notiziario anusca 2015 - 09 settembre

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NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXIX, n. 9 • Settembre 2015 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe Rifugiati e richiedenti asilo: la circolare del Ministero dell’Interno ..........................pag. 3 AGID riconosce il ruolo di ANUSCA..pag. 5 Riacquisto della cittadinanza italiana: a chi tocca l’esito di accertamento ............pag. 11 Rilevazioni ISTAT separazioni e divorzi ex lege 162/2014 ........................................pag. 12 ANUSCA collabora a un DDL sulla cittadinanza ............................................pag. 13 Protezione giuridica e amministrazione di sostegno. Parte seconda ....................pag. 16 E ALL’INTERNO (continua a pag. 6) EMANATO IL D.P.R. DI ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO ANAGRAFICO di Liliana Palmieri L’ANPR SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO TASSELLO (continua a pag. 9) A CHIANCIANO TERME DA PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO di Andrea Antognoni I servizi demografici protagonisti del cambiamento. Non c’è bisogno di troppe parole per spiegare agli operatori il significato del titolo del 35° Convegno Nazionale ANUSCA, in programma dal 23 al 27 novembre a Chianciano Terme: nel termine “cambiamento” c’è la quotidiana sfida di chi si impegna a spiegare al cittadino le ultime novità o interpretazioni normative, dal dirigente del grande Comune chiamato a dirimere un caso complesso, all’impiegato del più piccolo paesino di provincia che, con altrettanta competenza, naviga in un universo di leggi e circolari sempre più esteso e lavora per tradurlo in servizi di qualità ai suoi cittadini. Ecco, questo è quello che facciamo e questo è quello che siamo: professionisti della Pubblica Amministrazione a U n ulteriore passo avanti è stato compiuto nel lungo e complesso cammino che sta portando le oltre 8.000 anagrafi comunali verso l’anagrafe unica nazionale, o meglio, verso quella che è oramai nota come ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), istituita dall’art. 62 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Puntuale come un temporale estivo (ne abbiamo avuti tanti in passato... e sempre nel bel mezzo del solleone…) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.8.2015 il d.P.R. 17/07/2015, n. 126: “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente” . Si tratta, in estrema sintesi, del provvedimento normativo che svolge il delicato compito di adattare l’attuale regolamento anagrafico, in vigore dal 1989, anche se modificato in diverse occasioni, al nuovo impianto TI ASPETTIAMO NELLA SALA “LORENZO IL MAGNIFICO” DI CHIANCIANO TERME PER RIEMPIRLA!

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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Page 1: Notiziario ANUSCA 2015 - 09 Settembre

NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXIX, n. 9 • Settembre 2015 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

Rifugiati e richiedenti asilo: la circolare del Ministero dell’Interno ..........................pag. 3

AGID riconosce il ruolo di ANUSCA..pag. 5

Riacquisto della cittadinanza italiana: a chi tocca l’esito di accertamento ............pag. 11

Rilevazioni ISTAT separazioni e divorzi ex lege 162/2014 ........................................pag. 12

ANUSCA collabora a un DDL sulla cittadinanza ............................................pag. 13

Protezione giuridica e amministrazione di sostegno. Parte seconda ....................pag. 16

E ALL’INTERNO

(continua a pag. 6)

EMANATO IL D.P.R. DI ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO ANAGRAFICO

di Liliana Palmieri

L’ANPR SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO TASSELLO

(continua a pag. 9)

A CHIANCIANO TERME DA PROTAGONISTIDEL CAMBIAMENTO

di Andrea Antognoni

I servizi demografici protagonisti del cambiamento. Non c’è bisogno di troppe parole per spiegare agli

operatori il significato del titolo del 35° Convegno Nazionale ANUSCA, in programma dal 23 al 27 novembre a Chianciano Terme: nel termine “cambiamento” c’è la quotidiana sfida di chi si impegna a spiegare al cittadino le ultime novità o interpretazioni normative, dal dirigente del grande Comune chiamato a dirimere un caso complesso, all’impiegato del più piccolo paesino di provincia che, con altrettanta competenza, naviga in un universo di leggi e circolari sempre più esteso e lavora per tradurlo in servizi di qualità ai suoi cittadini. Ecco, questo è quello che facciamo e questo è quello che siamo: professionisti della Pubblica Amministrazione a

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto nel lungo e complesso cammino che sta portando le

oltre 8.000 anagrafi comunali verso l’anagrafe unica nazionale, o meglio, verso quella che è oramai nota come ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), istituita dall’art. 62 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Puntuale come un temporale estivo (ne abbiamo avuti tanti in passato... e sempre nel bel mezzo del solleone…) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.8.2015 il d.P.R. 17/07/2015, n. 126: “Regolamento recante

adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”. Si tratta, in estrema sintesi, del provvedimento normativo che svolge il delicato compito di adattare l’attuale regolamento anagrafico, in vigore dal 1989, anche se modificato in diverse occasioni, al nuovo impianto

TI ASPETTIAMO NELLA SALA “LORENZO IL MAGNIFICO” DI CHIANCIANO TERME PER RIEMPIRLA!

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Il fenomeno migratorio fa parte della storia antropologica dell’umanità. La storia dell’uomo è caratterizzata

da una costante mobilità di singoli, di gruppi, talvolta di interi popoli, da una regione all’altra della Terra, alla ricerca di migliori condizioni di vita. Né si può dire che si tratti di un fenomeno circoscritto a determinati popoli o particolari aree geografiche; al contrario, si tratta di un fenomeno mondiale che non ha risparmiato nessuno, seppure in forme e dimensioni molto diverse. Anche l’Italia, per limitarci alla sua storia più recente, ha conosciuto dapprima, all’incirca fino agli anni Sessanta, il fenomeno dell’emigrazione, mentre da ormai molti anni assistiamo al fenomeno inverso, quello dell’immigrazione nel nostro Paese, anche se, per molti migranti, non è il punto di arrivo, ma di passaggio verso altri Stati europei.Purtroppo, si tratta di un fenomeno mai uguale a se stesso, in continua trasformazione, determinato da eventi spesso improvvisi e imprevedibili che mal si conciliano con la lentezza delle capacità decisionali di coloro che ne subiscono gli effetti e che dovrebbero affrontarlo e trovare le soluzioni più adeguate ed efficaci. Eppure, oggi più che mai, malgrado nessuno ne sottovaluti l’impatto sociale, economico e, soprattutto, umanitario, mancano misure essenziali per “governare” un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza umanitaria, non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa e non solo.Oggi, questo fenomeno ha il volto, spesso purtroppo tragico, dei rifugiati e dei richiedenti asilo che fuggono da vaste aree di guerre combattute senza regole e senza rispetto dei più elementari principi di umanità. Questa particolare condizione riconosciuta ad almeno la metà delle migliaia di migranti che approdano sulle coste del nostro Paese (dati del Viminale), non può essere affrontata esclusivamente sulla base delle regole che, normalmente, trovano applicazione per i cittadini

EVOLUZIONE DEL FENOMENO MIGRATORIO, ANAGRAFI E QUESTUREI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

di Romano Minardi

stranieri che decidono di trasferirsi in Italia per altri motivi, quali il lavoro, il ricongiungimento famigliare, lo studio, ecc. Le norme giuridiche e, soprattutto, le Convenzioni Internazionali che tutelano la condizione degli stranieri che fuggono da zone di guerra e di persecuzioni, nonchè i diritti da essa derivanti, sono note a tutte le autorità politiche e amministrative del nostro Paese.

Fra coloro che, per la loro funzione istituzionale, si trovano ad affrontare la complessità di questa emergenza, in prima linea troviamo le Questure e gli Uffici Anagrafe dei Comuni; le difficoltà che gli ufficiali d’anagrafe devono affrontare quotidianamente, spesso, sono aggravate dalla mancanza di collegamenti diretti con le stesse Questure i cui comportamenti non sempre si conciliano con le norme anagrafiche vigenti.Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – ha ritenuto opportuno intervenire con una circolare del 18.5.2015, a seguito di segnalazioni che lamentavano irregolarità nel comportamento della Questura di Roma, proprio in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno in favore di cittadini stranieri titolari di protezione internazionale (rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria). È appena il caso di osservare che si tratta di comportamenti piuttosto diffusi fra le Questure e non

solo in quella di Roma.La circolare del 18 maggio riveste una particolare importanza, in quanto si tratta, forse, della prima volta in cui il Ministero affronta il problema del rapporto esistente fra “permesso di soggiorno e diritto all’iscrizione anagrafica”, affermando con chiarezza, laddove ce ne fosse bisogno, che “...il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il

presupposto per l’iscrizione anagrafica e non anche il contrario”. Il Ministero ha colto l’occasione per chiarire questo rapporto, non solo per i cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, ma anche, in generale, per tutti gli stranieri che entrano nel nostro Paese.La nota ministeriale richiama, innanzi tutto, il principio fondamentale previsto dal nostro ordinamento che riconosce il diritto alla residenza per tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, sulla base dell’art. 6, comma 7 del D.lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione) che dispone: “Le iscrizioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani...”.Tuttavia, per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, il diritto alla residenza/iscrizione anagrafica è anche oggetto della Convenzione

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(continua da pag. 3: Consiglio...)

di Ginevra, il cui art. 26 prevede che “Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza”.Fatte queste premesse, il Ministero richiama gli ufficiali d’anagrafe al rispetto di questi principi e alla loro attuazione pratica, che si traduce nell’obbligo di iscrizione anagrafica. Tale obbligo sussiste pienamente

anche in mancanza di una sistemazione alloggiativa certa e cioè nel caso in cui il cittadino straniero regolarmente soggiornante “viva in alloggi di fortuna o addirittura per strada”. In pratica, il Ministero conferma che anche il cittadino straniero che si trovi in condizione di persona senza senza fissa dimora, ha gli stessi diritti anagrafici del cittadino italiano; diritti che, come è noto, si traducono nel diritto/dovere di iscrizione anagrafica nel luogo di domicilio, inteso in senso ampio come “luogo in cui la persona...concentra la generalità dei propri interessi...” (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775). “Il diritto alla residenza – precisa il Ministero dell’interno – viene, infatti, preservato nonostante la precarietà della condizione di vita della persona,

essendo un diritto soggettivo”.Per quanto riguarda le modalità di iscrizione delle persone senza dimora, valgono, ovviamente, gli stessi criteri previsti per tutti coloro che si trovano in questa particolare condizione; l’iscrizione nella via convenzionale, territorialmente inesistente, è sempre la soluzione preferibile, pur essendo consentita anche l’iscrizione all’indirizzo corrispondente al domicilio e cioè al luogo dei propri interessi.La seconda parte della circolare

SEI SOCIO ANUSCA? ISCRIVITI AL FORUMPER UN CONFORNTO COI COLLEGHI

DI TUTTO IL PAESE

ministeriale non si rivolge, se non indirettamente, agli ufficiali d’anagrafe, bensì molto più puntualmente alle Questure; tuttavia, le disposizioni del Ministero sono di estremo interesse anche per le anagrafi.Nello specifico, si affronta il tema del “rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale”; questi i punti salienti della circolare.1. L’assenza di iscrizione anagrafica non può avere alcuna rilevanza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno; infatti, è proprio il permesso di soggiorno il presupposto per l’iscrizione anagrafica e non anche il contrario.2. Le norme vigenti prevedono, espressamente, che il richiedente, titolare dello status di protezione

internazionale, non abbia alcuna necessità di dimostrare di essere in possesso di una sistemazione alloggiativa. Il comma 6, dell’art. 9 del Reg. di attuazione del T.U. Imm. approvato con DPR n. 394/1989, chiarisce che la documentazione richiesta ordinariamente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno indicata nei commi 3 e 4 dello stesso art. 9 (tra cui si richiama anche la disponibilità dell’alloggio), non è necessaria per i cittadini stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale, né in caso di prima richiesta di permesso di soggiorno, né in caso di richiesta di rinnovo dello stesso.3. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, per i titolari di protezione internazionale non sussiste l’obbligo di dimostrazione della disponibilità di un alloggio, né dell’iscrizione anagrafica.4. Qualora, tuttavia, la Questura, per motivi di sicurezza, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia avere formale certezza della residenza anagrafica dei suddetti cittadini stranieri che non hanno una situazione alloggiativa certa, la dimora abituale potrà essere comprovata dalla iscrizione anagrafica, anche nella via fittizia, delle persone che non hanno fissa dimora.Le disposizioni della circolare in oggetto sono chiare, motivate da precise norme giuridiche e principi consolidati e, perciò, assolutamente condivisibili; mancherebbe solo un richiamo alla necessità che anche le Questure, essendo Pubbliche Amministrazioni, cominciassero (sarebbe sempre troppo tardi) ad applicare anche quelle norme che impongono a “TUTTE” le Pubbliche Amministrazioni di non richiedere più certificati, ma di acquisire i dati anagrafici d’ufficio tramite appositi collegamenti informatici o con semplici istanze rivolte direttamente agli uffici anagrafe (art. 18, L. n. 241/1990 – art 43 DPR n. 445/2000).

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AGID RICONOSCE IL RUOLO DI ANUSCAPubblicato sul sito di AgID un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori verso la piena realizzazione di ANPR.Fra i soggetti coinvolti nel progetto viene esplicitato un ruolo di ANUSCA. Un riconoscimento istituzionale importante dell’autorevolezza e della credibilità che l’Associazione ha saputo conquistare in questi trentacinque anni di storia.

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servizio dei cittadini. Ecco perché ANUSCA sceglie di improntare al “cambiamento” in corso, stavolta davvero deciso e inesorabile, l’imminente edizione toscana del Convegno Nazionale. Cambiamento non solo delle norme e delle sempre più complesse responsabilità, ma anche cambiamento di una società sempre più precaria, con i segni della crisi e della povertà di giorno in giorno visibili e con problematiche di tipo sociale che si intrecciano alle vicende anagrafiche. E allora, come ogni anno, l’Associazione sta mettendo a punto un programma completo, in cui le voci degli esperti si uniranno a quelle di docenti e professionisti del diritto per approfondire le tematiche di maggior interesse, con una prospettiva di ampio respiro senza però dimenticare il piano operativo. Perché, se è vero che di cambiamenti ce ne sono stati tanti, mai però si era vista una simile accelerazione: questa è la sfida da cogliere, la sfida della complessità, che può far accrescere il meglio della nostra categoria, quella passione e quella voglia di migliorare la propria professionalità che accompagna la grandissima parte degli operatori. ANPR - Lavori in corso, potremmo dire. ANUSCA sta partecipando con diversi esperti ai tavoli di lavoro della nuova Anagrafe Nazionale. Il convegno sarà l’occasione per fare il punto, con i contributi di Ministero dell’Interno e Sogei, sull’iter dei lavori e sulle modifiche normative intervenute nel 2015, a cominciare dagli interventi fatti sul regolamento anagrafico. Sarà, come si è già visto, un processo lento ma il coinvolgimento diretto delle anagrafi è ormai alle porte e non vi è occasione migliore del Convegno Nazionale per approfondire tutti gli aspetti, da quelli operativi alle prospettive della gestione anagrafica dei cittadini effettuata su base nazionale.

ANAGRAFE: LE NUOVE SFIDE – L’intenzione dell’Associazione e dei relatori sia quella di puntare, come sempre, sulla professionalità a servizio delle problematiche del cittadino e della sempre maggiore complessità sociale. Le nuove sfide che si trova di fronte oggi l’ufficiale d’anagrafe sono quelle che lo portano a navigare, tra norme e interpretazioni, per bilanciare la sua mission istituzionale e il diritto soggettivo fondamentale di ogni cittadino all’iscrizione. Un bilanciamento che diventa, spesso, operazione complessa e necessita di tempo, capacità di analisi e traduzione

in atti dell’iter procedimentale, laddove si debba ricercare la risposta migliore, con la consapevolezza poi di avere di fronte cittadini (e associazioni, studi legali…) sempre più informati. Su questa traccia di fondo si muoveranno tutti gli interventi relativi all’evoluzione della complessità anagrafica, che va di pari passo con la complessità sociale: dai senza fissa dimora, di cui abbiamo più volte sentito parlare in tv, alla gestione dei richiedenti asilo, dalla sempre complicata iscrizione in istituti di cura, comunità, case di riposo e carceri. Per non parlare dello scollamento, ormai definitivo, del binomio casa-residenza, messo in crisi dalla normativa antiabusivismo, che costringe gli ufficiali d’anagrafe a fare i salti mortali per contemperare la corretta gestione dei cittadini, diritti costituzionalmente garantiti e la prevenzione di fenomeni di illegalità. LO STATO CIVILE - La complessità e il

costante cambiamento sono le parole d’ordine anche del sempre ricchissimo programma dello Stato Civile. A cominciare, ovviamente dalla gestione delle separazioni e dei divorzi davanti all’USC: a un anno dall’entrata in vigore della norma sarà possibile approfondire gli aspetti più problematici e le ricadute sul piano operativo. Ma la straordinaria ricchezza del lavoro degli ufficiali dello Stato Civile troverà espressione a Chianciano Terme anche con l’approfondimento di molti altri temi, da tenere costantemente monitorati perché costante è l’evoluzione delle normative (interne e comunitarie) e della giurisprudenza: vi sarà allora spazio per il riconoscimento della cittadinanza italiana (con alcune proposte di semplificazione a cui sta lavorando anche l’Associazione), il cognome del neo-cittadino italiano con sempre maggiore influenza del diritto europeo, e ancora la sempre maggiore complessità delle trascrizioni degli atti dall’estero, le varie particolarità legate alle dichiarazioni di nascita, le Unioni Civili, e altro ancora.TUTTO IL RESTO…NON È NOIA! – Il programma si arricchirà di molti altri interventi su numerosi argomenti, dall’elettorale alla documentazione amministrativa e, come ogni anno, vi saranno diversi workshop che affronteranno temi di interesse con un forte carattere operativo. E non mancherà, come sempre, un forte spazio alla risoluzione in tempo reale di quesiti e casi pratici. Ma oltre all’aspetto formativo, come ogni anno ciò che resterà sarà anche e soprattutto la partecipazione, il senso di appartenenza, i legami che si creano tra operatori di realtà e latitudini diverse, accomunati però dalla stessa passione e la stessa voglia di migliorare, di crescere insieme, di sostenersi. Tutti insieme, dal collega appena entrato nella galassia demografica a quello più esperto. Questo significa far parte di un’Associazione come ANUSCA, e questo è il convegno nazionale. I protagonisti del cambiamento non possono mancare.

(continua da pag. 1: A Chianciano...)

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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA RIFORME E SEMPLIFICAZIONEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO

Centro Congressi Excelsior c/o Grand Hotel ExcelsiorVia Sant’Agnese, 6 – CHIANCIANO TERME (SI)

23 - 27 novembre 2015PROGRAMMA DI MASSIMA

Lunedì 23 Novembre 2015- Serata di benvenuto

Martedì 24 Novembre 20151° sessione- Saluti delle Autorità- Introduzione del Presidente- Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Protagonisti, ruoli, risultati attesi e nuovi scenari- Informatizzazione dello stato civile: l’art. 10 DL 78/2015- La formazione quale strumento per le riforme e il riconoscimento del ruolo: i crediti formativi ANUSCA- L’evoluzione attesa con l’ANPR. I risultati dell’indagine 2° sessione- Tavola Rotonda: Profughi e rifugiati, cosa resta dopo l’emergenza: iscrizione anagrafica, presa in carico, assistenza legale, gestione convenzioni

Mercoledì 25 Novembre 20151° sessione- Gli italiani nel mondo: il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Criticità e proposte di semplificazione- Nuove modalità di risoluzione della crisi coniugale: le novità normative- Separazione e divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile: i primi dati ISTAT- Il cognome del neocittadino: tra passi ed i richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia- La celebrazione del matrimonio fuori dalla casa comunale: le richieste di una società che cambia- La trascrizione degli atti di nascita formati all’estero: contrarietà all’ordine pubblico e tutela dei diritti umani- Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: la responsabilitàdell’ufficiale di Stato Civile quando il dichiarante è unico genitore coniugato- La dichiarazione di nascita in casi particolari: genitori stranieri, non conosciuti, minorenni, senza fissa dimora2° sessione

- Il rispetto degli affetti e la loro tutela giuridica: legislazione nazionale e nuove dinamiche sociali- Tavola Rotonda: Separazione e divorzio consensuali. Facciamo il punto dopo un anno di applicazione della legge 162/2014

Giovedì 26 Novembre 20151° sessione- Le autenticazioni elettorali alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato- L’ufficiale elettorale - riflessioni su una figura atipica nell’organizzazione comunale- Proposte di semplificazione e contenimento delle spese in materia elettorale- Legge 241/1990: la legge 124/2015 e le nuove regole per l’autotutela con la riforma della P.A.- L’indicazione sulla carta d’identità del consenso/diniego a donare gli organi: una scelta consapevole e un salto di civiltà- Responsabilità da illegittimo trattamento dei dati personali- Documenti identificativi degli stranieri: carte d’identità, passaporti e permessi di soggiorno2° sessione- Tra diritti da garantire e scandali in TV: come gestire i senza fissa dimora?- L’iscrizione anagrafica in istituto di cura, case di riposo, ospedali e carceri: come orientarsi tra le varie fattispecie- - Tavola Rotonda: Casa Vs Residenza: le sfide di una società in trasformazione e delle norme antiabusivismo- Tavola Rotonda: Il neo cittadino italiano e le problematiche connesse agli adempimenti successivi all’acquisto della cittadinanza italiana: cambio di generalità, riconoscimento, trascrivibilità degli atti di stato civile formati all’estero

Venerdì 27 Novembre 2015- Tavola Rotonda: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI

WorkshopMartedì 24 novembre 2015:Ore 15 - La gestione dei conflitti allo sportello: strumenti di ausilio per l’operatoreOre 16 - Lo stato civile: teoria e pratica. Sentenze italiane e straniere: trascrizioni, annotazioni, adempimenti (A cura di Maggioli) Ore 17 - Traduzioni e legalizzazioni: Paese che vai, timbro che trovi Mercoledì 25 novembre 2015:Ore 9 - Imposta di bollo: alcune recenti pronunceOre 10 - I legami tra anagrafe e servizi socio-sanitari: un approccio integrato a servizio del cittadino

Ore 11 - Attestazione soggiorno permanente dei cittadini comunitari: requisiti e condizioni per il rilascioOre 15 - Il falso documentale, identificazioni e controlliOre 16 - Progettualità di semplificazione in materia elettorale e anagraficaOre 17 - Autenticazioni e ruolo del funzionario incaricato dal Sindaco: limiti e poteriGiovedì 26 novembre 2015:Ore 9 - L’ufficiale di stato civile tra convenzioni e trattati: come districarsiOre 10 - L’esperienza dei Comitati provinciali ANUSCA

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dell’anagrafe “centralizzata”. Prima di esaminare, sia pur rapidamente, le novità di maggiore rilievo, preme sottolineare, fin da subito, che restano intatti i principi fondanti l’ordinamento anagrafico, peraltro magnificamente strutturati per la maggior parte nella legge anagrafica del 1954.Il merito del legislatore in questa occasione, si può rilevarlo fin da ora, è stato quello di lasciare inalterata la struttura portante del d.P.R. n. 223/1989; un ordinamento che gli ufficiali d’anagrafe conoscono e applicano da anni. La familiarità che gli operatori anagrafici hanno con l’impianto generale del d.P.R. n. 223/1989 consentirà, fra le difficoltà operative dell’avvio a regime di ANPR, di percepire con immediatezza le modifiche procedimentali che si sono rese necessarie per il funzionamento di ANPR e che sono introdotte appunto dal d.P.R. n. 126/2015.

Di seguito una sintesi delle principali novità, con riserva di ulteriori successivi e necessari approfondimenti:

Gestione diretta delle registrazioni anagrafiche all’interno di ANPRLa prima e più immediata novità consiste nell’inserimento, prima dell’articolo 1 del d.P.R. n. 223/1989, dell’art. 01, rubricato “Adempimenti anagrafici”, che getta le fondamenta del nuovo sistema «Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell’anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni». Ciò significa che l’ufficiale d’anagrafe agirà direttamente all’interno di ANPR e non più sulla banca dati anagrafica locale.

Scomparirà l’iscrizione anagrafica per provenienza da altro Comune e la cancellazione per trasferimento in altro Comune. In questo senso la modifica degli articoli 7 e 11 del d.P.R. n. 223/1989. Questa modifica è resa necessaria dalla nuova impostazione introdotta con l’ANPR: trattandosi, per così dire, di un’unica banca dati nazionale, anche se gestita

(continua da pag. 1: Emanato il D.P.R....)

a livello comunale, i trasferimenti di residenza da un Comune all’altro saranno considerati come mutazioni e non più come iscrizioni e cancellazioni. In altri termini, saranno considerate:- “Iscrizioni” tutti gli “ingressi” in ANPR

(nascita, esistenza giudizialmente dichiarata, immigrazione dall’estero, mancanza di precedente iscrizione);

- “Cancellazioni” tutte le “uscite” da ANPR (morte, emigrazione all’estero dello straniero, irreperibilità accertata, mancato rinnovo del titolo di soggiorno da parte dello straniero);

- “Mutazioni” tutte le modifiche ed i movimenti anagrafici relativi agli iscritti in ANPR (trasferimento da un Comune all’altro, cambio di abitazione, ecc.).

In pratica, quelle che ora sono qualificate come iscrizioni e cancellazioni da e per altro Comune saranno trattate alla stregua dei cambi di abitazione all’interno del Comune. Questo perché non vi saranno più 8.100 anagrafi, ma una sola anagrafe nazionale. È evidente che si tratta di una vera e propria rivoluzione, che determinerà un profondo cambiamento nelle modalità operative utilizzate dall’ufficiale d’anagrafe.

Modifica della disciplina delle comunicazioni di stato civile.Ad essere riformato è l’art. 12 comma 2 che, in un certo senso, scinde la sorte delle comunicazioni di nascita e di morte dalle comunicazioni di

matrimonio; queste ultime devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall’Istat. Per quanto riguarda invece le comunicazioni di nascita e di morte, queste verranno effettuate dall’ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall’art. 2, comma 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221 nonché dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. In sostanza, per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l’attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 396/2000, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai Comuni esclusivamente in via telematica. Le strutture sanitarie inviano all’ANPR i dati dell’attestazione e della dichiarazione di nascita (se i genitori optano per la denuncia di nascita presso la direzione sanitaria) nonché i dati dei certificati necroscopici e dell’avviso di morte (per i decessi nella struttura sanitaria). ANPR fornisce telematicamente i dati e i documenti ai Comuni interessati. È evidente che questa semplificazione riduce drasticamente i tempi della iscrizione anagrafica per nascita e, soprattutto i tempi della cancellazione per morte, ponendo rimedio, si spera, al triste fenomeno delle indebite riscossioni di benefici economici.

Nuovo procedimento d’iscrizione e mutazione anagraficaL’art. 18 è profondamente trasformato; mentre resta quasi invariato il comma 1 (vi è la sola eliminazione del termine “variazioni”, che viene sostituito dal termine “mutazioni”, reso necessario dal nuovo impianto), vengono abrogati i commi 2, 3 e 4 che contengono la minuziosa descrizione del procedimento di iscrizione per provenienza da altro Comune, nella parte che riguarda il coinvolgimento del Comune di cancellazione. In sostanza, non trattandosi più,

(continua a pag. 10)

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(continua da pag. 9: Emanato il D.P.R...)

con l’entrata a regime di ANPR, di iscrizione e cancellazione da e per altro Comune, ma di mera mutazione, non ha più ragion d’essere il procedimento descritto nei citati commi 2,3,4. L’ufficiale d’anagrafe del Comune di nuova residenza, (quello che oggi chiamiamo Comune di iscrizione) provvederà alla mutazione anagrafica direttamente in ANPR, mentre l’ufficiale d’anagrafe del Comune di precedente residenza non dovrà effettuare alcuna operazione materiale in ANPR, ma riceverà dal sistema la comunicazione della avvenuta mutazione anagrafica a seguito del trasferimento del cittadino in altro Comune. Resta la facoltà, da parte del Comune di provenienza, di disporre accertamenti atti a verificare la veridicità del trasferimento. Per il Comune di nuova residenza permane invece l’obbligatorietà degli accertamenti. In pratica, nulla è cambiato riguardo alla disciplina degli accertamenti. Si nota, per inciso, che nella formulazione rivista dell’art. 18-bis al comma 2 compare finalmente il termine “annullamento” per le dichiarazioni anagrafiche non veritiere. Questo contribuisce a fare chiarezza sulla effettiva natura dell’attività svolta dall’ufficiale d’anagrafe in esito alla dichiarazione anagrafica rivelatasi non corrispondete alla realtà.

Nuovo contenuto delle schede individuali. Resta confermato nella sostanza il contenuto della scheda anagrafica individuale, con due “aggiunte” interessanti: il domicilio digitale, dato indispensabile in prospettiva, nella logica del CAD e la condizione di senza fissa dimora, che però, come vedremo, non è certificabile. Piccoli ritocchi riguardano anche la scheda di convivenza. Per inciso, si rileva, (si tratta di una modifica perfino ovvia) che l’art. 23 nella nuova formulazione

è rubricato “Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico”. Viene, insomma, scritta la parola fine alla gestione cartacea delle schede.

