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MODELLO ORGANIZZATIVO Parte generale

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MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte generale

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Modello organizzativo – Parte generale 2

PARTE GENERALE

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ........................................................... 3 1.1 I reati presupposto .................................................................................................. 3

1.2 I soggetti destinatari ............................................................................................. 17

1.3 Sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato ...................................... 18

1.4 Esimente ex art. 6, l. n. 231/2001 .................................................................. 19

FIGURA 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE ......................................................................... 22

2. LINEE GUIDA DI CONFSERVIZI E CONFINDUSTRIA ................................ 23

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA

PARTE DI NET S.P.A. ............................................................................................... 25 3.1. Motivazioni di Net s.p.a. nell’adozione del modello di organizzazione e gestione

.................................................................................................................................... 25

3.2. Finalità del modello ............................................................................................ 25

3.3. Struttura del documento ...................................................................................... 27

3.4. Modifiche ed integrazioni del modello ........................................................ 27

4. ORGANISMO DI VIGILANZA ............................................................................ 28 4.1. Identificazione dell’organismo di vigilanza ........................................................ 28

4.2. Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza .................................................... 29

4.3. Reporting dell’OdV nei confronti degli organi societari .................................... 30

4.4. Flussi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza ............................. 31

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi. ................. 31

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali ........................................... 32

4.4.3. Sistema delle deleghe ................................................................................... 32

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL

CONTESTO AZIENDALE......................................................................................... 33 5.1. Formazione del personale .................................................................................... 33

5.2. Informativa a collaboratori esterni e partner ....................................................... 33

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO ................................ 34 6.1. Principi generali .................................................................................................. 34

6.2 I soggetti destinatari ............................................................................................. 35

6.2.1 Gli amministratori, i sindaci e i revisori contabili ........................................ 35

6.2.2 Gli altri soggetti in posizione apicale ............................................................ 35

6.2.3 I dipendenti ................................................................................................... 35

6.2.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del modello ............................................ 36

6.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni ...................................................... 40

6.4.1. Nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore .................. 41

6.4.2. Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali ............... 43

6.4.3. Nei confronti dei dipendenti ........................................................................ 45

6.4.4. Nei confronti dei Terzi Destinatari .............................................................. 46

7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO .......... 46

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Modello organizzativo – Parte generale 3

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della

legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro

ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella

della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione

di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi

economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non

pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio

della società, da amministratori e/o dipendenti.

Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava,

infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale

risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze

penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono

tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte,

ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione

normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l’ente, né i soci delle

società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati

commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un

interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende

patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato

sociale.

1.1 I reati presupposto

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il

legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni

contenute nella legge delega (l. n. 300/2000).

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Modello organizzativo – Parte generale 4

Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000,

il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24

(Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di

altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode

informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e

Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D . Lgs. n.

231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre

categorie di reati.

Tale relazione è stata profetica, giacché successivi interventi norma tivi

hanno esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n.

231/2001.

La legge 23 novembre 2001, n. 4092, di conversione del D.L. n.

350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell’euro, ha introdotto, all’art.

4, un nuovo articolo al decreto n. 231 (l’art. 25-bis) relativo alle falsità in

monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo .

L’intervento più importante è però rappresentato dal D. Lgs. n.

61/2002 in tema di reati societari, che ha aggiunto al decreto n. 231 l’art. 25-

ter, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati

societari commessi nell’interesse (ma non anche a vantaggio, come invece

previsto dal decreto n. 231) della società da amministratori, direttori generali,

liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si

fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la

loro carica.

L’art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio,

nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità

nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo,

formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale

ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote

sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori,

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Modello organizzativo – Parte generale 5

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza

sull’assemblea, aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità

pubbliche di vigilanza.

Successivamente, la legge di “Ratifica ed esecuzione della

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del

terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999” ha inserito un nuovo art. 25-

quater al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente

anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o

di eversione dell’ordine democratico .

La legge trova inoltre applicazione (art. 25-quater, ult. co.) con

riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente

richiamati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto

previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repres sione

del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La legge contenente “Misure contro la tratta delle persone” ha, poi,

introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25-quinquies, che estende il regime

della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla

commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla

sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della

responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la Legge

Comunitaria per il 20047 (art. 9) che, tra l’altro, ha recepito mediante norme di

immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e

alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge

“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati

finanziari”, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari.

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Modello organizzativo – Parte generale 6

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato

l’ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli

illeciti “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti le

fattispecie dell’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e della

manipolazione del mercato. La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è

intervenuta sia sul codice civile che sul Testo Unico della Finanza (TUF).

Quanto al codice civile, è stato modificato l’art. 2637, che sanzionava

il reato di aggiotaggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non

quotati.

La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggiotaggio posti in

essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è

stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del TUF

in materia di manipolazione di mercato.

È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società

emittenti disciplinate dal TUF la nuova fattispecie dell’ insider trading (o abuso

di informazioni privilegiate).

