appunti istituzioni di diritto privato galgano

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Diritto: sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uomini Caratteristiche: 1. VALIDITA’ necessità della presenza di una autorità superiore con funzioni di creare le regole e di farle applicare ; 2. EFFETTIVITA’ il diritto vige perché accettato, la sua legittimazione è il consenso ; 3. COGENZA (coercività) presenza di un sistema organizzato per imporre l’osservanza delle regole (sanzione). Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto, ricopre una funzione precettiva. insieme di norme = ordinamento giuridico insieme di norme coordinate per assolvere una funzione unitaria = istituto caratteristiche: - PRECETTIVITA’ impone un comportamento; - GENERALITA’ rivolta non ad un singolo soggetto ma ad una serie di persone; - ASTRATTEZZA riguarda una serie ipotetica di fatti. La norma giuridica è precostituita allo svolgersi dei conflitti che va a regolare, assolvendo così la funzione di assicurare uniformità di soluzioni e rispondendo allo stesso modo al principio della certezza del diritto . Diritto privato è il diritto comune Diritto pubblico è dato da una serie di norme regolatrici l’esercizio della sovranità e quindi riguarda i rapporti tra soggetti dove lo stato o altro ente pubblico sono partecipanti come enti dotati di sovranità. Si parla di Stato di diritto con il principio secondo il quale lo Stato è esso stesso sottoposto al diritto e vincolato alle proprie leggi. Diritto privato nell’economia è rivolto agli operatori economici e può essere visto sotto un triplice aspetto: - vincolo all’agire economico (in riferimento al suo carattere di cogenza); - ambito dell’agire economico (regolamentazione quadro dell’attività economica); - strumento dell’agire economico (diritto contrattuale). PAGINA 1

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Diritto: sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uominiCaratteristiche:1. VALIDITA’ necessità della presenza di una autorità superiore con

funzioni di creare le regole e di farle applicare;2. EFFETTIVITA’ il diritto vige perché accettato, la sua

legittimazione è il consenso;3. COGENZA (coercività) presenza di un sistema organizzato per

imporre l’osservanza delle regole (sanzione).

Norma giuridica:unità elementare del sistema del diritto, ricopre una funzioneprecettiva.insieme di norme = ordinamento giuridicoinsieme di norme coordinate per assolvere una funzione unitaria =istitutocaratteristiche:- PRECETTIVITA’ impone un comportamento;- GENERALITA’ rivolta non ad un singolo soggetto ma ad una serie

di persone;- ASTRATTEZZA riguarda una serie ipotetica di fatti.La norma giuridica è precostituita allo svolgersi dei conflittiche va a regolare, assolvendo così la funzione di assicurareuniformità di soluzioni e rispondendo allo stesso modo alprincipio della certezza del diritto.

Diritto privato è il diritto comuneDiritto pubblico è dato da una serie di norme regolatricil’esercizio della sovranità e quindi riguarda i rapporti trasoggetti dove lo stato o altro ente pubblico sono partecipanticome enti dotati di sovranità.Si parla di Stato di diritto con il principio secondo il quale loStato è esso stesso sottoposto al diritto e vincolato alle proprieleggi.Diritto privato nell’economia è rivolto agli operatori economici epuò essere visto sotto un triplice aspetto:- vincolo all’agire economico (in riferimento al suo carattere di

cogenza);- ambito dell’agire economico (regolamentazione quadro

dell’attività economica);- strumento dell’agire economico (diritto contrattuale).

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Diritto oggettivo norma generale e astratta che regola i rapportitra gli uomini nel tempo e nello spazio e imponendo loro deidoveriDiritto soggettivo interesse protetto dal diritto oggettivo(dovere di un soggetto nei confronti di un altro) es. proprietà.I diritti soggettivi possono essere:- assoluti cioè diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di

tutti (es. diritto di proprietà art.832 CC, diritto personalitàart.2 Cost. e artt.5,6,10 CC) la violazione di questi dirittiobbliga chi l’ha commessa a risarcire il danno art.2043 CC“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui undanno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto arisarcire il danno”;

- relativi cioè diritti che spettano ad un soggetto nei confronti diun determinata o determinabile categoria di persone (es. dirittodi credito artt.1173,1174, 1218 CC e diritti reciproci tra icomponenti della famiglia 143, 147 CC. La violazione di undiritto relativo porta a conseguenze di responsabilitàcontrattuale art.1218 ss CC.

- Potestativi potere riconosciuto ad un soggetto di realizzare da séil proprio interesse, a cui corrisponde dal lato passivo unasituazione di soggezione per cui un soggetto è costretto asubire passivamente le conseguenze di un atto altrui (es.art.874 CC, art.1111 CC scioglimento della comunione, art.1500CC).

La protezione giurisdizionale degli interessi soggettivi spettaall’autorità giudiziaria.

Interesse legittimo interesse che la legge protegge soloindirettamente in quanto coincidente con l’interesse pubblico. Laprotezione degli interessi legittimi del cittadino lesi da attiillegittimi della Pubblica Amministrazione spetta allagiurisdizione amministrativa (es. candidato che partecipa alconcorso).Potestà ricorre qualora il diritto oggettivo attribuisca ad unsoggetto un potere a protezione di un interesse altrui (art.318 CCpatria potestà).Onere comportamento che un soggetto è libero di osservare, ma chedeve osservare vuole realizzare un dato risultato (art.2697CConere della prova).Diritti patrimoniali diritti su una cosa o prestazione aventevalore economico.

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Rapporto giuridico rapporto tra soggetti regolato dal dirittooggettivo con una posizione di potere ed una di obbligo.Fatto giuridico accadimento, naturale o umano, volto ad avere uneffetto costitutivo, modificativo o estintivo di un rapportogiuridico (art.2 Cost. e art.1173 CC).I fatti giuridici si distinguono in:- fatti naturali es. alluvione;fatti umani: possono essere leciti (1321 CC) o illeciti (2043 CC).Atto Giuridico atto destinato a produrre effetti giuridici.Possono essere:- dichiarazioni di volontà: occorre la volontà dell’effetto;- dichiarazione di scienza: conoscenza di un fatto giuridico.Negozio giuridico dichiarazione di volontà diretta ad uno scopogarantito dalla legge (es. contratti). E’ un’elaborato della dottrina in quanto non presente nel CC.(art.1324 CC).

Fonti del diritto: Le fonti del diritto vengono enunciato nell’art.1 delle preleggidel C.C. - fonti di produzione (es. Parlamento)- fonti di cognizione (es. Gazzetta Ufficiale)Formanti giuridici: regola legale = legge sistema di proposizioni normative espresse

in documento scritto in linguaggio deontico;giurisprudenziale = riconosciuti come casi tipici esemplari;enunciato dottrinale = pareri teorie e concetti elaborati dagliesperti del diritto;regola consuetudinaria = comportamento uniforme e costante nel

tempo con convinzione di porre in essere unanorma giuridica.

Vi è comunque una unità dell’ordinamento giuridico.

I caratteri delle regole giuridiche in rapporti alle fonti deldiritto sono:- validità espresse da organo legittimato a produrle;- efficacia espresse da organo competente a irrogare l’effetto

sanzionatorio;- accettazione;- autorità.

PROF.SESTAOrdine delle fonti del diritto:

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1. Costituzione e leggi costituzionaliTrattato Comunità Europea e regolamenti comunitari;

2. Leggi ordinarie dello Stato;3. Leggi Regionali, provinciali e comunali;4. Regolamenti;5. Usi e consuetudini.

Carta Costituzionale detta i principi relativi a situazioni deisingoli e dei gruppi nelle materie del diritto privato.E’ rigida in quanto la procedura di modifica è differente rispettoalla formazione delle leggi ordinarie.E’ così composta:art.2 (PERSONA) La Repubblica riconosce e garantisce i dirittialla persona, anche all’interno delle formazioni sociali;art.3 Principio di uguaglianza;art.29 (FAMIGLIA) società naturale fondata sul matrimonio,rapporto tra coniugi di eguaglianza;art.30 (RAPPORTI DI FILIAZIONE) uguaglianza tra figli nati dentroo fuori del matrimonio;art.35 (LAVORO) la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sueforme ed applicazioni;art.36 il lavoratore ha diritto ad una retribuzione. laprestazione di lavoro deve avere in cambio un compenso tale daassicurare una esistenza libera e dignitosa. Per questo è statoesteso anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati i beneficidelle contrattazioni collettive (CNL). Quindi il contratto vincolaanche i non aderenti ai sindacati o organizzazioni di categoria;art.39-40 (DIRITTO DI SCIOPERO) sindacati descritti come personegiuridiche ma che poi nella prassi sono rimaste associazioni nonriconosciute;art.41 (INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA) stabilisce il libero mercatoed ha questo caratteristiche:

- libera;- non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale;- legge determina programmi e controlli perché l’attività

economica possa essere indirizzata a fini sociali.L’imprenditore dal punto di vista giuridico è il soggetto cheorganizza i fattori della produzione e stringe una serieindefinita dei contratti.Strumenti dell’iniziativa economica privata sono il contratto e laproprietà.L’autonomia contrattuale è indirettamente garantita con l’art.1322del C.C.

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art.42-43 (PROPRIETA’)L’art.832 del C.C. recita “Il proprietario ha diritto di godere edisporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti econ l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamentogiuridico”.Nella Costituzione trova collocamento non tra i diritti dellapersona ma tra l’attività economica.Si parla di diritto di proprietà con assicurarne la funzionesociale; tale richiamo è da intendersi come rivolto al legislatore(es. equo-canone, affitto forzato dei terreni incolti o il PianoRegolatore).La proprietà privata può essere espropriata per motivi diinteresse generale e salvo indennizzo (riferimento art.834 C.C.).Art.43 Cost. si parla di interesse generale in riferimentoall’interesse di un ente pubblico.Art.834 C.C. si parlo di interesse pubblico in riferimentoall’interesse della collettività e non dello Stato (es. Ediliziapopolare).

CODICE CIVILE:

Si può definire come serie di norme poste in maniera sistematica.Non tutto il diritto privato si trova nel C.C. ma anche nelleleggi speciali.E’ costituito da:- Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) regole

fondamentali per la produzione del diritto (artt.1-16);- 6 Libri “delle persone e della famiglia”, “delle successioni”,

“della proprietà”, “delle obbligazioni”, “del lavoro”, “dellatutela dei diritti”;

- disposizioni di attuazione e transitorie.

LIBRO PRIMO “DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA” (artt.1-455)contiene la disciplina (titoli):- delle persone fisiche (artt.1-10) riguardanti l’uomo nella sua

più vasta eccezione;- delle persone giuridiche (artt.11-35) soggetti di diritto

diversi dall’uomo cioè enti (pubblico), associazioni (privato);- delle associazioni non riconosciute (artt.36-42);- del matrimonio (artt.79-142) riferimento art.29 Cost.;- dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio (artt.143-148);- dello scioglimento del matrimonio (art.149-158) il divorzio

viene trattato con una legge fuori dal C.C.;

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- del regime patrimoniale della famiglia (artt.159-230 bis);- della filiazione (artt.231 ss);- degli atti dello stato civile (artt.449-455).

LIBRO SECONDO “DELLE SUCCESSIONI” (artt.456-809)- delle successioni in generale (artt.456-535);- dei diritti riservati ai legittimari (artt.536-565) viene

riconosciuta ai legittimari (coniuge, figli legittimi, ecc.) unaquota di eredità. I figli legittimi sono equiparati ai figlinaturali;

- delle successioni legittime (artt.566-586);- delle successioni testamentarie (artt.587-712);- della divisione (artt.713 ss) contratto in cui si scioglie una

comunione;- della donazione (artt.768-809).

LIBRO TERZO “DELLA PROPRIETA’” (artt.810-1172)- dei beni (artt.810-831) cose che formano oggetto di diritto;- della proprietà (artt.832 ss) “Il proprietario ha diritto di

godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro ilimiti e con l’osservanza degli obblighi stabilitidall’ordinamento giuridico”;

- dei modi di acquisto della proprietà (artt.922-947);- delle azioni a difesa della proprietà (artt.948-951);- dei diritti reali su cose altrui (artt.978-1099) diverso da

proprietà (es. usufrutto);- della comunione (artt.1100-1139);- del possesso (artt.1140 ss);- delle azioni a difesa del possesso (artt.1168-1172).

LIBRO QUARTO “DELLE OBBLIGAZIONI” (artt.1173-2059)- della disciplina in generale (artt.1173 ss) “le obbligazioni

derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro fatto oatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamentogiuridico”;

- all’adempimento (artt.1176-1229) estinzione dell’obbligazione;- degli altri modi di estinzione (artt.1230-1276) es. novazione

(sostituzione), remissione;- dei contratti in generale (artt.1321-1469) “Il contratto è

l’accordo di due o più parti per costituire, regolare oestinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”;

- dei contratti del consumatore (artt.1469bis-sexies);

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- dei singoli contratti tipici (artt.1470-1986) es. vendita,assicurazione, contratti bancari e altri fatti fonte diobbligazione;

- delle promesse unilaterali (artt.1987-1991);- dei titoli di credito (artt.1992-2027);- della gestione di affari (artt.2028-2032);- del pagamento dell’indebito (artt.2033-2040);- dell’arricchimento senza causa (artt.2041-2041);- dei fatti illeciti (artt.2043-2059)obbligazione di ripristinare

il danno dato da fatto doloso o colposo.

LIBRO QUINTO “DEL LAVORO” (artt.2060-2642)materia unificata dal concetto di impresa- delle attività professionali (artt.2060-2081);- del lavoro nell’impresa (artt.2082-2221);- del lavoro autonomo (artt.2222-2238);- del lavoro subordinato particolari rapporti (artt.2239-2246);- delle società (artt.2247 ss) società di persone e di capitali.

LIBRO SESTO “DELLA TUTELA DEI DIRITTI” (artt.2643-2969)- della trascrizione (artt.2643-2696) forma di pubblicità di

determinati atti relativi al trasferimento dei diritti reali subeni immobili;

- delle prove (artt.2697-2739) congiunge il diritto sostanzialecon il diritto processuale;

- della responsabilità patrimoniale (artt.2740-2744);- delle cause di prelazione;- della conservazione della garanzia patrimoniale (artt.2900-2906)

es. sequestro conservativo;- della tutela giurisdizionale dei diritti (artt.2907-2933);- della prescrizione e della decadenza: prescrizione è il diritto

non esercitato per un tempo determinato dalla legge, ladecadenza è quando un diritto deve esercitarsi entro undeterminato tempo pena la decadenza.

PERSONE FISICHESoggetti di diritto:- persone fisiche uomo;- persone giuridiche enti, associazioni, fondazioni, società.Art.1 CC capacità giuridica come attitudine dell’uomo ad esseretitolare di diritti e doveri.

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I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sonosubordinati alla nascita (art.462 CC successione e art.784donazioni).La perdita della capacità giuridica è trattata dall’art.22 Cost.

Diritti del nascituro da normare:- diritto alla vita, non è condizionato in modo assoluto

(interruzione di gravidanza L.194/78);- embrione;- danni prenatali che possono essere dati da fatti lesivi sofferti

nella vita entrouterina o da malattie ereditarie.

Differenza tra capacità giuridica (essere titolari di diritto) ecapacità di agire (art.2 CC).Capacità di agire attitudine a compiere atti giuridici attraversoi quali acquistare diritti o assumere doveri (es.art.84 CC età percontrarre matrimonio, art.320 CC rappresentanza e amministrazionedei genitori).Rappresentanza legale del minore ai genitori o al tutore spettal’amministrazione dei suoi beni e il compimento di atti giuridici(art.316 CC esercizio di potestà, art.320 CC rappresentanza eamministrazione). In via eccezionale possono anche compiere attidi straordinaria amministrazione (es. alienare o ipotecare beni).Atti giuridici eccezionalmente consentiti al minore (art.2 CC sistabilisce un’età inferiore relativamente alla capacità diprestare lavoro con l’esercitazione di diritti e azioni derivantidal contratto di lavoro, art.84 matrimonio, art 250 riconoscimentofigli naturali con limite dei 16 anni).Emancipazione limitazione della capacità d’agire agli atti diordinaria amministrazione (condizione intermedia rivolta aiminori). Capacità di ordinaria amministrazione, la straordinariaamministrazione è affidata al curatore e al giudice tutelare.

Capacità giuridica è inalienabile mentre la capacità di agire puòessere limitata o revocata:- interdizione giudiziale (art.414-432 CC infermità mentale)

caratteristica della pubblicizzazione. L’interdizione èconseguenza di una sentenza del giudice che necessita di unavisione diretta del giudice della persona da interdire;

- inabilitazione (art.415-432 CC)minore gravità di infermità, anchele persone cieche e sordomute, se non hanno ricevuto unaadeguata educazione possono essere inabilitate;

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Interdetto ha una situazione di assoluta incapacità di agire equindi la sua rappresentanza di agire è affidata ad un tutore(art.424, 357CC).Inabilitato ha capacità limitata di agire alla ordinariaamministrazione e per gli altri atti è affidato al curatore(art.424, 357CC).Gli atti compiuti da interdetti o inabilitati possono essereannullati (art.427 CC)

Capacità di intendere e di volere naturale capacità di rendersiconto delle conseguenze giuridiche dei propri atti.Si ha incapacità di intendere e di volere nel caso di maggiorenneinfermo di mente ma non interdetto né inabilitato oppure per causatransitoria (es.ubriachezza).Minorenne alla vigilia della maggiore età non ha capacità di agirema ha naturale capacità di intendere e di volere.Incapacità naturale (art.428 CC) atti compiuti da persona incapacedi intendere e di volere (es. il contratto è annullabile serisulta un grave pregiudizio da parte dell’autore, malafede).Art.120 CC incapacità di intendere e volere nel matrimonio.Art.691 CC incapacità nel testamento.Art.1389 CC capacità del rappresentante e del rappresentato.Art.2046 CC imputabilità fatto dannoso (non chi si mette allaguida in stato di ubriachezza).

DIRITTI DELLA PERSONALITA’:Testo fondamentale è l’art.2 della Cost. ove “la Repubblicariconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo..”. Non c’èquindi un catalogo fisso di diritti ma invece un catalogo apertoal cambiare della società e del suo sentire.Profilo storico:- dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789

Francia);- dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU 1948);- convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali (Consiglio Europa 1950).I diritti della personalità, che spettano all’uomo in quanto nato,hanno i caratteri de:- l’assolutezza (diritti soggettivi assoluti riconosciuti nei

confronti di tutti);- indisponibilità (non sono diritti con carattere patrimoniale ma

ne possono avere dei risvolti);- imprescrittibilità (non si estinguono anche se non c’è l’uso).

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I diritti della personalità sono i seguenti:1) atti di disposizione del proprio corpo (art.5 CC) divieto di

disporre della propria integrità fisica dando il consenso adatti che possano lederla.Per quanto riguarda gli interventi sanitari vige la regola delconsenso informato con l’eccezione dello stato di necessità(art.2045 CC). Collegato a questo diritto c’è la normativa cheregola i trapianti (L.458/87 e L.644/75) e la natura degli attia disposizione che si devono comunque intendere come volontari enon soggetti a nessun obbligo contrattuale (es. donazionesangue).

2) diritto al nome (art.6 CC) entro 10 gg dalla nascita deve esserecomunicato allo stato civile il prenome. Tutela del diritto alnome (art.7 CC) se risentiti dall’uso che altri ne possono fareindebitamente. Allo stesso modo può essere tutelato lopseudonimo (art.9 CC).

3) abuso dell’immagine altrui (art.10 CC)I casi consentiti dalla legge si evidenziano da:L.633 del 22/04/41 sulla protezione del diritto d’autore dialtri diritti connessi al suo esercizio dove l’art.96 dice che“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto omesso in commercio senza il consenso di questa ad eccezione chela riproduzione sia giustificata dalla notorietà o dal pubblicoufficio ricoperto o collegata a fatti e avvenimenti di interessepubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttaviaessere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messain commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o aldecoro della persona o ci sia rilevanza patrimonialedell’immagine”.

4) Diritto all’onore (diritto alla reputazione) si desume dalCodice Penale che punisce l’ingiuria e la diffamazione.La protezione è accordata indipendentemente dalla veridicità delfatto.C’è diffamazione civile in quanto anche il giudice civile,indipendentemente dal giudice penale ed ai fini della condannaal risarcimento, può accertare la violazione del diritto.NUOVI DIRITTI:

5) Diritto alla riservatezzadiritto che non siano divulgati con strumenti di comunicazionedi massa fatti attinenti alla vita privata della persona, anchese di per sé veri e non lesivi della sua dignità.Propongono un conflitto tra interessi opposti:diritto alla riservatezza;

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diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.21 Cost.).La casistica giurisprudenziale alla ricerca di un difficilepunto di equilibrio tra i due interessi.

6) Diritto all’identità personalediritto a che non sia travisata la propria immagine politica,etica e sociale con la attribuzione di azioni non compiute dalsoggetto o di convinzioni da lui non professate.Casistica giurisprudenziale (Corte di Cassazione su caso paroleoncologo travisate).

Problema raccolta dati:Con la L.672 del 31/12/96 si è data attuazione alla direttivacomunitaria n.95/46/CE del 24/10/95 “Relativa alla tutela dellepersone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personalinonché alla libera circolazione dei dati”. La legge promuove duenovità:- la necessità del consenso al trattamento dei dati;- la costituzione di un Garante.

Tutela dei diritti della personalità (difficoltà dovuta alcarattere non patrimoniale di questi diritti):- risarcimento del danno (art.2043 ss CC);- insufficienza dei criteri di legge stante il carattere non

patrimoniale del pregiudizio (art.2059 CC);- danni punitivi (sanzione presente più nell’ordinamento penale e

non nel civile).

PERSONE GIURIDICHE (Artt.11-13 CC): VediGalganoSi distinguono a seconda dello scopo in:- con scopo non di profitto (Libro I°) associazioni riconosciute e

fondazioni (artt.14-35 CC), associazioni non riconosciute(artt.36-38 CC), comitati (artt.39-42 CC);

- con scopo di profitto (Libro V°) art.13 CC, società di persone(artt.2251-2324 CC), società di capitali (artt.2325-2497 bisCC).

Associazioni (art.18 Cost.)Nasce da un contratto plurilaterale con comunione di scopo.Le differenze di regolazione legislativa tra le associazioniriconosciute e quelle non riconosciute derivano unicamentedall’assenza di personalità giuridica delle seconde.Caratteristiche:

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- le parti possono essere due o più di due e in ogni caso leprestazioni di ciascuna delle parti è diretta al perseguimentodi uno scopo comune.

- è una organizzazione a struttura aperta in quanto le nuoveadesioni sono possibili senza che ciò implichi una modificazionedel contratto.

Modi di attribuzione della personalità giuridica ad associazioni efondazioni.sistema concessionario:- il riconoscimento si consegue attraverso un provvedimento di

natura amministrativa specifico e che viene emesso caso per casovalutando le ragioni ed i mezzi;

- il riconoscimento è concesso per decreto del Capo dello Stato(art.12 CC) o regionale (DPR 616/77) Autorità amministrativa eregistrato sul registro delle persone giuridiche tenuto pressola cancelleria del tribunale (funzione di rendere opponibili aterzi i fatti trasmessi).

L’autorità amministrativa continua ad esercitare controlli anchedopo la loro costituzione seguendo la conformità alla legge dellostatuto e dell’atto costitutivo con le loro successivemodificazioni, l’adeguatezza dei mezzi patrimoniali dell’enterispetto allo scopo da perseguire.La personalità giuridica è attribuita ad associazioni e fondazionidotate di autonomia patrimoniale perfetta (art.33 CC) cioè ilpatrimonio dell’ente è distinto dal patrimonio degli associati. Ilriconoscimento per decreto da parte da parte della pubblicaamministrazione non è tanto per legittimare lo scopo o lastruttura ma per attribuire autonomia patrimoniale perfetta.

Modi di attribuzione della personalità giuridica a enticommerciali.sistema normativo:- l’acquisto delle personalità giuridica non richiede una verifica

caso per caso ma è automatica conseguenza dell’adempimento delleformalità previste dalla legge.

- fasi della procedura sono l’omologazione dell’atto costitutivoda parte del tribunale, la registrazione (iscrizione nelRegistro delle Imprese) art.2331 CC.

Atto costitutivo o statuto:

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- le associazioni e le fondazioni devono essere costituite conatto pubblico. La fondazione può essere disposta anche pertestamento (art.14 CC);

- lo statuto è il testo normativo che disciplina la attivitàdell’ente.

L’atto costitutivo delle associazioni è un contratto di naturaconsensuale e si perfeziona per effetto dell’accordo intercorsotra le parti. Il rapporto che si crea ha una patrimonialità che sidetermina in ragione del fatto che le prestazioni, cui le partisono obbligate, sono suscettibili di valutazione economica.Requisiti essenziali del contratto di associazione sono:- lo scopo dell’associazione;- le condizioni per l’ammissione degli associati;- le regole sull’ordinamento interno.L’ammissione successiva all’associazione ha giuridicamente lamedesima natura dell’originaria partecipazione e sonoinammissibili le clausole che vietassero le nuove adesioniall’associazione come d’altra parte che imponessero l’accoglimentodi nuove domande di ammissione (atto di autonomia contrattuale).I contributi possono essere determinati periodicamente dagliorgani dell’associazione.

Organi:- assemblea (artt.20-23 CC) i soci devono avere parità di diritti

e doveri;- amministratori (artt.18-19 CC);- organo di controllo (proibiviri).

Responsabilità patrimoniale nelle associazioni riconosciute efondazioni.Il patrimonio delle associazioni riconosciute non appartiene aisingoli associati ma all’associazione, pertanto su di esso possonoagire solo i creditori dell’associazione e non anche i creditoridegli associati.

Acquisti nelle associazioni riconosciute e fondazioni.Possono acquistare beni mobili ed immobili sia a titolo onerosoche gratuito.

La facoltà di recesso è concessa ad ogni associato.L’esclusione dell’associato è ammessa solo per gravi motivimotivati in modo specifico da un fatto determinato. In caso di

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richiesta di un intervento giudiziale il giudice ha il compitodi stabilire l’effettiva gravità dei fatti contestati.L’estinzione dell’associazione si compie per:- le clausole previste dall’atto costitutivo (scadenza);- deliberazione dell’assemblea;- raggiungimento dello scopo o impossibilità a conseguirlo;- il venire a mancare di tutti gli associati.

Fondazione come stabile organizzazione volta a destinare ilpatrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità esoggetto a controlli governativi.

Nelle Associazioni prevale l’elemento personale (artt.16,20,24CC).Nelle Fondazioni prevale l’elemento patrimoniale (art.14 CC).

Associazioni non riconosciute (enti di fatto)Costituite da enti creati in autonomia dai privati e che nonottengono o non viene richiesto il riconoscimento.Sono regolate dagli accordi tra associati (art.36 CC) e quindi nonstatuti ed hanno un fondo comune (art.38 CC) che differenzia dalpatrimonio in quanto non c’è autonomia patrimoniale perfetta.

Responsabilità patrimoniale nelle associazioni non riconosciute.Delle obbligazioni rispondono anche personalmente le persone chehanno agito in nome e per conto dell’associazione. Per gliassociati c’è invece uguale posizione che per le associazioniriconosciute.Gli acquisti di beni mobili ed immobili, nelle associazioni nonriconosciute, può avvenire solo a titolo oneroso.Le disposizioni testamentarie (art.600 CC) o le donazioni (art.786CC) a enti non riconosciuti non sono validi se entro un’anno nonhanno ricevuto il riconoscimento.

Comitati (artt.39-42 CC)Nascono dall’esigenza di perseguire un fine di pubblica utilità eattuato grazie a fondi raccolti mediante pubblica sottoscrizione.Ha quindi caratteri di durata limitata nel tempo e la raccoltafondi.

Responsabilità patrimoniale (art.40 CC).

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Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi sonoresponsabili personalmente e solidalmente della conservazione deifondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.I suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delleobbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto adeffettuare le oblazioni promesse (art.40 CC).Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti al raggiungimentodello scopo l’autorità governativa stabilisce come destinare ifondi.

L’interesse del legislatore è ad assicurare che gli elementipatrimoniali di questi enti senza scopo di lucro siano sempre esolo destinati allo scopo per cui era nata l’associazione stessa.

Persone giuridiche con scopo di lucro (Libro V°):- Società di persone date da società semplici, SNC, SAS. Dove la

responsabilità patrimoniale è illimitata e solidale dei soci perle obbligazioni sociali e il potere di amministratore ineriscedirettamente alla qualità di socio. Intrasferibilità dellaqualità di socio senza il consenso degli altri soci;

- Società di capitali date da SPA, SRL SAPA. Dove laresponsabilità patrimoniale è limitata e il potere diamministratore è diverso dalla qualità di socio. Liberamentetrasferibile la qualità di socio.

FAMIGLIA:Rapporto personale tra coniugi:Artt.29-30 Cost.: famiglia come società naturale fondata sulmatrimonio con elemento caratteristico la parità tra coniugi.Modello di famiglia del ’42 di tipo gerarchico con un capofamigliaavente diritti sugli altri componenti che erano a lui subordinati.Il diritto sulla famiglia è stato riformato nel 1975 in quanto ilmodello del 1942 non faceva più parte del sentire comune.

Matrimonio (artt.82-142 CC):senza matrimonio non c’è famiglia, c’è quindi una minore tutelaper le famiglie di fatto con la salvaguardia però per i figli. Ilmatrimonio sotto un duplice aspetto:- matrimonio come atto in cui il consenso viene esposto nelle forme

proprie della celebrazione del matrimonio. Due persone siscambiano dichiarazioni di volontà di prendersi rispettivamentein marito e moglie;

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- matrimonio come rapporto in quanto è il rapporto giuridico chel’atto instaura tra i coniugi.

La cerimonia del matrimonio può essere:- civile è regolata con legge dello Stato e celebrato davanti

all’ufficiale di stato civile (art.84 ss CC) tale matrimonio èentrato in uso dal 1865;

- religioso che è quello regolato da codice di diritto canonico ecelebrato davanti al ministro del culto cattolico o di altriculti (artt.82-83 CC). Vi è una differenza tra il matrimoniocelebrato da un ministro della fede cattolica o quelli di altriculti in quanto solo a quello cattolico, in base all’art.29 delConcordato, può essere riconosciuto un effetto civile tramite latrascrizione.

Diritti e doveri reciproci dei coniugi (art.143 CC):Il legislatore si è ispirato ad un modello di parità all’internodi una comunità e subordinando l’interesse personale dei coniugiall’interesse collettivo della famiglia.- con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi

diritti e assumono i medesimi doveri;- dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco della fedeltà.,

all’assistenza morale e materiale, alla collaborazionenell’interesse della famiglia;

- entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alleproprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionaleo casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia (da notarela pari dignità riconosciuta tra il lavoro professionale equello casalingo).

art.143 bis CC la moglie assume il cognome del maritoconservandolo durante lo stato vedovile e fino a nuove nozze.art.144 CC l’indirizzo della vita famigliare e la residenza comescelta comune dei coniugi.art.145 CC intervento del giudice in caso di mancato accordo suquestioni fondamentali della convivenza.art.147 CC il dovere verso i figli appartiene ad entrambi igenitori che devono tenere conto nelle loro decisioni dellapersonalità dei figli.

Separazione personale (art.150 CC):Fa venire meno l’obbligo della coabitazione e della fedeltà.Allenta il vincolo matrimoniale ma non la riunione.La separazione, che può essere richiesta esclusivamente daiconiugi, può essere:

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- giudiziale (art.151 CC)quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile laprosecuzione della convivenza o danneggiano la prole. Ilgiudice dichiara a quale coniuge addebitare la separazione cheperò non rileva agli effetti dell’affidamento della prole mainvece:agli effetti della corresponsione dell’assegno dimantenimento. Chi subisce l’addebito non ha diritto almantenimento ma solo agli alimenti;agli effetti successori (art.548,585 CC) il coniuge conaddebitata la separazione perde i diritti successori, hadiritto soltanto ad un assegno vitalizio.

- consensuale (art.158 CC)il consenso è omologato dal giudice.

Gli effetti della separazioni si possono riassumere ne:- venire meno della coabitazione;- venire meno della fedeltà;- presenza dell’assegno di mantenimento;- presenza di provvedimento riguardanti i figli (art.155 CC). Il

giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale coniuge ifigli sono affidati. Stabilisce anche come l’altro coniuge deveprovvedere ai figli. Il coniuge a cui sono affidati i figli hal’esercizio esclusivo della podestà;

- l’abitazione della casa familiare viene data al coniuge a cuisono affidati i figli.

DivorzioE’ una causa di scioglimento del matrimonio introdotta con laL.898/70 e modificata con L.74/87.Può essere domandata da uno dei due coniugi quando sia venuta menola comunione materiale e spirituale tra i coniugi.Le cause possono essere in uno dei seguenti fatti:- i coniugi vivono separati da almeno un triennio;- condanna penale di un coniuge;- non consumazione dell’atto coniugale;- uno dei coniugi se straniero abbia ottenuto all’estero

annullamento o scioglimento;- cambiamento di sesso (L.174/82).L’affidamento della prole segue i principi indicati all’art.6comma II e III (che ripercorrono i principi già visti nellaseparazione).

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Viene inoltre riconosciuto un assegno di mantenimento (art.5 VI)in mancanza, da parte di un coniuge, di mezzi adeguati oall’impossibilità oggettiva a procurarseli.

RAPPORTO PATRIMONIALE TRA CONIUGI:Dal matrimonio discendono anche rapporti patrimoniali tra coniugi.

Regime patrimoniale:Salvo diversa convenzione il regime patrimoniale legale tra iconiugi è costituito dalla comunione dei beni (art.159 CC). Si vacosì a sottolineare il principio di uguaglianza stabilitodall’art.29 Cost. così anche nell’art.160 CC che parla dellainderogabilità dei diritti e doveri previsti dall’istituto delmatrimonio (art.143,147,148 CC).Il regime della separazione dei beni che ora deve esseresuccessivo ad una chiara scelta dei coniugi fino al 1975 erainvece il regime patrimoniale di riferimento nell’istituto delmatrimonio.Oggetto della comunione legale (art.177 CC):a) comunione immediata:

- acquisti di beni compiuti durante il matrimonio ad esclusionedi quelli personali

- aziende costituite e gestite da entrambi i coniugi dopo ilmatrimonio. Se l’azienda era di proprietà di uno dei dueconiugi antecedentemente il matrimonio, ma poi era gestita daentrambi, la comunione riguarda solo gli utili prodotti;

b) comunione residuale (art.177 b-c CC)i redditi di attività personale non fanno direttamente partedella comunione, ma diventano comuni se non sono staticonsumati al momento dello scioglimento del vincolomatrimoniale. Così come le imprese (art.178 CC).

Beni personali (art.179 CC):- beni di cui prima del matrimonio era proprietario o titolare di

un diritto legale di godimento;- beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di

donazione o successione;- beni di uso strettamente personale;- beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;Dopo il matrimonio per i coniugi esistono due tipi di beni: quellipersonali e quelli in comune.Amministrazione dei beni in comune (art.180 CC):- L’amministrazione e rappresentanza ordinaria spetta

disgiuntamente ad entrambi i coniugi;

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- gli atti di straordinaria amministrazione spettanocongiuntamente ad entrambi.

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza ilnecessario consenso (art.184 CC) sono annullabili se riguardanobeni immobili o mobili registrati. L’azione deve però essereportata entro un anno della data dell’atto o entro un anno dalladata di trascrizione.Se gli atti riguardano invece beni mobili il coniuge che hacompiuto l’atto è obbligato a ricostituire la comunione nellostato in cui era precedentemente l’atto.Obblighi gravanti sui beni della comunione (art.186 CC):i beni della comunione rispondono:- di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento

dell’acquisto;- di tutti i carichi dell’amministrazione;- delle spese per il mantenimento della famiglia e per

l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazionecontratta dai coniugi anche separatamente nell’interesse dellafamiglia;

- di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi (art.189 CC):i creditori possono ricevere soddisfazione dei loro crediti, dopoaver attinto ai beni personali, sulla metà dei beni dellacomunione e se non sono sufficienti possono essere chiamati anchei beni personali dell’altro coniuge.Vige quindi una responsabilità sussidiaria dei beni personali(art.190 CC).Scioglimento della comunione (art.191 CC):avviene nei seguenti casi:- dichiarazione di assenza o di morte presunta;- annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio;- separazione personale;- separazione giudiziale dei beni;- mutamento convenzionale del regime patrimoniale;- fallimento di uno dei due coniugi.Modifiche convenzionali dalla comunione legale dei beni (art.210CC):i coniugi possono modificare il regime della comunione legale deibeni purchè enuncino in modo concreto i nuovi patti regolatori.Impresa famigliare (art.230 bis CC):

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la norma ha carattere residuale in quanto la sua applicazionetrova motivo se il rapporto non è configurabile diversamente (es.lavoro subordinato, società).L’impresa se appartiene ad uno dei famigliari resta come tale enon diventa impresa famigliare.Solo se si lavora nell’ambito dell’impresa si acquista il dirittoagli utili o ai suoi beni. Il lavoro domestico da dirittisull’impresa solo se ha efficacia causale nella gestioneimprenditoriale.

BENI E PROPRIETA’Art.42 Cost. La proprietà è pubblica o privata. I beni economiciappartengono allo Stato ed enti o a privati. La proprietà privataè riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi diacquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne lafunzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietàprivata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvoindennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La leggestabilisce le norme ed i limiti della successione legittima etestamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto (art.810CC) quindi no l’aria o la luce.Distinzione beni immobili (legati al suolo) e mobili (altri beni)(art.812 CC).Sono beni mobili anche le energie naturali che fanno valoreeconomico (art.814 CC).Esistono dei particolari beni mobili iscritti in pubblici registrie normati da apposite disposizioni o in mancanza di queste daquelle riguardanti i beni mobili, es. automobili, aerei, navi(art.815 CC).La distinzione tra beni mobili e immobili rileva ai fini:- della forma scritta richiesta, pena la nullità, nei contratti

immobiliari (art.1350 CC);- della pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari

(art.2643 ss CC);- dell’acquisto a titolo originario;- della disciplina degli atti di straordinaria amministrazione

compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge inregime di comunione legale (art.184 CC).

Beni mobili ed immobili seguono regole di circolazionedifferenziate, con la ragione che il legislatore voleva daremaggiore tutela, vista l’importanza che i beni immobilirivestivano negli anni vicini al 1942. Negli anni successivi

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l’importanza dei beni immobili è diminuita in quanto si sonosviluppate forme di ricchezza basate sul possesso anche di altrecategorie di beni mobili (es. azioni).

Pertinenze (art.817 CC):Sono cose destinate, in modo durevole, a servizio ed ornamento dialtre cose. La destinazione può essere fatta dal proprietariodella cosa principale o da chi ne ha un diritto reale.Regime delle pertinenze: gli atti e i rapporti giuridici che hannoper oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, senon è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggettodi separati atti o rapporti giuridici (art.818 CC).

Frutti (art.820 CC):- frutti naturali quelli che provengono direttamente e naturalmente

dalla cosa (es. frutti agricoli) e finché non avviene laseparazione, i frutti formano parte della cosa stessa;

- frutti civili quelli che ritraggono dalla cosa come corrispettivo delgodimento che altri ne abbia (interessi capitali, corrispettivolocazioni).

L’acquisto dei frutti avviene:- per i frutti naturali essi appartengono al proprietario della

cosa che li produce, se appartengono ad altri la proprietà siacquista solo con la separazione;

- i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione delladurata del diritto.

Beni pubblici (art.822 ss CC):Il proprietario è un ente pubblico di beni che sono destinati alsoddisfacimento di interessi pubblici.Fanno parte del demanio pubblico necessario i lidi del mare, laghi,fiumi, opere della difesa, ecc. Mentre sono considerati demanioeventuale le strade statali, immobili interesse storico, ecc. Condizione giuridica del demanio pubblico (art.823 CC) sono beniinalienabili e non formano oggetto di diritti a favore di terzi senon diversamente normato.I beni pubblici possono non essere demaniali ma far parte delpatrimonio dello Stato, Provincie o Comuni. Si parla allora dipatrimonio disponibile (art.826 I CC) e patrimonio indisponibile(art.826 II CC) come le foreste.La loro condizione giuridica (art.828 CC) è soggetta alle regoleparticolari che li riguardano o alle regole del CC dove i beniindisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione.

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I beni del patrimonio disponibile sono regolati dal sistemaprivatistico.

Diritti reali:Diritto sulle cose aventi carattere di assolutezza perché spettanoad un soggetto nei confronti di tutti gli altri.- hanno diritto si seguito;- godono di difesa assoluta;- sono suscettibili di possesso e di acquisto originario.Diritti reali di godimento (facoltà diretta all’utilizzazione delbene):

su cosa propria (proprietà);su cosa altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso,abitazione, servitù prediale e diritti reali minori).

Diritti reali di garanzia (vincolano il bene alla garanziadell’adempimento di una obbligazione:

pegno e ipoteca.Diritto di proprietà (art.832 CC):Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose inmodo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degliobblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.Nell’articolo del CC c’è un riferimento agli articoli 42 eseguenti della Costituzione che sanciscono una funzione socialedella proprietà.Il proprietario vive il suo diritto assoluto con dellelimitazioni:

nell’interesse generale: atti di emulazione, espropriazioneper pubblico interesse;nell’interesse dei privati: immissioni, distanze, luci,vedute.

Atti di emulazione (art.833 CC) il proprietario non può compiereatti con il solo scopo di nuocere ad altri. E’ di difficileapplicazione nella giurisprudenza ma si trova in sintonia conl’art.42 della Cost.Espropriazione (art.834 CC) si può essere privati di beni o diparte di essi solo per cause di pubblico interesse e contro ilpagamento di una indennità.Differenze tra CC che parla di pubblico interesse e la Cost.Art.42 che parla di interesse generale che è più ampio. Il CCparla di giusto indennizzo mentre la Cost. solo di indennizzo.

Proprietà fondiaria (art.840 CC):

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proprietà di un fondo si estende al sottosuolo e non ci si puòopporre ad attività nelle profondità o nello spazio sovrastante ameno che non si abbia interesse ad escluderle (gallerie, trafficoaereo). Inoltre in determinati casi (art.843 CC) si deveconsentire l’accesso al fondo (riparazioni del vicino o cosaintrodotta accidentalmente nel fondo).

Immissioni (art.844 CC):stabilisce cosa il proprietario può pretendere dai proprietari deifondi vicini.La tutela delle immissioni va ad interesse soprattutto il dirittoalla salute salvaguardata anche da norme costituzionali.Giurisprudenzialmente bisogna vedere dove si trova il fondo (zonaresidenziale, zona industriale, ecc.) per poter stabilire latollerabilità alle immissioni.

Proprietà edilizia normata soprattutto fuori dal CC nelle leggispeciali. C’è stata negli anni una progressiva regolamentazionepubblicistica dell’attività edificatoria:L.1150/42, L. 785/67 che ha portato tutti i comuni a dotarsi dipiani regolatori e L.10/77 che ha introdotto la concessioneedilizia onerosa.Negli artt.869-871 CC richiamo ai piani regolatori ed airegolamenti edilizi comunali.Art.872 CC proprietario come oggetto passivo di una sanzioneprivatistica.

Distanze (art.873 CC):natura residuale delle norme codicistiche in tema di distanze.Minima distanza di 3 metri tra costruzioni se non maggioreprevista dai regolamenti comunali.

Luci e vedute (art.900 CC):luce quando l’apertura non permette di affacciarsi sul fondo delvicino (non c’è distanza minima ma la presenza di una grata).Veduta o prospetto quando l’apertura permette di affacciarsi sulfondo del vicino (distanza minima 1,5 metri dal confine).

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ E DIRITTI MINORI:(art.922 CC) La proprietà si acquista per:modo originario e cioè- occupazione (art.923 ss CC);- invenzione (art.927 ss CC);

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- accessione (art.934 ss CC);- specificazione (art.940 ss CC);- unione o commistione (art.939 CC);- usucapione (art.1158 ss CC);o modo derivato e cioè- effetto di contratti (art.1321 CC);- successione causa morte (art.456 ss CC).Esistono quindi due categorie di acquisti:

a titolo originario dove il diritto di proprietà che si acquistasulla cosa è indipendente dal diritto di un precedenteproprietario. La proprietà si acquista libera da ogni dirittoaltrui che avesse gravato il precedente proprietario;a titolo derivato si acquista sulla cosa un diritto di proprietàgià spettante ad un precedente proprietario. Vale la regolaper cui nessuno piò trasferire ad altri maggiori diritti diquanto egli stesso abbia.

Occupazione (art.923 CC): cose mobili non appartenenti a nessunocioè abbandonate e animali caccia e pesca (fauna ora tutelatadallo stato).

Invenzione (art.927 CC): cose smarrite e ritrovate. Bisognaricercarne il proprietario consegnando l’oggetto al Sindaco(ufficio beni smarriti) che trascorso un anno diventa proprietàdel ritrovatore. Se la cosa è un tesoro appartiene per metà alritrovatore e per metà al proprietario del fondo.

Accessione (art.934 ss CC): proprietario di un cosa principaleattrae a sé una cosa accessoria:

accessione cosa mobile a cosa immobile (art.934-938 CC) es.costruzione edificio su un fondo;accessione di cosa immobile a cosa immobile (art.942,945-947CC) es. alluvione e avulsione;accessione cosa mobile a cosa mobile (art.939 CC) unione omescolanza.

Accessione invertita (art.938 CC) occupazione di fondo attiguo(es. costruzione di opere pubbliche come l’occupazione acquisitivadove un ente statale occupa illegittimamente un suolo privato percostruire un’opera pubblica, si avrà l’estinzione del diritto diproprietà del privato con la conseguente acquisizione a titolooriginario della proprietà del suolo in capo all’ente costruttoreche dovrà però versare un risarcimento al privato).

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specificazione (art.940 CC): Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva performare una nuova cosa ne acquista la proprietà pagando alproprietario il prezzo della materia, salvo che il valore dellamateria sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. Inquest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, ilquale deve pagare il prezzo della mano d'opera. (es. stilista).

Diritti reali minori:diritti reali su cosa altrui, coesistenza di diritti traproprietario e altri soggetti.Caratteristiche:- fanno diritto di seguito cioè seguono la trascrizione della

cosa;- godono di difesa assoluta;- sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario

tramite possesso (usucapione);- si prescrivono in 20 anni;- formano un numero chiuso cioè l’autonomia dei privati non può

crearne altri (risponde ad una finalità di politica legislativache vuole evitare che sui beni si formino una generalità didiritti in modo tale da impedire o rendere difficoltosa la lorocircolazione e quindi la formazione di ricchezza).

Tali diritti sono:Diritto di superficie (art.952 CC): scissione tra proprietà delfondo e proprietà dell’edificio. La costituzione del diritto disuperficie sospende l’operatività del diritto di accessione.Il diritto di superficie temporaneo è stato utilizzato comestrumento di politica urbanistica con la L.865/71 la quale prevedeche i suoli espropriati per fini di edilizia popolare possonorestare di proprietà dei comuni e che su di essi venga concesso aicostruttori solo diritto di superficie temporaneo (normalmente 99anni).

enfiteusi (art.957-965 CC): diritto reale minore che attribuisceall’enfiteuta la facoltà di godimento che spettano al proprietario(si parla di dominio utile per l’enfiteuta e dominio diretto peril proprietario).L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare uncanone (art.960 CC), il fondo può essere affrancato dall’enfiteutaed in caso di inadempimento degli obblighi dell’enfiteuta ilconcedente può richiedere la devoluzione (art.972 CC).E’ un’istituto scarsamente utilizzato.

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usufrutto (art.981 CC):usufruttuario ha la facoltà di godere della cosa ma di rispettarnela destinazione.Si costituisce per legge, volontà dell’uomo o per usucapione(art.978 CC). I frutti spettano all’usufruttuario per la duratadel suo diritto (art.984 CC) e la durata non eccede la vitadell’usufruttuario o se persona giuridica non oltre 20 anni(art.979 CC).

Uso e abitazione: forma di usufrutto più limitata.Uso (art.1021 CC): Chi ha il diritto d'uso di una cosa puòservirsi di essa e può raccogliere i frutti per quanto occorre aibisogni suoi e della sua famiglia. (ricordare la riserva a favoredel coniuge anche in caso di uso art.540 CC).abitazione (art.1022 CC). Né l’uso né l’abitazione consentono dicedere il diritto di dare in locazione la casa. Possono esseregoduti come diritti solo in caso di bisogno del titolare e dellasua famiglia.

servitù prediali (art.1027 CC): La servitù prediale consiste nelpeso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondoappartenente a diverso proprietario. Rapporto di asservimento tra fondi con la presenza di proprietaridiversi.Art.1031 CC costituzione delle servitù: le servitù predialipossono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possonoanche essere costituite per usucapione o per destinazione delpadre di famiglia.- Servitù coattive:

acquedotto coattivo (art.1033-1048 CC);passaggio coattivo (art.1051-1057 CC) concesso il passaggio daun fondo a cui è interclusa la pubblica via;

- servitù acquistate per usucapione o destinazione del padre difamiglia:valgono solo per le servitù apparenti (art.1061 CC) es. senza

opere visibili.Estinzione delle servitù:- confusione (art.1072 CC) proprietario del fondo servente e fondo

dominante diventano la stessa persona;- prescrizione (art.1073 CC) non se ne usa per 20 anni.

POSSESSO:

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art.1140 CC: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifestain un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o dialtro diritto reale”.

Il possesso dà il potere di fatto su una cosa.Rapporto tra possesso e proprietà:- la proprietà è una situazione di diritto (art.832 CC) che può

essere acquistato a titolo originario o definitivo;- il possesso è invece una situazione di fatto;- le vesti di proprietario e di possessore normalmente coincidono

nella stessa persona;- il possessore può non essere il proprietario e ugualmente godere

della tutela possessoria, il proprietario, non essendo ilpossessore, può agire per recuperarla.(art.948 CC).

La legge tutela il possesso di per sé anche se il soggetto non neè anche il proprietario e anche se il possesso avviene inmalafede.Il possesso richiede:- che ci sia una materiale disponibilità della cosa, che è diversa

dalla disponibilità giuridica;- intenzione di comportarsi come proprietario della cosa (animus

possidendi) cioè di non riconoscere in altri titolari deldiritto del bene.

Possesso e detenzione si risolvono entrambe in potere di fattosulla cosa, ma si differenziano in quanto il potere del detentoresulla cosa presuppone e riconosce un possesso altrui. Quindi èdetentore e non possessore colui che ha il materiale godimento deiuna cosa in forza di un titolo che implichi il riconoscimentodell’altruità della cosa (es. rapporto di locazione).

Mutamento della detenzione in possesso (art.1141 CC) può avvenireper:- causa proveniente da un terzo;- opposizione del detentore.Possesso in buona fede (art.1147 CC): Colui che ritiene di essereanche il proprietario.È possessore di buona fede chi possiede ignorando di lederel'altrui diritto.La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempodell'acquisto

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Il possesso si acquista a titolo:originario con l’apprensione fisica della cosa tramite:- spoglio o occupazione (art.923 CC) cose mobili di proprietà di

nessuno;- mutamento della detenzione in possesso (art.1141 CC);- interversione del possesso (art.1164 CC).derivativo tramite:- consegna della cosa che può essere materiale o simbolica (es.

chiavi immobile);- successione.

Effetti del possesso:il proprietario può rivendicare dal possessore la restituzione delbene. A tal fine se la domanda è accolta il possessore è tenuto arestituire la cosa con i frutti ma con diverse modalità:- se possessore in buona fede acquista i frutti maturati in data

anteriore alla domanda di rivendica e già separati e restituiscequelli percepiti dal momento della domanda;

- se possessore in malafede deve restituire tutti i fruttipercepiti fin dall’inizio del possesso.

Il possessore ha comunque diritto al rimborso delle spese fatteper le manutenzioni straordinarie.Nell’acquisto della proprietà tramite possesso il possesso valecome titolo.Per i beni mobili colui al quale sono alienati da parte di chi nonne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso,purché sia in buona fede e sussista un titolo idoneo altrasferimento della proprietà (art.1153,1155 CC).

Usucapione:Per i beni immobili la proprietà e gli altri diritti reali digodimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possessocontinuato per venti anni (art.1158 CC).(art.1159 CC)Colui che acquista in buona fede da chi non èproprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo atrasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, necompie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalladata della trascrizione.la proprietà dei beni mobili si acquistano in virtù del possessocontinuato per dieci anni se in buona fede. Se il possessore è dimala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

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AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’:

Azioni petitorie rivolte a chi ha il diritto di proprietà su unbene:- azione di rivendicazione (art.948 CC) Il proprietario può

rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puòproseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo ladomanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenerela cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla perl'attore a proprie spese, o a corrispondergliene il valore,oltre a risarcirgli il danno.L’azione di rivendicazione spetta quindi solo al proprietarioche avrà l’onere della prova (art.2697 CC) del diritto diproprietà. Non sarà quindi ritenuto sufficiente un acquisto atitolo derivativo ma occorrerà risalire ad un acquisto a titolooriginario.Al fine di dimostrare il suo diritto, il rivendicante devedimostrare di aver acquistato a titolo originario (es. exart.1153 CC possesso in buona fede più titolo idoneo) oppure diaver usucapito anche unendo il proprio possesso con quello delsuo dante causa (ex art.1146 CC) per un periodo in totale noninferiore ai 20 anni.Prescrizione: l’azione di rivendicazione non si prescrive salvogli effetti di acquisto della proprietà da parte di altri perusucapione.

- Azioni negatorie (art.949 CC) Il proprietario può agire per fardichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sullacosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistonoanche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che sene ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento deldanno.L’onere probatorio è meno impegnativo che nelle azioni dirivendicazione infatti il proprietario può dare prova diacquisto anche solo a titolo derivativo.

- Regolamento di confine e apposizione di termini (art.950-951 CC)Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno deiproprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ognimezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, ilgiudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati

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irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedereche essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Azioni possessorie concesse a chi ha il possesso del bene.Sono accordate al possessore in quanto tale a prescindere che si omeno il proprietario del bene. Sono azioni più rapide rispetto diquelle petitorie.Il possessore deve solo dimostrare il suo stato possessorio e seriveste anche la figura di proprietario è dispensato dall’oneredella prova di proprietà.La motivazione giuridica di tale tutela è data da esigenzeattinenti l’ordine pubblico onde evitare una autotutela da partedei cittadini.- azione di reintegrazione (art.1168 CC) deve essere esercitata

entro l’anno contro chi con violenza ha spogliato il possessoredel suo bene. Viene tutelato anche il detentore qualificato(non chi detiene per servizio o ospitalità). La reintegrazioneè ordinata dal giudice sulla semplice notorietà del fatto senzadilazione.

- Azione di manutenzione (art.1170 CC) il possessore se detiene ilpossesso da almeno un anno e tale possesso non è statoacquistato in modo violento o clandestino, può chiedere cheentro l’anno dalla turbativa la manutenzione (tutela) delpossesso.

Azioni di nunciazione (artt.1171-1172 CC) sono azioni tutelaritese ad impedire che si producano danni in capo ad un soggetto.Possono essere promosse da proprietari, possessori o titolari diun diritto. Sono:- denunzia di nuova opera (art.1171 CC) se si teme che da una

nuova opera in costruzione possa arrivare un danno all’oggettodi un proprio diritto;

- denunzia di danno temuto (art.1172 CC) se vi è una previsione didanno.

OBBLIGAZIONI:Lo studio dell’obbligazione attiene all’oggetto del rapportogiuridico.Differenze tra diritti reali e diritti di obbligazione:- diritti reali:

attengono ai diritti dell’uomo sulla cosagodimento della cosa avviene sulla cosa stessa

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diritti assoluti la loro efficacia è rivolta a tutti i soggetti(erga omnes);perdurano nel tempo.

- diritti di obbligazione:attengono ai diritti che un soggetto (creditore) ha neiconfronti di un altro soggetto (debitore)presuppongono la cooperazione del debitore (adempimento)diritti relativi cioè possono essere fatti valere dal creditoresolo nei confronti del debitore;tende ad esaurirsi nel tempo.

L’obbligazione è un vincolo giuridico in virtù del quale ildebitore è tenuto verso il creditore ad una prestazione(artt.1173-1320 CC).Il creditore ed il debitore sono quindi legati da un vincolo unlegame di comportamenti che sfocia in una prestazione.

Elementi dell’obbligazione:

soggetto attivo (creditore) oggetto (prestazione) soggettopassivo (debitore)

Fonti delle obbligazioni (art.1173 CC): Le obbligazioni derivanoda contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fattoidoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.Il contratto è quindi la fonte principale seguita dal fattoillecito. Altri fatti o atti idonei a far sorgere una obbligazionesono: la promessa di pagamento (art.1988 CC), la promessa alpubblico (art.1989 CC), la ricognizione di debito (art.1988 CC), ititoli di credito, la gestione d’affari (art.2028 CC), ilpagamento dell’indebito (art.2033 CC) e l’arricchimento senzacausa (art.2041 CC).

Oggetto del rapporto giuridico è la prestazione che deve essere:- a carattere patrimoniale (art.1174 CC) suscettibile a

valutazione economica;- possibile , ci può essere impossibilità oggettiva o soggettiva,

però solo l’impossibilità oggettiva non fa sorgerel’obbligazione;

- lecita , illecita è l’obbligazione contraria alla legge,all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume;

- determinatezza e determinabilità che contenga tutti gli elementiper il suo stesso svolgimento.

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Art.1175 CC: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondole regole della correttezza. Ci deve essere quindi collaborazionetra i due soggetti per la soddisfazione dell’obbligazione; ancheda parte del creditore.

Tipi di obbligazione:- di dare consegnare di mezzi: il debitore si obbliga

nei confrontidel creditorea compiere una determinata attivitàsenza garantirne il risultato (es.prestazioni professionali)di risultati: il debitore si obbliga neiconfronti del creditore non solo acompiere una determinata attività maanche a raggiungere un particolarerisultato.

restituire- fare - non fare .

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI (artt.1176-1200 CC):

L’adempimento consiste nell’esatta esecuzione da parte deldebitore della prestazione che forma l’oggetto della obbligazione.

Elementi dell’esatto adempimento sono:a) modalità di esecuzione della prestazione . Non è sufficiente

quindi adempiere ma occorre adempiere secondo gli elementidell’esatto adempimento:- nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la

diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 CC);- il creditore può rifiutare un adempimento parziale, quindi il

debitore deve adempiere per intero, salvo i casi previstidalla legge come la legge cambiaria (art.1181 CC);

- quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cosedeterminate soltanto nel genere, il debitore deve prestarecose di qualità non inferiore alla media (art.1178 CC);

- obbligo di custodire la cosa da consegnare fino alla consegna(art.1177 CC);

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- chi è tenuto a prestare garanzia la può dare reale opersonale (art.1179 CC).

b) persona che esegue la prestazione (art.1180 CC). L’obbligazioneassunta dal debitore può essere adempiuta da un terzo, anche senon rientrava nel rapporto obbligatorio. Il creditore non puòopporsi all’adempimento del terzo a meno che non abbia uninteresse particolare sull’adempimento del debitore. (es.imprenditore teatrale che ingaggia un noto cantante). Ci puòessere anche una opposizione del debitore all’intervento delterzo.

c) persona che riceve la prestazione (art.1188 CC). Il pagamentodeve essere fatto al creditore o al suo rappresentante. Se ilpagamento non è fatto al creditore e comunque lui lo rettificail debitore viene liberato dalla obbligazione.

d) luogo dell’adempimento (art.1182 CC). E’ il luogo stabilitodalle parti o in mancanza:- obbligo di consegna di cosa certa e determinata nel luogo

dove si trova quando è sorta l’obbligazione;- somma di danaro consegnata al domicilio del creditore alla

scadenza o se il domicilio è diverso dal momento in cui èsorta l’obbligazione al domicilio del debitore;

- in tutti gli altri casi al domicilio del debitore allascadenza.

e) tempo dell’adempimento (art.1183 CC). Si distinguono sueipotesi:- è stato fissato il termine si presume che sia a favore del

debitore;- non è stato fissato il termine di esecuzione della

prestazione e quindi il creditore può esigerlaimmediatamente.

f) identità della prestazione oggetto dell’obbligazione . Perché cisia esatto adempimento ci deve quindi essere una esattaidentità della prestazione oggetto della obbligazione con laprestazione promessa.

Pagamento a creditore incapace (art.1190 CC). Il pagamento fattoal creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, sequesti non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggiodell'incapace.Pagamento eseguito da debitore incapace (art.1191 CC). Il debitoreche ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare ilpagamento a causa della propria incapacità se la fonte di nascitadell’obbligazione è legittima.

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Imputazione di pagamento (art.1193 CC). Di fronte ad un pagamento,se non è stato specificato il debito che si vuole soddisfare, leobbligazioni vengono soddisfatte nel seguente ordine:- più debiti , di cui uno scaduto, il debito scaduto;- più debiti scaduti, quello meno garantito;- più debiti scaduti ugualmente garantiti, quello più oneroso per

il debitore;- più debiti scaduti ugualmente garantiti e onerosi per il

debitore, quello più antico;- in mancanza, proporzionalmente ai vari debiti.

L’art.1199 CC sancisce che le spese per il pagamento sono a caricodel debitore e comunque il debitore ha diritto di ricevere laquietanza del pagamento.

Il creditore può accettare una prestazione diversa da quelladovuta e il debito si esaurisce al compimento della prestazionestessa (art.1197 CC).

Surrogazione (artt.1201-1205 CC):Quando un terzo interviene in favore del debitore sostituendolonell’adempimento della prestazione, il creditore può surrogarlodei propri diritti. La surrogazione può essere: per volontà delcreditore, per volontà del debitore o legale.Mezzi di pagamento. Non viene rispettato il luogo dell’adempimentocome domicilio del creditore: trasferimento elettronico di fondi,sistema bancomat, carta di credito, accredito bancario e assegno.

Altri modi di estinzione del rapporto di obbligazione (diversidall’esatto adempimento):- novazione (artt.1230-1235 CC) sostituire una obbligazione

esistente con una nuova diversa dalla precedente per oggetto oper titolo. Può essere soggettiva se cambia uno dei due soggetti(debitore o creditore) od oggettiva se cambia l’oggetto dellaobbligazione. Deve quindi essere caratterizzata dalla volontà dinovare e dalla cosa nuova;

- remissione (artt.1236-1240 CC) il creditore può rimettere ildebito estinguendo così l’obbligazione;

- compensazione (artt.1241-1252 CC) quando due soggetti sonolegati da più rapporti di debito-credito:- compensazione legale (art.1243 CC)opera automaticamente se i

debiti sono liquidi ed esigibili;

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- compensazione giudiziale (art.1243 CC) se il debito è difacile liquidazione il giudice può dichiarare lacompensazione;

- volontaria (art.1252 CC) se c’è volontà tra le parti anche sidebiti non sono liquidi ed esigibili.

- confusione (art.1253-1255 CC) debitore e creditore si riuniscononella stessa persona e così i rapporti di debito-credito siesauriscono;

- impossibilità sopravvenuta (art.1256-1259 CC) estinguel’operazione anche se al suo sorgere era possibile.L’impossibilità non deve essere né temporale né parziale.

INADEMPIMENTO:L’inadempimento consiste in ogni discordanza tra il dovuto e ciòche è effettivamente prestato.Art.1218 CC: Il debitore che non esegue esattamente la prestazionedovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova chel'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilitàdella prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il debitore è in mora quando non esegue la prestazione o la eseguein ritardo.La mora scatta con la costituzione in mora quindi un atto delcreditore (art.1219 CC) ma è automatica:- quando il debito deriva da fatto illecito;- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler

eseguire l’obbligazione;- quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere

eseguita al domicilio del creditore.

Effetti della mora:- obbligo di risarcire il danno del ritardo;- il rischio della prestazione passa dal creditore al debitore

(art.1221 CC).

Gli elementi del danno risarcibile sono quelli generali cioè:- perdita subita (danno emergente);- mancato guadagno (lucro cessante).Art.1226 CC valutazione equitativa del danno. Il giudice, se non èstato provato un danno preciso nell’ammontare, fa una valutazioneequitativa.

Mora del creditore (art.1206 CC):

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Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceveil pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguentio non compie quanto è necessario affinché il debitore possaadempiere l'obbligazione.La mora del creditore, più complessa di quella del creditore,scatta quando il debitore ha fatto un’offerta valida al creditoreex art.1208 CC. I requisiti per la validità dell’offerta sono:- che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la

facoltà di ricevere per lui;- che sia fatta da persona che può validamente adempiere;- che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei

frutti o degli interessi e delle spese liquidate, e una sommaper le spese non liquidate, con riserva di un supplemento, senecessario;

- che il termine sia scaduto;- che si sia verificata la condizione dalla quale dipende

l’obbligazione;- che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo

domicilio;- che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò

autorizzato.Se l’obbligazione ha per oggetto danaro o titoli di creditol’offerta deve essere reale (materiale).

La cessione del credito (art.1260 CC): Il creditore può trasferirea titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza ilconsenso del debitore , purché il credito non abbia caratterestrettamente personale o il trasferimento non sia vietato dallalegge.Efficacia della cessione (art.1264 CC): La cessione ha effetto neiconfronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata oquando gli è stata notificata.Nella cessione a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantireesclusivamente l’esistenza del credito; nella cessione a titologratuito non deve neanche garantire l’esistenza del credito a menoche la garanzia non sia espressamente pattuita.

Cessione pro soluto il cedente non risponde della solvenza deldebitore; cessione pro solvendo il cedente con apposito attogarantisce la solvibilità del debito.La cessione del credito tra imprese (factoring) viene regolatadalla L.52/91.

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La cessione del credito privato e quella del credito d’impresa sidifferenziano per le seguenti caratteristiche:a) i soggetti:- cessione del credito nel diritto privato: chiunque può cedere il

credito;- factoring: il cedente deve essere un imprenditore e il

cessionario deve essere una società.b) le garanzie della cessione:- cessione del credito nel diritto privato: il cedente non

garantisce la solvenza del debitore (salvo patto contrario);- factoring: il cedente garantisce nei limiti del corrispettivo

pattuito, la solvenza (salvo patto contrario).c) la natura dei crediti ceduti:- cessione del credito nel diritto privato: non vi è alcuna

particolare limitazione;- factoring: oggetto della cessione devono essere i crediti sorti

da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa.

SUCCESSIONE NEL DEBITO (art.1268 ss. CC):

Delegazione: il debitore originario (delegante) assegna un nuovodebitore (delegato) al creditore (delegatario):

Tizio (debito di 100)

Caio (debito di 100)

(Tizio delega Caio a pagare il suo debito a Sempronio)Sempronio(creditore)

a) delegazione di pagamento:- è liberatoria quando il delegante è liberato da debito per espressa

dichiarazione del delegatario;- è cumulativa quando il delegante non è liberato e resta obbligato

accanto al delegato. Il delegatorio cioè acquista accanto alvecchio debitore (delegante) un nuovo debitore (delegato).

b) delegazione a promettere:

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- è titolata se il debitore nel promettere di pagare al delegatariofa riferimento al rapporto di provvista o al rapporto di valutao ad entrambi (emerge la struttura a triangolo);

- è pura se il delegato promette di pagare al delegatario unacerta somma senza riferirsi né al rapporto di provvista né alrapporto di voluta.

Espromissione: è un contratto tra un terzo (espromittente) ed ilcreditore (espromissario) dove il terzo promette di pagare undebito altrui (espromesso):- espromissione liberatoria: il creditore espromissario libera

espressamente il debitore espromesso (solo l’espromittenterimane obbligato);

- espromissione cumulativa: il terzo espromittente è obbligato insolido con il debitore espromesso nei confrontidell’espromissario.

Accollo: è un contratto tra un terzo (accollante) ed il debitore(accollato):- liberatorio;- cumulativo, c’è un affiancamento dell’accollante al accollato

nell’obbligazione;- semplice, il creditore (accollatario) non è a conoscenza

dell’avvenuto accollo del debito tra l’accollante e accollato.

Obbligazioni pecuniarie sono quelle obbligazioni che hanno peroggetto un somma di denaro (art.1277 CC). Si dice che leobbligazioni pecuniarie sono regolate dal principio nominalisticoe cioè il debito viene considerato al suo valore nominale. Sipresenta quindi un problema di mutamento di valore della monetanel tempo a cui la giurisprudenza risponde con la corrispondenzavalore nominale al creditore sufficiente ad estinguere il debito.Il rischio di mutamento di valore della moneta grava sulcreditore.In caso, però, di ritardato pagamento l’art.1224 CC stabilisce cheil debitore deve almeno gli interessi legali se non ne erano statiprevisti di diversi. Il creditore ha diritto ad un ulteriorerisarcimento se prova che il danno sofferto è stato maggiore.

distinzioni tra obbligazioni:- l’obbligazione è semplice quando unica e sola è la prestazione

assunta dal debitore;

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- l’obbligazione è alternativa quando due sono le prestazionidedotte; o una o l’altra;

- l’obbligazione è parziaria se il creditore deve chiedere aciascheduno dei debitori il pagamento della sua quota di debito;

- l’obbligazione è solidale se il creditore può chiedere aciascheduno dei debitori il pagamento dell’intero debito:

attiva: più creditori con un solo debitore;passiva: più debitori con uno solo creditore.

CONTRATTI (art.1321 CC):Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.Volontà come elemento fondamentale.

L’art.1325 CC delinea invece i requisiti essenziali del contrattone:- accordo tra le parti ;- la causa;- l’oggetto;- la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di

nullità.Produce nullità del contratto la mancanza di uno dei requisitiindicati dall'articolo 1325 CC.

Classificazione dei contratti:- reali : i contratti si formano con il consenso o la consegna

della merce;- consensuali : i contratti si formano con il consenso delle parti.In base all’effetto:- ad effetti reali: i contratti che producono l’effetto

translativo;- ad effetti obbligatori: i contratti che producono l’effetto di

far sorgere obbligazioni in capo ad uno o ad entrambi icontraenti;

In base alle obbligazioni che fanno sorgere:- contratti onerosi: l’obbligazione è rivolta ad entrambe le

parti;- contratti gratuiti: l’obbligazione è rivolta ad una parte sola.

Autonomia contrattuale (art.1322 CC): le parti possono liberamentedeterminare il contenuto del contratto nei limiti imposti dallalegge.

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Le parti possono anche concludere contratti che non appartenganoai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti arealizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamentogiuridico.Quindi come si vede dal secondo comma per i contratti atipici cideve essere un controllo di meritevolezza dell’oggetto (es.contratto di sponsorizzazione).

A differenza dei contratti (categoria aperta) gli atti unilateralipatrimoniali, intesi come dichiarazione di volontà di una solaparte, formano un numero chiuso (es. procura, atto di fondazione)e sono disciplinati specificamente dal CC per ognuno di essi purpotendosi applicare, in quanto compatibili, le norme generali suicontratti (art.1324 CC). Processo di formazione del contratto (art.1325 CC):Il contratto si forma sul principio dell’accordo tra le parti edinoltre il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto laproposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

proposta consenso negoziale

accettazione

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuovaproposta.La proposta per essere valida deve contenere gli elementinecessari e sufficienti a determinare con l’accettazione ilconsenso negoziale. Se mancano gli elementi si parla di invito adoffrire.

L’effetto del contratto avviene dal momento in cui la propostaviene accettata e l’accettazione della proposta fatta al domiciliodel proponente porta alla presunzione di conoscenza a meno cheegli non dimostri di non averne avuto notizia senza sua colpa(art.1335 CC).

La proposta può essere revocata finché il contratto non si èformato e partendo dal presupposto che la proposta non puòrimanere vincolante all'infinito le cause della sua caducazionesono:- termine di validità della proposta espressamente evidenziato;- revoca;

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- morte del proponente;- sopravvenuta incapacità del proponente.

C’è comunque la possibilità di rinunciare alla revoca dellaproposta dando un termine alla irrevocabilità della proposta.Durante tale periodo non sono possibili modifiche alla propostache, se viene accettata, rende il contratto concluso.

Causa: come funzione economico sociale del contratto. Non c’è nelcodice una definizione della causa ma si desume da tre articoli.L’illeicità della causa produce nullità nel contratto. Ilcontrollo della funzione economico sociale della causa si ponesolo per i contratti atipici.Art.1343 CC la causa è illecita quando è contraria a normeimperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La causa non vaconfusa con il motivo.

Il motivo è la ragione interna per la quale il soggetto si induceal negozio. I motivi sono irrilevanti per il diritto ma rilevasolo il motivo illecito. Il contratto è illecito (quindi nullo)quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamenteper un motivo illecito comune ad entrambe (art.1345 CC). Icaratteri necessari per l’annullamento quindi sono:- illecito;- determinante alla ragione del negozio;- comune alle parti (non basta la conoscenza di una delle parti ma

ci vuole la condivisione del motivo).

Ci possono essere contratti in frode alla legge visti cioè comemezzi per eludere una norma imperativa (art.1344 CC).

Oggetto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale.Art.1346 CC L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito,determinato o determinabile.L’impossibilità deve essere oggettiva in quanto la soggettiva nonrileva; la leicità come conformità al diritto.L’oggetto deve essere determinato o determinabile attraverso glielementi compresi nel contratto. Ci può essere il caso di unoggetto determinato da un terzo diverso dai contraenti.

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Forma: requisito essenziale del contratto è la forma quandorisulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.Esiste un principio di libertà delle forme cioè la forma assumerequisito essenziale del contratto solo se la legge lo stabiliscese no la forma è libera.La legge però prevede una serie di contratti che devono farsi peratto pubblico o scrittura privata pena la nullità (art.1350 CC)es. beni immobili.Si distinguono:- forma ad substantiam richiesta per la validità dell’atto;- forma ad probationen necessaria per dare la prova dell’atto

(prova documentale).

Art.2699 CC. L'atto pubblico è il documento redatto, con lerichieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficialeautorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto èformato (fa prova in se).Art.2702 CC. La scrittura privata fa piena prova, fino a quereladi falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'hasottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta nericonosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmenteconsiderata come riconosciuta (la prova scatta se il soggettocontro il quale viene prodotta non la disconosce).Ciò che fa prova non è il contenuto della dichiarazione ma ladichiarazione stessa.

Le trattative e la responsabilità precontrattuale. Le parti, nellosvolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,devono comportarsi secondo buona fede (art.1337 CC).Secondo buona fede vuol dire entrare nelle trattative con un seriodesiderio a contrarre.Se si viola questo principio di buona fede si incappa nellaresponsabilità precontrattuale che ci porta a dover riconosceredei danni all’altro soggetto.I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del cosiddetto“interesse negativo”. Dove si intende l’interesse che la parte dibuona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio.L’interesse negativo si quantifica nelle spese delle perduteoccasioni di stringere un altro valido contratto e dalla attivitàsprecata nelle trattative (danno emergente e lucro cessante).La quantificazione dell’interesse negativo non può essere mai pario superiore al valore del contratto che si sarebbe dovutostipulare.

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I rapporti giuridici preparatori:Si intendono per rapporti giuridici preparatori quei rapportidiretti a fermare un affare, il cui assetto definitivo vieneposticipato nel tempo. I rapporti giuridici preparatori sono:- contratto preliminare (artt.1351,2932 CC) con la stipulazione

del contratto preliminare le parti si obbligano a stipulare unfuturo contratto, detto contratto definitivo. Esistono icontratti preliminari unilaterali o bilaterali. La forma deveessere quella del contratto definitivo pena la nullità.L’art.2932 stabilisce che se colui che era obbligato aconcludere un contratto non adempie l’altra parte può ottenereuna sentenza che produca gli stessi effetti del contratto nonconcluso e quindi non solo un risarcimento del danno. L’effettodefinitivo avviene attraverso la stipulazione di un contrattonuovo;

- opzione (art.1331 CC) è un contratto nel quale le particonvengono che una di esse rimane vincolata dalla propriadichiarazione mentre l’altra si riserva la facoltà di accettarlao meno. Diventa una proposta definitiva nel momentodell’accettazione della proposta effettuata dall’altra parte;

- patto di prelazione : si distingue dagli altri rapporti giuridiciin quanto non crea un obbligo a contrarre, ma più semplicementecrea un obbligo a preferire un determinato soggetto ad altri, aparità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre.Differenza tra patto di prelazione e diritto di prelazione, ilpatto nasce da contratto il diritto nasce da ex legge e dovenella violazione del diritto l’ordinamento scatta con meccanismidi natura reale, mentre nel patto si avrà solo diritto ad unriconoscimento dei danni;

- proposta irrevocabile (art.1329 CC);- la prenotazione .

Condizioni generali di contratto (artt.1341-1342,1370,1679,2211,2965 CC): contratti di massa o di adesione.Vengono a mancare le contrattazioni individuali di pari forza.Vengono a crearsi una serie di contratti standardizzati propostiai consumatori che però fanno nascere una specie di dirittoprivato d’impresa visto l’impari equilibrio tra i due soggetti(impresa e consumatore).

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Le condizioni generali di contratto sono il regolamento negozialepredisposto da un contraente per la regolazione di una serieinfinita di successivi rapporti.Art.1341 CC: Le condizioni generali di contratto predisposte dauno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se almomento della conclusione del contratto questi le ha conosciute oavrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.Il legislatore accetta il fenomeno delle condizioni generali maesige come tutela della parte debole che ci sia la conoscenza daparte del contraente delle condizioni.Arte.1342 CC: Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione dimoduli o formulari, predisposti per disciplinare in manierauniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunteal modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o delformulario qualora siano incompatibili con esse, anche se questeultime non sono state cancellate. Viene così riconosciuta un po’di autonomia contrattuale.Art.1341 II CC: sistema di protezione da clausole vessatorie(condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le hapredisposte):- limitazioni di responsabilità;- facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;- decadenze;- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;- restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;- tacita proroga o rinnovazione del contratto;- clausole compromissorie;- deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.Strumento protettivo è il richiamo del consumatore sul contenutodella clausola in quanto esse non hanno effetto se non sonoesplicitamente approvate per iscritto.L’unione europea è intervenuta a protezione dei consumatoriintervenendo con il Capo14 bis circa i contratti dei consumatori(Direttiva 5/4/1993 93/13 attuata con L.52 6/2/96). Nel contrattoconcluso tra il consumatore e il professionista, si consideranovessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano acarico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti edegli obblighi derivanti dal contratto.Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole chehanno per oggetto o per effetto di:- escludere o limitare la responsabilità;- prevedere l’alienazione di un diritto

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ELEMENTI ACCIDENTALI ED EFFETTI DEL CONTRATTO:Si fa riferimento a:- condizione : è un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi

si producono o vengono meno gli effetti del contratto. Sidistingue tra condizione sospensiva, se gli effetti del negozionon si verificheranno che all’avverarsi della condizione; ocondizione risolutiva se gli effetti del negozio siverificheranno subito ma cesseranno all’eventuale verificarsidella condizione. La condizione può essere:- causale se si tratta di elementi estranei al soggetto;- potestativa se si tratta di elementi determinati dal

soggetto;- mista se si verificano entrambi i casi.La condizione meramente potestativa consente in un fatto il cuicompimento o la cui omissione non dipende dalla volontà delterzo ma dal mero arbitrio (se vorrò); per questo motivo ènulla;

- termine : avvenimento futuro e certo dal quale, o fino al quale,debbono prodursi gli effetti del negozio;

- modo : peso che si oppone ad una liberalità allo scopo dilimitarla.

Effetti del contratto (art.1372 CC):Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può esseresciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.Mutuo consenso: due sono le parti che hanno creato il vincolonegoziale e per sciogliersi da quel vincolo occorre un nuovo erinnovato consenso di entrambe le parti.L’art.1373 prevede altresì il recesso unilaterale (convenzionale olegale) che può essere configurato come il diritto potestativo dirisolvere eccezionalmente dall’interno, ex uno latere, ilcontratto.Può scaturire dalla volontà delle parti (convenzionale) o perlegge (legale). Nel primo caso sono le parti stesse che al momentodella stipulazione del contratto convengono che una di esse potrà,a certe condizioni, recedere. Nel secondo caso invece è il recessoattribuito per legge come nei rapporti di durata con assenza deltermine finale e dove l’ordinamento deroga al principio generaleper il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e ammetteche la volontà di un solo soggetto determini lo scioglimento delcontratto (es. recesso dal contratto di agenzia a tempoindeterminato art.1750 CC).

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Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico adeffetto translativo nei contratti ad effetti reali (art.1376 CC):la proprietà si trasmette o si acquista per effetto del consensodelle parti legittimamente manifestato.E’ con il codice napoleonico che si supera la traditio, basta ilconsenso per perfezionare il contratto e non serve la consegna delbene. C’è un distinguo nell’art.1377 CC dove per il trasferimentodi massa di cose occorre una misurazione stabilita.L’art.1378 CC per trasferimento di cose determinate solo nelgenere il momento del trasferimento della proprietà èl’individuazione, cioè l’isolare la massa di cose che vienetrasferita. Se il trasferimento è da piazza a piazzal’individuazione avviene mediamente la consegna al vettore ospedizioniere.Art.1380 CC: questa norma risolve il conflitto tra persone cheabbiano diritti personali di godimento sulla medesima cosaadottando un criterio temporale (il primo che ha goduto) o iltitolo di data anteriore.

Altri effetti del contratto:- acconto : somma di denaro corrisposta in conto prezzo (pagamento

frazionato);- caparra confirmatoria : ha la funzione di rinforzare l’impegno ad

adempiere ed ha la funzione di liquidazione convenzionale deldanno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento(art.1385 CC);

- caparra penitenziale : è il corrispettivo del diritto di recesso;la funzione è quindi di corrispettivo del diritto di recesso(art.1386 CC);

- clausola penale : non si ha dazione di denaro al momento dellastipula, come nel caso della caparra. Ha la funzione dipredeterminare il risarcimento del danno.

Interpretazione del contratto:Nell’interpretazione soggettiva del contratto bisogna analizzareil comportamento delle parti anche dopo la stipulazione delcontratto stesso.Se rimangono ulteriori dubbi dopo l’interpretazione soggettiva delcontratto si ricorre alle norme di interpretazione oggettiva comel’art.1367 (principio di conservazione il quale stabilisce chevengono fatti salvi gli effetti che con una interpretazionesoggettiva sarebbero negati).L’interpretazione di un contratto si può dividere in tre fasi:

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- interpretazione letterale;- ricerca della comune intenzione delle parti;- valutazione del comportamento delle parti.L’art.1366 CC ci dice inoltre che il contratto deve essereinterpretato secondo buona fede, dove la buona fede non è tanto dichi interpreta il contratto ma in chi lo ha sottoscritto.Per quanto riguarda l’interpretazione nei contratti di massa siapplicano i principi dell’art.1370 CC “ Le clausole inserite nellecondizioni generali di contratto o in moduli o formularipredisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, afavore dell'altro.”L’art.1371 CC conclude le eventuali oscurità di un contratto anchedopo le varie interpretazioni.Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questocapo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nelsenso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nelsenso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delleparti se è a titolo oneroso.

LA RAPPRESENTANZA:Art.1388 CC: Il contratto concluso dal rappresentante in nome enell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltàconferitegli, produce direttamente effetto nei confronti delrappresentato.Un soggetto agisce in nome e per conto di un altro soggetto nellasottoscrizione di contratti (si evita così la duplicazione deicontratti).Tra rappresentante e rappresentato vi è l’attribuzione di poteriper sostituirsi nel compimento di una attività giuridica cosicchégli effetti risalgono direttamente nella sfera giuridica delrappresentato.Le fonti della rappresentanza (art.1387 CC): Il potere dirappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato. Itipi di rappresentanza sono:- legale : dalla legge (genitori rappresentano i figli minorenni);

- volontaria : procura atto unilaterale

mandato contratto;- organica : il potere di rappresentanza consegue all’organo della

persona giuridica (es. Presidente S.p.A.).Agire in nome di un soggetto significa spenderne il nome ed ilfatto che in un atto di rappresentanza il dominus sia fatto paleseo meno al terzo, distingue la rappresentanza diretta (il

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rappresentante dichiara al terzo di agire in nome e per conto delrappresentato) o la rappresentanza indiretta (il rappresentanteagisce per conto del rappresentato ma in nome proprio).

