crisi di impresa nella recente eveluzione normativa

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CONVEGNO CRISI DI IMPRESA NELLA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA (D.L. n. 83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 134/2012) Bergamo, 13 dicembre 2012 Il Piano attestato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: novità aziendalistiche e fiscali Prof. Giuliano Buffelli

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Page 1: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

CONVEGNO

CRISI DI IMPRESA NELLA RECENTE

EVOLUZIONE NORMATIVA

(D.L. n. 83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 134/2012)

Bergamo, 13 dicembre 2012

Il Piano attestato e gli accordi di ristrutturazione

dei debiti:

novità aziendalistiche e fiscali

Prof. Giuliano Buffelli

Page 2: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

Indice

PREMESSA .............................................................................. pag. 1 IL PIANO ATTESTATO ................................................................ pag. 3 Inquadramento generale/Note di sintesi ..................................... ›› 3 Le novità introdotte dal DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012 ....... ›› 5 Decorrenza ......................................................................................... ›› 5 Indipendenza del professionista ......................................................... ›› 5 Pubblicità ........................................................................................... ›› 8 Il piano attestato quale strumento per proporre ai creditori pagamenti percentuali .......................................................................

››

8

Novità di carattere fiscale ............................................................ ›› 9 Sopravvenienze attive da esdebitamento ........................................... Attività per imposte anticipate .......................................................... Esempi ............................................................................................... Irap .................................................................................................... Perdite su crediti ...............................................................................

›› ›› ›› ›› ››

9 10 11 12 14

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI............ pag. 15 Inquadramento generale/Note di sintesi ..................................... ›› 15 Le novità introdotte dal DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012 ....... ›› 15 Decorrenza – sintesi delle novità ....................................................... ›› 17 Il professionista negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67 terzo comma, lett. d) (art. 182bis, 1 co.) ...........................

››

19

Il pagamento dei creditori estranei all’accordo .................................. ›› 20 Il ricorso anticipato o preventivo con riserva di concordato e la successiva proposizione dell’accordo ex art. 182 bis .........................

››

21

Nuova finanza (art. 182 quinquies co. 1 l.f.) ..................................... ›› 21 Pagamenti anticipati (art. 182 quinquies co. 5 l.f.) – esenzione da azione revocatoria ..............................................................................

››

22

Sospensione dall’obbligo di ricapitalizzazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 sexies 1 co.) ..............................

››

23

Novità di carattere fiscale ............................................................ ›› 23 Art. 88 Tuir sopravvenienze attive da esdebitamento........................ ›› 24 Art. 101 Tuir perdite su crediti ......................................................... Perdite su crediti ...............................................................................

›› ››

25 26

IVA .................................................................................................... pag. 27 GLI ASPETTI CONTABILI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ...................................................................................

pag.

27

CONCLUSIONI .............................................................................. pag. 30

Libro collegato: Le crisi di impresa: Gestioni Concorsuali e Precoconcorsuali.

Aspetti fallimentari, civilistici, aziendalistici, fiscali e penali. Edizione 2012 – Gruppo 24 Ore – G. Buffelli – P. D’Andrea.

(Aggiornato al DL 83/2012 conv. nella L. 134/2012)

Page 3: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

1  

Ilpianoattestatoegliaccordidiristrutturazionedeidebiti:novitàaziendalisticheefiscali

Prof. Giuliano Buffelli

PREMESSA

Il contesto economico nel quale le imprese si devono confrontare, reso sempre più

difficile dalla negativa e persistente contingenza dell’economia reale, unitamente alle

istanze di revisione avanzate dal mondo delle imprese, dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, hanno indotto il legislatore a rivedere l’insieme delle regole a base

della gestione concorsuale o preconcorsuale della crisi dell’impresa.

In questa direzione si sono mosse le numerose revisioni apportate alla legge

fallimentare a partire dalla riforma di cui al DL 35/2005 convertito nella L 80/2005,

passando, per l’intervento di cui al D.Lgs. 169/2007, al DL 78/2010 convertito nella L.

122/2010 e da ultimo al DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012. Il percorso che ha

portato alla vigente versione e soprattutto all’attuale operatività è frutto di un

costante processo di rinnovamento compiutosi parallelamente, da un lato, come

osservato, per l’intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale e dall’altro per

l’esperienza acquisita dagli operatori nell’utilizzo dei nuovi strumenti di gestione

delle crisi d’impresa.

Gli strumenti messi a disposizione dalla disciplina fallimentare per gestire, con taglio

negoziale e pattizio, la situazione di crisi afferente l’impresa in ambito per così dire,

preconcorsuale, sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani attestati.

Entrambi gli strumenti consentono l’instaurazione di un percorso volto al tentativo

di salvaguardare la continuità dell’impresa. L’aspetto innovativo è da rinvenire nella

flessibilità di tali strumenti, che si esprime nell’esaltazione dell’autonomia negoziale

dell’imprenditore debitore, tesa a comporre la situazione di crisi con i creditori: le

risultanze non sono altro che il concerto di volontà tra l’interesse del debitore di

proseguire la propria attività e risanare la propria esposizione debitoria, e l’interesse

dei creditori di ottenere il migliore soddisfacimento per i loro crediti (rispetto al

Page 4: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

2  

fallimento o al concordato preventivo) e garantirsi la prosecuzione del rapporto con

il cliente nel più ampio disegno di difesa del tessuto economico esistente.

Tuttavia le cd. procedure pre concorsuali di gestione della crisi e cioè sia gli accordi

di ristrutturazione dei debiti che i piani attestati, hanno avuto inizialmente scarsa o

difficile applicazione. Come è anche evidenziato dallo studio di Assonime, in

collaborazione con il Ministero della Giustizia pubblicato nell’aprile 2012 circa il

“rapporto sull’attuazione della riforma della legge fallimentare e sulle sue più recenti

modifiche” tale indagine, pur riscontrando negli operatori la convinzione che questi

mezzi rappresentano “uno strumento fondamentale per risolvere in tempi rapidi una

situazione di crisi reversibile” ha constatato come nella prassi, gli accordi di

ristrutturazione “vengano scarsamente utilizzati sia per l’assenza di misure fiscali di favore,

sia per la difficoltà dell’imprenditore di accedere a nuovi finanziamenti necessari durante la

fase delle trattative con i creditori e nella fase dell’esecuzione dell’accordo” ecc..

Non rilevano indicazioni (nel detto studio) per i piani attestati “in ragione del carattere

esclusivamente stragiudiziale di questo tipo di accordi”.

E la recente revisione alla disciplina di cui al DL 83/2012 conv. in L.134/2012, ha

appunto operato in questa direzione, con la finalità di migliorare l’efficienza dei

procedimenti di composizione delle crisi d’impresa, cercando di superare le criticità

emerse in sede applicativa.

Tale ultimo provvedimento introduce novità, sempre con le medesime finalità, anche

in ambito di imposte dirette.

Rammento che le opportunità offerte dalla legge fallimentare per salvare le imprese e

gestire le crisi aziendali sono fruibili esclusivamente dagli imprenditori commerciali

cd fallibili.

Va conclusivamente, in premessa, osservato che, spesso, tali strumenti sono

difficili da realizzare in considerazione della rilevante dilatazione dei tempi di

risposta da parte dei creditori.

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3  

IL PIANO ATTESTATO

> Inquadramento generale/Note di sintesi

L’art. 67 al terzo comma lett. d) L.F. prevede che un impresa in crisi/insolvente possa

predisporre un piano che le consenta di risanare l’esposizione debitoria e di

riequilibrare la situazione finanziaria facilitando i creditori nel recupero del proprio

credito. Il piano, da definirsi attestato – in quanto un professionista doveva

garantirne, nella formulazione originaria, la ragionevolezza, risponde all’esigenza

di esaltare l’autonomia privata ovvero la regolazione autonoma e negoziale, di

stampo pattizio, della crisi. La disposizione in esame garantisce per detto piano –

ovvero per il suo contenuto – il beneficio dell’esenzione dall’azione revocatoria

fallimentare (oltre all’esenzione di alcuni reati di bancarotta) salvaguardando così i

soggetti coinvolti nell’operazione di risanamento dagli effetti del possibile fallimento

del debitore con il quale si sono intrattenuti rapporti. Il tenore letterale della norma

presuppone, per realizzare tali benefici, la forma scritta del piano di risanamento -

che permetta all’attestatore professionista l’espletamento documentale del proprio

adempimento - nonché la sua data certa, in modo da poterlo rendere opponibile al

curatore in caso di eventuale successivo fallimento dell’impresa debitrice. Quanto al

contenuto del piano di risanamento (attestato) è certamente opportuno il rispetto dei

criteri contabili ovvero della prassi di redazione dei bilanci di previsione che

dovranno rilevare tanto nel piano finanziario quanto in quello industriale. In

particolare nel piano dovranno essere indicate:

- le cause della crisi;

- le sue caratteristiche generali e cioè le ipotesi poste a base, nonché le

metodologie utilizzate per la sua predisposizione;

- le misure operative finalizzate al risanamento e al raggiungimento

dell’equilibrio finanziario;

- la durata del processo di risanamento;

- ecc..

In tema di attestazione dei piani di risanamento in generale tra gli standard

professionali e i principi contabili cui il professionista attestatore deve attenersi,

Page 6: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

4  

rilievo assume, l’Isae 3400 emesso dall’IFAC nell’aprile 2007 che, definisce uno

standard di comportamento atto a guidare l’analisi di giudizio rispetto a proiezioni

finanziarie previsionali basate su assunti ipotetici. Da adottare quale codice di

comportamento, esso individua un’ottima best – practice per l’effettuazione dell’

attestazione del professionista. La struttura del documento approfondisce temi quali

l’accettazione dell’incarico, la conoscenza del business, l’esame del periodo

temporale di previsione, l’esame delle procedure utilizzate per l’elaborazione

prospettica nonché l’informativa ad essa connessa. Vanno svolte l’analisi preventiva

della qualità dei dati a base dell’elaborazione previsionale nonché la verifica degli

assunti di partenza che devono risultare credibili, appropriati, sostenibili e non

irrealistici. Il professionista attestatore, nel compiere il proprio incarico, deve

preliminarmente effettuare un’indagine per acquisire un sufficiente livello di

conoscenza del business dell’impresa ovvero dei suoi sistemi di organizzazione,

gestione e controllo interni. Una corretta attestazione deve anche prestare la dovuta

attenzione all’arco temporale preso a riferimento dal piano previsionale prospettico;

partendo dal presupposto che più il periodo di previsione cresce più decresce

l’attendibilità della previsione medesima; l’arco temporale di riferimento deve essere

congruo, sostenibile nonché coordinato con la struttura finanziaria dell’impresa.

Infine si ritiene opportuno un accenno alla disclosure, sulla necessità che essa

permetta la comprensione degli assunti posti a base dell’informativa finanziaria

prospettica e l’approfondimento dei criteri di elaborazione della stessa e delle

modalità di previsione applicate nonché – da evidenziare in quanto particolarmente

rilevante – una informativa di merito rispetto alle differenti scelte contabili e di

bilancio effettuate.

Con l’attestazione, il professionista rende un giudizio critico e motivato sulla

concreta capacità del piano a consentire il superamento della crisi.

La legge nella sua versione ante DL 83/2012 non prevedeva alcun onere pubblicitario

per detto piano che, a ben vedere, poteva e può, come vedremo, rimanere riservato.

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5  

> Le novità introdotte dal DL.83/2012 conv. in L. 134/2012

L’art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. riguardante i piani attestati di risanamento,

interessato dalle modifiche apportate dal recente DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012

recita:

3. Non sono soggetti all’azione revocatoria:

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) deve attestare veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

(In neretto le modifiche apportate dal DL 83/2012 conv. in L. 134/2012)

* * *

Decorrenza

Le novità introdotte si applicano, per espressa previsione normativa, ai piani di

risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. elaborati dopo il 30mo giorno

successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e cioè la L.

134/2012, entrata in vigore il 12.08.2012. Il 30mo giorno successivo è il 10.09.2012 e

quindi la decorrenza è dall’11.09.2012.

Le novità introdotte, come osservato, hanno quale finalità quella di intervenire su

alcune criticità evidenziatesi nella previgente normativa.

Indipendenza del professionista

Ai fini della esclusione dall’azione revocatoria, e della esenzione dai reati di

bancarotta, il piano dev’essere attestato da un professionista designato dal debitore,

con il requisito dell’indipendenza. La designazione quindi compete al debitore; il

legislatore ha accolto le indicazioni della prevalente giurisprudenza e dottrina che sul

Page 8: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

6  

tema si erano già espresse in tal senso. Le caratteristiche richieste a tale professionista

sono quindi:

- Che sia iscritto nel registro dei revisori legali;

- Che sia in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare di cui

all’art. 28 lettere a) e b) LF;

- Che sia indipendente ex art. 2399 c.c.

Rispetto all’oggetto dell’attestazione rilevano importanti novità; in luogo della

previgente disposizione normativa che definiva come il professionista dovesse

attestare solo la ragionevolezza del piano, ora l’attestazione deve avere ad oggetto la

veridicità del dati aziendali in esso inseriti e la fattibilità del piano stesso con ciò

ampliando notevolmente l’ambito connesso alla attestazione.

Con riferimento all’ indipendenza, si tratta di un requisito generalizzato, perchè

attiene ai rapporti sia con il debitore che con i creditori.

L’art. 67 co. 3 lett. d), L.F., nella versione integrata, chiarisce che il professionista,

può essere considerato indipendente quando non è legato all’impresa in crisi da

rapporti personali o di lavoro e, in generale, non ha interessi di sorta all’operazione

di risanamento.

E’ previsto che il professionista debba possedere i requisiti prescritti per la carica di

sindaco dall’art. 2399 c.c.; in particolare non possono ricoprire tale incarico:

l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta

l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici

direttivi (art. 2382 c.c.), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli

amministratori della società o delle società da questa controllate o delle società

controllanti e di quelle soggette a comune controllo, dei soggetti legati alla società o

alle società controllate o alla controllante o a quelle soggette a comune controllo da

un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione

d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne

compromettono l’indipendenza.

Inoltre l’articolo citato precisa che il professionista non deve avere prestato negli

ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione

professionale, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore

Page 9: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

7  

ovvero avere partecipato agli organi di amministrazione e controllo dello stesso

debitore.