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la

responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa

comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori , riguardante

esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false

comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti

sono state introdotte dalla legge n. 7/2006, che vieta e punisce le c.d. pratiche

di infibulazione, dalla legge n. 38/2006, contenente “Disposizioni in materia

di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia

anche a mezzo Internet” e, infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della

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Modello organizzativo – Parte generale 7

Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15

novembre 2000.

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione

ha esteso l’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l’ambito di applicazione

dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico

(rispettivamente, artt. 600-ter e 600- quater c.p.), per i quali era già prevista la

responsabilità dell’ente ex decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il

materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d.

“pedopornografia virtuale”).

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU

contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito l’applicazione del

decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale.

Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per

gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere,

riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di

migranti e intralcio alla giustizia.

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’introduzione

dell’art. 25-septies nell’impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, ha

ulteriormente esteso l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa

degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che

si verifichino a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

L’art. 25-septies è stato poi sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 81/2008.

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha

dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consigl io, del

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Modello organizzativo – Parte generale 8

26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di

finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio).

Ne consegue che l’ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione,

riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito

prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per

l’ente medesimo.

Ulteriori modifiche di rilievo del Decreto sono state apportate con la

L. 18.3.2008 n. 48, che ha introdotto l’art. 24 bis (Delitti informatici e

trattamento illecito di dati), con la L. 15.7.2009 n. 94, che ha introdotto l’art.

24 ter (Delitti di criminalità organizzata), con la L. 23.7.2009 n. 99, che ha

modificato l’art. 25 bis, introdotto l’art. 25 bis.1 (Delitti contro l’industria e il

commercio) e l’art. 25 nonies (Delitti in materia di violazione del diritto

d’autore), con la L. 3.8.2009 n. 116, che ha introdotto l’art. 25 decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all’autorità giudiziaria) ed infine con il D. Lgs. 7.7.2011 n. 121, che ha

introdotto l’art. 25 undecies (Reati ambientali).

In data 09.08.12 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, recante

disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a

sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di

Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il quale amplia l’elenco dei reati previsti dal

d.lgs. 231/01 comprendendo nel novero anche quelli commessi dai datori di lavoro che

impiegano cittadini immigrati <irregolarmente>.

Il decreto introduce infatti un nuovo articolo : art. 25-duodecies, rubricato

<Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

che prevede che <In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma

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Modello organizzativo – Parte generale 9

12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione

pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro>.

Mentre l’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo

Unico sull’immigrazione), rubricato “Lavoro subordinato a tempo determinato ed

indeterminato” prevede che : <Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR:

ovvero il fatto del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori

stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui

permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,

revocato o annullato”) sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR:

ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”).>

In data 28.11.12 è entrato in vigore la l. del 06.11.12 n. 190, recante

<Disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.12, che

modifica il d.lgs. 231/01, introducendo due nuovi reati presupposto, da cui deriva la

necessità di aggiornare il Modello 231.

In particolare i due nuovi reati-presupposto sono il richiamo nell’art. 25 del

d.lgs. 231/01 all’art. 319-quater c.p. rubricato <Induzione indebita a dare o promettere

utilità> che prevede che <Salvo il fatto non costituisca più grave reato – il pubblico

ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi

poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro

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Modello organizzativo – Parte generale 10

o altra utilità. La pena è la reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette

denaro o altra utilità la reclusione è fino a tre anni>.

La seconda novità è costituita dalla introduzione nell’art. 25 ter del d.lgs.

231/01 della nuova lettera <s-bis> che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati

nei casi di cui al nuovo terzo comma dell’art. 2635 c.c.

La nuova lettera s-bis dell’art. 25-ter, rinviando ai “casi previsti dal terzo

comma dell’art. 2635 c.c.”, prevede, in sostanza, che ai sensi del d.lgs. 231/01 può

essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa

società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per

definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o

di fedeltà.

Le fattispecie di reato che oggi sono suscettibili di configurare la

responsabilità amministrativa dell’ente sono le seguenti:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.

24, D.Lgs. 231/01).

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.

316-bis c.p.);

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni

da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-

ter c.p.);

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle

Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.

640-bis c.p.);

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.

640-ter c.p.).

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Modello organizzativo – Parte generale 11

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs.

231/01):

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia

probatoria (art. 491-bis c.p.);

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.

615-ter c.p.);

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi

informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o

telematico (art. 615-quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies

c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatic i

(art. 635-bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilit à

(art. 635-ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-

quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica

utilità (art. 635-quinquies c.p.);

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 -

quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. 231/01)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

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Modello organizzativo – Parte generale 12

Produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze psicotrope e

stupefacenti (art. 73 DPR 309/90);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa

in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al

pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di

armi esplosive, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle

previste dall’art. 2, comma 3, l 110/1975), nonché ai del itti commessi

avvalendosi delle condizioni di cui al già citato art. 416 bis c.p. ovvero

al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso

(art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.

