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Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso Capitolo I Dalle origini al fascismo

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Page 1: Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso Capitolo I Dalle origini al fascismo

Diritto del lavoroAppunti

a cura di Franco Liso

Capitolo I

Dalle origini al fascismo

Prof. Liso
Page 2: Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso Capitolo I Dalle origini al fascismo

A - La prima fasela creazione del mercato del lavoro

Dall’economia feudale

alla rivoluzione industriale

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Le trasformazioni del sistema economico:le macchine e la rivoluzione industriale

La nascita della fabbrica

Carbone coke dal carbon fossile

La macchina a vapore di Watt(1769)

I filatoi meccaniciHargreaves (1764)Arkwright (1769)

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l’artigiano

l’apprendista

la CORPORAZIONE

Mercato locale dei beni

La forma di lavoro prevalente nella società feudale

l’artigianato

Il lavoro a domicilio

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I limiti alle possibilità di svolgimento della attività produttiva controllata dalla corporazione

Le critiche di Adam Smith (La ricchezza delle nazioni,1776) al sistema delle corporazioni che domina nei paesi europei creando diseguaglianze

“La politica europea … lo fa principalmente nei tre modi seguenti. Primo, limitando l’affluenza in talune occupazioni a un numero inferiore a quello che sarebbe disposto ad entrarvi; secondo, accrescendola in altre al di là di quanto essa sarebbe naturalmente; e, terzo, ostacolando la libera circolazione del lavoro e del capitale, tanto da impiego a impiego che da luogo a luogo”

“Poiché la proprietà che ognuno ha del suo lavoro è il fondamento originario di ogni altra proprietà, essa è la più sacra e inviolabile. Il patrimonio di un povero sta nella forza e nella destrezza delle sue mani; e impedirgli di impiegare la forza e destrezza nella maniera che egli reputa opportuna senza ingiuria al suo vicino è una patente violazione della più sacra fra tutte le proprietà. E’ una ingiusta usurpazione della giusta libertà tanto del lavoratore che di coloro che possono essere disposti ad assumerlo…”

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Le considerazioni di Adam Smith (La ricchezza delle nazioni,1776) sulla schiavitù

“L’esperienza di tutti i tempi e di tutte le nazioni credo dimostri che il lavoro fatto dagli schiavi, sebbene sembri costare soltanto il loro mantenimento, è in definitiva il più caro di tutti. Una persona che non può acquistare proprietà non può avere altro interesse che quello di mangiare il più possibile e di lavorare il meno possibile. Qualunque cosa faccia oltre a ciò che basta ad assicurargli la sussistenza, può essergli imposto con la violenza soltanto e mai da un suo particolare interesse”.

… agli schiavi sono succeduti i mezzadri e poi gli affittuari …(514)

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dall’artigianato

Nei confronti dell’artigiano il capitalista nella prima fase appare nella veste di mercante che

gli compra i beni da lui prodotti (cliente di un lavoratore che svolge la propria attività presso il proprio domicilio ...)

nella fase successiva appare nella veste di produttoreche gli compra le energie lavorative (datore di lavoro, interessato a che il lavoratore presti la sua attività presso la propria manifattura ….)

alla manifattura, alla fabbrica

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lavoroautonom

o

lavoro dipendente

il capitalista

dall’autonomia (o dalla schiavitù ) alla subordinazione.

Il contratto di lavoro come schema giuridico che assicura al capitalista la disponibilità di un fattore della produzione

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smantellamento della società feudale e creazione del mercato del lavoro

La libertà di intrapresa dell’attività economica (“libertà di commercio e d’industria”) e l’abbattimento delle corporazioni

L’ideologia dell’eguaglianza degli individui e del laissez faire - i cittadini dispongono liberamente dei propri interessi mediante il contratto- lo Stato cura ordine pubblico, finanze e politica estera; al resto provvede lo spontaneo funzionamento del mercato nel quale devono liberamente competere gli individui- nulla tra lo Stato ed il cittadino

Il proletariato

La funzione del diritto

Il riconoscimento della “liberté du travail, du commerce et de l’industrie”

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L’artigiano: dalla autonomia alla subordinazione, da produttore (venditore di beni) a lavoratore dipendente (venditore della propria attività, del proprio “servizio”)

Le parti del contratto, considerate su di un piede di uguaglianza in quanto entrambe titolari di un potere di regolazione dei propri interessi, danno luogo ad una relazione di autorità. Il capitalista, acquista per via del contratto di lavoro una posizione di potere giuridico nei confronti del lavoratore (potere direttivo, potere disciplinare, potere di licenziamento). Al maggior potere detenuto sul piano sociale si accompagna, in questo modo, una posizione di potere giuridico.

