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  • LUGNANO IN TEVERINA P.R.G. – Parte strutturale NORME

    SOMMARIO PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI 3

    Art. 1. - Finalità, contenuti e ambito di applicazione 3 Art. 2. - Elaborati costitutivi 3 Art. 3. - Efficacie 4

    PARTE II. DISPOSIZIONI DI TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA, AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO 5

    TITOLO I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE UTILIZZAZIONI DERIVANTI DALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDRAULICHE E IDROGEOLOGICHE 5

    Art. 4.- Disposizioni generali 5 Art. 4bis - Aree per la Protezione Civile 5

    CAPO I. Disposizioni derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica e geomorfologica 5 Art. 5. - Zone ad Alta Criticità della componente ambientale “Suolo”. 5 Art. 6. - Zone a Medio-Alta Criticità della componente ambientale “Suolo”. 6 Art. 7. - Zone ad Media e Bassa Criticità della componente ambientale “Suolo”. 6

    Capo II. Disposizioni derivanti dalle condizioni di vulnerabilità degli acquiferi 6 Art. 8. - Aree a vulnerabilità elevata. 6 Art. 9. - Aree a vulnerabilità media 7

    Capo III. Disposizioni derivanti dalle condizioni di rischio idraulico 7 Art. 10. - Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino 7

    Capo IV. Disposizioni derivanti dalla microzonazione sismica 8 Art. 11. - Zone suscettibili di amplificazione sismica locale e di instabilità dinamiche 8

    TITOLO II. DISPOSIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI DI CONNOTAZIONE DEL PAESAGGIO E D’IDENTITÀ CULTURALE 9

    Art. 12. - Ambiti del Sistema dei beni di interesse storico-culturale 9 Art. 13. - Emergenze storico archeologiche di tipo puntuale 9 Art. 14. - Elementi del paesaggio agrario storico 9 Art. 15. - Viabilità storica e di particolare interesse paesaggistico o storico culturale 9

    PARTE III. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI ED AGLI AMBITI 10 T I T O L O III. IL SISTEMA AMBIENTALE 10

    Art. 16. - Disposizioni generali 10 Art. 17. - Gli ambiti ed i rispettivi elementi strutturanti 10 Art. 18. - Indirizzi per la disciplina delle utilizzazioni e delle trasformazioni 11

    T I T O L O IV. IL SISTEMA DEL TERRITORIO AGRICOLO ED APERTO 13 Art. 19. - Disposizioni generali 13 Art. 20. - Gli ambiti ed i rispettivi elementi strutturanti 13 Art. 21. - Aree di degrado ambientale e paesaggistico 14 Art. 22. - Indirizzi per la disciplina delle utilizzazioni e delle trasformazioni 14 Art. 23. - Parametri principali per l’edificazione 16 Art. 24. - Edifici rurali esistenti 16

    T I T O L O V. IL SISTEMA INSEDIATIVO 19 Art. 25. - Disposizioni generali 19 Art. 26. - Gli ambiti del sistema insediativo 19 Art. 27. - L’ambito del Centro storico e relative fasce di rispetto 19 Art. 28. - L’ambito delle Aree residenziali consolidate e servizi connessi 21

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    Art. 29. - L’ambito delle Aree per nuovi insediamenti residenziali 23 Art. 29bis - Dimensionamento degli ambiti residenziali del P.R.G., parte strutturale 24 Art. 30. - Parametri principali per l’edificazione negli ambiti residenziali 25 Art. 30bis - L’ambito delle Aree per gli insediamenti turistici 25 Art. 31. - L’ambito delle Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse e delle Aree per nuovi insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi 26 Art. 32. - Parametri principali per l’edificazione negli ambiti per gli insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi 27 Art. 33. - L’ambito delle Aree per le attrezzature ed i servizi di interesse territoriale ed urbano 27 Art. 34. - L’ambito del Verde urbano e parchi territoriali 28 Art. 34bis - Parametri principali di definizione e per l’edificazione 29

    T I T O L O VI. IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 32 Art. 35. - Disposizioni generali 32 Art. 36. - Gli ambiti ed i rispettivi elementi strutturanti 32 Art. 37. - Fasce di rispetto stradale e ferroviario 33 Art. 38. - Sistema delle piste ciclabili o ciclopedonali 33 Art. 39. - Impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione 33

    PARTE IV. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 34 T I T O L O VII. GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO 34

    Art. 40. - Gli indirizzi programmatici 34 Art. 41. - La parte operativa del PRG 34 Art. 42. - Il Regolamento Urbanistico Edilizio 35

    T I T O L O VIII. VINCOLI DI RISPETTO E DI TUTELA 35 Art. 43. - Beni culturali 35 Art. 44 - Aree di interesse paesaggistico e naturalistico-ambientale 36 Art. 45.- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 36 Art. 46 - Aree di rispetto dei pozzi e delle sorgenti destinati ad uso idropotabile 36 Art. 47.- Aree di rispetto dei corsi d'acqua secondari 37 Art. 48.- Aree di rispetto degli elettrodotti 37

    T I T O L O IX. NORME FINALI 37 Art. 49. - Salvaguardie relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche 37 Art. 50. - Salvaguardie relative al sistema del territorio agricolo e aperto 37 Art. 51.. Salvaguardie relative al sistema infrastrutturale 37 Art. 52. - Rinvio ed adeguamenti ad altre disposizioni 37

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    PARTE I . D ISPOSIZ IONI GENERALI

    Art. 1. - Finalità, contenuti e ambito di applicazione 1. Il presente piano è lo strumento di pianificazione territoriale con il quale l’Amministrazione

    comunale disciplina le trasformazioni del proprio territorio perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, attraverso:

    a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;

    b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il presente piano, ai sensi della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 ed in conformità con gli obiettivi ed indirizzi urbanistici regionali e di pianificazione territoriale provinciale espressi dal Piano Urbanistico Territoriale (di seguito denominato PUT) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito denominato PTCP):

    - definisce l'articolazione del territorio interessato in sistemi, ambiti e unità insediative elementari;

    - indica le invarianti strutturali del medesimo territorio e le modalità di tutela delle sue risorse essenziali;

    - enuncia gli elementi da considerare per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni previste o prevedibili;

    - nel definire le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche di carattere quantitativo, da osservare nel P.R.G., parte operativa;

    - detta gli indirizzi da osservare dalla parte operativa del PRG, nei piani attuativi, nel regolamento urbanistico-edilizio.

    3. La disciplina dettata dal presente piano trova applicazione nella totalità del territorio compreso entro i limiti amministrativi del Comune di Lugnano in Teverina.

    Art. 2. - Elaborati costitutivi 1. Il presente piano è costituito da:

    A) la Relazione di piano, contenente l’illustrazione del quadro normativo, la sintesi del quadro conoscitivo, la descrizione e la sintetica motivazione delle proposte;

    B) gli elaborati grafici del quadro conoscitivo, cioè i seguenti elaborati e tavole:

    B1.1 Inquadramento Territoriale

    B1.2 Carta della copertura del suolo

    B1.3 Carta della identità culturale del paesaggio

    B1.4 Carta dei vincoli sovraordinati B1.5 Carta del censimento degli edifici sparsi nel territorio

    B2.0 Relazione

    B2.1 Carta Geolitologica

    B2.2 Sezione Geologica

    B2.3 Carta Geomorfologica

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    B2.4 Carta dell'acclività dei versanti

    B2.5 Carta della vulnerabilità del suolo

    B2.6 Carta idrogeologica

    B2.7 Carta della vulnerabilità degli acquiferi

    B2.8 Carta dei sistemi idraulici

    B2.9 Carta litotecnica

    B2.10 Carta del rischio sismico

    B2.11 Carta della vulnerabilità delle componenti geologico ambientali

    C) gli elaborati grafici del progetto di Piano, cioè le seguenti tavole:

    PS.1 Carta dell'idoneità geologico ambientale alla destinazione urbanistica

    PS.2 Carta dei sistemi del territorio e dei gradi di trasformabilità del territorio

    PS.3 Carta degli ambiti

    PS.4 Carta degli ambiti del sistema insediativo D) le prescrizioni normative, cioè i seguenti elaborati:

    N.PS NORME TECNICHE

    Art. 3. - Efficacie 1. Le disposizioni del presente piano sono vincolanti per la parte operativa del PRG, per i piani

    attuativi, per il regolamento urbanistico-edilizio, per il programma triennale dei lavori pubblici e per qualsivoglia altro piano o programma settoriale comunale suscettibile di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono.

    2. Le disposizioni di cui alla Parte III, alla luce delle finalità e degli obiettivi assunti dal presente piano, definiscono e specificano le suscettività alle trasformazioni con riferimento ai sistemi ed agli ambiti, dettando i limiti massimi invalicabili di carico che possono derivare dalle trasformazioni ammissibili e disciplinabili a norma di queste ultime disposizioni.

    3. Le disposizioni di cui al Titolo I, relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche, prevalgono, in caso di contrasto, su quelle di cui ai Titoli III, IV, V, VI, relative alle caratteristiche dei sistemi territoriali, limitando le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili e disciplinabili a norma di queste ultime.

    4. Le disposizioni di cui al Titolo VII specificano e puntualizzano i contenuti richiesti al P.R.G., parte operativa, ed ai piani attuativi, e dettano i fondamentali indirizzi programmatici per l’attuazione del presente piano.

