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MODELLO ORGANIZZATIVO
Parte generale
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 2
PARTE GENERALE
INDICE
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ........................................................... 3 1.1 I reati presupposto .................................................................................................. 3
1.2 I soggetti destinatari ............................................................................................. 17
1.3 Sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato ...................................... 18
1.4 Esimente ex art. 6, l. n. 231/2001 .................................................................. 19
FIGURA 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DELL’ENTE ......................................................................... 22
2. LINEE GUIDA DI CONFSERVIZI E CONFINDUSTRIA ................................ 23
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA
PARTE DI NET S.P.A. ............................................................................................... 25 3.1. Motivazioni di Net s.p.a. nell’adozione del modello di organizzazione e gestione
.................................................................................................................................... 25
3.2. Finalità del modello ............................................................................................ 25
3.3. Struttura del documento ...................................................................................... 27
3.4. Modifiche ed integrazioni del modello ........................................................ 27
4. ORGANISMO DI VIGILANZA ............................................................................ 28 4.1. Identificazione dell’organismo di vigilanza ........................................................ 28
4.2. Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza .................................................... 29
4.3. Reporting dell’OdV nei confronti degli organi societari .................................... 30
4.4. Flussi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza ............................. 31
4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi. ................. 31
4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali ........................................... 32
4.4.3. Sistema delle deleghe ................................................................................... 32
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL
CONTESTO AZIENDALE......................................................................................... 33 5.1. Formazione del personale .................................................................................... 33
5.2. Informativa a collaboratori esterni e partner ....................................................... 33
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO ................................ 34 6.1. Principi generali .................................................................................................. 34
6.2 I soggetti destinatari ............................................................................................. 35
6.2.1 Gli amministratori, i sindaci e i revisori contabili ........................................ 35
6.2.2 Gli altri soggetti in posizione apicale ............................................................ 35
6.2.3 I dipendenti ................................................................................................... 35
6.2.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del modello ............................................ 36
6.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni ...................................................... 40
6.4.1. Nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore .................. 41
6.4.2. Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali ............... 43
6.4.3. Nei confronti dei dipendenti ........................................................................ 45
6.4.4. Nei confronti dei Terzi Destinatari .............................................................. 46
7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO .......... 46
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Modello organizzativo – Parte generale 3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro
ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella
della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione
di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi
economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non
pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio
della società, da amministratori e/o dipendenti.
Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava,
infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale
risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze
penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono
tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte,
ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione
normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l’ente, né i soci delle
società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati
commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un
interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende
patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato
sociale.
1.1 I reati presupposto
Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il
legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni
contenute nella legge delega (l. n. 300/2000).
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Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000,
il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24
(Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di
altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode
informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e
Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D . Lgs. n.
231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre
categorie di reati.
Tale relazione è stata profetica, giacché successivi interventi norma tivi
hanno esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n.
231/2001.
La legge 23 novembre 2001, n. 4092, di conversione del D.L. n.
350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell’euro, ha introdotto, all’art.
4, un nuovo articolo al decreto n. 231 (l’art. 25-bis) relativo alle falsità in
monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo .
L’intervento più importante è però rappresentato dal D. Lgs. n.
61/2002 in tema di reati societari, che ha aggiunto al decreto n. 231 l’art. 25-
ter, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati
societari commessi nell’interesse (ma non anche a vantaggio, come invece
previsto dal decreto n. 231) della società da amministratori, direttori generali,
liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si
fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la
loro carica.
L’art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio,
nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità
nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo,
formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale
ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori,
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indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza
sull’assemblea, aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza.
Successivamente, la legge di “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999” ha inserito un nuovo art. 25-
quater al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente
anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o
di eversione dell’ordine democratico .
La legge trova inoltre applicazione (art. 25-quater, ult. co.) con
riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente
richiamati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto
previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repres sione
del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.
La legge contenente “Misure contro la tratta delle persone” ha, poi,
introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25-quinquies, che estende il regime
della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla
commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla
sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.
Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della
responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la Legge
Comunitaria per il 20047 (art. 9) che, tra l’altro, ha recepito mediante norme di
immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e
alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge
“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari”, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari.
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La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato
l’ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli
illeciti “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti le
fattispecie dell’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e della
manipolazione del mercato. La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è
intervenuta sia sul codice civile che sul Testo Unico della Finanza (TUF).
Quanto al codice civile, è stato modificato l’art. 2637, che sanzionava
il reato di aggiotaggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non
quotati.
La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggiotaggio posti in
essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è
stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del TUF
in materia di manipolazione di mercato.
È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società
emittenti disciplinate dal TUF la nuova fattispecie dell’ insider trading (o abuso
di informazioni privilegiate).
La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la
responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa
comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori , riguardante
esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false
comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.
Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti
sono state introdotte dalla legge n. 7/2006, che vieta e punisce le c.d. pratiche
di infibulazione, dalla legge n. 38/2006, contenente “Disposizioni in materia
di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet” e, infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della
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Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15
novembre 2000.