25, D.Lgs. 231/01).

Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater

c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.).

Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di

membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle

Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)

Reati di falso (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,

previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete

falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457

c.p.);

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Modello organizzativo – Parte generale 13

Ai fini dell’applicazione delle fattispecie sopra menzionate , alle

monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e le cedole

al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da

istituti a ciò autorizzati (art. 458 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,

acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art.

459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di

carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461

c.p.);

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi

ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

(art. 474 c.p.).

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1,

D.Lgs.231/01)

Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.

516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di

proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di

origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

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Modello organizzativo – Parte generale 14

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.

2622, comma 1 e 3, c.c.);

Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.

2633 c.c.);

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine

democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater,

D.Lgs. 231/01)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis

c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs.

231/01)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

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Modello organizzativo – Parte generale 15

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prost ituzione

minorile (art. 600-quinquies c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01).

Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art .

184);

Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies,

D.Lgs. 231/01)

Messa a disposizione del pubblico tramite immissione in un

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di

un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1,

lett. A-bis, e comma 3, L. 633/1941);

Abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per

elaboratore, importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo

commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di

programmi contenuti su supporti privi di contrassegno SIAE, nonché

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Modello organizzativo – Parte generale 16

per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare i dispositivi

di protezione di un programma per elaboratore (art. 171 bis, L.

633/1941);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in

pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere

dell’ingegno rivolte al circuito televisivo, cinematografico, vendita o

noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto

contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali,

cinematografiche e audiovisive, opere letterarie, musicali o

drammatico musicali e multimediali (art. 17 ter, L. 633/194);

Mancato assolvimento degli obblighi connessi all’apposizione del

contrassegno SIAE (art. 171 septies, L.63/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione o

installazione e utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti

degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive

ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in

forma analogica e digitale (art. 71 octies, L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (art. 25 decies, D. Lgs.

231/01)

Reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs 231/01)

Uccisione , distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari

di specie di animali vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di sito protetto

(art. 733 bis c.p.);

Scarichi di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni

o con superamento dei limiti (art. 137 cod. amb.);

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio

ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non, in mancanza della

prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 cod.

amb.);

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Modello organizzativo – Parte generale 17

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti

sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di legge (art. 256

cod. amb.);

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256

cod. amb.);

Omessa bonifica e inquinamento del suolo (art. 257 cod. amb.);

Violazioni degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri

obbligatori e dei formulari (art. 258 cod. amb.);

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 cod. amb.);

Attività organizzate finalizzate alla cessione, al ricevimento, al

trasporto, all’esportazione, all’importazione o alla gestione dei

rifiuti (art. 260 cod. amb.);

Reati connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità

dei rifiuti (SISTRI) (art. 260 bis cod. amb.);

Superamento dei valori limite di emissione (art. 279 cod. amb.);

Violazioni della legge di tutela delle specie animali e vegetali (L.

150/1992);

Violazione delle disposizioni inerenti la cessione e la riduzione

dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose

per l’ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93);

Inquinamento colposo e doloso provocato da navi (artt. 8 e 9,

D.Lgs. 202/2007)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.

25 duodecies, D.Lgs 231/01)

1.2 I soggetti destinatari

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica “gli enti

forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le

società e le associazioni anche prive di personalità giurid ica” (art. 1, co. 2).

Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere

negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire “lo Stato, gli

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Modello organizzativo – Parte generale 18

enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo

costituzionale” (art. 1, co. 3).

Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è

identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che

operano nel settore pubblico. Si rileva, che si ritiene, in proposito, la

soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che

esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, affidamento diretto,

ecc.).

Nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici

economici – la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a

tutti i destinatari della legge, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che

passiva.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto

in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti

legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata

realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia

determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche

nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto -reato trovi

ragione nell’interesse dell’ente.

1.3 Sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato

Nel caso in cui l’ente commetta uno dei reati presupposto sopra

individuati e ricorrano gli altri presupposti previsti dalla legge, troveranno

applicazione le sanzioni amministrative:

a) sanzione pecuniaria (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 10 - 12)

Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di € 25.822,84 ad un

massimo di € 1.549.370,69. L'ammontare della sanzione è stabilito

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Modello organizzativo – Parte generale 19

tramitel'introduzione di un sistema commisurativo per quote. Fase 1 si

stabilisce il numero quote in base a indici di gravità dell’illecito, Fase 2 Valore

monetario quote in base alle condizioni economiche dell’ente. I casi di

riduzione della sanzione pecuniaria sono previsti dall'art.12 del decreto.

b) Sanzioni interdittive (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 13 -17)

l'interdizione dall'esercizio dell'attività

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione dell'illecito

l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca di quelli gia' concessi

il divieto di pubblicizzare beni o servizi

c) Pubblicazione della sentenza (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 18)

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta

quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La

sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più

giornali indicati giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune

ove l'ente ha la sede principale.

d) Confisca (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 19)

Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna,

la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può

essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in

buona fede. Quando non e' possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad

oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o

al profitto del reato.

1.4 Esimente ex art. 6, l. n. 231/2001

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di

“esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un

procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed

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Modello organizzativo – Parte generale 20

efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a

prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati e che il reato è stato

attuato da un soggetto che abbia eluso fraudolentemente i modelli di

organizzazione e controllo.

Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo

interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale del modello.

Il modello deve consentire di:

- individuare le attività che possono condurre alla commissione dei

reati tutelati dalla norma;

- prevedere protocolli specifici finalizzati a programmare la

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da

prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a

impedire la commissione di tali reati;

- individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul

funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo

deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il

mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Va sottolineato, in proposito, che l’“esonero” dalle responsabilità

dell’ente passa attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di

organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in

occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto

illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l’organizzazione dell’attività

dell’organo di controllo devono porsi come obiettivo l’esito positivo di tale

giudizio d’idoneità.

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Modello organizzativo – Parte generale 21

Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare

l’adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo

presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore.

È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello di

organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di

obbligatorietà.

La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma

espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e

dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento,

di fatto l’adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare

dell’esimente. Facilita l’applicazione dell’esimente, soprattutto in termini

probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del

modello.

Come già detto, l’applicazione delle sanzioni agli enti incide

direttamente sugli interessi economici dei soci. Talché, in caso d’incidente di

percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei

confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello,

abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo di “esonero” dalla

responsabilità (Tribunale di Milano, sezione VIII Civile, con sentenza n. 1774

del 13.02.2008).

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Modello organizzativo – Parte generale 22

FIGURA 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

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Modello organizzativo – Parte generale 23

2. LINEE GUIDA DI CONFSERVIZI E CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida

emanate da Confservizi e da Confindustria.

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può

essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali

aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;

predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i

rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli.

A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di strutture

organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice

apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una

ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un

buon sistema di controllo.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo

proposto dalle linee guida di cui sopra sono:

codice etico;

sistema organizzativo;

procedure manuali ed informatiche;

poteri autorizzativi e di firma;

sistemi di controllo e gestione;

comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti

principi:

verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni

operazione;

separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia

tutte le fasi di un processo);

documentazione dei controlli;

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Modello organizzativo – Parte generale 24

introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le

violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;

individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:

o autonomia ed indipendenza,

o professionalità,

o continuità di azione.

obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di

quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni

all’OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del

Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito

delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i

dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le

Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo

redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può

discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

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Modello organizzativo – Parte generale 25

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE DA PARTE DI NET S.P.A.

3.1. Motivazioni di Net s.p.a. nell’adozione del modello di organizzazione e gestione

NET S.p.A., al fine di assicurare una conduzione degli affari e della

attività aziendali, sempre più finalizzata al rispetto dei principi di correttezza e

di trasparenza, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere

all’adozione di un Modello di organizzazione e di gestione, di seguito il

“Modello”, in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee

Guida.

Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico, è stata

assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello - al di là delle

prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento

facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di

sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli

altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori

a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività,

comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei

reati contemplati nel Decreto.

Va segnalato che la II sez. della Corte di Cassazione, con la sentenza

n. 28699 del 9.7.2010, ha ritenuto sussistente la responsabilità ai sensi del D.

Lgs. 231/01 della società partecipata da capitale pubblico, individuando quale

condizione necessaria e sufficiente lo svolgimento da parte della stessa di

attività economica.

3.2. Finalità del modello

Il Modello predisposto da NET S.p.A. si fonda su un sistema

strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella

sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell’attività

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Modello organizzativo – Parte generale 26

aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene esista la possibilità

che siano commessi i reati;

- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la

formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai

rischi/reati da prevenire;

- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e

controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica

attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni,

assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente

attuati;

- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse

finanziarie nelle attività a rischio;

- attribuiscono all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e

sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e

controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati

connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di

eventuali comportamenti illegali;

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di NET

S.p.A. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in

caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di

sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma

anche nei confronti dell’Azienda;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per

conto o comunque nell’interesse di NET S.p.A. che la violazione delle

prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite

sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

- ribadire che NET S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di

qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali

comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in

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Modello organizzativo – Parte generale 27

condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui

NET S.p.A. intende attenersi.

3.3. Struttura del documento

Il presente documento (Modello Organizzativo) è costituito da una

“Parte Generale” e da una “Parte Speciale”.

Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto,

vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare

riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e

diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le

misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del

Modello.

Nella “Parte Speciale” sono state individuate, per ciascuno dei reati

presupposto, le attività considerate “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività

al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all’esame.

Nell’allegato n.1 sono invece contenuti i protocolli di prevenzione da adottare

ai fini dell’eliminazione dei rischi di reato ad oggi esistenti.