    5. Le indicazioni del Titolo VIII sospendono, con finalità e per effetti di salvaguardia, sino all'entrata in vigore della parte operativa del PRG, l'efficacia di disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione, limitando le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili per effetto di tali ultime disposizioni. Precisano, tra l’altro, i rapporti tra le disposizioni di cui al presente piano e le disposizioni derivanti da fonti normative sovraordinate.

    6. Al P.R.G., parte operativa, è consentito di apportare lievi modifiche, dandone specifica e puntuale motivazione, alle perimetrazioni degli elementi e delle articolazioni territoriali definite dal presente piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali, rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.

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    PARTE I I . D ISPOSIZ IONI D I TUTELA DELL’ INTEGRITÀ F IS ICA,

    AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO

    TITOLO I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE

    UTILIZZAZIONI DERIVANTI DALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDRAULICHE E IDROGEOLOGICHE

    Art. 4.- Disposizioni generali 1. Il presente Capo definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo della pericolosità

    geologica, geomorfologica ed idraulica e delle caratteristiche idrogeologiche.

    2. Il Piano operativo, ed i programmi settoriali comunali, nel dettare le discipline dettagliate e puntuali di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo.

    3. Al rispetto delle limitazioni e delle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo sono altresì tenuti tutti i piani urbanistici, generali ed attuativi, ed i programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono.

    4. Per tutti gli interventi ammissibili è stabilito l’obbligo di adottare, nei casi previsti dall’art. 89 del PTCP, le tecniche descritte nel Manuale di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni, approvato con D.G.P. n. 15 del 04.02.03.

    5. Per tutti gli interventi edilizi dovranno essere usate le tecniche di bioedilizia previste dal P.T.C.P. – quaderno tecnico – e ai sensi della L.R. 1/04, art. 43.

    Art. 4bis - Aree per la Protezione Civile 1. Il Comune individua in località “Il Piano” due campi da calcio, il nuovo e il vecchio, come

    aree destinate alle esigenze di protezione civile da utilizzare per l’installazione di materiali e strutture idonee ad assicurare l’assistenza abitativa.

    2. Le aree di cui al comma precedente non devono subire modifiche, sia permanenti che temporanee, che riguardino la loro conformazione attuale e l’uso a cui sono destinate abitualmente, senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio della Protezione Civile della Provincia di Terni.

    CAPO I. Disposizioni derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica e geomorfologica

    Art. 5. - Zone ad Alta Criticità della componente ambientale “Suolo”. 1. Nelle zone ricadenti nella classe Alta Criticità, individuate e perimetrate nella Tavola B2.5, per le

    quali risulti la classe di idoneità urbanistica C (“Aree di non trasformabilità”), non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche che non consistano in interventi finalizzati alla bonifica ed alla messa in sicurezza geomorfologica ed idraulica, ovvero in opere di protezione idrogeologica ed eventualmente in opere di attraversamento dei corsi d’acqua. Tali interventi, progettati impiegando tecniche di ingegneria naturalistica come previsto all’art. 4, comma 4, devono essere preceduti dalla redazione di studi geologico-ambientali di dettaglio che analizzino gli aspetti geologici, geomorfologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici e floristico-vegetazionali, che illustrino gli obiettivi perseguiti e le eventuali conseguenze di carattere

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    ambientale sull'area interessata dall'intervento stesso.

    2. Per gli edifici sparsi esistenti sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art.3 del DPR 380/2001, associate ad opere di consolidamento strutturale e fondale ai fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

    3. Per le opere infrastrutturali d’interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, i progetti devono essere suffragati da specifici studi geologici ed indagini dirette, redatti in conformità alla normativa vigente, con indicazione delle opere di consolidamento e bonifica dei dissesti nonché gli interventi finalizzati a mitigare l’impatto dell’opera sulle condizioni idrogeologiche locali, impiegando tecniche di ingegneria naturalistica, come previsto all’art. 4, comma 4, ovvero comprovanti l’insussistenza delle condizioni di propensione al dissesto evidenziate nella Tavola B2.5

    Art. 6. - Zone a Medio-Alta Criticità della componente ambientale “Suolo”. 1. Nelle zone ricadenti nella classe Medio-Alta Criticità, individuate e perimetrate nella Tavola

    B2.5, per le quali risulti la classe di idoneità urbanistica B (“Aree a trasformabilità condizionata”), possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche solo a seguito di studi geologico-ambientali di dettaglio che analizzino gli aspetti geologici, geomorfologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici e floristico-vegetazionali ed indichino gli interventi specifici finalizzati a ridurre il livello della vulnerabilità geomorfologica e a mitigare l’impatto dell’opera sulle condizioni idrogeologiche ed idrauliche locali, ovvero comprovanti l’insussistenza delle condizioni di propensione al dissesto dell'area evidenziate nella Tavola B2.5.

    2. Per gli edifici sparsi esistenti sono consentite trasformazioni quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, associate ad opere di consolidamento strutturale e fondale ai fini di salvaguardia della pubblica incolumità. Il Piano operativo potrà stabilire gli eventuali studi geologico-ambientali di supporto necessari affinché gli interventi previsti siano dichiarati ammissibili.

    3. Per le opere infrastrutturali d’interesse pubblico vale quanto già disposto nell’articolo 5, comma 3.

    Art. 7. - Zone ad Media e Bassa Criticità della componente ambientale “Suolo”. 1. Nelle zone ricadenti nelle classi Media e Bassa Criticità, individuate e perimetrate nella Tavola

    B2.5, per le quali risulti la classe di idoneità urbanistica A (“Aree a trasformabilità incondizionata”), possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche del territorio nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e normative sovraordinate.

    Capo II. Disposizioni derivanti dalle condizioni di vulnerabilità degli acquiferi

    Art. 8. - Aree a vulnerabilità elevata. 1. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate e perimetrate nella Tavola B2.7, non può essere

    definito ammissibile il nuovo impianto di:

    a) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;

    b) discariche, se non per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati;

    c) impianti di smaltimento dei reflui non domestici;

    d) depositi di carburanti.

    2. Gli insediamenti diversi da quelli elencati nel comma 1 possono essere ritenuti ammissibili

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    purché il progetto dimostri che le modalità dello scarico dei reflui e l’approvvigionamento idrico, non vadano ad incidere in alcun modo sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell’acquifero.

    3. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

    4. L'escavazione di nuovi pozzi idrici ad uso domestico ovvero destinati ad altri usi dovrà essere preceduta da specifici studi geologici ed idrogeologici, finalizzati a verificare la compatibilità dell’intervento con lo stato e le condizioni degli acquiferi. Ogni intervento dovrà in ogni caso:

    a) evitare la comunicazione tra le falde, in particolare tra quelle superficiali e quelle profonde;

    b) adottare sempre le migliori tecnologie disponibili per l'isolamento della falda captata dalla superficie del terreno;

    c) tenere conto nella determinazione della portata di esercizio delle reali potenzialità della falda e della capacità di ricarica della stessa;

    5. Devono essere specificamente regolamentati l’uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l’allevamento di bestiame e il pascolamento, avendo cura che per i primi (fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) i quantitativi usati siano soltanto quelli strettamente necessari, e che per i secondi (bestiame e il pascolamento) la pratica e la permanenza non siano eccessivi.

    6. Devono essere comunque vietati:

    a) gli scarichi liberi, privi di adeguato trattamento ai sensi della normativa vigente, sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;

    b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;

    c) la fertirrigazione.

    7. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, i progetti devono essere suffragati da specifici studi geologici e da indagini dirette, con indicazione degli interventi necessari ad assicurare che le opere non vadano ad incidere in alcun modo sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell’acquifero.

    Art. 9. - Aree a vulnerabilità media 1. Relativamente alle aree a vulnerabilità media, individuate e perimetrate nella Tavola B2.7, deve

    essere disposto che il nuovo impianto di strutture potenzialmente inquinanti sia subordinato all’effettuazione di specifiche indagini geologiche e idrogeologiche finalizzate alla valutazione della situazione locale e del rischio effettivo di inquinamento.

    Capo III. Disposizioni derivanti dalle condizioni di rischio idraulico

    Art. 10. - Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino 1. Le aree per il contenimento del rischio idraulico individuate dall’Autorità di bacino del Fiume

    Tevere nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.p.c.m. 10 novembre 2006, pubblicato sulla G.U. del 09.02.2007 n. 33 Serie Gen. e sul B.U.R. Umbria del 14.02.2007 n. 7 Serie Gen., sono individuate e perimetrate nella Tavola PS B2.8 del presente piano. Relativamente a esse trovano applicazione le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PAI.

    1bis. Le fasce fluviali e le aree a rischio idraulico individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ( P.A.I ) dell’autorità di Bacino del Fiume Tevere e riportate nelle TAV. PS B2.8,

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    sono sottoposte alle disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I., ed in particolare agli artt. 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

    2. Nella fascia definita A si persegue l’obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume.

    3. Nella fascia A sono ammessi solo gli interventi previsti dall'art. 28 delle N.T.A. del P.A.I. e dalla D.G.R. 447/2008.

    4. Nei tratti del reticolo idrografico secondario che presentano fenomeni di erosione spondale, individuati nella Tav. B2.8, sono consentiti, fatte salve le autorizzazioni previste dalle specifiche norme, interventi di bonifica idraulica, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, come previsto all’art. 4, comma 4, anche riguardanti la modifica dell’alveo stesso.