Disciplina delle certificazioni. È un argomento che richiederebbe un’ampia disamina. In questa sede ci si limita ad evidenziare che viene razionalizzata la disciplina del rilascio: scompare la dicitura “d’ordine del Sindaco”, che aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro, per lasciare posto ad una impostazione più fluida che consente all’ufficiale di anagrafe di rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, “i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta”. La novità assoluta è data dalla “previa identificazione” del richiedente, che si prospetta quasi come il giusto contrappeso della ampia formulazione “a chiunque ne faccia richiesta”. Altra novità assoluta è che il certificato può essere rilasciato anche dall’ufficiale d’anagrafe di un Comune diverso da quello in cui risiede la persona cui il certificato si riferisce. Una bella semplificazione, di sicuro, che però apre spazi di riflessione circa la responsabilità della esattezza dei dati oggetto di certificazione; responsabilità che non può che ricadere sul Comune di residenza dell’interessato. Si fa notare, per inciso, quante problematiche si determineranno con l’avvento di ANPR, soprattutto in merito alla attendibilità e correttezza dei dati: questi, una volta inseriti in ANPR, vengono veicolati in tempo reale!

Contenuto dei certificati. Scompare dal contenuto dei certificati il timbro. Una rivoluzione silenziosa, ma epocale, se pensiamo alla classica situazione del cittadino, soprattutto straniero, che non si sente appagato se nel documento non vi sono timbri o non ve ne siano a sufficienza (a suo dire, ovviamente…).

Continueranno a non costituire materia di certificazione le notizie concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio; a queste si aggiunge, con la riforma, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.

La c.d. visura anagrafica. Con una formulazione meno limpida rispetto a quella inizialmente proposta, si affaccia per la prima volta nell’ordinamento anagrafico, l’istituto della visura. Questo termine non viene menzionato esplicitamente; però, per la prima volta in assoluto si apre la possibilità al cittadino di visionare la propria scheda, procedura finora vietata dall’art. 37 del vigente regolamento. La formulazione del nuovissimo comma 5 dell’art. 35 è molto pomposa, ma apre nuovi scenari: “Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo”. Non potendosi in questa sede soffermare in maniera più ampia sulle modifiche appena accennate e su diverse altre, sembra comunque importante rilevare che le novità introdotte dal d.P.R. n. 126/2015 si applicheranno “dal subentro dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”, come precisato dall’art. 3 del citato d.P.R. In pratica, fino al subentro si continueranno ad applicare le vecchie regole. Infine, ultimo ma non ultimo, l’ANUSCA non abbandonerà nemmeno questa volta gli ufficiali d’anagrafe. Al contrario, in questa sfida avvincente, su cui si gioca il futuro del Paese, ANUSCA ci affiancherà, come ha sempre fatto in passato, con le allora nuove competenze in materia di comunitari, con il c.d. “pacchetto sicurezza”, con la residenza in tempo reale, con le norme antiabusivismo e con ogni altra novità che negli anni ha radicalmente trasformato il nostro lavoro.

ARCHIVIO QUESITI RISOLTI - MIGLIAIA DI RISPOSTE A DISPOSIZIONE, CURATE DAGLI ESPERTI ANUSCA

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Una serie di quesiti pervenuti in Anusca sull’argomento, rendono evidente la necessità

di rivedere cosa le norme prevedono e quale sia la procedura da mettere in atto ogni qualvolta un ex concittadino intende riacquistare la cittadinanza italiana con una dichiarazione espressa di volontà.Questa possibilità è disciplinata dall’art. 13 comma 1 lett. C) della legge 91/1992 che prevede il riacquisto della cittadinanza italiana se chi l’ha perduta dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. La prima opzione prevista dalla norma è semplice: l’ex concittadino rientra in Italia, si iscrive in un Comune italiano (senza la necessità di un titolo di soggiorno in forza della deroga contenuta nella Circolare del Ministero dell’Interno n 14/2008), rende innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana (formula 85) previo pagamento dei 200 euro previsti dall’art. 9 bis della legge 91/1992.Nei 120 giorni successivi alla resa dichiarazione, il Sindaco del Comune di residenza accerterà che sussistono le condizioni per il prodursi degli effetti; una volta trascritto l’esito di accertamento nei registri degli atti di cittadinanza, ed apposte le annotazioni di cui alle formule n. 140-bis e 140 quinquies a margine dell’atto di nascita del soggetto, la pratica sarà conclusa ed il riacquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa. La necessità dell’esito di accertamento da parte del Sindaco quale condizione di efficacia della dichiarazione resa, è stata introdotta dal comma 1 dell’art. 1 del Dpr. 572/1993 il quale prevede che “l’ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell’interessato, volta all’acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione

A CHI TOCCA L’ESITO DI ACCERTAMENTO?di Grazia Benini

ALCUNI DUBBI PROCEDURALI NELLE IPOTESI DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

medesima e della documentazione che la correda all’autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti”. È il comma 2° del medesimo articolo che individua il Sindaco del Comune in cui la dichiarazione è stata iscritta quale autorità competente nelle ipotesi di riacquisto di cui all’art. 13 lettera c) della legge 91/1992.La seconda opzione prevista dall’art. 13 lett. C) è sicuramente più particolare: l’ex concittadino prima di rientrare in Italia si presenta innanzi all’autorità diplomatico-consolare italiana all’estero e lì rende la dichiarazione nella quale esprime la volontà di voler riacquistare la cittadinanza italiana e l’impegno di riportare la residenza in Italia entro un anno da quella data. L’autorità consolare trasmette il testo della dichiarazione all’ufficio stato civile indicato dal soggetto al momento della dichiarazione. L’ufficiale dello stato civile che riceve tale atto non dovrà che attendere che quell’ex concittadino riporti la residenza nel suo Comune entro l’anno indicato.Nel momento in cui il cittadino riporterà la residenza nel Comune, l’ufficiale dello stato civile dovrà comunicare al Consolato italiano tale evento ed il Consolato redigerà un esito di accertamento nel quale accerterà che sussistono le condizioni per il prodursi degli effetti, esito di accertamento che sarà trascritto nei registri degli atti di cittadinanza ed annotato a margine dell’atto di nascita (140 quinquies)

unitamente alla formula relativa alla dichiarazione resa innanzi al Console (140-bis).So che rispetto a questa procedura ci sono pareri diversi, ma il mio convincimento è che la competenza all’emissione dell’esito di accertamento, come abbiamo visto condizione di efficacia, sia del Console italiano in virtù di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1 del Dpr. 572/1993 nel quale espressamente si prevede che:“Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall’autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, (in cui è ricompreso l’art. 13 lett.c) ad operare l’accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge”. La decorrenza del riacquisto della cittadinanza italiana in tale caso decorrerà dal giorno successivo a quello in cui l’iscrizione anagrafica si è perfezionata.Ci sono alcuni Consolati italiani (ad esempio quelli australiani) che al momento della trasmissione al Comune italiano della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana resa dall’ex concittadino, allegano un esisto di accertamento potrei dire “condizionato” del tenore seguente:“Io sottoscritto ... Console generale in ... avendo provveduto all’esame della documentazione allegata alla dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana qui sottoscritta in data … dal sig…., ha accertato la sussistenza dei requisiti che danno titolo a detto riacquisto. Pertanto il suddetto riacquisterà la cittadinanza italiana, non appena stabilirà entro un anno, la residenza anagrafica nel comune di ...”.La “condizione” consiste in quella residenza nel Comune italiano che nel momento in cui il Console redige

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RILEVAZIONI ISTAT SU SEPARAZIONI E DIVORZI EX L. 162/2014di Lorella Capezzali

Nuovi adempimenti a carico degli Ufficiali di Stato Civile in materia di separazione

e divorzi extragiudiziali introdotti dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 relativamente alla rilevazione ISTAT degli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni per la produzione di statistiche ufficiali allo scopo di verificare l’utilizzo di questi nuovi istituti giuridici.L’Istat ha emanato la circolare n. 17 del 26.05.2015 ad oggetto ”Modalità tecniche inerenti l’avvio della rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazioni e divorzi (consensuali) anni di riferimento 2015-2016” con la quale vengono indicate le principali disposizioni per l’assolvimento di questo adempimento.Al seguente indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/8758 è reperibile tutta la documentazione relativa ai nuovi compiti di rilevazione statistica attinenti i procedimenti di separazione e divorzio extragiudiziali introdotti dal D.L. 132/2014. I modelli, predisposti dall’Istat di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, hanno lo scopo di agevolare ed omogenizzare il lavoro di raccolta dati, cui sono deputati e saranno diffusi sia dal Consiglio Nazionale Forense tramite i Consigli Forensi locali a tutti gli avvocati e saranno reperibili sia sul sito dell’Istat sia sul sito del Ministero dell’Interno e del Ministero di Giustizia.Gli Uffici di Stato Civile dei Comuni dovranno svolgere il ruolo di nuova unità di rilevazione dei procedimenti consensuali di separazione e divorzio in base alla sopra richiamata normativa, dove l’atto viene redatto (ex art. 12) o presentato (ex art. 6) attraverso la compilazione di appositi modelli di rilevazione distinti sulla base dell’articolo del D.L. 132/2014 cui fanno riferimento (SC.6sd e SC.12sd).I dati raccolti, che riguarderanno sia la convenzione di negoziazione assistita

che l’accordo innanzi all’USC per la separazione o il divorzio, forniranno notizie relative agli atti, al matrimonio, alle principali caratteristiche socio-demografiche relative ai due coniugi, agli avvocati, ai provvedimenti economici ed ai figli.Insieme a quelli trasmessi dalle Cancellerie Civili dei Tribunali, saranno utilizzati per lo svolgimento della rilevazione delle separazioni personali dei coniugi e della rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio. Nel rispetto dei principi di dematerializzazione delle procedure amministrative e delle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni, l’acquisizione dei dati sarà solo in via telematica

operata attraverso la piattaforma di acquisizione dati via web GINO++ al seguente indirizzo https://gino.istat.it/sepdivcons.Il sito è attivo dal 1 ottobre 2015 con diffusione da parte di Istat delle indicazioni tecniche per la registrazione on line, il primo accesso, le istruzioni per la compilazione e l’invio dei modelli di rilevazione, al fine di consentire alle software house e ai CED dei Comuni di predisporre per tempo i programmi di lettura ed estrazione dati dagli archivi di Stato Civile. Il sistema di acquisizione consente sia la compilazione mediante l’inserimento puntuale dei dati nel singolo modello statistico in formato elettronico, sia mediante upload diretto di un file di testo contenente tutti gli eventi registrati nel periodo di rilevazione della singola replicazione d’indagine e l’Ufficiale di Stato Civile incaricato potrà utilizzare, nell’ambito della medesima replicazione d’indagine, sia la modalità d’inserimento manuale sia la modalità di caricamento da file.I dati inseriti nei questionari sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali e per la loro raccolta vige l’ obbligo di risposta per i soggetti privati sancito dall’art. 7 del D. Lgs. n. 322/1989 e dal D.P.R. 19 luglio 2013.

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ANUSCA COLLABORA AD UNA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

A cura dell’ufficio stampa

Gli ufficiali di stato civile ben conoscono le difficoltà alle quali vanno incontro i cittadini di origine italiana che chiedono il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana: sia che presentino istanza presso il Consolato Italiano all’estero, in quanto residenti all’estero, oppure che si rivolgano al Comune in Italia, dopo aver chiesto ed ottenuto l’iscrizione anagrafica. La procedura è complessa e richiede articolata istruttoria per ricostruire tutta la discendenza, a partire dall’avo italiano emigrato all’estero più di un secolo fa.Nel tentativo di semplificare la procedura, l’Avv. Zovico insieme alla Dr.ssa Magrini, segretaria del Sen. Longo, contattava ANUSCA chiedendo un incontro, svoltosi presso la sede di Castel San Pietro Terme, al fine di un coinvolgimento dell’Associazione per quel supporto tecnico-professionale necessario ad elaborare un proposta di legge che consenta una più agevole procedura di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana. ANUSCA ha risposto presente, per favorire l’azionarsi di quello che è il diritto del cittadino di vedersi riconosciuto il proprio status di italiano, cercando soluzioni nel rispetto degli adempimenti dell’ufficiale dello stato civile, senza comportare aggravi sul carico di lavoro, anzi esaltandone ruolo e competenza.

Da sinistra: i Senatori Fausto Guilherme Longo e Claudio Zin, Renzo Calvigioni e Corrado Zaccaria di ANUSCA e l’avv. Christian Zovico

Al fine di formalizzare in un testo normativo la procedura necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati, consistenti nella più ampia semplificazione nel percorso di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana e nella adeguata valutazione della professionalità dell’ufficiale dello stato civile, nel mese di luglio si è svolto a Roma, in una sala della sede del Senato, un incontro con i Senatori Longo e Zin, la Dr.ssa Magrini e l’Avv. Zovico e, per ANUSCA, il Vice Presidente Corrado Zaccaria e l’esperto di stato civile Dr. Renzo Calvigioni. In quella sede si è svolto un primo scambio di informazioni e confronto, continuato nei giorni successivi per mail, fino alla predisposizione di una proposta di legge, a firma dei Senatori suddetti, che persegue l’obiettivo di semplificare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti da avi emigrati all’estero anche molti anni fa e, nel contempo, sottolinea la necessità di attività di formazione per l’ufficiale di stato civile chiamato ad un compito delicato per la corretta applicazione della normativa.Appare opportuno evidenziare il ruolo di ANUSCA chiamata a collaborare alla predisposizione di un proposta di legge che potrebbe avere importanti risvolti positivi sia per i cittadini coinvolti, quanto per gli uffici ed operatori interessati, a conferma di come l’Associazione sia oramai riconosciuta come l’unico interlocutore con il quale confrontarsi quando debbono essere affrontate tematiche inerenti i servizi demografici.

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NOTIZIE SBAGLIATE SULL’OPERATO ESEMPLARE DI UN UFFICIALE DI STATO CIVILE: FACCIAMO CHIAREZZA

di Renzo Calvigioni

La rivista “Oggi” ha pubblicato sul numero in edicola il 17 giugno scorso nella rubrica

“Ditelo a Staffelli” un articolo relativo all’attribuzione della cittadinanza italiana “jus soli”, ad un minore straniero nato in Italia. La procedura è stata curata dal Comune di Collegno, dove risiede il minore con i propri genitori e, nonostante il Comune avesse fornito alla redazione della rivista tutte le informazioni relative al caso, nell’articolo vengono fornite indicazioni sbagliate sulla procedura da seguire in tali situazioni, con apprezzamenti non favorevoli sull’operato dell’ufficiale di stato civile che, al contrario, come vedremo, ha operato in maniera esemplare, nel rispetto della normativa vigente, attivandosi anche oltre i propri compiti.Il minore nasce ad agosto 2014 da genitori cubani, i quali presentano istanza per l’attribuzione della cittadinanza italiana all’Ufficio di Stato Civile di Collegno in data 26 settembre, allegando la necessaria attestazione rilasciata dal Consolato generale della Repubblica di Cuba presente a Milano. In data 2 ottobre 2014, l’Ufficio di Stato Civile trasmette, sia con raccomandata con ricevuta di ritorno che con PEC, al Ministero dell’Interno la documentazione necessaria per gli adempimenti di competenza, comunicando all’avvocato di famiglia del minore l’avvenuta trasmissione. L’ufficio di stato civile di Collegno, in mancanza di risposta, sollecita ripetutamente il Ministero, con note e pec del 14 novembre, del 9 aprile e del 6 maggio. La risposta del Ministero dell’Interno, che far riferimento solo alla nota del 6 maggio, come se fosse stata trasmessa in tale data, mentre in realtà si trattava dell’ennesimo sollecito, perviene al Comune di Collegno in data 28 maggio e viene trascritta nei registri di stato civile in data 1° giugno, quindi con tempistica e rapidità davvero encomiabili da parte dell’ufficiale

dello stato civile. Nonostante ciò, nella rivista “Oggi” compaiono osservazioni ingiustificate ed informazioni sbagliate sulla procedura in questione che, appare opportuno, chiarire. La normativa di riferimento è data dalla legge 5/2/1992 n. 91, Art.1, c. 1, lett. b): “É cittadino per nascita, chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Tale disposizione individua i casi in cui i figli di genitori ignoti, apolidi o stranieri, acquistano la cittadinanza italiana per nascita nello Stato (ius soli). Il figlio di stranieri nato in Italia, quando non segue la cittadinanza di nessuno dei due genitori secondo la legge dello Stato ai quali essi rispettivamente appartengano, acquista la cittadinanza italiana. In questo caso, l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di nascita deve inviare al Ministero dell’Interno, Div. Cittadinanza, la copia integrale dell’atto di nascita del neonato e l’istanza dei genitori contenente la dichiarazione relativa alla mancata trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio, oltre alla documentazione attestante il mancato acquisto della cittadinanza dei genitori. Il Ministero dell’Interno, compiuti i necessari accertamenti sulla

mancata trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio, in caso di esito positivo di tali accertamenti, deve emettere documentazione attestante l’attribuzione della cittadinanza italiana al minore: tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune dove è stato iscritto l’atto di nascita, affinché venga trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata a margine dell’atto di nascita e, subito dopo, si provvede all’aggiornamento dei dati in anagrafe. Finché non si concluda tale iter procedurale, il minore in attesa di veder accertata la propria cittadinanza, potrà essere iscritto in anagrafe solamente come straniero. La circostanza che il figlio non segua la cittadinanza dei genitori e che quindi divenga cittadino italiano per nascita nello Stato, trova applicazione in casi estremamente limitati, come chiarito dal Consiglio di Stato e disciplinato dal regolamento di attuazione della legge 91/1992, D.P.R. 572/1993, il cui art. 2 prevede espressamente: “Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l’ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all’estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all’adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.” In sostanza, se la trasmissione della cittadinanza è subordinata ad adempimenti di natura formale, quali la dichiarazione di volontà dei genitori o ad altre formalità di carattere amministrativo da compiersi presso le autorità straniere, anche in mancanza di tali requisiti formali, non si produrrà acquisto di cittadinanza italiana, proprio per la scarsa rilevanza degli adempimenti richiesti dalla normativa straniera. Al contrario, se gli adempimenti richiesti

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avranno carattere sostanziale, quali, ad esempio, un necessario trasferimento di residenza all’estero o la prestazione del servizio militare, sarà possibile che si produca in capo al minore l’acquisto della nostra cittadinanza.In ogni caso gli accertamenti sulla base della documentazione straniera prodotta dagli interessati sono di competenza del Ministero dell’Interno Div. Cittadinanza che ne trasmetterà l’esito all’ufficiale di stato civile che ha ricevuto o trascritto la dichiarazione di nascita. Tale competenza del Ministero dell’Interno è espressamente prevista dall’art. 16, c. 4 del dpr 572/1993 che dispone “…competente all’accertamento è il Ministero dell’Interno, al quale l’ufficiale dello stato civile o l’autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall’interessato e della documentazione da questi prodotta”.

Pertanto, l’ufficiale di stato civile di Collegno ha correttamente svolto tutti gli adempimenti, adoperandosi anche oltre misura, pur di avere la risposta del Ministero dell’Interno: ma oltre a ciò, non ha purtroppo altre modalità di intervento. Come chiaramente indicato nella normativa sopra citata, l’accertamento dell’attribuzione della cittadinanza italiana nel caso in questione, è competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, il quale deve accertare che sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge affinché possano prodursi gli effetti di divenire italiano in capo al minore. Al contrario, spiace prendere atto che il Ministero dell’Interno, Div. Cittadinanza, ha impiegato non poco tempo nel fornire il risultato degli accertamenti.Nella breve nota al Comune di Collegno il Ministero fornisce alcune indicazioni che lasciano perplessi: infatti, dopo aver riconosciuto che sussistono le condizioni per l’acquisto della

cittadinanza italiana da parte del minore, conclude che “quanto sopra potrà costituire riferimento utile per la soluzione di casi analoghi” come se tale certificazione fosse valida per tutti i casi analoghi, dimenticando che la norma prevede espressamente che l’accertamento debba essere fatto caso per caso e che debba essere trascritto nei registri di cittadinanza ed annotato a margine dell’atto di nascita di ogni singolo nominativo interessato.Concludendo, allo stato attuale, la procedura seguita dall’ufficiale dello stato civile è stata non solo professionalmente ineccepibile, ma esemplare sia per la corretta applicazione delle disposizioni vigenti, quanto per l’impegno profuso nel cercare di concludere positivamente la vicenda e nei tempi più brevi possibili. Sarebbe auspicabile e dovuto un intervento di correzione e chiarimenti da parte del dr. Staffelli.

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PROTEZIONE GIURIDICA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNOPARTE SECONDA

di Mariangela Remondini

Prosegue la rassegna degli elementi di rilievo di una figura, quella dell’amministratore di

sostegno, piuttosto diffusa ma ancora poco nota.Partiamo dalla disamina dei poteri dell’amministratore di sostegno, che sono stabiliti e dettagliati dal giudice tutelare all’atto della nomina; tali poteri possono essere modificati, integrati o ridotti in ogni momento, sulla base delle esigenze, anche sopravvenute, del beneficiario. Stante il principio per cui, in ogni caso, il beneficiario mantiene la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, l’amministratore di sostegno potrà avere il potere di agire in assistenza o in rappresentanza (cioè in sostituzione) del beneficiario. Nel primo caso, sarà necessario l’intervento congiunto sia del beneficiario che dell’amministratore di sostegno perchè l’atto si possa dire perfezionato; nel secondo caso, l’amministratore di sostegno agirà, a tutti gli effetti, in nome e per conto, del beneficiario. Quali sono invece i doveri dell’amministratore di sostegno lo si ricava dalla lettura dell’art 410 del codice civile: nell’esercizio del suo ufficio, l’amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario e deve sempre informarlo circa gli atti da compiere.In caso di dissenso con il beneficiario stesso, l’amministratore di sostegno dovrà darne comunicazione al giudice tutelare. L’amministratore di sostegno è poi tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni, salvo diverso e minore periodo stabilito dal giudice, ma se l’amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario, anche oltre i dieci anni, e periodicamente deve presentare al giudice tutelare una relazione circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

APPROFONDIMENTO E CASI RECENTI

Al momento dell’assunzione dell’incarico, l’amministratore di sostegno deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell’incarico medesimo. Il canone generale e la modalità con cui l’amministratore di sostegno deve eseguire i propri compiti è di estrazione civilistica: “la diligenza del buon padre di famiglia” cioè la cura, l’attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo di media capacità.

L’amministratore di sostegno non è esente da responsabilità, in quanto può essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente provocati al beneficiario. Le sue responsabilità derivano oggettivamente dalla mancata osservanza dei poteri a lui attribuiti con il decreto di nomina. L’amministratore può essere pertanto chiamato a rispondere per tutti gli atti posti in essere senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare (di solito gli atti di straordinaria amministrazione) e per i danni che il beneficiario può aver conseguito se l’amministratore di sostegno non ha rispettato i doveri che gli sono stati conferiti con la nomina. La norma non tratta nel dettaglio questa circostanza: tuttavia nel codice civile è previsto che, in caso di contrasto, di atti dannosi o di negligenza da parte dell’amministratore

di sostegno, determinati soggetti (art. 410, 2° comma, c.c.) possano rivolgersi al giudice tutelare, il quale “adotta” gli opportuni provvedimenti. Il giudice tutelare può disporre i provvedimenti richiesti per la cura della persona e per la gestione del patrimonio, come la sostituzione dell’amministratore, non può tuttavia decidere né sulla ammissibilità, né sulla quantificazione dei danni conseguenti agli atti compiuti dall’amministratore o causati dalla sua negligenza. La domanda di risarcimento dei danni deve essere proposta al giudice ordinario.Nella circostanza rappresentata l’amministratore di sostegno deve rispondere dei danni causati al beneficiario o a terzi, in base alle regole dettate in materia di tutela (artt. 382, 411 c.c.), ma non risponde in ogni caso dei fatti di rilievo penale posti in essere dal beneficiario. La responsabilità può invece rilevare soprattutto in base a comportamenti negligenti o dolosi, in danno del beneficiario. Su quali siano le responsabilità del beneficiario in caso di danni, le norme in tema di amministrazione di sostegno tacciono. È opportuno quindi richiamare la disciplina dell’art. 2047 del codice civile che stabilisce che “in caso di danno cagionato da persona incapace d’intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità”. Quanto alle figure titolate a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, i Comuni si interrogano sul ruolo dei servizi sanitari e sociali. Giova richiamare l’art. 406 c.c.: «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente

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impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’art. 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero». Quest’ultimo caso si sostanzia in una segnalazione e non in un ricorso vero e proprio, rimanendo nell’alveo delle “segnalazioni”, e ciò significa che il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del pubblico ministero, nella misura in cui quest’ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi. La segnalazione, come rappresentata, non è solo prerogativa dei servizi sanitari e sociali, ma anche di semplici cittadini, siano essi amici, o vicini di casa, o conoscenti, del beneficiario stesso.L’iter procedurale che porta alla nomina di un amministratore di sostegno prende il via mediante presentazione di un ricorso (istanza) al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Possibilità alternativa è la sopracitata segnalazione al pubblico ministero. Il ricorso ha un contenuto tipizzato e deve prevedere, ai sensi dell’art. 407 c.c., le indicazioni relative a:a) generalità del beneficiario e, anche se non espressamente previsto dall’articolo, generalità del ricorrente;b) dimora abituale del beneficiario;c) ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno (e cioè le patologie già rappresentate nello scorso notiziario e che rendono il beneficiario parzialmente o totalmente, temporaneamente o permanentemente, impossibilitato a

provvedere ai propri interessi);d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Oltre a questi elementi essenziali, è opportuno che nel ricorso vengano inserite tutte le indicazioni utili a fornire al giudice tutelare un quadro il più possibile completo e aggiornato della situazione del beneficiario, una rappresentazione dinamica della sua situazione. Le indicazioni (e quindi la documentazione d’appoggio da allegare a sostegno del ricorso) devono riguardare: l’infermità o la menomazione fisica o psichica (certificazioni medico/sanitarie), le sue capacità, la sua situazione familiare (certificazioni anagrafiche in ordine alla composizione, anche pregressa, della famiglia), economica e patrimoniale se l’amministratore di sostegno dovrà gestirla (documentazione relativa alle entrate - es. trattamento previdenziale/pensionistico - e uscite - es. rette di ricovero per RSA o residenzialità “leggera”- del beneficiario), la sua situazione rispetto ai servizi sanitari e

sociali (ad es. relazioni delle strutture dove il beneficiario è ricoverato o che frequenta, relazione da parte dei servizi sociali comunali inerente interventi/servizi attivati a suo beneficio), l’indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, l’indicazione il più possibile precisa degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza necessaria del beneficiario) nonché degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere in nome e per conto del beneficiario (al suo posto e quindi in rappresentanza esclusiva).Quanto più il ricorso viene formulato in termini precisi, tanto più il giudice tutelare dispone di elementi per arrivare ad una celere decisione, all’individuazione di ulteriori eventuali accertamenti da attivare (ad es. cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.). Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità, eventualmente con il carattere dell’urgenza, del beneficiario. Di norma, trattandosi di volontaria giurisdizione, non è richiesta l’assistenza tecnica specifica di un legale. E’ pur vero, tuttavia, che alcuni tribunali sono soliti richiedere l’assistenza legale, specie in caso di faide intestine e conflitti tra i parenti del beneficiario o di situazioni patrimoniali particolarmente complesse che richiedono competenze tecniche particolari.

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTIA cura di Agostino Pasquini

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1) Modifica delle condizioni del divorzio già pronunciato dal giudiceUna coppia già divorziata mi chiede di modificare le precedenti condizioni di divorzio: la moglie rinuncia all’assegno divorzile e da parte sua il marito rinuncia al rimborso delle spese straordinarie di mantenimento del figlio maggiorenne ora divenuto autosufficiente con lui residente che la moglie gli corrisponde al 50%. In questo caso è possibile ai sensi dell’art. 12 del D.L. 142/2014 procedere davanti all’ufficiale dello stato civile alla modifica degli accordi di divorzio stabilendo la rinuncia dell’obbligo di corrispondere una somma per le spese straordinarie di mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente, in quanto non si tratta di rinuncia/modifica dell’assegno divorzile, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno, ma di altra disposizione patrimoniale? Tale modifica rientra nel nostro ambito di competenza?

Risponde l’esperto ANUSCA Grazia Benini

L’articolo 12 del D.L. 132/2014 prevede tra le varie disposizioni che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile per le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio. Tale disposizione trova un limite in presenza di figli minori o di maggiorenni non autosufficienti economicamente e l’accordo non può contenere patti di

trasferimento patrimoniale. Il caso descritto non sembra esser ricompreso nelle suddette limitazioni: il figlio viene dichiarato autosufficiente e sicuramente non sono riscontrabili patti di trasferimento patrimoniale nella cessazione di un assegno fissato dal giudice sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio. A nostro parere la dichiarazione è accettabile.

2) Cittadine comunitarie che chiedono attestato permanente “per matrimonio”Si sono presentate presso i nostri uffici due cittadine rumene, la prima coniugata con italiano dal 29/09/2012 residente in Italia dal 17/03/2010 in possesso di attestato di iscrizione anagrafica rilasciato da altro Comune; la seconda, residente nel nostro Comune dal 20/05/2009, in possesso

Per un errore nel Notiziario ANUSCA n. 7-8 (luglio-agosto) alla pagina 18 “quesiti risolti” è riportata la risposta ad un quesito prima della circolare ministeriale n. 6 del 24/04/2015 che modificava una precedente interpretazione. Ringraziamo la collega che ci ha segnalato la cosa e ci scusiamo.

Dato il susseguirsi di circolari ministeriali volte ad un’interpretazione della norma completamente diversa è sfuggita la pubblicazione errata del quesito la cui risposta era stata fornita prima dell’emanazione della circolare n. 6 del 24 aprile 2015. Qui di seguito si espone l’evoluzione interpretativa del Ministero dell’Interno.

In presenza di una nuova disciplina amministrativa di separazione e divorzio, che vedeva l’ufficiale di stato civile alle prese con nuovi e delicati procedimenti, il Ministero voleva evitare che l’ufficiale di stato civile si trovasse a risolvere problematiche mai affrontate con il rischio di incorrere in gravi responsabilità laddove si presentassero casi particolari di difficile gestione: un atteggiamento prudenziale a salvaguardia dell’operato degli ufficiali di stato civile, che comunque aveva destato perplessità applicative; é così che l’ufficiale di stato civile poteva accogliere la dichiarazione di accordo relativa alla separazione o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art 12 della legge 162/2014, solo in assenza di figli: la coppia non doveva essere genitore di figli sia nati nel matrimonio che avuti da altre relazioni: la circolare n. 19 del 28 novembre 2014 precisava infatti: “È di immediata evidenza il rilievo procedurale di tali esclusioni e la necessità che l’ufficiale dello stato civile acquisisca da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l’assenza di figli - anche di una sola parte -”.

Dal 24 aprile, invece il Ministero ha fornito un’interpretazione diversa della norma ribaltando completamente le istruzioni operative che precedentemente aveva diramato con la circolare n. 19/2014. Con la circolare n. 6/2015 infatti il procedimento amministrativo di cui all’art. 12 della legge 162/2014 si può applicare anche in presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti: “Ne consegue che, il termine “figlio” ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro dell’Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti”. Tiziana Piola - Esperto ANUSCA

ERRATA CORRIGE

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di attestato di iscrizione anagrafica rilasciato da altro Comune, coniugata con cittadino albanese, con regolare permesso di soggiorno e regolare contratto di lavoro da più di cinque anni. Posso rilasciare l’attestazione di soggiorno permanente e che tipo di documentazione devo chiedere, in virtù della Sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011 Procc. C-424/10 e C-425/10?Aggiungo che questi cittadini sono sollecitati dalle USL e per ultimi dalla Questura, per il rinnovo del permesso di soggiorno del coniuge albanese.

Risponde l’esperto ANUSCA Andrea Antognoni

L’attestato di soggiorno permanente è rilasciato al cittadino comunitario che abbia maturato cinque anni di “soggiorno legale e continuativo” nel nostro Paese. Esso viene rilasciato sulla base di idonea documentazione atta a provare le condizioni previste dagli artt. 14 e 15

del d.lgs. 30/2007, con un tempo di 30 giorni consentito al responsabile del procedimento per la fase istruttoria, ovvero la verifica dei requisiti. La sentenza della Corte di Giustizia U.E. (grande sezione) del 21 dicembre 2011, intervenuta in modo sostanziale sul concetto di legalità del soggiorno, ha ricordato un principio molto importante: la direttiva europea 2004/38/CE va applicata in modo assolutamente preciso e non può prestarsi ad alcuna interpretazione o traduzione da parte degli Stati membri. In sostanza la Corte ha affermato che il possesso di un permesso di soggiorno o l’accertamento dei requisiti effettuato in sede di iscrizione anagrafica non può essere ritenuto sufficiente per ritenere che il soggiorno sia stato, effettivamente, legale. In sostanza, il cittadino dovrà documentare di essere stato sempre regolarmente soggiornante nel periodo in esame (almeno cinque anni consecutivi), indipendentemente dalla sua condizione attuale, che potrebbe anche vederlo non soddisfare più quei requisiti. Legalmente soggiornante significa dunque soddisfare almeno una delle fattispecie indicate all’articolo 7 del decreto legislativo e della direttiva europea 2004/38. I due casi sollevati nel quesito sono ovviamente diversi ma hanno un punto in comune: entrambe le signore possono sostenere di essere legalmente soggiornanti in qualità di familiare (art. 2) di cittadino regolarmente soggiornante, nel primo

caso di cittadino italiano, nel secondo di straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La signora coniugata con il cittadino italiano soddisfa senz’altro il requisito di soggiorno legale dal 29/09/2012, ma tale periodo non è sufficiente a coprire i cinque anni: occorrerà verificare la sua situazione almeno a partire da cinque anni fa, e cioè dal giugno 2010, e verificare se la stessa era anche all’epoca legalmente soggiornante (indipendentemente dagli attestati rilasciati da altri Comuni, che non hanno ora alcun valore) in base ad una delle altre fattispecie individuate dalla normativa sempre all’art. 7 (sostanzialmente lavoratore, titolare di risorse economiche e assicurazione sanitaria, lavoratore disoccupato in base all’art. 7 terzo comma). I requisiti per il soggiorno legale possono essere infatti a pieno titolo diversi tra loro, a patto che almeno uno sia mantenuto nel quinquennio. Lo stesso principio andrà applicato per la seconda donna, coniugata con il cittadino albanese (non è stata specificata la data del matrimonio): dal momento in cui è divenuta familiare (a patto che il marito abbia conservato sempre la regolarità del soggiorno) senz’altro sarà da considerarsi anch’essa legalmente soggiornante in qualità di familiare. Se tale periodo non è sufficiente a coprire il quinquennio, tuttavia, occorrerà verificare altri requisiti come spiegato in precedenza nell’altro caso.

(continua da pag. 18: La pagina...)

FORMAZIONE IN HOUSE? CI PENSA ANUSCATante novità normative per gli operatori demografici…occorre farsi trovare preparati. ANUSCA ha la soluzione! Oltre a giornate e pomeriggi di studio organizzati sul territorio, perché non pensare ad un corso per i propri dipendenti? L’Associazione è a disposizione per disegnare un corso a misura di Ente.Contattando la Segreteria ANUSCA (Silvia Zini – tel. 051944641 – [email protected]) è possibile richiedere un preventivo calibrato sulla base delle necessità espresse dall’Ente in termini di contenuti e tempi. La flessibilità e la qualità tradizionale della formazione targata ANUSCA sono i punti di forza della proposta, apprezzatissima oramai da diversi anni.

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ACQUE AGITATE SULLA RIFORMA FUNERARIAdi Graziano Pelizzaro

La riforma dell’intera materia dei servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria

è tanto urgente quanto controversa. Tant’è che, dopo il Disegno Di Legge Vaccari, presentato nei mesi scorsi al Senato, ora un nuovo Disegno DI Legge è stato presentato alla Camera dei Deputati, prima firmataria l’On. Daniela Gasparini.Il Disegno di Legge Vaccari, che ha iniziato l’iter d’approvazione in Senato, sta incontrando le difficoltà che hanno contrassegnato tutti i precedenti tentativi nelle passate legislature. La 12° Commissione permanente Igiene e Sanità ha tenuto una serie di audizioni informali dei vari soggetti coinvolti a vario titolo dalla materia in questione, quali ad esempio la Confartigianato e le Federazioni delle imprese funebri Feniof e Federcofit. Molti degli interventi in Commissione sono stati improntati sulla consapevolezza che la normativa di settore richieda una profonda revisione, in particolare nell’attività funebre, in cui è necessario un rafforzamento della qualità del servizio attraverso la riduzione della polverizzazione imprenditoriale e di una decisa moralizzazione, necessaria a garantire la libera scelta delle famiglie. Nel contempo, però, molti sono stati i rilievi e le critiche. Alcune novità previste nel DDL Vaccari hanno portato una parte della stampa e dei social ad etichettare le misure fiscali ivi previste come “tassa sul morto”.Altri aspetti discussi sono quelli che riguardano i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività funebre da parte delle imprese, che favorirebbero la permanenza nel settore di imprese medio-grandi, recuperando gli attuali piccoli imprenditori come agenti monomandatari di quelle grandi imprese. Di certo l’altro Disegno di Legge, presentato alla Camera dei Deputati, contiene norme di taglio diverso, partendo dal presupposto che l’attività funebre non è solo un’attività commerciale, ma “si configura come

attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria”.Ciò che si può prevedere ora è che il Parlamento sarà chiamato ad unificare i due testi, trovando quella sintesi che sinora è sempre risultata alquanto problematica. Che rimangano o no in capo ai Comuni le competenze in ordine all’autorizzazione dell’attività funebre, alla vigilanza sui trasporti, alla gestione dei cimiteri, un aspetto è comune ai vari disegni di legge le competenze dell’ufficiale dello stato civile in ordine alla cremazione ed alla dispersione o affidamento delle ceneri.

Ciò non toglie che l’occasione della riforma potrebbe e dovrebbe essere sfruttata anche per chiarire alcuni contesti normativi ed operativi, che sinora hanno generato interpretazioni ed applicazioni difformi, specie in ordine alla cremazione e dintorni, quali ad esempio:

1) Manifestazione della volontà cremazionista mediante testamento olografo: nel caso vi si disponga solo la cremazione (ed eventualmente la dispersione o l’affidamento delle ceneri), trova sempre applicazione l’art. 620 del codice civile che prevede la pubblicazione del testamento olografo?

2) Iscrizione ad associazione cremazionista: come va comprovata al momento del decesso? È sufficiente l’esibizione della tessera associativa?3) Dichiarazione del coniuge o dei familiari:- Manifestano una loro autonoma volontà o devono limitarsi a riferire la volontà espressa in vita dal defunto solo verbalmente?- Qual è la forma della dichiarazione? Processo verbale o dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del T.U. n. 445/2000?- Chi autorizza la cremazione dei feti e prodotti abortivi?- Come procedere nel caso il defunto non abbia scelto il luogo della dispersione delle proprie ceneri?

Nel contempo, alcuni elementi innovativi meritano di essere condivisi, sia in uno che nell’altro disegno di legge.Nel “Vaccari”, ad esempio, è prevista la possibilità di inserire nella iscrizione individuale alla ANPR “su richiesta delle persone interessate, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all’affidamento dell’urna cineraria a familiari e la loro accettazione da parte di questi ultimi, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico od altre destinazioni future del corpo”.Nel Disegno Di Legge Gasparini è previsto che il coniuge o i familiari aventi titolo possano rendere la dichiarazione, ai fini della cremazione del loro congiunto, a norma degli artt. 4 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In entrambi i Disegni di Legge, però, non vi è alcun cenno al fatto che sia oggi prevista la trasmissione per via telematica sia dell’accertamento di morte che della denuncia della causa di morte (scheda Istat D4).Altri ancora sono gli aspetti dei due disegni di legge sui quali può aprirsi il confronto; Anusca si è resa disponibile, sia alla Camera che al Senato, a dare il proprio contributo di esperienza che nasce dall’esercizio quotidiano del rapporto con i cittadini utenti.

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I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO ANUSCA

Aderire all’ANUSCA significa innanzitutto condividere i valori espressi dall’Associazione, le sue finalità e testimoniare concretamente un senso di appartenenza ad una realtà che

da trentacinque anni lavora per valorizzare la professionalità di una categoria di operatori troppo spesso sottovalutata. Un atto prima di tutto morale al quale si ricollegano numerosi servizi per svolgere correttamente il proprio lavoro quali: l’assistenza tecnica, i quesiti professionali, il trimestrale ANUSCAinforma, il parere in materia giuslavoristica, ANUSCAFlash e ANUSCALetter, oltre al consultatissimo archivio dei quesiti risolti. Inoltre, in questo ultimo anno, l’Ufficio Tesseramento sta curando ed ampliando l’area benefit, grazie a convenzioni con esercizi commerciali, alberghi e strutture legate alla cultura e all’intrattenimento, di tutto il Paese.Presentando la tessera ANUSCA in corso di validità, è infatti possibile fruire di sconti e agevolazioni di varia natura, ma di sicura convenienza. Le novità più numerose e accattivanti di cui potranno fruire gli Associati riguardano parchi a tema e centri museali, ma anche strutture e catene alberghiere in varie regioni italiane, alcune dotate di terme e centri benessere. In questo contesto non poteva mancare spazio per lo shopping. Alla data odierna sono ben 10 gli outlet italiani, tra i più importanti dove la tessera ANUSCA dà la possibilità di ottenere il rilascio di una shopping card che assicura uno sconto immediato sui prezzi. Calcolatrice alla mano, la spesa per la tessera associativa è già ripagata dal risparmio di cui si può approfittare dimostrando di essere in regola con l’adesione annuale.

DA QUESTO NUMERO ANDREMO ALLA SCOPERTA, REGIONE DOPO REGIONE, DELLE OPPORTUNITÀ DI

CUI I NOSTRI SOCI POSSONO GODERE

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Partiamo dal Veneto

A Villafranca di Verona, sconti sull’ingresso e sugli acquisti allo store, presso il Museo Nicolis, “dell’Auto, della Tecnica e della Meccanica”, uno dei più importanti musei privati italiani, modernissimo contenitore di cultura e di idee. 6.000 mq e 1 km di percorso espositivo raccontano l’evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli: decine e decine di modelli di automobili, dalla locomobile fino alla Ferrari 348, in un viaggio nel tempo interessantissimo per gli appassionati di motori e non. Otto collezioni per

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accontentare proprio tutti; chi ama le due ruote potrà vedere dal vivo un modello di draisine e di biciclo e tanto altro ancora: motociclette, piccoli velivoli, macchine fotografiche e per scrivere, strumenti musicali, oggetti introvabili. Il museo ospita anche una rara collezione di volanti di auto di Formula 1, una vera chicca per gli appassionati di motori.

Occasioni anche per chi ama lo shopping: al Noventa di Piave Style Outlet, i Soci ANUSCA potranno farsi rilasciare una Privilege Card che dà diritto ad ulteriori sconti sui prezzi già proposti nei negozi aderenti.

E ancora, possibilità di trattamento agevolato negli alberghi della regione appartenenti alle catene Best Western e Space Hotel, oltre ad altre strutture alberghiere di Preganziol.

Per ogni maggiore dettaglio su quanto descritto rimandiamo alla sezione dedicata del sito www.anusca.it.Il consiglio è quello di visitare spesso la pagina perché ANUSCA continua a lavorare per i propri associati e presto saranno pubblicizzate tante nuove opportunità. Aderire ad ANUSCA conviene e converrà sempre di più.

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(continua da pag. 11: A chi tocca...)

l’esito di accertamento non può avere la certezza che si perfezionerà. È altrettanto vero che l’ufficiale dello stato civile italiano provvederà alla trascrizione dell’esito di accertamento solo nel momento in cui la condizione della residenza si verificherà per cui ritengo che definita l’iscrizione anagrafica: sollecitare la trasmissione dell’esito di accertamento o provvedere alla sua trascrizione in quanto preventivamente trasmesso, siano adempimenti entrambi corretti.Superfluo ricordare che se, trascorso un anno dalla dichiarazione di riacquisto, il soggetto non si presenta per regolarizzare l’iscrizione anagrafica, sia che sia pervenuta la sola dichiarazione sia che tale atto fosse accompagnato già dall’esito di accertamento (condizionato), il tutto verrà rimandato all’autorità consolare senza alcun adempimento.

Pubblichiamo la lettera che il membro di Giunta esecutiva ANUSCA Franco Stacul ha inviato al neo Prefetto di Gorizia, Isabella Alberti per porgere il benvenuto ed esprimere la disponibilità dell’Associazione a proseguire nel cammino di collaborazione proficuamente intrapreso da diversi anni.

Gent.ma Dott.ssa Alberti,

a nome degli operatori dei Servizi Demografici dei Comuni Isontini, del Comitato Provinciale, e delle locali Consigliere Nazionali ANUSCA, desidero porgerLe un cordiale benvenuto ed i più sentiti auguri per un proficuo lavoro nella importante funzione che è stata chiamata ad assolvere. SentirLa vicino al nostro lavoro e disponibile a comprendere le nostre esigenze e difficoltà risulta per noi molto importante, tenuto conto che il nostro è un compito delegato dallo Stato ai Comuni e che molte sono le competenze dirette nel nostro Settore, dell’Istituzione da Lei rappresentata. L’importanza degli Uffici Demografici, non sempre per la verità riconosciuta, risulta particolarmente evidente in questo momento di notevoli modifiche legislative e di grandi flussi migratori. Pertanto un adeguato funzionamento degli stessi, rappresenta per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, l’elemento necessario per poter rispondere positivamente alle domande di una società sempre più complessa. Auspico pertanto che possa continuare quel rapporto di concreta collaborazione e disponibilità nei confronti della nostra Associazione e degli operatori demografici, che ci è stata sempre assicurata in questi anni dai Suoi predecessori, dagli Uffici preposti ed in particolare dalla Dott.ssa Gloria Allegretto V. Prefetto Vicario che ha sovrainteso ai Corsi Ministeriali svoltisi nella nostra Provincia ed ha sempre sostenuto i momenti di aggiornamento professionale che l’Associazione che rappresento, promuove da molti anni. Le sarei molto grato di poterLa incontrare, quando Le sarà possibile, per farLe conoscere alcuni Dirigenti ANUSCA operatori demografici in diversi Comuni e di sentire direttamente da loro i problemi e le speranze che li animano. Con sincera stima.

Il Presidente Comm. Franco Stacul

BENVENUTA PREFETTO ALBERTI!

Un servizio in cui chi opera nell’ambito dei servizi funebri (operatori demografici, imprese di onoranze) può trovare tutto, ma proprio tutto sul tema. Il sito prevede varie sezioni, IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

POLIZIA MORTUARIA DALLA A ALLA Z

1) Normativa. Una raccolta della legislazione completa in materia, sia di carattere nazionale sia su cui operano, in via integrativa, anche due distinti motori di ricerca

2) Quesiti rilevanti3) Sentenze, pareri e risoluzioni4) FAQ: domande e risposte in cui con chiarezza vengono delineati

adempimenti e nozioni base di polizia mortuaria5) Modulistica. La sezione è suddivisa in due parti; una per i modelli

ufficiali (laddove una Regione ne abbia prodotti) e una per i modelli elaborati dagli esperti ANUSCA. E attenzione! Se l’operatore non trova il modello che serve al caso particolare, è possibile compilare un form ad hoc di richiesta e i nostri esperti forniranno il documento necessario. Il servizio “Polizia mortuaria dalla A alla Z” è gratuito per i Comuni in Quota D e disponibile al costo di Euro 100 oltre IVA negli altri casi (canone annuale).

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