levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare dalla l. 283/62 al pacchetto igiene i...

122
L’evoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al “pacchetto igiene” I parte

Upload: benigno-vitale

Post on 01-May-2015

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

L’evoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare

Dalla L. 283/62 al “pacchetto igiene”

I parte

Page 2: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Il settore agro-alimentare è di fondamentale importanza per l’economia europea nel suo complesso

Produzione annuale europea settore agro-alimentare: € 600 mld (15% della produzione complessiva)

La UE è il maggior produttore mondiale di prodotti alimentari

Occupazione complessiva: 2,6 milioni di lavoratori 30% dei lavoratori sono occupati in piccole e medie

imprese Produzione annuale settore agricolo: € 220 mld Occupazione complessiva: 7,5 milioni di lavoratori Esportazione annuale europea prodotti agricoli ed

alimentari: € 50 mld

Considerazioni preliminari

Page 3: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

L’industria agro-alimentare sta vivendo una fase di grande trasformazione

Le aziende devono dimostrare la loro capacità di

Raggiungere obiettivi di sicurezza/qualità

Migliorare i sistemi di controllo e gestione

Adeguarsi a standard di riferimento internazionali

Valorizzare e certificare prodotti con caratteristiche peculiari

Gestire i rischi in modo costo-efficace

Globalizzazione dei mercati ► esigenza di standardizzazione di prodotti che devono soddisfare requisiti minimi accettati e richiesti su scala internazionale

Richieste dei consumatori ► pressione sulle aziende ad investire su produzioni di alta qualità

Ed inoltre…

Page 4: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Un po’ di storia

• la normativa che regola le produzioni alimentari si è sempre concentrata prioritariamente sugli aspetti relativi alla sicurezza

• normative di base a partire dagli anni ’60 • emissione di documenti legislativi che,

avviata negli anni ’70, si è via via intensificata negli anni ’90 e successivamente

Page 5: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Un po’ di storiaANNI ’70

La sicurezza degli alimenti non può essere affidata al solo controllo del prodotto finito

3 azioni fondamentali

1. eliminazione dei microrganismi potenzialmente nocivi nelle materie prime

2. prevenzione della ricontaminazione degli alimenti trattati

3. distribuzione e conservazione in condizioni tali da arrestare o limitare lo sviluppo di eventuali microrganismi indesiderabili

Page 6: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Un po’ di storia

ANNI ’70-’80

di molti agenti microbici sono stati progressivamente determinati e resi noti alla comunità scientifica:

dose infettante fattori favorenti e limitanti sopravvivenza

e moltiplicazione modalità di controllo

… i progressi nella gestione dei rischi correlati non sono progrediti con la stessa rapidità

Page 7: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Un po’ di storia

FINE ANNI ’80 – PRIMI ANNI ‘90

molta attenzione agli aspetti igienico-sanitari, microbiologici e chimici

introduzione formale dei principi dell’ autocontrollo obbligo da parte degli operatori del settore agro-

alimentare di conoscere le fasi critiche del processo produttivo e di adottare procedure in accordo con i principi dell’HACCP

incremento di sicurezza dei prodotti per instaurare un clima di reciproca fiducia sulla sicurezza degli alimenti oggetto di scambi tra i diversi Paesi

Page 8: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Un po’ di storia

DIRETTIVE E NORMATIVE ANNI ’90

esigenza di alimenti commercializzati con sufficienti garanzie di sicurezza

codifica delle procedure di gestione dell’igiene degli alimenti in base ai criteri del sistema HACCP

necessità di vigilanza ufficiale continua, capillare, efficiente, ma a costi contenuti

si consolida l’opinione che verifiche e controlli preliminari debbano essere effettuati dai responsabili di produzione e distribuzione (autocontrollo)

su questa struttura di base si inserisce il controllo ufficiale da parte dell’Autorità pubblica

Page 9: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

ante D. Lgs.155/97

Delega totale sui controlli all’Autorità Sanitaria che li esegue in modo ufficiale Normative nazionali (dal regolamento carni 3298/28 alla 283/62 – 327/78) e comunitarie

“verticali”

controllo

Page 10: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

dal D. Lgs.155/97 al “pacchetto igiene”

Restituzione parziale della delega sui controlli all’Impresa Mantenimento dell’attività di controllo ufficiale all’Autorità Sanitaria Introduzione del concetto di supervisione sull’autocontrollo da parte delle autorità sanitarie

controllo

Page 11: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

“pacchetto igiene”

Delega quasi assoluta all’impresa sui controlli, secondo metodi e procedure “discrezionali” Controlli ufficiali finalizzati alla verifica (audit) dei sistemi aziendali di autocontrollo Supervisione a 360° con necessità di competenze multidisciplinari

controllo

Page 12: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

EVOLUZIONE DEI CONCETTI DI IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI NEGLI ANNI ’70-’90

Graduale passaggio da regole che definivano “metodi di produzione e controllo

della stessa e dei prodotti” a regole che

“chiedono all’azienda di definire le corrette modalità operative e le idonee modalità di controllo della

produzione”

concetto di autocontrollo

progresso “culturale” dell’azienda

in termini di tecnologia di produzione e

di conoscenza di analisi dei pericoli

efficacia ed

efficienza

Page 13: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

EVOLUZIONE DEI CONCETTI DI IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI NEGLI ANNI ’70-’90

La nuova filosofia operativa è ispirata al coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nel settore

PRIORITA’ all’azione preventiva

transizionedallo schema allo schema

• Controllo (retrospettivo)• Intervento (repressivo) • Analisi (finale)

• Analisi (iniziale) • Controllo (proattivo)• Intervento (preventivo)

