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Corso di formazione per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE DEI LAVORI (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DECRETI ATTUATIVI ING. CATERINA LAPIETRA

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Corso di formazione per

COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE DEI LAVORI

(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e success ive modificazioni e integrazioni)

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DECRET I ATTUATIVI

ING. CATERINA LAPIETRA

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

� DPR n. 164 del 7.1.56 - Norme per la prevenzione degl i infortuni sul lavoro nelle costruzioni

� DLgs n. 277/91 del 15.8.91 - Rischi chimici, fisici e biologici

� Legge 109/94 del 11.2.94 –(legge Merloni) Legge qu adro in materia di lavori pubblici – alla quale seguono : Merloni Bis (n. 206 del 1995) – Merloni Ter (n.415 del 1998) – Merloni Quarter (n. 166 del 2002)

� DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Sicurezza e della salute dei lavoratori

� DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Prescrizioni minime di s icurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

� DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

� DLgs n. 106 del 3 Agosto 2009 - Disposizioni integrat ive e correttive del DLgs 9 aprile 2008 n. 81

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DPR n. 164 del 7.1.56 - Norme per la prevenzione degl i infortuni sul lavoro nelle costruzioni ;

Capo I - Campo di applicazione

Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE

IL DPR 164/56

Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE(…)Le norme del presente decreto si applicano alle att ività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori su bordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione , manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratur a, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Capo II - Disposizioni di carattere generale

IL DPR 164/56

Art. 4. VIABILITÀ NEI CANTIERIDurante i lavori deve essere assicurata nei cantier i la viabilità delle persone e dei veicoli…..

Art. 7. IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISIONALILe opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte....

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Capo II - Disposizioni di carattere generale

Art. 10. CINTURE DI SICUREZZANei lavori (…) che comunque espongano a rischi di ca duta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle

IL DPR 164/56

gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.La fune di trattenuta deve essere assicurata, diret tamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a par ti stabili delle opere fisse o provvisionali.(…)Art. 11. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHENon possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o d ai ponteggi….

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Capo III - Scavi e fondazioni

IL DPR 164/56

Art. 12. SPLATEAMENTO E SBANCAMENTONei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti s enza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di att acco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla n atura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50m, è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete…..

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Capo IV - Ponteggi e impalcature in legname

IL DPR 164/56

Art. 16. PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALINei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai 2m , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, a deguate impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque pr ecauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose .

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Capo V - Ponteggi metallici fissi

Art. 30. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMP IEGOLa costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strut ture portanti sono costituite

IL DPR 164/56

La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strut ture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo…..

Art. 32. PROGETTOI ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole imp ortanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Capo IX – Demolizioni

Art. 72. ORDINE DELLE DEMOLIZIONI

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto

IL DPR 164/56

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'altoverso il basso e devono essere condotti in maniera da non preg iudicare lastabilità delle strutture portanti o di collegamento di que lle eventuali adiacenti,ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento .

La successione dei lavori , quando si tratti di importanti ed estese demolizioni,deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmatodall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, o ve esista, e deveessere tenuto a disposizione degli ispettori di lavoro.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 277/91 del 15.8.91 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia diprotezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti

IL DLgs 277/91

chimici, fisici e biologici durante il lavoro , a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990,n. 212.

In sintesi i tratti salienti del decreto riguardano:

1)l'obbligo, penalmente sanzionato, di procedere ad una valutazione dellaesposizione dei lavoratori agli agenti di rischio considerati, senzadiscriminazioni in base all'effettivo livello della esposi zione;

2)l'obbligo di provvedere all' informazione ed alla formazione dei lavoratoriesposti o potenzialmente esposti;

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Tale normativa in particolare ha dettato una serie di prescrizioni rivolte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori cont ro i rischi connessi all'esposizione, nel corso dell'attività lavorativa, a due specifici elementi di rischio:

l'AMIANTO ed il RUMORE

IL DLgs 277/91

l'AMIANTO ed il RUMORE

Capo III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DURANTE IL LAVORO

Art. 34. - Lavori di demolizione e di rimozione dell'a mianto.

1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto (…);2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure nec essarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione d ell'ambiente esterno.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Tale normativa in particolare ha dettato una serie di prescrizioni rivolte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori cont ro i rischi connessi all'esposizione, nel corso dell'attività lavorativa, a due specifici elementi di rischio:

l'AMIANTO ed il RUMORE

IL DLgs 277/91

Capo IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Art. 38. - Finalità. 1. Le norme del presente capo sono dirette alla pro tezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e (…) contro i rischi per la sa lute e la sicurezza derivanti dall' esposizione al rumore durante il lavoro. Art. 39. - Definizioni. 1. Ai sensi delle presenti norme si intende per: a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (L(EP,d)), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giorn aliere.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Legge 109/94 del 11.2.94 - Legge quadro in materia d i lavori pubblici

Art. 31

La L.109/94

Art. 31Piani di sicurezza

(…)2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del cont ratto di appalto o di

concessione . Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa forma le costituzione in mora

dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

Legge 109/94 del 11.2.94 - Legge quadro in materia d i lavori pubblici

Art. 31Piani di sicurezza(…)2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il pia no generale di sicurezza,

La L. 109/94

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il pia no generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, (…) formano parte integrante del contratto di appalto o di conc essione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta .2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'e secuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, prop oste di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti a lle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle n orme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori e ventualmente disattese nel piano stesso.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Attuazione delle diretti ve CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il m iglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

IL DLgs 626/94

e della salute dei lavoratori

TITOLO ICapo I – Disposizioni generali

ART. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Attuazione delle diretti ve CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il m iglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

IL DLgs 626/94

TITOLO II – LUOGHI DI LAVOROART. 30 - Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cu i al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro : a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luo go nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano : a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili ; (…)

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 626/94 del 19.9.94 - Attuazione delle diretti ve CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il m iglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

TITOLO IV – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

IL DLgs 626/94

ART. 40 - Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individu ale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta da l lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (…)

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della diretti va 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Il DLgs 494/96 e s.m.i.

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigent e legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1 , fatte salve le disposizioni specifiche contenute n el presente decreto legislativo.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della diretti va 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Il DLgs 494/96 e s.m.i.

o mobili.

Art. 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al present e decreto si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denomi nato " cantiere ": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della diretti va 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Allegato I.

Il DLgs 494/96 e s.m.i.

Allegato I.ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI C UI ALL'ARTICOLO 2,

LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipa ggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento ar mato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idraulic he, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di in gegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA IN EDILI ZIA

DLgs n. 494/96 del 14.8.96 - Attuazione della diretti va 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei

Il DLgs 494/96 e s.m.i.

o mobili.

Allegato I.ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI C UI ALL'ARTICOLO 2,

LETTERA A)

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di i ngegneria civile gli scavi , ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , che attua l’art. 1 della Legge

IL DLgs 81/08

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 è stato pubblicato sul sup plemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Entrano così in vigore, con la contestuale abrogazio ne delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satel lite, le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori.

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 arti coli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici.

Contestualmente alla sua entrata in vigore, sono st ate abrogate , tra le altre, le

IL DLgs 81/08

Contestualmente alla sua entrata in vigore, sono st ate abrogate , tra le altre, le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico:

• DPR n. 164/1956

• DLgs n. 277/91

• D.Lgs n. 626/94

• D.Lgs n. 494/96

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano:

• Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di

IL DLgs 81/08

• Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, al l’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici ( subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)

• Valutazione dei rischi : le modalità di redazione del documento di valutazio ne dei rischi variano a seconda del livello occupaziona le.

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano:

• Per istituti di istruzione, di formazione professiona le, universitari , ecc. l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un

IL DLgs 81/08

l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti;

• Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative san zioni)

• Coordinamento delle attività di vigilanza : ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.)

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano:

• Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Si curezza (40 ore ogni 5 anni) e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.

IL DLgs 81/08

• Introdotto il concetto della “ qualificazione delle imprese ” e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici.

• Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto.

• Diventano nulli i contratti di appalto , subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza .

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano:

• Ampliamento di alcuni requisiti (vedi allegato XVII ) per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili

IL DLgs 81/08

operano nei cantieri temporanei e mobili

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al com mittente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i no minativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incari cati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 88 - Campo di applicazioneArticolo 89 - Definizioni

IL DLgs 81/08

Articolo 89 - DefinizioniArticolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lav oriArticolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazioneArticolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavor iArticolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei r esponsabili dei lavoriArticolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomiArticolo 95 - Misure generali di tutelaArticolo 96 - Obblighi dei datori dei lavoro, dei di rigenti e dei prepostiArticolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'imp resa affidatariaArticolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la pro gettazione,

del coordinatore per l'esecuzione dei lavoriArticolo 99 - Notifica preliminareArticolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

IL DLgs 81/08

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 101 - Obblighi di trasmissioneArticolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per l a sicurezzaArticolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonoraArticolo 104 - Modalità attuative di particolari obb lighi

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

IL DLgs 81/08

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI S UL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione I - CAMPO DI APPLICAZIONEArticolo 105 - Attività soggetteArticolo 106 - Attività escluseArticolo 107 - Definizioni

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI S UL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL DLgs 81/08

Sezione II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALEArticolo 108 - Viabilità nei cantieriArticolo 109 - Recinzione del cantiereArticolo 110 - Luoghi di transitoArticolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'us o di attrezzature per lavori

in quotaArticolo 112 - Idoneità delle opere provvisionaliArticolo 113 - ScaleArticolo 114 - Protezione dei posti di lavoroArticolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'altoArticolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concern enti l'impiego di sistemi di

accesso e di posizionamento mediante funiArticolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

IL DLgs 81/08

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione III - SCAVI E FONDAZIONIArticolo 118 - Splateamento e sbancamentoArticolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoliArticolo 120 - Deposito di materiali in prossimità d i scaviArticolo 121 - Presenza di gas negli scavi

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI S UL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

IL DLgs 81/08

NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAMEArticolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionaliArticolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere pr ovvisionaliArticolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcatu reArticolo 125 - Disposizioni dei montantiArticolo 126 - ParapettiArticolo 127 - Ponti a sbalzoArticolo 128 - SottopontiArticolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in congl omerato cementizioArticolo 130 - Andatoie e passerelle

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI S UL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

IL DLgs 81/08

NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione V - PONTEGGI FISSIArticolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'im piegoArticolo 132 - Relazione tecnicaArticolo 133 - ProgettoArticolo 134 - DocumentazioneArticolo 135 - Marchio del fabbricanteArticolo 136 - Montaggio e smontaggioArticolo 137 - Manutenzione e revisioneArticolo 138 - Norme particolari

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

IL DLgs 81/08

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI S UL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione VI - PONTEGGI MOVIBILIArticolo 139 - Ponti su cavallettiArticolo 140 - Ponti su ruote a torre

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI S UL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

IL DLgs 81/08

Sezione VII - COSTRUZIONI EDILIZIEArticolo 141 - Strutture specialiArticolo 142 - Costruzioni di archi, volte e similiArticolo 143 - Posa delle armature e delle centineArticolo 144 - Resistenza delle armatureArticolo 145 - Disarmo delle armatureArticolo 146 - Difesa delle apertureArticolo 147 - Scale in muraturaArticolo 148 - Lavori specialiArticolo 149 - Paratoie e cassoni

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

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CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

IL DLgs 81/08

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Sezione VIII - DEMOLIZIONIArticolo 150 - Rafforzamento delle struttureArticolo 151 - Ordine delle demolizioniArticolo 152 - Misure di sicurezzaArticolo 153 - Convogliamento del materiale di demol izioneArticolo 154 - Sbarramento della zona di demolizioneArticolo 155 - Demolizione per rovesciamentoArticolo 156 - Verifiche

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IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

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IL DLgs 81/08

CAPO III – SANZIONI

Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i respons abili dei lavoriArticolo 158 - Sanzioni per i coordinatoriArticolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dir igenti e i prepostiArticolo 160 - Sanzioni per i lavoratori

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LA LEGGE MERLONI

Anche la Legge Quadro n. 109/94, in materia di lavori pubblici (detta legge Merloni),ha subito un iter molto travagliato di applicazione e definizione.

La Legge Merloni (dal nome del suo creatore Francesco Merloni, Ministro dei LavoriPubblici nel Governo Ciampi), ha stabilito una nuova regolamentazione del settoredei lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda la pubblicità degli stessi e larelativa comunicazione ai terzi.

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LA LEGGE MERLONI

Viene definita come legge di riforma economico e sociale e pertanto ha contenutivincolanti anche per la normazione in tema di lavori pubblici regionali e locali.Ha stabilito forme di pubblicità che vanno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficialedella Repubblica Italiana, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, due quotidiani adiffusione nazionale e due a diffusione locale per lavori con importo superiore a 5milioni di euro; alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana esu due quotidiani come sopra per lavori con importo superiore a 1 milione di euro;su due quotidiani come sopra per lavori con importo superiore a 1 milione di euro;affissione nell'albo pretorio per lavori con importo inferiore a 500 000 euro.

I successivi disposti legislativi hanno apportato alla L. n.109/94, diverse modifiche edintegrazioni fino alla sua abrogazione, l’attuale impianto normativo sulle operepubbliche è costituito dal D.L. 12 APRILE 2006, N. 163 e s.m.i. ( Codice contratti )

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LA LEGGE MERLONIPRINCIPI GENERALI

•Garanzia di qualità

•Economicità

•Efficacia

•Tempestività

•Correttezza

•Libera concorrenza

•Parità di trattamento

•Non discriminazione

•Trasparenza

•Proporzionalità

•Pubblicità

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Per la realizzazione delle opere pubbliche:

- Sono istituite una serie di figure istituzionali, tra cui il Responsabile Unico del

Procedimento;

- Sono disposte responsabilità specifiche dei progettisti sia interni che esterni alla

pubblica amministrazione;

- Sono individuati tre livelli di progettazione ( preliminare, definitiva ed esecutiva);

- Viene sancito il principio prevalente di affidare ai dipendenti delle P.A. le attività

professionali inerenti i lavori pubblici;

- Sono definite le tipologie di varianti al progetto esecutivo;

- Sono state coordinate le norme in materia di appalti pubblici con quelle sulla

sicurezza nei cantieri;

- Le P.A. sono indirizzate verso la stipula dei contratti per l’esecuzione dei lavori a

corpo.

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IL CODICE DEI CONTRATTI È ARTICOLATO IN 5 PARTI:

I parte - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte

dall'ambito di applicazione del Codice.

II parte - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori

ordinari.ordinari.

III parte - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori

specializzati.

IV parte - Contenzioso

V parte - Disposizioni di coordinamento, transitorie e di abrogazione delle

norme incompatibili.

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IL CODICE DEI CONTRATTI È ARTICOLATO IN 5 PARTI:

LE 5 PARTI INDIVIDUANO DEI MACROARGOMENTI

La prima parte fornisce informazioni di carattere generale in meritoall’ambito di applicazione e alle definizione delle problematicheprincipali; la seconda e la terza parte entrano nel merito dellaprincipali; la seconda e la terza parte entrano nel merito dellatipologia del settore oggetto di contratto pubblico. La quarta parteaffronta le metodologie di risoluzione degli eventuali contenziosi chepossano verificarsi nell’arco del processo di realizzazione dell’operapubblica. La quinta fornisce un quadro complessivo del panoramanormativo di riferimento e della sua evoluzione.

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Il Codice dei Contratti introduce, inoltre, le definizioni comunitarie di procedure di

affidamento e gli istituti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto

concorso e della trattativa privata lasciano il posto alla nuova terminologia:

-le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessatopuò chiedere di partecipare e contestualmente presentare un‘ offerta;può chiedere di partecipare e contestualmente presentare un‘ offerta;

-le procedure ristrette sono le procedure nelle quali ogni operatore economico puòchiedere di partecipare, ma la presentazione dell'offerta è subordinata all'invito dellastazione appaltante, con le modalità stabilite dal Codice;

- le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultanogli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizionidell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

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GLI ISTITUTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL CODICE SONO:

- il dialogo competitivo, una procedura nella quale la stazione appaltante, in

caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati

ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni idonee aammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a

soddisfare le sue necessità e sulla cui base i candidati selezionati saranno

invitati a presentare le offerte. A tale procedura qualsiasi operatore economico

può chiedere di partecipare.

