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www.buttiandpartners.com LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E LE NOVITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA avv. Marina Zalin Dottore di ricerca in diritto penale Università di Verona B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo [email protected] 25 gennaio 2013 Palermo Confindustria Sicilia

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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

E LE NOVITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA

avv. Marina ZalinDottore di ricerca in diritto penale

Università di VeronaB&P Avvocati

Verona – Milano – [email protected]

25 gennaio 2013Palermo

Confindustria Sicilia

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• Introduce la responsabilità amministrativa dei soggetti collettivi in relazione alla commissione (c.d. reati presupposto), da parte di persone fisiche al loro interno, di illeciti che siano alternativamente: – espressione della politica aziendale (decisioni di vertice);– conseguenza di un difetto di organizzazione o di controllo

degli apici sul comportamento dei sottoposti.

• L’accertamento del reato (c.d. presupposto), la sua realizzazione nell’interesse o a vantaggio (ad es. un risparmio di costi) della società, comportano l’applicazione per l’Ente di sanzioni pecuniarie e/o interdittive.

Oggetto del d. lgs. 231/2001

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• Il Modello 231 è lo strumento con la quale la società può dimostrare che l’illecito si è verificato a causa della violazione, da parte della persona fisica, delle “norme interne” stabilite ed è stato, quindi, commesso contro la volontà sociale.

• Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello”) è un insieme di disposizioni, fra loro correlate e interagenti, finalizzate alla prevenzione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/01.

• Per avere efficacia esimente è necessario che il modello sia realmente adottato, efficacemente attuato ed effettivamente operativo.

• È necessario, pertanto, che il modello sia oggetto di costante aggiornamento ed adeguamento alle novità legislative.

Finalità del modello

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• Il d. lgs. 121/2011 (in vigore dal 16 agosto 2011), in attuazione della legge n. 96/ 2010 (Comunitaria del 2009) recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi comunitari ha:

- modificato il Codice penale, introducendo due nuove fattispecie di reato ovvero quella di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727 bis) e “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto introdotto” (art. 733 bis);

- modificato l’art. 260 bis d. lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo tracciabilità dei rifiuti) introducendo i commi 9 bis e 9 ter;

231 e tutela dell’ambiente

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- ampliato i c.d. reati presupposto del d. lgs. 231/2001 inserendo alcuni “reati ambientali” (art. 25-undecies) in materia di:

- scarichi di acque reflue (art. 137, c. 2, 3, 5/1-2, 11 e 13 D.lgs. 152/2006) - rifiuti (artt. 256, c. 1/a-b, 3, 4, 5, 6/1, 257, c. 1, 2, 258, c. 4/2,

259/1, 260, 260-bis, c. 6, 7/2-3, 8/1-2 D.lgs. 152/2006) - emissioni in atmosfera (art. 279, c. 5 D.lgs. 152/2006) - artt. 727 bis e 733 bis c.p. - inquinamento provocato dalle navi (art. 8 c. 1, 2, 9 c. 1, 2 d.

lgs. 202/2007) - commercio di specie animali e vegetali protette e di mammiferi e rettili pericolosi (L. 150/1992) - misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (L. 549/1993)

231 e tutela dell’ambiente

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• Il d. lgs. 231/2001 quanto ai reati ambientali, rispetto alla Direttiva 2008/99/CE, è:- eccessivamente repressivo:responsabilità della società anche in

relazione a fattispecie contravvenzionali, colpose e formali (al contrario si veda la politica comunitaria);

- restrittivo: esclusione degli illeciti considerati a livello europeo quali l’abbandono di rifiuti (artt. 256 co. 2 e 255 co. 3 d. lgs. 152/06) e le violazioni relative a: gestione impianti incenerimento rifiuti (art. 19 d. lgs. 133/05), criteri di accettabilità rifiuti in discarica (art. 16 d. lgs. 36/03), divieti utilizzo e obblighi smaltimento apparecchiature contenenti PCB -PCT(art. 10 d. lgs. 209/99), impianti a rischio incidente rilevante (art. 27 d. lgs. 334/99), gestione veicoli fuori uso (art. 13 d. lgs. 209/03, disastro ambientale e danneggiamento (art. 434 e 635 c.p.);

