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Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso Capitolo III b Dalla caduta del fascismo agli anni settanta

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Diritto del lavoro Appunti

a cura di Franco Liso

Capitolo III bDalla caduta del fascismo agli anni

settanta

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La Costituzione della repubblica(g.u. 27.12.1947)

articolo 1articolo 2

articolo 41, co. 2articolo 4articolo 3, co. 2

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La persona al centro di tutto

La esaltazione del lavoro non come strumento della potenza della nazione, ma come valore preminente della persona e titolo della sua “partecipazione all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”

f.liso

“Il «fondamento» sul lavoro sta ad indicare il valore che la Repubblica attribuisce all’apporto del lavoro di ciascuno – inteso nel senso più ampio, secondo le proprie capacità e le proprie scelte (come dice l’art. 4, secondo comma nel sancire il dovere del lavoro) in luogo di altri fattori in passato dominanti, come la nobiltà di nascita o la ricchezza, ai fini del ruolo sociale dell’individuo” (Onida; già Mortati)

f.liso

La disciplina dei rapporti collettivi

f.liso

libertà sindacale

diritto di sciopero

articolo 39 Cost.

articolo 40 Cost.

È l’area dove la discontinuità è più rilevante …

f.liso

dall’eterotutela

all’autotutela

Libertà sindacale e diritto di sciopero

f.liso

dall’eterotutela

all’autotutela

il sindacato

Nell’ordinamento corporativo > si muove nell’area del diritto pubblico

Nell’ordinamento post-corporativo > si muove nell’area del diritto privato

f.liso

dall’eterotutela

all’autotutela

la categoria

Nell’ordinamento corporativo > la legge

Nell’ordinamento post-corporativo > l’autonomia

f.liso

Ordinamento corporativo Ordinamento post-corporativo

legge

categoria

sindacato lavoratori

sindacato

categoriaa u t o r i t à

l i b e r t à

f.liso

dall’eterotutela

all’autotutela

il conflitto

Nell’ordinamento corporativo > reato

Nell’ordinamento post-corporativo > diritto

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La mancata attuazione di una parte dell’ articolo 39

La mancata attuazione della disposizione costituzionale in materia di sciopero (applicazione tardiva e parziale nel 1990, con la legge 146, sullo sciopero nei servizi essenziali)

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Vediamo più da vicino l’articolo 39 cost.

I suoi contenuti potrebbero sembrare tre.

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3

Articolo 39

L’organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo

se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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La mancata attuazione della disposizione costituzionale sull’erga omnes

Solo il primo è vitale. Gli altri sono stati disattivati ………

Il contributo della dottrina

Il contributo della politica

Perché?

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articolo 39 Cost.

• L’organizzazione sindacale è libera.• Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.• E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.• I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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Rappresentanza unitarialavoratori

Rappresentanza unitariadatori lavoro

CATEGORIA

Contrattocollettivo

ergaomnes

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Il quadro politico; lo sviluppo dell’unità d’azione tra cgil, cisl e uil

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il cardine ordinatore del sistema

il conflitto collettivo

Situazione di sostanziale anomia

il principio di effettività

* la regola dell’accreditamento ad opera della controparte

* il contratto collettivo di diritto comune;l’applicazione del contratto ai soggetti iscritti ai sindacati stipulanti

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La legge 22 dicembre 1956 c.d. sul “distacco” delle aziende a partecipazione statale

Il problema di costituzionalità rispetto alla prima parte dell’articolo 39 cost.Corte cost. 26.1.1960, n. 1

L’Intersind e lo sviluppo delle relazioni industriali

Le uniche eccezioni alla anomia

A

Il protocollo Intersind-Asap del 1962

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La legge n. 741 del 1959

Le uniche eccezioni alla anomia

B

L’incostituzionalità della legge di proroga per contrasto con la seconda parte dell’articolo 39 cost.

