la finanziaria 2008

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Eutekne – Tutti i diritti riservati La Finanziaria 2008 Le novità in materia di cessione di partecipazioni

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La Finanziaria 2008. Le novità in materia di cessione di partecipazioni. Profili introduttivi. AMBITO DELLE NOVITÀ. ALIQUOTA DI IMPOSTA. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. CONSOLIDATO FISCALE. Aliquota di imposta ( segue ). RIDUZIONE ALIQUOTA IRES. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: La Finanziaria 2008

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La Finanziaria 2008

Le novità in materia di cessione di partecipazioni

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Profili introduttivi

AMBITO DELLE NOVITÀ

ALIQUOTA DI IMPOSTA

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

CONSOLIDATO FISCALE

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Aliquota di imposta (segue)

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

A DECORREREDAL PERIODO DI IMPOSTA

SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007

L’ALIQUOTA ORDINARIA IRES PASSADAL 33% AL 27,5%

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Aliquota di imposta

EFFETTI CORRELATI ALLA RIDUZIONE

FISCALITÀ DIFFERITA IN

BILANCIO

DIVIDENDI E PLUSVALENZE QUALIFICATE

GIÀ NEL BILANCIO DEL PERIODO IN CORSO AL 31.12.2007BISOGNA TENERE CONTO DEGLI EFFETTI

CHE LA VARIAZIONE DI ALIQUOTA PRODUCESULLA FISCALITÀ DIFFERITA E ANTICIPATA

RELATIVA AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

CON APPOSITO DMSARÀ DIMINUITA LA PERCENTUALE DI ESENZIONE

DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE QUALIFICATEAL FINE DI RENDERE INVARIATA

LA TASSAZIONE COMPLESSIVA SU TALI FATTISPECIE

SUL PIANO MERAMENTE MATEMATICOLA SOGLIA ESENTE DOVREBBE PASSARE

DAL 60% AL 45,40%

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ambito applicativo dell’esenzione

Rideterminazione quota esente dividendi e

plusvalenze

Dividendi“qualificati”

Persone fisiche non

imprenditori

Dividendi imprese

individuali e

Soc. di persone

Plusvalenze “qualificate” persone fisiche non

imprenditori

Plusvalenze “pex”

Imprese individuali e

società di persone

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Base imponibile

PARTICIPATION EXEMPTION

SOGLIA DI ESENZIONE

REQUISITO DELL’ININTERROTTO POSSESSO

REQUISITO DELLA RESIDENZA DELLA PARTECIPATA

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Participation exemption (segue)

SOGLIA DI ESENZIONE

A DECORREREDALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA

SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007

LA PERCENTUALE DI ESENZIONE PASSADAL 84% AL 95%

NORMA TRANSITORIASE VIENE CEDUTA UNA PARTECIPAZIONE

SULLA QUALE È STATA DEDOTTA UNA SVALUTAZIONE AI FINI FISCALINEI PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI A QUELLO IN CORSO ALL’1.1.2004

LA PLUSVALENZA RIMANE ESENTE SOLO PER L’84%FINO A CONCORRENZA DELLA SVALUTAZIONE DEDOTTA

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Partecipazione acquistata

€ 100

Nel 2000 è stata svalutatafiscalmente per

€20

Nel 2008 viene venduta €150

Plusvalenza (€150-€80) = €70

Determinazione dell’imposta

Fino a concorrenza della svalutazione ante 2004 (€20)

Imponibile in misura pari al 16% (€3,2)

Quota rimanente (€50) Imponibile in misura pari al 5 % (€ 2,5)

Tassazione della plusvalenza

(€3,2+€2,5)*27,5%= € 1,1567

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Participation exemption (segue)

ININTERROTTO POSSESSO

A DECORREREDALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA

SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007

IL REQUISITO DELL’ININTERROTTO POSSESSODI CUI ALLA LETT. A) DEL CO. 1 DELL’ART. 87 DEL TUIR

RITORNA A DODICI MESI INTERIERA STATO PORTATO A DICIOTTO MESI INTERI

IN TAL MODO IL REQUISITOAI FINI DELL’ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA

VIENE RIALLINEATO AL REQUISITOAI FINI DELLA INDEDUCIBILITÀ DELLA MINUSVALENZA

PER ESIGENZE DI COORDINAMENTO NORMATIVOABROGATO CO. 1-BIS DELL’ART. 101 DEL TUIR

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Participation exemption

RESIDENZA PARTECIPATA

A DECORREREDALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA

SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALEVIENE PUBBLICATA IN G.U. LA NUOVA WHITE LIST DI CUI ALL’ART. 168-BIS DEL TUIR

IL REQUISITO DELLA RESIDENZA DELLA PARTECIPATADI CUI ALLA LETT. C) DEL CO. 1 DELL’ART. 87 DEL TUIR

NON FA PIÙ RIFERIMENTO AL FATTO CHESE LA PARTECIPATA È RESIDENTE ALL’ESTERO

NON DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN UN PAESE BLACK LISTBENSÌ AL FATTO CHE

DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN PAESE WHITE LIST

MODIFICA DI COORDINAMENTO NORMATIVO CON LA SCELTA OPERATA IN FINANZIARIADI PASSARE DALLA LOGICA DELLA BLACK LIST

PER L’INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ “PRIVILEGIATA”ALLA LOGICA DELLA WHITE LIST

PER L’INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ “CORRETTA”

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Ritenute per gli utili di fonte estera(riflessi dell’introduzione del nuovo art. 168 TUIR)

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Rivalutazione delle partecipazioni

valorivalori 1.1.2008

periziaperizia 30.6.2008

possessopossesso 1.1.2008

imposteimposte 30.6.2008

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Rivalutazione delle partecipazioni

Possono rivalutare le partecipazioni non detenute nell’esercizio dell’attività di impresa:

le persone fisiche

le società semplici e i soggetti equiparati

gli enti non commerciali

i soggetti non residenti

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Rivalutazione delle partecipazioni

riguarda le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

si può trattare sia di partecipazioni “qualificate”, sia di partecipazioni “non qualificate”

i titoli, le quote o i diritti oggetto d’affrancamento devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2008

sono escluse le partecipazioni acquisite per effetto di donazione e successione dopo l’1.1.2008

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Rivalutazione delle partecipazioni

Si considerano “qualificate” le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati (italiani o esteri) che rappresentano:

una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%; oppure

una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 25%

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Rivalutazione delle partecipazioni

Con la rivalutazione è possibile:

assumere in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione il valore all’1.1.2008 della frazione del patrimonio netto della società.

Tale valore viene:

determinato sulla base di una perizia giurata di stima

riconosciuto solo in seguito al versamento di un’imposta sostitutiva sull’intero valore periziato

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Rivalutazione delle partecipazioni

Costo o valore di acquisto all’1.1.2008

Costo o valore di acquisto all’1.1.2008

Valore di perizia all’1.1.2008

Valore di perizia all’1.1.2008

può essere sostituito da

2%

4%Versamento dell’imposta

sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni

Versamento dell’imposta sostitutiva sul valore di perizia

delle partecipazioni

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Rivalutazione delle partecipazioni

Soggetti abilitati

- dottori commercialisti- ragionieri e periti commerciali- revisori contabili- periti iscritti alla CCIAA

Oggetto della perizia

Valore effettivo della società in luogo del valore contabile

Valore di perizia

Il valore di perizia deve riferirsi all’intero patrimonio netto sociale

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Rivalutazione delle partecipazioni

Forma

- conservazione da parte del contribuente- esibizione o trasmissione all’ A.F. su richiesta- non è richiesta l’indicazione nella dichiarazione dei redditi

Spesa per la perizia

- predisposta per conto della società deducibilità dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi- predisposta per uno o più soci portata in aumento del valore di acquisto in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun socio

Responsabilità Applicazione dell’art. 64 c.p.c.

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Partecipazioni già rivalutate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile rideterminare il valore di una partecipazione già rivalutata

sempre che:a)Sia posseduta alla data del 1.1.2008b)Venga effettuata una nuova perizia giurata di stima

L’Agenzia ha chiarito inoltre

a) Occorre procedere al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione all’1.1.208 senza poter compensare l’imposta sostitutiva precedentemente versata; quest’ultima deve essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 600/73 entro il termine di decadenza di 48 mesi dal relativo versamento;

b) Se il contribuente si era avvalso della rateazione dell’imposta, non è tenuto a versare il saldo ancora non scaduto relativo alla precedente rivalutazione

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Rivalutazione delle partecipazioni

L’assunzione del valore di perizia quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi