legislazione comunitaria inerente le denominazioni ... · del sistema delle dop/igp/stg...

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03/06/2015 1 Legislazione Comunitaria inerente le denominazioni SEMPLICI e le denominazioni di qualità “geografiche”( DD.OO.; II.GG.; STG) “Pacchetto qualità”: Reg UE 1151/2012 (DO/IG); Reg. CE 607/2009 D. Lgs 61/2010 (DO/IG Vini); Reg CE 882/2004 (sistema dei controlli e certificazione) Locorotondo (Ba) 3 giugno 2015 Docente: prof Andrea Ricciato AREA:Professionalizzante: CERTIFICAZIONI UF: CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO REGOLAMENTATA (DOP; IGP; STG) . 3 L’approccio del legislatore europeo alla tutela della denominazione di un prodotto alimentare: Lo sviluppo della politica mirata alla tutela dei prodotti alimentari, nel corso della storia dell’UE, si è via via orientato verso un “indebolimento” delle tutele riconosciute alle c.d. denominazioni semplici di origine nazionale (p.es.: pasta; prosciutto; birra etc..) rafforzando, viceversa, la “difesa” delle denominazioni geografiche individuate nei prodotti a qualità regolamentata e registrata nel sistema delle DOP; IGP; STG. Il legislatore ha, quindi, sostanzialmente preferito favorire la libera circolazione delle merci nel territorio europeo anzichè imporre, ad ogni singolo Stato Membro, obblighi equivalenti a quelli delle legislazioni nazionali a tutela di determinati alimenti facenti parte della tradizione. In tal modo prodotti come la pasta, la birra, lo yogurt, il formaggio hanno perso, di fatto, la loro specificità legata al sistema di produzione originario. La tutela del consumatore in questa “costruzione” resta affidata al sistema di etichettatura degli alimenti, oggi previsto dal Reg UE nr 1169/2011, mentre la corrispondenza con i sistemi originari e tradizionali di produzione è affidata al sistema delle DOP/IGP/STG. 3

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Legislazione Comunitaria inerente le denominazioni SEMPLICI e le denominazioni di

qualità “geografiche”( DD.OO.; II.GG.; STG)“Pacchetto qualità”: Reg UE 1151/2012 (DO/IG); Reg. CE 607/2009 D. Lgs 61/2010 (DO/IG Vini);

Reg CE 882/2004 (sistema dei controlli e certificazione)

Locorotondo (Ba) 3 giugno 2015

Docente: prof Andrea Ricciato

AREA:Professionalizzante: CERTIFICAZIONI

UF: CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO REGOLAMENTATA (DOP; IGP; STG) .

3

L’approccio del legislatore europeo alla tutela della denominazione di unprodotto alimentare:

Lo sviluppo della politica mirata alla tutela dei prodotti alimentari, nel corso della storia dell’UE, si èvia via orientato verso un “indebolimento” delle tutele riconosciute alle c.d. denominazionisemplici di origine nazionale (p.es.: pasta; prosciutto; birra etc..) rafforzando, viceversa, la“difesa” delle denominazioni geografiche individuate nei prodotti a qualità regolamentata eregistrata nel sistema delle DOP; IGP; STG.

Il legislatore ha, quindi, sostanzialmente preferito favorire la libera circolazione delle merci nelterritorio europeo anzichè imporre, ad ogni singolo Stato Membro, obblighi equivalenti a quellidelle legislazioni nazionali a tutela di determinati alimenti facenti parte della tradizione. In talmodo prodotti come la pasta, la birra, lo yogurt, il formaggio hanno perso, di fatto, la lorospecificità legata al sistema di produzione originario. La tutela del consumatore in questa“costruzione” resta affidata al sistema di etichettatura degli alimenti, oggi previsto dal Reg UE nr1169/2011, mentre la corrispondenza con i sistemi originari e tradizionali di produzione èaffidata al sistema delle DOP/IGP/STG.

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Gli interventi della Corte di Giustizia Europea.La situazione su descritta, per grandi linee, si è consolidata con il progressivo

ridimensionamento delle OCM, intese come norme a tutela e disciplina di regoledi produzione inerenti alcuni alimenti “generici” ed il rafforzamento dei regimiinerenti i prodotti a qualità regolamentata e registrata sottoposti a vincolo dicertificazione.