Quanto al richiamo previsto dalla lett. d) co. 3 dell’art. 67 L.F., all’art. 2399 c.c., sul

requisito dell’indipendenza, sembra qualificante l’esame della norma di

comportamento n. 1.4 del CNDCEC del 1° gennaio 2012 secondo cui la

compromissione dell’indipendenza del sindaco può derivare da:

rischi derivanti da interesse personale nel caso in cui il sindaco ha interessi

economici, finanziari o di altro genere nella società o in altre società facenti parte

del gruppo tali da influenzare la propria azione di vigilanza nella stessa.

rischi derivanti da auto-riesame nel caso in cui il sindaco si trovi in condizione di

valutare o esprimere giudizio rispetto a prestazioni svolte da lui stesso o da altro

soggetto della rete alla quale il professionista appartiene.

rischi derivanti da prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica

dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte nel caso

in cui il sindaco si trovi con funzione di consulente tecnico di parte contro la

società o contro/sostegno di una società del gruppo.

rischi derivanti da eccessiva familiarità o confidenza nel caso in cui il sindaco sia

influenzabile per rapporti di ordine personale che lo legano alla società.

rischi derivanti da intimidazione, nel caso in cui il sindaco possa essere oggetto di

condizionamenti causati da influenze esercitate nei suoi confronti da parte della

stessa società ovvero da altre società del gruppo.

Il legislatore conscio della notevole carenza della originaria norma ha, di fatto,

cercato di bilanciare la designazione lasciata al debitore, con il requisito

dell’indipendenza richiesto al professionista attestatore. (Rilevano perplessità:

personalmente avrei preferito che la designazione fosse attribuita al Tribunale).

Il professionista attestatore – attesa la sua ribadita centralità nella gestione della crisi

d’impresa – assume responsabilità specifiche nell’espletamento del suo mandato

responsabilità che il Dl 83/2012, all’art. 236-bis l.f., ha esteso anche all’ ambito

penale, (ne tratterà in prosieguo il Prof. Amodio) per attestazioni e relazioni nelle

quali espone informazioni false od omette di fornire informazioni rilevanti. E’

prevista la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa di importo

Page 10: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

8  

variabile compresa tra 50.000 e 100.000 euro; da aumentarsi se il fatto viene

commesso dal professionista attestatore con l’intento di conseguire un ingiusto

profitto per sé o per altri ovvero in caso di conseguente danno alla massa creditoria.

Pubblicità

In tema di pubblicità, il legislatore nella versione riformata sancisce la possibilità,

per il debitore, di pubblicare il piano stesso nel registro delle imprese. Detta

previsione permette di superare la criticità operativa riconducibile alla esigenza di

dare data certa al documento, necessaria per fissare il confine tra gli atti revocabili e

non. L’esclusione dalla azione revocatoria opera infatti solo per gli atti compiuti

dopo l’attestazione del professionista.

Il piano attestato quale strumento per proporre ai creditori pagamenti percentuali

La pubblicità di cui si è detto è inoltre elemento necessario per poter beneficiare della

non tassabilità delle sopravvenienze attive da bonus da piano attestato ai sensi dell’

art. 88 co. 4 Tuir. (differenza tra l’originario debito e ciò che è proposto dal piano -

sopravvenienze attive da esdebitamento). Detta previsione, apre le porte ad una

nuova interpretazione circa la natura da attribuire ai piani attestati di cui all’art. 67,

terzo comma, lett. d),L.F. sulla possibilità di prevedere o meno la riduzione in

conto capitale dell’esposizione debitoria del debitore. Prima dell’introduzione della

modifica apportata all’art. 88 co. 4 Tuir dal DL 83/2012, si riteneva che nell’ambito

degli strumenti di gestione preconcorsuale delle crisi d’impresa, di cui vi sto

parlando, una rilevantissima distinzione consistesse nel fatto che, mentre il

risanamento del debito finalizzato al riequilibrio finanziario tramite il piano attestato

ex art. 67 L.F. perseguiva, nei tempi e con le modalità del piano, il ristorno totale del

debito in conto capitale, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

prevedevano espressamente, sulla base di uno specifico contratto con una

maggioranza qualificata di creditori, la possibilità di ridurre il debito in conto

capitale. L’introduzione della de-tassazione delle sopravvenienze attive derivanti da

riduzioni del debito per effetto del piano attestato consente la possibilità, anche per

detto strumento, di proporre la riduzione dei debiti in conto capitale.

Page 11: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

9  

Ritengo peraltro necessaria, a tal fine, la formalizzazione contrattuale dell’accordo.

La formalizzazione contrattuale già rileva quando con il piano ci si prefigge, ad

esempio, riscadenziamenti con il sistema bancario.

> Novità di carattere fiscale - Art. 88, comma 4, Tuir così come integrato dall’art. 33 DL 83/2012 recita:

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.

(In neretto le modifiche apportate dal DL 83/2012 conv. in L. 134/2012)

Sopravvenienze attive da esdebitamento

La revisione dell’art. 88 co. 4 Tuir, che si ricorda tratta delle sopravvenienze attive da

esdebitamento, ad opera del DL 83/2012 conv. in L.134/2012 ha modificato la

disciplina riguardante la de-tassazione delle sopravvenienze attive risultanti dalla

riduzione dei debiti in seguito a pregressa procedura concorsuale. Prima prevista

solo per il concordato fallimentare e il concordato preventivo, ora viene estesa anche

alle riduzioni di debiti derivate da “procedure preconcorsuali” di gestione della crisi

e cioè: accordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato.

Il beneficio (non tassabilità del cd bonus – sopravvenienza attiva) , va ricordato,

opera “per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 TUIR” ed è

finalizzato, a mio parere – precisando che sul tema, considerata la sintetica portata

normativa, le prime interpretazioni non sono del tutto concordanti - ad escludere che

la perdita fiscale possa emergere o incrementarsi per effetto della esenzione da

tassazione della sopravvenienza attiva.

Page 12: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

10  

Si evidenzia come al fine del calcolo del reddito imponibile e delle perdite riportabili

dell’esercizio in cui rileva la sopravvenienza attiva da esdebitamento necessita

procedere nelle seguenti fasi:

1) determinazione del reddito di impresa imponibile comprensivo della

sopravvenienza attiva esente;

2) determinazione della sopravvenienza attiva da esdebitamento;

3) individuazione per differenza tra 1 e 2 del reddito fiscale al netto della citata

sopravvenienza attiva esente;

4) determinazione dell’imponibile fiscale operando in due fasi

a) attraverso la determinazione della variazione in diminuzione fiscale

ammessa considerando le perdite fiscali pregresse e di periodo;

b) rilevando il reddito imponibile e le perdite riportabili sottraendo al reddito

di impresa come individuato sub 1) la variazione in diminuzione ammessa

sub 4a) ed evidenziando l’utilizzo delle perdite e il residuo perdite

pregresse.

In presenza di perdite fiscali pregresse e di periodo, considerato il generico

riferimento che il secondo periodo del quarto comma dell’art. 88 Tuir fa a dette

perdite, non richiamando in particolare il limite dell’80%, le stesse rilevano (a mio

parere) interamente rispetto alle sopravvenienze attive esenti.

Le eventuali perdite fiscali residue sono riportabili ex art. 84 Tuir, senza limiti di

tempo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio.

Non potranno in ogni caso rilevare le cd perdite teoriche e cioè quelle perdite

generate dalla eccedenza della sopravvenienza esente rispetto al risultato di bilancio.

Ricorrendo perdite fiscali pregresse o di periodo potrebbe rilevare la necessità di

stanziare attività per imposte anticipate.

Le condizioni richieste per tale rilevazione sono disciplinate dall’OIC 25 secondo cui

le attività per imposte anticipate devono essere contabilizzate se vi è la ragionevole

certezza che negli esercizi futuri vi saranno imponibili fiscali positivi in entità

sufficiente per assorbire tali evidenze.

Page 13: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

11  

In presenza di perdite necessiterà che la ragionevole certezza attenga al fatto che in

futuro tali negatività non rilevino e che le imposte riferite alle perdite fiscali saranno

assorbite da imponibili positivi.

Nelle procedure di gestione preconcorsuale delle crisi, i piani di risanamento sono

sviluppati prospetticamente su più esercizi, e sono attestati da professionista

indipendente evidenziando l’andamento previsionale dei risultati con la conseguente

possibile ricorrenza degli elementi a base di tale iscrizione.

ESEMPI:

Caso A Caso B Caso C Caso D

Perdita fiscale esercizio pregresso -100.000 -400.000 -100.000

Reddito d'impresa imponibile comprensivo della sopravvenienza attiva da esdebitamento 2.500.000 -300.000 100.000 300.000

Sopravvenienza attiva da esdebitamento 1.500.000 500.000 200.000 300.000 Reddito fiscale di periodo senza tener conto della sopravvenienza attiva da esdebitamento 1.000.000 -800.000 -100.000 -

Determinazione imponibile fiscale:

Fase 1) Variazione in diminuzione ammessa

Sopravvenienza attiva da esdebitamento 1.500.000 500.000 200.000 300.000

Perdite fiscali pregresse e di periodo senza tener conto della sopravvenienza attiva da esdebitamento -100.000 -1.200.000 -100.000 -100.000

Variazione in diminuzione ammessa 1.400.000 0 100.000 200.000

Fase 2) Reddito imponibile e perdite riportabili Reddito d'impresa imponibile comprensivo della sopravvenienza attiva da esdebitamento 2.500.000 -300.000 100.000 300.000

Variazione in meno -1.400.000 0 -100.000 -200.000

Reddito d'impresa imponibile 1.100.000 -300.000 0 20.000

Utilizzo perdite pregresse -100.000 0 0 0

Residuo perdite pregresse 0 -700.000 0 -20.000

Page 14: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

12  

- Caso A: perdita fiscale utilizzabile 100.000;

- Caso B: la perdita fiscale dell’esercizio (€ 300.000) già comprende la

sopravvenienza attiva: senza tale elemento la perdita salirebbe a € 800.000. Le

perdite fiscali riportabili rimangono di € 700.000 (300.000 + 400.000);

- Caso C: non si ritiene rientrare nello spirito della norma la situazione in cui la

perdita teorica (200.000 -100.000) possa essere riportata;

- Caso D: il reddito imponibile è pari a 100.000 – 80% x 100.000= 20.000; perdita

pregressa riportabile 20.000 pari alla differenza tra 100.000 e l’80% di 100.000.

- Perdite fiscali pregresse: considerato il generico riferimento che il secondo

periodo del 4° comma dell’art. 88 Tuir fa alle perdite pregresse, non

richiamandone il limite dell’80%, le stesse rilevano interamente rispetto alle

sopravvenienze attive esenti; le perdite residue, riportabili illimitatamente,

sono utilizzabili in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di

ciascun esercizio.

- Rileverà, ricorrendone le condizioni, la possibilità di iscrivere attività per

imposte anticipate.

Si tratta, in estrema sintesi, della preventiva determinazione dell’imponibile fiscale

prima della variazione in diminuzione della sopravvenienza attiva, così da definire

l’esatta quantificazione della sopravvenienza esente.

Quanto precede con riferimento ai soggetti Ires.

Considerato l’esplicito riferimento che la norma fa all’art. 84 Tuir (applicabile solo ai

soggetti Ires) si è portati a ritenere che la limitazione quantitativa alla quota esente

della sopravvivenza attiva non operi nel caso in cui il debitore sia una società di

persone con la conseguente totale esclusione da tassazione della sopravvenienza

attiva senza tener conto dell’effetto delle perdite.

***

Irap

Riguardo all’Irap nessuna modifica rileva per effetto del DL 83/2012 norma che però

aumenta il numero dei soggetti che, generando sopravvenienze attive da

esdebitamento, devono confrontarsi con tale tributo con particolare riferimento alle

dette componenti straordinarie (quanto segue per i soggetti non IAS).

Page 15: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

13  

Le poste di tale natura vanno rilevate, sulla base del principio contabile OIC12

(richiamato dal documento interpretativo 1 del principio contabile 12 Par. E) alle voci

E20 o E21, voci che normalmente non concorrono alla formazione della base

imponibile dell’imposta.

Tuttavia si ricorda che, per il principio di correlazione (presupposto su cui si fonda

l’Irap) i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico

diverse da quelle che costituiscono la base imponibile, partecipano alla formazione

della stessa se correlati a componenti che hanno concorso alla formazione della base

imponibile in periodi di imposta precedenti o successivi.

Ne consegue che i proventi straordinari, quali quelli originati dalle sopravvenienze

attive da esdebitamento, se di natura finanziaria, non sono soggetti all’Irap in quanto

i connessi proventi straordinari non sono correlati a costi dedotti in precedenti

esercizi, eccezion fatta per gli interessi passivi.

Diversamente il citato bonus, generato da esdebitamento di debiti di natura

commerciale, dovrebbe partecipare alla base imponibile Irap posto che attiene a

proventi correlati ad oneri dedotti in precedenti esercizi (es. fatture acquisti); non si è

del tutto concordi su tale interpretazione posto che, se è vero che i costi di acquisto

riferiti ad anni precedenti sono stati dedotti ai fini Irap, anche i relativi ricavi,

espressi dalle rimanenze di magazzino, hanno partecipato alla formazione della detta

base imponibile.

Rileva poi un’altra riflessione strettamente connessa al principio di derivazione che

fa propendere per una interpretazione circa la non imponibilità: come previsto

dall’OIC12 paragrafo E sono proventi/oneri straordinari, iscrivibili nelle voci E20 ed

E21 del conto economico le sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i

quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria

dell’impresa posto che rappresentano esclusivamente un beneficio che

l’ordinamento tributario offre in particolari situazioni, nel caso in esame previste dal

citato art. 88 Tuir; in tale ipotesi sembra pacifica la non partecipazione alla base

imponibile Irap di tali componenti.

La norma del Tuir (art. 88) è concettualmente valida, a mio parere, anche ai fini Irap.

Di conseguenza per i motivi in precedenza citati le sopravvenienze attive da

Page 16: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

14  

esdebitamento generate da procedure di gestione preconcorsuale delle crisi, non

dovrebbero partecipare alla formazione della base imponibile Irap.

***

Perdite su crediti

E’ da osservare poi che la norma (Art. 88 Tuir), regola esclusivamente la situazione

del debitore e nulla prevede in merito alla deducibilità della perdita ex art. 101 Tuir

per il creditore; la ragione, non condivisa, dovrebbe risiedere nel fatto che nel

procedimento di cui al piano attestato manca la fase giudiziale.

