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EU Observatory

Estratti delle evoluzioni nello scenario corporategovernance in base alle notizie diffuse dalle varieassociazioni ed enti di riferimento

Ottobre 2018

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INDEX

European and Italian Authorities

1. Banca d’Italia2. AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato3. EESC – European Economic and Social Committee4. EBA – European Banking Authority

Associations/Institutes

5. ESBG – European Savings Banks Group6. ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici7. FRC – Financial Reporting Council

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European and Italian Authorities 1) Banca d’Italia

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Banca d’Italia

24° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17

dicembre 2013 -Disposizioni di vigilanza

per le banche - Disciplina degli investimenti in

immobili delle banche e degli immobili acquisiti per

recupero crediti

Con il 24° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 la Banca d’Italiainserisce nella Parte Terza il nuovo Capitolo 10 in materia di investimenti in immobili da partedelle banche, sostituendo integralmente le disposizioni contenute nella Circolare n. 229 del 21aprile 1999.Lo scopo del legislatore è quello di incentivare le banche e i gruppi bancari a una gestioneattiva delle garanzie immobiliari che assistono i crediti e di favorire l’efficienza e la rapidità delprocesso di recupero degli NPL, anche attraverso l’acquisizione, diretta o indiretta, degliimmobili posti a garanzia.Per gli immobili acquisiti a seguito dell'escussione di garanzie vengono eliminate la regola del"pronto smobilizzo" e il requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto quando gli immobili detenutidalle banche superano un determinato limite (il c.d. "limite generale", in base al qualel'ammontare complessivo degli immobili e delle partecipazioni non deve superare quello delpatrimonio di vigilanza). Al posto di queste regole sono state introdotte previsioni cheresponsabilizzano maggiormente le banche, le quali:

- al superamento del limite generale, comunicheranno all'autorità di vigilanza un piano conle misure per rientrare nel rispetto del limite; il piano dovrà essere attuato in un orizzontetemporale ragionevole e compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzodegli immobili;

- dovranno adottare presidi per gestire i rischi connessi all'attività nel comparto immobiliare(es. rischi legali, operativi, di compliance).

In particolare, l’investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragionicreditorie di banche e gruppi bancari, è accompagnato dall’adozione di presidi organizzativi egestionali nell’ambito delle cautele richieste dalla disciplina prudenziale che presiedeall’efficace gestione dei rischi.Il presente aggiornamento si inserisce all’interno di un più ampio filone di produzione normativainerente alla gestione dei crediti assistiti da garanzie immobiliari. L’importanza della correttagestione e del monitoraggio delle garanzie costituisce uno dei principali aspetti sui quali è stataattirata l’attenzione delle banche da parte sia della Banca Centrale europea che della Bancad’Italia stessa nell’ambito dell’emanazione delle linee guida sugli NPL.

24° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di

vigilanza per le banche - Disciplina degli investimenti in immobili delle banche e

degli immobili acquisiti per recupero crediti

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European and Italian Authorities 1) Banca d’Italia

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Banca d’Italia25° aggiornamento della

Circolare 285 del 17 dicembre 2013

Il documento ha ad oggetto la revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche eprassi di remunerazione e incentivazione di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 dellaCircolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca D'Italia. Al riguardo, si segnala che lemodifiche di cui al documento sono principalmente volte ad allineare le vigenti disposizioninazionali agli Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione emanati dall’EBA neldicembre 2015. Gli Orientamenti dell’EBA sopra richiamati sono stati emanati ai sensi dellaDirettiva 2013/36/UE (CRD IV), già recepita nelle disposizioni di vigilanza per le banche nel2014 con il settimo aggiornamento della Circolare 285, e tengono conto dell’evoluzione delleprassi di mercato e dell’esperienza nel frattempo maturata dalle Autorità di vigilanza in questoambito. Ciò detto, è opportuno segnalare che l’impianto e i principi cardine dell’attualedisciplina di vigilanza nazionale sono già in larga misura in linea con gli Orientamenti dell’EBA.Tuttavia, questi ultimi apportano alcuni elementi di novità che l’Autorità nazionale ha ritenutoopportuno includere espressamente nelle disposizioni oggetto del presente documento pergarantire una maggiore conformità alla disciplina comunitaria. Si ricorda inoltre che le modifichealle disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione oggetto del presente documentoriguardano anche le SIM e i gruppi di SIM.Rispetto alla fase di consultazione, si segnalano, in particolare le seguenti modifiche presentinel provvedimento definitivo:

- la specificazione al paragrafo 2.1 sottoparagrafo 4 della sezione III, ove si prevede che lepolitiche di remunerazione variabile dovranno essere aggiornate con cadenza almenotriennale; vi è inoltre una distinzione tra le banche di maggiori dimensioni e complessitàoperativa e le altre banche;

- la specificazione di cui al paragrafo 2.1 sottoparagrafo 5 della sezione III, ove è dispostoche saranno soggetti al claw back gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti cheabbiano determinato o concorso a determinare: a) comportamenti in violazione didisposizioni di legge, ai regolamenti o allo statuto ovvero ad eventuali codici eticiapplicabili alla banca, da cui è derivata una perdita significativa per la banca stessa o laclientela; b) ulteriori comportamenti contrari alla legge, a regolamenti, allo statuto, aicodici etici o di condotta applicabili dalla banca, nel caso in cui questa li abbia previsti;

- la specificazione in merito alle condizioni di ammissibilità dei long-term incentive plan;- il paragrafo 2.2.3 della sezione III, avente ad oggetto le deroghe. In questo caso il

documento dispone che le regole di cui al paragrafo 1 e 2.1. non si applicano agliimporti riconosciuti in vista o in occasione della conclusione anticipata dal rapporto dilavoro o cessazione anticipata dalla carica del personale diverso da quello più rilevante,a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l’ultima annualità diremunerazione fissa.

25° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013

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European and Italian Authorities 2) AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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AGCM – Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

Linee guida sulla compliance Antitrust

Le presenti Linee Guida sono state elaborate considerando prioritario il perseguimento deiseguenti obiettivi di policy:

- la promozione di una cultura della concorrenza diffusa nel tessuto imprenditoriale;- la prevenzione degli illeciti antitrust attraverso l’adozione di programmi di compliance

efficaci;- la certezza giuridica in ordine ai criteri di valutazione dei programmi di compliance ai fini

del riconoscimento dell’attenuante;- la definizione di un sistema di incentivi coerente con quello sottostante al programma.

Le presenti Linee Guida hanno come scopo quello di fornire alle imprese un orientamentocirca:

- la definizione del contenuto del programma di compliance: solo un programma disegnatoe attuato in coerenza con le caratteristiche dell’impresa e il contesto di mercato in cuiopera può rispecchiare la natura e il grado del rischio antitrust a cui essa è esposta epuò, dunque, essere considerato adeguato ed efficace. In particolare, costituisconocomponenti tipiche di un programma di compliance antitrust i seguenti elementi: i) ilchiaro riconoscimento del valore della concorrenza come parte integrante della cultura edella politica aziendale e l’impegno al suo rispetto; ii) l’identificazione e valutazione del“rischio antitrust” specifico che l’impresa si trova a fronteggiare; iii) un’attività diformazione e know-how che comporti una diffusa conoscenza delle tematiche antitrust eun’approfondita consapevolezza da parte dei dipendenti dei rischi antitrust legati allapropria attività; iv) la definizione di processi gestionali volti a ridurre il rischio antitrustche siano parte integrante della normale attività dell’impresa; v) un adeguato sistema diincentivi funzionali al rispetto del programma; vi) un periodico monitoraggio edeventuale aggiornamento del programma;

- la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell’eventualeattenuante: il trattamento premiale legato all’adozione di un programma di compliancerichiede la prova da parte dell’impresa coinvolta nel procedimento antitrust dell’adozionee dell’effettivo impegno al rispetto del programma. L’impresa è tenuta a presentare agliUffici dell’Autorità un’apposita richiesta accompagnata da una relazione illustrativa conla quale dovrà dimostrare perché il programma è effettivamente idoneo a ridurre il suo“rischio antitrust”.

- i criteri che l’Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimentodell’attenuante.

Linee guida sulla compliance Antitrust

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European and Italian Authorities 3) EESC – European Economic and Social Committe

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EESC – European Economic and

Social Committe

Parere del Comitato Economico e Sociale

Europeo. Rafforzare la protezione dei

"whistleblower" a livello UE

Sul sito del Comitato Economico e Sociale Europeo è stato pubblicato un Parere sui seguentiprovvedimenti: a) Comunicazione della Commissione Europea a Parlamento Europeo,Consiglio dell'Unione Europea e Comitato Economico e Sociale Europeo sul rafforzamentodella protezione dei "whistleblower" a livello UE; b) Proposta di Direttiva del ParlamentoEuropeo e del Consiglio sulla protezione delle persone che comunicano violazioni del dirittodell'Unione.Il CESE ritiene che la protezione degli informatori, oltre a tutelare questi ultimi, sia unostrumento importante per aiutare le imprese a meglio affrontare atti illeciti e contrari all'etica e sicompiace del fatto che alcune imprese abbiano introdotto procedure volte a proteggere gliinformatori e che 10 Stati membri su 28 dispongano già di quadri generali per la protezionedegli informatori. Secondo il comitato, l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essereesaminato sulla base della valutazione dell'attuazione di quest'ultima e che dovrebbe esseresufficientemente ampio da salvaguardare l'interesse generale. La Commissione è invitata arivedere la base giuridica della direttiva per includervi anche i diritti dei lavoratori, facendoriferimento all’art. 153 TFUE. Gli ex impiegati, i rappresentanti sindacali dei lavoratori e lepersone giuridiche di cui all’art. 3 possono effettuare segnalazioni beneficiando della stessaprotezione e devono figurare esplicitamente all’art. 2 della direttiva.In particolare, il Comitato raccomanda (art. 13) una procedura di segnalazione a due livelli checonsenta all'informatore di accedere in primo luogo, a sua scelta, alla via interna o alle autoritàcompetenti, poi, se del caso, alla società civile/ai media, nell'interesse dell'equità e dellacertezza giuridica. Inoltre, raccomanda che gli informatori possano rivolgersi ai rappresentantisindacali in qualsiasi fase della segnalazione di informazioni e che questi ultimi siano legittimatia rappresentarli e a fornire loro consigli e sostegno. La direttiva deve incoraggiare in modo piùchiaro la negoziazione, con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, di un sistema disegnalazione interno come oggetto del dialogo sociale. In caso di divulgazione della suaidentità, il Comitato raccomanda che l'informatore, che ha fatto una segnalazione in formaanonima, goda della protezione prevista dalla direttiva in esame. È richiesta, inoltre, unamodifica all’art. 15, paragrafo 5, sull'onere della prova prima facie: è sufficiente chel'informatore "presenti elementi di fatto che confermano di avere effettuato una segnalazione".Si raccomanda che all’art. 15, paragrafo 6, la questione del risarcimento dei danni non siarinviata al diritto nazionale (variabile), ma che la direttiva preveda il pieno risarcimento perdanni, senza massimale, sull'esempio della normativa britannica.Infine, il Comitato incoraggia la Commissione a includere un'esplicita clausola di nonregressione all’art. 19, al fine di garantire che l'applicazione della direttiva non permetta innessun caso di ridurre i diritti degli informatori, accordati prima della direttiva, negli Stati membrie nei settori ai quali essa si applica, se i diritti esistenti sono più favorevoli; esorta inoltre laCommissione a prevedere nella direttiva campagne di sensibilizzazione a livello europeo enazionale, in particolare destinate ai giovani, per modificare il modo in cui gli informatorivengono percepiti.

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo. Rafforzare la protezione dei

"whistleblower" a livello UE

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European and Italian Authorities 3) EESC – European Economic and Social Committe

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EESC – European Economic and

Social Committe

Parere del Comitato Economico e Sociale

Europeo. Pacchetto sul Diritto societario europeo

Sul sito del Comitato Economico e Sociale Europeo è stato pubblicato un Parere sulle seguentiproposte di Direttiva: a) Proposta di direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consigliorecante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti eprocessi digitali nel diritto societario; b) Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE)2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le proposte dellaCommissione, che rappresentano un approccio globale volto a bilanciare e proteggere ilegittimi interessi ed esigenze di tutti i portatori di interessi, delle PMI, degli azionisti diminoranza, dei creditori e dei lavoratori. Il CESE sostiene queste proposte che favoriscono lacompetitività internazionale delle PMI, riducono i costi, armonizzano e semplificano leprocedure di registrazione e di deposito delle modifiche e delle trasformazioni societarie.Ritiene utile, inoltre, che la Commissione formuli per gli Stati membri una serie di orientamentisul recepimento delle direttive in esame.La Commissione ha presentato una serie completa di provvedimenti per dotare l'UE di normedi diritto societario eque, moderne e in grado di favorire lo sviluppo delle imprese.Attualmente il diritto societario dell’UE contempla alcuni elementi di digitalizzazione, adesempio l'obbligo per gli Stati membri di rendere disponibili online le informazioni sulle societàdi capitali. Tali disposizioni sono però limitate e poco precise e hanno portato a modalità diattuazione molto diverse a livello nazionale. La proposta punta ad offrire un maggior numero disoluzioni digitali alle società nel mercato unico nonché a rafforzare le pari opportunità per lesocietà nell'UE garantendo al contempo che gli Stati membri dispongano della flessibilitànecessaria per adeguare i loro sistemi nazionali nel rispetto delle loro tradizioni giuridiche. Essidovrebbero rendere possibile e promuovere l'uso degli strumenti e dei processi digitali neldiritto societario senza interruzioni né perturbazioni, consentendo così agli Stati membri ditrasferire nell'era digitale i loro attuali sistemi di controllo ex ante.La proposta prevede anche norme armonizzate per la protezione dei creditori e degli azionisti.Le società dovranno prevedere la tutela prevista per i creditori e gli azionisti nel progetto ditrasformazione transfrontaliera. Inoltre, le norme integrano le recenti iniziative tese a rafforzarele norme sui lavoratori distaccati e sulla lotta contro l'evasione fiscale e le frodi fiscali nonché laproposta della Commissione su un'Autorità europea del lavoro.

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo. Pacchetto sul Diritto societario

europeo

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European and Italian Authorities 4) EBA – European Banking Authority

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EBA – EuropeanBanking Authority

BSG response to EBA Draft Guidelines on

outsourcing

The EBA's website has been updated with the Banking Stakeholder Group (BSG) response toEBA Draft Guidelines on outsourcing.The BSG welcomes the opportunity to comment on this EBA consultation paper.In particular, the BSG appreciates the EBA introduction of a specific section on outsourcingarrangements within a group - including the situation where institutions are permanentlyaffiliated to a central body - and within members belonging to the same institutional protectionscheme (IPS).However, it seems that intragroup outsourcing arrangements are considered as especiallyrisky. The BSG believes that this perception does not take into account the higher ability ofoutsourcing institutions to control companies within their consolidation perimeter nor thecomplementary measures and controls already required by other financial regulations such asthe Bank Resolution and Recovery Directive. The GLs should recognise the degree ofintegration reached within many banking groups, where centralised functions at group level actas a service provider for the other entities of the group. In this context, the proposedrequirements on documentation, due diligence, concentration risk and exit strategy prove to beless relevant or even irrelevant from an intragroup perspective.Furthermore, the BSG believes that it is crucial – for a harmonised implementation of theguidelines - to understand the processes/services/activities that fall into the scope ofoutsourcing. In other words, it is of utmost importance to have a clear understanding of thedefinition of outsourcing. In this context, some clarifications are required.Intragroup outsourcing should be subject to lower obligations than extra-group third-partyoutsourcing agreements. The GLs should recognise the degree of integration reached withinmany banking groups, where centralised functions at group level act as a service provider forthe other entities of the group. In this context, the proposed requirements on documentation,due diligence, concentration risk and exit strategy prove to be less relevant or even irrelevantfrom an intragroup perspective.

BSG response to EBA Draft Guidelines on outsourcing

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Associations/Institutes 5) ESBG – European Savings Banks Group

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ESBG – European Savings Banks

Group

ESBG response to consultation paper: EBA

Draft Guidelines on Outsourcing

Arrangements

There is need for more clarity to distinguish between requirements related to outsourcing bybanks that apply only to critical or important functions and to remaining functions, ESBG notedin its response to an EBA consultation on draft guidelines for outsourcing arrangements.Submitted to the EBA earlier this month, the paper from the association of savings and retailbanks in Europe also includes its position that requirements for intra-group outsourcing havebeen disproportionally increased. This could lead to even more outsourcing into the cloud –most often outside the European Union – as well as most likely to ratchet up costs andadministrative burdens. ESBG proposes in the paper that the principle of proportionality beapplied here as well as in relation to Institutional Protection Schemes or IPSs.The proportionality principle should also be respected in relation to risk assessments, ESBGargues, and a clear reference to it would be preferred. Some exemptions should be made,however, for cloud outsourcing outside the European Union. This same principle should applyalso to the introduction of new governance structures in line with the guidelines.ESBG also proposes that:

- the definition of outsourcing should be made more concrete, by including a temporalelement. Furthermore, a list of activities definitely not considered outsourcing should beadded to the guidelines;

- the date of compliance is set too early in view of the stock of existing contracts which willbe still in force by then. Existing contracts should be exempt to avoid renegotiation ofthese, while also asking for a later date of application in order for ESBG members tobetter prepare for the new guidelines. We also recommend six-month delay in the dateof application;

- the requirement of conducting due diligence on a services provider should be limited tothe outsourcing of critical or important functions;

- monitoring of sub-outsourcing arrangements will be impossible for institutions alsobecause of these being so numerous. A similar notion applies also to the notification ofplanned outsourcing as this could cause a flood of information to the supervisor withoutbeing clear whether veto powers are granted to them. ESBG is therefore against theseprovisions;

- a cloud service provider certification regime for non-EU providers is needed, with theunderlying standards to be defined by European authorities.

ESBG response to consultation paper: EBADraft Guidelines on OutsourcingArrangements

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Associations/Institutes 6) ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

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ANIA –Associazione

Nazionale fra le Imprese

Assicuratrici

Audizione di Luigi Di Falco - Atto del Governo n. 47

(Schema di decreto legislativo recante

attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa

alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici

aziendali o professionali)

Com’è noto, la direttiva (UE) 2016/2341 ha aggiornato le norme dell’Unione riguardanti le formepensionistiche “collettive” o “occupazionali” (aziendali o professionali). In Italia, le norme cheregolano dette forme sono contenute nel d.lgs. 252/2005, “testo unico” della previdenzacomplementare, che disciplina anche le forme pensionistiche “individuali”, istituite anche daimprese di assicurazione (fondi pensione aperti – abilitati in realtà a raccogliere sia adesioniindividuali sia adesioni collettive - e PIP - piani individuali pensionistici). Mentre le formepensionistiche occupazionali sono di norma soggetti giuridici autonomi, anche con riferimentoalle funzioni e agli organi amministrativi - generalmente espressione di lavoratori e datori dilavoro - che le caratterizzano, le forme pensionistiche individuali sono prive di soggettivitàgiuridica e sono sostanzialmente prodotti pensionistici posti sul mercato dalle società istitutrici(banche, SIM, SGR o imprese di assicurazione), che ne governano in tutto e per tutto le attivitàattraverso le funzioni e gli organi amministrativi della società stessa, nel rispetto della normativadi vigilanza del settore di appartenenza, che già prevede norme di dettaglio relativamente, tral’altro, ai presidi di governance.Si rileva che le nuove norme recate in attuazione della direttiva “IORP II” richiedono per tutte leforme pensionistiche occupazionali l’introduzione di rilevanti aggiornamenti e presìdi. A talriguardo, si osserva che in Italia, nell’ambito dei fondi pensione occupazionali “preesistenti” -sviluppati nel nostro Paese prima degli inizi degli anni ’90 del secolo scorso in assenza dischemi prestabiliti dalla normativa, introdotti poi con il d.lgs. 124/1993 – esistono fattispecieanche molto diversificate. D’altra parte, si sono sviluppati, specialmente nel settoreassicurativo, anche fondi pensione occupazionali dalla struttura più semplificata, in quantoistituiti nell’ambito di singole imprese di assicurazione, dedicati esclusivamente ai dipendentidella stessa, dotati di una governance limitata di norma all’organo amministrativo, costituito darappresentanti dei dipendenti dell’impresa e del datore di lavoro. Tali fondi pensione sono prividi funzioni o risorse, dal momento che – come previsto dal CCNL del settore assicurativo – silimitano ad acquistare per conto dei dipendenti iscritti al fondo - di norma nell’ordine di decine ocentinaia – nulla più di un contratto di assicurazione che prevede un rendimento minimogarantito nella fase di accumulo e una rendita integrativa nella fase di erogazione, emessodalla stessa impresa assicuratrice presso cui i dipendenti lavorano. Riguardo allo specificocontesto appena descritto, ancora piuttosto diffuso nel settore assicurativo, si formulano diseguito osservazioni e proposte finalizzate a richiedere per dette realtà una opportunaapplicazione dei principi di semplificazione e proporzionalità previsti dalla direttiva e dallostesso schema di decreto (cfr. Art. 4-bis “Requisiti generali in materia di sistema di governo”,che al comma 2 prevede che “Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, allanatura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione”). Infatti, un’applicazionepedissequa e sproporzionata delle norme recate dallo schema di decreto a tutte le forme“collettive” potrebbe determinare un disincentivo a mantenere per i dipendenti del settoreassicurativo le forme pensionistiche descritte, presenti da sempre come forme collettive diriferimento nelle realtà aziendali del nostro comparto.

Audizione di Luigi Di Falco - Atto del Governo n. 47 (Schema di decreto

legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla

vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali)

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Associations/Institutes 7) FRC – Financial Reporting Council

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FRC – Financial Reporting Council

Annual ReviewOf CorporateGovernance

And Reporting2017/2018

This report sets out the findings of FSB’s reviews of certain aspects of corporate reporting inthe UK, primarily based on FSB’s monitoring work on cases opened in the year to 31 March2018 and thematic reviews conducted more recently. The FRC does not have powers tosupport effective monitoring of corporate governance statements or remuneration reports anddoes not conduct its own reviews in this area.For the first time, this report also includes information on the level of compliance with theProvisions of the Code as well as the quality of explanations and reporting provided bycompanies in their governance statements and committee reports, based largely on evidencegathered and analysed by third parties. The broad range of outreach and evidence gatheringundertaken by the FRC provides detailed insights into the practical application of the corporatereporting framework which help inform our monitoring, standard-setting and other activities.The report aims to help companies to improve the quality of their reporting so the keyaudiences for the report are preparers and auditors. It also aims to provide insight into thequality of company governance and should therefore also be of interest to investors.The report is structured around FSB’s overall review of corporate reporting and in particular thetwo key elements of the report and accounts, the financial statements and the strategic report,which fall within the remit of our reviews (section 3). The appendices provide more informationon our monitoring and enforcement activities and procedures. Section 4 discusses otheraspects of narrative reporting as well as providing information on compliance with, andreporting against, the Code. A separate section (section 5) provides information on thedevelopment of reporting by those companies using UK GAAP. And section 6 provides ourviews on future developments.

Annual ReviewOf CorporateGovernance

And Reporting2017/2018

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