3.4. Modifiche ed integrazioni del modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo

dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 , comma 1, lettera a del

Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni

sono rimesse, su iniziativa dell’Organo di Vigilanza, alla competenza del

Consiglio di Amministrazione di NET S.p.A.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di NET

S.p.A. di integrare il presente Modello ed in particolare la “Parte Speciale” in

relazione ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano

essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.

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Modello organizzativo – Parte generale 28

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell’organismo di vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni

contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche

dell’OdV dovranno essere quelle della:

autonomia e indipendenza,

professionalità,

continuità d’azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché

l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono

l’oggetto della sua attività di controllo.

b) Professionalità

L’OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-

professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali

caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di giudizio.

c) Continuità d’azione

L’OdV deve:

lavorare costantemente sulla vigilanza del modello con i

necessari poteri d’indagine;

essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la

continuità dell’attività di vigilanza;

curare l’attuazione del modello e assicurarne il costante

aggiornamento;

non svolgere mansioni operative che possano condizionare

la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione di NET S.p.A. dovrà identificare la

soluzione organizzativa più appropriata per l’OdV, s ia essa interna o esterna.

A prescindere dalla soluzione organizzativa adottata sono di

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Modello organizzativo – Parte generale 29

competenza dell’Organismo di Vigilanza di NET S.p.A., le attività di vigilanza

e controllo previste dal Modello.

In considerazione della peculiarità delle proprie attr ibuzioni e dei

contenuti professionali specifici da esse richiesti, l’OdV nello svolgimento dei

propri compiti si avvarrà di quelle altre funzioni aziendali di NET S.p.A. che,

di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività

indicate.

4.2. Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza

La “mission” dell’OdV di NET S.p.A. consisterà in generale nel:

1. vigilare sull’applicazione del Modello in relazione alle diverse

tipologie di reati contemplate dal Decreto;

2. verificare l’ efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la

commissione dei reati di cui al Decreto;

3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione

aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata

normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo verranno affidati all’OdV di NET S.p.A. i

seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine

di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il

Management e gli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole

funzioni devono segnalare all’OdV le eventuali situazioni in grado di esporre

l’Azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte

(anche via e-mail) e non anonime;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni

o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come

definite nella Parte Speciale del Modello;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le

segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.4) rilevanti in ordine al rispetto

del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 30

obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 4.4);

- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni

delle prescrizioni del presente Modello portate all’attenzione dell’OdV da

segnalazioni o emerse nel corso dell’attività di vigilanza dello stesso;

- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello

per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di

procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di

osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a

proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’OdV:

- godrà di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;

- disporrà di risorse finanziarie e professionali adeguate;

- si avvarrà del supporto e la cooperazione delle varie strutture

aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di

controllo.

4.3. Reporting dell’OdV nei confronti degli organi societari

Verranno assegnate all’OdV di NET S.p.A. due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Direttore

Generale;

- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di

Amministrazione.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con

organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali,

costituisce un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato

dall’OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L’OdV di NET S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento da i

suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire

in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 31

Ogni anno, inoltre, l’OdV di NET S.p.A. trasmette al Consiglio di

Amministrazione un rapporto scritto sull’attuazione del Modello presso NET

S.p.A.

Con gli altri organi societari (collegio sindacale e revisori dei conti)

l’OdV manterrà un costante flusso informativo mediante periodica assunzione

di informazioni.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre

alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello e nell’allegato

secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi

tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle

aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione

del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le

regole di condotta adottate dalla Società stessa;

- l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti

iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando

eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta

violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una

indagine interna;

- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico,

dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni

violazione o sospetto di violazione del Modello. L’OdV agirà in modo da

garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante,

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle

persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 32

- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso

l’OdV, è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale

dedicato”);

- le segnalazioni pervenute all’OdV devono essere raccolte e

conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l’accesso solo da

parte dei membri dell’OdV.

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente,

devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV di NET S.p.A. le

informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia

giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di

indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai

dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal

Decreto;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali

nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti,

atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle

norme del Decreto;

- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali,

del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e

delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i

dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con

le relative motivazioni.

4.4.3. Sistema delle deleghe

All’OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe

adottato da NET S.p.A. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 33

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL

MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

5.1. Formazione del personale

NET promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli

interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a

conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell’attuazione del Modello la Direzione della Divisione

Personale gestisce, in cooperazione con l’OdV, la formazione del personale che

sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente : Corso

di formazione iniziale realizzato in aula o con modalità “e -learning” attraverso

supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; occasionali

e-mail di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neoassunti;

- Altro personale: nota informativa interna; informativa in sede di

assunzione per i neo assunti; e-mail di aggiornamento.

5.2. Informativa a collaboratori esterni e partner

NET promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i

Partner commerciali e finanziari, i Consulenti, i Collaboratori a vario titolo, i

Clienti ed i Fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le

politiche e le procedure che NET S.p.A. ha adottato sulla base del presente

Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti

principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

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Modello organizzativo – Parte generale 34

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la

violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per

assicurare l’effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l’articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto

prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel modello” stesso, tanto nei confronti dei “soggetti sottoposti

all’altrui direzione o vigilanza” (art. 7, VI comma, lett. b), quanto nei confronti

dei “soggetti in posizione apicale” (art. 6, II comma, lett. e) cioè delle “persone

che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

dell’ente o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale” anche soltanto in via “di fatto” (art. 5, I comma, lett. b) .

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un

eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal

Modello sono assunte da NET S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente

dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano

determinare.

Il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto e

adeguatamente divulgato, in uno con il modello organizzativo, mediante una

puntuale e capillare informazione e formazione dei destinatari, mediante

affissione in un luogo accessibile a tutti, specificamente prescritta dall’art. 7, I

comma, della legge n, 300 del 20 maggio 1970 (salva comunque la

sanzionabilità in ogni caso dei fatti il cui divieto risiede nella coscienza sociale

quale minimum etico, riconoscibili come illeciti senza necessità di specifica

previsione, in particolare se contrari a norma di rilevanza penale).

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 35

6.2 I soggetti destinatari

6.2.1 Gli amministratori, i sindaci e i revisori contabili

Le norme e i principi contenuti nel Modello e negli allegati ad esso

connesso devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in

seno a Net spa, una posizione apicale.

A mente dell’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa

categoria le persone che “rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa

dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché i soggetti che

“esercitano anche di fatto la gestione e il controllo” dell’ente.

In tale contesto assume, in primis, rilevanza la posizione dei

componenti degli organi di amministrazione e controllo di Net (di seguito

anche “amministratori” e “sindaci”).

In aggiunta agli amministratori e ai sindaci, assume rilevanza la

posizione dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione, cui

Net ha demandato il compito di curare il controllo contabile. Pur costituendo

soggetto esterno alla società il Revisore è equiparato, ai fini di quanto previsto

nel sistema disciplinare agli amministratori e ai s indaci.

6.2.2 Gli altri soggetti in posizione apicale

Nel novero dei soggetti in c.d. posizione apicale rientrano, oltre gli

amministratori, i revisori ed i sindaci, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, il

direttore generale e i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e

funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie.

6.2.3 I dipendenti

Assume rilevanza la posizione di tutti coloro che sono legati a Net da

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 36

un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato,

dalla qualifica e/o inquadramento aziendale riconosciuti.

Nell’ambito di questa categoria rientrano anche i dipendenti cui sono

assegnati, o comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di

salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, ASPP, APS, API, RLS).

6.2.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del modello

Il presente sistema disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le

violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra

elencati.

Nell’ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con Net un rapporto di lavoro non

subordinato (consulenti esterni, collaboratori a progetto, lavoratori

somministrati);

- collaboratori a qualsiasi titolo;

- i procuratori, gli agenti, e tutti coloro che agiscono in nome e/o

per conto della società;

- i soggetti esterni cui sono assegnati compiti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro (medico competente);

- i contraenti ed i partner.

6.3 Condotte rilevanti e relative sanzioni

Tipologie di condotta degli apicali Possibili sanzioni

1) Inosservanza dei protocolli e procedimenti di programmazione

della formazione delle decisioni dell’Organo Dirigente (Membri

del Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati) nelle

attività della funzione

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

Revoca se reiterazione dopo sospensione

2) Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione

delle decisioni dell’Organo Dirigente nelle attività organizzative

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

Revoca se reiterazione dopo sospensione

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 37

3) Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per

l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per

la prevenzione di fattispecie reato presupposto

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

Revoca se reiterazione dopo sospensione

4) Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi

previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a

rischio di fattispecie reato presupposto

Richiamo e intimazione a conformarsi

5) Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e

formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di

rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e

modifiche

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

Revoca se reiterazione dopo sospensione

6) Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti

previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di

organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco

al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal

D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche

Revoca

Sospensioni nelle ipotesi particolarmente lievi

7) Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell’O.d.V.,

impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla

documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

8) Omissione nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o

violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte

dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 co. 2 e 3 c.p.

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione

Revoca nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato

presupposto

9) Inosservanza delle procedure finalizzate alla tutela

dell’ambiente

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

Revoca se reiterazione dopo sospensione

10) Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del

Modello e della sua implementazione per il continuo

adeguamento

Sospensione

Revoca se la reiterazione continua dopo sospensione

11) Omessa segnalazione di inosservanza ed irregolarità

commesse anche da soggetti apicali

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono reiterate

12) Omessa violazione e tempestiva presa di provvedimenti in

merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati

dall’O.d.V. nelle attività di competenza di soggetti apicali

Richiamo e intimazione a conformarsi

Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

Revoca se reiterazione dopo sospensione

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle

condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 38

Tipologie di condotta dei sottoposti Possibili sanzioni da valutare in relazione ai

Contratti Collettivi applicabili

1) Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione

delle decisioni dell’Organo Dirigente nelle attività organizzative

ed operative;

