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Autore: Marco Baffa Pagina 1 APPROFONDIMENTO SULLE NOVITA’ IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO SANITARI INTRODOTTI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 AVENTE AD OGGETTO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA”. RIFERIMENTI NORMATIVI R.D. 1265/1934, T.U.L.S.; D.M. SANITA 5 luglio 1975; Direttiva 2003/86/CE; D.L. 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, in vigore dal 15 febbraio 2007 (Pubb.G.U. della Repubblica Italiana n. 25 del 31.01.2007); D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160 “ Modifiche ed integrazioni al decr eto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare "; Legge 15 luglio 2009 n. 94 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Legislazione regionale valida per la sola Regione Lombardia Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 01 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (Art. 3, comma 41, lett. m) l.r.1/2000; Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 16 aprile 2004, n. 7/17176; Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 26 novembre 2004, n. 7/19638 “Modificazione allo “Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia” e alla “Modulistica per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “ approvati con d.g.r. del 19 marzo 2004, n. 7/16805; Premessa. Dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale sulla sicurezza urbana, meglio conosciuto come “Decreto Maroni” dal nome dell’attuale Ministero dell’Interno, numerosi sono i Sindaci che per dare istanze al proliferarsi di situazioni di disagio con la conseguente percezione di insicurezza, sono intervenuti con proprie ordinanze sindacali. E’ il caso nello specifico di una ordinanza d el Comune di Serravalle Scrivia, che allego in appendice in cui il Sindaco ha inteso con proprio provvedimento restringere e fissare il numero delle persone che possono essere alloggiate all’interno di unità abitative. Vedremo quindi nel dettaglio come il Sindaco, in qualità di autorità locale sanitaria, come previsto dal R.D. 1265 del 1934, meglio conosciuto come Testo Unico delle Leggi Sanitarie, oggetto di ulteriore formazione, modifiche ed integrazioni con normativa regionale e locale, debba non solo emettere specifici provvedimenti in cui vengano acclarate situazioni non regolari dal punto di vista igienico-sanitario, ma debba altresì a mezzo della Polizia Municipale attuare una attenta vigilanza nel medesimo campo. In particolare a causa di mancanza di indicazioni all’atto della pubblicazione della L. 94/2009, si rilevava una dicotomia rispetto alle indicazioni dei testi normativi di riferimento. Preliminarmente viene attribuita ai comuni la

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Autore: Marco Baffa Pagina 1

APPROFONDIMENTO SULLE NOVITA’ IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO

SANITARI INTRODOTTI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94 AVENTE AD

OGGETTO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 1265/1934, T.U.L.S.;

D.M. SANITA 5 luglio 1975;

Direttiva 2003/86/CE;

D.L. 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, in vigore dal 15

febbraio 2007 (Pubb.G.U. della Repubblica Italiana n. 25 del 31.01.2007);

D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160 “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8

gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di

ricongiungimento familiare ";

Legge 15 luglio 2009 n. 94 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza

pubblica”.

Legislazione regionale valida per la sola Regione Lombardia

Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 01 “Criteri generali per l’assegnazione e

la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (Art. 3, comma 41, lett. m)

l.r.1/2000;

Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 16 aprile 2004, n. 7/17176;

Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 26 novembre 2004, n. 7/19638

“Modificazione allo “Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica nella Regione Lombardia” e alla “Modulistica per l’assegnazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “ approvati con d.g.r. del 19 marzo 2004,

n. 7/16805;

Premessa.

Dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale sulla sicurezza urbana, meglio conosciuto come

“Decreto Maroni” dal nome dell’attuale Ministero dell’Interno, numerosi sono i Sindaci che per

dare istanze al proliferarsi di situazioni di disagio con la conseguente percezione di insicurezza,

sono intervenuti con proprie ordinanze sindacali. E’ il caso nello specifico di una ordinanza del

Comune di Serravalle Scrivia, che allego in appendice in cui il Sindaco ha inteso con proprio

provvedimento restringere e fissare il numero delle persone che possono essere alloggiate

all’interno di unità abitative. Vedremo quindi nel dettaglio come il Sindaco, in qualità di autorità

locale sanitaria, come previsto dal R.D. 1265 del 1934, meglio conosciuto come Testo Unico delle

Leggi Sanitarie, oggetto di ulteriore formazione, modifiche ed integrazioni con normativa regionale

e locale, debba non solo emettere specifici provvedimenti in cui vengano acclarate situazioni non

regolari dal punto di vista igienico-sanitario, ma debba altresì a mezzo della Polizia Municipale

attuare una attenta vigilanza nel medesimo campo. In particolare a causa di mancanza di

indicazioni all’atto della pubblicazione della L. 94/2009, si rilevava una dicotomia rispetto alle

indicazioni dei testi normativi di riferimento. Preliminarmente viene attribuita ai comuni la

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competenza alla certificazione dell’idoneità igienico sanitaria delle unità abitative scelte dagli

stranieri al fine di attuare i ricongiungimenti famigliari. L’art. 1 - c. 19 della L. 94/2009 prevede che

“Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio

conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti

uffici comunali.” A tal fine quindi l’Ente comunale si trova investito di verificare la regolarità

degli alloggi sia dal punto di vista della conformità igienico-sanitaria appunto, che dello stato di

manutenzione degli stessi. Non ultimo il vuoto normativo venutosi a creare , fortunatamente

superato dopo alcuni mesi, con precise indicazioni del Viminale che hanno consentito di superare

lo stallo dovuto altresì all’abrogazione intervenuta con la pubblicazione della L. 94/2009, della

normativa di riferimento che aveva adeguatamente fornito gli strumenti operativi agli addetti al

settore, il Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975, che ora finalmente risulta a pieno titolo

utilizzabile per i controlli di rito.

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

Nei principi generali di qualsivoglia Regolamento locale igiene tipo troviamo gli elementi

fondamentali al fine di consentire di vivere in una unità abitativa. Analizziamo ora alcuni punti del

vigente Regolamento della Provincia di Lecco. Nello specifico ogni alloggio deve essere idoneo ed

assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano

devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi chiusi,

coperti e protetti anche lateralmente. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente

le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio

prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono

essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle

attività che vi si svolgono. Solitamente i sopraindicati requisiti relativi agli spazi di abitazione salvo

diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in

genere, laboratori a conduzione dei soli titolari. In base alla previsione di una permanenza di tipo

continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si

distinguono:

a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da

pranzo;

b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili

(sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.);

c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi ripostigli,

spogliatoi, guardaroba, ecc. L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il

richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi. Ogni alloggio a pianta libera cd.

alloggio monostanza, deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi, non inferiore a

mq. 28, se per una persona e non inferiore a mq.38 se per due persone. deve avere una superficie

minima netta di abitazione di mq 25 per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona.

……omissis. In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della

licenza d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio, il numero

massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al

precedente articolo. Un alloggio occupato da un numero di utenti superiori a quanto previsto in base

al precedente comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di

sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, con i conseguenti effetti di

dichiarare quindi l’alloggio inabitabile.

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LA PREVIGENTE NORMATIVA IN ORDINE AI RICONGIUMENTI FAMILIARI E LE

MODIFICHE LEGISLATIVE PER IL REQUISITO DELLA IDONEITA’

DELL’ALLOGGIO.

L’unità familiare quale diritto soggettivo riconosciuto allo straniero in possesso della carta di

soggiorno ovvero del permesso di soggiorno con validità di almeno un anno trova riferimento nel

testo unico sull’immigrazione ed in particolare artt. 18/33 , ambito normativo nuovamente oggetto

con il c.d. pacchetto sicurezza di modifiche ed integrazioni. L’istituto in esame è stato sottoposto

ad un aggiornamento normativo ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, recante

attuazione della direttiva 2003/86/CE, in vigore dal 15 febbraio 2007 e pubblicato sulla G.U. della

Repubblica Italiana n. 25 del 31.01.2007 . La modifica normativa che qui interessa ha riguardato

uno dei due requisiti oggettivi per beneficiare del ricongiungimento familiare: la disponibilità di

un alloggio idoneo ad ospitare il familiare cui ricongiungersi. La precedente formulazione del

T.U. prevedeva una diversa articolazione dei requisiti necessari e nello specifico si concretizzava

con il rispetto dei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia

residenziale pubblica. A far data dell’entrata in vigore del D.L. 5/2007 e s.m.i. , il requisito

risulta essere o la rispondenza dell’alloggio ai predetti parametri stabiliti dalla legge

regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ovvero l’idoneità igienico–sanitaria accertata

dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio. La modifica attuata dal legislatore

trova ragione a seguito dell’acclararsi della inadeguatezza, per una materia come quella dell’unità

familiare, del mero rinvio alle norme tecniche dell’edilizia residenziale pubblica. Il Decreto

ministeriale Sanità 5 luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896,

relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

stabilisce che “per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a

mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.;le stanze da letto debbono

avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone ed ogni

alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il

soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.”. Pertanto al fine di ottenere

l’idoneità alloggiativa ai fini del ricongiungimento familiare è necessario essere in possesso di

un documento rilasciato dall’ufficio tecnico comunale che attesti l’adeguatezza dell’alloggio

al fine di ospitare il numero di persone che verrà a comporre il nucleo familiare

conformemente alla normativa in materia ovvero di un certificato di idoneità igienico

sanitaria rilasciato dalla ASL competente e sempre comprovante l’adeguatezza dell’alloggio

nonché la sua idoneità dal punto di vista strutturale, della sicurezza ed igienico sanitaria al

fine ospitare tutti i componenti del nucleo famigliare. Gli Artt. 2 e ss. al D.M. SANITA’5

luglio 1975 prevedono che per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non

inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.;le stanze da letto

debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone

ed ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto,

il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Di seguito i parametri previsti dalla sopraindicata normativa.

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Autore: Marco Baffa Pagina 4

1 persona almeno 28 mq

2 persone almeno 38 mq

3 persone almeno 49 mq

4 persone almeno 55 mq

5 persone almeno 67 mq

6 persone almeno 79 mq

7 persone almeno 92 mq

8 persone almeno 99 mq e fino a 112 mq.

Oltre otto persone Oltre 112 mq previa valutazione in base al D.M. 5/7/1975

Minore di anni 14 al seguito di

uno dei genitori

Ex art. 29 TU si ricongiunge a prescindere dal rispetto dei

limiti e parametri in esame si vi è consenso del proprietario

dell’alloggio

Di seguito alcuni parametri di metrature previsti dalla normativa:

B.

2 persone almeno 2 vani esclusi cucina e servizi

3 – 4 persone almeno 54 mq

5 persone almeno 75 mq

6 persone almeno 90 mq

Oltre 6 persone Oltre 90

Minore di anni 14 al seguito di

uno dei genitori

Ex art. 29 TU si ricongiunge a prescindere dal rispetto dei

limiti e parametri in esame si vi è consenso del proprietario

dell’alloggio

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Autore: Marco Baffa Pagina 5

C.

Fino a 3 persone Fino a 30 mq

4 persone Da 30,01 a 46 mq

5 persone Da 46,01 a 66 mq

6 persone Da 66,01 a 76 mq

7 persone Da 76,01 a 86 mq

Minore di anni 14 al seguito di

uno dei genitori

Ex art. 29 TU si ricongiunge a prescindere dal rispetto dei

limiti e parametri in esame si vi è consenso del proprietario

dell’alloggio

per ogni persona in più 10 mq

LA FUNZIONE DI RACCORDO DEGLI U.T.G./PREFETTURE.

Nell’ambito delle iniziative promosse dai Consigli Territoriali per l’Immigrazione con sede presso

le Prefetture e che hanno come finalità quella di favorire la collaborazione istituzionale nella

gestione del complesso fenomeno migratorio, nonché una funzione di raccordo al fine della

applicazione delle normative in materia di immigrazione, e nello specifico dell’ argomento trattato,

relativamente alla verifica dell’idoneità alloggiativa, con riferimento alle modifiche apportate dalla

Legge 15 luglio 2009 n. 94 alla normativa concernente i procedimenti per il ricongiungimento

familiare dei cittadini extracomunitari (art. 29 D.Lgs. 286/98 T.U. sull’Immigrazione). A tal fine si

rivelerà fondamentale l’opera di coordinamento volta ad individuare elementi di indirizzo omogenei

da estendere a tutti i Comuni della Province specie in relazione alla verifica anche delle condizioni

igienico-sanitarie degli alloggi ed alla relativa certificazione che, come noto, per effetto delle

richiamate disposizioni che hanno modificato l’art. 29 c. 3 lett.a del T.U. in materia di

Immigrazione, compete ora agli Uffici comunali. Le disposizioni normative con connesse

problematiche operative rendono indispensabile fissare dei criteri da utilizzare per il rilascio del

certificato in parola il quale deve attestare chiaramente non solo l’idoneità abitativa dell’alloggio,

ma anche la sua conformità ai requisiti igienico – sanitari. A riguardo si rende opportuno far

riferimento ai parametri previsti dal regolamento comunale di igiene sia per quanto concerne i

requisiti igienico – sanitari che per quanto riguarda l’idoneità abitativa, per avere una valutazione

univoca e coerente dell’idoneità alloggiativa. E’ necessario pertanto che il certificato indichi con

chiarezza il numero di persone per le quali l’alloggio è idoneo, avendo cura di precisare, altresì,

quante persone risultano occupare quell’abitazione, previo opportuno riscontro con il competente

Ufficio Anagrafe (è possibile anche allegare lo stato di famiglia) in modo da consentire ai

competenti Uffici della Prefettura e della Questura di acquisire gli elementi di conoscenza necessari

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nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. A tal fine, essendo rilevante anche il numero

di persone che risultano aver indicato l’alloggio oggetto dell’istanza, quale dimora per ottenere il

proprio titolo di soggiorno sarebbe utile che il certificato di idoneità alloggiativa contenga anche

questo dato qualora sia stato fornito dal richiedente nella propria domanda. Per semplificare

l’attività dei competenti Uffici comunali è stato predisposto, (Vedesi allegato MOD 1 ) un modello

indicativo di richiesta del certificato dell’idoneità alloggiativa da utilizzare nell’ambito dei

procedimenti di ricongiungimento familiare e fattispecie simili, che si trasmette quale utile

strumento per l’acquisizione dei dati, elementi e documentazione necessari ai fini delle verifiche da

effettuare. In caso di situazioni particolarmente critiche, che necessitino di interventi più complessi,

è opportuno far intervenire, su richiesta dei competenti Uffici Comunali , la locale A.S.L. al fine di

effettuare controlli sulla situazione igienico – sanitaria delle unità immobiliari adibite ad uso

abitativo prevista dall’A.S.L., con interventi congiunti.. E’ stato predisposto anche un modello di

massima (Vedesi allegato MOD 2) per la richiesta della certificazione da utilizzare in

procedimenti diversi da quelli per ricongiungimento familiare o ipotesi simili, per le quali non

opera la modifica introdotta dalla legge 94/09. Anche in questi casi si raccomanda, comunque, di

verificare le dichiarazioni contenute nell’istanza relative alle persone presenti nell’alloggio,

precisando nel certificato che verrà rilasciato, quante persone risultano dallo stato di famiglia,

nonché il numero di persone (risultanti dall’istanza) che abbiano indicato quell’alloggio quale

dimora per ottenere il proprio titolo al soggiorno. (Fonte Prefettura di Lecco, Circolare Prefettizia

0008937 del 26 ottobre 2010)

MODIFICHE APPORTATE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI

LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE DALLA L.94/2009.

Passiamo ora a vedere nello specifico alcuni aspetti e criticità che potremmo incontrare durante un

controllo presso immobili o edifici spesso occupati da soggetti extracomunitari senza titolo ovvero,

soprattutto nel caso della etnia cinese, in cui si svolgano contemporaneamente sia l’attività

lavorativa e l’alloggio di fortuna. Nell’ottica di contrastare adeguatamente il fenomeno

dell’immigrazione clandestina , la nuova formulazione dell’art. 12 del vigente T.U.

sull’immigrazione, così come riformulata dall’art. 5 del D.L. 92/2008 introduce una previsione di

reato nel caso di cessione a titolo oneroso di immobile di cui abbia la disponibilità un cittadino

straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello stato. L’inciso salvo che il fatto

costituisca più grave reato è da intendersi correlato alla previsione di condotta già contemplata

dal comma 5 del medesimo art. 12 (reclusione fino a quattro anni e con multa fino a €

15.493,00 ) qualora dalla condizione di illegalità dello straniero, chiunque possa trarre un ingiusto

profitto favorendone altresì la presenza sul territorio dello stato. Ne consegue la confisca penale

dell’immobile da attuarsi necessariamente con sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 del

C.P.P. degli alloggi in cui venga svolta attività lavorativa da parte di soggetti extracomunitari.

Passiamo in dettaglio i pronunciamenti giurisprudenziali e la novellata normativa che ci consente di

calibrare adeguatamente l’attività di controllo e i conseguenti atti da redigere. La Cassazione con

proprio provvedimento si è pronunciata in ordine alla l’ipotesi di reato ascrivibile alla assunzione

di cittadini stranieri clandestini, fornendo loro altresì un alloggio. L’imputato era stato ritenuto

colpevole, dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d’Appello, di entrambi i reati di

“favoreggiamento, con ingiusto profitto, della permanenza illegale dello straniero” di cui all’art.

12 comma 5 e art. 22 comma 12 di “occupazione di cittadino straniero privo del permesso di

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Autore: Marco Baffa Pagina 7

soggiorno” del d.lgs 286/98 per aver favorito la permanenza di due cittadini extracomunitari

privi del permesso di soggiorno, assumendoli alle proprie dipendenze e mettendo loro a

disposizione un alloggio. L’ ”ingiusto profitto” , richiesto quale causa sussistente al fine di

concretizzare il reato di cui all’art. 12 comma 5 , veniva ravvisato essenzialmente

nell’omissione a carico del datore di lavoro in ordine al pagamento degli oneri previdenziali,

sia nella corresponsione di una retribuzione inferiore a quella normalmente dovuta atteso la

precarietà del rapporto di lavoro in essere. La Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità

del reato di cui all’ipotesi delittuosa più grave prevista dall’art. 12 comma 5, confermando

esclusivamente l’ipotesi prevista dall’art. 22 comma 12. Tale pronunciamento origina soprattutto

dalla giurisprudenza di merito, che ne ha codificato le casistiche: nella ipotesi in cui il cittadino

straniero sia adibito ad attività illecite ovvero delittuose ovvero qualora sullo straniero alle proprie

dipendenze gravino condizioni eccessivamente gravose ovvero siano poste in essere altresì

comportamenti discriminatori. Non ultima la ipotesi di cessione dell’alloggio mediante la

stipulazione tra le parti di un atto formale, contratto senza indicazione del termine di durata oppure

eccessivamente oneroso per quanto riguarda i canoni pattuiti. Necessario quindi secondo la

suprema Corte il configurarsi del presupposto necessario dell’”ingiustizia” del profitto legata

alla condizione di permanenza illegale dello straniero ipotesi non configurabile per il solo

fatto di non assolvere da parte del datore di lavoro in ordine agli i contributi o di dare alloggio

senza essere provata una condizione di particolare svantaggio a sfavore del dipendente

alloggiato.

Di seguito i riferimenti normativi :

Art. 22 c. 12 “Occupazione di cittadino straniero privo dei titoli di soggiorno”

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di

soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quel non sia

stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre

mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”

Trattasi di un reato di natura contravvenzionale che impone l’obbligo a qualsiasi datore di lavoro di

verificare prima dell’assunzione la titolarità in capo allo straniero del permesso di soggiorno e la

durata della sua validità.