Contratto di mandato (art.1703 CC): Il mandato è il contratto conil quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridiciper conto dell'altra.Il mandato può essere:- con rappresentanza (art.1704 CC) se al mandatario è stato

conferito il potere di agire in nome del mandante. Si applicanole regole della rappresentanza;

- senza rappresentanza (art.1705 CC) Il mandatario che agisce inproprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivantidagli atti compiuti con i terzi (salvo l’obbligo di trasferireil diritto al mandante).

Il parametro di diligenza del mandatario deve essere quello delbuon padre di famiglia (art.1710 CC).L’agire nell’interesse del rappresentante può portare ad unconflitto di interessi tra il rappresentante ed il rappresentato.art.1394 CC: Il contratto concluso dal rappresentante in conflittod’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda delrappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dalterzo.art.1395 CC: contratto con se stesso.art.1398 CC: Rappresentanza senza potere. - Colui che hacontrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendoi limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno cheil terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza suacolpa nella validità del contratto.art.1393 CC: giustificazione dei poteri (il terzo può esigere ladimostrazione dei poteri che il rappresentante dichiara di avere).art.1399 CC: il terzo può esercitare la facoltà di ratificare ilcontratto nel caso della rappresentanza senza potere.

Interferenze tra contratto ed i terzi:art.1401 CC: Nel momento della conclusione del contratto una partepuò riservarsi la facoltà di nominare successivamente la personache deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dalcontratto stesso.La nomina deve essere fatta entro 3 giorni e non ha effetto se nonviene accettata restando così obbligata nel contratto il soggettonominante.

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Effetti della nomina art.1404 CC: Quando la dichiarazione dinomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista idiritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effettodal momento in cui questo fu stipulato.

Contratto a favore di terzi (artt.1411 ss CC):Gli effetti positivi del contraente vanno a favore di un terzo(es. assicurazione sulla vita con beneficiario altro soggetto). Lostipulante deve avere interesse nella stipula. Non è un contrattotrilaterale.

Cessione del contratto (artt.1406 ss CC):Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivantida un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sonostate ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.La differenza con la cessione del credito è che nella cessione delcontratto è necessario il consenso dell’altra parte, mentre nonnella cessione del credito.

NULLITA’ E ANNULLABILITA’:La nullità e l’annullabilità sono sanzioni che rientrano nellacategoria della invalidità del contratto.

Nullità: ciò che nullo non produce alcun effetto.- è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento

giuridico;- l’atto nullo non produce alcun effetto;- la nullità ha effetto retroattivo (agisce fin dalla formazione

dell’atto).

Cause di nullità del contratto (art.1418 CC): Il contratto è nulloquando è contrario a norme imperative, salvo che la legge dispongadiversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di unodei requisiti indicati dall'articolo 1325 (accordo tra le parti,forma, oggetto causa), l’illiceità della causa, l’illiceità deimotivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanzanell’oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346(possibile, lecito, determinato).

nullità parziale (art.1419 CC): se le clausole colpite da nullitàsono elemento determinante per il consenso delle parti l’interocontratto diviene nullo. Se le clausole nulle sono sostituite danorme imperative il contratto non è soggetto a nullità.

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Art.1421 CC: Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità puòessere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essererilevata d’ufficio dal giudice.

L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta aprescrizione (art.1422 CC) ed inoltre il contratto nullo non puòessere convalidato (art.1423 CC).Esiste però la conversione dell’atto nullo che è comunque cosadifferente dalla convalida. Mentre la convalida sana il negozioviziato con la conversione si permette di salvare gli effetti diun contratto diverso a determinate condizioni cioè che abbia irequisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge (art.1424CC) es. cambiale nulla diventa promessa di pagamento.

Annullabilità:Cause di annullabilità sono: l’errore, la violenza, il dolo e glialtri casi stabiliti dalla legge.Le cause annullabilità possono essere suddivise in due grandigruppi:- le cause attinenti all’incapacità di chi contrae (art.1425 CC)

es. minore, interdetto, inabilitato;- le cause che attengono ai vizi del consenso: il soggetto che

contrae è pienamente capace ma la sua volontà è viziata (errore,violenza o dolo) art.1427 CC.

L’errore può essere: errore vizio o errore ostativo.L’errore è dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà chenasce dalla mia percezione di essa. Se è indotta si parla di dolo.Viene a costituirsi un conflitto tra la salvaguardia del soggettoin errore ed il libero traffico economico. Quindi i trattifondamentali perché l’errore sussista è la riconoscibilitàdell’errore dall'altro contraente (art.1428 CC) e l’essenzialitàdell’errore stesso.Essenzialità dell’errore (art.1429 CC):L’errore è essenziale:1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;2) quando cade sull'identità dell’oggetto della prestazione ovverosopra una qualità dello stesso che, secondo il comuneapprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersideterminante del consenso;

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3) quando cade sull’identità o sulle qualità della personadell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano statedeterminanti del consenso;4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragioneunica o principale del contratto.Esiste anche l’ipotesi dell’errore di calcolo che però non portaalla nullità del contratto ma solo ad una sua modificazione.

La violenza può essere: fisica o psichica.La violenza è causa di annullamento del contratto, anche seesercitata da un terzo (art.1434 CC).Solo la violenza psichica porta all’annullabilità del contratto inquanto lascia due scelte: la scelta di stesura del contratto oconoscere se la minaccia era vera. La violenza fisica porta alcontratto nullo in quanto fa mancare uno dei suoi elementifondamentali: l’accordo tra le parti.

Il dolo può essere: determinante o incidente.Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiriusati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi,l’altra parte non avrebbe contrattato (art.1439 CC).Il dolo incidente non è causa di annullabilità del contratto inquanto il contratto sarebbe stato ugualmente stipulato anche sediversamente (art.1440 CC).

La convalida può essere solo per i contratti annullabili e non inulli:- espressa: è effettuata mediante un atto che contenga la menzione

del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazioneche si intende convalidarlo;

- tacita : si estrinseca dal comportamento concludente delcontraente cui spetta l’azione di annullamento, il quale dàvolontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivodell’annullabilità.

Differenze tra nullità e annullabilità:- causa ;- natura dell’interesse protetto (un interesse generale per la

nullità mentre un interesse particolare per l’annullabilità);- soggetti e legittimazione attiva (i criteri distintivi attengono

ai soggetti che possono far valere il vizio; più esteso nellanullità, più ristretto nella annullabilità);

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- prescrizione (l’atto nullo non si prescrive mai, l’attoannullabile si prescrive in 5 anni);

- convalida (i negozi annullabili possono essere convalidatimentre non quelli nulli);

- effetti (il negozio nullo non produce effetti fin dal suonascere mentre il negozio annullabile produce effetti fino aquando non è esercitata con successo l’azione di annullamento).

Simulazione:creare un’apparenza al fine di creare uno stato di cose fittizie,conoscibili dai terzi.Il negozio simulato crea per il terzo una apparenza, una finzione,che non corrisponde a realtà.- simulazione assoluta: le parti fingono di porre in essere un

negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in esserenessuno;

- simulazione relativa: le parti fingono di porre in essere unnegozio, mentre in realtà ne vogliono porre in essere un altro,diverso, denominato contratto dissimulato.

Effetti della simulazione (non produce effetto tra le parti ed ènullo). Effetti tra le parti (art.1414 CC) Il contratto simulatonon produce effetto tra le parti. Se le parti hanno volutoconcludere un contratto diverso da quello apparente, ha effettotra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano irequisiti di sostanza e di forma;Prove della simulazione (art.1417 CC):La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senzalimiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e,qualora sia diretta a far valere l’illeicità del contrattodissimulato, anche se è proposta dalle parti.Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della contro-dichiarazione.

RESCISSIONE E RISOLUZIONE:Sono rimedi previsti dall’ordinamento a causa di anomalie delcontratto.La rescissione si applica ad anomalie genetiche cioè che eranopresenti alla formazione del contratto:- contratto concluso in stato di pericolo (art.1447 CC);- azione generale di rescissione per lesioni (art.1448 CC).La risoluzione si applica ad anomalie sorte in fase successivaalla formazione del contratto, durante la sua vita:- per inadempimento;

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- per impossibilità;- per eccessiva onerosità.

RESCISSIONE (art.1447 CC): Il contratto con cui la parte haassunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, notaalla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di undanno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda dellaparte che si è obbligata.Elementi necessari alla rescissione sono quindi: lo stato dipericolo attuale e grave per la persona e che la situazione sianota alla controparte.Vi è una somiglianza tra la rescissione e l’annullamento causaviolenza con la differenza che nell’annullamento la violenza efatta da un soggetto verso l’altro mentre nella rescissione laviolenza è solo conosciuta dall’altro soggetto.Art.1448 CC: Azione generale di rescissione per lesione. Se vi èsproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra,e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte,del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la partedanneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azionenon è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore chela prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata avevaal tempo del contratto.Non sono ammessi i contratti aleatori.

RISOLUZIONE:1. per inadempimento . Occorre distinguere tra:

- la nozione di inadempimento dell’obbligazione;- l’inadempimento come causa di risoluzione del contratto.Art.1453 CC risoluzione del contratto per inadempimento: Neicontratti con prestazioni corrispettive, quando uno deicontraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a suascelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto,salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio èstato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può piùchiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non puòadempiere la propria obbligazione.Non ogni inadempimento dà luogo all’azione di risoluzione, masolo un inadempimento che, ai sensi dell’art.1455 CC, non sia discarsa importanza avuto riguardo degli interessi dell’altraparte. L’inadempimento deve essere quindi grave.

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E’ l’azione giudiziaria che porta alla risoluzione delcontratto. Stante però la difficoltà e la lunghezza dei tempiper l’azione giudiziaria si può pervenire ad una risoluzione didiritto:- diffida ad adempiere (art.1454 CC): non c’è più interesse

nella prosecuzione del contratto e quindi tramite unasollecito scritto si invita l’altra parte ad adempiere entroun determinato periodo di tempo, trascorso il quale ilcontratto si riterrà risoluto di diritto;

- clausola risolutiva espressa (art.1456 CC): è prevista allastipulazione del contratto e copre l’interesse fondamentaledi una parte, di cui è a conoscenza anche l’altra, dei modidella prestazione;

- termine essenziale (art.1457 CC): scrivere sul contrattodell’essenzialità del termine temporale di esecuzionetrascorso il quale c’è la risoluzione di diritto.

2. per impossibilità sopravvenuta . Si distingue tra:- impossibilità genetica comporta la nullità del contratto;- impossibilità funzionale comporta la risoluzione del

contratto.L’impossibilità può inoltre essere:- totale (art.1463 CC) comporta la restituzione, da parte del

liberato, di ciò che ha ricevuto secondo le norme dellaripetizione dell’indebito;

- parziale (art.1464 CC) riduzione della controprestazioneoppure possibilità di risoluzione.

3. per eccessiva onerosità (art.1467 CC). E’ presente nei contrattia prestazioni corrispettive (l’esecuzione è continuata operiodica ovvero differita). Non si trova quindi nei contratti aprestazione istantanea o i contratti aleatori oppure i contrattiunilaterali.L’articolo stride un po’ con il principio del contratto che haforza di legge tra le parti.Elementi sono la eccessiva onerosità; il verificarsi diavvenimenti straordinari ed imprevedibili nel momento dellaconclusione del contratto.E’ prevista una riconduzione all’equilibrio della prestazione.L’art.1468 prevede che anche i contratti unilaterali si possonoricondurre ad equità.

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Presupposto fondamentale per la riconduzione ad equità è che laprestazione (divenuta eccessivamente onerosa) non sia stataancora eseguita.Caratteristiche della risoluzione per eccessiva onerosità sono:- l’azione della parte a cui spetta la prestazione onerosa (non

agisce automaticamente);- gli effetti della risoluzione retroagiscono al momento della

stipulazione;- la risoluzione può essere evitata con la riconduzione del

contratto ad equità.

L’evoluzione socio-economica ha portato al crearsi di unamolteplicità di contratti speciali ed evoluti che sono regolatinon solo dal Codice Civile.La disciplina dei contratti è composta da:- disciplina generale del contratto (artt.132-1469 CC);- disciplina dei contratti speciali (dei singoli tipi di

contratto).L’evoluzione normativa è stata dovuta:- trasformazione interna ai tradizionali contratti tipici (es.

contratto di locazione);- emergere di nuovi tipi di contratto (realtà mutevole e

transnazionale es. leasing);- individuare nell’ambito del contratto diversi sottotipi (es.

assicurazione vita o danni).E’ quindi sulla base del tipo di contratto che se ne evidenzianole norme regolatrici.

Sistematica dei tipi contrattuali secondo:- criterio della natura giuridica (consensuali, reali, aleatori);- criterio effetti giuridici (translativi della proprietà, sorgere

di obbligazioni);- criterio della funzione economica (conseguenze sulla realtà

economica).Secondo il criterio della funzione economica possiamoriclassificare:- analisi costi-benefici degli strumenti contrattuali (valutare

quale tipo di contratto adottare);- tutela del consumatore (nuova esigenza economico sociale);- strategie giuridiche d’impresa (il diritto può dare vantaggio

competitivo).La classificazione per tipi caratteristici (genotipi) è tra:- contratti per la circolazione dei beni;

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- contratti per la utilizzazione dei beni;- contratti per la produzione di beni e l’esecuzione di servizi;- contratti per la cooperazione negli affari;- contratti di credito e di garanzia;Troveranno poi più specifico approfondimento nel dirittocommerciale i:- contratti per la distribuzione;- contratti di banca e di borsa;- contratti di assicurazione e di rendita;- contratti diretti a dirimere controversie.

CONTRATTO DI VENDITA (art.1470 CC): La vendita è il contratto cheha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o iltrasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di unprezzo.Si tratta quindi di un contratto oneroso a prestazionicorrispettive con scambio di un bene contro denaro. Il contratto èaltresì consensuale con immediato effetto translativo dellaproprietà.Alcune vendite sono definite con effetti obbligatori nel senso chefanno sorgere obbligazioni mentre la proprietà si trasferisce inun momento successivo. Fanno parte di questo tipo di contratti le:- vendite alternative (bene A o bene B);- vendita di cose generiche (il passaggio di proprietà avviene nel

momento dell’individuazione);- vendite di cosa futura (es. acquisto della casa sui progetti) di

cui:vendita di speranza (cose aleatorie);vendita di cose sperate (se il bene non avrà esistenza ilcontratto è nullo);

- vendita di cose altrui.

Obbligazioni del compratore e del venditore:compratore (art.1498 CC): a) pagare il prezzo che è fissato tra le parti. Se manca l’accordo

si utilizzano i criteri legali sostitutivi:- prezzo normalmente praticato dal venditore;- prezzo di borsa o di mercato;- giusto prezzo fissato da un terzo arbitratore (terzo a cui le

parti demandano la definizione di un elemento del contratto).Tempo e luogo sono quelli fissati dal contratto o altrimentinel momento e nel luogo della consegna.

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b) pagare le spese della vendita salvo patto contrario (art.1475CC).

venditore (art.1476 CC):a) consegnare la cosa al compratore (cosa che è già di proprietà

del compratore). La consegna può essere materiale o simbolica(es. chiavi della casa). La consegna deve essere effettuatanello stato in cui si trova la cosa al momento della vendita coni relativi documenti (art.1477 CC). I documenti stannodiventando sempre più essenziali nella consegna.Luogo della consegna è dove la cosa si trovava o dove ilvenditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Se lacosa deve essere trasportata la consegna al vettore o allospedizioniere è tecnicamente consegna del bene (rischi deltrasporto è quindi a carico dell’acquirente).

b) fargli acquistare la proprietà della cosa;c) garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa: c’è

una garanzia legale ex art.1490 Il venditore è tenuto agarantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendonoinidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modoapprezzabile il valore.- vizi rilevanti tali da rendere la cosa non idonea all’uso cui

è destinata o diminuendone in modo apprezzabile il valore;- vizi occulti cioè non riconosciuti né facilmente

riconoscibili dal compratore al momento del contratto (es.malattia in incubazione dell’animale).

L’acquirente ha l’onere di denunziare entro 8 giorni dallascoperta il vizio accertato ed ha inoltre a disposizione dueazioni:- redibitoria per ottenere la risoluzione del contratto;- estimatoria per ottenere una riduzione del prezzo.Entrambe si prescrivono se non esercitate entro 1 anno dallaconsegna ed è inoltre sempre previsto il risarcimento dei danni.

Esiste inoltre la garanzia per il buon funzionamento delle cosemobili se prevista dal contratto o dagli usi (garanziacontrattuale). Scopo della garanzia è la riparazione osostituzione della cosa (art.1512 CC). Anche qui c’è l’onere delladenunzia del difetto di funzionamento entro 30 giorni dallascoperta. L’azione è esercitabile entro sei mesi.

Mancanza di qualità promesse o essenziali: la difformità dellegaranzie in ambito europeo ha spinto ad una tutela del consumatore

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e c’è una proposta di direttive UE per una garanzia comunitariaper poter così agevolare il traffico comunitario.

Altri rimedi per il compratore:- vendita di cosa diversa da quella pattuita = inadempimento;- errore del compratore sulla qualità della cosa = azione di

annullamento.Sono rimedi azionabili senza onere di denunzia o termini brevi diprescrizione.

Garanzia per evizione:Quando la cosa venduta presenta vizi giuridici che impediscono alcompratore di acquistare la piena proprietà (es. il terzo affermache la cosa è sua).Il rimedio immediato è dato dalla sospensione dei pagamenti delprezzo (art.1481 CC). Se il terzo agisce in giudizio e vince lacausa, il compratore può far valere la garanzia contro ilvenditore.Conseguenze sono la restituzione del prezzo, il rimborso per lespese sostenute ed il risarcimento del danno. Il compratorerischia di perdere la garanzia nel caso che il convenuto ingiudizio non chiami in causa il venditore oppure che riconoscaspontaneamente il diritto del terzo.Può esserci inoltre evizione parziale se sul bene gravano oneri odiritti di godimento terzi (es. locazione) o è rivendicata solouna parte della proprietà del bene. Il compratore può far fissaredal giudice un termine per liberare la cosa.Effetti sono la risoluzione del contratto o la riduzione delprezzo oltre che al risarcimento del danno.

