breve compendio giurisprudenziale del processo telematico - anno 2016

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Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico Anno 2016 a cura dell’Avv. Edoardo Ferraro - Presidente MF Padova - - Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF - MOVIMENTO FORENSE PADOVA

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Page 1: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Breve CompendioGiurisprudenziale

del Processo TelematicoAnno 2016

a curadell’Avv. Edoardo Ferraro

- Presidente MF Padova -- Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -

MOVIMENTOFORENSEP A D O V A

Page 2: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

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PREMESSA

Quest’anno, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca

giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di elaborazione di “massime non ufficiali”,

studiando le più importanti decisioni delle corti di merito, della Cassazione e della Corte

Costituzionale, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti

dei diversi provvedimenti.

Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione

negli orientamenti giurisprudenziali.

Qui di seguito sono indicati i siti internet in cui sono pubblicati provvedimenti massimati, nel

caso si volesse leggere il testo integrale delle decisioni:

http://www.jusdicere.it/Ragionando/

http://maurizioreale.it/

http://www.processociviletelematico.it/

http://www.sistemiamolitalia.it/

Sperando di fare cosa utile.

Avv. Edoardo Ferraro

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Page 4: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

SOMMARIO

Tribunale di Pesaro, Sent. 19.1.16, n. 42Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica - Termine per iscrizione a ruolo

Pag. 9

Tribunale di Milano - Sez. IX, Sent. 3.2.16, n. 1432Deposito conclusionale PDF immagine - Ammissibile - Raggiungimento dello scopo -Mera irregolarità

Pag. 9

Corte di Cassazione - Sez. VI, Ord. 22.2.16Copia autentica della sentenza - Allegato alla comunicazione PEC di cancelleria - Nonserve attestazione

Pag. 10

Tribunale di Milano - Sez. Impresa B, Ord. 23.2.16Foglio di precisazione delle conclusioni - Deposito telematico obbligatorio

Pag. 10

Tribunale di Milano, Ord. 3.3.16Foglio di precisazione delle conclusioni - Deposito telematico facoltativo

Pag. 11

Tribunale di Lodi, Ord. 4.3.16Ricorso in riassunzione dopo fallimento - Deposito cartaceo - Atto di parte giàcostituita - Inammissibile - Estinzione

Pag. 11

Tribunale di Lecce, Ord. 16.3.16Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti - Necessità di rinotificare in viacartacea

Pag. 12

Tribunale di Torino - Sez. VII, Ord. 10.4.16Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto - Remissione in terminirigettata

Pag. 12

Tribunale di Vasto, Ord. 15.4.16Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto - Remissione in terminirigettata

Pag. 13

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Page 5: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Corte di Cassazione - SS.UU., Sent. 18.4.16, n. 7665Ricorso per reclamo depositato in via cartacea - Reintegrazione nel possesso -Inammissibile

Pag. 13

Tribunale di Milano, Ord. 23.4.16Tempestività del deposito telematico -Formazione progressiva - Terza PEC (controlliautomatici)

Pag. 14

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sent. 4.5.16, n. 8886Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione - Richiamo all’art. 147 c.p.c. - Notificadopo le ore 21.00

Pag. 14

Tribunale di Bari, Ord. 4.5.16Iscrizione a ruolo procedure esecutive - Copie autentiche - Deposito tardivo -Attestazione di conformità irrilevante

Pag. 15

Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, Ord. 10.5.16Deposito telematico - Errore imprevisto esiti automatici - Rifiuto cancelleria -Rimessione in termini

Pag. 15

Corte di Cassazione - Sez. II, Sent. 12.5.16, n. 9772Atto introduttivo - Iscrizione a ruolo telematica - Mera irregolarità - Raggiungimentodello scopo

Pag. 16

Tribunale di Torino - Sez. I, Ord. 13.5.16Deposito telematico - Numero di RG errato - Rifiuto della cancelleria - Ordine diaccettare

Pag. 16

Tribunale di Padova - Sez. II, Ord. 13.5.16Deposito telematico - Atto in formato PDF immagine - Riferimento al protocollo -Regolarizzazione

Pag. 17

Corte CostituzionaleSent. 18.5.16, n. 146Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza - Diritto di difesa - Questione non fondata

Pag. 17

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Page 6: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Tribunale di Caltanisetta, Ord. 1.6.16Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità - Sanzione eccessiva - Pregiudizioall’interesse del debitore

Pag. 18

Tribunale di Bari, Ord. 8.6.16Deposito costituzione - Inerzia della cancelleria - Mancata accettazione e/o rifiuto -Validità con RdAC

Pag. 18

Tribunale di Milano - Sez. III, Sent. 29.6.16Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità - Necessità di depositare copia confermedegli atti

Pag. 19

Corte di Cassazione - Sez. VI, Sent. 6.7.16, n. 13817Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta consegna - Non rileva lamancata lettura

Pag. 19

Tribunale di Locri, Ord. 12.7.16Dispositivo firma digitale non funzionante - Deposito cartaceo memoria 183 c. 6 n.2c.p.c. - inammissibile

Pag. 20

Corte di Cassazione - Sez. III, Sent. 20.7.16, n. 14827Comunicazioni di cancelleria - File in formato PDF - Ammissibilità - Regole tecniche

Pag. 20

Corte di Cassazione - Sez. I, Sent. 21.7.16, n. 15035Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria - Non necessaria la querela di falso

Pag. 21

Corte di Cassazione - Sez. VI-1, Sent. 9.9.16, n. 17884Notifica ex art. 15 L.F. - Imprenditore individuale - Disattivazione PEC entro l’annodalla cancellazione

Pag. 21

Corte di Cassazione, Sent. 12.9.16, n. 17941Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico - Applicazione solo se iniziata lasperimentazione

Pag. 22

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Page 7: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Corte di Cassazione - Sez. VI-3, Ord. 4.10.16, n. 19814Notifica a mezzo PEC - Nullità - Indicazione nell’oggetto di “Notificazione ai sensi dellaLegge 53/94”

Pag. 22

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, Sent. 4 .11.16, n. 22479Atto introduttivo – Raggiungimento dello scopo - Mera irregolarità - Iscrizione a ruolotelematica

Pag. 23

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Page 8: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

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Page 9: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica - Termine per iscrizione a ruolo

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Inammissibile, infine, è l’eccezione secondo la quale il pignoramento avrebbe persoefficacia (ai sensi dell’art. 543 IV comma cpc) poiché detta eccezione è stata formulata(atto di opposizione depositato in data 30 gennaio 2015) nei trenta giorni decorrentidalla data di restituzione dei titoli al procedente (9 gennaio 2015) quando, cioè,ancora era possibile il deposito dell’originale di notifica o della sua copia conforme.

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Deposito conclusionale PDF immagine - ammissibile- raggiungimento dello scopo - mera irregolarità

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L’eccezione di inammissibilità della conclusionale depositata in formato PDF immaginee non come atto nativo non è accoglibile.Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle regole tecniche è stata prevista danorme primarie e secondarie.Pertanto si ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dallegislatore, l'inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolaritàsanabile per effetto di successiva regolarizzazione.

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Trib. PesaroTrib. PesaroSent. 19.1.16 n. 42Sent. 19.1.16 n. 42

Trib. Milano - Sez. IXTrib. Milano - Sez. IXSent. 3.2.16, n. 1432Sent. 3.2.16, n. 1432

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Page 10: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Copia autentica della sentenza - Allegato alla comunicazione PEC di cancelleria -Non serve attestazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La produzione della copia della sentenza impugnata trasmessa in allegato dallacancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all’originalepresente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è statatrasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione. Neppure rileva l’attestazione di conformità irrituale, posto che questa è prevista dallanorma solamente per la conformità agli atti presenti nel fascicolo telematico.

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Foglio di precisazione delle conclusioni -Deposito telematico obbligatorio

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il foglio di precisazione delle conclusioni (c.d. foglio PC) deve essere depositato per viatelematica. Ove depositato in modo cartaceo, è inammissibile e le conclusioni siintendono rassegnate come in atti.

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Corte di Cassazione - Sez. VICorte di Cassazione - Sez. VIOrd. 22.2.16Ord. 22.2.16

Trib. Milano – Sez. Impresa BTrib. Milano – Sez. Impresa BOrd. 23.2.16Ord. 23.2.16

Page 11: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Foglio di precisazione delle conclusioni -Deposito telematico facoltativo

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il foglio di PC non è né “documento”, né “memoria” o “atto processuale” in sensotecnico-giuridico.Per quanto sopra evidenziato, il foglio di precisazione delle conclusioni, depositatooggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, è atto cortesemente allegato alfascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità.

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Ricorso in riassunzione dopo fallimento - Deposito cartaceoAtto di parte già costituita - Inammissibile - Estinzione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formatocartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l'atto diriassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentementecostituita, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato conmodalità telematiche ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012.Per la dichiarazione di estinzione non è necessaria l'eccezione di parte.

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Trib. MilanoTrib. MilanoOrd. 3.3.16Ord. 3.3.16

Trib. Lodi - Sez. ITrib. Lodi - Sez. IOrd. 4.3.16Ord. 4.3.16

Page 12: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti -Necessità di rinotificare in via cartacea

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La normativa impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica ma nonobbliga a munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviaticon firma digitale. Mancando la prova che il destinatario della notifica fosse inpossesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezzache detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell’attonotificato.In tal caso, dunque, la notifica deve essere ripetuta in via cartacea a mezzo ufficialegiudiziario

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Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto -Remissione in termini rigettata

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L’istanza di rimessione in termini deve essere respinta se viene depositato l’atto conindicazione di R.G. errato, considerato anche che il messaggio di esito negativo daparte della cancelleria è stato ricevuto con termine ancora pendente, a nulla rilevandoche il difensore l’abbia letto il giorno successivo (essendo suo onere verificare l’esitopositivo del deposito).Tale evento, infatti, non può considerarsi come causa non imputabile alla parte, bensìsuperabile con ordinaria diligenza.

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Trib. LecceTrib. LecceOrd. 16.3.16Ord. 16.3.16

Trib. Torino - Sez. VIITrib. Torino - Sez. VIIOrd. 10.4.16Ord. 10.4.16

Page 13: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Ricorso per reclamo depositato in via cartacea -Reintegrazione nel possesso - Inammissibile

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il ricorso per reclamo non introduce un nuovo giudizio, ma è prosecuzione delprocedimento speciale. Quindi non vi è dubbio che, quando il deposito non vieneeseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materialein cancelleria dei documenti o, tutt’al più, mediante invio postale del plico cartaceo),l’atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficitstrutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vistagiuridico (vale a dire, tamquam non esset).

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Ricorso per reclamo depositato in via cartacea -Reintegrazione nel possesso - Inammissibile

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematicadello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fineindicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina ilraggiungimento dello scopo della notifica via PEC.È, quindi, inammissibile l'eccezione con cui si lamenti un mero vizio procedimentale,senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.

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Trib. VastoTrib. VastoOrd. 15.4.16Ord. 15.4.16

Corte di Cassazione - SS.UU.Corte di Cassazione - SS.UU.Sent. 18.4.16, n. 7665Sent. 18.4.16, n. 7665

Page 14: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Tempestività del deposito telematico -Formazione progressiva - Terza PEC (controlli automatici)

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Sebbene la prevalente giurisprudenza di merito ritenga sufficiente la ricezione dellaseconda PEC, si ritiene corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini dellatempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute.Soltanto la terza ricevuta (controlli automatici), però, può essere valutata come causadi non tempestivo deposito, in quanto, se positiva si ritiene che la Cancelleria nonpossa rifiutare l’atto, se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL.

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Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione -Richiamo all’art. 147 c.p.c. - Notifica dopo le ore 21.00

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In caso di notifica a mezzo PEC di ricorso per Cassazione nel giorno di scadenza perl’impugnazione, con notifica perfezionata oltre i termini orari di cui all’art. 147 c.p.c.(espressamente richiamato dall’art. 16 septies del D.L. 179/12 “Tempo dellenotificazioni con modalità telematiche”), la notifica suddetta si considera effettuata exlege il giorno successivo, e per l’effetto il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

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Trib. MilanoTrib. MilanoOrd. 23.4.16Ord. 23.4.16

Corte di Cassazione - Sez. LavoroCorte di Cassazione - Sez. LavoroSent. 4.5.16, n. 8886Sent. 4.5.16, n. 8886

Page 15: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Iscrizione a ruolo procedure esecutive - Copie autentiche - Deposito tardivo -Attestazione di conformità irrilevante

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L'art. 543 c.p.c. distingue la problematica dell'attestazione di conformità delle copieallegate da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse:la prima è dovuta solo al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copieautentiche degli atti “di cui al secondo periodo” (dunque non al terzo) del 4° co.dell'art. 543 c.p.c., e non si richiama tra gli atti da depositare a pena di inammissibilitànel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità. Ne consegue che il depositooltre il termine deve rimanere irrilevante.

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Deposito telematico - Errore imprevisto esiti automatici -Rifiuto cancelleria - Rimessione in termini

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Non può ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l’avviso di avvenuta consegnadel messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamenteeseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione dierrore fatale, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamenteprevisto, potendo confidare in una accettazione.Pertanto è ammissibile l’istanza di rimessione in termini con fissazione di nuovaudienza.

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Trib. BariTrib. BariOrd. 4.5.16Ord. 4.5.16

Trib. Milano - Sez. LavoroTrib. Milano - Sez. LavoroOrd. 10.5.16Ord. 10.5.16

Page 16: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Atto introduttivo - Iscrizione a ruolo telematica -Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In tema di PCT, nei procedimenti iniziati tra il 30.6.14 e prima del D.L. 83/2015, non viè nullità della costituzione telematica dell'attore, ma mera irregolarità, sicché quandol'atto viene inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazionedella ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificatadel Ministero, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa dicontatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e della messa a disposizione delle altreparti.

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Deposito telematico - Numero di RG errato -Rifiuto della cancelleria - Ordine di accettare

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L’errata indicazione del numero di RG è errore “non grave” (o, se si preferisce, un“mero errore materiale” o una “svista”), pur ascrivibile alla parte. Se si trattasse dideposito cartaceo, non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di unarettifica “a mano” dell’atto. Non appare idonea una remissione in termini, ma si ordina quindi di forzare l’aperturadella busta e la cancelleria dovrà inserire l’atto nel fascicolo corretto, indicando comedata quella della ricevuta di avvenuta consegna.

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Corte di Cassazione - Sez. IICorte di Cassazione - Sez. IISent. 12.5.16, n. 9772Sent. 12.5.16, n. 9772

Trib. Torino - Sez. ITrib. Torino - Sez. IOrd. 13.5.16Ord. 13.5.16

Page 17: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Deposito telematico - Atto in formato PDF immagine -Riferimento al protocollo - Regolarizzazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il deposito di atti in formato PDF immagine, anziché PDF testuale, non ha impeditoalla difesa del convenuto il loro esame, ma solo la c.d. “navigabilità” degli atti. Sulle conseguenze dell’irregolarità, non ritiene il giudicante di discostarsi dal ProtocolloPCT della Corte d’Appello di Venezia 3 luglio 2014, punto 2 (possibilità di chiedere laregolarizzazione dell’atto, ferma la data del primo deposito).Dispone, pertanto, che la difesa attorea regolarizzi le memorie ex art. 183 c.p.c..

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Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza -Diritto di difesa - Questione non fondata

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., attesa la diversità delle fattispecie poste aconfronto, che ne giustifica la diversa disciplina delle notificazioni.L’art. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di difesa, mentre l’art. 15 L.F. sipropone di coniugare tale finalità di tutela del diritto di difesa con le esigenze di celeritàdel procedimento concorsuale. A tal fine prevede che l’esonero dall’adempimento diulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsiall’imprenditore medesimo.

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Trib. Padova - Sez. IITrib. Padova - Sez. IIOrd. 13.5.16Ord. 13.5.16

Corte CostituzionaleCorte CostituzionaleSent. 18.5.16, n. 146Sent. 18.5.16, n. 146

Page 18: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità -Sanzione eccessiva - Pregiudizio all’interesse del debitore

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il mancato deposito di copie autentiche ai sensi dell’art. 543 c.p.c. è carenza di unaformalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce,alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originalidegli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto contoaltresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell'art. 543 c.4 c.p.c. sono poistati depositati in giudizio dal creditore.

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Deposito costituzione - Inerzia della cancelleria - Mancata accettazione e/o rifiuto -Validità con RdAC

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Non può essere mossa contestazione alla costituzione telematica rifiutata a seguito diterza PEC con messaggio di ERROR (nella specie “L’avvocato non ha accesso alfascicolo”), in quanto tali errori vanno accettati forzando l’accettazione ove possibile,secondo quanto disposto con circolare Ministeriale del 23.10.15.L’atto erroneamente rifiutato dalla cancelleria dovrà comunque essere regolarizzatomediate accettazione della cancelleria o invio di nuovo atto.

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Trib. CaltanisettaTrib. CaltanisettaOrd. 1.6.16Ord. 1.6.16

Trib. BariTrib. BariOrd. 8.6.16Ord. 8.6.16

Page 19: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità -Necessità di depositare copia conforme degli atti

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti di cui all’art. 557 co. 2,ma una copia conforme. La questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa alpossesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. Inmancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, il giudicedell’esecuzione non è messo in grado di conoscere se il creditore abbia o meno ilpossesso del titolo, o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato neltitolo.

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Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta consegna - Non rileva lamancata lettura

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Per la validità della notifica occorre aver riguardo unicamente alla sequenzaprocedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta diaccettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronicacertificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, asua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenutoall'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, non rilevando che sia stato apertodal destinatario stesso.

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Trib. Milano - Sez. IIITrib. Milano - Sez. IIISent. 29.6.16Sent. 29.6.16

Corte di Cassazione - Sez. VICorte di Cassazione - Sez. VISent. 6.7.16, n. 13817Sent. 6.7.16, n. 13817

Page 20: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Dispositivo firma digitale non funzionante - Deposito cartaceo memoria 183 c. 6 n.2c.p.c. - inammissibile

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Dall’introduzione dell’obbligo di deposito telematico deriva che, all’inosservanza dellamodalità prescritta dalla legge, consegua l’inammissibilità e l’improcedibilità, e/ocomunque, l’irricevibilità dell’atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma,c.p.c..Non vi era poi prova che il mancato deposito telematico fosse dovuto a cattivofunzionamento del flusso telematico, e il fatto che la firma digitale non fossefunzionante non può costituire un motivo valido per l’autorizzazione al depositocartaceo.

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Comunicazioni di cancelleria - File in formato PDF -Ammissibilità - Regole tecniche

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

È noto, infatti, che il formato zip non muta il contenuto del documento, ma servesoltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi unospazio minore; non è, in questo senso, un formato diverso.Ne consegue che, anche alla luce delle “Specifiche tecniche” (che prevedono i file zip)risulta infondata la doglianza sulla scusabilità dell’errore, potendosi esigere daldifensore l’utilizzo di un’idonea configurazione del computer tale da consentirel’accesso al formato compresso.

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Trib. LocriTrib. LocriOrd. 12.7.16Ord. 12.7.16

Corte di Cassazione - Sez. IIICorte di Cassazione - Sez. IIISent. 20.7.16, n. 14827Sent. 20.7.16, n. 14827

Page 21: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria -Non necessaria la querela di falso

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare l’attestazione contenutanella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso.Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo PECai sensi dell’art. 15 L.F., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamentedal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatariocostituisce prova dell’avvenuta consegna suscettibile di prova contraria.

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Notifica ex art. 15 L.F. - Imprenditore individuale -Disattivazione PEC entro l’anno dalla cancellazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L'imprenditore individuale è univocamente quella persona fisica la cui casella PEC hacome indirizzo (come nella specie) proprio il suo nome e cognome, sicché la deliberatasua disattivazione [nel termine annuale in cui perdura, ex lege (L. Fall., art. 10), la suaresponsabilità per la sistemazione concorsuale delle proprie debitorie, mediante lanecessaria dichiarazione di fallimento], comporta irreperibilità imputabile "alla suastessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di unoperatore economico".

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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A

Corte di Cassazione - Sez. ICorte di Cassazione - Sez. ISent. 21.7.16, n. 15035Sent. 21.7.16, n. 15035

Corte di Cassazione - Sez. VI-1Corte di Cassazione - Sez. VI-1Sent. 9.9.16, n. 17884Sent. 9.9.16, n. 17884

Page 22: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico -Applicazione solo se iniziata la sperimentazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore dellacontribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla CTR dellaCampania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizionedel ricorso per cassazione.Detta notifica, in assenza delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersigiuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma disanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.

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Notifica a mezzo PEC - Nullità - Indicazione nell’oggetto di “Notificazione ai sensi dellaLegge 53/94”

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Va respinta l’eccezione di nullità in caso di mancata indicazione nell’oggetto delmessaggio della notifica PEC della dizione “Notificazione ai sensi della legge 53 del1994”.Ciò in quanto la norma che sanziona a pena di nullità la mancanza dei requisiti nonintende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità, e inquanto comunque tale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo(fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione con oggetto “Notificazionecontroricorso in Cassazione”).

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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSent. 12.9.16, n. 17941Sent. 12.9.16, n. 17941

Corte di Cassazione - Sez. VI-3Corte di Cassazione - Sez. VI-3Ord. 4.10.16, n. 19814Ord. 4.10.16, n. 19814

Page 23: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

Atto introduttivo - Raggiungimento dello scopo -Mera irregolarità - Iscrizione a ruolo telematica

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Dal comma 1 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, nel testo valorizzato operante rationetemporis (prima del 30.6.14), non discende il divieto di utilizzare l'invio telematico pergli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quelloprevisto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall'ordinamento (v. l' art. 83,terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previstola trasmissione in via telematica della procura alle liti) ed in mancanza di una sanzioneespressa di nullità.

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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A

Corte di Cassazione - Sez. LavoroCorte di Cassazione - Sez. LavoroSent. 4 .11.16, n. 22479Sent. 4 .11.16, n. 22479

Page 24: Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016

A cura dellaCommissione Giustizia Telematica

delMovimento Forense Padova

Movimento Forense

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