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Vieta ai mastri come agli operai di mettersi d’accordo, di organizzarsi e di “emettere ordinanze o prendere decisioni … sui loro pretesi interessi comuni … Tutti i gruppi composti da artigiani, operai … o istigati da essi saranno considerati assembramenti sediziosi”Art. 1: “Il n’y a plus de corporations dans l’Etat; il n’y a plus que l’interét particulier de chaque individu et l’interét général”.

Il divieto penale delle coalizioni: la legge Le Chapelier 1791

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• il contratto di lavoro come forma giuridica della mobilità di uno dei fattori della produzione: la mercificazione del lavoro e il calcolo razionale del capitale

• l’eguaglianza dei contraenti: il “libero contratto di lavoro”

• il diritto di proprietà dei mezzi di produzione substrato del potere nei confronti dei lavoratori

La figura della locazione delle opere (locatio operarum)

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il codice civile del 1865

Titolo IX Del contratto di locazione

Art. 1568. Il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere.Art. 1570. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede.

Capo III Della locazione delle opere

Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria:

1. Quelle per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio;

2. Quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3. Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.

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Art. 1628Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa.

il codice penale sardo puniva

“tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione del salario” art. 385

“tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386

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lavoratore

datore di lavoro

Una eguaglianza giuridica che nasconde una diseguaglianza sociale

La “maschera” del libero contratto di lavoro

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La questione sociale

Lo sfruttamento delle “mezze forze”

la nascita del sindacato e i movimenti socialisti 1891 > camera del lavoro di Milano1892 > partito socialista1901 > Fiom1906 > CGdL 1910> Confindustria

Prof. Liso
qui bisogna inserire alcuni elementi sulla forme iniziali di solidarietà tra i lavoratoriil mutuo soccorso le casse di resistenza la funzione di eliminazione della concorrenza tra i lavoratoriil controllo del collocamento
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La disciplina delle coalizioni> dalla repressione penale alla tolleranza

Inghilterra 1871Francia 1864 e 1884Germania 1869Italia 1889 (nuovo codice penale, Zanardelli)

La nascita del sindacato

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Negoziare collettivamente – attraverso propri rappresentanti – è una necessità per i lavoratori, essendo essi deboli di norma, se presi individualmente.

Non è una necessità, invece, per i datori di lavoro, i quali, trovandosi in condizioni di maggior potere negoziale, sarebbero in grado di negoziare direttamente. Farlo collettivamente rappresenta per essi, invece, una convenienza dettata solo dall’interesse a non produrre a costi superiori a quello dei diretti concorrenti.

Una finalità che ha a che vedere con la concorrenza è peraltro strutturalmente presente anche sul versante dei lavoratori, i quali attraverso l’organizzazione sindacale miravano appunto a realizzare un controllo del mercato del lavoro, volto ad impedire che altri lavoratori potessero accettare condizioni contrattuali inferiori.

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la legislazione sociale

la tendenza al controllo delle conseguenze negative derivanti dallo squilibrio dei rapporti di forza sul mercato del lavoro

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lavoratore

datore di lavoro

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lavoratore

datore di lavoro

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lavoratore

datore di lavoro

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lavoratore

datore di lavoro

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lavoratoredatore di lavoro

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datore di lavoro lavoratore

la tendenza al riequilibrio

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La protezione del contraente debole e la limitazione dei poteri del datore di lavoro, negoziali e di gestione

• in via diretta (disciplina del rapporto di lavoro)• in via mediata (attraverso il riconoscimento del ruolo dell’autonomia collettiva: lo sviluppo del sistema di relazioni industriali).

La protezione del lavoratore contro i rischi. Il trasferimento del loro costo in capo alla produzione.Lo sviluppo del welfare.