    Capo IV. Disposizioni derivanti dalla microzonazione sismica

    Art. 11. - Zone suscettibili di amplificazione sismica locale e di instabilità dinamiche 1. Nelle zone suscettibili di amplificazione sismica locale e di instabilità dinamiche indicate nella

    Tavola B2.10, gli studi geologici a supporto della redazione di piani attuativi di cui alla L.R. n. 31/97 devono essere corredati da prove in situ atte a caratterizzare lo spessore, i parametri geotecnici e la risposta sismica dei terreni di copertura, secondo le modalità descritte nell'allegato di cui alla D.G.R. Umbria 226 del 14 marzo 2001, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. Umbria 745/2001.

    2. Le prescrizioni di cui al precedente comma valgono anche nel caso di attività edificatoria comportante trasformazione urbanistica del territorio, ricadente nelle medesime zone indicate nella Tavola B2.10.

    3. Le zone E7 ed E8, indicate nella Tavola B2.10, appartengono rispettivamente alla classe B e C di amplificazione sismica locale e, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto di cui al D.M. 14 gennaio 2008, appartengono alla categoria di suolo di fondazione E, salvo diverse attribuzioni valutate mediante studi specifici di cui al comma 1.

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    TITOLO II. DISPOSIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI DI CONNOTAZIONE DEL PAESAGGIO E D’IDENTITÀ CULTURALE

    Art. 12. - Ambiti del Sistema dei beni di interesse storico-culturale 1. Gli ambiti del Sistema dei beni di interesse storico-culturale comprendono:

    • le aree di interesse storico archeologico di cui alla lett. m) dell’art. 142 del D.lgs. 42/04, quali ambiti caratterizzati da complessi archeologici monumentali, sia di tipo articolato e polifunzionale sia monofunzionali, e da strutture archeologiche monumentali e produttive, quali centri rurali, ville, acquedotti, mulini, gualchiere, opifici, etc.

    • le aree a rischio storico archeologico, previste all’art. 130 delle NTA del PTCP della Provincia di Terni.

    2. Nel caso che i suddetti ambiti siano individuati dal presente piano, le trasformazioni sono sottoposte a quanto previsto agli artt. 131 e 132 delle NTA del PTCP della Provincia di Terni.

    Art. 13. - Emergenze storico archeologiche di tipo puntuale 1. Le emergenze storico archeologiche di tipo puntuale comprendono le edificazioni di interesse storico-culturale e alcune categorie di beni sparsi nel territorio, individuati e disciplinati ai sensi dell’art. 133 delle NTA del PTCP della Provincia di Terni.

    2. Sui beni di cui al comma 1 sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 , eseguito con l’impiego di tecniche e materiali tradizionali.

    3. Per quanto riguarda le categorie di intervento, le tecniche di recupero e gli elementi architettonici tipologici da conservare, si dovrà fare riferimento al Regolamento per il Recupero approvato con D.G.R. 420/2007 e s.m.i. 4. I progetti relativi agli interventi di cui ai commi precedenti devono prevedere, nel rispetto della struttura e tipologia originarie, la demolizione delle superfetazioni improprie e costituenti degrado, il riuso delle aggiunte coerenti e gli ulteriori interventi compatibili ai fini dell’agibilità e della funzionalità igienica del bene. I progetti devono inoltre prevedere l’adeguata sistemazione delle aree di pertinenza al fine di valorizzare i caratteri del bene nel contesto territoriale di appartenenza.

    5. Il riuso anche con cambio di destinazione dei beni di cui al comma 1 deve privilegiare le destinazioni compatibili con la conservazione dei caratteri storici architettonici e tipologici dei beni stessi.

    6. Per quanto riguarda gli edifici sparsi di cui all'art. 33, comma 5, della L.R. 11/2005, si deve far riferimento all’art. 24 delle presenti norme.

    Art. 14. - Elementi del paesaggio agrario storico 1. Gli elementi del paesaggio agrario storico comprendono le categorie di beni, individuati e disciplinati ai sensi dell’art. 135 delle NTA del PTCP della Provincia di Terni.

    2. Il presente PRG Parte strutturale individua gli elementi caratterizzanti di ogni ambito del sistema del territorio agricolo ed aperto e ne disciplina la tutela e la valorizzazione.

    Art. 15. - Viabilità storica e di particolare interesse paesaggistico o storico culturale 1. Il presente Piano riporta le principali strade di crinale ed i percorsi di particolare valenza

    paesaggistica e storico culturale eventualmente individuati e disciplinati ai sensi degli artt. 137 e 138 delle NTA del PTCP della Provincia di Terni.

    2. Le trasformazioni del territorio e gli interventi edilizi prospicienti le strade di cui al presente articolo sono sottoposti alla normativa del comma 1 e dello specifico ambito in cui ricadono.

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    PARTE I I I . D ISPOSIZ IONI RELATIVE AI S ISTEMI ED AGLI AMBITI

    T I T O L O III. IL SISTEMA AMBIENTALE

    Art. 16. - Disposizioni generali 1. Il presente Titolo definisce le articolazioni del sistema ambientale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21

    ottobre 1997, n. 31, del PUT e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. ed indica la gamma di utilizzazioni e di trasformazioni compatibili con ognuna di esse.

    2. Il sistema ambientale è formato dalle parti del territorio non urbanizzate che hanno conservato le loro caratteristiche di naturalità a seguito di una scarsa o assente attività antropica legata allo sfruttamento produttivo o insediativo del territorio; sono quindi quelle aree connotate da una conservata e tuttora predominante funzionalità al mantenimento dell’equilibrio ecologico ed alla rigenerazione delle componenti ambientali.

    3. Il P.R.G., parte operativa, i piani ed i programmi di settore ed attuativi, possono stabilire, ferme restando le indicazioni generali ed i parametri massimi indicati nel presente titolo, una disciplina specifica e più dettagliata delle trasformazioni compatibili con le aree individuate dal presente Titolo.

    Art. 17. - Gli ambiti ed i rispettivi elementi strutturanti 1. All’interno del sistema ambientale sono individuati e perimetrati nella TAV. PS. 3 i seguenti

    ambiti:

    a) le aree boscate primarie (art. 15 PUT);

    b) le aree fluviali e le fasce ripariali;

    c) le aree di connessione;

    d) fasce di filtro boscate;

    e) i siti di interesse naturalistico e le aree protette.

    2. Per aree boscate primarie si intendono quelle definite dall’art.15 del PUT e perimetrate nel presente Piano ai fini della loro conservazione come elemento strutturante del sistema. Sono sottoposte alle disposizioni presenti nel suddetto articolo e negli articoli 119, 120, 123, 126 e 129, comma 10, delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. ed alla specifica normativa di tutela paesaggistica. Per questo ambito la delimitazione delle aree è stata effettuata in termini fondiari, effettuando gli aggiornamenti cartografici secondo la disciplina dell’art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e la correzione degli errori materiali riscontrati. La delimitazione delle aree boscate riportate nelle tavole del presente P.R.G., parte strutturale, è effettuata ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.R. 6 luglio 2005, n. 1098, punto 2), lett. b).

    3. Per aree fluviali e fasce ripariali si intendono le parti del territorio ricoperte da vegetazione spontanea acquatica e ripariale di cui si riconosce la caratteristica di elementi strutturanti del sistema ambientale. Il presente Piano, conformemente agli indirizzi del P.T.C.P., riconosce l’importanza di tale ambito ai fini della conservazione della biodiversità ed alla costituzione della rete di corridoi ecologici. Tale ambito è sottoposto alle disposizioni dell’art. 125 e 126 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P..

    4. Per aree di connessione si intendono le porzioni di territorio, non urbanizzate od irrilevantemente urbanizzate, adiacenti ad altri ambiti del sistema ambientale, in cui sono state rilevate discontinuità degli elementi delle reti ecologiche. Il presente Piano, conformemente agli indirizzi del PTCP, riconosce l’importanza di tale ambito per perseguire la tutela ed il miglioramento

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    delle valenze naturalistiche del territorio, attraverso il rafforzamento delle connessioni tra macchie boscate, corridoi arborei e arbustivi presenti negli ambiti agricoli ovvero attraverso l'interposizione di zone con caratteri di naturalità tra gli insediamenti antropici. Tali aree sono individuate e disciplinate al fine di privilegiare la ricomposizione delle reti ecologiche attraverso le azioni previste al punto 4) dell’Allegato tecnico di indirizzo del PTCP con riferimento alle Schede Normativa per unità di paesaggio.

    5. Per fasce di filtro boscate si intendono le porzioni di territorio individuate e disciplinate al fine di perseguire l'attenuazione degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio delle grandi infrastrutture, mediante la realizzazione di spazi rinaturalizzati con boschi d'alto fusto di specie autoctone secondo le indicazioni delle Unità di Paesaggio (U.D.P.), d'iniziativa sia pubblica che privata, in ogni caso suscettibili di fruizione collettiva.

    6. Le aree classificate come Siti di Interesse naturalistico sono quelle definite dall’art. 13 del PUT; il presente Piano recepisce le delimitazioni e ne riconosce l’importanza di elemento strutturante del sistema ambientale. Tali aree sono assoggettate alla disciplina di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, secondo il procedimento amministrativo di cui alla D.G.R. 1 luglio 1998, n. 3621 ed alle specifiche indicazioni contenute per ogni area all’interno delle schede normative per unità di paesaggio.