Page 14: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Il controllo prima del D.Lgs. 155/97

intervento correttivo

analisi di laboratorio sul prodotto finito

individuazione della fonte di

contaminazione

ispezione referto analitico

di non conformità

1 2 3

45

Intervento spesso tardivo Molte non conformità Basso livello di sicurezza

Page 15: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Il controllo dopo il D.Lgs. 155/97

analisi laboratorio (per verificare efficacia intervento correttivo)

ispezione (procedure, autocontrollo)

intervento correttivo per ripristinare condizioni

ottimali

individuazione della fonte di contaminazione

1 2

34

intervento più tempestivo, riduzione di non conformità bassi costi di intervento alto livello di sicurezza

Page 16: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

HACCP - passato

FORNITORE

CLIENTE

CONTROLLO QUALITA’

CONTROLLO QUALITA’

Sistemi di controllo completamente indipendenti

Page 17: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

HACCP - ieri

FORNITORE

CLIENTE

CONTROLLO QUALITA’

SISTEMA QUALITA’

Processo di responsabilizzazione del fornitoreRelazione di partnershipGraduale eliminazione controlli in accettazione

+

Page 18: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

HACCP – oggi

FORNITORE

CLIENTE

SISTEMA QUALITA’INTEGRATO

Rapporti di collaborazioneProgressiva integrazione e condivisione dei sistemi gestionali e operativi

FILIERA AGRO-ALIMENTARE

Page 19: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Perché cambiare?

Crisi subentranti nel settore alimentare (diossina, BSE, afta epizootica, etc.) Emergenza del problema “rischio legato agli

alimenti” Grave perdita di fiducia da parte dei consumatori Emergenza dell’inefficienza, della

disorganizzazione e dell’insufficienza del sistema dei controlli

Grave insufficienza dei controlli nel settore dei mangimi

Grandi disomogeneità tra i vari Stati della UE

Page 20: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Legislazione sull’igiene degli alimenti – prima della nuova normativa

• Sovrapposizioni, ripetizioni e contraddizioni

• Approccio diverso per gli alimenti di origine animale e gli altri alimenti

• Alto livello di dettaglio tecnico• Esteso coinvolgimento delle Autorità

competenti nel fornire garanzie• Mescolanza di competenze diverse

Page 21: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Un nuovo approccio culturale e legislativo

Principi generali di sicurezza alimentare

approccio globale ed integratoresponsabilità primaria agli operatori del

settore alimentare e dei mangimimessa in atto della rintracciabilitàanalisi del rischio alla base di ogni

decisioneprincipio di precauzione

Page 22: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Legislazione sull’igiene degli alimenti – la nuova normativa

• approccio orizzontale per tutti gli alimenti

• considerazione di rischi particolari legati a specifici alimenti

• eliminazione di molti dettagli tecnici• separazione dei testi relativi all’igiene, ai

controlli ufficiali e agli aspetti di Sanità animale

Page 23: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Legislazione sull’igiene degli alimenti – innovazioni principali (1)

• attribuzione delle responsabilità (- primaria a operatori del settore alimentare e dei mangimi – di verifica ad Autorità di controllo)

• tutti gli operatori sono coinvolti nel sistema di garanzia di sicurezza (estensione alla produzione primaria degli obblighi di autocontrollo)

• l’importante è raggiungere gli obiettivi di sicurezza, non come si raggiungono

• non sono necessarie dettagliate prescrizioni tecniche

• ogni Stato Membro individua le “deroghe” alla legislazione da applicare nel proprio territorio

Page 24: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Legislazione sull’igiene degli alimenti – innovazioni principali (2)

• il controllo ufficiale verifica il raggiungimento degli obiettivi. Non garantisce la qualità dei prodotti

• il controllo ufficiale è basato principalmente su attività di audit

• il controllo ufficiale si svolge secondo piani basati sull’analisi del rischio che definiscono:• obiettivi• autorità coinvolte e risorse destinate• organizzazione e modalità di attuazione dei

controlli• eventuali deleghe a enti esterni• piani di emergenze

Page 25: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Legislazione sull’igiene degli alimenti – innovazioni principali (3)

• gli Stati Membri individuano le Autorità competenti a svolgere il controllo (solo nei macelli deve essere il Veterinario Ufficiale) e possono delegare specifici compiti di controllo a Enti esterni alla P.A.

• il personale incaricato del controllo deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze tecnico-professionali

• separazione “fisica” delle norme relative agli adempimenti degli operatori da quelle del controllo ufficiale

• molti aspetti tecnici sono demandati a provvedimenti attuativi in parte di competenza della Commissione ed in parte degli Stati Membri

Page 26: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Il “pacchetto igiene”

30 aprile 2004

Reg. 852/04Reg. 853/04Reg. 854/04Reg. 882/04Dir. 2002/41

Page 27: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

UE

Reg (CE) 852

853…Reg. 852/2004

Page 28: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004

• riguarda tutti gli alimenti• promuove un approccio integrato (dal

campo alla tavola)• interessa tutti i livelli: produzione

primaria, trasformazione, distribuzione, scambi/esportazione

• assegna la responsabilità primaria dell’igiene degli alimenti agli operatori del settore alimentare

Page 29: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

L’art.2 fornisce, tra l’altro, la definizione di Igiene degli alimenti:

“le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto”

Reg. 852/2004

Page 30: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004 - principi

• la responsabilità principale per la sicurezza è in capo all’operatore del settore alimentare

• la sicurezza deve essere garantita lungo tutta la filiera alimentare compresa la produzione primaria

• importanza della catena del freddo• applicazione generalizzata di procedure basate sui principi

del sistema HACCP• applicazione di una corretta prassi igienica• utilizzo dei manuali di corretta prassi come strumento per

aiutare gli operatori del settore alimentare• determinazione dei criteri microbiologici e delle

temperature in base alla valutazione dei rischi• gli alimenti importati devono rispondere agli stessi

standard igienici degli alimenti prodotti nella Comunità

Page 31: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004

Sono escluse dal campo di applicazione:

• la produzione primaria per uso domestico

• la preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti

• la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale

Page 32: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004

impone l’applicazione di procedure di gestione del rischio basate sul metodo HACCP

consente la “flessibilità” (deroghe)

Page 33: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004 (art. 6)

Prevede l’attribuzione di un numero di registrazione (senza preventivo

accertamento dei requisiti) riconoscimento (previo preventivo

accertamento requisiti) da parte dell’Autorità competente a tutti gli

impianti che trattano alimenti Estende l’autocontrollo alla produzione primaria

(non basato su HACCP)

Page 34: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

D.I.A.

Page 35: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Adempimenti degli O.S.A

L'operatore del settore alimentare (OSA), che intende iniziare un'attività di produzione, trasformazione, …..vendita di prodotti alimentari, inoltra dichiarazione di inizio attività (DIA), in quadruplice copia all'Azienda unità sanitaria locale - Dipartimento di prevenzione medico/veterinario – e contestualmente in singola copia allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) (o al Sindaco) del comune ove insiste la sede produttiva dell'impresa alimentare o in cui è residente, in caso di trasporti

Page 36: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Adempimenti degli O.S.ADIA semplice e differita

Nel caso di presentazione della DIA semplice, relativa alle attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 o ai sensi di altre normative, l'operatore può iniziare subito l'attivitàNel caso di presentazione della DIA differita relativa alle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 o ai sensi di altre normative, …..decorso il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza che siano intervenuti specifici rilievi e/o interventi da parte dell'Azienda unità sanitaria locale o dal competente ufficio comunale, …l'operatore può iniziare l'attività

Page 37: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Competenze delle ASL

a) in caso di DIA semplice, fermo restando l'inizio dell'attività da parte dell'OSA, si provvederà alla registrazione entro 30 giorni, eventualmente richiedendo ulteriori elementi integrativi ritenuti utili;b) in caso di DIA differita, possono essere acquisiti elementi integrativi ritenuti necessari per la registrazione e/o ai fini dell'eventuale sopralluogo di verifica; tale richiesta di integrazione interrompe i termini per il silenzio-assenso di 45 giorni, che riprendono a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta;c) gli uffici preposti, qualora ritenuto necessario, possono procedere, nei 45 giorni intercorrenti dalla data di notifica della DIA, a sopralluogo di verifica

Page 38: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

D.I.A. - Sopralluogo

a) se il sopralluogo di verifica si conclude senza prescrizioni, e, quindi, con esito favorevole di conformità, l'attività può iniziare ad avvenuta ricezione formale del verbale riportante l'esito favorevoleb) se il sopralluogo di verifica evidenzia non conformità, tali da non rappresentare un rischio, anche potenziale, per la sicurezza degli alimenti, l'attività, decorsi i 45 giorni, può essere iniziata, con l'obbligo che l'OSA deve eliminare dette non conformità, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini assegnati dal personale degli uffici preposti, dando comunicazione agli stessi degli avvenuti adempimentic) se il sopralluogo di verifica evidenzia non conformità tali da rappresentare un rischio, anche potenziale, per la sicurezza degli alimenti, l'attività non può essere iniziata, se non dopo la comunicazione da parte dell'OSA della risoluzione delle non conformità a suo tempo accertate dagli uffici preposti e previa ulteriore verifica da parte del personale degli stessi uffici

Page 39: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

D.I.A. differita

rientrano nel campo di applicazione

a) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame (fino a 5.000 capi/anno) e lagomorfi (fino a 500 capi/ anno) macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche

b) la cessione di alimenti di origine animale o composta effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio, ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare

c) la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l'attività sia limitata alle sole operazioni di deposito o di trasporto in regime di temperatura controllata di alimenti confezionati o imballati, fermo restando il rispetto dei requisiti di temperatura previsti dal regolamento CE n. 853/2004

Page 40: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Dalla

DIA

alla

SCIA

Page 41: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

SCIA

attuazione precetti comunitari

La SCIA (segnalazione certificata di inizio delle attività) rientra in un modello di semplificazione voluto dalla normativa comunitaria

Page 42: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Dalla DIA alla SCIA

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione, l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli entro un termine certo.

L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente

Page 43: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Nuove regole

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA)

Page 44: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

SCIA la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività

Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione

Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge

Page 45: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Inizio attività

L'attività può essere iniziata immediatamente a partire dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;

Page 46: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

SCIA in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed

entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi

L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti

Page 47: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004 - OSA

Gli operatori del settore alimentare:• predispongono, attuano e mantengono una o più

procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP

• dimostrano all’autorità competente che hanno predisposto, attuato e mantenuto una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP

• garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure di autocontrollo siano costantemente aggiornati

• conservano ogni documento o registrazione per un periodo adeguato

Page 48: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004 - Flessibilità

Gli SM possono adottare misure nazionaliper alleggerire i requisiti in materia diautocontrollo, di strutture e di igiene alfine di consentire l’utilizzo di metodi tradizionali di

produzione tenere conto delle esigenze di regioni

soggette a particolari vincoli geografici agevolare le piccole impreseLe misure si applicano dopo procedura diassenso da parte della Commissione edegli altri SM

Page 49: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 852/2004 - allegati

Allegato I

Parte ARequisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associateParte BRaccomandazioni inerenti i manuali di corretta prassi igienica

Allegato II

Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all’allegato I)

