deposito alberghiero e responsabilità dell’albergatore

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Deposito alberghiero e responsabilità dell’albergatore. Il Codice Civile disciplina gli aspetti del contratto dell’albergo relativi alle responsabilità dell’albergatore per le cose da portare il albergo. ART. 1783. - PowerPoint PPT Presentation

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Il Codice Civile disciplina gli aspetti del contratto dell’albergo relativi alle responsabilità dell’albergatore per le cose da portare il albergo

ART. 1783

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo

Cose portate (non consegnate) in albergo

Cose che si trovano

nell’albergo

Cose di cui l’albergatore

assume la custodia fuori dall’albergo durante il periodo

dell’ alloggiodel cliente

Cose di cui l’albergatore

assume la custodia sia

nell’albergo, sia fuori dell’albergo durante il periodo del soggiorno del

cliente

RESPONSABILITA’

OGGETTIVA

È limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto ed equivale a cento volte il prezzo dell’alloggio per giornata

Al contrario …

RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE

diventa SOGGETTIVA e ILLIMITATA per le cose dategli in custodia e per quelle che ha rifiutato di

prendere in custodia

ALBERGATORE

È obbligato ad accettare la custodia

delle carte-valori

È obbligato ad accettare il denaro

contante

È obbligato ad accettare oggetti di

valore che, alla consegna, devono

essere sigillati in una busta

Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde illimitatamente. Tuttavia può rifiutare di prendere in consegna oggetti pericolosi, ingombranti o di grande valore in base alle condizioni dell’albergo. Spetta al cliente provare la consegna, quindi è necessario che egli richieda una ricevuta che possa identificare i beni dati in custodia .

LA MULTIPROPRIETA’

È un contratto atipico nel quale sussistono più soggetti che sono proprietari di uno stesso bene

Disciplina Regolata dal D.Lgs. 9 novembre 1998

Regolata, inoltre, dal CODICE DEL

CONSUMO ( D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 che disciplina i contratti

relativi all’acquisizione di un diritto di

godimento ripartito di beni immobili)

Chi acquista in multiproprietà ha la possibilità di godere del bene per almeno un anno, in un certo periodo dell’anno e per un certo numero di giorni stabiliti dal contratto, che deve essere stipulato per iscritto.

VENDITORE

È società immobiliare che costruisce e poi

vende complessi edilizi divisi in unità indipendenti

Ha l’obbligo di consegnare, a chiunque richieda informazioni sul

bene, un documento informativo

DOCUMENTO INFORMATIVO

_ identità e domicilio del venditore e del proprietario del bene;_ descrizione dell’immobile; _ permesso di costruire ;_ servizi e strutture comuni, ai quali l’acquirente avrà accesso (acqua, luce, raccolta rifiuti … ) ;_ il prezzo che l’acquirente dovrà versare;_ informazioni sul diritto di recesso dal contratto.

DIRITTO DIRECESSO

Può essere esercitato dall’acquirente entro 14

giorni dalla conclusione del contratto, senza doverlo

giustificare e senza necessità di pagare una

penale, dandone una comunicazione scritta alla

persona indicata nel contratto

Il venditore non può esigere o ricevere il versamento di somme di denaro a titolo di acconto, fino

alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del

diritto recesso

MULTIPROPRIETA’ALBERGHIERA

_ l’albergatore riesce a coprire i periodi di bassa stagione, in quanto ha già venduto il suo servizio;_ il multiproprietario- cliente dell’albergo acquista i servizi dell’albergo a tariffe scontate stabilite con appositi accordi contrattuali al momento dell’acquisto del diritto;_ il multiproprietario- cliente dell’albergo ha la possibilità di affittare a terzi l’immobile nel proprio periodo di proprietà, oppure scambiare il proprio periodo di proprietà con un altro in una diversa località

REALIZZATO DA …

Corona GiacomoSerra DanielePlanu Eugenio

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