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1 MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

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MODELLO ORGANIZZATIVO

Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle Imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

INTRODUZIONE

Parte A

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INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO GLOSSARIO “Decreto” Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

“MOG” o anche solo Modello, è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001

“CI” Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, ente pubblico economico ai sensi della Legge 5 ottobre 1191, n. 317.

“Comitato” Il Comitato Direttivo, Organo di Amministrazione del Consorzio cui sono attribuite le competenze dall’art. 15 dello Statuto

“Collegio” Il Collegio dei Revisori dei Consti, organo di controllo interno del Consorzio cui sono attribuite le competenze di cui all’art. 16 dello Statuto

“OdV” o anche solo Organismo, è l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001

“Codice” Codice Etico, l’insieme delle regole ed i principi di comportamento e di autodisciplina che devono essere seguiti dai propri dipendenti.

DOCUMENTI CORRELATI La documentazione relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si compone di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali”. I documenti sono stati così articolati al fine di garantire una più efficace attività di aggiornamento degli stessi.

DOCUMENTO PARTE GENERALE A) Introduzione B) Generale C) Regolamento dell’Organismo di Vigilanza D) Codice Etico PARTE SPECIALE E) Mappatura dei reati F) Attività a rischio G) Sistema sanzionatorio

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO INTRODUZIONE Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, con l’intento di adeguare la nostra legislazione alle convenzioni comunitarie in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato delle società o degli altri enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive di varia natura. In particolare si sottolinea, fra queste, la possibilità di revoca delle autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative inerenti ai fatti reato alla base del procedimento. TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. 8.6.2001, N. 231 Quanto alla tipologia dei reati cui si applica la disciplina in esame, il “Decreto” si riferisce: a) ai reati contro la P.A., di cui all’art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa

in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico), ed all’art. 25 (concussione e corruzione);

b) ai reati informatici e trattamento illecito di dati, di cui all’art. 24-bis; c) ai reati di criminalità organizzata, di cui all’art. 24-ter; d) ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in

strumenti o segni di riconoscimento, di cui all’art. 25-bis; e) ai reati contro l’industria e il commercio, di cui all’art. 25-bis; f) ai reati societari, di cui all’art. 25-ter; g) ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di cui

all’art. 25-quater; h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art. 25-quarter-

1; i) ai reati contro la personalità individuale, di cui all’art. 25-quinquies; j) ai reati in materia di abuso di mercato, di cui all’art. 25-sexies; k) ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25-septies;

l) ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 25-octies;

m) ai reati in materia di violazione del diritto d’autore, di cui all’art. 25-novies; n) ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorità giudiziaria, di cui all’art. 25-decies;

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o) ai reati ambientali, di cui all’art. 25-undecies; p) ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui

all’art. 25-duodecies. In origine i reati, presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, erano quelli indicati alla lettera a). In seguito l’ambito dei reati presupposto è stato esteso a taluni reati societari (con il D. Lgs. n. 61/02). Un ulteriore intervento estensivo dell’ambito dei reati presupposto è stato compiuto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, che, con l’art. 3, ha introdotto, nel testo del “Decreto”, l’art. 25-quater, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (qualora commessi ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico). Con la Legge 11 agosto 2003, n. 228, all’art. 5 è stato introdotto, nel testo del “Decreto”, l’art. 25-quinquies: sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale, in materia di tratta di persone e pedo-pornografia. Ulteriori interventi in materia sono stati compiuti con Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet”, che con l’art. 10 ha aggiornato l’art. 25-quinquies del “Decreto” ed attraverso la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che con l’art. 8 ha introdotto l’art. 25-quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) nel testo del “Decreto”. Con riferimento ai reati di abuso di mercato la Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge comunitaria 2004) all’art. 9 ha introdotto, nel corpo del “Decreto”, l’art. 25-sexies, “Abusi di mercato”, estendendo agli enti la responsabilità amministrativa per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti nel D. Lgs. n. 58/1998 –Testo Unico della Finanza. Con l’introduzione della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 -, è stata prevista con l’art. 10 la responsabilità amministrativa degli enti anche per ulteriori reati, ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa: riciclaggio e impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita, tratta di migranti, associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, o psicotrope, intralcio alla giustizia - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci e favoreggiamento personale. Con l’approvazione della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, e in particolare dell’art. 9, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, 3° comma del c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Successivamente con D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 art. 63, comma 3, è stato aggiunto l’art. 25-octies sui reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I mesi di luglio e agosto 2009 hanno visto l’approvazione e l’entrata in vigore di norme dalle quali è derivato l’inserimento nel “Decreto” di nuovi “reati

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presupposto”, che, quando commessi nell’interesse o con vantaggio dell’Ente, possono portare all’applicazione della stessa di sanzioni pecuniarie ed interdittive (queste ultime anche in via cautelare e quindi a seguito della “semplice” contestazione del reato). Il provvedimento costituito dalla Legge n. 94/2009, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24/07/2009, reca “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”. Da una prima lettura del testo legislativo risulta estremamente difficile valutare i potenziali effetti positivi del provvedimento, che interviene in materie diverse e non sempre omogenee. Anche il Codice Penale è stato oggetto di interventi: la truffa sarà più aspramente sanzionata se commessa approfittando di circostanze di tempo, luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. In materia di contrasto alla criminalità organizzata, l’intervento legislativo amplia i poteri del Procuratore nazionale antimafia e dei Prefetti, allargando altresì le categorie di soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio, vengono ridefinite le modalità per la nomina dell’amministratore giudiziario di aziende soggette a sequestro preventivo, nonché ridefinite le modalità per la custodia, conservazione ad amministrazione dei beni mobili registrati. Viene estesa l’esclusione dagli appalti pubblici anche per gli imprenditori che abbiano omesso di denunciare i reati di concussione od estorsione subiti nei tre anni antecedenti il bando di gara. Dunque, la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 introduce (art. 2, co. 29) definitivamente i delitti di criminalità organizzata, che entrato pienamente a far parte della disciplina sulla responsabilità dell’Ente (art. 24-ter del “Decreto”). Tramite l’innovazione in oggetto, i c.d. “Delitti di criminalità organizzata”, ed in particolare quelli relativi ai fenomeni di carattere mafioso di cui all’art. 416-bis del c.p., rientrano a pieno titolo tra le condotte imputabili anche agli agenti collettivi. Soprattutto in determinati contesti socio-economici, vista la possibilità che tali reati siano commessi ad ogni livello gerarchico, anche strumentalizzando l’Azienda per finalità illecite, va valutata con attenzione l’adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo o l’eventuale aggiornamento degli stessi, qualora già adottati, con l’inserimento di protocolli per la prevenzione degli specifici reati. Con la pubblicazione della Legge n. 94/09 l’elenco dei reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa di un Ente viene ulteriormente ampliato: è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136) la Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, che apporta una significativa integrazione ai reati presupposto del “Decreto”. L’art. 15 comma 7 della Legge 99 del 23 luglio 2009 ha apportato novità all’interno del “Decreto” modificando l’art. 25-bis ed introducendo i nuovi artt. 25-bis-1 e 25-novies. L’art. 25-bis nella nuova versione punisce anche la contraffazione e l’alterazione di marchi o segni distintivi nonché l’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. L’art. 25-bis-1, rubricato come “Delitti verso l’industria ed il commercio”, punisce, tra l’altro, la frode nell’esercizio del commercio, la “frode alimentare”, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine; è da notare che le ipotesi qui richiamate riguardano sia la vendita che la semplice introduzione o messa in circolazione al fine di trarre un profitto. L’art. 25-novies, “Delitti in violazione del diritto d’autore”, in sintesi, punisce condotte criminose (es. duplicazione e diffusione)

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aventi ad oggetto software o altre opere dell’ingegno (banche dati, film, musica etc., in qualsiasi formato). La legge 3 agosto 2009 n. 116, che ratifica ed esegue la convenzione dell’ONU contro la corruzione, introduce l’art. 25-decies in riferimento a reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, inserisce l’art. 25-undicies in riferimento ai reati ambientali. Il D. Lgs. n. 109/2012, pubblicato sulla G.U. (n. 172 del 25/07/2012), amplia ulteriormente il catalogo reati che possono generare responsabilità diretta dell’Ente, che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Con la pubblicazione in G.U. (n. 265 del 13/11/2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa vigente ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27/07/1999, ratificata con Legge n.110 del 28/06/2012. Diventano effettive le modifiche al “Decreto” previste dal D.D.L. anticorruzione: il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater del c.p.), che si affianca alle misure previste per corruzione e concussione (Art. 25 del “Decreto”), e il reato di corruzione tra i privati (Art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del “Decreto”), nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del c.c.. La diversità dei reati, individuati dal “Decreto”, costringe molti enti e molti OdV a porsi il quesito dei reali rischi in rapporto all’attività dell’azienda. L’ART. 30 DEL D. LGS. N. 81/2008 L’estensione all’ambito della sicurezza sul lavoro del “Decreto” è avvenuta con la Legge n. 123/2007. Ad integrazione di tale previsione normativa, l’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce le caratteristiche dei “MOGG” della sicurezza idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità prevista dal “Decreto”. Il provvedimento, noto come “Testo Unico della Sicurezza”, ha riordinato e razionalizzato la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare si richiama l’art. 30 del citato decreto, che pone una serie di problematiche essenzialmente riconducibili al modello organizzativo che deve: 1. essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa,

deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici.

2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività.

3. prevedere, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello devono essere adottati

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in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività. 5. essere definito conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di

gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/10/2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Il D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 riporta disposizioni integrative e correttive al Testo Unico (D. Lgs. n. 81/08) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Difficile la lettura del nuovo decreto legislativo, in quanto la gran parte delle modifiche riguardano correzioni non sostanziali. Accanto alle misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e a una rivisitazione dell’apparato sanzionatorio, il decreto mira anche a risolvere alcune criticità nella prima fase di applicazione del T.U. sulla sicurezza. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve riportare data certa intesa come data della sottoscrizione del datore di lavoro, RSPP e del Medico Competente. ESONERO DALLA RESPONSABILITÁ Gli artt. 6 e 7 del “Decreto” prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato il “MOG” e connessi controlli idonei a prevenire gli illeciti penali considerati. Il sistema prevede anche l’istituzione di un organismo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento del predetto modello organizzativo, l’osservanza delle regole da questo poste in essere e di curarne l’aggiornamento. I modelli, in base alla normativa, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei

reati previsti dalla normativa in esame; b) prevedere procedure e protocolli relativi ai processi decisionali dell’Ente in

riferimento ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la

commissione di reati; d) prevedere obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle

misure indicate dal modello. L’adozione di un efficace sistema di continua ed effettiva vigilanza sulle attività aziendali considerate a rischio, aderente ai requisiti summenzionati, costituisce, unitamente all’adozione di procedure di gestione dotate di intrinseca efficacia preventiva, una capacità esimente dalla responsabilità per la società nel cui interesse siano stati commessi reati. La società dovrà provare, comunque, che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i “MOGG” e che non vi è stata omessa vigilanza da parte dell’organo di controllo interno. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA Il presente modello si ispira e si conforma altresì alle linee guida elaborate da

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Confindustria, che ha emanato in data 7 marzo 2002 il testo definitivo delle proprie linee guida in materia, integrate successivamente con un’appendice, in recepimento della normativa di cui al D. Lgs. n. 61/2002. DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA Il “CI” è sensibile alle aspettative dei propri soci, dei suoi dipendenti, collaboratori e collaboratrici, e in generale di tutti gli stakeholder e consapevole dell’opportunità di adottare un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari. Benché l’adozione del Modello sia prevista dalla normativa come facoltativa, il “CI” in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato il presente Modello con delibera del “Comitato”. La sua adozione, inoltre, risulta l’esatto adempimento di un obbligo di corretta gestione dell’impresa da parte degli amministratori prevista dall’art. 2392 c.c. Va anche rilevato un implicito richiamo al “Decreto” dell’ultimo comma dell’art. 2381 c.c., il quale prevede l’esistenza di un circuito informativo e di comunicazione fra i diversi organi, sollecitando l’organo dirigente all’implementazione di un efficace sistema di controllo e di monitoring dell’attività di gestione. Il “Comitato” ha istituito, quindi, l’Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso e di curarne l’aggiornamento. A tal fine, il “Comitato” ha analizzato le proprie aree di rischio in conformità alle previsioni del “Decreto” e alle linee guida di Confindustria. Le successive modifiche di carattere sostanziale dell’attuale Modello saranno rimesse alla competenza del “Comitato” del “CI” su propria iniziativa o su proposta dell’Organismo di Vigilanza. FUNZIONE DEL MODELLO Il Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo atto a prevenire la commissione di reati di cui al “Decreto”, mediante l’individuazione di aree esposte a rischio di reato e l’istituzione di procedure interne che regolino lo svolgimento di processi e attività connesse a dette aree. Le procedure dovranno determinare piena consapevolezza nel potenziale autore di un reato di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata dal “CI” e considerata dal “CI” stesso contraria ai propri interessi anche quando, apparentemente, esso potrebbe trarne vantaggio; in secondo luogo il “CI” dovrà essere messo in grado di contrastare tempestivamente detta condotta illecita attraverso il flusso di informazioni raccolte dall’ ”OdV”. Punti cardine del presente Modello: a) i compiti dell’ ”OdV” per un corretto ed efficace funzionamento del Modello; b) il “Codice”; c) la mappa delle attività sensibili, cioè delle attività riguardo alle quali possono

essere commessi i reati; d) la verifica e l’archiviazione della documentazione delle operazioni rilevanti ai

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fini del “Decreto” e la sua rintracciabilità, il rispetto del principio di separazione delle funzioni nelle aree ritenute a rischio, la definizione di poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità delegate alle persone preposte alle diverse funzioni;

e) l’attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali e del Modello stesso; f) l’aggiornamento periodico del Modello; g) l’attività di sensibilizzazione e diffusione del contenuto e del funzionamento del

Modello.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle Imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

- GENERALE -

Parte B

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CARATTERISTICHE GENERALI Per l’elaborazione del Modello per il “CI”, in via preliminare sono state analizzate le singole aree organizzative e gestionali, andando ad individuare quelle più esposte ai rischi di incorrere nelle fattispecie generiche di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

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Presidenza e Comitato Artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25-septies, 25 octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies

Collegio dei Revisori

dei Conti Artt. 24, 25 e 25-ter

Organo di Vigilanza

Direzione Artt. 24, 24-bis, 25, 25-ter, 25-septies, 25 octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies

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Successivamente si è approfondito il grado di analisi, eseguendo la “mappatura” delle aree aziendali in cui potrebbero essere commessi i reati e si è prestata particolare attenzione anche all’individuazione dei soggetti, in termini di incarichi ricoperti, che per funzioni attribuite e poteri esercitati potrebbero compiere le condotte vietate. MAPPATURA DEI PROCESSI CONSORTILI E SISTEMA DI CONTROLLO L’analisi di individuazione dei singoli soggetti non ha esaurito tutta la possibile casistica, in quanto come più volte ricordato, qualunque soggetto che abbia un rapporto di subordinazione o collaborazione con il “CI” può tenere un comportamento colposo o doloso incorrendo nel reato e coinvolgendo nella responsabilità il “CI”. Tuttavia, tramite un’analisi “normalizzata” dei processi si sono identificate figure che potrebbero nella loro attività lavorativa quotidiana incorrere nella responsabilità amministrativa, proprio in virtù delle funzioni svolte.

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Inoltre, tra i soggetti potenzialmente a rischio di condotta dolosa o colposa sono stati considerati anche gli stakeholder, cioè quei soggetti (individui, gruppi, organizzazioni, istituzioni) il cui apporto è richiesto per la realizzazione della missione del “CI” o che comunque hanno interesse al suo perseguimento. Nel senso generale sono considerati stakeholder tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti dell’attività del “CI”; rientrano in quest’ambito anche le comunità locali e nazionali, le associazioni, le istituzioni ecc. Il mantenimento, lo sviluppo di rapporti fiduciari e la reciproca cooperazione con gli stakeholder è quindi interesse primario del “CI” anche al fine della reciproca soddisfazione delle parti coinvolte.

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Presidenza e Comitato Presidente del Consorzio, Amministratori Collegio dei Revisori dei Conti Presidente e componenti del Collegio dei Revisori Organo di Vigilanza

Direzione Direttore Generale

Area amministrativa D.

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Si è, quindi, valutato il possibile impatto della condotta vietata, analizzandone la possibile modalità concreta di attuazione connessa alle singole aree di competenza analizzate. In base a tale analisi si è proceduto ad individuare il livello di rischio, graduandolo come: rischio basso, la probabilità di incorrere nella responsabilità amministrativa è scarsa, il soggetto più che altro interagisce con il processo aziendale in qualità di fruitore e non ne determina le decisioni; rischio medio, il soggetto pur non entrando direttamente nel merito e nella formulazione della decisione può indirettamente influenzarla con azioni od omissioni; rischio alto, il soggetto ha il potere di formulare una decisione ed agire di conseguenza influenzando ed indirizzando direttamente il processo aziendale.

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Per quelle attività che sono risultate di più elevata criticità si è predisposto un protocollo di monitoraggio costante del rispetto del modello attuato. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace ai fini del “Decreto”, è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nel Direttore Generale il soggetto incaricato a far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro competenza. Ogni singola funzione è chiamata al controllo diretto del processo gestito e presidiato e al monitoraggio costante dei controlli esistenti dei processi consortili con cui interagisce. Per controlli interni si intendono tutte le attività e gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività del “CI” con l’obiettivo di assicurare: a) il presidio dell’economicità (efficacia ed efficienza) delle operazioni consortili, in

conformità a strategie, obiettivi e politiche aziendali, ai fini anche della salvaguardia del patrimonio aziendale;

b) il presidio del rispetto della normativa applicabile all’attività del “CI”; c) il presidio della prevenzione dei reati mediante il “MOG”; d) l’affidabilità e la correttezza delle scritture contabili. I controlli interni si articolano in due distinte linee di intervento: • il “controllo di linea”, che viene assicurato dalle singole unità operative, e dai

rispettivi responsabili sui processi; • i “controlli di secondo livello”, attuati dalla Direzione Generale, attraverso

sistematiche verifiche a campione e un’azione di monitoraggio dei controlli di linea.

Diventa fondamentale per l’organizzazione del “CI” il sistema delle deleghe

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avviato con le delibere del comitato direttivo n. 3 del 14/01/2013 e n. 19 dell’ 11/02/2013. Gli altri atti, non compresi nel sistema delle procure, vengono approvati mediante delibera del “Comitato”. REQUISITI ED ELEMENTI FONDAMENTALI Nel rispetto delle disposizioni del “Decreto”, il “CI” ha predisposto ed elaborato il proprio Modello organizzativo tenendo in particolare conto dei seguenti requisiti: individuazione delle attività a rischio reati; previsione di specifici protocolli finalizzati alla formazione ed attuazione delle

decisioni del “CI” in relazione ai reati da prevenire; individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad

impedire la commissione dei reati; previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

interno; introduzione di un idoneo sistema disciplinare e sanzionatorio per il mancato

rispetto del Modello; inserimento dei principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati

da applicare ai dipendenti, collaboratori e fornitori; previsione di aggiornamento ed adattamento del Modello in base alle future

evoluzioni organizzative aziendali. Il “CI”, parallelamente all’attuazione del Modello, adotta un codice di comportamento di autodisciplina ,”Codice”, contenente le regole ed i principi che devono essere seguiti dai propri dipendenti. I principi contenuti nel “Codice” rappresentano un rilevante riferimento anche per la redazione del “MOG”. Infatti, assumono primaria rilevanza gli obblighi di: a) rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti interni al “CI” e le disposizioni

contenute nel “Codice” stesso; b) valorizzare sia nei confronti del personale dipendente, che verso i terzi

collaboratori, compresi i fornitori, i principi ed il rispetto dei valori contenuti nel “Codice”;

c) richiedere l’applicazione della correttezza e trasparenza nei rapporti con i soggetti terzi e con la P.A.;

d) stabilire una regolamentazione disciplinare idonea a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA Le disposizioni contenute nel “MOG” sono vincolanti per i componenti ed organismi del “CI”, per i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori e per tutti i soggetti che agiscono comunque a qualunque titolo per conto o nell’interesse del “CI”. L’efficacia del “MOG” viene anche garantita dall’attività svolta dall’ “OdV”, che è un organo interno. L’ “OdV” provvede ad esercitare i propri compiti mediante verifiche a campione sulle attività a rischio e monitoraggio dei controlli che vengono eseguiti dalle singole aree nei settori a rischio di commissione di

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reati rilevanti ai sensi del “Decreto”. L’ “OdV” coadiuva la Direzione Generale nella divulgazione e nell’informativa ai dipendenti relativa al “MOG”, in particolare collabora nella diffusione nell’attività del “CI” della cultura e valorizzazione delle procedure finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati. L’attività di verifica e di controllo finalizzata all’attuazione del Modello viene svolta direttamene dall’ “OdV”. Annualmente l’ “OdV” redige una relazione da presentare al “Comitato” e al “Collegio”, dove vengono descritte le attività di verifica effettuate e le relative conclusioni, in base alle quali il “CI” potrà predisporre eventuali miglioramenti o azioni correttive nelle procedure. IL SISTEMA SANZIONATORIO Condizione essenziale e necessaria per garantire l’effettività del “MOG” è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio da applicare in presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel “MOG” stesso. L’applicazione della sanzione disciplinare è assunta indipendentemente dall’eventuale avvio di un procedimento penale. A titolo esemplificativo costituisce violazione del Modello: a) il compimento di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni contenute

nel “MOG” nell’esecuzione di attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione delle fattispecie di reato ex “Decreto”;

b) la violazione delle disposizioni contenute nel “MOG” o l’omissione di azioni che: - espongano il “CI” ad un rischio oggettivo di commissione di uno dei reati di

cui al “Decreto”; - sono state finalizzate esclusivamente alla commissione di uno di questi

reati; c) la realizzazione di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni del

“Codice”. Nel procedimento disciplinare aperto nei confronti dei lavoratori dipendenti saranno rispettate le procedure e garanzie previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970, Statuto dei Lavoratori, e quanto stabilito nel CCNL. Nella definizione del tipo e dell’entità delle sanzioni si dovranno considerare: 1. l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o

imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 2. il comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo a

eventuali precedenti disciplinari già contestati allo stesso soggetto; 3. le mansioni o incarichi ricoperti; 4. la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 5. altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. Nei confronti degli stakeholder, agente o ogni altro collaboratore/fornitore, il mancato rispetto delle linee di condotta del Modello o del “Codice” potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale condotta derivino danni per il “CI”.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle Imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

- REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI VIGILANZA (OdV) -

Parte C

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L’ORGANISMO DI VIGILANZA (“OdV”) Le disposizioni contenute nel “MOG” sono vincolanti per i componenti ed organismi del “CI”, per i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori e per tutti i soggetti che agiscono comunque a qualunque titolo per conto o nell’interesse del “CI”. L’efficacia del “MOG” viene anche garantita dall’attività svolta dall’ “OdV”, che è un organo interno all’Ente. L’ “OdV” provvede ad esercitare i propri compiti mediante verifiche a campione sulle attività a rischio e monitoraggio dei controlli che vengono eseguiti dalle singole aree nei settori a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del “Decreto”. L’ “OdV” coadiuva la Direzione nella divulgazione e nell’informativa ai dipendenti relativa al “MOG”, in particolare collabora nella diffusione nell’attività del “CI” della cultura e valorizzazione delle procedure finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati. L’attività di verifica e di controllo finalizzata all’attuazione del “MOG” viene svolta direttamene dall’ “OdV”. Annualmente l’ “OdV” redige una relazione da presentare al “Comitato” e al “Collegio”, dove vengono descritte le attività di verifica effettuate e le relative conclusioni, in base alle quali il “CI” potrà predisporre eventuali miglioramenti o azioni correttive nelle procedure. IDENTIFICAZIONE DELL’ODV L’art. 6 del “Decreto” sancisce che ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa, il “CI” debba, tra l’altro, aver affidato ad un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di assicurarne l’aggiornamento. Condizione indispensabile per lo svolgimento di tali compiti è che tale organismo sia dotato dei caratteri dell’autonomia, anche per l’indipendenza funzionale, della professionalità e della continuità d’azione. Autonomia ed indipendenza I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’ “OdV” non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Al fine di garantirne l’indipendenza gerarchica, l’Organismo riporta direttamente al Presidente del “Comitato” ed al “Collegio”. Inoltre, la composizione dell’Organismo e la qualifica del/i suo/i componente/i è tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che quello soggettivo, l’assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni. Professionalità e conoscenza della realtà aziendale L’ “OdV” deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i/il suoi/o componenti/e devono disporre di una conoscenza approfondita delle attività del “CI”. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività, l’autorevolezza e la competenza nel giudizio dell’Organismo medesimo. Continuità d’azione

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L’ “OdV” deve infine: o Vigilare costantemente, ovvero sulla base di un’attività programmata,

sull’attuazione del Modello con i necessari poteri d’indagine; o Verificare l’effettiva attuazione del Modello garantendone il costante

aggiornamento; o Essere referente qualificato, costante e super partes per tutto il personale del

“CI” e per il Management, promuovendo anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

Sulla base di queste considerazioni, il “CI” ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre membri esterni con diverse professionalità. NOMINA, REVOCA E CAUSE DI DECADENZA I componenti dell’ “OdV” sono nominati con delibera del “Comitato” e resta in carica fino alla scadenza del mandato del “Comitato” che lo ha nominato e comunque sino all’insediamento del nuovo “OdV” al fine di garantire la dovuta continuità di azione. La nomina quale membro dell’Organismo è condizionata, dall’assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo il presente Modello. Il soggetto che verrà individuato quale membro, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare al “Comitato”, se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello. In conseguenza di ciò, il “Comitato” potrà riservarsi di valutare tale posizione. In tale contesto, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell’Organismo di Vigilanza: a) avere rapporti di coniugo, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli

amministratori o con i membri del “Collegio” del “CI”; b) intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti

contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse con il “CI”;

c) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

d) essere stato sottoposto a misure di prevenzione sociale disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l’applicazione della pena ai sensi degli art. 444 e ss. c.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal “Decreto” o a reati della stessa indole (in particolare reati contro il patrimonio, contro la P.A., contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.);

f) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

g) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni di amministrazione o controllo ovvero essere stato membro del Collegio dei Revisori dei Conti o aver lavorato come revisore esterno del bilancio del “CI”.

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Costituiscono cause di revoca dell’incarico di componente dell’ “OdV”: • il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni

affidate all’Organismo; • l’adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei

confronti degli altri componenti; • l’assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo

nell’arco di dodici mesi consecutivi; • essere, comunque, titolare di interessi di conflitto, anche potenziale, con il “CI”

tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio; • l’aver violato l’obbligo di riservatezze in ordine alle notizie ed informazioni

acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal “MOG”, o in altri documenti del “CI” ovvero comunque previsti ex lege;

L’eventuale revoca di uno dei componenti dell’Organismo dovrà essere deliberata dal “Comitato” a maggioranza assoluta, sentiti gli altri membri dell’Organismo e dovrà essere preventivamente comunicata al “Collegio” e, successivamente, all’assemblea dei soci in occasione della prima assemblea utile. Egualmente, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, il “Comitato”del “CI”, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato e gli altri membri dell’Organismo, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il “Comitato” deve indicare l’avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni. Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti, il “Comitato” del “CI”, sentito il “Collegio”, provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente, il “Comitato” del “CI” deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. FUNZIONI E POTERI L’ “OdV” opererà secondo quanto previsto da un proprio Regolamento, approvato dall’Organismo stesso e trasmesso al “Comitato”. L’Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né della direzione né del “Comitato”, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività. L’Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità. L’ “OdV”, come previsto dal Decreto, deve: 1. Vigilare sull’effettività del Modello, verificando la coerenza dello stesso con le

procedure consortili realmente seguite. 2. Valutare l’attitudine del Modello a prevenire la commissione di reati a fronte

dell’evoluzione e dei cambiamenti consortili attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali reati.

3. Proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

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A tale scopo, l’ “OdV”: verifica la coerenza al Modello delle attività di controllo assegnate ai

responsabili operativi e la segnalazione tempestiva di eventuali anomalie e disfunzioni rilevate;

effettua il monitoraggio dell’applicazione ed il rispetto del “Codice” e promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dello stesso;

verifica anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati agli standard di best practice dei criteri e delle tecniche utilizzati per l’elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti;

verifica costantemente i previsti influssi normativi verso gli organi sociali; richiede verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzione o commissione

di reati oggetto dell’attività di prevenzione; fornisce la propria collaborazione nella fase di identificazione e classificazione

delle Aree aziendali a Rischio attraverso il risk assessment periodico; supporta alla predisposizione e all’integrazione della normativa interna

connessa alla prevenzione rischi e allo sviluppo dei comportamenti corretti nell’ambito delle prescrizioni del Modello e del “Codice”;

supporta nelle attività di aggiornamento del Modello in conformità all’evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi delle attività aziendali;

segnala alle funzioni competenti le eventuali violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello e del codice civile;

supporta iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello e ne effettua il monitoraggio;

collabora con il “Collegio” nella valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli dell’Ente, nei limiti delle proprie competenze;

predispone il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l’adeguatezza e il funzionamento del Modello;

valuta periodicamente l’adeguatezza dei flussi informativi ad esso destinati. Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’ “OdV”: a) ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento dell’Ente; b) gode di ampi poteri ispettivi; c) può avvalersi sia del supporto sia della cooperazione delle funzioni consortili sia

di consulenti esterni di comprovata professionalità; d) può richiedere o rivolgere informazioni o comunicazioni al “Comitato” o a

singoli membri dello stesso, al “Collegio”. Gli interventi dell’ “OdV”, inclusi gli incontri con le funzioni consortili di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VVIGILANZA L’ “OdV”, ai sensi del “Decreto”, deve essere informato dai soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la

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responsabilità del “CI” ai sensi del “Decreto” stesso. I flussi informativi sono di tre tipi: a) le Segnalazioni nelle forme previste dovranno essere in forma scritta e avere ad

oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello; b) i Flussi Informativi Specifici; c) le seguenti Informazioni Rilevanti: o copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretta agli

amministratori, dipendenti, consulenti del “CI” o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie il “CI”;

o provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al “Decreto”, avviate anche nei confronti di ignoti;

o segnalazioni inoltrate al “CI” dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal “Decreto”;

o in via periodica le notizie relative all’effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli consortili;

o l’informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente a sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;

o violazioni del “Codice”; o prospetti riepilogativi semestrali degli appalti affidati a seguito di gare o

trattativa privata; o acquisizioni e vendita immobili di importo rilevante (superiore a 1 milione di

euro); o esiti degli audit per il rinnovo della certificazione ambiente e sicurezza; o eventuali infortuni; o le notizie relative a cambiamenti organizzativi; o gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; o le eventuali comunicazioni riguardanti aspetti che possono indicare carenze

nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell’Ente.

Le segnalazioni andranno inviate per posta ordinaria all’Organismo di Vigilanza scrivendo sulla busta la dicitura «RISERVATA» oppure inviate tramite mail all’indirizzo [email protected]. E’ facoltà dell’ “OdV” ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L’ “OdV” agirà in modo da garantire le segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del “CI” o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. Ciascun responsabile ha poi lo specifico obbligo di informare con tempestività l’Organismo di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata. In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi e dagli uffici societari competenti. L’ “OdV” (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime. REPORTING DELL’ “OdV” VERSO IL VERTICE AZIENDALE

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L’ “OdV” riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting: la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del “CI” ed,

eventualmente, il “Collegio”; la seconda, nei confronti del “Comitato”. In particolare, l’ “OdV” presenta una relazione annuale sull’attività svolta corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall’Organismo di Vigilanza, ordinato per date e con un numero di protocollo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

CODICE ETICO

Parte D

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INTRODUZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente “Codice” esprime l’insieme degli impegni e delle responsabilità del “CI” nei confronti dei suoi stakeholder e costituisce parte integrante del “MOG” disciplinato dal “Decreto”. Nel “Codice” vengono individuati sia i principi guida che le direttive fondamentali di comportamento che amministratori, dipendenti e collaboratori devono osservare nello svolgimento delle proprie mansioni. L’attività del “CI” ed in particolare la sua politica richiedono che i rapporti con l’esterno siano improntati ad una puntuale osservanza delle leggi, delle regole del mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri stakeholder. Si rende pertanto necessario individuare e definire quei lavori che tutti i destinatari del “Codice” (amministratori, revisori, collaboratori dipendenti e autonomi), a qualunque livello e senza alcuna eccezione, clienti, fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti o relazioni con il “CI” (operando per il perseguimento dei suoi obiettivi) devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell’agire in nome e/o per conto del “CI” stesso. In generale, non sono etici tutti i comportamenti assunti da chiunque che costituiscono la violazione sia dei corretti rapporti sociali che commerciali. Nell’ambito del normale svolgimento delle attività, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia instaurato nei confronti del “CI”. I PORTATORI DI INTERESSE: GLI STAKEHOLDER Gli stakeholder sono tutti quei soggetti (individui, gruppi, istituzioni, ecc.) i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti delle attività. I portatori di interesse sono quindi: le pubbliche amministrazioni, i clienti, i dipendenti, i collaboratori, le associazioni e le istituzioni nazionali, i fornitori, i partner, le rappresentanze sindacali e, data la tipologia del servizio offerta, la collettività in generale. Dunque, considerando la particolarità dei servizi erogati, sono di primario interesse per il “CI” sia il mantenimento che lo sviluppo di rapporti fiduciari con gli stakeholder. PRINCIPI ETICI GENERALI DI RIFERIMENTO Tutti i soggetti interessati dal presente “Codice” hanno l’obbligo di conoscere le norme, di astenersi da comportamenti ad esse contrari e di rivolgersi ad un superiore o all’Organismo di Vigilanza per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni da parte dei soci, dipendenti, collaboratori o terzi. I destinatari del “Codice” devono inoltre collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni ed informare le controparti dell’esistenza del “Codice” stesso. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi nonché di verificare il funzionamento e l’efficacia del “MOG” adottato, è istituito un

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Organismo di Vigilanza nonché un sistema sanzionatorio che prevede e disciplina le ipotesi di commissione di illeciti e prevede l’irrogazione di idonee sanzioni. Ogni dipendente che violi il “Codice” nel rispetto delle normative vigenti, sarà sottoposto a sanzione disciplinare, alla revoca di poteri e funzioni, al deferimento alle autorità amministrative o giudiziarie. In ogni rapporto d’affari tutte le controparti devono essere informate dell’esistenza di principi etici contenuti nel Codice e rispettarli, pena le conseguenze stabilite dal contratto. Onestà e Rispetto delle Norme L’onestà e il rispetto delle norme, oltre a rappresentarne il principio fondamentale per tutte le attività, costituiscono l’elemento essenziale nella gestione consortile. Nell’ambito della loro attività professionale, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, e tutti i soggetti che operano in nome e per conto del “CI” sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie, e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. L’adozione di comportamenti in contrasto con le vigenti leggi, anche se adottati nell’interesse del “CI” non sono in nessun caso tollerati dal medesimo, pertanto, l’eventuale violazione comporterà l’adozione delle sanzioni previste dal Sistema Sanzionatorio. Rispetto della persona e pari opportunità Nei processi decisionali che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder, non è consentito alcun tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni pubbliche o alle credenze religiose dei suoi interlocutori. Inoltre, viene assicurato il rispetto dell’integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui il “CI” si relaziona oltre alla garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri. In particolare, viene tutelato e promosso il valore delle risorse umane, al fine di migliorare e accrescere le competenze possedute dai propri dipendenti. non sono tollerate richieste e minacce che inducano amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la Legge o contro il “Codice”. Prevenzione della corruzione Il “CI” nella conduzione delle sue attività vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l’imparzialità e l’autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione, concussione e peculato e altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal “Decreto”. Conflitto d’interesse Il “CI” , altresì si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interesse. Questo vale sia nel caso in cui un collaboratore persegua interessi diversi da quello della mission consortile o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari del “CI” , sia nel caso in cui i rappresentanti degli stakeholder (riuniti in gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche o private), agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

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Il personale, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, non può svolgere attività lavorativa di qualunque genere (come dipendente, consulente, membro del “Comitato”, membro del “Collegio”, ecc.), senza il consenso del “CI” , a favore di società concorrenti. Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto di interesse, devono essere tempestivamente segnalate all’ “OdV”. Tutela della concorrenza Il “CI” intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti. Trasparenza Il “CI” assicura informazioni corrette, complete, adeguate e tempestive sia ai propri organi interni che esterni. Riservatezza Il “CI” assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l’osservanza della normativa in materia di dati sensibili e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali. Amministratori, dipendenti e collaboratori non possono utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività professionale. CRITERI DI CONDOTTA NEGLI AFFARI Norme generali Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni devono mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e in sintonia con le politiche consortili. Nelle relazioni commerciali sono proibiti comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla Legge e al presente “Codice”. In tutte le ipotesi in cui il “CI”, che è Ente Pubblico Economico, realizza opere e infrastrutture pubbliche o comunque gestisce contributi e risorse pubbliche, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti sono tenuti a rispettare tutte le norme e gli obblighi di diligenza, lealtà, trasparenza e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte di un dipendente di Pubblica Amministrazione o comunque di coloro che si trovano a gestire la “cosa” pubblica. In particolare, gli amministratori, i dirigenti e dipendenti dovranno sottostare ai seguenti principi di comportamento: a) nell’espletamento dei propri compiti, l’amministratore, il dirigente, il

dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato;

b) l’amministratore, il dirigente, il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non può svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento

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dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine del “CI”;

c) nel rispetto dell’orario di lavoro, l’amministratore, il dirigente, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti;

d) l’amministratore, il dirigente, il dipendente usano e custodiscono con cura i beni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio;

e) l’amministratore, il dirigente, il dipendente non chiedono, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.

Il presente “Codice” deve essere rispettato anche nei rapporti con fornitori, clienti, partner, collaboratori, mass media, istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche e sindacali. La politica di qualità del “CI” è tesa a garantire adeguati standard di qualità e sicurezza, quindi ogni dipendente e collaboratore esterno si impegna a garantire il rispetto di tale livello di servizio. Rapporti con clienti e fornitori I clienti costituiscono un asset fondamentale che persegue la propria missione attraverso l’offerta di servizi di alta qualità. In particolare il “CI” si impegna a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dalle Convenzioni di Servizio o da eventuali contratti con soggetti terzi. La comunicazione con i clienti deve avvenire in modo chiaro e trasparente, informandoli sulle caratteristiche dei servizi offerti. Per quanto riguarda i fornitori, le relazioni sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità, alla correttezza, all’imparzialità e all’equità. Nella selezione di un fornitore, i criteri sono basati sulla valutazione dei livelli di qualità, dell’idoneità tecnico professionale e del rispetto dell’ambiente oltre che dell’economicità. Nel processo di selezione non sono ammesse ed accettate pressioni politiche indebite, finalizzate a favorire un fornitore piuttosto che un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nel “CI” per quel che concerne la trasparenza e il rigore nell’applicazione della Legge e delle procedure aziendali. Rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni I soggetti preposti ai rapporti con le Istituzioni e con le P.A. devono mantenere la massima trasparenza, chiarezza e correttezza. Tali rapporti non devono indurre le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti delle

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pubbliche amministrazioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni di modico valore. Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la P. A., il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della P.A. Se il “CI” utilizza un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la P.A., si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell’Ente. Inoltre, il “CI” non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la P. A., da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse. Nel corso di una trattativa con la P.A. non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: a) esaminare e proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano

avvantaggiare dipendenti della P. A. a titolo personale; b) offrire o in alcun modo omaggi; c) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere

l’integrità o la reputazione di entrambe le parti; d) assumere, alle proprie dipendenze, ex impiegati della P.A. (o loro parenti e/o

affini fino al terzo grado), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d’affari, o ad avallare le richieste effettuate dall’Ente alla P.A.

Qualsiasi violazione (effettiva e potenziale) commessa dal “CI” o da terzi deve essere segnalata tempestivamente al responsabile di funzione e/o all’ ”OdV”. Rapporti con i media Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell’informazione, la comunicazione verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto all’informazione. In nessun caso, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori si prestano a divulgare notizie false e tendenziose, sia riguardanti le attività aziendali che le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli stakeholder in generale. I rapporti con la stampa devono essere tenuti solo da persone autorizzate e nell’interesse del “CI” . Nel caso di partecipazioni a convegni, pubblici interventi e pubblicazioni in genere, i dipendenti devono avere un’autorizzazione dalla Direzione del “CI”. Rapporti con l’ambiente Svolge le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente e ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito ambientale. A tal fine il “CI” adotta sistemi di gestione certificati, gestisce le attività minimizzando gli impatti ambientali, sensibilizza il personale e il management

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sulle tematiche. CRITERI DI CONDOTTA NEL LAVORO Rapporti con il personale Il “CI” riconosce la centralità delle Risorse Umane e l’importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. Amministratori, Dirigenti e Quadri responsabili nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro devono assicurare il rispetto delle pari opportunità e garantire l’assenza di discriminazioni sul luogo di lavoro. Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l’attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita costituisce abuso della posizione di autorità richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente “Codice”. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche del “CI” , nel rispetto dei principi di imparzialità e delle pari opportunità. Chiunque ritenga di aver subito discriminazioni lo deve comunicare tempestivamente al Responsabile di funzione e all’Organismo di Vigilanza. Tutela della sicurezza e della salute Il “CI” si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e perseverando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori. Tutti i dipendenti sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattamento delle informazioni Il “CI” si impegna a gestire il flusso dell’informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale. Il “CI” assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali. Tutti coloro che, nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi. Utilizzo delle risorse aziendali Le risorse aziendali sono costituite da beni (strumentali e materiali di consumo) di proprietà, beni ottenuti in concessione, comodato, applicazioni e dispositivi informatici. Il personale (dipendenti e collaboratori) deve usare comportamenti responsabili e rispettosi al fine di tutelare le risorse aziendali evitando utilizzi impropri che possano arrecarne danno o riduzione dell’efficienza. É inoltre obbligatorio non solo proteggere tali beni ma anche impedirne un uso

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fraudolento o improprio. MODALITÁ DI ATTUAZIONE DEL “CODICE” Ogni amministratore, dipendente o collaboratore e tutti coloro che svolgono attività per conto del “CI” devono conoscere tutte le norme contenute nel “Codice” e le norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni. Inoltre, ogni amministratore, dipendente o collaboratore deve prendere visione e accettare in forma esplicita quanto contenuto nel presente “Codice”, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione dello stesso o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti. In particolare i dipendenti/collaboratori hanno l’obbligo di: - Astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel “Codice”. - Rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali e all’Organismo di Vigilanza per

qualunque chiarimento sulle modalità di applicazione. - Riferire tempestivamente all’ “OdV” qualsiasi informazione legata a possibili

violazioni e collaborare con le strutture deputate a verificare le sanzioni. - Informare adeguatamente del presente “Codice” tutti gli esterni che collaborano

con il “CI”. - Esigere il rispetto degli obblighi previsti. Organismo di Vigilanza Con riferimento al “Codice”, l’Organismo di Vigilanza deve: - Monitorare e supportare l’applicazione del “Codice” stesso. - Relazionare periodicamente e segnalare eventuali violazioni all’Organo

Amministrativo. - Proporre se necessario una revisione periodica del “Codice”. - Proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi

al “Codice”. - Segnalare alle funzioni competenti eventuali anomalie al fine di adottare

manovre correttive efficaci. - Promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e formazione di

dipendenti. Comunicazione e formazione Il “Codice” viene portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati sia interni che esterni mediante apposite attività di comunicazione: - Pubblicazione sul sito. - Distribuzione di un supporto cartaceo a soci, amministratori, dipendenti e terze

parti. - Eventuale predisposizione di sessioni formative differenziate secondo il ruolo e

le responsabilità dei destinatari. Violazione del “Codice”

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In caso di accertata violazione del “Codice” si rimanda a quanto previsto nel capitolo relativo al Sistema Sanzionatorio del “MOG”. Entrata in vigore Il presente “Codice” con la delibera di adozione del “Comitato”

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 s.m.i.

