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Comune di Farra di Soligo Regione del Veneto Provincia di Treviso PI Piano degli Interventi variante Documento Programmatico Preliminare Art. 18 - LR. n°11/2004 Luglio 2015

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Comune di Farra di SoligoRegione del VenetoProvincia di Treviso

PIPiano degli Interventi

variante

DocumentoProgrammatico Preliminare

Art. 18 - LR. n°11/2004

L u g l i o 2 0 1 5

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Comune di Farra di Soligo | via Patrioti 52 – 31010 Farra di Soligo (TV) 2

Sommario

1. I contenuti del piano operativo PI........................................................................................................ 5Il ciclo di progetto nella formazione del PI............................................................................................................ 5

1.1. Finalità ................................................................................................................................................... 5

1.2. Obbiettivi della variante al PI................................................................................................................... 6

1.3. I contenuti del PI ..................................................................................................................................... 7

1.4. I contenuti specifici.................................................................................................................................. 7

1.5. Il percorso amministrativo ....................................................................................................................... 7

1.6. Concertazione e partecipazione al PI....................................................................................................... 8

1.7. Fasi di partecipazione al PI...................................................................................................................... 9

1.8. I centri storico e la rigenerazione urbana................................................................................................. 9

1.9. Il ruolo dei privati alle scelte di piano ....................................................................................................10

2. Gli obiettivi generali del PAT da attuare con il PI................................................................................. 12Obbiettivi del Piano ...........................................................................................................................................12

2.1. Revisione della strumentazione per il centro storico...............................................................................12

2.2. Adeguamento alle nuove disposizioni regionali sul commercio ..............................................................15

2.3. Eventuali piccole modifiche/correzioni/ integrazioni al PI vigente: ..........................................................16

2.4. Adeguamento e integrazione delle NTO................................................................................................17

3. Regole di gestione del PI ................................................................................................................. 18La forma del Piano............................................................................................................................................18

3.1. Monitoraggio delle trasformazioni.........................................................................................................18

3.2. Programma triennale delle opere pubbliche ..........................................................................................18

3.3. Quadro sinottico delle attività................................................................................................................19

3.4. Criteri generali per la presentazione e valutazione degli Accordi Pubblico-Privato...................................20

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Premessa

Tra le finalità della LR. 11/04 è previsto l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo

quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto

esistente. Il Piano di Assetto del Comune di Farra di Soligo si fonda sulle scelte del

PTCP della Provincia di Treviso e del PATI del Quartier del Piave.

Gli obiettivi strategici da perseguire con il PI per garantire nel tempo uno sviluppo

qualitativo del Comune di Farra di Soligo, non possono prescindere da tale finalità

volta alla salvaguardia e al riuso del patrimonio edilizio esistente, alla tutela

dell’ambiente, alla promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile

finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza

pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle

risorse naturali.

Il presente documento nasce con la finalità di illustrare le procedure, i contenuti e

gli obiettivi della prima variante al Piano degli Interventi per l’ambito del Centro

Storico del territorio Comunale, nell’ambito del programma amministrativo.

Il Documento Programmatico Preliminare fornisce la cornice e il quadro di

riferimento del PI in termini di stato del territorio e vocazioni, ne fissa gli obiettivi e

gli scenari.

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Il quadro di riferimento

1 i contenuti del piano operativo PI

2 gli obiettivi generali del PAT da attuare con il PI

3 regole di gestione

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1. I contenuti del piano operativo PI

Il ciclo di progetto nella formazione del PI

1.1. FinalitàLa redazione del presente strumento urbanistico prende avvio in un contesto

normativo che ha visto l'emanazione della LR. 23 aprile 2004, n. 11, la

nuova legge regionale urbanistica, cui il comune di Farra di Soligo si è

adeguato con la redazione del Piano Regolatore Comunale (PRC).

La Legge Regionale n.11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti

degli strumenti di pianificazione per il governo del territorio e articola il

Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di

Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano

degli Interventi (PI).

Il Consiglio Comunale del Comune di Farra di Soligo ha:

1. ha adottato il PAT con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del

16/04/2009 che è stato successivamente approvato in Conferenza

di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso il

28/09/2011 pubblicata nel BUR n.86 del 18/11/2011;

2. ha adottato il PATI del Quartier Del Piave con Delibera di Consiglio

Comunale n. 35 del 30/09/2011 che è stato successivamente

approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto, la

Provincia di Treviso e i comuni partecipanti il 27/03/2013

pubblicata nel BUR n.41 del 10/05/2013;

3. adottato il primo PI, di raccordo generale con la disciplina del PAT,

con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2014

successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 07 del 07/04/2014;

4. adottato la variante n°1 al PI vigente, con Delibera di Consiglio

Comunale n. 12 del 27/04/2015, attualmente sono in vigore le

norme di salvaguardia.

Il Documento Programmatico Preliminare (DPP) è lo strumento strategico

preliminare e propedeutico alla definizione e alla costruzione del PI e delle

sue varianti. La legge regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale,

nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento

urbanistico operativo (PI) di produrre un Documento Programmatico

Preliminare (noto anche come “Documento del Sindaco”) che fissi gli obiettivi

della nuova pianificazione.

Il Documento del Sindaco, presentato al Consiglio Comunale, è il punto di

partenza per la redazione del PI, e per consentire la partecipazione ai

cittadini, agli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori

di interesse in genere, affinché le scelte di piano siano definite secondo

principi di trasparenza.

Più in dettaglio il Documento del Sindaco evidenzia, “secondo le priorità, le

trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi

nonché gli “effetti attesi”.

Il Documento del Sindaco èun atto programmatico chedelinea gli interventi e lerealizzazioni che darannovita al Piano degli Interventiin coerenza con il PAT.Il nuovo Piano perseguiràuno sviluppo del territoriosostenibile, mirando all’equilibrio tra le azioni dirigenerazione urbanistica, ilconsumo del suolo e ilmantenimento di serviziadeguati alla comunità.

