notiziario anusca 2015 - 12 - dicembre

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NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXIX, n. 12 • Dicembre 2015 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe Il messaggio del Ministro Alfano........pag. 4 Foto Gallery Convegno Nazionale.....pag. 5 Tesseramento 2015: l’ANUSCA batte tutti i record...........................................................pag. 7 Non modificabile la data di separazione e divorzio davanti all’USC.......................pag. 10 Sentenza Consiglio di Stato matrimoni same sex....................................................pag. 14 Omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria..................................................pag. 19 E ALL’INTERNO (continua a pag. 3) UN CONVEGNO RIVOLTO AL FUTURO di Primo Mingozzi - Responsabile Comunicazione ANUSCA IL VALORE DELLA FORMAZIONE: ANUSCA VARA IL REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI di Silvia Zini - Ufficio Stampa ANUSCA F in dall’inizio della sua storia, ANUSCA ha posto al centro della sua mission la formazione professionale, intesa come strumento di promozione della figura degli operatori demografici e mezzo per incrementare l’efficienza dei pubblici uffici nell’interesse della collettività. Lo sviluppo della formazione professionale in questi trentacinque anni di storia si è mosso lungo coordinate che disegnano un progetto organico, al fianco del Ministero dell’Interno: la realizzazione del ruolo degli ufficiali di stato civile é indubbiamente una pietra miliare del percorso, ma é giunto il tempo, in una interpretazione evolutiva delle dinamiche, di compiere un passo in avanti. Per questa ragione, l’Associazione ha inteso realizzare un registro dei crediti formativi, che vengano rilasciati ai propri iscritti a seguito di partecipazione a seminari, giornate, pomeriggi di studio; ANUSCA vuole, in questo modo, dare una risposta a una legittima aspettativa degli operatori, emersa anche recentemente nell’ambito del questionario promosso in collaborazione con LgNet, di vedere riconosciuto il proprio impegno nella (continua a pag. 8) I l cambiamento nell’organizzazione dei Servizi Demografici al centro del dibattito del 35° Convegno Nazionale ANUSCA, non solo come auspicio, ma come richiamo ad una dimensione già attuale che, di fatto, coinvolge l’intera comunità degli operatori. La grande e partecipata assemblea dell’ANUSCA raccoltasi a Chianciano Terme, ha fatto il pieno di tante novità, con autentiche svolte in materia di carta di identità elettronica, che sarà riproposta, e in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, tema di una tavola rotonda dedicata cui hanno, fra gli altri, partecipato Cinzia Torraco, Direttore Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, del Sindaco di Pisa Marco Filippeschi per conto di ANCI e, per ANUSCA, Alessandro

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXIX, n. 12 • Dicembre 2015 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Il messaggio del Ministro Alfano........pag. 4

Foto Gallery Convegno Nazionale.....pag. 5

Tesseramento 2015: l’ANUSCA batte tutti i record...........................................................pag. 7

Non modificabile la data di separazione e divorzio davanti all’USC.......................pag. 10

Sentenza Consiglio di Stato matrimoni same sex....................................................pag. 14

Omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria..................................................pag. 19

E ALL’INTERNO

(continua a pag. 3)

UN CONVEGNO RIVOLTO AL FUTUROdi Primo Mingozzi - Responsabile Comunicazione ANUSCA

IL VALORE DELLA FORMAZIONE: ANUSCA VARA IL REGISTRO DEI CREDITI FORMATIVI

di Silvia Zini - Ufficio Stampa ANUSCA

Fin dall’inizio della sua storia, ANUSCA ha posto al centro della sua mission la formazione

professionale, intesa come strumento di promozione della figura degli operatori demografici e mezzo per incrementare l’efficienza dei pubblici uffici nell’interesse della collettività. Lo sviluppo della formazione professionale in questi trentacinque anni di storia si è mosso lungo coordinate che disegnano un progetto organico, al fianco del Ministero dell’Interno: la realizzazione del ruolo degli ufficiali di stato civile é indubbiamente una pietra miliare del percorso, ma é

giunto il tempo, in una interpretazione evolutiva delle dinamiche, di compiere un passo in avanti. Per questa ragione, l’Associazione ha inteso realizzare un registro dei crediti formativi, che vengano rilasciati ai propri iscritti a seguito di partecipazione a seminari, giornate, pomeriggi di studio; ANUSCA vuole, in questo modo, dare una risposta a una legittima aspettativa degli operatori, emersa anche recentemente nell’ambito del questionario promosso in collaborazione con LgNet, di vedere riconosciuto il proprio impegno nella

(continua a pag. 8)

Il cambiamento nell’organizzazione dei Servizi Demografici al centro del dibattito del 35° Convegno

Nazionale ANUSCA, non solo come auspicio, ma come richiamo ad una dimensione già attuale che, di fatto, coinvolge l’intera comunità degli operatori. La grande e partecipata assemblea dell’ANUSCA raccoltasi a Chianciano Terme, ha fatto il pieno di tante novità, con autentiche svolte in materia di carta di identità elettronica, che sarà riproposta, e in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, tema di una tavola rotonda dedicata cui hanno, fra gli altri, partecipato Cinzia Torraco, Direttore Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, del Sindaco di Pisa Marco Filippeschi per conto di ANCI e, per ANUSCA, Alessandro

Pag. 2

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ANUSCA 2016

Agli Ufficiali di Stato Civile, d’Anagrafe ed Elettorale o ai Messi Comunali (per notifiche fatte nell’ambito dei servizi demografici) iscritti all’ANUSCA.

- La Responsabilità Civile: la polizza tutela l’associato per

danni patrimoniali involontariamente cagionati (anche con colpa grave) a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni e/o mansioni di Operatore dei Servizi Demografici o di Messo Comunale (nell’ambito dei servizi demografici) anche se saltuarie. Tali funzioni devono risultare attribuite da provvedimenti dell’Amministrazione Comunale – Consolato – Asl - Istituto Pubblico. L’operatore deve essere chiamato in causa direttamente dal cittadino.

- La Responsabilità amministrativa: la polizza tutela l’associato in caso di danno erariale, a seguito del giudizio della Corte dei Conti che condanni l’Operatore al risarcimento di un danno alla Pubblica Amministrazione.

La polizza decorre dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Si può sottoscrivere per la prima volta in qualsiasi momento dell’anno. Dal giorno del versamento si attiva automaticamente, a copertura di eventuali richieste di risarcimento per danni causati, di cui non si abbia conoscenza al momento della sottoscrizione, con una RETROATTIVITA’ di 5 anni. Si consiglia di rinnovarla a dicembre di ogni anno per l’anno successivo a garanzia di continuità della copertura.

Occorre contattare ANUSCA entro i 15 giorni successivi a quello in cui se ne è venuti a conoscenza, fornendo una descrizione dei fatti e tutta la relativa documentazione tramite e-mail a [email protected] ANUSCA seguirà direttamente le richieste e curerà i rapporti con l’Assicurazione; sarà inoltre sempre a disposizione per ogni chiarimento contrattuale.

Agli Ufficiali di Stato Civile, d’Anagrafe ed Elettorale iscritti all’ANUSCA che abbiano attivato la Polizza di Responsabilità Civile.

Copre onorari e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice, spese di transizione e di soccombenza.

1) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti direttamente connessi all’adempimento dei compiti d’ufficio o per fatti relativi alla circolazione stradale (sempre per ragioni di servizio);

2) Anticipo delle spese legali e/o peritali per la difesa personale per delitti dolosi. Nel caso sia accertato il dolo la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali eventualmente anticipati;

3) Spese di resistenza per danni cagionati a terzi ove risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della Responsabilità Civile dei soggetti assicurati;

4) Estensione alle violazioni/inadempimenti D. Lgs. 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

5) Estensione alle violazioni/inadempimenti D. Lgs. 196/03 “tutela della Privacy”

La polizza decorre dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Si può sottoscrivere per la prima volta in qualsiasi momento dell’anno. La Polizza si attiva dalla data del versamento ad ANUSCA e copre in caso di procedimenti (di cui non si abbia conoscenza al momento della sottoscrizione) instaurati da quel momento in poi. Si consiglia di rinnovarla a dicembre di ogni anno per l’anno successivo a garanzia di continuità della copertura. Occorre contattare ANUSCA entro 3 giorni successivi a quello in cui si è venuti a conoscenza, tramite atto formale, del procedimento, fornendo una descrizione dei fatti e tutta la relativa documentazione tramite e-mail a [email protected] ANUSCA seguirà direttamente le richieste e curerà i rapporti con l’Assicurazione; sarà inoltre sempre a disposizione per ogni chiarimento contrattuale.

*MASSIMALE DI COPERTURA € 20.000,00 PER OGNI CASO, CON IL LIMITE DI € 40.000,00 ANNUI PER

SINGOLO ASSICURATO

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE:

Per aderire alle polizze è sufficiente inviare via mail a: [email protected] o via fax n. 051/944183 la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento, completa dei seguenti dati: indirizzo postale completo, recapito telefonico, e-mail ed ente di appartenenza. Coloro che hanno già versato la quota “A” per il 2016 potranno passare alle quote B1-B2-B3 attraverso “integrazione”. L’integrazione può essere fatta anche se si desidera aumentare il massimale di copertura.

A CHI E’ RIVOLTA?E’ RIVOLTA?a Aa chi

COSA COPRE?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

A CHI E’ RIVOLTA? RIVOLTA?a Aa chi

COSA COPRE?

QUANDO SI PUO’ SOTTOSCRIVERE O RINNOVARE LA POLIZZA?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE

QUANDO SI PUO’ SOTTOSCRIVERE O RINNOVARE LA POLIZZA?

*ANUSCA METTE A DISPOSIZIONE DEI SOCI QUOTA “B” UN FONDO DI TUTELA

INTEGRATIVO DAL VALORE DI € 20.000,00 ALL’ANNO PER FAR FRONTE A CASISTICHE

PARTICOLARI

POLIZZA TUTELA LEGALE

RICORDA!!! LA COPERTURA DELLE POLIZZE SCADE AL 31/12/2015

Pag. 3 (continua da pag. 1: Un Convegno...)

Francioni e Romano Minardi. Novità che interpretano un profondo cambiamento perché, come vedremo, avviano un percorso che finirà per modificare metodi e tempi di lavoro degli operatori.ANUSCA, che è fra gli attori istituzionali del progetto ANPR, si sta preparando per fornire un supporto operativo concreto agli operatori di anagrafe proprio per facilitare e sveltire i compiti a loro assegnati, legati all’individuazione e alla bonifica delle inevitabili criticità legate al subentro al sistema centralizzato delle oltre ottomila anagrafi comunali. Azioni da intraprendere e portare a termine nei tempi dettati con precisione dal Legislatore.Stanno partendo i primi due Comuni pilota: Cesena e Bagnacavallo. Nei primi mesi del 2016 avverrà il subentro dei restanti 24 Comuni che già partecipano alla sperimentazione formando così il gruppo pilota che opererà sul territorio nazionale per una popolazione di 6,5 milioni di abitanti. Il progetto, che si completerà nel 2016, proseguirà con i rimanenti Comuni.“L’obiettivo finale – ha dichiarato il responsabile dell’Innovazione di ANUSCA Alessandro Francioni – è quello di far confluire in un’unica base dati

centralizzata le oltre 8000 banche delle anagrafi comunali presenti nei Comuni dei territori italiani, rendendo il sistema da una parte più sicuro, in quanto i dati sarebbero conservati esclusivamente a cura del Ministero e SOGEI e, dall’altra, più efficienti ed efficaci nel controllare la correttezza delle altre banche dati pubbliche. Con quali vantaggi? Una certificazione nazionale: non più al proprio Comune ma in un qualsiasi Comune”.Le Pubbliche Amministrazioni centrali avranno un sistema che aggiorna le banche dati in modalità automatica. Una conferma che si va verso il definitivo superamento del cartaceo e pone

l’ANPR a fondamento dell’Agenda Digitale italiana. In questa direzione si è espresso anche Guido Pera, intervenuto a Chianciano in rappresentanza di AgID che ha posto l’accento sulla trasparenza e i minori costi derivanti dalla realizzazione dell’anagrafe centralizzata.Il progetto dell’ANPR prevede un percorso ben delineato, che gli attori coinvolti devono percorrere tutti insieme per ottenere il risultato finale, ossia la sua piena implementazione e messa in efficienza. Significative la metafora di Romano Minardi: “Il

(continua a pag. 4)

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ANUSCA: UN NUOVO CASOCi giunge notizia di un nuovo intervento della polizza assicurativa ANUSCA, con pronto risarcimento dell’operatore.I fatti: una nostra associata è stata raggiunta da un provvedimento di rivalsa del proprio Ente che ha risarcito un partecipante ad un bando di selezione pubblica in cui l’Associata era membro della commissione.A monte, un provvedimento del TAR di condanna per il Comune al risarcimento del danno. Venuta a conoscenza della formale messa in mora, l’associata ha informato con le corrette modalità l’Ufficio Tesseramento che si è attivato per aprire la pratica di sinistro, conclusasi con la liquidazione delle spettanze. Fra i vantaggi di assicurarsi con ANUSCA c’è quello di essere sollevati dalle incombenze dei rapporti con il liquidatore dell’Assicurazione: l’Associazione si fa infatti anche carico di questi adempimenti. Questo aspetto è anche sottolineato dalla socia coinvolta nella nota inviata a Silvia Odorici, Responsabile dell’Ufficio Tesseramento: “Desidero esprimere, a Lei ed all’intero staff dell’Ufficio Tesseramento, la mia riconoscenza per la qualità del lavoro svolto a favore degli associati. In ANUSCA ho trovato – come sempre – competenza, efficienza e grande passione per l’attività dell’Associazione. L’attenzione – e la comprensione - che mi sono state riservate in un momento critico della mia vita professionale hanno superato le mie aspettative e Ve ne sono profondamente grata. Ritengo che il profilo caratterizzante della proposta assicurativa associata al tesseramento sia proprio il poter avvantaggiarsi dell’intermediazione di ANUSCA nei rapporti con la compagnia di assicurazione. La conseguenza è che i soci, oltre a premi assai contenuti, incontrano una disponibilità all’ascolto ed al dialogo impensabili nei rapporti con un soggetto che operasse secondo la mera logica del mercato”.

Pag. 4

Desidero ringraziare il Presidente Gullini per l’invito rivoltomi. La concomitanza di improrogabili impegni istituzionali, tuttavia, mi ha impedito di partecipare ai lavori del Convegno, dedicato a temi di grande attualità ed interesse. Sono profondamente convinto che l’appuntamento annuale dell’ANUSCA, giunto alla sua XXXV edizione, costituisca un importante momento di crescita e di confronto, non solo per gli operatori dei servizi demografici, ma anche per quanti operano nella Pubblica Amministrazione per migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini. Il filo conduttore del convegno di quest’anno, “La Pubblica Amministrazione tra riforme e semplificazione. I Servizi Demografici protagonisti del cambiamento”, rappresenta una occasione speciale di approfondimento di temi di particolare interesse per il mio Dicastero e per il Governo, che crede fermamente nel cambiamento e nella semplificazione, per ridare slancio e competitività alla Pubblica Amministrazione quale struttura portante dello Stato. Sono certo che una corretta ed equilibrata evoluzione del Sistema Paese non possa prescindere da una costante ed attenta opera di adeguamento degli assetti istituzionali alle mutate esigenze sociali. Per questo le riforme costituiscono un aspetto prioritario dell’azione del Governo. L’Italia è anche un Paese che guarda allo sviluppo della tecnologia, come strumento di trasparenza e semplificazione. In questo quadro si inserisce la realizzazione della nuova Anagrafe

35° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA: IL MESSAGGIO DEL MINISTRO DELL’INTERNO ANGELINO ALFANO

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Puntiamo ad accelerare il processo di automazione amministrativa e a migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, riducendo i costi per l’intero sistema. Il modello organizzativo cui il Ministero dell’Interno sta lavorando costituisce il tassello fondamentale della nuova architettura integrata digitale della PA, che porterà ad uno snellimento delle procedure e alla riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino e alle imprese, migliorando il livello di efficienza nell’erogazione dei servizi all’utenza. Con questo auspicio formulo a tutti Voi, Organizzatori, Relatori e Partecipanti al Convegno, il mio più caloroso augurio per la migliore riuscita dei lavori.

nostro campionato sta per iniziare e durerà tutto il 2016. O si vince o si perde tutti” ed anche un passaggio dell’intervento di Gilberto Guerriero: “L’anagrafe cambia casa. Ognuno di noi singolarmente può fare qualcosa”. Il ruolo di ANUSCA è stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dall’AGID anche in considerazione dei trentacinque anni di obiettivi concretamente realizzati; tra questi, di importanza fondamentale è stato l’apporto di primaria importanza per la crescita professionale degli operatori, che, il Convegno lo ha dimostrato, sono in grado oggi di collaborare con le istituzioni per il coronamento di progetti, così ambiziosi. Il valore della formazione e la sua evoluzione sono stati al centro dell’intervento del Presidente di ANUSCA Paride Gullini, protagonista di una applaudita relazione in

apertura ai lavori: ANUSCA ha predisposto un regolamento sui crediti formativi da attribuire agli operatori per la loro partecipazione alle iniziative di aggiornamento e qualificazione professionale promosse e organizzate

dall’Associazione. Un annuncio accolto con entusiasmo dalla platea. Significativa la chiosa del Prefetto Riccardo Ubaldi: “L’attribuzione dei crediti formativi è nel DNA della vostra qualificazione professionale”.

(continua da pag. 3: Un Convegno...)

ANUSCA PER I COMUNI EMILIANI TERREMOTATI

Anche per l’anno 2016, ANUSCA si impegna a riconoscere ai Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma nel 2012 la possibilità di fruire dei servizi della QUOTA D, pagando la quota di tipo C.Un sostegno che l’Associazione garantisce ad Enti ancora in stato di emergenza, ma che mai hanno fatto venir meno la propria adesione anche in momenti difficili.I Comuni coinvolti che fossero interessati a questa agevolazione possono contattare l’Ufficio Tesseramento di ANUSCA ([email protected]).

Pag. 5

35° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA: FOTO GALLERY

Nel prossimo numero di gennaio verrà dedicato ampio spazio al 35° Convegno Nazionale con interviste, foto, approfondimenti.

ANTICIPIAMO QUALCHE SCATTO...

LA PLATEA A INIZIO CONVEGNO

IL VIDEO DI APERTURA

IL PRESIDENTE EVS JURGEN RAST

IL TAVOLO DELLA PRESIDENZA

IL PREFETTO DI SIENA RENATO SACCONE

Pag. 6

UN ALTRO CLIC SULLA PLATEA

IL PREFETTO CINZIA TORRACO E ILPRESIDENTE ANUSCA PARIDE GULLINI

IL PRESIDENTE ANUSCA E IL SENATORE

FAUSTO GUILHERME LONGO

UN MOMENTO NELLA SALA DELLEMANIFESTAZIONI COLLATERALI

LA SALA“L’ESPERTO RISPONDE SUBITO”

Pag. 7

TESSERAMENTO 2015:L’ANUSCA BATTE TUTTI I RECORD

2015 a dir poco da incorniciare per l’Associazione. L’anno che sta terminando vede ANUSCA

battere ogni record sul versante tesseramento sia dei soci individuali sia dei Comuni iscritti. Un risultato che ha un significato ben preciso: ANUSCA rappresenta sempre di più un punto di riferimento per gli operatori, in un momento complesso, segnato da cambiamenti epocali nell’organizzazione e nella gestione dell’anagrafe, o da accresciute competenze nell’ambito dello stato civile. Il Legislatore ha inteso in questo modo riconoscere uno spessore alla professionalità degli operatori demografici che hanno assunto un ruolo a tutti gli effetti di operatori del diritto, un ruolo non certamente facile, se si pensa che, per taluni adempimenti, si agisce direttamente nella sfera, delicatissima, dei diritti soggettivi dei cittadini.In questo quadro, poter contare su un “porto sicuro”, in grado di fornire risposta a quesiti tecnico professionali quasi in tempo reale e mettere in campo consulenze in varia forma e su tutte le branche della materia demografica, diviene un bisogno primario.

Se aggiungiamo inoltre che l’adesione ad ANUSCA garantisce non soltanto scontistica, sulle iniziative a pagamento ma la partecipazione gratuita a tantissimi appuntamenti di formazione sull’intero territorio nazionale, diviene quanto mai evidente che è anche assai conveniente da un punto di vista economico, in un momento in cui i tagli colpiscono la formazione, ci permettiamo di dirlo, con assai poca lungimiranza da un punto di vista strategico rispetto alla migliore efficienza degli sportelli.