Art. 12 c. 5 “Favoreggiamento, con ingiusto profitto, della permanenza illegale dello straniero”

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il caso non costituisca più grave reato,

chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o

nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi

nel territorio dello stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la

reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 euro”

Il reato si concretizza quando lo straniero è già in Italia e vi permane illegalmente e vi sia qualcuno

che da questa condizione vi tragga un ingiusto profitto. Perché il delitto sussista è necessario il

favoreggiatore abbia avuto un profitto “ingiusto”, dunque al di fuori di ogni normalità.

Alla prossima.

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Autore: Marco Baffa Pagina 8

COMUNE DI XXXX

CORPO/SERVIZIO/UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. del

Al Sig. Sindaco del Comune di XXXXXXX

E p.c.

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di XXXXXX

L O R O S E D I

Oggetto: richiesta di sopralluogo per rilascio di certificato di idoneità igienico-sanitaria

all’alloggio sito in in via civ; richiedente Sig.xxxxxxxxxxxx

In riferimento alla richiesta del Sig. XXXX, eseguito il sopralluogo in data XXXX da parte degli Agenti di

Polizia Locale XXXX e dei Tecnici della Prevenzione della locale ASL di, si è verificato che l’alloggio è

costituito da un ingresso, un soggiorno-cottura, una camera da letto ed un servizio igienico.

Visto il D. L.vo n. 286/1998, articolo 29, comma 3, lettera a);

Visto il D.P.R. N. 394/99;

Visto il comunicato della Regione Lombardia del 20 aprile 2005 avente a titolo “Comunicazione sulle misure minime dell’alloggio di cui lo straniero deve dimostrare la disponibilità ai fini del ricongiungimento

familiare”;

Visto il Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1

Vista la DGR n. 7/19638 del 26 novembre 2004, relativa alla determinazione della superficie utile

residenziale massima e minima ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Vista la DGR n. 7/17176 del 16 aprile 2004, Allegato A, articolo 7.3 avente ad oggetto “Definizione di

superficie utile e di superficie non residenziale”,

è stato verificato che l’alloggio ubicato a in Via civ. , presenta una superficie

residenziale utile pari a metri quadrati e pertanto si certifica che l’alloggio è idoneo per un

numero di ( ) persone.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

L’Agente di Polizia Locale Il tecnico ASL della prevenzione

VISTO: IL COMANDANTE

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Autore: Marco Baffa Pagina 9

Mod. 1

Data

Marca da bollo

AL COMUNE DI…………

- UFF.TECNICO EDILIZIA PRIVATA

E URBANISTICA

OGGETTO: Richiesta certificato di idoneità dell’alloggio per (barrare la casella

corrispondente) :

Assunzioni lavorative ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 394/99

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ingresso per lavoro autonomo

Altro ___________________________(specificare)

Il/la Sottoscritto/a nato/a a Stato in data residente

a in via n. Recapito telefonico

CHIEDE

L’accertamento dell’idoneità alloggiativa dell’alloggio sito a in Via n.

mappale sub - C.C. -

Di cui ha la disponibilità in qualità di (barrare la casella corrispondente):

Proprietario

Locatario * compilare il riquadro sottostante

Messo a disposizione dal datore di lavoro * compilare il riquadro sottostante

Altro (specificare)

* Nome e cognome proprietario

Residente a via n.

Recapito telefonico

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Autore: Marco Baffa Pagina 10

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della propria responsabilità penale che assume

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti ai sensi dell’art.481 del Codice Penale e

dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che attualmente l’alloggio è occupato oltre che da n. ________ componenti il nucleo familiare e

anche da n. ________________persone quali (indicare nome, cognome, data di nascita, luogo,

se residente oppure ospite):

1) cognome____________________________________Nome ______________________

nato il ___________ a___________________________________________ residente/ospite

2) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

3) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

4) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

5) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a______________________________________ _____ residente/ospite

6) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

si allega:

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Autore: Marco Baffa Pagina 11

1. Fotocopia atto di compravendita registrato (se proprietario) o contratto di locazione

registrato (se locatario);

2. fotocopia della “dichiarazione di ospitalità” effettuata all’Autorità locale di P.S. ai sensi

dell’art. 7 T.U. sull’Immigrazione (solo qualora il richiedente non sia titolare del

contratto di locazione);

3. planimetria dell’unità immobiliare / scheda catastale;

4. fotocopia ° della carta di identità se citt. Italiano o comunitario;

° del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;

° del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

° codice fiscale;

5. Marca da bollo;

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003,

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data………………………

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

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Autore: Marco Baffa Pagina 12

Data

Mod.2

Marca da bollo

AL COMUNE DI…………………

- UFF.TECNICO EDILIZIA PRIVATA

E URBANISTICA

OGGETTO: Richiesta certificato di idoneità dell’alloggio e di conformità ai requisiti igienico

- sanitari per (barrare la casella corrispondente) :

Ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 , comma 3, lett. a) D.Lgs.