    Art. 18. - Indirizzi per la disciplina delle utilizzazioni e delle trasformazioni 1. Relativamente a tutti gli ambiti del sistema ambientale il P.R.G., parte operativa, gli strumenti

    specifici di settore e i piani attuativi disciplinano più dettagliatamente le attività e le trasformazioni consentite e ammissibili, in coerenza con le finalità di tutela e di valorizzazione degli elementi caratterizzanti di cui all’articolo precedente, fermo restando l’obbligo di adottare, nei casi previsti dall’art. 89 del P.T.C.P., le tecniche descritte nel Manuale di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni, approvato con D.G.P. n. 15 del 04.02.03. 2. Come indirizzo generale, nelle aree facenti parte del sistema ambientale, ogni attività deve

    essere volta alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche e delle risorse naturali in ciascuna di esse presenti con l’obiettivo di salvaguardare la potenzialità delle unità di paesaggio e le esigenze di equilibrio del mosaico ambientale; possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni e trasformazioni:

    – ordinaria coltivazione del suolo;

    – attività selvicolturali;

    – orticoltura;

    – giardinaggio;

    – strutture ricreative.

    3. Degli edifici e degli altri manufatti esistenti nelle aree del sistema ambientale possono essere definite compatibili le utilizzazioni previste al Titolo IV delle presenti norme.

    4. In tutti gli ambiti del sistema ambientale l’attività edilizia è limitata agli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) e g) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1. Sul patrimonio edilizio esistente non sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 35 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Per tutti gli interventi edilizi dovranno essere usate le tecniche di bioedilizia previste dal P.T.C.P. – quaderno tecnico – e ai sensi della L.R. 1/04, art. 43. 5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. f) del primo comma dell’art. 3 della

    L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo che contenga ed illustri le azioni relative al miglioramento ed alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e

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    paesaggistiche ed alla tutela degli edifici eventualmente presenti nelle aree dove è prevista la ricostruzione.

    6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma precedente con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso non facente parte del sistema ambientale, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro centocinquanta metri dall'insediamento edilizio più vicino e comunque nel rispetto delle disposizioni relative al sistema e alle unità di paesaggio contenute negli articoli di cui al presente TITOLO.

    7. Prima del rilascio del titolo abilitativo il comune è tenuto ad accertare che la demolizione degli edifici e la sistemazione delle relative aree, così come prevista dal piano attuativo approvato, sia già stata effettuata.

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    T I T O L O IV. IL SISTEMA DEL TERRITORIO AGRICOLO ED APERTO

    Art. 19. - Disposizioni generali 1. Il presente Titolo definisce le articolazioni del sistema del territorio agricolo e aperto ai sensi

    dell’art. 2 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e dell’art. 28 e seguenti delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. ed indica la gamma di utilizzazioni e di trasformazioni compatibili con ognuna di esse, conformemente a quanto stabilito nel Capo II del Titolo III della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.

    1 bis. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si applicano le definizioni dell’art. 32 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 e le previsioni normative contenute negli artt. 33, 34, 35 della medesima legge, salvo quanto più specificatamente stabilito nei successivi articoli delle presenti norme.

    2. Il sistema agricolo ed aperto è formato dalle parti del territorio non urbanizzate o modestamente urbanizzate che hanno perso le loro caratteristiche di completa naturalità a seguito dell’attività antropica legata allo sfruttamento produttivo del suolo; sono quindi quelle aree connotate da una sedimentata e tuttora predominante funzionalità alla coltivazione dei suoli, nonché agli usi strettamente correlati a tale attività.

    3. Il P.R.G., parte operativa, i piani ed i programmi di settore ed attuativi, nello stabilire la disciplina specifica e dettagliata di rispettiva competenza, possono individuare e perimetrare in modo ulteriore le aree di cui al presente Titolo e considerare compatibili soltanto alcune delle utilizzazioni elencate al successivo art. 22 ovvero individuare utilizzazioni più specifiche in cui quelle generali possono essere opportunamente articolate. Tali strumenti possono altresì definire compatibili in tutto o in parte, con o senza limitazioni, le utilizzazioni già presenti al momento della rispettiva formazione, anche nei casi in cui tale possibilità non sia espressamente enunciata nel presente Titolo, ma ferme restando le eventuali limitazioni esplicitamente indicate.

    4. Ferme restando le indicazioni generali ed i parametri massimi indicati nel presente Titolo, il P.R.G., parte operativa, i piani attuativi e i programmi di settore, possono stabilire una disciplina specifica e più dettagliata delle trasformazioni compatibili con le aree individuate dal presente Titolo.

    Art. 20. - Gli ambiti ed i rispettivi elementi strutturanti 1. All’interno del sistema del territorio agricolo e aperto sono individuati e perimetrati nella TAV.

    PS. 3 i seguenti ambiti:

    a) … [Soppresso a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla D.C.P. n. 136 del 15/12/2008;]

    b) aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario; c) aree agricole marginali;

    d) … [Soppresso a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla D.C.P. n. 136 del 15/12/2008;]

    2. Le presenti Norme, con riferimento alle schede-normativa per unità di paesaggio del P.T.C.P., individuano nei termini di cui ai successivi commi, gli elementi caratteristici essenziali degli ambiti di cui al comma 1, considerati le invarianti strutturali della morfologia dei luoghi e delle tipologie del paesaggio agrario di matrice storica, meritevoli di conservazione e valorizzazione anche con finalità di conservazione-ripristino della biodiversità.

    3. Sono elementi strutturanti dei diversi ambiti di cui al comma 1:

    – la tessitura fondiaria storica così come definita nell’art. 136 delle N.A. del P.T.C.P.; – singoli elementi di naturalità quali alberi di alto fusto isolati, nuclei arborei, macchie poderali;

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    – elementi di elevato valore ecologico quali boschi ripariali, complessi di vegetazione igrofila;

    – essenze arboree di particolare valore ornamentale e paesaggistico quali siepi interpoderali, filari alberati;

    4. … [Soppresso a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla D.C.P. n. 136 del 15/12/2008]

    5. Le aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario sono classificate aree di particolare interesse agricolo ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 27/2000. All’interno di tali aree devono essere perseguiti gli obiettivi di cui art. 30 delle N.A. del P.T.C.P. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, sono considerati strutturanti i seguenti elementi: – la partizione poderale nel reticolo di origine storica legata anche al sistema delle canalizzazioni

    agricole e di drenaggio dei campi;

    – sistemazioni agrarie tradizionali, quali colture a terrazzamento e colture promiscue a vite maritata;

    – muretti a secco;

    – oliveti in alternanza a lembi di bosco.

    5bis. Nell’ambito delle aree agricole marginali ricadono tutti quei territori agricoli i quali, per la loro particolare giacitura o per loro ubicazione periferica rispetto al sistema produttivo agricolo locale, risultano attualmente in stato di abbandono. All’interno di tali aree devono essere localizzati e promossi principalmente i progetti pilota d’intervento di cui art. 31 delle N.A. del P.T.C.P. 6. Il presente Piano stabilisce in linea generale la tutela e la salvaguardia degli elementi

    strutturanti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5. Tale obiettivo è perseguito attraverso la disciplina delle trasformazioni, fisiche e funzionali, nonché delle attività, ammissibili e prescritte per i vari ambiti in cui si articola il sistema del territorio agricolo e aperto.

    7. La conservazione attiva degli elementi strutturali dei diversi ambiti è altresì perseguita con l’attivazione di piani e programmi di settore, nonché di politiche di promozione e di incentivazione o progetti di intervento finalizzati al miglioramento e valorizzazione del sistema produttivo agricolo previsti nel PTCP.

    8. La definizione dei principali parametri urbanistici ed edilizi necessari alla realizzazione degli interventi edificatori di cui agli artt. 34 e 35 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, è contenuta nel successivo art. 23.

    Art. 21. - Aree di degrado ambientale e paesaggistico [Soppresso a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla D.C.P. n. 136 del 15/12/2008]

    Art. 22. - Indirizzi per la disciplina delle utilizzazioni e delle trasformazioni 1. Fermo restando quanto previsto al Capo II, Titolo III della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, e

    dall’art. 28 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P., relativamente a tutti gli ambiti del territorio agricolo ed aperto di cui all'art. 20, comma 1, il P.R.G., parte operativa, i piani attuativi e i programmi di settore disciplinano dettagliatamente le attività e le trasformazioni consentite e ammissibili, in coerenza con le finalità di tutela degli elementi strutturanti in esso definite, fermo restando l’obbligo di adottare, nei casi previsti dall’art. 89 del P.T.C.P., le tecniche descritte nel Manuale di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni, approvato con D.G.P. n. 15 del 04.02.03.

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    2. Come indirizzo generale, nelle aree facenti parte del territorio agricolo ed aperto, possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni e trasformazioni:

    – l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, nonché la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione, di strade poderali e interpoderali;

    – l'esercizio delle attività di pascolo;

    – la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di recinzioni, in forme tradizionali e coerenti con le caratteristiche del contesto paesaggistico, essendo comunque richiesta la conservazione delle esistenti recinzioni in muri di pietra a secco;

    – la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché la sistemazione delle sponde fluviali, fermo restando l’obbligo di adottare, nei casi previsti dall’art. 89 del P.T.C.P., le tecniche descritte nel Manuale di Ingegneria Naturalistica della Provincia di Terni, approvato con D.G.P. n. 15 del 04.02.03;

    – l'esercizio delle attività selvicolturali e degli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione;

    – la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnologici a rete e puntuali;

    – la manutenzione e l’adeguamento degli esistenti elementi della rete viaria carrabile, senza variazione dei tracciati, delle giaciture, delle caratteristiche dimensionali, costruttive e formali, ove si tratti di quelli, appartenenti alla viabilità storica, indicati nelle tavole contrassegnate con B1.3;

    – la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e di spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati finalizzati alle attività escursionistiche, del tempo libero e di fruizione delle risorse naturalistiche;

    – gli interventi finalizzati all’inserimento ambientale di opere infrastrutturali e di insediamenti esistenti.

    3. Come indirizzo generale, negli edifici e negli altri fabbricati compresi negli ambiti del territorio agricolo ed aperto, sono definite ammissibili le seguenti utilizzazioni e trasformazioni:

    a) attività agricole: – abitazioni agricole; – allevamenti zootecnici ed attività funzionali alla coltivazione del suolo; – impianti produttivi per la prima lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici compresa

    l'apicoltura; – serre, impianti tecnici e tecnologici a servizio di aziende agricole; – attività agrituristiche;

    b) connesse con l'attività agricola: – abitazioni ad uso civile – attività ricettive extralberghiere, secondo la disciplina definita dalle L.R. 18/06, e

    servizi collegati; – attività di tipo artigianale coerenti e compatibili con lo spazio rurale; – attività di tipo commerciale, limitatamente ai prodotti dell’azienda agricola; – attrezzature sportive e ricreative e legate alla fruizione delle risorse naturalistiche; – attrezzature tecnologiche; – servizi di interesse generale e collettivo, pubblici e privati.

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    Art. 23. - Parametri principali per l’edificazione 1. Ai sensi dell’art. 34 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 ed in ottemperanza a quanto previsto nel

    PTCP vengono stabiliti i seguenti parametri principali per l’edificazione nei rispettivi ambiti:

    AMBITI PARAMETRI Indice di

    UT per fini abitativi

    Indice di UT per fini

    produttivi

    Altezza massima di fabbricati

    residenziali

    Superficie minima dei

    terreni interessati

    dagli interventi

    Distanza minima dai confini (residenza /annessi)

    Aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario

    1,5 mq/Ha 35,0 mq/Ha 6.50 ml 5 Ha 10.00/ 10.00 ml

    Aree agricole marginali 2,0 mq/Ha 35,0 mq/Ha 6.50 ml 5 Ha 10.00/ 10.00 ml

    2. Per quanto non specificato nel precedente comma, ai fini della realizzazione di nuovi edifici e per gli interventi relativi agli edifici esistenti negli ambiti del Sistema del territorio agricolo ed aperto, è fatto obbligo di adottare le indicazione contenute nell’art. 32 del P.T.C.P., fermo restando quanto previsto dagli art. 34 e 35 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 e dalla D.G.R. 420/2007 e s.m.i. 3. Il PRG, parte operativa potrà stabilire o precisare specifiche modalità di attuazione degli

    interventi edilizi negli ambiti del sistema di cui al presente Titolo in conformità con le normative vigenti.

    4. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Umbria con propria Determinazione Dirigenziale n. 5151 del 16.06.2008, Direzione regionale per le aree protette, Servizio promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, nelle aree di cui al presente ambito ricadenti all’interno del SIC IT5220008 “Monti Amerini”, viene escluso ogni intervento di nuova edificazione ad esclusione di opere preordinate ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale preesistente, non suscettibili di destinazione autonoma e diversa da quella dell’edificio stesso, e comunque di altezza massima non superiore a 4,50 m. 5. Per tutti gli interventi edilizi dovranno essere usate le tecniche di bioedilizia previste dal

    P.T.C.P. – quaderno tecnico – e ai sensi dell’art. 43 della L.R. 1/04.

    Art. 24. - Edifici rurali esistenti

    1. Il patrimonio edilizio esistente nel sistema del territorio agricolo e aperto si distingue in:

    A. Edifici di interesse storico, architettonico, culturale Rappresentano una testimonianza di valore storico e presentano caratteri architettonici e/o tipologici significativi; gli edifici, presenti nei catasti pontificio e di impianto, sono individuati nella cartografia di Piano (vedi TAV. B1.5 e PS3), come parte integrante alle presenti norme. Di tali edifici è stato formato elenco ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 11/05. B. Edifici di valore tipologico Edifici di valore architettonico tipologico, schedati come i precedenti e siglati con la lettera B ed individuati nella cartografia allegata (vedi Tav. B1.5), come parte integrante alle presenti norme.

    C. Edifici privi di interesse storico e delle caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B sorti in maggioranza dal 1940 in poi schedati come i precedenti e siglati con la lettera C ed individuati nella cartografia allegata (vedi Tav. B1.5), come parte integrante alle presenti norme.

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    2. … [Soppresso a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla D.C.P. n. 136 del 15/12/2008 – Sostituito dal comma terzo dell’art. 22]

    3. Per gli edifici di cui al comma 1, punto A, classificati di interesse storico architettonico culturale dovranno essere osservate le disposizioni seguenti:

    a) Non è consentita la demolizione e la ricostruzione in un sito diverso. Non sono consentiti ampliamenti volumetrici anche se solo interrati, in aderenza o in sopraelevazione. Possono tuttavia essere realizzati ampliamenti, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 35, comma 1, della L.R. 11/2005, purché costituiscano un organismo edilizio autonomo ed unitario e per l'edificio esistente sia già stato completato il recupero mediante gli interventi di cui al presente articolo.

    b) E' consentita la demolizione delle superfetazioni improprie e costituenti degrado eventualmente presenti e la ricostruzione della relativa volumetria anche in aggiunta agli ampliamenti di cui alla lettera a), comma 1;

    c) Sono consentite le tipologie di intervento di cui alle lett. a), b), c) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

    d) Sono consentiti, nell'ambito del risanamento conservativo, i frazionamenti quando siano compatibili con l'impianto planovolumetrico originario. Le nuove unità abitative dovranno avere superfici non inferiori a mq. 60. Nel caso di formazione di nuove unità immobiliari è ammessa la realizzazione di nuove aperture nelle murature laterali o tergali esclusivamente per permettere l'aerazione di servizi igienici di nuova realizzazione, qualora non sussistano alternative nella distribuzione planimetrica, e purché questo non alteri il disegno compositivo, le proporzioni e le simmetrie del fronte. Il progetto deve contenere uno studio degli elementi compositivi dei fronti che dimostri la compatibilità delle modifiche proposte.

    e) Le variazioni di destinazione d'uso che prevedano nuove funzioni tra quelle indicate all'art. 22, comma 3, saranno consentite esclusivamente nel caso in cui l'area di intervento sia dotata, o venga dotata, di infrastrutture e servizi necessari per l'uso previsto.

    f) I progetti relativi agli interventi riguardanti le variazioni di destinazione d'uso o gli ampliamenti dell'edificio esistente dovranno documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili, dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi. I progetti dovranno altresì individuare l'area di pertinenza secondo le linee di indirizzo indicate dalle normative regionali ed, eventualmente, precisate dal P.R.G., parte operativa.

    g) Gli interventi nelle aree di pertinenza già individuate dovranno essere finalizzati alla conservazione dei caratteri tipologici di questi spazi scoperti (aie, giardini, terrazzamenti, etc.). Non potranno esserne alterate le geometrie e le dimensioni, dovranno essere conservati i materiali e tutti gli elementi funzionali e decorativi (pavimentazioni, recinzioni, pozzi, lavatoi, etc.). E' di norma vietato procedere alla suddivisione dell'area di pertinenza con recinzioni o con l'inserimento di elementi estranei all'assetto originario dell'area stessa.

    h) Gli interventi edilizi su qualsiasi edificio compreso nell'area di pertinenza già individuata che prevedono modifiche dell'assetto esterno degli edifici stessi, nonché gli interventi che interessano l'assetto delle sistemazioni esterne nell'area di pertinenza come sopra definita, ivi compresa la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie in caso di cambio di destinazione d'uso, sono ammessi solo nel caso di un progetto unitario esteso a tutto l'insieme (edifici e spazi di pertinenza) di proprietà, coincidente con il perimetro nell'area di pertinenza stessa.

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    4. Nei casi indicati alla lett. b), c) e d), del comma precedente e per gli interventi sugli edifici di categoria B) e C) di cui al comma 1, il P.R.G., parte operativa, individua modalità e specifiche disposizioni.

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    T I T O L O V. IL SISTEMA INSEDIATIVO

    Art. 25. - Disposizioni generali 1. Il presente Titolo definisce le articolazioni del sistema insediativo ai sensi dell’art. 2 della L.R.

    21 ottobre 1997, n. 31 e conformemente agli indirizzi ed alle prescrizioni del PUT e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. ed indica la gamma di utilizzazioni e di trasformazioni compatibili con ognuna di esse.

