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IL PIANO REGOLATORE DI ISOLA DELLE FEMMINE SOTTO LA SCURE DEL COMMISSARIO AD ACTA INDICE: Consiglio Comunale 25 7 2007 Presentazione e discussione degli emendamenti presentati dai gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Percorsi tortuosi del piano regolatore di Isola delle Femmine 1

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Page 1: Scioglimento c.c. isola p.r.g

IL PIANO REGOLATORE DI ISOLA DELLE FEMMINE SOTTO LA SCURE DEL COMMISSARIO AD ACTA

INDICE:

Consiglio Comunale 25 7 2007 Presentazione e discussione degli

emendamenti presentati dai gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Percorsi tortuosi del piano regolatore di Isola delle Femmine Consiglio Comunale Luglio 2007 Consiglio Comunale 8 giugno 2006 “la spina nel fianco”. Piano Regolatore Generale Occasione di Sviluppo

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La lunga storia del PRG di Isola delle Femmine Deliberazione consiglio comunale 71 del 29.9.2000 sessione straordinaria

urgente adozione delle direttive generali di cui all’art 3, comma 7 della l.r. 15/91 per la revisione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle norme di attuazione del comune di Isola delle Femmine redazione a cura dell’Ing Usticano

Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L.R. n. 15/91, dà all’Arch. Angelo Aliquò le direttive generali per la redazione dello schema di massima del P.R.G..

Deliberazione consiglio comunale 11 3.3.03:approvazione dello schema di massima del prg ed individuazione degli ambiti da sottoporre a prescrizioni esecutive discussione

Deliberazione consiglio comunale 21 4.4.03 del consiglio comunale:approvazione dello schema di massima del prg ed individuazione degli ambiti da sottoporre a prescrizioni esecutive proseguimento discussione.

circolare 2/2003 del 12.6.03 assessorato territorio ed ambiente regione sicilia scheda riepilogativa della documentazione e dei contenuti del prg e varianti al prg con annessa la scheda riepilogativa

Deliberazione consiglio comunale 39 16.6.03 del consiglio comunale:approvazione dello schema di massima del prg ed individuazione degli ambiti da sottoporre a prescrizioni esecutive proseguimento discussione

Richiesta convocazione c.c. in seduta straordinaria urgente da parte del Gruppo La Torre prot 8836 128 giugno 2003

25.02.1999 il P.R.G. redatto dall’Ing. Enrico Mangiardi per decorrenza dei termini (più di 270 giorni dalla trasmissione all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 4 comma 1 L.R. n. 71/78). Durante la validità di detto P.R.G. vengono rilasciate concessioni edilizie per edificazione di immobili su aree trasformate da “non edificabili” ad “edificabili”

17.02.2004 L’Arch. Angelo Aliquò trasmette al Comune lo schema di massima rielaborato e non si ha notizie delle valutazioni inerenti gli emendamenti che aveva a suo tempo espresso il CRU

27.04.2004 Il Presidente del C.C. convoca il Consiglio Comunale per discutere dell’iter procedurale del P.R.G..

SPESE per la redazione del Piano regolatore generale circa Lire 150.000.000 Arch Aliquò Ing. Enrico Mangiardi era stati già corrisposti circa Lire 200.000.000

Programma Elettorale “Isola per Tutti” per elezioni amministrative 2004 Regione Obbligo e Doveri dei Comuni nella adozione dei PRG I Progetti di costruzione alla Commissione Edilizia Comunale Piani Particolareggiati Vincoli Scadenze Normative Legislazione

Sentenze Obbligo Valutazione Strategica Ambientale Per la redazione del PRG Gazzetta Ufficiale Siciliana 26 8 GIUGNO 2007 Piano Assetto

Idrogeologico Delibera di consiglio 11.4.06 n 19 autoconvocazione del c.c. richiesta dai

consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare "insieme Isola delle Femmine": discussione iter p.r.p. – rinvio

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Consiglio Comunale 30 giugno 2007 il Gruppo Insieme presenta L’emendamento n 28 Al P.R.G. – tavola 5.2. ZONIZZAZIONE – ZONA “C” premesso che il 14.05.2002 sono scaduti i vincoli preordinati all’esproprio delle aree Vincolate nei P.P. delle zone “C” approvati con D.A. n 121 del 24.03.1983, con il presente emendamento si chiede al Progettista incaricato di inserire nel P.R.G., in fase di rielaborazione totale, tutte le aree che nei comprensori n 3-4-5-6-7- delle zone “C” erano vincolate alle seguenti prescrizioni: 1) Attrezzature per l’istruzione; 2) Servizi di interesse comuni; 3) Verde,attrezzato; 4) Parcheggio;, 5) cimiteriale;, 6) Spazio alberato;

Professore Portobello commentando a teleoccidente l’adozione del PRG: “….mi metterò di traverso per non far nascere nessuna costruzione sull’area del comparto 1 così come si era a suo tempo pronunciato l’architetto Di Cristina… “

Tavole Visive Piano Regolatore generale

Adozione Piano Regolatore Generale di Isola delle Femmine 3 Agosto 2007

Professore Portobello: “… il piano regolatore generale che il gruppo insieme ha votato, non porta nessun sviluppo al nostro paese…..”

Professore Portobello Consiglio Comunale 24 Novembre 2008: “… è inutile che continuate a parlare parlare parlare e solo parlare sull’affare del Saracen, grazie a me e a questo gruppo politico di cui mi onoro di far parte che sono riuscito ad evitare una grossa speculazione edilizia …..”

Consiglio Comunale 22 febbraio 2010 Variante al PRG (quale?) Comparto 1 Piano regolatore Generale Divieto di Costruzione Alla CEC respinto Progetto di lottizzazione Cardinale ed altri Licenza Edilizia Sorelle Pomiero, La Fata e……… Assessorato territorio Ambiente chiede chiarimenti su piano costruttivo

“Sorelle Pomiero” Interrogazione Rinascita Isolana su piano costruttivo “sorelle Pomifero

s.n.c.” Saracen Sicileas e……. Elauto………. Puglisi Baldassarte ed altri……… Dimissioni Archietto D’Arpa Incarico Ing Usticano e riorganizzazione Ufficio Tecnico Comunale

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Isola delle Femmine 25.7.2007

Bliblioteca Comunale Adunata del Consiglio Comunale

Ordine del Giorno Piano Regolatore Generale

Presentazione e discussione degli emendamenti presentati dai gruppiconsiliari rappresentati in Consiglio

A proposito dell'emendamento atto a reperire un'area da destinare a strutture scolastiche, Il Sindaco Professor Portobello in mancanza dell'Assessore alla Famiglia ha ritenuto opportuno lanciare un appello al pubblico presente in aula (in maggioranza aderenti a Isola Pulita ed inoltre "palermitani".(Signor Sindaco , che non siano proprio i "palermitani" a far scendere l'indice di popolarità della Sua Giunta? I numeri del nostro sondaggio sono veramenteimpietosi. Qualcosa dovrà pur dirLe. O no?)

Al fine di non vedere in futuro le strutture scolastiche DESERTE (aggiungiamo noi forse, probabilmente, anzi per essere sinceri ed in considerazione di quanto già successo: SONO SOLO SOGNI! Qualche artifizio e la destinazione d'uso può cambiare)

"ADESSO POTETE FARE FIGLI"

http://isolapulita.splinder.com

Il Consigliere Rubino intervistato sul Piano Regolatore del Porto

RUSH FINALE AL CONSIGLIO COMUNALE SU PIANO REGOLATORE

Presentati discussi e votati gli emendamenti dei consiglieri comunali

Do ut des: frase latina, dal significato letterale: «io do affinché tu dia» e senso traslato «scambiamoci queste cose in maniera ben definita».

Il TOUR DE FORCE per i consiglieri comunali inizia martedì mattino alle ore 10 si decide di andare avanti ad oltranza sino allo stremo delle forze.

Complimenti! Dopodichè permetteteci qualche piccola osservazione metodologica e comportamentale.

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L'Arch D'arpa esordisce col dire che il misterioso PROGETTISTA del Piano regolatore, come sempre, non parteciperà ai lavori, i consiglieri possono presentare gli emendamenti e dal suo studio il PROGETTISTA provvedera' a calare gli emendamenti se questi non hanno sforato i parametri previsti.

C'è da ipotizzare che una parte del lavoro dei consiglieri forse non potrà essere utilizzato dal PROGETTISTA perchè non compatibili con i parametri.

Abbiamo capito Bene? Perchè così fosse, alla Comunità ne deriverebbe un danno economico in quanto comunque e giustamente i gettoni presenza dovranno essere liquidati.

Ci chiediamo comunque quale può essere la legittimità dell'egregio lavoro fatto dai consiglieri vista l'assenza del PROGETTISTA. (Non vorremo aver capito male ma vi sono sentenza in merito).

Non vorremo ricordare male. L'ultima volta che i consiglieri sono stati confortati e SUPPORTATI dalla presenza del PROGETTISTA in aula, ebbe a fare una dichiarazione ".....il progetto redatto era mancante di tutte le costruzioni e variazioni urbanistiche intervenute negli ultimi due anni ...". Qualche consigliere ebbe a rammentare l'esempio costruzioni " Cooperativa la Calliope".

Se ciò dovesse risultare vero, ci chiediamo quale era per i Consiglieri Comunali la conoscenza della Situazione Reale del Territorio? Si è vero il Paese è piccolo e si fa in fretta a girarlo ed ossservare ciò che in realtà mancava al Piano elaborato dal Progettista.

Quindi i Consiglieri hanno avuto modo di notare se a Isola delle Femmine vi è dell'abusivismo edilizio? Del resto già negli anni scorsi era stato denunciato ciò dall'U.T.C.

Ci chiedevamo se nella elaborazione progettazione e pianificazione del nuovo Piano Regolatore Generale si è previsto o immaginato (non diciamo studiato) quello che nei prossimi anni sarà il flusso migratorio (la sua composizione sociale, economica e culturale) non solo verso il nostro paese ma in tutto il comprensorio. Considerato ormai la occupazione selvaggia e totale che si è operata del territorio.

Allora, la domanda, che si pone come qualitativamente e quantitativamente possiamo affrontare il futuro.

Quale puo' essere l'elemento distintivo che porterà a scegliere Isola delle Femmine come residenza?

Il dilemma alla Catalana potrebbe essere: VOGLIAMO ABITARE IL TERRITORIO oppure FARCI ABITARE DAL TERRITORIO?

Di fronte a queste semplici considerazioni sentiamo già le obiezioni: ma di cosa parlate?

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Scusateci! E' vero Voi Signori siete al: Do ut des.

Comunque noi stiamo lavorando!

Comitato Cittadino Isola Pulita

Venuti a conoscenza della Nomina ed insediamento del Commissario ad acta per l’adozione del P.R.G. questo Comitato Cittadino Isola Pulita ha fatto regolare richiesta di incontro per rappresentare al Signor Commissario Metodo Regole e Contenuti delle discussioni che hanno preceduto la Sua nomina sull’adozione del P.R.G.

VALE LA PENA INIZIARE AD INFORMARE I CITTADINI SUI PERCORSI TORTUOSI DEL PIANO REGOLATORE DI ISOLA DELLE FEMMINE Il P.R.G. viene adottato dal Consiglio Comunale, il 1994 ed PROGETTISTA era Ing. Enrico Mangiardi,. Si deve attendere il 1997 affinché Il Consiglio Comunale approvi le prescrizioni esecutive (Piani Particolareggiati zone B – D – E) e li trasmetta all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Il 1999 Il Sindaco di allora con una sua ordinanza rende efficace “ope legis” (per il dettato della legge) il P.R.G. redatto dall’Ing. Enrico Mangiardi per decorrenza dei termini (più di 270 giorni dalla trasmissione all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 4 comma 1 L.R. n. 71/78).

ED E’ PROPRIO IN QUESTO PERIODO DI VALIDITA’ DI QUESTO P.R.G. CHE VENGONO RILASCIATE CONCESSIONI EDILIZIE PER EDIFICARE IMMOBILI SU AREE DA “non edificabili” AD AREE “edificabili”.

Nello stesso anno 1999 perviene al Comune di Isola delle Femmine il voto del Comitato Regionale Urbanistico con il quale viene restituito il P.R.G. “reso esecutivo” per la rielaborazione totale secondo le indicazioni riportate in detto documento.

L’allora progettista L’Ing. Enrico Mangiardi si dichiara disponibile a provvedere alla rielaborazione del P.R.G., secondo le direttive del C.R.U., sen’altro onere (senza soldi) per il Comune.

La Giunta si affida ad un legale per accertare se la “bocciatura” del P.R.G. fosse imputabile all’Ing. Enrico Mangiardi e quindi avviare nei confronti di tale progettista un’azione risarcitoria.

L’esito dell’accertamento non lo si conosce, forse può spiegarcelo qualcuno, visto la esosa parcella pagata al professionista.

N.B. : ad oggi non si conosce l’esito di tale accertamento.

Il Consiglio Comunale investito dal suo Presidente per discutere sulla restituzione del P.R.G. da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, impegna il Sindaco e Giunta a conferire incarico ad un legale per impugnare il voto del C.R.U..

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Il Sindaco e la Giunta disattendono “volutamente” l’indirizzo del Consiglio Comunale, e pensano bene di conferire un “nuovo” incarico all’Arch. Angelo Aliquò per la rielaborazione del P.R.G. con una spesa a carico del Comune.

L’Arch. Angelo Aliquò, dopo ben 16 mesi dall’incarico e quindi in difformità a quanto previstone l’art. 3 del disciplinare d’incarico, trasmette al Comune lo schema di massima del P.R.G..

Signori qualcuno può dirci del motivo di tanto ritardo? Forse si era in attesa di completare l’acquisto di tutte le aree agricole al fine di farle diventare edificabili, con qualche artifizio degno della migliore scuola di ingegneria urbanistica?

Nell’anno 2003 Il Consiglio Comunale approva lo schema di massima del P.R.G. inviando al progettista Arch. Angelo Aliquò, per le valutazioni di competenza, tutti gli emendamenti presentati dai gruppi consiliari. Sui mezzi di informazioni il Sindaco pro-tempore dichiara : “lo schema di massima del P.R.G. tra due mesi, dal 12.08.2003, dovrebbe tornare in aula per l’approvazione definitiva in virtù degli emendamenti presentati.

Tale dichiarazione non è stata mai seguita dai fatti.

Dichiara inoltre : “Contiamo di arrivare alla definizione dell’iter entro il 31.12.2003”. Arriviamo intanto al 2006 e siamo in alto mare. Perché ?

Forse per proteggere gli speculatori ?

E’ giusto far sapere ai cittadini di Isola delle Femmine che, grazie al comportamento ostativo del Presidente del C.C., i Consiglieri non hanno mai potuto vedere lo schema di massima del P.R.G. e l’esito degli emendamenti presentati, mentre al Presidente del C.C. venivano rilasciate dal Sindaco e dal Capo dell’Ufficio Tecnico i seguenti atti più o meno illegittimi :

§ autorizzazione edilizia in sanatoria per una piscina abusiva;

§ concessione edilizia (al padre) per completamento di un fabbricato abusivo nei 150 metri dalla battigia (nel rilievo aerofotogrammetrico del 1977 il fabbricato non esiste);§ concessione edilizia per la costruzione di un villino bifamiliare in “lotto intercluso” ove già aveva realizzato una villa unifamiliare e piscina con un’altra concessione edilizia. ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA

Ecco per sommi capi gli antefatti del Piano Regolatore di Isola delle Femmine.

A questo punto ci resta solo da capire quale sarà il gruppo politico all'interno del Consiglio Comunale che rovescerà la situazione con una possibile ritirata, perche' all'interno del proprio GRUPPO DI SOSTEGNO non sono state soddisfatte del tutto le richieste avanzate. La nostra ipotesi trova una sua spiegazione nel comportamento

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alquanto remissivo del gruppo politico "ISOLA PER TUTTI". (l'impressione che se ne ricava "lavorate, lavorate alla fine saremo noi a........)

http://larinascitadiisoladellefemmine.blogspot.com/2007/08/il-piano-regolatore-di-isola-delle.html

Consiglio Comunale giugno 2006

APPUNTI PER IL SINDACO PORTOBELLO AL C.C. SULLA LEGALITA'Caricato da isolapulita

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Isola delle Femmine 8 giugno 2006

LA RINASCITA DI ISOLA DELLE FEMMINE: Una precisazione a proposito de “la spina nel fianco”. Mi si permetta prima di tutto, chiedere scusa a tutti quei cittadini che pensano di essersi sentiti offesi dai CONTENUTI di quanto riportato nel citato articolo. Ciò che ancora una volta mi preme sottolineare e rivendicare: il DIRITTO di cittadinanza a tutte le istanze politiche presenti nel Nostro Paese, il loro DIRITTO DOVERE di proporsi, esprimersi e confrontarsi. Liberare le energie sane del Nostro Paese, questo vuole essere il mio piccolo e sincero contributo. D’altronde il ruolo de “la spina nel fianco” o “coscienza critica” è una posizione che in tempi non sospetti ho esplicitato e condiviso con gli amici della lista “ INSIEME”.

PIANO REGOLATORE UN’OCCASIONE DI CRESCITA

Premessa Sono trascorsi diversi anni da quando, un Amministratore del nostro Paese, allora in carica, dall’alto della Sua saggezza contadina ebbe a domandarsi “… come mai, quando in quest’aula comunale si discute di Piano Regolatore Generale, si vede sempre tanta gente? ….”. La domanda lasciata a metà, non lasciava intravedere la composizione sociale di detta “gente”. Come è ormai acclarato, il Piano Regolatore Generale, ha fatto le fortune di politici speculatori ed affaristi di ogni risma (ad esempio, la cronaca giudiziaria, arriva a parlare addirittura di una sorta di “ministro incaricato ai lavori pubblici”). Le lotte sociali per l’affermazione, il diritto di partecipazione della tutela e salvaguardia del territorio, hanno avuto un ruolo determinante nella formulazione di leggi e provvedimenti legati alla gestione urbanistica del territorio. Il Piano Regolatore Generale ripartisce, riqualifica il territorio con l’obiettivo di rendere qualitativamente vivibile il nostro Paese. Riqualificare non vuol dire solo migliorare l’ambiente urbano, né solo attuare politiche sociali fornendo servizi quantitativamente e qualitativamente necessari, vuol dire, soprattutto, riconoscere i Cittadini abitanti come protagonisti portatori di capacità progettuali, dar loro la possibilità di avere accesso su piano decisionale. Significa insomma rinunciare a versioni, burocratiche, amministrative o tecniche per puntare su un’azione partecipata alfine di ridare il senso di cittadinanza e ottimi motivi per sentire il Paese come proprio. Ciò che qui si propone è un’inversione di tendenza di quella che è ormai prassi consolidata. Ciò che si richiede è un diverso approccio e fondamentalmente, una convinzione culturale e politica niente affatto scontata, tenuto conto che il più delle volte gli atti amministrativi importanti si costruiscono nei U.T.C. e solo successivamente passano al vaglio dei cittadini. Da parte degli amministratori, vi deve essere una sorta di “INVESTIMENTO POLITICO” nella “PARTECIPAZIONE”, come parte integrante di un programma amministrativo. Se si riesce a coinvolgere i cittadini nel processo di sviluppo della comunità, affinché acquistino una maggiore consapevolezza dei loro problemi e dei loro bisogni impiegando le loro capacità per il miglioramento delle condizioni di vita e acquistando fiducia in ciò che si ottiene dall’azione unitaria finalizzata al

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raggiungimento degli obiettivi comuni. La PARTECIPAZIONE non può limitarsi al semplice chiedere o informare di decisioni già prese a monte. La PARTECIPAZIONE non è una decisione spontanea che arriva da una improvvisa “illuminazione”, ma è il faticoso e incessante, frutto di un lavoro quotidiano, continuo ed intenso che non può non coinvolgere tutta la macchina amministrativa. Questo è l’ invito! Il momento dell’elaborazione del Piano Regolatore Generale è un’occasione che non possiamo perdere, per sviluppare economicamente e socialmente la nostra comunità, nel rispetto della democrazia e della legalità.

ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune di Isola delle Femmine promuove ed attua un ordinato ed organico assetto del territorio, nel quadro di un equilibrato sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico. 2. Il Comune organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, circolazione e parcheggi idoneo alle esigenze della collettività e garantisce il superamento delle barriere architettoniche. 3. Il Comune adatta tutti quei provvedimenti che sono necessari per garantire la tutela dell'ambiente naturale, per conservarlo e migliorarlo, per difenderlo contro qualsiasi tentativo di deturpazione o di impoverimento. 4. Si impegna, altresì, al fine di assicurare le aspettative delle generazioni attuali e future, a ricercare modalità e forme adeguate per l'uso corretto del territorio e delle sue risorse, salvaguardando l'integrità del patrimonio marino e delle sue coste, la flora e la fauna in esso esistenti, le attrattive del paesaggio e la sicurezza degli abitanti. 5. Si impegna ad una politica di difesa e valorizzazione della pesca, allo scopo di salvaguardare questa importante fonte economica della comunità ed i livelli occupazionali ad essa collegati.

ART. 13 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, il Comune assicura e garantisce il diritto all'informazione, rendendo pubblici, anche attraverso proprie pubblicazioni distribuite gratuitamente ai richiedenti, dati, criteri, indirizzi e programmi relativi alla gestione concreta delle risorse finanziarie del Comune, agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alla concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati. 2. Il Comune, inoltre, provvederà ad informare, nelle stesse forme, dei criteri e delle modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune o dagli organismi da esso dipendenti o controllati, nonché termini e tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. 3. L'ente deve di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli atti, tipo TV locali. 4. L'informazione deve essere tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

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5. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, anche con stipula di apposite convenzioni con TV locali. 6. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati. http://fons.pa.cnr.it/gurs/gazzette/g05-17s/g05-17s-p5.htm  

Il ragazzo della via Gluck Adriano Cementano (coro) là dove c'era l'erba ora c'e una città. Questa e' la storia di uno di noi anche lui nato per caso in via Gluck in una casa fuori città gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'e una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me ma un giorno disse: "vado in città" e lo diceva mentre piangeva io gli domando: "amico non sei contento? vai finalmente a stare in città là troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile". "Mio caro amico" disse "qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire che e' una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così.... ua ua". passano gli anni ma otto son lunghi però quel ragazzo ne ha fatta di strada ma non si scorda la sua prima casa ora coi soldi lui può comperarla torna e non trova gli amici che aveva solo case su case catrame e cemento là dove c'era l'erba ora c'e una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà non so no so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba non lasciano l'erba e non se andiamo avanti così chissà come si farà chissà chissà come si farà. VENERDI’ 9 GIUGNO ORE 17 RIUNIONE CONSIGLIO COMUNALE Pino Ciampolillo

http://la-rinascita-a-isola-delle-femmine.blogspot.com/

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http://www.librieprofessioni.it/ecomlp/catalogo/volumi.php?volume=345

Legge Regionale 78 del 12.6.76 http://fons.pa.cnr.it/sicilimprese/regio-info/urbanistica/strumenti-urbanistici.htm

ART. 31 FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano. I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio comunale e pubblicati all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni. Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare e procedere quindi all'approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo.

ART. 37 CONTROLLO PARTECIPATIVO

Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie. I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione. L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune. Art. 46 Vigilanza

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività edilizia, sulle modifiche di destinazione degli immobili, e in generale, sulle opere di modificazione del suolo. Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cui spetta la vigilanza sull'attività urbanistica di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. I funzionari, agenti e incaricati del controllo del comune possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi nei casi previsti dalle norme vigenti. Art. 49 Sanzioni principali

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione devono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza.

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Art. 51 Altre sanzioni

Per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili senza la prescritta concessione si applica una sanzione pecuniaria di lire 10.000 al metro cubo. Per l'apertura di strade senza la prescritta concessione si applica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro. Per il taglio abusivo di boschi si applica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro. Per l'abbattimento di alberi, comunque tutelati, di pregio ambientale o paesaggistico si applica una sanzione da lire 200.000 a lire 500.000 ad albero. Per l'apertura di pozzi, discariche, cave o per la realizzazione di altre opere comportanti manomissioni del territorio, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 50.000.000. Per la demolizione abusiva di opere si applica una sanzione di lire 5.000 al metro cubo.

Nel caso di demolizione abusiva di immobili di interesse artistico o ambientale, oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, il comune procede alla espropriazione dell'area su cui insiste il fabbricato, comprese le relative pertinenze. Per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità si applica una sanzione pari al 10 per cento del contributo dovuto per costo di costruzione, fissato con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977. Per chi si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso ai cantieri nel caso di cui all'art. 46 della presente legge, si applica una sanzione di lire 1.000.000. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di rimozione dei sigilli. Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. La medesima disposizione vale nel caso di compravendita di terreni abusivamente lottizzati. In quest'ultimo caso a carico dell'alienante si applica una sanzione pecuniaria di lire 20.000 al metro quadro. In tutte le ipotesi previste dal precedente art. 49, per gli immobili realizzati abusivamente - anche se non ancora ultimati - si applica, dal giorno in cui l'infrazione è stata perpetrata fino al giorno in cui il provvedimento definitivo (demolizione, confisca, pagamento della penale) trova effettiva esecuzione, una sanzione pecuniaria annuale pari al 20 per cento del contributo afferente al costo di costruzione, fissato con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977. La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la sua mancata applicazione costituisce danno nei confronti del comune.

1)LA STORIA INFINITA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI ISOLA DELLE FEMMINE DELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ULTIMI 10 ANNI

2)LEGGE REGIONALE SICILIA 27 DICEMBRE 1978, N. 71 G.U.R.S. 30 DICEMBRE 1978, N. 57 http://www.librieprofessioni.it/ecomlp/catalogo/volumi.php?volume=345

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3)COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 71 DEL 29.9.2000 SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE ADOZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI DI CUI ALL’ART 3, COMMA 7 DELLA L.R. 15/91 PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE.

4)COPIA DI DELIBERAZIONE 11 3.3.03 DEL CONSIGLIO COMUNALE:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL PRG ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE DISCUSSIONE

4a)GRUPPO CONSILIARE NUOVA TORRE TRATTAZIONE DEL PUNTO 2 POSTO ALL’ORD DEL GIORNO DELL’ODIENA SEDUTA CONSILIARE, QUESTO GRUPPO RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

4C)xQUESTO GRUPPO NON CONDIVIDE QUANTO PRESENTATO E PROSPETTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

5)x COPIA DI DELIBERAZIONE 21 4.4.03 DEL CONSIGLIO COMUNALE:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL PRG ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE PROSEGUIMENTO DISCUSSIONE.5a)xDICHIARAZIONE DEL GRUPPO NUOVA TORRE RESA NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4.4.03 DA INSERIRE A VERBALE

6)CIRCOLARE 2/2003 DEL 12.6.03 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE REGIONE SICILIA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI CONTENUTI DEL PRG E VARIANTI AL PRG CON ANNESSA LA SCHEDA RIEPILOGATIVAhttp://www.artasicilia.it/web/circdru/circolari/circdru/2003-02.htm

7) xCOPIA DI DELIBERAZIONE 39 16.6.03 DEL CONSIGLIO COMUNALE:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL PRG ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE PROSEGUIMENTO DISCUSSIONE 7a)xMOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE NUOVA TORRE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.6.03 DELIBERA 39

8)xGRUPPO CONSILIARE NUOVA TORRE : AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, ON ASSESSORATO REGIONALE EE.LL. PALERMO, ON ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE PALERMO.

RICHIESTA CONVOCAZIONE C.C. IN SEDUTA STRAORDINARIA URGENTE.prot 8836 18.6.03

Oggetto : richiesta convocazione c.c. in seduta straordinaria urgente.

9) DELIBERA DI CONSIGLIO 11.4.06 N 19 AUTOCONVOCAZIONE DEL C.C. RICHIESTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI APPARTENENTI AL GRUPPO CONSILIARE "INSIEME ISOLA DELLE FEMMINE": DISCUSSIONE ITER P.R.P. - RINVIO - http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/prima_pagina/search/docs

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/DCC00019.DOC1)  LA STORIA INFINITADEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI ISOLA DELLE FEMMINEDELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ULTIMI 10 ANNI

25.01.1994 Il Consiglio Comunale con le deliberazioni nn. 2 – 3 – 36 adotta il P.R.G. redatto 29.01.1994 dall’Ing. Enrico Mangiardi 30.03.1994

10.10.1995 Il Consiglio Comunale con le deliberazioni nn. 55 – 56 – 57 – 58 – 67 – 72 respinge 11.10.1995 in toto tutte le opposizione e/o osservazioni presentate al progetto P.R.G. dai cittadini di Isola delle Femmine 02.11.1995 03.11.1995 17.11.1995 01.12.1995

02.08.1996 L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente chiede chiarimenti sul P.R.G. e sulle Prescrizioni Esecutive Il Consiglio Comunale approva le prescrizioni esecutive (Piani Particolareggiati

28.02.199718.03.1997 zone B – D – E) e li trasmetti all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 24.03.1997 25.03.1997 21.04.1997 Il Sindaco pro-tempore con propria ordinanza prot. n. 2667 rende efficace “ope legis” 25.02.1999il P.R.G. redatto dall’Ing. Enrico Mangiardi per decorrenza dei termini (più di 270 giorni dalla trasmissione all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 4 comma 1 L.R. n. 71/78). Durante la validità di detto P.R.G. vengono rilasciate concessioni edilizie per edificazione di immobili su aree trasformate da “non edificabili” ad “edificabili”

15.06.1999“Nuova Torre” vince il Consiglio Comunale per 6 voti e conquista 9 Consiglieri, mentre alla lista “Isola per Tutti” vanno 6 Consiglieri.

11.10.1999 Al Comune di Isola delle Femmine perviene il voto del C.R.U. (Comitato Regionale Urbanistico) prot. n. 12227 con il quale viene restituito il P.R.G. “reso esecutivo” per la rielaborazione totale secondo le indicazioni riportate in detto documento.

04.11.1999

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11.11.1999

12.11.1999

19.11.1999 Il Presidente del Consiglio Comunale pro-tempore riunisce urgentemente il Consiglio (vedi deliberazione n. 63) per discutere sulla restituzione del P.R.G. da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. Il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a conferire incarico ad un legale per impugnare il voto del C.R.U.. Il Sindaco e la Giunta disattendono “volutamente” l’indirizzo del Consiglio Comunale.

10.12.1999

01.03.2000 Con sentenza del T.A.R. alla Lista “Isola per Tutti” vengono assegnati 9 Consiglieri e 6 Consiglieri alla lista “Nuova Torre”.

29.09.2000 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L.R. n. 15/91, dà all’Arch. Angelo Aliquò le direttive generali per la redazione dello schema di massima del P.R.G..

02.04.2002

16.06.2003

26.06.2003 Il Capo dell’Ufficio Tecnico esprime parere favorevole a n. 10 emendamenti del Gruppo Consiliare “Isola per Tutti” e n. 1 non favorevole.

04.07.2003 Il Gruppo Consiliare “Nuova Torre” presenta n. 22 emendamenti allo schema di massima del P.R.G..

30.07.2003 Il Capo dell’Ufficio Tecnico esprime parere favorevole a n. 8 emendamenti del Gruppo Consiliare “Nuova Torre”, su n. 1 emendamento esprime parere non favorevole e su n. 12 emendamenti non si esprime. N.B. : La verità è che i 12 emendamenti stravolgono totalmente lo schema di massima del P.R.G..

12.08.2003

17.08.2003 Sul Giornale di Sicilia il Sindaco pro-tempore dichiara : “lo schema di massima del P.R.G. tra due mesi, dal 12.08.2003, dovrebbe tornare in aula per l’approvazione definitiva in virtù degli emendamenti presentati. N.B. : Tale dichiarazione non è stata mai seguita dai fatti. Dichiara inoltre : “Contiamo di arrivare alla definizione dell’iter entro il 31.12.2003”. N.B. : Siamo al 2006 e siamo in alto mare. Perché ? Forse per proteggere gli speculatori ?

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30.08.2003

20.09.2003 Il Gruppo Consiliare “Nuova Torre” con un altro comunicato informa la cittadinanza che si era in attesa di conoscere l’accoglimento o meno, da parte del progettista del Piano, degli emendamenti presentati che miravano ad una modifica sostanziale dello schema di massima secondo logica e legge. N.B. : Questo iter non si è mai voluto fare. Qual è il vero motivo ? E’ giusto che diano una risposta il Sindaco e Presidente del C.C. pro-tempore.

15.01.2004 Il Gruppo Consiliare “Nuova Torre”, preso atto che il P.R.G. non ritornava in Consiglio Comunale, inviava al Sindaco ed al Presidente del C.C. un’interrogazione urgente (prot. n. 375) per sapere quando doveva ritornare in Consiglio lo schema di massima del P.R.G. rielaborato secondo gli emendamenti dei consiglieri comunali. N.B. : A detta interrogazione non hanno mai risposto né il Sindaco, né il Presidente del C.C..

17.02.2004 L’Arch. Angelo Aliquò trasmette al Comune lo schema di massima rielaborato e non si ha notizie delle valutazioni inerenti gli emendamenti. N.B. : Tutti gli elaborati trasmessi vengono tenuti ben nascosti dal Sindaco. Perché ?

08.03.2004 Il Gruppo Consiliare “Nuova Torre”, preso atto della mancata risposta all’interrogazione del 15.01.2004, invia una nota al Presidente del C.C. (prot. n. 2730) affinchè solleciti il Sindaco a rispondere. Con la stessa nota si chiede al Presidente del C.C. di inserire nel prossimo Consiglio utile la trattazione dell’argomento P.R.G.. N.B. : Non ha fatto nulla.

19.03.2004 Il Presidente del C.C. e un Consigliere Comunale (Nevoloso) in Consiglio Comunale comunicano di abbandonare la maggioranza consiliare “Isola per Tutti”. N.B. : Due mesi prima delle Elezioni comunali del Giugno 2004.

19.03.2004 Nella seduta consiliare di tale data viene trattata l’interrogazione del 08.03.2004 presentata dal Gruppo Consiliare “Nuova Torre” alla quale sia il Sindaco che il Presidente del C.C. non hanno risposto. Il Presidente assicurava il Gruppo “Nuova Torre” che, visto che il P.R.G. era stato depositato il 17.02.2004, sarebbe intervenuto sul Sindaco affinchè il P.R.G. venisse messo a disposizione dei gruppi consiliari. N.B. : Non si sa quale tipo di intervento abbia effettuato. Il tempo passava, le elezioni si avvicinavano e il P.R.G. non si doveva toccare. Forse il Presidente del C.C., in virtù dei “vantaggi e/o favori edilizi” ricevuti dal Sindaco, aveva più l’obbligo di insabbiare che agire ?

23.03.2004 Il Consigliere Dionisi Vincenzo, essendo certo che il Presidente del C.C. non si sarebbe adoperato per mettere a disposizione dei gruppi il P.R.G., con nota prot. n. 3349 richiedeva al Sindaco e al Capo dell’Ufficio Tecnico tutto il carteggio del Piano presentato il 17.02.2004 dall’Arch. Angelo Aliquò.

28.03.2004 Il Gruppo Consiliare “Nuova Torre” emette un altro comunicato alla cittadinanza per sapere quando il Sindaco e Presidente del C.C. avrebbero portato in Consiglio lo schema di massima del P.R.G. visti gli impegni presi sia

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sul Giornale di Sicilia che nella seduta consiliare del 19.03.2004. N.B. : A detto comunicato non hanno mai risposto.

31.03.2004 Il Consigliere Dionisi Vincenzo, visto che dopo tre giorni (dal 23.03.2004), così come previsto dal Regolamento Comunale, non gli venivano forniti i documenti richiesti con nota prot. n. 3349, sollecita e reitera la richiesta con la nota prot. n. 3846.

01.04.2004 Il Segretario Comunale risponde alla richiesta del 23.03.2004 presentata dal Consigliere Dionisi Vincenzo affermando che “gli elaborati del P.R.G. non spettano ai consiglieri”. N.B. : Sicuramente gli speculatori edilizi avranno visto gli elaborati, gli eletti dal popolo non ne avevano titolo.

07.04.2004 Considerata la netta resistenza a farci vedere gli elaborati del P.R.G., il Gruppo Consiliare “Nuova Torre” con un’interrogazione urgente prot. n. 4226 chiede al Presidente del C.C. se intende o meno portare in Consiglio l’esame del P.R.G..

13.04.2004 Il Presidente del C.C. scrive una nota al Capo dell’Ufficio Tecnico, sollecitando la stesura della delibera di adozione del P.R.G. e comunica ai consiglieri della “Nuova Torre”, come risposta all’interrogazione del 07.04.2004, che gli elaborati del P.R.G. potevano essere visti solamente dopo il deposito in Segreteria della proposta di deliberazione. N.B. : Significato della risposta “MAI”. Alla faccia della trasparenza e dell’impegno preso nella seduta del 19.03.2004. E’ giusto far sapere ai cittadini di Isola delle Femmine che, grazie al comportamento ostativo del Presidente del C.C., i Consiglieri della Nuova Torre non hanno mai potuto vedere lo schema di massima del P.R.G. e l’esito degli emendamenti presentati, mentre al Presidente del C.C. venivano rilasciate dal Sindaco e dal Capo dell’Ufficio Tecnico i seguenti atti più o meno illegittimi :

autorizzazione edilizia in sanatoria per una piscina abusiva; concessione edilizia (al padre) per completamento di un fabbricato abusivo nei 150 metri dalla battigia (nel rilievo aerofotogrammetrico del 1977 il fabbricato non esiste); concessione edilizia per la costruzione di un villino bifamiliare in “lotto intercluso” ove già aveva realizzato una villa unifamiliare e piscina con un’altra concessione edilizia.

CONSIDERAZIONE FINALE : ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA E DELLE SFINGE DI SAN GIUSEPPE.

15.04.2004 Il Gruppo Consiliare “Nuova Torre”, preso atto della “ridicola” risposta data dal Presidente del C.C. all’interrogazione del 07.04.2004, con nota prot. n. 4533 ha nuovamente sollecitato il Presidente a convocare il Consiglio per discutere il P.R.G..

27.04.2004 Il Presidente del C.C. convoca il Consiglio Comunale non per verificare se il progettista del Piano aveva recepito o meno gli emendamenti

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dei gruppi consiliari, ma per discutere dell’iter procedurale del P.R.G.. Altra perdita di tempo. Nella seduta il Presidente si litiga con il Sindaco e la seduta viene sciolta. N.B. : Il P.R.G. non si è più discusso. Il Presidente ha avuto anche il coraggio di candidarsi a Sindaco di Isola delle Femmine.

MORALE DELLA FAVOLA : ANCORA ISOLA DELLE FEMMINE E’ SENZA UN P.R.G. E LA STORIA CONTINUA

2)LEGGE REGIONALE SICILIA 27 DICEMBRE 1978, N. 71 G.U.R.S. 30 DICEMBRE 1978, N. 57 http://www.librieprofessioni.it/ecomlp/catalogo/volumi.php?volume=345

3)COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 71 DEL 29.9.2000 SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE ADOZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI DI CUI ALL’ART 3, COMMA 7 DELLA L.R. 15/91 PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE. Presenti in aula Bologna Sindaco Aiello Paolo Vice sindaco Rubino Antonino Assessore Scrutatori i Consiglieri Favaloro Giuseppe, Virga Maria, Cutino Maria Grazia. Presenti in aula Micali Maria Letizia che presiede la seduta in qualità di Vicepresidente del Consiglio, essendo assente Cataldo Erasmo. Inoltre sono presenti Sansonini Orazio, Nuvoloso Salvatore, Palazzolo Antonino. Sono assenti i consiglieri Billeci Orazio, Ferrante Giuseppe, Vermiglio Felice, Aiello Giuseppe, Dionisi Vincenzo e Pagano Erasmo. Assistente il Segretario Dr. Scafidi Manlio.

Il Responsabile del X Settore UTC avanza la seguente Proposta di deliberazione: ADOZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI DI CUI ALL’ART 3, COMMA 7 DELLA L.R. 15/91 PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE. Vista la nota prot 10249 del 6.10.99, assunta al protocollo da questo Comune al n 12227 del 11.10.99, con la quale l’Assessore regionale territorio e Ambiente, ai sensi dell’art 4 della L.R. 71/78, ha notificato al sindaco il voto n 187 del 23.09.99 con il quale il C.R.U. ha restituito il P.R.G., adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n2 del 25.1.94, n 3 del 29.1.94 e n 36 del 30.4.94 ed integrato a seguito della elaborazione delle Prescrizioni Esecutive con deliberazioni del C.C. 27 del 18.3.97, n 28 del 24.3.97 e n 33 del 25.3.97, la rielaborazione totale; Considerato, pertanto, che il P.R.G. approvato con D.A. n 83/77 è diventato inefficace per la parte che riguarda i vincoli preordinati all’espropriazione, essendo, ormai, trascorsi più di dieci anni dalla data di approvazione, senza che siano state approvate le realative prescrizioni esecutive delle zone B D E; Considerato che, stante la necessità di procedere alla rielaborazione totale dello strumento urbanistico secondo le indicazioni ed i rilievi contenuti nel predetto voto C.R.U. 187 del 23.9.99 entro i termini di legge, l’Amministrazione Comunale con deliberazioni 150 del 10.12.99 e n 157 del 21.12.99, riscontrate

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legittime dal CO.RE.CO. Sez provinciale di Palermo, nella seduta del 9.2.2000, ha conferito l’incarico di rielaborazione totale del P.R.G. e del Regolamento Edilizio del Comune di isola delle Femmine all’arch Angelo Aliquò, nato a Palermo il 16.1.68, domiciliato a Palermo, via XX Settembre 69, codice fiscale LQA NGL 68°16G273V, regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n 2946, libero professionista, approvando, altresì, il disciplinare di incarico redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con D.A. 17.5.79 n 91 ed integrato con D.A. 1.2.92 n 64; Considerato che l’art 3 comma 7 della L.R. 15/91 dispone che, ai fini della formazione dei piani regolatori generali, i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano; Vista la circolare 1/92 del 3.2.92 pubblicata sulla G.U.R.S. n 18 del 4.4.92; Vista l’allegata “Relazione di base” prot 8591 del 24.7.2000 redatta dall’ing Francesca Usticano, Responsabile del X Settore UTC, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione ed in conformità alle disposizioni dell’art 3, comma 7 della L.R. 15/91, in base alla quale il Consiglio Comunale potrà adottare le “Direttive Generali” cui il progettista incaricato dovrà attenersi nella stesura del P.R.G.; Ritenuto di dovere adottare le direttive generali di cui all’allegata realazione predisposta dall’UTC; Viste la L.1150/42, L 10/77, L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art 3 della L.R. 15/91; Vista la legge 142 del 8.6.90, recepita con modifiche dell’art 1 della L.R: 48/91; Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia; delibera 1)Adottare le direttive generali per la redazione del P.R.G. del Comune di isola delle Femmine previste dall’art 3 della L.R. 15/91 di cui all’allegata relazione predisposta dall’UTC prot 8591 del 24.7.2000. “ Notificare la presente delibera al progettista incaricato per la redazione del PRG e annessi regolamento edilizio e norme di Attuazione. Pareri ed attestazioni resi ai sensi degli art 53 e 55 comma 5 della legge 142/90 recepita con l’art 1 della L.R. 48/91. Si esprime parere favorevole sula regolarità tecnica della superiore deliberazione. Il responsabile X settore Ing Francesca Usticano Si esprime parere favorevole sulla regolarità sotto il profilo della legittimità della superiore deliberazione. Il segretario dr Scafidi Manlio Il sindaco illustra la proposta di deliberazione in esame, evidenziando tutti gli aspetti che il progettista dovrà valutare in sede di redazione del PRG Il Consiglio Comunale: udita la relazione del Sindaco, esaminata la superiore proposta di deliberazione nonché la relazione di base per le direttive generali a firma del Responsabile del X Settore; con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano DELIBERA Approvare la superio proposta di deliberazione corredata dei pareri prescritti. A questo punto il Presidente invita l’Ammi9nistrazione Comunale a dare la massima diffusione alle direttive testè approvate, al fine di acquisire ulteriori elementi di interesse collettivo che consentano al progettista di valutare, nel rispetto delle direttive impartite, le esigenze di questa collettività (ad esempio il Piano Regolatore del Porto, il recupero della spiaggia e delle zone limitrofe alle fasce costiere, lo sviluppo delle case albergo, il verde pubblico, etc).

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http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g01-43.HTM http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/G98-42.HTM http://www.siciliantagonista.org/notrivellazioni/leggesugliidrocarburi.doc

http://www.ambientediritto.it/legislazione/urbanistica/Legge%201985%20n.%20431.htm  http://www.build.it/included/catalogo_dettaglio_avanzato.asp?ID_catalogo=191&dettaglio=indice  http://www.build.it/included/catalogo_dettaglio_avanzato.asp?ID_catalogo=191&dettaglio=indice  http://www.comune.palermo.it/Comune/Consiglio/Leggi_Norme/Rassegna_Sic/circolare_5_maggio_1993_N_4.htmAllegatiAllegati:

prot 8674 26.7.2000 al Signor Sindaco Sede

Oggetto: Adozione di base per la adozione delle direttive generali di cui all’art 3, comma 7 della L.R. 15/91 per la revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione del Comune di isola delle Femmine. Si trasmette, allegata alla presente, la relazione prot 8591 del 24.7.2000, predisposta dalla scrivente Ing Francesca Usticano nella qualità di Responsabile del X Settore UTC, ai sensi dell’art 3 comma 7 della L.R. 15/91, per essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale ai fini della adozione delle direttive generali cui il progettista incaricato dovrà attenersi nella stesura del Piano regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione. Il responsabile del X Settore In Francesca Usticano. Prot 8591 del 24.7.2000 Relazione di base per le direttive generali (art 3 comma 7 L.R. 15/91) Con nota prot 10249 del 6.10.99, assunta al protocollo di questo Comune al n 12227 dell’11.10.99, l’Assessore Regionale territorio e Ambiente, ai sensi dell’art 4 della L.R. 71/78 ha notificato al Sindaco il voto n 187 del 23.09.99 con il quale il C.R.U. ha restituito il P.R.G., adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale 2 del 25.1.94 3 del 29.1.94 e n 36 del 30.4.94 ed integrato a seguito della elaborazione delle Prescrizioni Esecutive con deliberazioni di C.C. 27 del 18.3.97, 28 del 24.3.97 e 33 del 25.3.97, per la rielaborazione totale. Pertanto, essendo, ormai, trascorsi più di dieci anni dalla data di approvazione, lo strumento urbanistico approvato con D.A. 83/77 è diventato inefficace per la parte che riguarda i vincoli preordinati di espropriazione. Preso atto della necessità di procedere alla rielaborazione totale dello strumento urbanistico secondo le indicazioni ed i rilievi contenuti nel predetto voto C.R.U. 187 del 23.9.99 entro i termini di legge, l’Amministrazione Comunale ha conferito a libero professionista l’incarico per la rielaborazione totale del P.R.G. e del regolamento Edilizio del Comune di Isola delle Femmine, approvando il relativo disciplinare di incarico redatto in conformità alo schema di disciplinare approvato con D.A. 17.5.79 n 91 ed integrato con D.A. 1.2.92 n 64 e riservandosi di provvedere con successivo atto deliberativo ad integrare

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l’incarico di redazione del P.R.G. e del Reg Edilizio con quello relativo alle Prescrizioni Esecutive di cui all’art 2 L.R. 71/78, rapportate ai fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi di un decennio così come previsto dall’art 3 comma 8 della L:R. 15/91. Ciò premesso, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione ed in conformità alle disposizioni dell’art 3 comma 7 della L.R. 15/91, la sottoscritta Ing Francesca Usticano, Responsabile del X settore UTC ha predisposto la presente relazione sulla base della quale il Consiglio Comunale potrà adottare le “Direttive Generali” cui il progettista incaricato dovrà attenersi nella stesura del Piano Regolatore Generale. In tal modo l’Amministrazione comunale committente potrà fornire al progettista le indicazioni in base alle quali elaborare una progettazione commisurata alle scelte di pianificazione del proprio territorio, mentre il progettista, seppur nei limiti delle anzidette direttive cui dovrà necessariamente uniformarsi, avrà garanzia di potere esplicare la propria attività professionale al riparo da eventuali stravolgimenti delle scelte progettuali. La presente relazione è volta, pertanto, ad individuare le problematiche urbanistiche di rilievo per il comune ed i criteri di ordine tecnico-urbanistico da seguire nella elaborazione del P.R.G. DESCRIZIONE DEI CARATTEI DEL TERRITORIO Il territorio di isola delle Femmine si estende per Ha 354 circa lungo la fascia costiera e confina con il Mare Tirreno e con i territori dei Comuni di Palermo, Capaci e Torretta. Dal punto di vista morfologico il territorio in esame si compone di una parte pianeggiante che comprende tutta la fascia costiera e di una parte sub-pianeggiante che si raccorda bruscamente con i rilievi montuosi di Pizzo Mollica (m.533s.l.m) sovrastanti l’intero paese. Il territorio, attraversato longitudinalmente dall’autostrada Palermo-Mazara, dalla strada statale 113 e dalla linea ferrata Palermo-Trapani, risulta nettamente suddiviso in tre fasce: 1) la fascia costiera, compresa fra il mare Tirreno, la ferrovia PA-TP ed il confine con il territorio di capaci; 2) la zona intermedia, delimitata a valle dalla predetta ferrovia e a monte dall’autostrada; 3) la fascia che si sviluppa a monte dell’autostrada e risulta delimitata dai rilievi montuosi che fanno da coronamento all’intero territorio comunale. L’abitato di isola delle Femmine si compone di un nucleo centrale dal tessuto urbanistico ancora individuabile a maglia regolare con stecche di case disposte ortogonalmente alla costa. Intorno al nucleo centrale sopra descritto si è sviluppato l’attuale centro urbano edificato ed urbanizzato, corrispondente alle cosiddette Zone B. L’abitato si completa con gli insediamenti residenziali realizzati nelle zone C già disciplinate da piani particolareggiati esecutivi e piani di lottizzazioni convenzionati ed, infine, con una serie di costruzioni abusive distribuite un po’ su tutto il territorio comunale, ma caratterizzate anche da alcuni nuclei di concentrazione (ad esempio nell’area compresa tra l’autostrada e la ferrovia, a valle della Via dell’Agricoltura). Il tessuto edilizio si compone inoltre, di insediamenti industriali ed artigianali prevalentemente ubicati in parte nella fascia compresa tra la ferrovia e l’autostrada ed in parte a monte dell’autostrada. Tra gli insediamenti industriali spicca per imponenza e rilevanza lo stabilimento della Italcementi, nonché l’area adibita a cava (Raffo Rosso).

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Non vanno trascurati, infine, gli insediamenti turistico-alberghieri esistenti lungo la fascia costiera. In base ai caratteri del territorio e degli abitati descritti, nonché dell’ambiente fisico del territorio, delle caratteristiche ambientali e del patrimonio edilizio, il progettista dovrà individuare le esigenze di assetto e di sviluppo degli stessi, rappresentando l’adeguatezza dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, in rapporto alla situazione demografica del comune. VINCOLI TERRITORIALI IL TERRITORIO COMUNALE RISULTA GRAVATO DAI SEGUENTI VINCOLI: Riferimento Normativo L.R. 78/76, art 15 Vincolo Fascia costiera compresa entro i 150 metri dalla linea della battigia; Fascia costiera compresa entro i 500 metri dalla linea di battigai; Fascia costiera compresa entro i 1000 metri dalla linea della battigia. Riferimento Normativo L.431/85, art 1 Vincolo Fascia costiera compresa entro i 300 metri dalla linea della battigia; Decreto di istituzione D.A. Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione 151 del 30.06.1989. Riferimento Normativo L.1089/39, Vincolo Vincolo archeologico (Isola di fuori); Riferimento Normativo L.64/74, Vincolo Vincolo sismico di 2 categoria; Decreto di istituzione D.M.LL.PP. 23.9.81 G.U.R.I. 314 del 14.11.81

Riferimento Normativo R.D. 3267/23, Vincolo Vincolo idrogeologico ; Decreto di istituzione Delibera C.C.I.A.A. 131 del 30.4.1960 Riferimento Normativo art 54 e 55 C.N., Vincolo Vincolo Fascia costiera di rispetto demaniale marittimo Riferimento Normativo D.M:LL.PP.1.4.68 n 1404 D.P.R. 16.12.92 495 D.Lgs 10.9.93 360, Vincolo Fascia di rispetto stradale (S.S.113) fascia di rispetto autostradale Riferimento Normativo D.P.R. 753/80, Vincolo Fascia di rispetto ferroviario Riferimento Normativo R.D. 27.7.34 n 1265, art 338 D.P.R. 10.9.90 285 art 57, Vincolo Fascia di rispetto cimiteriale Riferimento Normativo L.R. 98/81 L.R. 14/88, Vincolo R.N.O. dell’isola di Fuori Decreto di istituzione D.A. 10.6.91, 970 D.A. 1.9.97. SITUAZIONE URBANISTICA IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE È DOTATO DEI SEGUENTI STRUMENTI URBANISTICI: 1) P.R.G. approvato, con stralci, con D.A. n 83 del 14.5.77 e relativo alle zone omogenee B-D-E-; 2) P.R.G. delle zone stralciate, approvato con D.A. 121 del 24.3.83; 3) Piano Particolareggiato delle zone C approvato con delibera di C.C. 127 del 7.8.90 (comparti da 1 a 6 ad esclusione del comparto 1); 4) Variante al P.R.G. relativa alla fascia costiera approvata con D.A. 585 del 11.4.91 OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE- PROBLEMATICHE DA APPROFONDIRE Ciò premesso, si elencano di seguito le principali problematiche connesse alla pianificazione urbanistica del territorio comunali le quali, così come peraltro sottolineato nel voto C.R.U. 187 del 23.9.99, dovranno formare oggetto di adeguato approfondimento. Per quanto riguarda le zone B, occorre rivedere la previsione di attrezzature, definite, nel voto C.R.U., carenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo in quanto mal distribuite e molto frazionate.

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Una attenzione particolare merita il problema connesso al recupero degli agglomerati abusivi: nel passato infatti, il territorio ha subito il manifestarsi di abusivismo diffuso sviluppatosi intorno ai pochi nuclei che necessitano, ormai di un energico intervento di pianificazione mirata al recupero del patrimonio edilizio suscettibile di sanatoria. Occorre esaminare le problematiche connesse all’adozione del Piano Regolatore del Porto, prevedendo il rapporto tra il porto, le aree a ridosso dello stesso e le infrastrutture ferroviaria e autostradale nell’ottica di favorire, attraverso la razionalizzazione dei collegamenti, l’incremento dell’attività turistico-alberghiera che già costituisce una solida presenza nel territorio. Particolare rilevanza riveste il tema della viabilità, fortemente condizionato dalla presenza dell’autostrada e della ferrovia, nonché dalle condizioni di stabilità del costone roccioso a monte e dal vincolo di inedificabilità ex art 15 a) L.R. 78/76 nei 150 m. dalla battigia. E’ innegabile, tuttavia, che il corretto sviluppo urbanistico ed economico di un territorio non può prescindere da un adeguato sistema di infrastruttureb e servizi di cui la viabilità rappresenta nodo centrale e volano di sviluppo. Grande attenzione va posta alla questione dello svincolo autostradale nonché allo sblocco definitivo dello svincolo ASI con il collegamento alla rete viabile comunale. Occorre inoltre che siano inserite nel PRG le previsioni inerenti il raddoppio ferroviario e l’eliminazione dei passaggi a livello. Sussiste, infine, un rilevante e decisivo interesse nella realizzazione di alcuni progetti di importanza prioritaria per Isola delle Femmine e che potranno diventare, se correttamente indirizzati, uno strumento di sviluppo fondamentale: si tratta dei progetti relativi alla riqualificazione della fascia costiera e al recupero della cava Raffo Rosso. A seguito della creazione della Riserva naturale Orientata dell’Isola di fuori è opportuno prevedere occasioni di sviluppo connesse all’attività della riserva. Occorre procedere alla verifica della compatibilità delle previsioni del PRG con programmi di sviluppo ed iniziative di ambito sovracomunale-comprensoriale. Infine, si pone l’attenzione alla necessità che la revisione del PRG sia adeguatamente supportata da un Regolamento Edilizio e da Norme di Attuazione che siano in grado di indirizzare correttamente l’attività edilizia nelle sue molteplici sfaccettature, ponendosi certamente come strumento di indirizzo e controllo ma nello stesso tempo come utile sussidio sufficientemente flessibile e lungimirante in aderenza alle rinnovate esigenze di una moderna utilizzazione del patrimonio edilizio, nell’ambito del disegno complessivo ed articolato che il nuovo strumento urbanistico andrà a delineare. Da quanto sopra sinteticamente evidenziato, emerge chiaramente la necessità di fare in modo che la revisione dello strumento urbanistico diventi una preziosa occasione per incidere significativamente sulle direttive dello sviluppo del Comune, e per compiere una svolta decisiva nel tentativo di valorizzare la peculiare vocazione turistica di Isola delle Femmine, attraverso la tutela del patrimonio ambientale e la riscoperta delle tradizioni locali legate alla pesca, senza, tuttavia, perdere di vista le opportunità collegate al potenziale indotto di alcune iniziative ormai in corso di realizzazione (raddoppio ferroviario, approvazione del piano regolatore del porto, asse metropolitano Palermo-aeroporto, ecc). Isola delle Femmine ha, oggi l’occasione di rivendicare un ruolo decisivo nell’ambito dell’area metropolitana di Palermo grazie alla propria vicinanza strategica con il capoluogo ed alla capacità manifestata di preservare, tuttavia,

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una precisa identità di piccolo centro autonomo per tradizioni e cultura. La revisione del P.R.G. si pone, pertanto, come momento cruciale nel complesso percorso verso un più alto livello di qualità della vita che sia, al tempo stesso, patrimonio da tutelare e obiettivo da perseguire. Il Responsabile del X Settore Ing. Francesca Usticano 4)COPIA DI DELIBERAZIONE 11 3.3.03 DEL CONSIGLIO COMUNALE:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL PRG ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE DISCUSSIONE Presenti in aula Bologna Sindaco Aiello Paolo Assessore Salvatore Lucido Assessore Gaspare Portobello Vicesindaco Scrutatori i Consiglieri Sansonini Orazio Palazzolo Antonino Dionisi Vincenzo . Presenti in aula Cataldo Orazio Presidente Micali Maria Letizia Cutino Maria Grazia Virga Maria, Billeci Orazio, Favaloro Giuseppe Lo Piccolo Giuseppe Ferrante Giuseppe, Vermiglio Felice, Aiello Giuseppe, Spanò Giuseppe. Assente Nevoloso Salvatore Assistente il Segretario Dr. Scafidi Manlio. Consigliere Dionisi ad avvio di discussione presenta una nota del Gruppo consiliare Nuova Torre che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. Ferrante chiede che il Consiglio si esprima sulle richieste contenute nella nota. Il Presidente prefigura una possibile articolazione dei lavori consiliari nel cui ambito prima di pervenire all’approvazione definitiva verrà tenuta anche una conferenza cittadina di mera informazione. Invita quindi, i Consiglieri a non volersi nascondere dietro richieste di documenti, peraltro ampiamente concessi, né dietro il riesame di atti precedenti di cui i Consiglieri possono prendere ampiamente visione presso gli Uffici ove gli stessi risultano depositati. Ritiene, comunque, utile la lettura in aula della parere della C.E.C. e della relazione dell’UTC a cui, dopo ampia discussione, dovrà seguire la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri. Il consigliere Ferrante, facendo riferimento a quanto richiesto con la nota depositata agli atti, evidenzia la non strumentalità della richiesta; invita a tenere una conferenza dei Capograppo che individui il percorso per l’esame dello schema di Piano Regolatore. Il consigliere Gradino ricorda come la precedente seduta si fosse conclusa con l’approvazione della proposta avanzata dal Consigliere Lo Piccolo, tendente allo svolgimento di una conferenza cittadina. In merito alla richiesta di cui alla nota allegata, evidenzia come la minoranza non voglia ostacolare l’esame del PRG, bensì conoscere meglio i dati di partenza per valutare il piano in esame. Ricorda come il voto del CRU risulti espressamente citato nelle premesse della proposta e come, pertanto, sia necessario valutare la rispondenza tra le previsioni ivi contenute e quanto proposto nell’atto in esame. Entra il Cons Billeci Presenti in aula 14 Il presidente preannuncia un possibile ordine di lavori da seguire sino all’approvazione definitiva della proposta, che prevede: -Nella presente seduta, relazione del progettista, lettura del parere CEC, lettura del parere UTC, lettura del voto CRU da pag 28 in poi. -Nella seduta successiva, interventi dei consiglieri così come regolamentati sullo schema del PRG e presentazione di emendamenti da parte dei Gruppi e dei singoli Consiglieri. Il consigliere Ferrante chiede una breve sospensione dei lavori che viene approvata ad unanimità di vori espressi per alzata di mano.

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I lavori sospesi alle 20,50 per essere ripresi alle 21,10 Presenti 12 Assenti Aiello e Spanò.Il Consigliere Dionisi presenta una nota che richiama in parte e sostituisce per il resto la precedente nota depositata agli atti e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Il presidente, in merito a quanto richiesto al punto 2 della nota testè presentata, precisa che la Circolare dell’Assessorato Regionale territorio e Ambiente n 2/2000 prevede che il PRG (www.lex.unict.it/eurolabor/dossier/ sic/circolari_assessoriali/circolare2-2000.pdf )- prevede che il PRG venga elaborato su cartografia a scala 1:10.000 o superiore, per cui quanto già consegnato ai consiglieri risponde alle previsioni normative. Precisa, comunque, che la cartografia a scala 1:2000 verà consegnata all’atto dell’esame della proposta definitiva. Si dà atto che rientrano in aula i Consiglieri Aiello e Spanò Presenti 14. Il consigliere Cutino afferma come a suo giudizio, vada prima votata la proposta del Presidente in ordine alla modulazione dei lavori e solo successivamente si passi alla votazione delle richieste contenute nella nota del Gruppo Nuova Torre. Il Sindaco invita a integrare la proposta del Presidente con la precisazione che il responsabile dell’UTC relazionerà anche sul punto 3 della richiesta del Gruppom Nuova Torre. Il consigliere Ferrante chiede che il documento del Gruppo Nuova Torre venga votato punto per punto. Il presidente, facendo propria la proposta del Sindaco, invita il Consiglio a votare per l’ordine dei lavori da lui proposto integrato così come suggerito dal Sindaco. Si allontana il Cons Spanò Presenti 13. Messa i voti, la proposta del Presidente viene approvata con n 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano 4 contrari (Billeci, Dionnisi, Ferrante e Gradino) e n 1 Astenuto Aiello. Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Spanò Presenti 14. Proseguendo la discussione in ordine alla cartografia da consegnare ai Gruppi consiliari, l’Arc Aliquò precisa di essersi attenuto alle disposizioni emanate dall’Assessorato regionale territorio e Ambiente, si impegna a correggere alcune inesattezze riscontrate nella cartografia già consegnata e si dichiara disponibile a produrre una cartografia in scala più dettagliata entro quindici giorni. Su richiesta del Presidente i lavori vengono brevemente sospesi alle 21,30 per essere rispresi alle 21,40 Presenti 13 Assente Spanò. Il presidente propone che al punto 2 del documento del Gruppo Nuova Torre venga cassata la frase “come previsto dall’art 5 del disciplinare d’incarico” e ciò in considerazione di quanto accertato nel disciplinare stesso ed evidenziato dal progettista. Poiché detta affermazione viene condivisa dai consiglieri del Gruppo richiedente, il Presidente pone in votazione il documento invitando a votare sui singoli punti Per il punto 1 (richiesta conferenza cittadina) Voti favorevoli espressi per alzata di mano 4 (Billeci Dionisi Ferrante Gradino) voti contrari 8 astenuto 1 (Aiello). La richiesta viene pertanto respinta. Per il punto 2 così come modificato (consegna elaborati tecnici) Voti favorevoli espressi per alzata di mano 13. la richiesta viene pertanto accolta. Per il puntto 3 ( Pronuncia preliminare del Responsabile UTC) Voti favorevoli espressi per alzata di mano 4 (Billeci Dionisi Ferrante Gradino) astenuti 9 La richiesta viene pertanto respinta. A questo punto, il Presidente, dichiara chiusi i lavori e rinvia la discussione a data da destinarsi. Sono le ore 21,50.

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4a)GRUPPO CONSILIARE NUOVA TORRE TRATTAZIONE DEL PUNTO 2 POSTO ALL’ORD DEL GIORNO DELL’ODIENA SEDUTA CONSILIARE, QUESTO GRUPPO RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

1)Preliminarmente, sia dato corso a quanto deliberato nella seduta del 12.2.03 giusta deliberazione 6 (pubblicata 2.3.03) per quanto nella stessa riportato nella parte finale: Al termine della relazione del progettista, il Consigliere Lo Piccolo chiede che, comunque, venga convocata una conferenza cittadina. Messa ai voti, per alzata di mano, la proposta del consigliere Lo Piccolo viene approvata con 8 voti favorevoli e 4 astenuti. La richiesta è dare corso alla delibera nell’immediato e senza rinvio sine die. 2) Si chiede il rilascio delle tavole tecniche (consegnate nel corso della seduta del 24.2.03 atto CC 7) relative allo schema di massima del PRG, munite di visto e firma del Responsabile di Settore e con la dicitura : Per Copia Conforme All’Originale, perché in quelle consegnate- rispetto a quelle munite di firma del progettista e timbro della CEC- sono state riscontrate difformità grafiche. 3) Sia data lettura del voto CRU 187 del 23.9.99, da pag 28 in poi; 4) Sia data lettura della Delibera di C.C. 71.2000; 5) Sia data lettura delle Osservazioni ed Opposizioni al PRG precedente; 6) Siano forniti chiarimenti sull’iter pendente per l’approvazione del P.P. Zone c Comparto 1; 7) Siano forniti chiarimenti in ordine alla realazione del Responsabile UTC prot. 6976 del 18.6.2002; 8) Siano forniti chiarimenti in ordine al parere emesso dalla CEC nella seduta dell’11.7.2002; 9) Siano forniti chiarimenti in ordine alla Relazione integrativa del Responsabile UTC dell’8.10.2002.

Isola 3.3.2002 Firmato Billeci Dionisi Ferrante Gradino

4C)QUESTO GRUPPO NON CONDIVIDE QUANTO PRESENTATO E PROSPETTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:In prima battuta si chiede che il CC si pronunci sul primo punto della nostra richiesta, mediante votazione; Sul secondo punto ribadiamo e reiteriamo la fornitura di planimetria scala 1:200 come previsto dall’art 5 sul disciplinare d’incarico, in quanto le planimetrie fornite (scala 1:5000) non consentono la pronuncia corretta di questo Gruppo: Parimenti, si chiedono i tempi tecnici di cui ha bisogno il tecnico-progettista per revisionare le tavole di cui ha dato atto di riporti grafici errati; è necessaria la pronuncia preliminare del Responsabile dell’UTC e professionista incaricato, in ordine al comparto 1 delle Zone C in quanto ancora in corso (si chiede pronuncia definitiva del CC prima di approvare lo schema di massima. Per il resto delle nostre proposte, poiché accettate, si rimanda alla loro trattazione. Isola delle Femmine 3.3.03 Firmato Billeci Dionisi Ferrante Gradino

5) COPIA DI DELIBERAZIONE 21 4.4.03 DEL CONSIGLIO COMUNALE:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL PRG ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE PROSEGUIMENTO DISCUSSIONE.Presenti in aula Bologna Sindaco Aiello Paolo Assessore Rubino Antonino Assessore Gaspare Portobello Vicesindaco Scrutatori i Consiglieri Lo Piccolo Palazzolo Antonino Dionisi Vincenzo . Presenti

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in aula Cataldo Orazio Presidente Micali Maria Letizia Sansonini Orazio Cutino Maria Grazia Virga Maria, Billeci Orazio, Favaloro Giuseppe Dionisi Vincenzo Ferrante Giuseppe, Aiello Giuseppe, Assente Nevoloso Salvatore Spanò Giuseppe Assistente il Segretario Dr. Scafidi Manlio. Si dà atto che entrano in aula i Consiglieroi Sansonini e Billeci. Entra in aula altresì l’arch Aliquò progettista del PRG. Il presidente prosegue nella lettura del Regolamento Edilizio che viene ultimata e sul quale vengono apportate, concordemente alcune modifiche tecniche. Vengono altresì consegnate ai consiglieri le copie delle tavole in scala 1:200. Il consigliere Ferrante fa alcune osservazioni. A) Dichiara di ritenere superato il problema inerente il Piano Regolatore del Porto. B) Continua a sollecitare la relazione sul comparto 1; C) Evidenzia che a pag 40 della relazione del progettista viene previsto un sottopasso in via Trapani che non corrisponde a quanto deliberato dal CC e non previsto nel progetto dell’aITALFERR; D) Contesta la previsone della strada a valle della stazione ferroviaria, prevista a pag 41 in quanto la stessa non consentirebbe un transito veicolare stante la differenza esistente tra i livelli stradali tra la via Sicilia e la via Stazione; E) Invita a restringere la zona A di cui a pag 42 al fine di non penalizzare la cittadinanza; F) Afferma che la destinazione a zona b2 di cui a pag 43 sarebbe in contrasto con quanto contenuto nel voto del CRU; G) Invita a definire i parametri di dotazione di servizi e di aree pubbliche attrezzate previste dal DM 2.4.68 (http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/ptc/documenti/f10_cap10.4%20-%20Standard.pdf.) di cui a pag 44 al fine di una quantificazione dei futuri fabbisogni; H) Condivide la stima tra abitanti e capacità ricettiva di cui a pag 46; I) Afferma che l’Apollo 11 di cui a pag 57 non ha mai avuto la caratteristica di albergo; J) Sostiene che vengono disattese le prescrizioni del CRU e gli indirizzi del CC nell’ambito dell’analisi del fabbisogno delle attività produttive, di cui a pag 58 in quanto si prevede una riconversione dell’esistente senza un contemporaneo allargamento della zona industriale. L’arch Aliquò in risposta alle osservazioni del Cons ferrante pur riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti precisa, in questa sede alcune valutazioni poste a base della relazione. a)per il fabbisogno delle attività produttive si è inteso realizzare una zona omogenea a precipuo carattere artigianale nel cui ambito prevedere anche particolari attività commerciali. Ritiene in tal senso di aver interpretato correttamente la direttiva del CRU condivide tuttavia la necessità di approfondimenti e specificazioni. b)per la zona A ha basato le proprie valutazioni su una planimetria del 1959 fornitagli dall’UTC si dichiara comunque d’accordo ad un restringimento deòòa zona A che va comunque deliberata dal CC Si impegna a fornire i dati richiesti in ordine alla dotazione di servizi ed aree pubbliche attrezzate. Su richiesta del consigliere Gradino la seduta viene brevemente sospesa ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano alle ore 22,40 per

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essere ripresa alle ore 22,45. Si constata l’assenza del consigliere Billeci Presenti 11. Il presidente alla riapertura dei lavori precisa l’intendimento di rinviare l’esame del successivo punto al giorno 8 alle ore 18 mentre per il PRG si procederà ad una nuova convocazione e nella nuova seduta si passerà alla trattazione degli emendamenti che verranno presentati dai Gruppi consiliari. Il cons Dionisi sollecita una risposta in ordine alla situazione del comparto 1. Il sindaco precisa che nella prossima seduta si potranno anche fornire dei chiarimenti ma si dovrà comunque passare all’esame degli emendamenti. Il cons Dionisi presenta quindi una dichiarazione a nome del Gruppo Nuova Torre che chiede che venga inserita a verbale. Il Presidente dichiara chiusa la seduta sono le 22,50. 5a)DICHIARAZIONE DEL GRUPPO NUOVA TORRE RESA NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4.4.03 DA INSERIRE A VERBALE PREMESSO: -CHE DI RECENTE IL Sindaco ha richiesto, per la trasparenza, ed ottenuto dal Ministero della Difesa l’immediata visita della dimessa caserma della Marina Militare; -che questo Comune ha aderito al Progetto per la legalità, predisposto da altri Comuni della Provincia e sponsorizzato dal Ministero dell’Interno; -che sulla scia della conclamata trasparenza e legalità della civica Amministrazione, in relazione all’approvazione dello schema di massima del PRG è doveroso conoscere quanti e quali trasferimenti di terreni si sono verificati nel periodo intercorrente dalla restituzione del PRG da parte dell’A.R.T.A. al Comune e fino ai nostri giorni, con la presente dichiarazione i sottoscritti Consiglieri Comunali invitano il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, prima di trattare la nuova pianificazione del territorio locale in termini di zonizzazione. Di mettere a disposizione del Consiglio medesimo: 1)gli atti di vendita dei terreni stipulati dall’1.1.2000 al 31.3.2003, (che per legge i Notai sono obbligati a notificare al Comune dove è ubicato il bene ceduto, ai fini della fiscalità locale); 2)le richieste pervenute all’UTC del Comune in ordine a certificazioni di destinazione urbanistica dal 1.1.2000 al 31.3.2003 e copia delle certificazioni rilasciate da detto UTC nello stesso periodo. La presente, affinché il Consiglio Comunale sia messo nelle condizioni di proporre ed approntare scelte ponderate e non essere coinvolto in cambi di destinazione urbanistica di tipo speculativo, presumibilmente posti in essere nel periodo: 1.1.2000- 31.3.2003 Isola 4.4.03 Firmato Gradino Ferrante Dionisi Billeci

6)CIRCOLARE 2/2003 DEL 12.6.03 ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE REGIONE SICILIA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI CONTENUTI DEL PRG E VARIANTI AL PRG CON ANNESSA LA SCHEDA RIEPILOGATIVA

http://www.artasicilia.it/web/circdru/circolari/circdru/2003-02.htm

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7) COPIA DI DELIBERAZIONE 39 16.6.03 DEL CONSIGLIO COMUNALE:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL PRG ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DA SOTTOPORRE A PRESCRIZIONI ESECUTIVE PROSEGUIMENTO DISCUSSIONEPresenti in aula Bologna Sindaco Rubino Antonino Assessore Salvatore Lucido Assessore Gaspare Portobello Vicesindaco Scrutatori i Consiglieri Sansonini Orazio Palazzolo Antonino Dionisi Vincenzo . Presenti in aula Cataldo Orazio Presidente Micali Maria Letizia Cutino Maria Grazia Virga Maria, Billeci Orazio, Favaloro Giuseppe Lo Piccolo Giuseppe Ferrante Giuseppe, Vermiglio Felice, Aiello Giuseppe, Assenti Nevoloso Salvatore Spanò Giuseppe. Assistente il Segretario Dr. Scafidi Manlio. Il Presidente sulla base degli accordi intervenuti in precedenza, evidenzia come la presente seduta vada riservata alla presentazione degli emendamenti che verrano inoltrati al progettista e all’UTC per l’espressione dei pareri di competenza. Il consigliere Ferrante contesta quanto affermato dal Presidente, affermando, a sua volta, che la precedente seduta era stata rinviata in attesa che venissero fornite risposte a numerose richieste avanzate dal gruppo di minoranza; risposte che in parte, erano di competenza del progettista. Il sindaco, chiesta e ottenuta la parola, afferma che il progettista si era impegnato a fornire risposte e detto impegno verrà mantenuto. Il presidente ribadisce le affermazioni fatte in precedenza sull’ordine dei lavori da seguire. Il consigliere Dionisi afferma che il Gruppo Nuova Torre aveva presentato e allegato a verbale una richiesta di documentazione da fornirsi prima dell’resame del PRG. Il Sindaco, in risposta al consigliere Dionis, afferma che l’esame dei documenti. Laddove consentito dalla legge, può essere effettuato direttamente presso gli Uffici Comunali. Il consigliere Dionisi aserisce che, a suo giudizio, il PRG è ben confezionato, come del resto. È abitudine del Sindaco. Ribadisce la richiesta di acquisizione degli atti di vendita di terreni avvenuti dal 2000 al 2003 e chiede che tutti gli atti inerenti al PRG vengano trasmessi all’autorità giudiziaria. Il consigliere Ferrante chiede una breve sospensione dei lavori; la richiesta viene accordata dal Presidente. I lavori vengono sospesi alle ore 20,45 per essere ripresi alle 21,05. Alla ripresa, si constata l’assenza dall’aula del consigliere Aiello Presenti 12. Il consigliere Ferrante esibisce e chiede che venga acquisita a verbale una mozione del gruppo Consiliare Nuova Torre in ordine ai lavori d’aula. Di detta mozione viene data lettura, A seguito di detta lettura, si innesca un dibattito tra i Cons. Favaloro, Gradino e Lo Piccolo in ordine alle decisioni assunte nei precedenti lavori consiliari per lo svolgimento della conferenza cittadina. Il presidente pone quindi in votazione la mozione e accerta il seguente esito: Voti favorevoli espressi per alzata di mano 4 (Billeci Dionisi Ferrante e Gradino) Voti contrari 8. Per effetto della superiore votazione, il Presidente proclama che la mozione non è stata accolta. I consiglieri Billeci Dionisi Ferrante e Gradino si allontanano dall’aula. Presenti 8. Il cons Favaloro, a nome del Gruppo Isola per Tutti dà lettura di 10 emendamenti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Si dà atto che entra in aula il cons Spanò Presenti 9 Il presidente preso atto degli emendamenti presentati e considerato che gli stessi risultano proposti esclusivamente dal gruppo Isola per Utti, anche a causa dell’assenza dei gruppi di minoranza, assegna il termine di giorni 4 dalla data della presente seduta per la presentazione di ulteriori emendamenti, con l’avvertenza che non

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potranno essere ammessi emendamenti presentati oltre detto termine. Dà mandato, quindi al Segretario Comunale di dare comunicazione ai Capigruppo Consiliari di quanto testè disposto. Precisa, infine, che la successiva seduta consiliare sull’argomento verrà convocata non appena saranno stati acquisiti i pareri di rito sugli emendamenti presentati. Esaurita la trattazione degli argomenti all’OdG il Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 21,20. 7a) MOZIONE PRESENTAT DAL GRUPPO CONSILIARE NUOVA TORRE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.6.03 DELIBERA 39 Mozione sull’ordine dei lavori d’aula. Sui lavori consiliari di cui al punto 3 (approvazione schema di massima PRG) dell’odierna seduta: Il consiglio Comunale premesso -che nella precedente seduta è stata deliberata la convocazione di CONFERENZA CITTADINA sul PRG senza esito; -che nella seduta consiliare del 4.4.03 sono state chieste notizie al progettista del PRG in ordine a scelte operate che, contrastano le direttive del CRU ed A.R.T.A.; -che in detta seduta del 4.4.03 i consiglieri comunali di minoranza hanno invitato il SINDACO ed il PRESIDENTE del Consiglio comunale a mettere a disposizione del consesso: 1)atti di vendita terreni stipulati dal 2000 al 2003; 2)copia certificati di destinazione urbanistica dal 2000 al 2003; -che oggi 16.6.03 il Sindaco in corso di seduta ha informato il Consiglio che i documenti di cui sopra devono essere richiesti all’Ufficio di Segreteria in base alla legge sulla trasparenza; -che tale risposta è lesiva della carica che ciascuno riveste in CC, perché per legge i Consiglieri Comunali devono essere messi nelle condizioni di conoscere correttamente e con documenti gli atti propedeutici su cui esprimersi liberamente. Per quanto sopra, si impegna il Sindaco ed il Presidente del CC di fornire gli atti sopra richiesti nella prossima seduta consiliare con trattazione PRG. Isola 16.6.03 Firmato Ferrante Dionisi Gradino Billeci 8)GRUPPO CONSILIARE NUOVA TORRE : AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, ON ASSESSORATO REGIONALE EE.LL. PALERMO, ON ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE PALERMO. RICHIESTA CONVOCAZIONE C.C. IN SEDUTA STRAORDINARIA URGENTE.prot 8836 18.6.03Oggetto : richiesta convocazione c.c. in seduta straordinaria urgente. Premesso. -che nel corso della seduta di C.C. del 16.6.03, la S.V. ha informato il consesso che occorreva procedere alla trattazione degli emendamenti allo schema di massima del PRG richiamando l’atto consiliare n 21/2003; -che da lettura di detto atto 21/2003 è evidente che per completare l’iter informativo sullo schema di massima del PRG proposto, il professionista incaricato- a seguito di espresse richieste di componenti del consesso- si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti che sono propedeutici alla formulazione d’emendamenti da parte dei Consiglieri comunali e/o capigruppo; -che, in particolare, è necessario ed obbligatorio per legge, conoscere preliminarmente i parametri prescritti dal D.M. 1444/68, http://www.comune.aosta.it/instit/comune.aosta/admin/pianoregolatore/norserv.htm di cui il professionista incaricato si è impegnato a fornire per tempo tabella, sulla scorta di schema fornito da questo gruppo consiliare;

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-che ad oggi in ordine alla nuova pianificazione del territorio e più specificatamente sulle nuove ZONIZZAZIONI proposte, quest’ultime non sono state oggetto di discussione, approfondimenti e chiarimenti da parte del progettista incaricato; -che, a mente dell’art 6 della L.R. 30/2000 (http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ull/Pareri/P030308.HTM )“Il Presidente del consiglio comunale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio” e, pertanto il Presidente è obbligato per legge a farsi carico di una corretta informazione e documentazione, specie sull’argomento PRG, ed in particolare all’invito formulato da questo gruppo in data 4.4.2003 (v atto CC 21/03) sui contratti di vendita aree e certificazioni di destinazione urbanistica intercorsi dal 2000 al 2003; Stante l’importanza primaria che assume lo strumento di pianificazione urbanistica per la collettività locale e per le responsabilità ed implicazioni cui è chiamato ogni singolo consigliere, prima di procedere a proposizione d’emendamenti in pendenza di molteplici aspetti da approfondire – per una libera determinazione compiutamente documentata – con la presente si chiede alla S.V. la convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente, ai sensi di legge e Regolamento, con il seguente Ordine del Giorno: 1)Esame atti di vendita terreni e certificazioni di destinazioni urbanistica intercorsi dal 2000 al 2003. 2)Relazione del progettista incaricato alla redazione dello schema di massima del PRG in ordine: -ai parametri di dotazione delle aree pubbliche per servizi ed attrezzature di cui al D.M. 1444/68; -ai quesiti posti nella seduta consiliare del 4.4.2003; -alle scelte di ZONIZZAZIONE nel territorio proposte. Si resta in attesa di urgente riscontro Distinti saluti. Isola delle Femmine 18.6.2003 I Consiglieri richiedenti : Ferrante Dionisi Billeci Gradino www.assr.it/monitor/monitor

9) DELIBERA DI CONSIGLIO 11.4.06 N 19 AUTOCONVOCAZIONE DEL C.C. RICHIESTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI APPARTENENTI AL GRUPPO CONSILIARE "INSIEME ISOLA DELLE FEMMINE": DISCUSSIONE ITER P.R.P. - RINVIO – http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/prima_pagina/search/docs/DCC00019.DOC

Il cons. Cutino chiede se siano stati invitati i progettisti del PRG e PRP. Il Presidente precisa di aver invitato i succitati liberi professionisti ad intervenire alla presente seduta, sia mediante trasmissione di invito formale che mediante contatto telefonico, al fine di consentire agli stessi di relazionare sui piani dagli stessi redatti. Afferma che entrambi i progettisti avevano assicurato la propria partecipazione ma successivamente per motivi di salute hanno comunicato di non poter intervenire. Evidenzia, altresì, l’assenza del responsabile del settore tecnico di cui invita a prendere atto. Il Sindaco precisa che l’assenza del responsabile del settore tecnico risulta giustificata in quanto, in presenza di comunicazioni formali dell’impossibilità di partecipare alla seduta consiliare da parte dei progettisti del PRG e PRP, egli ha autorizzato il funzionario ad assentarsi. Invita a fissare seduta stante una data in cui

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riconvocare la seduta. Il cons. Rubino afferma che la richiesta di convocazione da parte del gruppo INSIEME scaturisce dall’affermazione fatta in passate sedute dal Sindaco che aveva messo in dubbio la volontà del Consiglio di procedere all’esame del PRG, si intendeva, pertanto, contraddire detta affermazione avviando ad un tempo la discussione per arrivare all’adozione di atti fondamentali. Evidenzia come, ancora, manchi la proposta di deliberazione da parte dell’UTC. Ricorda, altresì, come il Sindaco si fosse impegnato ad illustrare il PRG alla cittadinanza ed a tal fine è necessaria la collaborazione dei progettisti che illustrando i piani chiariscano eventuali dubbi. Il Sindaco afferma che l’arch. Aliquò è in grado di fornire tutte le spiegazioni necessarie anche al di là degli aspetti puramente tecnici, ma il percorso da seguire deve essere individuato dal Consiglio sulla base della normativa vigente. Il progettista può solo limitarsi a fornire chiarimenti, con particolare riferimento agli adempimenti conseguenti all’esame dello schema di massima già esaminato dal Consiglio, indicando quali indicazioni siano state recepite. Successivamente, sulla base delle previsioni normative, va individuato l’iter da seguire anche in considerazione delle possibili incompatibilità di consiglieri. Precisa che la proposta di deliberazione di adozione del PRG risulta già definita e sarà a breve messa a disposizione dei consiglieri. Stante la corposità degli argomenti invita il Presidente ad trattarli in sedute separate. Il cons. Rubino concorda che il dibattito sul PRG debba partire dalla delibera n. 71/2004 mentre per il PRP si rende necessario valutare l’iter seguito e comprendere lo stato di attuazione dello stesso. Invita a dibattere gli argomenti in assoluta tranquillità. Preso atto dell’assenza dei progettisti e del responsabile del settore tecnico propone il rinvio della seduta. Il cons. Cutino chiede che venga invitato a prendere parte alla seduta anche il geologo che ha redatto lo studio geologico facente parte del PRG stante l’indispensabilità di partire dalla conoscenza del territorio. Il Presidente dichiarata la propria disponibilità a separare la trattazione dei due piani regolatori, invita a votare la proposta di rinvio della seduta, ed assistito dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta accerta il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano n. 14. Per effetto della superiore votazione il Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 20,35.

4)LEGGE REGIONALE SICILIA 27 DICEMBRE 1978, N. 71 G.U.R.S. 30 DICEMBRE 1978, N. 57 http://www.librieprofessioni.it/ecomlp/catalogo/volumi.php?volume=345

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica.

(vedi testo coordinato)

Vedi titoli regionali collegati: Circ. 1/1979 ASS. TERRITORIO - (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica)

Circolare 2/1979 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)

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Circolare 3/1979 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)

Circ. 4/1979 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)

Circolare 5/79 ASS. TERRITORIO - (Convenzione-tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa)

Circolare 6/79 prot. 8601 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)

Integrazione L 159/80

Circolare 3/80 ASS. TERRITORIO - (Criteri per la determinazione dei contributi)

Decr. Ass. 10 marzo 1980 TERRITORIO - (Applicazione art. 45 della presente) Integrazione L 65/81 Circolare 1/1981 ASS. TERRITORIO - (Norme integrative alla presente) L 66/84 - (Modifica alla presente) Circ. prot. 1719/1985 ASS. TERRITORIO - (Ulteriori chiarimenti e direttive in merito alla applicazione degli artt. 36 e 51 della presente) Circolare 2/90 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente) Modifica L 15/91 Decr. Pres. 16 gennaio 1997, n. 15 - Applicazione art. 25 della presente

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

Titolo I Finalità Art. 1 Finalità Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità: a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio; b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione; c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente; d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo. (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1643/96)

Titolo II Strumenti urbanistici Capo I Strumenti urbanistici generali

Art. 2 Criteri di formazione dei piani regolatori generali Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati,

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turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni. Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell'art. 9 della presente legge. I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d'intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale. Contestualmente all'adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate. Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc/mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l'indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc/mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate. Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 302/97)

Art. 3 Pubblicazione, osservazioni e opposizioni Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale. In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque. Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

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Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 902/93) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1514/97) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1668/97) (vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 35/98)

Art. 4 Approvazione del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). (Si omette il terzo comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni. A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni. Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni. L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo. L'Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni. Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata. Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune. Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente. Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17

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della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc/mq. Scaduti infruttuosamente i termini assegnati per la rielaborazione del piano regolatore, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva, con un commissario ad acta, in caso di rielaborazione parziale ad introdurre le modifiche, e, in caso di rielaborazione totale, provvede alla redazione del piano, alla sua adozione ed ai successivi adempimenti conseguenziali entro il termine di centottanta giorni.

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 2 e 3, del presente articolo, limitatamente alle parti come sopra omesse)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 238/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1643/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1666/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 506/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 147/98) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 1997/98)

Art. 5 Approvazione del programma di fabbricazione

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all'Assessorato. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni. Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale. Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4. Si applica altresì l'ultimo comma del predetto art. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

Art. 6 Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad

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adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. In caso di inerzia l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede direttamente a mezzo di commissario ad acta alla adozione e ai successivi adempimenti sino all'approvazione del piano. Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.

Art. 7 Commissione comunale edilizia

Le commissioni comunali edilizie devono essere rinnovate ogni cinque anni e nella loro composizione dev'essere garantita la presenza della minoranza, mediante elezione con voto limitato.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 690/97)

Art. 8 Varianti ai piani comprensoriali. Scioglimento delle assemblee consortili

Le varianti ai piani comprensoriali, che riguardino situazioni di esclusivo interesse comunale, sono adottate dal comune interessato, sono trasmesse al relativo consorzio per conoscenza, e sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione e per l'approvazione dei piani regolatori generali. Sulle predette varianti il consorzio può presentare proprie osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. Le varianti ai piani comprensoriali devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica. La procedura per la formazione delle varianti di cui al precedente comma è quella indicata negli articoli 2 e 3. Le varianti ai piani comprensoriali sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4. I piani urbanistici comprensoriali, restituiti ai consorzi dall'Assessorato per rielaborazione totale o per adeguamenti e prescrizioni, non hanno più corso. I comuni interessati dai piani di cui al precedente comma sono tenuti a dotarsi di strumenti urbanistici generali in applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. Le assemblee consortili dei comprensori urbanistici di cui al sesto comma del presente articolo, sono sciolte. Le competenze tecniche per la redazione dei piani comprensoriali di cui al comma sesto del presente articolo sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per i quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.

Capo II Strumenti urbanistici di attuazione

Art. 9 Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione

I piani particolareggiati devono indicare:

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a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti; b) gli spazi di sosta e di parcheggio; c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento; d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico; e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia; f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti; g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare; h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali; i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano. I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), nonchè l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 506/97)

Art. 10 Definizione di isolato

Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali. L'edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del successivo art. 11.

Art. 11 Formazione dei comparti

Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonchè una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, con delibera consiliare, possono disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/o aree inedificate. Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

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Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. (Si omette il quinto comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza. Per l'assegnazione del comparto il comune procederà a mezzo gara.

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 5, del presente articolo, mentre ha ritenuto non fondata la questione di legittimità del comma 3, limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi un'indennità pari al valore venale dell'immobile da acquisire")

Art. 12 Approvazione dei piani particolareggiati

Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonchè per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3. I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni. Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente. Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi. Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53. Resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione dei piani particolareggiati i quali: a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale; b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 e non adeguati alla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quattro mesi dalla loro presentazione.

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Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge. Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'Assessore provvede all'emanazione del decreto di approvazione, introducendo di ufficio le modifiche proposte. In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione. In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 238/96) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1668/97)

Art. 13 Piani particolareggiati di risanamento.

Obblighi dei comuni

I piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purchè redatti in osservanza del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni regionali vigenti. I piani di cui al comma precedente sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso di redazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono quelli indicati dall'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelli stabiliti nei disciplinari di incarico stipulati tra l'Amministrazione regionale e i progettisti. I comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione per la formazione dei piani particolareggiati sono tenuti ad adottarli entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da parte dei progettisti. I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì, per l'adozione, da parte dei comuni delle zone colpite dai terremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenuta la Regione, ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 30 luglio 1969, n. 28.

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Decorsi infruttuosamente i termini precedentemente indicati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari fino all'approvazione. I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dalla Regione, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, sono adottati dai comuni entro sessanta giorni dall'invio da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva alla nomina di un commissario ad acta per l'adozione del piano e alle successive incombenze sino all'approvazione dello stesso.

Art. 14 Piani di lottizzazione - Convenzione

I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale, entro novanta giorni dalla loro presentazione. Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta. In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente. La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere: a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune; c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare; d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere; e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni. Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Per i piani di lottizzazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.

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Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 359/98)

Art. 15 Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e nell'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricadenti all'interno del complesso. Rimane a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all'insediamento, nonchè il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14.

Art. 16 Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare

I comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni. All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i comuni indicati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorchè ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato. Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma seguente. Nell'ambito della Regione Siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente: “La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo”. I piani per l'edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.

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In tutti gli altri casi l'approvazione dei piani è demandata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 625/97)

Art. 17 Riserva di aree

Nell'ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, potrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40 per cento, dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari. Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia popolare, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 18 Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi

I comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici. In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio. Per l'approvazione dei predetti piani si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12.

Capo III

Norme comuni agli strumenti urbanistici

Art. 19 Efficacia degli strumenti urbanistici Salvaguardia

Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti. La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di novanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale. In pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, è obbligatoria.

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(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 194/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1643/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1666/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 781/98 (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 36/98) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 1997/98)

Art. 20 Definizione degli interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 268/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1962/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 2222/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 300/97)

Art. 21 Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B

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Al punto I dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente comma: “Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni”. Nel secondo comma del punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, le parole “mc/mq. 8” sono sostituite con le altre “mc/mq. 9”. A modifica di quanto prescritto nel punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali “ B ”, può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria. Nell'ambito delle predette zone “ B ” tutte le aree che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma e per le quali si può procedere ai sensi del medesimo a mezzo di singole concessioni vanno delimitate contestualmente con unica delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee “B” l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione.

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 710/96)

Art. 22 Interventi produttivi nel verde agricolo

Al di fuori del perimetro dei centri abitati definito dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione, sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le seguenti indicazioni: a) rapporto di copertura non superiore ad un terzo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404; d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'intera area interessata; e) distanza dagli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri 500. I suddetti insediamenti devono osservare le limitazioni dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì agli insediamenti industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnici e diretti ad utilizzare risorse naturali, purchè il numero degli addetti non sia superiore a venti unità.

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Restano esclusi in ogni caso dall'applicazione del presente articolo gli edifici a destinazione turistico-alberghiera e i complessi ricettivi in genere.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 686/96) (vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 370/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 154/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 363/97)

Art. 23 Agriturismo

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale. Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

Art. 24 Spese per la formazione degli strumenti urbanistici.

Disciplinare-tipo

La spesa necessaria per la redazione degli strumenti urbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essi assimilati, ivi compresa quella relativa a rilievo aerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica è obbligatoria. Gli interventi sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti alle disposizioni contenute nella presente legge sono a carico dei medesimi. Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare-tipo predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale deve indicare: - la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza; - l'indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e le eventuali rielaborazioni; - le modalità di dimensionamento del piano; - le modalità di pagamento degli onorari e delle spese; - i termini di consegna, non superiori a cinque mesi; - la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto in danno del progettista ove il ritardo superi di metà il termine assegnato. Il disciplinare-tipo è approvato con decreto assessoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi anche per la rielaborazione di strumenti urbanistici generali o esecutivi, sia per la revisione generale di quelli approvati, sia per la rielaborazione totale di quelli respinti.

Art. 26 Controllo sulle deliberazioni comunali

Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, adottate ai sensi della presente legge, è esclusivamente di

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legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi comunali, allorquando dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza.

Art. 27 Interventi sostitutivi

Nei casi di inosservanza dei termini previsti dalla presente legge da parte dei comuni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissari ad acta.

Titolo III Programmi Pluriennali

Art. 28 Programmi pluriennali di attuazione.

Comuni obbligati - Durata

Tutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti scadenze temporali: a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1980; b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1979; c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro 180 giorni dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi. Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale negli stessi termini di cui alle lettere b) e c) i comuni che per le loro caratteristiche industriali e turistiche, a prescindere dalla loro popolazione, saranno inclusi in un apposito elenco che sarà approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre a cinque anni, è determinata dai comuni.

Art. 29 Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il programma pluriennale deve indicare: a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire; b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonchè delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale; c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree. Gli interventi per l'edilizia residenziale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

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Le aree da includere nel programma sono scelte avendo riguardo alla economicità ed alla funzionalità degli interventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree già dotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nelle quali i costi di insediamento risultino più economici.

Art. 30 Dimensionamento - Elaborati del programma

L'estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonchè dei relativi servizi, per l'arco temporale di validità del programma, tenendo conto delle concessioni già rilasciate e della situazione di fatto esistente, nonchè della concreta possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si applicano le disposizioni dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Gli elaborati del programma sono costituiti da: a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine al dimensionamento ed alle scelte operate; b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d'intervento effettuata su mappe catastali nelle quali dovranno essere indicate le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati; c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonchè l'indicazione delle previsioni di entrata.

Art. 31 Formazione ed approvazione

Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano. I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio comunale e pubblicati all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni. Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare e procedere quindi all'approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo. E' fatto obbligo ai comuni di trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i programmi deliberati. Nella prima attuazione della presente legge si può tenere conto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali, delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentita per una sola volta la revisione dei programmi pluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loro approvazione ove, a seguito di verifiche effettuate, risultino necessarie modificazioni o nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle modifiche apportate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in sede di approvazione degli stessi.

Art. 32 Attuazione dei programmi pluriennali

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L'attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di: a) concessione singola; b) piano di lottizzazione convenzionata; c) piano particolareggiato. Le singole concessioni potranno essere rilasciate nelle zone territoriali omogenee A e B nei casi previsti dal precedente art. 21 nonchè per gli isolati definiti dal precedente art. 10 o nei comparti definiti dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 11 della presente legge. Qualora lo strumento urbanistico generale non contenga previsioni esecutive, il comune è tenuto ad indicare i metodi di intervento o procedendo in tutto o in parte alla redazione di piani particolareggiati o imponendo l'obbligo ai proprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione. Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gli aventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti in consorzio, istanza di concessione, il comune procede alla espropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nella prima applicazione della presente legge è consentito concedere proroghe non superiori a due anni, purchè le aree non utilizzate ricadano nell'ambito del secondo programma pluriennale. Il comune utilizza le aree espropriate secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonchè secondo le disposizioni contenute nell'art 27 della medesima legge. La disposizione di cui al precedente quarto comma non si applica ai beni immobili di proprietà dello Stato o della Regione.

Art. 33 Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali

Al di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale nelle zone territoriali omogenee A e B, limitatamente all'edificato esistente, nonchè quelli discendenti dall'attuazione dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. A decorrere dal 1° luglio 1979 e sino all'approvazione dei programmi pluriennali dei comuni di cui alla lettera b) del precedente art. 28, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle e semprechè risultino previste dallo strumento urbanistico le opere di urbanizzazione secondaria. Per i comuni di cui alla lettera c) del citato art. 28 le disposizioni indicate nel precedente comma si applicano a decorrere dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici generali. Per i comuni di cui alla lettera a) del citato art. 28 le disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1980. Art. 34 Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità: a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

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b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale; c) acquisizione delle aree ricadenti nell'ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo. Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

Art. 35 Procedure per la concessione delle anticipazioni

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del comune interessato, diretta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, corredata da: a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34; b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni secondo le modalità previste dal presente articolo. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze le istanze di cui al precedente comma unitamente al nulla osta all'accoglimento della istanza medesima, specificando, altresì, l'importo dell'anticipazione autorizzata. L'accreditamento dell'anticipazione è effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali. I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori. Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto della presente legge, nonchè quelle provenienti da finanziamenti statali erogati per le finalità previste dal primo comma dell'art. 34. I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione delle predette somme. I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni del precedente comma. Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nel periodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 100.000 milioni. Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dalla presente legge.

Titolo IV Norme regolatrici dell'attività edilizia

Capo I

Concessioni edilizie

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Art. 36 Concessione

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonchè il mutamento della destinazione degli immobili. Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata. L'atto di concessione, nonchè l'atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell'amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso. La concessione non è richiesta nel caso previsto dal primo comma, lettera a), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, nel caso previsto dalla lettera b) dello stesso comma, è sostituita da una autorizzazione del sindaco per l'esecuzione dei lavori con le modalità e procedure previste dall'art. 48 della legge medesima. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione. La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità. E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 180/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 839/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 308/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 470/97) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1535/97)

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Art. 37 Controllo partecipativo

Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie. I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione. L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune.

Art. 38 Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione

Decorsi i termini di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni, senza che sia intervenuta la decisione in ordine la rilascio o meno della concessione, i richiedenti possono inoltrare al comune un atto extra-giudiziale di diffida. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della diffida senza che il sindaco abbia provveduto, i richiedenti possono presentare istanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvede in via sostitutiva entro sessanta giorni, a mezzo di apposito commissario ad acta, dandone comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 39 Cave

Ferme restando le disposizioni minerarie in materia, l'apertura di nuove cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata, previo nulla osta della competente soprintendenza e accertamento da parte del sindaco che la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, alla stipula di un atto d'obbligo nei confronti del comune, con il quale il richiedente si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, una adeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamento della cava stessa.

Art. 40 Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale

I comuni deliberano lo schema di convenzione o atto d'obbligo unilaterale previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo di cui all'art. 8 della stessa legge, che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto ad approvare nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale, determina, entro il 30 luglio di ogni anno, il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, con riferimento ai costi di costruzione verificati a consuntivo per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Il costo teorico base così determinato è aggiornato dai comuni, all'atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni dei costi per fabbricati di nuova costruzione pubblicati nei bollettini dell'I.S.T.A.T. In sede di prima applicazione della presente legge si può assumere come costo teorico base di costruzione quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre

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1975, n. 9816, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179. Detto costo è comprensivo delle spese generali e degli utili dell'impresa. Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al primo comma del presente articolo i comuni determinano i canoni di locazione che non devono comunque risultare superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 41 Oneri di urbanizzazione

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali: a) comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 25 per cento; b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 27,50 per cento; c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 30 per cento; d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 32,50 per cento; e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 40 per cento; f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 30 per cento; g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 40 per cento; h) insediamenti turistici: 30 per cento; i) insediamenti artigianali e industriali: 25 per cento; l) insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali: 10 per cento. Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente. I comuni sono obbligati ad adeguare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione almeno alle percentuali come sopra stabilite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42 Esenzioni dagli oneri

Il contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonchè dalle cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95. Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lettera b) del primo comma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Gli oneri previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per gli edifici unifamiliari destinati a residenza stabile, che hanno le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche

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approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41.

Art. 43 Riduzione degli oneri

La quota degli oneri relativi al costo di costruzione, di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro il 31 dicembre 1979 e all'80 per cento per le istanze presentate entro il 31 dicembre 1981.

Art. 44 Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazione

Il contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere ratizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

Art. 45 Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali

I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Capo II Vigilanza e sanzioni

Art. 46 Vigilanza

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività edilizia, sulle modifiche di destinazione degli immobili, e in generale, sulle opere di modificazione del suolo. Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cui spetta la vigilanza sull'attività urbanistica di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. I funzionari, agenti e incaricati del controllo del comune possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 47 Sospensione dei lavori

Qualora sia constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessanta giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

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L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonchè all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune. Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione; nonchè, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente alla soprintendenza e all'ufficio del genio civile competenti. Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 474/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 513/97)

Art. 48 Sigilli

Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all'apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori. Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo, ove non presenti alle operazioni. I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata l'ordinanza. Le relative somme vengono riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 474/97)

Art. 49 Sanzioni principali

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione devono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune, che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Le pertinenze degli immobili stessi sono espropriate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, la stessa, dopo l'acquisizione al patrimonio del comune, viene demolita a cura di quest'ultimo e a spese del suo costruttore. L'area di impianto potrà successivamente essere utilizzata nei modi che saranno stabiliti dal consiglio comunale. Il comune provvede al

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recupero delle spese di demolizione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'acquisizione di cui ai precedenti commi si effettua con ordinanza motivata del sindaco che, vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso. Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione devono essere demolite o modificate a spese del concessionario entro il termine stabilito dal sindaco nella stessa ordinanza di demolizione o di modifica. Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore venale della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità. Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, sui suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato o al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco, in base a valutazioni discrezionali, ordina la demolizione o l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico erariale; l'ordinanza è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. Nel caso di inadempienza all'ordine di demolizione o di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le norme sull'acquisizione gratuita stabilite dal presente articolo. I provvedimenti di annullamento della concessione e i provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo devono essere annotati nei registri immobiliari a cura dell'autorità che li adotta e a spese del trasgressore.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1134/96)

Art. 50 Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione

Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

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(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2530/97)

Art. 51 Altre sanzioni

Per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili senza la prescritta concessione si applica una sanzione pecuniaria di lire 10.000 al metro cubo. Per l'apertura di strade senza la prescritta concessione si applica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro. Per il taglio abusivo di boschi si applica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro. Per l'abbattimento di alberi, comunque tutelati, di pregio ambientale o paesaggistico si applica una sanzione da lire 200.000 a lire 500.000 ad albero. Per l'apertura di pozzi, discariche, cave o per la realizzazione di altre opere comportanti manomissioni del territorio, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 50.000.000. Per la demolizione abusiva di opere si applica una sanzione di lire 5.000 al metro cubo. Nel caso di demolizione abusiva di immobili di interesse artistico o ambientale, oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, il comune procede alla espropriazione dell'area su cui insiste il fabbricato, comprese le relative pertinenze. Per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità si applica una sanzione pari al 10 per cento del contributo dovuto per costo di costruzione, fissato con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977. Per chi si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso ai cantieri nel caso di cui all'art. 46 della presente legge, si applica una sanzione di lire 1.000.000. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di rimozione dei sigilli. Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. La medesima disposizione vale nel caso di compravendita di terreni abusivamente lottizzati. In quest'ultimo caso a carico dell'alienante si applica una sanzione pecuniaria di lire 20.000 al metro quadro. In tutte le ipotesi previste dal precedente art. 49, per gli immobili realizzati abusivamente - anche se non ancora ultimati - si applica, dal giorno in cui l'infrazione è stata perpetrata fino al giorno in cui il provvedimento definitivo (demolizione, confisca, pagamento della penale) trova effettiva esecuzione, una sanzione pecuniaria annuale pari al 20 per cento del contributo afferente al costo di costruzione, fissato con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977. La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la sua mancata applicazione costituisce danno nei confronti del comune.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 360/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 786/96) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 351/97) (vedi C.G.A., SEZ. GIUR. 277/98)

Art. 52 Poteri sostitutivi della Regione

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I provvedimenti repressivi di cui ai precedenti articoli costituiscono atti dovuti per il sindaco. Nel caso di inerzia comunale e salve le responsabilità penali e amministrative del sindaco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può, nelle ipotesi di grave danno urbanistico, intervenire in via sostitutiva, previa diffida al comune, adottando le sanzioni principali ed accessorie previste dai precedenti articoli.

Art. 53 Annullamento di provvedimenti comunali

Nel territorio della Regione Siciliana, l'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del consiglio regionale dell'urbanistica. Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza o della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, nonchè al sindaco, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo stabilito. Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla data delle contestazioni. In pendenza delle procedure di annullamento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ordina la sospensione cautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non sia emesso il decreto di annullamento entro i termini di cui al quarto comma del presente articolo. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 49. I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 252/97) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1674/97) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1676/97)

Art. 54 Obbligo del sindaco

Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento adottando, entro il termine all'uopo fissato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, i provvedimenti stabiliti con lo stesso decreto. Qualora il sindaco non provveda, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissario ad acta.

Titolo V Centri storici e tutela dell'ambiente

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Art. 55 Centri storici

Gli interventi nei centri storici, nonchè negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, anche in variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione. Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche. I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno avere carattere prevalentemente conservativo. Essi sono approvati dal consiglio comunale, a sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo. La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione. Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la loro approvazione resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che vi provvede ai sensi del precedente art. 12. Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono rilasciate, previo nulla-osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1531/97) (vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 86/99)

Art. 56

(Si omette l'art. 56 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, nella parte in cui "consente l'espropriazione degli edifici del centro storico di interesse artistico e monumentale in stato di degrado senza la previa diffida ai proprietari a provvedere alle opere di restauro")

Art. 57 Disposizioni di tutela particolare

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Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente: a) alle opere connesse a servizi pubblici; b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti; c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessi di cui alla precedente lettera b); d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse per servizi ed infrastrutture.

Titolo VI Consiglio regionale dell'urbanistica

Art. 58 Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica

E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti: a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonchè sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica; b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso. La denominazione “commissione regionale urbanistica” contenuta nella rubrica “Assessorato regionale dello sviluppo economico” di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita con “consiglio regionale dell'urbanistica”.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 692/96)

Art. 59 Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica

Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto: 1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato; 2) dal direttore regionale dell'urbanistica; 3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente; 4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità; 5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo; 6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio; 7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'Isola; 8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonchè da un geologo, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali;

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9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali. Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni. Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamini il piano. I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 251/97)

Titolo VII

(Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità delle norme del presente titolo)

Titolo VIII Norme varie, finali, transitorie e finanziarie

Art. 68 Destinazione dei proventi

I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonchè, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34.

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Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza. Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune viciniore. Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo. E' fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.

Art. 69 Norme per la pianificazione regionale

Al fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati. Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale. I comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il materiale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce, altresì, direttamente, ai comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggionate del loro territorio. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979 e 1980.

Art. 70 Comitato tecnico-scientifico

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico-scientifico al fine di collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale. Il comitato, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, dura in carica due anni ed è composto da sei docenti universitari di discipline urbanistiche, economiche e scientifiche. Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensi previsti dal quinto comma dell'art. 59.

Art. 71 Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

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L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, in numero non superiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

Art. 72 Utilizzazione di dipendenti statali

I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a loro richiesta e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, possono essere comandati presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 73 Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1

In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono compresi quelli istruttori ed esecutivi.

Art. 74 Frazione Marina di Melilli

Ai fini dell'attuazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI è autorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti, comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli in deroga al disposto del comma nono dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 75 Norma transitoria

Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell'urbanistica, il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicare le proprie funzioni in materia urbanistica.

Art. 76 Disposizioni transitorie

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai comuni, ferma restando l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, sono restituiti ai comuni stessi. I predetti piani devono essere adeguati alle disposizioni contenute nella presente legge e, comunque, deliberati dai consigli comunali. L'atto deliberativo che adotta il piano particolareggiato diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, ai sensi del precedente art. 16. I piani di lottizzazione restituiti privi di determinazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere uniformati alle disposizioni contenute nella legge medesima e comunque deliberati dai consigli comunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77

Copertura finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890 milioni, di lire 1.750 milioni per le finalità previste dall'art. 69, lire 50 milioni per le finalità degli articoli 59 e 70 e lire 90 milioni per le finalità di cui all'art. 71. All'onere di lire 1.890 milioni ricadente nell'esercizio 1979 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'anno medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 78

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 27 dicembre 1978. MATTARELLA

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali. (vedi testo coordinato)

Vedi titoli regionali collegati: Circolare 5000/91 ASS. BB.CC. - (Applicazione art. 5 della presente - Vincoli di inedificabilità)

Circolare 1/92 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)

Circolare 2/92 D.R.U. ASS. TERRITORIO - (Applicazione ex art. 3 della presente) Circolare 1/94 D.R.U. ASS. TERRITORIO - (Applicazione ex art. 3 della presente)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 71 G.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57

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Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica. TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. Terr. 30 ottobre 1997) (vedi atto legislativo) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I Finalità

Art. 1 Finalità

Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità: a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio; b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione; c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente; d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo.

Titolo II

Strumenti urbanistici Capo I Strumenti urbanistici generali Art. 2 Criteri di formazione dei piani regolatori generali Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni. (1) Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell'art. 9 della presente legge. I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d'intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale. Contestualmente all'adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate.

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Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc/mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l'indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc/mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate. Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Pubblicazione, osservazioni e opposizioni

Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale. In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque. Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime. (2) Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 4 Approvazione del piano regolatore generale (19)

Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (si omette la parte finale del presente

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comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). (Si omette il terzo comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni. A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni. Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni. L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo. L'Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni. Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata. Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune. Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente. Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc/mq. -----------------------(11)

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 2 e 3, del presente articolo, limitatamente alle parti come sopra omesse)

Art. 5 Approvazione del programma di fabbricazione

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all'Assessorato. (19) Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni. Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4,

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salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale. Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4. -----------------------(11) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

Art. 6 Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. -----------------------(11) Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.

Art. 7 Commissione comunale edilizia

Le commissioni comunali edilizie devono essere rinnovate ogni cinque anni e nella loro composizione dev'essere garantita la presenza della minoranza, mediante elezione con voto limitato.

Art. 8 Varianti ai piani comprensoriali. Scioglimento delle assemblee consortili (sostituito dall'art. 1 della L.R. 66/84)

I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche, cessano di esistere. Le assemblee consortili sono sciolte. I comuni partecipanti ai consorzi dotati di piani urbanistici comprensoriali possono adottare strumenti urbanistici generali a termini della presente legge. I piani comprensoriali già in vigore restano operanti per la parte riguardante il territorio di ciascuno dei comuni di cui al precedente comma fino all'eventuale adozione, da parte degli stessi, di strumenti urbanistici generali nei confronti dei quali i piani comprensoriali già in vigore assolvono alla funzione di orientamento specie ai fini delle infrastrutture consortili e dei servizi di interesse generale. I comuni di cui al terzo comma possono adottare varianti ai piani urbanistici comprensoriali nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 2 e 3. Dette varianti sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4.

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Le varianti ai piani urbanistici comprensoriali non approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non hanno più corso, tranne quelle di esclusivo interesse comunale. Le competenze tecniche per la redazione delle varianti ai piani comprensoriali sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per le varianti richieste per le quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto. Gli elaborati tecnici delle varianti ai piani comprensoriali redatti dai professionisti di cui al comma precedente sono acquisiti dai comuni interessati per una loro eventuale utilizzazione.

Capo II Strumenti urbanistici di attuazione

Art. 9 Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione

I piani particolareggiati devono indicare: a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti; b) gli spazi di sosta e di parcheggio; c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento; d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico; e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia; f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti; g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare; h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali; i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano. I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), nonchè l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

Art. 10 Definizione di isolato

Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali. L'edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del successivo art. 11.

Art. 11 Formazione dei comparti

Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonchè una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, con delibera consiliare, possono disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari

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in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/o aree inedificate. Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. (Si omette il quinto comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza. Per l'assegnazione del comparto il comune procederà a mezzo gara.

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 5, del presente articolo, mentre ha ritenuto non fondata la questione di legittimità del comma 3, limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi un'indennità pari al valore venale dell'immobile da acquisire")

Art. 12 Approvazione dei piani particolareggiati (19)

Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonchè per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3. I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni. Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente. Copia dei piani approvati dai comuni deve essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi. Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53. Resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione dei piani particolareggiati i quali:

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a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale; b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ma non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 e non adeguati alla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quattro mesi dalla loro presentazione. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge. Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni. Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'Assessore provvede all'emanazione del decreto di approvazione, introducendo di ufficio le modifiche proposte. In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione. In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 13 Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei comuni (modificato dall'art. 15 della L.R. 86/81)

I piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purchè redatti in osservanza del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni regionali vigenti. I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo. I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso di redazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono quelli indicati dall'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelli stabiliti nei disciplinari di incarico stipulati tra l'Amministrazione regionale e i progettisti.

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I comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione per la formazione dei piani particolareggiati sono tenuti ad adottarli entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da parte dei progettisti. I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì, per l'adozione, da parte dei comuni delle zone colpite dai terremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenuta la Regione, ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 30 luglio 1969, n. 28. -----------------------(11) I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dalla Regione, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, sono adottati dai comuni entro sessanta giorni dall'invio da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. -----------------------(11)

Art. 14 Piani di lottizzazione - Convenzione

I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale, entro novanta giorni dalla loro presentazione. Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta. (19) In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente. La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere: a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune; c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare; (20) d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere; e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.

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Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Per i piani di lottizzazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

Art. 15 Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e nell'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricadenti all'interno del complesso. Rimane a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all'insediamento, nonchè il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14.

Art. 16 Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare (15) (19)

I comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni. All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i comuni indicati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorchè ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato. Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma seguente. Nell'ambito della Regione Siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente: “La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo”.

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I piani per l'edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo. In tutti gli altri casi l'approvazione dei piani è demandata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani.

Art. 17 Riserva di aree (sostituito dall'art. 6 della L.R. 86/81)

Nell'ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, dovrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40 per cento, dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari. Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia popolare, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 18 Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi (19)

I comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici. In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio. Per l'approvazione dei predetti piani si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12.

Capo III Norme comuni agli strumenti urbanistici

Art. 19 Efficacia degli strumenti urbanistici Salvaguardia (19) (modificato dall'art. 33 della L.R. 37/85)

Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti. (3) La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di 180 giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale. In pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3

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novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, è obbligatoria.