25-7-1998, n. 286 e s.m.i.

Coesione familiare art. 30 D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 e s.m.i.

familiari al seguito art. D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 e s.m.i.

Altro ___________________________(specificare)

Il/la Sottoscritto/a nato/a a Stato in data residente a

in via n. Recapito telefonico

CHIEDE

L’accertamento dell’alloggio sito a in Via n. mappale sub -

C.C. -

Di cui ha la disponibilità in qualità di (barrare la casella corrispondente):

Proprietario

Locatario * compilare il riquadro sottostante

Messo a disposizione dal datore di lavoro * compilare il riquadro sottostante

Altro (specificare)

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Autore: Marco Baffa Pagina 13

* Nome e cognome proprietario

Residente a via n.

Recapito telefonico

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della propria responsabilità penale che assume

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti ai sensi dell’art.481 del Codice Penale e

dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che attualmente l’alloggio è occupato oltre che da n. ________ componenti il nucleo familiare e

anche da n. ________________persone

(indicare di seguito nome, cognome, data di nascita, luogo, di tutte le persone residenti oppure

ospiti il cui titolo al soggiorno è legato all’alloggio di cui si chiede l’idoneità):

1) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

2) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

3) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

4) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

5) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

6) cognome____________________________________Nome ______________________ nato il

___________ a___________________________________________ residente/ospite

si allega la seguente documentazione:

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Autore: Marco Baffa Pagina 14

5. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, sottoscritto dall’installatore abilitato,

iscritto alla Camera di Commercio;*

6. dichiarazione di conformità dell’impianto idrico-sanitario/riscaldamento/adduzione gas,

sottoscritto dall’installatore abilitato, iscritto alla Camera di Commercio; *

7. fotocopia atto di compravendita registrato (se proprietario) o contratto di locazione

registrato (se locatario), contratto comodato;

8. fotocopia planimetria / scheda catastale dell’unità immobiliare ad uso abitazione;

9. fotocopia ° della carta di identità se citt. Italiano o comunitario;

° del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;

° del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

° codice fiscale;

7. marca da bollo;

* Qualora non sia possibile reperire le dichiarazioni di conformità, solitamente in possesso del

proprietario dell’alloggio, è possibile sostituirla (nei casi previsti) con la dichiarazione di

rispondenza, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.M. 22/01/2008, n. 37.

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data………………………

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

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Autore: Marco Baffa Pagina 15

Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609.411 - fax 61522 - cap 15069

e-mail: [email protected]

__________________

Prot. n. 8908 Ordinanza n. 35/2010

OGGETTO: norme in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitativo.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito del trasferimento nel territorio di questo Comune da parte di cittadini

anche stranieri alla ricerca di occupazione, si rileva frequentemente l’avvenuta cessione a titolo di

locazione di immobili a titolo abitativo che risultano successivamente non avere i requisiti igienico

sanitari necessari e prescritti;

DATO ATTO che tale fatto comporta l’adozione di misure a salvaguardia della salute degli

occupanti stessi, a supporto e integrazione di tutte le altre azioni amministrative ordinariamente

volte a rispondere alle emergenze abitative;

RILEVATO inoltre che, a seguito della cessione in locazione di immobili a scopo abitativo, si

accerta frequentemente la presenza, ancorché legittima e regolare, di un numero superiore di

persone relativamente al nucleo famigliare originariamente insediatosi nell’immobile all’atto della

stipula del relativo contratto, incrementando la situazione di famiglia a seguito di aggregazione o

per ricongiungimento, senza che il proprietario cedente dell’immobile ne sia a conoscenza o

comunque che ne abbia dato espressamente il proprio consenso;

RILEVATO che esiste un rapporto tra il numero degli occupanti e la superficie dell’unità

immobiliare che non comporta pregiudizio per la salute ed il benessere degli stessi e che il mancato

rispetto di tale parametro determina l’adozione di misure ordinatorie nei confronti del proprietario

dell’immobile concesso in locazione, il quale non sempre è stato portato a conoscenza della

sopravvenuta modificazione della originaria situazione di famiglia.

CONSIDERATO che per tutti questi motivi appare indispensabile determinare criteri per la

cessione degli immobili ad uso abitativo e per il loro utilizzo in modo razionale, nel rispetto della

normativa vigente, criteri volti esclusivamente ad impedire fenomeni di indubbia rilevanza sociale

quali sono il maggior costo da sostenere da parte della collettività per fronteggiare situazioni di

emergenza abitativa anche e soprattutto in conseguenza ad un uso irrazionale degli immobili;

RITENUTE pertanto sussistenti le ragioni di pubblico interesse ad emanare un provvedimento

idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti, e valutata la necessità di provvedere con urgenza

alfine di eliminare gli inconvenienti sopra rappresentati per evitare possibili pericoli di natura

igienico - sanitaria per le persone occupanti gli immobili concessi in locazione;