VENDITE SPECIALI:a) vendita con riserva di gradimento : si perfeziona con il

gradimento del compratore (art.1520 CC);b) vendita a prova : sottoposta alla condizione sospensiva della

verifica (art.1521 CC);c) vendita su campione (presentazione su cataloghi): sottoposta

alla condizione risolutiva della difformità fra merce e campione(art.1522 CC);

d) vendita su documenti : cose mobili rappresentate da documenti(polizza di carico, fede di deposito). Consegna del documento eobbligo del pagamento del prezzo. Pagamento contro documenti amezzo banca (credito documentario), la banca paga a soledeterminate condizioni (art.1527 CC);

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e) vendita di immobili (artt.1537 ss):- vendita di terreni;

vendita a misura (esattamente misurato);vendita a corpo (venduto nella sua estensione);

- vendita di edifici sottoposta alla regolarità urbanisticadella costruzione (L.10/77 e 47/85);

- vendita di multiproprietà;f) vendita con patto di riscatto : il venditore si riserva il

diritto di recuperare la proprietà del bene restituendo ilprezzo (art.1500 CC). Il riscatto è quindi un dirittopotestativo che si esercita con atto unilaterale recettizio .Il contratto è sottoposto ad una condizione risolutiva epresenta una retroattività reale in quanto travolge anchel’eventuale acquisto da parte del terzo (art.1504 CC).Termine massimo entro cui il riscatto è esercitabile è di 2anni per i beni mobili e di 5 per i beni immobili. Ilcorrispettivo del riscatto è dato dal prezzo più il rimborsodelle spese.Può essere contratto anche ai fini di garanzia anche se siscontra con il divieto del patto commissorio (usura). Quindi lavendita con patto di riscatto a scopo di garanzia può esserecontratto in frode alla legge.

g) vendita a rate con riserva di proprietà : il pagamento èfrazionato nel tempo ed il compratore acquista la proprietà solodopo aver pagato l’ultima rata (art.1523 CC). Si tratta di unavendita ad effetti obbligatori e dà garanzia al compratore.La consegna del bene è immediata in quanto passano alcompratore il possesso ed i rischi della cosa. Il compratorepuò usare la cosa ma non disporne. Se il bene viene alienato èopponibile al terzo la riserva di proprietà.Nel caso di inadempimento del compratore, mancato pagamentodelle rate:- il mancato pagamento di una sola rata che non superi 1/8 del

prezzo non giustifica la risoluzione (tuteladell’acquirente);

- se il contratto si risolve il venditore deve restituire lerate già riscosse più un’equo compenso per l’uso della cosaed il risarcimento del danno (art.1526 CC);

- se viene concluso un patto con cui le rate già pagate restanoacquisite al venditore come indennità, il giudice può ridurnel’ammontare.

h) vendita fuori dai locali commerciali (DL 50/92 attuaz. Dir. CEE85/577):

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- vendite a domicilio o per strada;- vendite “aggressive” o a “sorpresa”.Tutela del consumatore come persona fisica che agisce per scopiche possono considerarsi estranei alla propria attività.Necessitano di forma scritta a pena di nullità, di un periododi ripensamento e di un diritto di recesso come revoca allaproposta sottoposta alla condizione risolutiva dell’eserciziodel recesso.Il recesso è un diritto irrinunciabile ed esercitabile entro 7giorni con comunicazione all’operatore commerciale. Se mancal’informazione sul diritto di recesso il periodo si allunga a60 giorni. Tale diritto si sta estendendo a tutti i contrattidel consumatore.

i) vendita a distanza (Dir. CEE 97/7): vendite telefoniche,televisive, telematiche.Necessario dare al consumatore informazioni circa il fornitore,il tipo di bene o servizio, il prezzo e le spese.Presenza della conferma scritta da parte del consumatore ed ilcontratto deve essere eseguito entro 30 giornidall’ordinazione. Sono vietate le forniture non richieste edinoltre la mancata risposta non dà consenso.Il periodo di ripensamento è di 7 giorni o di 3 mesi se mancal’informazione.

j) vendita in multiproprietà (Dir. CEE 94/47):- comunione immobiliare turnaria (I, SP) diritto reale;- società di attribuzione e diritto del socio (F) diritto

reale;- club (trust) (GB) diritto connesso a utilizzazione beni del

club.Tutela dell’acquirente di diritto di godimento a tempoparziale:- contratto scritto;- informazioni precontrattuali e contrattuali;- periodo di ripensamento; recesso entro 10 giorni 3 mesi se

mancano informazioni.k) vendita internazionale : problema dei diversi ordinamenti

giuridici regolato dal diritto internazionale privato che è oraobsoleto.Dal diritto internazionale privato (art.25 D.P.l. 218/95) aldiritto transnazionale (diritto scelto tra le parti).Convenzione di Vienna 1980 su “Vendita internazionale di benimobili” (L.765/85).

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Convenzione di Roma 1980 su legge applicabile agli obblighicontrattuali (L.975/84). Normativa uniforme derogabile(modificabile dalle parti) che regola:- vendita transnazionale , commerciale, di cose mobili;- formazione del contratto di vendita;- diritti e obbligazioni delle parti;- passaggio del rischio.Non regola il passaggio di proprietà (troppa differenza tra ivari ordinamenti).Il modello contrattuale ha elementi di Common Law e di CivilLaw.Formazione del contratto:1. battaglia delle condizioni generali del contratto (battle of

the forms) conclusione del contratto solo quando c’ècoincidenza di proposta e di accettazione sugli elementiessenziali del contratto;

2. revocabilità della proposta sino all’invio dell’accettazione art.16 (contro art.1328 CC);

3. difetto di conformità dei beni (artt.35 ss). Qualità quantitàe tipo richiesti dal contratto e idoneità all’usoesplicitamente o implicitamente portata a conoscenza delvenditore.

4. rimedi (artt.45 ss) fissazione di un termine supplementareragionevole per adempiere, richiesta di consegna di un benein sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione delprezzo, risarcimento del danno;

5. passaggio del rischio : modelli di passaggio all’acquirentedel rischio per perimento o deterioramento fortuito:all’acquisto della proprietà o all’acquisto del possesso(consegna). La vendita internazionale adotta il metodo piùeconomicamente razionale, quindi il rischio grava su chi è ingrado di meglio gestirlo (chi detiene la cosa). Il rischiopassa con la consegna della cosa.

Vendita regolata dagli INCOTERMS, termini del commerciointernazionale raccolti dalla CCI di Parigi (vendite francofabbrica, Free on Board, reso sdoganato).

l) contratto di permuta : la permuta ha per oggetto il reciprocotrasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da uncontraente all’altro (art.1552 CC).C’è quindi scambio di cosa contro cosa e l’assenza di denaro.E’ utilizzato ne:1. società prive di denaro;2. scambi di beni non valutati in denaro (es. collezionisti);

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3. commercio internazionale con gli scambi di compensazione per:- mancanza di valuta convertibile;- pagamento di tecnologie con beni prodotti;- pagamento con parti di prodotto costruito in comune.Modelli:1. Baratto;2. Counter purchase – controacquisto;3. buy back – acquisto di ritorno;4. Offset- pagamento con componenti di prodotto in comune.

CONTRATTI PER L’UTILIZZAZIONE DEI BENI:I contratti di godimento producono un investimento datodall’utilizzazione del bene.

Locazione: è il contratto con cui una parte (locatore) si obbligaa far utilizzare all’altra parte (conduttore) una cosa per un datotempo, verso un determinato corrispettivo (canone) art.1571 CC.E’ un contratto non formale infatti può essere verbale. E’richiesta la forma scritta per i beni immobili o durateultranovennali.Durata della locazione:- locazione a tempo determinato: massimo per 30 anni;- locazione a tempo indeterminato: durata stabilita dalla legge.

Alla scadenza del contratto la locazione non cessa se una partenon comunica all’altra la disdetta nel tempo stabilito (art.1596CC). Si ha quindi il silenzio comportamento concludente.

Disciplina del Codice Civile e discipline speciali: la disciplinadel CC fissa i principi generali ed è residuale.Sottotipi di locazione in relazione all’oggetto:- cosa produttiva (affitto): affitto d’azienda, affitto di fondo

rustico;- nave o aereomobile: locazione regolata nel codice della

navigazione;- immobile urbano: locazione degli immobili urbani L.392/78.

Obbligazioni del locatore (art.1575 CC):- consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione.

Se c’è la presenza di vizi occulti:risoluzione del contratto (se il bene è inutilizzabile);riduzione del canone oltre al risarcimento del danno(art.1580 CC);

- mantenere la cosa in buono stato locativo : effettuare leriparazioni necessarie, le spese di piccola manutenzione (se

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bene mobile le spese di ordinaria manutenzione) spettano alconduttore;

- garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa.

Obbligazioni del conduttore (art.1587 CC):- prendere in consegna la cosa;- pagare il canone nei termini pattuiti;- utilizzare la cosa per l’uso stabilito dal contratto usando la

normale diligenza.Sublocazione: di regola il conduttore può sublocare la cosa salvopatto contrario. La sublocazione di un bene mobile deve essereautorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

La locazione ed i diritti dei terzi:Conduttore non ha sulla cosa un diritto reale ma un diritto dicredito (diritto personale di godimento). Non è possessore masemplice detentore.Le tutele in caso di molesti di terzi sono date da:- molestie di fatto : il conduttore può difendersi agendo in nome

proprio ma con una azione possessoria (di reintegrazione)art.1585 CC;

- molestie di diritto : il conduttore non può opporre ai terzi ilsuo diritto relativo. La protezione passa attraverso l’azionedel locatario che è tenuto a garantirlo.

Tutela contro il terzo acquirente: se il locatore aliena la cosala locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certaanteriore all’alienazione (art.1599 CC). Il terzo può prevalere seha acquistato il possesso in buona fede (principio possesso valetitolo) o ha trascritto preventivamente l’acquisto (registrazionedel contratto).

Locazione di immobili urbani: (l.392/78 legge sull’equo canone)Intervento dopo un lungo periodo in cui il legislatore avevaripetutamente disposto il blocco dei contratti di locazione e deicanoni. C’era l’esigenza di conciliare l’interesse dei proprietaridi immobili all’efficiente gestione degli immobili stessi con gliinteressi dei conduttori in posizione di debolezza economica.Criteri legali: la legge è materia di differenti valutazioni. Daalcuni se ne contesta l’efficacia e l’adeguatezza e se ne proponeuna riforma globale. Modifiche con la L.359/92.

Locazioni abitative: durata non inferiore ai 4 anni, rinnovabileautomaticamente salvo disdetta 6 mesi prima della scadenza. Il

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canone è stabilito per legge che determina, sulla base di criteriinderogabili, il valore locativo:- superficie immobile;- costo di costruzione;- coefficienti correttivi che variano in rapporto a condizioni

ambientali (ubicazione, vetusticità, tipologia), eccezioni conL.389/92 patti in deroga.

Indicizzazione del canone al 75% incremento del costo della vita(ISTAT).L’esperienza ha dimostrato che l’inderogabilità del canone nontrova spesso riscontro nella realtà.Locazioni non abitative: (attività industriali, commerciali,artigianali, turistiche, ecc.) durata minima 6 anni rinnovabilitacitamente (9 anni alberghi); alla prima scadenza il locatore puòdare disdetta solo per particolari ragioni (es. utilizzare inproprio il bene). Il conduttore può recedere in qualsiasi momento.Il canone è liberamente concordato tra le parti senza equo canone,ma è aggiornabile al 75 % indice ISTAT.La sublocazione e la cessione del contratto è consentita alconduttore anche senza il consenso del locatore se viene locata oceduta l’azienda.Diritto di prelazione del conduttore nel caso in cui il locatoreintenda vendere l’immobile (previene la perdita dell’avviamento).Se cessa la locazione di immobile adibito ad attività commercialerivolta al pubblico è prevista una indennità per la perditadell’avviamento dato dal multiplo dell’ultimo canone mensile (18volte, 21 per gli alberghi).

Affitto: locazione di cose produttive (art.1615 CC) viene tutelatol’interesse della produzione.Nell’affitto di fondo rustico (artt.1628 ss CC) il proprietariodel terreno (concedente)lo mette a disposizione dell’affittuarioche lo coltiva con autonoma organizzazione.Il canone annuo è calcolato in base al reddito catastale (equocanone). La durata è di 15 anni se affittato a coltivatore direttoed inoltre esiste una prelazione agricola in caso si alienazione(prelazione reale).

Contratto di locazione finanziaria (leasing):Contratto con cui una parte (concedente) attribuisce all’altra(utilizzatore) l’uso di un bene per un periodo determinato, incambio del pagamento di canoni periodici e gli attribuiscel’opzione per l’acquisto del bene stesso alla fine del rapporto.

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Il bene non è originariamente di proprietà del concedente, ma delfornitore da cui il concedetelo acquista per darlo in leasingall’utilizzatore. Ha quindi una funzione di finanziamento.Posizione del concedente: consegnare il bene; non garantisce pervizi o mancanza di qualità.Posizione dell’utilizzatore: pagare i canoni pattuiti, assumere irischi e la manutenzione del bene, pagare il prezzo convenuto sealla fine del rapporto si esercita l’opzione di acquisto.Risoluzione per mancato pagamento del canone: l’utilizzatore deverestituire il bene al concedente. Per quanto riguarda larestituzione dei canoni pagati si distinguono:- leasing di godimento : i canoni commisurati al godimento del bene

non sono ripetibili;- leasing traslativo : i canoni sono quote del prezzo del bene. Si

applicano le regole della vendita con riserva di proprietà.

Lease-back:Il bene appartiene inizialmente all’utilizzatore che lotrasferisce in proprietà al concedente dal quale ne riacquista ilgodimento a titolo di leasing.E’ un contratto di finanziamento con garanzia. Rischio diaggiramento del divieto del patto commissorio e per questo non èpiù applicato.Leasing internazionale: convezione di Ottawa del 1988 ratificatacon L.259/93. Si è molto sviluppato.

Contratto di comodato:E’ il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra(comodatario) una cosa affinchè se ne serva per un tempo o un usodeterminato, con l’obbligo di restituirla (art.1803 CC).Contratto reale ed essenzialmente gratuito infatti se è previstoun corrispettivo è locazione.La gratuità non impedisce di realizzare un comodato per interessieconomici (es. impianti di distribuzione carburante dati daaziende petrolifere in comodato ai gestori).Il contratto di comodato realizza la scissione tra la titolarità el’uso gratuito del bene consentendo al comodante un controllosull’uso del bene da parte del comodatario (regolamenti diprestito).Posizione del comodatario:- deve custodire o conservare la cosa con l’ordinaria diligenza e

usarla secondo il contratto o la natura del bene (art.1804 CC);

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- non può concedere a terzi l’uso della cosa senza il consenso delcomodante;

- in caso di inadempimento il comodante può richiedere larestituzione immediata;

- deve restituire la cosa alla scadenza o al termine dell’usoconcordato.

Il comodante può esigere subito la restituzione se manca iltermine (comodato precario) o se ha bisogno urgente o imprevisto.

CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DI BENI O ESECUZIONE DI SERVIZI:Causa è l’incarico di compiere un’opera o un servizio dietrocorrispettivo.Appalto:L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) conl’organizzazione di mezzi necessari e con una gestione a propriorischio, assume su incarico dell’altra parte (appaltante ocommittente) il compimento di un’opera o di un servizio dietrocorrispettivo in denaro (art.1655 CC).Tipologie di contratto d’appalto:- appalto d’opera appalto di servizi : consta nella fornitura di

materiali o di prodotto finito. Bisogna distinguere tra appaltod’opera e vendita di cosa futura e dove è appalto se il prodottonon rientra nella produzione standardizzata del fornitore maviene realizzato su specifica richiesta della controparte;

- appalti pubblici : il committente è lo Stato o altro Entepubblico che stipula contratti di diritto privato. Seguono normeparticolare Dir. CEE e legge quadro in materia di lavoripubblici (L.104/94).

Esecuzione dell’appalto:deve essere eseguito direttamente dall’appaltatore infatti è uncontratto basato sulla fiducia e quindi non è ammesso ilsubappalto se non specificatamente autorizzato (art.1656 CC).Bisogna eseguire l’opera secondo le modalità pattuite (es.progetto) ma possono essere previste delle varianti cioè dellemodifiche (varianti in corso d’opera) che si possono cosìsuddividere:- varianti concordate : apportate su iniziativa dell’appaltatore,

non è previsto un compenso supplementare (art.1659 CC);- varianti necessarie : tecnicamente indispensabili, sono

concordate o determinate dal giudice. Se sono di importonotevole l’appaltatore può recedere dal contratto;

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- varianti ordinate su iniziativa del committente : solo sel’importo non supera 1/6 del prezzo. L’appaltatore ha diritto aduna maggiorazione.

Verifiche e collaudo: Durante l’esecuzione il committente ha diritto di verificacontrollando lo stato di avanzamento dei lavori con un tecnico difiducia (direttore lavori).A opera terminata c’è il collaudo cioè una verifica se l’opera èstata eseguita a regola d’arte e conformemente al progetto. Con laconsegna l’opera si considera accettata (art.1665 CC).Eventi che incidono negativamente sull’opera: se sono imputabiliad una parte c’è l’inadempimento se invece non sono imputabili c’èl’allocazione del rischio:- se l’opera diventa impossibile il committente deve pagare la

parte già eseguita nei limiti in cui gli è utile (art.1642 CC);- se l’opera è deteriorata o di distrutta prima dell’accettazione

il rischio è a carico dell’appaltatore.Lo scioglimento anticipato dell’appalto, oltre che per le ipotesiordinarie, è previsto:- recesso del committente con indennizzo dell’appaltatore;- morte dell’appaltatore : l’appalto continua con gli eredi meno

che cessi il rapporto di fiducia.Il prezzo dell’appalto può essere stabilito a corpo (forfait), amisura (bill of quantities), costi + spese generali fisse + utile(cost plus fee) oppure a negoziazione costo per costo (schedule ofrates).La revisione del prezzo pattuito è prevista se le variazioniimprevedibili del costo dei materiali o della manodopera incidaoltre il 10% del prezzo; la revisione può essere accordata soloper quella parte che eccede il 10% (art.1664 CC). Se l’appaltatoreincontra invece difficoltà impreviste (geologiche o idriche) èprevisto un equo compenso.Il prezzo può essere pattuito fisso o variabile secondo gli indiciISTAT.Garanzia per difformità e vizi:l’appaltatore è tenuto a garantire il committente se l’opera sidiscosti dal progetto (difformità) o comunque presenti dei difetti(vizi). La garanzia opera a condizione che:- il committente non abbia accettato l’opera;- il committente ne faccia denuncia entro 60 giorni dalla scoperta

a pena di decadenza.Rimedi per difetti: se sono così gravi da rendere l’opera inidoneac’è la risoluzione del contratto (art.1668 CC). Se non hanno tale

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gravità c’è l’eliminazione dei vizi ed una corrispondentediminuzione del prezzo oltre che al risarcimento se la colpa èdell’appaltatore. L’azione di garanzia si prescrive in 2 annidalla consegna.Garanzia per gli edifici: in caso di crollo, minaccia di crollo ogravi difetti c’è il risarcimento del danno a condizione chel’evento dannoso si sia manifestato entro 10 anni dalla finedell’opera. Necessario che ne sia fatta denuncia entro 1 annodall’evento dannoso (termine di prescrizione).

Contratto d’opera:E’ il contratto con cui una persona si obbliga a compiere, versocorrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentementeproprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti delcommittente. (art.2222 CC). Si applicano in via semplificata iprincipi del contratto d’appalto.

Contratto del professionista intellettuale (art.2229 ss CC):professioni con ordini e albi professionali. Il prezzo èdeterminato dalle parti o in base a tariffe professionali.Se la prestazione è eseguita da un soggetto non iscritto all’alboegli non può agire in giudizio per ottenere il compenso. Sespontaneamente prestata è obbligazione naturale.Il professionista deve eseguire personalmente le prestazioni, puòavvalersi di ausiliari solo se consentito dal contratto o dagliusi (principio del rapporto di fiducia).Le società tra professionisti erano vietate dalla L.1815/39 ma laL.266/97 ammette la costituzione di società tra professionisti edi società interprofessionali: società tipiche (ss, snc, spa,s.coop.), associazioni professionali.Responsabilità del professionista attenuata, ma in via diadeguamento a standard di regola d’arte. Le società professionalidevono assicurarsi per RC professionale.La pubblicità professionale era un tempo vietata per evitare laconcorrenza intracorporativa ma dopo l’intervento dell’Autoritàdel Garante e del mercato è diventata ammissibile per consentireuna scelta consapevole da parte del cliente e sviluppare così unmercato aperto dei servizi professionali.

Contratto di ingegneria: realizzazione di opere complesse(centrali nucleari, opere pubbliche) prestazioni diverse ecoordinate che implicano uno studio di fattibilità, laprogettazione, la costruzione e la manutenzione.

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E’ un contratto atipico che richiama l’appalto di opere e diservizi.La progettazione è attività complessa con investimenti eorganizzazione imprenditoriale. Sono leciti il contratto diengineering e l’esercizio dell’attività in forma societaria.

Contratti turistici:Contratto con cui il turista, in cambio di una somma di denaro,riceve un complesso coordinato di servizi. Vacanza come bene.Contratto atipico, ticipizzato dalla Convenzione di Bruxelles 1970e recepito dalla L.1084/77 e Dir. CEE del 1990.1. contratto di organizzazione di viaggio : un tour operator si

impegna di procurare al turista, in cambio di un prezzocomplessivo, un insieme di prestazioni coordinate di trasporto,soggiorno e altri servizi collegati. Tutela del turistaattraverso:- informazione e contratto scritto;- recesso del turista e del TO;- responsabilità del TO per disservizi, scadente qualità dei

servizi e lesioni.2. contratto di intermediazione di viaggio : un intermediario

(agenzia turistica) si impegna a procurare al turista, in cambiodi un prezzo, un contratto di organizzazione di viaggio con unTO. Il contratto concluso tra agenzia e TO si considera comeconcluso dal turista stesso. Esistono varie responsabilità:- responsabilità dell’agenzia per negligenza nell’informazione;- responsabilità solidale del TO e dell’agente;- TO responsabile anche per i terzi che lavorano per il suo

interesse (responsabilità oggettiva);Esiste un fondo di garanzia a copertura dei rischi per i turistiin vacanza il cui TO fallisca.

CONTRATTI DI CREDITO E DI GARANZIA:Causa dei contratti di credito è la messa a disposizione di unasomma di denaro normalmente dietro corrispettivo (interesse).

Mutuo (contratto tipo): è il contratto con cui una parte(mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinataquantità di denaro o di altra cosa fungibile e l’altra si obbligaa restituire altrettante cose della medesima specie e quantità(art.1813 CC).

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Contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro almutuatario che ne acquista la proprietà e ne può disporreliberamente (art.1814 CC).Prima della consegna c’è la promessa di mutuo con cui ilfinanziatore si impegna a erogare il prestito. Il mutuante puòrifiutarsi di sottoscrivere il mutuo se nel frattempo lecondizioni patrimoniali della controparte sono peggiorate.Interessi: il contratto è naturalmente oneroso, può esseregratuito solo su accordo delle parti. Il mutuatario ha l’obbligodi restituire il capitale e di pagare gli interessi che possonoessere convenzionali o legali.Le tranche di restituzione possono essere pattizie o fissate dalgiudice. Il mancato pagamento di interessi porta la risoluzionedel contratto (art.1820 CC) che dà diritto alla immediatarestituzione del capitale.Usura: dalla dottrina medioevale abbiamo eredita il divieto diusura ed era presente inoltre una certa diffidenza verso ilprestito a interesse.Giustificazioni all’interesse sono:- prezzo del denaro;- prezzo nel tempo;- prezzo del rischio.La legislazione moderna ha regolato l’usura con la L.108/96disposizioni in materia di usura, con l’art.664 c.p. che hainasprito le pene per chi pratica l’usura, ed è stato modificatoL’art.1815 CC “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola ènulla e non sono dovuti interessi.”E’ emersa quindi la necessità di una trasparenza degli interessibancari e finanziari con la presenza di informazioni complete etrasparenti al consumatore. (Dlgs 385/95 testo unico leggebancaria e Dir. CEE 87/102 e 90/98 sul credito al consumo recepitacon L.142/92).TAEG tasso annuo effettivo globale: costo totale del creditoespresso in percentuale annua e comprensivo degli interessi etutti gli altri oneri.L’inadempimento porta alla risoluzione del mutuo.Sottotipi di mutuo:- mutuo agevolato : a sostegno di attività produttive o di altre

finalità sociali. Il mutuatario paga interessi inferiori aquelli di mercato e la differenza viene sostenuta dell’entepubblico agevolatore;

- mutuo di scopo : il mutuatario è obbligato a usare la somma soloper il particolare fine a cui è destinata. Il motivo del mutuo

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entra a far parte della sua causa. Il rispetto del fine èobbligatorio per il mutuatario. L’inadempimento può comportarela risoluzione del mutuo.

Contratto di factoring:Il factoring è un’operazione fondata sulla cessione dei creditid’impresa a un soggetto specializzato (factor). Contratto atipicoora tipicizzato L.52/91. Cause sono:- funzione di gestione dei crediti da parte di un terzo dietro

compenso agevolato in ciò della cessione del credito;- funzione di finanziamento: il factor versa subito parte della

somma al cedente che trasforma i propri crediti in liquiditàattuale, la differenza tra versato e incassato è l’utile delfactor.

Cessione del credito:- cessione pro solvendo : se il factor non riesce a incassare il

credito per l’insolvenza del debitore può rivalersi sul cedente;- cessione pro soluto : il rischio dell’insolvenza è tutto a carico

del factor che monetizza il maggior rischio con un più largoscarto tra l’importo del credito ceduto e la somma corrisposta.

Crediti cedibili sono i crediti d’impresa cioè sorti da contrattistipulati nell’esercizio dell’impresa. Crediti che possono essereattuali o futuri ma comunque escutibili entro 24 mesi. E’ previstoinoltre la cessione del credito di massa per evitare periodichenotifiche al debitore ceduto.Factor: banca o impresa di factoring soggetta alla disciplinadegli intermediari finanziari.Se il factor ha pagato il corrispettivo della cessione con datacerta il pagamento è opponibile ai terzi. La L.52/91 haregolamentato il rapporto che viene ad esserci tra il fallimentodel debitore ceduto e l’imprenditore cedente.Factoring internazionale: convenzione di Ottawa 1988 rattificatocon L.260/93.

Contratti di garanzia personale:La loro causa sta nell’affiancare alla garanzia patrimoniale deldebitore il patrimonio del terzo (garante).Fideiussione: è il contratto con cui una parte (fideiussore)garantisce per l’adempimento di una obbligazione altrui,obbligandosi personalmente verso il creditore (art.1936 CC).Parti sono il fideiussore ed il creditore. Non è richiesto ilconsenso del debitore ma in pratica è il debitore che sollecita ilterzo a prestare fideiussione.

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E’ un contratto con obbligazione del solo proponente e si concludecon la dichiarazione espressa del fideiussore (art.1937 CC).E’ un contratto accessorio in quanto la fideiussione è valida solose l’obbligazione principale esiste ed è valida.La fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni futureo condizionali (art.1938 CC).Limiti della fideiussione è l’aumento del capitale principale.Rapporti tra fideiussore e creditore: il fideiussore diventaobbligato in solido con il debitore principale. Limiti della coobbligazione:- beneficio della preventiva escussione: il creditore si rivolge

prima al debitore principale;- beneficio della divisione tra più fideiussori: ogni fideiussore

risponde solo per la sua parte.Le eccezioni del debitore principale sono opponibili alfideiussore e al creditore.Rapporti tra fideiussore e debitore principale: il fideiussore cheha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore verso ildebitore (art.1949 CC). Azione di regresso è prevista percapitale, interessi e spese.Fideiussione omnibus: oggetto illimitato e indeterminato (debiti).Garanzia per tutti i debiti che il debitore assumerà verso unabanca. E’ una garanzia atipica utilizzata negli scambitransnazionali.L.154/92 sulla trasparenza bancaria: la fideiussione omnibus èammessa se indica l’importo massimo. Il fideiussore si puòliberare anticipatamente se è stato concesso credito ed ildebitore è in difficoltà economiche.

Bond: il garante (di solito una banca) si obbliga, per il caso diinadempimento del debitore principale, ad eseguire la prestazione“a prima richiesta” del creditore, senza possibilità di opporglieccezioni.Tipologie di bond negli appalti internazionali:- big bond: garanzia per la serietà dell’offerta;- performance bond: garanzia di buona esecuzione (più utilizzato);- advance payment bond: garanzia per la somma anticipata dal

committente;- labour bond: garanzia per la retribuzione del lavoratore;- maintenance bond: garanzia per la manutenzione di impianti.Differenza con la fideiussione è la non accessorietà mal’autonomia della garanzia a prima richiesta quindi l’obbligazione

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del garante viene adempiuta anche se l’obbligazione principale haproblemi di validità o di efficacia.Nel negozio che nasce astratto, astrazione solo temporanea, labanca paga sempre al creditore, ma se esistono valide ragioni pernon pagare, dopo il pagamento queste ragioni possono essere fattevalere.Occorre proteggere il debitore principale contro l’escussioneabusiva della garanzia a prima richiesta (paesi del 3° mondocontro i paesi industrializzati). Eccezione di “frode politica” oprincipio di buona fede.

RESPONABILITA’ CIVILE:1. Illecito penale : violazione di una specifica norma penale che

tutela interessi collettivi (ordine pubblico) o privati(proprietà privata, corrispondenza, onore).

2. Illecito amministrativo : violazione di una norma o principioposto a tutela dell’interesse e al buon funzionamento della P.A.

3. Illecito civile : atto che cagiona danno- atti dannosi leciti (danno da concorrenza);- atti dannosi illeciti (concorrenza sleale).

Responsabilità civile: responsabilità per fatto illecito,responsabilità extracontrattuale, responsabilità aquiliana “lexaquilia” del diritto romano.Esiste il problema di individuare se un comportamento è dannoso eper questo si hanno due strade:- sistema della tipicità degli illeciti: la regola giuridica

descrive preventivamente i casi in cui il danno deve essererisarcito. Sistema inglese dei “tortis”;

- sistema della atipicità degli illeciti: il legislatore individuacon formula ampia gli elementi dell’illecito. Spetta al giudiceidentificare in concreto i singoli casi di danno risarcibile.Sistema francese ed italiano della fattispecie illecita(art.2043 CC).

La responsabilità civile era una responsabilità non personale macomunitaria.

Funzioni della R.C.:1. funzione sanzionatoria: punisce il responsabile per il

comportamento riprovevole;2. funzione preventiva o deterrente: impedisce che il danno si

produca o limita il numero dei danni (imponendo somme di denaromolto alte);

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3. funzione compensativa: compensa il danneggiato per la perditasubita.

Risarcimento per fatto illecito (art.2043 CC): Qualunque fattodoloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligacolui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Elementi costitutivi della R.C.:1. danno subito da altro soggetto: il danno (perdita che il

soggetto subisce) può essere:a) danno patrimoniale:

- danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio deldanneggiato;

- lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato;b) danno non patrimoniale:

- danno che il soggetto patisce a seguito della violazione diun valore della personalità umana;

- non suscettibile di diretta valutazione economica, ma divalutazione equativa.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casideterminati dalla legge (art.2059 CC). Più frequenti sono idanni derivanti da reato. Il danno non patrimoniale si sommaal danno patrimoniale (es. professionista dileggiato).

2. danno ingiusto : contrario al diritto e quindi atipicoa) danno che viola una regola giuridica (es. lesioni personali,

diffamazione);b) danno che lede un interesse protetto dal diritto (diritto

soggettivo).

Se esistono interessi protetti contrapposti (es. dirittoall’informazione e diritto alla riservatezza) c’è unavalutazione comparativa dei due interessi contrapposti in baseal criterio di pubblica utilità.C’è stato un intervento del legislatore con la legge sullatutela dei dati personali (L.675/96) che obbliga chi utilizzadati personali ad informare l’interessato e ad avere il suoconsenso. E’ previsto un regime speciale per l’attivitàgiornalistica.Se si presenta un danno lesivo della riservatezza ad opera dibanche dati, il cui esercizio di attività è consideratopericoloso, esse rispondono anche senza colpa per il solorischio d’impresa.

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3. nesso di causalità tra fatto e danno : il danno è risarcibilesolo se è conseguenza del fatto dannoso. Criteri sono:a) causalità materiale: il fatto come condizione necessaria del

danno;b) causalità giuridica: ragionevole probabilità, secondo criteri

di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno.Causalità diretta ed immediata.

Ci può essere un concorso di più criteri di imputazione e quindise più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di unfatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi criteri diimputazione.Concorso del danneggiato al verificarsi dell’evento (art.1227CC): se c’è mancanza di diligenza e questa provoca o aggrava ildanno si ha una riduzione proporzionale della responsabilità.Il concorso fortuito di situazione occasionale esclude il nessodi causalità solo in casi eccezionali (giurisprudenza rigorosa).

4. anteriorità del fatto alla capacità di intendere e volere (imputabilità):Il danno non obbliga al risarcimento se il soggetto era privodella capacità di intendere e di volere (capacità naturale) nelmomento in cui ha compiuto il fatto. L’incapace risponde però selo stato di incapacità dipende da sua colpa (art.2046 CC).Risponde in sua vece chi è tenuto alla sorveglianzadell’incapace (art.2047 CC).

5. fatto compiuto senza una causa di giustificazione : il danno nondeve essere risarcito se il fatto è stato compiuto incircostanze idonee a giustificarlo:a) esercizio del diritto : clausola generale dove chi esercita un

proprio diritto non commette un comportamento antigiuridico(es. informazione bancaria sulla correttezza di unimprenditore);

b) consenso dell’avente diritto: non è responsabile chi lede undiritto altrui se è stato autorizzato dallo stessodanneggiato. I diritti personali alla vita, alla salute, allaintegrità fisica, all’onore, alla libertà non sonodisponibili;

c) legittima difesa : non è responsabile chi causa il danno perdifendere un diritto proprio o altrui contro il pericoloattuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa siaproporzionata alla offesa (art.2044 CC). L’eccesso dilegittima difesa è il comportamento non proporzionatoall’offesa;

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d) stato di necessità : non è responsabile chi causa un danno perla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di undanno grave alle persone se il pericolo non è stato da luivolontariamente causato né altrimenti evitabile (art.2045CC). Il giudice può distribuire il danno.

6. danno addebitato al soggetto in base a due distinti criteri:a) dolo o colpa dell’autore del fatto. b) rischio che la legge accolla all’autore del fatto.

Dolo: coscienza o volontà di cagionare il danno;- dolo commissivo (dolo attivo);- dolo omissivo (dolo passivo) es. passante che non interviene.Colpa: come mancato impegno della diligenza richiesta per un certotipo di attività.negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi,regolamenti, ordini o discipline.

I gradi della colpa sono:- colpa grave: mancanza di diligenza minima (es. danno causato dal

Giudice);- colpa lieve: mancanza di diligenza media (responsabilità

contrattuale);- colpa lievissima: mancanza di diligenza massima (colpa richiesta

nella RC).Principio di carattere generale era che non c’è responsabilitàsenza colpa. La colpa deve essere provata dal danneggiato. E’stata inserita la colpa presunta. Ci può quindi essereresponsabilità senza colpa (oggettiva). Nella responsabilità per colpa presunta l’autore del fatto hal’onere della prova liberatoria (es. responsabilità deisorveglianti degli incapaci art.2047 CC); tramite la provaliberatoria deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Responsabilità dei genitori: i genitori rispondono del fattoillecito del loro figlio minorenne se non emancipato se abita conloro (art.2048 CC). Sono responsabili in solido con il figliominore.Prova liberatoria è di non aver potuto impedire il fatto.Necessaria la prova di un’adeguata educazione e vigilanza.Responsabilità degli insegnanti: gli insegnanti rispondono deifatti illeciti compiuti dagli alunni e apprendisti se compiutisotto la loro vigilanza. Prova liberatoria come le altreresponsabilità.

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Responsabilità per circolazione di autoveicoli: il conducente èresponsabile dei danni. Prova liberatoria è l’aver fatto tutto ilpossibile per evitare il danno.Ad essa si aggiunge la responsabilità solidale del proprietario.Prova liberatoria è che l’autoveicolo circolava contro la suavolontà.Responsabilità per rovine di edificio: il proprietario èresponsabile delle rovine del proprio edificio. Prova liberatoriaè che deve provare che la rovina non dipende né da una mancatamanutenzione né da vizi di costruzione.Responsabilità Civile e diritto privato nell’economia:Funzione sanatoria, preventiva e compensativa della R.C., come?- ruolo deterrente del diritto penale. Regolamentazione

autoritativa;- ruolo preventivo e compensativo del contratto. Libertà

contrattuale;- ruolo intermedio della RC tra regolamentazione autoritativa e

libertà contrattuale.Diritto nella società mista:Sviluppo della RC nella società industriale avanzata. In Italia laRC è regolata nel CC del 1942 in soli 16 articoli, ma negli annisuccessivi ha avuto un rapido sviluppo. Le leggi speciali e lagiurisprudenza hanno elaborato nuove figure di RC connesse allosviluppo dell’attività economica.Successo della responsabilità:- la RC regola i rapporti con i terzi (guidatori, sportivi

professionisti) con cui non è stipulato un contratto;- la RC si applica anche ai rapporti contrattuali (infortuni sul

lavoro);- la RC è luogo di incontro tra formante giurisprudenziale,

dottrinale e legale aprendo così interessanti spazi di libertàinterpretativa. Le regole nascono di comune accordo tra iformanti.

Quindi nel diritto della società industriale avanzata vige ilprincipio della RESPONSABILITA’.

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA:La colpa era considerata fonte di responsabilità nelle societàpreindustriali, poiché era facilmente controllabile.Nella società industriale lo sviluppo di nuove energie molto piùpotenti e incontrollabili ha richiesto una maggiore attenzione peri rischi connessi in quanto è più difficile collegare il nesso tra

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fatto e colpa. C’è quindi una responsabilità per rischio derivanteda attività pericolose.Strategie di prevenzione, riduzione o compensazione del dannosono:- vietare le attività pericolose;- autorizzare le attività pericolose con adeguati sistemi di

prevenzione e di sicurezza. Quest’ultima può avere limitieconomici e tecnologici portando a tendere allora ad un prodottoragionevolmente sicuro. (Dir. CEE 52/92 tutela del consumatoredi fronte a prodotti insicuri es. farmaceutici);

- consentire l’attività pericolosa. In caso di danni ineliminabiliquesti sono a carico di chi esercita l’attività con quindi unaresponsabilità oggettiva con il significato che chi esercitaun’attività potenzialmente pericolosa, espone la società alrischio (valutazione costi/benefici di quell’impresa rispettoalla collettività).

Leggi e giurisprudenza fissano un limite oltre il quale il rischioè considerato socialmente inaccettabile:1. l’impresa svolge un’attività finalizzata al profitto (quindi

accollo del rischio);2. l’impresa organizza e gestisce attività (quindi best decider per

valutare);3. l’impresa può trasferire il rischio all’assicuratore. Costo

fisso e calcolabile dell’attività d’impresa distribuibile suiconsumatori.

Limite generale alla responsabilità oggettiva:Il titolare non risponde per danno causato da caso fortuito intesocome caso estraneo al controllo dell’attività d’impresa.Art.2043 CC atipicità delle ipotesi di responsabilità per colpa(criterio generale atipicità); tipicità delle ipotesi diresponsabilità oggettiva.Responsabilità per fatto di dipendenti:Il datore è responsabile per i fatti commessi ai dipendenti esottoposti. Elementi costitutivi sono:- dipendenza;- illeicità;- nesso tra fatto dannoso e incombenza del dipendente.La responsabilità è esclusa tra ditta appaltante e appaltatrice.Se l’attività è svolta fuori dall’orario di lavoro per l’interessedell’impresa o del datore di lavoro la colpa nella scelta evigilanza dei dipendenti non è facilmente attribuibile al datoredi lavoro.

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Ipotesi più vicina alla responsabilità oggettiva (connesso con ilrischio d’impresa).Art.2050 CC Chi svolge attività pericolosa (per natura intrinsecao mezzi utilizzati) risponde per i danni cagionati dalla stessaanche se è ammessa la prova liberatoria dimostrando di averadottato tutte (in senso lato) le misure idonee ad evitare ildanno (quindi difficile da dimostrare poiché anche senza colpa c’èl’onere oggettivo).Art.2051 CC Custodia: si risponde per danni causati da cosecustodite salvo caso fortuito (che per la giurisprudenza è unevento imprevedibile e ineluttabile estraneo alla cosa e allasfera del custode, mentre per la dottrina è un evento raro edeccezionale).Art.2052 CC Danno cagionato da animali: prova liberatoria è ilcaso fortuito. Difficile è quindi sfuggire al principio dellaresponsabilità oggettiva.Art.965 C.N. l’esercente risponde per i danni aereonautici,provocati da cause di forza maggiore quindi estranei allamanutenzione.Sono esclusi i fatti dolosi del terzo o i danni derivanti da altrisoggetti.Esercente di un impianto nucleare risponde per i danni derivati daincidente nucleare; materia regolata dalla Convenzione Parigi del1960 e ratificata con L.

La RC si sta espandendo in quanto vengono evidenziati nuovi dannie quindi si aprono nuove frontiere della RC:1. Responsabilità per danno ambientale: non sono più idonee le

regole classiche della RC in quanto non vengono lesi dirittisoggettivi ma interessi della collettività. La RC la possiamovedere come conseguenza di qualunque fatto che compromettal’ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo o distruggendoloin tutto o in parte obbliga l’autore del fatto al risarcimentopurchè il fatto sia doloso o colposo o violi una norma o unprovvedimento dell’autorità pubblica (L.349/86). Trattandosi diuna violazione di un interesse diffuso della collettività ilsoggetto legittimato ad agire è lo Stato. La misura dirisarcimento è stabilita da un criterio equitativo e comprendela gravità della colpa, il costo necessario al ripristino ed ilprofitto conseguito dal trasgressore;

2. Responsabilità per il danno alla persona (danno biologico): èuna lesione all’integrità fisica o della salute (psichica ofisica) della persona. Il risarcimento comprende:

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- danno patrimoniale : che può essere danno emergente e lucrocessante con:- grado di menomazione della capacità di lavoro (percentuale

di invalidità);- reddito ricavato dalla attività lavorativa;- età del soggetto.

- danno morale : sofferenza fisica o psichica che la lesioneinfligge alla persona e che è risarcibile solo se deriva dareato;

- danno biologico : lesione all’integrità fisico-psichica, lamenomazione della salute (danno evento) distinta dal dannoconseguenza (danno patrimoniale e morale). Corte Cost.sentenza n.184/86. Il riconoscimento a partire dagli anni 70risponde al principio di valorizzazione della persona umana aprescindere dalla sua capacità di produrre reddito e alsuperamento delle diseguaglianze economico sociali.Attribuire a tutti lo stesso risarcimento. Danno biologicorisarcibile anche ai famigliari (Corte Cost. 94). Dannobiologico anche per lesioni personali con previstorisarcimento anche per il coniuge;

3. Responsabilità per lesione del credito: se un terzo fa in modoche il debitore non adempia il suo debito verso il creditore equesti ne subisce un danno diventa responsabile del dannoarrecato (es. Torino Superga). In passato la giurisprudenzaammetteva la responsabilità solo per la lesione di dirittisoggettivi assoluti, mentre il diritto di credito è un dirittorelativo. Soluzione condivisa è diventata l’induzioneall’inadempimento con il rischio però che l’allargamentoindiscriminato della risarcibilità dei danni da lesione delcredito (uso del nesso di causalità);

4. Responsabilità per esercizio della attività medica: quando unpaziente subisce danni (all’integrità fisica o alla salute) indipendenza di un intervento chirurgico o altro trattamentosanitario che non ha avuto l’esito sperato, può sorgereresponsabilità del medico o della struttura sanitaria.Responsabilità del medico è attenuata, presente se c’è dolo ocolpa grave. Se la prestazione professionale implica lasoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà laresponsabilità è attenuata. Regola giurisprudenziale è che se iltrattamento non implica problemi di speciale difficoltà scattala presunzione di negligenza o inadeguatezza. Prova liberatoriaè che l’esito insoddisfacente del trattamento è dipeso dal casofortuito. Vi è comunque in ogni caso responsabilità se il medico

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non si è preoccupato di ottenere il consenso informato delpaziente.

5. Responsabilità per esercizio della attività giornalistica: se ungiornale o una televisione diffondono notizie o commentioffensivi, il diffamato può chiedere il risarcimento dellalesione della sua reputazione (diritto all’onore).Contrapposizione di due diritti: diritto di cronaca e diinformazione e diritto all’onore. Prevale il diritto checomparativamente riflette il criterio dell’utilità sociale. Ilgiudizio comparativo è basato su valori e interessi, criterielaborati dalla giurisprudenza:- notizia basata su fatti non veri: ammessa la verità putativa

se fondata su adeguati accertamenti;- notizia basata su fatti veri che non presentano un

apprezzabile interesse sociale o seguono modalità espressiveinadeguate.

La responsabilità ricade sul giornalista, sul direttore esull’editore;

6. Responsabilità per esercizio della attività giudiziaria:dibattito sull’opportunità di affermare la responsabilità deigiudici per comportamenti sbagliati o irregolari:- non vi è ragione per esimere i giudici da responsabilità dei

giudici per comportamenti sbagliati o irregolari;- il timore di incorrere in responsabilità potrebbe indurre il

magistrato ad eccessi di cautela, menomandola suaindipendenza di giudizio, costituzionalmente garantita.

Referendum 1987 e L.117/88 equilibrio tra tutela dei cittadiniingiustamente danneggiati e salvaguardia dell’indipendenzadella magistratura. Il danno è risarcibile solo se derivanteda:- diniego di giustizia ;- atti giudiziari compiuti cono dolo o colpa grave (grave

violazione di norma o affermazione di un fatto chiaramenteinesistente).

Responsabilità dello Stato a cui spetta l’azione di rivalsacontro il magistrato con limite quantitativo (somma nonsuperiore a 1/3 dello stipendio annuo);

7. Responsabilità della Pubblica Amministrazione: da esonero aresponsabilità dello Stato, degli enti pubblici e di lorofunzionari per i danni causati (art.28 Cost.). Chi riceve dannoda un’attività della PA può richiedere il risarcimento all’entepubblico titolare dell’attività. Il danneggiato può agire anchecontro il dipendente pubblico che però risponde solo per dolo o

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colpa grave. Se l’ente pubblico è stato costretto a risarcirepuò agire in regresso contro il dipendente autore materiale delfatto dannoso.Si discute se la PA risponda solo per violazione di dirittisoggettivi o anche per la lesione di interessi legittimi. Ladottrina è orientata per la risarcibilità degli interessilegittimi mentre la giurisprudenza non prevede la risarcibilitàdella lesione di interessi legittimi, fedele quindi alladistinzione tradizionale. E’ prevista però una estensionedell’area di risarcibilità comprendendo situazioni checorrispondono a diritti soggettivi;

8. La concorrenza sleale e gli illeciti dell’imprenditore: commetteconcorrenza sleale l’imprenditore che (art.2598 CC):- crea confusione tra la propria attività o i propri prodotti

con attività e prodotti del concorrente;- diffonde notizie o apprezzamenti idonei a determinare il

discredito dei prodotti e dell’attività del concorrente(pubblicità comparativa);

- si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa delconcorrente (pubblicità: tipo, modo….);

- compie atti dannosi non conformi ai principi dellacorrettezza professionale (pubblicità menzoniera).

LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE:Il produttore di beni è responsabile del prodotto messo incircolazione anche se non ha rapporto diretto con il consumatorefinale (produttore-dettagliante-consumatore).Modelli di allocazione del rischio in caso di messa incircolazione di prodotto difettoso:- sul consumatore : responsabilità contrattuale (vendita

responsabile per vizi della cosa art.1494 CC) oextracontrattuale (art.2043 CC) onere della prova della colpaincombe sul consumatore;

- sull’impresa : responsabilità per colpa presunta, responsabilitàsenza colpa;

- sulla società : fondo di solidarietà.Modelli di elaborazione di regole giurisprudenziali in Common Law:- Usa 1919 MacPherson v.Buick: responsabilità diretta del

produttore superando la relatività del contratto (privaty ofcontract). Responsabilità senza colpa (Strict liability) eresponsabilità dell’assemblatore;

- UK 1926 Donogue v.Stevenson: responsabilità del by stander;

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- USA 1960 Henningsen v. Bloomfield Motor Co.: responsabilità delproduttore per garanzia implicita di commerciabilità del benevenduto.

Sviluppi contemporanei della product of liability:- Nader v.Chevrolet Corvoir: unsafe at any speed e finanziamento

delle lobby consumistiche.- 1906 Pure food and drug Act;- anni 30 Boicott a Detroit, Consumer Union;- anni 70 politica consumerista Truth in leiding Act (trasparenza

contrattuale);- anni 80 deregulation e stabilizzazione della consumer protection

(protezione del cittadino socialmente debole, ghetto consumer,da parte delle Corti).

Giurisprudenza nei paesi di Civil Law:- I 1964 schettini c. Saiwa: responsabilità del produttore per

colpa presunta. Inversione dell’onere della prova;- D 1968 peste dei polli: responsabilità per colpa presunta a

tutela del consumatore soggetto debole;- F Bernard c. Lombard c. Grandes Brasseries: action indirecte

(contrattuale), devoir de garde du venditeur. Necessità di unaarmonizzazione europea.

- Mercato unico con libera circolazione di beni in base alprincipio di mutuo riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon) edifformità di regolamentazione porta a squilibri interni;

- Disparità di trattamento tra cittadini europei;- Difformità di tutela produce un freno agli acquisti

transfrontalieri.

Direttiva CEE 374 “Tutela del consumatore su prodotti difettosi” èdettagliata con opzioni di scelta dei vari paesi su:- prodotti agricoli;- rischio di sviluppo;- tetto alla responsabilità.

Recepita in Italia con DPR 25/8/88 i cui principi e regole di basesono:- responsabilità senza colpa (oggettiva) del produttore;- prodotto è ogni genere di bene esclusi i prodotti agricoli;- produttore è il fabbricante, anche del componente o della

materia prima, l’assemblatore, il distributore e l’importatoreda paesi extra UE;

- il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che si puòlegittimamente attendere tenuto conto delle prestazioni del

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prodotto, delle istruzioni, delle avvertenze e dell’uso a cui ilprodotto è ragionevolmente destinato.

Possibilità per il produttore di escludere la responsabilità:- il prodotto non era in circolazione (es. prototipo);- il difetto è successivo alla messa in circolazione;- il prodotto è conforme a prescrizioni giuridiche;- il difetto è dovuto a cattiva progettazione e non a difetto di

componente o di materia prima;- lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche non permetteva di

riconoscere il possibile difetto.Colpa del danneggiato: il risarcimento non è dovuto se ildanneggiato, consapevole del difetto, si sia volontariamenteesposto al pericolo.

Strategie giuridiche di qualità del prodotto:- attestarsi sui mercati a bassa tutela del consumatore;- adeguarsi ai mercati ad alta tutela del consumatore (D, UK, USA,

S);- adeguarsi alla Dir. CEE 85/374.Chi ha ammortizzato i costi della Product liability ha acquistatoun vantaggio competitivo globale ed anche domestico.In Italia sin’ora una sola sentenza di responsabilità delproduttore (mountain bike).

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALEGaranzia del creditore: perché un debitore paga il debito?1. per un dovere morale scaturente dalla coscienza del debitore;2. perché ha timore della sanzione. Sanzione fisica nel diritto

romano (schiavo), nel diritto intermedio in prigione per debitie nella codificazione moderna c’è la responsabilitàpatrimoniale.

Art.2740 CC “ Il debitore risponde dell'adempimento delleobbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.”In caso di inadempimento la tensione debitoria si trasforma inresponsabilità patrimoniale e l’attesa creditoria in azioneesecutiva. Meccanismo che consente al creditore di realizzare ilsuo interesse tramite l’esecuzione forzata sui beni del debitore.L’esecuzione forzata può essere:- esecuzione per equivalente per i crediti pecuniari,

espropriazione forzata. Vendita di beni del debitore, o delgarante, attraverso una procedura complessa composta da trefasi:a) pignoramento (art.2912 ss CC);

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b) vendita all’asta;c) soddisfazione sul ricavato, il residuo resta al debitore.

- esecuzione in forma specifica , per crediti non pecuniari.Soddisfa l’interesse specifico del creditore all’inadempimento(2930 ss CC). Trattasi di strumento eccezionale ed è dovuto soloin casi di:a) esecuzione forzata per consegna o rilascio. Consegnare la

cosa che il debitore deve al creditore;b) esecuzione forzata degli obblighi di fare. Si fa eseguire da

un terzo, ma a spese del debitore, l’attività o il servizionon eseguiti;

c) esecuzione forzata degli obblighi di non fare. Si distrugge,a spese del debitore, quanto da lui fatto (es. costruzioni)in violazioni dell’obbligo;

d) esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere uncontratto. Sostituisce una pronuncia giudiziale al contrattonon concluso sulla base di un obbligo (es. inadempimento dicontratto preliminare).

3. perché avendo bisogno di credito deve costruire e mantenere lafiducia del suo comportamento futuro in quanto teme di nonricevere più credito. La sanzione privata diventa cosìaltrettanto efficace della sanzione statale (es. nel commerciointernazionale o nei circoli economici ristretta, borsa). Lasanzione statale, esecuzione forzata, interviene nei casicritici ove il debitore non ha più interesse o possibilità dicercare credito e quindi di mantenere fiducia.

Le garanzie sono strumento di costruzione della fiducia. Ostaggidati al creditore a dimostrazione del proprio interesse allafiducia protratta nel tempo.La responsabilità è quindi:- illimitata : l’intero patrimonio del debitore è vincolato alla

realizzazione del creditore;- limitata : esigenza di non privare il debitore di beni essenziali

per la sua vita e il suo lavoro (beni impignorabili art.514Cpc);- esigenza di destinare certi beni del debitore o soddisfare

solo certi debiti (patrimonio separato);- esigenza di evitare che i debiti fatti nell’esercizio di

certe attività economiche coinvolgano l’intero patrimonio dichi le intraprende (autonomia patrimoniale perfetta nellepersone giuridiche).

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Conservazione della garanzia patrimoniale: il creditore hainteresse a che il patrimonio del debitore abbia la massimaconsistenza; attraverso:- azione surrogatoria: il creditore si sostituisce al debitore

esercitando al suo posto i diritti e le azioni che a costuispettano verso i terzi e che egli trascura di esercitare(art.2900 CC). Presupposti sono:- inerzia del debitore;- pregiudizio al creditore;- natura patrimoniale dei diritti o azioni esercitate;

- azione revocatoria: il creditore reagisce contro atti didisposizione patrimoniale del debitore che minino l’integritàdel suo patrimonio, diminuendolo o alterandolo in modo darendere insufficiente la garanzia patrimoniale (art.2901 CC).Presupposti sono:- atto di disposizione patrimoniale (es. donazione o vendita);- pregiudizio al creditore (insufficienza della garanzia

patrimoniale);- malafede del debitore. Consapevolezza del pregiudizio del

creditore. Se l’atto è anteriore al sorgere del creditooccorre la dolosa preordinazione al fine di frodare ilcreditore. E’ da dimostrare, in caso di vendita a titolooneroso, la malafede del terzo.

Effetti dell’azione revocatoria sono che non rende invalidol’atto né revoca l’acquisto della proprietà del terzo mainefficacia relativa dell’atto verso il creditore che haesercitato l’azione;

- azione revocatoria fallimentare: gli atti compiuti dal fallitoprima della dichiarazione di fallimento posso essere revocati erientrare nella massa attiva per soddisfare i creditori. Prival’atto di efficacia verso tutti i creditori. C’è la presunzionedi esistenza dell’insolvenza nel periodo precedente alfallimento (periodo sospetto). Presunzione assoluta nei due annianteriori al fallimento. Opera di diritto per gli atti a titologratuito ed il pagamento di debiti non scaduti. Avviene lapresunzione con inversione dell’onere probatorio e quindi spettaal terzo che ignorava di trattare con un soggetto insolvente.

Parità di trattamento dei crediti: i creditori hanno egual dirittodi essere soddisfatti sui beni del debitore (art.2741 CC).Non esiste un criterio generale che permetta di stabilire unagraduatoria tra i crediti:

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- il debitore può pagare i creditori secondo le sue preferenze,ogni creditore può esercitare l’azione esecutiva da solo peressere soddisfatto per primo;

- esecuzione concorsuale: unica procedura esecutiva a cuipartecipano tutti i creditori che sono soddisfatti inproporzione all’entità del credito. Regola eccezionale es.fallimento.

Cause legittime di prelazione:E’ prevista, tra i debiti, la par condicio salvo le causelegittime di prelazione che possono essere di particolari crediti:- crediti con prelazione : crediti privilegiati e quindi

soddisfatti prioritariamente:- privilegio;- pegno;- ipoteca;

- crediti chirografari : soddisfatti dopo l’integrale soddisfazionedei crediti privilegiati.

Privilegio: il credito è privilegiato in relazione della causa delcredito (art.2745 CC) che lo rende meritevole di tutela(alimentare, di necessità, dello Stato):- privilegio generale ha per oggetto tutti i beni del debitore. La

legge elenca l’ordine dei crediti assistiti da privilegiogenerale (retribuzione e indennità dei lavoratori subordinati,cure mediche, vitto ecc.);

- privilegio speciale ha per oggetto singoli beni mobili edimmobili con particolare connessione con la causa del credito(es. credito dell’albergatore su cosa portata dal clientenell’albergo).

Efficacia dei privilegi:- il privilegio generale ha efficacia ridotta in quanto non può

esercitarsi in pregiudizio dei terzi acquirenti dei beni;- il privilegio speciale sui beni mobili può esercitarsi in

pregiudizio dei terzi acquirenti purchè sussista la situazionecui la legge ricollega il privilegio (es. bene in albergovenduto a terzi). Situazione che è segnale per il terzoacquirente. Esigenza di pubblicità a tutela dei terzi (es.privilegio su macchine trascritto su apposito registro). Se c’èconflitto tra più creditori privilegiati si segue l’ordine deiprivilegi fissati dalla legge.

Si sta estendendo sempre di più lo sviluppo delle garanzie suicreditori per aumentare la fiducia negli scambi.

GARANZIE REALI:

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La garanzia personale è ampia in quanto è costituita dall’interopatrimonio del garante (es. fideiussore) ma è garanzia generica enon specifica (non crea causa di prelazione).La garanzia reale ha un oggetto limitato uno o più beni specificidel garante (mobili o immobili) ha però un’efficacia più intensa.E’ un diritto reale che quindi dà al creditore il diritto diseguito e di prelazione.Caratteristiche dei diritti reali di garanzia:- diritto di seguito : possibilità di aggredire il bene e

sottoporlo ad esecuzione forzata anche se è stato trasferito aterzi uscendo dal patrimonio del debitore;

- diritto di prelazione : possibilità di soddisfarsi sul bene conpriorità rispetto agli altri creditori;

- accessorietà : pegno e ipoteca sono accessori e strumentali alcredito garantito;

- pubblicità : tutela dei terzi acquirenti segnalando loro che ilbene è gravato da pegno (possesso) o ipoteca (iscrizione);

- surrogazione reale : indennità assicurativa per distruzione delbene che va impiegata per il ripristino della cosa (art.2742CC);

- divieto del patto commissorio : il creditore non può acquistarela proprietà del bene (art.2744 CC).

Pegno:Diritto reale di garanzia costituito su un bene mobile nonregistrato, su universalità di beni mobili o su credito diproprietà del debitore o di un terzo.Elementi costitutivi:- titolo : contratto di pegno, reale, atto scritto con data certa

(Art.2787 CC) necessaria la consegna del bene;- spossessamento : il proprietario della cosa trasferisce il

possesso al creditore o a un terzo (funzione di pubblicità).Esercizio del pegno: il creditore che ha il possesso della cosadata in pegno deve custodirla, senza usarla o farla usare daiterzi (art.2792 CC). Può percepire i frutti a parziale scomputodel suo credito. Il debitore quando ha pagato integralmente puòesigere la restituzione della cosa. Se cosa fungibile larestituzione deve essere di analoga quantità di cose dello stessogenere (pegno irregolare).Se alla scadenza il debito non è adempito il creditore può farvendere la cosa (vendita forzata es. all’asta) e soddisfarsi sulricavato.

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Pegno di credito: deve risultare da atto scritto. A scopo dipubblicità occorre la notifica al debitore e da lui accettato conatto scritto avente data certa. Alla scadenza del credito dato inpegno, il creditore pignoratizio lo riscuote o si soddisfa o lodeposita in attesa della scadenza del pegno (art.2803 CC).

Ipoteca:Diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore ipotecarioil diritto di seguito e di prelazione sul bene ipotecato.Oggetto sono i beni immobili, i diritti reali immobiliari su cosaaltrui (trasferibili) i beni mobili registrati, le rendite delloStato e le quote di comunione (art.2810 CC).Elementi costitutivi sono:- titolo : causa che giustifica la costituzione dell’ipoteca:

- ipoteca volontaria (art.2821 CC) contratto o attounilaterale;

- ipoteca giudiziale (art.2818 CC) sentenza o provvedimentogiudiziale che condanni il debitore a pagare una somma didenaro;

- ipoteca legale (art.2817 CC) casi previsti dalla legge:ipoteca dell’alienante di bene immobile per il prezzo,ipoteca del condividente (es. coerede o socio) a garanzia deiconguagli;

- iscrizione nei pubblici registri : pubblicità costitutiva afavore dei terzi (ipoteca non scritta non valida). Se gravanopiù ipoteche sullo stesso bene vengono iscritte in ordinecronologico (grado). L’iscrizione ha efficacia per 20 anni poisi estingue. La nuova iscrizione porta ad un nuovo grado. Primadella scadenza è ammessa la rinnovazione dell’iscrizione così simantiene il grado originario.

Estinzione dell’ipoteca:- l’estinzione del credito garantito;- distruzione del bene ipotecato (si ha surrogazione

sull’indennità assicurativa);- rinuncia del creditore ipotecario;- scadenza del termine o scadenza del ventennio;- vendita forzata del bene.La cancellazione dell’ipoteca avviene con apposita notazione suiregistri immobiliari (onere del debitore). Prevista la riduzionedell’ipoteca se c’è sproporzione tra valore del credito e valoredel bene ipotecato (possibile anche il fenomeno opposto). Fortetutela del creditore per mantenere la fiducia.

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Ipoteca su bene del terzo: terzo datore di ipoteca o terzoacquirente del bene ipotecato. Per evitare l’esecuzione sul beneil terzo può:- pagare il debito;- rilasciare il bene a un amministratore;- purgazione dell’ipoteca (art.2889 ss CC): offrire ai creditori

una somma pari al prezzo che egli ha pagato. Se i creditoriaccettano il bene è liberato. Chi si oppone può chiederel’espropriazione offrendo un prezzo che superi di almeno il 10%quello offerto dal terzo.

Prescrizione:La prescrizione estintiva è il meccanismo giuridico che determinal’estinzione del diritto per la prolungata inerzia del titolare.Ratio:- esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. La pretesa

deve essere fatta valere entro un certo periodo di tempo;- incentivo all’uso produttivo delle risorse.Costi/benefici della titolarità inerte rispetto a una nuovasituazione giuridica attivista (es. manomorta).Diritti imperscrittibili sono il diritto di proprietà, i dirittiindisponibili e le facoltà.Inizio è il momento in cui il diritto può essere fatto valere etermine il periodo di tempo trascorso il quale il diritto siestingue. Termine ordinario è 10 anni termini speciali sonoprevisti per i diritti reali minori (20 anni) o per ilrisarcimento danni (5 anni).Esiste una prescrizione presuntiva che è data dalla presunzioneche un credito non esercitato in un breve termine sia statopagato. Per provare l’esistenza del credito sono necessarie laconfessione (art.2959 CC) o il giuramento (art.2960 CC).Sospensione: il decorso della prescrizione si arresta perparticolari circostanze e riprende solo quando queste siano venutemeno:- condizione soggettiva del titolare (minori o interdetti);- rapporto tra le parti (marito e moglie, imprenditore e

lavoratore).Interruzione: viene compiuto un atto che indica il venir menodell’inerzia del titolare o l’affidamento della controparte circal’estinzione del diritto. Il decorso del periodo di prescrizioneriparte da zero.

Decadenza:

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Meccanismo giuridico che determina l’estinzione del diritto perinerzia del titolare che non esercita la sua facoltà. Sidifferenzia dalla prescrizione per il breve tempo dello stato diincertezza dopo il quale è applicata.Ratio è la certezza delle situazioni giuridiche (es. impugnazionedella sentenza in breve termine).Nei diritti indisponibili la sentenza è inderogabile; nei dirittidisponibili è ammessa la decadenza convenzionale (es. acquirentedi un bene difettoso deve denunziare il vizio entro 8 giorni apena di decadenza. L’azione relativa si prescrive in un anno dallaconsegna).

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