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Un importante intervento lo si ha nel 1970 sulla scia del c.d. autunno caldo

Statuto dei lavoratoriLegge 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

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Le due anime dello statuto

L’ anima protettiva

L’ anima promozionale

Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore

Titolo II Della libertà sindacale

Titolo III Della attività sindacale

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La libertà sindacale

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Le proiezioni della libertà sindacale

Libertà sindacale

Poterepubblico

Potere deldatore di

lavoro

Le convenzioni internazionali OIL n. 87/1948 e n. 98/1949Altre fonti

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Diritto di costituireDiritto di aderire

Diritto a non subire limitazioni o interferenze da parte di autorità amministrative

Diritto a non subire svantaggi da parte del datore di lavoro

Diritto di elaborare autonomamente i propri statuti

Diritto di elaborare autonomamente i propri programmi di azione

Diritto della organizzazione ad aderire ad altre organizzazioni, anche internazionali

Diritto a che la controparte non si ingerisca (sindacato giallo)

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diritto dei singoli ma anche delle organizzazioni

diritto alla organizzazione (è più del diritto di associazione > libertà di scelta dei modelli organizzativi)

diritto che riguarda solo i lavoratori o anche i datori di lavoro?

è un diritto di tutti i lavoratori?

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è anche diritto di non aderire? (libertà negativa)

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Il suo primo capitolo

In particolare, l’art. 4

“Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’ appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.”

LO STATUTO DEI LAVORATORI

la legge sui licenziamenti n. 604 del 1966

Il caso Santhià e le politiche repressive dei primi anni ‘50……

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statuto dei lavoratori

Della libertà sindacale (titolo II)

Della attività sindacale (titolo III)

Collegamenti e distinzioni tra i due concetti

La legislazione protettivaLa legislazione promozionale

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14 - Diritto di associazione e di attività sindacale

15 - Atti discriminatori

16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori

17 - Sindacati di comodo

18 - Reintegrazione nel posto di lavoro

TITOLO IIDella libertà sindacale

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19 - Costituzione delle rsa

TITOLO IIIDella attività sindacale

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Art. 19Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

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dalla “monarchia assoluta“

un intervento che conferma e suggella l’esperienza post costituzionale del sindacato di fatto

imprenditore

lavoratori

rsa rsa

potereimprenditoriale

contropoterealla

”monarchia costituzionale”

UNITA’ PRODUTTIVA

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Sindacatom.r.

Unitàproduttiva

Cosa sono le rsa?

rsarsa

Sindacatom.r.

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il criterio selettivo della

“maggiore rappresentatività”

Importanza del riferimento alla dimensione confederale

Gli indici della maggiore rappresentatività …..

Consistenza del numero degli iscrittiEquilibrata presenza in un ampio arco di settori produttivi

Svolgimento effettivo di attività contrattuale

Presenza in una pluralità di ambiti territoriali

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I problemi di legittimità costituzionale

(il referendum del 1995: rinvio)

Le critiche, dalla destra e dalla sinistra movimentista

Non c’è violazione della libertà sindacale …… tutte le organizzazioni possono raggiungere la maggiore rappresentatività …Non c’è violazione del principio di eguaglianza; la differenza si giustifica considerando che il criterio selettivo è mirato ad assicurare l’effettività della tutela …

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19 - Costituzione delle rsa

20 - Assemblea

21 - Referendum

22 - Trasferimento dei dirigenti delle rsa

23 - Permessi retribuiti

24 - Permessi non retribuiti

25 - Diritto di affissione

26 - Contributi sindacali

27 - Locali delle rsa

TITOLO III Della attività sindacale

28 - Repressione della condotta antisindacale

TITOLO IV Disposizioni varie e generali

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ART. 20. - Assemblea.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

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ART. 21. - Referendum.

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali

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ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo (ora 7°, 8°, 9° e 10°) dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

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ART. 23. - Permessi retribuiti.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).

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I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

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ART. 24. - Permessi non retribuiti.

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

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ART. 25. - Diritto di affissione.

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

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ART. 26. - Contributi sindacali.

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all’associazione da lui indicata. (abrogate in seguito al referendum del 1995)

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ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

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ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

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Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

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fine

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Dopo il referendum il lavoratore appartenente ad un’ associazione non firmataria del contratto collettivo può richiedere al datore di lavoro la trattenuta della quota associativa a favore di quel sindacato?