La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione
ha esteso l’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l’ambito di applicazione
dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico
(rispettivamente, artt. 600-ter e 600- quater c.p.), per i quali era già prevista la
responsabilità dell’ente ex decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il
materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d.
“pedopornografia virtuale”).
La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU
contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito l’applicazione del
decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale.
Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per
gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere,
riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di
migranti e intralcio alla giustizia.
Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’introduzione
dell’art. 25-septies nell’impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, ha
ulteriormente esteso l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa
degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che
si verifichino a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
L’art. 25-septies è stato poi sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 81/2008.
Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha
dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consigl io, del
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26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio).
Ne consegue che l’ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito
prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per
l’ente medesimo.
Ulteriori modifiche di rilievo del Decreto sono state apportate con la
L. 18.3.2008 n. 48, che ha introdotto l’art. 24 bis (Delitti informatici e
trattamento illecito di dati), con la L. 15.7.2009 n. 94, che ha introdotto l’art.
24 ter (Delitti di criminalità organizzata), con la L. 23.7.2009 n. 99, che ha
modificato l’art. 25 bis, introdotto l’art. 25 bis.1 (Delitti contro l’industria e il
commercio) e l’art. 25 nonies (Delitti in materia di violazione del diritto
d’autore), con la L. 3.8.2009 n. 116, che ha introdotto l’art. 25 decies
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria) ed infine con il D. Lgs. 7.7.2011 n. 121, che ha
introdotto l’art. 25 undecies (Reati ambientali).
In data 09.08.12 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, recante
disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a
sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il quale amplia l’elenco dei reati previsti dal
d.lgs. 231/01 comprendendo nel novero anche quelli commessi dai datori di lavoro che
impiegano cittadini immigrati <irregolarmente>.
Il decreto introduce infatti un nuovo articolo : art. 25-duodecies, rubricato
<Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”
che prevede che <In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma
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12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro>.
Mentre l’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo
Unico sull’immigrazione), rubricato “Lavoro subordinato a tempo determinato ed
indeterminato” prevede che : <Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR:
ovvero il fatto del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato”) sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR:
ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”).>
In data 28.11.12 è entrato in vigore la l. del 06.11.12 n. 190, recante
<Disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.12, che
modifica il d.lgs. 231/01, introducendo due nuovi reati presupposto, da cui deriva la
necessità di aggiornare il Modello 231.
In particolare i due nuovi reati-presupposto sono il richiamo nell’art. 25 del
d.lgs. 231/01 all’art. 319-quater c.p. rubricato <Induzione indebita a dare o promettere
utilità> che prevede che <Salvo il fatto non costituisca più grave reato – il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro
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o altra utilità. La pena è la reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette
denaro o altra utilità la reclusione è fino a tre anni>.
La seconda novità è costituita dalla introduzione nell’art. 25 ter del d.lgs.
231/01 della nuova lettera <s-bis> che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati
nei casi di cui al nuovo terzo comma dell’art. 2635 c.c.
La nuova lettera s-bis dell’art. 25-ter, rinviando ai “casi previsti dal terzo
comma dell’art. 2635 c.c.”, prevede, in sostanza, che ai sensi del d.lgs. 231/01 può
essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa
società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.
Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per
definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o
di fedeltà.
Le fattispecie di reato che oggi sono suscettibili di configurare la
responsabilità amministrativa dell’ente sono le seguenti:
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.
24, D.Lgs. 231/01).
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.
316-bis c.p.);
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni
da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-
ter c.p.);
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle
Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.
640-bis c.p.);
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.
640-ter c.p.).
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Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs.
231/01):
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia
probatoria (art. 491-bis c.p.);
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.
615-ter c.p.);
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico (art. 615-quinquies c.p.);
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies
c.p.);
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatic i
(art. 635-bis c.p.);
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilit à
(art. 635-ter c.p.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-
quater c.p.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità (art. 635-quinquies c.p.);
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 -
quinquies c.p.).
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. 231/01)
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
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Produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze psicotrope e
stupefacenti (art. 73 DPR 309/90);
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi esplosive, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall’art. 2, comma 3, l 110/1975), nonché ai del itti commessi
avvalendosi delle condizioni di cui al già citato art. 416 bis c.p. ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
(art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.
25, D.Lgs. 231/01).
Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater
c.p.);
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
Concussione (art. 317 c.p.).
Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)
Reati di falso (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,
previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate (art. 455 c.p.);
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457
c.p.);
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Modello organizzativo – Parte generale 13
Ai fini dell’applicazione delle fattispecie sopra menzionate , alle
monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e le cedole
al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da
istituti a ciò autorizzati (art. 458 c.p.);
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,
acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art.
459 c.p.);
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati
alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461
c.p.);
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
(art. 474 c.p.).
Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1,
D.Lgs.231/01)
Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.
516 c.p.);
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
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Modello organizzativo – Parte generale 14
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.
2622, comma 1 e 3, c.c.);
Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante (art. 2628 c.c.);
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.);
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.
2633 c.c.);
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater,
D.Lgs. 231/01)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis
c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs.
231/01)
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
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Modello organizzativo – Parte generale 15
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prost ituzione
minorile (art. 600-quinquies c.p.);
Tratta di persone (art. 601 c.p.);
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01).
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art .
184);
Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01).
Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01).
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-
ter c.p.).
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies,
D.Lgs. 231/01)
Messa a disposizione del pubblico tramite immissione in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di
un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1,
lett. A-bis, e comma 3, L. 633/1941);
Abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per
elaboratore, importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di
programmi contenuti su supporti privi di contrassegno SIAE, nonché
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Modello organizzativo – Parte generale 16
per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare i dispositivi
di protezione di un programma per elaboratore (art. 171 bis, L.
633/1941);
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in
pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere
dell’ingegno rivolte al circuito televisivo, cinematografico, vendita o
noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto
contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali,
cinematografiche e audiovisive, opere letterarie, musicali o
drammatico musicali e multimediali (art. 17 ter, L. 633/194);
Mancato assolvimento degli obblighi connessi all’apposizione del
contrassegno SIAE (art. 171 septies, L.63/1941);
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione o
installazione e utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti
degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in
forma analogica e digitale (art. 71 octies, L. 633/1941).
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (art. 25 decies, D. Lgs.
231/01)
Reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs 231/01)
Uccisione , distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie di animali vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di sito protetto
(art. 733 bis c.p.);
Scarichi di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni
o con superamento dei limiti (art. 137 cod. amb.);
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non, in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 cod.
amb.);
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Modello organizzativo – Parte generale 17
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di legge (art. 256
cod. amb.);
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256
cod. amb.);
Omessa bonifica e inquinamento del suolo (art. 257 cod. amb.);
Violazioni degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari (art. 258 cod. amb.);
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 cod. amb.);
Attività organizzate finalizzate alla cessione, al ricevimento, al
trasporto, all’esportazione, all’importazione o alla gestione dei
rifiuti (art. 260 cod. amb.);
Reati connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) (art. 260 bis cod. amb.);
Superamento dei valori limite di emissione (art. 279 cod. amb.);
Violazioni della legge di tutela delle specie animali e vegetali (L.
150/1992);
Violazione delle disposizioni inerenti la cessione e la riduzione
dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose
per l’ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93);
Inquinamento colposo e doloso provocato da navi (artt. 8 e 9,
D.Lgs. 202/2007)
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.
25 duodecies, D.Lgs 231/01)
1.2 I soggetti destinatari
Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica “gli enti
forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le
società e le associazioni anche prive di personalità giurid ica” (art. 1, co. 2).
Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere
negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire “lo Stato, gli
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Modello organizzativo – Parte generale 18
enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale” (art. 1, co. 3).
Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è
identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che
operano nel settore pubblico. Si rileva, che si ritiene, in proposito, la
soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che
esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, affidamento diretto,
ecc.).
Nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici
economici – la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a
tutti i destinatari della legge, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che
passiva.
È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto
in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti
legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata
realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso.
Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia
determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche
nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto -reato trovi
ragione nell’interesse dell’ente.
1.3 Sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato
Nel caso in cui l’ente commetta uno dei reati presupposto sopra
individuati e ricorrano gli altri presupposti previsti dalla legge, troveranno
applicazione le sanzioni amministrative:
a) sanzione pecuniaria (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 10 - 12)
Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di € 25.822,84 ad un
massimo di € 1.549.370,69. L'ammontare della sanzione è stabilito
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 19
tramitel'introduzione di un sistema commisurativo per quote. Fase 1 si
stabilisce il numero quote in base a indici di gravità dell’illecito, Fase 2 Valore
monetario quote in base alle condizioni economiche dell’ente. I casi di
riduzione della sanzione pecuniaria sono previsti dall'art.12 del decreto.
b) Sanzioni interdittive (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 13 -17)
l'interdizione dall'esercizio dell'attività
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli gia' concessi
il divieto di pubblicizzare beni o servizi
c) Pubblicazione della sentenza (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 18)
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta
quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La
sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più
giornali indicati giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune
ove l'ente ha la sede principale.
d) Confisca (D.Lgs 231/01 Sezione II Art. 19)
Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna,
la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in
buona fede. Quando non e' possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o
al profitto del reato.
1.4 Esimente ex art. 6, l. n. 231/2001
L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di
“esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un
procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 20
efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a
prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati e che il reato è stato
attuato da un soggetto che abbia eluso fraudolentemente i modelli di
organizzazione e controllo.
Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo
interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale del modello.
Il modello deve consentire di:
- individuare le attività che possono condurre alla commissione dei
reati tutelati dalla norma;
- prevedere protocolli specifici finalizzati a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da
prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a
impedire la commissione di tali reati;
- individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Va sottolineato, in proposito, che l’“esonero” dalle responsabilità
dell’ente passa attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di
organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in
occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto
illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l’organizzazione dell’attività
dell’organo di controllo devono porsi come obiettivo l’esito positivo di tale
giudizio d’idoneità.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 21
Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare
l’adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo
presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore.
È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello di
organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di
obbligatorietà.
La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma
espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e
dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento,
di fatto l’adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare
dell’esimente. Facilita l’applicazione dell’esimente, soprattutto in termini
probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del
modello.
Come già detto, l’applicazione delle sanzioni agli enti incide
direttamente sugli interessi economici dei soci. Talché, in caso d’incidente di
percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello,
abbiano impedito all’ente di fruire del meccanismo di “esonero” dalla
responsabilità (Tribunale di Milano, sezione VIII Civile, con sentenza n. 1774
del 13.02.2008).
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 22
FIGURA 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
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Modello organizzativo – Parte generale 23
2. LINEE GUIDA DI CONFSERVIZI E CONFINDUSTRIA
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida
emanate da Confservizi e da Confindustria.
Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può
essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:
individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali
aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i
rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli.
A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di strutture
organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice
apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una
ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un
buon sistema di controllo.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo
proposto dalle linee guida di cui sopra sono:
codice etico;
sistema organizzativo;
procedure manuali ed informatiche;
poteri autorizzativi e di firma;
sistemi di controllo e gestione;
comunicazioni al personale e sua formazione.
Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti
principi:
verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni
operazione;
separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia
tutte le fasi di un processo);
documentazione dei controlli;
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 24
introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le
violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
o autonomia ed indipendenza,
o professionalità,
o continuità di azione.
obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di
quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni
all’OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del
Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito
delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i
dipendenti senza seguire linee gerarchiche).
Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le
Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo
redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può
discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 25
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DA PARTE DI NET S.P.A.
3.1. Motivazioni di Net s.p.a. nell’adozione del modello di organizzazione e gestione
NET S.p.A., al fine di assicurare una conduzione degli affari e della
attività aziendali, sempre più finalizzata al rispetto dei principi di correttezza e
di trasparenza, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere
all’adozione di un Modello di organizzazione e di gestione, di seguito il
“Modello”, in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee
Guida.
Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico, è stata
assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello - al di là delle
prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento
facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di
sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli
altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori
a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività,
comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei
reati contemplati nel Decreto.
Va segnalato che la II sez. della Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 28699 del 9.7.2010, ha ritenuto sussistente la responsabilità ai sensi del D.
Lgs. 231/01 della società partecipata da capitale pubblico, individuando quale
condizione necessaria e sufficiente lo svolgimento da parte della stessa di
attività economica.
3.2. Finalità del modello
Il Modello predisposto da NET S.p.A. si fonda su un sistema
strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella
sostanza:
- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell’attività
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 26
aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene esista la possibilità
che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai
rischi/reati da prevenire;
- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e
controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica
attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni,
assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente
attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse
finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento.
Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:
- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e
controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati
connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di
eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di NET
S.p.A. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in
caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di
sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma
anche nei confronti dell’Azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per
conto o comunque nell’interesse di NET S.p.A. che la violazione delle
prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite
sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
- ribadire che NET S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di
qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali
comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 27
condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui
NET S.p.A. intende attenersi.
3.3. Struttura del documento
Il presente documento (Modello Organizzativo) è costituito da una
“Parte Generale” e da una “Parte Speciale”.
Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto,
vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare
riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e
diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le
misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del
Modello.
Nella “Parte Speciale” sono state individuate, per ciascuno dei reati
presupposto, le attività considerate “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività
al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all’esame.
Nell’allegato n.1 sono invece contenuti i protocolli di prevenzione da adottare
ai fini dell’eliminazione dei rischi di reato ad oggi esistenti.
3.4. Modifiche ed integrazioni del modello
Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo
dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 , comma 1, lettera a del
Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni
sono rimesse, su iniziativa dell’Organo di Vigilanza, alla competenza del
Consiglio di Amministrazione di NET S.p.A.
In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di NET
S.p.A. di integrare il presente Modello ed in particolare la “Parte Speciale” in
relazione ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano
essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 28
4. ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1. Identificazione dell’organismo di vigilanza
Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni
contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche
dell’OdV dovranno essere quelle della:
autonomia e indipendenza,
professionalità,
continuità d’azione.
a) Autonomia e indipendenza
I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché
l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono
l’oggetto della sua attività di controllo.
b) Professionalità
L’OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-
professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali
caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di giudizio.
c) Continuità d’azione
L’OdV deve:
lavorare costantemente sulla vigilanza del modello con i
necessari poteri d’indagine;
essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la
continuità dell’attività di vigilanza;
curare l’attuazione del modello e assicurarne il costante
aggiornamento;
non svolgere mansioni operative che possano condizionare
la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.
Il Consiglio di Amministrazione di NET S.p.A. dovrà identificare la
soluzione organizzativa più appropriata per l’OdV, s ia essa interna o esterna.
A prescindere dalla soluzione organizzativa adottata sono di
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 29
competenza dell’Organismo di Vigilanza di NET S.p.A., le attività di vigilanza
e controllo previste dal Modello.
In considerazione della peculiarità delle proprie attr ibuzioni e dei
contenuti professionali specifici da esse richiesti, l’OdV nello svolgimento dei
propri compiti si avvarrà di quelle altre funzioni aziendali di NET S.p.A. che,
di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività
indicate.
4.2. Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza
La “mission” dell’OdV di NET S.p.A. consisterà in generale nel:
1. vigilare sull’applicazione del Modello in relazione alle diverse
tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l’ efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la
commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione
aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata
normativa o alle mutate condizioni aziendali.
Su di un piano più operativo verranno affidati all’OdV di NET S.p.A. i
seguenti compiti:
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine
di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il
Management e gli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole
funzioni devono segnalare all’OdV le eventuali situazioni in grado di esporre
l’Azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte
(anche via e-mail) e non anonime;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni
o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come
definite nella Parte Speciale del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le
segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.4) rilevanti in ordine al rispetto
del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 30
obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 4.4);
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni
delle prescrizioni del presente Modello portate all’attenzione dell’OdV da
segnalazioni o emerse nel corso dell’attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello
per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di
procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di
osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a
proporre aggiornamenti degli elementi stessi.
Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’OdV:
- godrà di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- disporrà di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvarrà del supporto e la cooperazione delle varie strutture
aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di
controllo.
4.3. Reporting dell’OdV nei confronti degli organi societari
Verranno assegnate all’OdV di NET S.p.A. due linee di reporting:
- la prima, su base continuativa, direttamente con il Direttore
Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di
Amministrazione.
La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con
organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali,
costituisce un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato
dall’OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.
L’OdV di NET S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento da i
suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire
in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 31
Ogni anno, inoltre, l’OdV di NET S.p.A. trasmette al Consiglio di
Amministrazione un rapporto scritto sull’attuazione del Modello presso NET
S.p.A.
Con gli altri organi societari (collegio sindacale e revisori dei conti)
l’OdV manterrà un costante flusso informativo mediante periodica assunzione
di informazioni.
4.4. Flussi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza
4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre
alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello e nell’allegato
secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi
tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle
aree di attività a rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione
del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le
regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti
iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando
eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta
violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una
indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico,
dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni
violazione o sospetto di violazione del Modello. L’OdV agirà in modo da
garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante,
fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle
persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 32
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso
l’OdV, è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale
dedicato”);
- le segnalazioni pervenute all’OdV devono essere raccolte e
conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l’accesso solo da
parte dei membri dell’OdV.
4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente,
devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV di NET S.p.A. le
informative concernenti:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia
giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di
indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai
dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal
Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali
nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti,
atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle
norme del Decreto;
- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali,
del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e
delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i
dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con
le relative motivazioni.
4.4.3. Sistema delle deleghe
All’OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe
adottato da NET S.p.A. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 33
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL
MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE
5.1. Formazione del personale
NET promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli
interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a
conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.
Ai fini dell’attuazione del Modello la Direzione della Divisione
Personale gestisce, in cooperazione con l’OdV, la formazione del personale che
sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:
- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente : Corso
di formazione iniziale realizzato in aula o con modalità “e -learning” attraverso
supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; occasionali
e-mail di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- Altro personale: nota informativa interna; informativa in sede di
assunzione per i neo assunti; e-mail di aggiornamento.
5.2. Informativa a collaboratori esterni e partner
NET promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i
Partner commerciali e finanziari, i Consulenti, i Collaboratori a vario titolo, i
Clienti ed i Fornitori.
A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le
politiche e le procedure che NET S.p.A. ha adottato sulla base del presente
Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti
principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 34
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA
OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
6.1. Principi generali
La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la
violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per
assicurare l’effettività del Modello stesso.
Al riguardo, infatti, l’articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto
prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello” stesso, tanto nei confronti dei “soggetti sottoposti
all’altrui direzione o vigilanza” (art. 7, VI comma, lett. b), quanto nei confronti
dei “soggetti in posizione apicale” (art. 6, II comma, lett. e) cioè delle “persone
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale” anche soltanto in via “di fatto” (art. 5, I comma, lett. b) .
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un
eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal
Modello sono assunte da NET S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente
dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano
determinare.