La Corte di Giustizia Europea, spesso in disaccordo con le Autorità Giudiziarie deiPaesi Membri, è più volte intervenuta per l’affermazione di tali principi, inparticolare con alcuni pronunciamenti che hanno consolidato un orientamentogiurisprudenziale in tal senso.

Alcune sentenze storiche hanno affermato in modo inequivocabile il principio dilibera circolazione di alimenti prodotti in difformità da singole legislazioni di statinazionali in particolare:

la Van Gend en Loos e la Dassonvillela Cassis de Dijon

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La situazione consolidata per le denominazioni semplici non tutelate in un sistema di qualità o con normeeuropee specifiche adottate con Regolamenti comunitari (p. es Vino; Oli Vergini d’Oliva etc..) si puòschematizzare come segue:

- vi è la liberalizzazione delle importazioni di prodotti ottenuti secondo ricette diverse da quelle nazionali (mutuoriconoscimento);

- vi è il diritto dello stato membro di mantenere a propria discrezione, nel suo territorio, l’obbligo di fabbricarel’alimento secondo la ricetta tradizionale (p.es Pasta di semola di Grano Duro);

- vi é il diritto dello Stato Membro d’imporre all’importatore di etichettare adeguatamente la sua merce (p. esdichiarare la presenza di grano tenero nella pasta secca);

- lo Stato membro non può vietare l’uso di un nome ormai generico,- vi è la possibilità di vietare un determinato “nomen” se il divieto è necessario per evitare di confondere il

consumatore con indicazioni scorrette.

In definitiva, vale il principio che un un nome tradizionale benchè generico (p. es. pasta, birra) nonconferisce tipicità al prodotto ed al nome che esso porta.

Ben diverso è il caso di prodotti non a denominazione (p. es vino, oli vergini d’oliva etc..) disciplinati da unaregolamentazione comunitaria che detta le regole di produzione e designazione.

Si comprende, quindi, come in uno scenario del genere assuma particolare rilevanza la scelta dei produttori dicertificare i propri prodotti tradizionali attraverso il sistema della tutela delle denominazioni di origine edindicazioni geografiche

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Le produzioni a qualità regolamentata e registrata nel diritto agroalimentare europeo.

Sistema delle DO/IG/STG Reg 1151/2012; Reg 607/2009 (vini)

Produzione “BIO”Reg CE 834/2007 Carni con

etichettatura facoltativa Reg CE 1760/200

TRATTATI (TUE, TFUE)

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La disciplina dei prodotti a qualità regolamentata e registrata consiste,principalmente:

✓ del sistema delle DOP/IGP/STG (nell’insieme c.d “pacchetto qualità”)disciplinate:✓dal Reg Ue nr 1151/2012 che riguarda tutti i prodotti citatinell’allegato 1 del Trattato nonchè nell’allegato 1 al regolamento stesso (sitratta, in pratica, dei prodotti agricoli, non solo alimentari, nonchè deiprodotti ottenuti dalla loro trasformazione) e dai regolamenti applicativi(delegati): Regg (UE) N. 664, 665 e 668/2014;✓dal Reg CE nr 607/2009 che disciplina il sistema europeo dei vini di qualitàincludendoli nel sistema europeo delle D.D.O.O/I.I.G.G. ma regolamentandoliautonomamente poichè il Reg Ue 1151/12 non si applica ai prodotti vitivinicoli (art 2par 2)

✓✓ deldel sistemasistema didi AgricolturaAgricoltura ee ZootecniaZootecnia BiologicaBiologica (nell’insieme(nell’insieme ProduzioneProduzione Biologica)Biologica)statuitostatuito daldal RegReg CECE nrnr 834834//20072007;; daldal 20122012 ancheanche ilil vinovino èè statostato inclusoincluso nelnel sistemasistemaBiologicoBiologico concon ilil RegReg UEUE nrnr 203203//20122012 (applicavo(applicavo deldel RegReg 834834//20072007))

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Regime DELLE DO/IG (successione di norme)

• Tutte: Regg 509 e 510/06 Regg 509 e 510/06 >> Reg UE 1151/12Reg UE 1151/12•• VINO: Reg 1493/99 (l’OCM dell’epoca prevedeva il VINO: Reg 1493/99 (l’OCM dell’epoca prevedeva il

sistema dei v.q.p.r.d e demandava allo stato membro la sistema dei v.q.p.r.d e demandava allo stato membro la legge applicativa) legge applicativa) >> Reg 491/09 (l’ex OCM vino inseriva Reg 491/09 (l’ex OCM vino inseriva le DO/IG vinicole nel sistema dei Regg 509 e 510/06)le DO/IG vinicole nel sistema dei Regg 509 e 510/06) >>attualmente, in vigenza dell’OCM UNICA (Reg UE attualmente, in vigenza dell’OCM UNICA (Reg UE 1308/2013), permane di fatto il sistema dei Regg 1308/2013), permane di fatto il sistema dei Regg 491/09 e 607/09 in quanto il Reg 1151/2012 non si 491/09 e 607/09 in quanto il Reg 1151/2012 non si applica ai vini.applica ai vini.

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Quadro normativo UE/ITA:Denominazioni d’Origine; Indicazioni Geografiche

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SALUTE E SICUREZZA: REG CE nr 178/2002GMP

TRATTATI (TUE, TFUE)

“PACCHETTO QUALITÀ ”:

Controlli Ufficiali (REG CE NR 882/2004)

Reg UE 1151/2012 REGIMI DI QUALITA’ DEIprodotti agricoli ed agroalimentari(SISTEMA DELLE DO/IG/STG)

ex Reg 491/2009 (ora Reg 1308/2013) e Reg CE607/2009 (applicativo) REGIME DI QUALITA’DELLE DO/IG applicato ai prodotti vitivinicoli

Reg Delegato UE 664/2014:DEFINIZIONE DEI SIMBOLI delleDO/IG/STG e norme transitorie

Reg Delegato UE n.665/2014 sull’uso della denominaz facoltativa “PRODOTTO DI MONTAGNA

Reg Delegato UE 668/2012 disp.ni applicativesu registrazioni di una IG e modulitica D. Lgs. 61/2010 sull’applicazione in Italia

del sistema delle DO/IG vini (DOCG;DOC;IGT)

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Il Regolamento UE 1151/2012

consente di proteggere le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine deiprodotti agricoli ed alimentari, in ordine ai quali esiste un nesso tra le caratteristiche delprodotto e la sua origine geografica. Definisce un ambito di applicazione (All nr. 1) più ampiodei prodotti alimentare estendendosi anche ad altri prodotti agricoli (p. es il cotone).

I prodotti registrati ai sensi del Regolamento

afferiscono a due categorie:

DOP “Denominazione di origine protetta”, le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazioni avvengono nell’area geografica delimitata;

IGP “Indicazione geografica protetta” del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possano essere attribuite all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.

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Articolo 5Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento,«denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

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• In sostanza, la DOP si applica a produzioniil cui intero ciclo produttivo dalla materia prima al

prodotto finito viene svolto all’interno diun’aerea geografica ben delimitata, e quindi,non è riproducibile al di fuori di quest’area.

• Nella IGP, una sola fase del processo di filiera deve avvenire all’interno del luogo indicato dal disciplinare.

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La differenza tra DOP e IGP sta dunque nella seconda parte della definizione; una sola fase del

processo è necessaria per la IGP mentre per la DOP il legame con il territorio deve essere

completo

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Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi

1. I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell’articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

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Articolo 7Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;

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Il disciplinare di produzione di una DOP/IGP deve quindi contenere:

a) Nome del prodottob) Descrizione del prodottoc) Delimitazione della zona geograficad) Elementi che comprovano che il che il prodotto è originario della zona geografica delimitata: tradizionalità e tracciabilità e) Descrizione del metodo di ottenimento del prodottof) Legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica

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Il disciplinare di produzione di una DOP/IGP deve quindi contenere:

a) Nome del prodottob) Descrizione del prodottoc) Delimitazione della zona geograficad) Elementi che comprovano che il che il prodotto è originario della zona geografica delimitata: tradizionalità e tracciabilità e) Descrizione del metodo di ottenimento del prodottof) Legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica

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Gli artt. da 8 a 16 del Reg UE 1151/2012, contengonole disposizioni inerenti la procedura di riconoscimentoe registrazione della Denominazione/Indicazione e lepeculiarità che la protezione comporta ai fini giuridici.La procedura di riconoscimento oggi avviene in senoalla Commissione Europea a differenza di quantoaccadeva con il vecchio regime di cui ai precedentiregolamenti nn 509 e 510/2006 che prevedeval’istruttoria a livello nazionale.