Page 50: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

UE

Reg (CE) 852

853

882…

Reg. 853/2004

Page 51: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004

• promuove una legislazione unitaria per tutti i prodotti di origine animale

• si applica agli alimenti di origine animale “non trasformati” e “trasformati”

• carni rosse, carni bianche, carni di selvaggina, carni macinate e preparazioni di carne, prodotti a base di carne, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, cosce di rana, lumache, grassi fusi e ciccioli, stomaci, vesciche e budella, gelatine, collagene

• non si applica ai prodotti composti (che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale)

Page 52: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004

PRODOTTI NON TRASFORMATI

PRODOTTI COMPOSTI

PRODOTTITRASFORMATI

SI’Reg. 853/2004

NOReg. 853/2004

Page 53: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004

Esclude dal campo di applicazione:• la produzione primaria per uso domestico• la preparazione, manipolazione e conservazione domestica di

alimenti• la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal

produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali• la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame e

lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale

• la fornitura da parte dei cacciatori di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale

• il commercio al dettaglio (vedi Reg. 178/2002)

Page 54: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004

• notevole semplificazione delle “regole”

scompaiono le deroghe per gli stabilimenti a limitata capacità produttiva

• riconoscimento per gli stabilimenti che trattano alimenti di O.A., per i quali sono previsti requisiti ai sensi del Regolamento, subordinato alla verifica dei requisiti da parte dell’Autorità competente

• introduce l’obbligo per gli operatori della “filiera carne” di gestire l’informativa sulle condizioni di allevamento dal momento della nascita a quello della macellazione

• garantisce la flessibilità

Page 55: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004

• Capo II, art. 5concerne la bollatura sanitaria e la marchiatura di identificazioneGli operatori possono immettere sul mercato prodotti manipolati in uno stabilimento soggetto a riconoscimento solo se il prodotto è contrassegnato:

dal bollo sanitario (Vedere Reg. 854/04) dal marchio di identificazione apposto ai sensi

dell’Allegato II, ove non sia previsto il bollo sanitario

Page 56: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004

• Capo II, art. 6per i prodotti di provenienza esterna alla UE, gli operatori possono importare i prodotti da un Paese terzo, solo se:

a) il Paese terzo figura in uno specifico elenco compilato ai sensi del Reg.854/04

b) lo stabilimento o il macello o l’area di produzione (nel caso di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini) figurano in uno specifico elenco compilato ai sensi del Reg. 854/04

c) il prodotto soddisfa i requisiti previsti dal regolamento e dal Reg. 854/04 in materia di certificazioni e documentazioni

Page 57: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004 (Allegato III)

Norme specifiche per:

carni fresche di ungulati, pollame, lagomorfi e selvaggina

carni macinate, preparazioni di carni e CSMprodotti a base di carnemolluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca latte crudo (e prodotti a base di latte)uova e ovoprodotticosce di rana e lumachegrassi fusi, ciccioli, stomaci, vesciche e intestini, gelatine

e collagene

Page 58: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 853/2004 - allegati

Allegato IDefinizioni

Allegato III

Requisiti specifici

Allegato IIRequisiti concernenti diversi prodottiSez. I – marchiatura e identificazioneSez. II – obiettivi delle procedure basate sull’HACCPSez. III – Informazioni sulla catena alimentare

Page 59: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

UE

Reg (CE) 852

853

882…

Reg. 854/2004

Page 60: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004

Stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale

Fissa i criteri e le responsabilità per: il riconoscimento degli stabilimenti (laddove previsto) la conduzione dei controlli ufficiali sui prodotti

alimentari di O.A., al fine di verificare il rispetto da parte dell’operatore dei regolamenti

852/04 853/04 1774/02

Page 61: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004

“l’esecuzione dei controlli ufficiali lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei prodotti alimentari”

Page 62: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004

I controlli ufficiali consistono in:audit su buone prassi igieniche e HACCP

Controlli specifici previsti per: carni fresche molluschi bivalvi vivi prodotti della pesca latte crudo e prodotti a base di latte

Page 63: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 - audit

AUDIT =esame sistematico e indipendente per

accertare se determinate attività e i risultati

correlati sono conformi alle disposizioni previste

tali disposizioni sono attuate in modo efficace e sono adeguate per raggiungere determinati obiettivi

Page 64: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 - audit

AUDIT sulle Buone Pratiche Igieniche

Devono riguardare (almeno):

• progettazione e manutenzione di locali e attrezzature• igiene preoperativa, operativa e postoperativa• igiene e formazione del personale• lotta agli infestanti• qualità delle acque• controllo delle temperature• controlli sui prodotti alimentari

Page 65: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 - audit

AUDIT sulle procedure basate sull’HACCP

Devono consentire di:• verificare che gli operatori applichino le procedure

costantemente e correttamente• determinare se le procedure garantiscono che i prodotti di

o.a. siano: conformi ai criteri microbiologici (gestione e controllo pericoli

biologici) conformi alla normativa su residui, contaminanti e sostanze

vietate (gestione e controllo pericoli chimici) esenti da pericoli fisici (gestione e controllo pericoli fisici)

Page 66: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004

LA NATURA E LA FREQUENZA DEI COMPITI DI AUDIT PER I SINGOLI STABILIMENTI DIPENDE

DAL RISCHIO VALUTATO IN BASE A:

• rischi per la salute pubblica e animale• benessere animale (per i macelli)• tipo e produttività dei processi• dati precedenti per quanto riguarda la

conformità alla normativa da parte dell’operatore

Page 67: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 – controlli specifici

CARNI FRESCHE

Il Veterinario ufficiale- svolge compiti ispettivi per quanto riguarda: le informazioni sulla catena alimentare l’ispezione ante mortem il benessere animale l’ispezione post mortem il materiale specifico a rischio le prove di laboratorio- applica la bollatura sanitaria (ove prevista)