Il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto e
adeguatamente divulgato, in uno con il modello organizzativo, mediante una
puntuale e capillare informazione e formazione dei destinatari, mediante
affissione in un luogo accessibile a tutti, specificamente prescritta dall’art. 7, I
comma, della legge n, 300 del 20 maggio 1970 (salva comunque la
sanzionabilità in ogni caso dei fatti il cui divieto risiede nella coscienza sociale
quale minimum etico, riconoscibili come illeciti senza necessità di specifica
previsione, in particolare se contrari a norma di rilevanza penale).
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 35
6.2 I soggetti destinatari
6.2.1 Gli amministratori, i sindaci e i revisori contabili
Le norme e i principi contenuti nel Modello e negli allegati ad esso
connesso devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in
seno a Net spa, una posizione apicale.
A mente dell’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa
categoria le persone che “rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché i soggetti che
“esercitano anche di fatto la gestione e il controllo” dell’ente.
In tale contesto assume, in primis, rilevanza la posizione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo di Net (di seguito
anche “amministratori” e “sindaci”).
In aggiunta agli amministratori e ai sindaci, assume rilevanza la
posizione dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione, cui
Net ha demandato il compito di curare il controllo contabile. Pur costituendo
soggetto esterno alla società il Revisore è equiparato, ai fini di quanto previsto
nel sistema disciplinare agli amministratori e ai s indaci.
6.2.2 Gli altri soggetti in posizione apicale
Nel novero dei soggetti in c.d. posizione apicale rientrano, oltre gli
amministratori, i revisori ed i sindaci, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, il
direttore generale e i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e
funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie.
6.2.3 I dipendenti
Assume rilevanza la posizione di tutti coloro che sono legati a Net da
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 36
un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato,
dalla qualifica e/o inquadramento aziendale riconosciuti.
Nell’ambito di questa categoria rientrano anche i dipendenti cui sono
assegnati, o comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, ASPP, APS, API, RLS).
6.2.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del modello
Il presente sistema disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le
violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra
elencati.
Nell’ambito di tale categoria possono farsi rientrare:
- tutti coloro che intrattengono con Net un rapporto di lavoro non
subordinato (consulenti esterni, collaboratori a progetto, lavoratori
somministrati);
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti, e tutti coloro che agiscono in nome e/o
per conto della società;
- i soggetti esterni cui sono assegnati compiti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (medico competente);
- i contraenti ed i partner.
6.3 Condotte rilevanti e relative sanzioni
Tipologie di condotta degli apicali Possibili sanzioni
1) Inosservanza dei protocolli e procedimenti di programmazione
della formazione delle decisioni dell’Organo Dirigente (Membri
del Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati) nelle
attività della funzione
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Revoca se reiterazione dopo sospensione
2) Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione
delle decisioni dell’Organo Dirigente nelle attività organizzative
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Revoca se reiterazione dopo sospensione
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 37
3) Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per
l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per
la prevenzione di fattispecie reato presupposto
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Revoca se reiterazione dopo sospensione
4) Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi
previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a
rischio di fattispecie reato presupposto
Richiamo e intimazione a conformarsi
5) Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e
formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di
rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e
modifiche
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Revoca se reiterazione dopo sospensione
6) Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti
previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di
organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco
al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal
D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche
Revoca
Sospensioni nelle ipotesi particolarmente lievi
7) Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell’O.d.V.,
impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla
documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
8) Omissione nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o
violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte
dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 co. 2 e 3 c.p.
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione
Revoca nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato
presupposto
9) Inosservanza delle procedure finalizzate alla tutela
dell’ambiente
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Revoca se reiterazione dopo sospensione
10) Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del
Modello e della sua implementazione per il continuo
adeguamento
Sospensione
Revoca se la reiterazione continua dopo sospensione
11) Omessa segnalazione di inosservanza ed irregolarità
commesse anche da soggetti apicali
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono reiterate
12) Omessa violazione e tempestiva presa di provvedimenti in
merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati
dall’O.d.V. nelle attività di competenza di soggetti apicali
Richiamo e intimazione a conformarsi
Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Revoca se reiterazione dopo sospensione
La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle
condotte.
La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 38
Tipologie di condotta dei sottoposti Possibili sanzioni da valutare in relazione ai
Contratti Collettivi applicabili
1) Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione
delle decisioni dell’Organo Dirigente nelle attività organizzative
ed operative;
Rimprovero scritto
Multa
Sospensione del servizio e della retribuzione
Trasferimento
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
2) Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per
l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per
la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto
Rimprovero scritto
Multa
Sospensione del servizio e della retribuzione
Trasferimento
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
3) Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi
previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a
rischio di fattispecie reato presupposto
Rimprovero scritto
Multa
4) Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e
formulati nel Modello, che espongono la Società alle situazioni
di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive
integrazioni e modifiche
Rimprovero scritto
Multa
Sospensione del servizio e della retribuzione
Trasferimento
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
Licenziamento senza preavviso
5) Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti
previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di
organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco
al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal
D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
Licenziamento senza preavviso
Nei casi più lievi:
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Trasferimento
6) Comportamento di ostacolo o elusione ai controlli dell’Od.V.,
impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla
documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;
Rimprovero scritto
Multa
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è
reiterata
7) Omissioni nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o
violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro
D.Lg. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte
dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 co. 2 e 3
c.p.
