diritto del lavoro il recesso dal contratto di lavoro

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DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

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Page 1: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

DIRITTO DEL LAVORO

Il recesso dal contratto di

lavoro

Page 2: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Le ipotesi “minori” di estinzione Le ipotesi “minori” di estinzione del rapporto di lavorodel rapporto di lavoro

a)a)Risoluzione consensuale o Risoluzione consensuale o per mutuo consenso;per mutuo consenso;

b)b)Maturazione del termine nei Maturazione del termine nei rapporti a scadenza finale;rapporti a scadenza finale;

c)c) Impossibilità sopravvenuta Impossibilità sopravvenuta della prestazionedella prestazione

d)d)Morte del lavoratoreMorte del lavoratore

e)e)……..

Page 3: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Il recesso unilateraleIl recesso unilaterale

Si tratta della causa di estinzione Si tratta della causa di estinzione del rapporto di lavoro più del rapporto di lavoro più rilevante dal punto di vista rilevante dal punto di vista normativo e sociale.normativo e sociale.

A seconda del contraente che pone in A seconda del contraente che pone in essere la decisione “unilaterale” di essere la decisione “unilaterale” di recedere dal rapporto, si distinguono:recedere dal rapporto, si distinguono:

1)1) Le dimissioni (da parte del Le dimissioni (da parte del lavoratore);lavoratore);

2)2) Il licenziamento (da parte del datore Il licenziamento (da parte del datore di lavoro).di lavoro).

Page 4: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’impostazione originaria, ancora in parte presente nel

codice civile

L’istituto giuridico del recesso dal rapporto

di lavoro nella filosofia dei codici

liberali: ognuna delle due

parti può liberamente recedere dal

rapporto di lavoro alle

medesime condizioni medesime condizioni =

Il principio generale

della libera recedibilità

Page 5: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La libera recedibilità bilaterale nel codice del 1865…

Considerata una conquista di civiltà

giuridica per il lavoratore, elevato alla condizione di libero contraente

formalmente posto su un piano di parità

negoziale

Ratio simile a quella che

sorreggeva il divieto di

rapporti di lavoro a tempo

indeterminato

Page 6: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

…e nel codice civile del 1942:

il recesso “ad nutum”

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal

contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel

termine e nei modi stabiliti…”

(art. 2118 cod. civ.)

Ciascuno dei contraentipari significato giuridico

di dimissioni e

licenziamento

Page 7: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’unico limite imposto alle parti:

IL PREAVVISO

o la corrispondenteindennitàsostitutiva

Page 8: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’obbligo del preavviso incide sul principio di libera

recedibilità?

Rivela una considerazione della

situazione di sostanziale disparità

negoziale tra le parti?

Consente un controllo giurisdizionale sulla

decisione datoriale?

No, nella misura in cui è posto a carico di entrambe le

parti

No, nella misura in cui i

motivi della decisione datoriale

rimangono insindacabili

Page 9: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

In alcuni casi viene meno anche il limite del preavviso

“…o senza preavviso qualora si verifichi una

causa che non consenta la

prosecuzione del rapporto” (2119 c.c.)

La “giusta causa”

Page 10: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La necessità di dimostrare la ricorrenza di una giusta causa incide sul principio di libera

recedibilità?

Per recedere da un rapporto di lavoro senza preavviso

occorre dimostrare la sussistenza di

una giusta causa

L’unica conseguenza che deriva dalla mancanza

di una giusta causa non è l’invalidità del

recesso, ma la necessità di concedere il preavviso (o, meglio, la relativa indennità)

Page 11: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Perché il licenziamento con preavviso ex art. 2118

rimane assolutamente insindacabile dal giudice

Perché la mancanza di giusta causa ex art.

2119, anche ove accertata dal giudice,

lascia comunque libero il datore di

licenziare, con l’unico limite della indennità

sostitutiva del preavviso

Nel sistema del codice civilela libertà di licenziare non viene

intaccata…

NÉ DALL’OBBLIGO DI PREAVVISO

NÉ DALLA PREVISIONE DELLA GIUSTA CAUSA

Page 12: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Le dimissioni del lavoratore

creano al datore di lavoro il mero fastidio di una

sostituzione

Il licenziamento comporta invece

per il lavoratore la perdita della fonte

del proprio sostentamento

Parità formale e diseguaglianza sostanziale dei contraenti

“Il contratto di lavoro

riguarda l’avere per il datore ma l’essere per il lavoratore”

(F. Santoro Passarelli)

Page 13: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

qual è il compromesso più accettabile per comporre il contrasto tra

libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost)

e diritto al lavoro (art. 4 Cost)?