    1bis. Per quanto riguarda le categorie di intervento, le tecniche di recupero e gli elementi architettonici tipologici da conservare, si dovrà fare riferimento al Regolamento per il Recupero approvato con D.G.R. 420/2007 e s.m.i. 2. Il sistema insediativo è formato dalle parti del territorio che hanno prevalentemente perso le

    loro caratteristiche di naturalità a seguito dell’attività antropica legata allo sfruttamento del suolo a fini edificatori; sono quindi quelle aree connotate da una predominante concentrazione di edificato residenziale e produttivo, di opere di urbanizzazione nonché di servizi ad essi connessi e funzionali. Fanno parte di questo sistema, benché non abbiano perso completamente le caratteristiche di naturalità, le aree destinate a verde urbano e a parco in quanto necessarie e complementari all’attività residenziale e produttiva.

    3. Il P.R.G., parte operativa, i piani ed i programmi di settore ed attuativi, nello stabilire la disciplina specifica e dettagliata di rispettiva competenza possono individuare e perimetrare in modo ulteriore le aree di cui al presente Titolo e considerare compatibili soltanto alcune delle utilizzazioni elencate ovvero individuare utilizzazioni più specifiche in cui quelle generali possono essere opportunamente articolate. Tali strumenti possono altresì definire compatibili in tutto o in parte, con o senza limitazioni, le utilizzazioni già presenti al momento della rispettiva formazione, anche nei casi in cui tale possibilità non sia espressamente enunciata nel presente Titolo, ma ferme restando le eventuali limitazioni esplicitamente indicate.

    4. Il P.R.G., parte operativa, i piani ed i programmi di settore ed attuativi, possono stabilire, ferme restando le indicazioni generali ed i parametri massimi indicati nel presente titolo, una disciplina specifica e più dettagliata delle trasformazioni compatibili con le aree individuate dal presente Titolo.

    Art. 26. - Gli ambiti del sistema insediativo 1. All’interno del sistema insediativo sono individuati e perimetrati nella TAV. PS. 3 i seguenti

    ambiti:

    a) Centro storico e relative fasce di rispetto;

    b) Aree residenziali consolidate e servizi connessi;

    c) Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse;

    d) Aree per le attrezzature ed i servizi di interesse territoriale ed urbano;

    e) Verde urbano ed i parchi territoriali;

    f) Aree per nuovi insediamenti residenziali;

    g) Aree per nuovi insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi;

    Art. 27. - L’ambito del Centro storico e relative fasce di rispetto 1. Il presente Piano delimita gli ambiti dei centri e dei nuclei storici, e le relative fasce di rispetto, in

    termini fondiari nelle TAVV. PS 3 e PS 4 e ne disciplina le modalità di tutela, di conservazione e di valorizzazione, riconoscendone il valore di componente fondamentale dell’immagine dell’Umbria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, dell’art. 29 del PUT e dell’art. 134 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P.

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    2. Fanno parte di questo ambito le parti del territorio, comunque configurate, che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione.

    3. Sono elementi strutturanti l’ambito di cui al presente articolo:

    a) le caratteristiche morfologiche della forma urbana, il reticolo insediativo, l’impianto fondiario, il rapporto fra spazi aperti pubblici e costruito;

    b) le caratteristiche tipologiche e formali delle singole unità insediative, intese come unità edilizie e spazi scoperti di pertinenza, formanti autonome componenti dei centri ovvero dei nuclei;

    c) le caratteristiche specifiche del territorio circostante i centri e i nuclei storici ed i rapporti reciproci per ciò che abbia contribuito alla conservazione dell’identità e delle valenze storiche degli stessi.

    4. Per le unità insediative di questo ambito sono definite predominanti le seguenti utilizzazioni:

    A) – abitazioni ordinarie, abitazioni specialistiche, abitazioni collettive.

    Possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni complementari con l’utilizzazione abitativa:

    B) – artigianato di servizio e di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni;

    – esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi;

    – attività ricettive, attività direzionali e professionali, erogazioni dirette di servizi;

    – strutture per l'istruzione, le strutture culturali, associative, ricreative, religiose, le strutture per prestazioni socio-sanitarie.

    5. Degli spazi scoperti, pertinenziali degli edifici, compresi nei centri e nei nuclei storici possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – orticoltura, giardinaggio, strutture ricreative;

    – strutture funzionali ad attività ricettive e di ristorazione;

    – parcheggi privati.

    6. Degli spazi scoperti autonomi, compresi nei centri storici e nei nuclei storici possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – orticoltura, giardinaggio, strutture ricreative;

    – parcheggi.

    7. Fermo restando che per gli interventi in tali aree si recepiscono integralmente le norme dell’art. 134 “Centri e nuclei storici“, con particolare riferimento all’Allegato Tecnico di Indirizzo, punti 8 e 9 del P.T.C.P., il P.R.G., parte operativa, definisce una disciplina volta prioritariamente al mantenimento, o al ripristino, dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edilizie, o immobiliari, aventi tale originaria utilizzazione, migliorandone le condizioni di abitabilità e di vivibilità nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e tipologiche. La stessa parte operativa del PRG deve congiuntamente perseguire il mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni tradizionali e pregiate, di utilizzazioni connesse a quella abitativa, o a essa omologabili, in termini di efficiente equilibrio con la funzione abitativa.

    8. Relativamente all’ambito del Centro storico e relative fasce di rispetto il P.R.G., parte operativa, individua le specifiche aree sottoposte:

    – alla conservazione delle caratteristiche della morfologia insediativa, dell'impianto fondiario, degli

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  • LUGNANO IN TEVERINA P.R.G. – Parte strutturale NORME

    elementi tipologici mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;

    – al ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate, facendo riferimento a cartografie storiche, o ad altre idonee documentazioni storiche e iconografiche, ovvero a elementi o tracce superstiti degli assetti originari.

    9. Ai sensi e ai fini di cui al comma precedente il P.R.G., parte operativa, detta disposizioni, di norma immediatamente precettive e operative, volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino delle caratteristiche di cui sopra, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili. Qualora il ripristino della morfologia insediativa e dell’impianto fondiario richieda interventi di ristrutturazione urbana il P.R.G., parte operativa, prevede la formazione di piani attuativi, per i quali detta le necessarie e opportune direttive.

    10. Conseguentemente il Regolamento edilizio detta la disciplina di dettaglio per la tutela e la corretta progettazione degli elementi architettonici e di arredo che hanno rilevanza sulla formazione degli aspetti tipologici e formali dell’edificato storico. Per l’ambito Centro storico e relative fasce di rispetto, il Regolamento edilizio dovrà essere conformato a quanto stabilito dalla D.G.R. 420/2007 e s.m.i.

    Art. 28. - L’ambito delle Aree residenziali consolidate e servizi connessi 1. L’ambito delle Aree residenziali consolidate e servizi connessi comprende le porzioni di

    territorio urbano che già presentano un assetto morfologico ed una tipologia insediativa corrispondente alla prevalente utilizzazione per abitazioni primarie.

    2. Il presente Piano stabilisce come invarianti per questo ambito le perimetrazioni delle aree e la corrispondente superficie territoriale, la popolazione massima insediabile, la volumetria massima realizzabile, gli standards urbanistici, le altezze massime.

    3. Per le unità insediative di questo ambito sono definite predominanti le seguenti utilizzazioni:

    A) – abitazioni ordinarie, abitazioni specialistiche, abitazioni collettive.

    Possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni complementari con l’utilizzazione abitativa:

    B) – artigianato di servizio e di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni;

    – esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi;

    – attività ricettive, attività direzionali e professionali, erogazioni dirette di servizi;

    – strutture per l'istruzione, le strutture culturali, associative, ricreative, religiose, le strutture per le prestazioni socio-sanitarie;

    – attrezzature tecnologiche.

    Il peso percentuale, sull'insieme, delle utilizzazioni di cui alla lettera A) deve restare predominante.

    4. Degli edifici e degli altri manufatti compresi nelle aree residenziali possono inoltre essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – attività artigianali ed attività produttive già esistenti;

    – attività artigianali di nuova realizzazione non moleste ed insalubri;

    – strutture di vendita

    5. Degli spazi scoperti, pertinenziali degli edifici, compresi nelle aree residenziali possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – orticoltura, giardinaggio, strutture ricreative;

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  • LUGNANO IN TEVERINA P.R.G. – Parte strutturale NORME

    – strutture funzionali ad attività ricettive e di ristorazione;

    – parcheggi privati

    6. Degli spazi scoperti autonomi, compresi nelle aree residenziali possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – orticoltura, giardinaggio, strutture ricreative;

    – commercio al dettaglio;

    – parcheggi

    7. Il PRG, parte operativa, può definire più specificatamente le destinazioni d'uso delle singole zone o di singole unità insediative ricadenti nell’ambito residenziale, mirando a garantire che resti predominante, sull'insieme, il peso dell'utilizzazione abitativa e permanga, ovvero, laddove necessario, venga realizzata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni.

    8. Il PRG, parte operativa, disciplina più specificatamente le trasformazioni delle aree e dei fabbricati dell’ambito residenziale; può prevedere incrementi della consistenza edilizia di singole zone, attraverso ampliamenti, connessi o meno con trasformazioni di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, ovvero attraverso nuove edificazioni, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dalle presenti norme garantendo comunque il rispetto dalle dotazioni previste di spazi destinabili sia ai parcheggi e agli altri servizi pertinenziali che alla fruizione pubblica o collettiva.

    9. Il PRG, parte operativa, può definire ammissibile in particolari zone dell’ambito residenziale anche l’integrale trasformazione, mediante la modificazione di elementi quali:

    – il tracciato insediativo e l'impianto fondiario,

    – la giacitura e la larghezza di elementi viari,

    – il sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati;

    – gli edifici esistenti, ovvero quote rilevanti degli stessi.