Aumentando le competenze degli operatori, è naturale aumenti il bisogno di aggiornamento e riqualificazione professionale, ma a questa necessità, spesso, purtroppo, non si accompagna

il necessario stanziamento dei fondi necessari da destinarvi. Va letto in questa ottica l’incremento dei Comuni che hanno scelto la quota D (rappresentanti il 40% del totale); non soltanto la più completa dal punto di vista dei servizi assicurati, ma anche la più conveniente. Ogni Comune associato con questa quota ha infatti la possibilità di scegliere fra quelli a pagamento, una giornata o un pomeriggio di studio, cui partecipare senza oneri con un numero illimitato di operatori: è intuitivo quanto, sia per i Comuni piccoli sia per quelli più grandi, l’opportunità rappresenti un risparmio notevole.

La stessa adesione alla mission e ai valori di ANUSCA si riscontra anche nell’ambito del tesseramento individuale, sostenuto anche dall’opportunità di abbinare alla tessera associativa anche la polizza di responsabilità civile ed eventualmente quella di tutela legale: in questo modo, l’operatore si garantisce l’opportunità di un intervento dell’Assicurazione in caso di errori che comportino il risarcimento di un danno a cittadino o alla Pubblica Amministrazione, nonché, se scelta anche la polizza dedicata, la copertura delle spese legali e peritali nel caso in

cui si venga coinvolti in giudizio, non concluso da sentenza di colpevolezza.La formula ha avuto un successo immediato e oggi 4 soci su 5 scelgono la quota B. Una scelta confortata da riscontri concreti sulla efficacia della copertura. Nei casi di sinistro che si sono verificati, l’Assicurazione ha risposto prontamente e l’Associazione si è fatta carico in una circostanza, di anticipare il risarcimento affinchè esso non gravasse sulle tasche del socio. Purtroppo con il complicarsi delle norme e l’aumentare degli adempimenti, l’errore non è impossibile anche per i più preparati ed è in questo contesto che la polizza proposta da ANUSCA è un supporto prezioso per la tranquillità di tutti.

Forte di questi numeri, l’Associazione si appresta ad avviare la campagna tesseramento 2016. Ancora una volta, da diversi anni a questa parte, le quote sono state mantenute inalterate. Soprattutto per quanto riguarda le adesioni individuali di tipo B, ricordiamo che la tempestività è importante: la polizza scade al 31 dicembre 2015, quindi per non rimanere privi di copertura occorre provvedere al rinnovo prima di quella data.

Pag. 8

formazione e nell’aggiornamento. Una buona pratica giá seguita da anni dagli appartenenti a diversi ordini professionali che l’Associazione sta lavorando per fare propria, al fine di poter attribuire crediti formativi secondo il regolamento emanato e soprattutto certificarli, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 10/2010, che prevede sistemi di incentivazione dell’impegno dei dipendenti pubblici.Il regolamento prevede inoltre che l’informazione circa il raggiungimento dei vari livelli di preparazione sia messa a disposizione della Direzione Centrale dei Servizi Demografici. L’obiettivo é infatti quello di porre le basi per un sistema di riconoscimento dei crediti, al pari di altri ordini professionali, certificato e riconosciuto dallo Stato.Riteniamo che i tempi siano maturi: il Legislatore sempre piú spesso riconosce agli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale un ruolo di veri e propri operatori del diritto. L’aggiornamento non rappresenta dunque, soltanto, un momento di impegno personale, ma diviene sostegno e tutela di un ruolo di giorno in giorno piú delicato e complesso. Pare dunque giusto vedere riconosciuto e certificato un momento importante nella vita professionale degli operatori: ANUSCA, che ricordiamolo, viene identificata, in seno al DPR 396/2000, quale rappresentante della categoria degli ufficiali di stato civile, intende dunque, pur non volendo sostituirsi alle Istituzioni, ma nell’ottica della sinergia che ha sempre caratterizzato la sua storia, farsi promotrice e battistrada di un percorso di valorizzazione della formazione professionale, partendo da coloro, che tramite l’adesione annuale, partecipano della vita dell’Associazione e ne condividono i valori. Ma vediamo nel concreto cosa attende i soci ANUSCA a partire dai primi mesi del 2016. In una sezione dedicata del sito, sarà prevista un’area riservata accessibile con i propri dati individuali di account, in cui sarà possibile consultare i propri crediti suddivisi per materia (stato

civile, anagrafe, elettorale), attribuiti sulla base della partecipazione alle iniziative promosse dall’Associazione. Sarà inoltre visibile uno storico delle iniziative frequentate, che riporteranno, nella brochure, quanti crediti formativi valgono. A completamento dell’informazione, riportiamo il Regolamento dei crediti formativi approvato dalla Giunta Esecutiva di ANUSCA.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI

FORMATIVI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso che - con il DPR 396/2000 all’articolo 4, comma 1 viene esplicitamente riconosciuta la categoria degli ufficiali di stato civile ed individuata ANUSCA quale sua rappresentante;- lo stesso articolo prevede che i corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile vengano organizzati, sentita ANUSCA;- con Decreto del Ministero dell’Interno 19 ottobre 2004 è istituito un Elenco degli Ufficiali di Stato Civile abilitati, tenuto dalla Direzione Centrale dei Servizi Demografici;

Preso atto che negli ultimi anni, gli ordini professionali hanno stabilito per i propri iscritti l’obbligo di una formazione continua;Considerato che - il Governo ed il Parlamento hanno

adottato una serie di provvedimenti, destinati a modificare l’organizzazione amministrativa del nostro Paese, che coinvolgono anche i Servizi Demografici, con il trasferimento agli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale di nuovi compiti quali gli adempimenti legati alla gestione anagrafica conseguente alla realizzazione di ANPR, la separazione e il divorzio negoziati ex lege 162/2014, la riforma dell’istituto della filiazione, l’introduzione del modello 3d – digitale in materia elettorale;- l’art. 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 stabilisce che “l’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’art. 1931 del codice dell’Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66”; - la frequenza a corsi di aggiornamento o formazione permanente consente agli Enti, ai fini dell’attribuzione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, di riconoscere le indennità di risultato previste nei rispettivi regolamenti comunali, anche, eventualmente, per la valutazione in caso di mobilità volontaria e obbligatoria prima dell’indizione di un concorso pubblico;- per valutare l’impatto che questi nuovi compiti determinano sulla realtà dei Servizi Demografici, in particolare sull’attività degli operatori, ANUSCA

(continua da pag. 1: Il valore...)

(continua a pag. 9)

Pag. 9

ha avviato una indagine finalizzata in particolare a rilevare i possibili effetti che la realizzazione dell’ANPR avrà sull’organizzazione di tali servizi;

Rilevato che, in particolare, nelle risposte alla domanda n. 8 del questionario, con cui si è svolta l’indagine conoscitiva, si evidenzia la richiesta di vedere attribuiti agli operatori, a fronte della partecipazione alle varie iniziative professionali, crediti formativi per testimoniare il loro impegno nel supportare le riforme approvate dal Parlamento;

Ritenuto di dover cogliere tale sollecitazione e creare le premesse per stimolare il Ministero dell’Interno ad adottare in futuro provvedimenti per regolamentare questa materia;Tenuto conto di tutto ciò, al fine di disciplinare l’assegnazione di crediti formativi, si approva il seguente regolamento.

Art. 1Aggiornamento e formazione

1. Le attività formative sono svolte mediante la frequenza documentata a giornate di studio, pomeriggi di studio, seminari di studio, convegni provinciali, regionali e nazionali promossi o organizzati da ANUSCA.2. Le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi tecnico professionali e culturali, utili al perfezionamento delle competenze oggi richieste agli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale, sia per rendere un sempre migliore servizio al cittadino sia per supportare la creazione e l’aggiornamento dell’ANPR e delle future gestioni centralizzate dei servizi di stato civile, elettorale e leva.3. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’approfondimento delle esperienze maturate, delle conoscenze acquisite nelle materie di anagrafe, stato civile, leva ed elettorale.

Art. 2Definizione

1. Ai fini del presente regolamento:per “credito formativo” si intende l’unità di misura del carico di studio

e dell’impegno e della rilevanza dell’attività formativa, in relazione alle specifiche finalità.

Art. 3Libertà di formazione

1. Ogni iscritto ANUSCA ha diritto di scegliere liberamente fra le attività formative proposte o organizzate dall’Associazione quelle alle quali partecipare, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione ed ai propri bisogni e interessi professionali.

Art. 4 Registro dei crediti formativi

1. ANUSCA istituisce un registro elettronico dei crediti formativi conseguiti da ogni iscritto all’Associazione.

Art. 5 Attribuzione dei crediti formativi

1. I crediti formativi sono conseguiti sulla base della partecipazione individuale, effettiva e documentata, alle iniziative promosse o organizzate dall’ANUSCA, scelte liberamente dal socio fra tutte quelle proposte, gratuite o a pagamento.

Art. 6 Determinazione dei crediti formativi

1. Tenuto conto dei criteri adottati anche dal Consiglio Nazionale Forense, a fronte della partecipazione effettiva e documentata ad una attività formativa, i crediti formativi riconosciuti sono determinati nella seguente misura:a) eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio di studio) da 1 a 5 creditib) eventi della durata di una giornata intera (giornata di studio) da 4 a 10 creditic) eventi della durata di più giornate fino a 25 crediti

Art. 7

Funzionamento del registro e certificazione dei crediti

1. Al termine di ogni iniziativa, sulla base della rilevazione della presenza, ANUSCA provvede ad aggiornare il registro dei crediti formativi.2. Ogni socio può in ogni momento, tramite il portale www.anusca.it consultare il proprio stato dei crediti (articolato per materia: stato civile, anagrafe ed elettorale) e l’elenco delle attività formative svolte.3. ANUSCA può certificare, a richiesta, i crediti conseguiti da ogni associato da valere ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 10/2010, che prevede sistemi di valutazione delle performance, valorizzazione del merito e incentivazione dell’impegno dei dipendenti pubblici.

Art. 8 Riconoscimento e valenza

dei crediti formativi1. La partecipazione ai corsi di ANUSCA per i quali vengono riconosciuti crediti formativi assicura agli operatori associati il riconoscimento da parte dell’Associazione di un livello:a) Base al raggiungimento di 50 crediti b) Intermedio al raggiungimento di 75 crediti c) Avanzato al raggiungimento di 100 crediti per ogni singola materia: anagrafe, elettorale, stato civile.2. Il livello di preparazione raggiunto da ogni socio può, a richiesta, essere certificato dall’Associazione, secondo le risultanze del registro dei crediti formativi.3. Tali informazioni sono in ogni momento a disposizione della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno.

(continua da pag. 8: Il valore...)

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LA DATA DI CONFERMA DELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO NON PUÒ ESSERE MODIFICATA

Dalla collega Silvia Peruzzo del Comune di Chions, che ringraziamo in anticipo,

riceviamo un interessante quesito, molto ben argomentato, inviato in data 19/8/2015 prot. 8758 al Ministero dell’Interno e la successiva risposta che riportiamo integralmente.

QuesitoÈ capitato a questo Comune il caso in cui, in occasione di una procedura di divorzio consensuale ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014, le parti, dopo aver fissato nel primo atto di sottoscrizione dell’accordo di divorzio, una data di comparizione per la conferma dell’accordo, hanno successivamente chiesto di spostare tale data già stabilita, in quanto una delle parti aveva un impegno sopravvenuto. L’ufficio scrivente ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica della data di conferma del divorzio, per le motivazioni di seguito riportate, sulle quali si chiede il parere della S.V.L’art. 12 c. 2 prevede che “l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo”.Nel formulario approvato con D.M. 9 dicembre 2014, la formula 121-quater, recita testualmente, nella parte finale: “Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo ufficio per la conferma dell’accordo nel giorno … (indicare una data non inferiore a trenta giorni da quella dell’accordo) e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo”.La formula 121-quinquies prevede la conferma dell’accordo ma, particolarmente rilevante, la formula 121-sexies che deve essere utilizzata per la redazione dell’atto di mancata conferma dell’accordo

di R. C.

che recita testualmente: “Oggi … nel giorno stabilito per la conferma dell’accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui all’atto iscritto al n.... parte... serie … anno ...”. Il quadro che emerge dalla norma e dal formulario, lascia chiaramente intendere che si tratta di una procedura rigida, nella quale non sono previsti rinvii. La data per l’atto di conferma è fissata nel primo atto nel quale vengono ricevute le dichiarazioni di separazione o divorzio, cioè nell’accordo di separazione o divorzio sottoscritto dai coniugi di fronte all’ufficiale dello stato civile, in sostanza in un atto pubblico (nella disciplina dello stato civile, si tratta di una novità assoluta), quindi con una rilevanza ben diversa rispetto ad una data fissata in una semplice comunicazione, e l’atto di stato civile di mancata conferma richiama espressamente quel primo atto, al quale è collegato senza possibilità di modifica. Proprio il fatto di indicare la data di comparizione per la conferma dell’accordo nell’atto di stato civile contenente la dichiarazione di separazione o divorzio, rende tale data non modificabile: infatti, qualsiasi modifica della data equivale a modificare l’atto di stato civile che la contiene e, sappiamo bene, la modifica di un atto di stato civile può avvenire solamente con la procedura della rettificazione di cui all’art. 95 del DPR 396/2000. Neanche

possono essere apposte annotazioni di modifica della data: infatti, è il caso di ricordare che l’ufficiale dello stato civile può apporre a margine degli atti, solamente le annotazioni previste per legge od ordinate dall’autorità giudiziaria (art. 102 dpr 396/2000), ma nel caso in questione non siamo in presenza dell’una né dell’altra ipotesi. In sostanza, la data fissata non è modificabile per nessun motivo e deve essere rispettata in senso positivo (le parti si presentano e confermano) o in senso negativo (le parti o una di esse non si presentano e non avviene la conferma): in quest’ultimo caso, le motivazioni addotte per la mancata presentazione di una o di entrambe le parti sono irrilevanti, dovendo comunque l’ufficiale di stato civile redigere l’atto di mancata conferma con la presenza di una sola delle parti o addirittura da solo, senza la presenza delle parti (anche questa procedura, conferma l’impostazione rigida data dal Legislatore). Nulla vieta, ovviamente, che le parti si ripresentino anche il giorno successivo per ricominciare l’iter con la formazione di un nuovo atto contenente un nuovo accordo che dovrà essere confermato dopo almeno trenta giorni. Conseguenza di tale disciplina non flessibile, è che anche una richiesta di rinvio della seconda data non può essere accolta, sia perché tale procedura non appare

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prevista dalla lettura congiunta della legge e del D.M. con le formule, sia perché potrebbe attivare una procedura che rischierebbe di divenire indeterminata e senza fine: la richiesta di rinvio potrebbe essere presentata più e più volte, creando una situazione che appare in contrasto o comunque ben lontana dal quadro normativo voluto dal Legislatore. Occorre inoltre ricordare che non sono state emanate istruzioni operative sulle modalità di rinvio: il giudice può procedere a rinviare l’udienza in applicazione del codice di procedura civile, invece non sono previste legislativamente procedure di rinvio per gli ufficiali di stato civile (quindi quale tipo di notifica si deve eventualmente attivare, quale è il giustificato motivo?). In altre parole, le norme processuali civili che disciplinano il percorso davanti al giudice, non sono applicabili all’ufficiale dello stato civile che è autorità amministrativa e per il quale non esistono disposizioni analoghe che regolamentino una procedura di rinvio. Si tenga presente che l’intero impianto normativo della legge 162/2014 è rivolto alla massima semplificazione ed a garantire certezza del diritto con procedimenti rapidi e definiti: ipotesi di rinvio di fronte all’ufficiale dello stato civile risulterebbero in contrasto con la scelta del legislatore di prevedere passaggi ben determinati e specifici al cui verificarsi o non verificarsi conseguono effetti immediati.Sul piano procedurale, lo scrivente ufficio, dopo la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio, nel quale è stata fissata la data di conferma dell’accordo, ha consegnato ai coniugi una nota, con firma per ricevuta da parte di entrambi, contenente la data stabilita e l’espressa dizione che la mancata presentazione alla data stabilita – anche di uno solo di essi – comporterà la mancata conferma: gli interessati, quindi, sono stati adeguatamente informati.

Naturalmente, può essere capitato che, in altro Comune, la richiesta di modifica della data sia stata accolta, anche se resta difficile comprendere quale normativa sia stata invocata a sostegno: tuttavia, laddove questo sia accaduto, per il principio generale della conservazione degli atti, si ritiene che il procedimento possa essere considerato comunque concluso, anche se, a parere dell’ufficio scrivente, non sia stata seguita la procedura prevista per legge.Sulle motivazioni sopra esposte e sulla procedura che questo ufficio ritiene di dover seguire, si chiede il parere del Ministero dell’Interno.

La risposta del Ministero dell’Interno perviene al Comune di Chions con nota n. 2400 del 10/9/2015 nella quale “...si condividono le argomentazioni riportate nella nota stessa circa la possibilità di modificare la data di conferma del divorzio, stabilita nell’atto di ricezione dell’accordo. La procedura semplificata prevista nella recente disciplina in materia, infatti, è finalizzata a garantire certezza del diritto con procedimenti rapidi e definiti. Si concorda, pertanto, con codesto ufficio, circa il rifiuto alla richiesta di modifica della data di conferma dell’accordo di divorzio, che potrà formare oggetto di un nuovo atto”.

Quanto sopra, suggerisce una breve riflessione.La risposta del Ministero conferma che tale data non può essere modificata ma potrà formare, eventualmente, oggetto di un nuovo atto. L’esame della

normativa, come esposto nel quesito, porta ad escludere qualsiasi possibilità di variazione della data in questione. In proposito, sicuramente decisivo il giusto richiamo all’obbligo di ricorrere alla procedura di rettificazione per modificare una data riportata in un atto di stato civile, fissata volontariamente dalle parti, come anche l’avere evidenziato la differenza tra percorso giudiziario, disciplinato dal codice di procedura civile e guidato dal giudice, con possibilità di rinvio delle udienze fissate, e percorso amministrativo, disciplinato dalle diverse normative, nel quale l’ufficiale dello stato civile non ha alcuna discrezionalità ed è tenuto ad agire entro i limiti stabiliti. Sicuramente condivisibile il suggerimento, sul piano procedurale, di far presente alle parti la non modificabilità della data fissata per la conferma: a tal proposito, si raccomanda, dopo la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio, nel quale è stata fissata la data di conferma dell’accordo, di consegnare ai coniugi una nota, con firma per ricevuta da parte di entrambi, contenente l’espressa dizione che la data è stata concordata dalle parti con l’ufficiale di stato civile, che la stessa non potrà essere modificata per alcun motivo, che i coniugi sono perfettamente consapevoli che la mancata presentazione alla data stabilita – anche di uno solo di essi, a prescindere dalle motivazioni – comporterà la mancata conferma dell’atto che verrà meno senza alcuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato. È chiaro che, una siffatta documentazione, oltre a rendere improponibile una richiesta di modifica della data, renderà molto solido il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile conseguente a tale eventuale richiesta. In conclusione, per tutte le motivazioni esposte, la procedura indicata e confermata dal Ministero è sicuramente quella corretta, conforme al dettato normativo, rispettosa dei principi in materia di formazione degli atti: in sostanza, quella che l’ufficiale di stato civile dovrebbe seguire.

(continua da pag. 10: La data...)

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IMPOSTA DI BOLLO:NON CAPIAMO, MA CI ADEGUIAMO

di Noemi Masotti - Responsabile Unità Anagrafe e Stato Civile Comune Forlì

La corretta applicazione dell’imposta di bollo su certificazioni e autentiche di

competenza dei funzionari comunali da sempre genera dubbi e incertezze negli operatori e ciò principalmente per due ordini di ragioni:1) la materia tributaria afferisce conoscenze che non necessariamente rientrano nel bagaglio di competenze degli ufficiali d’anagrafe e dei funzionari incaricati dal Sindaco, i quali devono avvalersi, quale unico strumento interpretativo, delle indicazioni fornite dagli stessi organi competenti in materia tributaria, quali Agenzia delle Entrate, Commissioni Tributarie, Ministeri, ecc.; 2) l’interpretazione delle norme tributarie nel tempo è stata oggetto di modifiche, aggiustamenti se non addirittura, in certi casi, di vere e proprie revisioni.Ciò posto, ANUSCA ha sempre indicato quale unica modalità per affrontare correttamente il tema dell’applicazione dell’imposta di bollo, il rispetto delle disposizioni vigenti, delle sentenze, nonché delle interpretazioni ufficiali fornite dagli organi competenti e si è fatta carico di diramare, attraverso i propri canali di informazione o mediante le iniziative formative, i principi generali e le novità in tale materia.Una delle questioni che recentemente ha destato negli operatori perplessità e dubbi è quella relativa applicazione dell’imposta di bollo sull’autentica eseguita dai funzionari comunali delle firme apposte dai votanti per il rinnovo Consiglio Nazionale dei Geologi.L’art. 3, comma 7, del d.P.R 8/7/2005 n. 169/2005 stabilisce infatti che “È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l’elezione dei consigli provinciali. L’elettore richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla

quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all’ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente...”.Ripercorriamo allora, se pur brevemente l’accaduto, nell’intento di fare chiarezza e di tranquillizzare i colleghi che hanno accolto ed applicato i suggerimenti che ANUSCA ha divulgato al riguardo.La questione dell’assolvimento

dell’imposta di bollo sulle autentiche di cui trattasi era stata oggetto di un Interpello che il Comune di Forlì ha inviato all’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale di Bologna la quale, in data 20/11/2013 con nota prot. 909-51834/2013, aveva confermato l’assoggettamento all’imposta di bollo di tale tipologia di autentica, chiarendo in particolare che “le autentiche nei “modi di legge” di cui all’articolo 3, comma 7, D.P.R. 169 dell’8 luglio 2005, inserito nell’ambito del “regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, non attenendo l’esercizio dei rapporti politici di petizione ed elettorato attivo e passivo di cui al Titolo IV della Costituzione, scontano l’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72”.Tale interpretazione non ha evidentemente convinto il Consiglio Nazionale dei Geologi che ha pensato di inviare in data 26/9/2015 al Ministero

della Giustizia, al Ministro dell’Interno, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai Prefetti e ai Procuratori della Repubblica una vera e propria “diffida” dall’assoggettamento all’imposta di bollo delle suddette autentiche. Tale “diffida” all’epoca non poteva che risultare una illegittima pressione finalizzata alla disapplicazione di una norma di legge, così come interpretata e chiarita da una Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, soggetto competente in materia secondo quanto disposto dalla legge n. 212 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dal D.M. 26 aprile 2001, n. 209.A ciò si devono peraltro aggiungere anche comportamenti intimidatori lamentati dai singoli operatori demografici di diversi Comuni italiani, ai quali veniva ingiustamente contestata da parte di molti geologi votanti, l’applicazione dell’unica indicazione interpretativa fornite al riguardo dall’Agenzia delle Entrate.Procediamo quindi a commentare l’evolversi della vicenda.Di fronte a tale atteggiamento, ed in attesa di diversi pronunciamenti autorevoli e competenti al riguardo, ANUSCA con un proprio comunicato in data 16/10/2015 aveva suggerito ai funzionari comunali di attenersi all’unica interpretazione fornita in materia dall’Agenzia delle Entrate e aveva altresì precisato che, tuttavia, in caso di rifiuto da parte del richiedente, il funzionario incaricato avrebbe dovuto, comunque, provvedere all’autentica della firma apposta sulla buste dei votanti per il rinnovo degli collegi degli ordini professionali. Ciò in quanto un diniego avrebbe potuto configurare un’omissione in atti di ufficio, perseguibile penalmente a norma dell’art. 328 del Codice Penale.ANUSCA aveva altresì suggerito i seguenti adempimenti:1) apposizione sulla busta stessa sia della precisazione relativa all’assoggettamento dell’autentica

(continua a pag. 16)

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IL VICE PREFETTO ORANO HA PRESENTATO AL CONVEGNO NAZIONALE LE NOVITÀ DI

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI ELETTORALIdi Sergio Santi - Esperto ANUSCA

Nella prima parte del suo intervento il dott. Orano ha fatto un bilancio delle nuove modalità di comunicazione telematica

tra comuni in materia elettorale, a un anno dall’introduzione del modello 3d nel formato elettronico .xml, ed ha giudicato decisamente positiva l’esperienza, poiché la riforma è stata attuata in tutto il territorio nazionale grazie alla collaborazione della maggior parte dei Comuni e nonostante in alcune limitate zone del Paese si sia manifestata una certa resistenza al cambiamento, frutto anche della diffidenza, da parte di alcuni, verso i nuovi strumenti informatici.Nella seconda parte, proprio in relazione al sostanziale successo del progetto di comunicazione telematica tra Comuni, si è espresso sul possibile accoglimento da parte della Direzione Centrale di progetti comunali di totale dematerializzazione delle liste sezionali.Per essere chiari: i Comuni con un adeguato livello di informatizzazione, d’intesa con la Commissione o Sottocommissione circondariale, potranno produrre i due esemplari delle liste sezionali in formato elettronico non modificabile (PDF/A), salva ovviamente la stampa cartacea in occasione delle consultazioni.Inoltre, sempre d’intesa con la Commissione, i verbali delle operazioni effettuate dall’Ufficiale elettorale potranno essere trasmessi alla Commissione stessa in formato digitale e non più su supporto cartaceo, come già avviene per gli invii alla Prefettura, con allegati, pure in formato digitale, anche gli elenchi nominativi e le tabelle riassuntive delle variazioni effettuate, nonché i documenti relativi ai cancellati dalle liste elettorali per cause quali la perdita

Fabrizio Orano

della cittadinanza o del diritto elettorale ed agli iscritti per acquisto della cittadinanza, riacquisto del diritto elettorale per la cessazione delle cause ostative, ecc…. .Gli “addetti ai lavori” comprendono certamente la portata di queste innovazioni per l’attività degli operatori e delle Commissioni: parliamo di milioni di fogli di lista che non dovranno più essere stampati e di milioni di variazioni che non dovranno più essere effettuate manualmente sulle liste sezionali. Rimandiamo alla lettura della relazione pubblicata sul sito (ed in estratto sul Notiziario di gennaio 2016), ma possiamo certamente affermare che si tratta di un importantissimo passo avanti, reso possibile oggi dalle nuove tecnologie informatiche e digitali, ma che è il frutto della capacità di analisi e di proposta dell’ANUSCA e della disponibilità manifestata ancora una volta dal Ministero dell’Interno a utilizzare tutti gli spazi per l’innovazione consentiti dall’attuale quadro normativo.Sergio Santi

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Con sentenza depositata il 26 ottobre scorso, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

ha confermato come legittimo l’intervento dei Prefetti che, a seguito della Circolare Alfano dell’ottobre 2014, avevano annullato le trascrizioni dei matrimoni omosessuali effettuate da alcuni Sindaci. Si tratta di una decisione di grande rilievo, non solo per gli effetti nei confronti di quelle trascrizioni che vengono definitivamente espunte, quanto perché introduce una visione della gestione dei registri di stato civile che supera l’interpretazione strettamente letterale del d.P.R. 396/2000, pure sostenuta dalla maggior parte degli interpreti, oltre che da alcuni Tar che si erano pronunciati in primo grado. Ricordiamo brevemente i fatti.Nella primavera dello scorso anno, alcuni Sindaci decidevano di procedere alla trascrizioni dei matrimoni omosessuali avvenuti all’estero, su esplicita richiesta degli interessati, ponendosi in contrasto con le direttive ministeriali che escludevano categoricamente il riconoscimento delle unioni omosex, in forza delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ed in mancanza di specifica normativa sulla validità ed efficacia dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il Ministero dell’Interno reagiva con la Circolare Alfano del 7/10/2014, a seguito della quale i Prefetti, dopo avere invitato i Sindaci a cancellare gli atti indebitamente trascritti, in caso di inerzia dei medesimi, si dovevano sostituire ad essi e procedere all’annullamento delle trascrizioni. Questo avveniva nei Comuni dove i Sindaci avevano operato le trascrizioni, costringendo gli interessati che avevano ottenuto la trascrizione del loro atto di matrimonio, a rivolgersi al Tar invocando l’illegittimità del provvedimento prefettizio che aveva annullato le trascrizioni dei propri matrimoni.Il primo a rispondere era il Tar Lazio con sentenza 12 febbraio - 9 marzo

IL CONSIGLIO DI STATO LEGITTIMA L’ANNULLAMENTO PREFETTIZIO DELLE TRASCRIZIONI DEI MATRIMONI OMOSESSUALI

di Renzo Calvigioni - Responsabile SS.DD. Comune di Corridonia

2015, n. 3907, nella quale una prima parte era dedicata al richiamo di normativa e giurisprudenza in materia di riconoscimento del matrimonio omosessuale, che si concludeva riaffermando che “…le coppie omosessuali non vantano in Italia né un diritto a contrarre matrimonio, né la pretesa alla trascrizione di unioni celebrate all’estero...”. Nella seconda parte delle sentenza veniva esaminato se il Prefetto potesse annullare gli atti trascritti, ed il collegio decideva per l’accoglimento del ricorso considerando che “…una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio

può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell’Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile”. Contro tale decisione il Ministero dell’Interno si rivolgeva al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del Tar e chiedendone la revisione.Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 26 ottobre 2015, affrontava i due oggetti del contendere: dapprima se fosse legittima in Italia la trascrizione dei matrimoni omosessuali, in sostanza se vi fosse possibilità, alla luce della nostra normativa, di riconoscere l’unione omosex avvenuta all’estero, così come avevano fatto i sindaci trascrivendoli nei registri di stato civile

e, di seguito, se i Prefetti avessero il potere di intervenire sugli atti trascritti procedendo al loro annullamento, in forza del potere di sovraordinazione nei confronti dei Sindaci, quali ufficiali di stato civile.L’esame della prima problematica si concludeva con la conferma della decisione del Tar Lazio, in primis tenendo conto che “…il matrimonio omosessuale deve intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi)…”, ma successivamente anche richiamando Corte Costituzionale e Cassazione al fine di verificare se tale matrimonio fosse trascrivibile nel caso di celebrazione avvenuta all’estero, per affermare che “…la trascrizione dell’atto in questione deve intendersi preclusa proprio dal difetto di uno degli indispensabili contenuti (la diversità d sesso dei coniugi – nda) dell’atto di matrimonio trascrivibile (e la cui verifica preliminare deve ritenersi compresa nei doverosi adempimenti affidati all’ufficiale dello stato civile)” tanto da potersi riconoscere “...accertata l’inesistenza, alla stregua dell’ordinamento positivo, di un diritto alla trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero (e, quindi, la legittimità della circolare del Ministro dell’interno che la vieta)...”. Non solo, ma anche un ulteriore approfondimento con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, con le interpretazioni fornite dalle nostre Corti istituzionalmente incaricate, portava ed escludere l’esistenza di “un diritto fondamentale della persona al matrimonio omosessuale, sicché il divieto dell’ordinamento nazionale di equiparazione di quest’ultimo a quello eterosessuale non può giudicarsi confliggente con i vincoli contratti dall’Italia a livello europeo o internazionale”. Ovviamente, dal quadro così delineato, emergeva, senza ombra di dubbio, l’assoluta illegittimità delle trascrizioni operate dai Sindaci,

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(continua da pag. 14: Il Consiglio...)

elemento fondamentale e decisivo per comprendere la seconda parte della sentenza, nella quale veniva confermato il potere prefettizio di annullamento degli atti trascritti. Dopo aver ricordato che il Sindaco svolge funzioni di competenza statale quale Ufficiale di Governo e, tra queste, vi è la tenuta dei registri di stato civile, che il Prefetto esercita i poteri di vigilanza sulla tenuta degli atti di stato civile, che esiste un vincolo di subordinazione del Sindaco al Ministero dell’Interno e, quindi, al Prefetto che esercita istituzionalmente l’autorità del Ministero a livello locale, il Consiglio di Stato approfondisce se tra i poteri prefettizi vi sia anche quello di annullare gli atti che risultino trascritti contra legem. La decisione tiene conto sia del d.lgs n. 267/2000, sia del d.P.R. 396/2000, in quanto “…la potestà in questione debba intendersi implicitamente implicata dalle funzioni di direzione (art. 54, comma 12, d.lgs. cit.), sostituzione (art. 54, comma 11, d.lgs. cit.) e vigilanza (art. 9, comma 2, d.P.R. cit.)”. Tra le suddette disposizioni deve essere compreso anche il potere di annullamento gerarchico d’ufficio, da parte del Prefetto, degli atti che il Sindaco ha svolto quale ufficiale di governo perché, in caso contrario, il Prefetto resterebbe privo della capacità di assicurare la gestione corretta della funzione assegnata. Il Consiglio di Stato sottolinea come gli atti in questione erano palesemente illegittimi, inesistenti ed abnormi, e che non può non riconoscersi in capo al Prefetto il potere di intervenire al fine di eliminare le disfunzioni amministrative imputabili ai Sindaci. Al riguardo, non occorre nemmeno richiamare l’art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto “...è ammesso l’annullamento d’ufficio di un atto illegittimo da parte di un organo diverso da quello che lo ha emanato in tutte le ipotesi in cui una disposizione legislativa attribuisce al primo una potestà di controllo e, in generale, di sovraordinazione gerarchica che implica univocamente anche l’esercizio

di poteri di autotutela”. Ovviamente, viene dichiarata infondata qualsiasi osservazione tendente a dimostrare che la trascrizione nei registri di stato civile non sia un atto amministrativo e quindi non trovi applicazione la disposizione invocata, trattandosi indiscutibilmente di un atto, con rilevanza esterna, emanato da una Pubblica Amministrazione.Un volta riconosciuto il potere del Prefetto di intervenire sugli atti di stato civile in forma di autotutela, restava

da verificare solamente se le norme che assegnano al giudice ordinario il compito di rettificare gli atti di stato civile, in base agli artt. 95 d.P.R. 396/2000. e 453 c.c., possano rappresentare un limite od un ostacolo all’esercizio del potere prefettizio, come ritenuto dal Tar nella sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato riconosce la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, ma solamente con riferimento ad atti che siano in grado, almeno astrattamente, di costituire o modificare status personali, non ad atti illegittimamente formati e privi di efficacia, tanto che la loro permanenza nei registri potrebbe consentire richieste di interventi della Pubblica Amministrazione legati al un vincolo coniugale inesistente per il nostro Ordinamento, generando confusione ed aspettative disattese. In questa situazione “solo gli interventi dei Prefetti in autotutela gerarchica valgono, in effetti, a rimuovere, con garanzie di uniformità su tutto il territorio nazionale, un’apparenza di atto (che, finché resta in vita, appare idoneo a generare incertezze e difficoltà amministrative) e, quindi, in

definitiva, ad assicurare la certezza del diritto connessa a questioni relative allo stato delle persone”. In sostanza, la sentenza conferma che, in presenza di situazioni eccezionali legate alla illegittimità degli atti trascritti, l’ordinamento possa e debba reagire provvedendo all’annullamento in sede di autotutela a cura del Prefetto, al fine di eliminare sollecitamente quanto indebitamente trascritto. Tale orientamento ha trovato applicazione, dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, da parte del Prefetto di Napoli in altra situazione: un atto di nascita formato all’estero, in cui il neonato veniva dichiarato come figlio di due madri, per contrarietà all’ordine pubblico, in quanto tale ipotesi è attualmente in contrasto con i principi fondamentali del nostro Ordinamento. In conclusione, a prescindere dalle argomentazioni strettamente giuridiche, appare doverosa una breve considerazione sul regolamento dello stato civile, quale disciplina specifica di tale servizio emanato con l’intento di consentire la registrazione degli eventi di stato civile, con la finalità di acclarare la condizione di ogni cittadino (status) attraverso le vicende che avvengono nel corso della propria vita, sempre però nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento e nell’osservanza di tutte le disposizioni normative esistenti. Il regolamento non deve essere usato per un uso non corretto (come avvenuto nelle trascrizioni dei matrimoni omosessuali effettuate dai Sindaci) di quelle norme che dovrebbero, al contrario, riconoscere e legittimare solamente quelle situazioni che sono ammesse e consentite dal nostro ordinamento. I principi fondamentali sono stati ben compresi e messi in pratica dagli Ufficiali di Stato Civile delegati che si sono ben guardati dal procedere a trascrizioni di atti contrastanti con il nostro Ordinamento, dimostrando professionalità, serietà e competenza davvero encomiabili.

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ad imposta di bollo pari a euro 16, ai sensi dell’art. 4 della tariffa all. “A” al d.P.R n. 642/1972 sia del rifiuto del pagamento dell’imposta da parte del sottoscrittore; 2) segnalazione all’Ufficio del Registro del nominativo del sottoscrittore inadempiente agli organi competenti in materia di accertamento delle violazioni alle norme sull’imposta di bollo, così come prescritto dall’art. 35 del d.P.R. n. 642/1972 ed invio di copia del frontespizio della busta, su cui era stata apposta la firma e il relativo atto di autentica. In tale comunicato veniva consigliato infine di inviare copia di tale segnalazione anche al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per eventuali provvedimenti di competenza. Tutto ciò, si ribadisce, è stato predisposto da ANUSCA nel pieno rispetto delle disposizioni e interpretazioni vigenti in quel momento. La vicenda ha avuto poi il seguente inaspettato sviluppo.In data 23/10/2015 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa di Roma, con la Risoluzione n. 91/E è intervenuta sull’argomento, sconfessando clamorosamente l’interpretazione fornita dalla Direzione Regionale di Bologna e ha affermando invece in modo succinto che “A parere della scrivente, nell’ambito applicativo della citata previsione esentativa devono essere ricondotte anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto tale disposizione appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale. Si ritiene, pertanto, che anche l’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi dell’Ordine professionale dei geologi, eseguita ai sensi del citato articolo 14, possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 1 della tabella

(continua da pag. 12: Imposta...) annessa al DPR n. 642 del 1972”.Ciò premesso, se da un lato risulta evidente e scontato che tutti si debbano attenere a tale ultima interpretazione, stante la prevalenza gerarchica della Direzione Centrale Normativa rispetto alle Direzioni Regionali, non possiamo esimerci dall’esprimere numerose perplessità al riguardo. Innanzitutto risulta doveroso sottolineare che la stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito più volte che in materia tributaria, alle

norme che sanciscono l’esenzione di determinate categorie di atti e documenti da qualsiasi imposta e tassa, si deve applicare il principio generale, sancito dall’art. 14 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, secondo cui “le leggi (...) che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.Il principio della non estensibilità in “via analogica” delle norme esentative in materia tributaria è stato altresì confermato anche dalla giurisprudenza, si veda a titolo di esempio la sentenza della Corte di Cassazione 8 ottobre 1997, n. 9760.In secondo luogo, mentre la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale di Bologna, pur essendo un organo periferico, aveva affrontato la questione con il dovuto approfondimento normativo ed ermeneutico, non appare dello stesso tenore la risoluzione della Direzione Centrale di Roma: manca infatti nel dispositivo la motivazione giuridica che ha portato ad una inversione

interpretativa.La suddetta risoluzione infatti riporta come motivazione unicamente la seguente affermazione: “a parere della scrivente”.Ci si chiede allora come possa la suddetta “scrivente” assimilare l’elezione degli organi rappresentativi di un collegio professionale, con l’esercizio dei diritti politici, applicando in tal modo, di fatto, unicamente quel “criterio analogico” più volte negato. Infatti, se da un lato il procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi, così come disciplinato dall’art. 3 del d.P.R. 169/2015, costituisce indubbiamente espressione dei principi di democrazia tutelati dalla Costituzione, non può d’altra parte non rilevarsi che è la stessa Costituzione a contraddistinguere e qualificare il diritto di voto, di cui all’art. 48, quale diritto inviolabile di tutti i cittadini di prendere parte alle consultazioni elettorali e di partecipare alla vita politica della Nazione. Ora, se da un lato è pur vero che agli ordini professionali è stata riconosciuta la qualificazione di organismo di diritto pubblico, tali enti continuano comunque ad essere organismi rappresentativi di specifiche categorie professionali private, che nulla hanno a che fare con il principio di universalità e di pluralismo democratico cui è improntato il diritto di voto garantito dalla Costituzione e sul quale si ritiene correttamente fondato il parere dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale di Bologna. Detto questo, tuttavia, prendiamo atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa di Roma, la quale prevale sulle risoluzioni delle Agenzie Regionali e, quindi, anche su quella della Regione Emilia Romagna e, nonostante le perplessità che continuiamo a nutrire al riguardo, ci adeguiamo. Rimane solo il rammarico di aver dovuto, ancora una volta, subire ingiustamente critiche e accuse per il solo fatto di aver applicato delle disposizioni vigenti.

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Grazie ad un esponente della categoria dei Segretari Comunali, abbiamo colto

l’occasione di analizzare nel dettaglio una direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica passata, probabilmente, inosservata ai più.Ci riferiamo alla Direttiva n. 10/2010 del 30 luglio 2010 inerente la “programmazione della formazione nelle Amministrazioni Pubbliche”. Con tale fonte il Dipartimento della Funzione Pubblica dettò specifiche linee di indirizzo in materia di formazione nelle P.A. partendo dai vincoli di finanza pubblica che imponevano ed impongono tutt’oggi di rispettare dei precisi limiti di spesa.In particolare l’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 – prevede che “...a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica

LA FORMAZIONE IN ACCADEMIA NON SOGGIACE AI LIMITI DI SPESA

di Claudio Pagano - Responsabile Area Amministrativa Finanziaria Comune Vobbia

(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione...”. L’impatto di questa disposizione, ovvero l’applicazione concreta nelle singole realtà aziendali della P.A., ed in particolare dei Comuni, ha provocato inevitabili azioni di razionalizzazione delle attività formative che, in

alcuni casi, si sono tradotte con il quasi azzeramento delle spese di formazione, con conseguenze molto negative soprattutto negli enti medio-piccoli laddove i dipendenti si trovano sempre più spesso impegnati ad affrontare molteplici novità normative e regolamentari senza poter essere accompagnati dall’indispensabile aggiornamento professionale. La direttiva della Funzione Pubblica innanzi richiamata, a tutt’oggi pienamente vigente, ha il pregio di evidenziare alcune tipologie di attività formative che restano escluse dai limiti di spesa ex art. 6 D.L. n. 78/2010. Specificatamente si prevede che “sono pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competente nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, rotazione delle mansioni, ecc.)”.Al riguardo di queste singoli voci “derogate” dai limiti di spesa è opportuno evidenziare che l’offerta formativa dell’Anusca fornita presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe rientra a pieno titolo tra di esse. Infatti la declinazione fattuale della programmazione formativa di Anusca nell’Accademia deve considerarsi come attività di “tutoring” e “mentoring”.Pertanto il nostro amico Segretario Comunale potrà inviare la “sua” dipendente, che è stata trasferita da un giorno all’altro all’ufficio demografico senza conoscere nulla della materia, ad un corso base tenuto presso l’Accademia senza dover sottostare ai limiti di spesa del famigerato art. 6 D.L. n. 78/2010.

19-20 Gennaio 2016L’avvio dell’A.N.P.R.: dalla sperimentazione al subentro dei Comuni

L’impatto organizzativo della nuova anagrafe nazionaleAlessandro Francioni, Noemi Masotti, Romano Minardi

3-4-5 Febbrario 2016Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica

Lo Stato CivileInsegnamenti di base ed esercitazioni pratiche

Grazia Benini, Renzo Calvigioni, Antonia De Luca

10-11 Febbraio 2016L’Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe alle prese

con l’emergenza immigrazioneRenzo Calvigioni, Noemi Masotti

16-17-18 Febbraio 2016Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica

Il servizio elettoraleConoscenze di base ed approfondimenti

Iginio Del Vecchio, Roberta Mazza, Sergio Santi

23-24-25 Febbraio 20162016: ANAGRAFE ANNO “ZERO”

L’A.N.P.R. prima, durante e dopo il subentroLa “nuova” Anagrafe Nazionale: cosa resta e cosa cambia

L’esperienza dei Comuni già subentratiAlessandro Francioni, Romano Minardi, Liliana Palmieri

I PRIMI EVENTI 2016 IN ACCADEMIA

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È INIZIATA LA CAMPAGNA TESSERAMENTO PER L’ANNO 2016. QUOTE, ANCORA UNA VOLTA, INVARIATE, MA TANTI BENEFIT IN PIÙ PER I NOSTRI

ASSOCIATI…UN MOTIVO IN PIÙ PER CONTINUARE A SCEGLIERE ANUSCA ED UN’OTTIMA RAGIONE PER COMINCIARE A FARLO!

PIEMONTE: CONVENZIONI PER I SOCI ANUSCA

In questo numero, andiamo alla scoperta delle opportunità riservate ai soci ANUSCA in Piemonte

Visitando Torino, non si può dimenticare di ammirare la Mole Antonelliana, simbolo della città. ANUSCA ci ha pensato per Voi. Presentando la tessera associativa in corso di validità, si avrà diritto ad un biglietto a prezzo scontato per la visita alla cupola: un percorso inedito, a piedi dal piano terra fino alla Terrazza Panoramica a 85 m di altezza lungo le scale dell’intercapedine della Mole. E poiché questo gioiello dell’architettura italiana ospita il Museo Nazionale del Cinema perché non concedersi una full immersion nel magico mondo di pellicola & grande schermo? Ciò che rende davvero unico il Museo è la peculiarità del suo allestimento, articolato su più livelli espositivi, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come capita quando si assiste alla proiezione di un film. La visita si snoderà, in una cornice di scenografie, proiezioni e giochi di luce, lungo una ricca esposizione di fotografie, cimeli e contenuti multimediali. La tessera ANUSCA consentirà, anche in questo caso, di accedervi a prezzi di favore.

Oltre ad arte e cultura, non si poteva trascurare lo shopping. ANUSCA ha stipulato per i propri soci una convenzione anche in uno dei templi italiani degli acquisti, il notissimo e gettonatissimo Serravalle Designer Outlet di Serravalle Scrivia: una galleria di marchi trendy e prestigiosi di abbigliamento, calzature e accessori per grandi e piccini.Ai Soci Individuali ANUSCA sarà riconosciuto uno sconto del 10% sui prezzi Outlet nei negozi aderenti all’iniziativa. Per usufruire della Convenzione i Soci dovranno presentare la tessera in regola per l’anno in corso con un documento d’identità presso l’Ufficio Informazioni di Serravalle Designer Outlet dove verrà

loro rilasciata una Privilege Card, utilizzabile tutta la settimana per la merce non in saldo/promozione. La Card potrà essere rilasciata ogni volta che i Soci si recheranno presso la struttura per fare acquisti.

E chi avesse bisogno di soggiornare, alla scoperta della regione di Gianduia, sarà possibile scendere, a tariffe molto favorevoli esclusive per gli associati, al Blu Hotel di Collegno, alle porte di Torino e all’Hotel Intra di Verbania per una bella passeggiata sul lungolago.

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OMOLOGAZIONE DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA MORTUARIA: SÌ O NO?

I regolamenti comunali di polizia mortuaria vanno ancora omologati come previsto dall’art. 345, comma

3, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265?Già in alcune risposte fornite in passato alle interpellanze di singoli Comuni il Ministero della Salute, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria, aveva rappresentato che “acquisito il parere del proprio Ufficio legislativo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in considerazione dell’entrata in vigore della legge regionale (…), questo Ministero non ha più competenza ad omologare i Regolamenti comunali di polizia mortuaria. Alla luce di quanto sopra puntualizzato, è ormai ineccepibile ed operativa la conseguente disapplicazione, rispetto ai Regolamenti comunali di polizia mortuaria, dell’art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27.07.1934, n. 1265”.Poteva rimanere il dubbio se ciò valesse solo nelle Regioni che si erano dotate di una normativa organica e completa in materia, ma a dissipare il dubbio ha provveduto sempre la stessa direzione del Ministero della Salute con la nota n. 23919 del 22.07.2015 indirizzata agli assessorati regionali alla sanità, che recita: “L’omologazione dei regolamenti locali di igiene e sanità e degli altri regolamenti comunali su materie sanitarie discende da quanto disposto dall’articolo 345 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (…). L’articolo 344 del medesimo Regio Decreto prevede che i regolamenti locali di igiene contengano anche le disposizioni relative alla polizia mortuaria. Si consideri che i regolamenti locali di igiene e sanità non sono più assoggettati, da tempo, ad alcuna omologazione da parte del Ministero della Salute. Premesso quanto sopra, sulla questione è stato appositamente interpellato l’Ufficio legislativo, che al riguardo (…) ha concluso che la cosiddetta omologazione dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria non è competenza dello scrivente Ministero, sia in presenza che in assenza di specifica legge regionale concernente la polizia mortuaria”.Tutto chiaro? Non proprio, visto che nel

di Graziano Pelizzaro - Esperto ANUSCA

frattempo è stato pubblicato il D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2015 “Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” che al punto 5 della tabella allegato A) riduce da 90 a 60 giorni il termine di approvazione da parte della medesima direzione ministeriale dei regolamenti di polizia mortuaria.Forse ciò che era uscito dalla porta è poi rientrato dalla finestra? No, lo chiarisce ancora in chiusura la nota n. 23919 del 22.07.2015: “Per quanto concerne il D.P.C.M. n. 24

del 21/01/2015, che ancora menziona il desueto procedimento amministrativo di cui all’oggetto, si rappresenta che il medesimo verrà aggiornato, come periodicamente previsto, sulla base del nuovo orientamento giuridico deciso dall’Ufficio legislativo di questo Dicastero”.Si può ritenere, quindi, che sia sufficiente l’approvazione del regolamento di polizia mortuaria da parte del consiglio comunale? Nelle Regioni che si sono dotate di una normativa organica in materia, di norma è previsto che sui regolamenti in parola debba esprimere il proprio parere l’Azienda Sanitaria Locale, in particolare per gli aspetti igienico sanitari dello strumento normativo comunale. Riteniamo che questo adempimento debba considerarsi previsto anche per i Comuni situati nelle Regioni che ancora non hanno legiferato in materia di polizia mortuaria, proprio perché questo regolamento è da considerarsi come una appendice del regolamento locale di igiene, per tutti.Il parere dell’ASL sullo schema di regolamento di polizia mortuaria naturalmente va acquisito prima della approvazione da parte del Consiglio Comunale.

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di Damiano Cuppi - Responsabile Progetto ANA-CNER Lepida Spa