Dopo la Costituzione

La progressiva riduzione della libera recedibilità da

principio ad eccezione residuale

Page 14: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La tendenza evolutiva dell’ordinamento italiano

Il blocco dei licenziamenti (1945 )

La successiva contrattazione interconfederale (1950)

La legge 604 del 1966

L'art. 18 dello Statuto

La legge 108/1990

1. Selezionare le ipotesi

di legittimo recesso

del rapporto

per iniziativa del datore

2. Sottoporre il giudizio

di legittimità del recesso

al controllo

giurisdizionale

DUE PRINCIPI

Page 15: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

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La giurisprudenza della Corte che precede la riforme degli anni 60-70

Il diritto al lavoro (art. 4) non è norma precettiva per cui il recesso ad nutum è legittimo

“l'art. 4 della Costituzione, come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione (…) così non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro

Page 16: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

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continua

Con ciò non si vuol dire che la disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto diverso da quello proprio dell'art. 4 della Costituzione.

occorre una legge…

Page 17: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

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continua … il potere illimitato del datore di lavoro

di recedere dal rapporto a tempo indeterminato non costituisce più un

principio generale del nostro ordinamento. Questi ultimi dimostrano che le condizioni economico-sociali del Paese consentono una nuova disciplina, verso la quale l'evoluzione legislativa

viene sollecitata anche da raccomandazioni internazionali

Page 18: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La disciplina del licenziamento oggi:

due tipologie di normative

(quando si può legittimamente

licenziare?)

Giusta causa e giustificato

motivo

(quali sono le conseguenze del

licenziamento illegittimo?)

Risarcimento o reintegra nel

posto di lavoro

(I) I LIMITI (II) I RIMEDI

Page 19: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

(I) I LIMITI SOSTANZIALI

Il licenziamento come recesso “vincolato”

LA GIUSTA CAUSA CAMBIA FUNZIONE

Non più finalizzata al mero riconoscimento

del preavviso Ma elevata ad

elemento di legittimità del licenziamento

La “correzione” del libero recesso (l. 604/1966)

Page 20: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Articolo 30 Carta di Nizza: Ogni lavoratore ha il diritto

alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,

conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni

e prassi nazionali

Il principio di causalità del licenziamento come principio

costituzionale in ambito europeo

Page 21: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

GIUSTA CAUSA(2119 c.c.)

GIUSTIFICATO MOTIVO

(l. 604/1966)

Il principio della causalità del recesso

• Soggettivo

• Oggettivo

Notevole inadempimentodegli obblighi contrattuali

ragioni attinenti alla attività produttiva,

all’organizzazione del lavoro e al regolare

funzionamento di essa

Gravissimo inadempimento

delle obbligazioni contrattuali

Page 22: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’interpretazione delle clausole generali di giusta causa e di

giustificato motivo da parte della

giurisprudenza

Page 23: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA

gravissimo inadempimento contrattuale

o anche circostanze esterne al sinallagma

contrattuale?

Page 24: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Sussiste la giusta causa di licenziamento nel caso in cui il lavoratore abbia

trascorso il tempo destinato al lavoro, e come tale retribuito, a collegarsi per

scopi personali ad Internet ed a consultare i documenti scaricati, con la

rete telefonica pagata dall'azienda, integrando tale comportamento una

grave violazione degli obblighi contrattuali

(Corte d'appello Ancona 1/8/2003)

Un’ipotesi classica di licenziamento come sanzione dell’inadempimento

Page 25: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Fatti esterni comunque riconducibili alla nozione di

inadempimento Vincenzo C., dipendente con mansioni di operaio, si è assentato

per malattia, essendo stato colpito da lombosciatalgia acuta. Durante l’assenza ha lavorato nell’esercizio commerciale della moglie. L’azienda lo ha licenziato.

Il Pretore ha nominato un consulente tecnico, dalla cui relazione  è risultato che la collaborazione alla conduzione dell’esercizio commerciale s’era svolta con modalità richiedenti movimenti in iperestensione (spostamento e sistemazione della merce) e flessione del tronco (apertura e chiusura dei locali), tali da produrre un effetto ritardante del pieno recupero fisico

La Suprema Corte ha confermato la validità del licenziamento rilevando che il dipendente aveva dimostrato piena indifferenza per il nocumento che arrecava all’organizzazione aziendale: “Non si vede come il datore di lavoro possa continuare a fare affidamento sulla leale e corretta collaborazione di un dipendente che si sottragga al dovere primario di rendere possibile la prestazione ritardando il recupero della capacità a svolgere mansioni contrattualmente dovute”

(Cassazione  n. 2378 del 17 febbraio 2003)

Page 26: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Cassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza  16 giugno 2008 , n. 16207

IL FATTO. Un lavoratore in stato di astensione facoltativa dal lavoro ex Legge

n.53/2000 (congedo parentale), svolge attività lavorativa presso la pizzeria della

moglie e, conseguentemente a tale condotta, viene licenziato per giusta

causa dal datore di lavoro

Un caso recente

(e significativo di come

l’interpretazione delle norme influisca sul giudizio di validità del

licenziamento)

Page 27: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Impugnato il licenziamento dal lavoratore, il giudice di primo

grado rigetta la domanda dello stesso in quanto ritiene che

l’utilizzo del congedo parentale per finalità diverse dalla cura

della prole vale a configurare la giusta causa di licenziamento

GIUDICE DI PRIMO GRADO

Page 28: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Secondo il giudice del gravame occorre considerare la diversità della situazione in

esame rispetto a quella del lavoratore assente per malattia che presti attività

lavorativa a favore di terzi. Nel caso de quo l’attività svolta dal

lavoratore era finalizzata a soddisfare una esigenza della famiglia e quindi

rappresenta un legittimo esercizio del congedo pertanto il licenziamento è privo

di giusta causa e meritevole di essere annullato

GIUDICE D’APPELLO

Page 29: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La Corte richiama alcune sentenze della Consulta con le quali i giudici costituzionali

hanno ribadito come “ la tutela della paternità si risolva in misure volte a garantire il

rapporto del padre con la prole in modo da soddisfare i bisogni affettivi e relazionali dei

bambino al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità;

esigenza che, richiedendo la presenza del padre accanto al bambino, è impedita dallo

svolgimento dell'attività lavorativa e impone pertanto la sospensione di questa, affinché il padre dedichi alla cura del figlio il tempo che avrebbe invece dovuto dedicare al lavoro”.

LA CASSAZIONE

Page 30: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

LE CONCLUSIONI

non può condividersi la tesi della realizzazione delle esigenze della figlia minorenne attraverso lo svolgimento di attività lavorativa, da parte del padre

in congedo, nella pizzeria della moglie: il legittimo esercizio del congedo parentale postula la presenza del

padre accanto alla propria bambina

Page 31: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato per

svolgere una diversa attività, si configura un abuso per sviamento dalla funzione

propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà

della moglie) contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia

Page 32: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

2) Fatti inerenti alla vita privata del lavoratore

Page 33: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Al ritorno da un volo internazionale, un assistente di volo è stato trovato in possesso di modica quantità di

stupefacente. La sentenza di merito, che ha ritenuto non sussistere una giusta causa, va cassata perché non ha

tenuto conto: della delicatezza delle funzioni affidate al soggetto;

dei profili di grave pericolo per la incolumità dei passeggeri;

dell'esigenza di continua attenzione da prestarsi nell'esercizio delle mansioni;

della responsabilità aggravata dell'azienda per eventuali accadimenti negativi conseguenti a tale

situazione; della immanente lesività dell'immagine della società del danno concreto alla stessa cagionato, posto che al

dipendente, in conseguenza del fatto, fu ritirato il tesserino di accesso ai locali doganali ed aeroportuali;

della strumentalizzazione del rapporto di dipendenza e del servizio per l'approvvigionamento della droga

Page 34: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Il principio generaleLa condotta inerente alla vita privata del lavoratore, di norma irrilevante ai fini della

lesione del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, può integrare giusta causa di licenziamento qualora fatti e comportamenti

estranei alla sfera del contratto siano tali da far venire meno quella fiducia che integra

presupposto essenziale della collaborazione tra datore e prestatore di lavoro.

Cass. civ., sez. lav., 22 agosto 1997, n. 7884

fatti e comportamentiestranei alla sfera del contratto siano tali da farfar venire meno quella fiducia

Page 35: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

…segue: la valutazione “in concreto” del vincolo fiduciario

Nel caso di giusta causa di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione

dell'elemento della fiducia; la valutazione relativa deve essere operata con

riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, al grado di affidamento

richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alle circostanze del suo verificarsi e ad ogni altro aspetto

correlato alla specifica connotazione del rapporto(Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 1998, n. 3270)

bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto

Page 36: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

3) L’entità del pregiudizio patrimoniale

Un dirigente di una filiale di una catena di grandi magazzini, è sorpreso in un'altra filiale sita in una città diversa, ad occultare sulla propria persona alcuni oggetti di modestissimo valore economico, quali una confezione di chiavi tubolari e un paio di solette da scarpe

(Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6100)

E’ UNA GIUSTA CAUSA DI

LICENZIAMENTO?