    10. Il PRG, parte operativa, definisce e disciplina le modalità di attuazione degli interventi:

    a) quali delle trasformazioni ammissibili, consistendo in trasformazioni di singole unità insediative o di singoli manufatti, quali la ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione ed eventuali limitati ampliamenti degli edifici esistenti, possano essere attuate tramite intervento diretto;

    b) quali delle trasformazioni ammissibili, consistendo in trasformazioni di una pluralità di unità insediative ovvero che prevedano la rettifica di elementi viari o la sistemazione degli spazi scoperti, nonché di spazi pubblici e simili, possano essere attuate previa stipula di convenzione o atto d’obbligo ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g) della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31;

    c) quali delle trasformazioni ammissibili, implicando consistenti ed estese operazioni di ristrutturazione urbana, ovvero di nuovo impianto urbanizzativo ed edificatorio, debbano essere disciplinate in modo unitario mediante piani attuativi, ognuno dei quali deve essere riferito all'interezza di uno degli ambiti per ciò perimetrati dallo stesso strumento;

    11. Il PRG, parte operativa, detta inoltre ogni necessaria e opportuna direttiva relativamente ai contenuti di ognuno degli strumenti attuativi; definisce altresì quali trasformazioni siano effettuabili antecedentemente all’entrata in vigore dei richiesti piani attuativi.

    12. Le aree per il soddisfacimento degli standard minimi delle attrezzature di interesse comunale e sovracomunale e degli standard minimi al servizio di insediamenti residenziali previsti dagli artt. 59 e 60 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27, sono dimensionate nel successivo comma 6 dell’art. 34-bis.

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    Art. 29. - L’ambito delle Aree per nuovi insediamenti residenziali 1. L’ambito delle aree utilizzabili per nuovi insediamenti residenziali comprende le porzioni di

    territorio urbano che sono destinate ad assumere un assetto morfologico ed una tipologia insediativa corrispondente alla prevalente utilizzazione per abitazioni primarie.

    2. Il presente Piano stabilisce come invarianti per questo ambito le perimetrazioni delle aree e la corrispondente superficie territoriale, la popolazione massima insediabile, la volumetria massima realizzabile, gli standard urbanistici, le altezze massime.

    3. Le zone classificate come aree utilizzabili per nuovi insediamenti residenziali devono essere assoggettate obbligatoriamente alla preliminare redazione di un piano attuativo unitario. Ai fini della corretta e razionale applicazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 3 della L.R. 11/2005, il PRG, parte operativa, detta le condizioni affinché le proposte di piano attuativo relative ad una porzione della superficie delle aree perimetrate di cui al presente articolo costituiscano unità minime classificabili come comparti funzionali.

    4. Per le unità insediative di questo ambito sono definite predominanti le seguenti utilizzazioni:

    A) – abitazioni ordinarie, abitazioni specialistiche, abitazioni collettive.

    Possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni complementari con l’utilizzazione abitativa:

    B) – artigianato di servizio e di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni;

    – esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi;

    – attività ricettive, attività direzionali e professionali, erogazioni dirette di servizi;

    – strutture per l'istruzione, le strutture culturali, associative, ricreative, religiose, le strutture per le prestazioni socio-sanitarie;

    – attrezzature tecnologiche.

    Il peso percentuale, sull'insieme, delle utilizzazioni di cui alla lettera A) deve restare predominante.

    5. Degli edifici e degli altri manufatti eventualmente compresi in tale ambito non possono essere definite compatibili utilizzazioni differenti da quelle previste nel presente articolo.

    6. Degli spazi scoperti, pertinenziali degli edifici, eventualmente compresi in tale ambito possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – orticoltura, giardinaggio, strutture ricreative

    – strutture funzionali ad attività ricettive e di ristorazione;

    – parcheggi privati

    7. Degli spazi scoperti autonomi, eventualmente compresi in tale ambito possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – orticoltura, giardinaggio, strutture ricreative;

    – parcheggio;

    8. Il PRG, parte operativa, può definire più specificatamente le destinazioni d'uso delle singole zone o di singole unità insediative ricadenti nell’ambito residenziale, mirando a garantire che resti predominante, sull'insieme, il peso dell'utilizzazione abitativa e permanga, ovvero, laddove necessario, venga realizzata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni.

    9. Il PRG, parte operativa, detta inoltre ogni necessaria e opportuna direttiva relativamente ai contenuti di ognuno degli strumenti attuativi; definisce altresì quali trasformazioni siano effettuabili antecedentemente all’entrata in vigore dei richiesti piani attuativi negli edifici e negli altri manufatti eventualmente compresi in tale ambito.

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  • LUGNANO IN TEVERINA P.R.G. – Parte strutturale NORME

    10. In questo ambito è fatto obbligo, in sede di presentazione di piano attuativo, ove previsto, o di presentazione di permesso di costruire, produrre appositi studi geologici di dettaglio, integrati con indagini finalizzate alla determinazione degli effetti di amplificazione sismica locale così da individuare la tipologia strutturale degli edifici più adeguata. 11. Nell’area di nuova edificazione in loc. “Vagli”, individuata nella Tav. PS 3 come “Area sottoposte a prescrizioni speciali”, oltre quanto previsto dal presente articolo, al fine di rendere omogenea la fascia di rispetto a verde del Centro storico, viene stabilito che il P.R.G., parte operativa, dovrà individuare una fascia di verde inedificabile compresa tra il limite dell’area e il limite dell’U.d.P. 3CD indicato nella cartografia stessa.

    Art. 29bis - Dimensionamento degli ambiti residenziali del P.R.G., parte strutturale 1. Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 27 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27, gli ambiti

    delle aree utilizzabili per gli insediamenti residenziali, sia consolidati che di nuova attuazione, vengono dimensionati secondo la tabella seguente:

    NUOVO PRG

    Superficie territoriale

    insediamenti residenziali

    (escluso centro storico)

    Capacità edificatoria massima del Piano

    Abitanti insediabili Abitanti residenti al

    31.12.2003

    Dati calcolati su cartografia

    informatizzata

    272.000 mq 306.000 mc 2.223 1.610

    Incremento teorico abitanti 613

    Superficie territoriale ambito residenziale

    Capacità edificatoria

    massima del Piano

    Superficie ancora da utilizzare

    Cubatura esistente

    Cubatura residua da realizzare

    Abitanti insediabili

    Zone B 95.200 mq 173.400 mc 7.800 mq 161.500 mc 11.900 mc 119 (100 mc/ab)Aree residenziali consolidate e servizi connessi

    Zone C 123.430 mq 93.600 mc 42.300 mq 58.500 mc 35.100 mc 234 (150 mc/ab)

    Aree per nuovi insediamenti residenziali (previste dallo strumento urbanistico previgente ma non attuate)

    53.370 mq 39.000 mc 53.370 mq 39.000 mc 260 (150 mc/ab)

    Aree per nuovi insediamenti residenziali (previste dal nuovo strumento urbanistico)

    / / / / / /

    272.000 mq 306.000 mc 103.470 mq 220.000 mc 86.000 mc 613

    2. Le capacità edificatorie attribuite agli ambiti residenziali dal P.R.G., parte strutturale, e riportate nella tabella precedente, costituiscono delle invarianti che possono solo essere ulteriormente suddivise nel P.R.G., parte operativa, in accordo alle definizioni contenute nell’art. 2 del D.M. 1444/68, ed assegnate alle singole zone come volumetria nelle aree già urbanizzate e parzialmente edificate ovvero come volumetria massima edificabile nelle aree

    GENNAIO 2009 24

  • LUGNANO IN TEVERINA P.R.G. – Parte strutturale NORME

    da sottoporre a nuova urbanizzazione. 3. La diversa distribuzione della capacità edificatoria nelle singole zone o la ridefinizione

    della stessa per intervenute variazioni nelle realizzazioni, fermo restando il dato generale stabilito dal presente articolo, rappresenta una variante al P.R.G., parte operativa, e segue le procedure previste all’art. 12 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e s.m.i.

    Art. 30. - Parametri principali per l’edificazione negli ambiti residenziali 1. …[Soppresso a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla D.C.P. n. 136 del

    15/12/2008 – Sostituito dall’art. 34bis.]

    Art. 30bis - L’ambito delle Aree per gli insediamenti turistici 1. L’ambito delle Aree per gli insediamenti turistici comprende le porzioni di territorio in

    cui sono presenti strutture che già posseggono, o sono suscettibili di possedere, una prevalente utilizzazione di carattere turistico-ricettiva, secondo le forme stabilite e disciplinate dalla normativa regionale di riferimento.

    2. Il presente Piano, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c) della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, stabilisce come invarianti per questo ambito la perimetrazione dell’area e la corrispondente superficie territoriale, gli interventi e le utilizzazioni ammissibili, la volumetria massima realizzabile, gli standards urbanistici, le altezze massime.

    3. Le volumetrie e/o le superfici coperte presenti all’interno di questo ambito devono essere detratte dalla cubatura massima realizzabile, fermo restando che le stesse possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera f) della legge regionale 18-2-2004, n. 1.

