione e controllo assegnati.

I titolari di delega di funzione, dunque, dovranno provvedere ai compiti richiamati dalle normative

sopracitate anche con l’ausilio dei più stretti collaboratori della linea operativa e delle strutture della

linea di supporto.

In particolare dovranno:

MISURE GENERALI DI TUTELA

- Implementare in collaborazione con il S.P.P.G.A., il sistema di gestione integrato qualità.,

ambiente e sicurezza (S.G.I QuAS.) in particolare alla conformità della norma OHSAS 18001

- adottare in collaborazione con il S.P.P.G.A. ed il Medico Competente, protocolli, procedure

ed istruzioni operative in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

- fornire al SPPGA, le informazioni in merito a:

- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

- la natura dei rischi;

- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e

protettive;

- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- designare i dirigenti e preposti, tenendone aggiornato il relativo elenco, al fine di avere

pronta evidenza dello stato dell’organizzazione anche in relazione agli eventuali mutamenti

intercorsi;

- provvedere al coordinamento, in caso di stipulazione ed esecuzione di contratti d’appalto o

d’opera, degli altri datori di lavoro ai fini dell’attuazione delle misure di protezione idonee ad

eliminare o ridurre, i rischi da interferenze con le attività lavorative svolte dai lavoratori delle

imprese esterne, anche attraverso la stesura del documento unico di valutazione dei rischi

da interferenze (DUVRI) nel quale saranno meglio specificate anche le modalità di

attuazione del coordinamento;

- istituire e provvedere, di concerto con il RSPPGA e con il MC, a tenere aggiornati, nei casi

previsti dalla legislazione vigente, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad

agenti cancerogeni/mutageni e dall’uso di agenti biologici (gruppi 3 e 4) (riportando per

quest’ultimo anche gli eventuali casi di esposizione individuale), curarne la tenuta tramite il

MC e provvedere alle comunicazioni all’ INAIL e all’organo di vigilanza previste dalla

normativa vigente secondo il seguente prospetto:

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AZIONE

AGENTI

CANCEROGENI

MUTAGENI

AGENTI

BIOLOGICI

AGENTI

CHIMICI

AGENTI FISICI

(RUMORE)

Istituzione e tenuta

registro degli esposti X

(uso deliberato

gruppi 3 e 4)

- -

Comunicazione

all’organo di vigilanza

dell’uso di agenti

biologici

- (uso deliberato

gruppi 2,3 e 4)

- -

Consegna a INAIL e

organo vigilanza della

copia del registro degli

esposti

X (uso deliberato

gruppi 3 e 4)

- -

Invio ogni tre anni a

INAIL e organo

vigilanza del registro

degli esposti

si comunicano le

variazioni

intervenute

si comunicano le

variazioni

intervenute

- -

Invio a INAIL della

cartella sanitaria e di

rischio e copia del

registro degli esposti in

caso di cessazione del

rapporto di lavoro

X (uso deliberato

gruppi 3 e 4)

- -

In caso assunzione di

lavoratori che hanno

esercitato attività che

hanno comportato

rischio di esposizione a

tale agente, su

indicazione del Medico

Competente, richiesta

all’INAIL di copia della

cartella sanitaria e di

rischio e delle

annotazioni individuali

contenute nel registro

degli esposti

X (uso deliberato

gruppi 3 e 4)

- -

- provvedere tempestivamente a segnalare l’accadimento di eventi infortunistici/ malattie

professionali od eventi avversi che non causino lesioni a persone, al SPPGA aziendale ed al

MC;

- provvedere affinché ai lavoratori siano affidati compiti tenendo conto delle capacità e delle

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

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- aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al

grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- assumere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano

causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;

- ricevere gli atti dagli organi di vigilanza e redigere le risposte, a quest’ultimi destinate,

sentito preventivamente il RSPPGA e il Direttore Generale;

- redigere ogni anno, con l’ausilio della propria linea operativa e dei Servizi competenti, il

programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dell’igiene e sicurezza del

lavoro e per la tutela dell’ambiente.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- Provvedere ad individuare e ad inoltrare alla S.S. formazione le esigenze formative e di

addestramento in materia di sicurezza e tutela della salute;

- provvedere affinché gli operatori che possono essere esposti a rischi specifici sulla base di

quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi, siano identificati compiutamente,

valutandone preventivamente il grado di formazione,

- provvedere, affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione riguardo a:

- i rischi per la sicurezza e la salute correlati ai processi lavorativi svolti;

- le misure di prevenzione e protezione nonchè procedure adottate per annullarli o ridurli

al minimo;

- i pericoli e i rischi connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base

delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalla norme di

buona tecnica;

- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei

lavoratori;

- il SPPGA, il MC , i RLS e i responsabili delle altre strutture dell’area di supporto;

- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare particolari misure di prevenzione e di

protezione;

- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione ed un addestramento

sufficienti ed adeguati in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze

linguistiche, nonché in merito ai rischi specifici;

- assicurare che i preposti e i dirigenti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del

lavoro;

- consentire che i RLS partecipino alla specifica attività di formazione organizzata dall’AAS2;

- provvedere affinché i lavoratori incaricati di svolgere l’attività antincendio ed evacuazione

dei luoghi di lavoro, nonché di primo soccorso, ricevano un’adeguata e specifica formazione

ed un aggiornamento periodico.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Coordinare e dirigere, anche tramite il MC ed il Medico Autorizzato (MA), le azioni per gli

adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

- provvedere affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano

adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

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- richiedere al MC l’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

GESTIONE DELLE EMERGENZE

- Provvedere, alla stesura del piano di gestione delle emergenze dei presidi ospedalieri;

- organizzare, i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;

- programmare ed organizzare almeno una vola all’anno simulazioni di emergenze e prove

di evacuazione;

- garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di

rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui

possono essere usati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei

lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

- designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di

salvataggio, di primo soccorso ed in generale di gestione dell’emergenza tenendone

aggiornato il relativo elenco, al fine di avere pronta evidenza dello stato dell’organizzazione

anche in relazione agli eventuali mutamenti intercorsi;

- provvedere affinché i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave ed immediato siano

informati il più presto possibile circa il rischio stesso e le misure prese e da prendere in

materia di protezione, nonché circa i comportamenti da adottare (piano di evacuazione e di

emergenza);

- provvedere affinché i lavoratori dispongano delle istruzioni necessarie perché possano, in

caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, abbandonare il posto di

lavoro o la zona pericolosa;

- astenersi salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di tutela della salute e

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in

cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- assicurare l’accesso alle zone a rischio solamente ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate

istruzioni.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

- consentire agli RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale

preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’AAS2 ovvero nelle strutture

operative di competenza;

- consultare ed informare, di concerto con il RSPPGA, i RLS in tutte le occasioni previste

dalla legge (es. individuazione, programmazione e realizzazione delle misure di prevenzione

nelle strutture operative aziendali) e coordinare gli accessi di questi ultimi ai luoghi di lavoro;

LUOGHI DI LAVORO

- provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui

all’art. 63, commi 1, 2 e3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

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- provvedere affinché le vie di circolazione interne o esterne che conducono a uscite di

emergenza siano tenute sempre rigorosamente sgombre allo scopo di consentirne

l’utilizzazione in ogni evenienza;

- provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a

regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu’ rapidamente possibile, i

difetti rilevati che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o

all’eliminazione dei pericoli,vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del

loro funzionamento;

- provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, compresi quelli destinati alla

eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare pulizia;

- provvedere affiche gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o

all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del

loro funzionamento

- richiedere all’organo di vigilanza l’autorizzazione per adibire, in deroga alle disposizioni

legislative vigenti, locali sotterranei e semisotterranei a luoghi di lavoro, garantendo idonee

condizioni di aerazione, illuminazione e microclima;

- provvedere affinché l’accesso dei lavoratori negli ambienti sospetti di inquinamento o

confinati, sia consentito soltanto dopo avere verificato l’assenza di pericolo, oppure dopo

avere provveduto al risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione, e, in ogni caso,

qualora dovessero persistere dubbi sulla pericolosità dell’atmosfera, dopo avere assicurato

la dotazione di cinture di sicurezza, apparecchi di protezione e aperture di accesso ai luoghi

confinati di dimensioni idonee a permettere il recupero del lavoratore privo di sensi.

- provvedere affinché in caso di affidamento a ditte esterne di lavori o servizi in ambienti

confinati, ad assumere le necessarie iniziative per l’attuazione del D.P.R. 14 settembre 2011

n. 177 come da protocollo aziendale;

USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO - IMPIANTI

- adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi

all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che le stesse siano

utilizzate per operazioni e secondo condizioni non adatte;

- adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate e utilizzate

conformemente alle istruzioni contenute nel manuale d’uso e siano oggetto di manutenzione;

- provvedere affinché i fabbricanti e i fornitori di apparecchiature rispettino i dettami dell’art.

23 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i;

- provvedere affinché le attrezzature siano impiegate secondo le destinazioni d’uso indicate

dai produttori e che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni

normative vigenti;

- provvedere affinché sia acquisita e custodita la certificazione prevista dalla legge relativa

alla sicurezza di impianti, strutture, macchine e attrezzature;

- provvedere affinché le attrezzature di lavoro, comprese quelle in prova, prima dell’entrata in

esercizio nelle varie strutture operative, siano sottoposte ai collaudi di accettazione e che le

stesse siano corredate delle certificazioni e marcature obbligatorie, del benestare previsto da

altre disposizioni aziendali (es. apparecchi radiologici, attrezzature a risonanza magnetica,

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apparecchiature con emissione di radiazioni ottiche) nonché dei manuali d’uso e

manutenzione

- provvedere affinché siano a disposizione dei lavoratori e siano tenuti aggiornati i manuali

d’uso e di manutenzione delle macchine e attrezzature;

- prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione del lavoratore

durante l’utilizzo di attrezzature rispondano ai principi dell’ergonomia;

- prendere le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato a

lavoratori all’uopo incaricati, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego

conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, e che in caso di

riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in

maniera specifica per svolgere tali compiti;

- provvedere all’effettuazione dei controlli e delle verifiche di legge, sia iniziali prima della

messa in esercizio, che periodici o straordinari, e la loro corretta registrazione, in relazione a:

- attrezzature/insiemi a pressione;

- attrezzature/macchine di sollevamento;

- impianti elettrici con particolare riguardo agli ambienti ad uso medico;

- attrezzature di lavoro comprese quelle biomediche;

- impianti gas medicinali;

- protezione antincendio, etc.;

- provvedere affinché sia garantita la tenuta dei registri relativi ai controlli previsti dalla

normativa su strutture, impianti, macchine e attrezzature;

- provvedere agli adeguamenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di

valutazioni proprie, del SPPGA e/o di altre strutture competenti, secondo le procedure, i piani

e programmi aziendali;

- provvedere affinché sia garantita la continuità e l’adeguatezza quantitativa e qualitativa delle

forniture di acqua, energia, gas e gas medicinali, secondo le procedure e i piani-programmi

aziendali;

- provvedere affinché sia garantito, nell’affidamento di lavori sotto tensione elettrica, il rispetto

di quanto previsto all’art. 82 del D.Lgs. 81 e s.m.i;

- provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano

mantenuti in buono stato di conservazione in base ai criteri delle norme di buona tecnica e

siano sottoposti regolarmente alle verifiche periodiche come previsto dal DPR 462/01.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

- provvedere, avvalendosi dei Servizi e delle strutture competenti, sentiti il RSPP ed il MC,

alla fornitura e manutenzione dei DPI;

- provvedere affinché il personale interessato riceva una formazione adeguata e, se

necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto dei DPI.

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a

loro disposizione.

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- provvedere affinché sia garantito il corretto mantenimento della segnaletica di sicurezza

applicata nei locali aziendali, verificandone la congruenza attraverso la linea di supporto;

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- adottare le misure organizzative necessarie, anche ricorrendo ad attrezzature meccaniche,

per evitare, o almeno limitare, la movimentazione manuale dei carichi;

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

- provvedere affinché i posti di lavoro dei lavoratori addetti alle attrezzature munite di

videoterminali siano predisposti in conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV del

D. Lgs. 81/08;

ESPOSIZIONE AL RUMORE

- provvedere, a seguito dei risultati della valutazione dell'esposizione a rumore, affinché,

qualora i valori superiori di azione siano oltrepassati, sia elaborato e applicato un programma

di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in

particolare:

- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore

- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che

emettano il minor rumore possibile

- idonea progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

- adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in

modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

- adozione di misure tecniche per il contenimento:

- del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti

realizzati con materiali fonoassorbenti;

- del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro;

- riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la

limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.

- provvedere affinché i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore

al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali con limitazione

d’accesso e con prescrizione dell’uso di DPI per l’udito.

- provvedere affinché il direttore della SC/SSD/SS proceda periodicamente (almeno biennale) ad

un monitoraggio dei tempi di esposizione ed ad un aggiornamento delle caratteristiche delle

attrezzature e/o attività con riferimento a tale rischio e segnali al SPPGA e al MC le eventuali

modifiche all’esposizione al rischio rumore conseguenti ad es. a:

- avviamento di nuove attività che possono provocare esposizione al rischio rumore,

- acquisto o dismissione o sostituzione di attrezzature rumorose,

- variazioni nei nominativi degli esposti per nuove assunzioni o per mobilità del

personale o per dimissioni.

- provvedere affinché sia tenuto aggiornato l’elenco degli esposti per tramite delle DMO e

MC.

- provvedere affinché, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le

misure di prevenzione e protezione, siano forniti ai lavoratori i DPI per l'udito ed alle seguenti

condizioni:

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- nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione vengano messi a

disposizione dei lavoratori DPI dell'udito;

- nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di

azione si adopera per assicurare che vengano indossati i DPI dell'udito

- provvedere affinché eventuali nuovi modelli di DPI siano valutati da parte del SPPGA e MC

prima di essere messi a disposizione.

- provvedere affinché lavoratori esposti al rischio rumore siano adeguatamente formati.

- provvedere affinché qualora, nonostante i provvedimenti presi i valori limite di esposizione

risultino superati, siano adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori

limite di esposizione.

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

- adottare, nel caso siano superati i valori d’azione individuati dalla valutazione del rischio, un

programma di misure tecniche, o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i

rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a vibrazioni

meccaniche;

- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che

producano il minor livello possibile di vibrazioni;

- fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni,

quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie

o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

- adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo

da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni;

- la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità;

- opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro;

- la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.

- provvedere affinché il direttore della SC/SSD/SS proceda periodicamente (almeno biennale)

ad un monitoraggio dei tempi di esposizione ed ad un aggiornamento delle caratteristiche

delle attrezzature con riferimento a tale rischio.

- provvedere affinché sia tenuto aggiornato l’elenco degli esposti per tramite delle DMO e

MC.

- provvedere affinché eventuali nuovi modelli di DPI siano valutati da parte del SPPGA e MC

prima di essere messi a disposizione.

- provvedere affinché qualora, nonostante i provvedimenti presi i valori limite di esposizione

risultino superati, siano adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei

valori limite di esposizione.

ESPOSIZIONE A CAMPIELETTROMAGNETICI

- elaborare ed applicare, nel caso i valori di azione e i i valori limite di esposizione sono

superati, un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a

prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

- di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi

elettromagnetici;

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- della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore,

tenuto conto del lavoro da svolgere;

- delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se

necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di

protezione della salute;

- degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e

delle postazioni di lavoro;

- della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

- della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;

- della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

- adottare un programma d’azione, se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori

limite d’esposizione possono essere superati, che comprende misure tecniche e/o

organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in

particolare:

- di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;

- della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del

lavoro da svolgere;

- delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando

necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di

protezione della salute;

- degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e

delle postazioni di lavoro;

- della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

- della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;

- della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

- delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

- fornire, in materia di agenti chimici pericolosi, ai lavoratori o loro rappresentanti quanto

segue:

- i dati ottenuti attraverso la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici

pericolosi e ogni altra informazione relativa a modifiche importanti che possono

determinare un cambiamento di tali dati;

- informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, attraverso

l’acquisizione delle schede dei dati di sicurezza tenute aggiornate nel tempo, quali

l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limiti di

esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

- informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro

stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

- l’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza;

- provvedere, in materia di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici

pericolosi, ad adottare le seguenti misure:

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- adozione di procedure di intervento adeguate, al fine di proteggere la salute e la

sicurezza dei lavoratori, ed informazione degli stessi su dette procedure;

- fornitura ai lavoratori incaricati di intervenire nell’area colpita dall’emergenza, degli

indumenti protettivi, dei DPI e delle attrezzature all’uopo necessarie;

- allontanamento dei lavoratori non protetti;

- adozione dei sistemi di allarme o altri sistemi di comunicazione necessari alla

segnalazione tempestiva delle emergenze.

- provvedere affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti pericolosi

siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile, conformemente ai disposti

contenuti nei regolamenti REACH e CLP.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

- evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro

sostituendolo se tecnicamente possibile con una sostanza o preparato che nelle medesime

condizioni di utilizzo non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute dei lavoratori;

- provvedere affinché siano applicati metodi e procedure di lavoro adeguati, per far si che

nelle varie operazioni lavorative, siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni e

mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli stessi in attesa di impiego

non siano accumulati negli ambienti di lavoro in quantità superiori alle necessità predette;

- provvedere affinché sia limitato al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ad agenti

cancerogeni e mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di

adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, inclusi i segnali di “vietato fumare”, e

accessibili soltanto ai lavoratori che vi si debbono recare per motivi connessi con la loro

mansione;

- progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi siano emissioni di

agenti cancerogeni o mutageni, ovvero, se ciò non è tecnicamente fattibile, provvedere

affinché dette emissioni siano captate il più vicino possibile al punto di emissione mediante

aspirazione localizzata, curando, in ogni caso, di dotare l’ambiente di un adeguato sistema di

ventilazione generale;

- provvedere alla misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia

delle misure tecniche adottate allo scopo di impedire la dispersione di agenti cancerogeni o

mutageni nell’ambiente e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da

un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura indicati

nell’Allegato XLI del D. Lgs. 81/08;

- provvedere affinché sia garantita la sistematica pulizia dei locali, attrezzature e impianti;

- adottare procedure per la gestione delle emergenze che potrebbero comportare esposizioni

elevate;

- provvedere affinché gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati,

trasportati in condizioni di sicurezza;

- provvedere affinché la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e

dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di

sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro e visibile;

- disporre, su indicazione del MC, misure protettive particolari con quelle categorie di

lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi

particolarmente elevati;

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- disporre che i lavoratori possano custodire i propri abiti civili in posti separati dagli indumenti

protettivi avuti in dotazione;

- provvedere affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni

utilizzazione, facendo riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova

utilizzazione;

- disporre che nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio di esposizione sia vietato assumere cibi

e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e

applicare cosmetici;

- provvedere affinché ai lavoratori siano fornite le informazioni e la formazione concernenti:

- gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i

rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al

fumare;

- le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

- le misure igieniche da osservare;

- la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e DPI ed il loro

corretto impiego;

- il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al

minino le conseguenze;

- provvedere affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o

mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile, conformemente

ai disposti contenuti nei regolamenti REACH e CLP;

- provvedere affinché siano sottopsti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti

cancerogeni o mutageni e, contestualmente, adottare su parere del medico competente,

misure preventive e protettive per i singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami

clinici e biologici effettuati;

- effettuare una misurazione della concentrazione dell’agente in aria, considerando tutte le vie

di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure di protezione

adottate, qualora gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato nei lavoratori esposti in modo

analogo all’agente stesso, l’esistenza di un’anomalia imputabile a detta esposizione.

ESPOSIZIONE AD AMIANTO

- Collaborare con il Responsabile di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive

nell’individuazione dei luoghi con presenza di amianto;

- segnalare al Responsabile di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive

situazioni di cattivo stato di conservazione.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

- Evitare ogni qualvolta sia possibile l’utilizzazione di agenti biologici e, quando ciò non sia

possibile, limitare al minimo i lavoratori esposti o, potenzialmente esposti, ad agenti biologici;

- provvedere affinché siano applicati i principi di buona prassi microbiologica ed adottare, in

relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive per la tutela dei lavoratori;

- provvedere affinché i processi lavorativi siano adeguatamente progettati, anche impiegando

dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e,

qualora ciò non sia tecnicamente realizzabile, adottare misure di protezione collettiva ovvero

misure di protezione individuali per evitare altrimenti l’esposizione;

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- provvedere affinché siano adottate misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la

propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

- provvedere affinché sia usato il segnale di rischio biologico rappresentato nell’allegato XLV

del D. Lgs. 81/08 o altri segnali di avvertimento;

- adottare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origini umana ed

animale, per la gestione delle emergenze allo scopo di affrontare gli incidenti, per la

manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e

all’esterno del luogo di lavoro;

- provvedere affinché siano predisposti i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento

e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori

adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

- provvedere affinché, in tutte le attività lavorative dove è stato evidenziato un rischio di

esposizione ad agenti biologici, sia assicurato quanto segue:

- che i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua

calda e fredda, nonché, se opportuno, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

- che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da

riporre in posti separati dagli abiti civili;

- che i DPI, laddove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni

utilizzazione, provvedendo altresì a sostituire quelli difettosi prima della loro

utilizzazione successiva;

- che gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti

biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati

separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti;

- che nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio di esposizione sia vietato assumere cibi e

bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e

applicare cosmetici;

- provvedere affinché, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in relazione ai risultati della

valutazione dei rischi, sia garantito quanto di seguito riportato;

- l’adozione di procedure adeguate per la manipolazione, decontaminazione ed

eliminazione, senza rischi per l’operatore e la comunità, dei materiali e rifiuti

contaminati;

- l’adozione delle disposizioni contenute nell’Allegato XLVII, relative alle misure di

contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione, nelle strutture di

isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,

contaminati da agenti biologici del gruppo 2 o 3;

- l’adozione delle disposizioni contenute nell’Allegato XLVII, relative alle misure di

contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione, nei laboratori

comportanti l’uso di agenti biologici del gruppo 2 o 3 a fini di ricerca, didattici o

diagnostici, assicurando che detto uso sia eseguito:

- in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento per

agenti del gruppo 2;

- in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento per agenti

del gruppo 3;

- che nei laboratori in cui si faccia uso di agenti biologici non ancora classificati, ma

di cui si abbia il sospetto che possano determinare un rischio grave per la salute

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dei lavoratori, vengano adottate misure corrispondenti almeno a quelle del terzo

livello di contenimento;

- provvedere affinché, in caso di incidente che possa provocare la dispersione in ambiente di

agenti biologici appartenenti ai gruppi 2 o 3, i lavoratori interessati abbandonino

immediatamente la zona interessata, cui potranno accedere soltanto quelli addetti ai

necessari interventi, con l’obbligo di utilizzare gli idonei mezzi di protezione;

- provvedere affinché vengano apposte nei luoghi di lavoro in posizione ben visibile cartelli su

cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA

Provvedere relativamente al rischio di infortunio derivante da ferite da taglio o da punta e di

infezione, alle misure di seguito indicate:

- adozione di procedure per l’utilizzo ed eliminazione in sicurezza di dispositivi medici

taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, mediante

installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la

manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione

usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati

oggetti taglienti o acuminati.

- eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia

strettamente necessario;

- adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;

- introduzione del divieto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in

assenza di dispostivi di protezione e di sicurezza per le punture;

- adozione di procedure devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

- prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami

medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;

- assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di

adeguate misure di prevenzione;

- erogazione della formazione in ordine:

- all’uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione di

sicurezza;

- alle procedure da attuare per la notifica, risposta e monitoraggio post-

esposizione;

- alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione

della capacità di infettare della fonte di rischio;

- informazione per mezzo di specifiche campagne di sensibilizzazione, attraverso la

diffusione d materiale promozionale riguardante:

- programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni;

- differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti

dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati;

- norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza;

- corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati;

- importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di

informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento;

- importanza dell’immunizzazione;

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- vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione.

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

- provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai

pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la

presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili;

- provvedere, qualora non sia possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive, ad:

- evitare l’accensione di atmosfere esplosive;

- attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la

sicurezza dei lavoratori;

- i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui

possono formarsi atmosfere esplosive;

- prendere, in esito alla valutazione dei rischi, i provvedimenti necessari affinché:

- dove possono svilupparsi atmosfere esplosive gli ambienti di lavoro siano strutturati in

modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

- negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive sia garantito un

adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, mediante l’impiego di mezzi

tecnici adeguati;

- provvedere affinché siano ripartite in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere

esplosive, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato XLIX del D. Lgs. 81/08, e assicurare

che in dette aree, se esistenti, siano applicate le prescrizioni minime di cui all’Allegato L;

- provvedere affinché, all’atto della valutazione dei rischi derivanti da atmosfere esplosive, sia

elaborato e tenuto aggiornato un “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, che,

oltre ad essere sempre compilato prima dell’inizio dei lavori, in particolare, dovrà precisare;

- che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

- che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi indicati nel Titolo XII

del D. Lgs. 81/08;

- quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’Allegato XLIX, e quelli,

all’interno dei quali, si applicano le prescrizioni minime indicate nell’Allegato L;

- che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti,

impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

- che sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro delle attrezzature di lavoro,

al fine di garantire il rispetto di quanto previsto nel Titolo III del D. Lgs. 81/08;

- rivedere il “Documento sulla protezione contro le esplosioni”, qualora i luoghi di lavoro, le

attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o

trasformazioni rilevanti;

- provvedere affinché gli impianti elettrici nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21,

siano sottoposte alle verifiche di cui al D.P.R. 462/01;

- provvedere affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti, siano

informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare

riguardo:

- alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

- alla classificazione delle zone;

- alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti

di accensione;

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- ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;

- ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri

combustibili;

- al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

- agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere

esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;

- all’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. e delle disposizioni aziendali, in materia di

radioprotezione, il titolare di delega provvede, per tramite del Direttore di SC DMO/DS , a:

- fornire all’Esperto Qualificato (EQ), prima dell’inizio di attività con impiego di radiazioni

ionizzanti, le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi e l’individuazione delle

misure e dei mezzi di protezione;

- fornire all’EQ tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

pervenuta dai dirigenti responsabili delle strutture;

- acquisire dall’EQ, prima dell’inizio di attività con impiego di radiazioni ionizzanti, una

relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti l’attività;

- acquisire dall’EQ il benestare di radioprotezione e la classificazione delle aree prima

dell’inizio di attività ovvero quando siano state eseguite modifiche sostanziali di impianti già

in esercizio comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti;

- comunicare all’EQ e al MA la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore esposto;

- comunicare le cessazioni e le variazioni di pratica radiologica agli organi di vigilanza;

- istituire e provvedere affinché sia mantenuta aggiornata la documentazione di

radioprotezione;

- assicurare che il medico autorizzato riceva la documentazione relative alle dosi dei

lavoratori esposti;

- fornire ai lavoratori esposti i risultati della sorveglianza dosimetrica su richiesta degli stessi;

- aggiornare in caso di variazioni e comunque almeno una volta all’anno, gli elenchi delle

sorgenti di radiazioni ionizzanti per le quali è previsto il pagamento del premio assicurativo

Inail;

- vigilare che il responsabile dell’impianto radiologico e il medico specialista osservino gli

obblighi di loro competenza.

Deve inoltre:

- provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano

individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso ad essi sia

adeguatamente regolamentato;

- provvedere affinché i lavoratori che lavorano in presenza di radiazioni ionizzanti siano

classificati dall’EQ al fine della radioprotezione fornendo le informazioni sull’attività

lavorativa;

- provvedere affinché i lavoratori esposti, prima di essere destinati ad attività che li

espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica da parte del MA;

- provvedere affinché le donne gestanti non svolgano attività in zone classificate o,

comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un

millisievert durante il periodo della gravidanza (art. 69 D.Lgs. 230/1995);

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- provvedere affinché siano allontanati immediatamente dal lavoro comportante esposizione a

radiazioni ionizzanti i lavoratori esposti come definiti dall’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 230/95,

che non risultino idonei;

- emanare le norme di prevenzione, di protezione e di sicurezza e le norme da adottare in casi

di emergenza;

- provvedere affinché siano forniti ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di

protezione in relazione ai rischi cui sono esposti;

- provvedere affinché i lavoratori siano informati dei rischi specifici esistenti nei luoghi in cui

siano chiamati a prestare la loro opera nonché le norme di protezione da osservare;

- vigilare che il responsabile dell’impianto radiologico e il medico specialista osservino gli

obblighi di loro competenza.

RADIAZIONI IONIZZANTI CONNESSE AD ESPOSIZIONI MEDICHE

In relazione al D.Lgs. 26.05.2000, n. 187 e alle disposizioni aziendali il titolare di delega provvede,

per tramite del Direttore di SC DMO/DS , a:

- adottare, in collaborazione con il Responsabile degli impianti radiologici, gli interventi

correttivi in caso di superamento costante dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR);

- definire, in collaborazione con il Responsabile degli impianti radiologici, le procedure

necessarie affinché si provveda, all’interno delle unità operative interessate, all’informazione

sui pericoli per l’embrione, il feto irradiato o il lattante;

- adottare, in collaborazione con il Responsabile degli impianti radiologici, le misure correttive

necessarie e compatibili con le finalità diagnostiche ai fini dell’attuazione del principio di

giustificazione e di ottimizzazione individuate dal responsabile dell’impianto radiologico;

- richiedere il giudizio di idoneità al responsabile dell’impianto radiologico prima di porre in

servizio una nuova installazione ovvero quando siano state eseguite modifiche sostanziali di

impianti già in esercizio;

- adoperarsi affinché siano assicurate le azioni di manutenzione richieste nei casi di non

conformità delle attrezzature radiologiche, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di legge

in materia di radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

- vigilare che il responsabile dell’impianto radiologico e il medico specialista osservino gli

obblighi di loro competenza.

USO DI APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE A RISONANZA MAGNETICA

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.M. 02/08/1991 e s.m.i. e delle disposizioni aziendali, il il

titolare di delega provvede, per tramite del Direttore di SC DMO/DS a:

- acquisire le autorizzazioni per l’impiego delle apparecchiature di risonanza magnetica;

- richiedere all’Esperto responsabile (ER) della sicurezza delle apparecchiature di risonanza

magnetica l’approvazione preliminare del progetto di installazione, l’esecuzione delle prove

di collaudo e l’esecuzione delle prove periodiche di sicurezza;

- assicurare che l’ER della sicurezza delle apparecchiature di risonanza magnetica effettui la

sorveglianza sulle esposizioni dei lavoratori a campi elettromagnetici;

- assicurare che i lavoratori addetti vengano preventivamente dichiarati idonei e assicurare la

loro sorveglianza sanitaria periodica;

- istituire e provvedere affinché sia mantenuta aggiornata la documentazione di sicurezza e

controllo di qualità;

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- emanare le norme di prevenzione e sicurezza e le norme da adottare in casi di emergenza;

- assicurare che i lavoratori ricevano le informazioni e la formazione di sicurezza prima

dell’inizio dell’attività;

- assicurare che i lavoratori di altri reparti, lavoratori esterni, lavoratori delle ditte di

manutenzione e pulizia siano sottoposti a valutazioni di idoneità da parte del MC prima

dell’accesso alle aree classificate a rischio campi elettromagnetici.

ART.8 DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA (DMO) / DISTRETTO SANITARIO (DS) Al Direttore Medico di presidio ospedaliero/ distretto sanitario vengono assegnati i seguenti

compiti:

MISURE GENERALI DI TUTELA

- Segnalare al Direttore delegato con il SPPGA aziendale ed il Medico competente (MC)

all’identificazione dei possibili rischi ed all’ individuazione dei soggetti esposti;

- aggiornare ovvero, in caso di questioni rilevanti, proporre procedure ed istruzioni operative

ovvero le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e igiene del lavoro in

relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza

del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione e

protezione;

- collaborare alla definizione, diffusione ed all’applicazione di procedure che consentano di

manipolare, decontaminare ed eliminare, senza rischi per l’operatore e/o terzi presenti, i

materiali ed i rifiuti contaminati;

- provvedere tempestivamente a segnalare l’accadimento di eventi infortunistici/ malattie

professionali od eventi avversi che non causino lesioni a persone, al SPPGA aziendale ed al

MC;

- consentire agli RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale in

ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e

verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute all’interno del

proprio presidio ospedaliero;

- individuare e proporre al di Direttore di Dipartimento LEA di riferimento per la

designazione, dirigenti e preposti all’interno del proprio presidio, e collaborare a tenere

aggiornato il relativo elenco, al fine di avere pronta evidenza dello stato dell’organizzazione

anche in relazione agli eventuali mutamenti intercorsi;

- attribuire, tramite i dirigenti e preposti, i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e

delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

- attuare le misure organizzative necessarie, anche ricorrendo ad attrezzature meccaniche,

per evitare, o almeno limitare, la movimentazione manuale dei carichi;

- predisporre i posti di lavoro dei lavoratori addetti alle attrezzature munite di videoterminali in

conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08;

- coordinare, in caso di stipulazione ed esecuzione di contratti d’appalto o d’opera, gli altri

datori di lavoro ai fini dell’attuazione delle misure idonee ad eliminare o ridurre, i rischi da

interferenze con le attività lavorative svolte dai lavoratori delle imprese esterne, anche

redigendo il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nel quale

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saranno meglio specificate le modalità di attuazione del coordinamento e la gestione delle

interferenze;

- aggiornare, di concerto con il RSPPGA e con il MC, nei casi previsti dalla legislazione

vigente, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti

cancerogeni/mutageni e dall’uso di agenti biologici (gruppi 3 e 4) (riportando per quest’ultimo

anche gli eventuali casi di esposizione individuale), curarne la tenuta tramite il MC e

predisporre, coordinare e portare a compimento le comunicazioni INAIL e all’organo di

vigilanza previste dalla normativa vigente secondo il seguente prospetto:

AZIONE

AGENTI

CANCEROGENI

MUTAGENI

AGENTI BIOLOGICI

AGENTI

CHIMICI

AGENTI

FISICI

(RUMORE)

Istituzione e tenuta

registro degli esposti X

(uso deliberato gruppi 3

e 4) - -

Comunicazione

all’organo di vigilanza

dell’uso di agenti

biologici

- (uso deliberato gruppi

2,3 e 4) - -

Consegna a ISPESL e

organo vigilanza della

copia del registro degli

esposti

X (uso deliberato gruppi 3

e 4) - -

Invio ogni tre anni a

ISPESL e organo

vigilanza del registro

degli esposti

si comunicano le

variazioni

intervenute

si comunicano le

variazioni intervenute - -

Invio a ISPESL della

cartella sanitaria e di

rischio e copia del

registro degli esposti in

caso di cessazione del

rapporto di lavoro

X (uso deliberato gruppi 3

e 4) - -

In caso assunzione di

lavoratori che hanno

esercitato attività che

hanno comportato

rischio di esposizione a

tale agente, su

indicazione del Medico

Competente, richiesta

all’ISPESL di copia

della cartella sanitaria e

di rischio e delle

annotazioni individuali

contenute nel registro

X (uso deliberato gruppi 3

e 4) - -

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degli esposti

- riferire, per quanto di competenza e mediante relazione scritta almeno annuale, al Direttore

LEA di riferimento circa le attività svolte con particolare riguardo alle verifiche effettuate, ai

rischi riscontrati, alle misure adottate e ai risultati conseguiti, formulando proposte per il

miglioramento dei livelli di sicurezza, al fine della programmazione degli interventi e al

monitoraggio dell’efficacia degli interventi stessi messi in atto.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- Identificare compiutamente, valutandone preventivamente il grado di formazione, gli

operatori che possono essere esposti a rischi specifici sulla base di quanto indicato nel

documento di valutazione dei rischi;

- vigilare affinché ciascun lavoratore riceva una formazione ed un addestramento sufficienti

ed adeguati in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,

nonché in merito ai rischi specifici;

- assicurare che i lavoratori incaricati di svolgere l’attività antincendio ed evacuazione dei

luoghi di lavoro, nonché di primo soccorso, ricevano un’adeguata e specifica formazione ed

un aggiornamento periodico.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Organizzare il controllo sanitario dei lavoratori, secondo le modalità e la periodicità stabilite

dal MC e dal MA;

- custodire, secondo modalità operative aziendali condivise, le cartelle sanitarie e di rischio

dei lavoratori, con salvaguardia del segreto professionale, e consegnarne copia al lavoratore

al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia

richiesta, per tramite del MC;

- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano

adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

- Collaborare, con l’ausilio dei più stretti collaboratori della linea operativa e dei Servizi della

Linea di supporto competenti, alla stesura e alla diffusione del piano di gestione delle varie

tipologie di emergenza;

- attuare, attraverso l’area di supporto e la propria area operativa, le misure necessarie ai fini

della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo

grave e immediato;

- individuare e proporre al Direttore Dipartimento LEA di riferimento per la designazione, i

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

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evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo

soccorso ed in generale di gestione dell’emergenza e collaborare a tenere aggiornato il

relativo elenco;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave ed immediato

circa il rischio stesso e le misure prese e da prendere in materia di protezione, nonché circa i

comportamenti da adottare (piano di evacuazione e di emergenza);

- adottare i necessari provvedimenti e dare le istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso

di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, abbandonare il posto di lavoro o

la zona pericolosa;

- astenersi salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di tutela della salute e

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in

cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- assicurare l’accesso alle zone a rischio solamente ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate

istruzioni.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

- assicurare agli RLS di poter accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale

preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’AAS2 ovvero nelle strutture

operative di competenza;

LUOGHI DI LAVORO

- vigilare affinché le vie di circolazione interne o esterne che conducono a uscite di

emergenza siano tenute sempre rigorosamente sgombre allo scopo di consentirne

l’utilizzazione in ogni evenienza;

- vigilare affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, compresi quelli destinati alla

eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare pulizia;

- curare il corretto mantenimento della segnaletica di sicurezza applicata nei locali aziendali;

- proporre ogni anno, con l’ausilio della propria linea operativa e dei Servizi competenti, il

programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dell’igiene e sicurezza del

lavoro e per la tutela dell’ambiente.

USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO – IMPIANTI

- Attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi

all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che le stesse siano

utilizzate per operazioni e secondo condizioni non adatte;

- vigilare affinché il posto di lavoro e la posizione del lavoratore durante l’utilizzo di attrezzature

rispondano ai principi dell’ergonomia;

- vigilare che l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all’uopo incaricati, qualora

le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in

relazione ai loro rischi specifici;

- assicurare che le attrezzature di lavoro, comprese quelle in prova, prima dell’entrata in

esercizio nelle varie strutture operative, siano sottoposte ai collaudi di accettazione e che le

stesse siano corredate delle certificazioni e marcature obbligatorie, del benestare previsto da

altre disposizioni aziendali (es. apparecchi radiologici, attrezzature a risonanza magnetica,

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apparecchiature con emissione di radiazioni ottiche) nonché dei manuali d’uso e

manutenzione;

- vigilare che al momento dell’introduzione negli ambienti lavorativi di arredi quest’ultimi siano

rispettosi dei requisiti previsti dalle norme di buona tecnica per la prevenzione degli infortuni e

la tutela della salute del personale dipendente;

- vigilare sull’effettuazione dei controlli e delle verifiche di legge, sia iniziali prima della messa in

esercizio, che periodici o straordinari, e la loro corretta registrazione, con particolare riferimento

a:

- attrezzature/insiemi a pressione;

- attrezzature/macchine di sollevamento;

- impianti elettrici con particolare riguardo agli ambienti ad uso medico;

- attrezzature di lavoro comprese quelle biomediche;

- impianti gas medicinali;

- protezione antincendio.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

- Vigilare affinché il personale interessato riceva una formazione adeguata e, se necessario,

uno specifico addestramento circa l’uso corretto dei DPI, anche avvalendosi del supporto dei

Servizi e delle strutture competenti;

- vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a

loro disposizione.

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Vigilare affinché sia garantito il corretto mantenimento della segnaletica di sicurezza

applicata nei locali aziendali, verificandone la congruenza attraverso la linea di supporto;

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- Vigilare affinché siano garantite le misure organizzative necessarie, anche ricorrendo ad

attrezzature meccaniche, per evitare, o almeno limitare, la movimentazione manuale dei

carichi;

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

- Vigilare affinché i posti di lavoro dei lavoratori addetti alle attrezzature munite di

videoterminali siano predisposti in conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV del

D. Lgs. 81/08;

ESPOSIZIONE AL RUMORE

- attuare, a seguito dei risultati della valutazione dell'esposizione a rumore, qualora i valori

superiori di azione siano oltrepassati, misure tecniche e organizzative volte a ridurre

l'esposizione al rumore;

- vigilare che i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di

sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali con limitazione d’accesso

e con prescrizione dell’uso di DPI per l’udito.

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- assicurare che il direttore della SC/SSD/SS proceda periodicamente (almeno biennale) ad un

monitoraggio dei tempi di esposizione ed ad un aggiornamento delle caratteristiche delle

attrezzature e/o attività con riferimento a tale rischio e segnali al SPPGA e al MC le eventuali

modifiche all’esposizione al rischio rumore conseguenti ad es. a:

- avviamento di nuove attività che possono provocare esposizione al rischio rumore,

- acquisto o dismissione o sostituzione di attrezzature rumorose,

- variazioni nei nominativi degli esposti per nuove assunzioni o per mobilità del

personale o per dimissioni.

- assicurare che sia tenuto aggiornato l’elenco degli esposti.

- vigilare affinché, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le

misure di prevenzione e protezione, siano forniti ai lavoratori i DPI per l'udito ed alle seguenti

condizioni:

- nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione vengano messi a

disposizione dei lavoratori DPI dell'udito;

- nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di

azione si adopera per assicurare che vengano indossati i DPI dell'udito

- provvedere affinché eventuali nuovi modelli di DPI siano valutati da parte del SPPGA e MC

prima di essere messi a disposizione.

- vigilare affinché lavoratori esposti al rischio rumore siano adeguatamente formati.

- provvedere affinché qualora, nonostante i provvedimenti presi i valori limite di esposizione

risultino superati, siano adottate misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori

limite di esposizione.

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

- attuare, nel caso siano superati i valori d’azione individuati dalla valutazione del rischio,

misure tecniche, o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne

conseguono.

- assicurare che il direttore della SC/SSD/SS proceda periodicamente (almeno biennale) ad

un monitoraggio dei tempi di esposizione ed ad un aggiornamento delle caratteristiche delle

attrezzature con riferimento a tale rischio.

- assicurare che sia tenuto aggiornato l’elenco degli esposti per tramite delle DMO e MC.

- provvedere affinché eventuali nuovi modelli di DPI siano valutati da parte del SPPGA e MC

prima di essere messi a disposizione.

- vigilare affinché lavoratori esposti al rischio vibrazioni siano adeguatamente formati.

- provvedere affinché qualora, nonostante i provvedimenti presi i valori limite di esposizione

risultino superati, siano adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei

valori limite di esposizione.

ESPOSIZIONE A CAMPIELETTROMAGNETICI

- attuare, nel caso i valori di azione e i i valori limite di esposizione sono superati, un

programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire

esposizioni superiori ai valori limite di esposizione.

- assicurare che sia tenuto aggiornato l’elenco degli esposti.

- vigilare affinché lavoratori esposti al rischio siano adeguatamente formati.

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ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

- attuare, se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione

possono essere superati, misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che

l’esposizione superi i valori limite.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

- Vigilare, in materia di agenti chimici pericolosi, affinché i lavoratori o loro rappresentanti

dispongano di quanto segue:

- informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, attraverso

l’acquisizione delle schede dei dati di sicurezza tenute aggiornate nel tempo, quali

l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limiti di

esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

- informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro

stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

- l’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza;

- vigilare affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti chimici pericolosi

siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile, conformemente ai disposti

normativi.

ESPOSIZIONE A AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

- Attuare, attraverso le strutture competenti e i dirigenti e preposti del proprio presidio, i

seguenti compiti:

- promuovere l’applicazione di metodi e procedure di lavoro adeguati, per far si che nelle

varie operazioni lavorative, siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni e mutageni non

superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli stessi in attesa di impiego non siano

accumulati negli ambienti di lavoro in quantità superiori alle necessità predette;

- limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e

mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali

di avvertimento e di sicurezza, inclusi i segnali di “vietato fumare”, e accessibili soltanto ai

lavoratori che vi si debbono recare per motivi connessi con la loro mansione;

- organizzare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi siano emissioni di agenti

cancerogeni o mutageni, ovvero, se ciò non è tecnicamente fattibile, provvedere affinché

dette emissioni siano captate il più vicino possibile al punto di emissione mediante

aspirazione localizzata, curando, in ogni caso, di dotare l’ambiente di un adeguato sistema di

ventilazione generale;

- richiedere la misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle

misure tecniche adottate allo scopo di impedire la dispersione di agenti cancerogeni o

mutageni nell’ambiente e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da

un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura indicati

nell’Allegato XLI del D. Lgs. 81/08;

- provvedere alla sistematica pulizia dei locali, attrezzature e impianti;

- elaborare e attuare procedure per la gestione delle emergenze che potrebbero comportare

esposizioni elevate;

- vigilare che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in

condizioni di sicurezza;

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- assicurare che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei

residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza,

in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro e visibile;

- vigilare sull’attuazione, su indicazione del medico competente, di misure protettive

particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione ad agenti cancerogeni o

mutageni presenta rischi particolarmente elevati;

- vigilare che i lavoratori custodiscano i propri abiti civili in posti separati dagli indumenti

protettivi avuti in dotazione;

- vigilare affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni

utilizzazione, facendo sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione;

- vigilare che nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio di esposizione sia vietato assumere cibi e

bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e

applicare cosmetici;

- vigilare che ai lavoratori siano fornite le informazioni e la formazione concernenti:

- gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i

rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al

fumare;

- le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

- le misure igieniche da osservare;

- la necessità di indossare e impiegare DPI ed il loro corretto impiego;

- il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minino

le conseguenze;

- vigilare affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o

mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile, conformemente

ai disposti normativi;

- vigilare che siano sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti

cancerogeni o mutageni e, contestualmente, e siano attuate su parere del medico

competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori, sulla base delle risultanze

degli esami clinici e biologici effettuati;

- richiedere l’effettuazione di una misurazione della concentrazione dell’agente in aria,

considerando tutte le vie di esposizione rilevanti, per verificare l’efficacia delle misure di

protezione adottate, qualora gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato nei lavoratori

esposti in modo analogo all’agente stesso, l’esistenza di un’anomalia imputabile a detta

esposizione.

ESPOSIZIONE AD AMIANTO

- Collaborare con il Responsabile di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive

nell’individuazione dei luoghi con presenza di amianto;

- segnalare al Direttore di Dipartimento LEA la presenza di materiale contenente amianto e

loro stato di conservazione.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

- Adempiere, attraverso le strutture competenti e i dirigenti e preposti del proprio presidio, ai

seguenti compiti:

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- organizzare e sorvegliare adeguatamente i processi lavorativi adottando misure di

protezione collettiva ovvero misure di protezione individuali per evitare l’esposizione, anche a

proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;

- verificare l’attuazione di misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione

accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

- assicurare l’uso, ove necessario, del segnale di rischio biologico rappresentato nell’allegato

XLV del D. Lgs. 81/08 o di altri segnali di avvertimento;

- attuare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni biologici, per la

gestione delle emergenze allo scopo di affrontare gli incidenti, per la manipolazione ed il

trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di

lavoro;

- predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei

rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili

eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

- individuare i locali di deposito temporaneo dei rifiuti speciali;

- vigilare sul rispetto del tempo di deposito temporaneo dei rifiuti;

- diffondere la normativa e i protocolli aziendali relativi alla gestione dei rifiuti;

- verificare il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti;

- organizzare le attività lavorative dove è stato evidenziato un rischio di esposizione ad agenti

biologici, in modo da assicurare:

- che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da

riporre in posti separati dagli abiti civili;

- che i DPI, laddove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni

utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima della

loro utilizzazione successiva;

- che gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti

biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati

separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, eliminati;

- che nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio di esposizione sia vietato assumere cibi e

bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e

applicare cosmetici;

- garantire, in relazione ai risultati della valutazione dei rischi, quanto di seguito riportato;

- l’elaborazione e l’attuazione di procedure adeguate per la manipolazione,

decontaminazione ed eliminazione, senza rischi per l’operatore e la comunità, dei

materiali e rifiuti contaminati;

- che vengano osservate le disposizioni contenute nell’Allegato XLVII, relative alle

misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione, nelle

strutture che ospitano pazienti che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti

biologici del gruppo 2 o 3;

- che vengano osservate le disposizioni contenute nell’Allegato XLVII, relative alle

misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione, nei

laboratori comportanti l’uso di agenti biologici del gruppo 2 o 3 a fini di ricerca, didattici

o diagnostici, assicurando che detto uso sia eseguito:

- in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento per agenti

del gruppo 2;

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- in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento per agenti del

gruppo 3;

- che nei laboratori in cui si faccia uso di agenti biologici non ancora classificati, ma di

cui si abbia il sospetto che possano determinare un rischio grave per la salute dei

lavoratori, vengano adottate misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di

contenimento;

- assicurare che, in caso di incidente che possa provocare la dispersione in ambiente di

agenti biologici appartenenti ai gruppi 2 o 3, i lavoratori interessati abbandonino

immediatamente la zona interessata, cui potranno accedere soltanto quelli addetti ai

necessari interventi, con l’obbligo di utilizzare gli idonei mezzi di protezione;

- assicurare che vengano apposte nei luoghi di lavoro in posizione ben visibile cartelli su cui

sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA

- Assicurare, relativamente al rischio di infortunio derivante da ferite da taglio o da punta e di

infezione, le misure di seguito indicate:

- definizione e attuazione di procedure per l’utilizzo ed eliminazione in sicurezza di

dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a

rischio, mediante installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente

sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale

da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati

o depositati oggetti taglienti o acuminati.

- eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia

strettamente necessario;

- utilizzo di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;

- introduzione del divieto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in

assenza di dispostivi di protezione e di sicurezza per le punture;

- diffusione di procedure, elaborate in collaborazione con le Strutture competenti, che

devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

- prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami

medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;

- assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di

adeguate misure di prevenzione;

- erogazione della formazione in ordine:

- all’uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione di

sicurezza;

- alle procedure da attuare per la notifica, risposta e monitoraggio post-esposizione;

- alla profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della

capacità di infettare della fonte di rischio;

- informazione per mezzo di specifiche campagne di sensibilizzazione, attraverso la

diffusione d materiale promozionale riguardante:

- programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni;

- differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti

dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati;

- norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza;

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- corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati;

- importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di

informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento;

- importanza dell’immunizzazione;

- vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione.

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

- assicurare che i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti, siano

informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare

riguardo:

- alle misure adottate;

- alla classificazione delle zone;

- alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti

di accensione;

- ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri

combustibili;

- al significato della segnaletica di sicurezza e di eventuali allarmi ottico/acustici;

- all’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. e delle disposizioni aziendali, in materia di

radioprotezione, il Direttore di SC DMO/DS provvede a:

- fornire all’Esperto Qualificato (EQ), prima dell’inizio di attività con impiego di radiazioni

ionizzanti, le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi e l’individuazione delle

misure e dei mezzi di protezione;

- trasmettere all’EQ tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

pervenuta dai dirigenti responsabili delle strutture;

- acquisire dall’EQ, prima dell’inizio di attività con impiego di radiazioni ionizzanti, una

relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti l’attività;

- acquisire dall’EQ il benestare di radioprotezione e la classificazione delle aree prima

dell’inizio di attività ovvero quando siano state eseguite modifiche sostanziali di impianti già

in esercizio comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti;

- mantenere aggiornata la documentazione di radioprotezione;

- assicurare che il medico autorizzato riceva la documentazione relative alle dosi dei

lavoratori esposti;

- aggiornare in caso di variazioni e comunque almeno una volta all’anno, gli elenchi delle

sorgenti di radiazioni ionizzanti per le quali è previsto il pagamento del premio assicurativo

Inail.

- assicurare che gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano

individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso ad essi sia

adeguatamente regolamentato;

- assicurare che i lavoratori che lavorano in presenza di radiazioni ionizzanti siano classificati

dall’EQ al fine della radioprotezione fornendo le informazioni sull’attività lavorativa;

- assicurare che i lavoratori esposti, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle

radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica da parte del MA;

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- assicurare che le donne gestanti non svolgano attività in zone classificate o, comunque,

attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il

periodo della gravidanza (art. 69 D.Lgs. 230/1995);

- allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti i

lavoratori esposti come definiti dall’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 230/95, che non risultino

idonei;

- comunicare all’EQ e al MA la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore esposto;

- assicurare la presenza delle norme di prevenzione, di protezione e di sicurezza e le norme

da adottare in casi di emergenza;

- fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione in relazione ai rischi

cui sono esposti;

- verificare che sia fornita l’informazione e formazione ai lavoratori sui rischi specifici esistenti

nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera nonché le norme di protezione da

osservare;

- fornire ai lavoratori esposti i risultati della sorveglianza dosimetrica su richiesta degli stessi;

- vigilare che il responsabile dell’impianto radiologico e il medico specialista osservino gli

obblighi di loro competenza.

RADIAZIONI IONIZZANTI CONNESSE AD ESPOSIZIONI MEDICHE

In relazione al D.Lgs. 26.05.2000, n. 187 e alle disposizioni aziendali spetta il Direttore di SC

DMO/DS provvede a:

- adottare, in collaborazione con il Responsabile degli impianti radiologici, gli interventi

correttivi in caso di superamento costante dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR);

- definire, in collaborazione con il Responsabile degli impianti radiologici, le procedure

necessarie affinché si provveda, all’interno delle unità operative interessate, all’informazione

sui pericoli per l’embrione, il feto irradiato o il lattante;

- adottare, su indicazione del Responsabile degli impianti radiologici, le misure correttive

necessarie e compatibili con le finalità diagnostiche ai fini dell’attuazione del principio di

giustificazione e di ottimizzazione individuate dal responsabile dell’impianto radiologico;

- richiedere il giudizio di idoneità al Responsabile degli impianti radiologici prima di porre in

servizio una nuova installazione ovvero quando siano state eseguite modifiche sostanziali di

impianti già in esercizio;

- vigilare che il Responsabile degli impianti radiologici e il medico specialista osservino gli

obblighi di loro competenza.

USO DI APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE A RISONANZA MAGNETICA

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 02/08/1991 e s.m.i. e delle disposizioni aziendali, il Direttore di

SC DMO/DS provvede a:

- acquisire, ove previsto, le autorizzazioni per l’impiego delle apparecchiature di risonanza

magnetica;

- predisporre, coordinare e portare a termine le comunicazioni all’ISPESL (ora INAIL) di

avvenuta installazione delle apparecchiature di risonanza magnetica;

- richiedere all’Esperto responsabile (ER) della sicurezza delle apparecchiature di risonanza

magnetica l’approvazione preliminare del progetto di installazione, l’esecuzione delle prove

di collaudo e l’esecuzione delle prove periodiche di sicurezza;

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- assicurare che l’ER della sicurezza delle apparecchiature di risonanza magnetica effettui la

sorveglianza sulle esposizioni dei lavoratori a campi elettromagnetici;

- assicurare che i lavoratori addetti vengano preventivamente dichiarati idonei e assicurare la

loro sorveglianza sanitaria periodica;

- mantenere aggiornata, per tramite del Medico responsabile degli impianti di risonanza

magnetica, la documentazione di sicurezza e controllo di qualità;

- diffondere le norme di prevenzione e sicurezza e le norme da adottare in casi di

emergenza;

- assicurare che i lavoratori addetti ricevano le informazioni e la formazione di sicurezza

prima dell’inizio dell’attività;

- assicurare che i lavoratori di altri reparti, lavoratori esterni, lavoratori delle ditte di

manutenzione e pulizia siano sottoposti a valutazioni di idoneità prima dell’accesso alle aree

classificate a rischio campi elettromagnetici e che ricevano le informazioni e la formazione di

sicurezza prima dell’inizio dell’attività;

- vigilare che il Medico responsabile degli impianti di risonanza magnetica osservino gli

obblighi di loro competenza.

ART.9 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE (SCGPT) Tale struttura costituisce un’articolazione del Dipartimento Gestione Risorse Tecniche ed

Investimenti, il cui compito primario è di attuare interventi aziendali di prevenzione secondo le

procedure, i piani e i programmi aziendali volti ad assicurare la disponibilità e la funzionalità

operativa degli immobili, minimizzando secondo i principi di economicità l’insieme dei costi operativi

e degli ammortamenti.

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Direttore della SCGPT ai fini dell’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro assume il ruolo di

Dirigente. Fatto salvo, quindi, quanto previsto all’art. 11 del presente regolamento aziendale, il

direttore della SCGPT, in relazione alle strutture ed agli impianti di sua competenza, ha il compito

di:

- fornire gli elementi tecnici per la valutazione dei rischi al datore di lavoro ed ai titolari di

delega datoriale, in collaborazione con il SPPGA e/o con gli altri servizi competenti

all'individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio correlati all’attività di manutenzione

delle strutture e degli impianti ed all'individuazione delle relative misure di prevenzione e di

protezione.

- definire con il datore di lavoro ed i titolari di delega datoriale la fattibilità e stima dei costi e

dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 s.m.i e della normativa di sicurezza ad esso

collegata;

- provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria delle parti strutturali degli immobili,

anche in riferimento alle pertinenze esterne e di tutti gli impianti (impianti e dispositivi

antincendio, impianti elettrici e di distribuzione dei gas medicali, di condizionamento e di

riscaldamento, speciali, ecc.), in osservanza della legislazione vigente, anche in materia di

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sicurezza nonché agli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nei piani di

investimento aziendali;

- collaborare con il SPPGA ed EQ (nel caso di apparecchiature con impiego di radiazioni

ionizzanti e non) al momento dell’introduzione negli ambienti lavorativi di apparecchiature

elettromedicali o di qualsiasi altra attrezzatura, affinché quest’ultime siano in linea con

quanto previsto dalla normativa di sicurezza in materia di attrezzature di lavoro

- provvedere agli adeguamenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di

valutazioni proprie, del SPPGA e/o di altri servizi competenti, secondo le procedure e i piani-

programmi aziendali;

- procurare (produrre, ottenere, raccogliere) e custodire la certificazione di competenza

prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture e provvedere alla tenuta di

tale documentazione; ove l’adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata da

documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento,

ascensori, CPI, abitabilità, ecc.), tale documentazione costituisce parte integrante del

documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i e per le

strutture e gli impianti interessati risulta esaustiva ai fini della valutazione dei rischi;

- provvedere alla continuità e all’adeguatezza quantitativa delle forniture di acqua, energia,

gas, secondo le procedure e i piani-programmi aziendali;

- assicurare, nei casi in cui il Servizio dia in appalto a terzi l’esecuzione dei lavori o la

fornitura di servizi, le attività di cooperazione e coordinamento in attuazione delle

prescrizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i ;

- provvedere alla tenuta dei registri relativi ai controlli previsti dalla legge su strutture,

impianti e attrezzature di sua competenza;

- partecipare alla gestione delle emergenze all’interno delle strutture in cui l’Azienda svolge

le proprie attività, secondo le procedure e i piani aziendali;

- mantenere, per gli aspetti di competenza, una interfaccia attiva con il SPPGA, con i

principali soggetti dell’area operativa, finalizzata all’attività coordinata di gestione integrata

della sicurezza sul lavoro, garantendo collaborazione, reciproco scambio di informazioni,

momenti di formazione congiunta, ecc.;

- provvedere ad individuare e ad inoltrare al datore di lavoro o suo delegato le esigenze

formative in materia di sicurezza dei propri operatori e talvolta provvedere ad organizzare

moduli formativi, anche in collaborazione con la SC Formazione, inerenti la sicurezza

relativamente ad aspetti specifici dell’attività di propria competenza.

La struttura è competente anche per gli aspetti di Ingegneria Clinica.

Il Servizio di Ingegneria clinica coordina la gestione delle attrezzature sanitarie in esercizio presso

tutte le strutture dell'Azienda e, in particolare, assicura i servizi di assistenza per l'installazione, il

collaudo, le verifiche di sicurezza, i controlli di qualità, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la

dismissione delle attrezzature sanitarie, i servizi di gestione dei contratti di manutenzione delle

attrezzature sanitarie e delle forniture dei pezzi di ricambio e degli accessori, nonché i servizi di

consulenza per la pianificazione degli investimenti, la predisposizione dei capitolati d'acquisto e la

valutazione delle offerte nelle procedure di acquisto delle attrezzature sanitarie.

In materia di sicurezza, l’Ingegneria Clinica ha il compito di:

- provvedere a fornire al datore di lavoro o titolare di delega datoriale, nonché al SPPGA,

relativamente agli impianti e alle attrezzature sanitarie di sua competenza gli elementi per

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l'individuazione dei fattori di rischio e all'individuazione delle misure di prevenzione e di

protezione per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ai sensi e per gli effetti del

D.Lgs. 81/2008 s.m.i;

- assicurare che le attrezzature sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi degli artt.

69, 70, 71, 72 e 73 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., al D.Lgs. 17/2010 (recepisce la Direttiva

Macchine) ed alla Direttiva 93/42/CE (MDD) (dispositivi medicali), sia al momento della

fornitura e installazione, sia nel tempo, a seguito di interventi necessari di manutenzione

ordinaria e/o straordinaria;

- eseguire i controlli affinché i fabbricanti e i fornitori di apparecchiature di sua competenza

rispettino i dettami dell’art. 23 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i;

- provvedere ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell’entrata in

esercizio delle stesse nelle varie strutture operative dell’Azienda, accertando che siano

corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e

manutenzione;

- verificare che le attrezzature siano utilizzate per le destinazioni d’uso indicate dai produttori e

che siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti;

- procurare e/o predisporre tutta la documentazione prevista per legge relativa alla sicurezza

delle attrezzature e provvede alla tenuta di detta certificazione nel DVR tecnico di ogni singola

attrezzatura;

- mettere a disposizione dei dirigenti, preposti e lavoratori e tenere aggiornati i manuali d’uso e

i libretti di manutenzione delle attrezzature;

- assicurare, nei casi in cui la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature

elettromedicali di competenza venga appaltata a terzi, le attività di cooperazione e

coordinamento in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i;

ART. 10 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO (SCISEI)

Tale struttura costituisce un’articolazione del Dipartimento Gestione Risorse Tecniche ed

Investimenti, il cui compito primario è di provvedere alla progettazione, realizzazione e

ristrutturazione straordinaria degli immobili di proprietà dell’azienda o in godimento della stessa.

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Direttore della SCISEI ai fini dell’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro assume il ruolo di

Dirigente. Fatto salvo, quindi, quanto previsto all’art. 11 del presente regolamento aziendale, il

Direttore della SCISEI, in relazione alle strutture ed agli impianti di sua competenza, ha il compito

di:

- ottemperare, nello svolgimento dell’attività di progettazione, a quanto previsto dall’art. 22

del D. Lgs. 81/2008 s.m.i;

- fornire al datore di lavoro ed ai titolari di delega datoriale, nonché al SPPGA, gli elementi

tecnici necessari per la valutazione dei rischi, correlati all’attività di progettazione e

realizzazione delle strutture e degli impianti.

- procurare (produrre, ottenere, raccogliere) a fine lavori la certificazione di competenza

(certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI, agitabilità,

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ecc.), prevista dalla legge relativa alla sicurezza di impianti e strutture, provvedendo a

consegnarne copia alla SCGPT.

ART. 11 DIRIGENTI

Dal punto di vista della gestione aziendale il Dirigente è colui che assume un ruolo caratterizzato da

una particolare autonomia nell’esercizio del potere decisionale e da un elevato grado di

professionalità e che svolge, nella realizzazione degli obiettivi dell’azienda, funzioni di avviamento,

indirizzo, coordinamento degli elementi di un processo lavorativo con facoltà di iniziativa.

Il Dirigente è, quindi, il soggetto incaricato, in ragione delle competenze professionali e dei poteri

gerarchici e funzionali conferitogli, dell’applicazione a livello locale delle disposizioni relative al

sistema aziendale di gestione della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori nonché della

trasmissione delle informazioni di interesse prevenzionistico e protezionistico ai soggetti interessati.

All’interno dell’AAS2 l’individuazione dei dirigenti ai fini della gestione dell’ambiente e sicurezza

negli ambienti di lavoro, viene effettuata non solo con riferimento allo stato giuridico del personale

ed alla disciplina contrattuale ma, soprattutto con riguardo all’organizzazione aziendale e tenendo

conto dei poteri effettivi rivestiti dai soggetti.

Le figure aziendali designati come Dirigenti sono:

- i direttori dei dipartimenti strutturali del Dipartimento assistenza ospedaliera ;

- i dirigenti con incarico di direttore di struttura complessa (SC);

- i dirigenti con incarico di direttore di struttura semplice e/o dipartimentale (SS-SSD);

- i dirigenti con incarico di servizi individuati;

- In ogni caso sono dirigenti tutti quelli che nell’ambito di una determinata organizzazione

lavorativa, si trovano di fatto a svolgere funzioni dirigenziali inerenti alla sicurezza e igiene del

lavoro.

Gli obblighi del Dirigente, relativamente alla propria Struttura, sono:

MISURE GENERALI DI TUTELA

- Informare i soggetti competenti del “sistema di prevenzione aziendale”, secondo le procedure

aziendali, su:

- ogni evento che abbia provocato o che avrebbe potuto provocare danni a lavoratori,

utenti o visitatori, all’ambiente lavorativo o esterno, alle macchine o alle attrezzature,

- ogni caso di rilevante esposizione a fattori di rischio chimici, fisici, biologici;

- fornire al SPPGA aziendale informazioni in merito:

- alla natura dei rischi;

- all’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive

e protettive;

- alla descrizione degli impianti, delle attrezzature e dei processi lavorativi;

- alle condizioni dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a possibili rischi

(preesistenti o imprevisti) facilmente rilevabili e derivanti da pavimenti, pareti, soffitti e

controsoffitti, scale e gradini, serramenti (porte e finestre);

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- collaborare alla valutazione dei rischi, essendo parte attiva e responsabile nell'individuazione

dei pericoli presenti nella propria unità operativa e nell’aggiornamento degli elenchi dei

lavoratori esposti a rischio specifico;

- organizzare il lavoro e predisporre, di concerto con il RSPPGA e il MC, le procedure e le

misure di prevenzione/protezione previste dalla normativa vigente o imposte dalla natura

dell’attività;

- controllare l’attuazione delle misure di prevenzione/protezione e delle procedure individuate

a seguito della valutazione dei rischi e dell’elaborazione del relativo documento;

- eseguire l’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione contestualmente

all’aggiornamento del DVR di struttura operativa, coinvolgendo tutte le professionalità

all’interno della struttura operativa di competenza;

- mantenere aggiornate le procedure di prevenzione e di sicurezza attraverso la vigilanza

periodica, avvalendosi della collaborazione dei preposti, sulla reale applicazione delle misure

preventive e protettive individuate nel DVR;

- segnalare e informare i soggetti competenti del “sistema di prevenzione aziendale” in merito

all’insorgere di nuove situazioni di rischio in conseguenza all’evoluzione dei processi di lavoro

o all’impiego di nuove attrezzature o sostanze e/o modifiche strutturali e alle caratteristiche o

condizioni dei luoghi di lavoro, secondo la procedura aziendale per le segnalazioni di

situazioni di rischio;

- formulare proposte per il miglioramento dei livelli di sicurezza, in relazione ai mutamenti

organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione

al grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione e protezione;

- cooperare, in caso di affidamento di lavori o servizi all’interno della propria struttura a ditte

esterne, all’attuazione delle misure agli interventi di protezione e prevenzione dei rischi da

interferenza, di concerto con il Direttore del proprio Dipartimento LEA di riferimento;

- consentire ai lavoratori di verificare, tramite gli RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza

e protezione della salute all’interno della propria Struttura.

VERIFICHE INTERNE

- Vigilare sul rispetto del regolamento aziendale sul divieto di fumo;

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di tutela della salute e di uso dei mezzi di

protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;

- segnalare al Direttore del proprio Dipartimento LEA di riferimento l’inosservanza degli

obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori, anche al

fine della eventuale adozione di misure disciplinari, attraverso nota scritta.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- Informare i lavoratori circa:

- le normative di sicurezza pertinenti all’attività svolta;

- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei

lavoratori, la gestione delle emergenze;

- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate a livello locale;

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- i rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività lavorativa svolta anche in

riferimento all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di

nuove procedure di lavoro;

- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle

schede dei dati di sicurezza;

- assicurare che ciascun lavoratore della propria Struttura riceva una formazione ed un

addestramento sufficienti ed adeguati con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie

mansioni ed in relazione alle misure di prevenzione e di sicurezza, in occasione

dell’assunzione, del neoinserimento o del cambiamento di mansione, dell’introduzione di

nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, segnalando

al datore di lavoro o titolare di delega di funzione, nell’ambito delle esigenze formative dei

propri dipendenti, anche quelle riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Collaborare con il datore di lavoro/titolare di delega di funzioni di datore di lavoro, il MC ed il

Medico Autorizzato (MA) per le azioni e gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria

dei lavoratori;

- organizzare l’attività lavorativa affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza

sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di

idoneità.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

- Vigilare, con la collaborazione dei preposti, sull’osservanza delle misure antincendio

previste nelle disposizioni/procedure aziendali;

- dare istruzioni in caso di emergenza affinché i lavoratori abbandonino rapidamente il posto di

lavoro o la zona pericolosa e sovrintendere all'applicazione delle specifiche disposizioni del

caso;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

LUOGHI DI LAVORO

- Vigilare, con la collaborazione dei preposti:

- affinché le vie di circolazione e di evacuazione siano sgombre, allo scopo di consentirne

l’utilizzo in ogni evenienza;

- affinché i locali, gli impianti e i dispositivi, compresi quelli destinati alla eliminazione dei

pericoli, vengano sottoposti a regolare pulizia;

USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO – IMPIANTI

- Verificare che le attrezzature utilizzate nei processi lavorativi siano conformi alle norme di

sicurezza, mediante il supporto della SCGPT per la verifica periodica dello stato di

manutenzione e funzionalità delle attrezzature utilizzate. Se necessario queste potranno

essere adeguate o sostituite presentando formale richiesta al Direttore del proprio

Dipartimento LEA di riferimento, che integrerà il programma degli interventi prioritari in

materia di sicurezza ovvero provvederà all’adeguamento o sostituzione immediata qualora gli

aspetti relativi alla sicurezza siano preponderanti ed improcrastinabili;

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- verificare che le nuove attrezzature di lavoro, comprese quelle in prova, prima dell’entrata in

esercizio, siano sottoposte ai collaudi di accettazione e che le stesse siano corredate delle

certificazioni e marcature obbligatorie, del benestare previsto da altre disposizioni aziendali

(es. apparecchi radiologici, attrezzature a risonanza magnetica, apparecchiature con

emissione di radiazioni ottiche) nonché dei manuali d’uso e manutenzione;

- verificare che le attrezzature siano utilizzate unicamente dal personale addestrato al loro

impiego.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

- Richiedere ed assegnare al personale i DPI individuati come necessari in relazione alla

tipologia di lavoro;

- assicurare che il personale interessato riceva una formazione adeguata e, se necessario,

uno specifico addestramento circa l’uso corretto dei DPI;

- vigilare affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti conformemente alle istruzioni

del fabbricante;

- verificare periodicamente, con la collaborazione dei preposti, che i DPI vengano utilizzati e

mantenuti correttamente dai lavoratori conformemente alle istruzioni del fabbricante;

- vigilare affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni

utilizzazione, facendo sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione;

- predisporre, qualora le circostanze richiedano l’utilizzo di uno stesso DPI da parte di più

persone, misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai

vari utilizzatori.

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Vigilare, con la collaborazione dei preposti, sul corretto mantenimento della segnaletica di

sicurezza.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- Vigilare affinché siano garantite le misure organizzative necessarie, anche ricorrendo ad

attrezzature meccaniche, per evitare, o almeno limitare, la movimentazione manuale dei

carichi.