Art. 20 Definizione degli interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; (4) b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; (4) (14) c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (4) (14) d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; (14) e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B

Al punto I dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente comma: “Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni”. Nel secondo comma del punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, le parole “mc/mq. 8” sono sostituite con le altre “mc/mq. 9”. A modifica di quanto prescritto nel punto II dell'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute

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nella predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali “ B ”, può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria. ------------------------ (13) Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee “B” l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione.

Art. 22 Interventi produttivi nel verde agricolo (16) (sostituito dall'art. 6 della L.R. 17/94 e modificato dall'art. 6 della L.R. 34/94)

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico. 2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata; e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. (12)

Art. 23 Agroturismo

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale. Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

Art. 24

Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplinare-tipo (5)

La spesa necessaria per la redazione degli strumenti urbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essi assimilati, ivi compresa quella relativa a rilievo aerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica è obbligatoria. -----------------------(11) Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare-tipo predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale deve indicare: - la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza;

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- l'indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e le eventuali rielaborazioni; - le modalità di dimensionamento del piano; - le modalità di pagamento degli onorari e delle spese; - i termini di consegna, non superiori a cinque mesi; - la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto in danno del progettista ove il ritardo superi di metà il termine assegnato. Il disciplinare-tipo è approvato con decreto assessoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici (18) (sostituito dall'art. 5 della L.R. 66/84 e successivamente dall'art. 11 della L.R. 17/94)

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata). 2. Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione si avvalga di consulenze esterne, il contributo per i soli onorari è ridotto al 50 per cento della spesa. 3. Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), nonché dai commissari sostitutivamente nominati. 5. I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonché per le rielaborazioni di quelli respinti. 6. Sono abrogati il comma 12 dell'articolo 3 e l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. 7. Nel regolamento di cui al comma 3 sono altresì determinati i compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici, in funzione dell'estensione del territorio comunale e della complessità dei piani urbanistici da approntare, nonché le indennità speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione del piano.

Art. 26 Controllo sulle deliberazioni comunali

Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, adottate ai sensi della presente legge, è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi comunali, allorquando dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza.

Art. 27 Interventi sostitutivi (sostituito dall'art. 2 della L.R. 66/84)

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Quando gli organi dell'amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori in virtù della presente legge e di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere. Non si fa luogo alla diffida di cui al primo comma qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica. Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili. I commissari nominati ai sensi del primo comma decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimenti motivati, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Titolo III Programmi Pluriennali

Art. 28 Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati – Durata (modificato dall'art. 1 della L.R. 159/80, dall'art. 33 della L.R. 37/85 e dall'art. 1 della L.R. 15/91)

Tutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti scadenze temporali: a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1994; b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1994; c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro un anno dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi. Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale negli stessi termini di cui alle lettere b) e c) i comuni che per le loro caratteristiche industriali e turistiche, a prescindere dalla loro popolazione, saranno inclusi in un apposito elenco che sarà approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 31 dicembre 1994. La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre a cinque anni, è determinata dai comuni.

Art. 29 Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il programma pluriennale deve indicare: a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire;

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b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonchè delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale; c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree. Gli interventi per l'edilizia residenziale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le aree da includere nel programma sono scelte avendo riguardo alla economicità ed alla funzionalità degli interventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree già dotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nelle quali i costi di insediamento risultino più economici.

Art. 30 Dimensionamento - Elaborati del programma

L'estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonchè dei relativi servizi, per l'arco temporale di validità del programma, tenendo conto delle concessioni già rilasciate e della situazione di fatto esistente, nonchè della concreta possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si applicano le disposizioni dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Gli elaborati del programma sono costituiti da: a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine al dimensionamento ed alle scelte operate; b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d'intervento effettuata su mappe catastali nelle quali dovranno essere indicate le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati; c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonchè l'indicazione delle previsioni di entrata.

Art. 31 Formazione ed approvazione

Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano. I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio comunale e pubblicati all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni. Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare e procedere quindi all'approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo. E' fatto obbligo ai comuni di trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i programmi deliberati. Nella prima attuazione della presente legge si può tenere conto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali, delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentita per una sola volta la revisione dei programmi pluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loro approvazione ove, a seguito di verifiche

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effettuate, risultino necessarie modificazioni o nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle modifiche apportate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in sede di approvazione degli stessi.

Art. 32 Attuazione dei programmi pluriennali

L'attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di: a) concessione singola; b) piano di lottizzazione convenzionata; c) piano particolareggiato. Le singole concessioni potranno essere rilasciate nelle zone territoriali omogenee A e B nei casi previsti dal precedente art. 21 nonchè per gli isolati definiti dal precedente art. 10 o nei comparti definiti dall'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 11 della presente legge. Qualora lo strumento urbanistico generale non contenga previsioni esecutive, il comune è tenuto ad indicare i metodi di intervento o procedendo in tutto o in parte alla redazione di piani particolareggiati o imponendo l'obbligo ai proprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione. Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gli aventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti in consorzio, istanza di concessione, il comune procede alla espropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nella prima applicazione della presente legge è consentito concedere proroghe non superiori a due anni, purchè le aree non utilizzate ricadano nell'ambito del secondo programma pluriennale. Il comune utilizza le aree espropriate secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonchè secondo le disposizioni contenute nell'art 27 della medesima legge. La disposizione di cui al precedente quarto comma non si applica ai beni immobili di proprietà dello Stato o della Regione.

Art. 33 Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali (modificato dall'art. 1 della L.R. 159/80)

Al di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale nelle zone territoriali omogenee A e B, limitatamente all'edificato esistente, nonchè quelli discendenti dall'attuazione dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. A decorrere dal 1° luglio 1981 e sino all'approvazione dei programmi pluriennali dei comuni di cui alla lettera b) del precedente art. 28, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle e semprechè risultino previste dallo strumento urbanistico le opere di urbanizzazione secondaria. Per i comuni di cui alla lettera c) del citato art. 28 le disposizioni indicate nel precedente comma si applicano a decorrere da un anno dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici generali.

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Per i comuni di cui alla lettera a) del citato art. 28 le disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1982.

Art. 34 Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità: a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale; b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale; c) acquisizione delle aree ricadenti nell'ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo. Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

Art. 35 Procedure per la concessione delle anticipazioni

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del comune interessato, diretta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, corredata da: a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34; b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni secondo le modalità previste dal presente articolo. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze le istanze di cui al precedente comma unitamente al nulla osta all'accoglimento della istanza medesima, specificando, altresì, l'importo dell'anticipazione autorizzata. L'accreditamento dell'anticipazione è effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali. I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori. Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto della presente legge, nonchè quelle provenienti da finanziamenti statali erogati per le finalità previste dal primo comma dell'art. 34. I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

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I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni del precedente comma. Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nel periodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 100.000 milioni. Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dalla presente legge.

Titolo IV Norme regolatrici dell'attività edilizia

Capo I Concessioni edilizie

Art. 36 Concessione

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonchè il mutamento della destinazione degli immobili. Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata. L'atto di concessione, nonchè l'atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell'amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso. ------------------------ (13) Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione. La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità. E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

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Art. 37 Controllo partecipativo

Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie. I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione. L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune.

Art. 38 Intervento sostituitivo per mancato rilascio di concessione (abrogato dall'art. 2 comma 9 della L.R. 17/94)

Art. 39 Cave (19) (sostituito dall'art. 10 della L.R. 127/80 e dall'art. 2 della L.R. 22/82)

L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata ad un attestato da parte del sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonchè all'approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12. Se la cava da aprire ricade su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. Le decisioni, positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso tale termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario ad acta.

Art. 40 Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale

I comuni deliberano lo schema di convenzione o atto d'obbligo unilaterale previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo di cui all'art. 8 della stessa legge, che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto ad approvare nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all'art. 9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. ------------------------ (13) In sede di prima applicazione della presente legge si può assumere come costo teorico base di costruzione quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179. Detto costo è comprensivo delle spese generali e degli utili dell'impresa. Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al primo comma del presente articolo i comuni determinano i canoni di locazione che non devono comunque

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risultare superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 41 Oneri di urbanizzazione (6) (7) (sostituito dall'art. 13 della L.R. 70/81)

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali: a) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 20 per cento; b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 22,50 per cento; c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 25 per cento; d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 27,50 per cento; e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 35 per cento; f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 25 per cento; g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 35 per cento; h) insediamenti turistici: 25 per cento; i) insediamenti artigianali e industriali: 15 per cento. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. (8) Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente. Nella prima applicazione del presente articolo le percentuali come sopra stabilite sono immediatamente operanti salvo che i comuni non deliberino percentuali superiori a quelle indicate nel presente articolo.

Art. 42 Esenzioni dagli oneri (sostituito dall'art. 14 della L.R. 70/81 modificato dall'art. 11 della L.R. 55/82))

Il contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonchè dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457. Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lett. b del primo comma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nei casi previsti dal precedente primo comma, gli oneri previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977

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ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41 e successive modificazioni. (9)

Art. 43 Riduzione degli oneri

La quota degli oneri relativi al costo di costruzione, di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro il 31 dicembre 1979 e all'80 per cento per le istanze presentate entro il 31 dicembre 1981.

Art. 44 Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazione

Il contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere ratizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

Art. 45 Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali

I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale. (17)

Capo II Vigilanza e sanzioni

Art. 46 Vigilanza (abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 47 Sospensione dei lavori (abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 48 Sigilli

Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all'apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori. Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo, ove non presenti alle operazioni. I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata l'ordinanza. Le relative somme vengono riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 49 Sanzioni principali (abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 50 Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione

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Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Art. 51 Altre sanzioni (abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 52 Poteri sostitutivi della Regione (abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85)

Art. 53 Annullamento di provvedimenti comunali (10) (19)

Nel territorio della Regione Siciliana, l'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del consiglio regionale dell'urbanistica. Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza o della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, nonchè al sindaco, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo stabilito. Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla data delle contestazioni. In pendenza delle procedure di annullamento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ordina la sospensione cautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non sia emesso il decreto di annullamento entro i termini di cui al quarto comma del presente articolo. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 49. I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

Art. 54 Obbligo del sindaco

Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento adottando, entro il termine all'uopo fissato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, i provvedimenti stabiliti con lo stesso decreto. -----------------------(11)

Titolo V Centri storici e tutela dell'ambiente

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Art. 55 Centri storici

Gli interventi nei centri storici, nonchè negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, anche in variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione. Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche. I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno avere carattere prevalentemente conservativo. Essi sono approvati dal consiglio comunale, a sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell'organo di controllo. La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione. (19) Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la loro approvazione resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che vi provvede ai sensi del precedente art. 12. Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono rilasciate, previo nulla-osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.

Art. 56

(Si omette l'art. 56 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, nella parte in cui "consente l'espropriazione degli edifici del centro storico di interesse artistico e monumentale in stato di degrado senza la previa diffida ai proprietari a provvedere alle opere di restauro")

Art. 57 Disposizioni di tutela particolare

Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente: a) alle opere connesse a servizi pubblici;

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b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti; c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessi di cui alla precedente lettera b); d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse per servizi ed infrastrutture.

Titolo VI Consiglio regionale dell'urbanistica

Art. 58 Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica (integrato dall'art. 9 della L.R. 40/95)

E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti: a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonchè sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica; (19) b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso. Il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del primo comma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed a quelli delle isole minori. Per i comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti il parere sulle varianti ai medesimi piani viene reso dai gruppi di lavoro competenti per territorio della Direzione regionale dell'urbanistica. In quest'ultimo caso, qualora le varianti interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente Sovrintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende reso favorevolmente. La denominazione “commissione regionale urbanistica” contenuta nella rubrica “Assessorato regionale dello sviluppo economico” di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita con “consiglio regionale dell'urbanistica”.

Art. 59 Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica

Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto: 1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato; 2) dal direttore regionale dell'urbanistica; 3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente; 4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità; 5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo; 6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;

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7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'Isola; 8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonchè da un geologo, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali; 9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali. Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni. Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamini il piano. I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.

Titolo VII

(Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

(N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 12 febbraio 1980, n. 13, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità delle norme del presente titolo)

Titolo VIII Norme varie, finali, transitorie e finanziarie

Art. 68 Destinazione dei proventi

I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi

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costruttivi, dei piani di zona, nonchè, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34. Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza. Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune viciniore. Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo. E' fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.

Art. 69 Norme per la pianificazione regionale

Al fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati. Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale. I comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il materiale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce, altresì, direttamente, ai comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggionate del loro territorio. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979 e 1980.

Art. 70 Comitato tecnico-scientifico

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico-scientifico al fine di collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale. Il comitato, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, dura in carica due anni ed è composto da sei docenti universitari di discipline urbanistiche, economiche e scientifiche. Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensi previsti dal quinto comma dell'art. 59.

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Art. 71 Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, in numero non superiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

Art. 72 Utilizzazione di dipendenti statali

I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a loro richiesta e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, possono essere comandati presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 73 Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1

In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono compresi quelli istruttori ed esecutivi.

Art. 74 Frazione Marina di Melilli

Ai fini dell'attuazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI è autorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti, comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli in deroga al disposto del comma nono dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 75 Norma transitoria

Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell'urbanistica, il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicare le proprie funzioni in materia urbanistica.

Art. 76 Disposizioni transitorie

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai comuni, ferma restando l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, sono restituiti ai comuni stessi. I predetti piani devono essere adeguati alle disposizioni contenute nella presente legge e, comunque, deliberati dai consigli comunali. L'atto deliberativo che adotta il piano particolareggiato diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, ai sensi del precedente art. 16.

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I piani di lottizzazione restituiti privi di determinazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere uniformati alle disposizioni contenute nella legge medesima e comunque deliberati dai consigli comunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77 Copertura finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890 milioni, di lire 1.750 milioni per le finalità previste dall'art. 69, lire 50 milioni per le finalità degli articoli 59 e 70 e lire 90 milioni per le finalità di cui all'art. 71. All'onere di lire 1.890 milioni ricadente nell'esercizio 1979 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'anno medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 78

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 27 dicembre 1978. MATTARELLA

NOTE:

(1) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, L.R. 15/91: "ART. 3 8. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio."

(2) Si riporta il testo dell'art. 4 L.R. 65/81: "ART. 4 I commissari ad acta nominati in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'adozione di piani regolatori generali e/o piani particolareggiati non formulano controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni pervenute in seguito alla pubblicazione degli stessi. Le osservazioni ed opposizioni sono trasmesse dai commissari ad acta al progettista del piano, il quale, entro i termini indicati dal quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è tenuto a formulare le proprie deduzioni visualizzandole in apposite tavole del piano medesimo.

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Le osservazioni e le opposizioni sono decise dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Le determinazioni assunte dai commissari ad acta in sostituzione dei consigli comunali non sono soggette al visto della commissione provinciale di controllo."

(3) Si riporta il testo dell'art. 2 L.R. 159/80: "ART. 2 Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi."

(4) Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1 della L.R. 61/81: "ART. 16 - Interventi nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati Gli interventi di cui alle lettere a, b, c dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e gli interventi di cui alla lett. c del precedente art. 7 della presente legge possono essere effettuati anche nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati nel rispetto del piano regolatore generale e della vigente normativa urbanistica per i centri storici."

(5) Il disciplinare tipo è stato approvato con Decr. Ass. del Territorio 17/05/79, n. 91, modificato con successivo decreto assessoriale dello 01/02/92.

(6) Si riporta il testo dell'art. 34 L.R. 37/85: "ART. 34 - Oneri di urbanizzazione - Adeguamento Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, devono essere adeguati entro il 31 dicembre di ogni anno ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, con deliberazione del consiglio comunale."

(7) Si riporta il testo dell'art. 15 L.R. 61/81: "ART. 15 Il contributo previsto dall'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto nei casi di interventi da parte di privati diretti al consolidamento, al restauro e alla ristrutturazione edilizia purchè non si abbiano aumenti della superficie calpestabile e del volume preesistente maggiori del 10 per cento. In tutti gli altri casi il contributo è ridotto al 50 per cento della misura prevista dall'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Restano salve le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1978, n. 71, di cui al precedente comma relativamente ai contributi sul costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."

(8) Si riporta il testo dell'art. 24 della L.R. 1/84: "ART. 24 - Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree

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e dei nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì, esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."

(9) Si riporta il testo dell'art. 8 della L.R. 37/84: "ART. 8 I benefici previsti dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, così come modificato dall'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, sono applicabili anche a coloro che hanno ottenuto la licenza o la concessione edilizia prima dell'entrata in vigore della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, purchè i lavori non siano a detta data ultimati."

(10) Si riporta il testo dell'art. 2 L.R. 28/91: "ART. 2 L'articolo 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, si applica anche agli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, se illegittimi."

(11) Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 66/84.

(12) Si riporta il testo dell'art. 2 della L.R. 15/91: "ART. 2 - Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992. 2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. 4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge."

(13) Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 37/85.

(14) Vedi Decr. Ass. LL.PP. 20/01/95: "Bando di concorso per la concessione di mutui individuali per il recupero edilizio della prima abitazione in comuni siciliani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti."

(15) Vedi Decr. Ass. LL.PP. 06/03/95: "Bando di concorso per l'individuazione delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25."

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(16) In ordine all'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo, vedi i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 della L.R. 17/94, nel testo integrato dall'art. 14, comma 3, della L.R. 40/95.

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 35 della L.R. 30/97.

(17) Vedi Decr. Ass. Territorio 10/03/80: "Approvazione dei criteri e delle tabelle parametriche relativi agli insediamenti artigianali, industriali e turistici ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71."

(18) Vedi Decr. Pres. 16/01/97, n. 15: "Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17."

(19) Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 9/93: "ART. 6 1. I termini assegnati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all'esame ed all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all'autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni. 2. I termini di cui al comma 1 scaduti successivamente al 12 luglio 1992 sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

Al riguardo, vedi anche, tabella 6 allegata al D.P. 22 agosto 1995, n. 82: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente".

(20) Vedi Decr. Ass. Terr. 30/10/97: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10."

REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Proroga di termini

1. I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalle leggi regionali 30 dicembre 1980, n. 159, e 10 agosto 1985, n. 37, per la

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formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31 dicembre 1994.

Art. 2 Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98

1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992. 2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. 4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 250/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 524/97) (vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 264/98) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 1035/98) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 63/99)

Art. 3 Obblighi dei comuni

1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati ai sensi dell'art. 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli. 4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti. 5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli. 6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni trascorsi i quali le varianti si intendono approvate.

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7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni. 8. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Decorsi i termini indicati nel presente articolo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva entro trenta giorni. Sono fatti salvi gli interventi sostitutivi in corso. 11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio. 12. Le spese per gli studi di cui al comma 11 sono a carico dei comuni, che vi provvedono con i fondi previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o con disponibilità del proprio bilancio.

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 264/98) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2152/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 147/98)

Art. 4 Opere di urbanizzazione

1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche, di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977. 3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ed espropriazione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia.

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5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al comma 2. 6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 5 Tutela del patrimonio paesistico e ambientale

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle altre zone comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico, le aree, in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. 2. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97) (vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 2025/97) (vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1182/97)

Art. 6 Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici

1. I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, sono sostituiti dai seguenti: “Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l' assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentiti i comuni interessati e il consiglio regionale dell'urbanistica. I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali. In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere”.

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 137/98)

Art. 7 Contributi per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale

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1. I contributi per l'adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, sono estesi ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 30 aprile 1991. NICOLOSI

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vedi anche:

L 48/91 - Provvedimenti in tema di autonomie locali Circ. 5000/91 ASS. BB. CC. - Applicazione art. 5 della presente - Vincoli di inedificabilità Circ. prot. 60691/1991 ASS. TERRITORIO - Concessione contributi per la redazione di strumenti urbanistici - Direttiva Circ. prot. 60691/1991 ASS. TERRITORIO - Concessione contributi per la redazione di strumenti urbanistici - Direttiva Decr. Ass. 01 febbraio 1992 Territorio - Disciplina strumenti urbanistici Circ. 1/92 ASS. TERR. - Applicazione della presente Circ. 2/92 D.R.U. ASS. TERR. - Applicazione ex art. 3 della presente - Studio agricolo forestale Circ. 3/92 D.R.U. ASS. TERR. - Spese redazione piano regolatore L 9/93 - Abrogazione art. 3 della presente Proroga vincoli urbanistici Circ. 4/93 - D.R.U. ASS. TERR. - Proroga vincoli strumenti urbanistici - Formazione revisione piano regolatore generale Circ. 6/93 D.R.U. ASS. TERR. - Adeguamento oneri urbanizzazione Circ. 13/93 ASS. BB. CC. - Prime direttive per applicazione L.R. 10/93

L 4/94 - Proroga adozione piano regolatore generale L 17/94 - Abrogazione comma 2° art. 3 e art. 7 - Contributi formazione strumenti urbanistici - Abusivismo edilizio Circ. 1/94 D.R.U. ASS. TERR. - Applicazione ex art. 3 della presente - Studio agricolo forestale Circ. 2/D.R.U./94 ASS. TERR. - Strumenti urbanistici generali L 40/95 - Opere pubbliche da realizzare Circ. 1/95 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Direttive in ordine di sanatoria edilizia Circ. 2/96 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 2 della presente Circ. 6/1996 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente Decr. Pres. 16 gennaio 1997, n. 15 - Conferimento incarico a liberi professionisti Decr. Ass. 28 maggio 1997 ASS. BB.CC. - Decadenza vincoli temporanei di immodificabilità

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Decr. Ass. 12 dicembre 1997 BB.CC. - Decadenza vincoli temporanei di immodificabilità di cui all'art. 5 della presente Decr. Ass. 2 maggio 1997 TERRITORIO - Autorizzazione progetto Consorzio autostradale Messina - Palermo Decr. Ass. 30 ottobre 1997 TERRITORIO - Aggiornamento oneri di urbanizzazione Decr. Ass. 6 aprile 1998 ASS. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Biancavilla

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vedi GIURISPRUDENZA:

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 250/97 - (vedi art. 2 p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97 - (vedi art. 5 p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 524/97 - (vedi art. 2 c. 3° p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2152/97 - (vedi art. 3 p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 2025/97 - (vedi art. 5 p.l.)

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1182/97 - (vedi art. 5 p.l.)

C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 137/98 - (vedi art. 6 p.l)

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 264/98 - (vedi artt. 2 e 3 p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 147/98 - (vedi art. 3 c. 11° p.l.)

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 1035/98 - (vedi art. 2 p.l.)

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 63/99 - (vedi art. 2 c. 3° p.l.) LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 15 G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.

TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. BB.CC. 12 dicembre 1997) (vedi atto legislativo) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 Proroga di termini

1. I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalle leggi regionali 30 dicembre 1980, n. 159, e 10 agosto 1985, n. 37, per la

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formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31 dicembre 1994.

Art. 2 Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98

1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992. 2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. 4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Obblighi dei comuni (1) (2)

1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati ai sensi dell'art. 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3) 2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli. 4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti. (6) 5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli. 6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni trascorsi i quali le varianti si intendono approvate. 7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni.

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Page 103: Scioglimento c.c. isola p.r.g

8. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. ----------------- (4) 11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio. 12. ----------------- (5)

Art. 4 Opere di urbanizzazione (1)

1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche, di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977. 3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ed espropriazione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia. 5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al comma 2. 6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 5 Tutela del patrimonio paesistico e ambientale

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle altre zone comprese

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negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico, le aree, in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. 2. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 6 Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici

1. I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, sono sostituiti dai seguenti: “Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l' assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentiti i comuni interessati e il consiglio regionale dell'urbanistica. I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali. In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere”.

Art. 7 Contributi per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale (abrogato dall'art. 11, comma 6 della L.R. 17/94) Art. 8 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 30 aprile 1991. NICOLOSI

NOTE: (1) Vedasi Decr. Ass. Territorio ed Ambiente 01/02/92, relativo alle "Modifiche al DA. 17 maggio 1979, concernente l'approvazione del disciplinare tipo per la redazione di strumenti urbanistici." Vedasi Decr. Ass. Terr. 30/10/97: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10." (2) Vedasi art. 6 della L.R. 9/93. (3) Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della L.R. 4/94: "ART. 2 2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo

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dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale. E', altresì, assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora già obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993. 3. La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. 4. Qualora il consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, si procede altresì alla nomina di un commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9." (4) Comma abrogato dall'art. 3, comma 9 della L.R. 9/93. (5) Comma abrogato dall'art. 11, comma 6 della L.R. 17/94. (6) Vedi Decr. Pres. 16/01/97, n. 15: "Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17."

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PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “ISOLA PER TUTTI”

Pag. 5 punto 18 “DEMOLIZIONE Complesso “ARACNE” ex ITAS e recupero dell’area da destinare a verde attrezzato e parcheggio in terra naturale”

Pag. 5 punto 1 “ Recupero e Arredo urbano, di Piano Levante e piano Ponente”

ISOLA DELLE FEMMINE: Piano di emergenza. Zona Elisoccorso con codice ISTA 043 ed un’ampiezza di circa 5.000 metri quadrati la cui

RESPONSABILITA’ ricade sulla CAPITANERIA di porto.

Clicca qui per individuazione della zona soccorso : http://www.google.it/maps?f=d&hl=it&geocode=&saddr=38.198571,13.249598&daddr=Via+dei+Villini+

%4038.200110,+13.246320&mrsp=0&sz=17&mra=mi&sll=38.199296,13.248096

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Il Gruppo Consiliare “Nuova Torre” con un comunicato alla cittadinanza chiariva l’iter burocratico di approvazione di un P.R.G. e nel caso specifico del nostro Comune eravamo fermi al punto di conoscere le valutazioni del progettista del Piano sugli emendamenti presentati dai gruppi consiliari e quindi il Consiglio Comunale procedere ad una presa d’atto dello schema di massima del P.R.G. più o meno modificato dagli emendamenti accettati dal progettista. Il Consiglio Comunale approva lo schema di massima del P.R.G. inviando al progettista Arch. Angelo Aliquò, per le valutazioni di competenza, tutti gli emendamenti presentati dai gruppi consiliari. Il Gruppo Consiliare “Isola per Tutti” presenta n. 11 emendamenti allo schema di massima del P.R.G.. L’Arch. Angelo Aliquò, dopo ben 16 mesi dall’incarico e quindi in difformità a quanto previsto nell’art. 3 del disciplinare d’incarico, trasmette al Comune lo schema di massima del P.R.G.. N.B. : Come mai tanto ritardo ? Forse si attendeva che qualcuno acquistasse tutte le aree agricole per poi trovarsele cambiate in zone edificabili ? Falsità o Verità ? La Giunta pro-tempore con deliberazione n. 150 conferisce un “nuovo” incarico all’Arch. Angelo Aliquò per la rielaborazione del P.R.G. con una spesa a carico del Comune di circa Lire 150.000.000. N.B. : Si ricorda che all’Ing. Enrico Mangiardi era stati già corrisposti circa Lire 200.000.000. La Giunta pro-tempore con deliberazione n. 137 dà incarico ad un legale per accertare se la “bocciatura” del P.R.G. fosse imputabile all’Ing. Enrico Mangiardi e quindi avviare nei confronti di tale progettista un’azione risarcitoria. N.B. : ad oggi non si conosce l’esito di tale accertamento. L’Ing. Enrico Mangiardi progettista del P.R.G. invia una nota al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali ed all’A.R.T.A. con cui si dichiara

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disponibile a provvedere alla rielaborazione del P.R.G., secondo le direttive del C.R.U., sen’altro onere (senza soldi) per il Comune. Il Sindaco pro-tempore informa la cittadinanza che con il voto del C.R.U. il P.R.G. viene restituito per la rielaborazione totale.

Elezioni Comunali.

La Lista “Isola per Tutti” vince il Sindaco per 15 voti. La lista

Consiglio Comunale giugno 2006

Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita

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http://documentareisoladellefemmine.blogspot.com/2011/10/consiglio-comunale-giugno-2006.html

WEDNESDAY, JULY 04, 2007

ISOLA DELLE FEMMINE IL P.R.G. E IL CONSIGLIO COMUNALE

ABUSIVISMO EDILIZIO per non rispetto:

ZONA SISMICA

VINCOLI PAESAGGISTICI e……e….e.....per il servizio porta la freccia al 21,45 minuto

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pratica edilizia 34/05 RUBINO ANNA MOGLIE DI

AIELLO PAOLO ASSESSORE

Nel Corso del Consiglio Comunale odierno i gruppi consiliari hanno presentato gli emendamenti al Piano regolatore Generale in Discussione.

Fra i tanti emendamenti presentati ci preme segnalare quello presentato dal gruppo “INSIEME Isola delle Femmine”.

Riteniamo opportuno segnalare l’emendamento in quanto fonte di discussione ed “interessata interpretazione “ dell’argomento PIANI PARTICOLAREGGIATI :GRUPPO INSIEME ISOLA DELLE FEMMINE GRUPPO CONSILIARE

Isola delle Femmine 30.6.2007

ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ED ATTIVAZIONE DELLE NORME DI SALVAGUARDIA DIPENDENTI DALLA LEGGE 3.11.1952 N 1902 E DALLA L.R. 05.08.1958

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EMENDAMENTO N.28

Al P.R.G. – tavola 5.2. ZONIZZAZIONE – ZONA “C” premesso che il 14.05.2002 sono scaduti i vincoli preordinati all’esproprio delle aree Vincolate nei P.P. delle zone “C” approvati con D.A. n 121 del 24.03.1983, con il presente emendamento si chiede al Progettista incaricato di inserire nel P.R.G., in fase di rielaborazione totale, tutte le aree che nei comprensori n 3-4-5-6-7- delle zone “C” erano vincolate alle seguenti prescrizioni:

1)Attrezzature per l’istruzione;2)Servizi di interesse comuni;3)Verde attrezzato;4)Parcheggio;5)cimiteriale;6)Spazio alberato;

Il presente emendamento è presentato al fine di evitare qualsiasi variazione urbanistica non manifestata espressamente dal Consiglio Comunale. Si richiede che il presente emendamento sia notificato al Presidente ed ai componenti della C.E.C. e al Responsabile dell’U.T.C.

I CONSIGLIERIROSARIO BRUNOVITO STEFANINI

GIUSEPPE AIELLOGIUSEPPE PAGANO

IL CAPO GRUPPO ANTONINO RAG RUBINO

area a parcheggio SCRIVANO

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E’ chiaro che l’emendamento proposto dal gruppo “INSIEME Isola delle Femmine” oltre a rendere illegittime parecchie licenze edilizie già concesse, rimette in discussione parecchie proposte di pratiche edilizie proposte in data 6.6.2007.

VEDASI LA NUMERO 1 VEDASI LA NUMERO 3VEDASI LA NUMERO 9………………….

AD ULTERIORE SUPPORTO DELLA ILLEGITTIMITA’ DELLE LICENZE CONCESSE ED A MAGGIORE INFORMAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI VOGLIAMO

RAMMENTARE:

verde attrezzato

vincolo cimiteriale

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PRESCRIZIONI ASSESSORATO BENI CULTURALI

CORTE COSTITUZIONALE N 179 SENTENZA 12-20 MAGGIO 1999

http://www.cortecostituzionale.it/deu/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/schedadec.asp?TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&Comando=RIC&bVar=true&iPag=12831&iPagEl=428

OLTRE A………………………………………………..

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)

Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprioArt. 9. Vincoli derivanti da piani urbanistici (L)

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (L) (comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato

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all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva sedutane dispone l'efficacia. (L)(comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L)(comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0327.htm

VERDE ATTREZZATO

ED INOLTRE………………………………………………….

Allegato A Seduta n. 588 del 17/2/2005(A.C. 4144 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 338. - 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già

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esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i seguenti limiti:

a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto; c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente azienda sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale sono fissate in misura superiore al doppio dei minimi ivi stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma 4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in deroga ivi stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall' apposito piano comunale.

8. La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.

9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle cappelle.

10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata dal comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

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11. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie.

12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.

13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 3.

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie). Al comma 1, capoverso Art. 338, comma 8, dopo le parole: cappelle private aggiungere la seguente:

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 340, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cappelle private aggiungere la seguente: 3. 20. Palumbo. (Approvato) Al comma 1, capoverso Art. 338, comma 8, sostituire le parole: delle famiglie interessate con le seguenti: dei soggetti interessati. 3. 21. Palumbo. (Approvato) Al comma 1, capoverso Art. 338, comma 9, sostituire le parole: separatamente dalle cappelle con le seguenti: fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono salme, ossa o ceneri. È possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, previa traslazione delle salme, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge. 3. 5. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella. Al comma 1, capoverso Art. 338, comma 11, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 4. 3. 50. La Commissione. (Approvato) Al comma 1, capoverso Art. 338, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Questi cimiteri di urne possono: a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della conservazione delle ceneri provenienti da cremazione; b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti o, nel caso di cimiteri di urne di proprietà di enti morali senza fini di lucro, direttamente da tali enti sotto la vigilanza del comune ove questi cimiteri di urne sono ubicati. 3. 4. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi,

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ED ANCORA…………………………………………………………………

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

GAZZETTA UFFICIALE VENERDÌ 8 GIUGNO 2007 - N. 26

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DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2007. VENERDÌ 8 GIUGNO 2007 - N. 26Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Oreto e l'area territoriale tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi.IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;Vista la legge 18 maggio 1989, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni;Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;Visto il decreto legge 2 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica";Vista la deliberazione n. 75 dell'8 marzo 2007 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di cui alla nota n. 16886 del 5 marzo 2007, è stato approvato, previo parere della conferenza programmatica del 21 giugno 2006 il "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Oreto e l'area territoriale tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi";Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;Decreta: Art. 1Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Oreto e l'area territoriale tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi, che interessa i territori dei comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi e Torretta ricadenti nella provincia di Palermo.Fanno parte integrante del piano:- relazione PAI del bacino idrografico del fiume Oreto e l'area territoriale tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi contenente i seguenti allegati:1) elenco dei dissesti;2) carte tematiche in scala 1:50.000:- carta dell'uso del suolo (n. 2 tavole);- carta litologica (n. 2 tavole);3) carte tematiche in scala 1:10.000:- carte dei dissesti (n. 16 tavole);- carte della pericolosità e del rischio geomofologico (n. 16 tavole);- carte della pericolosità idraulica (n. 12 tavole: carte n. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,

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11, 12, 13 e 14);- carte del rischio idraulico (n. 12 tavole: carte n. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);- verbale della conferenza programmatica.Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - servizio 4°, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.Palermo, 27 marzo 2007.CUFFARO http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g07-26/g07-26-p1.html

residenza stagionale

pratica 21/06

zona di rispetto fascia costiera

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ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO FORSE C’E’ DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A VALUTARE, DECIDERE E DELIBERARE CON CRITERI DI LEGALITA’ E RISPETTO DELLE NORMATIVE EDILIZIE VIGENTI?

1)pratica edilizia 34/05 Rubino Anna prot 8731 26.7.05 (integrata 28.12.05) Richiesta C.E. per la realizzazione di un edificio per civile abitazione oltre piano cantinato lotto A plani volumetrico Scalici.

2)pratica edilizia 12/06 Tribunale Civile e penale di palermo prot 7407 30.5.06 (Di Maio vs Billeci Gambino) istanza 30.5.06 progetto di ampliamento sismico della porzione residua immobile sito in Via dei Pini 11.

3)pratica edilizia 21/06 Cardinale ed altri prot 9905 2.8.06 Piano di lottizzazione “Cardinale ed altri” ricadente in parte in zona “C2” residenza stagionale fg 1 particelle 379,927,935, 041, 15, 1491, 1492, 1493, 1494, 17, 1486, 1487, 1488, 1489, 16, 14, 1073, 1074, 1075.

4)pratica edilizia 37/06 prot 15255 Richieta C.E. per la realizzazione di una tomba gentilizia lotto 103-bis.

5)pratica edilizia 2.2007Cutino Domenica istanza 4.1.07 prot 140 richiesta C.E. per la sopraelevazione di piani I e II di un edificio sito in via Falcone 12.

6)pratica edilizia 3.07 Lo Bello Silvana istanza 8.1.07 prot 304 richiesta ce per il frazionamento dell’u.i. di piano 1° di via Montinaro 1.

7) pratica edilizia 4.07 Pietro Riso istanza 10.1.07 prot 421 Richiesta CE per la sopraelevazione dell’immobile di via Roma 207 ed accorpamento con l’immobile adiacente.

8)pratica edilizia 5.07 Multimedia S.r.l. istanza 6.2.07 prot 1741 Richiesta di CE per l’ampliamento di un complesso industriale consistente nella realizzazione di una palazzina uffici.

9)pratica edilizia 6.07 Lo Bianco Agostino istanza 6.3.07 prot 2929 Richieta CE per la realizzazione di quattro villette a schiera fg. 3 part 1909.

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10)pratica edilizia 7.07 Giambona daniela istanza 8.3.07 prot 3077 Richiesta CE per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’immobile sito in via Cutino 31/33 angolo via Quattro Novembre.

11)pratica edilizia 8.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3975 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamiliare denominato corpo A via Libertà.

12)pratica edilizia 9.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3978 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamiliare denominato corpo B via Libertà.

13)pratica edilizia 10.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3980 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamiliare denominato corpo C via Libertà.

14)pratica edilizia 11.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3981 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamiliare denominato corpo D via Libertà.

15)pratica edilizia 12.07 Immobiliare Calliope S.r.l. istanza 03.0407 prot 3981 Progetto di variante ai sensi dell’art 15 L 47/85 relativo a n 9 corpi di fabbrica denominati A, B, C, D, E, F, G, H, I per complessivi 50 alloggi per civile abitazione impresa Immobiliare Calliope

16)pratica edilizia 13.07 Lucido Erasmo Lucido Domenico istanza 06.0407 prot 4211 Progetto per la sopraelevazione del secondo piano di un fabbricato per civile abitazione a due piani f.t. sito in via A.Volta 25.

17)pratica edilizia 14.07 Lucido Giuseppe prot 4212 6.4.07 Progetto per la ristrutturazione del p.t. e sopraelevazione di primo piano e secondo piano di una casa in Via Romeo 51.

18)pratica edilizia 15.07 Enea Orazio prot 4605 17.4.07 Progetto per la realizzazione di una casa rurale da sorgere in via delle Industrie su un lotto censito al fg 2 particelle 116, 913, 915.

NON POTEVA DI CERTO MANCARE IL FAMOSO Art. 13

1)Pratica edilizia 24.06 Mannino Francesco prot 7204 25.5.07 Realizzazione di

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una struttura precaria al piano secondo di un edificio per civile abitazione in territorio di isola dellle Femmine via Cutino 9.

2)pratica edilizia Sirenetta Hollidays progetto in sanatoria

Comitato Cittadino Isola Pulita

http://larinascitadiisoladellefemmine.blogspot.com/2007/07/isola-delle-femmine-il-prg-e-il.html#links

ISOLA DELLE FEMMINE ESCE DALL'UNIONE DEI COMUNICaricato da isolapulita

PONZIO PILATO al muro del pianto Bilancio DipendentiCaricato da isolapulita

Videorifiuti ricicloCaricato da isolapulita

http://larinascitadiisoladellefemmine.blogspot.com/2007/07/isola-delle-femmine-il-prg-e-il.html

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P.R.G. Tavole visive TAVOLA 5 SERVIZI PARCHEGGI ZONE A B D2

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TAV 5.2 ZONIZZAZIONE VIABILITA' SERVIZI

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TAV 4 ZONIZZAZIONE

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TAV 3 STATO DI FATTO E VINCOLI

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TAV. N. 2.6 CONSISTENZA AREE LIBERE INDICAZIONE LOTTIZZAZIONI

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TAV 2 CONFRONTO AEREOFOTOGRAFICO

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TAVOLA 2.2 ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ZONA A

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TAVOLA 2.3 ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ZONA B

INDIVIDUAZIONE DEGLI ISOLATI E DELLE ZONE LIBERE ZONA B1

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Composizione e Competenze della Commissione Edilizia Comunale.

- Nota Assessoriale prot. 1012 del 07/03/2008

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http://lemanisuisoladellefemmine.blogspot.com/2010/08/var-addthisconfig-datatrackclickbacktru.html

giovedì 17 dicembre 2009

P.R.G. V.I.A. Decreto Legislativo 4/2008 Emendamento Sanatoria

REGIONE: APPROVATO DALL’ARS ESERCIZIO PROVVISORIO.17 dicembre 2009

Un emendamento del governo regionale salva i piani regolatori redatti in molti Comuni della Sicilia il cui iter potrà così essere concluso.

La legge, con una novità del Maggio 2009, prevedeva che prima della predisposizione del progetto doveva essere acquisita una valutazione ambientale strategica. Tutti i Comuni che avevano già predisposto il piano regolatore, avrebbero dovuto ricominciare l iter dall inizio, con una perdita di tanti anni di lavoro, e quindi soldi, e procedimenti.

La Regione con questa modifica prevede che i piani regolatori le cui direttive sono state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica della nuova legge e si concludono con le norme della vecchia legge.

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Si è così risolto una grossa complicazione che rischiava di bloccare il futuro dello sviluppo della nostra Sicilia.

Voto favorevole anche a un emendamento del governo che “salva” i piani regolatori redatti da circa 160 comuni, il cui iter potrà essere concluso con la normativa regionale urbanistica e di valutazione ambientale vigente e non al decreto legislativo in materia di valutazione ambientale strategica.

Voto favorevole anche a un emendamento del governo che “salva” i piani regolatori redatti da circa 160 comuni, il cui iter potrà essere concluso con la normativa regionale urbanistica e di valutazione ambientale vigente e non al decreto legislativo in materia di valutazione ambientale strategica.

Il Piano Regolatore Generale

Procedure di formazione e approvazione

1. Deliberazione del Consiglio Comunale che definisce gli indirizzi programmatici per lo sviluppo territoriale della città

2. Redazione dello studio agricolo forestale e dello studio geologico finalizzati alla verifica delle suscettività e dei valori territoriali

3. Elaborazione tecnica dello schema di piano

4. Acquisizione dei pareri tecnici sulla prima stesura del piano (sanità, circoscrizioni e consigli di quartiere, etc.)

5. Acquisizione del parere tecnico vincolante del Genio Civile sui temi della sicurezza sismica e idrogeologica

6. Delibera del C.C. di adozione del prg

7. Pubblicazione all’Albo Pretorio (30 gg.) per la presa visione e la produzione di osservazioni (30 gg. Successivi) da parte di soggetti singoli o in gruppo rappresentativi della domanda sociale

8. Adozione o rigetto delle osservazioni da parte del C.C.

9. Approvazione in sede regionale (Comitato Regionale dell’Urbanistica)

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10. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

“Il governo del territorio consiste nell'insieme delle attività conoscitive, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati con le medesime materie. “

Estratto dell’art.1 comma 2 della proposta di legge unificata su “Governo del Territorio” approvata dal Senato della Repubblica

EDILIZIA SENTENZE ABUSIVISMO LICENZE ORDINANZE

*Ho paura, ma vado avanti

*Un letto a tre piazze

*Isola delle Femmine I politici come la munnezza si riciclano

*Pino Ciampolillo intervista il “Sindaco Prof Gaspare Portobello

*Il Sindaco Portobello mena per il naso i Cittadini di Isola delle Femmine

*ABusivismo edilizio Pino Ciampolillo ?Perseguite il nano malefico

*ABBBBBUSIVISMO Edilizio Ordinanza 75 Callea moglie del Sindaco Portobello

*Edilizia dossier abusi edilizi con sentenze e circolari

*Ho paura ma vado avanti

*CIRCOLARE n° 96151 dell'11-11-09 Tutela Paesaggistica

*Circolare BBCCAA 117839 Terrazze 1.12.06

*SANATORIA Decreto AA BB CC (sblocca istanze)

*ABUSIVISMO EDILIZIO Ordinanza 70 RISO ROSARIO

*“Spazi Chiusi” dell’arch D’Arpa

*“Spazi Chiusi” dell’arch D’arpa circolare 53969 09/03

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*Architetto D'Arpa Sandro conferimento della Posizione organizzativa del 3° Settore Tecnico

*ABUSIVISMO edilizio Virga Anna ordinanza 72

*Ordinanza 67/R.O. 4.12.05 di Sospensione dei lavori

*ORDINANZE U.T.C Lucido,Bruno,Romeo,Crivello,Bologna,Caltanisetta,Rubino

*Denunce di abusivismo edilizio a Isola delle Femmine

*Legge 24 novembre 2003, n. 326

*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

*L.R. 4/03 articolo 20 circolare

*L.R. 4/03 articolo 20 sentenza

*ARTICOLO 9 L.R. 37/85

*CIRCOLARE 5/3/04 n 2 L.R.4/03

*Sentenza veranda isola delle femmine

*Sentenza Tettoia

*Autorizzazione paesaggistica: ok sull'iter semplificato

*Per una tettoia basta la Dia

*Tettoie Sentenza

*Isola Abusivismo edilizio*Ordinanza n 57 13 ottobre 2009 vincoli urbanistici*Monitoraggio abusivismo edilizio*Art 10 legge 47/85 Opere Precarie*Art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Opere precarie

*Le norme sulla VAS nei PRG

*norma transitoria sulla VAS

*Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

*Le norme sulla VAS nei PRG

*Lettera all'Assessore

*D.Lgs. 4/2008 correttivo al D.Lgs. 152/2006

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*Disegno di Legge sulla VAS

*COMMISSIONE edilizia potere politico e potere amministrativo

*Isola delle Femmine Tutela Pesaggistica decreto 151

*P.R.G. normativa Approvazione Adozione PRG

*P.r.g. tav 2,6 consistenza aree libere lottizzazioni*Lottizzazione lo bianco*Lottizzazioni Isola: Di Matteo, Lo Bianco, La Paloma, Piano volumetrico Scalici*Commissari ad acta nei comuni per lottizzazioni*P.r.g. Isola delle Femmine

*PRG Isola delle Femmine

*P.R.G. Isola delle Femmine

*Ordinanza 67/R.O. 4.12.05 di Sospensione dei lavori

*Sequestro beni mafiosi a Isola delle Femmine

*Maxisequestro tra cui appartamento a Isola delle Femmine (qualche mese addietro)

*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico

*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico

*Dirigenti Ufficio Urbanistica Regione Sicilia

*Abusivismo Edilizio Vincoli Cimiteriali

*Sanatoria Vincoli cimiteriali art 16 LR 26/86

*Sanatoria Vincoli cimiteriali art 56 LR 27/86

*Isola Richiesta parere Regione fascia 150m Isola delle Femmine V.I.A. PORTO

*P.R.G. Tavole visive*DPR 6/6/01 n. 380 Testo Unico materia edilizia*L'urbanistica nella sua evoluzione (Cristiano Bevilacqua)*Rapporto dal Territorio 2003*Disegno di legge: "Norme per il governo del territorio"*Il tavolo tecnico*Disegno di Legge*Circolare 2008 Pianificazione Urbanistica

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*Stato della pianificazione comunale ordinaria*I condoni edilizi a Palermo e in Sicilia

*La legge del cemento: polemiche dopo l'approvazione del Piano Casa Sardegna

*Piano Casa in Sicilia si ritorna al passato*Piano Casa, In Sicilia per pochi ma non per tutti

*L'Aquila, ecco i nomi degli indagati per i crolli della Casa dello studente e del Convitto*Floresta, l´unico comune senza una sola casa abusiva*Villette abusive, tremila fabbricati a rischio confisca

*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico

* Commissariare Palermo per lo sconcio di Pizzo Sella"

*Intervista a Portobello sindaco di Isola delle Femmine*La solitudine di un letto a tre piazze

*Il Ponte s'ha da fare… « NuovoSoldo.it*Enrico Di Giacomo » Blog Archive » MAFIA E POLITICA IN SICILIA ...*MilanoBit » MILLS: PROCESSO BERLUSCONI RIPRENDE IL 27 NOVEMBRE ...*Filippo Di Maria curava la casa di Scopello del senatore Antonino ...*Area a rischio ambientale, le indagini dell'Oms*Attentato incediario contro auto sindaco Borgetto LiberaMente*Borgetto, incendiata l'auto del Sindaco Fascio e Martello*Puc in Consiglio *In risposta a Gibi: "quando ad aggirare un morto siamo noi".*Sciolto il consiglio comunale di Furnari*Mafia a Isola*HO PAURA ma…

*P.R.G., PORTO, Messa in sicurezza Porto, P.U.D.M., procedura V.I.A./V.A.S., Isola delle Femmine

*GURS Parte I n. 53 del 2003 porto isola decreto messa in Sicurezza*Porto Isola manca VIA messa in cirurezza

*Filippo Di Maria curava la casa di Scopello del senatore Antonino Papania

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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/12/prg-via-decreto-legislativo-42008.html

Tuesday, July 27, 2010

Lotto intercluso, Lotto Occluso, Lotto Chiuso, Lotto Aperto e alla fine la licenza è legittima?

PORTOBELLO basta con le falsità sul PRG 7.8 .07

Caricato da isolapulita. - Guarda gli ultimi video.

Il Professore Gaspare Portobello "Sindaco" del Comune di Isola delle Femmine è aduso a dimenticare oltre che a contraddirsi su delle Sue affermazioni e prese di posizioni. Comportamenti che danno luogo a repentini quanto "furbeschi" cambiamenti, passando così da una posizione di ambientalista e difensore del territorio ad inconsapevole selvaggio aggressore del territorio, favorendo così inconsapevolmente costruttori speculatori e affaristi di ogni sorta.

Io sono convinto che è solo un problema di dimenticanza la Sua

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per esempio il 7 agosto dell'anno 2007 affermava:

"....come si concilia il voto favorevole di una revoca di un parco urbano con una delibera del 97 supportata da un parere tecnico di un illustre luminare l'architetto Di Cristina parte integrante della delibera?. .....come si fa a conciliare l'ipotesi del Professore Di Cristina che dice che in quella zona non si può edificare.?...questo bisogna spiegare alla cittadinanza come si fa a conciliare i due pareri nettamente in contrasto tra loro.....noi di "isola per tutti" non siamo d'accordo su questi emendamenti, NOI NON FAREMO MAI COSTRUIRE in un'area urbana a destinazione urbanistica: PARCO PUBBLICO ...c'è un comitato spontaneo dell' EX CONSIGLIERE che recepisce lamentele dal punto di vista politico...."

prima di ascoltare dalla sua viva voce ciò che ha dimenticato oggi ciò che aveva affermato di dire ieri, è opportuno dire che il Signor "Sindaco" Professore Gaspare Portobello :

a) CERTAMENTE il nostro caro "Sindaco" Professore Gaspare Portobello vedeva già nei suoi occhi l'immagine di bambini che intrattenuti da giovani animatori giocavano sorridenti e saltellanti in giro per il PARCO URBANO. Erano nitide in LUI le immagini di coppie di giovani turisti che amoreggiavano sulla lunga distesa del prato verde del PARCO URBANO. Certamente nelle sue fantastiche immagini non potevano non esserci i turisti stranieri e non che si godevano la frescura favorita dalla folta vegetazione del PARCO URBANO. Le note di una musica diffusa favorivano le penichelle dei bagnanti che stanchi e accalorati dal sole cocente delle favolose spiagge isolane, si rifugiavano nel grande PARCO URBANO del COMPARTO 1.

b) CERTAMENTE non voleva assolutamente che si costruisse nel comparto 1 (Viale della Torre, quasi angolo via Rosolino Pilo Isola delle Femmine) , si è così autocostretto, Suo malgrado, a concedere la licenza a costruire il 14 maggio dell'anno 2009 LICENZA EDILIZIA POMIERO MARIA GRAZIA . E questo a poco più di un anno di distanza alle elezioni comunali che lo vide VITTORIOSO per la seconda volta da "Sindaco". Come si dice?: Piatto ricco mi ci ficco!

c) CONSAPEVOLE che in questa sua presa di posizione aveva (pensate! già allora) un alleato eccellente che diventerà il fiore all'occhiello della lista che lo porterà alla vittoria di circa DUE ANNI DOPO. (100 voti sono sempre buoni per il LISTONE. Ogni cacatedda di musca e' sustanza)

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Il “Sindaco” Professore Gaspare Portobello in questa Sua battaglia “ambientalista” (mi metto di traverso se costruiscono in un’area destinata a PARCO URBANO) trova un’alleato nella Commissione Edilizia Comunale che precisamente nella sua seduta del 19.12.07 nell’esaminare il punto 4 all’ordine del giorno (pratica 21 del 2006): “.. sospende la pratica ai sensi della normativa sulle norme di salvaguardia …il PRG adottato nel 2007 la zona ricade in zona denominata F1 PARCO URBANO……”.

In coerenza a questa Sua anima ambientalista la Commissione Edilizia Comunale è costretta a rigettare anche la pratica 34 del 2005 ( della moglie dell’”ASSESSORE che nulla firma”) posta al 3° punto all’ordine del giorno della seduta della CEC. La richiesta riguardava l’edificazione di una villetta bifamiliare in un lotto di terreno (Corso Italia) che il PRG adottato nell’agosto del 2007 aveva destinato a VERDE AGRICOLO.

E POI COSA SUCCEDE?

COSA CAMBIA ?

PERCHE' SI COSTRUISCE COMUNQUE?

MA SI!

LE ELEZIONI PERMETTONO DI FARE AD ALCUNI ED IMPEDIRE DI FARE AD ALTRI.

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04/03/2010

Isola delle Femmine Consiglio Comunale 22 febbraio 2010 PRG

BBuono No BBBuono?

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/

 

Ufficio del Presidente del Consiglio

Prot. n° 2274 Lì 15 febbraio 2010

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125, comma 5, del testo

coordinato dal vigente ordinamento degli Enti Locali.

Ai Signori Consiglieri Comunali

Al Signor Sindaco

Ai Signori Assessori

Al Segretario Comunale

Al Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Sandro D’Arpa

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Albo Pretorio

SEDE

Al Comando di P. M.

SEDE

Alla Locale Stazione dei Carabinieri

ISOLA DELLE FEMMINE

All’Assessorato Regionale alla Famiglia,

Alle Politiche Sociali, alle Autonomie Locali

Via Trinacria PALERMO

Alla Prefettura U.T.G. PALERMO

Le SS.LL., nella qualità, sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale convocata, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell’art. 215, comma 5 del testo coordinato dal vigente Ordinamento Enti Locali, giusta determina presidenziale n°03 in data odierna, presso la sala “Padre Bagliesi”, sita nei locali comunali di Via Palermo, il giorno 22 febbraio 2010, alle ore 18,00 per la trattazione del seguente argomento:

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;

2. Variante al P.R.G. adottato con D.C.C. n°33/2007 –Modifica agli artt. 58 del Regolamento edilizio e all’art.1 delle norme di attuazione.

3. Variante al P.R.G. adottato con D.A. n°83 del 14/05/1977 –Modifica all’art. 28 del Regolamento edilizio.

4. Variante al P.R.G. adottato con D.C.C. n°33/2007 – Rettifica dei confini territoriali rappresentati nella cartografia del PRG.

Si avverte che ai sensi dell’art. 30 della L.R. 3 Giugno 1986, n.9, come sostituito dall’art. 21 della L.R. n.26/93, la mancanza del numero legale degli intervenuti comporta la sospensione di un’ora della seduta.

Se alla ripresa dei lavori non venisse raggiunto, o dovesse venire meno, il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.

Distinti Saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale

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Rag. Alessandro Giucastro

B. Procedura di approvazione dello strumento

I - Delibera consiliare di adozione dello strumento urbanistico. La procedura di approvazione del PRG ha inizio tramite l'adozione di una delibera consiliare con la quale il progetto di piano viene assunto dall'amministrazione comunale. La delibera consiliare, oltreché contenere la verbalizzazione della discussione, deve altresì contenere il mandato al sindaco perché disponga in ordine alla pubblicazione del piano adottato entro un preciso termine, stabilendo in particolare il luogo del deposito degli elaborati, l'orario per il pubblico, le modalità per il rilascio di copie. Tale deliberazione deve essere poi sottoposta all'approvazione della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, la quale potrà chiedere tutti gli elementi di giudizio che appaiano indispensabili per accertare la convenienza del piano medesimo, non soltanto nei riflessi finanziari ma anche in relazione alle limitazioni troppo onerose che eventualmente vengano a ricadere sugli interessi pubblici. L'adozione del PRG è un elemento costitutivo del procedimento attraverso il quale il piano si forma e pertanto non vi è dubbio che nel caso in cui la delibera di adozione di un piano venga annullata, l'intero piano perde efficacia in quanto carente di una parte essenziale dello stesso.Accade spesso che, nella successione delle amministrazioni che governano il Comune, quella successiva intenda revocare la delibera di adozione presa da quella precedente: è bene ricordare che tale possibilità si ha solo sino a quando il piano non sia stato approvato dalla regione, dal momento che successivamente all'approvazione, la deliberazione di adozione si fonde con il provvedimento regionale per dar vita ad un provvedimento complesso ed autonomo.

ADOZIONE P.R.G. PRG 30.10.09

P.R.G. - ADOTTATO (Delibera di Consiglio Comunale n°33 del 2007) Regolamento Edilizio

CAP. IIICaratteristiche dei locali per l’abitabilità’ o l’agibilità’Art. 58.-Classificazione dei locali

Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari. I locali sono suddivisi ai fini del presente Regolamento, nelle due categorie: L’A1,’ e»A2,’.

La categoria «A1» comprende:

a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva; b) alloggi monostanza; c) uffici, studi professionali, sale di lettura, gabinetti medici.

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La categoria «A2» comprende:

d) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da giuoco, palestre, sale da spettacolo; e) laboratori scientifico – tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri; f) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive; g) posti di autorimesse non destinate al solo posteggio degli autoveicoli ma anche a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; h) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

Tali locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, nelle tre categorie: “S1”, “S2” ed “S3”.

I1 tipo “S1” comprende i servizi igienici ed i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

I1 tipo “S2” comprende:

a) scale che collegano più di due piani; b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq 12 di superficie o ml 8 di lunghezza; c) magazzini e depositi in genere, laboratori; d) autorimesse di solo posteggio; e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza; f) lavanderia e stenditoi; g) stalle, scuderie, porcili, etc e locali con analoghe destinazioni d’uso.

Il tipo “S3” comprende:

h) disimpegni inferiori a mq 12;i) ripostigli o magazzini inferiori a mq 5;j) vani scale colleganti solo due piani;k) locali macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal responsabile dell’ U.T.C.

 

Norme di Attuazione del Piano regolatore Generale

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ART. 1DEFINIZIONI

1) Ambito di intervento (Ai)

Si intende per ambito di intervento un territorio nel quale l’attuazione del Piano Regolatore Generale richiede un intervento urbanistico unitario, preliminare agli interventi edilizi.

L’ambito di intervento è la superficie territoriale entro la quale si può operare in base alle direttive della circolare Assessorato Territorio e Ambiente n. 2/79 del 3 febbraio 1979 per iniziativa privata o entro cui si può operare con piani attuativi di iniziativa pubblica.

la) Comparto edilizio (art. 11 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 7)

Comparto edilizio è l’area di intervento individuata (dall’Amministrazione o su richiesta dei privati interessati, nei modi previsti dalla legge) nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale e del piano di recupero di cui al Tit. IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché un’equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati.

 

Articolo 11 L.R. 7/78

Art. 11Formazione dei comparti.Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, con delibera consiliare, possono disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/ o aree inedificate.Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero

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comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario delloStato per la Regione siciliana).Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. (26)

La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza.Per l'assegnazione del comparto il comune procederà a mezzo gara.------------------------(26) Si omette il quinto comma, non promulgato in quanto impugnato - ai sensi dell'art. 28 dello Statuto - dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 febbraio 1980, n. 13.http://www.unisi.it/did/dip-direcon/Dirpaesaggio/Sicilia%20l.r.%2027-12-1978.pdf

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1)Rubino Anna prat 34/05 prot 9219 10.8.05 Richiesta C.E. per la costruzione di una villetta bifamiliare a due elevazioni fuori terra oltre piano cantinato da sorgere in Corso Italia

2)Spanò Giuseppe e Salvatore prat 39/05 prot 10660 27.9.05 SOSPESA Richiesta C.E. per il frazionamento di un immobile sito in C/da Torre Via Vespucci

3)Bruno Francesco Pietro Giovanna prat. 10/06 prot 3791 10.3.06 Richiesta C.E. per ristrutturazione e frazionamento immobile Via palermo

4)Tribunale Civile e Penale di Palermo prat 12/6 prot 7407 30.5.06 Progetto per il miglioramento sismico della porzione residua dell’immobile sito in Via dei Pini

5)Elauto s.r.l. 1° prat 13/6 prot 7527 1.6.06 Progetto per la realizzazione di una concessionaria B.M.W.

6)Enea Francesco part 15/6 prot 7947 12.6.06 Richiesta C.E. per il cambio d’uso da magazzino a civile abitazione del piano terra e sopraelevazione dei piani 1 e 2 immobile Via Michelangelo

7)Tavoletta Salvatore Frisina Domenica prat 8/5 prot 2161 16.2.05 INTEGRATA Richiesta C.E. per la realizzazione di una villa unifamiliare in p.ggio delle Rose

8)Giambona Giuseppa prat 19/6 prot 9882 2.8.06 Richiesta C.E. per la costruzione di una villetta unifamiliare nel lotto di terreno sito in Via Rocco Chinnici

9)Ferante Giuseppe prat 20/6 pro 9903 2.8.06 Richiesta di C.E. per la realizzazione di una villetta unifamiliare al completamento del corpo “A” sito in Corso Italia

10)Cardinale ed altri prat 21/6 prot 9905 2.8.06 Piano di lottizzazione “Cardinale ed altri”

11)Enea Francesco prat 22/06 prot 10158 10.8.06 Richiesta di C.E. per cambio destinazione d’uso del piano terra, da magazzino a civile abitazione, immobile sito in Via Michelangelo 21

12)Riso Maria Rosaria Ant Salvatore Intravia Conc Riso Vincenzo prat 23/6 prot10690 30.8.06 Richiesta di C.E. per il frazionamento unità immobiliare sita in via Mazzini 45

EX ARTICOLO 13 L. 47/85

1)Ferrante Francesca Laura Bruno Cosimo prat 37/5 pro 10365 19.9.05 Richiesta C.e. in sanatoria ai sensi dell’art 13 L. 47/85 per la realizzazione di 3 loculi

2)Lombino Giovanna Sacullo Rito prat 38/5 prot 10467 27.9.05 Richiesta C.e. ai sensi dell’art 13 L. 47/85 per le opere realizzate in difformità alla C.E. 15/3

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3)Prestipino Pietro prat 8/6 prot 3449 6.3.06 Richiesta di C.E. in sanatoria ai sensi dell’art 13 Lç 47/85 per opere abusive Via Volta

4)Di Giovanni Salvatore prat 9/6 prot 3598 8.3.06 Richiesta di C.E. in sanatoria ai sensi dell’art 13 L. 47/85 per opere abusive in Viale dei Pini

5)Bellis Ernesta prat 14/6 prot 7869 6.6.06 Richiesta di C.E. in sanatoria ai sensi dell’art 13 L. 47/85 per la realizzazione di alcuni corpi di fabbrica in Viale Saraceni

6)Di Grigoli Francesca prat 16/6 prot 8141 16.6.06 Richiesta di C.E. in sanatoria ai sensi dell’art 13 L. 47/85 per la realizzazione di una tettoia in legno, la chiusura e successiva apertura di un vano porta e realizzazione di una scala di collegamento immobile sito in via Trapani 5

7)Gulì Vincenzo prat 17/6 prot 9487 19.7.06 Richiesta di C.E. in sanatoria ai sensi dell’art 13 L. 47/85 relativa ad un fabbricato sito in Isola delle Femmine Via Vespucci (ex Via dei Villini)

8)Sirenetta Holidays S.r.l. prat 18/6 prot 9784 28.7.06 Richiesta di C.E. in sanatoria ai sensi dell’art 13 L. 47/85 per le opere realizzate in difformità della C.E. 33/93 25/99 16/2000.

ELENCO VARIANTI

1)Riccobono Pietro prat 7/5 prot 2015 16.2.05 Variante in corso d’opera di cui alla C.E. 22/3 SOSPESA

2)Scrivano Rino prat 4/6 prot 1657 2.2.06 Richiesta di variante in corso d’opera alla C.E. n 15/5

TOMBE

1)Cardinale Orazio prat 11/6 prot 7375 30.5.06 Progetto per la costruzione del tipo A Lotto 36/A

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE ARCH SANDRO D’ARPAIL SINDACO GASPARE PORTOBELLOELENCO PRATICHE EDILIZIE

OGGETTO ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DELLA C.E.C. DEL 6.6.07

1)pratica edilizia 34/05 Rubino Anna prot 8731 26.7.05 (integrata 28.12.05) Richiesta C.E. per la realizzazione di un edificio per civile abitazione oltre piano cantinato lotto A plani volumetrico Scalici.

2)pratica edilizia 12/06 Tribunale Civile e penale di palermo prot 7407 30.5.06 (Di Maio vs Billeci Gambino) istanza 30.5.06 progetto di ampliamento sismico della porzione residua immobile sito in Via dei Pini 11.

3)pratica edilizia 21/06 Cardinale ed altri prot 9905 2.8.06 Piano di lottizzazione “Cardinale ed altri” ricadente in parte in zona “C2” residenza stagionale fg 1

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particelle 379,927,935, 041, 15, 1491, 1492, 1493, 1494, 17, 1486, 1487, 1488, 1489, 16, 14, 1073, 1074, 1075.

4)pratica edilizia 37/06 prot 15255 Richieta C.E. per la realizzazione di una tomba gentilizia lotto 103-bis.

5)pratica edilizia 2.2007 Cutino Domenica istanza 4.1.07 prot 140 richiesta C.E. per la sopraelevazione di piani I e II di un edificio sito in via Falcone 12.

6)pratica edilizia 3.07 Lo Bello Silvana istanza 8.1.07 prot 304 richiesta ce per il frazionamento dell’u.i. di piano 1° di via Montinaro 1.

7) pratica edilizia 4.07 Pietro Riso istanza 10.1.07 prot 421 Richiesta CE per la sopraelevazione dell’immobile di via Roma 207 ed accorpamento con l’immobile adiacente.

8)pratica edilizia 5.07 Multimedia S.r.l. istanza 6.2.07 prot 1741 Richiesta di CE per l’ampliamento di un complesso industriale consistente nella realizzazione di una palazzina uffici.

9)pratica edilizia 6.07 Lo Bianco Agostino istanza 6.3.07 prot 2929 Richieta CE per la realizzazione di quattro villette a schiera fg. 3 part 1909.

10)pratica edilizia 7.07 Giambona daniela istanza 8.3.07 prot 3077 Richiesta CE per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’immobile sito in via Cutino 31/33 angolo via Quattro Novembre.

11)pratica edilizia 8.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3975 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamigliare denominato corpo A via Libertà.

12)pratica edilizia 9.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3978 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamigliare denominato corpo B via Libertà.

13)pratica edilizia 10.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3980 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamigliare denominato corpo C via Libertà.

14)pratica edilizia 11.07 Taormina Antonia Giovanna ed altri istanza 29.03.07 prot 3981 Richiesta CE per il completamento e variante inerente il villino bifamigliare denominato corpo D via Libertà.

15)pratica edilizia 12.07 Immobiliare Calliope S.r.l. istanza 03.0407 prot 3981 Progetto di variante ai sensi dell’art 15 L 47/85 relativo a n 9 corpi di fabbrica denominati A, B, C, D, E, F, G, H, I per complessivi 50 alloggi per civile abitazione impresa Immobiliare Calliope

16)pratica edilizia 13.07 Lucido Erasmo Lucido Domenico istanza 06.0407 prot 4211 Progetto per la sopraelevazione del secondo piano di un fabbricato per civile abitazione a due piani f.t. sito in via A.Volta 25.

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17)pratica edilizia 14.07 Lucido Giuseppe prot 4212 6.4.07 Progetto per la ristrutturazione del p.t. e sopraelevazione di primo piano e secondo piano di una casa in Via Romeo 51.

18)pratica edilizia 15.07 Enea Orazio prot 4605 17.4.07 Progetto per la realizzazione di una casa rurale da sorgere in via delle Industrie su un lotto censito al fg 2 particelle 116, 913, 915.

NON POTEVA DI CERTO MANCARE IL FAMOSO Art. 13

1)Pratica edilizia 24.06 Mannino Francesco prot 7204 25.5.07 Realizzazione di una struttura precaria al piano secondo di un edificio per civile abitazione in territorio di isola delle Femmine via Cutino 9.

2)pratica edilizia Sirenetta Hollidays progetto in sanatoria

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Panoramica Fotografica COMPARTO 1 Viale della Torre Isola delle Femmine

,Panoramica Fotografica COMPARTO 1 Viale della Torre Isola delle Femmine

Lotto intercluso, Lotto Occluso, Lotto Chiuso, Lotto Aperto e alla fine la licenza è legittima?

PORTOBELLO basta con le falsità sul PRG 7.8 .07

Caricato da isolapulita. - Guarda gli ultimi video.

Il Professore Gaspare Portobello “Sindaco” del Comune di Isola delle Femmine è aduso a dimenticare oltre che a contraddirsi su delle Sue affermazioni e prese di posizioni.

Comportamenti che danno luogo a repentini quanto “furbeschi” cambiamenti, passando così da una posizione di ambientalista e difensore del territorio ad inconsapevole selvaggio aggressore del territorio, favorendo così inconsapevolmente costruttori speculatori e affaristi di ogni sorta.

Io sono convinto che è solo un problema di dimenticanza la Sua

per esempio il 7 agosto dell’anno 2007 affermava:

“....come si concilia il voto favorevole di una revoca di un parco urbano con una delibera del 97 supportata da un parere tecnico di un illustre luminare l’architetto Di Cristina parte integrante della delibera?. ...

..come si fa a conciliare l’ipotesi del Professore Di Cristina che dice che in quella zona non si può edificare.?

...questo bisogna spiegare alla cittadinanza come si fa a conciliare i due pareri nettamente in contrasto tra loro.

....noi di “isola per tutti” non siamo d’accordo su questi emendamenti, NOI NON FAREMO MAI COSTRUIRE in un’area urbana a destinazione urbanistica: PARCO PUBBLICO

...c’è un comitato spontaneo dell’ EX CONSIGLIERE che recepisce lamentele dal punto di vista politico....”

prima di ascoltare dalla sua viva voce ciò che ha dimenticato oggi ciò che aveva affermato di dire ieri, è opportuno dire che il Signor “Sindaco” Professore Gaspare Portobello :

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a) CERTAMENTE il nostro caro “Sindaco” Professore Gaspare Portobello vedeva già nei suoi occhi l’immagine di bambini che intrattenuti da giovani animatori giocavano sorridenti e saltellanti in giro per il PARCO URBANO.

Erano nitide in LUI le immagini di coppie di giovani turisti che amoreggiavano sulla lunga distesa del prato verde del PARCO URBANO.

Certamente nelle sue fantastiche immagini non potevano non esserci i turisti stranieri e non che si godevano la frescura favorita dalla folta vegetazione del PARCO URBANO.

Le note di una musica diffusa favorivano le penichelle dei bagnanti che stanchi e accalorati dal sole cocente delle favolose spiagge isolane, si rifugiavano nel grande PARCO URBANO del COMPARTO 1.b) CERTAMENTE non voleva assolutamente che si costruisse nel comparto 1 (Viale della Torre, quasi angolo via Rosolino Pilo Isola delle Femmine) , si è così autocostretto, Suo malgrado, a concedere la licenza a costruire il 14 maggio dell’anno 2009 LICENZA EDILIZIA POMIERO MARIA GRAZIA . E questo a poco più di un anno di distanza alle elezioni comunali che lo vide VITTORIOSO per la seconda volta da “Sindaco”.

Come si dice?: Piatto ricco mi ci ficco!

c) CONSAPEVOLE che in questa sua presa di posizione aveva (pensate! già allora) un alleato eccellente che diventerà il fiore all’occhiello della lista che lo porterà alla vittoria di circa DUE ANNI DOPO. (100 voti sono sempre buoni per il LISTONE. Ogni cacatedda di musca e’ sustanza)

Il “Sindaco” Professore Gaspare Portobello in questa Sua battaglia “ambientalista” (mi metto di traverso se costruiscono in un’area destinata a PARCO URBANO) trova un’alleato nella Commissione Edilizia Comunale che precisamente nella sua seduta del 19.12.07 nell’esaminare il punto 4 all’ordine del giorno (pratica 21 del 2006): “.. sospende la pratica ai sensi della normativa sulle norme di salvaguardia …il PRG adottato nel 2007 la zona ricade in zona denominata F1 PARCO URBANO……”.

In coerenza a questa Sua anima ambientalista la Commissione Edilizia Comunale è costretta a rigettare anche la pratica 34 del 2005 ( della moglie dell’”ASSESSORE che nulla firma”) posta al 3° punto all’ordine del giorno della seduta della CEC. La richiesta riguardava l’edificazione di una villetta bifamiliare in un lotto di terreno (Corso Italia) che il PRG adottato nell’agosto del 2007 aveva destinato a VERDE AGRICOLO.

E POI COSA SUCCEDE?

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COSA CAMBIA ?

PERCHE’ SI COSTRUISCE COMUNQUE?

MA SI!

LE ELEZIONI PERMETTONO DI FARE AD ALCUNI ED IMPEDIRE DI FARE AD ALTRI.

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Visualizzazione ingrandita della mappaComparto1 Parco Urbano

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINEPromemoria per il geometra ………..

“Il sindaco Bologna – si legge in una nota del gruppo consiliare di An a firma del capogruppo Vincenzo Dionisi – ha volutamente omesso di comunicare la notizia che il realizzando parco giochi in una nuova strada Prg in vicinanza della via San Giovanni Bosco è un optional, in quanto alla sua amministrazione sta a cuore realizzare una strada con parcheggi, fognatura ed illuminazione che per caso ed ironia della sorte, lambiscono immobili di proprietà di un assessore comunale e di un consigliere della maggioranza”. I due parchi dove i bambini potranno trascorrere ore spensierate saranno realizzati in via Libertà e in strada nuova in vicinanza della via San Giovanni Bosco in ottomila metri quadrati. Luoghi verdi tra le numerose lottizzazioni che negli anni 80 sono state realizzate proprio in quell’area. L’importo complessivo dell’opera finanziato e dal comune e dalla casa depositi e prestiti si aggira intorno ai 730 milioni. Centocinquanta milioni soltanto per espropriare i terreni. Per finanziare l’opera l’amministrazione comunale aveva chiesto e ottenuto un mutuo di 600 milioni per realizzare il primo stralcio dei due parchi. Ma l’iter del progetto è stato quanto mai travagliato anche per il ricorso presentato da An. “il ricorso di questo gruppo di An al Coreco era pertinente in quanto nel programma

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triennale delle opere pubbliche 97/99 si parlava di realizzare due parchi giochi e non già di realizzare una strada nuova di Prg in vicinanza della via San Giovanni Bosco che stranamente è spuntata fuori non si sa bene come nel programma 98/2000 carteggio negatoci in visione”. Il primo cittadino che aveva annunciato l’inzio dell’iter per l’esproprio dei terreni e dunque al conseguente pubblicazione della gara ricorda che “alla fine il progetto è stato aprovato dal Coreco e che tutto era perfettamente previsto nel piano triennale – afferma Stefano Bologna – poi alla fine voglio sommessamente ricordare che come sanno tutti a Isola delle Femmine che tra i firmatari del ricorso al Coreco contro i parco giochi c’erano nipoti e figli di noti costruttori che per anni hanno costruito in quella zona. Tutto il resto sono accuse gratuite” (i.m.) IL MEDITERRANEO 3 marzo 1999 si è in prossimità delle elezioni amministrative che si terranno il mese di giugno del 1999

§ autorizzazione edilizia in sanatoria per una piscina abusiva;

§ concessione edilizia (al padre) per completamento di un fabbricato abusivo nei 150 metri dalla battigia (nel rilievo aerofotogrammetrico del 1977 il fabbricato non esiste);

§ concessione edilizia per la costruzione di un villino bifamiliare in “lotto intercluso” ove già aveva realizzato una villa unifamiliare e piscina con un’altra concessione edilizia.

CONSIDERAZIONE FINALE : ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA E DELLE SFINGE DI SAN GIUSEPPE.

MORALE DELLA FAVOLA : ANCORA ISOLA DELLE FEMMINE E’ SENZA UN P.R.G. E LA STORIA CONTINUA

*ACCESSO AGLI ATTI: VIA DON BOSCO, PARCO GIOCHI, REITERAZIONE ATTO7926 CHE REITERAVA ATTO 6405

Visualizzazione ingrandita della mappa

Comparto1 Parco Urbano

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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE UTC – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.

CONCESSIONE EDILIZIA N. 13 DEL 14/05//2009(pratica edilizia n. 11/ 13 - 2008)

* * * *

VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;

VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;

VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;

VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;

VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;

VISTA la L.R. n. 4 del 2003;

VISTA La L.R. n. 7 del 2003;

VISTA l’istanza di concessione edilizia per il piano planivolumetrico sul lotto identificato al fg. 1 – p.lle nn. 927-935 e 941, inoltrata in data 06/05/2008 – p.llo n° 5582 inoltrata dalla sig.ra

POMIERO MARIA GRAZIA, nata a Isola delle Femmine, il 9 dicembre 1968, nella qualità di rappresentante legale della “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, con allegati gli elaborati grafici a firma del progettista incaricato, il geometra Giovanni Impastato, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Palermo al n° 2403, composti da: tavola n. 1 – Relazione tecnica; Tavola n. 2 – Stralci; Tavola n. 3 – Planivolumetrico; Tavola n. 4 – Reti Tecnologiche;

VISTO l’atto di compravendita del 30/07/2002 – repertorio n. 45811 – raccolta n° 15751, stipulato presso il Notaio Marcello Orlando, del Collegio Notarile di Palermo, registrato in Palermo il 9/8/2002 al n° 3535;

VISTO l’atto di costituzione della società “Sorelle Pomiero s.n.c. di Maria Grazia Pomiero”, del 09/04/2001 – repertorio n° 62661 – ra ccolta n° 22128, sottoscritto presso il Notaio Dr. Francesco Pizzuto, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Palermo, e registrato in Palermo il 17/04/2001 – al n° 23454; trascritta presso la CC.RR.II. di Palermo il ……….. ai nn. …….../………..

VISTA la nota trasmessa dall’istante in data 11 luglio 2008 – p.llo n. 8891, con la quale viene integrata la pratica degli elaborati grafici architettonici dei singoli corpi di fabbrica, tipologia A-B e C;

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VISTA la nota integrativa del 12 dicembre 2008 – p.llo n° 15023, con la quale la sig.ra Pomiero Maria Grazia, trasmette copie del planovolumetrico delle tavole n. 1-2-3 e 4 e copie della tipologia delle ville da realizzare, a firma Geometra Giovanni Impastato;

VISTO il parere reso dall’Assessorato Territorio ed Ambiente – p.llo n. 74389 del 01.10.2008 – indirizzato al Comune di Isola delle Femmine ed introitato in data 10.10.2008 –con nota p.llo n. 12236, in risposta al quesito posto da questo U.T.C. con nota p.llo 7611 del 11.06.2008, sulla possibilità di rilascio di concessioni dirette su lotti interclusi o residui in zona “B” e “C”;

VISTO il parere della C.E.C. del 12.12.2008, (pratica edilizia n. 11/2008) con la quale esprime all’unanimità parere favorevole a condizione che: 1) il richiedente costituisca servitù di passaggio carrabile e per i servizi di larghezza non inferiore a m. 6 per potere accedere all’area che intende cedere al Comune; 2) le sagome dei fabbricati indicati nella planimetria generale siano meramente indicativi;

VISTO il parere della C.E.C. del 22 gennaio 2009, espresso favorevolmente alle seguenti condizioni:

1) Venga stipulato atto unilaterale d’obbligo, prima del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dei singoli corpi di fabbrica, per la cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area prevista;

2) Venga urbanizzata con manto stradale, luce, rete idrica e fognaria, la stradella di accesso ai lotti entro la fine dei lavori.

3) Il richiedente costituisca servitù di passaggio carrabile e per i servizi per potere accedere all’area che si intende cedere al comune;

4) Il fabbricato denominato “A” venga traslato verso NORD in modo che il distacco dalla stradella di accesso ai lotti non sia inferiore a mt. 5,00;

5) Non vengano realizzati i pilastrini (di alcun tipo) all’interno dei distacchi dai confini. Rettifica in planimetria dei corpi B e C in planimetria generale, dovendosi gli stessi specchiare.

VISTA la nota di integrazione-documentazione introitata del 18/02/2009 - protocollo n° 3010, costituita dal progetto adeguato alle prescrizioni della C.E.C. del 22.01.2009, a firma del geometra Giovanni Impastato;

Vista la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Pomiero Maria Grazia” e trasmessa con nota del 19/02/2009 - p.llo n. 3103, con la quale attesta: Di non essere sottoposta a procedimento penale per gli att. 416 bis “Associazione di tipo mafioso”, 648bis “Riciclaggio”, e 648 ter del Codice Penale; Di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis del Codice Penale;

Vista la dichiarazione sostitutiva sottoscritta con nota p.llo n. 3103 del 19.02.2009, ai sensi degli articoli 46 e 47, 75/76 del DPR n. 445/2000, dal progettista incaricato, il Geom. Impastato Giovanni, nato a Partinico il 21.03.1951 ed iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Palermo al n. 2403, con la quale dichiara che nel caso specifico del progetto inoltrato in data 11.07.2008 – p.llo n. 8891 e successive integrazioni, non ricorrono i presupposti per la redazione del progetto degli impianti tecnologici (idrico, elettrico e climatizzazione) come indicato nell’articolo 5 del DM 37/2008 – comma 2°. (…);

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Vista la dichiarazione, sostitutiva sottoscritta in data 19.02.2009 – p.llo n. 3103, ai sensi degli artt. nn. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla sig.ra Pomiero Maria Grazia, che in riferimento alla richieste del 11.07.2008 – p.llo n. 8891 e successive integrazioni, l’atto di compravendita racc. n. 45811 – rep. n. 15751 del 30.07.2002 – stipulato presso il notaio Marcello Orlando, e registrato in Palermo il 09.08.2002 – al n. 3535, è conforme all’originale;

Visto l’atto di vincolo a parcheggio del 05/03.2009, redatto ai sensi della L. n. 765 e della Lr. 19/72 e ss.mm.ii., sottoscritto dalla ditta istante presso questo Comune il Segretario Comunale, il Dr. Manlio Scafidi, identificato al repertorio n. 860/2009 – trascritto in data 12.03.2009 ai nn. 22312/16140. Con tale atto viene vincolata un’area a parcheggio per una superficie complessiva di mq. 135,00, distinta in tre aree, ciascuna di 45,00 mq. Il tutto sul lotto identificato al catasto terreni al fg. n. 1 – p.lle nn. 927, 935 e 941. Vista la nota p.llo n. 4692 del 19.03.2009 – con la quale la ditta istante, trasmette il deposito del Genio Civile di Palermo, p.llo n. 6170 C.5 del 18/03/2009 – ai sensi della L. 64/74 art. 17 - per la “costruzione di tre ville con struttura portante in c.a., a due elevazioni f.t. oltre sottotetto con copertura a falde, site in viale della Torre, su terreno identificato al NCT al fg. 1 –p.lle nn. 927-935-941. Dalla deposito dei calcoli presso il genio civile, risulta che:

• il progettista e direttore dei Lavori delle strutture è: l’ingegnere LA DUCA ANTONINO, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 4847, e residente in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 45;

• il Direttore dei lavori dell’architettonico è: il Geometra Impastato Giovanni, residente in Isola delle Femmine, vis Romeo n. 121 – iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Palermo al n. 2403;

• il collaudatore statico nominato è: l’ing. Barbozza Carlo , residente in Palermo, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 4177;

• i lavori saranno realizzati dalla stessa ditta concessionaria “Sorelle Pomiero snc”;

Vista la Delibera di Giunta n. 30 del 27/03/2009, con la quale la ditta istante è autorizzata, su richiesta presentata in data 18.03.2009 – p.llo n. 4615, alla monetizzazione in sostituzione di porzione di terreno pari a mq. 192 (quota parte dell’area identificata al NCT al fg. 1 – p.lla n. 941), per un ammontare di € 29.760,00;

Vista la nota di questo U.T.C.- p.llo n. 7677 del 08.05.2009 con la quale viene effettuata la richiesta di pagamento per la monetizzazione di porzione della area di cui alla D.G.C. n. 30 del 27/03/2009;

Vista la ricevuta del bonifico bancario del 12/05/2009 – effettuato presso la Banca Nuova, agenzia di Isola delle Femmine – per importo pari ad € 29.760,00 – rif. 0102761/2/51/0, a titolo di monetizzazione aree di cui alla D.G.C. n. 30/2009;

Visto il parere favorevole dell’AUSL del 27/02/2009 – p.llo n. 312/IP, introitato in questo Comune con nota p.llo n. 3095/3570 del 02/03.2009;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 07/05/2009 – p.llo n. 7572, sottoscritta dal Geometra Impastato Giovanni, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, al n. 2403, nella qualità di progettista incaricato, il quale

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ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – articoli nn. 46, 47,75 e 76, dichiara “di avere trasmesso presso la Soprintendenza ai BBCCAA di Palermo, in data 09 maggio 2008 – p.llo n. 2011 e successiva integrazione del 11/07/2008 –p.llo n. 3116, lo stesso progetto che ha ottenuto il parere favorevole della C.E.C., relativo l’intervento di concessione edilizia, e che dalla data della ultima integrazione trasmessa alla Soprintendenza ai BBCCAA, sino alla data odierna, sono decorsi oltre 120 giorni, senza richiesta di integrazione o sospensione da parte della Soprintendenza ai BBCCAA.” ….”intendendo, quindi il parere della soprintendenza ai BBCCAA assentito, come previsto dall’articolo 46 della Legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004. Vista la lettera dei pagamenti p.llo n. 7891 del 14/05/2009, dovuti a titolo di oneri concessori per i tre copri di fabbrica – determinati dal progettista incaricato, trasmessi in data 19.03.2009 – con nota p.llo n. 4692, e ritenuti congrui dall’U.T.C.

Gli oneri concessori dovuti, ammontano complessivamente ad € 17.775,60, cosi suddivisi: a) € 11.346,39 per oneri di urbanizzazione. b) € 6.429,21 per costo di costruzione.

Relativamente agli oneri di urbanizzazione risulta versata con bollettino postale n. vcy 0957 del 14/05/2009, € 2.269,28 a titolo di 1° rata;

Le restanti 4 (quattro rate), di eguale importo pari ad € 2.269,28, per oneri di urbanizzazione dovranno essere pagate entro le seguenti date: 1) 11 novembre 2009; 2) 10 maggio 2010; 3) 06 novembre 2010; 4) 05 maggio 2011;

Relativamente al costo di costruzione risulta versata con bollettino postale n. vcy 0959 Del 14/05/2009, pari ad € 1.928,76, a titolo di 1° rata;

Le restanti 2 (due) rate del costo di costruzione dovranno essere pagate entro le seguenti date:

1) € 1.928,76 entro un anno dalla data di inizio dei lavori; 2) € 2.521,68 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

Visto il bollettino di pagamento di € 516,00 per diritti di segreteria – n. vcy 0958 del 14.05.2009

Viste le polizza fidejussorie nn. 53375659 e 53375660 del 14/05/2009, stipulato presso l’agenzia di UNIPOL UGF assicurazione di Carini, a garanzia degli importi residui degli oneri di urbanizzazione, pari ad € 9.077,11 ed a garanzia del costo di costruzione residuo pari ad € 4.500,45;

Visto il P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;

Visto IL P.R.G. ed i relativi emendamenti adottato con Delibera n. 33 del 01/08/2007;

Visto il modello ISTAT n. 02152011;

Per tutto quanto sopra;

RILASCIAfatti salvi i diritti di terzi, alla “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, la concessione edilizia per la realizzazione da eseguirsi sul lotto di terreno censito al N.C.T. al foglio di mappa n° 1 – p.lle nn. 927-935 e 941, consistenti nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e della

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realizzazione di tre villette unifamiliari su due livelli fuori terra, ciascuna di mc. 429,30, identificate con la tipologia A, B e C, superficie massima coperta al piano terra pari a mq. 77,25. Il tutto su un lotto esteso catastalmente complessivamente mq. 1975 Tale concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, costituto da 7 (sette) tavole, qui appresso indicate: 1) tavola n. 1 - relazione tecnica – p.llo n. 15023 del 12.12.2008; 2) - tavola n. 2 – stralci – p.llo n. 15023 del 12.12.2008; 3) - tavola n. 3 – planimetria scala 1:500 - p.llo n. 3010 del ½.2009; 4) - tavola n. 4 – reti tecnologiche – scala 1:500; 5) - tavola n. 5 – planimetria scala 1:200 – profilo long. – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; 6) - tavola n. 6 –elaborati grafici – villetta tipo “A” – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; 7) - tavola n. 7 – elaborati grafici – villette tipo “B” e “C” – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; che ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui al parere della C.E.C..e dei citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:

L’INIZIO DEI LAVORI È SUBORDINATO:A) Alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);

B) Alla trasmissione presso questo UTC del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile realizzatrice, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;

C) alla trasmissione del progetto per il risparmio energetico in ottemperanza alla normativa vigente in materia;

D) alla sottoscrizione del progetto degli impianti tecnologici dalle ditte esecutrici come previsto dal DM n. 37/2008;

E) agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche;

si specifica altresì che:

• Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione/concessione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e L. 47/85 e ssmmii;

• Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;

• Le opere dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio della presente ed essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;

• Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85;

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• Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;

• E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;

• La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;

• E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento;

• Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78 e 37/85 e L.47/85;

Si autorizza l’apertura al cantiere e l’allaccio idrico per uso cantiere.

Il Responsabile del I servizio

Arch. Sergio Valguarnera

Il Responsabile del III Settore

Arch. Sandro D’Arpa

SI CERTIFICASu conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal ………………….. al ………………... e che contro la stessa ………..… sono stati presentati opposizioni o reclami.

Isola delle Femmine, ………………….. Il Segretario Comunale

Dr. Manlio ScafidiLa sottoscritta societa Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, DICHIARA di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Isola delle Femmine, ...........................

IL CONCESSIONARIO

……………………………………………..

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MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/monitoraggio-abusivismo-edilizio.html

LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA TOIA LEONARDOhttp://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/licenza-edilizia-la-fata-maria-antonia.html

LICENZA EDILIZIA POMIERO

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/licenza-edilizia-pomiero-maria-grazia.html

LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/le-dimissioni-di-marcello-cutino.html

LICENZA EDILIZIA LO BELLO RALLO

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/interrogazione-wind-shear-2003.html

LICENZA EDILIZIA GIAMBONA CATERINA

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/09/italcementi-sciopero-oltranza-dell_11.html

LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/la-battaglia-navale-di-portobello.html

LICENZA EDILIZIA SCALICI GIUSEPPE

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/oggetto-autorizzazione-integrata-amb.html

LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/03/undifettonelladonna.html

http://cittadinoisolano.blogspot.com/2011/04/panoramica-fotografica-comparto-1-viale.html

“Sono disposta a vendere una delle mie ville per disporre dei fondi necessari a impedire il successo delle liste avversarie da quella di Portobello

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Al Comando dei carabinieri di Isola delle Femmine

RELAZIONE INFORMATIVA

Il 25 giugno scorso, durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Isola delle Femmine, abbiamo ritenuto opportuno – doveroso diremmo – abbandonare l’aula, rilasciando una dichiarazione in cui abbiamo sottolineato come il risultato elettorale del 6 e 7 giugno sia stato falsato dai provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta Portobello alla vigilia delle elezioni e da una mercificazione del consenso resa evidente dagli atti e dagli eventi immediatamente successivi al voto.Perché risulti chiara la nostra memoria illustrativa di quanto accaduto nella vita amministrativa e sociale di Isola delle Femmine nel 2009, abbiamo proceduto ad una suddivisione tematica delle fattispecie, provvedendo ad una indicazione del sostrato documentale che le accompagna.In particolare nei mesi antecedenti le elezioni amministrative, sono stati adottati numerosi provvedimenti – curati dall’Amministrazione Portobello e dal gruppo consiliare Isola per Tutti, poi Progetto Isola – afferenti il settore tecnico-urbanistico, che hanno destato la nostra attenzione e suscitato più d’una perplessità.a) In data 10/03/09 il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine è stato chiamato ad esaminare una proposta di delibera con la quale veniva chiesta una variante all’art 11 delle norme tecniche di attuazione del PRG, a seguito di formale richiesta delle signore COSTANZO MARIA – LUCIDO ANTONELLA – BRUNO MARIA. In breve, essendo l’istanza incompatibile con lo strumento urbanistico adottato, in quanto l’opera (collocazione n. 3 chioschi all’interno della Villa Comunale di via Piano levante) ricadeva in zona A, sarebbe stata necessaria una modifica delle norme di attuazione del PRG da parte del Consiglio Comunale, per stipulare quindi una convenzione con la società costituita dalle tre donne sopra citate. In Consiglio, la signora RISO ROSARIA del gruppo Portobello non soltanto evidenziava come l’iniziativa avrebbe

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favorito lo sviluppo turistico del paese, ma chiariva altresì che il progetto avrebbe garantito una gestione dell’igiene dell’intero giardino pubblico certamente efficiente perché in mano a privati e la stessa Riso Rosaria giungeva persino a sottolineare come le donne dimostrassero un certo coraggio e fossero disponibili a realizzare un’attività che in ultima analisi rappresentava un vantaggio per l’intera collettività. I consiglieri del gruppo Portobello votavano quindi in senso favorevole alla proposta, per quanto la stessa fosse respinta per il voto contrario dei gruppi Insieme e Isola Democratica. La vicenda acquista un rilievo assoluto in considerazione del fatto che le socie suddette risultano rispettivamente la cognata dell’attuale assessore MARCELLO CUTINO, la cognata dell’attuale consigliere comunale di maggioranza CARDINALE ENRICO e la moglie dell’attuale vicesindaco PALAZZOTTO SALVATORE. Inoltre, progettista dell'opera è il geometra DIONISI VINCENZO, attuale vicepresidente del consiglio comunale.b) In data 30/04/09 – in piena campagna elettorale – sono stati disposti interventi di manutenzione alla rete idrica e a quella elettrica presso Passaggio del Levriero – lottizzazione Calliope – e a Passaggio delle Ginestre – su cui insistono beni immobili di proprietà della famiglia POMIERO. Al di là della tempistica sicuramente equivoca dell’intervento – vedasi a proposito della problematica connessa alle opere di urbanizzazione della zona – stupisce come l’ordine di servizio alla ditta incaricata dei lavori sia partito non dai vertici dell’UTC, ma direttamente dal sindaco Portobello, con atto recante la sua firma – e solo la sua.c) In data 14/05/09 sono state rilasciate due concessioni edilizie in favore delle famiglie POMIERO e VASSALLO, quest’ultima in sanatoria. La prima concessione in particolare (la n. 13) è rilasciata alla “SORELLE POMIERO S.n.c. DI POMIERO MARIA GRAZIE” – la società della famiglia dello zio e sostenitore dell’attuale vicesindaco PALAZZOTTO SALVATORE. Il direttore dei lavori dell’architettonico è il geometra IMPASTATO GIOVANNI, il quale era anche l’assessore ai Lavori Pubblici in carica e in data 27/03/09 era presente in Giunta e votava favorevolmente alla richiesta di monetizzazione dell’area in sostituzione di porzione di terreno pari a mq. 192 presentata dalla “SORELLE POMIERO S.n.c. la questione è di particolare complessità perché. Oltre ai profili oscuri relativi ai presupposti per il rilascio della concessione – ricadente su una zona in cui non si costruiva da decenni, forse necessitante di un piano di lottizzazione -, emerge il ruolo di assoluta centralità il geometra Impastato: egli è al tempo stesso assessore ai LL.PP. della giunta Portobello, professionista di fiducia della famiglia Pomiero, (che vota persino in giunta un “suo” progetto) e zio dell’attuale assessore CUTINO MARCELLO. E a completamento del quadro il 6/7/09 – a risultato elettorale raggiunto – il sindaco Portobello con propria determina (n. 20) conferisce un incarico di consulenza allo stesso geometra Impastato, esperto del sindaco nelle materie tecniche nel settore della vivibilità urbana – arredo urbano – piani strategici territoriali per mesi 3. Alla scadenza dell’incarico il sindaco procede al rinnovo dello stesso con determina n. 36 del 30/09/09, ma questo provvedimento non viene mai pubblicato, né all’albo pretorio né sul portale istituzionale del Comune, per poi comparire il 29/11/09 (dopo 60 giorni), a seguito di interrogazione da noi presentata il 27/11/09.Ulteriori provvedimenti amministrativi, disposti dall’Amministrazione Portobello nell’immediata vigilia delle elezioni del 6 e 7 giugno e nei giorni successici al voto, contribuiscono a sostenere le tesi circa l’alterazione della fisiologica

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dialettica democratica e della serenità della campagna elettorale operata dal gruppo Progetto Isola:a) Il 28/05/09 con determinazione n. 25 del direttore generale, è stato affidato ala Maggioli Service s.p.a. il servizio di gestione integrata delle aree di sosta a pagamento, in seguito a procedura di gara curata dal Comandante del Corpo di P.M. Dall’1 al 5 giugno 2009, nei locali del Comune di Isola delle Femmine, si sono svolti dei colloqui con finalità occupazionale tra esponenti della Maggioli s.p.a. e cittadini appositamente contattati dal sindaco Portobello, i quali risulteranno poi assunti dalla società vincitrice della gara. Alla nostra espressa richiesta di chiarimenti in merito rivolta al sindaco con interrogazione del 6/07/09, lo stesso rispondeva che nessun criterio era stato adottato circa le assunzioni degli ausiliari della sosta, i quali pertanto sono stati assunti in seguito a semplice segnalazione. Lo stesso 4 giugno 2009 con determinazione n. 13, il sindaco Portobello ha inoltre inquadrato il Comandante di P.M. CROCE ANTONIO nella categoria giuridica D3 senza alcuna procedura selettiva e comunque a seguito di una richiesta dello stesso Croce datata addirittura 5 giugno 2008.b) A Isola delle Femmine è presente da anni un’associazione di “Volontari di Protezione Civile e VV. del Fuoco in congedo” che ha svolto in passato un’encomiabile attività sul territorio e nell’aprile di quest’anno ha fornito il proprio supporto alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo, ragione per cui il sindaco Portobello ha ritenuto doveroso tributare ai volontari un pubblico riconoscimento di merito. Ciò nonostante, con delibera n. 62 del 23/07/09 la Giunta Municipale ha approvato una convenzione con l’associazione di volontariato di P.C. denominata “Organizzazione Europea VV. del Fuoco” con sede a Palermo, via San Lorenzo, a cui risultavano sorprendentemente iscritti diversi cittadini isolani. La fattispecie pare dubbia per una pluralità di ragioni, non ultima perché vede coinvolti soggetti che assumeranno un ruolo ben specifico nel prosieguo della vicenda. Innanzitutto il distaccamento di Isola delle Femmine non risulta inserito nel registro regionale della P.C. al momento della stipula della convenzione; la proposta di convenzione richiamata nella delibera di Giunta è in realtà arrivata da un diverso ente con sede in Monreale e non è stata data alcuna risposta alla nostra richiesta di ritiro in autotutela dell’atto, depositata il 4/08/09. Infine si è provveduto con determina del Comandante Croce, alla liquidazione di 7.000,00 euro circa – pur in presenza di esplicito divieto di rimborsi forfettari da parte della Presidenza della Regione – per le spese sostenute dall’associazione, senza analitici riscontri. Alcuni tra i volontari di P.C. facenti parte dell’”Organizzazione Europea VV. del Fuoco” sono da mesi stabilmente presenti all’ingresso degli uffici del Comune di Isola delle Femmine e in questa sorta di prolungato sit-in pare abbiano invocato il rispetto delle promesse elettorali di natura occupazionale rivolte loro dal gruppo Progetto Isola. La fattispecie è ancora più articolata, giacché questi stessi cittadini hanno rappresentato il nucleo operativo della campagna elettorale della lista Portobello – tra questi i signori SORGE TOMMASO, ZERBO GIUSEPPE, LICCARDO ANIELLO -, hanno svolto anche attività di volontariato quali operatori ecologici presso via dei Villini, via Vespucci e via della Torre sotto la direzione dell’assessore Cutino e del geometra Impastato e alcuni sono stati persino rappresentanti di lista alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009. Abbiamo presentato il 22/10/09 interrogazione al Sindaco in merito, in specie con riferimento alla voce circa una denuncia presentata dal Portobello nei

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confronti dei “volontari manifestanti”, ma in spregio al regolamento consiliare non è ancora a noi pervenuta alcuna risposta.c) Il 3 giugno 2009 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la gestione operativa del servizio idrico integrato tra l’A.P.S. – Acque Potabili Siciliane – s.p.a. ed il Comune di Isola delle Femmine. Immediatamente dopo le Amministrative del 6 e 7 giugno sono stati assunti presso la stessa A.P.S. due cittadini di Isola delle Femmine: - FAVALORO GIUSEPPE che è stato capogruppo consiliare della lista Portobello fino a giugno 2009 e ha preparato persino i fac-simile elettorali e, a poche ore dal voto, ha accettato di non candidarsi pur sostenendo attivamente la lista Progetto Isola. – ROMEO ANTONINO nipote dell’assessore AIELLO PAOLO e rappresentante della lista Progetto Isola alle elezioni amministrative (V sezione).d) Il 22/06/09 con determinazione del sindaco n. 16 il Portobello ha proceduto alla nomina della Commissione Edilizia Comunale, la quale è risultata composta da: -Geometra DIONISI SANTO, fratello del vicepresidente del Consiglio Comunale Dionisi Vincenzo; -Ingegnere RISO PIETRO, fratello dell’assessore RISO NAPOLEONE; -Signor DI MAGGIO COSTANTINO, socio in affari dell’assessore AIELLO PAOLO; -Signor GIUCASTRO GIUSEPPE, padre del presidente del Consiglio Comunale GIUCASTRO GIUSEPPE; -Signor GRAZIANO GIUSEPPE, padre del funzionario dell’UTC Graziano Maurizio.e) Il 3/07/09 con determinazione del sindaco n 19, è stata nominata quale rappresentante del Comune di Isola delle Femmine in seno al Consiglio Generale del Consorzio ASI, CARDINALE LAURA LINDA, sorella del consigliere comunale CARDINALE ENRICO residente peraltro in Campania.Come è possibile arguire dalla prima parte della nostra relazione, risulta complesso affermare che la formazione della lista dei candidati del gruppo Progetto Isola per le Amministrative 2009 sia stata il frutto di una disinteressata convergenza su un preciso programma politico e il moltiplicarsi delle coincidenze e delle casualità pare condurre a valutazioni circa un disegno di mercificazione del consenso, operato tramite una serie di atti amministrativi incredibilmente prossimi al voto e immediatamente successivi allo stesso. Di quanto sopra esposto abbiamo avuto personale contezza e sussiste inoltre una considerevole mole di documenti a sostegno della veridicità degli assunti.Il risultato elettorale del 6 e 7 giugno appare poi ancora più dubbio in considerazione di tutta una serie di episodi che aprono scenari foschi. Durante la campagna elettorale si sono infatti verificate vicende che pensiamo opportuno riferire, almeno per quel che attiene agli elementi che rientrano nel nostro patrimonio cognitivo.Nel corso dei comizi della lista “Insieme” che sosteneva il candidato sindaco RUBINO ANTONINO, si è improvvisamente verificato un assembramento di persone attorno a POMIERO MARIA GRAZIA, la cugina dell’attuale vicesindaco PALAZZOTTO SALVATORE e destinataria della concessione edilizia sopra citata.Nell’occasione, la stessa sembra abbia dichiarato, alla presenza fra gli altri del fratello dello stesso RUBINO GIUSEPPE, che era disposta a vendere una delle sue ville pur di disporre dei fondi necessari per impedire il successo delle liste avversarie da quella di Portobello.

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I volantini, comparsi per le strade del paese, incentrati sul controverso sostegno della famiglia POMIERO al candidato PALAZZOTTO e al sindaco PORTOBELLO; le centinaia di schede su cui sembra sia stata vergata la dicitura “Pomiero sindaco” nella consultazione referendaria del 21 giugno 2009; il risultato assolutamente sorprendente – 250 consensi circa – del PALAZZOTTO, del tutto nuovo alla politica, sono tutti ulteriori fattori di sospetto e tensione che rafforzano i nostri dubbi e in ultima analisi il nostro sdegno.Questo è quanto noi conosciamo in ordine alla vicenda della mercificazione del consenso durante le elezioni amministrative svoltesi a Isola delle Femmine il 6 e 7 giugno 2009. Qualora dovessimo disporre di informazioni ulteriori, faremo il possibile per fornirle celermente alle autorità competenti.Isola delle Femmine 1 Dicembre 2009

LICENZA EDILIZIA N 13 14 MAGGIO 2009 SORELLE POMIERO s.n.c. di Pomiero Maria Grazia Progettista

geom Giovanni Impastato ASSESSORE LL.PP.

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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ISOLA DELLE FEMMINE AL SINDACO AL VICESINDACO ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE AL RESPONSABILE SETTORE TECNICO URBANISTICO AL PREFETTO PROVINCIA DI PALERMO AL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI ISOLA DELLE

FEMMINE

Oggetto: Interrogazione al Sindaco I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo consiliare Rinascita Isolana, ai sensi dell'art 9 commi 7 e ss del Regolamento per il fuunzionamento del Consiglio Comunale,

CHIEDONORisposta verbale del Sindaco - da tenersi alla prossima seduta del Consiglio Comunale - in merito al seguente argomento:ACCERTAMENTO ISPETTIVO C.E. N. 13/09 "SORELLE POMIERO S.N.C." 

Premesso che in ordine alla legittimità del provvedimento in oggetto, l'opposizione consiliare ribadiva più volte le sue perplessità;Atteso che il Presidente del C.C. alla seduta del 12 marzo 2010 evidenziava che la concessione edilizia in questione era oggetto di ispezione da parte del competente Assessorato Regionale e invitatava, pertanto,, ad attendere le risultanze della stessa, rinviando la discussione in merito alla predetta pratica a dopo che sarà stato acquisito l'esito dell'ispezione assessoriale.

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 Considerato che con propria nota n 48676 del 29 luglio 2010 l'A.R.T.A. trasmetteva all'U.T.C., all'esito dell'accertamento ispettivo de quo (conclusosi il 29 marzo 2010), contestazione ex art. 53 della L.R. 71/78 ritenendo la concessione ILLEGITTIMA:Il   Sindaco chiarisca per quale ragione non si sia provveduto alla revoca in autotutela della c.e. e quale sia lo stato attuale della pratica.Isola delle Femmine 22.11.2010  protocollo 16361 23 novembre 2010 I Consiglieri Comunale 

Regione SiciliaDipartimento Regionale UrbanisticaServizio II° U.O.2.1.

Prot 48676 29.7.2010Prot Isola 11019 10 agosto 2010

OGGETTO: Comune di Isola delle Femmine Accertamento ispettivo su segnalazione della Regione Carabinieri Sicilia, Stazione di Isola delle Femmine riguardo il rilascio della Concessione edilizia n. 13/08 alle  “Sorelle Pomiero s.n.c.”.Contestazione ex art 53 L.R. n 71/78

Raccomandata A.R.

Al Responsabile del settore III° dell’U.T.C.I Servizio: Urbanistica ed edilizia privata

Largo Colombo 1 del Comune diIsola delle Femmine

Alla Signora Pomiero Maria GraziaLegale rappresentante delle “Sorelle Pomiero

s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”Via Salvatore D’Acquisto 2

Isola delle Femmine

Al Geom Impastato GiovanniVia Falcone 84

Isola delle Femmine

e p.c. al sig SindacoDel Comune di

Isola delle Femmine

Al segretario Comunale diIsola delle Femmine

Alla Regione Carabinieri SiciliaStazione di

Isola delle Femmine

Al Servizio 5/DRU Vigilanza Urbanistica

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Sede

A seguito della specifica richiesta della regione Carabinieri Sicilia – Stazione di Isola delle Femmine prot n 148/1 del 16/5/2009 (assunta al prot assessoriale al n 37567 il 18/5/2009, con D.D.G. n 770 del 21/7/2009, è stato disposto apposito intervento ispettivo mirato all’accertamento della sussistenza o meno di profili di illegittimità sulle procedure per il rilascio della Concessione edilizia n 13/08, che codesto Comune ha rilasciato alla ditta “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia” per la realizzazione di 3 villette in zona “C2”, in assenza di Piano di lottizzazione.In Ordine a detta Concessione edilizia, si ritiene che per la stessa sussistono i requisiti di annullamento di cui all’articolo 53 della L.R. 71/78, in quanto dall’esame degli atti ed elaborati acquisiti in sede ispettiva, sono stati rilevati elementi che portano a ritenere illegittima la Concessione edilizia n. 13 del 14/5/2009, che il dirigente responsabile pro-tempore del III° Settore dell’U.T.C. I° Servizio Urbanistica ed edilizia privata ha rilasciato alla ditta “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”.In particolare si rileva che:1)    il lotto di terreno su cui insistono i progetti oggetto di concessione n 13/08, non possiede le caratteristiche di lotto intercluso, entro cui potrebbero essere rilasciate concessioni edilizie, in  quanto si, il lotto si affaccia su pubblica via, ma nessuno degli altri due lati comprende un lotto edificato;2)    la mancanza di un processo di urbanizzazione già realizzato pressoché interamente.3)    Impossibilità dell’Amministrazione Comunale di procedere alla monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie, in considerazione che i vincoli preordinati all’esproprio erano già decaduti (P.R.G. approvato con D.A. n. 83/1977)A ulteriore chiarimento ed a supporto di tali rilievi, si allega alla presente copia dell’atto ispettivo, nelle parti salienti, che condiviso si pone a supporto delle motivazioni della presente contestazione.Per quanto sopra rappresentato si formula, ai sensi e per gli effetti dell’art 53 della L.R. n 71/78, formale contestazione sulla  legittimità della concessione edilizia n 13/08, rilasciata alla ditta “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia” e sui conseguenti atti comunali, rilasciata dal Responsabile del Dirigente responsabile pro-tempore del III° Settore dell’U.T.C. I° Servizio Urbanistica edilizia privata e si ingiunge, qualora i lavori fossero iniziati, la contestuale sospensione degli stessi.In ordine alla presente, ai sensi e per effetto del comma 3 dell’art 53 della L.R. n 71/78, le SS.LL. potranno formulare e presentare proprie controdeduzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della presente.

IL dirigente dell’U.O. 2.1.Arch N Corradino

IL Dirigente del Servizio II°Arch E. Quirino

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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

Prot. n. 1631/CC Isola delle Femmine 31 gennaio 2011

 

Oggetto: Interrogazione sull'argomento: Accertamento Ispettivo C.E. n 13/09 "Sorelle Pomiero s.n.c.".

 

In risposta all'interrogazione di cui in oggetto, si precisa che a se3guito della nota 48676 del 29/7/2010 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente con la quale è stato trasmesso l'esito dell'accertamento ispettivo citato in oggetto, il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Settore Tecnico di questo Comune ha provveduto, così come peraltro previsto nello stesso provvedimento a trasmettere le proprie controdeduzioni, ribadendo la legittimità del rilascio della concessione e richiedendo, in conclusione l'archiviazione della contestazione di legittimità avanzata con nota prot. n. 48676 del 29/07/2010.

Si è in attesa del riscontro da parte dell'A.R.T.A. che, se richiesto, lo scrivente provvederà a comunicare.

 

IL Sindaco

Professore Gaspare Portobello

  AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ISOLA DELLE FEMMINE AL SINDACO AL VICESINDACO ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE AL RESPONSABILE SETTORE TECNICO URBANISTICO AL PREFETTO PROVINCIA DI PALERMO AL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI ISOLA DELLE FEMMINE

 

Oggetto: replica all'interrogazione al Sindaco " Accertamento Ispettivo C.E. n 13/09 "Sorelle Pomiero s.n.c.".

Il Gruppo consiliare "Rinascita Isolana" non può che dirsi insoddisfatto della risposta del Sindaco all'interrogazione de qua.Invero la minoranza, in data 06.12.2010 (considerati gli assunti evidenziati dagli ispettpori dell'A.R.T.A. Sicilia), con propria  nota puntualmente argomentata, ha presentato all'U.T.C. specifica richiesta di revoca in

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autotutela della concessione edilizia n. 13, rilasciata il 14.05.2009 in favore della ditta "Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero maria Grazia".Alla superiore istanza non ha fatto seguito alcuna replica da parte dell'Ufficio e, pertanto, ritenuti assolutamente inconsistenti gli argomenti oggi esposti dall'Amministrazione per spiegare il perchè della mancata revoca del provvedimento, l'opposizione non può che augurarsi che il nuovo Responsabile di Settore curi l'adozione delle determinazioni del caso, salvaguardando le prerogative del Comune di isola delle femmine e, a tal fine, coglie l'occasione per rinnovare la richiesta superiormente indicata.La vicenda assume peraltro una gravità suua propria, in considerazione del ruolo svolto dalla famiglia Pomiero durante la campagna ellettorale   per le Amministrative 2009 e della presenza in Giunta del cugino dei beneficiari della concessione e del nipote del progettista, assessori Palazzotto e Cutino.Atteso che - in relazione ai fatti della primavera   2009 - sono tuttora in corso indagini per accertare la sussistenza dell' ipotesi delittuosa di cui all'art 416-ter c.p.e ritenuta decisamente troncante la relazione curata dall'A.R.T.A. in merito al provvedimento de quo, "Rinascita Isolana" - per evidenti ragioni di opportunità - si onera di trasmettere la presente doichiarazione al Prefetto di Palermo, Dott Caruso, e al Comanndo dei Carabinieri di carini.I Consiglieri ComunaliIsola delle Femmine 31.01.2011  

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE UTC – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.