    4. Per le unità insediative di questo ambito sono definite predominanti le seguenti utilizzazioni: A) − le attività di cui art. 22, comma 1, lettere a), b), e) ed f) della L.R. 18/2006;

    – i servizi di ristorazione; – le residenze sanitarie assistenziali;

    Possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni complementari: B) − attività ricettive, erogazioni dirette di servizi;

    – strutture religiose, culturali, associative, ricreative, sportive, le strutture per le prestazioni sanitarie;

    – attrezzature tecnologiche. 5. Degli spazi scoperti, pertinenziali degli edifici privati, compresi nelle aree per gli

    insediamenti turistici, possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni: – verde ornamentale,; – giardinaggio; – strutture ricreative private; – parcheggi privati.

    6. Degli spazi scoperti autonomi, privati o pubblici, possono essere definite compatibili le utilizzazioni e le attrezzature finalizzate alle attività escursionistiche, del tempo libero e di fruizione delle risorse naturalistiche, la realizzazione di percorsi e di spazi di sosta ciclopedonali, vie equestri, attività sportive e ricreative compatibili con l’ambiente naturale, parcheggi.

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    7. Il P.R.G., parte operativa, disciplina più specificatamente le trasformazioni delle aree e dei fabbricati esistenti nel presente ambito e può definire più specificatamente le destinazioni d'uso delle singole zone o di singole unità insediative, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dalle presenti norme garantendo comunque il rispetto dalle dotazioni previste di spazi destinabili sia ai parcheggi e agli altri servizi pertinenziali che alla fruizione pubblica o collettiva.

    Art. 31. - L’ambito delle Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse e delle Aree per nuovi insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi 1. L’ambito delle Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse e delle Aree

    per nuovi insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi, comprende le porzioni di territorio urbano che già presentano o sono destinate ad assumere un assetto morfologico ed una tipologia insediativa corrispondente alla prevalente utilizzazione per la produzione a carattere artigianale ed industriale di beni e di servizi diversi da quelli complementari alla residenza.

    2. Il presente Piano stabilisce come invarianti per questo ambito le perimetrazioni delle aree e la corrispondente superficie territoriale, le rispettive superfici di utilizzazione, gli standards urbanistici, le altezze massime.

    3. Per le unità insediative di questi ambiti sono definite predominanti le seguenti utilizzazioni:

    A) – manifatture a carattere artigianale ed industriale;

    – commercio all’ingrosso ed al dettaglio;

    – erogazione diretta di servizi alla persona ad all’impresa.

    Possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni complementari con l’utilizzazione produttiva:

    B) – pubblici esercizi ed attività ricettive;

    – attività direzionali e professionali, associative e di volontariato;

    – attività espositive e commerciali legate alla produzione di beni;

    – attività logistiche del trasporto e dello scambio merci;

    – attrezzature tecnologiche;

    – abitazioni di servizio e di guardiania, esclusivamente pertinenziali agli edifici principali.

    Il peso percentuale, sull'insieme, delle utilizzazioni di cui alla lettera A) deve restare predominante.

    4. Degli spazi scoperti, pertinenziali degli edifici, compresi nell’ambito di cui al comma 1, possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – realizzazione e manutenzione del verde;

    – depositi a cielo aperto.

    5. Degli spazi scoperti autonomi, compresi nell’ambito di cui al comma 1, possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – realizzazione e manutenzione del verde;

    – depositi a cielo aperto;

    – commercio al dettaglio;

    – aree attrezzate per la sosta.

    6. Il PRG, parte operativa, può definire più specificatamente le destinazioni d'uso delle singole zone o di singole unità insediative ricadenti nell’ambito di cui al comma 1, mirando a garantire che resti predominante, sull'insieme, il peso dell'utilizzazione produttiva e permanga, ovvero, laddove

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    necessario, venga realizzata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni. Può inoltre ritenere ammissibili, in riferimento alle trasformazioni fisiche consentite sui fabbricati esistenti, qualsiasi mutamento di destinazione d’uso tra quelle per la produzione di beni e quelle per la produzione di servizi, sia di carattere commerciale che diverse.

    7. Il PRG, parte operativa, disciplina più specificatamente le trasformazioni delle aree e dei fabbricati dell’ambito di cui al comma 1, secondo i criteri e le indicazioni previste agli artt. 22, 23 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP; può prevedere incrementi della consistenza edilizia di singole zone, attraverso ampliamenti, connessi o meno con trasformazioni di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, ovvero attraverso nuove edificazioni, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dalle presenti norme garantendo comunque il rispetto dalle dotazioni previste di spazi destinabili sia ai parcheggi e agli altri servizi pertinenziali che alla fruizione pubblica o collettiva.

    8. Per l’ambito delle Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse esistenti vale quanto previsto ai commi 10 e 11 dell’Art. 28.

    9. Le zone classificate come Aree per nuovi insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi,utilizzabili per nuovi insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi, devono essere assoggettate obbligatoriamente alla preliminare redazione di un piano attuativo unitario. Il PRG, parte operativa, detta le condizioni affinché le proposte relative ad una porzione della superficie perimetrata costituiscono entità classificabili come comparti funzionali.

    10. Il PRG, parte operativa, detta inoltre ogni necessaria e opportuna direttiva relativamente ai contenuti di ognuno degli strumenti attuativi; definisce altresì quali trasformazioni siano effettuabili antecedentemente all’entrata in vigore dei richiesti piani attuativi negli edifici e negli altri manufatti eventualmente compresi in tale ambito.

    11. Per motivate esigenze, e previa adozione di misure idonee alla riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico, è consentito il superamento del limite massimo di altezza per l'inserimento di attrezzature tecnologiche di tipo puntuale, (silos, antenne, fonti energetiche alternative, ecc.), previa dimostrazione della necessità nell'ambito del ciclo produttivo o dell'occorrenza ai fini del perseguimento dell'interesse comunale e sovracomunale

    Art. 32. - Parametri principali per l’edificazione negli ambiti per gli insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi 1. .. [Soppresso a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni di cui alla D.C.P. n. 136 del

    15/12/2008 – Sostituito dall’art. 34bis.]

    Art. 33. - L’ambito delle Aree per le attrezzature ed i servizi di interesse territoriale ed urbano 1. Per aree per le attrezzature ed i servizi di interesse territoriale ed urbano si intendono le porzioni

    del sistema insediativo che presentano, o sono destinate ad assumere, un assetto morfologico corrispondente ad una prevalente utilizzazione per la produzione ed erogazione di servizi pubblici e/o privati, di scala urbana e/o territoriale e di attrezzature per il soddisfacimento delle esigenze di interesse generale e collettivo della popolazione.

    2. Tali aree soddisfano anche le dotazioni di standard minimi previsti dagli articoli 59, 60, 61 del PUT e dall’art. 26 della L.R. n. 31/97, che vengono dimensionate nelle presenti norme e sono perimetrate nella parte operativa, in coerenza con le indicazioni del Piano Comunale dei Servizi (Pcs).

    3. Degli edifici e degli altri manufatti compresi nelle aree per servizi urbani e territoriali possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

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  • LUGNANO IN TEVERINA P.R.G. – Parte strutturale NORME

    – attività direzionali;

    – erogazioni dirette di servizi;

    – strutture per l'istruzione;

    – strutture culturali;

    – strutture ricreative;

    – strutture sportive;

    – strutture sanitarie;

    – strutture cimiteriali;

    – strutture per la mobilità, quali autostazioni, autorimesse;

    – attrezzature tecnologiche.

    4. Degli edifici e degli altri manufatti compresi nelle aree per servizi urbani e territoriali possono altresì essere definite compatibili, entro limiti di peso percentuale che le rendano, in ognuna delle medesime aree, complementari e secondarie rispetto a quelle di cui al comma 3, le seguenti utilizzazioni:

    – pubblici servizi;

    – attività ricettive;

    – strutture associative;

    – strutture religiose.

    4. Degli edifici e degli altri manufatti compresi nelle aree per servizi urbani e territoriali può inoltre essere definita compatibile, purché i relativi spazi siano legati da vincolo pertinenziale a quelli ove si svolgono le utilizzazioni principali, e contenuti nei limiti quantitativi propri di un rapporto di servizio e di guardiania, l'utilizzazione per:

    – abitazioni ordinarie.

    6. Degli spazi scoperti autonomi ovvero pertinenziali degli edifici, compresi nelle aree per servizi urbani e territoriali, possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni:

    – giardinaggio;

    – commercio al dettaglio;

    – strutture ricreative;

    – attrezzature cimiteriali.

    7. Per le nuove costruzioni è fatto obbligo produrre appositi studi geologici di dettaglio, integrati con indagini finalizzate alla determinazione degli effetti di amplificazione sismica locale così da individuare la tipologia strutturale degli edifici più adeguata.

    Art. 34. - L’ambito del Verde urbano e parchi territoriali 1. Per verde urbano e parchi territoriali si intendono le porzioni di territorio che pur all’interno del

    sistema insediativo hanno conservato caratteristiche di naturalità e svolgono una fondamentale funzione ecologica per la mitigazione degli effetti degli inquinanti, miglioramento del microclima, aumento della qualità ambientale; la loro complessiva configurazione risponde ad una coerente utilizzabilità a fini di fruizione collettiva, potendo essere sia pubblica che privata la proprietà e/o la gestione dei relativi spazi, considerando per fruizione collettiva principalmente quella a fini ricreativi, che condiziona l'organizzazione degli spazi, ma in possibile integrazione con altre utilizzazioni.

    2. Il P.R.G., parte operativa,