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Intermediari assicurativi e Intermediari assicurativi e regole di comportamento regole di comportamento
Master in Regolazione dell’attività e
dei mercati finanziari
Roma, 17.06.2011
dott.ssa Illa Sabbatelli – [email protected] 338.3624307
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Oggetto dell’analisi:Oggetto dell’analisi:
informazioni nel mercato dei servizi assicurativi
Tecnicalità dei settori finanziari Struttura dei prodotti Difficoltà di conoscibilità
Cambio di prospettiva rispetto al codice civile
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Superamento asimmetrie Superamento asimmetrie informative nel cod. ass.informative nel cod. ass.
* need of protection
* trasparenza
* principio del know your customer
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Obiettivo necessario del diritto dei Obiettivo necessario del diritto dei
contratticontratti (art. 1337 c.c.) (art. 1337 c.c.)
Agevole accesso alle informazioni
Effettiva conoscibilità delle informazioni
Facile comprensione delle informazioni
Al fine della costruzione di un Al fine della costruzione di un
consenso consapevoleconsenso consapevole
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Obiettivi a livello di sistema:Obiettivi a livello di sistema:
Conservare la fiducia degli utenti dei servizi finanziari
Evitare la fuga dalle operazioniEvitare la fuga dalle operazioni Assicurare il corretto funzionamento Assicurare il corretto funzionamento
e la e la stabilitàstabilità dei mercati finanziari dei mercati finanziari
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Strumento di risoluzione delle asimmetrie informative
Regole di comportamento e obblighi di informazione in capo
all’intermediario e all’impresa
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FONTIFONTI
Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa (capo III, artt.12 e 13)assicurativa (capo III, artt.12 e 13)
D.lgs 7 settembre 2005, n. 209, cod. ass. D.lgs 7 settembre 2005, n. 209, cod. ass. (art. 120, art. 183).(art. 120, art. 183).
Regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006 n. 5 sull’attività assicurativa e riassicurativa (Regolamento intermediari)(artt. 46-57).
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Regole di comportamento
Art. 183 cod. ass.(trasparenza delle operazioni)
Regole per imprese ed intermediari nelle fasi dell’offerta e dell’esecuzione per contraenti ed assicurati:
1) Comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza
2) Assumere informazioni per valutare le esigenze assicurative del cliente
3) Evitare i conflitti di interesse
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Regole di comportamentoArt. 120 cod. ass:
Fase precontrattuale, modifiche o rinnovi contrattuali
Soggetto: contraente
Evitare conflitti di interesse Fornire una consulenza imparziale Assicurare l’adeguatezza del prodotto
alle esigenze assicurative9
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DESTINATARI degli obblighi DESTINATARI degli obblighi ex art. 120 cod assex art. 120 cod ass..
Intermediari assicurativi iscritti nei registri
ex artt. 109 e 116 cod. ass.
Categoria plurale
Unità: svolgimento dell’attività di
intermediazione assicurativa
Art. 2 dir. 2002/92/CE
Art.106 cod. ass.
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Intermediari assicurativi iscritti negli albi ex artt. 109 e 116 cod. ass.
1) Agenti /A
2) Broker /B
3) Produttori /C
4) Banche/D
5) Intermediari finanziari ex art. 107 TUB /D
6) SIM/D
7) Poste Italiane-Divisione Bancoposta /D
8) Dipendenti, collaboratori, produttori che svolgono l’attività fuori dai locali commerciali /E
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Destinatari degli obblighi ex art. 45 Reg. Intermediari ISVAP
Addetti all’attività di intermediazione
all’interno dei locali dell’intermediario per
il quale operano
ESCLUSIONI
ex art. 120 cod. ass.:
1) Intermediari dei grandi rischi
2) Intermediari riassicurativi
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Informazioni sui conflitti di interesseInformazioni sui conflitti di interesseFontiFonti
Art. 21, comma 1 bis TUF Art. 18 direttiva MIFID 2004/39/CE D.lgs. 17.9.2007 n. 164 Reg. Consob Intermediari 29.10.2007, n.
16190
Art. 12 dir. 2002/92/CEE Art. 120 cod. ass., comma 2, lett. b) e c)
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Conflitti di interesse nell’art. 120 Conflitti di interesse nell’art. 120 cod. ass.cod. ass.Gli intermediari dichiarano al contraente
Comma 2. lett. b)
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un
obbligo contrattuale con una o più imprese di
assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la
denominazione di tali imprese;
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Conflitto di interessi nel Conflitto di interessi nel Reg.ISVAP intermediariReg.ISVAP intermediari Art. 48 (Conflitti di interesse)
Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)
Nella dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a)(informativa precontrattuale), l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:.........
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Assenza di conflitti
Art. 120,comma 2, lett c) Cod. ass.
Gli intermediari se propongono determinati prodotti in
assenza di obblighi contrattuali con imprese di
assicurazione, nel qual caso essi comunicano, la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali
hanno o potrebbero avere rapporti d’affarirapporti d’affari, fermo
restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di
richiedere tali informazioni.
Art.12 direttiva: se manca un’analisi imparziale
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La consulenza imparziale nell’art. 120 cod. ass.
Comma 2, lett.a.
In relazione al contratto proposto, gli intermediari
assicurativi dichiarano al contraente se forniscono
consulenze fondate su una analisi imparziale,
dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi
su un numero sufficientemente ampio di contratti
disponibili sul mercato.
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Obiettivo della consulenza imparziale:
Art. 120 comma 2, lett. a) cod. ass.
“consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente”.
Art. 12, par. 2 direttiva 2002/92/CE
“Individuazione di un contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore”.