Page 68: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 – controlli specifici

BOLLATURA SANITARIA

per le carcasse e le parti di carcasse di ungulati domestici, dei mammiferi di selvaggina di allevamento (diversi dai lagomorfi) e di selvaggina in libertà di grosse dimensioni

nei macelli e nei centri di lavorazione della selvaggina apposta dal o sotto la responsabilità del Veterinario

Ufficiale

marchio identificativo

per tutti gli altri prodotti di origine animale

Page 69: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 – controlli specifici

CARNI FRESCHE

Il Veterinario ufficiale, gli assistenti specializzati ed il personale dei macelli devono essere in possesso di adeguata formazione e devono essere sottoposti continuamente ad aggiornamento

Page 70: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 – controlli specifici

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

L’Autorità competente: classifica le zone di produzione e di

stabulazione svolge il monitoraggio periodico delle

zone di produzione e di stabulazione per verificare

requisiti microbiologici presenza biotossine algali presenza contaminanti chimici

Page 71: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 – controlli specifici

PRODOTTI DELLA PESCA

L’Autorità competente: controlla le condizioni igieniche di sbarco e

prima vendita ispeziona le navi e gli stabilimenti a terra controlla le condizioni di magazzinaggio e di

trasporto controlla (almeno):

indicatori di freschezza istamina residui e contaminanti requisiti microbiologici parassiti prodotti della pesca velenosi

Page 72: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004 – controlli specifici

LATTE CRUDO

L’Autorità competente: controlla gli animali che

producono latte controlla le aziende dove viene

prodotto latte adotta i provvedimenti

restrittivi all’utilizzo del latte in caso di mancato rientro nei parametri di conformità per tenore di germi e di cellule somatiche

Page 73: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004

In caso di non conformità, l’autoritàcompetente interviene per assicurare chel’operatore del settore alimentare pongariparo alla situazioneNel decidere l’azione, l’Autorità

competentetiene conto: della natura della non conformità dei dati precedenti relativi all’operatore per quanto riguarda la non conformità

Page 74: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004

Le azioni possono comprendere, a seconda dei casi:

imposizione di procedure di sanificazione restrizione o divieto di commercializzazione ritiro e/o distruzione dei prodotti autorizzazione dell’uso dei prodotti per fini diversi da

quelli originariamente previsti sospensione delle operazioni o chiusura in toto o in parte dell’azienda sospensione o ritiro del riconoscimento sequestro, distruzione, respingimento in caso di prodotti provenienti da Paesi Terzi altre misure ritenute opportune

Page 75: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 854/2004

RESPONSABILITA’ PRIMARIA

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Il veterinario ufficiale non è più il garante del rispetto delle

norme igienico-sanitarie negli stabilimenti

NON E’ PIU’ PREVISTA LA VIGILANZA VETERINARIA PERMANENTE

Page 76: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

UE

Reg (CE) 852

853

882…

Reg. 882/2004

Page 77: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

Costituisce un “regolamento quadro” che definisce i criteri sulla cui base i singoli SM devono organizzare i controlli ufficiali

Non fissa criteri specifici (assenza di “allegati tecnici”)

Definisce gli obiettivi dei controlli ufficiali che devono verificare la conformità alle normative allo scopo di:

“prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili rischi per gli esseri umani e gli animali” “garantire pratiche commerciali leali”

Page 78: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

• interessa tutti gli alimenti per l’uomo e gli animali nonché le norme in tema di benessere animale• “lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore”• permette di delegare specifici controlli ad altri enti – “corpi di controllo” - accreditati in base alla norma EN 45004;• dispone norme per i laboratori ufficiali - accreditati secondo le norme ISO EN IEC 17025• fissa i principi per la predisposizione dei piani di emergenza di cui al Reg. 178/2002• stabilisce i criteri per l’effettuazione dei controlli ufficiali sull’introduzione di mangimi e alimenti provenienti da Paesi Terzi

Page 79: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - definizioni

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE LA PERSONA FISICA O GIURIDICA RESPONSABILE DI

GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE NELL'IMPRESA ALIMENTARE POSTA SOTTO IL SUO CONTROLLO

IMPRESA ALIMENTARE SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA FINI DI

LUCRO, CHE SVOLGE UNA ATTIVITÀ CONNESSA AD UNA DELLE FASI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE

STABILIMENTO OGNI UNITÀ DI UN'IMPRESA

Page 80: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - definizioni

AUTORITA’ COMPETENTE L’AUTORITA’ CENTRALE COMPETENTE

PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI O QUALSIASI ALTRA AUTORITA’ CUI E’ CONFERITA TALE COMPETENZA

ORGANISMO DI CONTROLLO UN TERZO INDIPENDENTE CUI

L’AUTORITA’ COMPETENTE HA DELEGATO COMPITI DI CONTROLLO

Page 81: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - definizioni

CONTROLLO UFFICIALE

QUALSIASI FORMA DI CONTROLLO ESEGUITA DALL’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ALIMENTI MANGIMI SALUTE E BENESSERE

ANIMALE

Page 82: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - definizioni

In Italia sono “AUTORITA’ COMPETENTE”

IL MINISTERO DELLA SALUTE (ex…) LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME LE AZIENDE SANITARIE LOCALI

Page 83: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - definizioni

AUTORITA’ COMPETENTE

COMPITI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL

elaborazione e adozione piani regionali di controllo, condivisi tra i Servizi medici e veterinari

Page 84: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - definizioni

AUTORITA’ COMPETENTE

COMPITI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL

elaborazione e adozione piani regionali di controllo, condivisi tra i Servizi medici e veterinari

individuazione standard funzionamento ASL (procedure per svolgimento controlli, organizzazione interna, piani di formazione, ecc.)

supervisione su attività ASL (compiti autorizzativi e di controllo, se

previsto)

Page 85: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - definizioni

AUTORITA’ COMPETENTE

COMPITI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE ESECUZIONE A LIVELLO LOCALE

DEI CONTROLLI UFFICIALI

Page 86: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 - food & feed

Organizzazione dei controlli ufficiali:

IL CONTROLLO UFFICIALE DEVE ESSERE PROGRAMMATO

sulla base della valutazione dei rischi connessi all’attività dell’impresa

sulla base della serie storica dei controlli sulla base di episodi di allerta

Il controllo ufficiale è effettuato senza preavviso ad eccezione degli audit e riguarda tutte le fasi

Page 87: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

I controlli ufficiali comprendono le seguenti attività:

• esame dei sistemi di controllo messi in atto dagli operatori

• ispezione di impianti, locali, attrezzature, macchinari, etc. materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici semilavorati materiali destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari prodotti e procedimenti di pulizia e manutenzione etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

1

Page 88: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

I controlli ufficiali comprendono le seguenti attività:

controlli delle condizioni igieniche valutazione delle procedure in materia di buone prassi di

fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP

esame del materiale scritto e di altre registrazioni interviste con gli operatori lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione

dell’operatore o dell’Autorità competente qualsiasi altra attività necessaria o, comunque, utile per

assicurare l’attuazione degli obiettivi del Regolamento

2

Page 89: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

Il Reg. 882 indica i metodi e le tecniche di controllo da utilizzare per il controllo ufficiale:

monitoraggio sorveglianza verifica audit ispezione campionamento analisi

Page 90: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Monitoraggio

SEQUENZA PREDEFINITA DI OSSERVAZIONI O MISURE AL FINE DI OTTENERE UN QUADRO D’INSIEME DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVAes.: determinare la prevalenza di un agente patogeno

PERMETTE DI IMPOSTARE UN PIANO DI SORVEGLIANZA CHE PREVEDA SPECIFICHE MISURE DI CONTROLLO E SIA IN GRADO DI VALUTARNE ANCHE L’EFFETTO

Page 91: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Sorveglianza

OSSERVAZIONE APPROFONDITA DI UNA O PIÙ AZIENDE ….. , DI OPERATORI …. OPPURE DELLE LORO ATTIVITÀ

STRUMENTO CHE CONSENTE DI VALUTARE ANCHE L’EFFICACIA DELLE MISURE DI CONTROLLO ADOTTATE

Page 92: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

monitoraggio ≠ sorveglianza

MONITORAGGIO

misurazione/ registrazione di dati riferiti ad un fenomeno

DIFFERENZA DI METODOLOGIA ED OBIETTIVI

SORVEGLIANZA

Utilizza le informazioni raccolte (eventualmente per mezzo del monitoraggio), per valutare l’andamento di un fenomeno rispetto a requisiti, norme o, comunque, un’atteso e prendere le conseguenti decisioni

Page 93: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Verifica

CONTROLLO DELLA RISPONDENZA A REQUISITI SPECIFICIPOSSONO ESSERE MOMENTI DI CONTROLLO A SE’ STANTI O ANCHE COSTITUIRE PARTI DELL’ISPEZIONE O DELL’AUDIT

IL CONTROLLO, MEDIANTE ESAME E VALUTAZIONE DI PROVE OBIETTIVE, VOLTO A STABILIRE SE SIANO STATI SODDISFATTI REQUISITI SPECIFICI

Page 94: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Verifica

ESEMPIO DI VERIFICA A SE’ STANTE

CONTROLLO DOCUMENTALE O CON PRELIEVO CAMPIONARIO SU UNA PARTITA DI ALIMENTI INTRODOTTA IN UNO STABILIMENTO DA PAESI COMUNITARI

ESEMPIO DI VERIFICA INSERITANELL’AMBITO DI UN’ISPEZIONE

CONTROLLO SULLA GESTIONEDELL’ANAGRAFE BOVINA

Page 95: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Ispezione

L’ESAME DI QUALSIASI ASPETTO RELATIVO AI MANGIMI, AGLI ALIMENTI, ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI PER VERIFICARE CHE TALI ASPETTI SIANO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE RELATIVE AI MANGIMI, AGLI ALIMENTI, ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Page 96: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Audit

ESAME SISTEMATICO E INDIPENDENTE FINALIZZATO AD ACCERTARE se determinate attività e i risultati ottenuti siano ed in che misura conformi alle disposizioni previste se tali disposizioni siano messe in atto in modo efficace e se siano adeguate al raggiungimento di determinati obiettivi

Page 97: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Audit

È uno strumento di monitoraggio della “qualità” di un’intera organizzazione, di alcune sue parti o dei suoi processiDi solito riguarda tutti gli aspetti del processo produttivo, ma prioritariamente componenti organizzative e/o strutturali che permettono una valutazione complessiva del sistema produttivoIdentifica le aree che manifestano carenze e le misure che devono essere prese per correggerle

Page 98: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Audit

Verifica anche la capacità dell’operatore di:

►Mantenere nel tempo i requisiti del processo produttivo►Individuare le aree suscettibili di miglioramento►Raggiungere obiettivi prefissati

Page 99: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN Audit

modello di riferimento: es. ISO, accreditamento, etc. campo di applicazione: intera organizzazione, sue parti, processi obiettivo: verificare la posizione dell’organizzazione rispetto ai criteri previsti dal modello di riferimento

Page 100: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

ispezione ≠ audit

ispezione

fotografia della situazione attuale

Conduzione e modalità

audit

valutazione della capacità dell’operatore di gestire il processo produttivo garantendo il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare

Page 101: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - prerequisiti

disponibilità di un sistema informativo che comprenda almeno anagrafica delle imprese alimentari attività svolte con i relativi esiti

programmazione del lavoro basato sulla categorizzazione del rischio associato alle imprese alimentari, che stabilisca frequenze appropriate delle attività di controllo

procedure documentate per l’esecuzione dei controlli con informazioni e istruzioni al personale

addestramento, formazione, aggiornamento del personale addetto ai controlli ufficiali

audit interni disponibilità analitiche

Page 102: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - prerequisiti

CATEGORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI IN BASE AL RISCHIO

Orienta il controllo ufficiale Ne aumenta il rapporto costo-efficacia,

evitando sprechi di risorse Consente di stabilire la frequenza dei

controlli sulla base di criteri oggettivi Consente di utilizzare parametri di

valutazione omogenei per stabilimenti con valutazione sovrapponibile

Page 103: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - prerequisiti

CATEGORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI IN BASE AL RISCHIO

IL TERMINE “RISCHIO”, NON VA CONFUSO CON LA VALUTAZIONE

POSITIVA O NEGATIVA DI UN’IMPRESA ALIMENTARE. QUINDI,

UN’IMPRESA ALIMENTARE “AD ALTO RISCHIO” NON CORRISPONDE

NECESSARIAMENTE A PRECARIE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE

Page 104: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale - prerequisiti

CATEGORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI – parametri da considerare

Dati di contesto (epidemiologici,

territoriali, ambientali, altro,…) Caratteristiche dell’impianto produttivo Tipologia di prodotto Igiene della produzione Sistema di autocontrollo aziendale Dati storici

Page 105: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale – relazione finale (ispezione, verifica)

1. data, ora di inizio e fine e luogo di svolgimento dell'ispezione2. estremi dell'impresa alimentare sottoposta a controllo

(riconoscimento/registrazione)3. estremi anagrafici e qualifica/ruolo di chi assiste all’ispezione

in rappresentanza dell'impresa obiettivo dell'ispezione4. verifica della sussistenza dei requisiti o verifica della

risoluzione di non conformità rilevate nel corso di un precedente controllo

5. campo dell'ispezione (dettagliare tutti gli aspetti sottoposti a controllo, descrivendoli in modo da assicurarne l'identità in modo univoco)

6. modalità di controllo impiegate (misurazioni, osservazioni dirette, interviste ecc.) ed eventuali altre forme di controllo ufficiale condotte contestualmente (per esempio campionamenti)

7. indicare, motivandole, se sono state effettuate altre attività di controllo (misurazioni con strumenti propri o della ditta, prelievo di campioni, ecc.) indicando gli esiti e le caratteristiche degli strumenti utilizzati in tali attività

8. nome, qualifica, ente di appartenenza degli incaricati che hanno svolto il controllo

Contenuto minimo

Page 106: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale – relazione finale (ispezione, verifica)

9. risultanze ispettive documentate10. indicazione degli interventi che devono essere

adottati dall'operatore con l'indicazione dei tempi per la rimozione delle carenze rilevate e i provvedimenti assunti dall'autorità di controllo. Occorre indicare inoltre se in seguito alle non conformità rilevate

a. l’autorità competente ha deciso di intervenire immediatamente a tutela della salute pubblica

b. devono essere irrogate sanzionic. deve essere informata l’autorità giudiziaria

11. eventuali dichiarazioni del rappresentante dell'impresa alimentare

12. firma degli operatori che hanno eseguito i controlli e dei soggetti rappresentanti l'impresa alimentare, ovvero i motivi per cui questi ultimi non sottoscrivono il verbale di ispezione

13. identificare le pagine come parti di uno stesso documento, numerarle progressivamente e siglarle

Contenuto minimo

Page 107: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale – relazione finale (audit)

1. la data, l'obiettivo e il campo dell'audit2. l'organizzazione oggetto dell'audit e i suoi rappresentanti

partecipanti all'audit3. l'organizzazione responsabile della conduzione dell'audit e i

componenti il gruppo di audit4. i criteri dell'audit5. le modalità di conduzione dell'audit6. le risultanze7. le conclusioni8. i tempi fissati per la risoluzione delle eventuali non

conformità rilevate9. l'indicazione del responsabile della verifica dell'avvenuta

adozione delle azioni correttive10. le eventuali raccomandazioni11. le firme dei componenti il gruppo di audit;12. una dichiarazione attestante che le conclusioni dell' audit

sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato

Contenuto minimo

Page 108: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale – relazione finale (audit)

1. la data, l'obiettivo e il campo dell'audit2. l'organizzazione oggetto dell'audit e i suoi rappresentanti

partecipanti all'audit3. l'organizzazione responsabile della conduzione dell'audit e i

componenti il gruppo di audit4. i criteri dell'audit5. le modalità di conduzione dell'audit6. le risultanze7. le conclusioni8. i tempi fissati per la risoluzione delle non eventuali

conformità rilevate9. l'indicazione del responsabile della verifica dell'avvenuta

adozione delle azioni correttive10. le eventuali raccomandazioni11. le firme dei componenti il gruppo di audit;12. una dichiarazione attestante che le conclusioni dell'audit

sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato

Contenuto minimo

Page 109: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale

OGNI NON CONFORMITÀ RISCONTRATA(STRUTTURALE, GESTIONALE,DOCUMENTALE, ECC.), DEVE ESSERE

a. DOCUMENTATAb. REGISTRATAc. VERIFICATA NELLA SUA RISOLUZIONE

Page 110: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale azioni successive

SE SONO EVIDENZIATE NON CONFORMITA’

L’OPERATORE DEVE ADOTTAREAZIONI CORRETTIVE

SE L’OPERATORE NON PUO’ o NON VUOLE

L’AUTORITÀ COMPETENTE ADOTTAGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI

A TUTELA DELLA SICUREZZADEGLI ALIMENTI

Page 111: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Controllo ufficiale provvedimenti possibili

Imposizione di azione/i necessaria/e per la sicurezza deglialimenti o la conformità alla normativa in materia di alimenti e disalute e benessere degli animali

a. restrizione o divieto di immissione sul mercato, di importazione o esportazione di alimenti

b. monitoraggio e, se necessario, richiamo, ritiro e/o distruzione di alimenti

c. autorizzazione all’uso di alimenti per fini diversi da quelli previsti originariamente

d. sospensione dell’attività o chiusura, totale o parziale, per un appropriato periodo di tempo

e. sospensione o ritiro del riconoscimento dello stabilimentof. sequestro degli alimenti provenienti da Paesi terzi che non sono

conformi alla normativa in materia di alimenti per la loro eventuale distruzione o trattamento

g. qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente

Page 112: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

Il Regolamento stabilisce inoltre:

i principi generali per il finanziamento dei controlli ufficiali e fissa, in alcuni casi, l’importo delle tasse e dei diritti i principi di assistenza e cooperazione amministrativa tra gli SM e con i Paesi Terzi i principi per la predisposizione e attuazione dei piani nazionali di controllo

Page 113: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

I piani di controllo

A partire dal 1/1/2007 ciascuno SM attuerà e manterrà aggiornato un piano integrato di controllo nazionale pluriannuale che dovrà definire• obiettivi• autorità coinvolte e risorse destinate• organizzazione e modalità di attuazione dei controlli• eventuale deleghe a enti esterni• piani di emergenza

Gli obiettivi dovranno essere definiti sulla base di priorità, con un riscontro nelle risorse attribuite

Page 114: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

I piani di controllo

Sono modificabili durante l’anno a seguito di:

• novità normative• emergenza di nuovi rischi• nuovi dati scientifici• esiti dei controlli condotti anche dai servizi della Commissione• emanazione di linee guida

Annualmente gli SM trasmettono alla Commissione una relazione sui risultati dei controlli e degli audit effettuati

Page 115: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – “regole”

È responsabilità degli Stati Membri

• organizzare un sistema ufficiale di controllo

• comunicare il rischio

• attuare la sorveglianza della sicurezza di alimenti e mangimi

• attuare altre attività di controllo lungo la filiera

• designare le Autorità competenti

È responsabilità delle Autorità competenti

• assicurare efficacia ed appropriatezza dei controlli

• assicurare personale libero da conflitti

• assicurare adeguata capacità di laboratorio

• assicurare strutture ed attrezzature appropriate per i controlli

• disporre i piani d’emergenza

Page 116: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Secondo il nuovo modello di sicurezza alimentare previsto nella legislazione europea dal Reg. 178/02, spettano alle “Autorità sanitarie” (mediante l’EFSA e le agenzie nazionali) l’attività di valutazione del rischio e quella di verifica della gestione del rischio – compito dell’OSA – attraverso l’attuazione del sistema dei controlli ufficiali

In questo nuovo scenario, l’attività di controllo ufficiale assume il ruolo di un’attività di parte terza tra consumatore, cui si riconosce il diritto ad un’alimentazione sicura, ed operatori della filiera alimentare, che devono raggiungere tale sicurezza negli alimenti da essi prodotti

CONTROLLO UFFICIALE - considerazioni

Page 117: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Il controllo ufficiale svolge le sue attività non più sulla base

di un sistema rigido di adempimenti rispetto a norme

dettagliate, ma mediante la valutazione che le attività

produttive e le procedure di gestione del rischio messe in

atto dall’OSA siano adeguate ai fini del raggiungimento del

livello di sicurezza atteso per la tipologia di prodotto e

rispetto alla fase di filiera nella quale agisce l’operatore

stesso

CONTROLLO UFFICIALE - considerazioni

Page 118: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Reg. 882/2004 – food & feed

TRE IMPORTANTI INNOVAZIONI

Programmazione ed espletamento in funzione del livello di rischio in cui viene classificato l’operatore della filiera alimentare

I controlli ufficiali devono essere svolti sulla base di procedure operative basate sull’evidenza scientifica ed essere documentati

Deve essere operata costantemente una verifica della qualità del controllo ufficiale, sia da parte delle autorità responsabili (Stato e

Regioni) che in modo autonomo dalla struttura stessa che effettua i controlli

AUDIT ESTERNI ED INTERNI

Page 119: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

CRITERI OPERATIVI

•trasparenza

•imparzialità

•indipendenza

•(efficacia) qualita’

•adeguatezza al rischio

CONTROLLO UFFICIALE E REG. 882/04

Page 120: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

• relative alle attività di controllo e loro efficacia;

• in caso di rischio per la salute umana o animale: sulla natura del rischio, identificando l'alimento o mangime, e sulle misure adottate

TRASPARENZA

Informazioni da mettere a disposizione del pubblico

TRASPARENZA• Nei confronti del pubblico

• Nei confronti dei controllati

CONTROLLO UFFICIALE E REG. 882/04

Page 121: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

IMPARZIALITA’• Procedure documentate

• Comunicazione dei risultati

• Programmazione basata su dati oggettivi

• Competenza controllori (training)

• Organizzazione/Catena di comando

• Audit (supervisione)

QUALITA’

ADEGUATEZZA AL RISCHIO

CONTROLLO UFFICIALE E REG. 882/04

Page 122: Levoluzione della legislazione in tema di sicurezza alimentare Dalla L. 283/62 al pacchetto igiene I parte

Un nuovo approccio culturale e legislativo