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Autore: Marco Baffa Pagina 16

VISTA la proposta del Comando di Polizia Municipale;

VISTO l’art. 54 – commi 1 lett. c), 4 e 6 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato

dall’art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni – nella Legge

n. 125 del 24.7.2008;

VISTO il D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160 “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio

2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento

familiare " ;

VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008;

DATO ATTO della preventiva comunicazione al Prefetto di Alessandria;

VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale sulle procedure sanzionatorie amministrative approvato

con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28.11.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 21.6.2010, concernente gli importi delle

somme da pagare per la violazione della presente ordinanza sindacale;

ORDINA

1. all’atto della cessione di immobile a scopo abitativo, il locatore a qualunque titolo,

contestualmente alla stipula del prescritto contratto di locazione, dovrà fornire al locatario

autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante le condizioni di

agibilità previste dall’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ”; ( * vedasi nota )

2. all’atto della richiesta di iscrizione all’elenco della popolazione residente dovrà essere prodotta

agli uffici comunali da parte del soggetto richiedente l’autocertificazione prevista al precedente

punto 1;( ** vedasi nota )

3. ogni incremento del numero di persone rispetto alla richiesta originaria di iscrizione anagrafica,

che avviene sia per aggregazione che per ricongiungimento famigliare, è subordinata all’assenso del

soggetto locatore dell’immobile che si esprimerà con riferimento alle condizioni di agibilità in

rapporto alla superficie dell’immobile secondo quanto disposto e disciplinato dall’art. 2 del D.M. 5

luglio 1975 citato in preambolo. Sono escluse dalla presente norma le comunicazioni relative alla

nascita di figli del soggetto locatario;

4. all’atto della richiesta di iscrizione all’elenco della popolazione residente per aggregazione al

nucleo famigliare già iscritto o per ricongiungimento a persone della famiglia iscritta dovrà essere

prodotta agli uffici comunali direttamente da parte del soggetto richiedente la dichiarazione

dell’assenso del soggetto locatore di cui al punto 3.; ( *** vedasi nota )

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Autore: Marco Baffa Pagina 17

5. per le violazioni al punto 1 della presente ordinanza sarà applicata, a norma dell’art. 7-bis comma

1 del D. Lgs. 267/00 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a 500,00; il pagamento in

misura ridotta viene stabilito in Euro 400,00;

6. chiunque procede alla richiesta di modificazione del proprio stato di famiglia, incrementandone il

numero complessivo per aggregazione o per ricongiungimento famigliare, senza ottenere il previo

assenso da parte del soggetto locatore risultante dal contratto o di suo eventuale avente causa, è

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 500,00; il pagamento in misura

ridotta viene stabilito in Euro 200,00;

7. sono fatte salve le eventuali violazioni di carattere penale.

TRASMETTE

preventivamente all’entrata in vigore al Prefetto della Provincia di Alessandria ai sensi dell’art. 6

comma 4 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni – nella Legge n.

125 del 24.7.2008;

INFORMA

- che l' ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

consecutivi ed inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Serravalle Scrivia

"www.comune.serravalle-scrivia.al.it ".

- che la presente ordinanza entrerà in vigore il giorno 1.7.2010.

- che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia

interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/1971 al TAR Piemonte, per

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni

dalla sua pubblicazione.

- che i modelli per l’autocertificazione e per l’assenso informato previsti dalla presente ordinanza

saranno disponibili in forma cartacea presso gli uffici Anagrafe ed Immigrazione e Polizia

Municipale del Comune e comunque reperibili sul sito internet "www.comune.serravalle-

scrivia.al.it ".

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 21.6.2010

IL SINDACO

Antonio Molinari

* Nota all’art. 1 del dispositivo:

l’autocertificazione dovrà essere redatta dichiarando l’agibilità dell’immobile in ordine alla

salubrità degli ambienti, alla conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile

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Autore: Marco Baffa Pagina 18

alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché 4

all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificazione di conformità degli impianti

prevista dagli articoli 111 e 126 del predetto testo unico n. 380/2001.

** nota all’art. 2 del dispositivo:

articolo sostituito con Ordinanza Sindacale n. 41 del 3.7.2010; il testo precedentemente alla

sostituzione indicava che “ all’atto della richiesta di iscrizione all’elenco della popolazione

residente la produzione del contratto di locazione e dell’autocertificazione di cui al precedente

punto 1. saranno condizioni indispensabili nel perfezionamento della pratica istruttoria volta a

permettere l’iscrizione anagrafica”

*** nota all’art. 4 del dispositivo:

articolo sostituito con Ordinanza Sindacale n. 41 del 3.7.2010; il testo precedentemente alla

sostituzione indicava che “ all’atto della richiesta di iscrizione all’elenco della popolazione

residente per aggregazione al nucleo famigliare già iscritto o per ricongiungimento a persone della

famiglia iscritta, la produzione dell’assenso del soggetto locatore di cui al punto 3. sarà condizione

indispensabile nel perfezionamento della pratica istruttoria volta a permettere l’iscrizione

anagrafica”

Si allega inoltre di seguito fac-simile di ordinanza di sgombero di alloggio non rispondente ai

requisiti igienico sanitari.