Il sistema AnaCNER rappresenta uno dei punti cardine del Modello di Amministrazione Digitale nato

dall’esperienza della Community Network Emilia-Romagna (CNER) e ideato per consentire la federazione delle infrastrutture ICT di Enti e PA locali, al fine di realizzare servizi integrati mediante regole e prassi condivise. Promossa e coordinata da Regione Emilia-Romagna e con funzioni tecnologiche e organizzative in capo a LepidaSpA, la CNER è finalizzata a mettere in condizione gli Enti di disporre degli stessi strumenti e opportunità nello sviluppo della società dell’informazione.Gli Enti a cui si rivolge il modello sono quelli presenti sul territorio, già attori della CNER: i Comuni, le loro forme associate (in primis le Unioni) e le Province, che usufruiscono di un ampio catalogo di strumenti già realizzati e disponibili, oltre alla Regione stessa che ha approvato il modello con Delibera di Giunta del 17 dicembre 2012.Obiettivo del Modello di Amministrazione Digitale è, evidentemente, arrivare all’erogazione di servizi a valore aggiunto per l’utente finale, contribuendo in modo sostanziale alla semplificazione del rapporto cittadino/Pubblica Amministrazione e offrendo il più possibile servizi in una logica unitaria.AnaCNER, infrastruttura tecnico-organizzativa di riferimento di Regione Emilia-Romagna, nasce pertanto con l’obiettivo di facilitare i Comuni del territorio regionale, nonché le altre PPAA autorizzate o i soggetti privati gestori di servizi pubblici, nella consultazione di dati anagrafici e l’estrazione di elenchi, garantendo l’adempimento di quanto previsto dall’art. 43, comma 4° del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono consentire alle altre pubbliche amministrazioni la libera consultabilità per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati, così come recentemente rafforzato

dalla legge 183/2011 e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.A supporto del sistema, è stato definito un impianto convenzionale che prevede uno schema che regola il rapporto fra i Comuni aderenti e la Regione, la quale a sua volta stipula apposite convenzioni con i vari soggetti interessati alla fruizione del servizio, definendo nel dettaglio le modalità di accesso ai dati anagrafici in base alle norme giuridiche che lo sostengono.Dal punto di vista tecnologico l’architettura prevede una struttura di intermediazione centrale, detta anche nodo centrale, installata a livello regionale e tanti nodi periferici quanti

sono i Comuni del territorio regionale che aderiscono al servizio. Per la conduzione e la diffusione del sistema AnaCNER, Regione Emilia-Romagna si avvale di un Centro di Supporto dedicato, gestito da LepidaSpA insieme ad ANUSCA che, negli anni, ha garantito la competenza di dominio necessaria a governare l’iter amministrativo-giuridico di convenzionamento dei vari richiedenti. Ad oggi il sistema ha raggiunto un elevatissimo livello di diffusione grazie, primariamente, alla proficua collaborazione di tutti gli attori coinvolti.127 sono i Comuni convenzionati, di cui 83 consultabili per una copertura, in termini di popolazione residente di 1.880.000 abitanti. Tra questi spiccano 4 Comuni capoluogo: Bologna, Modena, Ferrara e Forlì ai quali, a breve, si aggiungerà anche Cesena. Da sottolineare inoltre la copertura capillare del territorio, sempre nell’ottica di perseguire il principio “di mettere in condizione gli Enti di disporre degli stessi strumenti e opportunità”: almeno un Comune di ogni provincia,

ANACNER: UN ESEMPIO DI FATTIVA COLLABORAZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LEPIDASPA, COMUNI ED ANUSCA

ad eccezione di Piacenza, è consultabile sul sistema.Nel tempo, quindi, il sistema è cresciuto e sono cresciuti, di conseguenza, i dati potenzialmenti accessibili. Tutto ciò ha reso AnaCNER sempre più appetibile rispetto alle Amministrazioni Procedenti interessate a consultare i dati anagrafici; sono 66 infatti le Pubbliche Amministrazioni o i soggetti privati gestori di servizi pubblici convenzionati. Tale volume di Amministrazioni coinvolte ha richiesto un’approfondita e certosina analisi dei presupposti normativi di riferimento, in modo da regolamentare adeguatamente l’accesso del personale di queste amministrazioni rispetto al fabbisogno evidenziato.D’altra parte, però, gli utilizzatori del sistema hanno tratto enormi benefici in termini di tempo risparmiato nella gestione e nell’istruzione delle pratiche: i Comuni in primis che hanno registrato una netta diminuzione del numero di richieste pervenute e le Amministrazioni Procedenti che, potendo accedere ai dati dei vari Comuni aderenti da un unico portale, hanno reso molto più efficiente il processo di “approvvigionamento” del dato anagrafico.Proprio nello scorso ottobre si è tra l’altro registrato il picco di richieste di consultazioni ed elenchi sui Comuni in linea, pari a 13.200 (oltre 90.000 nell’anno).Tra i più attivi sul sistema i Carabinieri, le Questure, la RAI, i Gestori di servizi di riscossione e trasporto.Raggiunto questo livello di consolidamento del sistema, il prossimo passo consiste nel facilitare il percorso dei propri Comuni verso il primo popolamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, “facendo parlare” i nodi periferici del sistema AnaCNER con il Sistema nazionale.Ovviamente, poi, AnaCNER continuerà ad offrire i suoi servizi agli Enti sino a quando il sistema nazionale non offrirà un servizio equivalente, anche con i meccanismi di consultazione storica attualmente in essere.

Pag. 21 COMUNI IN VETRINA

VISITANDO BAGALADI, SULLA STRADA PER L’ASPROMONTE

Il Comune di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria, piccolo centro di mille abitanti situato lungo la

strada per raggiungere l’Aspromonte in una cornice caratterizzata dalla folta presenza di uliveti e acque minerali, è una delle porte di accesso al Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’etimologia del nome “Bagaladi” pare derivi dai termini greci “Bag” (Vallum –Val) e «aladi» (olio in greco-moderno), da cui è possibile trarre la frase “Valle dell’olio”: il Comune è noto proprio per la notevole produzione di olio d’oliva. Si ipotizza anche che il nome di Bagaladi provenga dalla parola araba Baha-Allah che significa «bellezza che viene da Dio»: è possibile infatti legare l’origine del Comune alle storiche invasioni saracene in Italia meridionale.Gli storici locali avanzano l’ipotesi che il centro sia stato fondato dopo il X secolo, in considerazione del fatto che il territorio di Bagaladi (Valle Tuccio) ospitava, numerosi monasteri basiliani: la Badìa di San Teodoro in prossimità dell’attuale centro abitato (infatti il Santo patrono è proprio San Teodoro Martire), il Monastero di S. Angelo, ed ancora S. Fantino e S. Michele.Da vedere la chiesa parrocchiale di San Teodoro, che conserva opere e tesori d’arte, di epoche diverse. Sull’altare maggiore è conservata una croce marmorea di pregevole fattura. In una cappella, vicino l’altare, è custodito il gruppo marmoreo dell’Annunziata:

quattro statue in marmo bianco carrarese, la cui esecuzione è attribuita ad Antonello Gaggini. Di rilievo storico-artistico, sono le campane di bronzo che presentano, una lo stemma con la Croce di Sant’Andrea e, l’altra, l’emblema dell’Annunziata. Dalla statale 187, salendo verso Bagaladi, sono d’interesse paesaggistico le numerose case coloniche, frantoi e mulini ad acqua del XVIII e del XIX secolo. Ancora uliveti, sorgenti d’acqua e pregevoli opere artistiche sono il vanto degli abitanti di Bagaladi che vivono in una zona meritevole per le sue bellezze naturali e per la sua posizione. Fra gli eventi di maggior interesse ricordiamo la Festa del Gonfalone,

che si ripete tutti gli anni ogni prima domenica di Agosto. Si tratta di una manifestazione folcloristica tra le più importanti della provincia, che si svolge prevalentemente in Piazza della Libertà, luogo d’incontro e di svago, oltre che di crescita culturale e sociale. Significativa è la partecipazione di tanti visitatori della zona e non solo, per una festa che mira a salvaguardare le tradizioni, gli usi ed i costumi locali, nonché a valorizzare la cultura rurale ed a promuovere i prodotti tipici e genuini. Inoltre ogni anno, il 26 dicembre e il 6 gennaio si tiene il rinomato Presepe Vivente: il percorso del Presepe si svolge nel cuore del centro storico, accompagnato dalla degustazione dei prodotti tipici locali.Bagaladi si è iscritto per la prima volta ad ANUSCA nel 2015, scegliendo direttamente la quota D ed ha inoltre ospitato una iniziativa aperta agli operatori della provincia lo scorso 22 settembre sull’attualissimo tema “Donazione degli organi, una scelta in Comune”, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Reggio Calabria ed il Coordinatore Regionale del Centro Trapianti Rita Mancini.Abbiamo avuto il piacere di parlare con il Dottor Fortunato Visalli, Responsabile dei Servizi di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Bagaladi e nostro associato dal lontano 1983, quando la nostra Associazione iniziava il suo lavoro a favore dei dipendenti comunali che operano all’interno dei Servizi Demografici. Il Dottor Visalli ci racconta di essere molto legato ad ANUSCA, perché ha sempre partecipato ai corsi di formazione e d’aggiornamento, alle giornate di studio ed ai Convegni organizzati dall’Associazione, inoltre segue sempre gli aggiornamenti pubblicati sul nostro sito, in particolar modo le notizie del giorno, sulle modifiche applicate alla legge in materia d’anagrafe, ed i questi risolti dai nostri Esperti. Ringraziamo il Comune di Bagaladi, siamo felici di accoglierlo nella Famiglia ANUSCA!

Il Sindaco Santo Monorchio

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI1) Cittadino comunitario privo di permesso di soggiorno e attestazione dell’ufficiale d’anagrafe – attestazione permanenteVorrei un chiarimento in merito al rilascio dell’attestazione permanente per i cittadini comunitari. Si può rilasciare un’attestazione ad un cittadino UE che non ha mai avuto un permesso di soggiorno o un’attestazione dell’ufficiale d’anagrafe?

Risponde l’esperto ANUSCAAndrea Dallatomasina

Come noto alla luce delle indicazioni dettate dalla Corte di Giustizia Europea, l’Ufficiale d’anagrafe non potrà più fare riferimento alle “vecchie regole” (verificare della sola iscrizione anagrafica), ma dovrà accertare l’effettivo possesso delle condizioni di soggiorno per l’arco temporale dei cinque anni previsto dalla normativa. In poche parole spetterà al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti (così come previsto dall’articolo 16 comma 1 del Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30 ove viene riportare “dalla richiesta

corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni”) mentre spetterà all’Ufficiale d’Anagrafe la gravosa e delicata valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’attestato permanente. Il cittadino potrà aver posseduto nell’arco dei 5 anni anche requisiti di natura diversa: questi dovranno essere valutati nel loro complesso fino alla concorrenza del periodo di 5 anni caratterizzato dalla sussistenza dei requisiti. Si ricorda che i permessi o carte di soggiorno a tempo indeterminato, attestati di iscrizione ai sensi del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30 nonché l’iscrizione anagrafica a far data dal 11 Aprile 2007 senza interruzione non costituiscono più titoli idonei a dimostrare implicitamente il possesso dei requisiti richiesti per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, occorrerà invece la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 comma 1 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, per un periodo di almeno 5 anni. Il cittadino comunitario quindi dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, quanto alla continuità e alla legalità del soggiorno quinquennale, e precisamente: - che è in possesso delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, per la maturazione del diritto di soggiorno permanente (da dimostrare documentalmente!) - di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall’articolo 14 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30 - di

non essere stato oggetto di misure di allontanamento di cui all’articolo 18 comma 2 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30.Quindi il cittadino dell’Unione avrà diritto al rilascio dell’attestato di soggiorno permanente quanto dimostra documentalmente di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa nel territorio nazionale per un periodo superiore ai 5 anni alle condizioni stabilite dall’articolo 7 comma 1 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30. Sperando di essere stato esaustivo e di aver chiarito tutti i dubbi, resto a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

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