Cass. 14032 del 26 luglio 2004 ha risposto positivamente qualificando la situazione come cessione di credito (art. 1260 c.c.)In precedenza soluzioni diverse (Cass. n. 1968 del 3 febbraio 2004 e n. 3917 del 26 febbraio 2004)

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Articolo 1Sono sciolte la Confederazione …….

Articolo 43Per i rapporti collettivi e individuali, restano in vigore,

salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative ….

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Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

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Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Articolo 41L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

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“ “Democratica” voleva dire una repubblica in cui non solo fossero riconosciute e garantite giuridicamente le fondamentali libertà civili e politiche e affermata l’eguaglianza giuridica (“davanti alla legge”, art. 3) di tutti i cittadini, ma voleva dire qualcosa di più, cioè una società in cui fossero stati rimossi “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale del paese” (art. 3, secondo comma). Questo significa, cioè, che la democrazia disegnata dalla Costituzione era stata concepita non come una semplice democrazia politica, ma come una democrazia sociale, nella quale la libertà e l’eguaglianza politica, anziché essere proclamate di diritto, dovevano essere attuate “di fatto” mediante una già prevista trasformazione economica della società”

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“La nostra Costituzione…nella parte in cui afferma i così detti “diritti sociali” contiene una polemica contro l’assetto economico della società presente, del cui rinnovamento, che la Costituente non ha avuto il tempo di compiere essa stessa, ha tracciato un programma per l’avvenire, affidato alla fedeltà costituzionale del legislatore ordinario.

Il proposito di rinnovamento sociale, senza il quale la Repubblica italiana non potrà corrispondere alla figura costituzionale annunciata dall’articolo 1 della Costituzione, è energicamente affermato soprattutto in due disposizioni: nel secondo comma dell’articolo 3…. e nell’articolo 4, che, dopo aver riconosciuto a tutti i cittadini il diritto al lavoro, aggiunge che la Repubblica “promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto”

(Calamandrei, 1955)

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Articolo 39

L’organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo

se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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“Si deve ritenere che la Costituzione non intenda consentire l’imposizione di un obbligo in senso proprio di richiedere la registrazione, ma soltanto di un onere …”

F. Santoro PassarelliIl primo comma è sufficiente a giustificare che possa stare in piedi un sistema contrattuale …….

Il concetto di autonomia collettiva come espressione di autonomia dei privatiIl concetto di contratto collettivo di diritto comune

F. Mancini la sua lettura del 39

U. Romagnoli “mai inadempienza del legislatore fu assistita da una maggiore dose di costituzionalità”

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La Fiat scrisse a Santhià che “non poteva ulteriormente essere trascurata l’ incompatibilità esistente tra la sua posizione di Direttore Fiat e i suoi obblighi di alto esponente di un partito di cui è ben noto il costante atteggiamento di ostilità e di lotta a scopo distruttivo nei confronti della Fiat”

In Castronovo, Fiat 1989-1999, Rizzoli 1999, p.860.

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“Questi furono anni in cui i padroni, a livello di fabbrica, riconquistarono potere e autorità ….L’interesse e l’interferenza americana per la situazione delle aziende raggiunsero livelli notevoli. Il 4 febbraio 1954 l’ambasciatrice americana Clara Boothe Luce si incontrò a Roma con l’amministratore delegato della Fiat, Vittorio Valletta. La signora Luce dichiarò il suo disappunto perché “a lato dei larghi sacrifici fatti dagli Usa (oltre un miliardo di dollari) la situazione del comunismo in Italia in luogo di retrocedere parrebbe in continuo progresso”. Ella proseguì ricordando l’impressione sfavorevole che aveva fatto su molti membri del congresso la perdurante forza della Cgil all’interno delle commissioni interne e lo scarso progresso della Cisl e della Uil. Valletta inviò ai diplomatici americani un rapporto segreto in cui cercava di rassicurarli, ricordando loro gli sforzi fatti dalla direzione Fiat per introdurre ogni anno in fabbrica trecento nuovi operai, i quali erano “bene educati attraverso le scuole professionali Fiat” e sarebbero divenuti i capisquadra del domani. Nello stesso tempo si erano licenziati gli “elementi faziosi”; e gli attivisti contro i quali non si erano potute trovare accuse specifiche erano stati emarginati nei ben noti reparti confino della sezione ricambi”Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi 1989, pp.258-259.

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Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

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Articolo 231……….

4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

Dichiarazione di Philadelphia 1944

ONU

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ONU - Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)(ratificato con L. 881/1977)

8. 1. Gli Stati parti del presente patto si impegnano a garantire:a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall’organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L’esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;

f.liso

c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie, in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione pubblica.3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della convenzione del 1948 dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale2, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

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Onu - Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)(ratificato con L. 881/1977)

22. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.2. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizione, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

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Articolo 11 – Libertà di riunione ed associazione1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’ associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.2. L’ esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’ ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (1950)

CONSIGLIO D’EUROPA

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Carta sociale europea (Consiglio d’Europa 1961) (ratificata con L. 929/1965)

Art. 5 Diritto sindacale Per garantire o per promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per difendere i loro interessi economici e sociali e di aderire a queste organizzazioni, le Parti Contraenti s’impegnano a fare in modo che la legislazione nazionale non leda questa libertà, né sia applicata in modo da lederla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell’applicazione di tali garanzie ai componenti delle forze armate e la misura in cui esse si applicheranno a questa categoria di persone sono del pari determinati dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

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6. Diritto di negoziazione collettivaPer assicurare l’esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti Contraenti s’impegnano:

1) a favorire la consultazione paritetica tra lavoratori e datori di lavoro;

2) a promuovere, quando ciò sia necessario e utile, l’istituzione di procedure di trattative volontarie tra i datori di lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro da una parte, e le organizzazioni dei lavoratori dall’altra, per regolare le condizioni d’impiego per mezzo di contratti collettivi di lavoro;

3) a favorire l’istituzione e l’utilizzazione di adatte procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per regolare i conflitti di lavoro;

e riconoscono:4) il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro ad azioni

collettive in caso di conflitti di interessi, compreso il diritto di sciopero, con riserva degli obblighi che potrebbero derivare dai contratti collettivi vigenti

f.liso

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989)

Art. 11. I datori di lavoro e i lavoratori della Comunità

europea hanno il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire le organizzazioni professionali o sindacali di loro scelta per la difesa dei loro interessi economici e sociali.

Ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore ha la facoltà di aderire o di non aderire a queste organizzazioni senza che ne possa derivare a suo carico un danno personale o professionale.

COMUNITA’ EUROPEA

f.liso

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Nizza 2000

Libertà

Articolo 12Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

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Solidarietà

Articolo 28Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

f.liso

Closed shop: si può essere assunti se si appartiene ad un determinato sindacatoUnion shop: si può mantenere l’occupazione se si aderisce ad un determinato sindacato

v. art. 15 st. lav.

v. Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

f.liso

Le 10 ore retribuite costituiscono un limite anche per l’indizione dell’assemblea?

L’assemblea può essere convocata dal singolo componente della RSU?

f.liso

Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori(Comunità europea 1989)

Art. 11.I datori di lavoro e i lavoratori della Comunità europea

hanno il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire organizzazione professionali o sindacali di loro scelta per la difesa dei loro interessi economici e sociali.

Ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore ha la facoltà di aderire o di non aderire a queste organizzazioni senza che ne possa derivare a suo carico un danno personale o professionale.

f.liso

Articolo 2Sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali

tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso finora gestite ed alle Aziende patrimoniali dello Stato.

……Al Ministero delle partecipazioni statali si intendono

trasferite tutte le aziende patrimoniali e le quote di partecipazione di cui ai precedenti commiArticolo 3

Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità.

Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro……

f.liso

Alla legge del 1956 è legato il nome di Giulio Pastore che già nel 1954, in una mozione presentata alla Camera, invitava il governo ad accelerare la costituzione di una rappresentanza autonoma, tra l’altro per “accogliere le forme più progredite di politica del lavoro e pertanto in modo particolare contribuire a sostenere ed elevare il livello di occupazione … , introdurre un sistema coordinato di relazioni umane …., promuovere la partecipazione del lavoro ai vari aspetti della vita produttiva” (cit. da De Luca, in Costa, 422)

Berta

f.liso

Articolo 1Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche,

aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

Articolo 6Le norme di cui all’articolo 1 della presente legge

saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell’articolo 39 della Costituzione.

f.liso

“L’organizzazione sindacale è libera.”

Articolo 39 co. 1 della Carta costituzionale

è più di associazioneArticolo 18 della Costituzione

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

f.liso

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

Il personale di polizia?

I militari?

f.liso

Volantinaggiorientra tra le forme di proselitismo sindacale, ma trova dei limiti in quanto non può recare intralcio alla normale attività lavorativa; quindi il datore di lavoro può farne divietonon può configurarsi a priori quale pregiudizio alla normale attività lavorativa il volantinaggio effettuato durante l’orario di lavoro, in quanto l’eventuale divieto ha ragione d’essere a seconda della natura e del tipo di impegno degli addetti alla stessa attività lavorativa (cass. 5089/1986; 1325/1983)

Se durante lo sciopero un gruppo di lavoratori cerca di convincere gli altri a scioperare facendo corteo interno ed invadendo gli uffici dell’azienda dove sono gli impiegati…?Forma illecita di pressione lesiva della libertà degli altri (pret. Milano 1984, Giur.it. 1985,I,II,247)

f.liso

Se i lavoratori chiedono che venga operata la trattenuta a favore di un sindacato che non ha sottoscritto il contratto collettivo il datore di lavoro può rifiutarsi?

NoCass. S.U. 21.12.2005, n. 28269: trova comunque applicazione l’istituto civilistico della cessione del credito, regolata dagli artt. 1260 ss. c.c.

Il rifiuto, oltre a costituire inadempimento, integra gli estremi di una condotta antisindacale.

f.liso

Legittimazione ad agireIl carattere nazionale della associazione sindacale non è desumibile solo da una rilevazione meramente topografica (nel caso di specie presenza in 35 province e 13 regioni) dovendosi considerare anche l’attività in concreto svolta dalla associazione, che deve avere un orizzonte “nazionale” e non “locale”. Ove l’attività sindacale sia in concreto solo quella delle associazioni sindacali locali, viene meno il carattere nazionale di siffatto sindacato federato, ancorché le locali associazioni sindacali, legate dal vincolo federativo, siano plurime e diffuse su tutto il territorio nazionale; se così non fosse, la mera creazione di un coordinamento nazionale costituirebbe un passe-partout per la legittimazione al ricorso all’articolo 28 (Cass. 24.1.2006, 1307).

f.liso

L’individuazione degli organi locali deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture che tali statuti ritengano maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali.L’espresso riconoscimento del criterio di effettività dell’azione sindacale attesta una sottolineatura del valore, da parte del legislatore, della capacità negoziale del sindacato e della sua rilevanza in termini di capacità di regolazione dei rapporti lavorativi. Ne consegue che, al fine del riconoscimento del carattere nazionale … assume rilievo, più che la diffusione della articolazione territoriale delle strutture della associazione, la capacità di contrarre con la controparte datoriale accordi e contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono che essere, a loro volta. espressione di una forza e capacità negoziali comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato nel contesto socio-economico dell’intero Paese….Rientrano nel novero degli accori e contratti anzidetti anche i cosiddetti “accordi gestionali” ….(Cass. 9.1.2008, 212).

f.liso

La Corte dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il riconoscimento del diritto di associazione implica quello del diritto a poter svolgere la contrattazione collettiva (Demir 12.11.2008)

(alcuni dipendenti di municipalità turche erano riusciti attraverso un loro sindacato a stipular un contratto collettivo ma quast’ultimo gli era stato annullato dai magistrati perché mancava una legge che consentisse ai sindacati di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni