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www.buttiandpartners.com LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E LE NOVITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA avv. Federico Peres Professore a contratto di diritto dell’Ambiente Università di Padova B&P Avvocati Verona – Milano – Palermo [email protected] m 25 gennaio 2013 Palermo Confindustria Sicilia

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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

E LE NOVITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA

avv. Federico PeresProfessore a contratto di diritto dell’Ambiente

Università di PadovaB&P Avvocati

Verona – Milano – [email protected]

25 gennaio 2013Palermo

Confindustria Sicilia

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale

“i progetti di riparazione di terreni e acque contaminati non devono costituire un ostacolo alla realizzazione di investimenti mirati alla crescita del sistema produttivo, ma devono essere funzionali alla valorizzazione d’uso dei siti contaminati in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale”

“Un’individuazione non chiara degli obiettivi degli interventi di bonifica ha spesso indotto le amministrazioni a richiedere l’adozione di misure e interventi insostenibili dal punto di vista economico e sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di tutela.”

“Interventi più flessibili e meno invasivi possono condurre a risultati più efficaci e sostenibili con impiego più razionale e contenuto delle risorse economiche pubbliche e private”

“Al tempo stesso, gli interventi di risanamento devono poter coesistere con l’utilizzo del sito, salvo i casi di attività e opere che determinano interferenze incompatibili con la bonifica o non sono compatibili con la tutela della salute”.

Corrado Clini

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale

d.l. 201/2011 - c.d. "Salva Italia“ - Convertito con l. 214/2011

d.l. 1/2012 - c.d. “Liberalizzazioni” o “Competitività” - Convertito con l. 27/2012

d.l. 2/2012 - Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - Convertito con l. 28/2012

d.l. 83/2012 – cd. “Decreto Sviluppo” o “Cresci Italia” convertito con legge n. 134/2012

d.m. 161/2012 – Regolamento terre e rocce da scavo

d.l. 207/2012 - c.d. "Salva Ilva“ - Convertito con l. 231/2012

decreto ricognizione SIN

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale : RIFIUTIDecreto “Liberalizzazioni” o “Competitività” (d.l. 1/2012)

Introduce una più completa disciplina in materia di sedimenti e relative operazioni di dragaggio, dentro e fuori dai S.I.N. (l. 84/1994)

•i sedimenti dragati, a determinate condizioni, non sono rifiuti

•il Ministero dell’ambiente dovrà definire ed approvare, per ciascun S.I.N., determinati «valori di intervento»

•i materiali dragati nei SIN possono avere tre destinazioni a seconda delle caratteristiche: (a) immissione o refluimento nei corpi idrici di provenienza, ripascimento degli arenili, formazione di terreni costieri o miglioramento dei fondali tramite capping; (b) impiego a terra; (c) refluimento in casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento con sistema di impermeabilizzazione

•un decreto ministeriale concertato dovrà definire modalità e norme tecniche per i dragaggi dei materiali.

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: RIFIUTI

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (d.l. 2/2012)

(1)Rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento (STIR) campaniGiurisprudenza non univoca su "eco-balle“ T.A.R. Toscana (n. 917/2011): rifiuti speciali quindi non soggetti al divieto di circolazione extraregionale; T.A.R. Lazio (n. 1872/2011): rifiuti urbani quindi soggetti al divieto di circolazione extraregionale; Consiglio di Stato n. 5566/2012. Lo smaltimento in altre regioni dovrà avvenire in base al principio di leale collaborazione mediante intesa con la regione Campania (eliminato l’intervento della Conferenza Stato-Regioni)

(2) Equipara i “materiali da riporto” al “suolo” •Interpretazione autentica (retroattiva) dell’art. 185 comma 1 lett. b) c) e comma 4 del d.lgs 152/2006: •Definizione: materiali eterogenei «utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei»•Rimanda comunque alla definizione che sarà contenuta nel decreto di attuazione previsto dall’art. 49 del d.l. 1/2012. Sino ad allora vale la nozione di sottoprodotto.

