carenze generali di igiene e sicurezza del lavoro ... · carenze generali di igiene e sicurezza del...

81
Sentenza n 38991 Cassazione del 4 novembre 2010 – Sicurezza Lavoro: Condanna CdA Copyright: Avv. Rolando Dubini per Associazione Ambiente e Lavoro Cassazione, Quarta sezione penale, sentenza 38991 del 4.11.2010 CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale dei membri del consiglio di amministrazione per le scelte generali e strategiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro 2. Il riconoscimento della legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni di fatto dei lavoratori note di Rolando Dubini , avvocato in Milano 1. La responsabilità penale dei membri del consiglio di amministrazione per le scelte generali e strategiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010, ha stabilito che, anche in presenza di una delega di funzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in caso di gravi e generalizzate inadempienze in materia di sicurezza (nella fattispecie, esposizione indebita alle polveri di amianto) è responsabile l’intero consiglio di amministrazione (nel caso specifico d ella Montefibre S.p.a.). La Cassazione dunque per l'ennesima volta mette una parola basta allo ’scaricabarile’ delle responsabilità per la mancata predisposizione delle misure di sicurezza nelle fabbriche e nei posti di lavoro per quanto riguarda gravi e generalizzate carenze strutturali di igiene e sicurezza del lavoro (le deleghe hanno invece un senso e mantengono una loro effettiva validità giuridica, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2010, laddove non vi siano carenze generali e “drammatiche”, ma solo settoriali e contingenti) e afferma che, in caso di violazione della normativa, ne risponde l’intero Consiglio di amministrazione, nessuno escluso. Per essere sempre informati: http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Upload: others

Post on 04-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale

Sentenza n 38991 Cassazione del 4 novembre 2010 – Sicurezza Lavoro: Condanna CdA Copyright: Avv. Rolando Dubini per Associazione Ambiente e Lavoro

Cassazione, Quarta sezione penale, sentenza 38991 del 4.11.2010

CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA

(CASO AMIANTO MONTEFIBRE)

1. La responsabilità penale dei membri del consiglio di amministrazione per le scelte generali e strategiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro

2. Il riconoscimento della legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni di fatto dei lavoratori

note di Rolando Dubini , avvocato in Milano

1. La responsabilità penale dei membri del consiglio di amministrazione per le scelte generali e strategiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010, ha stabilito che, anche in presenza di una delega di funzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in caso di gravi e generalizzate inadempienze in materia di sicurezza (nella fattispecie, esposizione indebita alle polveri di amianto) è responsabile l’intero consiglio di amministrazione (nel caso specifico della Montefibre S.p.a.). La Cassazione dunque per l'ennesima volta mette una parola basta allo ’scaricabarile’ delle responsabilità per la mancata predisposizione delle misure di sicurezza nelle fabbriche e nei posti di lavoro per quanto riguarda gravi e generalizzate carenze strutturali di igiene e sicurezza del lavoro (le deleghe hanno invece un senso e mantengono una loro effettiva validità giuridica, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2010, laddove non vi siano carenze generali e “drammatiche”, ma solo settoriali e contingenti) e afferma che, in caso di violazione della normativa, ne risponde l’intero Consiglio di amministrazione, nessuno escluso.

Per essere sempre informati:

à http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Page 2: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale

Sentenza n 38991 Cassazione del 4 novembre 2010 – Sicurezza Lavoro: Condanna CdA Copyright: Avv. Rolando Dubini per Associazione Ambiente e Lavoro

Nel confermare le condanne, per violazione delle norme sulla sicurezza, a carico della società Montefibre quale responsabile civile e di 14 suoi manager e dirigenti quali responsabili penali - susseguitisi a vario titolo e per decenni alla guida dello stabilimento di Verbania - la Cassazione sottolinea testualmente che: «anche in presenza di una delega di funzioni a uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di amministrazione non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa e organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro».

Anche se le deleghe sulla sicurezza del lavoro sono state affidate ad un singolo componente, osserva piazza Cavour, «tutta l’amministrazione ha una posizione di garanzia” in caso di incidenti» .

In particolare, i supremi giudici rilevano che «in plurime sentenze la Cassazione ha avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da societa’ di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione». Una responsabilita’ perfettamente applicabile anche nell’azienda in questione dove l’utilizzo dell’amianto «poneva costantemente i lavoratori a rischio di inalazioni delle relative polveri» .

Peraltro nella di poco precedente sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 26 maggio 2010, n. 20052 si afferma chiaramente che “per consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte , nelle imprese gestite da società di capitali, come nel caso di specie (trattandosi di una società per azioni), gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (così, "ex plurimis": Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 ud. - dep. 14/01/2003 - Macola ed altri, Rv. 226999; Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 ud. - dep. 08/02/2008 -Mantelli ed altro, Rv. 238958)”.