Il Documento del Sindaco èun atto programmatico chedelinea gli interventi e lerealizzazioni che darannovita al Piano degli Interventiin coerenza con il PAT.Il nuovo Piano perseguiràuno sviluppo del territoriosostenibile, mirando all’equilibrio tra le azioni dirigenerazione urbanistica, ilconsumo del suolo e ilmantenimento di serviziadeguati alla comunità.

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1.2. Obbiettivi dellavariante al PI

La seconda variante al Piano degli Interventi (PI) del Comune individuerà gli

interventi di carattere urbanistico riguardanti:

a) revisione della strumentazione in centro storici:

revisione complessiva dell’attuale strumentazione che regola

l’ambito dei centri storici, attualmente perimetrati e disciplinati con

specifico piano particolareggiato ai sensi della ex LR. 80/80, anche

prendendo atto di modifiche configuratesi nel frattempo in questo

contesto urbano (organizzazione della viabilità veicolare e lenta,

spazi pubblici, edificazione, ecc.) in quanto si rende necessaria una

revisione dei gradi di protezione degli edifici;

b) adeguamento al nuovo Regolamento regionale per il commercio:

adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al nuovo

Regolamento regionale di sviluppo del sistema commerciale Legge

Regionale 50/2012 e DGRV n. 1047 del 18 giugno 2013,

introducendo nuove modalità per l’apertura e la disciplina delle

attività commerciali nel territorio comunale come richiesto dalla

normativa regionale vigente;

c) eventuali piccole modifiche/correzioni/integrazioni al Piano degli

Interventi vigente:

si provvederà eventualmente ad apportare limitate modifiche e/o

rettifiche e/o correzioni e/o integrazioni al Piano degli Interventi

vigente sulla base di errori riscontrati dall’Ufficio o di segnalazioni

o richieste prodotte a mezzo manifestazioni di interesse da parte

dei privati accogliendo anche eventuali proposte di riclassificazione

delle aree edificabili affinché siano private della potenzialità

edificatoria loro riconosciuta e siano rese inedificabili (art.7 - LR.

4/2015);

d) modifica ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative:

assestamento e aggiustamento dell’apparato normativo che non

incida sugli aspetti informatori del Piano degli Interventi e che risulti

funzionali ad una migliore definizione e applicazione della

disciplina urbanistica comunale;

Ai sensi dell’articolo 6 della LR n.11/2004, nel PI potranno essere recepiti

progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico di interventi urbanistici,

sia nelle aree di nuova urbanizzazione, che in quelle da recuperare o

riqualificare, oggetto di accordi pubblico-privati.

Tali accordi rispondono alle prestazioni e caratteristiche fissate nel PAT e

sono coerenti con gli obiettivi del Documento Programmatico Preliminare.

In particolare, presupposto per la formazione di tali accordi sarà il contenuto

di rilevante interesse pubblico degli stessi, da valutarsi in funzione:

della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto

e/o dalle ricadute economiche;

dell’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del

valore aggiunto che la proposta determina.

I nuovi meccanismi e le nuove procedure sulle quali il PI può sostenere le

proprie previsioni, al fine di conseguire un miglior risultato e una più

organica attuazione nella gestione del territorio, sono quelli esplicitamente

richiamati nella nuova Legge Regionale e nel PAT.

Articolo 17 della L.R. n.11/2004 Comma 5[...] Il PI è formato da: Una relazioneprogrammatica, cheindica i tempi, le prioritàoperative ed il quadroeconomico; gli elaborati graficiche rappresentano leindicazioni progettuali; le norme tecnicheoperative; il prontuario per laqualità architettonica e lamitigazione ambientale; il registro deicrediti edilizi; una banca datialfanumerica [...].

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1.3. I contenuti del PI

1.4. I contenuti specifici

1.5. Il percorsoamministrativo

La variante n°2 al PI, inteso come adeguamento parziale del PI vigente,

comporta le seguenti operazioni:

aggiornamento del prontuario qualità architettonica e mitigazione

ambientale: elaborato integrativo dell’apparato normativo;

zonizzazione di piano e apparato normativo aggiornato: è l’insieme

degli elaborati del PI (tavole al 5000, al 2000 ed eventuali elaborati di

maggior dettaglio, relazione e normativa) che riprendendo il vigente PI;

banca dati aggiornata: tutto il PI deve essere costruito in formato

digitale in coerenza con il Quadro Conoscitivo (QC) del PAT e gli

elaborati devono essere forniti anche su banca dati alfa-numerica;

avviso o bando per la richiesta di modifica urbanistica del PI sulla

base delle priorità indicate dall’Amministrazione: è lo strumento che verrà

utilizzato per acquisire i contributi puntuali della cittadinanza alla

definizione delle scelte di piano secondo l’ordine di priorità stabilito

dall’Amministrazione attuando così un percorso trasparente di

concertazione;

sottoscrizione accordi (LR n.11/2004, articolo 6 e articolo17 co.4)

per l’attuazione di alcuni interventi di rilevante interesse pubblico: saranno

sottoscritti specifici atti da concordare tra le parti prima di dare attuazione

agli interventi di maggior rilevanza.

− registro crediti edilizi: stabilito dalla LR n.11/2004 è il riferimento per il

controllo degli stessi;

− registro dei rapporti con il PAT: è lo strumento da utilizzarsi per il

riscontro della coerenza del PI con il PAT (in particolare per la verifica SAU

e dimensionamento).

Nello specifico la seconda variante al PI avrà i seguenti contenuti:

- stesura degli elaborati a scala di dettaglio e individuazione delle

modalità di intervento sul patrimonio esistente da salvaguardare

nell’ambito delle zone significative - centro storico - in revisione delle

tavole del PI vigente per le aree centrali di (Col San Martino ambito di

piazza Rovere - Col San Martino ambito di Giussin-Col San Martino-

Posmon - Farra di Soligo ambito di Credazzo-Callalta-Monchera - Farra

di Soligo ambito di centrale - Soligo ambito di Cao de Villa - Soligo

ambito Borgo Dorigo - Soligo ambito centrale) scala 1:1000 (previgente

PRG – 1989) ;

- specificazione della relazione illustrativa, dell’apparato normativo e del

prontuario di mitigazione ambientale;

- ricognizione delle proposte dei residenti, degli operatori economici e dei

portatori di interessi diffusi per gli ambiti del centro storico;

Il procedimento di formazione, efficacia e varianti del PI è normato dalla LR.