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EFFETTI GIURIDICI DELLA REGISTRAZIONE

Diritto esclusivo per i produttori all’utilizzazione dellaDenominazione Diritto di proprietà intellettuale

Conseguenze della registrazione di una denominazioneSono vietati➡ qualsiasi impiego commerciale, diretto o indiretto, di una denominazione registrata perprodotti che non sono oggetto di registrazione;➡qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione anche se l’origine vera del prodotto èindicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioniquali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o “simili”;➡ qualsiasi imitazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura oalle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità osui documenti relativi ai prodotti considerati nonché sull’impiego, per il condizionamento, direcipienti che possono indurre in errore sull’origine;➡ qualsiasi altra prassi che possa indurre il consumatore in errore sulla vera origine deiprodotti.

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La denominazione di origine, una volta riconosciuta dalla UE, diventa patrimonio della collettività, non

dell’Associazione, bensì di tutti quei produttori che sono in grado di produrre secondo le regole individuate

nel disciplinare di produzioneI produttori possono proteggere i loro prodotti da abusi e usurpazioni in quanto il marchio attribuisce un diritto esclusivo di utilizzazione della denominazione di origine. Questa esclusività del diritto fornisce ai produttori un eccezionale strumento per distinguersi dai concorrenti, trovando più facilmente nuovi sbocchi di mercato, e allo stesso tempo, informando in modo efficace i consumatori.

Per i consumatori a fronte di un eventuale maggior prezzo di acquisto vengono garantiti elevati standard qualitativi ed un’informazione certa, completa e veritiera sull’origine del prodotto tale da orientare le sue scelte senza alcun rischio.

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SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 17

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricettetradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare aiconsumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

Articolo 18

Criteri

1. Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:

a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o

b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o

b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

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Articolo 19

Disciplinare

1. Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende:a) il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; ed) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

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La PIRAMIDE La PIRAMIDE DEI PRODOTTI A DOP IGP DEI PRODOTTI A DOP IGP STG STG

D.O.P.D.O.P.(tutta la filiera nel territorio (tutta la filiera nel territorio

individuato)individuato)

I.G.P. I.G.P. (una o più fasi della filiera nel (una o più fasi della filiera nel

territorio individuato)territorio individuato)

S.T.G.S.T.G.(nessuna fase nel territorio individuato (nessuna fase nel territorio individuato -- metodo di metodo di produzione e materie prime del territorio di origine)produzione e materie prime del territorio di origine)

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Specificità del settore vinicolo ai fini delle produzioni di qualità (DO/IG)

• Vini a DO ed IG: Reg 1493/99 (l’OCM dell’epoca prevedeva il sistema dei v.q.p.r.d e demandava allo stato membro la legge applicativa) > Reg 491/09 (l’ex OCM vino inseriva le DO/IG vinicole nel sistema dei Regg 509 e 510/06) > attualmente, in vigenza dell’OCM UNICA (Reg UE 1308/2013), permane di fatto il sistema dei Regg 491/09 e 607/09 in quanto il Reg 1151/2012 non si applica in quanto il Reg 1151/2012 non si applica ai vini.ai vini.

La vecchia PIRAMIDE La vecchia PIRAMIDE DEI VINI DEI VINI ITALIANI di qualità (L 164/92)ITALIANI di qualità (L 164/92)

Vini a Vini a D.O.C.GD.O.C.G(v.q.p.r.d)(v.q.p.r.d)

Vini a D.O.C. Vini a D.O.C. (v.q.p.r.d)

Vini I.G.T.