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

- Vigilare affinché i posti di lavoro dei lavoratori addetti alle attrezzature munite di

videoterminali siano predisposti in conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV del

D. Lgs. 81/08;

ESPOSIZIONE AL RUMORE

- Assicurare che i rischi di esposizione a rumore siano evitati o comunque ridotti al minimo,

adottando le misure preventive e protettive individuate in sede di valutazione dei rischi;

- verificare che i lavoratori esposti siano informati e formati in relazione al risultato della

valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- l'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro

esposizione al rumore;

- misure tecniche per il contenimento;

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- l’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso;

- verificare l’attuazione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro;

- verificare che i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di

sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali con limitazione d’accesso e

con prescrizione dell’uso di DPI per l’udito;

- provvedere periodicamente (almeno biennale) ad un monitoraggio dei tempi di esposizione ed

ad un aggiornamento delle caratteristiche delle attrezzature con riferimento a tale rischio

segnalando al RSPPGA e al MC le eventuali modifiche all’esposizione al rischio rumore

conseguenti ad es. a:

- avviamento di nuove attività che possono provocare esposizione al rischio rumore,

- acquisto o dismissione o sostituzione di attrezzature rumorose,

- variazioni nei nominativi degli esposti per nuove assunzioni o per mobilità del

personale.

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

- Assicurare che i rischi di esposizione a vibrazioni siano evitati o comunque ridotti al minimo,

adottando le misure preventive e protettive individuate in sede di valutazione dei rischi;

- verificare che i lavoratori esposti siano informati e formati in relazione al risultato della

valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- l'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni

provocate dalle vibrazioni;

- misure tecniche per il contenimento;

- l’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso;

- verificare l’attuazione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro;

- verificare che i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di

sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali con limitazione d’accesso e

con prescrizione dell’uso di DPI per l’udito;

- provvedere periodicamente (almeno biennale) ad un monitoraggio dei tempi di esposizione ed

ad un aggiornamento delle caratteristiche delle attrezzature con riferimento a tale rischio

segnalando al RSPPGA e al MC le eventuali modifiche all’esposizione al rischio conseguenti

ad es. a:

- avviamento di nuove attività che possono provocare esposizione al rischio vibrazioni,

- acquisto o dismissione o sostituzione di attrezzature in grado di provocare lesioni da

vibrazioni,

- variazioni nei nominativi degli esposti per nuove assunzioni o per mobilità del

personale.

ESPOSIZIONE A CAMPIELETTROMAGNETICI

- Assicurare che i rischi di esposizione a campi elettromagnetici siano evitati o comunque

ridotti al minimo, adottando le misure preventive e protettive individuate in sede di

valutazione dei rischi;

- verificare che i lavoratori esposti siano informati e formati in relazione al risultato della

valutazione dei rischi.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

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- Assicurare che i rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali siano evitati o comunque

ridotti al minimo, adottando le misure preventive e protettive individuate in sede di

valutazione dei rischi;

- verificare che i lavoratori esposti siano informati e formati in relazione al risultato della

valutazione dei rischi.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Informare i lavoratori circa:

- gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, attraverso l’acquisizione delle schede

dei dati di sicurezza tenute aggiornate nel tempo;

- sulle precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri

lavoratori sul luogo di lavoro;

- l’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza;

- verificare che i contenitori di agenti chimici pericolosi in uso siano etichettati in maniera

chiaramente leggibile e comprensibile.

ESPOSIZIONE A AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

- Assicurare che nell’impiego di sostanze cancerogene o potenzialmente pericolose siano

ridotti al minimo i rischi, adottando le misure preventive e protettive individuate in sede di

valutazione dei rischi nonché le procedure aziendali adottate a riguardo;

- organizzare le lavorazioni in modo limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori

esposti;

- assicurare che nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio di esposizione sia vietato assumere cibi

e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e

applicare cosmetici.

ESPOSIZIONE AD AMIANTO

- Collaborare con il Responsabile di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive

nell’individuazione dei luoghi con presenza di amianto;

- segnalare al Direttore di Dipartimento LEA la presenza di materiale contenente amianto e

loro stato di conservazione.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

- Assicurare che i rischi di esposizione ad agenti biologici siano evitati o comunque ridotti al

minimo, adottando le misure preventive e protettive individuate in sede di valutazione dei

rischi nonché le procedure aziendali adottate a riguardo;

- assicurare l’attuazione di misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione

accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro ovvero per ridurre al minimo il

rischio di infezioni;

- assicurare il rispetto delle corrette modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti contaminati

con sangue e materiali biologici;

- assicurare il rispetto delle corrette modalità per la manipolazione ed il trasporto in condizioni

di sicurezza di campioni biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro;

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- assicurare che nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio di esposizione sia vietato assumere cibi

e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e

applicare cosmetici;

- assicurare che vengano apposte nei luoghi di lavoro in posizione ben visibile cartelli su cui

sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA

- Verificare, con la collaborazione dei preposti, l’attuazione di corrette procedure per l’utilizzo

ed eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e pungenti;

- verificare l’erogazione della formazione in ordine:

- all’uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione di

sicurezza;

- alle procedure da attuare per la notifica e il monitoraggio post-esposizione.

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

- Verificare che i lavoratori esposti al rischio di esplosione siano informati e formati in relazione

al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

- alla classificazione delle zone;

- alle misure adottate e alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e

l’efficacia delle sorgenti di accensione;

- ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri

combustibili;

- al significato della segnaletica di sicurezza e di eventuali allarmi ottico/acustici;

- all’uso corretto di adeguati DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

- Attuare le cautele di protezione e di sicurezza relativamente all’impiego di radiazioni

ionizzanti stabilite dall’EQ;

- vigilare affinché gli ambienti di lavoro ove sussista un rischio da radiazioni ionizzanti siano

classificati, segnalati e periodicamente verificati dall’EQ;

- accertare che i lavoratori interessati all’uso di radiazioni ionizzanti siano classificati dall’EQ;

- accertare che i lavoratori esposti siano sottoposti a visita medica preventiva e periodica da

parte del MA o MC;

- richiedere e assegnare ai lavoratori i necessari mezzi di protezione collettivi e individuali e i

dispositivi di sorveglianza fisica richiesti dall’EQ;

- rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti;

- vigilare affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i dispositivi di protezione

loro forniti, i dosimetri loro assegnati e i mezzi di sorveglianza;

- comunicare al Direttore della SC DMO/DS di riferimento:

- che nuove apparecchiature stanno per essere poste in esercizio o impianti esistenti

hanno subito modifiche sostanziali o che stanno per essere iniziate nuove attività che

comportano l'esposizione del personale;

- ogni variazione nell'assegnazione al personale delle mansioni che espongono al rischio

derivante dalle radiazioni ionizzanti;

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- i carichi di lavoro delle apparecchiature o impianti in esercizio secondo le modalità

indicate dall'EQ.

USO DI APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE A RISONANZA MAGNETICA

Relativamente alla sicurezza dei lavoratori impieganti apparecchiature di RM, il Dirigente coincide

con il Medico responsabile degli impianti di risonanza magnetica di cui al D.M. 02/08/1991

(vedi punto di trattazione specifica).

ART 12 PREPOSTI I preposti vengono nominati dal Direttore generale /titolare di delega di funzioni di appartenenza su

proposta e indicazione dei dirigenti Responsabili di SC./S.S.D./S.S.

Vengono individuate di norma come preposti tutte le figure di area sanitaria/ amministrativa/tecnica

che ricoprono ruoli di coordinamento o posizione organizzativa del personale (coordinatore

infermieristico, tecnico,etc.).

Il Dirigente responsabile della SC/SS/SSD assume anche il ruolo di preposto nei confronti del

personale dirigente laureato afferente alla Struttura che dirige.

Nell’ambito di ciascuna struttura le competenze dei preposti sono estese a tutto il personale da

essi diretto o coordinato all’interno della struttura.

Il Preposto è un dipendente che in virtù di un diretto ed immediato contatto con l’ambiente di lavoro

e le persone che vi prestano la loro opera, esercita compiti di supervisione e coordinamento delle

attività lavorative anche con riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza. Il preposto è sempre

soggetto al controllo da parte del datore di lavoro e/o del dirigente.

Gli obblighi dei preposti sono:

- coadiuvare il dirigente responsabile della Struttura di appartenenza nell’espletamento delle

sue funzioni, secondo i compiti e le mansioni affidatigli e sulla base della formazione

ricevuta;

- contribuire all’informazione e alla formazione/addestramento dei lavoratori a lui affidati in

ordine alle procedure di lavoro, al corretto impiego delle attrezzature e delle sostanze, alle

misure di prevenzione e all’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- frequentare appositi corsi di formazione;

- esercitare azione di sorveglianza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro

obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali, procedure e metodiche di lavoro in

materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI

messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informare in forma scritta i loro superiori

diretti;

- verificare che soltanto i lavoratori i quali hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle

zone che li espongono ad un rischio importante e specifico;

- sorvegliare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre agibili, controllandone

periodicamente la fruibilità e l’efficienza;

- controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature, dei mezzi e dei dispositivi di

protezione utilizzati;

- sovraintendere affinché siano attuate le misure organizzative adeguate per ridurre al

minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per

impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo

condizioni per le quali non sono adatte;

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REGOLAMENTO Rev. 00 Ed. 00 del 22/02/2016

- segnalare tempestivamente al dirigente oppure all’eventuale struttura competente, sia le

deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della

formazione ricevuta;

- controllare il corretto utilizzo di eventuali sostanze pericolose, verificando il rispetto delle

corrette procedure da parte del personale addetto all’utilizzo delle sostanze pericolose

presenti all’interno della struttura operativa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo importante e

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di

protezione;

- sovraintendere sull’osservanza delle misure antincendio e di evacuazione relative al settore

di propria competenza, svolgendo un controllo periodico del comportamento corretto dei

lavoratori in riferimento soprattutto a quelle attività (vietate) che potrebbero attivare sorgenti

di innesco di incendio (fumare, uso improprio di fiamme libere, utilizzo improprio di

apparecchiature elettriche, ecc.) o rendere più difficoltosi gli interventi in caso di incendio

compresa l’evacuazione (ostruire l’accesso ai presidi antincendio, ostruire le vie di esodo,

coprire la segnaletica di sicurezza, ecc.) e partecipando a simulazioni di applicazione del

piano di gestione delle emergenze e delle procedure aziendali stabilite in caso di eventi di

incendio;

- richiedere l’osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

- sovraintendere sull’osservanza da parte dei lavoratori delle misure di radioprotezione in

condizioni normali e di emergenza e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e dei

dosimetri loro assegnati.

ART 13 LAVORATORI Si intende per “lavoratore” la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze dell’Azienda con

rapporto di lavoro subordinato ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione.

Ai fini del presente documento, sono considerati del tutto assimilati ai lavoratori dipendenti

dell’AAS2, anche per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni regolamentari impartite:

- il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione

opera in locali dell’AAS2;

- i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l’AAS2 si avvale in virtù di appositi

e regolari contratti stipulati con gli stessi;

- gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i

soggetti ad essi equiparati che frequentano l’AAS2 per ragioni didattiche o di ricerca;

- i volontari frequentatori che operano sotto la responsabilità di un dirigente di struttura

operativa.

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Il sistema di sicurezza aziendale concepito dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. vede nel lavoratore, oltre che

il beneficiario delle misure di prevenzione e protezione predisposte, anche uno dei protagonisti

attivi della gestione della sicurezza.

In questa prospettiva il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che i lavoratori (ex art. 20, comma 2)

devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai

preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i

preparati pericolosi e i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi

di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze e/o malfunzionamento dei

mezzi e dispositivi di cui ai punti 2 e 3 e DPI, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo

di cui vengono a conoscenza, in modo che possano essere attivati i servizi aziendali

competenti;

- adoperarsi direttamente, qualora i malfunzionamenti riscontrati determinino situazioni di

rischio immediato per gli operatori, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per

eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;

- attivare direttamente, qualora posti nella condizione di poterlo fare, la procedura aziendale

per le segnalazioni delle deficienze e/o malfunzionamenti sopra citati;

- omettere di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

- utilizzare con la cura dovuta i DPI senza apportarvi modifiche di propria iniziativa;

- osservare le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI;

- omettere di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli

obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la

salute dei lavoratori durante il lavoro;

- partecipare a tutte le attività di informazione, formazione e addestramento organizzate dal

datore di lavoro.

L’adempimento di tali imposizioni deriva dal più generale dovere di diligenza che il prestatore di

lavoro deve osservare nello svolgimento delle mansioni, adeguandosi alle disposizioni per

l’esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori (art. 2104 c.c.).

In caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza, il datore di lavoro/soggetto titolare di

delega di funzione di datore di lavoro o il dirigente devono provvedere ad avviare un procedimento

disciplinare secondo il regolamento aziendale, visto anche il disposto di cui all’art. 18, comma 1,

lettera f), d. lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro/soggetto titolare di delega di funzione di datore di lavoro ovvero il dirigente

possono pertanto essere ritenuti responsabili di inosservanza delle norme in materia di salute e

sicurezza, se, pur avendo disposto le cautele previste dalla legge ed ordinato il loro rispetto, sia

però rimasto inerte di fronte all’inosservanza da parte dei lavoratori delle cautele stesse e dei

propri ordini.

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ART 14 RIUNIONI AZIENDALI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA SICUREZZA All’interno dell’AAS2 sono state istituite due tipologie di conferenze aziendali, tese alla

programmazione degli interventi in materia di sicurezza: la conferenza permanente dei titolari di

delega di funzioni di datori di lavoro e la conferenza di dipartimento.

Le riunioni aziendali costituiscono un momento in cui il SPPGA e i MC ,svolgono un ruolo attivo e

propositivo a supporto del datore di lavoro e dei delagati di titolare di funzione di datore di lavoro,

evidenziando le problematiche e proponendo soluzioni piu efficaci per il miglioramento delle

condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.

La Conferenza permanente dei titolari di delega di funzioni di datore di lavoro costitisce la sede in

cui vengono analizzate e discusse le problematiche della sicurezza inerenti l'intera azienda e in cui

vengono prese le decisioni collegiali.Alla Conferenza devono partecipare il Direttore Generale e

tutti i titolari di delega di funzioni di datore di lavoro.Si tratta quindi di una riunione tesa alla

programmazione globale della sicurezza nell'ambito dell'Azienda.

La Conferenza di Dipartimento LEA/Dipartimento Strutturale di Direzione Amministrativa è invece

una riunione sulla sicurezza limitata alla singola articolazione fondamentale dell'Azienda , a capo

della quale è posto un titore di delega di funzioni di datore di lavoro.E' prevista per la discussione

ed il coordinamento delle problematiche in materia di sicurezza relative alla singola struttura di

riferimento.

ART. 15 CONFERENZA PERMANENTE DEI TITOLARI DI DELEGA DI FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO

La Conferenza Permanente dei titolari di delega di funzioni di datore di lavoro è costituita al fine di

garantire una gestione unitaria e coordinata della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro. E' un

organismo interno all'Azienda con funzioni di coordinamento, di definizione dell'indirizzo strategico

aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e di programmazione degli interventi.

La conferenza è composta dalle seguenti figure aziendali:

- Direttore Generale;

- titolari di delega di funzioni di datore di lavoro così come individuati dal presente elaborato;

- EQ per tutte le problematiche relative alla gestione della radioprotezione, dei rischi dovuti

all’esposizione alle radiazioni non ionizzanti e alle radiazioni ionizzanti connesse alle

esposizioni mediche;

- RSPPGA o suo delegato;

- MC/MA;

- Direttori della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie, della SC Investimenti per lo sviluppo

edilizio ed impiantistico, della SC Gestione Gare e Contratti Acquisizione Lavori,Beni e

Servizi

- eventuali altri Responsabili di Strutture/Servizi aziendali e/o eventuali altri ruoli laddove ciò

sia ritenuto necessario o opportuno in relazione alle specifiche problematiche trattate.

La Conferenza viene convocata:

- almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario od opportuno;

- su istanza presentata da uno qualsiasi dei componenti al RSPPGA aziendale al quale

vengono pertanto attribuite funzioni di coordinamento.

La Conferenza deve essere sempre convocata in relazione alla trattazione delle seguenti

problematiche:

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- programma di interventi con particolare riguardo in materia di sicurezza da proporre alla

Regione F.V.G. ai fini del finanziamento;

- definizione delle linee strategiche da seguire in corso d’anno in relazione alla problematica

della sicurezza;

- attuazione del programma degli interventi individuati nel DVR secondo priorità e/o indicazioni

della Conferenza di Dipartimento;

- acquisto di attrezzature particolarmente significative dal punto di vista della sicurezza e

dell’igiene del lavoro;

- proporre l’elaborazione di procedure e istruzioni operative in relazione ai rischi;

- implementazione, in collaborazione con il SPPGA, del SGI in conformità alla norma OHSAS

18001;

- proposte per la definizione dei piani di informazione, formazione e addestramento dei

lavoratori.

ART. 16 CONFERENZA DI DIPARTIMENTO LEA/DIPARTIMENTO STRUTTURALE DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA In riferimento ai Dipartimenti nell’ambito delle quali vi è un trasferimento di responsabilità in

materia di sicurezza, al fine di attuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è costituita una Conferenza di Dipartimento a

supporto delle decisioni del delegato.

Tali Conferenze hanno una valenza di carattere più strettamente operativo in quanto sono dirette a

dare attuazione al programma di sicurezza aziendale ed hanno il compito di definire le misure

ritenute necessarie per il miglioramento dei livelli di sicurezza.

La conferenza di Dipartimento convocata dal delegato con periodicità semestrale o, da parte di

uno qualsiasi dei componenti, in relazione all’insorgere di problematiche particolari ed è composta

dalle seguenti figure aziendali:

- il titolare di delega della struttura interessata che svolge le funzioni di coordinamento;

- l’EQ, nel caso sussistano nella struttura fonti radiogene;

- RSPPGA o suo delegato;

- MC/MA;

- Direttori della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie, della SC Investimenti per lo sviluppo

edilizio ed impiantistico, della SC Gestione Gare e Contratti Acquisizione Lavori,Beni e

Servizi ;

- eventuali altri Responsabili di Strutture/Servizi aziendali e/o eventuali altri ruoli laddove ciò

sia ritenuto necessario o opportuno in relazione alle specifiche problematiche trattate.

La Conferenza deve essere sempre convocata in relazione alla trattazione delle seguenti

argomentazioni:

- esamina le proposte di interventi atti a garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza

dei dipendenti;

- valuta la rilevanza delle proposte stesse e la congruità delle misure previste definendo le

relative priorità;

- esprime il giudizio circa la fattibilità delle proposte stesse.

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ART 17 RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO È UNITA’ FUNZIONALE TECNICA SICUREZZA ANTINCENDIO Il responsabile tecnico della sicurezza antincendio ha il compito di pianificare, coordinare e

verificare l’adeguamento delle strutture aziendali nelle varie fasi previste dal DM 19 marzo 2015.

L’RTSA per l’espletamento dei suoi compiti si avvale dell’Unita funzionale Tecnica Sicurezza

Antincedio (UFTSA) composta dallo stesso RTSA, da un referente della SC GPT, da un referente

della SC ISEI e da un referente SPPGA.

ART.18 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE Il Responsabile unico del procedimento (RUP) e il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi

o di forniture (DEC) sono incaricati ai sensi del Codice degli Appalti (D.Lgs n.50/2016)

L’articolo31 e 101 delllo stesso decreto individuano le funzioni affidate al RUP e al DEC.

Nel caso di appalti e lavori temporanei comportanti l’esposizione a radiazioni ionizzanti si

applicano le disposizioni degli art. 62 e 67 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i..

ART 19 RESPONSABILE TENUTA REGISTRO E COMUNICAZIONE DENUNCIA INFORTUNI Il direttore della S.C. Risorse Umane viene incaricato dal Direttore Generale ad adempiere agli

obblighi di cui all’art. 18 comma 1 lettera r (comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni sul

lavoro)

Mediante apposita procedura il direttore della SC Risorse Umane individua i referenti per

l’espletamento dei seguenti compiti:

- raccolta dei documenti necessari alla comunicazione di avvento infortunio all’INAIL e al

SPPGA

- comunicazione via telematica all’INAIL di denuncia infortunio sul lavoro

- inserimento dei dati nel database aziendale a scopo statistico.

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TITOLO III AREA DI SUPPORTO

ART 20 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (SPPGA) Il Servizio di Prevenzione,Protezione e Gestione Ambientale(SPPGA) costituisce uno strumento di

consulenza tecnica del datore di lavoro e si colloca, così come definito , da un punto di vista

gerarchico in Staff alla Direzione Generale.

Il SPPGA viene coordinato dal responsabile (RSPPGA) nominato dal Direttore Generale. Per lo

svolgimento della sua attività, il RSPPGA viene coadiuvato da un numero sufficiente di addetti al

servizio di prevenzione e protezione aziendale (ASPPGA), definito sulla base delle esigenze

organizzative del Servizio e delle caratteristiche dell’Azienda.

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il SPPGA provvede a:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla

base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale” (art. 33, comma 1, lett. a)

D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). Il SPPGA coordina una serie di attività tese all’individuazione e

valutazione dei rischi ai fini della predisposizione delle misure preventive e protettive più

corrette per i lavoratori interessati. Queste attività generalmente vedono coinvolte numerose

figure: il datore di lavoro, i suoi delegati, i suoi referenti per la sicurezza, i dirigenti, i preposti,

i lavoratori attraverso gli RLS, i servizi tecnici, il MC, eventuali consulenti esterni, etc..

L’analisi dei rischi va, infatti, condotta in modo partecipato, non solo garantendo il ruolo del

RLS e la partecipazione del MC, ma anche la partecipazione di tutti i soggetti interessati

(dirigenti, preposti, lavoratori), in quanto portatori di esperienze e conoscenze fondamentali

ed esclusive. Tramite tali informazioni viene facilitata un’individuazione il più completa

possibile dei pericoli, una corretta valutazione dei rischi ed una definizione mirata delle

misure preventive e protettive da adottare. Eventuali situazioni che possano sfuggire a

questo sistema di raccolta degli elementi necessari per una corretta valutazione dei rischi,

vengono evidenziate e portate alla conoscenza del SPPGA, per il dovuto contributo

all’analisi, tramite lo strumento della segnalazione delle situazioni di rischio, secondo le

specifiche procedure aziendali;

- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive […] e i sistemi di

controllo di tali misure (art. 33, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008 s.m.i ). Sulla base di

quanto emerso dall’attività di valutazione dei rischi, il SPPGA provvede ad elaborare le

misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il MC e/o, all’occorrenza, con altre

Strutture aziendali competenti, oltre che con i dirigenti e i preposti interessati. Le misure

vengono quindi proposte al datore di lavoro ovvero al titolare di delega di funzioni di datore di

lavoro, i quali, ne valutano l’eventuale adozione.

Il SPPGA propone inoltre l’introduzione di meccanismi di verifica sulle misure preventive e

protettive adottate, sia per quanto riguarda la loro effettiva applicazione che la loro efficacia,

che si basano generalmente sull’analisi degli infortuni/incidenti, sulla revisione periodica del

DVR e del programma per gli interventi in materia di sicurezza, oltre che sull’attività svolta

attraverso gli audit del SGI.

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali”(art. 33, comma 1, lett. c)

D. Lgs. 81/2008 s.m.i ), per la gestione in sicurezza di alcune attività che espongono a

specifici rischi. Il SPPGA svolge tale attività in collaborazione con gli altri soggetti del sistema

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di organizzazione aziendale per la sicurezza direttamente interessati dalle problematiche

analizzate. Anche in questo caso le procedure elaborate vengono proposte al datore di

lavoro (ovvero al titolare di delega di funzioni di datore di lavoro), il quale ne valuta

l’eventuale adozione.

- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 33, comma 1, lett. d)

D.Lgs. 81/2008 s.m.i). Il SPPGA promuove iniziative di informazione, formazione e

addestramento in materia di sicurezza e tutela della salute, elaborando di concerto con i

titolare di delega di funzioni di datore di lavoro proposte adeguate alle esigenze dell’AAS2.

Le iniziative formative trovano collocazione nel Piano aziendale per la formazione continua.

Per quanto riguarda le iniziative proposte, il SPPGA viene chiamato a contribuire alla

progettazione dei corsi e a svolgere attività di docenza.

L’attività di informazione dei neoassunti viene svolta dalle Strutture aziendali competenti,

anche attraverso la messa a disposizione di materiale aziendale di informazione. Risulta di

particolare importanza per lo svolgimento di questo tipo di attività il DVR;

- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro,

nonché alla riunione periodica […]” (art. 33, comma 1, lett. e). Questa attività rappresenta un

momento importante per il compimento da parte del SPPGA di tutte le altre funzioni ad esso

attribuite, permettendo, infatti, di fare il punto della situazione in materia di gestione della

sicurezza insieme con il datore di lavoro, gli RLS e il MC, e, conseguentemente, di trarre lo

spunto per le iniziative da intraprendere ai fini del miglioramento continuo dei livelli di

sicurezza sul lavoro. Il SPPGA, per conto del datore di lavoro, organizza le riunioni, vi

partecipa e redige il relativo verbale;

- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art.36 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (art. 33, comma

1, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.). Il datore di lavoro, assicura, attraverso il SPPGA e con le altre

Strutture aziendali competenti della linea di supporto e di quella operativa, che ciascun

lavoratore riceva le informazioni circa:

- i rischi per la sicurezza e salute connessi all’attività dell’AAS2;

- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

- i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di

sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalla norme di buona

tecnica;

- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei

lavoratori;

- i nominativi del RSPPGA e degli ASPPGA, del MC e dei Responsabili delle Strutture

aziendali competenti della linea di supporto;

- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e lotta

antincendio.

Risulta di particolare importanza per lo svolgimento di questo tipo di attività il DVR.

Il SPPGA inoltre:

- fornisce la sua consulenza a tutti dirigenti responsabili delle strutture interessati in merito

all’attuazione della normativa concernente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;

- coopera alla consultazione e informazione dei RLS in tutte le occasioni previste dalla legge;

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- coopera con tutti i responsabili delle SC eventualmente interessati per fare in modo che gli

intereventi strutturali e gli acquisti vengano effettuati in armonia con gli indirizzi del “sistema

di prevenzione aziendale”;

- collabora con gli specialisti tecnici per la sorveglianza ai rischi di cui essi si occupano;

- elabora le statistiche degli infortuni/incidenti, utilizzando i dati forniti dalla S.C. Risorse

Umane;

- partecipa, come delegato del Direttore Generale e dei titolari di delega di funzioni di datore di

lavoro, alle ispezioni degli organi di vigilanza concernenti la sicurezza e la salute sui luoghi di

lavoro.

ART 21 ADDETTI ALLE EMERGENZE Si tratta di dipendenti, nominati dal titolare di delega di funzioni di datore di lavoro, i quali hanno

ricevuto una formazione adeguata e sono in possesso di una idoneità psico-fisica mirata per

l’attività specifica; sono coordinati dal responsabile della gestione delle emergenze e sono articolati

in gruppi ai quali sono attribuiti compiti distinti e complementari (es. addetti all’antincendio, addetti

all’evacuazione). Gli addetti alle emergenze attuano, in caso di emergenza, le operatività previste

dal Piano di Emergenza.

ART 22 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO In tutte le strutture in cui non è garantita la costante presenza di personale medico e infermieristico

in grado di assicurare il primo soccorso, il titolare di delega di funzioni di datore di lavoro nomina gli

addetti al primo soccorso che dovranno avere idonei requisiti di professionalità in relazione a

quanto stabilito dal D.M. 15.07.2003, n. 388.

ART 23 MEDICO COMPETENTE Il Medico competente (MC) viene nominato dal Direttore Generale sentito il parere del Direttore

Sanitario e del Direttore Amministrativo.

Il MC svolge i compiti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i), nei confronti delle

strutture dell’AAS2. Il MC deve svolgere il proprio compito con la massima diligenza professionale

e provvedere a notificare al datore di lavoro, anche attraverso i suoi collaboratori, ogni aspetto

attinente ai fattori di rischio ed ai pericoli di sua competenza connessi all’attività svolta dai

lavoratori in AAS2, una volta che gli siano state fornite le dovute informazioni in merito alla natura

dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e attuazione delle misure preventive

e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati del registro degli

infortuni e alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

Tra le figure che affiancano il datore di lavoro nella realizzazione del sistema di sicurezza

aziendale, il MC ricopre un ruolo certamente di grande rilevanza, sia per quanto riguarda il

supporto alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione,

sia per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati.

I compiti del MC possono essere suddivisi in quattro categorie:

- compiti individuali;

- compiti collaborativi;

- compiti informativi;

- compiti tradizionali.

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Compiti individuali

Sono quelli che il medico assolve operando autonomamente e prevedono:

- l’esecuzione di accertamenti sanitari preventivi e periodici con il rilascio del giudizio di

idoneità specifica alla mansione;

- l’istituzione e l’aggiornamento per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria di una

cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;

- la tenuta del registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici;

- l’esecuzione delle visite mediche richieste dal lavoratore, oltre a quelle periodiche, allorché

ritenga che la richiesta sia correlata ai rischi professionali.

Compiti collaborativi

- Sono quelli che il medico esegue in collaborazione con le altre figure presenti nella realtà

lavorativa e cioè:

- la collaborazione con il datore di lavoro ovvero il Direttore di Dipartimento (LEA/Stutturale di

Direzione Amministrativa) titolare di delega di funzioni di datore di lavoro alla predisposizione

del servizio di primo soccorso e all’assistenza medica e di emergenza;

- il supporto al datore di lavoro ovvero al titolare di delega di funzioni di datore di lavoro e la

collaborazione al SPPGA per la predisposizione delle misure per la tutela della salute e

dell’integrità psicofisica dei lavoratori;

- la collaborazione con il datore di lavoro ed il SPPGA alla valutazione dei rischi ed

all’elaborazione del relativo documento;

- la collaborazione all’attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;

- la visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;

- la partecipazione alla riunione periodica.

Compiti di informazione

Sono quelli che comprendono:

- l’informazione dei lavoratori e degli RLS sul significato degli accertamenti sanitari cui sono

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di

sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività;

- l’informazione di ogni lavoratore interessato circa i risultati degli accertamenti sanitari e

rilascio di copia della documentazione sanitaria;

- la comunicazione agli RLS, durante la riunione periodica, dei risultati anonimi collettivi degli

accertamenti clinici e strumentali commentandone il significato;

- l’informazione del datore di lavoro ovvero del Direttore di Dipartimento (LEA/Stutturale di Direzione

Amministrativa) allorché gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato l’esistenza di un’anomalia

imputabile all’esposizione agli agenti chimici e fisici ;

- l’informazione per iscritto al datore di lavoro ovvero del Direttore di Dipartimento (LEA/Stutturale di

Direzione Amministrativa) e al lavoratore interessato sul giudizio di idoneità e su quello di

inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, a seguito degli accertamenti sanitari

effettuati.

Compiti di informazione

Sono quelli che comprendono:

- denuncia di malattie professionali ex DPR 1124/65;

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- denuncia di malattie infettive.

ART 24 MEDICO AUTORIZZATO Il medico autorizzato (MA) è “il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori

esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti alla categoria A”. Il MA

viene nominato dal Direttore Generale.

Le figure di MA e MC possono coincidere nel medesimo soggetto purché sia in possesso dei

requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelli previsti dall’art. 88 del D.Lgs.

230/1995.

Il datore di lavoro, nell’ambito delle attività che comportano un’esposizione alle radiazioni

classificabile nella categoria A, deve assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente

avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale.

La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in Categoria B, oltre che dal MA, può

essere effettuata anche dal MC .

E’ competenza esclusiva del MA, la sorveglianza medica eccezionale e la consulenza al datore di

lavoro, in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

I compiti e gli obblighi del MA consistono in:

- valutare i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, anche

attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro, ai fini di programmazione delle indagini

specialistiche e di laboratorio atte ad esprimere un giudizio sullo stato di salute del

lavoratore;

- istituire e aggiornare i documenti sanitari personali e anche per la consegna all’Ispettorato

medico centrale del lavoro;

- consegnare al medico subentrante dei documenti sanitari personali, nel caso della

cessazione dall’incarico;

- fornire consulenza al datore di lavoro ovvero al Direttore di Dipartimento (LEA/Stutturale di

Direzione Amministrativa) per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire

la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso

di esposizioni accidentali o di emergenza;

- comunicare per iscritto al datore di lavoro ovvero al Direttore di Dipartimento (LEA/Stutturale

di Direzione Amministrativa) il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo;

- illustrare, nell’ambito della visita preventiva nonché in occasione delle visite periodiche e

straordinarie, al lavoratore il significato delle dosi ricevute, degli esami medici e dei risultati

dei giudizi di idoneità che lo riguardano;

- fornire, in occasione della visita medica a cui si deve sottoporre il lavoratore prima della

cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore stesso le eventuali indicazioni relative alle

prescrizioni mediche da osservare;

- richiedere l’allontanamento dal lavoro del lavoratore non idoneo;

- proporre il reinserimento del lavoratore quando venga accertata la cessazione dello stato di

non idoneità;

- comunicare, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi, i casi di

malattia professionale all’Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario

nazionale competenti per territorio;

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- trasmettere, nel caso in cui vengano refertate neoplasie ritenute causate da esposizione

lavorativa alle radiazioni ionizzanti, copia della relativa documentazione clinica ovvero

anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa all’INAIL (ex ISPESL).

ART 25 ESPERTO QUALIFICATO (EQ) Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per la protezione dei lavoratori dalle

radiazioni ionizzanti, avvalendosi della figura professionale dell’EQ definita dalla legge come la

persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per effettuare misurazioni, esami,

verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto

funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare

provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della

popolazione.

I compiti dell’EQ possono essere riassunti come segue:

- partecipare al “Sistema di prevenzione aziendale” mettendo a disposizione dei soggetti

coinvolti le sue conoscenze specialistiche;

- effettuare la valutazione dei rischi da radioprotezione e dare indicazioni al datore di lavoro

nell’attuazione delle relative misure di sicurezza;

- effettuare l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di

protezione, ed in particolare:

- procedere all’esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dei progetti di installazioni

che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello

stabilimento in relazione ai rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano

rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;

- effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni

e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

- eseguire la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di

radioprotezione;

- effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di

misurazione;

- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e

sorvegliate;

- procedere alla valutazione delle dosi e delle eventuali introduzioni di radionuclidi

relativamente ai lavoratori esposti;

- assistere nell’ambito delle proprie competenze il datore di lavoro ovvero il titolare di deleag

di datore di lavoro nell’individuazione e nell’adozione delle azioni da compiere in caso di

incidente;

- collaborare, all’elaborazione e attuazione dei piani di informazione, formazione e

addestramento del personale in materia di rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti;

- gestire le cartelle dosimetriche personali dei lavoratori esposti;

- comunicare per iscritto al MA, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o

impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al MC, quelle

relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la

comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove

necessario, tempestivamente aggiornata;

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- procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della

protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del D. Lgs. 230/95 s.m.i.,

ossia:

- effettuare la valutazione preventiva dell’impegno di dose derivante dall’attività e, in corso di

esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in

condizioni normali;

- effettuare la valutazione delle esposizioni in caso di incidente.

A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni

ambientali, adeguate alla rilevanza dell’attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di

esposizione.

ART 26 RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO Il Responsabile dell’impianto radiologico è nominato ex D. Lgs. 187/2000 e D. Lgs. 230/95 dal

Datore di Lavoro (esercente) ed è un medico specializzato in radiodiagnostica, radioterapia o

medicina nucleare.

E’ il soggetto attorno al quale ruota il programma di garanzia della qualità ed esprime il giudizio di

idoneità all’uso clinico delle attrezzature, sulla base dei controlli di qualità, della verifica delle

procedure e delle dosi mediamente assorbite dai pazienti. Per svolgere le funzioni assegnate si

avvale dell’Esperto in fisica medica.

Il Responsabile dell’impianto radiologico deve:

- istituire e tenere aggiornato l’inventario delle attrezzature radiologiche, se non già presente;

- definire i protocolli scritti di utilizzo per ciascuna attrezzatura per le pratiche radiologiche

standardizzate avvalendosi dell’esperto in fisica medica;

- verificare con cadenza biennale il rispetto degli LDR avvalendosi dell’esperto in fisica

medica;

- adottare gli interventi correttivi da intraprendere di propria competenza in caso di

superamento costante degli LDR e darne segnalazione al direttore del presidio sanitario

interessato;

- predisporre i programmi di garanzia e controllo della qualità e di valutazione della dose

avvalendosi dell’esperto in fisica medica per quanto di sua competenza e di registrare e

conservare per almeno cinque anni i dati relativi a tali programmi e controlli;

- provvedere affinché siano effettuate prove di accettazione delle attrezzature radiologiche

prima dell’entrata in uso e prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni

intervento rilevante di manutenzione e di registrare e conservare per almeno cinque anni i

dati relativi a tali prove;

- segnalare al direttore del presidio sanitario interessato o/e al dirigente responsabile della

struttura operativa tecnologie e investimenti, secondo la tipologia dell’intervento necessario,

la mancata rispondenza ai criteri di accettabilità delle attrezzature con le indicazioni per la

risoluzione dei problemi o l’indicazione di messa fuori uso;

- definire, avvalendosi dell’esperto in fisica medica, le caratteristiche tecniche delle nuove

attrezzature radiologiche;

- individuare le misure correttive necessarie e compatibili con le finalità diagnostiche ai fini

dell’attuazione del principio di giustificazione e di ottimizzazione tenendo conto delle

valutazioni dosimetriche e delle indicazioni fornite dall’Esperto in fisica medica e di darne

comunicazione al Direttore del presidio sanitario interessato;

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- provvedere affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati

singolarmente, anche in forma sintetica e di curare la tenuta di tali archivi.

ART 27 ESPERTO IN FISICA MEDICA L’esperto in fisica medica è nominato ai sensi del D. Lgs. 187/00, ed è uno specialista in fisica

sanitaria, o se privo di specializzazione, è laureato in fisica, chimica o ingegneria, con almeno

cinque anni di servizio

Le responsabilità e i compiti dell'Esperto in Fisica Medica sono i seguenti:

- affiancare il responsabile dell’impianto radiologico in ordine alla predisposizione di

programmi di garanzia e controllo della qualità (art.8 comma 2 lettera a);

- effettuare le prove di accettazione prima dell’entrata in uso delle attrezzature radiologiche e

le prove di stato al fine della verifica del corretto funzionamento delle stesse (art. 8 comma 2,

lettera b);

- effettuare le prove di costanza, definendo con il responsabile dell’impianto radiologico il

protocollo da utilizzarsi (art. 8 comma 3);

- verificare gli LDR (Allegato II);

- affiancare il responsabile dell’impianto radiologico nella predisposizione di programmi di

valutazione della dose o dell’attività somministrata (art.8 comma 2 lettera a);

- effettuare le valutazioni dosimetriche nelle attività che comportano esposizioni di bambini,

programmi di screening e alte dosi al paziente (art. 9 comma 1).

ART 28 MEDICO RESPONSABILE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA (RM) Il Medico Responsabile è nominato dal Direttore Generale sulla base del D.M. 02.08.1991

“Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”. I

compiti del medico responsabile delle apparecchiature a risonanza magnetica (RM) sono:

- elaborare il Regolamento di Sicurezza congiuntamente a ER, e garantirne il rispetto da parte

di tutto il personale;

- garantire il divieto di accesso alle zone di rispetto a persone non autorizzate;

- garantire il divieto di introduzione nelle zone di rispetto di oggetti ferromagnetici;

- approntare idonea segnaletica che interdica l’accesso al sito RM a persone per cui esistano

controindicazioni all’esposizione a campi magnetici;

- elaborare i protocolli per la corretta esecuzione degli esami;

- elaborare i protocolli per la gestione in sicurezza degli esami;

- predisporre, nel sito RM, tutte le dotazioni necessarie al primo intervento medico sul

paziente;

- elaborare i protocolli per il primo intervento medico sul paziente nei casi di emergenza;

- segnalare gli incidenti di tipo medico;

- controllare, con periodicità stabilita, la sussistenza dell’idoneità allo svolgimento dell’attività

lavorativa di tutto il personale assegnato al reparto RM;

- emettere, nell’eventualità che, ai fini della sicurezza, le attività diagnostiche debbano seguire

procedure particolari, appositi ed opportuni ordini di servizio da comunicare al personale e al

datore di lavoro.

ART 29 MEDICO RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI RM Il medico responsabile delle prestazioni, figura introdotta dalle linea guida dell’Inail, deve:

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- valutare personalmente le richieste di esami, e, in base alle condizioni del paziente ed

effettuabilità dell’esame, decidere in merito all’accoglimento della richiesta e sulle modalità di

esecuzione dell’esame;

- considerare ed accertare preventivamente, tutte le possibili controindicazioni all’esecuzione

dell’esame, utilizzando il predisposto questionario stabilito dagli allegati del DM 02.08.1991,

che dovrà peraltro firmare in calce;

- verificare il rispetto della privacy del paziente;

- informare adeguatamente il paziente sulla tipologia di esame e sugli ipotetici rischi,

registrando il consenso del paziente;

- richiedere, nel caso di pazienti minori, nelle forme dovute, il consenso ai genitori o a chi ne

ha la patria potestà;

- effettuare, se del caso, tutte le prestazioni alla presenza almeno di un medico esperto nelle

metodologie di diagnostica mediante RM;

- eseguire, se del caso, la valutazione rischi-benefici per l’esecuzione dell’esame in modalità

di funzionamento controllato di primo livello.

ART 30 - ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE A RM.

I compiti dell’Esperto Responsabile sono così riassumibili:

- validare il progetto esecutivo;

- elaborare le norme interne di sicurezza – Regolamento di Sicurezza – in accordo con il

Medico Responsabile per la sicurezza dell’impianto RM;

- verificare l’adozione da parte del Centro Medico di tutte le misure necessarie per far

rispettare il Regolamento di sicurezza;

- controllare la corretta installazione dei diversi dispositivi di sicurezza;

- controllare i diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione

dell’apparecchiatura;

- verificare il rispetto delle indicazioni date per gli impianti speciali (climatizzazione,

areazione, evacuazione dei gas criogeni, rivelazione dell’ossigeno, canalizzazioni per i

criogeni durante la procedura di rabbocco);

- verificare periodicamente i dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a RF;

- verificare la corretta esecuzione dei controlli periodici della gabbia di Faraday;

- verificare la corretta esecuzione dei controlli periodici del sistema di rivelazione

dell’ossigeno;

- verificare la corretta esecuzione dei controlli periodici dell’impianto di canalizzazione dei gas

criogeni;

- verificare la corretta esecuzione dei controlli periodici dell’impianto di ventilazione e di

espulsione rapida dei gas criogeni;

- verificare periodicamente le curve isomagnetiche;

- eseguire i controlli di qualità.

ART 31 ADDETTO SICUREZZA LASER L’addetto sicurezza laser è nominato dal Direttore Generale, contribuisce alla valutazione dei rischi

ex art. 181 e 216 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per gli aspetti di competenza, supporta e consiglia

sulle relative misure di prevenzione e protezione da porre in essere.

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L’addetto sicurezza laser deve in particolare:

- valutare i rischi relativi all’installazione laser;

- individuare la zona laser controllata da delimitare con apposita segnaletica adesiva e

luminosa, individuando i DPI adatti a ciascuna sorgente;

- definire le specifiche misure e procedure di sicurezza;

- partecipare all’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto;

- effettuare i controlli di accettazione di ogni sorgente ed i controlli periodici di sicurezza;

- analizzare gli infortuni e gli incidenti accaduti e mancati.

ART. 32 RESPONSABILE PER IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Il datore di lavoro qualora nell’AAS2 sia stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto

(MCA) deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le

attività manutentive. In particolare il responsabile per il programma di controllo e manutenzione ha

il compito di:

- tenere l’idonea documentazione riportante l’ubicazione dei MCA con la relativa segnalazione

dei siti;

- informare gli occupanti dell’edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire;

- predisporre una specifica procedura di autorizzazione per interventi in aree o superfici

caratterizzate dalla presenza di MCA con conservazione della documentazione relativa;

- stilare programma periodico di ispezione da parte di personale esperto per valutare lo stato

di conservazione dei MCA;

- sovrintendere e vigilare su tutto quanto previsto dal punto 4b del citato decreto.

ART. 33 RESPONSABILE PER L’IMPIANTO ELETTRICO E PREPOSTO AI LAVORI ELETTRICI La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli

impianti elettrici” prescrivono di identificare la figure del Responsabile dell’Impianto (RI) e del

Preposto ai Lavori (PL). La norma CEI 11-27 indica che prima di poter eseguire qualsiasi lavoro

elettrico è indispensabile nominare il RI e il PL.

Il RI è definito nella norma CEI 11-27 come: “Persona designata alla più alta responsabilità

dell’esercizio dell’impianto elettrico”, mentre il PL è definito come: “Persona designata alla più alta

responsabilità della conduzione del lavoro”.

Secondo la norma CEI 11-27 il RI deve:

- pianificare e programmare i lavori;

- valutare i rischi connessi ai lavori;

- redigere il Piano di lavoro comprensivo delle precauzioni contro lo shock elettrico e contro

gli effetti di cortocircuiti e archi elettrici;

- programmare ed eseguire le modifiche gestionali (es. modifiche taratura protezioni,

esclusione richiusure, inibizione di contro alimentazioni) e le manovre sull’impianto elettrico,

o sua parte, oggetto dei lavori;

- eseguire i sezionamenti, prendere i provvedimenti per evitare richiusure intempestive,

realizzare eventuali terre di sezionamento e apporre i cartelli monitori, qualora sia

indispensabile portare a termine lavori fuori tensione;

- individuare l’impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori e delimitare l’area entro

la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste;

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- trasferire al PL le informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici

dell’impianto oggetto dei lavori;

- consegnare l’impianto elettrico al Preposto ai lavori.

Il PL è invece deve:

- preparare i lavori;

- pianificare le attività definendo la sequenza più opportuna per l’esecuzione dei lavori;

- redigere il Piano d’intervento, qualora dovuto;

- prendere in carico l’impianto elettrico o di sua parte dal RI e successivamente riconsegnarlo;

- verificare l’assenza di tensione nell’impianto ed apporre le terre di lavoro, nel caso di lavori

fuori tensione;

- verificare la sicurezza delle masse;

- verificare e controllare le condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori;

- adottare le procedure previste per i lavori in prossimità di parti attive prossime potenziali

fonti di pericolo;

- gestire e trasferire al personale a lui subordinato le informazioni necessarie per il lavoro e

la sicurezza;

- mettere in opera ulteriori misure di protezione a fronte dell’insorgenza di rischi elettrici e non

elettrici non valutati preventivamente ovvero sospendere i lavori nel caso non sia in grado di

farvi fronte;

- organizzare le risorse lavorative assegnate o necessarie, compreso il coordinamento di

eventuali lavoratori autonomi che interferiscono nell’attività lavorativa svolta all'interno della

zona di lavoro, rendendoli edotti dei rischi ai quali sono esposti, e adottare le eventuali

misure di sicurezza necessarie per evitarli;

- accertare l’adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi speciali

necessari al lavoro.

Il RI e il PL svolgono dunque compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione, ossia ruoli

tipici di “dirigente” o “preposto” come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, con tutte le conseguenze

in termini di obblighi che ne conseguono.

Chi svolge il ruolo di RI e PL deve essere qualificato come persona esperta in ambito elettrico

(PES) definita come persona con istruzione, conoscenza ed esperienza tali da consentire di

analizzare i rischi ed evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

Il Direttore Generale delega il direttore del Dipartimento Gestione dei Processi Amministrativi,

Risorse Umane e Finanziarie ad individuare e affidare all’interno delle proprie SC i ruoli del RI e

del PL, ricorrendo a fornitori esterni nel caso di assenza di competenze interne.

Il direttore di SC GPT/ SC ISEI nell’affidare lavori sotto tensione deve garantire il rispetto di quanto

previsto all’art. 82 del D.Lgs. 81 e s.m.i.

ART 34 RESPONSABILE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI (IDGM) Il Direttore Generale in relazione agli IDGM delega al direttore di Dipartimento Gestione dei

Processi Amministrativi, Risorse Umane e Finanziarie,all’interno delle proprie SC,la nomina del

Responsabile Esecutivo (RE) che detiene la più alta responsabilità all’interno dell’organizzazione,

nominando tutte le altre figure aziendali coinvolte nella gestione degli IDGM e promuovendo la

redazione del Documento di Gestione Operativa (DGO). Il Responsabile redige il DGO sulla base

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delle informazioni del fabbricante dell’IDGO, che deve, in ogni caso, prevedere tutte le procedure

per:

- gestire il controllo di documenti e registri nei quali vengono riportati i risultati di tutte le

attività svolte;

- gestire la formazione specifica degli addetti in merito all’IDGM assegnato, i quali, peraltro,

dovrebbero già avere una conoscenza generale dei principi operativi, progetti di base e delle

funzioni degli IDGM;

- definire le modalità di conduzione della comunicazione fra i vari addetti alla gestione degli

IDGM, individuando i reparti che necessariamente devono essere informati in relazione a un

determinato intervento in corso sugli impianti e il personale da avvisare in forma scritta o

verbalmente;

- programmare la gestione delle emergenze individuando le misure specifiche da adottare

(ad esempio, chiusura delle valvole d’intercettazione d’area, impiego di bombole,

coordinamento con altro personale e con gli altri reparti, ecc.) e la modulistica per la stesura

di rapporti relativi a tutti gli incidenti e la richiesta di intervento delle eventuali società

appaltatrici;

- pianificare la gestione di qualsiasi processo di cambiamento degli IDGM, comprese le

variazioni e gli ampliamenti;

- rilasciare il “permesso di lavoro” in relazione a qualsiasi intervento programmato di

manutenzione preventiva, riparazione, modifica, o ampliamento degli IDGM esistenti, da

realizzarsi comunque in conformità alle specifiche tecniche fornite dal fabbricante, ed in ogni

caso, per qualsiasi attività che possa influire sull’erogazione del gas medicale alle unità

terminali degli IDGM, al fine di disciplinare la disattivazione in sicurezza dell’impianto e le

modalità di esecuzione dell’intervento;

- gestire le sorgenti di alimentazione, allo scopo di verificare l’andamento del consumo di gas

nel tempo e, conseguentemente, di garantire un quantitativo di prodotto sufficiente

all’erogazione continuativa di gas medicale. Qualsiasi aumento previsto nella domanda di

gas, che dovrebbe basarsi sugli ampliamenti programmati della struttura ospedaliera o degli

IDGM oppure sui cambiamenti nelle pratiche cliniche, deve essere notificato per tempo al

fornitore del gas, per impedire che l’aumento della domanda possa compromettere la

continuità del servizio di erogazione;

- coprire gli aspetti operativi inerenti allo stoccaggio e movimentazione delle bombole di tutti i

gas medicali utilizzati nelle strutture sanitarie, la cui responsabilità è assegnata alla Persona

Autorizzata (PA) o al Controllore della Qualità (CQ);

- gestire gli acquisiti dei dispositivi o apparecchiature medicali da collegare all’IDGM al fine di

assicurare la loro rispondenza alla portata e pressione specificata;

- gestire gli appalti con particolare riferimento ai requisiti offerti dalle società appaltatrici, che

dovranno essere adeguati al tipo di attività richiesta (più restrittivi nel caso di realizzazione

nuovi impianti o modifiche e/o ampliamenti di IDGM esistenti, rispetto a quelli richiesti per

attività di manutenzione).

ART 35 SOGGETTO INCARICATO DELLA VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO Gli agenti accertatori vengono nominati dal datore di lavoro e titolare di delega di funzioni di datore

di lavoro e svolgono le seguenti attività:

- vigilano sull’osservanza del divieto stabilito dal relativo regolamento aziendale;

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- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione secondo il

regolamento aziendale.

ART 36 CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA. Il Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada è la figura che si

sostituisce al Direttore Generale negli adempimenti agli obblighi previsti dal Regolamento ADR.

Il consulente deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei

Trasporti, a seguito del superamento di un apposito esame.

I compiti del Consulente sono definiti dal decreto legislativo 4 febbraio 2000 n.40 – “Sicurezza per

il trasporto, carico e scarico di merci pericolose”e comprendono l’esame delle pertinenti procedure

relative alle attività dell’AAS2 riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e

scarico di tali merci.

ART. 37 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE GARE E CONTRATTI, ACQUISIZIONE LAVORI, BENI E SERVIZI Tale struttura costituisce un articolazione del Dipartimento Gestione Risorse Tecniche ed

Investimenti, il cui compito primario è di programmare e pianificare i processi di acquisizione di

lavori, beni (sanitari e non sanitari ) e servizi. Individuare i fabbisogni aziendali e adempiere alle

attività amministrative e alla stipula e registrazione dei contratti per l’acquisizione di lavori, beni e

servizi secondo il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Direttore della Struttura ha principalmente i compiti di:

- garantire il soddisfacimento delle richieste di beni e servizi a prezzi e condizioni competitive,

nel rispetto di tutte le normative e massima trasparenza, con fornitori che rispondano in

termini di qualità e servizio agli standard richiesti dagli utilizzatori,

- collaborare con l’SPPGA al momento dell’introduzione negli ambienti lavorativi di arredi

affinché quest’ultimi siano rispettosi dei requisiti previsti dalle norme di buona tecnica per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute del personale dipendente;

- ottemperare a quanto previsto nella sezione acquisti del Programma annuale degli interventi

prioritari in materia di sicurezza nei tempi più rapidi possibili;

- valutare nell’acquisto di beni e/o servizi anche gli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute

degli operatori (destinatari dei beni e/o servizi), verificandone la rispondenza alla normativa in

materia di sicurezza, anche in collaborazione con il SPPGA;

- provvedere affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e

marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione;

- provvedere affinché i beni e i servizi appaltati siano corredati delle certificazioni e marcature

obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione e, in generale, rispettino i requisiti di

sicurezza;

- eseguire i controlli affinché i fabbricanti e i fornitori di beni di sua competenza rispettino i

dettami dell’art. 23 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i ;

- prevedere, in tutti i contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli

formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti; da effettuarsi all’interno delle

strutture a cui i beni sono destinati;

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- richiedere, all’atto dell’acquisto di prodotti chimici, le schede di sicurezza degli stessi, al fine

di garantire l’adeguamento del documento di valutazione dei rischi e della informazione dei

lavoratori;

- assicurare per quanto di competenza la procedura aziendale per l’applicazione dell’art. 26

del D. Lgs. 81/2008 s.m.i in riferimento ai contrati di appalto di beni e servizi di competenza;

- mantenere, per gli aspetti di competenza, una interfaccia attiva con il SPPGA finalizzata

all’attività coordinata di gestione integrata della sicurezza sul lavoro, garantendo

collaborazione e reciproco scambio di informazioni;

- valutare nell’acquisto di beni e servizi anche gli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute

degli operatori (destinatari dei beni e/o servizi), verificandone la rispondenza alla normativa

in materia di sicurezza anche con la collaborazione di SPPGA;

- prevedere, in tutti i contratti di acquisto di beni, la richiesta alle ditte fornitrici di moduli

formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei beni forniti, da effettuarsi all’interno delle

strutture operative a cui i beni sono destinati.