23 aprile 2004, n. 11 all'art. 18.

Tale articolo prevede che il Sindaco predisponga il presente documento, in

cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli

interventi e le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi.

Questo documento viene illustrato presso la sede comunale nel corso di

apposito Consiglio Comunale.

Il PI viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale; l'adozione del

Piano è preceduta da apposite forme di consultazione, di partecipazione e di

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1.6. Concertazione epartecipazione al PI

concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali

eventualmente interessati nel processo di definizione delle azioni e delle

scelte di Piano.

Entro otto giorni dall'adozione il Piano viene deposito presso al sede

comunale ed è a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi quale

adempimento della fase di pubblicazione del Piano; nei successivi trenta

giorni chiunque può formulare idonee osservazioni utili all'integrazione o al

miglioramento dello strumento urbanistico adottato.

Dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante avviso pubblicato

nell'albo pretorio on-line del Comune e su almeno due quotidiani a

diffusione locale; il Comune si riserva la facoltà di attuare ogni altra forma

di divulgazione ritenuta opportuna.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione

delle osservazioni il consiglio comunale controdeduce le stesse ed approva il

Piano.

Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è

depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo

pretorio del comune.

La presente variante n°2 al PI, con i contenuti previsti dal presente

documento (centro Storico), potrà essere oggetto di adozione/approvazione

per porzioni di territorio coincidente con le varie frazioni, al fine di adeguare

in itinere con la fase di progettazione della variante, la strumentazione

urbanistica vigente.

Il PI si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di strumenti urbanistici

attuativi (PUA).

I metodi dell'ascolto della società locale attraverso l’urbanistica partecipata

hanno dimostrato, di poter contribuire ad aumentare l'efficacia della

pianificazione, aiutando nella produzione di progetti capaci di cogliere

problemi e possibilità di trasformazione della città.

La proposta di utilizzare anche per l'elaborazione della presente variante al

PI di tali metodiche, oltre a recepire le indicazioni della Legge Regionale,

mira a raggiungere due principali obiettivi: la costruzione di una visione

condivisa dello sviluppo futuro del Comune e il consolidamento di modalità

innovative nel rapporto fra Amministrazione e Cittadini.

Un processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di

sviluppo della città deve porsi alcuni principali obiettivi tra i quali:

1. coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione

comune dello sviluppo della città, affrontando i temi essenziali del

processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale;

2. utilizzare la conoscenza specifica del territorio da parte di abitanti e

attori organizzati presenti nella città, che costituisce una fonte

essenziale per la formulazione di un progetto capace di cogliere le

diverse dimensioni della situazione locale;

3. mettere a frutto la competenza progettuale presente fra gli abitanti;

4. contribuire a fare della costruzione del piano un evento nel quale la

società locale sia mobilitata con continuità.

Articolo 18 della L.R. n.11/20041. Il sindaco predispone

un documento in cuisono evidenziati,secondo le priorità,le trasformazioniurbanistiche, gliinterventi, le operepubbliche darealizzarsi nonché glieffetti attesi e loillustra [...] nel corsodi un appositoconsiglio comunale.

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1.7. Fasi di partecipazioneal PI

1.8. I centri storico e larigenerazione urbana

Il processo partecipativo sarà articolato nelle seguenti fasi principali:

1. Fase analitica e organizzativa. Obiettivi di tale fase sono: la

comunicazione dell'avvio del processo partecipativo, l'individuazione

dei riferimenti interni ovvero i luoghi e le persone cui la popolazione

o le associazioni di categoria possano rivolgersi per essere informati,

l'individuazione degli stake-holders (portatori di interessi);

2. Fase del confronto. L'obiettivo è fare emergere le problematiche dei

vari portatori di interessi . Gli incontri con i cittadini, i tecnici operanti

sul territorio le associazioni di categoria e gli altri enti potranno

essere programmati negli spazi pubblici comunali;

3. Fase della comunicazione del lavoro concluso: pubblicizzazione del

progetto elaborato, evidenziando come ha potuto recepire gli

indirizzi forniti dagli attori coinvolti.

I nuovi strumenti di pianificazione della città devono puntare alla

riqualificazione dell’esistente attraverso l’individuazione di siti di particolare

interesse urbano e sociale e alla predisposizione di programmi di intervento

che assieme al rinnovamento del sito specifico producano un effetto

“volano” sul contesto di quartiere.

Il concetto di rigenerazione è associato a quello della

costituzione/sostituzione o ricostituzione della centralità urbana. In altre

parole con rigenerazione si vuole intendere non la semplice riqualificazione

architettonico edilizia, con la verifica degli standard e nemmeno la (datata)

ristrutturazione urbanistica ma una modalità di intervento che prevede una

serie di azioni su porzioni di città messe in relazione dinamica con il tutto,

perché la rigenerazione di una parte di territorio faccia da volano al resto.

Nel sistema urbano di una città vi sono assi di penetrazione particolarmente

accessibili e dunque di elevato valore indipendentemente dalla distanza dal

centro, e all’opposto esistono aree centrali o semicentrali degradate,

abbandonate che non risultano appetibili e che hanno un valore anche

molto più basso del centro del quale fanno parte.

Conseguentemente quanto più l’intervento riguarda porzioni di città

strategiche, tanto più elevate sono le conseguenze sul contesto perché

l’innalzamento di valore in una zona strategica si ripercuote sull’intorno in

maniera significativa. Mentre un intervento in zone ordinarie ha degli effetti

limitati quasi al solo sito di trasformazione.

L’idea della Rigenerazione Urbana (per il quale il DL. n°83 del 2012 ha

introdotto il Piano nazionale delle Città ) è la più appropriata dal punto di

vista della sostenibilità territoriale in quanto propone di rigenerare i valori

urbani, intesi come valori architettonici, urbanistici, ambientali, sociali,

paesaggistici, economici, infrastrutturali, mediante microinterventi.

Per essere efficace, la rigenerazione, deve irradiarsi su tutte le componenti

della città: edifici, piazze, strade, reti tecnologiche.

Mediante funzioni molteplici: residenziali, commerciali, di servizio, pubbliche.

Introducendo spazi per la mobilità e la sosta, luoghi di incontro.

Valorizzando i valori culturali, storici e identitari come spazi verdi, parchi,

corsi d’acqua.

Tutti questi sono gli elementi dell’urbano che vanno necessariamente

ricompresi (senza esclusione) nel processo di rigenerazione, il quale si

propone di rimettere ordine, dare valore, ricostruire significati anche

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1.9. Il ruolo dei privati allescelte di piano

simbolici, migliorare la vivibilità, aumentare la sostenibilità (cioè ridurre il

consumo di risorse), ricostituire funzioni, in un progetto integrato e nelle parti

significative della città: non tanto e non solo significative perché degradate o

abbandonate, ma soprattutto perché meglio di altre possono diffondere sulle

restanti parti di città, contaminandole, gli effetti positivi ri-generati.

Oggi alla domanda sociale e degli operatori che proviene dalle aspettative

innescate dal passaggio alla fase operativa (PI) della Legge Regionale sul

Governo del Territorio, si può rispondere puntando sulla rigenerazione e

sulla diffusione dei suoi effetti di valore sulla città.

Il PI deve essere pensato come uno strumento flessibile che, nell’ambito

degli indirizzi pianificatori di fondo dettati dal PAT, individua le azioni

programmatiche destinate ad essere realizzate nel breve periodo (cinque

anni) pena la loro decadenza.

Questa impostazione innovativa del Piano viene colta dall’Amministrazione

Comunale che riconosce un ruolo determinante alle forme di

partecipazione dei privati al fine di raggiungere due principali obiettivi:

1. la costruzione di una visione condivisa della valenza storica degli

ambiti urbani centrali e dei relativi spazi;

2. il consolidamento di modalità innovative nel rapporto fra

Amministrazione e Cittadini.

A tal fine verranno predisposti specifici avvisi ed inviti per intercettare le

manifestazioni di interesse da parte della cittadinanza. Saranno

programmati incontri con la comunità locale e i progettisti che operano

soprattutto nel territorio, per recepire nuove conoscenze ed

approfondimenti, dai quali possono derivare più puntuali soluzioni in

fase esecutiva.

A titolo esemplificativo i temi oggetto di manifestazione d'interesse potranno

essere:

- interventi di riqualificazione urbanistica di ambiti degradati con

eventuale riconversione di immobili attraverso cambio d'uso;

- interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio

nelle zone di “centro storico”, conformi alle finalità di conservazione

dei beni tutelati e/o vincolati;

- interventi di nuova edificazione-urbanizzazione per necessità di

carattere familiare, preferibilmente attuabili tramite recupero degli

edifici esistenti ai fini residenziali, nel rispetto delle caratteristiche

tipologiche e fatta salva l’esistenza di infrastrutture e sottoservizi,

ovvero attraverso trasposizioni o accorpamenti volumetrici,

ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso;

- richiesta di nuove destinazioni d’uso e/o modifica o ampliamento

per fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo,

con specificazione che le eventuali opere necessarie per

l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria sono

a carico del richiedente;

Ai sensi dell’art.6 della LR.11/2004, dell’art.9 del PAT e art. 59 del vigente

PI, qualora tali manifestazioni si configurino come progetti ed iniziative di

rilevante interesse pubblico i relativi interventi urbanistici potranno infatti

essere recepiti nel PI come accordi pubblico-privato.

Presupposto per la formazione di tali accordi è appunto il contenuto di

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rilevante interesse pubblico degli stessi, da valutarsi in funzione:

1) degli obiettivi di sostenibilità ecologico - ambientale della proposta;

2) della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto;

3) dell’interesse pubblico generato dal progetto e della coerenza dello stesso

con gli obiettivi e finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale;

4) dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore

aggiunto “plusvalore” che la proposta determina. Indicativamente l'interesse

pubblico viene quantificato nel riconoscimento di un quota perequativa a

favore dell'Amministrazione comunale sino ad un valore massimo del 50%

del plusvalore generato dalla variazione di destinazione urbanistica dei

singoli ambiti di intervento. La quota perequativa in favore

dell’Amministrazione sarà più contenuta per:

- interventi di risanamento e di bonifica ambientale;

- interventi di riqualificazione di contesti territoriali socialmente

degradati;

- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti

rilevanti;

- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di natura

igenico-sanitaria;

- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche relative alla

tutela della pubblica sicurezza e/o della pubblica incolumità;

- interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;

- realizzazione di interventi di deflusso delle acque di zone urbanizzate

o degli interventi previsti dal Piano delle Acque;

- riqualificazione ambientale e paesaggistica.

mentre, negli altri casi ovvero interventi di natura speculativa, interventi in

aree di pregio paesaggistico/ambientale ecc., la suddetta quota avvicinerà il

valore massimo;

5) della concreta fattibilità della manifestazione stessa.

Per plus-valore si intende la differenza tra il valore finale degli immobili

conseguente alla trasformazione urbanistica-edilizia operata dal PI ed il

valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di originaria

destinazione urbanistico-edilizia, sommato a tutti i costi di produzione del

valore finale, compresi quelli di eventuale bonifica dell’area. Il rilevante

interesse pubblico, in linea generale e di principio, va determinata in

funzione del tipo di intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e delle

sue caratteristiche.

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2. Gli obiettivi generali del PAT da attuare con il PI

Obbiettivi del Piano

2.1. Revisione dellastrumentazione per ilcentro storico

Dopo l’adeguamento generale della disciplina urbanistica comunale alle

direttive e alle prescrizioni del PAT, appare necessario rivolgere lo sguardo

in dettaglio al patrimonio edilizio esistente ed in particolare all’ambito dei

Centri Storici.

Si tratta infatti delle porzioni di territorio centrali al sistema insediativo di

Farra di Soligo e delle frazioni di Col San Martino e Soligo che inglobano nel

loro interno i luoghi dove si hanno la maggior parte degli usi, degli

abitanti e dei flussi di persone e cose.

L’impianto normativo per i centri storici del Comune di Farra di Soligo come

individuati dal PAT approvato risale addirittura agli anni ’80 ed è da ritenersi

obsoleto sia perché le condizioni fisiche dei luoghi in molte parti sono

mutate sia perché le previsioni puntuali e normative generali erano state

redatte con riferimento ad un quadro disciplinare nel frattempo

profondamente modificatosi.

La variante n°2 al PI “Centri Storici” consolida il disegno urbanistico

impostato con l’approvazione del primo PI schematizzato all’interno del

Documento programmatico preliminare (approvato con DCC n°008 del

30/03/2015, e persegue i seguenti principi di riferimento:

- i centri storici sono da considerarsi, nel loro complesso, Beni

Culturali, i quali sono intesi non come mera addizione di singoli

edifici di particolare interesse, ma come ambiente. Dove

l’ambiente è da ritenersi come un’opera collettiva che si è

tradotta in espressione formale dei contenuti culturali, sociali e

politici di una civiltà, che ha fruito di uno specifico ambiente

geografico e che ha conformato l’ambiente costruito, in modo unico

ed irripetibile, con una sapiente stratificazione di segni senza

soluzione di continuità con l’ambiente naturale;

- l’immagine complessiva di ogni Centro Storico, giunta fino a noi, va

salvaguardata nella consapevolezza che la “figurabilità dei luoghi“

travalica l’interesse privato, essendo, di fatto, di godimento

pubblico. La salvaguardia ed il recupero dell’esistente, non va

perciò visto solo settorialmente, regolamentando solamente gli

interventi sugli edifici di proprietà privata, ma anche e soprattutto

in termini di contestualità, prevedendo perciò una puntuale

regolamentazione anche degli interventi sulla proprietà pubblica.

Infatti, il singolo manufatto architettonico, come del resto il singolo

particolare di Arredo urbano, deve necessariamente essere messo in

relazione con l’edificio accanto, l’isolato, la via, la piazza, il

quartiere. In una parola con l’ambiente costruito e con l’ambiente

naturale che lo circonda.

La revisione della strumentazione per l’ambito del centro storico verrà

redatto partendo dalle problematiche emergenti, con l’obbiettivo di:

1. Riconferire al centro la perduta attrattiva, recuperando l’identità come

punto di riferimento della storia e della cultura urbana. Verranno

studiati interventi mirati di restauro e ripristino degli edifici e relativo

Art. 17 – Contenuti del Pianodegli interventi (PI).1. Si considerano centristorici gli agglomeratiinsediativi urbani checonservanonell’organizzazioneterritoriale, nell’impiantourbanistico o nelle struttureedilizie i segni di unaformazione remota e diproprie originarie funzionieconomiche, sociali, politicheo culturali.2. Costituiscono parteintegrante di ciascun centrostorico le aree in essoricomprese o circostanti che,pur non avendo lecaratteristiche di cui alcomma 1, sono ad essefunzionalmente collegate inquanto interessate daanaloghi modi d'uso.3. [...]4. [...]5. Il piano degli interventi (PI)attribuisce a ciascunmanufatto la caratteristicatipologica di riferimento traquelle determinate dal PAT,nonché la corrispondentecategoria di interventoedilizio ai sensi del comma 3,lettere a) e b).

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recupero degli spazi pubblici, il Piano pone l’obiettivo di ricostituire lo

scenario urbano della metà del novecento, ristabilendo il legame tra

città le aree agricole;

2. Frenare lo spopolamento del centro, favorendo le condizioni abitative;

per frenare l’esodo e garantire, se non il ripopolamento, almeno la

permanenza nel centro degli abitanti attuali, il Piano, oltre al recupero

del patrimonio esistente, potrà proporre nuove soluzioni abitative,

nuovi alloggi anche di edilizia residenziale pubblica, che favoriscano

l’insediamento delle giovani famiglie. La permanenza dei residenti

dovrà ottenersi anche attraverso la rivitalizzazione del centro con nuove

attività commerciali e culturali non generiche ma piuttosto rapportate

alla specificità e identità locali;

3. Ridurre il traffico e pedonalizzare le aree centrali, poiché, fra le tante

cause di spopolamento e di sofferenza del commercio va sottolineata

quella della vivibilità, del traffico e della carenza dei parcheggi, che

scoraggiano la frequentazione delle aree storiche. Occorre rivedere il

sistema dei flussi veicolari diminuendo la presenza delle auto

attraverso la previsione di zone “30”, sensi unici e interventi di traffic

calming, si dovrà aumentare gli ambiti pedonali dotandoli di idonei

percorsi in sede protetta connessi con un nuovo sistema di parcheggi di

relazione ubicati esternamente all’area centrale. La figurabilità delle

aree centrali dovrà essere percepita dalla gente a passeggio, dalla

bellezza delle nostre strade ed edifici, dei fiori sui balconi e dagli spazi

tratti pubblici che si snodano tra l’edificato.

In virtù del mutato approccio disciplinare rispetto all’impostazione di piano

utilizzato con la stesura delle vigenti tavole per le zone significative per le

aree storiche del territorio comunale in scala 1:1000 (previgente PRG –

1989) l’impostazione progettuale dell’attuale variante si svilupperà partendo

dal confronto delle mappe storiche (censo stabile). Infatti utilizzando come

elemento di partenza delle analisi, l’ambito individuato dell’atlante dei centri

storici della Regione Veneto, si analizzeranno in sovrapposizione le varie

mappe storiche; ovvero il catasto napoleonico (1802-1810), il catasto

austriaco (1846) il catasto austro italiano (1891-94), il catasto italiano di

primo impianto (1907) e la mappa IGM e le foto aeree (1930-1945).

Da tali confronti si otterrà il “netto storico”, ovvero l’individuazione delle

permanenze: anzitutto, i lotti catastali rimasti immutati dal 1810 ad oggi con

all’interno fabbricati intonsi, storici e come tali tipizzati; poi, i lotti modificati

fra il catasto napoleonico e il 1932, entrambi da considerare lotti catastali

e/o unità edilizie storiche; infine, i lotti catastali modificati dal 1945 ad oggi

con all’interno fabbricati modificati e quindi non tipizzati.

Una volta determinato il nuovo perimetro dell’ambito storico sulla base della

qualità e delle caratteristiche dell’esistente, che annovererà al suo interno le

tipologie edilizie da tutelare individuate dalla lettura storica si evidenzierà la

stratificazione temporale degli interventi edilizi sulla base dell’obiettivo

generale di ricostituire l’immagine urbana. Verranno definite specifiche

modalità d’intervento ovvero:

- restauro, finalizzato a conservare l’organismo edilizio rispettando i

suoi elementi formali e strutturali, le sue caratteristiche tipologiche e

le destinazioni d’uso di appartenenza;

- restauro-ripristino, appendice al restauro, finalizzato alla

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ricostruzioni di parti mancanti e al ripristino di eventuali piani

demoliti a seguito del terremoto;

- ripristino, finalizzato alla ricostruzione dell’edificio preesistente

demolito in tutto o in parte, distinto in:

a) ripristino filologico, che riguarda le tipologie specialistiche

ed elencale superiore ed inferiore, quando l’edificio da

conservare è perduto in tutto o in gran parte e quando esiste

una documentazione grafica o fotografica dell’assetto originale

tale da consentirne la ricostruzione nelle forme e nella materia

originaria;

b) ripristino tipologico riguarda edifici appartenenti alle tipologie

modulare e di fusione di cui non esiste una documentazione

dell’assetto originario, ma solo una conoscenza delle

caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche.

c) ristrutturazione/riqualificazione, che si applica quando la

permanenza è solo catastale e il fabbricato ha subito

alterazioni, è finalizzata a trasformare l’organismo edilizio,

conservando gli elementi formali e tipo logici, a introdurre

miglioramenti estetici delle facciate, anche con aumenti di

volume tesi al ripristino delle caratteristiche storico tradizionali

delle singole unità edilizie.

A conclusione si definiranno gli ambiti storici costruiti come Ambiti di Tutela

di Valenza Comunale, nei quali ogni intervento, anche quello minimale,

dovrà essere preceduto da un’attenta riflessione sul concetto di ambiente

storico costruito nella consapevolezza che ogni intervento, non

opportunamente valutato, può modificarne negativamente la percezione.

Verranno per questo individuate, all’interno dei nuovi elaborati di dettaglio,

le nuove modalità d’intervento sulle unità storiche identificate sulla base

dell’analisi tipologica che rappresenta un’autentica innovazione nel campo

del mantenimento del tessuto edilizio storico giacché offre indicazioni

parametriche oggettive e non soggettive.

In base a tali criteri, saranno definite, per ciascuna tipologia, la gamma

delle modalità d’intervento sugli edifici e le destinazioni d’uso ammissibili.

1. rigenerazione del sistema dei luoghi centrali e riorganizzazione del

sistema dei servizi mediante anche il miglioramento delle prestazioni

energetiche degli edifici;

2. riqualificazione delle area centrali mediante la riorganizzazione del

sistema viabilistico, della sosta e la connessione a rete dei vari servizi

(aree verdi, centri sportivi, scuole, chiese e sagrati, piazze, ecc).

3. connessione del sistema dei luoghi centrali al sistema ambientale

esterno;

4. individuazione delle schede di edifici di pregio storico

architettonico, con la ricognizione dei gradi di protezione;

5. individuazione di ambiti dove gli interventi sono assoggettati a

intervento edilizio diretto, unità minima di intervento e strumento

attuativo.

OBBIETTIVI OPERATIVI

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2.2. Adeguamento allenuove disposizioniregionali sulcommercio

Nelle scelte urbanistiche una particolare rilevanza assume in questo

frangente il settore commerciale. Da un lato il commercio al minuto detto

di “vicinato”, che consente ai centri abitati di mantenersi vivi, sta subendo

un momento di difficoltà e necessita di essere supportato; dall’altro le

strutture commerciali di media e grande dimensione stanno chiedendo ai

territori sempre più spazi ma spesso generano problemi di viabilità e di

equilibrio nei luoghi dove si insediano. La realizzazione di medie/grandi

strutture di vendita dovrà essere ben ponderata nell’ambito del PI e in alcuni

casi potrebbe essere la leva per far partire le riqualificazione delle aree

dismesse a condizione che non penalizzi il resto del territorio.

Si ipotizza di valutare con attenzione gli ambiti sui quali ammettere tali

strutture e nel contempo di prevedere la possibilità di apertura di attività

commerciali di vicinato sia in aree residenziali che in aree produttive.

La nuova legge regionale sul commercio, LR. 50/2012 e la DGRV 1047 del

18/06/2013, impone alle Amministrazioni Comunali l’adeguamento degli

strumenti urbanistici e di governo del territorio in relazione alle

innovazioni introdotte nell’individuazione e classificazione delle strutture di

vendita:

l’individuazione del perimetro del Centro Urbano e delle Aree

degradate delle strutture dismesse da riqualificare, sulla base di criteri

di degrado edilizio, urbanistico e socio economico;

individuazione delle aree funzionalmente connesse al centro storico

e definizione di apposite schede descrittive per ciascun area ;

definizione dei parametri dimensionali e funzionali.

Senza adeguamento del PI, non sono consentite varianti per nuove aree

commerciali o ampliamenti di strutture esistenti per superfici superiori ai

1.500 m2, ovvero non possono essere rilasciate autorizzazioni commerciali

per grandi strutture di vendita:

a) all’interno dei centri storici, a condizione che lo strumento urbanistico

vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale preveda una

destinazione urbanistica compatibile (tessuto produttivo);

b) all’interno di aree con destinazione urbanistica per grandi strutture di

vendita o parchi commerciali secondo le previsioni dello strumento

urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale,

ed attraverso l’approccio sequenziale e relativo alle verifiche di

ammissibilità, compatibilità e sostenibilità definite all’interno del

“regolamento regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28

Dicembre 2012, n. 50”.

In attuazione dell’art. 5 della nuova legge regionale, dedicato al

monitoraggio delle attività commerciali al dettaglio su area privata, i

Comuni entro il 31 gennaio di ciascun anno, devono inviare alla

Regione Veneto, tramite apposito modello di rilevazione, i dati relativi

alla consistenza della rete distributiva commerciale degli esercizi di

vicinato e delle medie strutture di vendita, non ubicati all’interno di grandi

strutture di vendita in forma di centro o parco commerciale, aggiornati al 31

dicembre dell’anno precedente.

Le attività promosse all’interno del PI, riguarderanno la valutazione di

eventuali richieste di ampliamento di realtà commerciali presenti a Farra di

Soligo, l’individuazione delle “aree degradate” (mediante avviso pubblico)

e la modifica delle Norme Tecniche Operative, la definizione di apposite

Definizioni LR.50/2012

superficie di vendita: l’areadestinata alla vendita,inclusa quella occupata dabanchi, scaffalature e simili,nonché l’area destinata alleesposizioni, con esclusionedell’area destinata amagazzini, depositi,avancasse, locali dilavorazione, uffici e servizi.centro urbano: porzione dicentro abitato, individuatoai sensi dell’articolo 3,comma 1, punto 8), deldecreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 “Nuovocodice della strada”,caratterizzata dal tessutourbano consolidato, conesclusione delle zoneproduttive periferiche edelle zone prive di opere diurbanizzazione o diedificazione;

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2.3. Eventuali piccolemodifiche/correzioni/integrazioni al PIvigente:

schede descrittive con l’introduzione del nuovo disposto normativo regionale

e delle nuove definizioni in merito al “centro urbano”, “aree degradate”

ed alla nuova classificazione delle strutture di vendita.

1. razionalizzazione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente;

2. ripristino o il miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale

e architettonica dei tessuti degradati;

3. il risparmio delle risorse energetiche e il miglioramento delle

prestazioni energetiche degli edifici;

4. il potenziamento delle reti per il trasporto pubblico e per la mobilità

ecosostenibile;

5. l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

6. la riqualificazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;

7. la pluralità e l'integrazione funzionale e morfologica di attività e

destinazioni d'uso tra loro compatibili;

8. la rivitalizzazione e la riqualificazione sociale ed economica dei

tessuti degradati;

9. la rilocalizzazione o la riconversione funzionale dei fabbricati

incongrui esistenti.

A seguito della verifica dello stato di attuazione del PI, prevista all’art.6 delle

NTO del PI vigente, si ritiene utile intervenire contestualmente con delle

operazioni di “manutenzione” del attuale piano al fine di:

- recepire lo stato di fatto, a seguiti di interventi di

trasformazione urbanistica e infrastrutturali attuati nel territorio;

- apportare limitate modifiche e/o correzioni e/o integrazioni sulla

base di errori riscontrati dall’Ufficio o di segnalazioni o richieste

prodotte a mezzo manifestazioni di interesse da parte dei privati;

- valutare le proposte di riclassificazione delle aree edificabili al fine di

rimuovere la potenzialità edificatoria riconosciuta dal piano e

renderle inedificabili (art.7 - LR. 4/2015);

- aggiornare i gradi di protezione degli edifici in zona agricola

(allegato D – elaborato P-06 NTO), qualora sia accertata una

situazione architettonica e di diritto diversa da quella rilevata

originariamente;

- aggiornare il registro dei crediti edilizi.

OBBIETTIVI OPERATIVI

OBBIETTIVI OPERATIVI

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2.4. Adeguamento eintegrazione delleNTO

Le Norme Tecniche Operative del vigente PI saranno adeguate e integrate,

in raccordo con il PAT e in congruenza con le fonti normative di carattere

superiore, alla nuova strumentazione definita per l’ambito del centro storico.

In particolare la normativa prevedrà una migliore specificazione dei gradi di

intervento e degli interventi ammessi e aggiornerà i parametri per

gl’interventi sugli edifici storici.

Con la revisione delle NTO per il patrimonio storico si porrà attenzione

all’interazione con la nomenclatura normativa complessiva.

In virtù ad un endemico controllo del tomo normativo si prevede all’interno

di questa variante:

- l’aggiornamento delle NTO vigenti alla nuova strumentazione

definita per l’ambito del centro storico;

- la revisione e aggiornamento delle NTO vigenti messa a punto e

chiarimenti di articoli che nella in pratica hanno trovato

difficoltà interpretative o necessitano di integrazione;

- la correzione di alcuni errori ortografici e di tabulazione.

OBBIETTIVI OPERATIVI

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3. Regole di gestione del PI

La forma del Piano

3.1. Monitoraggio delletrasformazioni

3.2. Programma triennaledelle opere pubbliche

Il PAT attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha definito degli

obiettivi che dovranno essere monitorati dal Piano degli Interventi attraverso

specifici indicatori riguardanti il consumo di risorse, la sicurezza del territorio,

la produzione di sostanze inquinanti e rifiuti.

Con l’adozione di misure di monitoraggio degli effetti ambientali

dell’attuazione del Piano è inoltre possibile individuare gli effetti positivi e

negativi imprevisti e di conseguenza adottare opportune misure correttive.

L’attività di monitoraggio rappresenta quindi Io strumento attraverso il

quale l’Amministrazione Comunale può verificare con cadenza periodica

la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli

obiettivi di miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase

di redazione.

Il monitoraggio trova concreta attuazione nella misurazione periodica di

indicatori appositamente selezionati. Esso dovrà avere riscontro nell’attività

di reporting, che ha la funzione di conservare la memoria del piano.

L’archivio dei rapporti ha anche la funzione di processo di

apprendimento che avviene anche attraverso errori (di previsione,

valutazione, etc.).

Gli aspetti principali degli indicatori sono la frequenza temporale di

misurazione, lo spazio cui si riferisce il rilevamento e le unità di misura.

Il PI si rapporta al Programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri

strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali

riconoscendone tuttavia la sostanziale coerenza con gli obiettivi di

pianificazione urbanistica enunciati dal PAT che verranno attuati nel PI.