CONCESSIONE EDILIZIA N. 13 DEL 14/05//2009

(pratica edilizia n. 11/ 13 - 2008)* * * *VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;VISTA la L.R. n. 4 del 2003;VISTA La L.R. n. 7 del 2003;VISTA l’istanza di concessione edilizia per il piano planivolumetrico sul lotto identificato al fg. 1 – p.lle nn. 927-935 e 941, inoltrata in data 06/05/2008 – p.llo n° 5582 inoltrata dalla sig.raPOMIERO MARIA GRAZIA, nata a Isola delle Femmine, il 9 dicembre 1968, nella qualità di rappresentante legale della “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, con allegati gli elaborati grafici a firma del progettista incaricato, il geometra Giovanni Impastato, iscritto al Collegio dei Geometri

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della provincia di Palermo al n° 2403, composti da: tavola n. 1 – Relazione tecnica; Tavola n. 2 – Stralci; Tavola n. 3 – Planivolumetrico; Tavola n. 4 – Reti Tecnologiche;VISTO l’atto di compravendita del 30/07/2002 – repertorio n. 45811 – raccolta n° 15751, stipulato presso il Notaio Marcello Orlando, del Collegio Notarile di Palermo, registrato in Palermo il 9/8/2002 al n° 3535;VISTO l’atto di costituzione della società “Sorelle Pomiero s.n.c. di Maria Grazia Pomiero”, del 09/04/2001 – repertorio n° 62661 – ra ccolta n° 22128, sottoscritto presso il Notaio Dr. Francesco Pizzuto, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Palermo, e registrato in Palermo il 17/04/2001 – al n° 23454; trascritta presso la CC.RR.II. di Palermo il ……….. ai nn. …….../………..VISTA la nota trasmessa dall’istante in data 11 luglio 2008 – p.llo n. 8891, con la quale viene integrata la pratica degli elaborati grafici architettonici dei singoli corpi di fabbrica, tipologia A-B e C;VISTA la nota integrativa del 12 dicembre 2008 – p.llo n° 15023, con la quale la sig.ra Pomiero Maria Grazia, trasmette copie del planovolumetrico delle tavole n. 1-2-3 e 4 e copie della tipologia delle ville da realizzare, a firma Geometra Giovanni Impastato;VISTO il parere reso dall’Assessorato Territorio ed Ambiente – p.llo n. 74389 del 01.10.2008 – indirizzato al Comune di Isola delle Femmine ed introitato in data 10.10.2008 –con nota p.llo n. 12236, in risposta al quesito posto da questo U.T.C. con nota p.llo 7611 del 11.06.2008, sulla possibilità di rilascio di concessioni dirette su lotti interclusi o residui in zona “B” e “C”;VISTO il parere della C.E.C. del 12.12.2008, (pratica edilizia n. 11/2008) con la quale esprime all’unanimità parere favorevole a condizione che: 1) il richiedente costituisca servitù di passaggio carrabile e per i servizi di larghezza non inferiore a m. 6 per potere accedere all’area che intende cedere al Comune; 2) le sagome dei fabbricati indicati nella planimetria generale siano meramente indicativi;VISTO il parere della C.E.C. del 22 gennaio 2009, espresso favorevolmente alle seguenti condizioni:1) Venga stipulato atto unilaterale d’obbligo, prima del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dei singoli corpi di fabbrica, per la cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area prevista;2) Venga urbanizzata con manto stradale, luce, rete idrica e fognaria, la stradella di accesso ai lotti entro la fine dei lavori.3) Il richiedente costituisca servitù di passaggio carrabile e per i servizi per potere accedere all’area che si intende cedere al comune;4) Il fabbricato denominato “A” venga traslato verso NORD in modo che il distacco dalla stradella di accesso ai lotti non sia inferiore a mt. 5,00;5) Non vengano realizzati i pilastrini (di alcun tipo) all’interno dei distacchi dai confini.  Rettifica in planimetria dei corpi B e C in planimetria generale, dovendosi gli stessi specchiare.VISTA la nota di integrazione-documentazione introitata del 18/02/2009 - protocollo n° 3010, costituita dal progetto adeguato alle prescrizioni della C.E.C. del 22.01.2009, a firma del geometra Giovanni Impastato;Vista la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Pomiero Maria Grazia” e trasmessa con nota del 19/02/2009 - p.llo n. 3103, con la quale attesta: Di non essere sottoposta a procedimento penale per gli att. 416 bis “Associazione di tipo mafioso”, 648bis “Riciclaggio”, e 648 ter del Codice Penale; Di non aver

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subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis del Codice Penale;Vista la dichiarazione sostitutiva sottoscritta con nota p.llo n. 3103 del 19.02.2009, ai sensi degli articoli 46 e 47, 75/76 del DPR n. 445/2000, dal progettista incaricato, il Geom.  Impastato Giovanni, nato a Partinico il 21.03.1951 ed iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Palermo al n. 2403, con la quale dichiara che nel caso specifico del progetto inoltrato in data 11.07.2008 – p.llo n. 8891 e successive integrazioni, non ricorrono i presupposti per la redazione del progetto degli impianti tecnologici (idrico, elettrico e climatizzazione) come indicato nell’articolo 5 del DM 37/2008 – comma 2°. (…);Vista la dichiarazione, sostitutiva sottoscritta in data 19.02.2009 – p.llo n. 3103, ai sensi degli artt. nn. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla sig.ra Pomiero Maria Grazia, che in riferimento alla richieste del 11.07.2008 – p.llo n. 8891 e successive integrazioni, l’atto di compravendita racc. n. 45811 – rep. n. 15751 del 30.07.2002 – stipulato presso il notaio Marcello Orlando, e registrato in Palermo il 09.08.2002 – al n. 3535, è conforme all’originale;Visto l’atto di vincolo a parcheggio del 05/03.2009, redatto ai sensi della L. n. 765 e della Lr. 19/72 e ss.mm.ii., sottoscritto dalla ditta istante presso questo Comune il Segretario Comunale, il Dr. Manlio Scafidi, identificato al repertorio n. 860/2009 – trascritto in data  12.03.2009  ai nn. 22312/16140. Con tale atto viene vincolata un’area a parcheggio per una superficie complessiva di mq. 135,00, distinta in tre aree, ciascuna di 45,00 mq. Il tutto sul lotto identificato al catasto terreni al fg. n. 1 – p.lle nn. 927, 935 e 941.  Vista la nota p.llo n. 4692 del 19.03.2009 – con la quale la ditta istante, trasmette il deposito del Genio Civile di Palermo, p.llo n. 6170 C.5 del 18/03/2009 – ai sensi della L. 64/74 art. 17 - per la “costruzione di tre ville con struttura portante in c.a., a due elevazioni f.t. oltre sottotetto con copertura a falde, site in viale della Torre, su terreno identificato al NCT al fg. 1 –p.lle nn. 927-935-941. Dalla deposito dei calcoli presso il genio civile, risulta che:il progettista e direttore dei Lavori delle strutture è: l’ingegnere LA DUCA ANTONINO, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 4847, e residente in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 45;il Direttore dei lavori dell’architettonico è: il Geometra Impastato Giovanni, residente in Isola delle Femmine, vis Romeo n. 121 – iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Palermo al n. 2403;il collaudatore statico nominato è: l’ing. Barbozza Carlo , residente in Palermo, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 4177;i lavori saranno realizzati dalla stessa ditta concessionaria “Sorelle Pomiero snc”;Vista la Delibera di Giunta n. 30 del 27/03/2009, con la quale la ditta istante è autorizzata, su richiesta presentata in data 18.03.2009 – p.llo n. 4615, alla monetizzazione in sostituzione di porzione di terreno pari a mq. 192 (quota parte dell’area identificata al NCT al fg. 1 – p.lla n. 941), per un ammontare di € 29.760,00;Vista la nota di questo U.T.C.- p.llo n. 7677 del 08.05.2009 con la quale viene effettuata la richiesta di pagamento per la monetizzazione di porzione della area di cui alla D.G.C. n. 30 del 27/03/2009;Vista la ricevuta del bonifico bancario del 12/05/2009 – effettuato presso la Banca Nuova, agenzia di Isola delle Femmine – per importo pari ad € 29.760,00 – rif. 0102761/2/51/0, a titolo di monetizzazione aree di cui alla D.G.C. n. 30/2009;

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Visto il parere favorevole dell’AUSL del 27/02/2009 – p.llo n. 312/IP, introitato in questo Comune con nota p.llo n. 3095/3570 del 02/03.2009;Vista la dichiarazione sostitutiva del 07/05/2009 – p.llo n. 7572, sottoscritta dal Geometra Impastato Giovanni, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, al n. 2403, nella qualità di progettista incaricato, il quale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – articoli nn. 46, 47,75 e 76, dichiara “di avere trasmesso presso la Soprintendenza ai BBCCAA di Palermo, in data 09 maggio 2008 – p.llo n. 2011 e successiva integrazione del 11/07/2008 –p.llo n. 3116, lo stesso progetto che ha ottenuto il parere favorevole della C.E.C., relativo l’intervento di concessione edilizia, e che dalla data della ultima integrazione trasmessa alla Soprintendenza ai BBCCAA, sino alla data odierna, sono decorsi oltre 120 giorni, senza richiesta di integrazione o sospensione da parte della Soprintendenza ai BBCCAA.” ….”intendendo, quindi il parere della soprintendenza ai BBCCAA assentito, come previsto dall’articolo 46 della Legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004.  Vista la lettera dei pagamenti p.llo n. 7891 del 14/05/2009, dovuti a titolo di oneri concessori per i tre copri di fabbrica – determinati dal progettista incaricato, trasmessi in data 19.03.2009 – con nota p.llo n. 4692, e ritenuti congrui dall’U.T.C.Gli oneri concessori dovuti, ammontano complessivamente ad € 17.775,60, cosi suddivisi: a) € 11.346,39 per oneri di urbanizzazione. b) € 6.429,21 per costo di costruzione.Relativamente agli oneri di urbanizzazione risulta versata con bollettino postale n. vcy 0957 del 14/05/2009, € 2.269,28 a titolo di 1° rata;Le restanti 4 (quattro rate), di eguale importo pari ad € 2.269,28, per oneri di urbanizzazione dovranno essere pagate entro le seguenti date: 1) 11 novembre 2009; 2) 10 maggio 2010; 3) 06 novembre 2010; 4) 05 maggio 2011;Relativamente al costo di costruzione risulta versata con bollettino postale n. vcy 0959 Del 14/05/2009, pari ad € 1.928,76, a titolo di 1° rata;Le restanti 2 (due) rate del costo di costruzione dovranno essere pagate entro le seguenti date:1) € 1.928,76 entro un anno dalla data di inizio dei lavori; 2) € 2.521,68 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.Visto il bollettino di pagamento di € 516,00 per diritti di segreteria – n. vcy 0958 del 14.05.2009Viste le polizza fidejussorie nn. 53375659 e 53375660 del 14/05/2009, stipulato presso l’agenzia di UNIPOL UGF assicurazione di Carini, a garanzia degli importi residui degli oneri di urbanizzazione, pari ad € 9.077,11 ed a garanzia del costo di costruzione residuo pari ad € 4.500,45;Visto il P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;Visto IL P.R.G. ed i relativi emendamenti adottato con Delibera n. 33 del 01/08/2007;Visto il modello ISTAT n. 02152011;Per tutto quanto sopra;RILASCIAfatti salvi i diritti di terzi, alla “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, la concessione edilizia per la realizzazione da eseguirsi sul lotto di terreno censito al N.C.T. al foglio di mappa n° 1 – p.lle nn. 927-935 e 941, consistenti nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e della realizzazione di tre villette unifamiliari su due livelli fuori terra, ciascuna di mc.

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429,30, identificate con la tipologia A, B e C, superficie massima coperta al piano terra pari a mq.  77,25. Il tutto su un lotto esteso catastalmente complessivamente mq. 1975 Tale concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, costituto da 7 (sette) tavole, qui appresso indicate: 1) tavola n. 1 - relazione tecnica – p.llo n. 15023 del 12.12.2008; 2) - tavola n. 2 – stralci – p.llo n. 15023 del 12.12.2008; 3) - tavola n. 3 – planimetria scala 1:500 - p.llo n. 3010 del ½.2009; 4) - tavola n. 4 – reti tecnologiche – scala 1:500; 5) - tavola n. 5 – planimetria scala 1:200 – profilo long. – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; 6) - tavola n. 6 –elaborati grafici – villetta tipo “A” – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; 7) - tavola n. 7 – elaborati grafici – villette tipo “B” e “C” – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; che ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui al parere della C.E.C..e dei citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:

L’INIZIO DEI LAVORI È SUBORDINATO:A) Alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);B) Alla trasmissione presso questo UTC del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile realizzatrice, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;C) alla trasmissione del progetto per il risparmio energetico in ottemperanza alla normativa vigente in materia;D) alla sottoscrizione del progetto degli impianti tecnologici dalle ditte esecutrici come previsto dal DM n. 37/2008;E) agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche;si specifica altresì che:Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione/concessione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e L. 47/85 e ssmmii;Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;Le opere dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio della presente ed essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85;Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;

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La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento;·         Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78 e 37/85 e L.47/85;Si autorizza l’apertura al cantiere e l’allaccio idrico per uso cantiere.Il Responsabile del I servizioArch. Sergio ValguarneraIl Responsabile del III SettoreArch. Sandro D’ArpaSI CERTIFICASu conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal ………………….. al ………………... e che contro la stessa ………..… sono stati presentati opposizioni o reclami.Isola delle Femmine, ………………….. Il Segretario ComunaleDr. Manlio ScafidiLa sottoscritta societa Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, DICHIARA di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II.  di Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.Isola delle Femmine, ...........................IL CONCESSIONARIO……………………………………………..

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 DEL 24/05/2011Oggetto: Valutazione sulla proposta di revoca delibera di Giunta Minicipale n 18 del 16/02/2009 di autorizzazione a monetizzare la superficie di terreno da cedere per opere di urbanizzazione secondaria  e della conseguente delibera di giunta Municipale n 30 del 27/03/2009.

L’anno 2011 e questo giorno 24 del mese di maggio, alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof Gaspare, nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.

Presenti:

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PORTOBELLO Prof. GASPARE SindacoRISO Prof. NAPOLEONE AssessoreAIELLO Sig. PAOLO Assessore AnzianoAssenti:PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice SindacoCUTINO Dott. MARCELLO AssessoreTotale Presenti: 3 Totale Assenti: 2con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIOIl Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.Il responsabile del settore III, arch. Sandro D’Arpa, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:“Valutazione sulla proposta di revoca delibera di Giunta Municipale n. 18 del 16/02/2009 di autorizzazione a monetizzare la superficie di terreno da cedere per opere di urbanizzazione secondaria” e della conseguente delibera di Giunta Municipale nn. 30 del 27/03/2009.

LA GIUNTA COMUNALEPremesso che:• sono state rilasciate concessioni edilizie per la realizzazione di immobili a destinazione civile, su lotti di terreno ricadenti in zona “C”, la cui superficie è inferiore a quella minima prescritta per la redazione di piani di lottizzazione convenzionata;• in data 14/05/2002 sono decaduti i vincoli espropriativi nei comparti dei piani particolareggiati delle zone “C”;• l’art. 3 del D.M. 1444 del 02/04/1968 recita “Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie…”;• viste i numerosi pareri e circolari dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, secondo i quali è possibile monetizzare per intero, su lotti di modeste entità, le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;• vista la giurisprudenza in merito;• considerato che la cessione di aree per l’urbanizzazione secondaria nei lotti sopra menzionati produrrebbe la formazione di tante piccole aree con estensione insufficiente a qualsiasi utilizzo pubblico;• comparata la pubblica utilità derivata dalla cessione di tali aree, con pubblica utilità derivata dalla loro monetizzazione;• vista la delibera n. 18 del 16/08/2008 con la quale la Giunta Municipale ha consentito, su richiesta dell’interessato, la monetizzazione delle aree in sostituzione della loro cessione per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, secondo gli standard stabiliti dal D.M.  1444/1968 e ss.mm.ii., qualora la superficie di terreno da cedere sia insufficiente a qualsiasi utilizzo pubblico o non funzionale per la collettività, tale da non giustificare la realizzazione di una opera pubblica;• vista la delibera successiva n. 30 del 27/03/2009 con la quale la Giunta Municipale ha autorizzato la ditta Pomiero Maria Grazia nata a Isola delle

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Femmine il 09/12/1968 nella qualità di legale rappresentante della “Sorelle Pomiero s.n.c.” a monetizzare la superficie di terreno da cedere al Comune per la realizzazione di un planivolumetrici;• vista la nota prot. 12805 del 01/03/2011 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente introitata al nostro prot. 4772 del 22/03/2001, che trasmette a questo Comune il voto n. 300 reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica in data 16/02/2011 in esito ad una ispezione proprio sulla pratica edilizia n. 13/08 intestata alla ditta “Sorelle Pomiero s.n.c.”;• considerato che la relazione istruttoria redatta dal ARTA Dipartimento Regionale dell’Urbanistica U.O. n. 2.1. a supporto del voto n. 300/11 del CRU, nella parte conclusiva (ancorchè alquanto contraddittoria con le motivazioni rese nel corpo della stessa), ritenendo illegittima la monetizzazione dell’area, lascia a questo Comune l’adozione del provvedimento di revoca della delibera di Giunta Municipale n. 30/2009;• Considerato che la revoca della delibera di Giunta Municipale n. 30/2009 non può avvenire senza la consequenziale revoca delle delibere di G.M. nn. 18/2009 e 31/2009, analoghe nei contenuti e nei principi;• Considerato, infine che con delibera n. 30/2009 la giunta ha autorizzato la ditta Pomiero Maria Grazia al pagamento della somma di € 29.760,00 (ventinovemilasettecetosessanta/00) in sostituzione della cessione di una porzione di terreno pari a mq. 192 per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;• Considerato, infine che la revoca delle superiori delibere di Giunta Municipale comporta la cessione a titolo gratuito al Comune di un’area di mq. 192, e la restituzione alla ditta della somma di € 29.760,00 (ventinovemilasettecetosessanta/00) da far valere sul bilancio Comunale;• Considerato che la cessione di mq. 192 di terreno mal si presta a qualsiasi utilizzo a fini pubblici data la limitata estensione;• Vista la nota del 14 aprile 2011 prot. 6224 con la quale è stato comunicato alla ditta l’avvio delprocedimento di annullamento della monetizzazione;• Vista la nota prot. 6347 del 18/04/2011 con la quale la ditta ha inoltrato a questo Comune una memoria difensiva;• Vista la nota prot. 7080 del 29/04/2011 dell’Arch. Sandro d’Arpa;• Considerato che la potestà dei superiori atti (delibere nn. 18 e 30/2009) è di esclusiva competenza della Giunta Municipale;• Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA• Di non revocare la delibera di Giunta Municipale n. 18 del 16 febbraio 2009 con la quale è stata consentita, su richiesta dell’interessato, la monetizzazione delle aree in sostituzione della loro cessione per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, secondo gli standard stabiliti dal D.M. 1444/1968 e ss.mm.ii., qualora la superficie di terreno da cedere sia insufficiente a qualsiasi utilizzo pubblico o non funzionale per la collettività, tale da non giustificare la realizzazione di una opera pubblica, ed è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale, in presenza di apposita richiesta di monetizzazione, di studiare ogni singolo caso, fornendo una relazione a supporto della specifica deliberazione della Giunta Municipale, sulla convenienza della cessione dell’area per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, o in alternativa la sua

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monetizzazione, e ciò in riferimento alla estensione della porzione di terreno da cedere, alla sua ubicazione, al suo rapporto con le vie di comunicazione, al suo rapporto con il centro abitato, ed in generale alla sua fruibilità da parte del pubblico;• Di non revocare la delibera di Giunta Municipale n. 30 del 27/03/2009 con la quale è stata autorizzata, in riferimento alla richiesta di concessione edilizia prot. 10023 del 06/05/2008, la ditta Pomiero Maria Grazia nata a Isola delle Femmine il 09/12/1968 nella qualità di legale rappresentante della “Sorelle Pomiero s.n.c.” di Pomiero Maria Grazia con sede in Isola delle Femmine via Salvatore D’Acquisto n. 2 partita Iva 04981150826, alla monetizzazione della somma di € 29.760,00 (ventinovemilasettecetosessanta/00) in sostituzione della cessione di una porzione di terreno pari a mq. 192 per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativi alla proposta indicata in oggetto:Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazioneil responsabile del settore IIIF.to arch. Sandro D’Arpa

LA GIUNTA COMUNALEVista la relazione del responsabile del III settore tecnico arch. Sandro D’Arpa allegata alla proposta di deliberazione di cui in premessa, dalla quale si evince che per quanto riguarda la Ditta sorelle Pomiero snc “ non si ravvisa il vantaggio alla cessione dell’area da parte della Ditta“ e che “ una porzione di terreno così limitata non avvantaggia la collettività in alcun modo“, stante che l’intervento risulta inserito in un contesto ampiamente urbanizzato;Considerato che analoga valutazione viene fatta dal responsabile del settore tecnico in merito a quanto previsto dalla delibera della G.M. n°18/2009, laddove lo stesso afferma di ritenere la superficie di terreno da cedere insufficiente a qualsiasi utilizzo pubblico e non funzionale per la collettività, in quanto non consentirebbe la realizzazione di una opera pubblica, e ciò in riferimento alla estensione della porzione di terreno da cedere, alla sua ubicazione, al suo rapporto con le vie di comunicazione, al suo rapporto con il centro abitato, ed in generale alla sua fruibilità da parte del pubblico;Ritenuto, pertanto, di non dover modificare in alcun modo quanto in precedenzadeliberato con propri atti di Giunta Comunale n°18 del 16/02/2009 e n°30 del 27/03/2009

DELIBERADi non modificare in alcun modo quanto in precedenza deliberato con propri atti n°18 del 16/02/2009 e n°30 del 27/03/2009, stante l’attestazione del tecnico comunale in ordine all’inutilizzabilità di tutte le aree interessate per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, secondo gli standars stabiliti dal decreto ministeriale 1444/1968 e successive modifiche ed integrazioni delle aree di cui alle succitate delibere

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Firmati all’originale:

IL PRESIDENTEF.to PORTOBELLO Prof. GASPAREL’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIOF.to AIELLO Sig. PAOLO F.to SCAFIDI Dott. MANLIOCopia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì27/05/2011Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,CERTIFICASu conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/05/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91IL MESSO COMUNALEF.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE_ E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___ come prescritto dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma.  _ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità;_ su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97);_ su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) Firmato il Segretario ComunaleCHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 10/06/2011_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91);_ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91;_ decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, (art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di annullamento;_ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18,comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____

 Firmato il Segretario Comunale AL PRESIDENTE DEL C.C. AL SINDACO

Oggetto: Dichiarazione consiliare "Rinascita Isolana", seduta del 31.01.2011. Punto n. 3 all'Ordine del GiornoL'opposizione consiliare non riesce a comprendere per quali ragioni un U.T.C. ormai alla deriva con un Capo Settore che afferma pubblicamente di aver presentato le dimissioni - dove siano custodite e da cosa siano motivate non è dato saperlo - e con una valanga di pratiche edilizie all'attenzione della Magistratura, si ostini a proporre delle varianti al P.R.G.Quest'Amministrazione ha apertamente operato come se la pianificazione consiliare non esistesse, rilasciando dirette concessioni - secondo quanto

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dichiarato da tecnici terzi!!! - in violazione della normativa urbanistica, accettando il concretizzarsi di incredibili speculazioni, consentendo che il territorio di Isola delle Femmine venisse coperto di cemento in spregio di quanto contenuto nello strumento urbanistico e, last but not least, malgrado i rilievi dei funzionari dell'A.R.T.A. Sicilia, non si è minimamente peritata di revocare provvediemtni giudicati come illegittimi.Come abbiamo avuto modo di evidenziare in altre occasioni, intervenire su un P.R.G. in corso di approvazione  è giuridicamente inopportuno - vieppiù in considerazione della presenza di un responsabile di Settore prossimo ad abbandonare l'incarico - e politicamente patetico.Le motivazioni apparentemente sottese alla modifica in oggetto rientrano nella verde foglia di fico di cui l'Assessore Cutino si serve periodicamente, per dare un senso alla sua pervicace difesa della poltrona che avrebbe dovuto abbanmdonare da tempo, anche in considerazione dei recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno coinvolto Bruno Pietro.Oggi, proprio in relazione a provvedimenti  emessi  dall'U.T.C., il Sindaco e l'Assessore Riso sono accusati di abuso d'ufficio e omissione d'atti d'ufficio; Isola è disseminata di cantieri fermi, costruzioni mai iniziate, immobili seuquestrati, ville in attesa di tempi migliori...In tutta onestà quest'assise non può offriere - etsi Deus non daretur - una maschera ambientalista al Cutino, anzi ha l'obbligo morale di rinnovare l'appello alle dimissioni dell'Assessore, nella speranza che l'esempio dell'Arch D'Arpa - a prescindere dale personali motivazioni che hanno determinato ovverro stanno per determinare la sua decisione - lo ispiri per il meglio.I Consiglieri Comunali Isola delle Femmine 31 gennaio 2011   

AL PRESIDENTE DEL C.C. AL SINDACO

Oggetto: Dichiarazione preliminare  "Rinascita Isolana", seduta del 31.01.2011.    Il Gruppo consiliare " Rinascita Isolana" solleva formale contestazione in merito al tardivo deposito degli atti relativi agli argomenti all'Ordine del Giorno della presente seduta assembleare.A mente dell'art 18 c. 1 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la documentazione predetta avrebbe dovuto esser messa adisposizione dei consiglieri presso la Segreteria Comunale almeno 3 giorni prima dell'adunanza, onde garantirne la relativa consultazione.Voi è però che, nel caso di specie, giovedi 27.01.2011 alle ore 15 il consigliere Caltanisetta, recatosi presso gli Ufficoi Comunali proprio al fine di accedere agli atti, non rinveniva che una documentazione incompleta e disordinata, di cui lo stesso chiedeva - per opportuno riscontro - copia.Dopo alcuni minuti d'attesa - obiter dictum - il capo gruppo di opposizione veniva verbalmente aggredito dal sindaco, appena sopraggiunto, che lo invitava ad allontanarsi dagli uffici in modo assai scortese e lo spingeva materialmente oltre l'ingresso del protocollo.Risulta persino superfluo stignatizzare la gravità dell'accaduto, che peraltro corrisponde perfettamente al modus operandi seguito da quest'Amministrazione nei rapporti con la minoranza e con la cittadinanza tutta.

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Le superiori evidenze le impongono, Presidente, di procedere ad una nuova convocazione dell'assise civica e rendono necessaria una verifica dell'operato del personale di segreteria incaricato di predisporre il fascicolo cotenente  gli atti consiliari.A margine la invitiamo, Presidente, a verificare quanto occorso il 27 genaio 2011 adottando i provvedimenti che Ella riterrà congrui, a salvaguardia della dignità e delle prerogative istituzionali dei consiglieri comunali.Isola delle Femmine 31 gennaio 2011I Consiglieri Comunali Rinascita Isolana  

AL PRESIDENTE DEL C.C. AL SINDACO

Oggetto: Dichiarazione consiliare  "Rinascita Isolana", seduta del 31.01.2011. Punto 5 all'Ordine del Giorno Il Gruppo consiliare " Rinascita Isolana" esprime sincero stupore e profonda amarezza per quanto contenuto nella proposta dirigenziale di adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al d. lgs 150/2009.Ancora una volta l'Amministrazione ed i suoi selezionati Capi Settore dimostrano di aver equivocato il richiamo alla meritocrazia e alla rpoduttività del pubblico impiego, realizzato dal Governo col c.d. decreto Brunetta.La proposta oggi sottoposta all'attenzione dell'assise civica è irricevibile sotto un triplice profilo:

In primis, suggerendo al possibilità di individuare dei Responsabili di Settore anche al di fuori della pianta organica, appalesa il negativo giudizio della Giunta nei confronti del personale del Comune e, oltre ad offendere la professionalità dei dipendenti di categoria D già in servizio, apre la strada ad inaccettabili sperperi e a scelte di natura squisitamente clientelare,

In secundis, ritenendo necessaria l'istituzione di un Nucleo di valutazione dell'attività dei dipendenti, dimostra l'assoluta insensibilità dell'Amministrazione per quanto recentemente occorso presso gli Uffici Comunali evidenzia il persistere di atteggiamenti parafeudali nella gestione dei rapporti tra potere politico, dirigenti e personale;

Infine, ancorando promozioni, premialità e carriere a procedure selettive, rende ancor più fosco il futuro dei lavoratori del Comune di isola delle Femmine, pericolosamente esposti ad un rigido controllo e al costante rischio di politicizzazione e mortificazione dei propri diritti sindacali e di cittadini.

Anticipando il voto contrario  alla proposta de qua, "Rinascita Isolana" rivolge sin d'ora al Presidente la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, per discutere in ordine alla problematica afferente il "Progetto Comune Digitale e Trasparente", i drammatici fatti allo stesso collegati e le dichiarazioni - secondo quanto riferito da una pluralità di dipendenti, invero inopportune e assolutramente inaccettabili - di Sindaco e Segretario Comunale, rese durante l'assemblea del personale dello scorso giovedì.L'opposizione consiliare ribadisce come sia inammissibile qualsiasi pressione degli organi politici sugli impiegati e parimenti ingiustficabili atteggiamenti di critica, ostruzionismo, avvilente ed immotivato controllo, degli

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Amministratori nei confronti dei dipendenti ritenuti -siamo dolorosamente costretti a servirci del lessico della Giunta Portobello "infedeli".E' paradossale che la minoranza sia chiamata a difendere i diritti dei lavoratori, messi a rischio da un'Amministrazione il cui vicesindaco è fratello del Segretario Regionale della CGIL - Funzione Pubblica!!!Evidentemente altri parenti del Palazzotto - rectius  affini - riescono ad incidere in modo più significativo sulle scelte della Giunta e di alcuni suoi Capi SettoreIsola delle Femmine 31 Gennaio 2010 I Consiglieri Comunali Rinascita Isolana

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2011/01/blog-post_24.html

venerdì 12 marzo 2010

Consiglio Comunale Isola delle Femmine "infiltrazioni mafiose nella Pubblica Amministrazione"

Consiglio Comunale 12 marzo 2010 Isola delle Femmine "infiltrazioni mafiose nella Pubblica Amministrazione"

Sequestrate le Schede ElettoraliCaricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo.

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LICENZA EDILIZIA N 13 14 MAGGIO 2009 SORELLE POMIERO s.n.c. di Pomiero Maria Grazia Progettista

geom Giovanni Impastato ASSESSORE LL.PP.

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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE Provincia di Palermowww.comune.isoladellefemmine.pa.it*

Ufficio del Presidente del Consiglio

Prot. n° 3147 Lì 01 marzo 2010OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125, comma 5, del testocoordinato dal vigente ordinamento degli Enti Locali.Ai Signori Consiglieri ComunaliAl Signor SindacoAi Signori AssessoriAl Segretario ComunaleAlbo PretorioSEDEAl Comando di P. M.SEDEAlla Locale Stazione dei CarabinieriISOLA DELLE FEMMINEAll’Assessorato Regionale alla Famiglia,Alle Politiche Sociali, alle Autonomie LocaliVia Trinacria PALERMOAlla Prefettura U.T.G. PALERMOLe SS.LL., nella qualità, sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale convocata, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell’art. 215,

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comma 5 del testo coordinato dal vigente Ordinamento Enti Locali, giusta determina presidenziale n°04 in data odierna, presso la sala “Padre Bagliesi”, sita nei locali comunali di Via Palermo, il giorno 12 marzo 2010, alle ore 18,00 per la trattazione del seguente argomento:1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;2. Discussione in ordine alle richieste del gruppo consiliare “Rinascita Isolana” su asserite “Infiltrazioni Mafiose”;3. Interrogazioni.Si avverte che ai sensi dell’art. 30 della L.R. 3 Giugno 1986, n.9, come sostituito dall’art. 21 della L.R. n.26/93, la mancanza del numero legale degli intervenuti comporta la sospensione di un’ora della seduta.Se alla ripresa dei lavori non venisse raggiunto, o dovesse venire meno, il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.Distinti Saluti.Il Presidente del Consiglio ComunaleRag. Alessandro GiucastroAtto numero 07 del 12-03-2010 Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.Alle ore 18,00 constatata in aula la presenza di n°12 consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a passare alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Preliminarmente nomina quali scrutatori che lo assisteranno nell’accertamento dell’esito delle votazioni i Conss. Rosaria Riso, Guttadauro e Mignano.Preliminarmente il Presidente invita i Consiglieri ad un dialogo serio e pacato stante la delicatezza degli argomenti;Si dà lettura della seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio di Segreteria:

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE“

IL CONSIGLIO COMUNALESentita la lettura, fatta dare dal Presidente, degli oggetti delle deliberazioni della seduta svoltasi in data 22 febbraio 2010 deliberazione n°04, 05 e n°06;Ritenuto dover approvare i relativi verbali;Vista la legge 8.6.1990 n. 142, recepita con modifiche dall’art.1 della L.R. 11.12.1991 n.48;Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DELIBERAApprovare i verbali della seduta precedente svoltasi in data 22 febbraio 2010 deliberazioni n°04, 05 e n°06.Atto numero 07 del 12-03-2010 Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO Allegato: DELIBERA C.C. 007.10.pdf (7 kb) Atto numero 08 del 12-03-2010 Oggetto: Discussione in ordine alle richieste del gruppo consiliare "Rinascita Isolana" su asserite "infiltrazioni mafiose".Il Presidente, nell’aprire la discussione, preliminarmente si augura che nel dibattito sulle infiltrazioni mafiose si evitino sterili polemiche che facciano perdere solo tempo e che si affronti, invece, con serenità, un problema di

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notevole rilevanza per questa collettività. Precisa, quindi, le modalità con cui si svolgerà la discussione. Il Cons. Caltanissetta dà lettura di una relazione illustrativa dell’argomento che dichiara essere condivisa da tutti i componenti il gruppo “Rinascita Isolana”. La dichiarazione viene allegata a verbale per costituirne parte integrale e sostanziale. Si dà atto che entra in aula il Cons. Lucido Salvatore. Presenti. N.13.Il Presidente evidenzia come sia suo preciso obbligo tutelare gli attuali consiglieri risultati eletti nelle scorse amministrative del giugno 2009 e, in tal senso, chiede ripetutamente di conoscere quali accuse possano essere mosse a componenti di quest’organo valutando gli atti dallo stesso adottati, prescindendo da lontane situazioni di infiltrazioni mafiose. Ribadisce come si continuino a ripetere accuse inesistenti laddove non sostanziate da specifici atti deliberativi regolarmente adottati da cui dette accuse siano desumibili.Il Cons. Caltanissetta evidenzia come egli nella propria relazione abbia citato una sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce cosa debba intendersi per infiltrazione mafiosa.Il Presidente ribadisce che debbono essere evidenziati, laddove esistenti, i provvedimenti adottati da questo Consiglio da cui possano desumersi le accuse mosse. Il Cons. Caltanissetta afferma che questo Consiglio non ha adottato alcun provvedimento che possa dare adito all’accusa di infiltrazione mafiosa ma occorre valutare nella sua interezza l’attività dell’Amministrazione e degli uffici. Il Consigliere Battaglia evidenzia come nella relazione manchi un collegamento tra le situazioni pregresse e la realtà odierna.Il Sindaco chiede di conoscere se l’infiltrazione cui si riferisce il gruppo “rinascita isolana” ha valenza storica ovvero se invece abbia ripercussioni sull’attuale attività amministrativa.Il Cons. Caltanissetta risponde che il richiamo storico è propedeutico alla situazione attuale,. Si riportano, infatti, situazioni pregresse in quanto funzionali a delineare il passato di soggetti che oggi continuano ad avere rapporti con amministratori comunali. Nello specifico, si indicano i comportamenti complessivi tenuti in periodi immediatamente precedenti e successivi alle elezioni.L’Assessore Cutino afferma di aver già chiarito la sua posizione nella seduta consiliare dell’1.2.2010, ma, pare, che le sue affermazioni non siano state comprese appieno.Ritiene grave il comportamento del gruppo “Rinascita Isolana” laddove questo asserisce in maniera categorica la presenza di infiltrazioni mafiose. La loro relazione parte da un’analisi riconducibile all’ultimo ventennio senza evidenziare atti ben circoscritti basati su una disamina di congetture prive di riferimenti certi ed attuali. L’accusa non viene giustificata con atti, per cui la dichiarazione risulta denigratoria e non potrà che dar luogo ad ulteriori querele.Dal punto di vista giuridico amministrativo non sussistono situazioni di ineleggibilità ed incandidabilità a suo carico, il legislatore pone dei limiti ben precisi alle possibili cause di incompatibilità, tra queste rientra la parentela o affinità fino al secondo grado con condannati per mafia ed in tale situazione egli non rientra affatto; in ogni caso, tiene a sottolineare che il suo caso afferisce ad una situazione di affinità che dal punto di vista giuridico amministrativo, appare ben diversa; ne consegue che le affermazioni del gruppo risultano essere calunniose e diffamatorie; del resto analoga situazione familiare potrebbe essere rilevata a carico del Cons. Mignano; ma il Cons. Caltanissetta si stupisce di quanto accade nella parte avversa, ma non guarda

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a quanto accade all’interno del suo gruppo di appartenenza laddove persone rispettabilissime si trovano ad avere anch’essi parenti condannati per mafia.È notorio che gli intrecci di parentela ed affinità in una piccola comunità possono essere molteplici e non è giusto che le colpe di un singolo componente ricadano sull’intero ceppo familiare.Nella relazione vengono citati fatti passati che nulla hanno a che vedere con l’attuale Amministrazione.L’unico atto serio che questo consiglio Comunale è stato chiamato a votare è stato l’assegnazione di un immobile confiscato alla mafia. Il fatto che il gruppo “Rinascita isolana” non abbia partecipato alla discussione dovrebbe comportare le dimissioni del capogruppo, Cons. Caltanissetta.Riafferma con forza di non aver scheletri nell’armadio e di poter procedere a testa alta sia in funzione della propria storia personale che di quella professionale, confermando di aver sempre operato per il bene della collettività. Ribadisce la richiesta di dimissioni del Cons. Caltanissetta per essersi costui rifiutato di partecipare ad una decisione di rilevanza politica nella lotta alla mafia. Vero è che la competenza all’assegnazione dell’immobile ricadeva sul Sindaco, ma questi ha voluto dare un segnale forte, dando al Consiglio la possibilità di esprimersi sull’argomento, essendo il Consiglio Comunale l’Organo che maggiormente rappresenta questa collettività.Nel votare di destinare l’immobile confiscato alla mafia nel nostro territorio, destinandolo a Caserma dei Carabinieri l’Amministrazione e il gruppo consiliare di maggioranza hanno dato dimostrazione della propria libertà e dell’assenza di condizionamenti.Il gruppo “Rinascita Isolana” si è, invece, defilato violando le previsioni del “Codice etico contro la Mafia”; di conseguenza, in assenza di dimostrate giustificazioni, il capo di detto gruppo ha l’obbligo morale di dimettersi. Ricorda di essere stato il promotore, unitamente ai Consiglieri Puccio del Comune di Capaci e Caruso del Comune di Torretta, dell’adozione del Codice etico contro la mafia, in un primo momento all’interno dell’Unione dei Comuni e successivamente in questo Consiglio Comunale.Ricorda, come il surrichiamato Codice Etico preveda che, per muovere accuse di vicinanza alla mafia, siano necessari alcuni presupposti fra i quali la frequentazione con soggetti condannati per reati di mafia, frequentazioni che nel suo caso non esistono. La richiesta di dimissioni avanzata dal Cons. Caltanissetta risulta, pertanto, inopportuna in assenza di specifiche situazioni in grado di supportarla. Il Presidente, ponendo fini dai clamori suscitati in aula dall’intervento del Cons. Cutino, invita i Consiglieri alla calma, confermando che la competenza all’assegnazione dei beni confiscati a soggetti condannati per mafia ricade sul Sindaco, ma condivide l’opinione che questi ha voluto fare un atto nobile coinvolgendo il Consiglio Comunale.Il Cons. Mignano dissente da quest’ultima affermazione del Presidente, sostenendo che il Sindaco si sia voluto lavare le mani.Il Cons. Caltanissetta, udite le dichiarazioni del Cons. Cutino, precisa alcuni aspetti giuridici, a suo parere non compresi appieno. Invita ad evitare la tendenza a ridurre il confronto ad una battaglia personale che comporta un accanimento nei suoi confronti.Detto accanimento, infatti, è indice di incapacità a gestire la situazione con canoni democratici.In merito alle asserite infiltrazioni mafiose, queste non devono essere dimostrate dall’opposizione, ma debbono essere portate all’attenzione del

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Prefetto e del Ministro dell’Interno; in tal senso, l’opposizione deve segnalare tutte le fattispecie che possono risultare utili per le opportune valutazioni; e a ciò il gruppo sta adempiendo, segnalando le attività degli uffici.Nella relazione, infatti, risultano indicati una serie di atti che devono essere oggetto di valutazioni e considerazioni in quanto attinenti a periodi immediatamente precedenti e/o successivi alle elezioni; si è, infatti, entrati nell’analisi tecnica delle concessioni rilasciate. Che non esistano dubbi in ordine all’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a carico dell’Ass. Cutino è certo, tant’è che all’indomani delle elezioni amministrative del giugno 2009, questo Consiglio ebbe a convalidarne l’elezione a Consigliere Comunale. L’incompatibilità cui fa riferimento questo gruppo è quella politica citata nel Codice etico di lotta alla mafia che prevede più rigorose forme di selezione del personale politico, andando anche oltre le previsioni normative. L’Ass. Cutino ha ricordato di essere stato tra i promotori dell’adozione del Codice Etico, ma ciò non impedisce che egli, in primo luogo, abbia l’obbligo di rispettarlo. In merito all’allontanamento dall’aula laddove il consiglio fu chiamato ad assegnare il bene confiscato a persona condannata per mafia, questo gruppo, prima dell’allontanamento, ebbe a rilasciare una specifica dichiarazione che rende merito al comportamento assunto.L’Ass. Cutino ha avuto più volte occasione di precisare l’assenza di frequentazioni con il Sig. Bruno Pietro, ma ciò contrasta con i comportamenti assunti dall’Amministrazione, quali le concessioni edilizie rilasciate prima delle elezioni amministrative, nonché gli atti posti in essere subito dopo le stesse, quali, ad esempio, la nomina dei consulenti.Il Presidente ricorda che le concessioni edilizie sono oggetto di ispezione da parte del competente Assessorato Regionale e invita, pertanto, ad attendere le risultanze della stessa. Afferma, comunque, che il rilascio delle concessioni edilizie non risulta essere competenza dell’Amministrazione, bensì dell’U.T.C., verso il quale egli dichiara di avere ampia fiducia anche in conseguenza del notevole carico di lavoro e di responsabilità che lo stesso sopporta. Invita a rinviare la discussione sulle concessioni edilizie dopo che sarà stato acquisito l’esito dell’ispezione assessoriale.Ribadisce di essere fiero della disponibilità e dell’impegno sempre dimostrati dai funzionari dell’U.T.C.Il Cons. Riso, evidenziato come nella relazione del gruppo di minoranza si auspichi che l’Ass. Cutino si assuma le proprie responsabilità, afferma che le dimissioni dell’Ass. Cutino, lungi da costituire un aspetto della lotta al fenomeno mafioso, causerebbero un grave danno per la collettività che verrebbe privata del suo prezioso apporto nell’interesse del paese. Invita a limitarsi alla denuncia di fatti concreti e solo in tali casi gli potranno essere mosse accuse.Il Cons. Caltanissetta evidenzia come si renda necessario il confronto democratico. Il Cons. Battaglia, quale Capogruppo, dà lettura di una dichiarazione del Gruppo “Progetto Isola”, condivisa da tutti i Consiglieri dello stesso. Il Cons. Caltanissetta, udita la lettura della nota del Cons. Battaglia propone l’istituzione di una Commissione consiliare ristretta che analizzi il problema dell’usura e del racket.Il Sindaco definisce ridicolo l’excursus sull’intera vita politica di questa collettività, excursus nel quale, tra l’altro, viene saltato un lungo periodo di tempo. Ritornando, infine, sull’invito al Consiglio a procedere all’assegnazione dell’immobile confiscato ad un cittadino condannato per mafia precisa che egli,

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nel relazionare sull’argomento, aveva fatto una premessa nella quale sottolineava il significato politico che si intendeva dare alla decisione del Consiglio. Dà, quindi, lettura di una nota che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.Il Cons. Caltanissetta evidenzia come il Sindaco non abbia spiegato le motivazioni in base alle quali è stata rilasciata la concessione edilizia di cui si fa cenno nella relazione del proprio gruppo, stante che, come relazionato, non può dichiararsi sussistente la fattispecie di lotto intercluso residuo. Invita il Sindaco a fornire una risposta tecnica sull’argomento e, in assenza di quanto richiesto, chiede che venga preso atto del fatto che il Sindaco non ritiene di dovere rispondere. Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, ringrazia i Consiglieri intervenuti ed esprime l’augurio che non si torni più sulla vicenda, anche in considerazione che problemi molto più pressanti richiedono l’intervento di questo Consiglio Comunale che deve procedere all’esame degli stessi con la massima solerzia ed attenzione.Discussione in ordine alle richieste del gruppo consiliare "Rinascita Isolana" su asserite "infiltrazioni mafiose".Atto numero 08 del 12-03-2010 Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO Allegato: DELIBERA C.C. 008.10.pdf (24 kb) Atto numero 09 del 12-03-2010 Oggetto: Interrogazioni.Il Presidente, invita il Cons. Caltanissetta, capo del gruppo “Rinascita Isolana” a dar lettura dell’interrogazione avente per oggetto “Ipotesi di persecuzione politica nei confronti del Consigliere Comunale Billeci Orazio”. Il Cons. Caltanissetta dà lettura dell’interrogazione citata acquisita al protocollo generale del Comune in data 21/01 c.a. al n°840. Il Sindaco dà, quindi, lettura della risposta scritta che allega al presente verbale per farne parte integrante.Il cons. Caltanissetta da lettura di una replica alle affermazioni del Sindaco che allega al presente verbale.Il Presidente, invita il Cons. Caltanissetta, capo del gruppo “Rinascita Isolana” a dar lettura dell’interrogazione avente per oggetto “Episodi di tensione all’interno della casa Comunale”.Il Cons. Caltanissetta dà lettura dell’interrogazione citata acquisita al protocollo generale del Comune in data 21/01 c.a. al n°841. Il Sindaco dà, quindi, lettura della risposta scritta che allega al presente verbale per farne parte integrante.Il cons. Caltanissetta dà lettura di una replica alle affermazioni del Sindaco che allega al presente verbale.Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusi i lavori. Sono le ore 19,54.

Infiltrazioni mafiose nell’Amministrazione di Isola delle FemmineRelazione Gruppo Consiliare

“Rinascita Isolana”Prima di entrare nel merito della relazione circa l’argomento all’ordine del giorno, è mio dovere ripercorrere i passaggi istituzionali che hanno caratterizzato l’azione del Movimento Politico “Rinascita Isolana” volta a far chiarezza sul delicato problema dei sospetti di infiltrazione mafiosa nell’Amministrazione di Isola delle Femmine.Innanzitutto il 6.08.09 i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato una richiesta di dimissioni dell’assessore Cutino Marcello e di revoca dell’incarico di consulente al geometra Impastato Giovanni, atteso che il

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“Codice etico contro la mafia” approvato dal Consiglio Comunale il 3.08.06, imponendo “forme nuove e più rigorose di selezione del personale politico”, invita a “rimuovere ogni causa di delegittimazione del proprio operato anche attraverso le dimissioni” in presenza di situazioni di incompatibilità con l’impegno politico determinate da “rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali profili penali”.Il legame di affinità intercorrente tra il Cutino e tale Bruno Pietro, condannato con sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, e tra il medesimo assessore e il geometra Impastato, rendevano – e rendono – necessario un passo indietro da parte dell’amministratore al fine di garantire un governo dell’ente locale al di sopra di ogni sospetto.Purtroppo alla richiesta in oggetto non ha fatto seguito l’auspicato atto di responsabilità da parte del Cutino, sicché il gruppo “Rinascita Isolana” si è visto costretto ad inviare al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Palermo, in data 4.10.09, una nota informativa per illustrare i profili problematici relativi all’Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine e sollecitare le contromisure del caso.Contestualmente l’opposizione consiliare ha richiesto – il 22.10.09 – la convocazione del C.C. per discutere proprio dell’argomento oggi all’ordine del giorno, ma all’istanza ha fatto seguito un’inopportuna replica del sindaco – che certamente non ha competenza in merito alla convocazione delle adunanze assembleari – e, solo in un secondo momento, una nota del Presidente Giucastro che ha invitato gli scriventi ad integrare la richiesta con una relazione illustrativa.A questo punto i consiglieri di minoranza hanno avviato un’attività di ricerca al fine di disporre del sostrato documentale necessario a sostenere le proprie tesi, peraltro in larga misura fondate su dati di fatto di agevole acquisizione, e hanno deciso dapprima di comunicare quanto accaduto e appreso al locale Comando dei Carabinieri (dicembre 2009) e successivamente di richiedere al Prefetto di avviare la procedura per l’accesso ispettivo presso il Comune di Isola delle Femmine, tramite memoria inviata il 27.01.10.Esaurito il necessario iter istituzionale, rispettoso delle gerarchie disegnate dalla Carta Costituzionale, il gruppo “Rinascita Isolana” ha depositato – l’11.02.10 – la relazione illustrativa che fa da premessa alla discussione odierna e costituisce non un approdo, ma un punto di partenza per la battaglia antimafia dell’opposizione.Del resto “lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, previsto dall' art. 143, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, richiede solo la presenza di elementi su collegamenti o forme di condizionamento che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle legittimanti l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe” (Cons. Stato, sez. IV, 24.04.06, n. 2615) ed in ogni caso “il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, pur non potendosi qualificare atto politico, non è neanche una sanzione vera e propria - tale da richiedere, quindi, un'istruttoria procedimentale tipizzata ex lege e apposite garanzie -, implicando piuttosto il riconoscimento di un'ampia discrezionalità in ordine alla rilevazione ed alla valutazione dei presupposti, anch'essi non tipizzati, con riferimento a specifici

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fatti antigiuridici, ma espressi invece in termini di comportamenti complessivi e di situazioni oggettive tali da determinare il pericolo di gravi disfunzioni sia all'interno dell'ente locale, sia all'esterno, sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica” (Cons. Stato, sez. IV, 22.02.07, n. 1004).Durante questi mesi l’Amministrazione Portobello ha cercato di mettere a tacere la minoranza negandole la disponibilità dell’aula consiliare per la realizzazione di un dibattito pubblico sul tema “Istituzioni e burocrazia: la sfida della legalità”; impedendole di intervenire al convegno-farsa dell’11.12.09 senza alcuna giustificazione plausibile; scegliendo l’indecorosa via della querela per evitare le asperità del confronto democratico.Fa sorridere che il sindaco continui a ricercare patenti di legalità e trasparenza e a rivendicare la destinazione dell’immobile assegnato al Comune di Isola delle Femmine – in seguito a confisca operata nei confronti del già citato Bruno Pietro – alla Caserma dei Carabinieri come proprio successo: egli si è limitato a delegare al Consiglio Comunale un atto di competenza del governo dell’ente locale, evitando la sgradevole evenienza di ritrovarsi un assessore in Giunta chiamato a defilarsi per conflitto d’interessi. E comprendiamo come la nostra dichiarazione in Consiglio abbia turbato il suo disegno. Del resto non è casuale che il 18.02.10 lo stesso Cutino Marcello non sia stato presente in Giunta in occasione del conferimento dell’incarico all’avv. Lo Bello per la costituzione nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proposto proprio da suo zio.Ma la strategia del sindaco incontra la pronta censura della giurisprudenza, infatti “le pubbliche dichiarazioni di un esponente politico locale, con le quali questi condanni l'operato delle organizzazioni criminali, non sono un elemento idoneo per infirmare la legittimità del provvedimento prefettizio di scioglimento di un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, quando le suddette dichiarazioni contrastino con il concreto "modus operandi", colluso e opaco, di consiglieri e assessori”. (Tar Campania, sez. I, 6.02.06, n. 1622). Ma entriamo nel merito della vicenda.Il risultato delle elezioni amministrative dello scorso giugno ha sollevato l’inquietante sospetto di un condizionamento del voto da parte di non meglio precisati “poteri forti”, ma già durante la campagna elettorale l’opinione pubblica isolana era pronta a scommettere sul sicuro exploit dei candidati del gruppo “Progetto Isola” Palazzotto e Cutino – cosa che, specialmente per il primo, un perfetto sconosciuto, un assoluto Carneade della politica isolana, appariva incomprensibile – perché rispettivamente “sostenuti” – uso le parole di esponenti del gruppo Portobello – da tali Pomiero Giuseppe e Impastato Giovanni.Queste però, così poste, sono semplici voci di popolo, nulla più di semplici “rumors”, per cui è stato necessario realizzare serie indagini, accuratamente documentate, sulle ragioni che hanno indotto tanta gente alle conclusioni di cui sopra.Perché un singolo cittadino poteva esser capace di sovvertire le sorti di una tornata elettorale? Perché il fratello del candidato sindaco della lista “Insieme” si era sentito dire che lo stesso cittadino avrebbe venduto una sua villa pur di vincere le elezioni? Perché un semplice geometra, che alle ultime elezioni aveva riportato 40 consensi, era reputato in grado di spostare gli equilibri politici isolani? Perché si continuava a far riferimento a “poteri forti”?

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L’esito della nostra ricerca oggi costituisce patrimonio cognitivo della nostra comunità e rappresenta il nostro modo di adempiere all’obbligazione naturale di informarvi e studiare anche le ragioni della depressione economica di Isola delle Femmine, della sua singolare disuguaglianza reddituale, dell’incredibile assenza di un desiderio di denuncia che si traduca in impegno civile. Perché questo, consigliere Riso, è fare il bene del Paese. Perché il coraggio della denuncia è la ragione prima per cui vale la pena sottrarre tempo a famiglia, lavoro, affetti e dedicarlo alla propria comunità. Questo per inciso.Nella geografia politica di Cosa Nostra, Isola delle Femmine ricade – stando alle ultime indicazioni del Ministero dell’Interno – nel Mandamento di San Lorenzo/Resuttana ed in particolare il suo territorio rientra nella sfera d’influenza di quella che viene comunemente denominata “famiglia di Capaci”.Per comprendere a fondo in che termini il nostro Paese risulti interessato dal fenomeno mafioso, abbiamo ritenuto opportuno muoverci sulla base dei documenti pubblici che hanno analizzato la realtà locale, delle sentenze della Magistratura, delle notizie apprese dalla stampa.E’ emerso un quadro a tinte fosche, che getta ombre su diversi personaggi che hanno apertamente sostenuto la campagna elettorale del gruppo “Progetto Isola” e del candidato a sindaco Portobello, e su soggetti che hanno ottenuto sorprendenti e tempestivi provvedimenti amministrativi alla vigilia del voto.In base alla relazione curata dal senatore Russo Spena nel 2000 – che il vicesindaco, per ragioni ideologiche, suppongo conosca – sulla storia drammatica dell’indimenticato Peppino Impastato e sul processo ai suoi assassini, il nostro Comune negli anni ’80 rientrava sotto il controllo della famiglia Badalamenti di Cinisi ed in particolare due società con sede in Isola delle Femmine – l’immobiliare B.B.P. snc e la Copacabana spa – erano di fatto, uso le parole del senatore, “nella piena disponibilità di Tano Badalamenti”, che le gestiva tramite persone di fiducia.Al fine di ottenere informazioni in ordine ai membri delle società suddette, operanti nel settore immobiliare e delle costruzioni, abbiamo provveduto a consultare la “Relazione della Commissione Parlamentare sul fenomeno della Mafia” presentata alle Camere dall’onorevole Abdon Alinovi il 16.04.85 – che sicuramente il geometra Dionisi conosce e su cui ha fondato una propria interrogazione parlamentare l’on. Angela Napoli qualche anno fa.Nello specifico, abbiamo esaminato il prospetto dei sequestri e delle confische di beni operate dalla Guardia di Finanza in forza della l. n. 646/82, la c.d. Rognoni-La Torre, primo intervento normativo volto ad attaccare il patrimonio dei mafiosi colpendo beni di provenienza illecita.Dai registri della GdF risulta che tra i componenti della Copacabana spa – la società immobiliare che, stando agli inquirenti, avrebbe dovuto reinvestire i proventi del traffico di eroina gestito dal clan Badalamenti, facendo fare “un salto di qualità all’organizzazione” – erano tali Billeci Salvatore e Rocco di Capaci, Bruno Pietro, Giuseppe e Giovanni di Isola delle Femmine, Badalamenti Vito e Leonardo di Cinisi (i figli di Tano) e Pomiero Giuseppe anche lui di Isola delle Femmine.Orbene, lo zio dell’assessore Cutino e gli zii del vicesindaco Palazzotto erano soci dei Badalamenti, loro referenti a Isola, destinatari di provvedimenti di confisca e – ça va sans dire – sospettati di “mafiosità”.Ma v’è di più, la società B.B.P. snc richiamata da Russo Spena, risultava costituita dai Bruno e da Pomiero che, pertanto, il senatore nel 2000 indicava come verosimili prestanome di Gaetano Badalamenti.

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Questa introduzione serve solo a presentarci i soggetti con cui ci rapportiamo oggi e ad introdurre eventi a noi più prossimi.Il 6.05.05 il Giornale di Sicilia ha pubblicato la notizia del sequestro per mafia di beni per 4 milioni di euro a due imprenditori edili di Isola delle Femmine, Bruno Pietro e Vassallo Giuseppe: del primo si ricordava il collegamento alla cosca mafiosa del boss Badalamenti ed il fatto che aveva partecipato “con altri personaggi della mafia di Capaci e Isola delle Femmine” – cito testualmente – alla società Copacabana spa realizzata per la lottizzazione di un vasto appezzamento di terreno; Vassallo Giuseppe, figlio di Vincenzo, veniva addirittura indicato come “il capo della famiglia mafiosa di Capaci”, inserito “pienamente nel mandamento mafioso di San Lorenzo”.Entrambi sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.Evidentemente, consigliere Peloso, la mafia a Isola delle Femmine esiste.Orbene, sin qui potrebbe anche aver ragione il sindaco Portobello, quando nella sua nota del 18.12.09 suppone che il legame di affinità tra l’assessore Cutino e Bruno Pietro sia una circostanza casuale, quando implicitamente sminuisce l’importanza del sostegno fornitogli in campagna elettorale dalla famiglia Pomiero (organizzazione e partecipazione a cene elettorali alla presenza degli attuali sindaco e vicesindaco, finanziamento delle spese della campagna elettorale del nipote Palazzotto) perché rientrante nelle libertà politiche di ognuno, quando afferma biblicamente che “le colpe dei padri non ricadono sui figli”.Le sue argomentazioni però hanno, come dire, una data di scadenza: il 14.05.09.Quel giorno infatti il nostro UTC ha rilasciato una concessione edilizia in favore della famiglia Pomiero ed un’altra – in sanatoria – in favore della famiglia Vassallo/Billeci.Innanzitutto legalità e trasparenza avrebbero dovuto consigliare di non rilasciare provvedimenti di questo tenore in prossimità dell’appuntamento elettorale, inoltre non si è minimamente valutata la peculiarità dei destinatari: la famiglia Pomiero da un lato, i signori Billeci dall’altro. I legami parentali di questi ultimi coi Billeci e i Vassallo di cui sopra credo possiate individuarli agevolmente.A distanza di 25 anni dalla confisca delle quote della Copacabana spa il nostro UTC ha riunito i nomi di Pomiero e Billeci, quasi a conferma del noto brocardo vichiano circa i corsi e ricorsi della storia.Ma noi, che siamo garantisti sino in fondo, abbiamo voluto dare ancora ragione al sindaco: anche queste concessioni pre-elettorali sono coincidenze, del resto se un soggetto ha diritto ad un provvedimento amministrativo, questo gli va riconosciuto a prescindere dal suo passato.A questo punto però, per dirla con Jacques Monod, il “caso” inizia ad intrecciarsi con la “necessità” e per cogliere il sottile passaggio dalla singolare coincidenza al sospetto bisogna entrare nel merito della concessione edilizia n. 13 rilasciata in favore della “Sorelle Pomiero snc di Pomiero Maria Grazia”.Il fondo su cui i Pomiero hanno chiesto di costruire è ubicato in Isola delle Femmine, via della Torre: 2000 mq di campagna che confinano a nord con un edificio dismesso, ad ovest danno sulla pubblica via e per gli altri due lati si aprono su uno spazio verde piuttosto esteso che giunge sino al Viale Marino e in prossimità del Lungomare Vespucci.