PARTE SPECIALE

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

MAPPATURA DEI REATI POTENZIALMENTE COMMISSIBILI

Parte E

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell' 8 giugno 2001 e s.m.i.

MAPPATURA DEl REATI POTENZIALMENTE COMMISSIBILI

Parte E

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MAPPATURA DEI REATI POTENZIALMENTE COMMISSIBILI Dopo aver effettuato un’illustrazione generale della ratio e dei principi del presente Modello, oltre ad una sintetica ricognizione dedicata ai compiti e ai poteri dell’ “OdV”, nonché una lettura delle regole di comportamento (“Codice”), si fornisce di seguito l’indicazione delle categorie rilevanti a mente del Decreto, con l’elencazione di tutte le fattispecie previste e con l’analisi di quelle astrattamente riferibili all’attività svolta dal “CI”. Obiettivo della presente Parte Speciale è che esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dal “Decreto”, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e dalla diversità dei loro obblighi. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali cui gli

esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori esterni, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all’ “OdV” e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Le fattispecie di reato che sono suscettibili a configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore, come già detto nella Parte Generale e quindi, con riferimento al “Decreto”: 1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25). 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis). 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter). 4. Reati di falso nummario (Art. 25-bis). 5. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1). 6. Reati societari (Art. 25-ter). 7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti

dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater). 8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1). 9. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies). 10. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies). 11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies). 12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita (Art. 25-octies). 13. Reati transnazionali (Artt. 3 e 10, Legge 16 marzo 2006). 14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies). 15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies). 16. Reati ambientali (Art. 25-undecies). 17. Reati per l’impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno (Art. 25-

duodecies).

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Rispetto a questi reati visionati dal “Decreto” si ritiene che, in considerazione dell’attività svolta dal “CI” e dall’analisi condotta, siano rilevanti nella predisposizione del presente Modello: o i reati contro la P.A.(Artt. 24-25); o i delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis); o i reati societari e gli illeciti commessi dagli amministratori (Art. 25-ter); o i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies); o ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(Art. 25-octies); o i reati in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies); o induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies); o i reati ambientali (Art. 25-undecies); o impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(Art. 25-duodecies). L’esame del complesso delle attività aziendali ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei reati di associazione per delinquere, di cui all’art. 24-ter del Decreto, di falso nummario, di cui all’art. 25-bis del “Decreto”, di indebita restituzione dei conferenti (art. 2626 c.c.) e di illegale ripartizione dei conferenti (Art. 2627 c.c.) di cui all’art. 25-ter del “Decreto”, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25-quater del “Decreto”, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art. 25-quater-1 del “Decreto”, i reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, mantenimento in schiavitù di cui all’art 25-quinquies del “Decreto”, dei reati di abuso di mercato, di cui all’art. 25-sexies del “Decreto”. Il rischio relativo alle suddette fattispecie di reato appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. Di seguito si fornisce descrizione della tipologia di reati che riteniamo di possibile rischio connessi alle attività del “CI”.

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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.) Si ha malversazione a danno dello Stato quando un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell’Unione Europea o di altro Ente pubblico allo scopo di realizzare opere o svolgere attività di interesse pubblico, non proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.) Il reato si realizza quando, mediante l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si consegua indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui o altre agevolazioni dello stesso tipo da parte dello Stato o della Comunità europea o da altri enti pubblici. L’indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione dell’illecito quello dell’erogazione, poiché il reato si configura con l’ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto. Truffa (Art. 640 c.p.) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640 2°comma n.1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per se o per altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico o Unione Europea), o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare, ovvero ingenerando il timore di un pericolo o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.) Il reato consiste nel raggirare e indurre in errore allo scopo di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche a danno dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea. Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) Il reato di frode informatica si concretizza nel momento in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) Si ha accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o continua a mantenervisi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. I commi 2° e 3° dell’art. 615-ter c.p. elencano una serie di casi (aggravanti) per i quali è prevista una maggiorazione della pena. Considerazioni Malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa aggravata per il conseguimento delle stesse sono reati piuttosto ricorrenti; tali fattispecie mirano

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a tutelare l’erogazione di finanziamenti pubblici, sia nel momento di percezione (Artt. 316-ter e 640-bis c.p.) sia nel successivo momento dell’utilizzazione dei finanziamenti (Art. 316-bis c.p.). Le condotte punite, con riferimento alla percezione dei finanziamenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l’alterazione fraudolenta del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell’erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l’erogazione. La truffa (Artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.) è un reato realizzabile in tutti gli ambienti aziendali. La truffa si caratterizza per l’immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenzialmente per l’atto di disposizione patrimoniale da arte della P.A.. La frode assume rilievo come reato solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito. Infine, per quanto riguarda l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, c’è da specificare che le disposizioni del primo comma dell’art. 615-ter c.p. si applicano a querela della persona offesa, mentre nei casi definiti nei commi 2° e 3° si procede d’ufficio.

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SCHEDA REATI N.1 REATO

Malversazione a danno dello Stato Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

ATTIVITÁ A RISCHIO o Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni,

finanziamenti e agevolazioni da soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture e impianti.

o Negoziazione, stipulazione o rinnovo di contratti/convenzioni con enti pubblici.

o Gestione, esecuzione, verifica e controllo contratti/convenzioni con enti pubblici.

o Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti conclusi dal “CI” per l’approvvigionamento dei beni, servizi e attività di manutenzione e sorveglianza della rete stradale e ferroviaria e dell’area portuale di competenza.

o Progettazione, esecuzione e collaudo lavori pubblici. o Gestione adempimenti in materia di sicurezza, salute

ed igiene sul lavoro. o Investimenti per la ricerca ed innovazione tecnologica,

formazione del personale, adeguamenti dettati dalla normativa vigente, che preveda l’erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico della P.A..

o Rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale ed in genere ogni eventuale rapporto con la PA inerente le risorse umane e processi (formazione del personale, agevolazioni, sgravi, benefici fiscali).

o Formazione del Bilancio Economico. o Gestione dei rapporti con la P.A. e gestione dei relativi

adempimenti per l’ottenimento di erogazione di finanziamenti o il godimento di benefici a carico delle P.A.

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa o Area Tecnica

UNITÁ OPERATIVE o Area Amministrativa o Area Tecnica

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Utilizzo di contributi regionali o statali per scopi diversi

da quelli di erogazione degli stessi.

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o Richiesta di finanziamenti pubblici di importo superiore rispetto alle effettive esigenze.

o Predisposizione di documentazione e di dichiarazioni false a corredo della domanda per l’assegnazione di contributi.

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Attuazione e rafforzamento del sistema di deleghe, a favore dei funzionari, di cui alle delibere del comitato direttivo n. 3 del 14/01/2013 e n. 19 dell’ 11/02/2013;

o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti almeno generici delle funzioni (aggiornamento mansionario).

CONTROLLI PARTICOLARI o Emanazione di una procedura di autorizzazione dei

pagamenti in modo che i pagamenti siano sottoposti al controllo del Responsabile Amministrativo e all’approvazione della Direzione.

o Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative di un’opera pubblica (es. R.U.P.) e chi presenta la documentazione di avanzamento dei lavori (es. Direttore dei Lavori).

o Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare ad una P.A. (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell’azienda che presenta il progetto).

o Tracciabilità documentale cartacea delle diverse fasi del processo.

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o Corretta politica delle password, degli accessi informatici ed in genere dell’utilizzo di ogni strumento informatico (Documento Programmatico sulla Sicurezza).

o Applicazione del regolamento delle Forniture, dei Servizi e dei Lavori in economia, approvato con delibera consiliare n. 73/4191 del 06/09/2011.

o Corretta applicazione del prezzario opere edili sulle strade di proprietà e competenza consortile

o Meccanismi di pubblicità verso l’esterno delle procure mediante l’inserimento sul sito web.

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SCHEDA REATI N.2 REATO

Truffa Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

ATTIVITÁ A RISCHIO o Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni,

finanziamenti e agevolazioni da soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture e impianti.

o Negoziazione, stipulazione o rinnovo di contratti/convenzioni con enti pubblici.

o Gestione, esecuzione, verifica e controllo contratti/convenzioni con enti pubblici.

o Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti conclusi dal “CI” per l’approvvigionamento dei beni, servizi e attività di manutenzione e sorveglianza della rete stradale e ferroviaria e dell’area portuale di competenza.

o Progettazione, esecuzione e collaudo lavori pubblici. o Gestione adempimenti in materia di sicurezza, salute

ed igiene sul lavoro. o Investimenti per la ricerca ed innovazione tecnologica,

formazione del personale, adeguamenti dettati dalla normativa vigente, che preveda l’erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico della P.A..

o Rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente le risorse umane e processi (formazione del personale, agevolazioni, sgravi, benefici fiscali).

o Formazione del Bilancio Economico. o Attività di manutenzione e sorveglianza della rete

stradale di competenza. AREE AZIENDALI A RISCHIO

o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa o Area Tecnica

UNITÁ OPERATIVE o Area Amministrativa o Area Tecnica

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Produzione alla Pubblica Amministrazione di

documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni

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essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, ecc.

o Impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti.

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Attuazione e rafforzamento del sistema di deleghe, a favore dei funzionari, di cui alle delibere del comitato direttivo n. 3 del 14/01/2013 e n. 19 dell’ 11/02/2013;

o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti almeno generici delle funzioni (mansionario).

CONTROLLI PARTICOLARI o Corretta applicazione della procedura di autorizzazione

dei pagamenti in modo che i pagamenti siano sottoposti al controllo del Responsabile Amministrativo e all’approvazione della Direzione, (si veda procedura acquisti – ciclo passivo).

o Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative di un’opera pubblica (es. R.U.P.) e chi presenta la documentazione di avanzamento dei lavori (es. Direttore dei Lavori).

o Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare ad una P.A. (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell’azienda che presenta il progetto).

o Tracciabilità documentale cartacea delle diverse fasi del processo.

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o Corretta politica delle password, degli accessi informatici ed in genere dell’utilizzo di ogni strumento informatico.

o Applicazione del regolamento delle Forniture, dei Servizi e dei Lavori in economia.

o Corretta applicazione del prezzario opere edili sulle strade di proprietà e competenza consortile

o Meccanismi di pubblicità verso l’esterno delle procure mediante l’inserimento del sistema deleghe nella visura camerale.

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SCHEDA REATI N.3 REATO

Frode informatica Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

ATTIVITÁ A RISCHIO o Gestione delle informazioni con l’esterno. o Attività che prevedano l’utilizzo di software di soggetti

pubblici. o Attività di predisposizione di dichiarazioni o

comunicazioni di natura tributaria e previdenziale. o Adempimenti presso soggetti pubblici, quali

comunicazioni, dichiarazioni e altri procedimenti che ne derivano.

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa o Area Tecnica

UNITÁ OPERATIVE o Area Amministrativa o Area Tecnica

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Alterazione di registri informatici della Pubblica

Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse del “CI” (es. mod.770), già trasmessi dall’Amministrazione.

o Introduzione nel sistema informatico del “CI” per effettuare operazioni che portino un interesse o vantaggio per il “CI” stesso. Esempio: acceso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l’offerta economica presentata per la partecipazione di una gara d’appalto.

o Accesso ai sistemi informatici al fine di accedere a sistemi esterni e procurare un interesse o vantaggio per il “CI” stesso. Esempio: acceso abusivo nel sistema informatico al fine di creare una maggiorazione dei costi dei servizi erogati.

o Uso di atto falso. o Soppressione, distruzione e occultamento, parziale o

totale, di atti veri. CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE

o Aggiornamento costante del Modello Organizzativo.

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o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione.

o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti.

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo.

o Attuazione e rafforzamento del sistema di deleghe a favore dei funzionari;

o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti almeno generici delle funzioni (mansionario).