Soluzione
art. 52, comma 5 Reg. intermediari IsvapGli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
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Adeguatezza del prodotto Adeguatezza del prodotto nell’art. 120 cod. ass.nell’art. 120 cod. ass. Comma 3
In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al
contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze.
Punto di sintesi degli obblighi previsti dall’art. 120 cod. ass.
Clausola generale elastica
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Adeguatezza nel Reg. Isvap Adeguatezza nel Reg. Isvap Intermediari Intermediari
Art. 48, comma 4
Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una
proposta o, qualora non prevista, di un contratto
di assicurazione, forniscono al contraente
informazioni tali da consentire a quest’ultimo di
effettuare scelte consapevoli e rispondenti scelte consapevoli e rispondenti
alle proprie esigenze.alle proprie esigenze.
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Contenuto degli obblighi informativi:Contenuto degli obblighi informativi:Obblighi informativi passivi Obblighi informativi passivi
Art. 52 reg. Isvap int. (Adeguatezza dei contratti offerti)
Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si
avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano
dal contraente
1) ogni informazione utile a valutare:
a) l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle
esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo,
nonché,
b) la propensione al rischio del contraente medesimo.
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Obblighi informativi attivi Obblighi informativi attivi
Gli intermediari illustrano al contraente: Art. 120, comma 3, cod. ass.
1) caratteristiche contratto;
2) prestazioni dell’impresa.
Art. 49, comma 4, Reg. Isvap
1) caratteristiche;
2) la durata;
3) i costi,
4)i limiti della copertura;
5) gli eventuali rischi finanziari;
6)ogni altro elemento utile per un’informazione completa e corretta
Obiettivo: scelta consapevole del contraente. 22
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Regole di presentazione delle Regole di presentazione delle informazioniinformazioni
Art.120 comma 4 cod. ass. (art. 13 dir.).
Delega l’Isvap alla regolamentazione
Fissa i principi della delega
1) Differenti esigenze dell’assicurato
2) Diversa tipologia di rischi
3) Capacità professionali degli intermediari
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Modalità di presentazione delle Modalità di presentazione delle informazioniinformazioni
art. 120, comma 4, cod. ass.
Uso della lingua italiana
Comunicazione su supporto accessibile e durevole subito
dopo la conclusione del contratto
Art. 51 Reg. Isvap Int.
Comunicazione
Corretta
Esauriente
Facilmente comprensibile
Anche verbalmente, se necessita la copertura immediata del
rischio o se richiesto dal cliente 24
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Conseguenze della violazione Conseguenze della violazione delle regole di comportamentodelle regole di comportamento
Quali rimedi?
Violazione norme imperative e nullità virtuale?
Inadempimento e risoluzione del contratto?
Violazione obblighi di condotta e risarcimento del danno?
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Prodotti finanziari assicurativi
Art. 1, lett. W bis TUF: Polizze e operazioni di cui ai rami III e V art. 2, comma 1,
cod. ass.:
a) Polizze unit linked e index linked
b) Contratti di capitalizzazione
Art. 25 bis TUF (art. 11 l.risparmio, 262/05)
Sottoposizione alla normativa di matrice finanziaria:
* art. 21 TUF
* art. 83 reg. Consob intermediari
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Coordinamento con la disciplina Coordinamento con la disciplina di matrice finanziariadi matrice finanziaria
Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CEDirettive 2004/39/CE e 2006/73/CE
Adeguamento: d.lgs. 17 settembre Adeguamento: d.lgs. 17 settembre
2007, n. 1642007, n. 164
TUFTUF
Nuovo Regolamento Intermediari del Nuovo Regolamento Intermediari del
29 ottobre 2007, n. 1619029 ottobre 2007, n. 16190
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Profilatura del cliente:Adeguatezza e appropriatezzaAdeguatezza: Art. 21 TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
Art. 39 Reg. Consob Intermediari Nello svolgimento di attività di consulenza in materia di investimento e gestione di portafogli l’intermediario
deve individuare strumenti e servizi adeguati al cliente
Appropriatezza: art. 41 Reg. Consob Intermediari
Nello svolgimento di attività diverse dalla consulenza l’intermediario deve verificare se l’investitore ha esperienza e conoscenza tali da comprendere il rischio del prodotto o del servizio
CONSULENZA Art. 1 TUF, comma 5 septies
Prestazioni di raccomandazioni personalizzate riguardo ad uno o più strumenti finanziari
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Giudizio di adeguatezzaGiudizio di adeguatezza Art. 39, comma Reg. Consob Intermediari
si richiedono informazioni relative a:
a) Conoscenza ed esperienza nel settore di investimento;
b) Situazione finanziaria;
c) Obiettivi di investimento.
Art. 52,comma 3, Reg. Isvap Intermediari
In riferimento ai contratti vita:
caratteristiche personali del contraente:
a) età;
b) attività lavorativa;
c) nucleo familiare;
d) situazione finanziaria ed assicurativa;
e) propensione al rischio;
f) aspettative in relazione al contratto.29
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3030
Ambito di operativitàAmbito di operatività
Chiave interpretativa: Documenti CONSOB del 1 giugno 2007 e del 30 ottobre
2007.
La regolamentazione di cui all’art. 25 bis TUF non è sede idonea a ricondurre ad unità
un quadro di riferimento non coordinato.
Attività di agenti produttori e broker assicurativi è disciplinata dal cod. ass.
Conseguenze: doppio registro.
Applicazione delle norme a seconda della rete distributiva.
La normativa di matrice finanziaria si applica se i prodotti assicurativi a natura
finanziaria sono collocati da soggetti abilitati
1) SIM
2) imprese di investimento comunitarie
3) banche italiane e comunitarie
3) intermediari finanziari scritto nell’elenco dell’art. 107 TUB
4) Società poste italiane - divisione bancoposta