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Il 14.05.09 l’UTC ha deciso di rilasciare una diretta concessione edilizia per un piano plani volumetrico relativo alla costruzione di tre ville unifamiliari su due livelli fuori terra, richiamando il parere reso dall’A.R.T.A. “in merito alla possibilità di rilascio di concessioni dirette su lotti interclusi o residui in zona B e C”.Orbene, il nostro Comune si trovava – come si trova tutt’ora – nella condizione di disporre di un PRG del 1977 approvato e di un nuovo PRG adottato con D.C.C. n. 33/07, ma non ancora approvato dalla Regione Sicilia: senza PRG, dinanzi ad un fondo ricompreso in una vastissima area verde sita in zona C, anziché ritenere necessario un piano particolareggiato con cui il Consiglio provvedesse a disegnare l’assetto urbanistico dell’area, perché si è proceduto a rilasciare una concessione diretta? Perché ai proprietari dei fondi vicini è stata negata questa possibilità?L’UTC ha motivato la sua decisione rifacendosi, come detto, a un parere A.R.T.A. relativo a concessioni su lotti interclusi o residui: ma il fondo-Pomiero non è intercluso, giacché copiosa giurisprudenza ha chiarito che “il codice civile qualifica INTERCLUSO il fondo caratterizzato dalla totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1501 c.c.) e per la giurisprudenza amministrativa INTERCLUSO è anche il lotto pur affacciante sulla pubblica via, ma compreso tra edifici che sorgono su almeno due lati”!!! (Cons. Stato, sez. V, 21.10.85, n.339) e, più esplicitamente, “lotto INTERCLUSO è ritenuto quello circondato da lotti edificati in un contesto completamente urbanizzato” (Cons. Stato, sez. V, 15.01.97, n. 39) ed il medesimo fondo non è tanto meno residuo, non avendo avuto luogo alcuna precedente lottizzazione dell’area.Sindaco, le coincidenze iniziano a scricchiolare, a meno di non voler querelare il Consiglio di Stato e il Tar di Catania che anche nel 2008 ha confermato che pur se un PRG parla di lotto intercluso, la definizione va ricondotta alla sentenza n. 339/85 del Consiglio di Stato.Perché tanta fretta? Perché bypassare il Consiglio? Perché svilire il senso della pianificazione urbanistica del territorio?Purtroppo però anziché dipanarsi l’intrico si infittisce: il nome del progettista del piano –Pomiero risulta infatti il geometra Impastato Giovanni che sino al giugno 2009 è stato assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Portobello I, ciò in violazione dell’art. 78 d.lgs. 267/00: Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Il 22.01.09 invero la Commissione Edilizia in relazione alla pratica in oggetto aveva evidenziato come i Pomiero prima di poter costruire avrebbero dovuto cedere al Comune a titolo gratuito una porzione di terreno di 200 mq.Ma la Giunta Portobello, riunitasi il 27.03.09, forte del parere dell’arch. D’Arpa che “riteneva la superficie di terreno suddetta insufficiente a qualsiasi utilizzo”, ha deliberato di autorizzare la monetizzazione della somma di € 29.760,00 in luogo della cessione al Comune della porzione del fondo.

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Cons. Guttadauro, sa chi ha presentato alla Giunta la richiesta di monetizzazione? Il geometra Impastato (!) che illegittimamente sedeva in Giunta, leggeva e valutava la sua richiesta e … la votava!Cons. Guttadauro, sa quanto è stato stimato il valore unitario al mq del terreno DA EDIFICARE alla Torre? 155 € !Chiedete ai cittadini di Isola delle Femmine quanto costi al mq un fondo alla Torre e scoprirete l’incidenza di tale delibera!Anche queste sono coincidenze? Il geometra Impastato ha DIMENTICATO di abbandonare la seduta per conflitto d’interessi?Potevamo concedere anche questo al sindaco, ma adesso esce di scena – si fa per dire – il Portobello I ed entra in campo il Portobello II.Il geometra/progettista/assessore Impastato ha vissuto la campagna elettorale da protagonista, assistendo il nipote Cutino Marcello ed affiancandolo nella lunga marcia verso il democratico consenso. A successo acquisito il Portobello con determina n. 20 del 6.07.09 ha nominato il suddetto professionista come “consulente nelle materie tecniche del settore della vivibilità urbana, arredo urbano, piani strategici territoriali” per mesi tre e, pur dimenticando di pubblicare il relativo provvedimento sino alla proposizione di una apposita interrogazione da parte del gruppo di minoranza, ha rinnovato l’incarico con determina n. 36 del 30.09.09.Lo stesso Impastato ha guidato, unitamente all’assessore Cutino, un gruppo di volontari che dapprima hanno realizzato attività di operatori ecologici e manutentori a titolo gratuito, poi hanno organizzato un incredibile sit-in dinanzi al Comune al fine di ricevere risposte alle promesse elettorali del sindaco: ironia della sorte, molti protagonisti della protesta sono stati commensali nella cena organizzata dal Pomiero in piena campagna elettorale. Noblesse oblige …Credete sia finita? Macché! Non solo la nostra Giunta risulta composta da Cutino Marcello, nipote di Bruno Pietro ed Impastato Giovanni: il primo condannato per mafia, il secondo professionista di fiducia di Pomiero Giuseppe - già socio di Bruno – e suo principale sponsor elettorale, e da Palazzotto Salvatore, nipote del suddetto Pomiero, a detta degli inquirenti verosimile prestanome di Badalamenti.Non solo l’Amministrazione Portobello alla vigilia del voto ha rilasciato concessioni edilizie in favore delle famiglie Pomiero e Vassallo/Billeci, in vario modo interessate dalle relazioni Russo Spena/Alinovi.In data 10.03.09 il Consiglio Comunale di Isola delle Femmine è stato chiamato ad esaminare una proposta di delibera con la quale veniva chiesta una variante all’art. 11 delle norme tecniche di attuazione del PRG, a seguito di formale richiesta delle signore Costanzo Marila, Lucido Antonella e Bruno Maria. In breve, essendo l’istanza incompatibile con lo strumento urbanistico adottato, in quanto l’opera (collocazione di n. 3 chioschi all’interno della Villa Comunale di via Piano Levante) ricadeva in zona A, sarebbe stata necessaria una modifica delle norme di attuazione del PRG da parte del Consiglio Comunale, per stipulare quindi una convenzione con la società costituita dalle tre donne sopra citate. I consiglieri del gruppo Portobello votavano in senso favorevole alla proposta, per quanto la stessa fosse respinta per il voto contrario dei gruppi Insieme e Isola Democratica. La vicenda acquista un rilievo assoluto in considerazione del fatto che le socie suddette risultano rispettivamente la cognata dell’attuale assessore Cutino Marcello e pertanto nipote del già citato Bruno Pietro, la cognata dell’attuale consigliere comunale di maggioranza Cardinale Enrico e la moglie dell’attuale

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vicesindaco Palazzotto Salvatore, nipote di Pomiero Giuseppe. Inoltre, progettista dell’opera è il geometra Dionisi Vincenzo, attuale vicepresidente del Consiglio Comunale.In data 30.04.09 – in piena campagna elettorale – sono stati disposti interventi di manutenzione alla rete idrica e a quella elettrica presso Passaggio del Levriero e Passaggio delle Ginestre, su cui insistono beni immobili di proprietà della famiglia Pomiero. Al di là della tempistica sicuramente equivoca dell’intervento, vedasi a proposito la problematica connessa alle opere di urbanizzazione della zona, stupisce come l’ordine di servizio alla ditta incaricata dei lavori sia partito non dai vertici dell’UTC, ma direttamente dal sindaco Portobello, con atto recante la sua firma e solo la sua.In data 10.11.09 i ROS nel quadro dell’operazione Rebus hanno disposto il sequestro di beni siti nel territorio di Isola delle Femmine perché riconducibili al clan mafioso Madonia-Di Trapani.In particolare pare si tratti – a detta degli organi di stampa – di immobili siti in via Passaggio del Coniglio n. 4 le cui risultanze catastali potrebbero condurre a terreni, opifici e appartamenti intestati a tali D’Arpa Vincenzo, Massimiliano, Pietro e Collura Vincenza: prescindendo dai motivi di rilevanza penale dei fatti, che sarà la Magistratura a valutare, i legami di parentela che stringono possibili prestanome di potenti boss mafiosi al capo dell’UTC isolano, aggiungono dolore e sgomento ad un clima già di considerevole tensione e sospetto. E sul punto il sindaco, più volte sollecitato dalla minoranza, si è sempre rifiutato di esprimersi.Infine, last but not least, nel novembre 2009 il Giornale di Sicilia ha pubblicato la notizia del pentimento di Razzanelli Giovanni, cittadino di Isola delle Femmine, che ha fatto parte della task force elettorale del gruppo “Progetto Isola”: egli ha affermato di essere un estorsore di Cosa Nostra e che Bruno Pietro continua a “muoversi” a Isola delle Femmine.L’analisi dei fatti in questione conduce a ritenere sussistenti sospetti circa un ruolo delle famiglie Pomiero e Bruno nel successo elettorale del gruppo Portobello – addirittura nella formazione della stessa lista civica “Progetto Isola” – e nella stessa gestione della macchina amministrativa, se poi dovesse esser confermata la parentela tra i vertici dell’UTC e possibili prestanome dei Madonia-Di Trapani, la situazione sarebbe davvero grave e richiederebbe una netta presa di posizione anche e soprattutto da parte di quanti, nella maggioranza, colgono la serietà del problema.A nostro avviso si è confuso l’estado de derecho con un pericoloso estado de opinion, ma vogliamo ancora credere nella giustizia e nel buon senso delle istituzioni: del resto non va temuto l’urlo del violento, ma il silenzio degli onesti. Un silenzio che, stasera, abbiamo provato a far tacere. Isola delle Femmine, 12.03.10 I consiglieri comunaliAtto numero 08 del 12-03-2010 Tipo di Atto: DELIBERA DI CONSIGLIO Allegato: DELIBERA C.C. 008.10.pdf (24 kb)

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AL SINDACOAL PRESIDENTE DEL C.C.Oggetto: replica all’interrogazione “Episodi di tensione all’interno della Casa Comunale”Il gruppo consiliare “Rinascita Isolana” non si ritiene soddisfatto della risposta fornita dal sindaco in merito all’interrogazione in oggetto.Onestamente da mesi siamo sorpresi – e preoccupati – dalla frequenza di episodi di violenza – verbale e fisica - che coinvolgono i nostri amministratori e cittadini di Isola delle Femmine. Evidentemente in campagna elettorale qualcosa nella comunicazione tra gli esponenti del gruppo “Progetto Isola” e i loro collaboratori non ha funzionato, perché non vi è dubbio alcuno che questi si sentano in diritto di rivendicare il rispetto di determinate promesse elettorali.Il decoro istituzionale richiede però una diversa attenzione da parte del sindaco, della sua Giunta e della maggioranza consiliare, giacché è inammissibile che la Casa Comunale si trasformi in un’arena, se non altro per la serenità e l’incolumità dei dipendenti.Che il governo dell’ente locale si interessi per creare opportunità lavorative e fornire assistenza economica e sociale ai cittadini in difficoltà è iniziativa meritoria ed opportuna, ma deve realizzarsi secondo procedure trasparenti e non mediante selezioni da provincia sudamericana. E, soprattutto, non possono essere retribuite le prestazioni di volontariato fornite all’interno di strutture associative.Per quanto attiene più specificamente alla vicenda-Razzanelli i nostri dubbi sono sorti – e permangono - per effetto delle dichiarazioni da questi pronunciate alla presenza di diversi testimoni e del Comandante della locale stazione dei Carabinieri in merito agli impegni che il Portobello in persona avrebbe assunto nei suoi confronti ed all’intervento di un ricco sostenitore del gruppo “Progetto Isola” presso suo padre per convincerlo a fidarsi delle promesse del sindaco e pazientare.Legalità e trasparenza anche in campo assistenziale, al momento, abitano altri lidi.Isola delle Femmine, 12.03.2010 I consiglieri comunali

Atto numero 09 del 12-03-2010 Oggetto: Interrogazioni.

AL SINDACO AL PRESIDENTE DEL C.C.Oggetto: replica all’interrogazione consiliare “Ipotesi di persecuzione politica nei confronti del consigliere comunale Billeci Orazio”Il gruppo consiliare “Rinascita Isolana” non si ritiene soddisfatto della risposta fornita dal sindaco in merito all’interrogazione in oggetto.La memoria dei defunti costituisce un valore assoluto all’interno delle piccole comunità, un elemento che attinge direttamente allo spirito dei consociati e

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consente di perpetuare la tradizione e sostenere un genuino e positivo senso di appartenenza.Anche per questa ragione riteniamo si sia sempre ammessa una certa indulgenza nel valutare i fatti occorsi all’interno del cimitero, chiaramente quando strettamente connessi al pietoso ufficio della sepoltura o all’affettuoso ricordo da parte dei cari del defunto.Non ricordiamo di interventi dell’UTC o del Comando di Polizia Municipale di Isola delle Femmine in occasione della realizzazione delle piccole attività edilizie connesse alla tumulazione dei cittadini scomparsi, non crediamo siano frequenti le misure volte ad impedire l’accesso alla piazzola d’ingresso, viepiù quando si sono recentemente verificati eventi luttuosi ed è consuetudine provvedere a rendere decorose le lapidi e le cappelle.Nel caso di specie, il sequestro della cappella della suocera del consigliere Billeci è stato causato da un minimo (qualche minuto!) ritardo nella regolarizzazione di un’operazione di semplice manutenzione ed ha determinato un’offesa vergognosa al dolore di una famiglia e alla memoria di un defunto: la bara visibile ai passanti è stata una delle peggiori immagini che hanno caratterizzato quest’Amministrazione in questi mesi.Inoltre, il fatto che appena due giorni prima dell’adozione del provvedimento, si fosse rivelato necessario indagare su un evento di assoluta frequenza (l’ingresso di una vettura al cimitero per consentirvi l’accesso ad invalidi) solo perché coinvolgeva Orazio Billeci, rende fin troppo ovvio un intento che il sindaco ha mal celato, ma che alcuni amministratori hanno apertamente chiarito ai familiari del consigliere.Sant’Agostino chiariva che la speranza ha due figli: lo sdegno per ciò che accade e il coraggio per tentare di invertire la rotta. Il nostro sdegno è quello di un’intera comunità che ha tributato unanime solidarietà a Orazio Billeci e alla sua famiglia, il nostro coraggio risiede nella democratica e civile denuncia. Siamo pronti a fronteggiare le piccole grandi vendette politiche che consumate quotidianamente, ma abbiate almeno il buon senso e il buon gusto di non turbare il dolore della perdita e la cristiana commemorazione dei propri cari defunti.Isola delle Femmine, 12.03.2010 I consiglieri comunali

Atto numero 09 del 12-03-2010 Oggetto: Interrogazioni.

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2010/03/immobile-sito-in-isola-delle-femmine.html

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE UTC – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.

CONCESSIONE EDILIZIA N. 13 DEL 14/05//2009(pratica edilizia n. 11/ 13 - 2008)

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* * * *VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;VISTA la L.R. n. 4 del 2003;VISTA La L.R. n. 7 del 2003;VISTA l’istanza di concessione edilizia per il piano planivolumetrico sul lotto identificato al fg. 1 – p.lle nn. 927-935 e 941, inoltrata in data 06/05/2008 – p.llo n° 5582 inoltrata dalla sig.raPOMIERO MARIA GRAZIA, nata a Isola delle Femmine, il 9 dicembre 1968, nella qualità di rappresentante legale della “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, con allegati gli elaborati grafici a firma del progettista incaricato, il geometra Giovanni Impastato, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Palermo al n° 2403, composti da: tavola n. 1 – Relazione tecnica; Tavola n. 2 – Stralci; Tavola n. 3 – Planivolumetrico; Tavola n. 4 – Reti Tecnologiche;VISTO l’atto di compravendita del 30/07/2002 – repertorio n. 45811 – raccolta n° 15751, stipulato presso il Notaio Marcello Orlando, del Collegio Notarile di Palermo, registrato in Palermo il 9/8/2002 al n° 3535;

VISTO l’atto di costituzione della società “Sorelle Pomiero s.n.c. di Maria Grazia Pomiero”, del 09/04/2001 – repertorio n° 62661 – raccolta n° 22128, sottoscritto presso il Notaio Dr. Francesco Pizzuto, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Palermo, e registrato in Palermo il 17/04/2001 – al n° 23454;

VISTA la nota trasmessa dall’istante in data 11 luglio 2008 – p.llo n. 8891, con la quale viene integrata la pratica degli elaborati grafici architettonici dei singoli corpi di fabbrica, tipologia A-B e C;

VISTA la nota integrativa del 12 dicembre 2008 – p.llo n° 15023, con la quale la sig.ra Pomiero Maria Grazia, trasmette copie del planovolumetrico delle tavole n. 1-2-3 e 4 e copie della tipologia delle ville da realizzare, a firma Geometra Giovanni Impastato;

VISTO il parere reso dall’Assessorato Territorio ed Ambiente – p.llo n. 74389 del 01.10.2008 – indirizzato al Comune di Isola delle Femmine ed introitato in data 10.10.2008 –con nota p.llo n. 12236, in risposta al quesito posto da questo U.T.C. con nota p.llo 7611 del

11.06.2008, sulla possibilità di rilascio di concessioni dirette su lotti interclusi o residui in zona “B” e “C”;

VISTO il parere della C.E.C. del 12.12.2008, (pratica edilizia n. 11/2008) con la quale esprime all’unanimità parere favorevole a condizione che:

1) il richiedente costituisca servitù di passaggio carrabile e per i servizi di larghezza non inferiore a m. 6 per potere accedere all’area che intende cedere al Comune;

2) le sagome dei fabbricati indicati nella planimetria generale siano meramente indicativi;

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VISTO il parere della C.E.C. del 22 gennaio 2009, espresso favorevolmente alle seguenti condizioni:

1) Venga stipulato atto unilaterale d’obbligo, prima del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dei singoli corpi di fabbrica, per la cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area prevista;

2) Venga urbanizzata con manto stradale, luce, rete idrica e fognaria, la stradella di accesso ai lotti entro la fine dei lavori.

3) Il richiedente costituisca servitù di passaggio carrabile e per i servizi per potere accedere all’area che si intende cedere al comune;

4) Il fabbricato denominato “A” venga traslato verso NORD in modo che il distacco dalla stradella di accesso ai lotti non sia inferiore a mt. 5,00;

5) Non vengano realizzati i pilastrini (di alcun tipo) all’interno dei distacchi dai confini. Rettifica in planimetria dei corpi B e C in planimetria generale, dovendosi gli stessi specchiare.

VISTA la nota di integrazione-documentazione introitata del 18/02/2009 - protocollo n° 3010, costituita dal progetto adeguato alle prescrizioni della C.E.C. del 22.01.2009, a firma del geometra Giovanni Impastato;

Vista la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Pomiero Maria Grazia” e trasmessa con nota del 19/02/2009 - p.llo n. 3103, con la quale attesta: Di non essere sottoposta a procedimento penale per gli att. 416 bis “Associazione di tipo mafioso”, 648bis “Riciclaggio”, e 648 ter del Codice Penale; Di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis del Codice Penale;Vista la dichiarazione sostitutiva sottoscritta con nota p.llo n. 3103 del 19.02.2009, ai sensi degli articoli 46 e 47, 75/76 del DPR n. 445/2000, dal progettista incaricato, il Geom. Impastato Giovanni, nato a Partinico il 21.03.1951 ed iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Palermo al n. 2403, con la quale dichiara che nel caso specifico del progetto inoltrato in data 11.07.2008 – p.llo n. 8891 e successive integrazioni, non ricorrono i presupposti per la redazione del progetto degli impianti tecnologici (idrico, elettrico e climatizzazione) come indicato nell’articolo 5 del DM 37/2008 – comma 2°. (…);

Vista la dichiarazione, sostitutiva sottoscritta in data 19.02.2009 – p.llo n. 3103, ai sensi degli artt. nn. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla sig.ra Pomiero Maria Grazia, che in riferimento alla richieste del 11.07.2008 – p.llo n. 8891 e successive integrazioni, l’atto di compravendita racc. n. 45811 – rep. n. 15751 del 30.07.2002 – stipulato presso il notaio Marcello Orlando, e registrato in Palermo il 09.08.2002 – al n. 3535, è conforme all’originale;

Visto l’atto di vincolo a parcheggio del 05/03.2009, redatto ai sensi della L. n. 765 e della Lr. 19/72 e ss.mm.ii., sottoscritto dalla ditta istante presso questo Comune il Segretario Comunale, il Dr. Manlio Scafidi, identificato al repertorio n. 860/2009 – trascritto in data 12.03.2009 ai nn. 22312/16140. Con tale atto viene vincolata un’area a parcheggio per una superficie complessiva di mq. 135,00, distinta in tre aree, ciascuna di 45,00 mq. Il tutto sul lotto identificato al catasto terreni al fg. n. 1 – p.lle nn. 927, 935 e 941. Vista la nota p.llo n. 4692 del 19.03.2009 – con la quale la ditta istante, trasmette il deposito del Genio Civile di Palermo, p.llo n. 6170 C.5 del 18/03/2009 – ai sensi della L. 64/74 art. 17 - per la “costruzione di tre ville con struttura portante in

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c.a., a due elevazioni f.t. oltre sottotetto con copertura a falde, site in viale della Torre, su terreno identificato al NCT al fg. 1 –p.lle nn. 927-935-941. Dalla deposito dei calcoli presso il genio civile, risulta che:

il progettista e direttore dei Lavori delle strutture è: l’ingegnere LA DUCA ANTONINO, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 4847, e residente in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 45;

il Direttore dei lavori dell’architettonico è: il Geometra Impastato Giovanni, residente in Isola delle Femmine, vis Romeo n. 121 – iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Palermo al n. 2403;

il collaudatore statico nominato è: l’ing. Barbozza Carlo , residente in Palermo, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 4177;

i lavori saranno realizzati dalla stessa ditta concessionaria “Sorelle Pomiero snc”;

Vista la Delibera di Giunta n. 30 del 27/03/2009, con la quale la ditta istante èautorizzata, su richiesta presentata in data 18.03.2009 – p.llo n. 4615, alla monetizzazione in sostituzione di porzione di terreno pari a mq. 192 (quota parte dell’area identificata al NCT al fg. 1 – p.lla n. 941), per un ammontare di € 29.760,00;Vista la nota di questo U.T.C.- p.llo n. 7677 del 08.05.2009 con la quale viene effettuata la richiesta di pagamento per la monetizzazione di porzione della area di cui alla D.G.C. n. 30 del 27/03/2009;

Vista la ricevuta del bonifico bancario del 12/05/2009 – effettuato presso la Banca Nuova, agenzia di Isola delle Femmine – per importo pari ad € 29.760,00 – rif. 0102761/2/51/0, a titolo di monetizzazione aree di cui alla D.G.C. n. 30/2009;

Visto il parere favorevole dell’AUSL del 27/02/2009 – p.llo n. 312/IP, introitato in questo Comune con nota p.llo n. 3095/3570 del 02/03.2009;

Vista la dichiarazione sostitutiva del 07/05/2009 – p.llo n. 7572, sottoscritta dal Geometra Impastato Giovanni, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, al n. 2403, nella qualità di progettista incaricato, il quale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – articoli nn. 46, 47,75 e 76, dichiara “di avere trasmesso presso la Soprintendenza ai BBCCAA di Palermo, in data 09 maggio 2008 – p.llo n. 2011 e successiva integrazione del 11/07/2008 –p.llo n. 3116, lo stesso progetto che ha ottenuto il parere favorevole della C.E.C., relativo l’intervento di concessione edilizia, e che dalla data della ultima integrazione trasmessa alla Soprintendenza ai BBCCAA, sino alla data odierna, sono decorsi oltre 120 giorni, senza richiesta di integrazione o sospensione da parte della Soprintendenza ai BBCCAA.” ….”intendendo, quindi il parere della soprintendenza ai BBCCAA assentito, come previsto dall’articolo 46 della Legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004. Vista la lettera dei pagamenti p.llo n. 7891 del 14/05/2009, dovuti a titolo di oneri concessori per i tre copri di fabbrica – determinati dal progettista incaricato, trasmessi in data 19.03.2009 – con nota p.llo n. 4692, e ritenuti congrui dall’U.T.C.

Gli oneri concessori dovuti, ammontano complessivamente ad € 17.775,60, cosi suddivisi: a) € 11.346,39 per oneri di urbanizzazione. b) € 6.429,21 per costo di costruzione.Relativamente agli oneri di urbanizzazione risulta versata con bollettino postale n. vcy 0957 del 14/05/2009, € 2.269,28 a titolo di 1° rata;

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Le restanti 4 (quattro rate), di eguale importo pari ad € 2.269,28, per oneri di urbanizzazione dovranno essere pagate entro le seguenti date: 1) 11 novembre 2009; 2) 10 maggio 2010; 3) 06 novembre 2010; 4) 05 maggio 2011;Relativamente al costo di costruzione risulta versata con bollettino postale n. vcy 0959 Del 14/05/2009, pari ad € 1.928,76, a titolo di 1° rata;

Le restanti 2 (due) rate del costo di costruzione dovranno essere pagate entro le seguenti date:

1) € 1.928,76 entro un anno dalla data di inizio dei lavori; 2) € 2.521,68 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

Visto il bollettino di pagamento di € 516,00 per diritti di segreteria – n. vcy 0958 del 14.05.2009

Viste le polizza fidejussorie nn. 53375659 e 53375660 del 14/05/2009, stipulato presso l’agenzia di UNIPOL UGF assicurazione di Carini, a garanzia degli importi residui degli oneri di urbanizzazione, pari ad € 9.077,11 ed a garanzia del costo di costruzione residuo pari ad € 4.500,45;

Visto il P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;Visto IL P.R.G. ed i relativi emendamenti adottato con Delibera n. 33 del 01/08/2007;Visto il modello ISTAT n. 02152011;Per tutto quanto sopra;RILASCIAfatti salvi i diritti di terzi,alla “Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isola delleFemmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, la concessione edilizia per la realizzazione da eseguirsi sul lotto di terreno censito al N.C.T. al foglio di mappa n° 1 – p.lle nn. 927-935 e 941, consistenti nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e della realizzazione di tre villette unifamiliari su due livelli fuori terra, ciascuna di mc. 429,30, identificate con la tipologia A, B e C, superficie massima coperta al piano terra pari a mq. 77,25. Il tutto su un lotto esteso catastalmente complessivamente mq. 1975 Tale concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, costituto da 7 (sette) tavole, qui appresso indicate: 1) tavola n. 1 - relazione tecnica – p.llo n. 15023 del 12.12.2008;2) - tavola n. 2 – stralci – p.llo n. 15023 del 12.12.2008; 3) - tavola n. 3 – planimetria scala 1:500 - p.llo n. 3010 del ½.2009; 4) - tavola n. 4 – reti tecnologiche – scala 1:500; 5) - tavola n. 5 – planimetria scala 1:200 – profilo long. – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; 6) - tavola n. 6 –elaborati grafici – villetta tipo “A” – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; 7) - tavola n. 7 – elaborati grafici – villette tipo “B” e “C” – p.llo n. 3010 del 18.02.2009; che ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui al parere della C.E.C..e dei citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:

L’INIZIO DEI LAVORI È SUBORDINATO:

A) Alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di

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Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);

B) Alla trasmissione presso questo UTC del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile realizzatrice, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;

C) alla trasmissione del progetto per il risparmio energetico in ottemperanza alla normativa vigente in materia;

D) alla sottoscrizione del progetto degli impianti tecnologici dalle ditte esecutrici come previsto dal DM n. 37/2008;

E) agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche;

si specifica altresì che: Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza

autorizzazione/concessione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e L. 47/85 e ssmmii;

Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi; Le opere dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio della presente

ed essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;

Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85;

Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;

E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;

La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;

E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento;

Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78 e 37/85 e L.47/85;

Si autorizza l’apertura al cantiere e l’allaccio idrico per uso cantiere.Il Responsabile del I servizioArch. Sergio ValguarneraIl Responsabile del III SettoreArch. Sandro D’ArpaSI CERTIFICA Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 71/78 per 15

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giorni consecutivi, dal ………………….. al ………………... e che contro la stessa ………..… sono stati presentati opposizioni o reclami.Isola delle Femmine, ………………….. Il Segretario ComunaleDr. Manlio ScafidiLa sottoscritta societa Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia”, con sede in Isoladelle Femmine, via S.re D’Acquisto n. 2, partita iva: 04981150826, DICHIARA di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.Isola delle Femmine, ...........................

IL CONCESSIONARIO

……………………………………………..

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/12/sono-disposta-vendere-una-delle-mie.html

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINEPROVINCIA DI PALERMOIII SETTORE – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATAn. 8 Allegati: p.llo n. 2887 del 04/03/1996Relazione Tecnica e tav. da nn. 1 a 6Perizia giurata del 26.06.2008 – cron. 3520Il redattore del documento: Geom. Bellone SalvatoreIL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.ATTESTATO DI CONCESSIONE EDILIZIA ASSENTITA n° 02 DEL 19/01/2009(pratica edilizia n. 08/1996)* * * *VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;VISTO l’Art. 2 L. 17/94VISTA la L.R. n. 4 del 2003;VISTA La L.R. n. 7 del 2003;VISTA l’istanza del 04/03/1996 – p.llo n. 2887 - presentata dalla sig.ra La Fata Maria Antonia, omissis ai sensi D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, con la quale chiede la concessione edilizia per la realizzazione di un villino

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trifamiliare nel lotto di terreno censito al catasto terreni di Isola delle Femmine, al foglio di mappa n. 1 – particelle nn. 928-934-942-999-1000-1001;VISTA la richiesta di autorizzazione all’apertura del cantiere, protocollo n. 3019 del 05/03/1996;ACCERTATO che la signora La Fata Maria Antonia, ha titolo per richiedere la concessione edilizia di cui sopra, insieme al marito in comunione legale dei beni, il sig. Toia Leonardo, omissis ai sensi D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, giusto atto di compravendita del 07/04/1994 – repertorio n° 1293 – raccolta n° 108 – stipulato presso il notaio Gabriella Lupo e registrato in Palermo il 22/04/1994 al n. 4354-1V;VISTO il Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. del 25/01/1996 – posizione BB.NN. 50747, rilasciato a condizione che” le pareti dello scivolo siano rivestite in pietra. Inoltre come parere n. 13419/T del 29/08/1995 la copertura dovrà abbassarsi come segnato in rosso nella sezione E-E”;VISTI gli elaborati grafici del 04/03/1996 allegati alla istanza di concessione edilizia, ed adeguati al Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. sopra citato, a firma del progettista incaricato, l’ingegnere Ulderico Pasqualini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2211, composti da:1) relazione e dati metrici; 2) tav. n. 1: planimetrie – scala 1.25000 – scala 1: 2.000 – scala 1:1.000; 3) tav. n. 2 – planimetria e profilo; 4) tav. n. 3 – piante; 5) tav. n. 4 - prospetti e sezioni; 5) tav. n. 5: calcolo superficie e volume; 6) tav. n. 6: planimetria sistemazione a giardino. Dal progetto allegato risulta che le opere da realizzare consistono nella realizzazione di una villa trifamiliare su due livelli fuori terra oltre piano cantinato, sul lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. n. 1 - p.lle nn. 928; 934; 942; 999; 1000; 1001, con i seguenti parametri: superficie del lotto mq. 1320; cubatura mc. 1.239,55; superficie abitabile mq. 363,68; superficie non residenziale mq. 64,59;VISTO il Nulla Osta del Genio Civile di Palermo del 03/11/2000 – sezione 1° - p.llo n. 39477, ai sensi della Legge n. 64 del 02.02.1974 art. 18, della Legge n. 1086 del 05.11.1971 art. 4 e L.r. n. 11 del 06.07.1990;VISTA la sentenza del C.G.A. per la Regione Sicilia – anno 2002 – per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia del 21 marzo -7 giugno 2001, con la quale viene accolto il ricorso, rendendo valida la Delibera di Consiglio Comunale n. 105/1993;CONSIDERATO sulla scorta della Sentenza del C.G.A. sopracitata che con l’annullamento della Delibera di C.C. n° 10/1997, alla data di presentazione dell’istanza di concessione edilizia del 04/03/96 sarebbero stati vigenti i Piani Particolareggiati;CONSIDERATO che, secondo i parametri indicati nel Piano Particolareggiato di cui alla Delibera di C.C. n. 105/1993, la pratica edilizia era già fornita di tutti i pareri propedeutici (N.O. Soprintendenza ai BBCCAA e Genio Civile);CONSIDERATO che in data 25.01.2008 la C.E.C. e l’U.T.C hanno espresso parere favorevole a condizione del rinnovo del Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA.;CONSIDERATO che sono trascorsi oltre centoventi giorni dalla data di richiesta e che la concessione edilizia debba intendersi assentita ai sensi dell’articolo n. 2 L.R. 17/94;VISTA la comunicazione di inizio lavori, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. 17/94, a firma della sig.ra La Fata Maria Antonia, del Direttore dei lavori, l’Arch. Giuseppe Campagna, domiciliato in Palermo,iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo

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con il n. 1132, codice fiscale CMPGPP54P30G273P, e della ditta esecutrice, Giuseppe Puccio, con sede in Isola delle Femmine, via Garibaldi n. 63, iscritta nel Registro delle Imprese/Albo Artigiani presso la C.C.I.A.A. di Palermo con il n. 61453 codice fiscale PCCGPP47A27G273R.VISTA la perizia giurata, asseverata presso il Tribunale di Palermo il 26/06/2008 cron. n. 3520, ex art. 2, comma 7, della L.R. 17/94, introitata al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/08, con cui l’Architetto Giuseppe Campagna, sopra generalizzato, ad espletamento dell’incarico conferitogli dalla Sig.ra La Fata Maria Antonia, assevera ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della L.R. 17/94, la conformità degli interventi da realizzare alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. Nella stessa, per quanto attiene la determinazione degli oneri concessori dovuti ai sensi della L. 10/77 e successive modificazioni, assevera che il volume fuori terra (V) dell’erigendo edificio è pari a mc. 1.239,55, la superficie utile abitabile (Su) è pari a mq. 363,68, la superficie per servizi e accessori relativi alla parte residenziale(Snr) è pari a mq. 64,59, la superficie complessiva (Sc) è pari a mq. 402,43. viene inoltre asseverato che gli oneri concessori, calcolati in via provvisoria e salvo conguaglio, ammontano per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione ad € 10.350,24; e per quanto riguarda al costo di costruzione € 6.554,30;VISTA la ricevuta del bonifico bancario effettuato presso la BANCA ANTONVENETA-AG. PALERMO N. 2, del 01/07/08 n. 0056600300362 dell’importo totale di € 16.904,54;CONSIDERATO che questo U.T.C. ritiene congruo l’importo degli oneri concessori autodeterminato;VISTA la perizia giurata redatta dall’Architetto Giuseppe Campagna, iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo al n. 1132, introitata al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 del 27/06/08, con la quale assevera che in data 20/02/2008 è stata ripresentata alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo istanza di rinnovo del Nulla Osta n. 13419/T del 29/10/1995 e che sono trascorsi i termine perentori di 120 giorni previsto dall’art. 46 della L.R. 17/04.Nella stessa perizia viene asseverato che in data 06.02.2008 – con p.llo n. 363/10 il Responsabile dell’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto 8 della Ausl 6, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole al progetto edilizio;VISTO l’atto di vincolo di destinazione a parcheggio, redatto ai sensi della Legge n. 765/67 e della legge regionale n. 19/72; Repertorio n. 55212 e Raccolta n. 16343, sottoscritto innanzi il notaio Renato Caruso, in data 23/06/2008, iscritto al Collegio Notarile di Palermo, ed introitato al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/08, registrato in data 24.06.2008 al n. 5963/1T, secondo il quale viene vincolato permanentemente a parcheggio una superficie pari a mq. 140,00 sul lotto censito al foglio n° 1 – p.lle nn. 928-1001-934-942-999-1000;VISTA la relazione tecnica, redatta dall’ingegnere Mario Lupo, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3154, redatta ai sensi dell’articolo 28 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, introitata al protocollo del Comune di Isola delle Femmine al n. 8308 in data 27/06/2008 e redatta dall’Ingegnere Mario Lupo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3154;

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CONSIDERATO che sulla domanda di concessione edilizia riportata in premessa, non essendo stato notificato all’interessato un provvedimento di diniego entro i 120 giorni dal ricevimento delle stessa, si è formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 2 della l.r. 17/1994;VISTO il P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;VISTO il P.R.G. ed i relativi emendamenti adottato con Delibera n. 33 del 01/08/2007;VISTO il modello ISTAT n° 02152004/41;per tutto quanto sopra;ATTESTA(ai sensi dell’art. 2 della L.r. 17/1994)che devono intendersi concesse, ai sensi del predetto art. 2 della L.r. 17/94, fatti salvi i diritti dei terzi le opere da eseguire da parte dei signori La Fata Maria Antonia, omissis, e Toia Leonardo, omissis,entrambi residenti in Isola delle Femmine (PA), omissis, nella qualità di proprietari, le opere relative alla realizzazione di un villino trifamiliare, sul lotto identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 1, particelle 928, 1001, 934, 942, 999, e 1000, su due livelli fuori terra oltre piano interrato, con i seguenti parametri: superficie del lotto mq. 1320; cubatura mc. 1.239,55; superficie abitabile mq. 363,68; superficie non residenziale mq. 64,59 e superficie vincolata a parcheggio pari a mq. 140,00; sotto la Direzione dei Lavori dell’architetto Giuseppe Campagna, iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo al n. 1132, fermo restando eventuali pareri o N.O. richiesti dalla normativa vigente.Tale concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e di tutte le disposizionivigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:- agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche.Si specifica altresì che:- Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione/concessione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e L. 47/85 e ssmmii;- Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;- Le opere dovranno essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal 30 giugno 2008, giusto nota comunicazione lavori, pena la decadenza;- Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85;- Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato consegnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;- E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;

- La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;

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E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento;- Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78 e 37/85 e L.47/85;- Si autorizza l’apertura al cantiere, l’allaccio idrico per uso cantiere, e l’allaccio fognario su viale della Torre.Il Responsabile del servizio Urbanistica ed Edilizia PrivataArchitetto Sergio ValguarneraIl Responsabile del III SettoreArchitetto Sandro D’ArpaSI CERTIFICASu conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal ………………….. al ………………... e che contro la stessa ………..… sono stati presentati opposizioni o reclami.Isola delle Femmine, ………………….. Il Segretario Comunale

- Dr. Manlio Scafidi

02Concessione Edilizia Assentita: La Fata Maria Antonia e Toia Leonardo

 15  19/01-03/02

ELAUTO UFFICIO TECNICO COMUNALE PRG PARCHEGGIO PUBBLICO

ELAUTO UFFICIO TECNICO COMUNALE PRG PARCHEGGIO PUBBLICO

Caricato da isolapulita

Visualizzazione ingrandita della mappa

Con la delibera del Consiglio Comunale 33 del 1 Agosto 2007 “Adozione del PRG e le sue norme di salvaguardia” a Isola delle Femmine. Il PRG stabilisce che nel viale delle industrie è stata individuata un’area adibita a parco urbano. In precedenza con lo schema di massima che il consiglio comunale aveva approvato nell’anno 2003 una parte

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dell’area di viale dell’industria era destinata a pubblico parcheggio.Concessioni Edilizie n 32 del 7 dicembre 2006 e n 34 del 14 dicembre del 2006 Inizio lavori 27.3.2007 Durata 120 gioniDitta Costruttrice: Impresa Almeida S.p.a.

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http://isolapulita.blogspot.com/2008/09/blog-post_02.html

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMOIII SETTORE – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

allegati n. 5:- relazione tecnica -- elaborati grafici nn. 2.1 – 2.2 – 3.0 – 8.0.

AUTORIZZAZIONE DI VARIANTE in corso d’opera n° 05 del 24/02/2010

ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 34 DEL 07/12/2006(pratiche edilizie nn. 31/2008 -13/2006 )

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.

Vista la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;Vista la Legge n. 10 del 28/01/1977;Vista il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978;Vista la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;Vista la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;Vista la L.R. n. 4 del 2003;Vista La L.R. n. 7 del 2003;Visto il D.P.R. N. 380/2001;Vista la domanda presentata in data 20/01/2010 – p.llo n. 722 dalla ditta dalla Ditta ELAUTO s.r.l., di variante in corso d’opera al progetto di cui alla concessione edilizia n° 34 del 14.12.2006 ed alla successiva variante n° 07 del 07/05/2009, con allegati gli elaborati grafici a firma dell’architetto Filippo Quattrocchi, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Palermo al n° 2222;Vista la concessione edilizia originaria n. 34 del 14.12.2006 (pratica edilizia n. 13/2006), trascritta presso la CC.RR.II. in data 04.01.2007 ai nn. 865/560;

Vista la comunicazione di inizio lavori del 27 marzo 2007 – p.llo n° 3838;Vista l’autorizzazione edilizia di variante in corso d’opera n° 07/2009;Visti gli elaborati grafici a firma del tecnico incaricato, allegati alla nota del 20/01/2010 –p.llo n. 722 e successiva integrazione del 23/02/2010, secondo cui sono previste solo varianti alla disposizione interna e l’allocazione del locate tecnico per riserva idrica. Considerato che la nuova disposizione del locale tecnico non inficia la superficie complessiva destinata a parcheggio che risulta comunque sufficiente rimanendo l’obbligo da parte del concessionario della rettifica del vincolo a parcheggio prima della comunicazione di fine lavori;

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Vista la sospensione dei lavori protocollo n. 12974 del 19/08/2009 relativa alla realizzazione dei soppalchi, autorizzati già con variante n. 7 del 07/05/2009, emessa in funzione del diniego del Genio Civile;

Visto il nuovo deposito effettuato presso il Genio Civile di Palermo in data 11/01/2010 – p.llo n. 262, per la realizzazione degli stessi soppalchi oggetto di sospensione;

Visto il Parere favorevole dell’ASP PALERMO (azienda sanitaria provinciale), Dipartimento di Prevenzione – Area Dipartimentale di Igiene e sanità Pubblica – p.llo n. 325 del 15/02/2010;

per tutto quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi,

AUTORIZZA in variante alla concessione edilizia n. 34/2006 – e successiva variante n° 07

del 07/05/2009 -La ditta Elauto srl, con sede in Palermo, via Cardinale Rampolla n. 10, codice fiscale: 03804780827, nella persona del sig. Ferrarella Nunzio, nato a Palermo il 14.09/1951 ed ivi residente in via Giovanni D’Austria n. 23, nella qualità di amministratore unico della società, ad eseguire le opere edilizie in variante alla concessione edilizia originaria n. 34 del 14.12.2006, e successiva variante del 07 del 07/05/2009 nella concessionaria realizzanda BMW consistenti nella:

a)diversa distribuzione dei vani interni; b) nella nuova allocazione del locale “tecnico” da destinare a riserva idrica e antincendio.

La presente autorizzazione di variante alla concessione edilizia originaria n° 34/2006 e successiva variante n. 7 del 07/05/2009, viene rilasciata in conformità al progetto allegato, trasmesso con nota protocollo n° 722 del 20/01/2010, che ne fa parte integrante rispetto ai precedenti provvedimenti rilasciati, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e di tutte le disposizioni vigenti e delle seguenti prescrizioni:

Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e ss.mm.ii.;

Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi; Le opere dovranno avere ultimate e rese agibili entro, tre anni

dall’inizio lavori, ovvero entro il 27 marzo 2010, pena la decadenza; Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e

oggetto della concessione, anche di variante, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85, del coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, di cui alla L. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;

E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;

La presente autorizzazione in variante dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune,

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autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85 e ss.mm.ii.

E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento;

Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;

La presente variante fa parte integrante e sostanziale della n. C.E. n. 34 del 14.12.2006 (pratica edilizia n. 13/2006), trascritta presso la CC.RR.II. in data 04.01.2007 ai nn. 865/560, della successiva variante n. 7 del 07/05/2009.

Il Responsabile del I ServizioArchitetto Sergio ValguarneraIl Responsabile del III Settore U.T.C.Architetto Sandro D’Arpa

C.E. n.05 - Elauto srl

SICILEAS FIN IMM FARACI PORTOBELLO U.T.C.

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IL 23 DELLO SCORSO MESE LA SICILEAS S.p.a. ha presentato ricorso all'atto di revoca n 31 emesso dall'Ufficio tecnico Comunale di Isola con tale atto si rendevano nulle le licenze edilizie n 2/2000 e la licenza di variante concessa nell'anno 2006.

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Il ricorso presentato dalla Sicileas contro il Comune di isola è stato accolto che annula così gli effetti della revoca 31 ritenendo valida sia la concessione edilizia del 2000 che il cambio di destinazione. L'avvocato Immordino Giovanni perorava la causa dellla Sicileas mentre il Comune di Isola era rappresentato dall'avvocato Lo Monaco che tra l'altro ha pensato bene di non essere presente all'udienza. E' molto strano tutto ciò. In considerazione anche del fatto che il Comune sembra non intenda presentare ricorso al C.G.A. vi sono fondati motivi che il Comune possa Vincere evitando così una FORTE SPECULAZIONE EDILIZIA come ebbe a dire in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale il Sindaco Portobello.

ARIA DI INCIUCIO CITTADINI di ISOLA!

I FATTI Il 1999 la società Sicileas Spa proprietaria dell’Hotel Saracen per il tramite del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione avanza al Comune di Isola delle Femmine richiesta di ampliamento della sua struttura alberghiera al fine di realizzare 153 camere in zona C residenziale del PRG. Nell’anno 2000 l’UTC del Comune di isola delle Femmine rilascia concessione edilizia la n 2/2000. per la realizzazione di 153 camere con vocazione turistica ricettiva, raggruppate a schiera su tre distinti corpi di fabbrica edilizia.

Marzo 2001 iniziano i lavori1.04.2004 La Sicileas S.p.a. presenta all’Ufficio tecnico Comunale un richiesta di una proroga di anni 2. Dalla proroga dell’inizio dei lavori non sono proseguiti e tantomeno terminati.Il 27 luglio 2004 Ufficio Tecnico Comunale concede la proroga alla licenza 2/2000 non AVVEDENDOSI che detta licenza 2/2000 al momento della richiesta aveva perso efficacia in quanto decaduta. Il 29 Giugno dell’anno 2005 il Signor Ferraro Pietro avanza richiesta di variante per il progetto autorizzato con concessione edilizia. La pratica istruita dall’UTC del comune viene posta all’ordine del giorno in diverse sedute della Commissione Edilizia Comunale ma sempre bloccata.Nel frattempo viene esautorato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e sostituito con l’architetto Sandro D’Arpa. (a carico del D’Arpa viene emessa Ordinanza 67/R.O. 4.12.05, si verifica una chiara incompatibilità con la funzione di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch D’Arpa Sandro in relazione di parentela con il D’arpa Francesco nonché proprietario egli stesso dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio contestato inoltre risulterà incompatibile con la carica ricoperta quando i R.O.S. sequestrano dei beni a isola delle Femmine che al catasto risulteranno essere di proprietà di parenti a Lui molto vicino. SEQUESTRO BENI di cui sono titolari parenti di un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale)Il 27 Aprile del 2006 la Commissione Edilizia esamina gli stessi elaborati presentati nelle volte precedenti e COLPO di scena la Commissione Edilizia esprime parere favorevole. (Estratto del verbale della C.E.C. del 26/4/2006: …visto la relazione tecnica dell’UTC del 20/9/05 si approva a condizione che in base al DM 1444 del 68 venga ceduta con atto unilaterale area a parcheggio…”)

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Il Piano Regolatore Generale di Isola risultava essere in fase di adozione, per cui NON si potevano rilasciare concessioni per 88 alloggi in un’area dove il nuovo PRG prevede zona di sviluppo turistico alberghiero. Il 16 maggio del 2006 il Signor Ferraro Pietro richiede la concessione edilizia in variante.Il 6 giugno 2006 viene rilasciata la concessione edilizia in VARIANTE n 17 per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari da turistico ricettivo a residenziale, con una diversa distribuzione degli interni per la definizione di 88 unità abitative. 21.11.2006 atto di revoca n 31 delle concessioni edilizie n 2/200 e n 17 del 6.6.2006 intestate al Presidente del consiglio di amministrazione della Sicileas S.p.a. dr. Ferraro Pietro:Motivazioni: la 2/2000 era viziata in quanto doveva dar luogo, così come da PRG, ad un piano di lottizzazione (l’area interessata era superiore ai 10.000mq. Articolo 5 delle Norme tecniche di Attuazione del PRG Isola consiglio comunale 2.2.76 verbale n 3 Norme di Attuazione D.A. 83/1977, riproposto dalle norme tecniche di attuazione Norme di Attuazione D.A. 121/1983, le zone stralciate in precedenza con D.A. n 87 del 14.5.77 adottato con delibera consiliare n 20 del 29.1.82, munito del voto del C.R.U. 2/83 del 18.1.83.La concessione edilizia n 2 del 2000 che prevedeva la costruzione di 153 stanze per ampliamento dell’albergo NON poteva essere rilasciata, nel vecchio PRG la destinazione d’uso dell’area è classificata come zona C. ( Infatti il Comune comunica al progettista del PRG dr. Aliquò dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia n 2/2000 in modo da identificare l’area come zona di sviluppo turistico alberghiera, adottando così tutti i parametri di riferimento).La domanda che nasce spontanea riconosciuta la illegittimità della licenza 2/2000 , perché la stessa non viene dall’Ufficio Tecnico Comunale di Isola delle Femmine REVOCATA?La Proroga Richiesta il 1.4.2004 e concessa il 27.7.04 è viziata in quanto la licenza 2/2000 al momento era già scaduta.28 Giugno 2007 il geometra Giovanni Impastato viene nominato assessore esterno al Comune di Isola delle Femmine. Il geometra Impastato nelle elezioni amministrative del 2004 si era candidato, ottenendo 41 voti, con la lista Nuova Torre alternativa alla Lista Isola per Tutti Portobello sindaco. Miracolo viene nominato ASSESSORE da un suo avversario? La Sicileas S.pa. si oppone all’atto di revoca n 31 emessa dall’Ufficio tecnico Comunale di Isola delle Femmine, con ricorso al TAR di Palermo nell’udienza discussa il 23 novembre 2007, la Sicileas S.pa. rappresentata e difesa dall’Avvocato Immordino Giovanni vede accogliere il ricorso che annulla di fatto il provvedimento di revoca n 31 emesso il 21.11.06 ritiene valida la concessione edilizia e il cambio di destinazione d’uso. Il Comune di Isola delle Femmine rappresentato dall’Avvocato Lo Monaco in accordo con il Sindaco Gaspare Portobello. “son convinto di non oppormi….” (seduta consiliare 24 novembre 2008). Quindi il Sindaco Portobello Gaspare con l’architetto D’Arpa non impugnano la sentenza del TAR al C.G.A. che sicuramente avrebbe bloccato la concessione. Anzi in barba al “Codice Etico” dopo solo poche settimane danno un incarico legale all’avvocato Immordino avvocato (DELIBERA DI GIUNTA 61 23 7.09)

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che aveva difeso la Sicileas contro il Comune di Isola delle Femmine. L’avvocato Lo Monaco continua imperterrito nella sua attività di Consulente del Sindaco.Anno 2008 la Sicileas vende il terreno con la concessione edilizia alla Finanziaria Immobiliare Costruttori Faraci…., il geometra Impastato Giovanni Assessore al Comune di Isola delle Femmine diventa il “rappresentante" della Finanziaria Immobiliare all’Ufficio Tecnico Comunale (autorizzazioni, permessi, varianti, allacci idrici etc etc ). Il geometra Impastato proveniente da Partinico e residente a Isola delle Femmine viene indicato come “il progettista “ dei poteri forti per il territorio. Il geometra Impastato da Assessore è stato “protagonista” nella concessione edilizia n. 13/09 rilasciata in favore della “Sorelle Pomiero snc di Pomiero Maria Grazia”. Pomiero Giuseppe altro personaggio noto alle cronache giudiziarie.24 Novembre 2008 nella seduta del Consiglio Comunale vengono discusse le opposizioni al PRG sia dalla Sicileas che dalla Fin Imm per ottenere la sistemazione della pratica urbanistica prima della fine dei lavori. Il Consiglio Comunale rigetta i ricorsi presentati anche perché il Sindaco Portobello in quel periodo aveva persa la maggioranza.Tra la fine dell’anno 2009 e l’inizio del 2010 si concretizza lo scambio di favori tra il Sindaco Portobello e la Sicileas con il Costruttore FARACI Fin Imm. VENDITA di TERRENO dalla Sicileas 2000 mq o più allo zio del Sindaco Portobello: Aiello Francesco Paolo e suo cugino Aiello Giuseppe. Il terreno venduto risulta essere confinante con il perimetro della concessione edilizia.Maggio Giugno 2010 per il rilascio della agibilità dei 55 appartamenti non conformi al progetto approvato e al PRG sono in corso “trattative” con il geom Impastato con il Sindaco Portobello e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch D’Arpa Alessandro. (Il costruttore FARACI è appostato ormai da diverse settimane al bar Valentina di fronte al Comune in attesa di……)

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PIANO LEVANTE

15 LUGLIO 2008 M.A.M. s.n.c. di Costanzo Marilla, Lucido Antonella e Bruno Maria richiesta licenza edilizia (protocollo del Comune 9040) per installazione di chioschi da adibire a pizzeria. bar birreria e... nella villa comunale di piano levante di isola delle Femmine. Progettista il geom Vicenzo Dionisi Vice Presidente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine.La legge 3/8/1999 n. 265, all'art. 19 - attuale co. 3 dell'art.78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 - relativamente alle condizioni giuridiche degli amministratori locali, stabilisce che " I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di

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edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato."

IL comma 3 dell'art. 78 del D.Leg. 267/2000 il quale espressamente prevede che "I componenti la giunta comunale… devono astenersi dall'esercitare attività professionale..".Obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado fatti salvi i provvedimenti normativi o di carattere generale.

Il dovere di optare tra carica pubblica e libera professione per i componenti la Giunta comunale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato e competenti, ovvero delegati, in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici, anche se non è prevista alcuna sanzione di decadenza, è comunque previsto, che il soggetto inadempiente ne risponda, normalmente, con la sanzione della decadenza ed anche, eventualmente, a titolo di responsabilità penale qualora si concretizzi, nella violazione dell'obbligo, gli elementi oggettivi e soggettivi più gravi del reato di abuso di ufficio.a dimostrazione che le proposte hanno delle precise "finalità":

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Stralcio di una licenza edilizia:VISTO il parere favorevole della C.E.C., espresso in data 15/10/2009, a condizione che i portici (chiusi per i due lati) vengano riproposti in modo tale da non costituire volume;

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COSA BOLLE IN PENTOLA? albo pretorio isola delle femminehttp://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/07/determine-e-delibere-12-luglio-

2009.html

SELVAGGIA AGGRESSIONE AL CANDIDATO SINDACO RUBINO ANTONINOhttp://isolapulita.blogspot.com/2009/08/borsellino-parlando-della-necessita-

di.html#links

PORTOBELLO CUTINO PALazzotto E IL GRUPPO Progetto destinano il bene confiscato http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/08/ieri-il-gruppo-di-maggioranza-

progett.html

Quattro operai della INNSE minacciano di lanciarsi nel vuotohttp://isolapulita.blogspot.com/2009/08/nissen.html#links

1) UFFICIO TECNICO COMUNALE RELAZIONE SU RICHIESTA VARIANTE

2)DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III ARCH. SANDRO D'ARPA, SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G., APPROVATO CON D.A. 121/83, E RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL’ART. 57 DELLA L.R. N° 71 DEL

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27/12/1978, COME MODIFICATO DALL’ART. 89 DELLA L.R.N° 6 DEL 03/05/2001 A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 15, PRIMO COMMA, LETTERA A) DELLA L.R. N° 78 DEL 12/06/1976, PER L’AREA DELL’EX DEPOSITO GAS SITA IN ISOLA DELLE FEMMINE TRA LA VIA PALERMO E LA SS 113, IDENTIFICATA IN CATASTO AL FG. 2 P.LLA 15, DA DESTINARE AD ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE.

1) UFFICIO TECNICO COMUNALE RELAZIONE SU RICHIESTA VARIANTE

AL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C. ARCH MONICA GIAMBRUNO Isola 20.9.05

OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA RELATIVA ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 30.6.05 AL PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE AL N 7609, DAL SIG PIETRO FERRARA NATO A PALERMO IL 9.5.30 ED IVI RESIDENTE IN PALERMO IN VIA LAZIO 116 CODICE FISCALE FRRPIR30E09G273Q NELLA QUALITA’ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ SISILEAS S.P.A. CON SEDE IN PALERMO VIA F. CRISPI 234 CON LA QUALE SI CHIEDE LA VARIANTE PER IL PROGETTO GIA’ AUTORIZZATO CON C.E. N 02/2000 DEL 23.3.2000..CONSISTENTE NEL CAMBIO DI DESTINAZIONE DI USO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI.

http://territorio.comune.bari.it/area.normativa/NTA.PRT.ASI.asp

Vista l’istanza presenta in data 30.6.2005 al protocollo di questo Comune al n 7609, il Sig Pietro Ferrara nato a Palermo il 9.5.30 ed ivi residente in Palermo in via Lazio 116 codice fiscale FRRPIR30E09G273Q nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Silileas S.p.a. con sede in Palermo via Crispi 234 con la quale chiede “la variante per il progetto già autorizzato con C.E. N 02/2000 DEL 23.3.2000……..consistente nel cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari;

Vista la concessione edilizia n 02/200 del 23.2.2000 ed i relativi elaborati approvati dalla CEC in data 5.5.94;

Vista la certificazione rilasciata da questo UTC del 27.7.04 protocollo 9290, con la quale si concede la proroga per l’ultimazione dei lavori di cui alla C.E. n 2/2000 per ulteriori due anni;

Considerato che il complesso immobiliare ricade in Z.T.O. “C” di cui al P.R.G. con D.A. 83/1977 i cui vincoli preordinati all’espropriazione risultano scaduti ed attualmente in corso di rielaborazione totale;

Visti gli elaborati redatti dall’Arch Giuseppe Chiaracane iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n 2740 codice fiscale chrgpp65mo8g273w comprendente stato di fatto

Tavola 1 lotto 1 pianta piano terraTavola 2 lotto 1 pianta piano primoTavola 3 lotto 1 prospetto nord sud

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Tavola 4 lotto 1 sezione B/B sezione A/ATavola 5 lotto 2 pianta piano terraTavola 6 lotto 2 pianta piano terraTavola 7 lotto 2 prospetto ovest estTavola 8 lotto 2 stato di fatto Sezione A-ATavola 9 lotto 3 stato di fatto pianta piano terraTavola 10 lotto 3 stato di fatto pianta piano primoTavola 11 lotto 3 stato di fatto prospetto nord prospetto sudTavola 12 lotto 3 stato di fatto Sezione A/A sezione B/BPROGETTOTavola 15 lotto 1 stato di fatto pianta piano terraTavola 14 lotto planimetria generale scale 1:500Tavola 17 lotto 1 prospetto nord prospetto sudTavola 18 lotto 1 sezione B/B sezione A/ATavola 19 lotto 2 pianta piano terraTavola 20 lotto 2 pianta piano primoTavola 21 lotto 2 prospetto est prospetto ovestTavola 22 lotto 2 sezione A/ATavola 23 lotto 3 pianta piano terraTavola 24 lotto 3 pianta piano primoTavola 25 lotto 3 prospetto nord prospetto sudTavola 26 lotto 3 sezione A/A sezione B/BTavola 27 modelliTavola 28 particolari scala 1:25

Appurato che l’intervento di variante in corso d’opera prevede lievi modifiche ai prospetti in seguito ad alcune nuove aperture: la realizzazione di alcune scale d’accesso alle terrazze; diversa distribuzione degli interni con relativa cambio di destinazione d’uso da destinazione turistica a destinazione abitativa con la determinazione di n 88 unità abitative raggruppate in 4 tipologie diverse (A-B)- B2-C:

Per tutto quanto sopra la scrivente esprime parere FAVOREVOLE all’istanza edilizia di variante in corso d’opera richiesta con nota del 29.6.05 protocollo 7609, fermo restando l’acquisizione dei pareri propedeutici degli enti preposti: N.O. Soprintendenza ai BB.CC.AA. (per variazioni dei prospetti) e N.O. del Genio Civile (a deposito ai sensi della L.R. 7/2003)

Il responsabile del Servizio Arch Sergio Valguarnera http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/prima_pagina/albo_pretorio.php

http://fons.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g98-11.HTM http://isolapulita.blogspot.com/

CI SU CANI CA UN CANUSCI PATRUNI

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Il sopra citato parere favorevole è stato esposto (ottobre/05) in sede di riunione della Commissione Edilizia che ne aveva rigettato la richiesta. Le dichiarazioni rese dagli amministratori al termine di detta riunione della Commissione: “……con questo atto abbiamo evitato una grossa speculazione edilizia…….”

Siamo interessati a conoscere chi erano i mancati speculatori.

Oggi a distanza di sei mesi risulta molto chiaramente a chi era rivolta, e perché, l’esortazione dell’assessore “…chidda si n’ava a ghiri…” ( ha avuto la presunzione di esprimere un parere ). 26 aprile 2006 riunione della Commissione Edilizia del Comune di Isola: “….visto la relazione tecnica dell’UTC del 20.9.05 si approva a condizione che in base al D.M. 1444 del 68 venga ceduta con atto unilaterale area a parcheggio….. "Qualcuno si chiederà ma in sei mesi forse è cambiato qualcosa? No. Nulla è cambiato. La commissione edilizia ha approvato, ED ALLE STESSE CONDIZIONI, ciò che aveva rigettato nel mese di ottobre.Smemorato che sono! E’ cambiata la persona che ha richiesto la variante, sembra sia un grosso imprenditore di Carini, che ha stipulato una promessa di acquisto del bene su cui verrano eseguiti i lavori.Sembra che i lavori debbano essere eseguiti da UNA DITTA ISOLANAPer tranquillizzare noi, ma soprattutto la cittadinanza siamo interessati a sapere se si è riusciti ad evitare "la grossa speculazione edilizia". Per buona pace della legalità.

Pino Ciampolillo

http://www.sister.it/comuneponsacco/PianoStrutturale_QuadroConoscitivo/Norme/ART26.HTM

2) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III ARCH. SANDRO D'ARPA, SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G., APPROVATO CON D.A. 121/83, E RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL’ART. 57 DELLA L.R. N° 71 DEL 27/12/1978, COME MODIFICATO DALL’ART. 89 DELLA L.R.N° 6 DEL 03/05/2001 A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 15, PRIMO COMMA, LETTERA A) DELLA L.R. N° 78 DEL 12/06/1976, PER L’AREA DELL’EX DEPOSITO GAS SITA IN ISOLA DELLE FEMMINE TRA LA VIA PALERMO E LA SS 113, IDENTIFICATA IN CATASTO AL FG. 2 P.LLA 15, DA DESTINARE AD ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE.http://isolapulita.blogspot.com/http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00267dl.htm

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http://gurs.pa.cnr.it/gurs/gazzette/g03-22-a.htmhttp://siproci.provincia.mc.it/rischiosismico/appendici/Legislazione/L64_74.htm

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:§ il Comune di Isola delle Femmine è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n° 83/77, i cui vincoli preordinati all’espropriazione risultano decaduti e la revisione dello stesso risulta essere in itinere, e di un P.R.G. “Variante Fascia Litoranea” approvato con D.A. n° 585/91;§ il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 47 del 12/08/2003 ha approvato lo schema di massima del nuovo P.R.G.;§ con nota del 17/02/2004, assunta al protocollo generale n° 1955/2004, il progettista del nuovo P.R.G. trasmetteva gli elaborati del Piano, recependo quanto già previsto nel P.R.P. in itinere e classificando l’area oggetto della presente proposta di delibera Z.T.O. “ CT2” turistico alberghiera;§ con istanza prot. n° 11449 del 06/08/2003 le Sig.re La Fata Antonia, nata a Partitico (PA) il 07/01/2050 e Ferrara Isabella, nata a Partitico (PA) il 15/04/1918, nella qualità di soci amministratori della società a r. l. denominata “L’ISOLAUTO S.r.l.”, con sede in Isola delle Femmine, Largo Zeta 21 n° 1, partita IVA 03715450825, chiedevano il cambio di destinazione urbanistica dell’area per attività turistico alberghiera;§ con verbale n. 37 del 21/11/2003, la CEC ha esaminato la proposta di variante urbanistica, rimandando la pratica al Consiglio Comunale per l'approvazione;§ con nota prot. n. 14872 del 21/12/2004 la proposta di variante è stata trasmessa per il parere di competenza alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo;§ con nota del Comune di Isola delle Femmine n° 14873 del 21/12/2004 ha richiesto all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell%u201 la proposta di variante è stata trasmessa per il parere di competenza alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo;§ con nota del Comune di Isola delle Femmine n° 14873 del 21/12/2004 ha richiesto all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74, il parere di compatibilità geomorfologica per la richiesta di destinazione urbanistica e deroga di cui all’art. 15 della L.R. 78/76 relativa all’area dell’ex deposito gas sita in Isola delle Femmine tra la via Palermo e la SS 113, identificata in catasto al Fg. 2 p.lla 15, per la realizzazione di una struttura turistico alberghiera;§ con nota del 05/04/2005, prot. n° 3879, le società L’ISOLAUTO S.R.L e SOLEMAR S.r.l. inoltravano richiesta al Comune di Isola delle Femmine per la realizzazione di una struttura alberghiera a 4 stelle, da realizzarsi nel sito dell’area della ex Liquigas, in interazione con il POR Sicilia 2000/2006, Asse 4 “Sistemi Locali di Sviluppo, nell’ambito della programmazione regionale di settore di cui al Contratto di Programma Quadro tra Consorzio Turistico Siciliano, Ministero delle Attività Produttive e Regione Siciliana finanziato con le risorse destinate dalla delibera CIPE n° 138/2000 e successiva n° 26 del 25/07/2003;§ successivamente, per la superiore richiesta, con provvedimento prot. n° 24212/04-9134/05 sezione D del 23/09/2005, l’Ufficio del Genio Civile di Palermo ha espresso parere favorevole sulla compatibilità geomorfologica di cui all’art. 13 della L. 64/74;Considerato che:

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§ Il Consiglio Comunale con delibera n° 025 dell’ 08/07/2005 ha approvato la proposta di modifica e miglioramento planoaltimetrico dell’assetto viario della SS 113, nell’ambito del progetto RFI per la realizzazione delle opere di collegamento ferroviario con l’aeroporto di P. Raisi e sistemazione del Nodo Ferroviario di Palermo – Raddoppio elettrificato della sede del binario Palermo C.le/Carini, per rendere compatibile, nell’area della ex Liquigas, il progetto del raddoppio ferroviario con la proposta avanzata dalle ditte “L’ISOLAUTO S.r.l” e “SOLEMAR S.r.l”, peraltro aderente alle previsioni di sviluppo sociale e turistico contenute nel P.R.G. in itinere;§ che l’area oggetto della variante ricade all’interno del perimetro del centro edificato e che per oltre quaranta anni è stata occupata dallo stabilimento Liquigas (produzione, stoccaggio e vendita), da tempo dimesso, ed oggi caratterizzata da forte degrado;§ sono stati acquisiti, rispettivamente con le note assunte al prot. n° 7567 del 30/06/2005 e n° 7721 del 04/07/2005, i pareri del progettista del PRG Arch. Angelo Aliquò e del progettista del PRP, Ing. Francesco Giordano;Visti gli elaborati che accompagnano la richiesta di variante urbanistica presentata dalle ditte “L’ISOLAUTO S.r.l” e “SOLEMAR S.r.l”;Esaminate le tavole di analisi urbanistica e valutate le risultanze dei dati emersi dallo studio dell’ambito territoriale di riferimento, comprendente l’area oggetto della richiesta di variante;Ritenuto che la variante proposta è compatibile con il sistema insediativo e con l’assetto territoriale del Comune di Isola delle Femmine determinando, altresì, l’auspicata riqualificazione dell’area in questione;Considerato il carattere strategico ed il preminente interesse pubblico dell’iniziativaDELIBERA di approvare la variante urbanistica al P.R.G., approvato con D.A. 121/83, e di richiedere la deroga ai sensi dell’art. 57 della L.R. n° 71 del 27/12/1978, come sostituito dall’art. 89 della L.R. n° 6 del 03/05/2001 a quanto previsto dall’art. 15, primo comma, lettera A) della L.R. n° 78 del 12/06/1976, per l’area dell’ex deposito gas sita in Isola delle Femmine tra la via Palermo e la SS 113, identificata in catasto al Fg. 2 p.lla 15, da destinare ad attrezzature turistico ricettive.Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativi alla proposta indicata in oggetto.Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazioneIl Responsabile del III Settore Arch. Sandro D'ArpaIL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, preliminarmente precisa che già l’argomento risulta essere stato ampiamente trattato nella seduta precedente. Ricorda come il Tecnico progettista dell’opera che dovrebbe essere realizzata nell’area oggetto della presente variante urbanistica, ha fornito ampie delucidazioni e chiarimenti che sicuramente hanno messo i Consiglieri Comunali nelle condizioni di valutare soprattutto gli aspetti positivi della realizzazione di un albergo a 4 stelle nell’area in questione; opera che sicuramente rappresenta un volano per l’economia di Isola e che porterà al paese un notevole sviluppo non solo in termini economici ma anche sociali.Il cons. Riso Napoleone chiede come mai non sia proceduto alla convocazione della riunione dei capigruppo preannunciata dal Presidente.

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Il Presidente afferma di aver espresso il proprio intendimento alla convocazione di detta riunione, ma, in considerazione che il consigliere Rubino aveva espressamente affermato, in quest’aula, la propria volontà di non parteciparvi, tenuto conto, inoltre, dell’impossibilità del Consigliere Crisci, così come dallo stesso comunicato, di potere partecipare alla riunione in questione, per motivi personali, non è stata posta nelle condizioni di potere procedere alla convocazione della stessa.Il cons. Cutino afferma che sarebbe stato, quantomeno, opportuno sentire anche l’opinione in merito del gruppo di maggioranza relativa.Il cons. Rubino ricorda come, alla luce delle problematiche sollevate da tutti i gruppi nella precedente discussione, era stato proposto un rinvio dell’argomento; Rinvio che si riteneva sarebbe stato votato all’unanimità da tutti i gruppi. Il gruppo Isola per Tutti, invece, ha espresso il proprio voto contrario al rinvio, di conseguenza il Capogruppo aveva espresso il proprio intendimento di non partecipare alla riunione dei capigruppo, ritenendo detta riunione inutile stante che il gruppo Isola per tutti riteneva di essere possesso di tutti i dati per decidere, ed in tal ipotesi la riunione non avrebbe avuto alcuna utilità. Di fatto, invece, il voto contrario al rinvio è stato utilizzato per sfuggire ad un confronto.Il cons. Cutino, senza voler fare polemiche, chiarisce che ci si è confrontati su problematiche emerse in sede di dibattito, ed il voto contrario al rinvio aveva come propria motivazione la convinzione che fosse possibile, nel corso della riunione in svolgimento, arrivare a conclusioni risolutive, e che il ricorso al rinvio sarebbe stato opportuno solo in caso negativo per cercare altri sistemi per dare soluzione al problema. Non si era inteso esprimere alcuna contrarietà allo svolgimento di una seduta dei capigruppo. Si era votato contro il rinvio ritenendo lo stesso successivo ad una discussione in quest’aula.Il Sindaco rappresenta come l’intervento del progettista sia stato fuorviante ed abbia creato solo confusione, non si approva, infatti alcun progetto, ma si valuta una variante urbanistica al PRG che trova fondamento in un consistente finanziamento attenuto dalla società, nella riqualificazione di un’area degradata e nella possibilità di sviluppo per l’economia di questo centro. Ricorda la necessità che ogni decisione venga adottata in tempi rapidi al fine di consentire alla società di operare nel rispetto dei termini fissati dall’Ente finanziatore. Si augura che in questa seduta possa definirsi l’argomento.Rispondendo, ad una domanda del Consigliere Cutino, il Presidente precisa che il progetto illustrato nella precedente seduta del C.C., relativo alla struttura alberghiera a 4 stelle da realizzarsi nell’area in questione, è strettamente collegato all’approvazione della variante urbanistica dell’area ove insisteva lo stabilimento dell’ex Liquigas.Il Sindaco invita a non tenere in considerazione il progetto illustrato che sarà oggetto di apposita valutazione in altra sede e momento.Il cons. Cutino evidenzia come agli atti della proposta in esame risulti una pianta che delimita un edificio differente da quello illustrato in quest’aula.Il responsabile del settore tecnico ricorda come non sia necessaria alcuna previsione planimetrica dell’immobile da realizzare, stante che in questa sede si va solo a valutare una variante urbanistica. Per il progetto dovranno essere rispettati i parametri urbanistici che verranno in prosieguo fissati sia dall’Assessorato che dal Comune. Il progetto deve essere tenuto in considerazione solo come spunto, ma in atto si sta decidendo la tipologia urbanistica che si vuole dare alla zona.

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Il cons. Rubino precisa che si può anche non tener conto del progetto, ma la deroga è basata proprio sulla realizzazione di una struttura avente destinazione alberghiera.Il responsabile del settore tecnico precisa che nella proposta viene indicato un indice di edificabilità, ma non è detto che l’assessorato debba necessariamente adeguarsi a detta previsione.Il cons. Cutino chiede di sapere se il CC possa fornire all’Assessorato degli indirizzi. Il responsabile del settore tecnico precisa che detta possibilità esiste ma non risulterà vincolante per l’Assessorato.Il Sindaco, invita a restringere il campo di valutazione alla sola variante urbanistica valutandone l’opportunità alla luce della riqualificazione della zona e del ritorno in termini economici dell’investimento.Il cons. Crisci concorda che, in questa sede, sia in esame una variante urbanistica del PRG, che qualifichi l’area come turistico ricettiva, che consenta la riqualificazione di una zona abbandonata e sia in grado di creare nuovi posti di lavoro. Invita ad esprimersi favorevolmente sulla proposta.Il cons. Rubino evidenzia come il gruppo INSIEME si sia espresso a favore del rilancio turistico di questo comune ed abbia proposto la destinazione turistico alberghiera delle poche aree ancora disponibili e della fascia costiera. Invita il Sindaco a conferire apposito incarico ad un professionista che provveda alla stesura dei piani particolareggiati della fascia costiera che consentirebbe a tutti di operare per lo sviluppo turistico alberghiero.Il Sindaco ricorda come la redazione dei piani particolareggiati sia obbligatoria a seguito dell’approvazione del PRG.Il cons. Rubino ricorda come il gruppo INSIEME abbia richiesto la presenza del progettista del PRG per poter avviare l’iter di approvazione di detto strumento urbanistico e regolarizzare tutto il territorio.Il Sindaco afferma che il PRG è stato già trasmesso ai consiglieri subito dopo l’approvazione da parte del Genio Civile.Il Presidente afferma che ai consiglieri sono state trasmesse solo le tavole del PRG senza la prescritta proposta di deliberazione e solo dopo la trasmissione della stessa l’argomento potrà essere trattato dal Consiglio Comunale.Tornando all’argomento in esame il cons. Rubino afferma che, consapevole dell’importanza in termini economici del finanziamento, che potrebbe rilanciare lo sviluppo turistico, e delle conseguenze occupazionali, stante che l’opera potrebbe assorbire oltre 100 unità lavorative di cui si riconosce la grande esigenza stante le difficoltà di assorbire manodopera giovanile, il gruppo ha approfondito l’argomento. Ed a seguito di ciò, ha accertato che il Consorzio Turistico Siciliano, di cui la Solemar fa parte, ha effettivamente ottenuto un finanziamento e che lo stesso risulta inserito nella graduatoria stilata dalla Regione. Successivamente si è svolto un confronto con il legale rappresentante della Solemar, che ha manifestato il proprio intendimento di realizzare un albergo della tipologia illustrata. Lo Stesso si è impegnato, per quanto possibile, a commissionare i lavori a ditte locali e ad assumere personale proveniente da questo Comune con cui stipulare contratti a tempo indeterminato. Il rappresentante della società ha dato anche contezza delle pratiche avviate con gli istituti di credito al fine di dare certezza in ordine alla realizzazione dell’opera. Evidenzia come l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere con maggiore trasparenza convocando la conferenza di servizi prevista dalla vigente normativa e come ciò avrebbe evitato l’insorgere di equivoci, speculazioni e contrapposizioni, servendo anche ad agevolare il

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lavoro di questo consesso.Il cons. Cutino ribadisce come il gruppo Isola per Tutti sin dall’inizio abbia espresso il proprio parere favorevole alla variante urbanistica, trattandosi di un’area degradata sulla quale risultano già realizzate delle opere e che potrebbe comportare un rilancio turistico dell’economia isolana. Invita i gruppi a confrontarsi per fissare i limiti di densità edilizia.Il cons. Rubino ribadisce, ancora una volta, che il gruppo INSIEME ha sempre espresso parere favorevole allo sviluppo turistico alberghiero e che è stata la maggioranza nella seduta del 6/7/2005 a ritirare l’argomento ora in esame.Il Presidente mette fine alla discussione sull’iter seguito in passato sull’argomento ed invita ad evitare polemiche.Il cons. Riso Rosaria ricorda come il cons. Cutino a nome del gruppo Isola per Tutti abbia avanzato un invito, non raccolto, di fissare un indirizzo che avesse lo scopo di scongiurare le previsioni progettuali illustrate nella scorsa seduta, fissando un indice di edificabilità.Il cons. Rubino ribadisce che il gruppo INSIEME si è attivato confrontandosi con l’U.T.C. ed acquisendo informazioni sui finanziamenti, sulla normativa vigente e sulle caratteristiche del Consorzio. Afferma che il gruppo è costituito da gente libera che ha più volte espresso il proprio parere favorevole allo sviluppo turistico alberghiero nella fascia costiera che si è proposto di destinare interamente a zona turistico alberghiera.Il cons. Cutino si compiace che il gruppo INSIEME dopo una studio approfondito sia pervenuto alle medesime conclusioni che il gruppo Isola per Tutti ha invece avuto sin dall’inizio.I lavori vengono sospesi dal Presidente alle ore 21,35 per essere ripresi alle ore 21,50. Presenti n.14 consiglieri.Il cons. Cutino preannuncia il voto favorevole del gruppo Isola per Tutti come già anticipato e per le argomentazioni espresse.Il cons. Crisci esprime il voto favorevole del gruppo Isola democratica alla variante urbanistica proposta, stante che l’opera che si andrà a realizzare appare in grado di portare in questo territorio ingenti investimenti da cui può scaturire la creazione di molti posti di lavoro che assicurino la crescita di questa comunità.Il cons. Rubino preannuncia il voto favorevole del gruppo INSIEME subordinando la variante alla realizzazione di un albergo a quattro stelle. Chiede all’Amministrazione Comunale che, in caso di mancata realizzazione della struttura alberghiera, la variante relativa all’area in questione venga riportata in aula affinché questo Consiglio possa determinare ex novo la destinazione urbanistica della stessa. Chiede, inoltre, al Sindaco di stipulare un protocollo d’intesa con il privato laddove questi si impegni ad assumere personale avente la residenza in questo Comune sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che in sede di gestione. Chiede che vengano attivati corsi di formazione professionale mirati alle esigenze alberghiere. Propone, infine, che i proventi dai costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione vengano destinati alla realizzazione e riqualificazione del centro urbano ed in particolare delle vie Palermo, piazza Umberto I° e vie limitrofe.Il Sindaco afferma che la competenza a rivedere la destinazione urbanistica dell’area in questione in caso di mancata realizzazione dell’opera proposta, è già del Consiglio, parimenti il Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione potrà esprimersi sulla destinazione dei proventi urbanistici. Ritiene condivisibile la proposta di stipulare con la società, che andrà a realizzare la struttura alberghiera, la convenzione proposta dal cons. Rubino, per cui assume formale impegno in tal senso.Poiché nessuno chiede di parlare il Presidente pone l’argomento in votazione ed assistito dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta accerta il seguente esito:Consiglieri presenti e votanti n.14 voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 14.

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Per effetto della superiore votazione il Consiglio:

DELIBERA Di approvare, facendola propria, la suesposta proposta di deliberazione. GLI ALLEGATI SONO VISIONABILI PRESSO L’UFFICIO TECNICO

http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/prima_pagina/albo_pretorio.php

http://la-rinascita-a-isola-delle-femmine.blogspot.com/2006/05/la-rinascita-ufficio-tecnico-comunale.html

Concessione Edilizia 13/2010 in sanatoria Sicileas Ferraro Pietro

*Aiello FP Portobello Faraci Sicileas saracena Impastato D'ARPA Lo Monaco Immordino TAR Finanziaria Immobiliare*PALmuto Via Palermo Isola delle Femmine

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE(PROVINCIA DI PALERMO)

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIAn°13 del 23 Giugno 2010Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85Pratica n°293/87

IL RESPONSABILE DEL III SETTOREVISTA la domanda presentata in data 30/06/87 protocollo n°5711 a nome della “SICILEAS S. p. A” con sede sociale a Isola delle Femmine in viale dei Saraceni n°1, partita IVA 00114090822, diretta a ottenere ai sensi della Legge 47/85 la CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per avere eseguito dei lavori di cui alla tipologia d’abuso n°2 della tabella allegata alla Legge 47/85 Modello 47/85-D, ristrutturazione di un immobile esistente a due elevazioni fuori terra oltre un parziale lastrico solaio in difformità alla Licenza Edilizia n°40 del 05/12/72 sito a Isola delle Femmi ne in contrada Piana, via Libertà, censito in catasto al foglio n°3, partice lla n°2273;

VISTA la documentazione prodotta dalla società nonché gli elaborati tecnici a firma del Geometra Giovanni Valguarnera;

ACCERTATO che la società ha il titolo per richiedere la sanatoria ai sensi dell’articolo n°31 della Legge 47/85 nella qualità di PROPRIETARIA giusto atto di compravendita stipulato il 19/05/1972 dal Dr. Francesco Giambalvo Notaio in

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Palermo, registrato a Palermo il 30/05/72 al n°8093 e trascritto a Palermo il 05/06/72 ai numeri 28074/16602;

PRESO ATTO che l’istante ha versato all’erario l’importo totale dell’oblazione dovuta, cosi come attestato dal Responsabile del 3° Servizio con nota protocollo n°884/Interno del 17/06/10;

VISTA la prova esibita dall’interessata relativa alla presentazione all’Ufficio Tecnico Erariale di Palermo della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento redatta dal Geometra Giovanni Valguarnera e assunta al protocollo di questo Comune il 04/09/09 n°13607;

VISTE le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;

DATO ATTO che ai fini del rilascio della presente Concessione sono stati versati gli oneri concessori, così come attestato dall’istruttore della pratica;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che regolano l’attuazione e le istruzioni in materia;

VISTO che l’immobile ricade in zona “C” del Piano Regolatore Generale;

VISTA la favorevole istruttoria dalla quale risulta altresì la inesistenza di vincoli che impediscono la sanabilità dell’opera;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’igiene pubblica n°321/IP del 12/02/10 assunto al protocollo del Comune al n°2643 /CC del 22/02/10;

VISTO l’articolo n°35, penultimo comma, della Legge del 4 7/85;VISTO l’articolo n°26, penultimo comma, della Legge Regionale 37/85;VISTA la ricevuta rilasciata dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Palermo il 18/12/09 con la quale il tecnico trasmette la documentazione necessaria per il rilascio del Nulla-Osta ai sensi della Legge 1497/39 e successive modifiche e integrazioni;VISTO il 6°comma dell’articolo n°17 della Legge Regionale del 16/04/03 n°4;

DARE ATTO che sono trascorsi i tempi previsti dalla succitata Legge Regionale per il rilascio da parte della Soprintendenza del Nulla-Osta ai sensi della Legge 1497/39 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il verbale di liquidazione conciliativa di quota parte delle particelle n°2267, n°2273, n°2269, n°2274, n°2277, n°2291 e de lle particelle n°2287 e 2289 del foglio di mappa n°3 ricadenti in Regia Trazzera n°251 Carini-Isola delle Femmine rilasciato dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Servizio VII Demanio Trazzerale n°572/31 del 19/06/ 08 registrato il 20/06/08 n°1246 e assunto al protocollo di questo il 04/09/0 9 n°13607;

VISTO l’articolo n°7 della Legge Regionale 26/86;

VISTA la circolare n°1 del 25 Gennaio 1997;

CONSIDERATO che la società denominata “SICILEAS S.p.A.” iscritta alla

Camera di Commercio di Palermo il 19/02/96 con il n°00114090822 identifica come consigliere, presidente e legale rappresentante Ferraro Pietro nato a

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Palermo il 09/05/30 e ivi residente in viale Lazio n°116 codice fiscale FRR PTR 30°09 G273Q;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa da Ferraro Pietro il 13/05/10 relativa all’epoca dell’abuso;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del 13/05/10 nella quale viene dichiarato dal consigliere, presidente e legale rappresentante della SICILEAS S.p.A. di non ha carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 6487/ter del Codice di Procedura Penale;

VISTA la documentazione fotografica;

R I L A S C I Aa Ferraro Pietro nato a Palermo il 09/05/30 e ivi residente in viale Lazio n°116 codice fiscale FRR PTR 30°09 G273Q nella qual ità di consigliere, presidente e legale rappresentante società denominata “SICILEAS S.p.A.” con sede sociale a Palermo in via Francesco Crispi n°234 la CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per l’esecuzione dei lavori di cui alla tipologia n°7 del Modello 47/85, tipologia modificata dall’ufficio e precisamente: ristrutturazione di un immobile esistente a due elevazioni fuori terra oltre un

parziale lastrico solaio in difformità alla Licenza Edilizia n°40 del 05/12/72, immobile sito a Isola delle Femmine in contrada Piana, via Libertà s.n.c, censito in catasto al foglio n°3, p articella n°2273;

Alla presente si allega una copia degli elaborati grafici prodotti che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, costituiti da:

1)relazione;2)piante sezioni e prospetti.

PRESCRIZIONI GENERALIConsiderato che ai sensi dell’articolo n°31, comma 2° della Legge 47/85 le opere, oggetto di sanatoria, ancorché ultimate, possono risultare non rifinite e completate in ogni loro parte, al fine di rendere l’opera agibile e/o abitabile, ai sensi dell’articolo n°36 della Legge Regionale 71/7 8, è fatto obbligo di eseguire i lavori di completamento e/o adeguamento degli impianti istallati o da istallare:

lavori di rifinitura interna ed esterna; adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia;Essi dovranno avere inizio entro un anno dalla data di notifica della presente ed essere portati a termine entro trentasei mesi dal loro inizio, in modo che le opere siano rese abitabili e/o agibili;

I lavori suddetti dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione il quale provvederà ad inviare la comunicazione di inizio dei lavori e la relativa accettazione. E’ fatto obbligo di richiedere per iscritto il rilascio del certificato di Abitabilità/Agibilità non appena la costruzione sarà ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne.

Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune.

La presente concessione edilizia viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

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PRESCRIZIONI SPECIALIE’ fatto obbligo di adempire alle prescrizioni di cui al provvedimento dell’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n°27 del 16/11/92.

E’ FATTO OBBLIGO: di richiedere apposita autorizzazione edilizia per l’allaccio alla rete fognaria.

AVVERTENZA IMPORTANTEPrima di iniziare i lavori assicurarsi che questi sono eseguiti nel rispetto delle norme imposte dai Decreti Legislativi 493/97 e 494/97 e di tutte le norme in materia di sicurezza.

Il Responsabile del 3° Servizio

Arch. Giovanni Albert

Il Responsabile del III Settore

Arch. Sandro D’Arpa

SI CERTIFICASu conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo n°37 della Legge Regionale 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal…………….al…………… e che contro la stessa………..sono stati presentati opposizioni o reclamiIl Messo Comunale

Simonella Vincenzo

Isola delle Femmine,Il Segretario Comunale

Dr. Manlio Scafidi

Il Sig. Ferraro Pietro nato a Palermo il 09/05/30 e ivi residente in viale Lazio n°116 codice fiscale FRR PTR 30°09 G273Q nella qualità di consigliere, presidente e legale rappresentante società denominata “SICILEAS S.p.A.” con sede sociale a Palermo in via Francesco Crispi n°234, dichiara di obbligarsi all’osservanza di tut te le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Isola delle Femmine,Ferraro Pietro

C.E.S. n.13 - Sicileas S.p.A

CES n.13 - Sicileas SpA

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Concessione Edilizia 13/2010 in sanatoria Sicileas Ferraro PietroSICILEAS FIN IMM FARACI PORTOBELLO U.T.C. 27 giugno/10Sicileas Ampliamento Rifacimento o………..SICILEAS: LA STORIA DEI 80 APPARTAMENTILotto intercluso, Lotto Occluso, Lotto Chiuso, Lotto Aperto e alla fine la licenza è legittima?Aggiornamento di Sicileas Albergo Saracen una storia che si tinge di....... Saracen, S.I.S. Via Libertà, VassalloAiello FP Portobello Faraci Sicileas saracena Impastato D'ARPA Lo Monaco Immordino TAR Finanziaria Immobiliare

Sicileas s.p.a. 1 OTTOBRE 2009

L’Ufficio Segreteria, su apposita disposizione del Sindaco, ha elaborato e propone l’adozione della seguente deliberazione:

“Appello avverso la sentenza n°340/06/09 della Commi ssione Tributaria Provinciale di Palermo sez. n°6 contro la SICILEAS S.p.A. ”

LA GIUNTA MUNICIPALEPremesso che con deliberazione della G.M. n°103 del 17.11.200 8 è stato incaricato l’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo Via Dei Biscottari n°17, per la costituzione nel ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo proposto dalla Ditta Sicileas S.p.A. ;

Che in data 22.09.09 con nota prot. n°14484 il predetto legale incaricato trasmette la sentenza n°340/06/09 comunicando che la Commissione T ributaria Provinciale di Palermo sez. n°6 ha accolto il ricorso proposto dalla Dit ta Sicileas S.p.A. compensando le spese di lite;.

Ritenuto, di dover proporre appello avverso la citata sentenza, tenuto conto che, così come peraltro indicato dal legale incaricato, la presente sentenza si discosta dal precedente orientamento della stessa Commissione che aveva già rigettato due analoghi ricorsi della stessa Ditta ricorrente;

Considerato che l’incarico di difendere le ragioni del Comune, nel successivo grado di giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, può essere conferito allo stesso legale che si è costituito nel giudizio di primo grado;

Visto il disciplinare d’incarico appositamente predisposto dall’ufficio di segreteria e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall’art.1 della L.R.11.12.1991, n.48;Visto il vigente O.A.EE.LL.;

DELIBERA1.Conferire, per i motivi espressi in narrativa, apposita procura all’Avv.

Saverio Lo Monaco con studio in Palermo Via Dei Biscottari n°17 p er

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Page 284: Scioglimento c.c. isola p.r.g

proporre appello avverso la sentenza n°340/06/09 della Commissione Tributaria Prov inciale di Palermo sez. n°6.

2.Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a procedere alla stipula del disciplinare integrato con le previsioni di cui al punto 1;

3. Incaricare l’ufficio segreteria di assumere apposito impegno di spesa con successiva determinazione.

PARERI AI SENSI DEGLI ART.53 E 55 DELLA LEGGE 8.6.1990, N.142, RECEPITA CON L’ART.1 DELLA L.R. 11.12.1991, N.48.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Nunzia Pirrone

LA GIUNTA MUNICIPALEVista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti;

Con votazione unanime espressa in forma segreta;

DELIBERAApprovare la predetta proposta di deliberazione.Quindi, ritenuta l’urgenza stante l’approssimarsi della scadenza per la proposizionedell’appello, con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, dichiara ilpresente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di PalermoOGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE ALL’AVV. SAVERIO LO

MONACO, CON STUDIO IN PALERMO, VIA DEI BISCOTTARI N°17, PER L’APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N°340/06/09 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO SEZ. N°6 CONTRO LA SICILEAS.

DISCIPLINARE DI INCARICOL’anno duemilanove il giorno ___________ del mese di _____________ presso la sede della Casa Comunale in Isola delle Femmine, il Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra Nunzia Pirrone in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°85 del 24 settembre 2009, conferisce incarico legale all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n°17 - Codice Fiscale LMN SVR 48T17 A176W - Partita IVA 05595480822, per l’appello avverso la sentenza n°340/06/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sez. n°6 contro la Sicileas SpA.

L’incarico viene accettato dal legale nominato alle seguenti condizioni:

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Page 285: Scioglimento c.c. isola p.r.g

1. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell’interesse del Comune di Isola delle Femmine;

2. Le parti concordano l’applicazione dell’onorario della tariffa professionale nei suoi valori medi;

3. In caso di soccombenza, l’onorario di cui al precedente punto sarà dovuto al professionista incaricato nei suoi valori minimi;

4. Il compenso per la prestazione professionale resa per il detto incarico, ai fini della previsione delle spese complessive per gli oneri professionale, viene prevista, sentito anche il professionista interessato, in complessivi € 1.000,00 per l’intero giudizio, oltre IVA e C.P.A. e spese generali. Eventuali maggiori somme, in relazione all’attività svolta, saranno impegnate dal Comune ad integrazione dell’impegno originario;

5. Ove il professionista, nel caso del giudizio, ritenga necessaria la corresponsione di ulteriore somme per l’attività prestata, rispetto all’acconto già corrisposto e prima del saldo, sono tenuti ad avvisare immediatamente, con lettera raccomandata, il Comune di Isola delle Femmine dell’entità delle somme necessarie, al fine di permettere la predisposizione degli atti di cui al procedimento di spesa, indicando le ragioni della richiesta ed il prospetto dei diritti ed onorari ulteriori;

6. La mancata comunicazione dei modi previsti sub 6) comporterà il, rifiuto, da parte dell’Ente, di ogni prestazione ulteriore che non sia stata comunicata;

7. L’avvocato nominato dovrà costantemente tenere informata l’Amministrazione sugli sviluppi del procedimento ed in particolare: a) presentare copia degli atti del giudizio, redatti dai legali nominati o dalla difesa avversaria, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni da quando ne siamo in possesso; b) comunicare a mezzo fax ( al numero 091.8617204 ) ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected], l’esito delle udienze ed ogni informazione inerente il procedimento giudiziario, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni dall’evento da comunicare;

8. Il presente incarico potrà essere revocato dall’Amministrazione qualora la stessa riscontrasse incuria, negligenza ovvero mancato rispetto delle norme deontologiche e giuridiche applicabili al presente incarico professionale.

Il presente disciplinare, allegato alla delibera di Giunta Comunale di incarico, viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti.

La mancata sottoscrizione da parte del professionista comporterà il rifiuto dell’Amministrazione ad ogni prestazione richiesta.

Isola delle Femmine, li ______________________ 2009

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO L’AVVOCATO INCARICATO

http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/DETERMINA%20N.%20269.pdf

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http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/DELIBERA%20G.M.%20N.85.pdf

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

II° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

3° Servizio Tributi – Acquedotto n° ____

DETERMINAZIONE N° 10 DEL 6/03/2006

OGGETTO

Provvedimento di maggiore rateazione a favore della ditta ___________OMISSIS_______________

Cartella esattoriale n. _______OMISSIS___________

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il D.Lgs. del 26.02.99 n.46;

VISTO il Regolamento delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 2.11.2000;

Vista l’istanza del 3.11.2005, pervenuta al prot.generale dell’Ente in data 4.11.2005 al n.12314, con la quale il legale rappresentante della Ditta _____________OMISSIS________________, chiede a questo Comune la concessione della massima rateazione dell’importo di € 32.725,29 scaturente, _______________, da

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Page 287: Scioglimento c.c. isola p.r.g

TARSU iscritta a ruolo e_____________________, ad oneri accessori, per la quale il Concessionario della riscossione Tributi di Palermo ha iscritto ipoteca legale ai sensi dell’art.77, c.1, D.P.R. 602/73 sul patrimonio immobiliare della ditta stessa;

Vista la successiva nota della _________________, acquisita al prot. n.2866 del 21.2.2006, con la quale, a seguito della consegna del prospetto dimostrativo dell’ammortamento della cartella esattoriale, la Ditta trasmette copia della ricevuta di versamento di € 2.084,43 a saldo dei calcolati interessi, pagati preventivamente;

Vista la deliberazione della G.C. n. 33 del 24/02/2006, esecutiva, con la quale, accogliendo la superiore istanza, è stato incaricato il Funzionario Responsabile del Settore Economico – Finanziario del compimento di tutti gli atti volti alla definizione dell’iter amministrativo della pratica;

Valutate le motivazioni indicate nella richiesta in epigrafe, conseguentemente, si concorda con il titolare e responsabile del tributo che:

1. l’Amministrazione Comunale riscuoterà il debito, relativo alle cartelle esattoriali relative al tributo T.A.R.S.U., - per un importo complessivo di € 32.725,29 – in numero 24 (ventiquattro) rate mensili ciascuna dell’importo di seguito indicato:

2. Cheilpagamentodellaprimaratasaràeffettuatoadecorreredalmesedimarzo2006entrol’ultimogiornodellostesso;cheisuccessivi saranno effettuati entro l’ultimo giorno di ciascun mese seguente

3. Che il mancato pagamento della prima rata o il ritardato pagamento di due rate successive comporterà l’automatica risoluzione del beneficio della rateazione e la riscossione da parte del Concessionario del saldo del debito residuo in unica soluzione.

4. Che unitamente alla prima rata saranno versati gli interessi di mora, eventualmente maturati fino alla data di presentazione dell’istanza di rateazione, ed i compensi spettanti al Concessionario.

5. Dare atto che l’ammontare degli interessi di maggiore rateazione, calcolati a scalare nella misura di legge del 6% annuo, pari ad € 2.084,43 è stato già pagato anticipatamente alla tesoreria comunale in data 17/02/2006, giusto versamento sul c.c.p. n.15876907 intestato al Servizio di Tesoreria Comunale, in atti.

Cartella

Importo n. rate Importo rata mensile

€ 32.725,29 24 1.366,55

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Page 288: Scioglimento c.c. isola p.r.g

6. Si rappresenta che l’importo così rateizzato, sostituisce quello richiesto con la cartelle esattoriali sopraindicate.

7. Considerato che l’istanza di maggiore rateazione è stata presentata oltre i termini di scadenza per il previsto pagamento della cartella esattoriale si dispone il discarico degli interessi di mora a decorrere dal 04/11/2005.

8. Sarà cura di questo Ufficio dare immediata comunicazione al Concessionario della riscossione del rilascio del presente provvedimento di maggiore dilazione.

IL CONTRIBUENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Per accettazione) Rag. Biagio Fontanetta SICILEAS: VINTO RICORSO TARSU CONTRO IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINEhttp://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/08/saracen-sicileas-comune-e-tarsu.html

SICILEAS: RATEARIZZAZIONE TARSU RICHIESTA E CONCESSA DAL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINEhttp://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/rateazione-tarsu-sicileas.html

SICILEAS: LA STORIA DEI 80 APPARTAMENTIhttp://la-rinascita-a-isola-delle-femmine.blogspot.com/2006/05/la-rinascita-ufficio-tecnico-comunale.html

Ancora una volta i giudici si pronunciano a favore di un hotel

Tarsu, Saracen vince ricorso contro Comune Isola

Ancora una sentenza a favore degli alberghi nella vicenda Tarsu. La Commissione tributaria provinciale di Palermo, sez. VI, ha accolto il ricorso presentato dalla Sicileas, proprietaria del Saracen Hotel, nei confronti del Comune di Isola delle Femmine, per una cartella esattoriale di 60.636,20 euro. Nella sentenza i giudici dichiarano che “nulla vieta al consiglio comunale di adottare tariffe differenziate tra case e esercizi alberghieri o case vacanze, ove l'utilizzazione è, peraltro a parere di questa commissione, qualitativamente e quantitativamente diversa dalle case private. Tuttavia l'espressione ‘in linea di massima’ induce a ritenere che una significativa differenziazione delle tariffe, ai fini del controllo di legittimità, deve essere adeguatamente motivata. Dunque, per il Collegio, la maggiore capacità di produrre rifiuti delle aziende alberghiere deve essere adeguatamente motivata in quanto vi sono aree molto vaste di strutture alberghiere che non sono produttive di rifiuti mentre altre lo sono di più”. La Siclieas era difesa dall’avvocato Cuva.

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Venerdì 07/08/2009

http://sicilia.travelnostop.com/NEWS_dettaglio.php?idArticolo=67062

Sicileas s.p.a. 19 APRILE 2010 L’Ufficio Segreteria, su apposita disposizione del Sindaco, ha elaborato e propone l’adozione della seguente deliberazione:

“Ricorso in appello avverso la sentenza n°251/12/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Causa Comune di Isola delle Femmine/Sicileas SpA.”

LA GIUNTA MUNICIPALEPremesso che con atto deliberativo di Giunta Comunale n°118 d el 10/12/2007 è stato conferito l’incarico all’Avv. Saverio Lo Monaco per la costituzione nel ricorso innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, presentato dalla Sicileas SpA, avverso l’iscrizione a ruolo della cartella di pagamento TARSU per l’anno 2006;

Che con sentenza n°251/12/2008 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha rigettato il ricorso predetto;

Vista la nota dell’Avv. Saverio Lo Monaco, acquisita al protocollo generale di

questo Ente in data 23.03.2010 al n°4388, con la qual e comunica che gli è stato notificato, in qualità di legale di questo Comune, il ricorso in appello avverso la citata sentenza n°251/12/08, innanzi alla Commissione Tributaria Regi onale, proposto dalla Sicileas SpA, relativa alla cartella di pagamento della TARSU per l’anno 2006;

Visto il predetto atto d’appello, trasmesso dall’Avv. Lo Monaco in allegato alla predetta nota;

Ritenuto che questo Comune abbia validi motivi per costituirsi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, anche alla luce della sentenza n°251/2008;

Ritenuto, pertanto, che questo Ente, ed in sua rappresentanza il Sindaco, debba costituirsi nelle forme di legge in relazione al predetto atto;

Considerato che la relativa procura può essere conferita all’Avv._______________ con studio legale in _____________ Via _______________________;Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall’art.1 della L.R.11.12.1991, n.48;Visto il vigente O.A.EE.LL.;

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DELIBERA1.Conferire, per i motivi espressi in narrativa, apposita procura all’Avv.

________________ con studio in _______, in Via ______________________, per costituirsi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, avverso l’atto di appello meglio descritto in premessa, presentato dalla SICILEAS spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. Pietro Ferraro, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Cuva, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Chiara Gioè ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Palermo Via M. Stabile n°142.

2. Incaricare il Responsabile dell’ufficio segreteria di assumere apposito impegno di spesa con successiva determinazione, chiedendo al legale incaricato di presentare la propria parcella attenendosi ai minimi tariffari dell’ordine di appartenenza.PARERI AI SENSI DEGLI ART.53 E 55 DELLA LEGGE 8.6.1990, N.142, RECEPITA CON L’ART.1 DELLA L.R. 11.12.1991, N.48.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Nunzia Pirrone

LA GIUNTA MUNICIPALEVista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti;

Considerato che l’incarico di che trattasi può essere conferito all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari, 17;

Con votazione unanime espressa in forma segreta;

DELIBERA

1. Conferire regolare procura all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, viaDei Biscottari, 17 perché lo stesso possa difendere il Comune nella controversia giudiziaria meglio descritta nella superiore proposta di deliberazione.

2. Approvare, pertanto, la predetta proposta di deliberazione regolarmente integrata del nominativo del citato legale come sopra votato.

3. Quindi, ritenuta l’urgenza della costituzione in detto procedimento, con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, dichiara il presenta atto IMMEDIATAMENTE

ESECUTIVO.

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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di PalermoOGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE ALL’AVV. SAVERIO LO

MONACO, CON STUDIO IN PALERMO, VIA DEI BISCOTTARI N°17, PER L’APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N°251/12/2008 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO CONTRO LA SICILEAS SPA.

DISCIPLINARE DI INCARICO

L’anno duemiladieci il giorno ___________ del mese di _____________ presso la sede della Casa Comunale in Isola delle Femmine, il Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra

Nunzia Pirrone in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°34 del 30/03/2010, conferisce incarico legale all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n°17 - Codice Fiscale LMN SVR 48T17 A176W - Partita IVA 05595480822, per l’appello avverso la sentenza n°251/12/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo contro la Sicileas SpA.

L’incarico viene accettato dal legale nominato alle seguenti condizioni:

1. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell’interesse del Comune di Isola delle Femmine;

2. Le parti concordano l’applicazione dell’onorario della tariffa professionale nei suoi valori medi;

3. In caso di soccombenza, l’onorario di cui al precedente punto sarà dovuto al professionista incaricato nei suoi valori minimi;

4. Il compenso per la prestazione professionale resa per il detto incarico, ai fini della previsione delle spese complessive per gli oneri professionale, viene prevista, sentito anche il professionista interessato, in complessivi € 1.000,00 per l’intero giudizio, oltre IVA e C.P.A. e spese generali. Eventuali maggiori somme, in relazione all’attività svolta, saranno impegnate dal Comune ad integrazione dell’impegno originario;

5.Ove il professionista, nel caso del giudizio, ritenga necessaria la corresponsione di ulteriore somme per l’attività prestata, rispetto all’acconto già corrisposto e prima del saldo, sono tenuti ad avvisare immediatamente, con lettera raccomandata, il Comune di Isola delle Femmine dell’entità delle somme necessarie, al fine di permettere la predisposizione degli atti di cui al procedimento di spesa, indicando le ragioni della richiesta ed il prospetto dei diritti ed onorari ulteriori;

6.La mancata comunicazione dei modi previsti sub 6) comporterà il, rifiuto, da parte dell’Ente, di ogni prestazione ulteriore che non sia stata comunicata;

7.L’avvocato nominato dovrà costantemente tenere informata l’Amministrazione sugli sviluppi del procedimento ed in particolare:

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Page 292: Scioglimento c.c. isola p.r.g

a)presentare copia degli atti del giudizio, redatti dai legali nominati o dalla difesa avversaria, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni da quando ne siamo in possesso;

b)comunicare a mezzo fax ( al numero 091.8617204 ) ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected], l’esito delle udienze ed ogni informazione inerente il procedimento giudiziario, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni dall’evento da comunicare;

8. Il presente incarico potrà essere revocato dall’Amministrazione qualora la stessa riscontrasse incuria, negligenza ovvero mancato rispetto delle norme deontologiche e giuridiche applicabili al presente incarico professionale.

Il presente disciplinare, allegato alla delibera di Giunta Comunale di incarico, viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti.

La mancata sottoscrizione da parte del professionista comporterà il rifiuto dell’Amministrazione ad ogni prestazione richiesta.

Isola delle Femmine, li ______________________ 2010

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO L’AVVOCATO INCARICATO

http://liberaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/10/ma-quanto-mi-costi.html

Sicileas s.p.a. 17 FEBBRAIO 2012

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 DEL 17/02/2012

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEOggetto: Costituzione nel giudizio in appello avverso la sentenza n°170/9/11

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.L’anno 2012 e questo giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

Presenti:PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice SindacoRISO Prof. NAPOLEONE AssessoreCUTINO Dott. MARCELLO AssessoreAIELLO Sig. PAOLO Assessore AnzianoPORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco

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Assenti:

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

L’Ufficio Tributi, propone l’adozione della seguente deliberazione:

Costituzione nel giudizio in appello avverso la sentenza n°170/9/11 emessa dalla Commissione

Tributaria Provinciale di Palermo.

LA GIUNTA MUNICIPALEPremesso:

Che in data 4/10/2011 è pervenuta da parte dell’Avv.to Saverio Lo Monaco, legale incaricato giusta delibera n.96 del 6/9/2010 la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza 170/9/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con la quale viene accolto il ricorso proposto dalla Sicileas S.P.A. avverso la cartella esattoriale relativa alla TARSU 2009 limitatamente al profilo dell’incompetenza della Giunta Municipale a deliberare sulla variazione della tariffa TARSU nella fattispecie la delibera di questa G.M. n. 56/2005;

Che questo Ufficio ritiene opportuno ricorrere in appello avverso tale sentenza in quanto per un caso analogo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in accoglimento delle ragioni di un Comune,(Sent.455/11), ha emesso la seguente sentenza:

……… ciò posto, non sembra dubbio al collegio che l’organo competente ad adottare le deliberazioni impugnate sia la Giunta Municipale, dovendosi avere riguardo alla riserva contenuta nell’art. 4 della legge n.142/1990, recepita in Sicilia con l’art.1,lett.a), della L.R. 48/91 a mente del quale “ lo Statuto nell’ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’Ente e in particolare determina le attribuzioni degli organi”……….e poiché lo Statuto comunale all’art.42 -Attribuzioni della Giunta - prevede fra l’altro :

Modifica delle tariffe dei tributi di competenza del comune ed elaborazione e proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione di nuovi.

Ritenuto che questo Comune abbia validi motivi per proporre opposizione, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale alla sopra citata sentenza n°170/9/11 del 14/3/2011;

Ritenuto, pertanto, che questo Ente, ed in sua rappresentanza il Sindaco, debba costituirsi nelle forme di legge in relazione al predetto atto;

Considerato che la relativa procura può essere conferita all’Avv. _______________ con studio legale in _____________ Via _______________________;

Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall’art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48;

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Page 294: Scioglimento c.c. isola p.r.g

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

DELIBERA1. Costituirsi, per i motivi espressi in narrativa, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per proporre opposizione avverso la sentenza n°170/9/11, emessa dalla Commissione Tributaria

Provinciale di Palermo.

2. Conferire, apposito incarico all’Avv. ______________ con studio in _______, in Via ___________________, per difendere le ragioni del Comune nel giudizio di che trattasi, in opposizione alla Sentenza n°170/9/11 del 14/3/2011.

3. Autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Tributi a procedere alla stipula del disciplinare

d’incarico, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

4. Incaricare il Responsabile dell’ufficio tributi di assumere apposito impegno di spesa con successiva determinazione, chiedendo al legale incaricato di presentare la propria parcella attenendosi ai minimi tariffari dell’ordine di appartenenza.

PARERI AI SENSI DEGLI ART.53 E 55 DELLA LEGGE 8.6.1990, N.142, RECEPITA CON L’ART.1 DELLA L.R. 11.12.1991, N.48.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonino Tricoli

LA GIUNTA MUNICIPALEVista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti;

Considerato che l’incarico di che trattasi può essere conferito all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari , 17;

Con votazione unanime espressa in forma segreta;

DELIBERA1. Conferire regolare procura all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari , 17 perché lo stesso possa difendere il Comune nella controversia giudiziaria meglio descritta nella superiore proposta di deliberazione.

2. Approvare, pertanto, la predetta proposta di deliberazione regolarmente integrata del nominativo del citato legale come sopra votato.

3. Quindi, ritenuta l’urgenza della costituzione in giudizio, con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, dichiara il presenta atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

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Page 295: Scioglimento c.c. isola p.r.g

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

OGGETTO: Costituzione nel giudizio in appello avverso la sentenza n°170/9/11 emessa dalla

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

DISCIPLINARE DI INCARICO

L’anno duemiladodici il giorno ___________ del mese di _____________ presso la sede della Casa

Comunale in Isola delle Femmine, il Responsabile del Settore Tributi Sig. Antonino Tricoli in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°18 del 17 febbraio 2012, conferisce incarico legale all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari, n°17, per la Costituzione nel giudizio in appello alla Sentenza n°170/9/11 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo.

L’incarico viene accettato dal legale nominato alle seguenti condizioni:

1. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell’interesse del Comune di Isola delle Femmine;

2. Le parti concordano l’applicazione dell’onorario della tariffa professionale nei suoi valori medi;

3. In caso di soccombenza, l’onorario di cui al precedente punto sarà dovuto al professionista incaricato nei suoi valori minimi;

4. Il compenso per la prestazione professionale resa per il detto incarico, ai fini della previsione delle spese complessive per gli oneri professionale, viene prevista, sentito anche il professionista

interessato, in complessivi € _________ per l’intero giudizio, oltre IVA e C.P.A. e spese generali.

Eventuali maggiori somme, in relazione all’attività svolta, saranno impegnate dal Comune ad

integrazione dell’impegno originario;

5. Ove il professionista, nel caso del giudizio, ritenga necessaria la corresponsione di ulteriore somme per l’attività prestata, rispetto all’acconto già corrisposto e prima del saldo, sono tenuti ad avvisare immediatamente, con lettera raccomandata, il Comune di Isola delle Femmine dell’entità delle somme necessarie, al fine di permettere la predisposizione degli atti di cui al procedimento di spesa, indicando le ragioni della richiesta ed il prospetto dei diritti ed onorari ulteriori;

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Page 296: Scioglimento c.c. isola p.r.g

6. La mancata comunicazione dei modi previsti sub 6) comporterà il, rifiuto, da parte dell’Ente, di ogni prestazione ulteriore che non sia stata comunicata;

7. L’avvocato nominato dovrà costantemente tenere informata l’Amministrazione sugli sviluppi delprocedimento ed in particolare:a) presentare copia degli atti del giudizio, redatti dai legali nominati o dalla difesa avversaria,entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni da quando ne siamo in possesso;b) comunicare a mezzo fax ( al numero 091.8617204 ) ovvero a mezzo posta elettronicaall’indirizzo [email protected] , l’esito delle udienze ed ogni informazione inerente il procedimento giudiziario, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni

dall’evento da comunicare;

8. Il presente incarico potrà essere revocato dall’Amministrazione qualora la stessa riscontrasse incuria, negligenza ovvero mancato rispetto delle norme deontologiche e giuridiche applicabili al presente incarico professionale.

Il presente disciplinare, allegato alla delibera di Giunta Comunale di incarico, viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti.

La mancata sottoscrizione da parte del professionista comporterà il rifiuto dell’Amministrazione ad ogni prestazione richiesta.

Isola delle Femmine, li ______________________ 2012

IL CAPO SETTORE TRIBUTI IL LEGALE INCARICATOAntonino Tricoli Avv. Saverio Lo Monaco

SICILEAS FIN IMM FARACI PORTOBELLO U.T.C.

IL 23 DELLO SCORSO MESE LA SICILEAS S.p.a. ha presentato ricorso all'atto di revoca n 31 emesso dall'Ufficio tecnico Comunale di Isola con tale atto si rendevano nulle le licenze edilizie n 2/2000 e la licenza di variante concessa nell'anno 2006.Il ricorso presentato dalla Sicileas contro il Comune di isola è stato accolto che annula così gli effetti della revoca 31 ritenendo valida sia la concessione edilizia del 2000 che il cambio di destinazione. L'avvocato Immordino Giovanni perorava la causa dellla Sicileas mentre il Comune di Isola era rappresentato dall'avvocato Lo Monaco che tra l'altro ha pensato bene di non essere presente all'udienza. E' molto strano tutto ciò. In considerazione anche del fatto che il Comune sembra non intenda presentare ricorso al C.G.A. vi sono fondati motivi che il Comune possa Vincere evitando così una FORTE SPECULAZIONE EDILIZIA come ebbe a dire in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale il Sindaco Portobello.

ARIA DI INCIUCIO CITTADINI di ISOLA!

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I FATTI Il 1999 la società Sicileas Spa proprietaria dell’Hotel Saracen per il tramite del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione avanza al Comune di Isola delle Femmine richiesta di ampliamento della sua struttura alberghiera al fine di realizzare 153 camere in zona C residenziale del PRG. Nell’anno 2000 l’UTC del Comune di isola delle Femmine rilascia concessione edilizia la n 2/2000. per la realizzazione di 153 camere con vocazione turistica ricettiva, raggruppate a schiera su tre distinti corpi di fabbrica edilizia.

