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pagina 1 Provincia di Gorizia “Regolamento per la concessione dei contributi annuali ai sensi dell’articolo 26 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, e dell’art. 16 della L.R. 23 maggio 2007, n. 12, per il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile - CAG”. Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 2 febbraio 2009 con delibera n. 5 – Prot. n. 2871/2009 Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione da parte della Provincia di contributi annuali ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport”, a sostegno delle attività dei centri di aggregazione giovanile, come definiti all’articolo 16, commi 2 e 3 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani”. Art. 2 (Forme di intervento) 1. L’Amministrazione Provinciale sostiene le attività di cui all’art. 16 commi 2 e 3 della L.R. 12/2007 mediante contributi finanziari per un importo complessivo annuo non superiore a euro 10.000,00 e non inferiore a euro 1.000,00 per ciascun progetto e comunque fino ad un massimo dell’80% della spesa ritenuta ammissibile. Art. 3 (Requisiti soggettivi) 1. Possono beneficiare dei contributi cui al presente regolamento Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, persone giuridiche private senza scopo di lucro. Art. 4 (Requisiti oggettivi) 1. I contributi sono concessi per le attività di centri di aggregazione giovanile che presentino le seguenti caratteristiche: a) realizzazione di progetti connotati da una prevalente attività di tipo educativo/autoeducativo, rivolti ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni; b) apertura ai giovani del centro di aggregazione per almeno n. 6 ore alla settimana;

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Provincia di Gorizia“Regolamento per la concessione dei contributi annuali ai sensidell’articolo 26 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, e dell’art. 16 della L.R.23 maggio 2007, n. 12, per il funzionamento dei centri di aggregazionegiovanile - CAG”.

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 2 febbraio 2009con delibera n. 5 – Prot. n. 2871/2009

Art. 1(Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione da partedella Provincia di contributi annuali ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 27novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali inmateria di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica,mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport”, a sostegno delle attività dei centri diaggregazione giovanile, come definiti all’articolo 16, commi 2 e 3 della legge regionale 23maggio 2007, n. 12 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento esostegno delle iniziative a favore dei giovani”.

Art. 2(Forme di intervento)

1. L’Amministrazione Provinciale sostiene le attività di cui all’art. 16 commi 2 e 3 della L.R.12/2007 mediante contributi finanziari per un importo complessivo annuo non superiore aeuro 10.000,00 e non inferiore a euro 1.000,00 per ciascun progetto e comunque fino adun massimo dell’80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3(Requisiti soggettivi)

1. Possono beneficiare dei contributi cui al presente regolamento Comuni, singoli oassociati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, persone giuridiche private senza scopo dilucro.

Art. 4(Requisiti oggettivi)

1. I contributi sono concessi per le attività di centri di aggregazione giovanile chepresentino le seguenti caratteristiche:

a) realizzazione di progetti connotati da una prevalente attività di tipoeducativo/autoeducativo, rivolti ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 edi 29 anni;

b) apertura ai giovani del centro di aggregazione per almeno n. 6 ore alla settimana;

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c) programmazione educativa continuativa annuale, laddove gli spazi, ivi compresi glioratori ed i ricreatori, siano fattualmente utilizzati dai giovani, in giornate ed oraricompatibili con le esigenze del mondo giovanile;

d) aver svolto, durante il triennio precedente all’anno di riferimento, attività in favore diadolescenti e giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni;

e) svolgimento attività di natura multisettoriale e multidisciplinare comprendenticontestualmente almeno due o più dei seguenti ambiti d’intervento:educativo/formativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale;

f) svolgimento attività senza fini di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico esenza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere fra i giovani l'assunzionedi responsabilità, lo sviluppo di abilità organizzative e imprenditoriali, lamaturazione della coscienza civica, la relazione con enti istituzionali, lo sviluppodell'autonomia personale, la socializzazione, l'espressione delle idee, la creatività,la progettualità giovanile e la partecipazione attiva.

Art. 5(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese assunte nel corso dell’anno diriferimento:

a) spese per canoni di locazione;b) spese per il funzionamento della struttura, fra le quali, a titolo non esaustivo, le

spese per la fornitura di corrente elettrica, riscaldamento/condizionamento, acqua,telefono e utenze varie;

c) spese per l’acquisto di attrezzature e materiali relativi all’attività di cui all’art. 16,commi 2 e 3 della L.R. 12/2007, per l’aggregazione giovanile, quali attrezzatureinformatiche, multimediali e arredi di modesta entità, materiali di consumo,cancelleria, materiali promozionali delle iniziative e altre dotazioni funzionaliall’attività dei centri;

d) retribuzioni per operatori professionali qualificati con specifica esperienza nelsettore dell’animazione giovanile; per prestazioni d’opera particolari, quali quellenecessarie per le piccole manutenzioni ordinarie della struttura:

e) spese per lo svolgimento e la conduzione di attività di animazione, laboratori oattività specifiche nell’ambito del centro di aggregazione.

Art. 6(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento, redatte inconformità al modello di cui all’Allegato A, debitamente sottoscritte dal legalerappresentante, sono presentate alla Direzione Cultura e Creatività - Servizio Creatività eIniziative Multiculturali, di seguito denominato Servizio, entro il 31 marzo di ciascun annocorredate di:

a) atto costitutivo e statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possessodell’Amministrazione provinciale o eventuale versione aggiornata, qualora sianostate apportate delle variazioni,

b) relazione illustrativa delle iniziative in programma,c) dettagliato preventivo di spesa,

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d) solo per gli organismi privati: copia del verbale di nomina delle cariche sociali ecopia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante.

2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto deltermine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giornisuccessivi alla data della scadenza del termine di presentazione. In caso di recapito amano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro diaccettazione apposto dall’ufficio protocollo dell’Amministrazione provinciale.

3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese inconsiderazione, ad eccezione di quanto stabilito al comma 2.

4. Eventuali modifiche ed integrazioni al modello di cui all’Allegato A, previsto dal comma1, sono adottate con conforma determinazione.

Art. 7(Avvio del procedimento)

1. Il Servizio, non appena ricevuta la domanda, dà avvio del procedimento. Nel modello dicui all’Allegato A sono indicati il responsabile del procedimento, il dipendente cui èaffidata l’istruttoria del procedimento e il termine entro il quale deve essere concluso ilprocedimento.

2. In caso di documentazione incompleta il Servizio competente richiederà, tramite letteraraccomandata A.R., conformi integrazioni. Il procedimento resta sospeso fino allapresentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giornidalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 8(Istruttoria)

1. Sono ammesse all’istruttoria le domande pervenute entro i termini e corredate da tuttala documentazione prevista all’art. 6.

2. L’istruttoria si articola nelle seguenti fasi:a) verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, in particolare con

riferimento alla verifica dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente e alla pienae diretta corrispondenza tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e ilprogramma proposto, nonché alla verifica dei requisiti di funzionamento dei centridi aggregazione;

b) determinazione per ciascuna domanda della spesa ammissibile a contributo, conriferimento alle fattispecie indicate all’art. 5;

c) fissazione della misura massima di contributo da assegnare a ciascuna domanda edeterminazione della graduatoria di priorità nel soddisfacimento delle domande.

3. Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi ai centridi aggregazione giovanile per i quali sia stata avanzata istanza di contributo, al fine diintegrare l’iter istruttorio.

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Art. 9(Erogazione del contributo)

1. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell’obiettivodi assicurare il finanziamento del maggior numero di domande compatibile con lostanziamento a disposizione, in sintonia con i criteri disciplinati dal presente regolamento.

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all’ammontare complessivo delfabbisogno individuato per soddisfare le istanze ammissibili a contributo, si provvede adindividuare tra le istanze medesime quelle che per qualità degli interventi e dei programmiproposti risultino maggiormente rilevanti agli effetti dei pieno conseguimento degli obiettiviindicati dalla L.R. 12/2007. A tal fine, nell’ambito delle domande ammissibili a contributo,sono considerati prioritari:

a) gli interventi realizzati nella logica delle reti, al fine di favorire lo sviluppo di progettiintegrati tra uno o più centri, pubblici e/o privati, secondo logiche sinergiche diviciniorietà territoriale (attivazione di servizi di macroarea), affinità funzionale e/oeducativa, di coerenza con gli indirizzi proposti dagli organismi provinciali dicoordinamento del settore;

b) le attività gestite direttamente da organizzazioni giovanili a prevalentepartecipazione attiva di adolescenti e giovani, di età compresa tra i quattordici e iventinove anni, anche non cittadini italiani, residenti o presenti per ragioni di studioo di lavoro nel territorio regionale;

c) le attività dei centri che utilizzano operatori/animatori/peer-operator che abbianomaturato percorsi formativi mirati in tale specifico ambito.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento degli incentivi,pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

Art. 10(Piano di riparto e assegnazione dei contributi)

1. A conclusione dell’istruttoria il responsabile del procedimento approva con propriadeterminazione il piano di riparto per la concessione dei contributi, contenente lagraduatoria delle domande e l’ordine di priorità delle stesse, e contestualmente procedeall’impegno della spesa.

2. Ad avvenuta approvazione del piano di riparto il responsabile del procedimentocomunica la concessione dei contributi ai soggetti individuati quali destinatari e richiedecontestualmente agli stessi una dichiarazione di accettazione del contributo medesimocompilata sull’apposito modello Allegato B, nonché la dichiarazione relativaall’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art.28 del DPR 600/73. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere trasmesse alresponsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, penala decadenza del contributo.

3. Acquisita la dichiarazione di cui al comma 2 il responsabile del procedimento provvedealla liquidazione del contributo con propria determinazione. In conformità alle disposizionenormative in materia, con il medesimo provvedimento possono essere fissate speciali

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prescrizioni tendenti ad accertare l’effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali ilcontributo è concesso.

Art. 11(Erogazione)

1. I contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 100% dell’importo concesso.

Art. 12(Rendicontazione delle spese)

1. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, ibeneficiari presentano al Servizio la documentazione a rendiconto delle attività realizzate,nei limiti del contributo concesso, secondo le modalità stabilite dagli artt. 42 e 43 della LR7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributipubblici ottenuti per le stesse iniziative, la cui sommatoria non deve complessivamentesuperare l’ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

3. Il Servizio si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione dell’effettivo utilizzodel contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizionedella documentazione di spesa.

Art. 13(Revoca del contributo)

1. Qualora il beneficiario del contributo non sia in grado di rendicontare il contributoricevuto nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 12 il responsabile delprocedimento provvede a revocare, anche parzialmente, il contributo concesso e asospendere l’assegnazione dell’eventuale contributo in corso, secondo le modalitàpreviste dagli artt. 47, 48, 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.

Art. 14(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione diapprovazione da parte del Consiglio Provinciale.

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