Rimprovero scritto

Multa

Sospensione del servizio e della retribuzione

Trasferimento

Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso

2) Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per

l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per

la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto

Rimprovero scritto

Multa

Sospensione del servizio e della retribuzione

Trasferimento

Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso

3) Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi

previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a

rischio di fattispecie reato presupposto

Rimprovero scritto

Multa

4) Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e

formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni

di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive

integrazioni e modifiche

Rimprovero scritto

Multa

Sospensione del servizio e della retribuzione

Trasferimento

Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso

Licenziamento senza preavviso

5) Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti

previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di

organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco

al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal

D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche

Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso

Licenziamento senza preavviso

Nei casi più lievi:

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Trasferimento

6) Comportamento di ostacolo o elusione ai controlli dell’Od.V.,

impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla

documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;

Rimprovero scritto

Multa

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è

reiterata

7) Omissioni nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o

violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro

D.Lg. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte

dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 co. 2 e 3

c.p.

Multa

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Trasferimento

Licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso nei casi

più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto

8) Inosservanza delle procedure finalizzate alla tutela

dell’ambiente

Multa

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 39

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Trasferimento

Licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso nei casi

più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto

9) Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del

Modello e della sua implementazione per il continuo

adeguamento;

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Trasferimento

Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso se

reiterazione prosegue dopo precedente sanzione

10) Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità

commesse anche da soggetti apicali

Rimprovero scritto

Multa

11) Omessa informativa dell’O.d.V. ed alle funzioni nonché

all’Organo Dirigente di ogni situazione a rischio reato

presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.

Rimprovero scritto

Multa

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione

delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

Il trasferimento quale sanzione disciplinare potrà essere valutato ed applicato ove in concreto possa ostacolare la commissione di

nuove violazioni analoghe a quelle commesse.

Il rimprovero dovrà essere necessariamente scritto, in modo tale da costituire un documento tracciabile a riprova dell’avvenuta

applicazione del sistema disciplinare e per la valutazione dei precedenti a carico della persona.

Tipologie di condotta dei soggetti esterni Possibili sanzioni da prevedere anche in seno ai

singoli contratti

1) Inosservanza delle procedure e/o dei processi previsti dal

Modello 231 per l’attuazione delle decisioni dell’Organo

Dirigente nelle attività organizzative ed operative;

Richiamo e intimazione a conformarsi

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.

Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo

comminazione penale

2) Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate nel

Modello per l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie

predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati

presupposto;

Richiamo e intimazione a conformarsi

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.

Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo

comminazione penale

3) Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi

previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a

rischio di fattispecie reato presupposto;

Richiamo e intimazione a conformarsi

4) Omissioni di comportamenti e procedure prescritti e formulati

nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio

reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e

modifiche

Richiamo e intimazione a conformarsi

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.

Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto

5) Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti

previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di

Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 40

organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco

al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal

D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più

lievi

6) Comportamenti di ostacolo o elusione ai controllo dell’Od.V.,

impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla

documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli

o mancata trasmissione di informazioni richieste dall’O.d.V.;

Richiamo e intimazione a conformarsi

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se la condotta è

reiterata

7) Omissioni nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o

violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte

dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 co. 2 e 3

c.p.

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c

Risoluzione ex art. 1456 c.c. nei casi più gravi in ipotesi di

realizzazione del reato presupposto

8) Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del

Modello e della sua implementazione per il continuo

adeguamento;

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.

Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo

comminazione penale

9) Omessa segnalazione della inosservanza ed irregolarità al

Modello commesse nel rapporto in atto da qualsiasi soggetto;

Richiamo e intimazione a conformarsi

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate

10) Omessa osservanza dell’obbligo di fornire informazioni

sull’O.d.V. su ogni circostanza che possa essere ritenuta a rischio

reato presupposto.

Richiamo e intimazione a conformarsi

Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate

La valutazione e la celta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione

delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissione e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

6.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire

nell’ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla even tuale

commissione delle violazioni previste nella Sezione II.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di

irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti

destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all’interessato;

- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della

sanzione.

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NET Spa – dicembre 2012

Modello organizzativo – Parte generale 41

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della

ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di

seguito indicati, della comunicazione con cui l’OdV segnala l’avvenuta

violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche

anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di

verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del

Modello, l’OdV ha l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed

i controlli rientranti nell’ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV valuta, sulla base

degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una

violazione del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi

aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Direttore

della Divisione Personale ai fini della valutazione della eventuale rilevanza

della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l’irrogazione della

sanzione dovessero constatare che la violazione del modello riscontrata

dall’ODV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai

regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all’esito del

procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel

concreto applicabili,

6.4.1. Nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che

rivesta la carica di amministratore, il quale non sia legato alla Società da

rapporto di lavoro subordinato, l’OdV trasmette al Consiglio di

Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;

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Modello organizzativo – Parte generale 42

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere

state violate;

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri

elementi di riscontro;