A mio parere, al contrario anche per il creditore, gli elementi certi e precisi richiesti

dal comma 5 dell’art. 101 Tuir per la deducibilità delle perdite dovrebbero

ugualmente ricorrere in presenza di un piano pubblicato nel registro imprese, la cui

veridicità e corretta fattibilità siano attestate da esperto indipendente e di un accordo

contrattuale con i creditori (accordo ritenuto necessario nel caso in cui il piano

preveda una riduzione del debito in conto capitale; nella pratica, come già ricordato,

tale documento rileva normalmente in ambito accordi con il sistema bancario).

Rilevante risulta la decorrenza di tale nuova disciplina di favore/di incentivo.

Mentre per le novità normative riferite alla materia fallimentare, la decorrenza

rileva per i piani elaborati dall’ 11.09.2012, per quelle di cui alla disciplina fiscale la

decorrenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 70 del DL 83/2012 si ha dal giorno

stesso della pubblicazione di detto decreto nella Gazzetta Ufficiale; e cioè dal

26/06/2012, con la conseguenza che le novità di cui al’art. 88 Tuir dovrebbero entrare

in vigore da tale data e quindi con effetto sull’esercizio 2012.

Tale interpretazione trova conforto, a mio parere, nella circostanza che l’art. 3 c. 1 L.

212/2000 (statuto del contribuente), secondo cui la modifica dovrebbe applicarsi dal

periodo di imposta successivo (2013), si propone di tutelare il contribuente da

immediati aggravi di imposta non sussistenti nel caso in esame, con la conseguenza

che la decorrenza dovrebbe appunto rilevare dall’esercizio 2012.

Importante ricordare, al fine di poter beneficiare della norma fiscale di favore, la

necessità: che il piano sia attestato da un professionista indipendente e che sia

pubblicato nel registro delle imprese.

Page 17: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

15  

Il piano attestato potrebbe prevedere il semplice riscadenziamento del debito con

riduzione del pagamento degli interessi; in tale ipotesi non riducendosi, in ossequio

all’OIC 19 il valore del debito, non rileverà alcun provento attivo nel conto

economico.

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

> Inquadramento generale/Note di sintesi

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182bis l.f. rappresentano uno

strumento extraconcorsuale di risanamento al quale l’impresa in crisi/insolvente può

ricorrere per ridurre la propria esposizione debitoria e tentare così il recupero della

propria continuità gestionale e si sostanziano in una pluralità di accordi di stampo

privatistico/negoziale, supportati da specifico piano, che il debitore raggiunge con

tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un

professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma lett. d) L.F., che

attesti la veridicità dei dati aziendali in tale piano espressi, nonché l’attuabilità

dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale

pagamento dei creditori estranei. Il contenuto degli accordi con i creditori aderenti è

liberamente determinabile mentre ai non aderenti deve essere garantito il pagamento

integrale di quanto dovuto.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono caratterizzati da due fasi:

- quella prettamente stragiudiziale nella quale l’imprenditore in crisi negozia

con il ceto creditorio la sua situazione debitoria;

- quella giudiziale, in cui l’accordo con i creditori, per divenire produttivo di

effetti legali, deve essere omologato dal Tribunale.

Quanto al piano e alla connessa attestazione professionale si fa riferimento a quanto

detto a proposito del piano attestato ex art. 67 L.F..

Tale strumento si ritiene possa essere attivato anche con finalità prettamente

liquidatoria.

> Le novità introdotte dal DL.83/2012 conv. in L. 134/2012

L’art. 182 bis l.f. interessato dalle modifiche /integrazioni di cui all’art. 33 del DL

83/2012 conv. in L. 134/2012 recita:

Page 18: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

16  

1) L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. 2) L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

3) Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l’art. 168 secondo comma. 4) Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 5) Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 6) Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 9 la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c), e d) una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. 7) Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria

Page 19: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

17  

disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. 8) A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.

(In neretto le modifiche apportate dal DL 83/2012 conv. in L. 134/2012)

* * *

Decorrenza – sintesi delle novità

Le novità normative entrano in vigore il 10/09/2012 (trentesimo giorno successivo a

quello di entrata in vigore della L. 134/2012 in G.U. 187 del 11/08/2012) e

riguardano gli accordi di ristrutturazione dei debiti (“introdotti”), depositati per

l’omologa (anche ai sensi del comma 6 dell’articolo in commento) a decorrere dal

giorno 10/09/2012 presso la cancelleria del tribunale competente. Le modifiche

apportate da tale revisione, perseguono il chiaro intento di rimuovere alcune carenze

evidenziatesi nella pratica applicazione.

In sintesi, le novità, di maggior rilievo possono così essere sintetizzate:

- Anzitutto, il richiamo all’art. 161 LF introduce una novità specifica del

concordato preventivo anche negli accordi di ristrutturazione: si tratta

della disposizione contenuta nel co. 2 lett. e) dell’art. 161 LF in forza della

quale il debitore è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di

omologazione, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità

e dei tempi di adempimento della proposta.

- Al primo comma viene stabilito che il professionista attestatore degli

accordi designato dal debitore, debba essere indipendente e sia anche

penalmente responsabile ex art. 236 bis l.f. (sul punto valgono le

considerazioni svolte trattando del piano attestato).

- Ancora al primo comma viene statuito come il professionista incaricato

debba farsi carico di attestare la veridicità dei dati aziendali (novità) e

l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad

Page 20: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

18  

assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, ovvero non

aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in un termine

espressamente previsto dalla novellata norma, di cento venti giorni

dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero

cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti

alla data dell’omologazione. L’aggettivo integrale (che ha sostituito il

meno chiaro “regolare”) delinea sicuramente in modo più efficace

l’estinzione della obbligazione del debitore in crisi e lascia intendere, a mio

parere, che l’attestazione del professionista debba riguardare anche gli

eventuali interessi.

- Nel terzo comma è previsto che il blocco delle azioni dei creditori sul

patrimonio del debitore opera automaticamente per 60 giorni dalla data di

pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, inibendo, per lo

stesso periodo, l’acquisizione di titoli di prelazione se non concordati.

- Nel settimo comma viene ripreso il concetto dell’integrale pagamento dei

creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque

negato la propria disponibilità a trattare.

- Nell’ottavo comma (che è stato sostituito integralmente) si definisce il

coordinamento con la disciplina di cui all’art. 161 co. 6 l.f. – circa la

possibilità di depositare una domanda di concordato preventivo senza la

documentazione richiesta della citata norma e beneficiare del termine

compreso tra 60 e 180 gg previsto per il suo deposito, per richiedere, in

alternativa, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti

ex art. 182-bis mantenendosi la garanzia della protezione per il patrimonio

del debitore sin dal deposito di detto ricorso di concordato.

- L’art. 182quinquies LF in tema di finanziamenti e continuità aziendale,

prevede al primo comma che il tribunale possa autorizzare il debitore -

nell’ambito della presentazione di una domanda di omologazione di un

accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di concordato preventivo - a

Page 21: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

19  

contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 se “un

professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,

terzo comma, lett d) …. attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore

soddisfazione dei creditori”.