CORSI di Formazione e Aggiornamento per:

DIRIGENTI, RSPP, ASPP, Coordinatori, RLS, Medici competenti

à http://www.amblav.it/formazione.aspx

Page 3: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale

Sentenza n 38991 Cassazione del 4 novembre 2010 – Sicurezza Lavoro: Condanna CdA Copyright: Avv. Rolando Dubini per Associazione Ambiente e Lavoro

E difatti “se la sicurezza non è “oggetto di specifica delega, gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla normativa antinfortunistica [devono] ritenersi gravanti su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione” [Cassazione penale sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280]: “nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud. (dep. 08/02/2008)]: “la decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre, Sez. 4^, 11 luglio 2002, Macola ed altro) secondo la quale nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione. La sentenza sopra citata sottolinea, altresì, che la delega di gestione, in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva di poteri di deliberazione e spesa, può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderla interamente, poichè non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancato esercizio della delega” [Cassazione penale sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280].

La delega di gestione o gestoria di cui all'art. 2381 c.c. non spoglia definitivamente il

consiglio di amministrazione delle proprie attribuzioni, il quale infetti “continua a costituire il perno della gestione sociale, nel senso che, così come gli è imputabile il risultato della gestione, deve pur sempre essergliene conservata la responsabilità” [dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione].

Il Codice civile art. 2381, comma terzo, seconda parte, espressamente prevede che il consiglio di amministrazione “può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega”. Inoltre “ il consiglio di amministrazione “valuta sulla base della relazione degli organi delegati il generale andamento della gestione”. La Cassazione penale, nella c.d. sentenza Galeazzi, ha precisato che "nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o nell'amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di controllo della gestione degli amministratori delegati; ciò trova un importante argomento di conferma, sia pure sul piano civilistico (con conseguenze che, peraltro, non possono che riflettersi su quello penalistico comune essendo la matrice e la giustificazione degli obblighi di garanzia), nel testo dell'art. 2392 c. 2 cod. civ. che ribadisce, anche nel caso di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, la solidale responsabilità degli amministratori (di tutti gli amministratori) «se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”. "Obblighi attenuati ma ribaditi anche nel nuovo testo dell'art. 2392 cod. civ. introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 che ha riformato il diritto societario con entrata in vigore il 1 gennaio 2004”.

Per essere sempre informati:

à http://www.amblav.it

Page 4: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale

Sentenza n 38991 Cassazione del 4 novembre 2010 – Sicurezza Lavoro: Condanna CdA Copyright: Avv. Rolando Dubini per Associazione Ambiente e Lavoro

Tuttavia, conclude la sentenza,. “in base ad un criterio di ragionevolezza si preferisce escludere che questo obbligo riguardi anche gli aspetti minuti della gestione, senza porre però in dubbio l'esigibilità di un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione. Si riferisce a tale generale andamento non l'adozione di una singola misura di prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori o il mancato intervento in un singolo settore produttivo ma la complessiva gestione aziendale della sicurezza”: come a dire, che quando si tratta di mancata adozione di una singola misura di prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori o il mancato intervento in un singolo settore produttivo non è in questione l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione che è comunque a carico del consiglio di amministrazione, ma bensì i poteri di cui dispone, seguendo il filo del ragionamento giurisprudenziale, di cui è dotato l'amministratore delegato, che da soli giustificano la sua posizione di garanzia di datore di lavoro. La sentenza Galeazzi sottolinea, infine, che “dunque con il trasferimento di funzioni (come anche nella delega di funzioni) il contenuto della posizione di garanzia gravante sull'obbligato originario si modifica e si riduce agli indicati obblighi di controllo e intervento sostitutivo: ove l'amministratore non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifichi l'evento dannoso si dovrà ravvisare la colpa nell'inosservanza di tali obblighi. In conclusione, in un sistema che si fonda su un assetto che esclude la delegabilità di determinate funzioni in tema di sicurezza, e che comunque prevede un residuo obbligo di controllo da parte di coloro cui originariamente è attribuita la qualità di datore di lavoro, non è ipotizzabile che residui un'area di irresponsabilità in base ad accordi, formali o meno che siano, o addirittura dedurre dall'inerzia un trasferimento di funzioni con efficacia giuridica escludente la responsabilità pervenendo al risultato di esonerare taluno dalla responsabilità penale in base ad un atto di autonomia privata” [Cassazione sezione quarta penale - Sentenza n. 4981 del 6 febbraio 2004 (u.p. 5 dicembre 2003) - Pres. Fattori - Est. Brusco - P.M. (P. Diff.) lannelli - Ric. P.M. in e. - Res. Ligresti e altri].

Ciò in piena coerenza con la giurisprudenza, anche di merito, che ha sempre riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore, a prescindere dall’eventuale delega, quando l’infortunio è da attribuire non tanto all’attuazione di questa o di quella misura, ma più in generale ad una situazione di assoluta inadeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze di tutela della integrità fisica dei lavoratori [Pretura di Mantova sent. 3 marzo 1994 in Foro it., 1995, II, 594].

Tornando alla sentenza che si annota, la stessa ha sostanzialmente confermato dunque le 14 condanne inflitte ai consiglieri e al direttore dello stabilimento di Verbania della Montefibre, dove fino al 1997 è stato utilizzato l'amianto mentre gli operai non indossavano neanche le mascherine di protezione, in una situazione di totale trascuratezza igienica. Il caso è scoppiato negli anni '70, quasi dieci anni prima delle campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità per la salute delle inalazioni delle polveri contenenti amianto. In settantasei pagine di motivazioni i giudici della Cassazione hanno confermato le condanne dei consiglieri di amministrazione e del direttore dello stabilimento, a prescindere dalla conoscenze della pericolosità dell'amianto diffusa all'epoca. Come evidenziato, quando le violazioni delle disposizioni sull’igiene del lavoro sono “talmente gravi”, reiterate e strutturali, sono, infatti, necessarie decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il CdA.

Page 5: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale

Sentenza n 38991 Cassazione del 4 novembre 2010 – Sicurezza Lavoro: Condanna CdA Copyright: Avv. Rolando Dubini per Associazione Ambiente e Lavoro

2. Il riconoscimento della legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni di fatto dei lavoratori La Suprema Corte ha, inoltre, aggiunto che tutte le associazioni anche di fatto (in questo caso la Camera del lavoro della Cgil di Verbania e Medicina democratica, costituitesi parte civile nel processo a Montefibre) che rappresentano i lavoratori, anche di fatto, sono legittimate a costituirsi parte civile e quindi possono chiedere direttamente anche i danni morali, pure quelle fondate successivamente all'evento dannoso.

La circostanza che predetti enti non abbiano personalità giuridica, infatti, non è ostativa alla costituzione di parte civile, né un’ostatività può dedursi dal fatto di non essere state operative al momento in questione. La circostanza che l'associazione Medicina democratica si sia costituita formalmente solo nel 1978, mentre le negligenze di Montefibre andavano avanti almeno dal 1972, non ha impedito alla Cassazione di riconoscerla come parte lesa dal momento che i suoi medici monitoravano la salute degli operai dello stabilimento di Verbania già da anni e lo hanno continuato a fare per tutti i decenni successivi. Sul punto in sentenza si legge che "gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile in quanto la circostanza che predetti enti non abbiano personalità giuridica non è ostativa alla costituzione di parte civile, né un'ostatività può dedursi dal fatto di non essere stati operativi al momento dei fatti in questione". E ancora,” gli Enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'Associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata.....".

Pertanto, quando si tratti di enti di fatto che rappresentano gli interessi dei lavoratori, ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiterato (es. pluralità di decessi) in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate (e dunque generalizzate) violazioni delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, si determina un danno diretto all'Ente. Esso può essere sia economico, per le eventuali diminuzioni patrimoniali conseguenti alla riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell'istituzione (la Suprema Corte ha sottolineato che il sindacato può aver subito un «danno economico per la riduzione dei lavoratori iscritti a causa del venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell'ente di fatto»); sia un danno non patrimoniale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro (sia la Cgil che Medicina democratica, ma il discorso vale in generale in relazione ad altre ipotetiche fattispecie, per tutti gli enti di fatto, hanno il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale «per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli articoli 2 e 32 della Costituzione»).

Per essere sempre informati:

à http://www.amblav.it

Page 6: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Administrator
Casella di Testo
Page 7: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 8: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 9: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 10: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 11: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 12: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 13: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 14: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 15: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 16: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 17: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 18: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 19: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 20: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 21: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 22: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 23: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 24: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 25: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 26: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 27: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 28: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 29: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 30: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 31: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 32: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 33: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 34: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 35: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 36: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 37: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 38: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 39: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 40: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 41: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 42: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 43: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 44: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 45: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 46: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 47: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 48: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 49: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 50: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 51: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 52: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 53: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 54: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 55: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 56: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 57: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 58: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 59: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 60: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 61: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 62: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 63: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 64: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 65: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 66: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 67: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 68: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 69: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 70: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 71: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 72: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 73: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 74: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 75: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 76: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 77: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 78: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 79: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 80: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale
Page 81: CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO ... · CARENZE GENERALI DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: RISPONDE IL CDA (CASO AMIANTO MONTEFIBRE) 1. La responsabilità penale