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: RIFIUTI

D.M. 161/2012 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Stabilisce le condizioni alle quali il materiale di scavo è considerato sottoprodotto non rifiuto (sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti):•è generato durante la realizzazione di un’opera (o di un ciclo di produzione quantomeno con riferimento ai materiali lapidei), di cui costituisca parte integrante e il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale;•viene utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

• nel corso dell’esecuzione della stessa opera, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, rinascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

• in processi produttivi, in sostituzione dei materiali di cava;•è idoneo all’utilizzo diretto, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale (Allegato 3)•soddisfa, per l’utilizzo specifico individuato nel Piano di Utilizzo, i requisiti di qualità ambientale elencati nell’Allegato 4 Scadrà il 4 aprile 2013 il termine ultimo per sottoporre un intervento non ancora realizzato (ma ad esempio già approvato) e/o non ancora concluso alla nuova procedura prevista dal decreto

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE

Decreto "Salva Italia" (d.l. 201/2011)

(1) Reintroduce la bonifica per fasi (applicabile sia alla bonifica che alla messa in sicurezza)

• Permette l’articolazione degli interventi «per aree o per fasi temporali successive»

• Ammessa in caso di interventi che presentino particolari complessità dovute a: (a) natura della contaminazione; (b) tipologia degli interventi e dotazioni impiantistiche necessarie; (c) estensione dell’area interessata.

(2) Elimina l’inciso «con attività in esercizio» dal comma 9 dell’art. 242 d.lgs 152/2006 dedicato alla messa in sicurezza operativa (MISO)

MISO ammissibili anche nei siti dove non vi sia alcuna attività in essere

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE

Decreto "Salva Italia" (d.l. 201/2011)

(3) Introduce la possibilità di effettuare interventi di natura edilizia in un sito sottoposto a bonifica:

• «interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria»

• «messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche»

Due condizioni:a) non devono compromettere «la possibilità di effettuare o completare» le

opere di bonifica;b) devono essere «condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei

rischi» a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE

Ricognizione e riperimetrazione dei SIN (d.l. n. 83/2012 cd. Cresci Italia)

Modifica l’art. 252 del d.lg. 152/2006:

•introducendo un nuovo criterio per l’individuazione dei SIN («l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»);

• individuando, ai fini della bonifica, nuovi SIN in corrispondenza dei «siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto»;

•prevedendo una «ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

•rimettendo alle Regioni la facoltà di richiedere una ridefinizione del «perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale».

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: BONIFICHE

In fase di pubblicazione un decreto sulla ricognizione e riperimetrazione dei SIN

SIN declassati a SIR (Siti di Interesse Regionale):

Abruzzo – Fiume Saline Alento.Campania – Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano; Pianura; Bacino Idrografico del fiume Sarno; Aree del Litorale Vesuviano.Emilia-Romagna – Sassuolo-Scandiano.Lazio – Bacino del fiume Sacco; Frosinone.Liguria – Pitelli (La Spezia).Lombardia – Milano-Bovisa; Cerro al Lambro.Marche – Basso Bacino del fiume Chienti.Molise – Guglionesi II.Piemonte – Basse di Stura.Sardegna – La Maddalena.Toscana – Le Strillaie.Veneto – Mardimago-Ceregnano.Provincia autonoma di Bolzano – Bolzano.

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Le recenti novità in materia di rifiuti e bonifiche: dalla legge “Salva Italia” alla

ricognizione dei Siti di bonifica di interesse nazionale: ILVA

Decreto "Salva Ilva" (d.l. 207/2012)

Per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale in generale individuati con decreto

•il Ministero dell’ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell‘AIA, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi nel rispetto delle prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute contenute nell’AIA e nel provvedimento di riesame stesso• la mancata osservanza delle prescrizioni è punita con sanzione amministrativa pecuniaria

fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;• eventuali provvedimenti di sequestro adottati dall’autorità giudiziaria sui beni dell'impresa

titolare dello stabilimento non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa

• la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti rimane in capo ai titolari dell‘AIA

• ASL e ARPA redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale (un decreto del Ministero della salute di concerto con quello dell’ambiente stabilirà i criteri metodologici utili per la redazione)

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

avv. Federico PeresProfessore a contratto di diritto dell’Ambiente

Università di PadovaB&P Avvocati

Verona – Milano – [email protected]

25 gennaio 2013Palermo

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