Un lungo cammino verso la demercificazione….(ma anche, soprattutto se pensiamo agli inizi della legislazione sociale, finalità di garanzia della riproduzione sociale)

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I primi concordati di tariffala nascita delle commissioni interne

La prima legislazione sociale

- donne e fanciulli (1886, 1902, 1907) - i collegi probivirali (1893) (preavviso nel licenziamento,

sciopero e sospensione del rapporto)- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1898)- previdenza volontaria per invalidità e vecchiaia (1898, 1907)- lavoro nelle risaie (1907)- riposo settimanale e festivo (1907)- sussidio di maternità alle operaie (1910)- ispettori del lavoro (1912)- previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia (1919)- assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1919)

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Con Giovanni Giolitti si realizza una svolta nel rapporto con le forze sociali ….

“Il moto ascendente delle classi popolari si accelera ogni giorno di più, ed è moto invincibile perché comune a tutti i paesi civili, e perché fondato sul principio di eguaglianza tra gli uomini. Nessuno si può illudere di potere impedire che le classi popolari conquistino la loro parte di influenza economica e di influenza politica”

Dal discorso tenuto alla Camera il febbraio 1901 come ministro degli interni nel governo Zanardelli

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Il nuovo indirizzo governativo in età giolittiana fu inaugurato con il progetto di costituzione dell’ Ufficio del lavoro e del Consiglio superiore del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, industria e commercio.

L’Ufficio aveva compiti di studio e di ricerca sui problemi del lavoro, per offrire le conoscenze e i dati sulla base dei quali il Consiglio avrebbe operato la mediazione tra i datori di lavoro e i lavoratori e suggerito gli interventi sociali necessari a migliorare le condizioni dei lavoratori (Musso 103, Gallotta)

1902 Legge istitutiva dell’Ufficio del lavoro e del consiglio superiore del lavoro

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fine

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Possiede gli strumenti di lavoro e la materia prima (che tuttavia può anche essergli fornita dal committente)

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Prevale nelle campagne ed è svolto da persone che svolgono anche attività in agricoltura

la loro produzione viene fatta per un mercante o per un industriale

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La manifattura implica la divisione del lavorotutto ciò che prima faceva l’artigiano, a mano, lo fanno in più, dividendosi i vari compitila produzione rimane prevalentemente affidata all’abilità manuale del lavoratore

La fabbrica si crea con l’introduzione delle macchine utensili nel processo produttivoil lavoro si separa dai mezzi di produzionele operazioni eseguite dall’operaio passano alla macchina, della quale il lavoratore diviene appendice

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“ Considérer le travail comme un bien quantifiable et échangeable est une fiction, puisque, tout comme la terre et la monnaie, le travail est une condition , et non pas un produit de l’activité économique. Mais c’est une fiction nécessaire à l’avènement du capitalisme. Pour fonder la production et la répartition des richesses sur le libre-échange, il faut en effet faire comme si le travail, la terre et la monnaie étaient des produits échangeables, des marchandises. Cette fiction ne pouvait être instituée que par le droit, et c’est ainsi qu’est né le droit du travail.

Au sens précis du terme, le droit di travail est celui qui regit les echanges de travail et d’argent. Ainsi entendue, il est né en France avec decret la Révolution française et l’adoption, en 1791, du décret d’Allarde et de la loi Le Chapelier. Le premier dispose qu’ “il sera libre à

Lo smantellamento della società feudale e la creazione del mercato del lavoro

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toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon”, et la seconde proclamait “l’anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession”. Faisant ainsi table rase de l’organisation corporative, la Revolution française ouvre la voie à la contractualisation des relations de travail, qui sera consacrèe en 1804 par le code civil.”

Supiot, Le droit du travail, 2004, 14

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Leggendo Barassi(1901, p. 71) “… crediamo che una attenuazione si possa concedere, attenuazione accettata dalla dottrina e invalsa nella pratica. Si ammette, cioè, che il creditore delle operae possa limitare fin da principio (non mai escludere) il diritto proprio di far valere il divieto di cui all’art. 1628. In tal modo resta libero all’altra parte di continuare o no nel rapporto locativo, poiché esso non può mai limitare il diritto proprio. Rimane dunque nulla qualunque rinuncia fatta dall’operaio di far valere il divieto dell’art. 1628: mentre si riconosce il diritto nell’altra parte di limitare la propria facoltà di opporre questo articolo….. (p. 73) …quando il locatore di opere si vincola per un periodo eccessivamente lungo, si ha violazione di un divieto che può essere fatta valere sia dal locatore stesso, sia dal conduttore di opere. Non vi è che un caso in cui a quest’ultimo tale diritto può essere negato; ed è quando egli vi abbia parzialmente rinunciato. Il che accade quando si sia obbligato per propria parte a non opporsi se non in determinate circostanze (giusti motivi) a che il locatore abbia a continuare le sue prestazioni per un tempo lunghissimo, anche indefinitamente e cioè per tutta la vita del locatore. …(p. 74) L’effetto del divieto è .. che se le parti danno esecuzione al contratto si intende che ognuna delle parti possa interrompere quando voglia il vincolo locativo col debito preavviso

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La macchina può fare a meno dell’operaio qualificato

consente l’utilizzo di donne e bambini

la resistenza operaia all’introduzione delle macchine

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Solfatara siciliana

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1898 Disordini a Milano, barricate a porta Garibaldi. La repressione per opera del generale Bava-Beccaris … 80 morti …

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Francia 1910

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“…le Camere del lavoro non erano solamente un sindacato e .. le loro funzioni non erano limitate al solo piano rivendicativo. E questo non soltanto perché, oltre a funzioni di carattere contrattuale, esse, specie le maggiori, svolgevano una vasta attività anche nel settore del collocamento, della cooperazione, della ricreazione ed educazione popolare, ma anche per una ragione più profonda ed intrinseca al movimento operario italiano, quale si era venuto formando storicamente …. Nella camere del lavoro l’istanza rivendicativa sindacale e l’istanza politica erano … strettamente intrecciate…Nella situazione esistente in Italia era pressoché impossibile operare una netta distinzione tra lotta sindacale e lotta politica … Erano ancora troppi i casi in cui non si trattava di organizzare uno sciopero e di conquistare migliori salari e orari più brevi, ma di assicurare quelle condizioni generali di democrazia e di livello civile in cui un movimento rivendicativo potesse svilupparsi, divenire un elemento organico e normale nell’ambito di una società di tipo moderno” (Procacci, 60)

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Federazioni di mestiere esistenti in Italia ai primi del ‘900(da Procacci)

Federazione anno di costituzione iscrittiEdilizia 1886 29.000Federazione del libro 1893 9.600Panettieri 1895 3.000Litografi 1897 1.000Ferrovieri 1900 41.000Lavoranti in pellame 1901 3.964Lavoranti in prodotti chimici 1901 6.000Arti tessili 1901 18.000Cappellai 1901 5.220Orefici 1901 659Impiegati e commessi aziende priv. 1901 4.500Metallurgici 1901 50.000Lavoranti in legno 1901 6.000 Etc……….

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Congresso fondativo della CGdL

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1900

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1901

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1904

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Wedderburn, I diritti del lavoro, p. 95

“In Inghilterra il processo iniziò nel 1825, sebbene i Masters and Servants Acts, che sancivano l’illiceità penale dell’inadempimento del contratto di lavoro, non furono definitivamente abrogati fino al 1875”Il parlamento inglese introdusse dal 1871 al 1906 e modernizzò nel 1974 un esonero dalla responsabilità civile per l’effettuazione dello sciopero…

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il codice penale sardo puniva

“tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuizione del salario” art. 385

“tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386

il codice Zanardelli puniva solo i fatti di violenza e minaccia eventualmente commessi in occasione dei conflitti di lavoro (artt. 165-166)

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SaramagoUna terra chiamataAlentejo

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Dal discorso tenuto da GIOLITTI, Ministro dell’Interno, il 4 febbraio 1901, in cui si affronta il problema dell’atteggiamento dell’esecutivo nei confronti delle organizzazioni operaie.

“Purtroppo persiste ancora nel governo e in molti dei suoi rappresentanti la

tendenza a considerare come pericolose tutte le associazioni di lavoratori.