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GLI ISTITUTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL CODICE SONO:

- l'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti

e uno o più operatori economici. Lo scopo è quello di stabilire le clausole

(prezzi e/o quantità) relative agli appalti da aggiudicare durante un dato(prezzi e/o quantità) relative agli appalti da aggiudicare durante un dato

periodo. Ai sensi del decreto correttivo n. 113 del 2007, per i lavori gli

accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di

manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e

per gli altri di servizi di natura intellettuale.

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GLI ISTITUTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL CODICE SONO:

- l'asta elettronica è un processo per fasi successive basato suun dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,modificati al ribasso, o di nuovi valori. Dopo una primavalutazione completa delle offerte, la classificazione èvalutazione completa delle offerte, la classificazione èeffettuata sulla base di un meccanismo automatico.Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggettoprestazioni intellettuali (a titolo meramente esemplificativo, laprogettazione di lavori) non possono essere oggetto di asteelettroniche.

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L’ ASTA ELETTRONICA

- è una modalità di aggiudicazione delle gare ad evidenza pubblica basatasu un sistema di negoziazione telematica, che interviene dopo una primavalutazione completa delle offerte. I fornitori pre-selezionati possonoformulare le proprie offerte on-line in tempo reale in un periodo di tempopredeterminato.

Presupposti e caratteristiche

•Le specifiche dell'appalto devono permettere una valutazione effettuabileautomaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementiquantificabili in modo da essere espressi in cifre o percentuali;•Nel corso dell'asta la stazione appaltante comunica in tempo reale a tuttigli offerenti le informazioni che consentono di conoscere la loro rispettivaclassificazione e, se previsto negli atti di gara, prezzi/valori presentatidagli altri offerenti;•Nel corso dell'asta può essere reso noto il numero dei partecipanti manon la loro identità;

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L’ ASTA ELETTRONICAIter procedurale

•Pubblicazione del Bando da cui devono evincersi il ricorso all'asta, glielementi oggetto di valutazione, le informazioni disponibili in corso d'asta,le condizioni per effettuare i rilanci e le informazioni sul dispositivoelettronico utilizzato;•Prima valutazione delle offerte ricevute (anche con modalità tradizionale);•Prima valutazione delle offerte ricevute (anche con modalità tradizionale);•Selezione delle offerte ammissibili ed invito per via elettronica apresentare nuovi prezzi/valori;•Negoziazione telematica (asta);•Aggiudicazione.

Criteri di aggiudicazione

•Prezzo più basso;•Offerta economicamente più vantaggiosa, purchè i fattori di valutazionetecnica ed i relativi punteggi siano parametrizzabili.

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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

I soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici sono

esplicitamente indicati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163 del 2006 che ha

recepito l'art. 10 della legge 109 del 1994. In particolare, il legislatore,

in attuazione del principio comunitario della massima partecipazione,

non ha ritenuto di dover discriminare la partecipazione in relazione

alla dimensione e/o complessità della struttura societaria.

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IN PARTICOLARE POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE:

a) imprenditori individuali, anche artigiani, società cooperative e società commerciali;b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dellalegge n. 422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14dicembre 1947 n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane previsti dalla L. n. 443 del1985;c) consorzi stabili (formati da non meno di tre consorziati che, decidendoautonomamente, stabiliscono di operare in modo congiunto nel settore dei contrattiautonomamente, stabiliscono di operare in modo congiunto nel settore dei contrattipubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinqueanni) tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, societàcooperative di produzione e lavoro;d) raggruppamenti temporanei di concorrenti (orizzontali, se le imprese raggruppateesercitano attività omogenee; verticali, se le imprese raggruppate esercitano attivitàdiverse);e) consorzi ordinari di concorrenti previsti dall'art. 2602 del codice civile;f) GEIE gruppo europeo di interesse economico nuova figura introdotta dal reg. Cedel Consiglio 25 luglio 1985 n. 2137, recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 23luglio 1991 n. 240.

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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale sono previsti dall'art. 38 de l D.Lgs. n. 163del 2006 che riproduce il contenuto dell'art. 75 del D.P.R. n . 554 del1999.1999.La puntuale individuazione dei requisiti generali che devo no essereposseduti dai concorrenti che partecipano alle gare pubbli che si puòconsiderare un diretto corollario del principio costituzi onale di buonandamento della Pubblica Amministrazione, e si concretizz anell'accertamento che le imprese partecipanti siano in pos sesso dellenecessarie caratteristiche soggettive prescritte dalla l egge.

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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Il D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007 ha modificato il citato art . 38,ampliando le ipotesi di esclusione dalla partecipazione al le procedurecontrattuali di evidenza pubblica.In particolare, sono esclusi non soltanto i soggetti cui è st ata applicatala sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblicala sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione, ma anche coloro nei cui confronti siano st ati emessii provvedimenti interdittivi, di cui all'art. 36 bis comma 1 , del D.L. n. 223del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006 (Misure urgenti per ilcontrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezz a neiluoghi di lavoro).

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NelleNelle opereopere pubblichepubbliche sisi possonopossono individuareindividuare tretre partiparti::

•• INTERVENTOINTERVENTO

••PROTAGONISTIPROTAGONISTI

••FASIFASI

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INTERVENTI PUBBLICI

L’ambito dei lavori pubblici riguarda le attività di:

- Costruzione

- demolizione

- recupero

- ristrutturazione e manutenzione di opere e impianti, anche dipresidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

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La realizzazione di un intervento pubblico si sviluppa secondouna serie di procedimenti di carattere:

Amministrativo

Tecnico

Contabile

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PROTAGONISTI:

COMMITTENTE :PROGRAMMA E FINANZIA L’OPERAPROGETTISTA:DEFINISCE L’INTERVENTO NEI SUOI ASPETTI TECNICI, AR CHITETTONICI, STRUTTURALI, ECONOMICI

IMPRESA: ESEGUE MATERIALMENTE L’INTERVENTO

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZION E:INTERVIENE NELLA FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTOINTERVIENE NELLA FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTOIN MATERIA DI SICUREZZA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:CURA E SEGUE L’NTERVENTO NELLE VARIE FASI TECNICO- A MMINISTRATIVE

DIRETTORE DEI LAVORI:CONTROLLA CHE L’INTERVENTO SIA ESEGUITO NEL RISPETT O DELLE INDICAZIONI DI PROGETTO

COLLAUDATORE:VERIFICA E CERTIFICA LA QUALITA’ DELL’INTERVENTO S ECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE PRESTABILITE E LA REGOLARITA’ DEGLI ATTI AMMINISTR ATIVI

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IL COMMITTENTE

Programma e finanzia l’ intervento che può essere:

- PUBBLICO

- PRIVATO- PRIVATO

Gli interventi programmati e finanziati da committenti pubbliciprendono il nome di Lavori Pubblici.

Quelli programmati e finanziati da committenti privati prendonoil nome di Lavori Privati .

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IL PROGETTISTA:

Definisce l’intervento in tutti i suoi aspetti:

Tecnici

Architettonici

Strutturali

Economici

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L’IMPRESA:

Esegue materialmente l’intervento .

Deve essere iscritta alla CCIAA, essere in possesso dei necessari requisiti e

del sistema di qualità aziendale rilasciato dalle S.O.A. ( Società Organismi di

Attestazione).Attestazione).

Qualificata secondo il regolamento emanato con DPR n. 34 del 25

GENNAIO 2000.

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IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE:

Compito fondamentale assegnato dal legislatore al Coordin atore della

Sicurezza in fase di Progettazione, rendendolo documento cont rattuale, è la

redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), al quale devono

attenersi tutte le imprese che intervengono nel processo ed ilizio.

Responsabile del controllo e del coordinamento del process o edilizio in

cantiere è il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzion e (CSE) il quale,

dopo aver verificato la completezza dei POS di ciascuna impres a e la loro

rispondenza al PSC, controlla che le fasi lavorative si svolg ano secondo le

indicazioni contenute nei suddetti documenti

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OBBLIGHI PER LE IMPRESE:

Responsabilità ed obblighi anche per le imprese esecutrici che devono redigere,

per ogni cantiere, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) il quale contiene, tra

l'altro, le modalità di gestione in sicurezza delle singole attività svolte in rispondenza

al PSC oltre l'indicazione di una serie di figure all'interno dell'organico dell'impresa a

cui è demandata la gestione della sicurezza, previa adeguata formazione ed

informazione.informazione.

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IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Il Direttore dei Lavori ha l’incarico:

• Dell’alta sorveglianza dei lavori, da svolgere con visite nel numero necessario ad

esclusivo giudizio del RdP emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione

dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona

riuscita;

• Della emanazione, al costruttore, delle disposizioni e degli ordini necessari affinché• Della emanazione, al costruttore, delle disposizioni e degli ordini necessari affinché

l’opera venga realizzata in conformità al progetto e ne sia assicurata la buona

riuscita;

• Nel contratto di appalto il Direttore dei Lavori è responsabile per vizi e difformità

dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali

alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

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IL COLLAUDATORE:

la P.A. nomina da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con

riferimento alla tipologia dei lavori, alla loro complessità ed all’importo degli stessi.

Il Collaudatore o i Componenti della Commissione di Collaudo non devono aver

svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, direzione, vigilanza

ed esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo; né devono aver avuto nell’ultimo

triennio rapporti di lavoro o consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.

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FASI PRINCIPALI DELL’INTERVENTO:

•PROGRAMMAZIONE

•PROGETTAZIONE

•AFFIDAMENTO

•ESECUZIONE

•COLLAUDO

•PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

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PROGRAMMAZIONE:

La disciplina sui lavori pubblici introduce un importante novità rispetto

alla precedente legislazione, prevedendo che tutti i lavori pubblici

debbano essere svolti sulla base di un Programma triennaledebbano essere svolti sulla base di un Programma triennale

(Interventi > 100.000 Euro) e dei suoi aggiornamenti annuali,

predisposti e approvati dalle Amministrazioni insieme all’elenco dei

lavori da realizzare nello stesso anno.

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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:

Il Programma Triennale costituisce momento attuativo per l ’identificazione e la

quantificazione dei lavori pubblici a favore della colletti vità.

Elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sulla base di studi di fattibilità e

quantificazione con priorità per i lavori :quantificazione con priorità per i lavori :

di manutenzione;di recupero del patrimonio esistente;di completamento degli interventi già iniziati;previsti da progetti esecutivi approvati;nei quali ricorra la possibilità di finanziamento con capita le privato

maggioritario

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ITER PROCEDURALE DI UN INTERVENTO PUBBLICO:

PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE

NOMINA DEL DIRIGENTE COMPETENTE

IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

STUDIO DI FATTIBILITA ’

INSERIMENTO NEL PIANO TRIENNALE

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE

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LA PROGRAMMAZIONE DEVE ESSERE :

STRATEGICA, che rappresenta il momento politico in cui le P.A.identificano e quantificano gli interventi a favore della c omunità.

OPERATIVA, un funzionario tecnico nominato nell’ambito del proprioorganico dell’amministrazione, realizza gli studi di fatt ibilità e redige ildocumento di programmazione preliminare (DPP).

ESECUTIVA, con la stesura del DPP della sua fattibilità e del progettoESECUTIVA, con la stesura del DPP della sua fattibilità e del progettopreliminare, si procederà all’inserimento ( per importi > a 100.000euro) dell’opera nel Programma triennale. Recenti disposi zioni, chetendono a snellire l’iter procedurale, consentono l’inser imentonell’elenco annuale di opere con importo previsto inferior e a unmilione di Euro anche in assenza del DPP, con la sola presenza dellostudio di fattibilità.

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DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE :

Il DPP rappresenta il punto di passaggio fra l’individuazione delle

esigenze e la progettazione vera e propria.

La Stazione Appaltante nel DPP attraverso il RdP indica:La Stazione Appaltante nel DPP attraverso il RdP indica:

• Le esigenze i bisogni da soddisfare, gli obiettivi da perseguire;

• I vincoli e le norme tecniche da rispettare per la realizzazione

dell’opera;

• I limiti di finanziari da rispettare;

• I livelli di progettazione e gli elaborati da redigere.

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RIFLESSIONI

Con l’indirizzo di programmazione il legislatore ha voluto interrompere una

pratica che ha caratterizzato in passato la realizzazione di molte opere

pubbliche.

Le Amministrazioni, in alcuni casi, riuscivano ad accedere ai finanziamenti diLe Amministrazioni, in alcuni casi, riuscivano ad accedere ai finanziamenti di

opere pubbliche senza che queste rispondessero ai bisogni reali della

comunità , e frequentemente i progetti venivano redatti in brevissimo tempo

( per poter accedere ai finanziamenti nei tempi previsti) con conseguenti

approssimazioni progettuali che determinavano, in fase di realizzazione, un

aumento dei costi e dei tempi d’esecuzione, e quindi a maggiori oneri per la

comunità o ad opere incompiute.

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AUTORITA’ DI VIGILANZA

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati condeterminazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralitàdelle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano insettori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autoritàsceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul propriofunzionamento.funzionamento.(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)…5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori,servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limitistabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureesclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantirel'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto deiprincipi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, edi economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delleregole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

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AUTORITA’ DI VIGILANZA

E’ stata istituita per garantire gli obiettivi programmatici per la vigilanza sui

lavori pubblici, che si avvale di una Segreteria Tecnica, del Servizio Ispettivo

e dell’Osservatorio del lavori pubblici, con sede a Roma e in altre sezionie dell’Osservatorio del lavori pubblici, con sede a Roma e in altre sezioni

regionali.

I compiti dell’Autorità di vigilanza sono:

- Di sovraintendere al fine di assicurare l’economicità dei lavori pubblici;

- Di far osservare le discipline legislative in materia di lavori pubblici;

- Di segnalare al Governo eventuali casi di irregolarità

- Il monitoraggio delle attività nel settore degli appalti e delle concessioni.

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COMUNICAZIONI

Tutte le Amministrazioni sono tenute , attraverso il RUP, a

comunicare entro trenta giorni dalla data del verbale della gara

d’appalto, per opere d’importo superiore a 150.000 Euro, i dati

relativi:- la determinazione delle opere;- i soggetti invitati;- il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;- l’importo d’aggiudicazione;- il nominativo dell’aggiudicatario e del progettista incaricato.

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ITER PROCEDURALE DI UN INTERVENTO PUBBLICO:

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE

INSERIMENTO NELL’ELENCO ANNUALE

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

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PROGETTAZIONE:

La progettazione di un intervento è coordinata dal responsabile unico del

procedimento (RUP), nominato all’interno dell’amministrazione committente.

Sulla base del DPP il progettista nominato all’interno o all’esterno della P.A.,

compila il Progetto, redatto secondo tre progressivi livelli (Art. 93. Codice

degli appalti – Art. 16 Legge Merloni)

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

E in modo da assicurare:

La qualità dell’opera e la rispondenza alle relative finalità;

La conformità alle norme tecniche, ambientali e urbanistiche.

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VALIDAZIONE:

I diversi livelli di progettazione vanno validati e verificati per riteneregli elaborati grafici e descrittivi adeguatamente conformi alleprescrizioni contenute nelle disposizioni legislative.

Le suddette norme dispongono inoltre, che la validazione vengaeffettuata dal RDP che può avvalersi del supporto tecnico:effettuata dal RDP che può avvalersi del supporto tecnico:

- dei propri uffici;

- degli organismi di controllo accreditati dalla norma europea UNICEI EN 4500.

-I progetti d’importo superiore a 20 milioni di euro devono esserevalidati da organismi accreditati ai sensi della citata norma europea.

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CONFERENZA DEI SERVIZI:

Qualora l’opera interessi più di una Amministrazione e la sussistenza

di vari tipi di vincolo, la stazione appaltante è tenuta a convocare una

Conferenza dei servizi, in cui sono convocati i rappresentanti dei variConferenza dei servizi, in cui sono convocati i rappresentanti dei vari

Enti coinvolti e che esprimeranno il proprio parere sull’intervento ai

diversi livelli di progettazione.