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Autore: Marco Baffa Pagina 19

COMUNE DI XXXX

PROV. DI XXX

Ordinanza di sgombero volta a fronteggiare constatate carenze igieniche igienico –sanitario

in alloggio o unità abitativa).

ORDINANZA N. ….r.o.

Il Sindaco

Premesso che il signor Tizio è titolare di alloggio abitativo e che a seguito di lamentele dei

residenti la Polizia locale di questo comune ha effettuato un sopralluogo al fine di verificare le

condizioni igieniche dello stesso;

Esaminato il rapporto di data … prot. … del Comando di Polizia locale a seguito di sopralluogo

di pari data effettuato su disposizioni del medesimo Comando alla presenza di un medico

incaricato dall’Azienda ASL di…;

Rilevato, in particolare, che il titolare ha omesso di effettuare interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria che si rendono necessari per assicurare l’osservanza delle norme

igienico-sanitarie, come meglio evidenziato nel citato rapporto, che rileva in modo particolare la

grave insufficienza dei requisiti igienici con riferimento anche allo smaltimento delle deiezioni ,

oltre che presenze di muffe ed ulteriori elementi volti a qualificare la non rispondenza dei

requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa; constatato che la permanenza degli

occupanti nella suddetta unità abitativa crea di fatto potenziale pericolo per la salute e l’igiene,

in considerazione del fatto che mancano le strutture igienico-sanitarie adeguate, quali servizi

igienici, prese idriche, impianto allacciamento energia elettrica e tutte le altre attrezzature idonee

a garantire le normali condizioni di vita;

Vista la relazione del medico sanitario incaricato di pari data prot. … , il quale ritiene che la

mancata effettuazione degli interventi indicati nella stessa relazione possa comportare rischi di

malattie infettive;

Dato atto che, stante l’urgenza a provvedere, non si è provveduto a dare la comunicazione

formale di avvio del procedimento al signor Tizio, il quale comunque ha potuto avere un breve

preavviso antecedente all’ispezione sanitaria;

Ritenuto pertanto di comunicare l’avvio del procedimento contestualmente al presente

provvedimento, assicurando in tal modo i diritti partecipativi che possono anche

concretizzarsi in proposte modificative del provvedimento adottato, ferma restando

l’esigenza di assicurare un intervento tempestivo ed efficace;

Viste le norme TULS n. 1265 del 1934;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

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Visti gli articoli XXX e XXX del vigente regolamento locale di igiene tipo che contemplano

il potere di adottare ordinanze per l’applicazione delle misure previste dall’articolo XX del

medesimo regolamento;

Vista la legge regionale …

Ritenuto di prescrivere, ai sensi ed agli effetti dell’articolo del citato regolamento di igiene,

l’effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati nella citata

relazione a firma del medico sanitario incaricato dall’amministrazione comunale, allegata in

copia al presente provvedimento;

Ritenuto di assegnare il termine di 24 ore** (**O altro termine da indicare) per l’effettuazione

delle misure giudicate urgenti dal medico sanitario incaricato e il termine di 60 giorni** (**O

altro termine da indicare) per l’effettuazione degli altri interventi, in particolare di

manutenzione straordinaria;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base:

Ordina

1) nei confronti del signor XXXX, nato a … residente in … nella qualità di proprietario

dell’unita abitativa situata in via civ. di effettuare entro 24 ore** (**O altro

termine da indicare) gli interventi giudicati urgenti nella relazione di data … prot. … a firma del

medico sanitario incaricato dall’amministrazione comunale;

2) di effettuare entro 60 giorni** (**O altro termine da indicare) gli ulteriori interventi indicati

nella medesima relazione.

Demanda

Al Comandante del Corpo di Polizia locale e al Responsabile dell’Azienda USL di … di

verificare l’esatto adempimento della presente ordinanza.

Avverte

Che responsabile del procedimento è il sig. ………….., presso l’ufficio …………… sito in

……………;

Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico

…….presso l’ufficio del responsabile del procedimento;

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni

a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

Che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento si renderanno applicabili le

misure di legge previste, nonché nei casi più gravi la segnalazione alla competente Autorità

Giudiziaria.

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Autore: Marco Baffa Pagina 21

Si notifichi:

– al signor XXXX.

Si comunichi:

– al Comandante del Corpo di polizia locale;

– al responsabile dell’Azienda ASL di …;

Avverte altresì

Ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che

il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di … entro il

termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del

presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

f.to Il Sindaco

Io sottoscritto messo comunale del Comune di ................ ho notificato il su esteso atto al sig.

Tizio e ciò ho fatto consegnando copia conforme dello stesso atto mediante …

Comunicazioni effettuate con note prot. ..

In fede.

Il messo comunale

Luogo, data, firma per esteso