Multa
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Trasferimento
Licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso nei casi
più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
8) Inosservanza delle procedure finalizzate alla tutela
dell’ambiente
Multa
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 39
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Trasferimento
Licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso nei casi
più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
9) Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del
Modello e della sua implementazione per il continuo
adeguamento;
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Trasferimento
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso se
reiterazione prosegue dopo precedente sanzione
10) Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità
commesse anche da soggetti apicali
Rimprovero scritto
Multa
11) Omessa informativa dell’O.d.V. ed alle funzioni nonché
all’Organo Dirigente di ogni situazione a rischio reato
presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.
Rimprovero scritto
Multa
La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione
delle condotte.
La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.
Il trasferimento quale sanzione disciplinare potrà essere valutato ed applicato ove in concreto possa ostacolare la commissione di
nuove violazioni analoghe a quelle commesse.
Il rimprovero dovrà essere necessariamente scritto, in modo tale da costituire un documento tracciabile a riprova dell’avvenuta
applicazione del sistema disciplinare e per la valutazione dei precedenti a carico della persona.
Tipologie di condotta dei soggetti esterni Possibili sanzioni da prevedere anche in seno ai
singoli contratti
1) Inosservanza delle procedure e/o dei processi previsti dal
Modello 231 per l’attuazione delle decisioni dell’Organo
Dirigente nelle attività organizzative ed operative;
Richiamo e intimazione a conformarsi
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.
Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo
comminazione penale
2) Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate nel
Modello per l’acquisizione e gestione delle risorse finanziarie
predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati
presupposto;
Richiamo e intimazione a conformarsi
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.
Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo
comminazione penale
3) Inosservanza dell’obbligo di documentazione delle fasi
previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a
rischio di fattispecie reato presupposto;
Richiamo e intimazione a conformarsi
4) Omissioni di comportamenti e procedure prescritti e formulati
nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio
reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e
modifiche
Richiamo e intimazione a conformarsi
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.
Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
5) Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti
previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di
Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 40
organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco
al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal
D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più
lievi
6) Comportamenti di ostacolo o elusione ai controllo dell’Od.V.,
impedimento ingiustificato dell’accesso ad informazioni ed alla
documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli
o mancata trasmissione di informazioni richieste dall’O.d.V.;
Richiamo e intimazione a conformarsi
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se la condotta è
reiterata
7) Omissioni nell’osservanza, nell’attuazione e nel controllo o
violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte
dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 co. 2 e 3
c.p.
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c
Risoluzione ex art. 1456 c.c. nei casi più gravi in ipotesi di
realizzazione del reato presupposto
8) Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del
Modello e della sua implementazione per il continuo
adeguamento;
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c.
Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo
comminazione penale
9) Omessa segnalazione della inosservanza ed irregolarità al
Modello commesse nel rapporto in atto da qualsiasi soggetto;
Richiamo e intimazione a conformarsi
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate
10) Omessa osservanza dell’obbligo di fornire informazioni
sull’O.d.V. su ogni circostanza che possa essere ritenuta a rischio
reato presupposto.
Richiamo e intimazione a conformarsi
Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate
La valutazione e la celta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione
delle condotte.
La reiterazione nel tempo di azioni, omissione e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.
6.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni
Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire
nell’ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla even tuale
commissione delle violazioni previste nella Sezione II.
In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di
irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti
destinatari, indicando, per ognuna:
- la fase della contestazione della violazione all’interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della
sanzione.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 41
Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della
ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di
seguito indicati, della comunicazione con cui l’OdV segnala l’avvenuta
violazione del Modello.
Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche
anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di
verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del
Modello, l’OdV ha l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed
i controlli rientranti nell’ambito della propria attività e ritenuti opportuni.
Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV valuta, sulla base
degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una
violazione del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi
aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Direttore
della Divisione Personale ai fini della valutazione della eventuale rilevanza
della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.
Qualora gli organi aziendali competenti per l’irrogazione della
sanzione dovessero constatare che la violazione del modello riscontrata
dall’ODV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai
regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all’esito del
procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel
concreto applicabili,
6.4.1. Nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che
rivesta la carica di amministratore, il quale non sia legato alla Società da
rapporto di lavoro subordinato, l’OdV trasmette al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:
- la descrizione della condotta constatata;
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 42
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere
state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri
elementi di riscontro;
Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il
Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall’OdV per
un’adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla
ricezione della relazione stessa.
La convocazione deve essere:
- effettuata per iscritto;
- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle
previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all’interessato la data della adunanza, con l’avviso
della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia
verbali.
La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno
due membri del Consiglio di Amministrazione.