Page 37: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Nel caso di licenziamento per giusta causa, viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del

danno patrimoniale (rilevanti in sede penale), ma la ripercussione sul

rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura

correttezza dell'adempimento - in quanto sintomatica di un certo

atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti

SI

Page 38: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

In ipotesi di licenziamento per giusta causa (comminato a dipendente di impresa

operante nel settore della grande distribuzione per avere consumato in due mattinate successive alcuni pasticcini), la

complessiva valutazione della gravità dell’infrazione, è da condurre sulla base dei

seguenti criteri: esistenza o meno di precedenti disciplinari, posizione del

dipendente all’interno dell’organizzazione aziendale, modalità della commissione del

fatto, entità del danno provocato all’impresa;

Un altro caso

Page 39: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

ove, in applicazione di tali criteri, risultino l’inesistenza di precedenti disciplinari, lo svolgimento di mansioni non implicanti particolari responsabilità, modalità di commissione del fatto implicanti indici minimali di intensità dolosa, nonché la

particolare tenuità del danno provocato, il licenziamento deve considerarsi illegittimo, trattandosi di infrazione inidonea a minare irreparabilmente l’elemento fiduciario (Pret.

Varese 9/5/97)

Page 40: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Le possibili conseguenze paradossali del rilievo attribuito alla sussistenza del vincolo fiduciario

Comportamento veniale del lavoratore

Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali

Se viene meno la fiducia

Licenziamento in tronco

Licenziamento con preavviso

GIUSTA CAUSA

GIUSTIFICATO MOTIVO

SOGGETTIVO

Page 41: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

4) I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile nel caso del recesso per giusta

causa

Il proscioglimento esclude sempre la sussistenza di una

giusta causa di licenziamento ?e la condanna la implica

necessariamente?

Page 42: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che aveva tentato, in concorso con altri, di sottrarre denaro dai conti correnti dei clienti della banca e che, chiamato a rispondere del reato di associazione a delinquere, era stato assolto dal giudice penale per essere rimasta l'intenzione criminosa alla fase, penalmente non rilevante, degli atti preparatori

Trib. Roma, 30 settembre 1997

Assolto ma licenziato

Page 43: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Enrico G., dipendente della S.p.A. Terminal Contenitori Porto di Genova, è stato licenziato con l’addebito di aver fatto inviare al direttore generale vari quantitativi di merce mediante l’apposizione della firma contraffatta dal medesimo.

Pretore e Tribunale hanno invalidato il licenziamento, affermando che il fatto attribuito al lavoratore, integrante il reato contravvenzionale di molestie, poteva definirsi uno scherzo di pessimo gusto, una condotta fastidiosa, ma inidonea ad interferire sulla comunità di lavoro.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la motivazione data dal Tribunale per la sua decisione doveva ritenersi gravemente illogica in quanto, pur dando atto che il lavoratore aveva commesso un reato nei confronti del direttore generale, aveva escluso la sanzionabilità di questa illecita condotta con il licenziamento

Page 44: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Condannato ma reintegratoLa Suprema Corte ha confermato la

sentenza del Tribunale rilevando che la condotta tenuta dal lavoratore, pur costituendo un reato, non aveva una portata violenta, intimidatrice ovvero ingiuriosa e quindi era inidonea a influire sull’attività lavorativa del direttore e a ripercuotersi sulla comunità di lavoro aziendale.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 18282 del 23 dicembre 2002)

Page 45: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Il rilievo del giudicato penale DOPO il licenziamento

considerato valido per g.m.o. in caso di applicazione di misure

restrittive della libertà personale (rinvio)

Page 46: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

GIUSTA CAUSA (2119 c.c.)

…se, con riferimento alla specifica prestazione, sono in grado di alterare il vincolo fiduciario…

…senza considerare l’entità del danno patrimoniale…

…e a prescindere da ogni rilievo del parallelo giudizio penale

Rilievo di fatti estranei al rapporto…

Page 47: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La nozione di giustificato motivo:

Oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare

funzionamento di essa

Soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali

I rapporti con la nozione di giusta causa

Insindacabilità delle scelte datoriali, mitigata solo da: C.d. obbligo di repechage

Verifica del nesso di causalità

Page 48: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La valutazione giudiziale dell’esigenza organizzativa

Il titolare della ditta Star Ricambi, ha licenziato un’impiegata, con motivazione riferita alla necessità di dare un lavoro a suo figlio, che aveva appena assolto agli obblighi di leva.

“La interpretazione del termine "giustificato" di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 che il ricorrente implicitamente prospetta è esclusa dalla lettera del medesimo articolo che

precisa il significato del termine alternativamente come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del

prestatore di lavoro (giustificato motivo soggettivo) ovvero ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del

lavoro, al regolare funzionamento di essa (giustificato motivo oggettivo).

È evidente che l'esigenza di dare lavoro ad un figlio nella azienda, anche allo scopo di addestrarlo alla conduzione di

essa in vista della successione, non rientra tra le ragioni che integrano il giustificato motivo oggettivo”

(Cassazione Sezione Lavoro n. 10371 del 30 luglio 2001)

Page 49: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Il G.m.o. riconducibile a fatti interenti alla persona del lavoratore

“in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal lavoratore, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile – alla stregua di una interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 codice civile) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore

Page 50: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Fattispecie di licenziamento invalido, diverse dalla annullabilità

(mancanza di giusta causa o giustificato motivo) Il

licenziamento nullo

Discriminatorio, Intimato durante il

periodo di malattia o maternità

In occasione di matrimonio della lavoratrice

Il licenziamento inefficace

Privo delle forme prescritte

1) Comunicazione per iscritto 2) Possibilità di richiedere i motivi entro 15 giorni

3) Obbligo di rispondere entro 7 giorni4) Altre “irritualità” (non immediatezza,

modificazione dei motivi)

Page 51: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Un caso particolare di licenziamento soggetto a

specifiche “forme” procedurali

Il licenziamento disciplinare

Page 52: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Il problema del licenziamento disciplinare

L’art. 7 dello Statuto Le norme disciplinari

relative alle infrazioni e alle relative sanzioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti

Il datore non può irrogare sanzioni senza aver preventivamente contestato l’addebito al lavoratore e averlo sentito a sua difesa

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale

Queste disposizioni si applicano al licenziamento disciplinare?

ovveroIl licenziamento

è una sanzione disciplinare?

Page 53: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La fonte del problema “Non possono essere disposte

sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro” (art. 7, c.

4 Statuto)

E il licenziamen

to?

Page 54: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Le diverse conseguenze pratiche

Se il licenziamento è qualificato come

sanzione disciplinare

Se il licenziamento non è qualificato come

sanzione disciplinare

Contestazione dell’addebito

Difesa del lavoratore assistito, se vuole, dal

sindacato

Comunicazione per iscritto del recesso

Possibilità di richiedere i motivi entro 15 giorni

Si applica l’art. 7 StatutoSi applica la disciplina ordinaria (L. 604/66/

Page 55: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La soluzione giurisprudenziale

IL LICENZIAMENTO COME SANZIONE

ONTOLOGICAMENTE DISCIPLINARE

(l’area della giusta causa è pressoché interamente coperta

da licenziamenti disciplinari)

Page 56: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’impugnativa del licenziamento

Art. 6, l. 604/1966:Il licenziamento deve essere impugnato

a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua

comunicazioneovvero della comunicazione dei motivi

ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento

Page 57: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’impugnativa può essere:

GIUDIZIALE STRAGIUDIZIALE

qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del

lavoratore (art. 6, l. 604/1966)

impedisce, in ognicaso,

la decadenza

Page 58: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

(II)I RIMEDI

(quali sono le conseguenze del licenziamento illegittimo perché privo di

giusta causa o giustificato motivo?)

RISARCIMENTO o

EFFETTIVA REINTEGRA nel posto di lavoro

Tutelaobbligatoria

Tutelareale

Page 59: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

COSA SI INTENDE PER “TUTELA OBBLIGATORIA”

(art. 8 l. 604/1966)

Quando risulti accertato che non

ricorrono gli estremi del

licenziamento per giusta causa o per

giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di

lavoro

…o, in mancanza, a risarcire il

danno versandogli

un’indennità di importo compreso tra un minimo di

2,5 ed un massimo di 6 mensilità

dell’ultima retribuzione

globale di fatto

riassumere

risarcire

Page 60: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Una norma pragmatica…

Nell’ambito della tutela obbligatoria, il licenziamento privo di giustificazione è illegittimo, ma è

ugualmente idoneo a produrre i suoi

effetti (Mancini)

La finta alternativa tra riassunzione e

pagamento dell’indennità

La monetizzazione di fatto del

licenziamento

…e un po’ ipocrita

Page 61: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

COSA SI INTENDE PER “TUTELA REALE”

(art. 18 l. 300/1970)

il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il

licenziamento o annulla il licenziamento intimato senza

giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità, ordina al datore di lavoro di

reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

inefficaceannulla

nullità

reintegrare

Page 62: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

COSA SI INTENDE PER “TUTELA REALE” (art. 18 l. 300/1970)

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto

dal giorno del licenziamentosino a quello dell'effettiva reintegrazione

Page 63: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

LA DIFFERENZA DI FONDO

RISPETTO

ALLA TUTELA OBBLIGATORIA:

QUI UN ATTO INVALIDO

NON È IDONEO

A PRODURRE GLI EFFETTI PER I QUALI ESSO E’ STATO ADOTTATO

Page 64: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Alcuni nodi applicativi problematici

L’esecuzione dell’ordine di reintegra

La detraibilità dell’aliunde perceptum

La detraibilità dell’aliunde percipiendum

Page 65: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Una rilevante questioni processualeLa riforma in appello della sentenza di primo grado che era stata favorevole al lavoratore:

- Le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegra nel posto di lavoro

costituiscono risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l’illegittimo licenziamento, di

modo che con la riforma della sentenza che dichiara la legittimità dell’impugnato licenziamento viene a viene a cadere l’illecito civile ascritto al datore di lavoro e cadere l’illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste più l’obbligo del risarcimento a suo non sussiste più l’obbligo del risarcimento a suo

caricocarico. Pertanto, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e devono essere, conseguentemente, restituite al datore di lavoro

(Cass. 30/3/2006 n. 7453, Pres. Lupi)

Page 66: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Le somme corrisposte dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la

reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono risarcimento del danno; in caso di riforma della

sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento, pertanto, venendo conseguentemente

meno l'obbligo di risarcimento a suo carico, esse devono essere restituite fin dal momento della

riforma della sentenza. Solo quando all'ordine di di reintegrazione abbia fatto seguito l'effettiva ripresa

dell'attività lavorativa resta preclusa, a norma dell'art. 2126 c.c., la ripetibilità delle somme versate

al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività stessa (Cass. 13/1/2005 n. 482).

Un correttivo

Page 67: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La reintegra nel posto di lavoro in funzione non sanzionatoria (l.

322/1995)

Il nuovo art. 102 bis disp. att. c.p.p

Chiunque sia stato licenziato perché sottoposto alla misura della custodia

cautelare in carcere ovvero degli arresti domiciliari ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro in caso

di sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a

procedere ovvero di provvedimento di archiviazione

Page 68: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Le modifiche del 1990

L’indennità sostitutiva della reintegra

“Il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di

lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a

quindici mensilità di retribuzione globale di

fatto”

Una giuridificazione

delle prassitransattive

Page 69: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Area in cui si applica ancora il principio della libera recedibilità

I lavoratori domestici I lavoratori ultrasessantenni in

possesso dei requisiti per la pensione, salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto

I lavoratori in prova I dirigenti

Page 70: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

COME CONVIVONO LE TRE DISCIPLINE

DEL LICENZIAMENTO?

Le discipline successive non sostituiscono quella precedenti. Tutte

continuano a trovare applicazione

1. Artt. 2118 e 2119 c.c. (recesso ad nutum)

2. Art. 8 l. 604/1966 (tutela obbligatoria)3. Art. 18 Statuto dei lavoratori (tutela

reale)

Page 71: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Unità produttive

fino a 15 dipendenti

Unità con più

di 15 o datoricon più di 60

dipendenti

Area della stabilitàobbligatoria:

alternativa rimessa al datore di lavoro

Area della stabilità reale:

ordine giudiziale di reintegra

L’intensità della tutela

dipende dalle

dimensioni dell’unità produttiva

ove avviene il recesso

Il problema del computo dei dipendenti

Page 72: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Oltre il “velo” della personalità giuridica?Recenti orientamenti giurisprudenziali

Pur non essendo consentito attribuire all’attività di gruppo, di per sé, un valore giuridicamente unificante, è tuttavia sempre possibile, in presenza di determinate caratteristiche organizzative e strutturali, ravvisare, in caso di collegamento societario, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Tale situazione è ravvisabile ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico e ciò venga accertato in modo adeguato

(Cass. n. 4274 del 24 marzo 2003)

Page 73: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

LA REGOLA GENERALE PUO’ ESSERE INDICATANELLA TUTELA OBBLIGATORIA

A MENO CHE…più di 15 dipendenti nell’unità produttiva

più di 60 nel complessoAREA DELLA TUTELA REALE

A MENO CHE…Lavoratore domestico

DirigentePiù di 65 anni

Lavoratore in provaAREA DEL LICENZIAMENTO AD NUTUM

Page 74: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Due eccezioni importanti