Questa tendenza è effetto di poca conoscenza delle nuove correnti

economiche e politiche che da tempo si sono determinate nel nostro come in

tutti gli altri paesi civili, e rivela che non si è ancora compreso che la

organizzazione degli operai cammina di pari passo con il progresso della

civiltà. (…) Ora (le) Camere di lavoro che cosa hanno in sé di illegittimo?

Esse sono le rappresentanti dì interessi legittimi delle classi operaie: la loro

funzione è di cercare il miglioramento di queste classi (….) e potrebbero, se

bene adoperate dal governo, essere utilissime intermediarie fra capitale e .

(…) Si dice che le Camere di lavoro, come vennero costituite, hanno preso

atteggiamenti ostili allo Stato. Lavoro. Ma questa è una conseguenza

inevitabile della condotta del governo! Colui che si vede sistematicamente

perseguitato dallo Stato, come volete che ne sia l’amico? (…) Io (…) non

temo mai le forze organizzate, temo assai più le forze inorganiche perché su

dì quelle l’azione del governo si può esercitare legittimamente e utilmente,

contro i moti inorganici non vi può essere che l’uso della forza”.

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«E un errore, un vero pregiudizio credere che il basso salario giovi al

progresso dell’industria; l’operaio mal nutrito è sempre più debole

fisicamente e intellettualmente: e i paesi di alti salari sono alla testa del

progresso industriale, Noi lodiamo come una gran cosa la frugalità

eccessiva dei nostri contadini; anche questa lode è un pregiudizio. Chi non

consuma (…) non produce. Il governo quando interviene per tenere bassi i

salari commette una ingiustizia, un errore economico e un errore politico».

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“Noi siamo all’inizio di un periodo storico. (….) Nuove correnti popolari

entrano nella nostra vita politica, nuovi problemi ogni giorno si affacciano,

nuove forze sorgono con le quali qualsiasi governo deve fare i conti. E la

stessa confusione dei partiti parlamentari dimostra che le questioni che

dividono oggi non sono pìù quelle che dividevano una volta, Il moto

ascendente delle classi popolari si accelera ogni giorno di più, ed è un moto

invincibile perché comune a tutti i paesi civili, e perché poggiato su principio

dell’eguaglianza tra gli uomini. Nessuno si può illudere di potere impedire

che le classi popolari conquistino la loro parte di influenza economica e di

influenza politica. Gli amici delle istituzioni hanno un dovere soprattutto,

quello dì persuadere queste classi, e dì persuaderle con i fatti, che dalle

istituzioni attuali esse possono sperare assai più che dai sogni dell’avvenire;

che ogni legittimo loro interesse trova efficace tutela negli attuali ordinamenti

politici e sociali. Dipende principalmente da noi, dall’atteggiamento dei partiti

costituzionali nei rapporti con le classi popolari, che l’avvento di queste

classi sia una nuova forza conservatrice, un nuovo elemento di prosperità e

di grandezza, o sia invece un turbine che travolga la fortuna della patria.”

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Tartufari, Del contratto di lavoro nell’odierno movimento sociale e legislativo, Macerata 1893Barassi, Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro, in Il Filangieri, XXIV, 1899Vivante, I difetti sociali del Codice di commercio, in Riforma sociale, 1899Vivante, La penetrazione del socialismo nel diritto privato, in Critica sociale, XII, 1902Lessona, La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro, Riv. Dir. Comm. 1903Ascoli, Sul contratto collettivo di lavoro (a proposito di recenti sentenze) , Riv. Dir. Comm. 1903Ascoli, La riforma della legge sui probiviri , Riv. Dir. Comm. 1903

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RennerSinzheimerKhan-FreundVeneziani e Vardaro, La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavorista delle origini, in Quaderni Fiorentini n. 16, 1987Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica, in Quaderni Fiorentini n. 17, 1988Simitis, Diritto privato e disuguaglianza sociale: il caso del rapporto di lavoro, in DLRI, n. 69,2001, 47 ss.

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Donne e fanciulliL. 11.2.1886, n. 3657L. 29.6.1902, n.247Assicurazione contro gli infortuni sul lavoroL. 17.3.1898, n. 3657Legge sul riposo settimanale e festivoL. 7.7.1907, n.489Orario di lavoroR.D. 15.3.1923, n. 692