- Al quinto comma dell’art. 182quinquies l.f., in subordine all’autorizzazione

del tribunale e in presenza dei presupposti di cui al quarto comma

dell’articolo, si consente al debitore – che abbia presentato domanda di

omologazione di un accordo ex art. 182bis l.f. – di pagare crediti anteriori

per prestazioni di beni o servizi; pagamenti esenti da azione revocatoria.

- Il nuovo art. 182sexies l.f. regola infine la non applicazione degli articoli

2446 commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis commi quarto, quinto e sesto e

2482 ter del c.c. circa la riduzione e perdita del capitale sociale e la non

operatività della causa di scioglimento delle società di cui agli articoli 2482

co. 4 e 2545 duodecies del c.c. nel periodo intercorrente tra la data di

deposito della domanda per l’omologazione dell’accordo di

ristrutturazione dei debiti ovvero della proposta di accordo a norma del

comma 6 dell’art. 182 bis LF e l’omologazione dell’accordo stesso.

Osservo come, pur apprezzando l’intervento normativo, lo strumento presupponga

tempi di rilievo e si renda, nella pratica più operativo, per situazioni in cui nelle mani

di pochi creditori si concentri la percentuale minima del 60%.

La rilevanza di alcune delle novità poc’anzi sintetizzate necessita un maggiore

approfondimento.

Aspetti particolari:

Il professionista negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67 terzo comma, lett.

d) (art. 182bis, 1 co.)

L’apporto normativo, oltre a chiarire definitivamente che il professionista deve essere

designato dal debitore, prevede che egli attesti – la veridicità dei dati aziendali e

l’ attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare

il pagamento integrale dei creditori estranei. Questa previsione, a mio avviso di

Page 22: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

20  

particolare rilevanza pratica, chiarisce che l’attività del professionista attestatore deve

estendersi all’analisi della rispondenza al vero dei dati indicati negli accordi. Ne

conseguono più pregnanti doveri e responsabilità, anche di carattere penale, non

potendosi egli limitare a un controllo formale di attuabilità ma dovendo

preventivamente accertare l’attendibilità e la realtà dei dati ivi indicati. E’ richiesta

inoltre, per il professionista, per il richiamo all’art. 67, terzo comma, lett. d) la

medesima caratteristica di indipendenza prevista per attestare i piani ex art. 67 l.f..

Torneranno utili per l’espletamento dell’incarico del professionista le indicazioni

fornite circa il piano attestato.

Il pagamento dei creditori estranei all’accordo

L’integrazione normativa chiarisce definitivamente come il pagamento dei creditori

estranei debba avvenire integralmente. A risoluzione dei dubbi circa la previgente

locuzione “regolare pagamento” – nella quale la dottrina maggioritaria già

ravvisava un pagamento del dovuto per l’intero – ora non sussiste in merito alcuna

incertezza. La revisione in questione definisce inoltre le tempistiche – prima non

previste dalla norma (ma di cui la dottrina prevalente prevedeva l’immediato

pagamento a seguito dell’omologa) – per il soddisfacimento di detti debiti “estranei”,

che sono:

- entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a

quella data;

- entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora

scaduti all’omologazione.

La previsione di un termine per la soddisfazione dei creditori estranei potrebbe

facilitare il ricorso a detta procedura di composizione negoziale della crisi

garantendo all’imprenditore, così come esposto dalla relazione illustrativa al decreto,

di “beneficiare del cosiddetto scaduto fisiologico”. Nell’ottica di garantire la

concreta ed operativa esecuzione degli accordi, questa disposizione, consente di non

gravare nell’immediato la situazione societaria, lasciando all’imprenditore il tempo

per reperire le risorse necessarie per pagare i creditori estranei secondo i termini

sopra esposti.

Page 23: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

21  

Il ricorso anticipato o preventivo con riserva di concordato e la successiva proposizione

dell’accordo ex art. 182bis

Con questa importante integrazione la norma scardina uno degli elementi di

disincentivazione attinenti la mancata protezione automatica del debitore e del suo

patrimonio nel momento di composizione delle trattative.

Le modifiche apportate all’art. 161 LF in tema di “domanda di concordato” che

interessano, per l’esplicito richiamo, anche gli accordi di ristrutturazione, permettono

di anticipare la tutela da azioni esecutive e cautelari sul patrimonio

dell’imprenditore consentendogli di presentare ricorso per l’ammissione alla

procedura di concordato preventivo e riservarsi di presentare la proposta definitiva,

il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo (aggiornata relazione

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; stato analitico ed estimativo

delle attività; elenco dei titolari di diritti reali; il valore dei beni e creditori particolari;

il piano e la relazione di attestazione del professionista) entro un termine fissato dal

giudice compreso:

- tra sessanta e centoventi giorni

- prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 gg.

In questi stessi termini il debitore, invece della proposta definitiva di concordato

preventivo, può depositare domanda di omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis LF .

Nuova finanza (art. 182 quinquies co. 1 l.f.)

La norma richiamata interviene per risolvere una delle maggiori criticità del sistema

pre riforma di cui al D.L. 83/2012, e cioè la difficoltà di una corretta gestione della

crisi di impresa per la quasi assoluta mancanza del cosiddetto mercato della

“Finanza Ponte”, finanza che serve all’impresa per superare il periodo intercorrente

tra l’evidenziarsi della crisi/insolvenza e la presentazione dell’accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis. Con la previgente previsione normativa (art.

182 quater L.F.), era arduo ottenere nuova finanza nel citato periodo dal momento

che la prededucibilità era ed è riconosciuta in funzione della presentazione

dell’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta

Page 24: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

22  

nel provvedimento con cui il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione dei

debiti.

Al fine di accedere alla citata finanza ponte è ora necessario che l’imprenditore in

crisi che presenta l’accordo di ristrutturazione dei debiti (anche e soprattutto nella

forma della cd. proposta di accordo di cui al co. 6 dell’art. 182 bis LF) richieda

contestualmente al tribunale – che provvede assunte nel caso sommarie informazioni

– l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (previsione all’evidenza di

grande importanza soprattutto in ottica di continuità d’impresa). E’ tuttavia

necessario che un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo

comma, lett. d) LF attesti, previa verifica del complessivo fabbisogno finanziario

dell’impresa sino all’omologazione, che tali finanziamenti siano funzionali alla

migliore soddisfazione dei creditori. L’autorizzazione del tribunale e la relazione del

professionista possono riguardare anche finanziamenti individuati solo per tipologia

ed entità e non ancora oggetto di trattative, nonché la concessione di pegno od

ipoteche a garanzia di detti finanziamenti.

Pagamenti anticipati (art. 182 quinquies co.5 l.f.) – Esenzione da azione revocatoria

Nel caso di presentazione di domanda di omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti è previsto che l’imprenditore che ne presenti domanda -

anche nella forma di cui al co. 6 - possa chiedere in tale contesto al tribunale

l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazione di beni o servizi. La

domanda dovrà ovviamente essere adeguatamente motivata e supportata da

elementi oggettivi.