PRIMA ECCEZIONECasi in cui, anche nelle

piccole imprese, e anche nell’area del licenziamento ad

nutum, si applica la tutela reale

SECONDA ECCEZIONE

Casi in cui, anche nelle grandi imprese,

si applica la tutela obbligatoria

IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

LE ORGANIZZAZIONIDI TENDENZA

Page 75: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Definizione di “organizzazione di tendenza”

“datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di

istruzione ovvero di religione o di culto”

Problemi applicativi:a) l’ambito di estensione della disciplina, con riferimento alle istituzioni scolastiche laiche o confessionali (ambito oggettivo di applicazione);b) l’ambito di estensione della disciplina con riferimento al personale che non è ideologicamente legato all’organizzazione (ambito soggettivo di applicazione)

Page 76: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Alcune indicazioni di prospettiva

L’ART. 18 DELLO STATUTO: una norma perennemente al centro dei dibattiti sulla

“modernizzazione” del diritto del lavoro

Page 77: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Sgombrare il campo dalle false rappresentazioni del problemaDa un articolo del senatore Debenedetti (PD) sul Sole 24 ore di qualche anno fa: “Occorre introdurre norme che rendano possibile il licenziamento per giustificato motivo economico“ “Per la nostra legge, non spetta all'azienda, ma al giudice, decidere se può o no mantenere quel lavoratore in quel posto”

Il senatore Debenedetti

bocciato all’esame di diritto del

lavoro

Page 78: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro
Page 79: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

La flessibilità non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo dei talenti.

La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro: essa significa dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire durante la loro vita lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni

Page 80: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Verso il superamento dell’art. 18

nell’ordinamento italiano?

Le ricadute nel dibattito interno

Page 81: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’obbligo giudiziale di reintegra, questione fondamentale nell’ordinamento italiano

È VERO O NON È VERO CHE SI TRATTA DI UN UNICUM NORMATIVO?

Molti sistemi nazionali consentono al giudice di non ordinare la reintegra – cosa che pure potrebbe fare – e di optare per un rimedio risarcitorio, quando risulti provato che “è impossibile ripristinare un’ulteriore proficua collaborazione fra le parti”

Page 82: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’uso corretto della comparazione implica una contestualizzazione degli istituti Il caso tedesco

Il ruolo sindacale Il caso olandese

Il ruolo amministrativo Il caso spagnolo

Il licenziamento “abaratado”

Page 83: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Una prima conclusione:due possibili modelli di gestione del

licenziamento

Modello di gestione “preventiva”, del licenziamento, che trova i suoi

elementi costitutivi in una proceduralizzazio

ne dei poteri datoriali

Modello di gestione “successiva”, che

rinvia la definizione della vicenda ad un

momento cronologicamente posteriore all’atto

di recesso

Page 84: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

IL MODELLO ITALIANO: TUTTO

IL PESO SCARICATO SUL

MOMENTO GIUDIZIALE A

VALLE DEL RECESSO

L’ORIGINE DEI PROBLEMI INTERNI

La reintegra e i suoi possibili

effetti distorsivi in un sistema

giudiziale non perfettamente

funzionante

Page 85: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

A differenza del principio di causalità

del recesso, la reintegra non è una

nozione costituzionalmente

vincolataLa Corte costituzionale (sent. n. 46/2000) ha

escluso che la tutela reale rappresenti “l’unico possibile paradigma

attuativo” dei principi di cui agli artt. 4 e 35 della

Costituzione

I POSSIBILI INTERVENTI CORRETTIVI RISPETTO AD

ALCUNE UTILIZZAZIONI DISTORTE DELLA NORMA:

Gli interventi sul processo (e la sua durata)

La possibile diversificazione nella tutela fondata sulle diverse cause di invalidità del recesso

Page 86: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

IL SUPERAMENTO DELL’ART. 18 NEGLI

ANNI 2000Tentativi falliti e proposte in atto

Page 87: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’accantonamento dell’art. 18 nelle proposte di riforma dei primi anni 2000

La reintegra non avrebbe più trovato applicazione ai lavoratori: “Emersi” dal sommerso La cui assunzione avrebbe

fatto scattare la soglia dimensionale

Il cui contratto a tempo indeterminato fosse frutto di una conversione di un originario contratto a termine

Page 88: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’insostenibilità dei “doppi regimi” di recesso rispetto all’art. 3 Cost Tra lavoratori

Vecchi e nuovi assunti con contratto a termine

“stabilizzato”

Secondo alcuni emendamenti introdotti in sede

parlamentare, la misura sulla stabilizzazione avrebbe riguardato solo il Sud

Tra territori

Page 89: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Lo “stralcio” della norma dalla legge delega (il “Patto per l’Italia”)