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• Le novità sostanziali dal 2009 al 2013 sono riferibili a:

1. 1. Nuovo regime per i vini di qualità; Nuovo regime per i vini di qualità; 2. 2. Nuova categoria di vini, i c.d. Nuova categoria di vini, i c.d.

vini varietali;vini varietali;3. Nuove pratiche enologiche;4. Abbandono di molte misure di mercato

1. Nuovo regime per i vini di qualità•• DOCG e DOC > DOPDOCG e DOC > DOP•• IGT > IGP IGT > IGP

Per effetto delle nuove disposizioni tutte le suindicate categorie sarannooggetto di:

–– a)a) registrazioneregistrazione (PROTEZIONE)(PROTEZIONE) –– artt.34 – 46 Reg exReg CE 479/2008

b)b) CONTROLLO/CERTIFICAZIONECONTROLLO/CERTIFICAZIONE –– artt. 47, 48 exReg CE 479/2008

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La PIRAMIDE La PIRAMIDE DEI VINI DEI VINI ITALIANI ITALIANI DI DI QUALITA’ CON LA NUOVA OCMQUALITA’ CON LA NUOVA OCM

Vini a Vini a D.O.P.D.O.P.Menzione tradizionale D.O.C.GMenzione tradizionale D.O.C.G..

Vini a D.O.P. Vini a D.O.P. Menzione tradizionale D.O.C.Menzione tradizionale D.O.C.

Vini ad I.G.P. Menzione tradizionale I.G.T.

Vini c.d. “Varietali” con indicazioni di Vitigno limitate alle cv. “Internazionali” (esclusi i vitigni autoctoni) ed

Indicazione dell’annata (min 85% della vendemmia indicata)Tutti i prodotti sono soggetti a Certificazione e richiedono la piena tracciabilità nelle Tutti i prodotti sono soggetti a Certificazione e richiedono la piena tracciabilità nelle registrazioni ufficiali mediante la tenuta di conti/registrazioni separati registrazioni ufficiali mediante la tenuta di conti/registrazioni separati

La gerarchia delle norme applicabili aiLa gerarchia delle norme applicabili aiVINI DI QUALITA’ CON LA NUOVA OCMVINI DI QUALITA’ CON LA NUOVA OCM

REG UE 1308/2013 ex Reg CE 491/2009REG UE 1308/2013 ex Reg CE 491/2009

Regolamento attuativo dell’OCMReg CE 607/2009Reg CE 607/2009

• D. Lgs 61/2010

• disciplinari di produzione

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VINI DI QUALITA’

a) registrazionea) registrazione (PROTEZIONE)(PROTEZIONE) –– nuova procedura di competenza della Commissione Europea (artt. 2-23 Reg CE 607/09). Le DD.OO. e le II.GG. italiane preesistenti sono automaticamente registrate nelle suddette classificazioni di confluenza. Pertanto conservano validità tutti i relativi disciplinari di produzione di ogni singola D.O. ed I.G. già adottati in applicazione della normativa nazionale preesistenteLe vecchie denominazioni (DOCG(DOCG;; DOCDOC;; IGT)IGT) “SOPRAVVIVONO”“SOPRAVVIVONO” come menzionitradizionali riservate all’ITALIA.

Per la protezione delle menzioni tradizionali si fa riferimento ad analoga proceduradi competenza della Commissione Europea (artt. 29-48 Reg CE 607/09).

Anche in questo caso, come per la registrazione, la “riserva” di tali menzionitradizionali è automaticamente adottata per le menzioni riservate preesistenti;

%%%%%%%%%%

.

Vini di qualità

b)b) CONTROLLO/CONTROLLO/ CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE --la procedura fu codificata dagli artt 47 e 48dell’ex Reg CE 479/08.

Vini a DOP (DOCG E DOC) e Vini ad IGP(IGT) – ORGANISMI TERZI DICERTIFICAZIONE (privati) ovveroCAMERE DI COMMERCIO (pubblici).PER OGNI SINGOLA D.O. deve esservi apposito e

specifico provvedimento di attribuzione delle funzioniad una struttura riferibile ad una delle due categoriesuindicate.

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OCM - Vini varietali

2. Nuova categoria di prodotti (nuova possibilità di designazione dei vini non a D.O./I.G.): ••Vini Varietali Vini Varietali –– art 60 Reg Ce 479/08– sarà possibile indicare in etichetta sia il vitigno che

l’annata (85% min vinificato nella vendemmia indicata )

Le norme regolamentari applicative sono disposte dagli arttartt 6161 eesegseg deldel RegReg CeCe nrnr 607607//20092009.. In particolare, l’artl’art 6363 disponeche i c.d. vini varietali debbano assoggettarsi ad un processo diCERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE EE CONTROLLOCONTROLLO ANALOGAMENTEANALOGAMENTE AAQUANTOQUANTO ACCADEACCADE PERPER LELE DDDD..OOOO.. ee lele IIII..GGGG..

OCM - Vini varietali

2. ViniVini VarietaliVarietali – Vitigni ammessi èèfacoltàfacoltà dellodello StatoStato MembroMembro [art[art 6060,, parpar 22),), lettlettb),b), pp.. i)]i)] limitarelimitare l’indicazionel’indicazione deidei vitignivitigni chechepossonopossono figurarefigurare suisui vinivini varietalivarietali escludendoescludendo iivitignivitigni giàgià parteparte integranteintegrante didi unauna DOPDOP oo IGPIGP..

–– l’ITALIA è intervenuta ammettendo solo i vitigni l’ITALIA è intervenuta ammettendo solo i vitigni c.d. “internazionali” per la designazione di tali vini. c.d. “internazionali” per la designazione di tali vini.

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CONFRONTO L 164/92 CONFRONTO L 164/92 –– D Lgs 61/2010D Lgs 61/2010CAPO 1 L164/92 (artt 1CAPO 1 L164/92 (artt 1--7) 7) Norme Generali, classificazione, Norme Generali, classificazione,

ambito di applicazione ambito di applicazione

CAPO 1 D Lgs 61/10 (artt 1CAPO 1 D Lgs 61/10 (artt 1--6)6)Norme Generali, classificazione, Norme Generali, classificazione,

ambito di applicazione e ambito ambito di applicazione e ambito territorialeterritoriale

Vi sono notevoli innovazioni di concetto; infatti, il nuovo sistema Vi sono notevoli innovazioni di concetto; infatti, il nuovo sistema inserisce i inserisce i vini di qualità italiani nel regime delle DOP/IGP che riguarda tutti i prodotti vini di qualità italiani nel regime delle DOP/IGP che riguarda tutti i prodotti alimentari di qualità dell’UE disciplinati dal Reg Ce 510/2006. alimentari di qualità dell’UE disciplinati dal Reg Ce 510/2006. Tuttavia dal punto di vista pratico cambia poco perché i pilastri del sistema delle DOC rimangono sostanzialmente immutati pur con l’oggettiva “forzatura” causata l’oggettiva “forzatura” causata dall’inserimento di due distinte categorie qualitative (DOC E DOCG) dall’inserimento di due distinte categorie qualitative (DOC E DOCG) nell’unica categoria europea delle DOPnell’unica categoria europea delle DOP. . Va infatti osservato che la DOCG non mantiene una sua peculiarità solo per la designazione (menzione tradizionale) ma resta una categoria di livello più elevato mantenendo tutte la sua specificità in termini di maggior “rigorosità” e restrizione del disciplinare.

34

Articolo 5 Reg UE 1151/2012Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento,«denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

11

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Articolo 1 D. Lgs 61/2010Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche vinicole

Art. 1 Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.

11

36

Articolo 7 Reg UE 1151/2012Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;

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Disciplinareart 10 D Lgs 61/2010

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine o indicazione geografica;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini .... omissis ......

d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, .... omissis ......

e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali,.... omissis ......

f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. .... omissis ......

g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;

h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118-quater, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

6

Quadro normativo UE(CONTROLLI Reg CE 882/2004)

6

SALUTE E SICUREZZA: REG CE nr 178/2002GMP - Tracciabilità/rintracciabilità

QUALITA’ certificata, REGOLAMENTATA E REGISTRATA

TRATTATI (TUE, TFUE)

“PACCHETTO IGIENE”: HACCP; GHP etc

Controlli (REG CE NR 882/2004

SISTEMA“BIO” REG CE 834/2007

SISTEMA DELLE DO ed IGREG UE

1151/2012VINO: Regg UE 1308/2013 E CE 607/2009

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3

Il “collante” normativo tra i temi della sicurezza alimentare ed i temi della qualità

regolametnta e registrata è dato dal Sistema dei Controlli ufficiali definito dal Reg CE 882/2004. Esso realizza un integrazione piena dei principi del Reg Ce178/2002 e dei regolamenti UE in materia di prodotti a qualità regolamentata e registrata

1)Prodotti da agricoltura biologica: Reg CE 834/07;

2)Prodotti a DOP, IGP e STG : Reg UE 1151/2012

•Tra cui vini di qualità DOCG, DOC ed IGT: ex OCM Reg CE 491/09;

3)Carni con etichettatura facoltativa

Reg CE 1760/2000; DM 29.07.2004

Sicurezza alimentare e tracciabilità

Principi: Reg Ce 178/2002

Controlli: Reg CE 882/2004.

Strumenti principali utilizzati nei regimi di produzione a qualita’ regolamentata e registrata

• Normare rigidamente il sistema di produzionesecondo regole scritte (p. es. disciplinari diproduzione) alle quali gli operatori di filiera sonotenuti ad attenersi;

• pianificare rigidamente i controlli di settore

Controlli sistematici e con metodologia codificata realizzati mediante: • l’individuazione preventiva dell’Organo di Controllo (O.d.C): PUBBLICO O PRIVATO; • l’obbligo che siano effettuati da OO.dd.CC. “certificati” (se privati) e/o pubblici che adottino procedure predefinite (generalmente secondo le norme EN ed ISO)

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Mi.P.A.A.F. ICQRFE REGIONI

Operatori di Filiera

Ente di accreditamento

VIGILANZA

Struttura di controllo autorizzata REG CE 882/2004

Il sistema di controllo DERIVANTE

DALL’INTEGRAZIONE DELLE disposizioni

combinate del Reg CE 882/2004 (CONTROLLI) e delle SINGOLE NORME

SPECIALI CHE REGOLANO LE PRODUZIONI DI

QUALITA’

CONTROLLO

(art 5 c 2 Reg CE 882/04)

CONTROLLO

ISTITUZIONALE

Altre autorità pubbliche

(p.es. CC G.d.F. CFS etc )

Obiettivi e caratteristiche principali dei regimi di produzione a qualita’ regolamentata e registrata

• Garantire la tracciabilita’ dei prodottiapplicando i principi del Reg (Ce) 178/2002;

• Attuare un sistema di produzione, su base volontaria,che consenta di ottenere una migliore qualita’ ed unminor impatto ambientale;

• immettere al consumo prodotti “certificati” secondonorme codificate che garantiscano almeno lacertificazione del processo produttivo se non anchedel prodotto stesso (p.es. vini a DOCG e DOC)

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Strumenti principali utilizzati nei regimi di produzione a qualita’ regolamentata e registrata

• Normare rigidamente il sistema di produzionesecondo regole scritte (p. es. disciplinari diproduzione) alle quali gli operatori di filiera sonotenuti ad attenersi;

• pianificare rigidamente i controlli di settore

Controlli sistematici e con metodologia codificata realizzati mediante: • l’individuazione preventiva dell’Organo di Controllo (O.d.G); • l’obbligo che siano effettuati da OO.dd.CC. “certificati” e/o pubblici che adottino procedure predefinite (generalmente secondo le norme EN ed ISO)

1) Reg CE 882/2004 definizioni Ufficiali inerenti i Controlli

Articolo 2 (8)Definizioni.

• Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Reg CE 178/2002

• Inoltre si applicano le definizioni seguenti:• 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita

dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica dellaconformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e allenorme sulla salute e sul benessere degli animali;

• 2) «verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di proveobiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici;

• 4) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Statomembro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasialtra autorità cui e conferita tale competenza o anche, secondo i casi,l'autorità omologa di un paese terzo;

• 5) «organismo di controllo»: un terzo indipendentecui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo;

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2) Reg CE 882/2004 segue definizioni Ufficiali inerenti i Controlli

Articolo 2 (8)Definizioni.

• Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Reg CE 178/2002

• Inoltre si applicano le definizioni seguenti:• 6) «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se

determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizionipreviste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguateper raggiungere determinati obiettivi;

• 7) «ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, aglialimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspettisiano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, allasalute e al benessere degli animali;

• 11) «campionamento per l'analisi»: il prelievo di un mangime o di unalimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche provenientedall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione oche interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, laconformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle normesulla salute degli animali;

3) Reg CE 882/2004 segue definizioni Ufficiali inerenti i Controlli

Articolo 2 (8)Definizioni.

• Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Reg CE 178/2002

• Inoltre si applicano le definizioni seguenti:• 17) «controllo documentale»: l'esame dei documenti

commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativain materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita;

• 18) «controllo di identità»: un'ispezione visuale per assicurareche i certificati o altri documenti di accompagnamento della partitacoincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa;

• 19) «controllo materiale»: un controllo del mangime odell'alimento stesso che può comprendere controlli sui mezzi ditrasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, ilcampionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasialtro controllo necessario per verificare la conformità alla normativain materia di mangimi e di alimenti;

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4) Reg CE 882/2004 segue definizioni Ufficiali inerenti i Controlli

Articolo 2 (8)Definizioni.

• Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Reg CE 178/2002

• Inoltre si applicano le definizioni seguenti:• 10) «non conformità»: la mancata conformità

alla normativa in materia di mangimi o dialimenti, e alle norme per la tutela della salute edel benessere degli animali;

• 20) «piano di controllo»: una descrizioneelaborata dall'autorità competente contenenteinformazioni generali sulla struttura el'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.

Reg CE 882/2004 modalita’ operative

• Articolo 3 (9)Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali.

• 1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:

• a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali;

• b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

• c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti; • d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità. • 2. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una notifica

preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come nel caso degli audit. • 3. I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e

della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale [omissis] .

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Reg CE 882/2004 individuazione dei soggetti deputati al controllo

Articolo 4 (10)Designazione delle autorità competenti e criteri operativi.

• 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento.

• 2. Le autorità competenti assicurano quanto segue: • a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti

in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;

• b) il personale che effettua i controlli ufficiali e libero da qualsiasi conflitto di interesse; • c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di

eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far si che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;

• d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;

• e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente regolamento;

Reg CE 882/2004 individuazione dei soggetti deputati al controllo

Articolo 4 (10)Designazione delle autorità competenti e criteri operativi.

• 1. Gli Stati membri designano le autorità competentiresponsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento.

• 2. Le autorità competenti assicurano quanto segue: • a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi,

mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;

• b) il personale che effettua i controlli ufficiali e libero da qualsiasi conflitto di interesse;

• c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far si che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;

• d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;

• e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente regolamento;

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Reg CE 882/2004 individuazione dei soggetti deputati al controllo

Articolo 5 (12)Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali.

• 2. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici ad un dato organismo di controllo soltanto nei seguenti casi:

• a) vi e una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni a cui può svolgerli;

• b) e comprovato che l'organismo di controllo: – i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli

sono stati delegati; – ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

– È imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

• c) l'organismo di controllo opera ed è accreditato

conformemente alla norma europea EN 45004«Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se più pertinente, dati i compiti che gli sono stati delegati;

Controlli secondo le norme speciali Vini a DOCG, DOC ed IGT – Reg CE 491/2009 (OCM vino)

Articolo 118 sexdecies – Designazione dell’autorità di controllo competente – 1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di

controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (****) 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

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Controlli secondo le norme speciali Vini a DOCG, DOC ed IGT – Reg CE 491/2009 (OCM vino)

Articolo 118 septdecies – Verifica del rispetto del disciplinare 1. Per le denominazioni di origine

protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino: a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 118 sexdecies, paragrafo 1; oppure b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento. I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati. [omissis]

– Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1 o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida. 4. L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Operatori di Filiera

(produzione)

Mi.P.A.A.F. ICQRF E REGIONI

Ente di accreditamento

Fornitori e Clienti

VIGILANZAVIGILANZA

CONTROLLO

ISTITUZIONALE

Struttura di controllo autorizzata REG CE 882/2004

Il sistema di controllo ed il sistema della qualità DERIVANTE DALL’INTEGRAZIONE DELLE disposizioni combinate di cui al Reg CE 882/2004 (CONTROLLI) e delle SINGOLE NORME SPECIALI CHE REGOLANO LE

PRODUZIONI DI QUALITA’

CONTROLLO (art 5 c 2 Reg CE 882/04)