Condizione necessaria per concedere detta autorizzazione è che un professionista, in

possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) LF attesti che tali pagamenti siano

essenziali e pertanto funzionali alla prosecuzione della attività di impresa sino alla

omologa dell’accordo di ristrutturazione e che la prosecuzione della attività di

impresa sia funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Il professionista dovrà procedere quindi all’esame del piano di recupero dell’impresa

posto a base degli accordi, valutando la sua fattibilità dal punto di vista industriale,

economico, patrimoniale e finanziario. I pagamenti così effettuati, se autorizzati dal

Page 25: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

23  

tribunale, godono dell’esenzione da azione revocatoria in caso di successivo

fallimento dell’impresa.

Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.

182sexies 1 co.)

Dalla data di deposito della domanda di omologa (o dell’istanza ai sensi del sesto

comma dell’art. 182 bis) e sino alla omologa non operano, ai sensi dell’articolo 182

sexies L.F.:

- Le disposizioni civilistiche sulla riduzione del capitale per perdite (artt.

2446 co. 2 e 3, 2447, 2482 bis co. 4, 5 e 6, e 2482 ter c.c.);

- Le cause di scioglimento per perdita o riduzione del capitale (artt. 2482 n. 4

e 2545 duodecies c.c.).

Per effetto di questa disposizione, la presenza di perdite “qualificate” ovvero la

riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non produce gli effetti della

relativa causa di scioglimento ad essa connessa sino all’omologa dell’accordo.

Successivamente alla omologa le norme citate riacquisteranno operatività ma potrà

soccorrere il cd bonus da esdebitazione nella determinazione della perdita.

> Novità di carattere fiscale Il DL 83/2012 conv. nella L. 134/2012 apporta alla disciplina fiscale inerente gli

accordi di ristrutturazione dei debiti rilevanti novità. I fronti di intervento attengono

all’estensione del beneficio dell’art. 88, comma 4 Tuir (sopravvenienze attive da

esdebitamento) e all’integrazione dell’art. 101, comma 5, Tuir in tema di deducibilità

delle perdite su crediti con riferimento alla procedura di cui agli accordi di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.f.

Con riferimento alla decorrenza delle norme fiscali sopracitate, si è portati a ritenere

che le stesse siano operative sin dall’esercizio 2012 tenuto conto che la previsione

contenuta nell’art. 3 c. 1 della L. 212/2000 (statuto del contribuente secondo cui la

decorrenza sarebbe dall’esercizio 2013) si pone a tutela del contribuente da aggravi di

imposta nel caso, a mio parere, non ricorrenti.

Page 26: Crisi Di Impresa Nella Recente eveluzione normativa

24  

- Art. 88, comma 4, Tuir così come integrato dall’art. 33 DL 83/2012 recita:

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.

(In neretto le modifiche apportate dal DL 83/2012 conv. in L. 134/2012)

* * *

Sopravvenienze attive da esdebitamento

La novità normativa conferma il principio generale di irrilevanza impositiva

dei componenti positivi (sopravvenienze), imputati a conto economico, per

effetto della riduzione delle passività conseguenti a procedure di concordato

fallimentare e di concordato preventivo.

La variazione rispetto al passato consiste nel fatto che la norma di favore si

estende anche:

- ai piani attestati ex art. 67 co. 3 lett. d) LF pubblicati nel registro delle

imprese;

- agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis LF omologati;

con la precisazione che “ … la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce

sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui

all’art. 84”.

Rileva peraltro una particolarità: infatti mentre per il concordato fallimentare e

il concordato preventivo le sopravvenienze attive da esdebitamento sono

escluse dalla tassazione senza alcun limite, per gli altri strumenti di gestione

della crisi, il piano attestato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, le

sopravvenienze attive da riduzione dei debiti beneficiano della non

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imponibilità solo per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di

periodo di cui all’art. 84 Tuir.

La sopravvenienza attiva sarà fiscalmente esente a condizione che:

- l’accordo di ristrutturazione sia omologato dal Tribunale;

- il piano attestato sia stato pubblicato nel registro imprese.

Sui due argomenti, esenzione dalla tassazione delle sopravvenienze attive da

esdebitazione e Irap si ricorda rispettivamente:

- per quanto attiene alla esenzione da tassazione delle sopravvenienze attive,

con i limiti delle perdite, tale situazione rileva per i soggetti Ires mentre per

le società di persone, essendo il riferimento all’art. 84 Tuir valido solo per

le società di capitali, l’esclusione da tassazione dovrebbe rilevare senza

limite alcuno;

- per quanto attiene all’Irap la non partecipazione alla formazione della base

imponibile di tale imposta dovrebbe, per il principio di derivazione,

interessare solo i proventi straordinari riferiti a debiti di natura finanziaria

mentre per quelli di natura commerciale tali componenti diverrebbero

tassabili posto che trattasi di proventi straordinari correlati a oneri dedotti

in precedenti esercizi; sul punto, ricordo rileva anche diversa

interpretazione.

L’accordo di ristrutturazione potrebbe prevedere il semplice riscadenziamento

del debito con riduzione del pagamento degli interessi; in tale ipotesi non

riducendosi in ossequio al principio contabile OIC 19 il valore del debito, non

rileverà alcun provento attivo nel conto economico.

- Art. 101, comma 5, Tuir cosi come integrato dall’art. 33 DL 83/2012 recita:

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato

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preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

(In neretto le modifiche apportate dal DL 83/2012 conv. in L. 134/2012)

* * *

Perdite su crediti

La norma, nel testo in vigore dal 26.06.2012 (giorno della pubblicazione del DL

83/2012 in Gazzetta Ufficiale) conferma i principi generali della deducibilità

della perdita (per il creditore del debitore in crisi) solo se supportata da

“elementi certi e precisi”, oppure se il debitore è stato assoggettato ad una

procedura concorsuale (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa)

a partire dalla data di apertura della stessa ed estende la deducibilità delle

perdite su crediti in modo automatico, senza dovere dimostrare l’esistenza

degli elementi certi e precisi, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art.

182 bis LF dalla data del decreto di omologazione dell’accordo stesso.

Dal 26/06/2012, quindi, i creditori di imprese che attivano l’accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF potranno adeguarsi a tali principi

nel trattamento del loro credito.

Con riferimento al momento da cui rileva l’automatica deducibilità della

perdita su crediti, lo stesso si determina con l’omologa dell’accordo a

prescindere dal fatto che il decreto divenga definitivo posto che le vicende

successive all’omologazione saranno fonte, per i creditori aderenti all’accordo,

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di ulteriori componenti reddituali (sopravvenienze attive o passive)

fiscalmente rilevanti.

Va ricordato che il diritto alla deduzione della perdita in un periodo di

imposta successivo a quello in cui rileva l’omologa dell’accordo, è possibile,

purché in quest’ultimo esercizio rilevino eventi che determinano con certezza

l’impossibilità di recupero del credito. (Cassazione 12831/2002 – 22135/2010:

“............il diritto alla deduzione può essere esentato in un esercizio successivo a quello

di apertura della procedura concorsuale; ciò tuttavia, non deve tradursi in una facoltà

di scegliere a discrezione l’esercizio in cui dedurre la perdita: al contrario, dovrà essere

analiticamente documentato che in quel particolare esercizio si sono manifestate le

condizioni affinché la perdita stessa assuma carattere di certezza”)

In tal senso anche la norma di comportamento ADC n. 172/2008.