Marzo 2001 iniziano i lavori1.04.2004 La Sicileas S.p.a. presenta all’Ufficio tecnico Comunale un richiesta di una proroga di anni 2. Dalla proroga dell’inizio dei lavori non sono proseguiti e tantomeno terminati.Il 27 luglio 2004 Ufficio Tecnico Comunale concede la proroga alla licenza 2/2000 non AVVEDENDOSI che detta licenza 2/2000 al momento della richiesta aveva perso efficacia in quanto decaduta. Il 29 Giugno dell’anno 2005 il Signor Ferraro Pietro avanza richiesta di variante per il progetto autorizzato con concessione edilizia. La pratica istruita dall’UTC del comune viene posta all’ordine del giorno in diverse sedute della Commissione Edilizia Comunale ma sempre bloccata.Nel frattempo viene esautorato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e sostituito con l’architetto Sandro D’Arpa. (a carico del D’Arpa viene emessa Ordinanza 67/R.O. 4.12.05, si verifica una chiara incompatibilità con la funzione di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch D’Arpa Sandro in relazione di parentela con il D’arpa Francesco nonché proprietario egli stesso dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio contestato inoltre risulterà incompatibile con la carica ricoperta quando i R.O.S. sequestrano dei beni a isola delle Femmine che al catasto risulteranno essere di proprietà di parenti a Lui molto vicino. SEQUESTRO BENI di cui sono titolari parenti di un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale)Il 27 Aprile del 2006 la Commissione Edilizia esamina gli stessi elaborati presentati nelle volte precedenti e COLPO di scena la Commissione Edilizia esprime parere favorevole. (Estratto del verbale della C.E.C. del 26/4/2006: …visto la relazione tecnica dell’UTC del 20/9/05 si approva a condizione che in base al DM 1444 del 68 venga ceduta con atto unilaterale area a parcheggio…”)Il Piano Regolatore Generale di Isola risultava essere in fase di adozione, per cui NON si potevano rilasciare concessioni per 88 alloggi in un’area dove il nuovo PRG prevede zona di sviluppo turistico alberghiero. Il 16 maggio del 2006 il Signor Ferraro Pietro richiede la concessione edilizia in variante.Il 6 giugno 2006 viene rilasciata la concessione edilizia in VARIANTE n 17 per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari da turistico ricettivo a residenziale, con una diversa distribuzione degli interni per la definizione di 88 unità abitative. 21.11.2006 atto di revoca n 31 delle concessioni edilizie n 2/200 e n 17 del 6.6.2006 intestate al Presidente del consiglio di amministrazione della Sicileas S.p.a. dr. Ferraro Pietro:

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Motivazioni: la 2/2000 era viziata in quanto doveva dar luogo, così come da PRG, ad un piano di lottizzazione (l’area interessata era superiore ai 10.000mq. Articolo 5 delle Norme tecniche di Attuazione del PRG Isola consiglio comunale 2.2.76 verbale n 3 Norme di Attuazione D.A. 83/1977, riproposto dalle norme tecniche di attuazione Norme di Attuazione D.A. 121/1983, le zone stralciate in precedenza con D.A. n 87 del 14.5.77 adottato con delibera consiliare n 20 del 29.1.82, munito del voto del C.R.U. 2/83 del 18.1.83.La concessione edilizia n 2 del 2000 che prevedeva la costruzione di 153 stanze per ampliamento dell’albergo NON poteva essere rilasciata, nel vecchio PRG la destinazione d’uso dell’area è classificata come zona C. ( Infatti il Comune comunica al progettista del PRG dr. Aliquò dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia n 2/2000 in modo da identificare l’area come zona di sviluppo turistico alberghiera, adottando così tutti i parametri di riferimento).La domanda che nasce spontanea riconosciuta la illegittimità della licenza 2/2000 , perché la stessa non viene dall’Ufficio Tecnico Comunale di Isola delle Femmine REVOCATA?La Proroga Richiesta il 1.4.2004 e concessa il 27.7.04 è viziata in quanto la licenza 2/2000 al momento era già scaduta.28 Giugno 2007 il geometra Giovanni Impastato viene nominato assessore esterno al Comune di Isola delle Femmine. Il geometra Impastato nelle elezioni amministrative del 2004 si era candidato, ottenendo 41 voti, con la lista Nuova Torre alternativa alla Lista Isola per Tutti Portobello sindaco. Miracolo viene nominato ASSESSORE da un suo avversario? La Sicileas S.pa. si oppone all’atto di revoca n 31 emessa dall’Ufficio tecnico Comunale di Isola delle Femmine, con ricorso al TAR di Palermo nell’udienza discussa il 23 novembre 2007, la Sicileas S.pa. rappresentata e difesa dall’Avvocato Immordino Giovanni vede accogliere il ricorso che annulla di fatto il provvedimento di revoca n 31 emesso il 21.11.06 ritiene valida la concessione edilizia e il cambio di destinazione d’uso. Il Comune di Isola delle Femmine rappresentato dall’Avvocato Lo Monaco in accordo con il Sindaco Gaspare Portobello. “son convinto di non oppormi….” (seduta consiliare 24 novembre 2008). Quindi il Sindaco Portobello Gaspare con l’architetto D’Arpa non impugnano la sentenza del TAR al C.G.A. che sicuramente avrebbe bloccato la concessione. Anzi in barba al “Codice Etico” dopo solo poche settimane danno un incarico legale all’avvocato Immordino avvocato (DELIBERA DI GIUNTA 61 23 7.09)che aveva difeso la Sicileas contro il Comune di Isola delle Femmine. L’avvocato Lo Monaco continua imperterrito nella sua attività di Consulente del Sindaco.Anno 2008 la Sicileas vende il terreno con la concessione edilizia alla Finanziaria Immobiliare Costruttori Faraci…., il geometra Impastato Giovanni Assessore al Comune di Isola delle Femmine diventa il “rappresentante" della Finanziaria Immobiliare all’Ufficio Tecnico Comunale (autorizzazioni, permessi, varianti, allacci idrici etc etc ). Il geometra Impastato proveniente da Partinico e residente a Isola delle Femmine viene indicato come “il progettista “ dei poteri forti per il territorio. Il geometra Impastato da Assessore è stato “protagonista” nella concessione edilizia n. 13/09 rilasciata in favore della “Sorelle Pomiero snc di Pomiero Maria Grazia”. Pomiero Giuseppe altro personaggio noto alle cronache giudiziarie.

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24 Novembre 2008 nella seduta del Consiglio Comunale vengono discusse le opposizioni al PRG sia dalla Sicileas che dalla Fin Imm per ottenere la sistemazione della pratica urbanistica prima della fine dei lavori. Il Consiglio Comunale rigetta i ricorsi presentati anche perché il Sindaco Portobello in quel periodo aveva persa la maggioranza.Tra la fine dell’anno 2009 e l’inizio del 2010 si concretizza lo scambio di favori tra il Sindaco Portobello e la Sicileas con il Costruttore FARACI Fin Imm. VENDITA di TERRENO dalla Sicileas 2000 mq o più allo zio del Sindaco Portobello: Aiello Francesco Paolo e suo cugino Aiello Giuseppe. Il terreno venduto risulta essere confinante con il perimetro della concessione edilizia.Maggio Giugno 2010 per il rilascio della agibilità dei 55 appartamenti non conformi al progetto approvato e al PRG sono in corso “trattative” con il geom Impastato con il Sindaco Portobello e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch D’Arpa Alessandro. (Il costruttore FARACI è appostato ormai da diverse settimane al bar Valentina di fronte al Comune in attesa di……)

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2010/06/pregiatissimo-presidente-lombardo.html

CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N. 04 DEL 23/02/2010

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CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N. 04 DEL 23/02/2010(CONCESSIONE EDILIZIA ORIGINARIA N.35/2006 DEL

14/12/2006) Marzo 2007

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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMOIII SETTORE UTC – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

CONCESSIONE EDILIZIA DI VARIANTE N. 04 DEL 23/02/2010

(CONCESSIONE EDILIZIA ORIGINARIA N.35/2006 DEL 14/12/2006)

pratica edilizia n° 03/2008-

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;VISTA la L.R. n. 4 del 2003;VISTA La L.R. n. 7 del 2003;VISTA l’istanza presentata in data 05.02.2008 al protocollo n. 1662, con cui il sig. ARDIZZONE GIORGIO, nato a Misilmeri il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, nella qualità di progettista e proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto di terreno censito al NCT al fg. 1 - p.lla n. 478, per richiesta di Variante in corso d’opera relativa al fabbricato oggetto di concessione edilizia n. 35/2006;

VISTA la concessione edilizia n. 35/2006 trascritta in data 04.01.07 ai nn. 208-35/6T. - intestata al sig. Ardizzone

Giorgio, sopra generalizzato, per la realizzazione di una villa bifamiliare da sorgere nel lotto di terreno al fg. 1 – p.lla n. 478;

VISTA la comunicazione di inizio lavori del 26.02.2007 – p.llo n. 2593;

VISTI gli elaborati grafici di variante redatti dallo stesso geometra Ardizzone Giorgio, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Palermo al n. 1611. La variante richiesta consiste nella diversa disposizione dei vani interni, modifica della aperture (vani porta-finestra); nella realizzazione di due piscine; nella diversa disposizione delle aree esterne da destinare a verde, nella eliminazione di un pergolato, e nella non realizzazione dei due sottotetti, eliminando l’ultimo solaio, abbassando quindi l’altezza totale del fabbricato. Non sono previsti del progetto di variante modifiche della sagoma e dei volumi originariamente consentiti.

VISTI gli ulteriori elaborati di variante del 10.03.2009 –p.llo n. 4202, per la disposizione esterna, con lo spostamento delle due piscine sul retro;

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VISTO il Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. – p.llo n. 3062 del 29.04.2008 ed introitata presso questo Comune il 13.05.2008 – p.llo n. 6042, con il quale è stato approvato il progetto a condizione che il progetto è stato rielaborato recependo le prescrizioni di cui al N.O. p.llo n. 8740/P del 26.10.2006, ferme restando le limitazioni per la parte dell’area interessata ricadente entro la fascia di immodificabilità assoluta di cui al combinato disposto dell’art. 15 della L.R. 78/76 e art. 2 della L.R. 15/91 (……);

VISTO l’ulteriore N.O. della Soprintendenza ai BBCCAA del 06/07/2009 – p.llo n. 5228/P – posizione BBNN 90420, per diversa distribuzione degli spazi esterni. Con la collocazione della piscina, posta nel retro-prospetto;

VISTO il Nulla Osta di variante del Genio di Palermo del 27.02.2008 – p.llo n° 2939 (per l’abbassamento della quota del solaio di copertura);

VISTA la nota del Deposito dei calcoli effettuato presso il Genio Civile di Palermo (legge 02/0274 n. 64 e Legge 05/11/71 n. 1086 e DM 14/01/08) p.llo n. 3126 del 17/02/2010 per la variante relative alle due piscine;

ACCERTATO che la documentazione trasmessa il progettista delle strutture e direttore dei lavori è: l’ingegnere Salvatore Cusimano, iscritto all’Albo Professionale della provincia di Palermo al n° 6998, con domicilio in Palermo, via Cruillas n. 70;

VISTO il nuovo atto di vincolo a parcheggio repertorio n° 58697 – raccolta n° 12533 trascritto presso la CCRRII di Palermo il 27/01/2010 ai nn. 5426/3962, redatto in funzione della nuova disposizione delle aree vincolate a parcheggio;

VISTA la richiesta del 10/02/10 – p.llo n. 2010 di proroga della concessione edilizia di anni uno (1) giustificata in funzione dell’attesa necessaria per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti (AUSL, Soprintendenza ai BBCCAA e Genio Civile);

VISTO il parere favorevole dell’ASP (azienda sanitaria provinciale) p.llo n. 803/IP del 31/12/2009, rilasciato a condizione che” la riserva idrica sia a norma di legge, atta a contenere l’acqua potabile e che per quanto riguarda le piscine venga rispettato l’accordo fra il ministero della salute e della Regione sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, “(….)

VISTO il P.R.G. approvato con D.A. n. 121/83;

VISTO il P.R.G. adottato con D.C.C. n. 33/2007 e la successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2009 con la quale è stato eliminato all’unanimità l’emendamento n° 28;

VISTO il parere favorevole della C.E.C. del 15/10/2009 – verbale n. 32;

VISTA la nota di questo U.T.C. del 16/11/2009 – p.llo n° 18001 – con la quale viene richiesta alla ditta l’importo dovuto a titolo di conguaglio, per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, per la variante richiesta, pari ad € 14.041,74 oltre diritti di segreteria pari € 116,00.

VISTI i bollettini di pagamento:

1) del 02/02/2010 – n. vcy 85 pari ad € 7.908,28 per saldo contributo spese di urbanizzazione; 2) del 02/02/2010 n. vcy 86 pari ad € 6.133,46 per saldo costo

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di costruzione; 3) del 02/02/2010 n. vcy 71 pari ad € 116,00 per diritti di segreteria. premesso quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIAal signor Ardizzone Giorgio, nato a Misilmeri (Pa) il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, e residente in Palermo, Via Valdemone n. 57, nella qualità di proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. 1 - p.lla n. 478, LA CONCESSIONE EDILIZIA PER LE OPERE DI VARIANTE in corso d’opera alla concessione originaria n. 35/2006 del 14.12.2006, il tutto come rappresentato negli elaborati grafici p.llo n. 4202 del 10/03/2009, che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale.

RILASCIA ALTRESI’al signor Ardizzone Giorgio, sopra generalizzato, la proroga di anni uno (1) della concessione edilizia n. 35/2006, pertanto il termine ultimo per la definizione dei lavori dovrà essere entro la data del 10 febbraio 2011.

La presente concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:

il proseguo dei lavori concessi in proroga e di variante è subordinato:

· alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti ottenuti dallo scavo per la realizzazione delle due piscine, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);

· alla trasmissione presso questo U.T.C. del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile esecutrice i lavori, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;

· agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere comunicati al Comune;

· Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85 e ss.mm.ii.

· Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, anche in variante ed eventuali proroghe, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85, del coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, di cui alla L. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni;

· Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;

· E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;

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· La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;

· E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche se non richiamate nel presente provvedimento;

· Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;

Il Responsabile del I servizioArchitetto Sergio Valguarnerail Responsabile del III SettoreArchitetto Sandro D’Arpa

SI CERTIFICA

Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal _______________al _______________ e che contro la stessa ________ sono stati presentati opposizioni o reclami.

Isola delle Femmine, __________Il Segretario ComunaleDr. Manlio ScafidiIl sottoscritto Ardizzone Giorgio, nato a Misilmeri (Pa) il 13/06/1948, codice fiscale: RDZGRG48H13F246V, e residente in Palermo, Via Valdemone n. 57, nella qualità di proprietario dell’immobile realizzando in via Vittorio Pozzo n. 19 – sul lotto di terreno censito al N.C.T. al fg. 1 - p.lla n. 478, dichiara di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ognI e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Isola delle Femmine, _______________F.TOC.E n.04 - Ardizzone Giorgio

Così come discusso e scritto: Marzo 2007 http://rinascita-di-isola.blogspot.com/2007/03/i-vincoli-di-isola-delle-femmine-in.html

Maggio 2007 http://isolapulita.blogspot.com/2007/04/trasparenza-partecipazione-accesso-agli.html

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RINGRAZIAMO L'AMICO ENZO DIONISI PER AVERCI FORNITO LA CONSULENZA E FORNITO COPIE DELLE TAVOLE OGGETTO

DELLA LICENZA EDILIZIA CHE RIPORTIAMO

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Alcune Concessioni Edilizie Che siamo ...

Alcune Concessioni Edilizie Che siamo riusciti uno rintracciare, 2006 nell'anno rilasciate.Il Piano Regolatore Generale in itinere il CUI schema di Massima epoca Stato approvato nell'agosto del 2003.Concessione EDILIZIA 17 6 giugno 2006 Variante di A NOME DI PIETRO FERRARO (SICILEAS Spa)Concessione EDILIZIA N. 14 DEL 2006/05/24 A NOME DI GIUSEPPE Vullo IN QUALITA 'DI Amministratore NORD DELLA PREFABBRICATIConcessione EDILIZIA 13 19 2006 maggio IN SANATORIA A NOME DI ORAZIO FRANCESCO BilleciConcessione EDILIZIA 13 19 maggio 2006 A NOME DI FRANCESCO Billeci ORAZIO E LONGO FRANCESCOConcessione Edilizia 13 11 maggio 2006 relativa Alla Sig. Camastra EleonoraConcessione Edilizia n. 12 28 aprile 2006 uno Nome di Costantino Di MaggioConcessione EDILIZIA 11 27 aprile 2006 Di VARIANTEA NOME DI TOMMASO D'AliaConcessione EDILIZIA 10 22 marzo 2006 A NOME DELLA SIG.RA Riccobono MICHELEConcessione EDILIZIA del 10 21 2006 aprile IN SANATORIA ANOME DI GIARDINA MARIA

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ROSAConcessione EDILIZIA 9 22 marzo 2006 GIAMBONA MARIA RITAConcessione EDILIZIA N.8 DEL 2006/02/03 FERRUCCIO SCALA - SCALA ANNA.Concessione EDILIZIA N. 5 DEL 16/02/2006 A NOME DI VALENTINA LoritoConcessione edilizia in sanatoria n. 4 del 2006/01/23 uno Nome di Aiello RosaConcessione edilizia in sanatoria n. 3 del 2006/01/20 uno Nome di Orestano LorenzoAttestato di Concessione EDILIZIA 2 12 gennaio 2001 IN SANATORIA ASSENTITA UN NOME COLOMBO ANTONINOAttestato di Concessione EDILIZIA IN SANATORIA ASSENTITA N. 01 DELL 2006/11/01 A NOME DI DAVI 'GIUSEPPINA

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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE – I SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

n° 5 – Allegati del 26.11.2008 – p.llo n. 14416 e del 15/12/2009 – p.llo n. 19744

relazione tecnico-illustrativa; stralci planimetrici; rilievo planoaltimetrico; piante, prospetti e sezioni e part./dati metrici e calcoli volumetrici; rilievi fotografici.

CONCESSIONE EDILIZIA N. 01 DEL 22/01/2010

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.

------------(pratiche edilizia n.26/2001)-----------VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;VISTA il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;VISTA la L.R. n. 4 del 2003;VISTA La L.R. n. 7 del 2003;VISTA la domanda del 30.05.2001 –p.llo n. 6995 di concessione edilizia presentata dai sig.ri Lucido Erasmo, nato a Isola delle Femmine il 25.05.1942, Lucido Antonino, nato a Isola delle Femmine il 24.10.1939 – c.f.: LCD NNN 39R24 E350 H; Lucido Michele, nato a Isola delle Femmine il 09.01.2005; Lucido Nazzarena, nata a Isola delle Femmine il 19/04/1946, c.f.: LCD NZR 46D59 E350 I; con cui trasmettono il progetto per la costruzione di un edificio a tre piani fuori terra oltre piano seminterrato sul lotto censito al catasto terreni al fg. 1 – p.lla n. 159.

VISTA la Denuncia di successione del 27.7.1978 al n. 989/3 – n. 78 d’ordine del volume n. 218;

VISTA la Denuncia di successione n. 30 vol. 234 – del 09.01.2005, a seguito della morte di Lucido Michele, nato a Isola delle Femmine in data 03.04.1937;

VISTA la procura generale del 02.06.1989, sottoscritta presso il notaio Dr. Giulia De Petra, per lo stato di California, a nome di Erasmo Lucido, nato a Isola delle Femmine il 25.05.1942;

VISTI gli elaborati grafici allegati alla domanda di cui sopra, redatti dal geometra Antonino Lucido, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n. 3029.

VISTA la sentenza del T.A.R. n° 46/04 R.G. N°254/01 cron. N° 692 – rep. n° 77 del 15.10.2003/19.03.2004 del Tribunale di Palermo – sezione distaccata di Carini, secondo cui viene disposta la costituzione di una servitù di passaggio,

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anche carrabile, lungo una striscia di terreno distinto al fg. 1 – p.lla n. 185, dell’ampiezza di mt. 7 e della profondità di mt. 6;

Visto l’articolo n. 1051 e seguenti del C.C.;

VISTO l’elaborato planovolumetrico - p.llo n. 10298 del 10.08.2001, con cui viene effettuato lo studio sull’intero lotto, da cui si evince che l’intervento progettuale costituisce una massa architettonica compiuta e definita;

VISTO l’atto di precetto del 23.01.2007, con cui i germani Lucido hanno notificato in data 24.01.2007 ai proprietari del fondo servente, l’immissione in possesso della servitù di passaggio carrabile di cui alla su citata sentenza;

VISTA la nota a firma dei signori Francesca Ferrante, nata a Isola delle Femmine il 06.03.1936; Cardinale Orazio nato a Isola delle Femmine il 27.06.1946; Coniglio Giuseppe, nato a Isola delle femmine, il 07.09.1954, con la quale autorizzano i signori Lucido ad immettersi nel possesso (…) senza recesso alcuno dall’appello presso la II sezione civile di corte d’appello;

VISTO il deposito di frazionamento redatto dal geometra Sergio Loriano, iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Palermo al n. 3796, del 17.12.2007 – p.llo n. 14025, con cui la p.lla n. 159 del fg. n. 1 viene frazionata in tre particelle aaa) di mq. 890; aab) di mq. 133; aac) di mq. 578;

VISTE le Visure catastali. Fg. n. 1 – p.lla n. 2381 mq. 890; fg. 1 – p.lla n.159 mq. 1530;

VISTA la nota p.llo n. 12715 del 21.10.2008 – con la quale gli istanti chiedono che l’intervento edilizio venga riferito alle nuova identificazione delle p.lle nn. 2381 e particella n. 2382, rispettivamente di mq. 890,00 e 133,00 del foglio n. 1.

VISTA la documentazione trasmessa in data 26.11.2008 – p.llo n. 14416, dal sig. Lucido Antonino, costituita dal progetto trasmesso a firma del geometra Francesco Crisci, iscritto al Collegio al n. 3675 adeguato al nuovo regolamento edilizio ed alla L. n.19/89;

CONSIDERATO che il progetto inoltrato in data 26.11.2008 prevede “la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su tre livelli fuori terra, oltre piano cantinato, sul lotto di terreno censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 1 – particelle nn. 2381-2382. Il progetto prevede al piano terra quattro magazzini; al piano primo quattro unità abitative; al piano secondo: quattro unità abitative; al piano cantinato otto cantinole ed un locale tecnico. La superficie max coperta (fuori terra) risulta essere mq. 335,70; mentre quella al piano cantinato risulta essere mq. 177,38. Volume di progetto pari a mc. 3.479,26”;

CONSIDERATO che il lotto di terreno oggetto di richiesta di concessione edilizia ricade in zona “B2” secondo il P.R.G. approvato con D.A. n° 83 del 14.05.1983 e secondo il P.R.G. adottato con D.C.C. n° 33 del 01.08.2007 con i relativi emendamenti;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 05.12.2008 – verbale n. 19, espresso all’unanimità favorevolmente a condizione che “la porzione di lotto destinata al transito con la p.lla n. 2382 del foglio n. 1, costituisca accesso carrabile e passaggio dei servizi (luce,

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acqua, fognatura ecc…) dell’area retrostante ed a condizione che venga rispettata la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche”.

VISTO il parere favorevole dell’AUSL n° 6 Palermo – Unità Operativa di Prevenzione n° 8 di Carini – p.llo n. 264/IP del 21.01.2009;

VISTA l’autorizzazione, dichiarata conforme dalla ditta, rilasciata dal Genio Civile di Palermo – ai sensi della Legge del 02/02/1974 n. 64 – art. 18 e della Legge regionale del 19/05/2003 n. 7 art. 32, per la “costruzione di un edificio per civile abitazione a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato e torrino scala, con struttura portante in c.a.”

p.llo n. 7352 – sez. U.O.C. “C.4” Edilizia Privata”, da cui risulta che il progetto ed i calcoli delle strutture, nonché relazione sulle fondazioni, sono redatti dall’ing. Giovanni Maria La Terra; la relazione geologica è stata redatta dal geologo dott. G. Pollina; la direzione dei lavori è affidata all’ingegnere Giovanni Maria La Terra domiciliato in Palermo, C.so Calatafimi n° 503;

VISTA la nota, (con l’allegata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n°455/2000) del 14.08.2009 – p.llo n. 12796, a firma dei signori:

Lucido Antonino, nato a Isola delle Femmine il 24/10/1939, c.f.:LCD NNN 39R24 E350 H;

Cardinale Rita Bartola, nata a Isola delle Femmine il 06/01/1943, c.f.: CRD RBR 47°6E350 I;

Lucido Nazzarena, Isola delle Femmine, il 19/04/1946, c.f.: LCD NZR 46D59 E350 B;

con cui comunicano il parere assentito del Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA, come disposto ai sensi dell’art. 46 della L.r. 28/12/2004 n° 17, su istanza inoltrata in data 25/02/2009 – ricevuta n° 867/P – posizione BBNN 49648;

VISTA la dichiarazione a firma del Geometra Francesco Crisci, nato a Palermo il 12/06/1969 – c.f.: CRS FNC 69H12 G273 D, resa ai sensi del D.P.R. n° 455 del 28/12/2000, con cui dichiara che il progetto allegato alla richiesta di Concessione edilizia per la realizzazione di un edificio a tre elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato, ricadente in un lotto di terreno ricadente in Isola delle Femmine in via Falcone, censito al fg. 1 – p.lle nn. 2381 e 2382, presentata presso il Comune di Isola delle Femmine, in data 26/11/2008 – p.llo n° 14416, è uguale a quello trasmesso in allegato alla richiesta di Nuovo Nulla Osta del 25/02/2009 – ricevuta n° 867/P, BBNN n° 49648;

VISTA la nota p.llo n. 12016 del 07.10.2008, con cui gli istanti sollecitano la riesamina del progetto di cui sopra;

VISTA la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata da questo UTC in data 21.01.2008 – n° 04, secondo cui la particella n° 2381 – fg. n. 1, ricade in zona “B2”, con indice fondiario pari a mc./mq. 4,00;

VISTO la richiesta del 14.08.2009 – p.llo n° 12797 presentata dal sig. PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di legale rappresentante della società “EDIL C.P. di Pugliesi Baldassare & C. S.a.s.”, con sede in Torretta via Santa Rosalia n° 15/B, nella qualità di nuovo proprietario del lotto identificato al catasto terreni al foglio di mappa n° 1 –

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particelle nn. 2381-2382, con cui chiede la voltura della pratica edilizia in corso di

istruttoria, con allegato il relativo atto di compravendita dichiarato conforme all’originale (ai sensi del DPR n. 445/2000) stipulato presso il Notaio Letizia Russo del collegio notarile di Palermo in data 07/04/2009 raccolta n. 11016 –repertorio n. 34794 - registrato in Palermo il 24/04/2009 al n. 3835/1t, trascritto il 27/04/2009 ai nn. 36737/26041, da cui risulta che la ditta nuova proprietà del lotto, oggetto di richiesta di edificazione;

VISTO l’atto costitutivo della società “EDIL C.P. di Puglisi Badassare & C. S.A.S” stipulato in data 13.02.2008 – presso il notaio Letizia Russo di Palermo, registrato in Palermo il 15.02.2008 con cui i signori:

1. PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987 ed residente in Torretta (Pa) via Santa Rosalia n. 13 c.f.:PGLBDS87P07G273G;

2. PUGLISI BALDASSARE, nato a Torretta (Pa) il 16/10/1938 ed ivi residente in via Santa Rosalia n. 13/15, c.f.: PGLBDS38R16L282D;

3. CONIGLIO EMAMUELE, nato a Isola delle Femmine (Pa) il 04/11/1954 ed ivi residente in via Romeo n. 67, c.f.: CNG MNL 54S04E350B;

costituiscono una società in accomandita semplice avente la ragione sociale “EDIL C.P. di Puglisi Baldassare & C. S.A.S.” con sede legale a Torretta, via Santa Rosalia n° 15/b, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Pesca di Palermo al n° 05692950829;

VISTO l’atto di vincolo destinazione a parcheggio sottoscritto presso il segretario del Comune di Isola delle Femmine il dr. Manlio Scafidi, in data 30.10.2009 – identificato con repertorio n. 868/2009 – con cui il sig. Pugliesi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società in accomandita semplice “EDIL C.P. di Puglisi Badassare & C. S.A.S” con sede in Torretta, in via Santa Rosalia n. 15/b, costituisce a favore del Comune di Isola delle Femmine, vincolo permanente a Parcheggio, un’area estesa mq. 433,95 ricadente all’interno dell’area identificata al catasto terreni al fg. n. 1 – p.lla n. 2381, registrato in data 10/11/2009 – serie 2 – numero 73 e trascritto il 05/11/2008 presentazione n. 179 – registro generale n. 84805 – registro particolare n. 62416;

VISTA la documentazione trasmessa dal sig. Puglisi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, con nota p.llo n. 17613 del 11/11/2009, costituita da:

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a) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, del 05/11/2009, di Puglisi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 14/11/2002 – n. 313, risulta “NULLA”;

b) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, del 05/11/2009, di Puglisi Baldassare, nato a Torretta il 16/10/1938, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 14/11/2002 – n. 313, risulta “NULLA”;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Ministero della Giustizia, DEL 05/11/2009, di Coniglio Emanuele, nato a Isola delle Femmine il 04/11/1954, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 14/11/2002 – n. 313, risulta “NULLA”;

d) Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica, del 05/11/2009 di Pugliesi Baldassare, nato a Palermo il 07.09.1987, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 60 del c.p.p., che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”;

e) Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica, del 05/11/2009 di Pugliesi Baldassare, nato a Torretta il 07.09.1987, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 60 del c.p.p., che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”;

f) Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica, del 05/11/2009 di Coniglio Emanuele, nato a Isola delle Femmine il 04/11/1954, in cui si attesta che a nome del soggetto, ai sensi dell’art. 60 del c.p.p., che “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”;VISTO il prospetto predisposto dal tecnico incaricato il Geometra Francesco Crisci, sopra generalizzato, e trasmesso dal sig. Puglisi Baldassare con nota p.llo n. 17184 del 04.11.2009, relativo agli oneri concessori dovuto ai sensi della Legge n. 10 del 28/01/1977 – art. 6, così ripartiti: a) oneri di urbanizzazione pari ad € 30.652,28; b) costo di costruzione pari ad € 12.796,39;

CONSIDERATO che questo U.T.C. ritiene congruo l’importo degli oneri concessori predisposto, giusto nota p.llo n. 17784 del 13/11/2009, salvo conguaglio che questo U.T.C. chiederà prima del rilascio della certificazione di agibilità/abitabilità dovuto per l’aggiornamento attualmente in corso degli oneri concessori dalla data dell’ultima determina del Luglio 2008 sino alla data del rilascio della Concessione Edilizia.

VISTA la polizza fidejussoria n. P093504002973 del 09/12/2009 a garanzia della parte restante degli oneri di urbanizzazione residui pari ad € 24.521,82 stipulata presso la EUROPEA INSURANCE GROUP LIMITED, sottoscritta dalla beneficiario , il Responsabile del III Settore UTC, e la EDIL C.P. di Pugliesi Badassare e C. SAS, con scadenza 08/12/2011;

VISTA la polizza fidejussoria n. P093504032743 del 09/12/2009 a garanzia della parte restante del costo di costruzione residuo pari ad € 24.521,82 stipulata presso la EUROPEA INSURANCE GROUP LIMITED, sottoscritta dalla

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beneficiario , il Responsabile del III Settore UTC, e la EDIL C.P. di Pugliesi Badassare e C. SAS, con scadenza 28/02/2014;

VISTA la ricevuta del bonifico bancario effettuato il 14/12/2009, presso la UGF BANCA spa - Agenzia di Torretta, via Santa Rosalia n. 15 - C.R.O. N. 58252196411,pari ad € 6.130,46 a titolo di 1° rata di oneri di urbanizzazione.

Le restanti quattro rate di uguale importo di dovranno essere versate entro le seguenti entro sei (6) mesi dal pagamento della prima rata;

VISTA la ricevuta del bonifico bancario effettuato il 14/12/2009, presso la UGF BANCA spa - Agenzia di Torretta, via Santa Rosalia n. 15 - C.R.O. N 58254796411, a titolo di 1° rata per costo di costruzione pari ad € 3.838,92

Le restanti due rate di € 3.838,92 e di € 5.118.56, dovranno essere versate entro le seguenti date: 1) entro un anno dall’inizio lavori; 2) entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio dell’abitabilità/agibilità;

VISTA la ricevuta la ricevuta del bonifico bancario effettuato il 14/12/2009, presso la UGF BANCA spa - Agenzia

di Torretta, via Santa Rosalia n. 15 - C.R.O. N 58256696405, per diritti di segreteria pari ad € 516,00;

VISTO il P.R.G. approvato con DA n. 83/77 e quello adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2007;

VISTO il modello ISTAT n. 00336205/01;

premesso quanto sopra;

RILASCIAfatti salvi i diritti di terzi, alla società “EDIL C.P. di Puglisi Baldassare & C. S.a.s.”, con sede in Torretta via Santa Rosalia n° 15/B, partita iva 05692950826, nella persona il PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di legale rappresentante della società, la concessione edilizia per “la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su tre livelli fuori terra, oltre piano cantinato, sul lotto di terreno censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 1 – particelle nn. 2381-2382. Il progetto prevede al piano terra quattro magazzini; al piano primo quattro unità abitative; al piano secondo: quattro unità abitative; al piano cantinato otto cantinole ed un locale tecnico. La superficie max coperta (fuori terra) risulta essere mq. 335,70; mentre quella al piano cantinato risulta essere mq. 177,38. Volume di progetto pari a mc. 3.479,26”.

La presente concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:

L’inizio dei lavori è subordinato:

· al deposito del progetto sul contenimento energetico;

· alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli

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inerti, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);

· alla trasmissione presso questo UTC della D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile realizzatrice, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;

· agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere comunicati al Comune;

· Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85;

· Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;

· Le opere dovranno avere inizio entro un anno dalla notifica della presente ed essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;

· Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85, del coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, di cui alla L. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni;

· Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;

· E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;

· La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;

· E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche se non richiamate nel presente provvedimento;

· Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;

· Si autorizza l’apertura del cantiere.Il Responsabile del I servizioArch. Sergio Valguarnerail Responsabile del III settoreArch. Sandro D’Arpa

SI CERTIFICA

Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal _______________al _______________ e che contro la stessa ________ sono stati presentati opposizioni o reclami.

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Isola delle Femmine, __________Il Segretario ComunaleDr. Manlio ScafidiIl sottoscritto PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, nella qualità di rappresentante legale della

“EDIL C.P. di Puglisi Baldassare & C. S.a.s.”, con sede in Torretta via Santa Rosalia n° 15/B, partita iva 05692950826, dichiara di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ognI e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Isola delle Femmine, _______________F.TOC.E n.01 -  Edil   C.P. S.a.s

Concessione edilizia in regime ordinario

01 del 11-02-2011

Coniglio Emanuele - Billeci Girolama

Licenza edilizia da Mannino Salvatore a Coniglio Emanuele e Billeci Girolama Per la costruzione di una villa bifamiliare 2 piani fuori terra in Corso Italia Isola Delle Femmine

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/06/blog-post_6.html

530 1 AIELLO ROSARIO 11/04/1925359 2 ALIMENA PROVVIDENZA 05/09/1929995 1 BOLOGNA STEFANO 28/10/1960221 1 BOLOGNA CATERINA 28/01/189337 1 CARDINALE GIOVANNI 30/10/1947 37 1 CARDINALE GIUSEPPE 22/02/1945 37 1 CARDINALE RITA BARTOLA 06/01/1943 315 1 CATALDO ANTONINO 09/01/1922 176 1 CATALDO GIROLAMA 22/10/1941 176 1 CATALDO LAURA 19/10/1935 1812 3 CATALDO LEONARDA 16/03/1914

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2135 1 CUTINO ROSA 2222 1 CUTINO ROSA 2290 1 CUTINO ROSA 954 1 CUTINO VINCENZO 25/09/1911 740 1 DI MAGGIO VINCENZO 747 1 DI MAGGIO VINCENZO 737 1 DI MAGGIO VINCENZO 33 1 IMPRESA EDILE CAMPA SALVATORE 268 3 LO BIANCO AGOSTINO 03/08/1934 268 3 LO IACONO ANDREA 31/10/1977 268 3 LO IACONO ANTONINO 14/10/1947 268 3 LO IACONO FRANCESCO PAOLO 15/08/1942 268 3 LO IACONO GIOVANNI 26/07/1924 268 3 LO IACONO PIETRO 13/03/1979

235 2 LUCIDO ANGELA 25/01/1922 235 2 LUCIDO SALVATORE 04/05/1895 1016 1 LUCIDO MARIANNA 04/03/1905 729 3 POMIERO GIUSEPPE 31/07/1937 1748 3 POMIERO GIUSEPPE 668 1 POMIERO GIUSEPPE 1548 1 RISO SALVATORE 10/06/1963 750 3 ROMEO CATERINA 24/10/1950 761 3 ROMEO CATERINA 24/10/1950 823 2 SAMANTA SICILIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN ISOLA 299 3 SCALICI GIUSEPPE 01/06/1946 2156 3 SCALICI GIUSEPPE 01/06/1946 293 3 SCALICI LORENZO 29/07/1902 2146 1 SIALMA CASA S R L

24 1 S.N.C. IMMOBILIARE B B P DI BRUNO PIETRO GIOVANNI E POMIERO GIUSEPPE

CON SEDE AD ISOLA 65 1 S.N.C. IMMOBILIARE B B P DI BRUNO PIETRO GIOVANNI E POMIERO GIUSEPPE CON SEDE AD ISOLA 393 1 S.N.C. IMMOBILIARE B B P DI BRUNO PIETRO GIOVANNI E POMIERO GIUSEPPE CON SEDE AD ISOLA 220 1 SOCIETA ELLE DI GIAMBONA S A S. 240 1 SOCIETA ELLE DI GIAMBONA S A S 984 1 SOCIETA ELLE DI GIAMBONA S A S 134 2 TAORMINA GIUSEPPE 22/07/1931

1911 3 TOIA FRANCECSO 29/08/1946 1912 3 TOIA FRANCECSO 29/08/1946 268 3 TORREGROSSA GIOVANNA 20/05/1939 977 3 TOURIST HOLIDAYS. SRL CON SEDE IN ISOLA DELLE FEMMINE PIAZZA 814 3 TROMBINO SIMONE 03/07/1925 815 3 TROMBINO SIMONE 03/07/1925 814 3 TROMBINO VITO 15/10/1928 815 3 TROMBINO VITO 15/10/1928

333

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1030 3 CARDINALE ANTONIO 16/06/1961 VIA SCIASCIA 17

2157 – 213 – 1314 – 1689 – 1703-1698 FOGLIO 3 SCALICI GIUSEPPE 1.6.46 LUCIDO ANTONINO progettista

1598 1 BRUNO ROSARIO GRECH SALVATORE VIA LEONARDO DA VINCI 440 derivata dalla particella 53 FOGLIO 3 VASSALLLO ANTONIETTA BILLECI LEONARDA E VINCENZO SEA RESIDENCE FRANCAVILLA (PERIZIA) 1895 3 “Sirenetta Holidays srl” DI LORENZO PIETRO VIALE DEI SARACENI

2273 FOGLIO 3 SICILEAS SPA FERRARO PIETRO VIA LIBERTA’ CONTRADA PIANA SARACEN

2718-2719-2720-1-2-3-4 (VERDE ATTREZZATO) FOGLIO 3 AIELLO GIUSEPPE 5.6.68 GIAMBONA RITA 30.10.68 B -VIA VERDI 24- COMPRANO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2010 REPERTORIO 1226 RACCOLTA 719 DA “SICILEAS SPA” FERRARO PIETRO 9.5.30 PASSAGGIO DELLE MIMOSE AI CONFINI DEL RESIDENCE “LE PALME” (SARACEN)

104-2274-2277-2282-2287-2289-2525-2291-2522-2523 FOGLIO 3 CASTELLESE GIUSEPPE ALTOFONTE 25.3.42 PROCURA 98868 7.4.2011 PRPRIETA’ CASTELLESE ATTO 16.7.2009 REPERTORIO 39636 REPERTORIO 56913 20.7.09 ALTADONNA GIUSEPPE CARINI COSTRUZIONI srl di ALTADONNA GIUSEPPE VIA SS 113 N 218 VIA LIBERTA’ DESTINAZIONE VERDE ATTREZZATO AI CONFINI DEL RESIDENCE “LE PALME” (SARACEN)

273-185 Foglio 3 VIA LIBERTA’ SIRCHIA LAURETTO,RUSSELLO ANGELO , BARBERA FILIPPO273 -275 FOGLIO 3 Mazzola Antonina VIA LIBERTA’ 111 272 FOGLIO 3 PIRAN LUIGI TOIA MARIA CONCETTA VIA LIBERTA’ 121

851-852-1466-2069 FOGLIO 1 OMER OFFICINE MECCANICHE RUSSELLO SRL, RUSSELLO VINCENZA,BF DI BARBERA CONCETTINA & C S.N.C. VIA LIBERTA’

334

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1179 3 ENIA ANTONINO 7.10.54 VIA LIBERTA’ 63;1826 – 1824 – 1508 FOGLIO 3 R.S. COSTRUZIONI S.r.l. TINNIRELLO ROSALIA VIA LIBERTA’ 2656 FOGLIO 3 FAVATELLA MAURIZIO E OCCHIPINTI MARGHERITA VIA LIBERTA’2572 FOGLIO 3 MANNINO ANTONELLA VIA LIBERTA’ 100 1241-1068-72-66-70-1239 FOGLIO 3 LUCCHESI GIUSEPPE VIA LIBERTA’ ANGOLO PASSAGGIO DELLE MIMOSE 2244-2246 FOGLIO 3 SCALICI GIUSEPPE VIA LIBERTA’ progettista dell’opera è il geometra Lucido Antonino

2353 FOGLIO 3 BERTOZZINO MANTIA BERTA Passaggio delle Rose

1907-1912-1913-1914-1919-1923-1924-1925-1944-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2035-2036-2038-2039-2044-2045-2046-2047-2048-2050-2052 FOGLIO 3 LO BIANCO AGOSTINO LO JACONO PIETRO ZAPPAVIGNA PROVVIDENZA,TORREGROSSA GIOVANNA,ALOSI FRANCESCO,TOIA FRANCESCO,LO BELLO GIOVANNI,PISCITELLI GIUSEPPINA E LUCA PIANO DI LOTTIZZAZIONE LO BIANCO E ALTRI REDATTO DA PIETRO RISO E LUCIDO ANTONINO C.E.C. VERBALE 12 18.6.02 DELIBERA CC 53 22.11.02 DELIBERA 59 9.12.2002 2033 FOGLIO 3 AREA A VERDE PUBBLICO 1929-1936-1910 AREA A VIABILITA’ PRIVATA 1944-1907-1924-1923-1910 VERDE DA CEDERE AL COMUNE LO BIANCO AGOSTINO LO JACONO PIETRO ZAPPAVIGNA PROVVIDENZA,TORREGROSSA GIOVANNA,ALOSI FRANCESCO,TOIA FRANCESCO,LO BELLO GIOVANNI,PISCITELLI GIUSEPPINA E LUCA PIANO DI LOTTIZZAZIONE LO BIANCO E ALTRI REDATTO DA PIETRO RISO E LUCIDO ANTONINO C.E.C. VERBALE 12 18.6.02 DELIBERA CC 53 22.11.02 DELIBERA 59 9.12.2002

1913-1914 FOGLIO 3 GRADINO SIMONE PUCCIO ROSA COMPRANO DA LO BIANCO AGOSTINO nato a Palermo 03.04.1934 LOTTIZZAZIONE LO BIANCO Piano di Lottizzazione e gli elaborati allegati, stipulato in Palermo in Via Principe di Belmonte n. 80, presso il Notaio Mario Marino, il 23 maggio 2003 ed identificato al repertorio n. 37926 – raccolta n. 7467, trascritto il 4 giugno 2003 ai nn. 23373/16893; Concessione Edilizia del 14 maggio 1999 al n. 33/99 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; redatti dal geom. Lucido Antonino2032 FOGLIO 3 MURATORE GIUSEPPE CAMPISI CARMELLA E BERNARDO MORICI ROSALIA LOTTIZZAZIONE LO BIANCO1928-2031-2035 FOGLIO 3 RALLO ALESSANDRO 30.1.68 LO BELLO SILVANA 27.11.70 VIA LIBERTA’ LOTTIZZAZIONE LO BIANCO

2196 FOGLIO 1 SPANO’ GIUSEPPE MARIA 6.4.54 via Roma253-433 FOGLIO 1 RISO ROSARIO via Roma PADRE ASSESSORE RISO NAPOLEONE

335

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353 FOGLIO 5 RUBINO ROSARIO NIPOTE ASSESSORE PAOLO AIELLO via Roma

744 1 BRUNO SALVATORE 29.3.24 VIA VOLTURNO ELABORATI G. Battista Di Maggio740 e 733 FOGLIO 1 FONTANA SALAVATORE 22.6.49 VIA VOLTURNO

128-129-231-232 FOGLIO 1 VIA MATTARELLA (accanto all’ospedaletto) AREA B3 DENSITA 1,5

561 1 RIZZO PROVVIDENZA VIA GARIBALDI544 FOGLIO 1 BATTAGLIA FRANCESCA AI FIGLI PUCCIO ORAZIO GIUSEPPE CESARE MARIA VIA GARIBALDI2439 FOGLIO 1 CATALDO ERASMO E CATALDO COSIMA VIA VIA GARIBALDI669 -246-2403-2405 FOGLIO 1 RISO ROSARIA VIA GARIBALDI MESSINA 418 1 GIAMBONA CATERINA MARIA VIA GARIBALDI 35 568 1 RIZZO ROSALIA VIA GARIBALDI217-590 1 GRAZIANO SALVATORE VIA GARIBALDI 1201 FOGLIO 1 Di Gricoli Salvatore traversa di via Garibaldi809 FOGLIO 1 PACE MAURIZIO E DI BLASI FRANCA VIA GARIBALDI 89 332 FOGLIO 5 Impastato Giuseppa, nata a Partinico il 13/12/48 MADRE ASSESSORE CUTINO MARCELLO VIA GARIBALDI 140 FOGLIO 1 MANNINO MARIA CONCETTA E CRISCI FRANCESCO VIA SIINO (VIA GARIBALDI)

533 1 RUSSO CATERINA 26.6.17 BRUNO GIUSEPPE 25.6.49 E ROSARIO 8.1.51 VIA UGO FOSCOLO 3 (SPALLE SCUOLA MEDIA)

928-934-942-999-1000-1001 FOGLIO 1 LA FATA MARIA ANTONIA TOIA GIUSEPPE VIA DELLA TORRE COMPARTO 1 927 935 941 FOGLIO 1 Sorelle Pomiero s.n.c. di Pomiero Maria Grazia” VIA DELLA TORRE COMPARTO 1 840-841-842-1682 FOGLIO 1 VILLA LUISA ANNA VIA DELLA TORRE REDATTO DAL GEOM GIOVAN BATTISTA DI MAGGIO

288 FOGLIO 1 Mangiardi Enrico, VIA ROSOLINO PILO (ZONA TORRE)

336

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400 FOGLIO 1 Russo Carmela nata a Palermo 08/12/34 COMPRA DA LUCCHESE DANIELE ADELFIO VITO VIALE MARINO 29 COSTA CORSARA

218 1 CARDINALE ANGELO 184.47 CORSO ITALIA (VIA GARIBALDI)2113-2114-1547 FOGLIO 1 CONIGLIO EMANUELE BILLECI GIOROLAMA comprano da Mannino Salvatore CORSO ITALIA 238 FOGLIO 1 RUBINO ANNA MOGLIE ASSESSORE AIELLO PAOLO CORSO ITALIA

303 FOGLIO 1 MANNINO MARIA VIA TRENTO ANGOLO PIANO PONENTE 338 FOGLIO 1 CATALDO ERASMO COSIMA Mannino Maria Concetta VIA TRENTO 1

2382-2381 foglio 1 “EDIL C.P. di Pugliesi Baldassare & C. S.a.s.” (PUGLISI BALDASSARE, nato a Palermo il 07.09.1987, PUGLISI BALDASSARE, nato a Torretta (Pa) il 16/10/1938, CONIGLIO EMAMUELE, nato a Isola delle Femmine (Pa) il 04/11/1954- VIA FALCONE LUCIDO ANTONINO ; 316-317 FOGLIO 5 SIINO GIUSEPPE ARANA SANDRA VIA FALCONE 2199 FOGLIO 1 ROMEO ANTONINO VIA FALCONE NIPOTE ASSESSORE PAOLO AIELLO

1651 FOGLIO 1 ARCURI ANTONINO VIA EMANUELA LOI ;626 FOGLIO 1 DI GRIGOLI CARMELO VIA EMANUELA LOI ;626 FOGLIO 1 LUCIDO TERESA MINAFO’ VIA EMANUELA LOI ;

485 FOGLIO 1 Roma Bartolo VIA DANTE

116-913-915 FOGLIO 2 ENEA ORAZIO VIA DEI GIARDINI ;314, 2344, 2350 e 2351 FOGLIO 1 ENEA ROCCO ANNA DOMENICA VIA DEI GIARDINI ;

477 FOGLIO 1 GIAMBONA PIETRO ORAZIO VIA MESSINA ;456 FOGLIO 1 SPANO’ GIUSEPPA MADRE DI CANEPA SALVATORE E FRANCESCO VIA MESSINA

201 FOGLIO 1 ROMANO STEFANO VIA AMMIRAGLIO RIZZO (VICINO ALLE DUNE)

2550 FOGLIO 3 DE FRANCHIS GIROLAMO VIALE DEI SARACENI (ACCANTO AL SEA RESIDENCE) SANSONE INGEGNERE VINCENZO?

337

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1766-2314 FOGLIO 3 BELLIS ERNESTA MAMMA DI CARUSO CLAUDIO E DANIELE (ALBERT-SIINO-RAPPA ROCCO SENTENZA 626) VIALE DEI SARACENI 440 derivata dalla particella 53 FOGLIO 3 VASSALLLO ANTONIETTA BILLECI LEONARDA E VINCENZO SEA RESIDENCE FRANCAVILLA (PERIZIA) 1895 3 “Sirenetta Holidays srl” DI LORENZO PIETRO VIALE DEI SARACENI

2005 FOGLIO 3 CARUSO CLAUDIO FIGLIO DI BELLIS ERNESTA (19.8.2011) VIALE DEI SARACENI

478 FOGLIO 1 ARDIZZONE GIORGIO VIA POZZO ;

477 FOGLIO 1 GIAMBONA PIETRO ORAZIO VIA MESSINA ;456 FOGLIO 1 SPANO’ GIUSEPPA MADRE DI CANEPA SALVATORE E FRANCESCO VIA MESSINA

205 FOGLIO 5 Pizzimenti Francesca Rosalia, VIA DI MAGGIO; 2058 FOGLIO 5 Pizzimenti Francesca Rosalia VASSALLO FILIPPO VIA DI MAGGIO;

106 -124 FOGLIO 5 Di Maggio Gabriella 02/11/1954 VIA CUTINO 75;139-943 FOGLIO 5 FORTINI MARIA in GRASSO,FORTINI CARLO E CATERINA VIA CUTINO

76 FOGLIO 5 GRADINO ANNA BRUNO SALVATORE PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI (BAR VALENTINA)

1573 (ex 92/h) e 1574 (ex 92/i) FOGLIO 1 GULIZZI GIUSEPPE ANTONINO,PROVVIDENZA, VIA San Giovanni Bosco;

338

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1420 FOGLIO 1SAELI FELICE VIA San Giovanni Bosco;1911-1912 FOGLIO 3 TOIA FRANCESCO ????????????1552 – 1553 – 1570 – 1575 – 2076-2078 FOGLIO 3 Gambino Salvatore, MARIA SILVIA BILLECI TERESA VIA San Giovanni Bosco; 15 FOGLIO 2 LA FATA ANTONIA FERRARA ISABELLA ISOLAUTO SRL SOLEMAR SRL VIA PALERMO (ULTRAGAS)

304 FOGLIO 5 VIRGA ANNA VIA VOLTA COGNATA DEL CONSIGLIERE DI PORTOBELLO PELOSO ALBERTO 937 (EX 373) FOGLIO 2 PRESTIGIACOMO GAETANO VIA MICHELANGELO 894 FOGLIO 2 SCAVARELLI GIUSEPPE, nato a Carini il 09.05.1928 – codice fiscale: SCV GPP 28E09 E350L, e AIELLO ROSA, nata ad Isola delle Femmine il 13.03.1930 VIA MICHELANGELO 372 FOGLIO 2 SATURNI GIUSEPPE E LIDIA VIA MICHELANGELO

303-337 FOGLIO 1 CATALDO ERASMO COSIMA Mannino Maria Concetta PIANO PONENTE 64

323 FOGLIO 5 ENEA FRANCESCO PIAZZA XXI APRILE

451 FOGLIO 2 FERRARA EGIDIO VIA CAVOUR 426 FOGLIO 2 CRIVELLO VINCENZO VIA CAVOUR COGNATO DEL SINDACO PORTOBELLO

377-378 FOGLIO 5 NICOLETI BENEDETTO Pitasi Francesca Paola VIA ROMEO 335 FOGLIO LICATA MARIA VIA ROMEO

456 FOGLIO 5 PALAZZOTTO ERASMO Via Piano Levante n°3

245 FOGLIO 5 GIACALONE GIUSEPPE CORTILE BAGLIO TECNICO DI MAGGIO GIOVAN BATTISTA 130 FOGLIO 1 TUMMINELLO MAURIZIO via Francesco Bagliesi n. 29

595 3 GAMBINO GIOVANNI PASSAGGIO DELLO SCOIATTOLO 11241 foglio 4 D’ARPA VINCENZO PASSAGGIO DEL CONIGLIO 6 2312-2313 FOGLIO 3 CRIVELLO VINCENZO CRIVELLO ANTONIA SS 113 CONTRADA PIANA 119-138-238-243 FOGLIO 3/4 CRIVELLO VINCENZO CRIVELLO ANTONIA SS 113 CONTRADA PIANA

339

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1483-779-780 FOGLIO 3 PONENTE ROSA GUAGLIARDITO GIUSEPPE LARGO ARCHIMEDE CONTRADA PIANA (DI FRONTE AL PASSAGGIO DELLA LEPRE) 2273 FOGLIO 3 “SICILEAS S. p. A” con sede sociale a Isola delle Femmine in viale dei Saraceni n°1, partita IVA 00114090822 Ferraro Pietro nato a Palermo il 09/05/30 CONTRADA PIANA 2267-2273-2269-2274-2277-2291-2287-22891720 FOGLIO 3 SCALICI GIOVANNI CONTRADA PIANA 2594-1595 FOGLIO SCALA ANTONIO E AIELLO ROSA MARIA VIA NAZIONALE 30 749 FOGLIO 3 GANDOLFO ANTONINA VIA Z15 VIA BASILE CONTRADA PIANA

1900 FOGLIO 3 LONGO PIETRO nato a Palermo il 24.10.1959 VIA DEGLI OLEANDRI LOTTIZZAZIONE DI MATTEO ;

1789 FOGLIO 3 BILLECI LEONARDA VINCENZO (MAMMA VASSALLO ANTONIETTA) PASSAGGIO DELLA TORTORA LOTTIZZAZIONE DI MATTEO ;1336-1257 FOGLIO 3 MUTOLO DIEGO PASSAGGIO DELL’ALBATROS LOTTIZZAZIONE DI MATTEO472-473-476-944 FOGLIO 3 LONGO ERASMO DONA AL FIGLIO LONGO PIETRO VIA DEGLI OLEANDRI LOTTIZZAZIONE DI MATTEO ;824 FOGLIO 3 VALLETTA VINCENZO MARIA GRAZIA DALIA DOMENICA PASSAGGIO DEL TIMO LOTTIZZAZIONE DI MATTEO ;696 FOGLIO 3 LIPANI GIUSEPPE LIPARI GASPARE VIA DELLA LEPRE (LOTTIZZAZIONE LA PALOMA) 1004-1005 FOGLIO 3 SCALICI GIOVANNI Macaluso Maria Pasqualina PASSAGGIO DEL COLIBRI’

387 FOGLIO 4 CARTIERA IMPERATO VIA DELLE INDUSTRIE 28 FOGLIO 2 “Palermitana Forni di Prestigiacomo Antonino” VIA DELLE INDUSTRIE251 FOGLIO 4 AVITABILE PASQUALE VIALE DELLE INDUSTRIE;153 FOGLIO 2 Restivo Pietro Lamonica Carmelo nato a Piraino (ME) il 23/04/41 Butera Rosa nata a Piraino (ME) il 08/02/51VIALE DELLE INDUSTRIE258 FOGLIO 4 EVOLA ANTONINO COMPRA DA Donato Bartolomeo, titolare della Industria Siciliana Vetro VIA DELLE INDUSTRIE

1077 FOGLIO 3 OLIVERI NICOLA, nato a PALERMO (PA) il 22/02/1970 OLIVERI FRANCESCO, nato a PALERMO (PA) il 07/06/1973 OLIVERI ANGELO, nato a PALERMO (PA) il 25/05/1939 ?????????????????

92-178-268 FOGLIO 4 ???????????????????????

340

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247 FOGLIO 4 PIETRO LONGO ??????????????????????’

28-29-30-31-32-113-114-142-143-144 FOGLIO 3 CEMENTERIA ??????264-2 FOGLIO 4 CEMENTERIA ??????

569-570 FOGLIO 4 ZONA INDUSTRIALE MASINO FRANCESCO MARCELLO ROSOLINO ??????

266/A FOGLIO 4 ZONA INDUSTRIALE CATALDI ELIA ??????

LONGO ERASMO MOBILUXOR AREA INDUSTRIALE

6-286-385-386-387-388 FOGLIO 4 LONGO ANTONINO ??????

342 FOGLIO 1 333 FOGLIO 3 AVV FRANZ MACALUSO AREA A PARCHEGGIO

156-257 FOGLIO FOGLIO 1 ??????

D’Angelo Giovanni, nato a Palermo il 21.10.1967 nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Isola delle Femmine, via Bagliesi n. 15, partita iva: 05019390821

PER LA ZONA C1 DI ESPANSIONE L’ESPANSIONE DEVVE ESSRE SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DI UN P.P.(14.5.2002) O DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE

DELIBERA C.C. N 20 29.1.82 LEGITTIMA CON DECISIONE 14224/3223 DEL 9.3.82 GURS N 10 6.3.82

VIA FAVAROTTA LARGHEZZA 10.60VIA DI MAGGIO SINO A CORSO ITALIAVIALE MARINO RADDRIZZAMENTO ALTEZZA EX PISCINA PARADISO SUL MARE AREA E AGRICOLA DA CAVALCAVIA VERSO CAPACI RICADENTE TRA LA FERROVIA L’AUTOSTRADA E VIA LIBERTAZONA C1 DENSITA 1 mc TERRITORIO VICINO CAPACI RICADENTE TRA L’AUTOSTRADA VIA DEGLI OLEANDRI E SS 113

AREA B4 LA PARTE DEL TERRITORIO DELL’ISOLETTA TORRE VIA DEI PINI SPOSTATA SULLA DESTRA E MANTENUTA LA LARGHEZZA DI 8 METRI (RINVIATO ALLLA REDAZIONE DEL P.P.) SIRACUSA SERGIO E MARIA RITA CRACOLICI SPOSTARE L’ASSE VIARIO CHE CONGIUNGE VIA LIBERTA’ CON IL LUNGOMARE IN MODO CHE INCLUDA PASSAGGIO DEL CORALLO (TAORMINA VINCENZA)

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ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Zona «A»: enuclea aree di origine e storia consolidata e con caratteristiche di contiguità (nonché contesti urbani puntualmente diffusi) su cui insistono edifici - e loro pertinenze – che hanno particolare valore storico – urbanistico;Zona “B”: enuclea aree d’espansione storicamente consolidate suscettibili di ristrutturazione e di completamento;Zona “B1”: enuclea aree, limitrofe a quelle d’espansione storicamente consolidate suscettibili di completamento;Zona “C1”: enuclea le aree di nuova espansione per edilizia residenziale;Zona “C2”: enuclea le aree per edilizia residenziale anche turistica e collettiva;Zona “C3”: enuclea le aree di nuova espansione per edilizia mista residenziale, previa acquisizione di un piano particolareggiato di recupero delle opere oggetto di sanatoria edilizia;Zona “Cs”: enuclea gli spazi pubblici di spiaggia e di verde per l’arredo urbano;Zona “Ct1”: enuclea le aree per insediamenti turistico-alberghieri;Zona “Ct2”: enuclea le aree per insediamenti residenziali con sola possibilità di ricoversione della destinazione ad uso turistico-ricettivo con la realizzazione di alberghi, pensioni, ristoranti, case albergo, bed and breakfast, ostelli.Zona «Ct3»: enuclea le aree artigianali con possibilità di riconversione in attività turistico-ricettive;Zona “Prp”: enuclea le aree per insediamenti connessi all’uso del porto;Zona “D1”: enuclea le aree per insediamenti industriali;Zona “D2”: enuclea le aree per insediamenti produttivi e commerciali;Zona “D3”: enuclea le aree per attività estrattive e di trasformazione da sottoporre a recupero ambientale;Zona “Da”: Enuclea le aree per attrezzature collettive connesse all’uso delle zone D.Zona “E”: indica tutto il resto del territorio comunale sottoposta a salvaguardia ambientale esistente ;Zona “F1”: enuclea le aree dei parchi urbaniZona “F2”: zona “A” della Riserva naturale orientata di Isola delle Femmine;Zona “Fis”: enuclea gli spazi pubblici per le attrezzature sportive;Zona “Fc1”: enuclea le aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie;

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it

A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA ISOLA DELLE FEMMINE

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