Art. 11bis – Aggiornamentodel quadro conoscitivo-1. L’aggiornamento delquadro conoscitivopredisposto dal comune peril piano degli interventi (PI)e per ogni sua variante ètrasmesso alla Giuntaregionale ai fini del solomonitoraggio.

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3.3. Quadro sinottico delleattività

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3.4. Criteri generali per lapresentazione evalutazione degliAccordi Pubblico-Privato

Le proposte di accordo:

1) dovranno essere compatibili con la disciplina del Piano di Assetto del

Territorio e con la Valutazione Ambientale Strategica ad esso allegata;

2) non potranno proporre modifiche ad ambiti soggetti a specifica

regolazione finalizzata a garantire la tutela e conservazione delle

caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali;

3) dovranno far riferimento ad un'estensione territoriale adeguata ad una

corretta progettazione urbanistica, da valutarsi in rapporto ai contenuti della

proposta avanzata;

4) nella previsione di ripartizione del plus valore a favore del Comune,

potranno prevedere cessioni di aree, realizzazioni di interventi di interesse

pubblico o monetizzazione degli stessi.

In caso di cessione di aree, concorrono alla determinazione del plusvalore le

sole aree aggiuntive rispetto agli standard richiesti per l'intervento proposto e

alle opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti previsti.

A seguito dell’avvio del processo di partecipazione e concertazione dello

strumento urbanistico in formazione, di cui ai co. 1 e 2 art.18 della LR.

11/2004 “Bando di raccolta delle manifestazioni d'interesse dei privati”:

1. Tutti i proprietari di aree o gli operatori economici che abbiano la

disponibilità degli immobili per effetto di documentati patti con i loro

proprietari o soggetti muniti di idonea procura, possono presentare la

proposta di accordo di cui all’art. 6 della LR. 11/2004 attraverso una

manifestazione di interesse, costituita obbligatoriamente da:

a) Individuazione e dati del soggetto proponente, planimetria catastale

delle aree con l'elenco dei proprietari interessati e dichiarazione

della disponibilità delle aree da parte dei medesimi;

b) Proposta di scheda normativa comprendente:

- la cartografia con evidenziate le modificazioni da apportare allo

strumento urbanistico generale;

- oggetto dell’accordo esplicitato con elaborati grafici con

l’indicazione dei parametri dimensionali ossia delle parti che si

propone di destinare all’intervento privato e quelle oggetto di

cessione gratuita al Comune e/o indicazione delle eventuali

opere pubbliche previste in realizzazione da cedere

successivamente al Comune;

c) Relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento contenente:

- le valutazioni di massima relative alla compatibilità ambientale

degli interventi;

- descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di

accordo si propone di soddisfare;

- l’indicazione dell’arco temporale di perfezionamento dell’accordo

a partire dalla data di approvazione del piano degli interventi,

delle modalità e delle eventuali garanzie per l’attuazione delle

proposte;

- la valutazione di massima delle convenienze del programma di

intervento proposto, comprendente la determinazione del valore

aggiunto “plusvalore” conseguente al programma stesso e la

ripartizione dei benefici tra interesse pubblico e privato;

2. La proposta di accordo pubblico-privato è valutata dalla Giunta

PROCEDURA

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Comunale previa istruttoria del competente Ufficio Urbanistica del

Comune. Ai fini di una migliore comprensione e valutazione delle

proposte di accordo, l'Amministrazione può procedere a specifica

audizione dei soggetti proponenti e a richiedere ovvero recepire

eventuali documenti di integrazione, approfondimento, variazione della

originaria proposta.

3. Acquisito il parere preliminare della Giunta Comunale, davanti al

Segretario del Comune oppure notaio rogante, sarà sottoscritto,

congiuntamente da parte di tutti i proprietari dell'area interessata, l'atto

unilaterale d'obbligo sulla base di uno schema predisposto dal Comune.

4. L’accordo pubblico-privato completo degli elaborati urbanistici da

allegare allo strumento di pianificazione a cui accede e dell’atto

d’obbligo sottoscritto ai sensi del precedente punto 3., sarà recepito dal

Consiglio Comunale con il provvedimento di adozione del PI e sarà

condizionato alla conferma delle sue previsioni al suo effettivo

inserimento nel Piano degli interventi, così come deliberato dal Consiglio

Comunale nella fase di approvazione dello stesso.

5. L’accordo pubblico-privato sarà sottoscritto dal Responsabile dell’Area

Tecnica e da tutti i proponenti, dopo la favorevole decisione del

Consiglio Comunale di cui al precedente punto 4. e divenuta efficace la

variante al PI;

Si ritiene inoltre opportuno precisare che:

- a seguito dell'approvazione del Piano degli Interventi l'attuazione

dell'intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli

obblighi assunti dai privati (stipulazione dell'atto di cessione al

Comune dell'area con destinazione a servizi; costituzione di

fideiussioni a garanzia della realizzazione degli interventi di interesse

pubblico; versamento delle monetizzazioni previste);

- qualora il proponente abbia assunto l’impegno di realizzare opere

pubbliche le stesse dovranno essere sottoposte, se previsto dalla

legislazione vigente, alle procedure di evidenza di cui al D.Lgs.

163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);

- l’Amministrazione declina ogni responsabilità qualora l’inesatta o

incompleta individuazione dei vincoli o limitazioni d’uso precluda la

realizzabilità della proposta, restando a carico del proponente

l’onere di individuarne l’esatto campo di fattibilità, anche attraverso

indagini specifiche;

- decorsi cinque anni dall’approvazione del PI decadono le previsioni

relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a

strumenti attuativi non approvati.

La presentazione o meno di proposte per accordi pubblico-privato rientra

nella discrezionalità del soggetto richiedente, ragion per la quale non darà

luogo ad alcuna qualsiasi pretesa nei confronti del Comune (neppure a titolo

di rimborso spese), sia che la proposta venga o meno selezionata, sia che il

bando venga abbandonato o modificato, sia qualora il Comune decida di

procedere con mezzi e modalità diverse per i fini che si propone di

perseguire. Per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida trovano

applicazione le disposizioni di cui alla LR. 23/04/2004 n°11, alla L.

07/08/1990, n° 241 e al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Farra

di Soligo.