231 e ambiente: limiti del sistema

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- Problematiche di coordinamento in relazione ai richiami normativi (es. art. 256 d.lgs. 152/06 con riferimento all’art. 16 d. lgs. 36/03);

- Assenza richiamo ai Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS);

231 e ambiente: limiti del sistema

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• Necessità aggiornamento del modello in considerazione del fatto che:

- il settore della gestione dei rifiuti è oggetto di sempre più penetranti verifiche della magistratura ed organi di controllo;

- la natura contravvenzionale della maggior parte degli illeciti ne facilita la contestazione ai soggetti apicali dell’impresa (per lo più per colpa) anche soltanto a titolo di concorso, in relazione ad irregolarità commesse dagli operatori professionali;

- rigore della giurisprudenza nella interpretazione del principio di “corresponsabilità” di tutti i soggetti lungo la filiera: «.. anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti commessi dai soggetti impegnati direttamente nella gestione dei rifiuti» (Cass. pen. 9 agosto 2007 n. 32338 ).

231 e ambiente : aggiornamento del modello

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• priorità dell’aggiornamento del modello ai reati in materia di gestione di rifiuti (ed a quelli puniti più gravemente) essendo in essi centrale il fattore umano (sul quale il Modello esprime la sua efficacia);

• adozione di un SGA certificato (ISO 14011 o EMAS) nell’aggiornamento del Modello “Parte speciale ambiente” quale potenziale contenuto di una misura di prevenzione: anche in mancanza di un richiamo formale, la giurisprudenza ha già riconosciuto a questi standard il valore di “BAT”;

• l’assenza di un SGA potrebbe rendere gravosa l’implementazione del Modello attese le innumerevoli modalità di realizzazione dei reati ambientali (vd. giurisprudenza);

• effettuazione mappatura dei rischi in considerazione della giurisprudenza, normativa di settore ed atti di indirizzo adottati dalle Autorità competenti.

231 e ambiente : aggiornamento del modello

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L’identificazione dei rischi

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• Primo livello: Modello 231– Identificazione dei rischi– Programma di prevenzione– Misure per apicali + misure “cerniera”– Codice Etico – Sistema disciplinare– Nomina OdV

• Secondo livello: SGA ISO 14001/EMAS– Politica– Manuale– Procedure– Istruzioni operative– Dichiarazione ambientale

I due livelli di normazione interna

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• Adozione del SGA certificato;

• Criteri di definizione del budget (es. criteri di scelta dei fornitori di servizi di gestione dei rifiuti);

• Procedure di qualificazione dei fornitori (es. iscrizione al SISTRI come requisito da verificare obbligatoriamente assieme alle autorizzazioni ed indipendentemente dalla presenza di un intermediario/commerciante; rotazione dei laboratori cui affidare le analisi di classificazione dei rifiuti);

• Adozione di standard contrattuali per i servizi di gestione dei rifiuti;

• Individuazione dei rifiuti e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo;

• Aggiornamento e verifica dei requisiti normativi.

Esemplificazione misure di prevenzione (con SGA)

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• Prevedere un flusso informativo interno concernente non solo le “contestazioni ufficiali” relative a reati ambientali a carico delle persone fisiche, ma anche i “sospetti” di violazioni che possano involgere la responsabilità dell’Ente

• In caso di contestazioni o di indagini a carico delle persone fisiche (cfr. art. 335 c.p.p.), richiedere la comunicazione delle annotazioni delle notizie di illecito amministrativo iscritte a carico dell’Ente (art. 55 D.lgs. 231/01)

possibili strategie difensiveReati ambientali e possibili strategie difensive nel processo…

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•Adottare una strategia collaborativa già in fase di indagini, al fine di limitare le misure cautelari ed attuare il ravvedimento operoso dell’Ente, ove possibile, anche al fine di sollecitare l’eventuale richiesta di riti alternativi

•Può rivelarsi strategica, in questo senso, la nomina di un “consulente tecnico 231”, figura emergente avente competenze tanto giuridiche, quanto organizzative, che può utilmente supportare il collegio difensivo in relazione all’attuazione delle condotte riparatorie ed all’individuazione della strategia difensiva.

...reati ambientali e possibili strategie difensive nel processo

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

avv. Marina ZalinDottore di ricerca in diritto penale

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Verona – Milano – [email protected]

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