ART. 38 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA FARMACIA Tale struttura costituisce un’articolazione dellla Direzione Sanitaria. La Struttura complessa

Farmacia è deputato a garantire la sicurezza, l’efficacia, la qualità e l’equità dell’assistenza

farmaceutica territoriale nell’ambito dell’AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”. L’assistenza è

erogata nel rispetto della vigente normativa e dei livelli di assistenza garantiti dal servizio

sanitario nazionale.

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Direttore della Struttura ha principalmente i compiti di:

- richiedere, all’atto dell’acquisto di prodotti chimici, le schede di sicurezza degli stessi o, ove

non previste, note informative al fine di garantire l’adeguamento del documento di

valutazione dei rischi e della informazione dei lavoratori;

- istituire e tenere aggiornata la banca dati relativa alle schede di sicurezza dei prodotti

chimici utilizzati ;

- valutare nell’acquisto di dispositivi medici anche gli aspetti legati alla sicurezza ed alla salute

degli operatori, verificandone la rispondenza alla normativa in materia di sicurezza anche

con la collaborazione di SPPGA;

- prevedere, ove necessario nei contratti di acquisto di dispositivi medici , la richiesta alle ditte

fornitrici di moduli formativi per gli operatori sul corretto utilizzo dei dispositivi forniti, da

effettuarsi all’interno delle strutture operative a cui i dispositivi sono destinati.

ART. 39 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA UNICA DEL DIPARTIMENTO DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA Tale struttura costituisce un’articolazione del Dipartimento dell’Assistenza Ospedaliera ed

Investimenti, il cui compito primario è di garantire gli adempimenti di natura amministrativa

concernenti i Presidi Ospedalieri ed inoltre di organizzare e gestire il personale del

centralino/portineria/trasporti e Centri Unici di Prenotazione (CUP).

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Direttore della Struttura ha principalmente i compiti di:

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- garantire il servizio di telefonia aziendale attraverso l’utilizzo dei centralini;

- garantire il controllo degli accessi alle strutture ospedaliere;

- garantire la custodia e distribuzione ai richiedenti delle chiavi di tutte le porte del presidio;

- garantire tutti i trasporti interni ed esterni tramite i veicoli aziendali, con particolare

attenzione ai trasporti di materiali biologici,farmaci e prodotti chimici;

- garantire la puntuale e precisa gestione da parte del personale dei centralini/portineria delle

emergenze all’interno dei presidi ospedalieri: incendio,allagamento,black-out,ecc.

ART. 40 RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE Tale struttura costituisce un’articolazione della Direzione Sanitaria ed ha l’obiettivo principale della

struttura è di formare e sviluppare la professionalità, le competenze e le capacità degli operatori al

fine di garantire una qualificata ed efficace erogazione dei servizi, sviluppare nel personale una

cultura orientata alla missione aziendale al fine di garantire ai cittadini servizi sanitari coerenti con i

loro bisogni secondo le modalità rispettose del diritto alla salute e della economicità, contribuire a

raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso progetti di formazione, contribuire alla qualificazione

ed allo sviluppo professionale finalizzati ad implementare competenze specialistiche, educative e

gestionali, per promuovere lo sviluppo organizzativo ed il miglioramento della qualità.

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Responsabile della Struttura ha principalmente i compiti di:

- raccogliere i bisogni formativi per la predisposizione del Piano per la formazione in

allineamento agli indirizzi generali della Direzione Strategica;

- collaborare con il SPPGA, MC e con le altre strutture competenti per l’organizzazione e la

realizzazione delle attività formative;

- consultare gli RLS in merito all’organizzazione della formazione;

- organizzare la formazione degli RLS;

- garantire i processi di accreditamento dei progetti formativi definiti annualmente nel Piano

aziendale per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro dal datore di lavoro, dai servizi

e dalle strutture operative interessate e dal SPPGA;

- individuare i formatori per la sicurezza ai sensi del DM 6 marzo ;

- organizzare i corsi di formazione per la sicurezza.

ART. 41 DIRETTORE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICO Tale struttura costituisce un’articolazione del Dipartimento Gestione Risorse Tecniche e

Investimenti.

L’obiettivo principale della struttura è di assicurare che gli operatori sanitari e non, dipendenti e

convenzionati, svolgano le proprie attività con l’aiuto dei sistemi telematici ed informatici in grado di

ottimizzare l’efficacia e l’efficienza della loro prestazione; garantire che le informazioni

rappresentino il tessuto connettivo dell’organizzazione, attraverso l’integrabilità, la trasparenza e

l’accessibilità dei dati; proteggere e spersonalizzare il patrimonio dati dell’Azienda.

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Responsabile della Struttura ha principalmente i compiti di:

- Garantire, per quanto di sua competenza, che i sistemi telematici ed informatici installati

siano conformi a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori;

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- attuare, con riferimento alle attrezzature munite di videoterminali, le disposizioni di cui al

Titolo VII ed all’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i, garantendo che l’utilizzazione

corretta dell’attrezzatura non costituisca fonte di rischio per i lavoratori;

- garantire, anche attraverso eventuali ditte esterne incaricate di effettuare la fornitura,

l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature informatiche, la possibilità

all’operatore di posizionare le apparecchiature fornite in modo corretto in riferimento a

quanto previsto in tal senso dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dai principi

dell’ergonomia;

- assicurare, per quanto di competenza, le attività di cooperazione e coordinamento in

applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i, in riferimento ai contratti di appalto di beni

e servizi di competenza;

- provvedere affinché i beni e le attrezzature acquistate siano corredati delle certificazioni e

marcature obbligatorie, nonché dei manuali d’uso e manutenzione e, in generale, rispettino i

requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i;

- mantenere, per gli aspetti di competenza, una interfaccia attiva con il SPPGA, il medico

competente e gli Affari generali, finalizzata all’attività coordinata di gestione integrata della

sicurezza sul lavoro, garantendo collaborazione e reciproco scambio di informazioni;

- provvedere all’informazione e alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro del

personale ad esso assegnato di cui è direttamente responsabile;

- provvedere ad individuare e ad inoltrare al datore di lavoro le esigenze formative in materia

di sicurezza dei propri operatori;

- provvedere, qualora opportuno o necessario, ad organizzare moduli formativi inerenti la

sicurezza relativamente ad aspetti specifici dell’attività di propria competenza.

ART 42 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO INFERMIERISTICO Tale struttura costituisce un’articolazione della Direzione Sanitaria il cui compito primario è di

assicurare alle Strutture le risorse infermieristiche e tecnico-ausiliarie addette ai servizi socio

assistenziali concordate, nonchè la loro perfetta integrazione nei servizi sanitari resi dalle strutture

utilizzatrici; attuare una costante verifica e revisione della qualità delle prestazioni assistenziali

erogate e finalizzate al miglioramento continuo.

Funzioni della Struttura in materia di sicurezza

Il Direttore della Struttura ha principalmente i compiti di:

- provvedere all’informazione dei neoassunti del comparto infermieristico e tecnico-

assistenziale;

- promuovere i programmi di formazione in materia di sicurezza e salute durante il lavoro in

riferimento al personale infermieristico, tecnico-assistenziale

- collaborare con il SPPGA e le Direzioni Mediche di Presidio /Distretti e di competenza nella

realizzazione di iniziative di addestramento ,esercitazione, simulazione in materia di gestione

delle emergenze

ART.43 COMMISSIONI/COMITATI COMMISSIONE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA SANITARIA/COMMISSIONE INFEZIONI NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE

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Viene costituita con apposito regolamento del Direttore Generale. Alla Commissione vengono

attribuiti i seguenti compiti:

- organizzazione di un sistema di sorveglianza epidemiologica delle infezioni ospedaliere;

- codificazione e organizzazione delle misure di prevenzione;

- informazione del personale sui programmi di sorveglianza e controllo;

- adozione di una corretta “politica” degli antibiotici;

- formulazione di proposte operative in ordine e provvedimenti di urgenza da adottarsi dalla

Direzione Sanitaria in particolari evenienze di rischio infettivo;

- partecipazione ai programmi coordinati in ambito regionale e impostazione e promozione di

specifiche attività in ordine a particolari problemi;

- organizzazione e applicazione in sede locale dei programmi di formazione impostati

dall'Assessorato Regionale alla Sanità;

- redazione di rapporto annuale all’Assessorato Regionale alla Sanità sull’attività svolte sulla

situazione epidemiologica della collettività ospedaliera, con formulazione di eventuali

proposte in ordine alla sorveglianza, prevenzione, formazione, ricerca.

-

COMITATO UNICO DI GARANZIA. Viene costituito con apposito regolamento del Direttore Generale.Al Comitato unico di garanzia

(CUG) vengono attribuiti i seguenti compiti:

- assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la

tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;

- garantire l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla

razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;

- favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle

prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro

caratterizzato dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

AUDIT CIVICO L’audit civico consiste in un’analisi critica e sistematica dell’azione delle aziende sanitarie

promossa dalle organizzazioni civiche e si configura come uno strumento a disposizione dei

cittadini per promuovere la valutazione della qualità delle prestazioni delle aziende sanitarie locali

ed ospedaliere.

Le componenti dell’Audit Civico sono quattro:

- l’orientamento ai cittadini, cioè l’attenzione dimostrata dall’AAS2 per ambiti spesso

problematici per gli utenti dei servizi sanitari, la cui attenzione può favorire una sempre

maggiore fiducia nel Sistema Sanitario Nazionale (accesso alle prestazioni, rispetto

dell’identità personale, culturale e sociale, ecc.);

- l’impegno dell’AAS2 nel promuovere politiche di particolare rilievo sociale e sanitario;

- il coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali;

- la capacità di risposta dell’AAS2 a un problema concreto vissuto come “urgente” dalla

comunità locale.

GRUPPI DI LAVORO

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In relazione ad esigenze organizzative potranno essere istituiti appositi gruppi di lavoro, aventi

l’incarico di esaminare ed interpretare la normativa attualmente in vigore per la gestione in

sicurezza dei rischi negli ambienti di lavoro, di elaborare opportune procedure e istruzioni operative

aziendali, di procedere alla verifica periodica (audit) in ordine alla corretta applicazione, da parte

delle diverse figure aziendali della sicurezza, degli adempimenti di competenza.

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TITOLO IV AREA GESTIONALE

ART 44 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (SGI) Con Decreto n. N. 489 del 01/10/2015 è stato implementato un Sistema di gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza ( QuAs) secondo le norme iso 9001,iso 14001 e OHSAS 18001.Il sistema sato creato al fine di avere una visione unitaria del sistema aziendale, valorizzando l’intera organizzazione attraverso una migliore visibilità degli obiettivi comuni, l’unicità di gestione e un unico riferimento per la documentazione e per la gestione dei dati, l’ottimizzazione delle risorse, il contenimento dei costi ed una migliore integrazione delle competenze. Componenti essenzili del sistema sono: ALTA DIREZIONE L’Alta Direzione è costituita da:

- Direttore Generale;

- Direttore Amministrativo;

- Direttore Sanitario.

- Coordinatore Socio sanitario

L’impegno dell’Alta Direzione è quello che garantisce il successo di un sistema di gestione della

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e dell’ambiente, finalizzato allo sviluppo e attuazione di una

politica e dei relativi obiettivi, tenendo conto anche dei requisiti di legge.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Alta Direzione si assume la responsabilità del sistema di

gestione nei modi seguenti:

- assicurando la disponibilità delle risorse essenziali;

- definendo ruoli, assegnando responsabilità e delegando poteri.

Le risorse essenziali comprendono le risorse umane e le abilità specialistiche, le infrastrutture

organizzative, la tecnologia e le risorse finanziarie.

SC EPIDEMIOLOGIA, RISK MANAGEMENT, QUALITÀ E COMUNICAZIONE

Tale struttura costituisce un’articolazione della Direzione Sanitaria.

La Struttura epidemiologia, risk management, qualità e comunicazione posizionata in staff alla

Direzione Generale, è stata istituita ai fini del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni

erogate nonché del coordinamento di tutte le iniziative volte al raggiungimento delle certificazione

e degli accreditamenti di parte terza richiesti dalla Regione Friuli Venezi giulia o voluti dalla

Direzione Aziendale.

All'interno della Struttura è presente, inoltre, la figura del Risk Manager che si occupa delle attività

concernenti il rischio clinico.

All'interno della Struttura opera, in modo interdisciplinare, personale sanitario ed amministrativo al

fine di sviluppare un Sistema di Gestione della Qualità aziendale esplicito, coordinato, condiviso e

diffuso.

L'impegno continuo è quello di realizzare una "cultura della qualità" che favorisca un sistema di

cure ed assistenza centrato sul cittadino/utente/paziente che soddisfi al meglio i bisogni di salute

della popolazione.

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La Struttura supporta, sul piano metodologico, la Direzione Generale nella definizione delle

Politiche della Qualità e della loro relazione con la Mission e la Vision aziendali nonché i principi

etici condivisi.

RESPONSABILE DEL SGI Il Direttore Generale nomina il Responsabile del SGI il quale avrà il compito di mantenere attiva la

gestione di tutta la documentazione inerente al SGI.

AUDIT INTERNO Un audit del Sistema SGI è un’ispezione sistematica, documentata e indipendente che ha come

scopo quello di verificare la conformità ai requisiti espressi che dovrà essere non casuale ma il

prodotto di una cultura dell’organizzazione che determinerà sempre lo stesso risultato. La

conformità dovrà essere dimostrata tramite evidenze oggettive che si raccoglieranno per mezzo di

colloqui con il personale, analisi di documenti, osservazione di come vengono svolte le attività.

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TITOLO V AREA CONSULTIVA E RAPPRESENTATIVA DEI LAVORATORI

ART 45 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) vengono eletti o designati per rappresentare

i lavoratori in materia di salute e sicurezza durante il lavoro”.

I RLS rappresentano la linea consultiva del SGI e svolgono un’attività di carattere consultivo e di

controllo nei confronti degli attori della sicurezza.

Ad essi sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, previa comunicazione al datore

di lavoro;

- essere consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,

alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda

ovvero unità produttiva;

- essere consultati relativamente alla designazione degli addetti del SPPGA, all’attività di

prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale riguardo la valutazione dei rischi e le

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le

macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie

professionali;

- ricevere una formazione adeguata;

- promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione

idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

- partecipare alla riunione periodica;

- formulare proposte in merito all’attività di prevenzione;

- avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

- poter presentare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di

prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per

attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Agli RLS sono attribuiti tre diritti fondamentali:

DIRITTO DI ACCESSO

Oltre al diritto di accedere fisicamente agli ambienti di lavoro, è riconosciuto dalla legge il diritto di

accesso ad una serie di informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività consultiva in

materia di sicurezza (alla valutazione dei rischi, al registro degli infortuni sul lavoro, alla

documentazione aziendale inerente le sostanze e i preparati pericolosi, etc.).

Peraltro, a fronte del diritto all’informazione riconosciuto agli RLS, vi è l’obbligo a carico di questi

ultimi di mantenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza

nell'esercizio delle loro funzioni.

DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE

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Il RLS deve essere consultato dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente in ordine

ad una serie di attività fondamentali nella gestione della sicurezza (alla valutazione dei rischi, alla

individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione

nell’AAS2 ovvero nell’unità produttiva etc.). In occasione di tali consultazioni il’RLS ha la possibilità

di mettere in luce le esigenze di sicurezza dei lavoratori.

In tale ottica, il rappresentante partecipa alla riunione periodica, alle visite annuali negli ambienti di

lavoro e ad alcuni gruppi di lavoro. Propone iniziative in merito all’attività di prevenzione e, avverte

il responsabile dell’AAS2 dei rischi individuati nei luoghi di lavoro.

DIRITTO ALLA FORMAZIONE.

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la

normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di

rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e

prevenzione dei rischi stessi.

È, inoltre, prevista l’attribuzione di altre funzioni:

- verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute anche

attraverso l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- acquisire notizie dai lavoratori in ordine ad eventuali deficienze di mezzi di lavoro e dei

dispositivi di protezione e, più in generale, sui problemi concernenti la salute e la sicurezza,

sollecitando la partecipazione dei lavoratori nella formulazione di possibili soluzioni;

- svolgere un ruolo propositivo nella elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di

prevenzione.

Durante le ispezioni compiute negli ambienti di lavoro dalle autorità competenti, gli RLS possono

affiancare gli ispettori al fine di favorire l’acquisizione di dati e notizie più precise e dettagliate circa

le effettive situazioni di rischio presenti nell’AAS2.

ART 46 RIUNIONE PERIODICA EX ART. 35 DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.

La riunione periodica deve essere indetta almeno una volta all’anno direttamente dal datore di

lavoro o tramite il SPPGA. A questa riunione devono partecipare:

- il Datore di lavoro o un suo rappresentante;

- il RSPPGA;

- il Medico Competente/Autorizzato;

- i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La riunione viene convocata per sottoporre ai partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;

- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione

individuale;

- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini

della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione deve essere inoltre convocata in occasione di eventuali significative variazioni delle

condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove

tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nel corso della riunione può essere sollecitata l'individuazione da parte dei gruppi tecnici di lavoro:

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- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie

professionali;

- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

- La riunione offre la possibilità agli RLS di dialogare con il datore di lavoro e gli altri principali

attori della gestione della sicurezza e di mettere in luce le esigenze di sicurezza dei

lavoratori.

ART. 47 NORME FINALI E TRANSITORIE Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione e

contestualmente vengono disapplicati i precedenti regolamenti in materia.

ART. 48 ARCHIVIAZIONE Il presente regolamento viene archiviato e mantenuto per tre anni.

L’accesso alla documentazione viene garantito dalla Rete Intranet aziendale

ART. 49 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - DOC_REG15DG_01_00” Documento di individuazione delle figure incaricate e descritte nel

regolamento per la gestione della sicurezza in azienda.