In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è
invitato a partecipare anche l’OdV, vengono disposti l’audizione
dell’interessato, l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo
formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti
opportuni.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti,
determina la sanzione ritenuta applicabile,
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 43
Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione
degli emolumenti o nella revoca dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione
provvede a convocare l’Assemblea per le relative deliberazioni.
La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella
dell’Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del
Consiglio di Amministrazione, all’interessato nonché al’OdV, per le opportune
verifiche.
Il procedimento sopra descritto trova applicazione, mutatis mutandis,
anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un
componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti consentiti dalla
norme di legge applicabili.
In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di
un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà
instaurato il procedimento previsto dai successivi par. IV.2 per i Dirigenti
Apicali ovvero IV.3 per i dipendenti. Qualora all’esito di tale procedimento sia
comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione
convoca senza indugio l’Assemblea dei soci per deliberare la revoca
dell’amministratore dall’incarico.
6.4.2. Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente
Apicale, la procedura di accertamento dell’illecito è espletata nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.
In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al
Collegio Sindacale ed al Direttore Direzione Personale una relazione
contenente:
- la descrizione della condotta constatata;
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 44
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere
state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri
elementi di riscontro;
Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, la
società, tramite il responsabile della Divisione Personale contesta al dirigente
Apicale interessato la violazione contestata dall’Odv a mezzo di comunicazione
scritta contenente:
- puntuale indicazione della condotta constatata e delle previsioni
del Modello oggetto di violazione;
l’avviso della facoltà dell’interessato di formulare, anche in
quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni scritte entro otto giorni dalla
ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l’intervento del
rappresentante dell’associazione sindacale cui il Dirigente apicale aderisce o
conferisce mandato.
La contestazione deve essere sottoscritta dal responsabile della
Divisione Personale.
A seguito delle eventuali controdeduzioni del dirigente apicale
interessato, il responsabile della Divisione Personale si pronuncia in ordine alla
determinazione ed applicazione della sanzione
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere
comminati prima che siano decorsi 8 giorni dalla ricezione della contestazione
da parte del Dirigente apicale interessato e devono essere notificati a
quest’ultimo da parte del responsabile Direzione Personale, non oltre otto
giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni
e/o delle giustificazioni scritte.
Il responsabile della Divisione Personale cura l’effettiva applicazione
della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 45
previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali
laddove applicabili.
L’ODV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione
della sanzione, verifica la sua applicazione.
Fermo restando la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria, il dirigente
apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del
provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al
caso concreto. In tal caso, la sanzione rimane sospesa fino alla pronuncia del
collegio.
Qualora sia riscontrata la violazione da parte di un altro soggetto
apicale, troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a
quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del paragrafo
6.5.1. In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal
consiglio di amministrazione, senza coinvolgimento dell’assemblea dei soci.
6.4.3. Nei confronti dei dipendenti
Qualora l’OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un
dipendente, inclusi i dirigenti non apicali, troveranno applicazione, quanto al
procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della
sanzione, le previsioni del paragrafo 6.5.2.
Fermo restando la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria, il dirigente
apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del
provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al
caso concreto. La sanzione viene sospesa fino alla pronuncia del collegio.
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 46
6.4.4. Nei confronti dei Terzi Destinatari
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo
Destinatario, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio
Sindacale ed al Direttore Esecutivo, delegato alla gestione del rapporto
contrattuale in questione, una relazione contenente:
- la descrizione della condotta constatata;
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere
state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri
elementi di riscontro;
Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, Il
Direttore Esecutivo della funzione interessata si pronuncia in ordine alla
determinazione ed alla concreta applicazione della misura,
Il Direttore Esecutivo invia, quindi, al soggetto interessato una
comunicazione scritta, contenente l’indicazione della condotta contestata e
delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio
contrattualmente previsto applicabile.
Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato
per iscritto all’interessato a cura del Direttore Esecutivo della funzione
interessata, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa
nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
L’OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica
l’applicazione del rimedio contrattuale applicabile.
7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO
Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:
NET Spa – dicembre 2012
Modello organizzativo – Parte generale 47
(i) Attività di monitoraggio sull’effettività del Modello (e che si
concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei
destinatari ed il Modello stesso) attraverso l’istituzione di un sistema di
dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si
conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con esso. In
particolare che:
a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente
Modello;
b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.
I responsabili delle Direzioni/Funzioni che includono attività a rischio
reato, così come individuate nel Modello, hanno il compito di compilare e far
compilare ai loro sottoposti, interessati da attività a rischio reato, le
dichiarazioni e di ritrasmetterle all’OdV che ne curerà l’archiviazione ed
effettuerà a campione il relativo controllo.
(ii) Verifiche delle procedure: annualmente l’effettivo funzionamento
del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall’OdV. Inoltre,
sarà intrapresa una “review” di tutte le segnalazioni ricevute nel corso
dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati,
degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto
alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.
L’esito di tale verifica, con l’evidenziazione delle possibili
manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel
rapporto annuale che l’OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione
della Società.