Tutti i rapporti di lavoro instaurati nell'arco di tre anni dalla data di

entrata in vigore del relativo provvedimento, non saranno

computati nel numero dei dipendenti ai fini dell'individuazione del campo di applicazione dell'art. 18 l. n. 300

del 1970

Page 90: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Il problema di “doppio regime” residuo”

Tra imprese

Due imprese di 20 lavoratori, a seconda

della data di assunzione degli ultimi

5, sarebbero state sottoposte a due diversi regimi di

recesso

Page 91: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

L’accantonamento delle proposte(sostanziale superamento del problema attraverso

la moltiplicazione delle forme di flessibilità in entrata?)

Page 92: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Disposizioni per il superamento del dualismo del mercato del lavoro, la promozione del lavoro stabile in strutture produttive flessibili e la garanzia di pari opportunità nel lavoro per le nuove generazioni

La c.d. proposta Ichino (raccoglie consensi e dissensi trasversali da

entrambi gli schieramenti parlamentari)

Il dibattito in corso:una riforma bi-partisan?

Page 93: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

LO SCAMBIO PROSPETTATO:

meno flessibilità in entrata contro più flessibilità in

uscita

(ovvero: “Il Contratto unico a stabilità

crescente” ) ?

Page 94: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Chi riguarderebbe

Tranne pochi casi in cui continuerebbe ad essere ammesso il contratto a termine, i new entrants

sono tutti assunti a tempo indeterminato, con periodo

di prova di sei mesi

Secondo la Relazione di presentazione, le imprese che assumono sarebbero molto più disposte a farlo a tempo indeterminato se si offre loro la possibilità di applicare ai nuovi assunti il nuovo regime, piuttosto

che se le si costringe a operare nel vecchio

Page 95: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

“controllo giudiziale e art. 18 per il licenziamento disciplinare e quello discriminatorio, salva la possibilità per il giudice, considerate le circostanze, di condannare l’imprenditore anche solo al risarcimento (o, in altri casi, solo alla reintegrazione senza risarcimento)”

Le novità per i licenziamenti “soggettivi”

In realtà ciò equivarrebbe,

malgrado l’enunciazione,

ad un abbandono

dell’art. 18, con la sua piena applicazione lasciata alla

discrezionalità del giudice

Page 96: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Le novità per i licenziamenti “oggettivi”: il cuore della proposta

Le esigenze economiche od organizzative che motivano il licenziamento non sono soggette a sindacato giudiziale, salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti, o motivi di

mero capriccio, intentendosi per tali motivi futili totalmente estranei alle esigenze organizzative o produttive

aziendali.

Page 97: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Quando il lavoratore abbia maturato venti anni di anzianità, il licenziamento motivato con esigenze economiche od organizzative si

presume dettato da intendimento di discriminazione in ragione dell’età, con

conseguente applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300,

salva prova del giustificato motivo economico, tecnico od organizzativo, della quale il datore

di lavoro è onerato in giudizio

Page 98: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

All’atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento non disciplinare, al prestatore è dovuta dal datore di lavoro un’indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso.

Il prestatore stesso ha inoltre diritto alla stipulazione del contratto di ricollocazione di cui all’articolo 3.

Le (nuove) tutele per il lavoratore licenziato per motivi oggettivi

Page 99: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Al lavoratore al quale si applichi il nuovo sistema di protezione, quando abbia perso il posto in conseguenza di un licenziamento

non disciplinare o di un licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo in sede giudiziale, l’ente bilaterale è obbligato a offrire la stipulazione di un contratto di ricollocazione al lavoro che preveda:

Articolo 3 ‑ Contratto di ricollocazione al lavoro

Una sorta di “modello danese”?

Page 100: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

a) l’erogazione di una indennità di entità pari al 90% dell’ultima retribuzione per il primo anno, all’80% per il secondo, al 70% per il terzo e al 60% per il quarto; la durata minima del trattamento di disoccupazione è pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto, con il limite di quattro anni;

   b) l’erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione

   c) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti

   d) l’impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell’ente per le iniziative di cui alle lettere b e c secondo un orario settimanale corrispondente all’orario di lavoro praticato in precedenza;

   e) l’assoggettamento dell’attività svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione al potere e di controllo dell’ente, il quale lo esercita di regola attraverso un tutor cui il lavoratore viene affidato.

Page 101: DIRITTO DEL LAVORO Il recesso dal contratto di lavoro

Maggiori informazioni ed interventi

(compresi quelli critici) sul sito

www.pietroichino.it