Anche dopo le modifiche introdotte dal DL 83/2012 restano esclusi dagli

istituti che consentono la deducibilità ex lege delle perdite su crediti i piani di

risanamento ex art. 67 c. 3 lett. d) L.F.

Si rinvia a quanto detto in precedenza sul tema.

IVA

Va osservato come il legislatore non abbia considerato il tema Iva riferito alla parte di

credito rimessa dai creditori aderenti all’accordo così come previsto dall’art. 26

secondo comma IVA. Si è portati a ritenere che tale impostazione discenda dal fatto

che il richiamato secondo comma dell’art. 26 legge Iva fa riferimento a “............

procedure concorsuali”, procedure tra le quali non sembra rientrare quella di cui alla

norma in esame.

GLI ASPETTI CONTABILI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il principio contabile OIC 6 provvede a disciplinare gli aspetti contabili connessi alla

ristrutturazione del debito definendone il trattamento contabile ovvero l’informativa

integrativa ad esso relativa con l’intento di consentire una corretta rappresentazione

nel bilancio d’esercizio degli effetti prodotti da tale processo. Tale documento di

prassi contabile evidenzia nello specifico le regole da adottarsi per il soggetto

debitore che utilizza procedure di ristrutturazione del debito.

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L’OIC nel documento di prassi numero 6 definisce la ristrutturazione del debito

come un’operazione mediante la quale uno o più creditori effettuano, per ragioni economiche,

una concessione ad un debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso,

concessione che altrimenti non avrebbero accordato. Le risultanze di tali “concessioni”

rappresentano un beneficio per il debitore e per contro una rinuncia in capo al

creditore.

La ristrutturazione del debito può avvenire con una molteplicità di modulazioni tra

le quali le più rilevanti concernono: la riduzione del debito da rimborsare in conto

capitale, la riduzione o la ridefinizione del tasso d’interesse e dei termini di

pagamento o ancora la cessione da parte del debitore al creditore di un bene di valore

inferiore ad estinzione delle proprie obbligazioni.

Risulta rilevante osservare come l’operazione di ristrutturazione, per i riflessi

contabili e d’informativa che essa produce, interessi sia il bilancio dell’esercizio nel

quale siano in corso le trattative per giungere ad una ristrutturazione del debito, sia il

bilancio dell’esercizio nel quale l’operazione di ristrutturazione produce

effettivamente gli effetti risultanti dalle concessioni espresse dai propri creditori e sia

i bilanci degli esercizi seguenti all’effettiva operazione nei quali si protrarranno gli

effetti di tale operata ristrutturazione del debito.

L’identificazione del momento nel quale si producono gli effetti derivanti

dall’operazione di ristrutturazione del debito ovvero del momento nel quale si

determina la necessaria rilevazione contabile dell’operazione di ristrutturazione si

differenzia in base alla procedura utilizzata:

1) nella procedura riferita ai piani attestati di cui all’art. 67, terzo comma, lett. D)

la decorrenza degli effetti rinvenenti dall’operazione di ristrutturazione del

debito in essi inclusa opera dalla data di sottoscrizione del contratto su cui si

fonda il piano attestato, da parte dei creditori ovvero dalla data di adesione

dei creditori allo stesso (Iscrizione nel Registro Imprese del piano attestato).

2) nella procedura degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. il

momento della rilevazione degli effetti prodotti dalla ristrutturazione del

debito in essi inclusa opera dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle

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imprese ovvero dal momento dell’omologazione dello stesso da parte del

tribunale (nel caso in cui tale previsione rilevi dall’accordo).

E’ da evidenziare come la libertà negoziale alla base di tali accordi di ristrutturazione

del debito possa essere subordinata a cause sospensive o possa produrre effetti in

momenti diversi; in tali casi gli effetti contabili decorreranno nel momento in cui si

verificano le condizioni sospensive.

L’analisi dell’operazione di ristrutturazione da parte dell’OIC 6 identifica una

procedura finalizzata all’individuazione e all’identificazione delle modulazioni

tramite le quali pervenire alla pianificata ristrutturazione del debito riguardante:

a) la riduzione dell’ammontare del capitale da rimborsare o la riduzione degli interessi

maturati e non ancora corrisposti;

b) la modifica dell’ammontare degli interessi maturandi lungo la vita residua del debito

o la modifica della tempistica originaria dei pagamenti;

c) la riclassificazione del debito oggetto di ristrutturazione;

d) l’informativa sul valore economico del debito.

L’OIC 6 definisce puntualmente come nel caso in cui si operi una ristrutturazione del

debito mediante una riduzione in conto capitale ovvero mediante una riduzione

degli interessi maturati e non ancora corrisposti (modulazione sub. a), il debitore

dovrà esporre a livello contabile un utile da ristrutturazione (sopravvenienza attiva)

da iscriversi nei proventi straordinari (voce E. 20) del conto economico al quale

come contropartita verrà operata una diminuzione di pari importo nei debiti iscritti

nelle passività. Dal punto di vista del creditore, in maniera speculare, tale riduzione

di debito rappresenta invece una perdita da registrarsi negli oneri straordinari di

conto economico.

Qualora invece, la ristrutturazione del debito venga operata tramite una modifica

dell’ammontare degli interessi maturandi lungo la vita residua del debito o la

modifica della tempistica originaria dei pagamenti (modulazione sub. b), il debitore

dovrà esprimere gli effetti di tale ristrutturazione per competenza lungo la durata

residua del debito. In questo caso la ristrutturazione non produce un effetto

immediato da esporsi a conto economico come nel caso sub. a) ma bensì, non

realizzandosi direttamente alla data della ristrutturazione, troverà adeguata

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espressione in nota integrativa per esprimere i propri effetti in contabilità ed in

bilancio per competenza lungo l’effettiva vita residua del debito.

Le previsioni sub. c) e d) avranno rilievo in chiave informativa di bilancio.

Rilievo assume, in chiave informativa di bilancio, l’indicazione riferita al principio di

continuità aziendale.

CONCLUSIONI

Oltre a quanto in precedenza rilevate dal punto di vista generale, gli interventi

normativi in chiave fiscale pur parzialmente apprezzabili, a mio parere hanno

mantenuto la persistente preferibilità fiscale del concordato preventivo posto che

allo stesso è accordata l’integrale esclusione da imposizione diretta:

- delle plusvalenza da cessione dei beni ex art. 86 Tuir;

- delle sopravvenienze attive da esdebitamento ex art. 88 Tuir;

- nonché il pieno utilizzo delle perdite pregresse ai sensi dell’art. 84 Tuir: riporto

delle perdite fiscali senza limiti temporali con vincolo quantitativo dell’80% per

ciascun esercizio.

Considerato che le imprese in crisi che attivano tali istituti (piano attestato e accordi

di ristrutturazione dei debiti) vi giungono normalmente con notevoli perdite fiscali, il

beneficio accordato con il DL 83/2012 appare molto limitato considerato che la

detassazione da bonus da accordo o da piano attestato rileva solo per la parte che

eccede le perdite fiscali correnti e pregresse.

Si palesa quindi una disparità di trattamento ingiustificata in presenza di altre forme

di soluzione negoziata della crisi di impresa tutte finalizzate a prevenire il dissesto

con recupero dell’impresa.

Anche in ambito Iva, con riferimento al possibile recupero rispetto al credito rimesso,

è più agevole il concordato preventivo.