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PROCEDURE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

SOGLIASOGLIA PERPER LALA DETERMINAZIONEDETERMINAZIONE DELLADELLA PROCEDURAPROCEDURA DADA ATTUAREATTUARE PERPER

L’INCARICOL’INCARICO

INFERIOREINFERIORE AA 100100..000000,,0000 EUROEURO ARTART.. 9191 DELDEL CODICECODICE

TRATRA 100100..000000,,0000 EE 211211..000000,,0000 EUROEURO PROCEDURAPROCEDURA RISTRETTARISTRETTA

SUPERIORESUPERIORE AA 211211..000000,,0000 EUROEURO PROCEDURAPROCEDURA APERTAAPERTA OO RISTRETTARISTRETTA

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FORME DI PUBBLICITA’

Per il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e

trasparenza le tipologie di pubblicità, ordinate per decrescente

raggiungimento degli obiettivi sono:

INTERNET;

GAZZETTE UFFICIALI NAZIONALI E/O BOLLETTINI NAZIONALI SPECIALIZZATI

NELLA PUBBLICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI;

MEZZI DI PUBBLICAZIONI LOCALI

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SCELTA DEI CANDIDATINon discriminazione:

il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati

relativi alle competenze e qualità' dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi,

come l'appartenenza ad un determinato contesto territoriale.

Le amministrazioni hanno facoltà di limitare il numero di candidati ad un adeguato

livello, a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio basandosi su

criteri oggettivi:criteri oggettivi:

- Esperienze dei candidati nel settore in questione;

- Dimensioni e struttura dell’attività;

- Offerta economica;

- Presenza di giovani con iscrizione inferiore a cinque anni.

La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di

privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso

ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni

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SCELTA DEI CANDIDATI

Parità di trattamento:il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.

Proporzionalità:il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento.

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SCELTA DEI CANDIDATI

Trasparenza:

il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modovisibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti. La disposizione di cui all'art. 91,comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricatocomma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato"Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", prevedepoi la selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale numero aspirantiidonei". L'avviso per l'istituzione dell'elenco e' pubblicato con le modalità di cuiall'art. 124, comma 5, del Codice: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sitiinformatici di cui all'art.66, comma 7, del Codice, albo della stazione appaltante,nonché eventualmente profilo del committente, ove istituito.

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STRUMENTI PIU’ UTILIZZATI PER AFFIDAMENTI INFERIORI A 100.000 EURO

•ALBO PROFESSIONISTI SULLA BASE DI UN APPOSITO AVVISO E DIPERIODICI AGGIORNAMENTI;

•AVVISO DI GARA CON CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

•AVVISO DI GARA CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’VANTAGGIOSA

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CHI PUO’ FIRMARE I PROGETTI?CHI PUO’ FIRMARE I PROGETTI?

- Dipendenti pubblici abilitati all’esercizio della professione.

- Diplomati in assenza di abilitazione in servizio da più di cinque anni.

- Altri professionisti iscritti al proprio albo professionale.

- La direzione dei lavori può essere affidata ai medesimi con priorità rispetto agli- La direzione dei lavori può essere affidata ai medesimi con priorità rispetto agli

altri.

N.B. Divieto di subappalto della progettazione.Divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all’ottenimento delfinanziamento dell’opera.

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PROGETTO PRELIMINARE:PROGETTO PRELIMINARE:

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere

«anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle

attività di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle

specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali

fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche

prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da

realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del monitoraggio

ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e

sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove,

ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a

valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da

studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle

leggi nazionali e/o regionali applicabili

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PROGETTO PRELIMINARE:PROGETTO PRELIMINARE:

Stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi

livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche, della tipologia e

della categoria dell’ intervento, e sono:

- Relazione illustrativa e tecnica;

-Studio di prefattibilità ambientale;-Studio di prefattibilità ambientale;

-Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

-Planimetria generale e schemi grafici

-Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e di

coordinamento;

-Calcolo sommario della spesa.

Il progetto preliminare è sottoposto a verifica a cura dell’ RUP e alla presenza dei

progettisti.

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PROGETTO DEFINITIVO:PROGETTO DEFINITIVO:

Eseguito dopo l’approvazione del progetto preliminare, il progetto definitivo contiene

tutti gli elementi necessari per il rilascio del permesso di costruire e

dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.

Oltre a contenere documenti più dettagliati e speciali contiene:

�Studio di impatto o di fattibilità ambientale;

�Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

�Schema di contratto e del capitolato speciale di appalto;

�Computo metrico estimativo;

�Quadro economico;

Gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli preliminari delle strutture devono essere

sviluppati a un livello di definizione tale che nel successivo progetto esecutivo non si

abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

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DOCUMENTI CONTABILI DOCUMENTI CONTABILI DIDI PROGETTO:PROGETTO:

I documenti contabili hanno lo scopo di stabilire, in via preventiva, la stima dei costi

delle varie categorie di lavori e quindi dell’intero intervento (sommario della spesa).

I DOCUMENTI FONDAMENTALI SONO:I DOCUMENTI FONDAMENTALI SONO:

- L’ elenco prezzi unitari;

- L’ analisi dei prezzi;

- Il computo metrico estimativo;

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ELENCO PREZZI:ELENCO PREZZI:

Il documento, che entra a far parte del capitolato speciale di appalto, elenca i prezzi

unitari definiti come costi delle quantità unitarie delle voci, cioè delle opere e delle

provviste che concorrono a realizzare l’ intervento.

I prezzi unitari sono tratti da appositi listini o prezzi continuamente aggiornati. Le

pubbliche amministrazioni si servono generalmente di propri listini. Altrimenti

utilizzano, come generalmente fanno i privati, quelli pubblicati dalle Camere di

commercio, dalle Province, dalle regioni o dalle ditte produttrici.

La formulazione dei prezzi unitari deve essere precisa dettagliata, specificando gli

oneri compresi nel prezzo e quelli esclusi, devono essere indicate, infine, le modalità

di misurazione (misure), sempre corrispondenti a quelle fissate dalle specifiche

norme del Capitolato speciale d’ appalto.

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ANALISI DEI PREZZI:ANALISI DEI PREZZI:

I prezzi unitari riportati nei listini sono il risultato di un’analisi, per cui ogni voce è

scomposta nelle voci elementari che la compongono:

Mano d’ opera;Materiali;Materiali;Noli e mezzi d’ opera;Trasporti;Spese generali;Utili dell’ impresa.

Il prezzo unitario, di conseguenza, deriva dalla somma dei relativi prezzi elementari.

I prezzi unitari non compresi nei listini vanno giustificati con la relativa analisi. Si ha

allora un nuovo documento contabile, che prende il nome di analisi dei prezzi .

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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:

Si definisce Computo metrico la misura delle quantità dei lavori e delle

provviste necessarie alla realizzazione di un intervento.

Moltiplicando le quantità per i rispettivi prezzi unitari, si ottiene la relativa

stima economica e, per somma quella dell’ intero intervento.stima economica e, per somma quella dell’ intero intervento.

Generalmente le due operazioni sono raccolte in un unico documento:

Il computo metrico estimativo

(CME). Il CME può essere eseguito da tecnici esperti, e bisogna disporre di

disegni esecutivi particolareggiati e accuratamente quotati.

Può essere eseguito a mano o con semplici software.

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PROGETTO ESECUTIVO:PROGETTO ESECUTIVO:Definisce completamente l’ intervento in ogni particolare architettonico, strutturale e

impiantistico.

Redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e delle e prescrizioni dettate in sede di rilascio

di concessione edilizia io di pronuncia di fattibilità ambientale, è composto dai seguenti

documenti:

�Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti, del ripristino e �Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti, del ripristino e

miglioramento ambientale;

�Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

�Computo metrico estimativo definitivo;

�Cronoprogramma;

�Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,

�Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Il RP, in contraddittorio con i progettisti, procede alla validazione del progetto esecutivo per controllare la rispondenza alla normativa vigente e al documento preliminare. Se devono essere apportate delle modifiche, sentiti tutti i pareri dei tecnici necessari , il progetto è sottoposto a nuovo esame da parte della conferenza dei servizi e si procede all’ approvazione.

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PROGETTO STRUTTURALE:PROGETTO STRUTTURALE:

E’ consuetudine distinguere, in una costruzione, tra aspetto architettonico e aspetto strutturale.Nelle ordinarie costruzioni architettura e struttura costituiscono spesso due aspetti effettivamente distinti, anche se strettamente collegati, dello stesso progetto. Il Progetto architettonico e il progetto strutturale sono frequentemente eseguiti da tecnici diversi, ognuno dei quali può essere un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito edile, abilitati all’ esercizio della professione e che operano nelle rispettive competenze.Il progettista architettonico e progettista strutturale devono collaborare in modo che siano proposte strutture coerenti con la distribuzione architettonica e viceversa architetture realizzabili proposte strutture coerenti con la distribuzione architettonica e viceversa architetture realizzabili con strutture razionali ed economicamente vantaggiose.Il progetto esecutivo deve comprendere:

�Relazione generale;

�Relazione di calcolo;

�Relazione dei materiali;

�Relazioni specialistiche ( geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, vento e neve),

�Elaborati grafici e particolari costruttivi;

�Piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;

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RELAZIONE RELAZIONE DIDI CALCOLOCALCOLO

Contiene la dimostrazione numerica della sicurezza dell’ opera e del

raggiungimento delle prestazioni.

Particolare cura andrà posta nella presentazione dei risultati, che

dovranno essere chiari e leggibili, in modo da facilitare

l’interpretazione dei calcoli svolti da parte di soggetti diversi del

redattore del documento e consentire elaborazioni indipendenti.

Il progettista è il responsabile della relazione di calcolo.

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ITER PROCEDURALE ITER PROCEDURALE DIDI UN INTERVENTO PUBBLICO:UN INTERVENTO PUBBLICO:

AFFIDAMENO DEI LAVORIAFFIDAMENO DEI LAVORI

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDOAFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICAZIONE DEL BANDO DIDI GARAGARA

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORIAGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

CONTRATTOCONTRATTO

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AFFIDAMENTO:AFFIDAMENTO:

• L'affidamento degli appalti viene definito in base a diversi fattori, tra cui la

tipologia dell'opera da realizzare, le sue dimensioni e altre motivazioni che

vengono prese in considerazione dal responsabile al procedimento.

• Per la scelta della ditta che eseguirà i lavori, gli enti pubblici tendono a

favorire quella che offre il prezzo più basso, ossia l'offerta più vantaggiosa.

Normalmente quando si decide di appaltare un'opera si crea anche una

tabella di punteggi nella quale si inseriscono i criteri di assegnazione

dell'opera.

• L’ affidamento dei lavori dal committente all’ impresa avviene mediante

appalto.

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AFFIDAMENTO:AFFIDAMENTO:

In questa fase, e nella successiva fase di esecuzione, il committente prende

più propriamente il nome di appaltante (stazione appaltante nel caso di

committente pubblico) e titolare dell’ impresa quello di affidatario o

appaltatore.

I principali metodi d’appalto sono i seguenti:

�Procedura aperta (Asta pubblica o pubblico incanto);

�Procedura ristretta (Licitazione privata);

�Procedura negoziata (Trattativa privata);

�Appalto concorso.

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LA PROCEDURA APERTA:LA PROCEDURA APERTA:

Possono partecipare tutte le ditte che facciano richiesta, purché abbiano i

requisiti richiesti dalla tipologia del lavoro o all'importo. Il prezzo più basso sirequisiti richiesti dalla tipologia del lavoro o all'importo. Il prezzo più basso si

determina in base al tipo di appalto, per i lavori a misura si tiene conto dei

prezzi unitari, per quelli a corpo si tiene conto dell'offerta generale in base

d'asta e per quelli misti si tiene conto dei prezzi unitari.

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LA PROCEDURA RISTRETTA:LA PROCEDURA RISTRETTA:

Possono partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori tutte le ditte che

ne fanno richiesta e che abbiano i requisiti necessari. Le ditte sono invitatene fanno richiesta e che abbiano i requisiti necessari. Le ditte sono invitate

alla fase di pubblicazione del bando di gara e alla presentazione delle

offerte, inoltre viene fatto un invito dalla stazione appaltante alle imprese.

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LA PROCEDURA NEGOZIATA:LA PROCEDURA NEGOZIATA:

I concorrenti vengono scelti e invitati alla gara di appalto, dalla stazione

appaltante. Anche qua le imprese devono essere in possesso dei requisiti

necessari. Per questa tipologia l'opera non deve superare l'importo di

300'000 €. In caso di un opera di urgenza l'importo può essere anche

superiore. A questo tipo di gare devono essere invitate almeno 15 aziende.

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APPALTO CONCORSO:APPALTO CONCORSO:

Ogni impresa è invitata a presentare un progetto esecutivo dell’intervento,

impegnandosi a realizzare i lavori per un determinato prezzo. Questo tipo di appalto

può anche convenire a stazioni appaltanti prive di propri uffici tecnici o nel caso di

interventi particolarmente significativi e importanti. I criteri di aggiudicazioni dei lavori

riguardano in questo caso non solo i prezzi proposti, ma anche la qualità dei progetti

presentati. L'offerta migliore viene decisa in base ai seguenti elementi:

- PREZZO PIU’ BASSO;

- VALORE TECNICO DELL’OPERA;

- VALORE ESTETICO DELL’OPERA;

- TEMPO PREVISTO;

- COSTI DI GESTIONE

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CONTRATTO:CONTRATTO:

L’ affidamento dei lavori si completa con il CONTRATTO DI APPALTO,

stipulato tra committente e impresa appaltatrice, registrato nei termini di

legge. Il contratto può assumere tre forme principali:legge. Il contratto può assumere tre forme principali:

A CORPO O A FORFAIT;

A MISURA;

IN ECONOMIA.

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CONTRATTO D’APPALTO:CONTRATTO D’APPALTO:

-- Con il CONTRATTO A CORPO l’impresa si impegna ad eseguire i lavori ad un prezzo

complessivo che, ad eccezione della possibilità di revisione di prezzi o di varianti in corso d’

opera, rimane fisso e invariabile.

-- Con il CONTRATTO A MISURA l’impresa è pagata in base alle quantità dei lavori

effettivamente eseguiti.effettivamente eseguiti.

-- Con il CONTRATTO IN ECONOMIA, applicato principalmente a lavori di modesto importo, gli

stessi committenti o tecnici di loro fiducia provvedono direttamente all’ acquisto dei materiali, al

noleggio delle macchine e al reperimento della manodopera.

A sua volta la MANODOPERA può essere pagata:

1. In base alle ore impiegate per svolgere i lavori (CONTRATTO IN ECONOMIA DIRETTA)

2. In base alle quantità complessive dei lavori effettivamente svolti (CONTRATTI PER

COTTIMI)

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DOCUMENTI:DOCUMENTI:

I principali documenti che fanno parte del contratto di appalto di lavori sono:

�I capitolati;

�Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

�L’ elenco prezzi unitari;

�Il cronoprogramma;

�Il piano di sicurezza e di coordinamento tra cui anche l’ impatto

ambientale.

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CAPITOLATI:CAPITOLATI:

I CAPITOLATI:Disciplinano i rapporti tra committente e appaltatore.

Essi contengono le norme tecniche e giuridiche, le clausole tecniche e

amministrative e le condizioni che regolano i criteri di assegnazione dei

lavori, i rapporti tra impresa e committente, le modalità di esecuzione e di

pagamento.

Comprendono:

IL CAPITOLATO GENERALE;

IL CAPITOLATO SPECIALE;

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CAPITOLATI:CAPITOLATI:

IL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO:

Contiene le norme e le clausole e le condizioni che si applicano all’affidamento e all’esecuzione

di qualsiasi tipo di intervento (costruzioni edili, stradali, ferroviarie, portuali) e categoria di

lavoro.

IL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO:IL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO:

Contiene le norme, le condizioni e le clausole relative all’affidamento e all’ esecuzione dell’

intervento specifico.

Oltre alla descrizione dell’intervento, della qualità e della provenienza dei materiali, dell’ordine

cronologico e della modalità di esecuzione delle varie categorie dei lavori, contiene il termine

entro il quale devono essere ultimati i lavori i presupposti per la concessione di eventuali

proroghe, i casi e i modi in cui possono essere concesse sospensioni totali e parziali, i criteri

per la determinazione degli indennizzi e dei danni, la responsabilità e gli obblighi dell’

appaltatore per difetti di costruzione, le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’ appalto.

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CRONOPROGRAMMA:CRONOPROGRAMMA:

Il costo di un intervento non dipende soltanto dalle tecnologie costruttive, ma

anche dai tempi di esecuzione.

Il documento che riporta il percorso di lavoro ritenuto ottimale in termini diIl documento che riporta il percorso di lavoro ritenuto ottimale in termini di

temi prende il nome di Cronoprogramma.

La sua compilazione richiede specifici metodi di programmazione. Tra questi i metodi reticolari,

dei quali il capostipite è il metodo PERT; sono richieste analisi particolarmente accurate, per la

necessità di manipolare un enorme numero di dati, l’utilizzo di specifici software.

Per interventi di normale impegno, dove sono consolidate dall’ esperienza la conoscenza della

successione dei lavori e la precisione della relativa durata, il cronoprogramma può essere

efficacemente rappresentato dal più semplice diagramma di Gantt.

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CRONOPROGRAMMA:CRONOPROGRAMMA:

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CRONOPROGRAMMA:CRONOPROGRAMMA:

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IMPATTO AMBIENTALE:IMPATTO AMBIENTALE:

Il termine impatto ambientale comprende qualsiasi modificazione di tipo

naturalistico, sociale, storico, e artistico apportata sul territorio.

Il Procedimento d’ impatto ambientale (VIA) quantifica eventuali danni alla

sicurezza del territorio e alla salute delle persone, della flora e della fauna,sicurezza del territorio e alla salute delle persone, della flora e della fauna,

proponendo provvedimenti di compensazione alternativi. Sono soggetti a VIA gli

interventi portanti di impatto rilevante, dovuto sia alle dimensioni e alla tipologia

dell’ opera (discariche, aeroporti, autostrade, impianti per la produzione d’energia,

industrie chimiche) sia alla vulnerabilità e all’ importanza della zona interessata (

parchi naturali, aree d’ interesse storico o archeologico).

Per gli interventi soggetti a VIA occorre predisporre uno studio d’impatto

ambientale (SIA).

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ITER PROCEDURALE ITER PROCEDURALE DIDI UN INTERVENTO PUBBLICOUN INTERVENTO PUBBLICO

CONSEGNA DEI LAVORICONSEGNA DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORIDIREZIONE DEI LAVORI

S.A.L.S.A.L. E CERTIFICATI E CERTIFICATI DIDI PAGAMENTOPAGAMENTO

VARIANTI IN CORSO VARIANTI IN CORSO D’OPERAD’OPERA

SOSPENSIONI E PROROGHESOSPENSIONI E PROROGHE

RISERVE E CONTENZIOSORISERVE E CONTENZIOSO

ULTIMAZIONE DEI LAVORIULTIMAZIONE DEI LAVORI

STATO FINALE DEI LAVORISTATO FINALE DEI LAVORI

COLLAUDO STATICOCOLLAUDO STATICO

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DIREZIONE LAVORIDIREZIONE LAVORI

Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico e contabile dell’

esecuzione le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di

direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile edirezione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile e

amministrativo dell’ esecuzione dell’ intervento, gestito da un direttore dei lavori

(DL).

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IL DIRETTORE DEI LAVORIIL DIRETTORE DEI LAVORI

Cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al progetto e al

contratto e interloquisce in via esclusiva con l’ appaltatore sugli aspetti tecnici ed

economici del contratto.

Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, anche sulla base

delle caratteristiche meccaniche (Legge n. 1086 del 05/11/1971).

E’ a carico del DL la stesura dei documenti relativi:

1. Alle disposizioni preliminari;

2. All’ esecuzioni in senso stretto;

3. Alla contabilità dei lavori.

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DISPOSIZIONI PRELIMINARIDISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il responsabile del procedimento impartisce al DL un ordine di servizio

contenente le istruzioni per garantire la regolarità dei lavori, l’ordine da seguire

per la loro esecuzione quando questo non sia già regolato dal contratto, laper la loro esecuzione quando questo non sia già regolato dal contratto, la

periodicità con cui il DL è tenuto a presentare rapporto sull’attività di cantiere e

sull’andamento dei lavori.

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CONSEGNA DEI LAVORICONSEGNA DEI LAVORI

L’ ordine di servizio è consegnato all’ appaltatore.

Dopo l’approvazione del contratto o anche, in caso di urgenza, subito dopo

l’aggiudicazione definitiva, RP autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei

lavori. Il DL comunica all’ appaltatore luogo e giorno in cui deve presentarsi,lavori. Il DL comunica all’ appaltatore luogo e giorno in cui deve presentarsi,

munito del personale e delle attrezzature necessarie per eseguire, dove occorra,

il tracciamento dell’opera secondo i disegni del progetto. Tutte le operazioni

eseguite sono registrate nel processo verbale di consegna firmato dal DL e dall’

appaltatore. Nel corso dei lavori il DL può, se ne ravvede la necessità, redigere

per inadempienze dell’appaltatore un ordine di servizio.

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VERBALE VERBALE DIDI SOSPENSIONESOSPENSIONE

Quando circostanze speciali impediscono in via temporanea che i lavori

procedano a regola d’ arte, il DL ne può ordinare la sospensione.

Nel verbale di sospensione , compilato dal DL con l’intervento dell’ appaltatore,

sono indicate le ragioni che hanno determinato l’interruzione, lo stato di

avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, la

consistenza della forza dei lavoro e dei mezzi presenti in cantiere al momentoconsistenza della forza dei lavoro e dei mezzi presenti in cantiere al momento

della sospensione.

Non appena cessano le ragioni della sospensione, il Dl redige il verbale di ripresa

dei lavori, sottoscritto dall’appaltatore e inviato al RP. Il verbale contiene, tra

l’altro, il nuovo termine contrattuale.

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VARIANTIVARIANTI

Eventuali varianti al progetto originale, in aumento o in diminuzione, sono

ammesse con ordini di variazioni se finalizzate al miglioramento dell’ opera e

della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano

motivate da obbiettive esigenze derivanti da necessità sopravvenute emotivate da obbiettive esigenze derivanti da necessità sopravvenute e

imprevedibili al momento della stipula del contratto. Il DL sentito il parere del

progettista promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

Quando, infine, sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto o

adoperare materiali di specie o provenienza diverse dal previsto, occorre

procedere alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi.

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CONTABILITA’CONTABILITA’

Le disposizioni relative alla contabilità sono riportate nel DPR 554.

I Documenti contabili hanno per progetto l’ accertamento e la registrazione di tutti

i fatti che producono spesa.

I più importanti tra questi documenti, sono:

�Giornale dei lavori;

�Libretto delle misure dei lavori e delle provviste;�Libretto delle misure dei lavori e delle provviste;

�Registro di contabilità;

�Sommario del registro di contabilità;

�Riepilogo del registro di contabilità;

�Stato di avanzamento dei lavori (SAL);

�Certificato di pagamento per le rate di acconto;

�Stato finale dei lavori;

�Certificato di ultimazione dei lavori;

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GIORNALE DEI LAVORIGIORNALE DEI LAVORI

E’ redatto dal DL o da un suo assistente, nel qual caso è vistato dal DL in

occasione dei sopralluoghi in cantiere.

Si tratta sostanzialmente del Diario del cantiere, in cui sono annotati tutti gli

eventi che possono influire sull’ andamento dei lavori:

- Qualità e specie della manodopera e dei mezzi impiegati dall’ impresa;

- Condizioni meteorologiche;- Condizioni meteorologiche;

- Osservazione sulla natura del terreno.

E’ riportato inoltre l’andamento tecnico ed economico dei lavori:

- Data di consegna;

- Ordini di servizio;

- Proroghe;

- Sospensioni e riprese;

- Processi verbali di contestazioni e di eventuali nuovi prezzi.

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LIBRETTO DELLE MISURELIBRETTO DELLE MISURE

Con riferimento alle voci riportate nell’ EPU e con gli stessi criteri di stesura del

computo metrico, annota le quantità dei lavori effettivamente compiuti e delle

provviste effettivamente utilizzate.

I rilievi sono eseguiti, in contraddittorio con l’ impresa, giornalmente o comunque

a brevi intervalli di tempo.

Per lavorazioni particolari il libretto può essere affiancato da altri documenti.

Come nel caso del cemento armato si compila:

IL LIBRETTO DEI FERRI.

Nel caso di lavori in economia al libretto delle misure si aggiungono le cosiddette

LISTE IN ECONOMIA, relative alla manodopera, ai noli, alle provviste.

Di solito si compilano ogni settimana, per questo sono anche conosciute come

LISTE SETTIMANALI.

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REGISTRO REGISTRO DIDI CONTABILITA’CONTABILITA’

E’ il documento, numerato, vidimato e firmato in ogni pagina dall’ appaltatore edal DL; riporta cronologicamente le quantità dei lavori effettivamente eseguite (Libretto delle misure) e i rispettivi prezzi unitari (EPU) determinando cosi, manmano che procedono i lavori, l’ importo degli stessi.Quando l’ importo, al netto delle ritenute di legge e del ribasso d’ asta, raggiungel’ ammontare della rata d’ acconto stabilito nel capitolato speciale di appalto, ilregistro si chiude con l’ emissione di uno STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI(SAL).Ad ogni SAL corrisponde una specifica parte del registro.

Nei lavori privati il libretto delle misure e il registro di contabilità sono spessoriuniti in un unico documento chiamato CONSUNTIVO DEI LAVORI.

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SOMMARIO DEL REGISTRO SOMMARIO DEL REGISTRO DIDI CONTABILITA’CONTABILITA’

Riporta per ogni SAL, le stesse quantità e gli stessi importi del registro di contabilità, elencati però secondo le categorie corrispondenti all’ elenco prezzi invece che in ordine cronologico. Non essendo un documento probatorio, non occorre sia firmato dalle parti.

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RIEPILOGO DEL REGISTRO RIEPILOGO DEL REGISTRO DIDI CONTABILITA’CONTABILITA’

Stabilisce l’ importo totale netto di ogni stato di avanzamento.

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STATO STATO D’AVANZAMENTOD’AVANZAMENTO DEI LAVORIDEI LAVORI

Come già accennato, il documento è compilato ogni volta che l’ importo dei lavori raggiunge il valore minimo, stabilito nel capitolato speciale d’appalto,per il pagamento di una rata d’ acconto. Lo stato di avanzamento assume quindi le quantità realizzate fino a le quantità realizzate fino a quel momento e i relativi importi derivati dal riepilogo del registro di contabilità.

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CERTIFICATO CERTIFICATO DIDI PAGAMENTOPAGAMENTO

E’ redatto dal DL contemporaneamente allo stato di avanzamento.

Dall’ importo netto riportato nel SAL sono detratte, nella misura fissata dalDall’ importo netto riportato nel SAL sono detratte, nella misura fissata dal

contratto d’ appalto, alcune ritenute;

Tra queste, una somma a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

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STATO FINALESTATO FINALE

Redatto sullo stesso modello utilizzato per gli stati di avanzamento (lo stato finale

corrisponde infatti all’ ultimo SAL) definisce la chiusura contabile dei lavori;

Redatto in bollo in duplice copia, è firmato dal DL e dall’ appaltatore.

Il conto finale è accompagnato dalla relazione finale, redatta dal DL, che racconta Il conto finale è accompagnato dalla relazione finale, redatta dal DL, che racconta

la storia dei lavori:

Data di consegna, data di inizio, data prevista di ultimazione, giorni di

sospensione e di proroga, data di effettiva ultimazione, giorni impiegati in più o in

meno.

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CERTIFICATO FINALE DEI LAVORICERTIFICATO FINALE DEI LAVORI

Redatto dal DL in contraddittorio con l’appaltatore, fissaufficialmente la data di fine dei lavori.

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ITER PROCEDURALE ITER PROCEDURALE DIDI UN INTERVENTO PUBBLICOUN INTERVENTO PUBBLICO

PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERAPRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

COLLAUDO TECNICOCOLLAUDO TECNICO--AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO

GARANZIE DELL’APPALTATOREGARANZIE DELL’APPALTATORE

CERTIFICATI CERTIFICATI DIDI COLLAUDO O COLLAUDO O DIDI REGOLARE ESECUZIONEREGOLARE ESECUZIONE

LIQUIDAZIONE FINALELIQUIDAZIONE FINALE

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COLLAUDOCOLLAUDO

SI definisce collaudo il procedimento atto a verificare e certificare che l’ opera o illavoro siano stati eseguiti a regola d’ arte secondo le prescrizioni tecnicheprestabilite e che i dati risultanti dalla contabilità siano coerenti tra loro e con irisultati di fatto per dimensioni, forma, qualità dei materiali.L’ appaltatore, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, affida l’ incaricodel COLLAUDO FINALE a professionisti o a commissioni di professionisti conrequisiti commisurati alla tipologia, alla categoria, alla complessità e all’ importorequisiti commisurati alla tipologia, alla categoria, alla complessità e all’ importodell’ intervento. Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dal termine deilavori.In caso di COLLAUDO IN CORSO D’ OPERA, la nomina deve avvenire entro 30giorni dalla data di consegna dei lavori. E’ obbligatorio quando le amministrazioni,non potendo espletare l’attività di direzione dei lavori, affidano il compito ad altreamministrazioni pubbliche o al progettista.Il collaudatore, visti i documenti messi a disposizione dal committente fissa ilgiorno del collaudo e lo comunica all’ appaltatore e al DL che è obbligato adintervenire. Dalla visita si redige il processo di collaudo e una relazione.Il procedimento si conclude con l’ emissione del certificato di collaudo.

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COLLAUDOCOLLAUDO

�COLLAUDO STATICO : per gli interventi comprendenti strutture le oper azioni di

collaudo sono integrate da esso. Deve essere effett uato da un architetto o ingegnere

iscritto all’albo dei professionisti da almeno 10 a nni e che non siano intervenuti in

nessun modo alla progettazione , direzione ed esecu zione dell’ opera.

Comprende l’ispezione dell’opera nel complesso con particolare riguardo alle parti Comprende l’ispezione dell’opera nel complesso con particolare riguardo alle parti

strutturali più significative, che devono essere co nfrontate con i disegni esecutivi.

Comprende l’esame dei certificati delle prove sui m ateriali, il controllo su eventuali

prove di carico eseguite dal DL, l’ esame dell’ imp ostazione generale del progetto

strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.

Il collaudatore può richiedere documenti integrativ i di progetto e ulteriori

accertamenti, quali saggi diretti sui conglomerati con prelievo di campioni e

controllo delle armature, prove non distruttive, pr ove di carico.

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COLLAUDOCOLLAUDO

�COLLAUDO STATICO SECONDO IL DM 2005 : fa parte del collaudo generale tecnico

amministrativo e riguarda il giudizio sul comportamento de lle parti portanti della

costruzione.

Quando vengono posti in opera elementi strutturali successivamente non piùQuando vengono posti in opera elementi strutturali successivamente non più

ispezionabili( come fondazioni o gabbi di armature) il coll audo statico va

generalmente eseguito in corso d’ opera.

Il collaudatore potrà richiedere tutti gli accertamenti, s tudi, indagini, sperimentazioni

e ricerche (in particolare, le prove a carico e prove sui mate riali) utili ad accertare la

sicurezza, la durabilità e la collaudabilità dell’ opera.

Le prove statiche possono essere integrate da prove dinamic he, che giudicano il

comportamento dell’ opera attraverso la risposta dinamica della struttura.

in questo caso il periodo di vibrazione fondamentale deve ri sultare non maggiore di

quella di calcolato.