CONTROLLI PARTICOLARI o Definizione di politiche di sicurezza delle informazioni –

gestione e uso delle password, modalità di effettuazione dei log-in e log-out, uso della posta elettronica, modalità di utilizzo dei supporti rimovibili, l’uso dei sistemi di protezione (antivirus, spam, phishing, spy

o Predisposizione e comunicazione a tutto il personale dell’organigramma della privacy.

o Identificazione del soggetto autorizzato a colloquiare con il Garante della privacy.

o Periodiche verifiche da parte del titolare della corretta applicazione delle disposizioni sulla privacy.

o Corretta gestione della creazione, modifica e cancellazione di account e profili affidata all’amministratore di sistema.

o Prevedere una procedura di modifica periodica delle password di accesso.

o Effettuare un’adeguata custodia delle smart card. o Individuare con chiarezza le risorse abilitate ad

utilizzare le smart card. o Valutazione delle procedure, dei sistemi di controllo e

di sicurezza adottati dal “CI”, anche tramite fasi di test sulla loro operatività ed efficienza.

o Attenta analisi delle lacune, dei malfunzionamenti e delle inefficienze esistenti.

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o Implementazione di software o hardware, definizione di criteri organizzativi e progettazione di un sistema sulla base dei dati acquisiti, con l’obiettivo di migliorare la gestione del “CI” e di prevenire la commissione di reati informatici.

o Il possesso delle password di acceso non è di esclusiva responsabilità dell’amministratore di sistema, ma esiste una distinzione: le chiavi di accesso ai conti correnti, internet banking sono affidate al Responsabile amministrativo e non sono gestite dall’amministratore di sistema.

o Il rispetto della normativa sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) a tutela del dipendente.

REATI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE Concussione (Art. 317 c.p.) La concussione rientra nella tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Può essere commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio nel costringere a dare o a promettere denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale, a lui o ad un terzo, abusando della propria posizione. Corruzione per un atto d’ufficio (Art. 318 c.p.) La corruzione è in senso generico la condotta propria del pubblico ufficiale che per compiere un atto del proprio ufficio riceve, per sé o per gli altri, denaro od altre utilità che non gli sono dovute. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (Art. 319 c.p.) In base all’art. 319 del codice penale, il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promesse, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se la fattispecie di reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (corruzione per circostanze aggravanti, art. 319-bis c.p.). Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.) Tale fattispecie di reato si realizza quando, ad esempio, una società che è parte di un procedimento giudiziario, corrompe un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario), al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo).

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Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quarter c.p.) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. (L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”). Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico sevizio; quelle di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, nel caso in cui rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) Le pene stabilite dall’art. 318, primo comma, nell’art. 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità. Qualora l’iniziativa della corruzione per un atto d’ufficio è attivata dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico ufficiale, il corruttore non è punibile se informa, entro il termine di tre mesi dall’illecita richiesta o dalla forzata adesione, l’autorità giudiziaria. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) La condotta incriminata consiste nell’istigazione, non accolta, da parte del privato o del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) rispettivamente di accettare e offrire denaro per il compimento, il ritardo o l’omissione di atti di ufficio. Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di istigare l’accettazione o l’offerta di denaro affinché un determinato atto del pubblico ufficiale (o di un incaricato di un pubblico ufficiale) sia compiuto, ritardato o omesso. L’art. 322-bis c.p. individua la fattispecie di peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e di Stati stranieri finalizzati alla loro repressione. Considerazioni Le tipologie di reato testé illustrate, così come la maggior parte dei reati contemplati dal “Decreto”, possono riguardare diverse aree consortili, nell’ambito delle quali il rischio di illecito può presentarsi in misura maggiore o minore. Per quanto riguarda il reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, richiamato all’art.25 co.3 del “Decreto” (Art. 319-quarter c.p., introdotto dalla L.190/2012), l’Ente sta procedendo con gli opportuni approfondimenti ai fini dell’aggiornamento del MOG.

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SCHEDA REATI N.4 REATO

Corruzione e concussione ATTIVITA' A RISCHIO

Gestione risorse umane: o Gestione di rapporti con soggetti pubblici e privati in

relazione all’assunzione di personale. o Rapporti con enti previdenziali e P.A. relativi alla

gestione del personale ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione risorse umane e processi (formazione del personale, agevolazioni, sgravi, benefici fiscali).

Appalti pubblici: o Procedure di gara e appalti. o Negoziazione, stipulazione o rinnovo di

contratti/convenzioni con enti pubblici e di contratti conclusi dal “CI” per l’approvvigionamento dei beni e servizi.

o Gestione, esecuzione, verifica e controllo contratti/ convenzioni con enti pubblici.

Esecuzione servizi, gestione LL.PP. e manutenzioni: o Gestione di un contenzioso civile, amministrativo

ambientale e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.

o Ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento di “tangenti”.

o Ottenimento di indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

o Gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, ecc., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico edilizia ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.

o Ottenimento di indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici.

o Gestione dei rapporti con la P.A. per l’ottenimento di licenze o autorizzazioni.

Ambiente e sicurezza: o Gestione adempimenti in materia di sicurezza, salute

ed igiene sul lavoro, vendita di beni, fornitura servizi e realizzazione di opere per la P.A. a seguito del pagamento di “tangenti”.

o Gestione dei rapporti con le P.A. per l’ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre

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questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l’igiene sul lavoro ed il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti.

Contabilità, tesoreria e finanza: o Gestione finanziaria. o Attività di fatturazione attiva, gestione dei rimborsi e

degli anticipi o Attività di rendicontazione.

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa o Area Tecnica

UNITÁ OPERATIVE o Area Amministrativa o Area Tecnica

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Un amministratore corrompe un Pubblico Ufficiale per

far ottenere all’Ente qualcosa (approvazione di un progetto, concessione di nullaosta).

o Un esponente dell’Ente riceve denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio.

o Ottenimento di trattamenti di favore da parte di un’Autorità di Vigilanza o di Controllo

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti, (si veda procedura P05 “Acquisizione e formazione risorse umane” del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Attuazione e rafforzamento del sistema di deleghe, a favore dei funzionari;

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o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti almeno generici delle funzioni (mansionario).

CONTROLLI PARTICOLARI o Nomina RUP o Applicazione del regolamento delle Forniture, dei

Servizi e dei Lavori in economia. o Applicazione delle procedure di gara secondo la

normativa vigente e archiviazione della documentazione in appositi dox per rendere facilmente ripercorribile le procedure adottate.

o Corretta applicazione del prezzario opere edili sulle strade di proprietà e competenza consortile.

o Adeguatezza e coerenza del sistema di deleghe e responsabilità.

o Verificare e tracciare le movimentazioni relative alla copertura e anticipo spese dei dipendenti/collaboratori dell’Ente.

o Istituire e applicare una procedura per la corretta autorizzazione dei pagamenti.

o Controllo dei flussi finanziari. REATI SOCIETARI Con il D. Lgs. n. 61/2002 è stato inserito nel “Decreto” l’art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni pecuniarie a carico dell’Ente in caso di commissione di reati societari. Pertanto, quando sarà commesso uno dei reati considerati nell’interesse dell’impresa, se non sarà stato preventivamente posto in essere un “modello” adeguato a prevenirli con ragionevole certezza e non sarà stato istituito e reso operativo l’Organismo di Vigilanza, sulla società si abbatteranno le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal citato art. 25-ter, sanzioni che possono arrivare sino ad un importo massimo, nel caso in cui si sia conseguito un profitto di rilevante entità, di oltre 1 milione di euro. Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (Legge n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi (art. 36, comma 5, Legge n. 262/2005). False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Il reato di false comunicazioni sociali si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di cagionare per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano informazioni in modo da indurre in errore i destinatari. E’ prevista l’esclusione della puntualità e la sua sostituzione con una sanzione amministrativa e l’interdizione temporanea agli uffici con potere di rappresentanza se l’alterazione della situazione contabile non comporta

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variazioni del risultato economico d’esercizio superiori al 5% o del patrimonio netto superiori all’1% e anche quando il fatto è conseguenza di valutazioni estimative non superiori al 10% della valutazione corretta. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.) Tale reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di cagionare per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando, però, a differenza dell’art. 2621, un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Falso in prospetto (Art. 173-bis TUF-D.Lgs.n.58/1998) Il reato si verifica quando, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, chiunque provveda ad esporre false informazioni o ad occultare dati o notizie nei prospetti di offerta al pubblico di prodotti finanziari o di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o nei documenti da pubblicare nelle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. L’art. 173-bis del TUF sostituisce l’art. 2623 c.c. Illecita influenza sull’Assemblea (Art. 2636 c.c.) Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in Assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto e nell’interesse del “CI”, viene punito. In ordine alla natura del reato il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, e non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di amministratori. Così soggetti attivi del reato potranno anche essere i soci. Formazione fittizia di capitale (Art. 2632 c.c.) Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che: • con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il

requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;

• con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società

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in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l’insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo caso è punito con le pene ivi previste. (L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”). Considerazioni In relazione alla categoria dei reati societari di falso, è importante fare alcune considerazioni preliminari, sintetizzabili come segue: a) Il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in

apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. In realtà molteplici sono le voci che necessitano di stime, pertanto esistono margini di soggettività non eliminabili anche con l’utilizzo di tecniche specialistiche.

b) La funzione amministrativa non è l’unico protagonista dell’elaborazione del bilancio, poiché alla redazione dello stesso partecipano anche manager e funzionari di altre funzioni. È vero che la funzione amministrativa è la detentrice dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo che si conclude con l’inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose “poste”, quali ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi ed oneri, e numerose altre. È altrettanto vero che questa funzione è la detentrice delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili); ma la conoscenza di tali principi non impedisce un’errata indicazione di importi nel bilancio o un’errata esposizione di fatti nella nota integrativa, se le informazioni sottostanti che debbono pervenire dalle altre funzioni aziendali sono errate, per colpa o dolo.

c) Un’ulteriore riflessione riguarda il livello al quale possono commettersi i reati in esame. I reati di falso sono commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile della redazione di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, e cioè il “Comitato” nella sua collegialità, come stabilito dall’art. 2423 c.c. Spesso, però, il “Comitato”, non avendo il tempo negli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene, delega alcune operazioni ai suoi singoli componenti. Inoltre, è possibile che i reati di falso siano posti in essere dai livelli sottostanti, dai responsabili delle varie funzioni aziendali o dai loro

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sottoposti dotati di un certo potere discrezionale, seppure circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile (trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge). Peraltro l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” vengono realizzate nell’interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell’interesse dell’Ente. Ciò esclude, come è noto, ogni responsabilità ai sensi della legge di cui ci occupiamo. Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell’amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell’interesse della società) la responsabilità dell’Ente non potrà escludersi.

Un Modello che abbia l’obiettivo di impedire, con ragionevole certezza, la commissione di questa tipologia di “reati” deve prendere in considerazione tutte le ipotesi appena descritte circa i possibili esecutori materiali del reato, nonché l’intero processo che porta alla formazione dei documenti qui considerati, sino alla loro sottoposizione al Consiglio generale e/o al pubblico e prevedere specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e controllo. Naturalmente il Modello sarà più o meno rigoroso e pervasivo a seconda che l’Ente sottoponga o meno, per disposizione di legge o volontariamente, il bilancio a certificazione da parte di una società di revisione. Questa discriminante individua due diverse categorie di enti e, quindi, “modelli” ed attività dell’ “OdV” più o meno strutturati. Sarebbe tuttavia azzardato ritenere che, laddove il bilancio sia certificato, il modello possa essere ridotto ai minimi termini: infatti, reati della specie in esame possono verificarsi anche in società (o Gruppi) assoggettati a revisione e certificazione del bilancio. In questi casi, se emergessero responsabilità a carico del revisore, il Giudice potrebbe far scattare anche le sanzioni ex “Decreto”, una volta accertato che il Modello non era adeguato o non era rispettato. In relazione all’ “OdV”, i compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, con riferimento ai reati in esame, potranno essere più o meno vasti in rapporto alla presenza o meno dell’istituto della certificazione del bilancio; ma non potranno mai essere azzerati nel presupposto che i controlli dei revisori esterni rendano superflua l’azione dell’ “OdV”. Al contrario, può essere opportuno introdurre controlli ad hoc sull’operato del revisore, soprattutto in termini di mantenimento dell’indipendenza, senza la quale la certificazione rischia di risultare un mero timbro formale sui documenti predisposti dall’Ente. Per quanto riguarda il reato di “Corruzione tra privati”, richiamato all’art.25-ter co. 1 lettera sbis del “Decreto” (Art. 2635 c.c., introdotto dalla L. 190/2012), l’Ente sta procedendo con gli opportuni approfondimenti ai fini dell’aggiornamento del “MOG”.

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SCHEDA REATI N.5 REATO

False comunicazioni sociali False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori Falso in prospetto Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione Illecita influenza sull’Assemblea Formazione fittizia di capitale

ATTIVITA' A RISCHIO o Formazione del Bilancio Economico. o Adempimenti societari gestionali (rispetto delle linee di

programmazione assunte nei piani annuali-triennali). o Approvazione delle delibere dell’Assemblea e loro

attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione di capitale e conferimenti.

o Raccolta ed aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione, approvazione e controllo del bilancio d’esercizio (sono da considerare non solo le parti fondamentali di bilancio e dei documenti obbligatori – stato patrimoniale, conto economico, la nota integrativa e la redazione sulla gestione – , ma anche ogni documento ad essi sottostante, la cui redazione diventa elemento fondamentale per il documento definitivo).

o Redazione ed approvazione di relazioni annuali-infrannuali civilistiche, budget o piani pluriennali (sono da considerare non solo le parti fondamentali di bilancio e dei documenti obbligatori, ma anche ogni documento ad essi sottostante, la cui redazione diventa elemento fondamentale per il documento definitivo).

o Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “CI” (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, eventuali relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie ed informazioni relative al “CI”.

o Gestione dei rapporti con il “Collegio” dei Conti in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest’ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

o Esercizio del potere di controllo dei soci e del “Collegio”.

o Predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le

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medesime, di tutte le attività finalizzate alla diffusione di notizie o comunque alla realizzazione di attività concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione dei dati.

o Informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari.

o Costituzione e funzionamento delle assemblee. Sono considerate sensibili tutte le fasi in cui si articolano le riunioni assembleari (ad esempio: gli interventi in assemblea; la verifica della legittimazione per l’accesso all’assemblea; la costituzione dell’assemblea; l’ordine del giorno e discussione dello stesso; l’esercizio dei poteri da parte del Presidente; la sospensione ed il rinvio; la chiusura; la votazione; la proclamazione dei risultati; la redazione del verbale dell’assemblea e dei risultati).

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa o Area Tecnica

UNITÁ OPERATIVE o Area Amministrativa o Area Tecnica

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Il Presidente o il Direttore o il “Comitato” ignora

l’indicazione del Responsabile Amministrativo circa l’esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente ed iscrive un ammontare di crediti superiori al dovuto; ciò al fine di non fare emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (Artt. 2446 e 2447 c.c.).

o Il Presidente o il Direttore o il “Comitato” o il Responsabile Amministrativo espone – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, oppure omette, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del “CI” quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

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o Un dipendente inserisce, varia o cancella dei dati di contabilità generale nel sistema informatico (fatturazione attiva/passiva, incassi e pagamenti ad agenti fornitori e dipendenti, gestione della liquidità e delle operazioni non ordinarie di tesoreria).

o Il Presidente o il Direttore forniscono al “Comitato” o al Consiglio Generale informazioni, dati, notizie non veritiere, parziali e omissive inducendo lo stesso a decisioni difformi da quelle opportune e corrette.

o Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all’approvazione del “Comitato” o al Consiglio Generale.

o Esecuzione di atti, simulati o fraudolenti, tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite di carattere illecito.

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti. (si veda procedura P05 “Acquisizione e formazione risorse umane” del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe. o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti

almeno generici delle funzioni (mansionario). CONTROLLI PARTICOLARI GENERALE

o Inserimento nelle regole di comportamento (o “Codice”) adottate dall’Ente di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari (es.: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle

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elaborazioni, segnalazione di conflitti di interesse, ecc.).

o Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione delle comunicazioni sociali o chiarimenti e formalmente definiti (attraverso mansionario od ordini di servizi).

o Prevedere adeguati profili utenti per l’accesso ai diversi livelli del sistema gestionale e alla rete aziendale.

o Attività di formazione di base verso tutti gli addetti coinvolti alla redazione del bilancio di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).

o Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del “Comitato” della bozza di bilancio, prima della riunione del Consiglio per l’adozione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell’avvenuta consegna della bozza in questione.

o Messa a disposizione del Responsabile Amministrativo del giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte del “Collegio”.

o Riunione tra il “Collegio” e l’ “OdV” prima della seduta del “Comitato” indetta per la stesura del bilancio, che abbia per oggetto tale documento.

o Redazione del Bilancio Sociale. o Redazione dei documenti che formano il Bilancio ai

sensi del Codice Civile, in particolare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico secondo gli artt. 2424 e 2425 c.c., mentre la nota integrativa è conforme al contenuto previsto dall’art. 2427 c.c.

o Registrazioni contabili secondo i principi contabili O.I.C. Organismo Italiano di Contabilità e la normativa fiscale inclusa nel T.U.I.R. D.P.R. 917/86.

o Le poste rettificative del bilancio oggetto di valutazione (ad es. accantonamenti rischi) nascono da comunicazioni scritte approvate dal “Comitato” e dal “Collegio”.

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ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.) Il reato di indebita restituzione dei conferimenti si realizza quando gli amministratori restituiscono i conferimenti ai soci (o simulano la restituzione) o li liberano dall’obbligo di eseguirli nonostante non vi sia stata una delibera di legittima riduzione del capitale sociale. È sufficiente che sia liberato solo un socio. Considerazioni: Trattasi di reati difficilmente congetturabili in relazione alle attività del “CI”. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.) Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, si ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti. Tuttavia il reato si estingue se gli utili vengono restituiti o le riserve ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio. Considerazioni: Trattasi di reati difficilmente congetturabili in relazione alle attività del “CI”. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.) Questo reato si perfeziona quando gli amministratori acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (della società stessa o della società controllante), cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Tuttavia il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui la condotta è stata posta in essere. Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Si ha pregiudizio per i creditori quando gli amministratori operano, in violazione delle disposizioni di legge, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che danneggino creditori. Il reato si estingue se i creditori danneggiati sono risarciti prima del giudizio. Considerazioni Gli illeciti commessi dagli amministratori riguardano l’indebita restituzione dei conferimenti, l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve obbligatorie, le illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante e le operazioni in pregiudizio ai creditori. Per quanto riguarda l’art. 2626 c.c., è importante specificare cosa si intende con il termine conferimenti; i conferimenti sono gli apporti patrimoni a cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell’attività

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sociale. La nozione di conferimento, quindi, fa riferimento alle prestazioni in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale, che rappresenta la garanzia di creditori e terzi. Con la distribuzione di utili non realmente conseguiti o che per legge devono essere destinati a riserva, gli amministratori intaccano il capitale sociale e le riserve obbligatorie, arrecando un pregiudizio ai creditori che vedono diminuite le risorse economiche destinate alla soddisfazione delle loro ragioni di credito. Con la riforma del diritto societario, le fattispecie previste dall’art. 2627 c.c. sono state trasformate da delitti in contravvenzioni. In ogni caso, si ritiene che la contravvenzione sia punibile non solo nell’ipotesi di condotta dolosa degli amministratori, ma anche a titolo di colpa (es. una ripartizione dovuta ad un atteggiamento imprudente degli amministratori che, per ingraziarsi i soci, fanno risultare utili fittizi). Con riferimento all’art. 2628 c.c., il bene giuridico oggetto di tutela è costituito dall’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Ai fini della punibilità, la condotta deve essere dolosa o quanto meno si deve presentare il cosiddetto dolo eventuale (è il caso in cui vi sia “accettazione” della realizzazione dell'evento dannoso); inoltre, si sottolinea che la responsabilità dell’Ente sorge solo se la condotta è realizzata nell’interesse dell’Ente. Il reato può essere commesso dagli amministratori ma anche da terzi cui gli amministratori abbiano dato l’incarico di acquistare o sottoscrivere azioni in nome proprio del “CI”. In quest’ultimo caso si configura un concorso di persone nel reato. L’illecito contemplato all’art. 2629 c.c. prevede come oggetto di tutela l'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito; si prevede, infatti, che le delibere di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione possano essere eseguite solo dopo che siano trascorsi tre mesi dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese al fine di consentire ai creditori di proporre opposizione. Anche nel caso dell’art. 2629 c.c. con la riforma del diritto societario si è passati dall’ipotesi di reato di pericolo presunto a quella di danno. In particolare, ai fini e a configurabilità del reato è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia consequenzialmente connesso il danno ai creditori. E anche in questo caso l’attuale fattispecie penale è estinzione del reato costituita dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Anche qui siamo dinanzi a un’ipotesi di condotta dolosa con la possibilità di attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (es. se vi è intenzionalità di violare le ipotesi che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla mera accettazione della possibilità che l’evento del danno ai creditori si verifichi). Da notare che l’attuale formula aperta utilizzata (si parla di “violazione delle disposizioni di legge”), rispetto alla precedente previsione tassativa, consente di ipotizzare la concretizzazione di questo reato anche nel caso in cui l’amministratore abbia proceduto alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società e in violazione alle disposizioni sull’infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.). Quanto detto vale anche nel caso di concorso tra le disposizioni appena citate. Tuttavia, nel caso di conflitto di interessi sarà configurabile il reato ma non la responsabilità dell’Ente ex “Decreto”.

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SCHEDA REATI N.6 REATO

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Operazioni in pregiudizio ai creditori

ATTIVITA' A RISCHIO o Attività del Comitato Direttivo

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Comitato Direttivo

UNITA' OPERATIVE o Presidente

POSSIBILI MODALITA' DI COMMISIONE DI REATI o Qualsiasi operazione posta in essere dagli

amministratori che abbia l’effetto di intaccare l’integrità del capitale compromettendo la sua funzione di garanzia per i creditori:

o acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dal “CI” al di fuori dei casi contemplati da legge, tali da causare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

o attraverso un terzo incaricato acquisto o sottoscrizione di azioni o quote in nome e per conto del “CI”, al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti, (si veda procedura P05 “Acquisizione e formazione risorse umane” del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe. o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti

almeno generici delle funzioni (mansionario).

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CONTROLLI PARTICOLARI o Introduzione/integrazione dei principi di disciplina

(regolamenti/procedure) in tema di rapporti di osservanza della normativa societaria, nonché delle specifiche previsione statutarie (Artt. 24 e 25).

o Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice consortile e di deleghe coerenti con esso.

o Istituzione di riunioni periodiche tra “Collegio”e l’ “OdV” anche per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa consortile, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

o Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni di altre società o del fondo di dotazione.

o L’ordine del giorno delle adunanze del “Comitato” e, se del caso, le delibere conseguenti, inerenti l’approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente all’ “OdV”, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell’operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l’effetto delle medesime sul patrimonio.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.) Il reato si configura quando un amministratore o il componente del “Comitato” di una società con titoli quotati sui mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza si astiene dal dare notizia agli organi sociali di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in un’operazione sociale. La fattispecie si realizza altresì quando l’amministratore compie l’operazione per la quale si trova in conflitto di interessi. Considerazioni L’art. 2629-bis del c.c. disciplina il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione. La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell’amministratore, la sanzione civile (l’impugnativa della delibera del “Comitato”) prevista dall’art. 2391 c.c. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB (Testo Unico Bancario) e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione. La norma riprende la vecchia impostazione dell’art. 2631 c.c. che sanzionava il mancato rispetto dell’obbligo di astensione dell’amministratore in conflitto di interessi. Questa impostazione era stata peraltro profondamente rivista con

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l’introduzione del nuovo art. 2634 c.c., che sanziona penalmente le cosiddette infedeltà patrimoniali (gli atti di disposizione dei beni sociali commessi dagli amministratori della società che si trovino in una situazione di conflitto di interesse). La norma prevede, a carico degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, nel caso di società che abbiano adottato il modello dualistico di amministrazione controllo, che violino le prescrizioni di cui al primo comma dell’art. 2391 c.c. (obbligo di comunicare l’esistenza di un interesse proprio in un’operazione), la sanzione della reclusione da uno a tre anni se da tali violazioni siano derivati danni alla società o a terzi. Infine, al comma 2 dell’art. 2639-bis è prevista l’estensione del reato di omessa comunicazione del conflitto di interesse della responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del “Decreto”. Considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi la società ed il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, è necessario stabilire quando l’omessa comunicazione del conflitto di interessi sia omessa nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. Va peraltro rivelato che, nella fattispecie assimilabile delle infedeltà patrimoniali, la responsabilità amministrativa dell’Ente era stata esclusa proprio considerata la posizione della società, normalmente vittima di un simile comportamento posto in essere dai suoi amministratori. Sulla base di queste considerazioni, l’ipotesi di maggiore rilievo, che richiede quindi una più attenta valutazione ai fini della predisposizione di adeguate misure di controllo idonee a prevenire la commissione del reato, sembra essere quella in cui la condotta omissiva dell’amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interesse è, infatti, un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Pertanto, nell’ipotesi delittuosa considerata, il danno è un elemento essenziale della fattispecie e la sanzione predisposta dal legislatore per l’offesa arrecata al bene protetto colpisce non la mera condotta omissiva, bensì esclusivamente la condotta omissiva da cui è scaturito un danno per la società o anche per i terzi. Ed è proprio in relazione al danno che questi ultimi possono ricevere dalla fattispecie criminosa in esame che emergono profili di criticità per le imprese per il conseguente rischio di rispondere dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi. Si pensi, alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell’operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse della società. Queste situazioni potrebbero emergere non solo in relazione ai comportamenti adottati dalle società individualmente, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del gruppo e, quindi, siano valutate nell’interesse dell’intera struttura societaria, possono presentare invece svantaggi per i soggetti terzi rispetto al gruppo. Quanto agli strumenti volti a prevenire la commissione del reato in esame, va tenuto conto dell’esistenza, nelle società con titoli quotati, di una serie procedure,

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quali ad esempio quelle relative alle operazioni con parti correlate ed agli interessi degli amministratori, la cui adozione è peraltro raccomandata anche dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (vedi art. 9), cui può fare ultimamente riferimento anche nell’ambito del modello organizzativo.

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SCHEDA REATI N.7 REATO

Omessa comunicazione del conflitto di interessi ATTIVITA' A RISCHIO

o Attività del Comitato Direttivo AREE AZIENDALI A RISCHIO

o Comitato Direttivo UNITA' OPERATIVE

o Presidente o Singoli Consiglieri

POSSIBILI MODALITA' DI COMMISIONE DI REATI o Conflitto di interessi

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti.

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe approvato con delibera consiliare n. 21/1414 a favore del Presidente e 22/1415 del 30/03/2012 a favore del Direttore.

o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti almeno generici delle funzioni (mansionario).

CONTROLLI PARTICOLARI o Introduzione/integrazione dei principi di disciplina

(regolamenti/procedure) in tema di rapporti e di osservanza della normativa societaria.

o Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice consortile e di deleghe coerenti con esso.

o Identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori.

o Procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori.

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ALTRI REATI SOCIETARI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI Impedito Controllo (Art. 2625 c.c.) Il reato viene commesso dall’amministratore che impedisca od ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero, se esistente, alle società di revisione. Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Il reato di aggiotaggio consiste nella diffusione di false notizie, operazioni simulate o altri artifici al fine di provocare una variazione dei prezzi di mercato di strumenti finanziari non quotati su mercato regolamentato; il reato si configura anche quando false notizie, operazioni simulate o altri artifici incidono sull’affidamento del pubblico nei confronti di banche o gruppi bancari. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Si ha ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità di vigilanza pubbliche, al fine di ostacolare le operazioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare in merito alla situazione stessa. Lo stesso reato si realizza quando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Considerazioni Innanzitutto, si vuole sottolineare che il reato di impedito controllo si concretizza solo se il fatto viene realizzato nell’interesse della società e non, ad esempio, di amministratori o di una parte della compagine societaria; viene quindi sanzionata la condotta illecita degli amministratori, riconoscendo una particolare tutela alle attività di controllo, oltre che da parte dei soci o dei sindaci, anche da parte delle società di revisione. L’elemento oggettivo del reato è quindi costituito da qualsiasi comportamento commissivo od omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del “Collegio” o dei soci o della società di revisione. Precisa la Cassazione che rivela “ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un’opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l’attenzione”. L’elemento soggettivo consiste nel dono generico. Il comma 3, introdotto dall’art. 39 della Legge n. 262/2005, prevede che la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998. La nuova figura di reato risponde all’esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di

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falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell’informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d’Italia, Isvap).

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SCHEDA REATI N.8 REATO

Impedito controllo Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

ATTIVITA' A RISCHIO o Adempimenti societari gestionali o Adempimenti societari di controllo o Adempimenti inerenti la contrattualistica pubblica

AREE AZIENDLAI A RISCIO o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa o Area Tecnica o Collegio dei Revisori dei Conti

UNITA' OPERATIVE o Area Amministrativa o Area Tecnica

POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE DI REATI o Il “CI” è sottoposto al controllo di alcune autorità di

vigilanza (es. Giunta Regionale) e ha un obbligo di informativa nei loro confronti. Si potrebbe verificare una situazione in cui non viene comunicato alle autorità per la vigilanza sui controlli pubblici di lavoro, servizi e fornitura l’effettuazione di una procedura di appalto soggetta a controllo,

o mancato invio degli atti che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 16/98 sono sottoposti all’approvazione e al controllo della Giunta Regionale della Campania;

o mancato invio della corretta e completa documentazione di rendicontazione a seguito della realizzazione di opere o commesse finanziate dalla Regione;

o impedimento alle verifiche effettuate dai soggetti responsabili della vigilanza del corretto utilizzo dei contributi regionali.

o la condotta degli amministratori, che si possono avvalere di propri diretti collaboratori, si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del “Collegio” o di altro “OdV” in tema di applicazione al “CI” di una specifica normativa mediante l’occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede consortile di tale legge (es. esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

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o il reato di impedito controllo potrebbe essere compiuto, ad esempio, nei seguenti casi, non esibendo la documentazione richiesta:

o in occasione di verifiche periodiche o in occasione di assemblee sociali e nei casi della gestione dei rapporti con il “Collegio” e l’ “OdV”;

o in occasione della gestione dei rapporti con soci a seguito di eventuali richieste di esibizione di libri sociali.

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti..

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe. o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti

almeno generici delle funzioni (mansionario). CONTROLLI PARTICOLARI

o Programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole in tema di prevenzione e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.

o Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di osservanza della normativa consortile.

o Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice dell’Ente e di deleghe coerenti con esso.

o Istituzione di riunioni periodiche tra “Collegio” e l’ “OdV” anche per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

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o Report periodici al vertice sullo stato dei rapporti con il “Collegio” e le altre autorità abilitate ai controlli sul “CI”.

o Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativa/contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all’autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile.

o Tempestiva e completa messa disposizione dei documenti che gli incaricati alla vigilanza ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive.

o Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno consortile.

FALSITÁ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO La Legge n. 99/2009 ha apportato novità all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 modificando l’art. 25-bis. L’art. 25-bis nella nuova versione punisce anche la contraffazione e l’alterazione di marchi o segni distintivi nonché l’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. I reati ivi compresi sono: • Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di

monete falsificate (Art. 453 c.p.). • Alterazione di monete (Art. 454 c.p.). • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art.

455 c.p.). • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.). • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.). • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico

credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.). • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.). • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464, commi 1 e 2, c.p.). • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di

prodotti industriali (Art. 473 c.p.). • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.). Considerazioni: Trattasi di reati difficilmente configurabili in relazione alle attività del Consorzio. ABUSO DI MERCATO (Legge n. 62/2005, Art. 9) La Legge comunitaria 2004 (18 aprile 2005, n. 62) ha disposto una serie di modifiche al Testo Unico della Finanza finalizzate a rendere più efficace la repressione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

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Le disposizioni di questa “miniriforma” del TUF che risultano di particolare interesse sono la nozione di informazione privilegiata (Art. 181), gli obblighi di comunicazione al pubblico (Art. 114), e le norme incriminatici delle condotte di abuso di informazioni privilegiate, cd. Insider trading (Art. 184) e di manipolazione del mercato (Art.181). Considerazioni: Trattasi di reati non attinenti all’attuale configurazione giuridica del “CI”. REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO Omicidio colposo in violazione del testo unico della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e altre norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il reato di cui all’art. 589 c.p. consiste nel fatto di chi per colpa cagiona la morte di un uomo. Come per tutti i reati colposi la condotta consiste nella violazione di una regola di diligenza nell’esercizio di un’attività lecita ma pericolosa. L’omicidio colposo pertanto sussiste in tutti quei casi in cui l’agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazioni di leggi o regolamenti, un atto da cui derivi la morte di una persona. Per quanto riguarda l’elemento oggettivo si ritiene che anche l’omicidio colposo, come tutti i delitti di omicidio, sia un reato a forma libera (o casualmente orientato) per il quale cioè è sufficiente che l’azione o l’omissione sia causale rispetto all’evento tipico, cioè idonea a cagionarlo senza che siano necessarie determinate modalità o determinati mezzi. Il secondo comma dell’art. 589 c.p. prevede come aggravante del delitto di omicidio colposo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La giurisprudenza ha in proposito precisato che il termine “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” deve intendersi riferito non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee a garantire la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, valutare i rischi, designare un Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e attuare le disposizioni in materia. Pertanto, il datore di lavoro, il suo delegato e la sua scala gerarchica (dirigenti e preposti) sono penalmente responsabili del reato in oggetto. Il reato colposo poi coinvolge tutti i soggetti che possono cooperare al fine dell’omicidio di cui trattasi, anche se non hanno obblighi in materia specifici (ad es. come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ma solo “compiti” non sanzionati penalmente nelle leggi speciali. Lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e

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della sicurezza sul lavoro (Art. 590 co. 3 c.p.) Considerazioni In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, che ha introdotto nuove prescrizioni in materia di organizzazione della prevenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro, il “CI” ha provveduto ad esplicitare la propria organizzazione, individuando le seguenti figure previste dalla menzionata normativa, nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi lavorativi: il Datore di Lavoro, il Responsabile Servizio di Prevenzione e di Protezione, il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti e i Lavoratori. La gestione delle questioni connesse alla salute e alla sicurezza è effettuata con l’obiettivo di provvedere in via sistematica all’identificazione dei rischi ed alla loro valutazione, all’individuazione delle misure di prevenzione adeguate, nonché alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi. Ma non solo, anche alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici, alla programmazione della prevenzione (mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell’azienda con l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro), nonché alla formazione, all’addestramento e al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello nei limiti rispettivi dei loro ruoli e responsabilità. Il D. Lgs. n. 106/2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (TUS). Tra queste, interessano l’intersezione con il “Decreto”, quelle sulle procedure semplificate per la creazione del Modello Organizzativo (Art. 30, TUS). L’adeguatezza del Modello Organizzativo va valutata secondo i criteri indicati all’art. 30 del TUS, nel senso che se il Modello è conforme ai criteri indicati nell’art. 30 ne deriva: - che la sua adeguatezza è data per certa senza possibilità di diversa valutazione

del giudice; - che scatta la presunzione assoluta del rispetto dell’obbligo di vigilanza del datore

per le attività delegate; - che viene esclusa la responsabilità 231 dell’impresa – in ipotesi dei reati anti-

infortunistici (omicidio colposo e lesioni gravi) causati da violazioni di norme antinfortunistiche.

Affinché l’adozione del Modello possa avere forza esimente della responsabilità dell’impresa, in caso di infortuni sul lavoro che producano la morte o lesioni gravi ai lavoratori, occorre che l’azienda rispetti gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge, effettui una corretta valutazione dei rischi, predisponga le prescritte misure di prevenzione, provveda alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione dei lavoratori, secondo l’elencazione tassativa dell’art. 30, TUS. L’oggetto dell’accertamento del giudice, pertanto, si sposta dalla idoneità del Modello adottato (secondo l’impostazione desunta dagli artt. 6 e 7, “Decreto”) al rispetto di tutti i criteri tassativamente elencati all’art. 30 del TUS.

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SCHEDA REATI N.9 REATO

Reato omicidio colposo Lesioni personali colpose

ATTIVITÁ A RISCHIO o Potenzialmente tutte, ma soprattutto le attività che si

svolgono nelle aree aperte: cantieri, attività di manutenzione, movimentazione, sulla viabilità stradale (anche con uso di auto aziendali), presso i raccordi ferroviari, presso la zona portuale.

o Le attività derivanti dalla delegazione amministrativa intersoggettiva dei lavori di manutenzione ordinaria dei porti, canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale.

o Sono compresi tutti i reati commessi dal “CI” come Committente di contratti d’appalto o d’opera (art. 26 del D. Lgs. n. 81/08) o nei suoi cantieri (titolo IV del D. Lgs. n. 81/08)

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa o Area Tecnica o Collaboratori esterni che operano per conto del “CI”

UNITÁ OPERATIVE o Tutte

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Assenza o carenza di misure di prevenzione e

protezione onde prevenire i rischi legati ai luoghi di lavoro (uffici, ma anche aree esterne, cantieri edili, …) con caduta dall’alto (da una copertura, da un solaio, impalcature, ecc.) di un lavoratore, caduta accidentale da una scala in muratura con pavimento scivoloso ed in assenza di listelli antisdrucciolevoli

o Uso di attrezzature di lavoro con lesioni dovute a queste attività

o Uso di sostanze o preparati pericolosi con lesioni (infortuni o malattie professionali) per l’esposizione prolungata presso i cantieri edili

o Rischi fisici e biologici presenti nei cantieri edili o Rischi ergonomici e da movimentazione manuale dei

carichi nei cantieri edili o Rischi legati all’uso dei videoterminali in ufficio o Rischio legato all’uso di auto aziendale o Presenza potenziale di atmosfere esplosive e incendi

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o Mancata adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio e mancata informazione/formazione e addestramento ai lavoratori

o Mancato controllo e vigilanza o Mancata designazione preventiva dei lavoratori

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

o Redazione del documento dl valutazione dei rischi carente o in cui manchino il programma delle misure ritenute opportune o l’indicazione del nominativo del RSPP, del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti.

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe. o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti

almeno generici delle funzioni (mansionario) o Sopralluoghi presso i cantieri edili dove il “CI” è

Committente di contratti d’appalto o d’opera (Art. 26 del D. Lgs. n. 81/08) o nei suoi cantieri (titolo IV del D. Lgs. n. 81/08)

CONTROLLI PARTICOLARI o Mappatura completa del rischio relativo alla specificità

di ogni area aziendale. o Fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi

di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente, ove presente.

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o Svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria. o Svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali

emergenze, pronto soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza.

o Individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi e “Decreto” e le normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

o Previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l’ “OdV” incaricato del controllo sull’efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del “Decreto”.

o Garantire a tutti i lavoratori adeguata formazione e frequenza ai corsi, di aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

o Il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro.

o Lo svolgimento di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti.

o Sopralluoghi presso i cantieri edili dove il “CI” è Committente di contratti d’appalto o d’opera (Art. 26 del D. Lgs. n. 81/08) o nei suoi cantieri (titolo IV del D. Lgs. n. 81/08) anche in seguito a segnalazioni o infortuni accaduti

o Lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

o L’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

o Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

o L’obbligo espresso a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e dei partner di:

o rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

o gestire qualsiasi rapporto, anche con la Pubblica Amministrazione, al fine di applicare le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro, sulla base di criteri di massima trasparenza e correttezza.

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PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 583-bis c.p.) La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l’art. 583-bis c.p. che punisce le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 583-bis c.p. anche il “Decreto” applica delle sanzioni all’Ente, nella cui struttura è commesso il delitto. Considerazioni: Trattasi di reati difficilmente configurabili in relazione alle attività del “CI”. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquies, il quale prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività). Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione. Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale

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pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Tratta di persone (Art. 601 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 del c.p. Considerazioni Trattasi di reati difficilmente configurabili in relazione alle attività del “CI”. DELITTI DI CRIMINALITÁ ORGANIZZATA Un’organizzazione criminale (o criminalità organizzata) è un qualunque insieme di

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individui che, unitisi in un solo gruppo il più delle volte improntato su una scala gerarchica, compiono azioni contrarie alle leggi o crimini di varia natura. Nella maggior parte dei casi, lo scopo ultimo di un’organizzazione criminale è quello di creare un profitto economico. Nella legislazione italiana l’associazione per delinquere è un delitto contro l’ordine pubblico. Un’organizzazione criminale può trovarsi quindi coinvolta in attività quali il traffico di droga, la prostituzione, il traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro sporco, corruzione ai pubblici uffici, mercato nero. L’associazione per delinquere è un delitto contro l’ordine pubblico, previsto dall’art. 416 del c.p. Occorre premettere che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 13 Settembre 1982 n. 646, in questa fattispecie di reato non rientrano più i casi di associazione di tipo mafioso (mafia, camorra, n’drangheta, sacra corona unita, ecc.) che ormai ricevono una puntuale disciplina dall’art. 416-bis c.p. introdotto dalla suddetta Legge. Ciò premesso, il fatto dell’associazione per delinquere comune si realizza “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti”. La Legge n. 94/2009 introduce nel “Decreto” l’art. 24-ter, che amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell’Ente alle seguenti fattispecie: - Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento

in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.Lgs.n.286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.).

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.). - Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o

psicotrope (Art. 74 DPR n. 309/90). - Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed

armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.). - Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.). Considerazioni Trattasi di reati difficilmente configurabili in relazione alle attività del “CI”. RICETTAZIONE E RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÁ DI PROVENIENZA ILLECITA I reati di riciclaggio e d’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del “Decreto”, ma esclusivamente se transnazionali (Art. 10, Legge n. 146/06). A seguito dell’introduzione dell’art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale. Tale articolo è stato introdotto dal D. Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Ricettazione (Art. 648 c.p.) Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l’interesse tutelato è anche quello dell’amministrazione della giustizia. Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l’autore del reato abbia come finalità quella di perseguire - per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l’ordine pubblico ed economico. Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell’“occultamento” dell’illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi. Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce dell’illegittima provenienza. L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l’identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l’ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 648 (ricettazione) o all’art. 648-bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.). La nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di

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intermediazione, ecc.).

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SCHEDA REATI N. 10 REATO

Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

ATTIVITÁ A RISCHIO o Gestione flussi finanziari: incassi o Gestione flussi finanziari: pagamenti

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Comitato Direttivo o Presidente o Direttore o Area Amministrativa

UNITÁ OPERATIVE o Area Amministrativa

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Compravendita di terreni ed immobili

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti. (si veda procedura P05 “Acquisizione e formazione risorse umane” del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe. o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti

almeno generici delle funzioni (mansionario). CONTROLLI PARTICOLARI

o Ogni operazione deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità dell’Ente secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili.

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o Rintracciabilità dei pagamenti a favore del “CI” o dal “CI” a favore di clienti/fornitori.

o Qualunque tipo di pagamento non può essere fatto in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

o L’acquisto di terreni viene effettuato mediante atto notarile. Il notaio è obbligato all’identificazione degli acquirenti sia dei venditori.

o Assicurarsi, nell’ambito del processo di compravendita terreni, circa l’integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

REATI TRANSNAZIONALI (Art. 10, Legge n. 146/2006) I reati transnazionali sono richiamati dall’art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia. La legge di cui sopra ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche enti) per alcuni reati aventi carattere transnazionale. Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore: a) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; b) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; c) è necessario che la condotta illecita:

- sia commessa in più di uno Stato; - ovvero sia commessa in uno Stato ma, abbia effetti sostanziali in un altro Stato; - ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua

preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;

- ovvero sia commessa in uno Stato ma, in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell’Ente sono: - Associazione a delinquere (Art. 416 c.p.) - Associazione a delinquere di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) - Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(Art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309) - Traffico di migranti (Artt. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.

286) - Intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale

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(Artt. 377-bis e 378 c.p.) Considerazioni Trattasi di reati difficilmente configurabili in relazione alle attività del “CI”. Il “CI” non possiede sedi in altro/i Paese/i, né svolge attività che soddisfino le condizioni necessarie per i reati a carattere transnazionale. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO Nell’ambito del D.D.L. n.1078 (Comunitaria 2008), è stato proposto un emendamento volto a prevedere l’inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, dei “Delitti contro l’industria e il commercio”, previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale. La Legge 99/2009 ha introdotto nel “Decreto” il nuovo art. 25-bis-1 “Delitti contro l’industria e il commercio” ovvero: - Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) - Frode nell’esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà

industriale (Art. 517-ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di problemi

agroalimentari (Art. 517-quarter c.p.) Considerazioni Trattasi di reati difficilmente configurabili in relazione alle attività del “CI”. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (Legge n. 633/1941) La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex “Decreto” (Art. 25-novies) una serie di fattispecie contenute nella c.d. “legge sul diritto d’autore” (di cui alla Legge 22 aprile 1941 n. 633), ovvero: - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (Legge n. 633/1941, Art. 171, co. 1, lettera a) bis)).

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore e la reputazione (Legge n. 633/1941, Art. 171, co. 3).

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Legge n. 633/1941, Art. 171-bis, co. 1).

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- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (Legge n. 633/1941, Art. 171-bis, co. 2).

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opera dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opera musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opera letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opera collettive o composite o banche dati.

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusive, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusive di oltre cinquanta copie o esemplari di opera tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (Legge n. 633/1941, Art. 171-ter).

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (Legge n. 633/1941, Art. 171-septies). La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un’ottica di tutela anticipata del diritto d’autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell’obbligo.

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, installazione modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Legge n. 633/1941, Art. 171-octies). La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

La corresponsabilizzazione dell’Ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all’interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all’azienda stessa.

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SCHEDA REATI N. 11 REATO

Violazione del diritto d’autore ATTIVITÁ A RISCHIO

o Gestione del sistema informatico e delle licenze software

o Gestione delle attività di acquisto del materiale coperto da diritto d’autore

AREE AZIENDALI A RISCHIO o Tutte

UNITÁ OPERATIVE o Tutte

POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI o Copia illecita di software, come licenze tutelate dal

diritto d’autore. o Copia illecita di libri / riviste / tavole grafiche

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti, (si veda procedura P05 “Acquisizione e formazione risorse umane” del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe approvato con delibera consiliare n. 21/1414 a favore del Presidente e 22/1415 del 30/03/2012 a favore del Direttore.

o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti almeno generici delle funzioni (si veda mansionario all.B del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

CONTROLLI PARTICOLARI o Adozione di un disciplinare per il corretto impiego degli

strumenti informatici.

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o Istituzione del registro dell’hardware e del software in uso agli utenti.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA La Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione”, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di cui all’art. 377-bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” (Art. 25-decies del D.Lgs.n.231/01). Il reato in oggetto può assumere rilevanza all’interno del “CI” nell’ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto dell’Ente, amministratore, consigliere, dirigente, dipendente e altro soggetto dell’Ente, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all’art. 377-bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale. Considerazioni Il reato previsto dall’art. 25-decies del “Decreto” è stato ritenuto potenzialmente verificabile all’interno del “CI”. Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nell’ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto dell’Ente. Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l’ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto del “CI”. Il rispetto ai principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi etico-comportamentali descritti nel “Codice” del “CI”, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato. REATI AMBIENTALI I reati ambientali, inseriti nell’ambito 231 con il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 costituiscono una potenziale area di rischio per quanto riguarda le attività consortili, sia sotto l’aspetto della probabilità di verificarsi del reato, sia sotto il profilo sanzionatorio. I processi considerati sensibili in riferimento ai reati ex 231 sono presidiati da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004. L’Analisi Ambientale Iniziale identifica gli impatti significativi legati ai processi del “CI”, inclusi quelli oggetto di reati 231, definendo i criteri per l’attribuzione della loro significatività. Si riportano in particolare gli aspetti relativi a: - scarichi acque reflue, - gestione rifiuti, - suolo, sottosuolo, - sostanze lesive dell’ozono.

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Il rischio si configurerebbe qualora il Sistema di Gestione non fosse applicato efficacemente dalle funzioni consortili o venissero omesse anomalie e non conformità ambientali. Nel dettaglio si riportano di seguito la definizione delle figure delittuose, nel medesimo ordine enunciato dall’art. 25-undecies del “Decreto”. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

- - - Sanzioni penali (Art. 137, D. Lgs. n. 152/06) La materia disciplinata dall’articolo riportato è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l’autorizzazione sia sospesa o revocata. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni. Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla

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Parte III del sopra citato decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del sopra citato decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l’arresto sino a tre anni. Comma 13 Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art.256, D. Lgs. n.152/06) Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 del c.p., consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi Comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Comma 6, primo periodo

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Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Bonifica dei siti (Art.257, D. Lgs. n. 152/06) Comma 1 Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Comma 2 Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art.258, D.Lgs.n.152/06) Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art.188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, D. Lgs. n. 152/06) Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, D. Lgs. n. 152/06)

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Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Comma 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l’Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, D. Lgs. n. 152/06) Comma 6 Si applica la pena di cui all’art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Comma 7, secondo e terzo periodo Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti trasportati. Comma 8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 del c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzioni (Art. 279, D. Lgs. n. 152/06) Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

- - - Commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (Art. 1, L. 150/92) Comma 1

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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Commercio degli esemplari di specie dell’allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (Art. 2, L. 150/92) Commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l’arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e

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successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all’allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzioni (Art. 3-bis, L. 150/92) Comma 1 Alle fattispecie previste dall’art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (Art. 6, L. 150/92) Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto

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previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica) è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. Considerazioni In relazione ai compiti istituzionali ed alle attività ad essi correlati, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa del “CI” conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

- - - Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (Art. 3, L. 549/93) Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito.

- - - Inquinamento doloso (Art. 8, D. Lgs. n. 202/07) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Inquinamento colposo (Art. 9, D. Lgs. n. 202/07) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Considerazioni Considerati i compiti istituzionali e le attività consortili ad essi connesse e le modalità di svolgimento delle stesse, si ritiene impossibile la commissione, in “CI”, dei reati di inquinamento doloso e colposo provocato da navi.

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SCHEDA REATI N. 12 REATO

Scarichi acque reflue Gestione rifiuti Suolo e sottosuolo Sostanze lesive dell’ozono

ATTIVITÁ A RISCHIO o Gestione autorizzazioni scarichi acque reflue o Gestione rifiuti o Attività di bonifica o Manutenzione impianti che utilizzano sostanze lesive

dell’ozono AREE AZIENDALI A RISCHIO

o Tutte UNITÁ OPERATIVE

o Tutte POSSIBILI MODALITÁ DI COMMISSIONE DI REATI

o Gestione scarichi acque reflue in mancanza di autorizzazioni.

o Produzione rifiuti e gestione degli stessi (es. raccolta, smaltimento, ecc.) non autorizzata e in difformità rispetto alle prescrizioni normative norma.

o Mancata manutenzione dell’impianto di climatizzazione delle sede di Udine secondo il Regolamento CE 1006/2009 del 16/09/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

o Mancato controllo fumi delle caldaie secondo il D. Lgs. n. 192/2005.

CONTROLLI PREVENTIVI DI CARATTERE GENERALE o Aggiornamento costante del Modello. o Specifica previsione del “Codice” e diffusione dello

stesso a tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione. o Attività ispettiva dell’ “OdV” con specifici controlli di

propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, che effettua periodicamente e a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

o Fornire all’ “OdV” gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

o Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti, (si veda procedura P05 “Acquisizione e formazione risorse umane” del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

o Continuità del reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi

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altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello.

o Adozione di un sistema deleghe approvato con delibera consiliare n. 21/1414 a favore del Presidente e 22/1415 del 30/03/2012 a favore del Direttore.

o Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti almeno generici delle funzioni (si veda mansionario all.B del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

CONTROLLI PARTICOLARI o Aggiornamento periodico delle prescrizioni legali e di

altro tipo in materia di ambiente, applicabili alle attività, agli ambienti di lavoro e ai servizi dell’organizzazione, nonché per sorvegliare il rispetto delle scadenze derivanti da dette disposizioni.

o Esecuzione di monitoraggi ambientali e controllo-gestione acque.

o Individuazione di potenziali incidenti e situazioni di emergenza.

o Formazione e aggiornamento del personale. o Corretta gestione rifiuti. Va precisato che tutti i rifiuti

da attività di manutenzione o altro contrattualizzate/affidate a soggetti terzi e/o oggetto di affidamento di specifici servizi di trattamento/smaltimento sono gestiti dai medesimi soggetti.

o Verifica attività di prevenzione e di risposta ai potenziali pericoli o non conformità volte ad eliminare le cause effettive o potenziali di rischio per i lavoratori e l’ambiente.

o Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale (AAI) del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza, che fornisce una visione globale dell’Ente, attraverso cui evidenziare le relazioni esistenti tra attività sviluppate e ambiente. Questa relazione viene rappresentata da fattori d’impatto ambientale che l’analisi si propone di quantificare e valutare.

o Accurata Pianificazione ed esecuzione della manutenzione di tutti gli impianti e attrezzature consortili.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) inserisce nel “Decreto” l’art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12-

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bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. Il richiamato articolo stabilisce che: “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”

Inoltre, “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”. Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del c.p. sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”. Considerazioni Trattasi di reati difficilmente configurabili in relazione alle attività del “CI”. Responsabilità Amministrativa delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

- ATTIVITÀ A RISCHIO -

Possibili attività a rischio reato presenti nell’organizzazione aziendale

Parte F

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Responsabilità Amministrativa delle Imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.

- SISTEMA SANZIONATORIO -

Parte G

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SISTEMA DISCIPLINARE Il sistema disciplinare si fonda sui poteri datoriali desumibili dall’art. 2106 c.c.. Tutti i comportamenti dei lavoratori che contravvengono a regole desumibili dal presente modello ed in particolare ai protocolli ivi previsti costituiscono mancanza disciplinare meritevole di sanzione disciplinare. Le sanzioni sono applicate nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva ove applicabile. L’applicazione del sistema disciplinare presuppone solo la violazione delle regole del Modello indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito di procedimenti penali eventualmente avviati in relazione ai fatti costituenti illecito disciplinare. Le procedure che il personale è tenuto ad osservare in connessione al modello descritto nel presente atto, unitamente alle sanzioni previste per l’inosservanza delle predette disposizioni, sono disciplinate dal “CI” mediante il presente atto e successive direttive portate a conoscenza di tutto il personale dipendente tramite affissione presso bacheche situate in più punti all’interno dell’azienda, intranet aziendale al quale si accede da ogni postazione di lavoro attraverso cartelle condivise, consegna di supporto cartaceo. Il sistema disciplinare adottato prevede sanzioni per tutte le infrazioni al modello, mediante un sistema di graduazione della sanzione conforme al principio di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. SANZIONI AI DIPENDENTI NON DIRIGENTI In applicazione del CCNL FICEI Dipendenti sono previste le seguenti sanzioni disciplinari per i dipendenti, secondo la gravità dell’infrazione: a) rimprovero scritto; b) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni; d) licenziamento con preavviso e con indennità; e) licenziamento senza preavviso e con indennità. Il licenziamento di cui alla lettera e) si applica nei confronti di quei lavoratori colpevoli di gravissime mancanze relativi a doveri, le quali siano di tale entità da interrompere il rapporto di fiducia tra azienda e dipendente e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito. La contestazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari viene fatta per iscritto con la specifica indicazione dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dev’essere tempestiva e contenere l’indicazione del termine entro il quale il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa di norma entro 10 giorni. Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L’Ente, completata l’istruttoria, la quale dovrà esaurirsi di norma entro 20 giorni dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni, applicherà al lavoratore il provvedimento adottato.

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Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata comunicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, la costituzione, tramite l’Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI In caso di violazione, da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal modello o di adozione nell’espletamento di attività sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la violazione dolosa suscettibile di consentire l’elusione delle misure di prevenzione previste dal presente documento è ritenuta causa che giustifica il recesso datoriale, sia ai sensi dell’art. 2119 c.c., sia ai sensi dell’art. 25 del CCNL FICEI Dirigenti. MISURE PER GLI AMMINISTRATORI In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri/Amministratori, l’ “OdV” informerà il “Collegio” e l’intero “Comitato” i quali, ognuno per quanto di competenza, prenderanno gli opportuni provvedimenti. MISURE PER I CONSULENTI E PARTNER Ogni violazione da parte di consulenti e partner delle regole di cui al presente modello o commissione dei reati di cui al “Decreto”, sarà sanzionata in base alle specifiche disposizioni contrattuali se presenti nei relativi contratti ovvero in base a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento da parte del “CI” qualora dalle predette violazioni scaturiscano danni, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal “Decreto”.