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il

Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall’OdV per

un’adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla

ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve essere:

- effettuata per iscritto;

- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle

previsioni del Modello oggetto di violazione;

- comunicare all’interessato la data della adunanza, con l’avviso

della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia

verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno

due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è

invitato a partecipare anche l’OdV, vengono disposti l’audizione

dell’interessato, l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo

formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti

opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti,

determina la sanzione ritenuta applicabile,

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Modello organizzativo – Parte generale 43

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione

degli emolumenti o nella revoca dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione

provvede a convocare l’Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella

dell’Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del

Consiglio di Amministrazione, all’interessato nonché al’OdV, per le opportune

verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, mutatis mutandis,

anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un

componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti consentiti dalla

norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di

un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà

instaurato il procedimento previsto dai successivi par. IV.2 per i Dirigenti

Apicali ovvero IV.3 per i dipendenti. Qualora all’esito di tale procedimento sia

comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione

convoca senza indugio l’Assemblea dei soci per deliberare la revoca

dell’amministratore dall’incarico.

6.4.2. Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente

Apicale, la procedura di accertamento dell’illecito è espletata nel rispetto delle

disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al

Collegio Sindacale ed al Direttore Direzione Personale una relazione

contenente:

- la descrizione della condotta constatata;

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Modello organizzativo – Parte generale 44

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere

state violate;

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri

elementi di riscontro;

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, la

società, tramite il responsabile della Divisione Personale contesta al dirigente

Apicale interessato la violazione contestata dall’Odv a mezzo di comunicazione

scritta contenente:

- puntuale indicazione della condotta constatata e delle previsioni

del Modello oggetto di violazione;

l’avviso della facoltà dell’interessato di formulare, anche in

quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni scritte entro otto giorni dalla

ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l’intervento del

rappresentante dell’associazione sindacale cui il Dirigente apicale aderisce o

conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dal responsabile della

Divisione Personale.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del dirigente apicale

interessato, il responsabile della Divisione Personale si pronuncia in ordine alla

determinazione ed applicazione della sanzione

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere

comminati prima che siano decorsi 8 giorni dalla ricezione della contestazione

da parte del Dirigente apicale interessato e devono essere notificati a

quest’ultimo da parte del responsabile Direzione Personale, non oltre otto

giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni

e/o delle giustificazioni scritte.

Il responsabile della Divisione Personale cura l’effettiva applicazione

della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle

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Modello organizzativo – Parte generale 45

previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali

laddove applicabili.

L’ODV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione

della sanzione, verifica la sua applicazione.

Fermo restando la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria, il dirigente

apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del

provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed

arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al

caso concreto. In tal caso, la sanzione rimane sospesa fino alla pronuncia del

collegio.

Qualora sia riscontrata la violazione da parte di un altro soggetto

apicale, troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a

quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del paragrafo

6.5.1. In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal

consiglio di amministrazione, senza coinvolgimento dell’assemblea dei soci.

6.4.3. Nei confronti dei dipendenti

Qualora l’OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un

dipendente, inclusi i dirigenti non apicali, troveranno applicazione, quanto al

procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della

sanzione, le previsioni del paragrafo 6.5.2.

Fermo restando la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria, il dirigente

apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del

provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed

arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al

caso concreto. La sanzione viene sospesa fino alla pronuncia del collegio.

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Modello organizzativo – Parte generale 46

6.4.4. Nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo

Destinatario, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio

Sindacale ed al Direttore Esecutivo, delegato alla gestione del rapporto

contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere

state violate;

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri

elementi di riscontro;

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, Il

Direttore Esecutivo della funzione interessata si pronuncia in ordine alla

determinazione ed alla concreta applicazione della misura,

Il Direttore Esecutivo invia, quindi, al soggetto interessato una

comunicazione scritta, contenente l’indicazione della condotta contestata e

delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio

contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato

per iscritto all’interessato a cura del Direttore Esecutivo della funzione

interessata, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa

nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L’OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica

l’applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

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Modello organizzativo – Parte generale 47

(i) Attività di monitoraggio sull’effettività del Modello (e che si

concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei

destinatari ed il Modello stesso) attraverso l’istituzione di un sistema di

dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si

conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con esso. In

particolare che:

a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente

Modello;

b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle Direzioni/Funzioni che includono attività a rischio

reato, così come individuate nel Modello, hanno il compito di compilare e far

compilare ai loro sottoposti, interessati da attività a rischio reato, le

dichiarazioni e di ritrasmetterle all’OdV che ne curerà l’archiviazione ed

effettuerà a campione il relativo controllo.

(ii) Verifiche delle procedure: annualmente l’effettivo funzionamento

del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall’OdV. Inoltre,

sarà intrapresa una “review” di tutte le segnalazioni ricevute nel corso

dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati,

degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto

alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L’esito di tale verifica, con l’evidenziazione delle possibili

manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel

rapporto annuale che l’OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione

della Società.