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Carlo Tarroux - Eredità e legato

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da

copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e

per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

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Indice

1 SUCCESSIONE MORTIS CAUSA ............................................................................................................... 3

2 SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: NOZIONE ............. 5

3 SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: DIFFERENZE .......... 7

4 I LEGATI................................................................................................................................................... 11

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................. 15

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1 Successione mortis causa

Mentre nel linguaggio comune il termine “successione” indica un fenomeno

esclusivamente temporale (ossia il susseguirsi nel tempo di fatti ed eventi), nell’ambito tecnico

giuridico la parola indica, specificamente, il subentrare di un soggetto (c.d. successore o avente

causa) ad un altro (autore o dante causa) in una determinata situazione giuridica1.

Attraverso la successione si rende possibile che una situazione giuridica resti identica

nonostante il mutamento del soggetto, ossia il successore viene a trovarsi nella identica posizione in

cui si trovava l’autore della successione.

La successione, allora, è una vicenda non estintiva di situazioni giuridiche, bensì solo

modificativa del profilo soggettivo di un rapporto giuridico. Essa comporta la sostituzione di un

soggetto ad un altro nella medesima, identica situazione giuridica, la quale, nei suoi elementi

oggettivi, resta in capo al successore così come era in capo al predecessore. La successione

costituisce, quindi, un modo di acquisto dei diritti di carattere derivativo.

Tradizionalmente si distingue tra successione tra vivi o per causa di morte. Si definisce tra vivi

la successione che ha luogo indipendentemente dalla morte del soggetto e si caratterizza per

essere solo a titolo particolare, non essendo ammessa una successione tra vivi in tutti i rapporti

giuridici facenti capo ad un soggeto.

Il termine successione a causa di morte indica il subentrare di persona vivente nella titolarità

di una situazione giuridica patrimoniale già appartenente ad un persona defunta e non estinta

con la morte di essa, cosicché la prima subentra alla seconda nella titolarità di uno o più diritti o

rapporti giuridici anche passivi. Questa nozione ha bisogno di una precisazione perché nel

fenomeno successorio mortis causa vanno comprese anche ipotesi nelle quali non si ha

1 In generale sul tema, cfr. CAPOZZI GUIDO, FERRENTINO CARMINE, FERRUCCI ANNAMARIA, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2015;

PORCIELLO ANDREA, MAZZUCCA MARCELLO, Sulle successioni "mortis causa" tra autonomia e valori costituzionali, Esi, Napoli, 2014;

FRANZINA PIETRO, LEANDRO ANTONIO, Il diritto internazionale privato europeo delle successioni "mortis causa", Giuffrè, 2013; DE

NOVA GIORGIO, Autonomia privata e successioni "mortis causa", in Jus, 1997, pag. 273; FALZONE CALVISI MARIA GIOVANNA, Diritto

successorio (Vol. II), Giuffrè, 2013; AA. VV., Trattato sulle successioni, diretto da BONILINI, I, Milano, 2009; CICU, Successione per

causa di morte. Parte generale, 1961; L. FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, 1997; NATOLI, L’amministrazione dei beni

ereditari, I, 1968.

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tecnicamente una vera successione, come avviene in talune figure di legato. Si pensi, ad esempio,

al c.d. legato di liberazione del debito (art. 658 c.c.), che non produce alcun passaggio di poteri o

doveri dal de cuius al legatario, ma soltanto l’estinzione di un obbligo. Ancora, si pensi al legato di

contratto con il quale il testatore attribuisce al legatario il diritto di pretendere dall’onerato la

stipulazione di un determinato contratto: il legatario acquista un diritto originariamente assente nel

patrimonio ereditario.

La fondamento della disciplina della successione mortis causa si rinviene nell’esigenza

economico-sociale di salvaguardare i rapporti facenti capo al de cuius, in modo che non si

estinguano alla sua morte. Diversamente, i beni del defunto diverrebbero res nullius con

conseguente grave turbamento dell’ordine sociale, in quanto le obbligazioni si estinguerebbero e il

possesso cesserebbe, permettendo ad ogni soggetto di usufruire di vantaggi che derivano dalla

relazione di fatto con le cose.

Oggetto della successione è il patrimonio ereditario, inteso come l’insieme dei rapporti

giuridici di cui il de cuius era titolare, a prescindere dall’entità più o meno modesta del patrimonio

e a prescindere dalle passività (il patrimonio ereditario potrebbe anche essere composto da sole

passività).

Nel nostro diritto positivo non esistono che due fonti della successione, in quanto quella dei

legittimari non è un tertium genus ma è, insieme con la successione c.d. legittima, un’ipotesi di

successione per legge, che si pone come un limite alla volontà di disposizione del testatore. Ai sensi

dell’art. 457 c.c., l’eredità si devolve per legge o per testamento.

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2 Successione a titolo universale e successione a titolo

particolare: nozione

La successione mortis causa può essere a titolo universale o a titolo particolare.

La nota distinzione tra successione mortis causa a titolo universale e particolare si rinviene

nell’art. 588, 1° comma, c.c., secondo cui “Le disposizioni testamentarie […] sono a titolo universale

e attribuiscono la qualità di erede se comprendono l’universalità o una quota dei beni del

testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”.

Dunque, la successione a titolo universale attribuisce al successore la qualità di erede,

mentre la successione a titolo particolare, gli conferisce quella di legatario.

Per successione a titolo universale si intende la successione per universitatem, che

comprende tutti i diritti e doveri di natura patrimoniale che si incentravano nel defunto. Ciò

significa che l’erede succede in universum ius, cioè in qualsiasi rapporto suscettibile di trasmissione.

Dalla vocazione a titolo universale sono escluse le situazione giuridiche per le quali sia

diversamente disposto dalla legge o dal testamento. Secondo la tesi prevalente in dottrina,

l’eredità è un’universalità di diritto perché la sua unità oggettiva è operata dalla legge.

Per successione a titolo particolare, invece, si intende la successione in determinati diritti o

rapporti giuridici cui specificamente si riferisce la vocazione. Essa attribuisce al successore la

qualifica di legatario e comprende rapporti esclusivamente attivi.

Il legato è una tipica disposizione testamentaria: ciò vuol dire che, di regola, solo il de cuius

può disporre una chiamata a titolo di legato attraverso un testamento. Questa regola incontra

delle eccezioni con i legati disposti dal legislatore (ex lege). Trattasi di fattispecie tipiche, tra le

quali è possibile annoverare il legato ex lege previsto dall’art. 540 c.c., ai sensi del quale spetta

al coniuge superstite il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso dei relativi arredi.

Il comma 1 dell’art. 588 fonda la distinzione tra eredità e legato su un criterio di carattere

oggettivo, a seconda che vi sia stata o non l’attribuzione dell’universalità o di una quota dei beni

del testatore. Questo rigido sistema subisce un’attenuazione nel comma 2 dello stesso articolo che

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introduce un criterio suppletivo di carattere soggettivo: “L’indicazione di beni determinati o di un

complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il

testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.” L’art. 588, c.2, c.c. detta la

nozione dell’institutio ex re certa, che secondo la dottrina maggioritaria ha natura di criterio

interpretativo della volontà del de cuius. In altri termini, la designazione di un soggetto quale erede

non segue unicamente all’indicazione di costui quale beneficiario di una quota astratta dei beni

ereditari, essendo compatibile con l’attribuzione a titolo universale anche l’individuazione di uno o

più cespiti determinati. La determinazione della quota ereditaria avverrà dopo l’apertura della

successione, attraverso il rapporto tra quanto assegnato ed il valore dell’intero patrimonio

ereditario.

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3 Successione a titolo universale e successione a titolo

particolare: differenze

La disciplina delle due forme di successione si differenzia per molteplici profili2.

Anzitutto, la successione a titolo universale si proietta sul patrimonio per l’intero, mentre il

legato ha per oggetto singoli beni o diritti.

Nell’ipotesi ereditaria è in primo piano il mutamento soggettivo a fronte di un patrimonio

statico; invece, nel legato viene in maggiore evidenza il momento attributivo. Più specificamente,

mentre l’istituto dell’eredità esprime l’esigenza di assicurare la continuità soggettiva nella riferibilità

delle situazioni giuridiche attive e passive imputabili all’ereditando e trasmissibili, invece, nell’ipotesi

del legato, il legatario è un avente causa che si inserisce nella corrente circolatoria di beni e diritti

in modo per molti versi analogo ad un acquirente in virtù di atto tra vivi.

A differenza del legatario, l’erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari; all’erede (e

non al legatario) è concessa la hereditatis petitio, ex art. 533 c.c., al fine di ottenere la restituzione

dei beni ereditari da altri posseduti.

Occorre domandarsi quando, in concreto la successione si qualifichi “a titolo universale” e

quando “a titolo particolare”.

Per trovare risposta a tale quesito, occorre prendere in considerazione separatamente due

ipotesi: l’istituzione ex testamento e l’istituzione ex lege.

Nella prima ipotesi, ossia qualora la successione sia regolata per testamento, bisogna

interpretare la dichiarazione del testatore3.

2 Per un approfondimento sulle due figure, v. CARBONE CARLO, Attribuzione dell'usufrutto universale tra eredità e legato: le

oscillazioni giurisprudenziali , in Il civilista, fasc. 4, 2011, pag. 2; BONILINI, Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei

beni non contemplati nel testamento, in Fam. Pers. Succ., 2008, p. 532; SANTARSIERE VITTORIO, Disposizioni testamentarie

atecniche. Configurabilità di "institutio ex re certa", legato, usufrutto sul diritto di immagine?, in Arch. civ., 2004, pag. 491. 3 Secondo la Giurisprudenza: «In materia testamentaria per stabilire se un’attribuzione sia a titolo universale o a titolo

particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta dal testatore in relazione al complesso del suo patrimonio,

all’universum ius, oppure secondo una specifica indicazione dell’oggetto attribuito, in sé considerato, senza relazione

alcuna con l’intero e globale patrimonio stesso» (Cass. 4 febbraio 1999, n. 974, in Giur. it., 1999, 1579); «L’attribuzione di tutti i

beni residui, non ulteriormente specificati, dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare, costituisce

disposizione a titolo universale di una quota del patrimonio ereditario» (Cass. 26 maggio 1989, n. 2556, in Giur. it., 1990, I, 1,

78); «A norma dell’art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente

dalle espressioni usate dal testatore, comprendono l’universalità dei beni od una parte di essi considerata come quota

dell’eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo

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Tale compito è semplice se al chiamato siano attribuiti tutti i beni del testatore oppure una

quota del complessivo asse ereditario.

Sorgono complicazioni quando il de cuius attribuisca al chiamato beni determinati, in

quanto occorre vedere se l’intenzione del testatore era quella di attribuire quei beni come cespiti

determinati e singoli, nel qual caso si avrà la successione a titolo particolare, oppure se, pur

indicando specificamente quei determinati beni, il testatore avesse inteso lasciarli quale porzione

del suo patrimonio ed allora si avrà successione a titolo universale4.

Qualora la successione sia regolata dalla legge, i problemi sono minori in quanto il

legislatore quasi sempre configura la vocazione quale a titolo universale, tranne in alcuni casi, tipici

e tassativi, in cui si parla di legato ex lege5.

Anche nel caso di più coeredi, la successione si considera a titolo universale per ciascun

coerede pro quota, con conseguente instaurazione del regime della comunione tra coeredi.

Dunque, fino a concorrenza della quota ereditaria che gli è attribuita, l’erede entra a far

parte della comunione con i coeredi, acquista nella divisione una porzione di beni in proprietà

esclusiva, risponde ex art. 754 c.c. di eventuali debiti ereditari, ecc.: l’erede è perciò qualificato

come successore a titolo universale, perché non si limita ad acquisire uno o più beni ereditari, ma

subentra in tutto o pro quota nell’universum ius defuncti.

Ciò spiega perché l’eredità non si acquista automaticamente, ma deve essere accettata o

rinunciata (o può essere accettata con beneficio d’inventario).

determinato; l’indagine diretta a stabilire la ricorrenza in concreto dell’una o dell’altra ipotesi si risolve in un accertamento

di fatto riservato al giudice del merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato» (Cass. 24

marzo 1981, n. 1717, in Mass. Giur. it., 1981; «Al fine di stabilire se l’attribuzione di beni determinati configuri istituzione di

eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo

il criterio stabilito dalla legge (art. 588 c.c.), mentre l’attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere

valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull’obiettiva consistenza della disposizione»

(Cass. 16 novembre 1985, n. 5625, in Mass. Giur. it., 1985). 4 Sul tema, cfr. GERBO FRANCESCO, L'"institutio ex re certa" e la volontà del testatore, in Riv. notariato, 2003, pag. 220;

PIETROGRANDE, Heredis institutio ex re certa: l’indagine del giudice di merito, in Fam. Dir., 2008, pag. 607; GERBO FRANCESCO,

L'"institutio ex re certa". Negozio attributivo. Dato istitutivo quale effetto di una valutazione legale tipica. Occasione per una

rilettura critica degli artt. 457 e 588 c.c., in VITA NOT., 2004, pag. 1780; M. CALAPSO, Alcune riflessioni sull'indagine della volontà

del testatore nei casi di "Institutio ex re certa", Vita not., 1982, pag. 1371; DELLE MONACHE, Distribuzione testamentaria dei beni

tra i congiunti e istituzione d’erede ex re certa, in Riv. dir. priv., 2004, p. 907. 5 Alcuni legati ex lege sono: il diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite (art. 540, comma 2, c.c.), il legato di

alimenti in favore del coniuge separato con addebito di responsabilità.

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Diversamente, il legatario, poiché titolare di singoli beni e non di una quota ereditaria, non

entra a far parte della comunione ereditaria, non partecipa alla divisione ereditaria, e non

risponde dei debiti ereditari ex art. 756 c.c6.

Più specificamente, tale norma pone il principio della irresponsabilità del legatario per i

debiti ereditari, nel senso cioè che le passività ereditarie fanno ordinariamente carico ai soli eredi,

mentre il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari.

Pertanto il legatario, che non può essere mai gravato dal testatore di debiti ereditari7, da lui

solo può essere obbligato a soddisfare un altro legato od un onere, sempre però nei limiti di valore

della cosa legata ex art. 671 c.c8.

La particolare struttura del legato, che non implica responsabilità per i debiti ereditari,

spiega perché esso si acquista automaticamente all’apertura della successione senza bisogno di

accettazione, salvo il diritto di rinunciarvi ex art. 649 c.c. Si tratta di un acquisto sottoposto a

condizione risolutiva potestativa che si attua indipendentemente dalla trasmissione ereditaria.

La rinuncia al legato non richiede forme particolari e può anche risultare per implicito da

atti che implichino necessariamente la volontà di rinuncia, purché chiari ed univoci.

La forma scritta è necessaria, ex art. 1350, n. 5, c.c., solo se il legato ha ad oggetto beni

immobili.

Il fatto che il legato già acquistato possa essere rinunciato indica che la successione a titolo

particolare tollera soluzioni di continuità, a differenza della successione a titolo universale.

6 Recita l’art. 756 c.c.: Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo

legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato

subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi». 7 Va precisato che qualora il legatario adempia oltre il limite previsto dall’art. 671 c.c., si considera adempimento di

obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. Pertanto, il legatario non potrà chiedere la restituzione dell’eccedenza. 8 Cass. 30 luglio 2007, n. 16846, in Mass. Giur. it., 2007: «In materia di successione testamentaria l’art. 671 c.c. prescrive

l’obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata;

ne deriva che, qualora il modus a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l’invalidità

della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l’unico e determinante motivo

del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all’art. 647, comma 3, c.c.». Il principio della

irresponsabilità dei legatario per i debiti ereditari è inderogabile. Il valore della cosa legata e dell'onere va determinata nel

momento in cui devono essere adempiuti (e nel calcolo non vanno considerati i frutti e le spese di conservazione). Qualora

il legatario adempia oltre il limite indicato dalla norma, si considera adempimento di una obbligazione naturale, pertanto,

ex art. 2034 c.c., il debitore che paghi oltre il valore del bene legato non può chiedere la restituzione dell’eccedenza.

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Per quel che concerne il possesso dei beni ereditari, per l’erede esso continua

automaticamente ex art. 1146 c.c.9, indipendentemente dall’impossessamento di fatto e quale

semplice effetto dell’accettazione dell’eredità. Esso continua con le medesime caratteristiche, di

buona o di mala fede, che aveva quando era esercitato dal de cuius10. Si parla perciò di

successione dell’erede nel possesso.

Invece il legatario non succede automaticamente al de cuius nel possesso del bene

legato, ma può unire al proprio possesso quello del de cuius per goderne gli effetti ex art. 1146 c.c.,

come ogni successore a titolo particolare, a condizione che si impossessi di fatto del bene e,

comunque, senza che le caratteristiche di buona o di mala fede del possesso del de cuius si

trasmettano a lui.

La situazione che si determina allorché il legatario unisce al proprio possesso quello del de

cuius è detta accessione del possesso.

Il legatario per apprendere materialmente il bene deve però chiederne il possesso all’erede

o al legatario onerato del legato ex art. 649, ult. comma, c.c. La norma precisa che tale richiesta è

necessaria anche quando il legatario “ne è stato espressamente dispensato dal testatore”.

Chiedendo il possesso del bene legato all’erede o al legatario che ne è onerato il legatario

conferma il già intervenuto acquisto del legato e perde conseguentemente il diritto di rinunciarvi.

9 Recita l’art. 1146 c.c.: «Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il successore a titolo

particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti». 10 Cass. 11 settembre 2000, n. 11914, in Mass. Giur. it., 2000: «Il possesso del de cuius continua nell’erede, anche in mancanza

di materiale apprensione del bene, con le stesse caratteristiche (buona o mala fede, assenza o presenza di vizi) e pertanto,

se egli dimostra l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento ereditario dei beni, è legittimato ad esercitare

le azioni possessorie anche contro colui che vanti analogo o diverso titolo sugli stessi beni, senza che il procedimento

possessorio possa esser sospeso in attesa dell’esito del giudizio petitorio instaurato per la validità del predetto titolo».

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4 I legati

Il legato consiste in una disposizione a titolo particolare che ha fonte in un testamento o

nella legge11.

Il de cuius attribuisce al legatario beni determinati.

Si dice onerata la persona che è tenuta alla prestazione oggetto del legato: tale soggetto

può essere l’erede o un altro legatario (nell’ipotesi di sublegato12).

Si dice legatario o onorato il soggetto a cui favore il legato è disposto.

Il legato non va confuso con l’onere (o modus).

Il legato costituisce una disposizione testamentaria autonoma, un negozio per il cui tramite il

testatore attua una disposizione patrimoniale a favore di determinati soggetti.

Il modo invece è un elemento accidentale, la cui validità dipenderebbe da quella della

disposizione cui accede.

Attraverso l’onere un soggetto impone un peso a carico del beneficiario della disposizione

testamentaria (es. Tizio lascia a Caio il bene X purché faccia costruire una statua in onore di Tizio).

Dunque, il beneficiario di un onere acquista un diritto nei confronti dell’erede o del

legatario, i quali sono gravati dall’obbligo di adempiere il modus, mentre il legatario è egli stesso

diretto successore del de cuius.

11 Sul tema, v. GIUSEPPE MUSOLINO, L’adempimento del legato. Possesso del bene e consegna al legatario, in Rivista del

Notariato, fasc. 2, 2014, pag. 381; BONILINI, Dei legati, Artt. 649-673, in Il Codice Civile. Commentario, Milano, 2006; BONILINI,

L’accettazione del legato, in Fam. Pers. Succ., 2009, p. 459; MASI, L’acquisto del legato, in Studium iuris, 1995, p. 6. 12 Il sublegato ricorre allorché colui che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è un altro legatario e non l'erede. Il

legatario risponderà del sublegato entro i limite del bene legato (intra vires), mentre l’erede risponderà ultra vires, salvo non

abbia accettato con beneficio di inventario.

Sulla figura in esame, v. GIUSEPPE MUSOLINO, Il sublegato, in Rivista del Notariato, fasc. 4, 2013, pag. 1013, nonché Cass., sez. II,

20 febbraio 2013 n. 4269, in Giustizia Civile Massimario, 2013.

A differenza del sublegato, il prelegato (previsto dall'art. 661 c.c.), è invece il legato di cui beneficiario sia un erede. Questi

cumula le due qualità di coerede onerato e di legatario, in ragione di due distinte attribuzioni patrimoniali: istituzione di

erede ed attribuzione di legato.

Esempio: il de cuius istituisce eredi in pari misura Tizio, Caio e Sempronio. Ma a quest'ultimo il de cuius lega, a carico di tutti,

la somma di 1000 euro. Dunque, se l’asse ereditario ha valore di 7000 euro, nel caso di cui sopra a Sempronio toccherà

anzitutto (in prededuzione) il legato avente valore di 1000. Euro. I residui 6000 euro saranno ripartiti tra i tre coeredi in parti

eguali. Pertanto Tizio e Caio saranno eredi ciascuno per 2000 euro. Sempronio, invece, otterrà in totale di 3000 euro (1000

euro a titolo di legato e 2000 euro a titolo di eredità).

Per un approfondimento sul tema, v. VIRGILIO NICOLA, DAL RI FRANCESCO, Il (pre)legato in conto di quota ereditaria: analisi del

rapporto giuridico unisoggettivo, in Rivista del Notariato, fasc. 2, 2013, pag. 309; PASTORE DIEGO, Il prelegato, in Riv. notariato,

2003, pag. 363; nonché VALENTINA PORRELLO, Sui legati ai legittimari, in Dir. famiglia, fasc.2, 2010, pag. 879.

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Per quel che concerne l’acquisto del legato, a differenza dell’eredità, esso si acquista di

diritto, senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.).

Il legatario può rinunziare.

La rinunzia è un negozio unilaterale non recettizio la cui efficacia retroagisce fin

dall’apertura della successione, ossia come se il legatario non avesse mai acquistato.

La forma della rinunzia è libera13 e la legge non pone termini per poter rinunciare.

Ovviamente, poiché agli eredi potrebbe interessare se il legatario rinunci o meno, l’art. 650

c.c. dispone che il Giudice può fissare un termine trascorso il quale il legatario non può più

rinunciare. Dunque, trascorso inutilmente il termine fissato dall’autorità giudiziaria, il legatario perde

la facoltà di rinunciare.

La rinuncia può essere espressa o tacita. È tacita quando il legatario si comporta in maniera

incompatibile con la volontà di acquisire definitivamente il legato.

Infine, la rinuncia non può essere parziale: non si può rinunciare ad un singolo bene che fa

parte del legato, ma si può rinunciare solo al legato.

Sorgono problemi qualora a rinunciare siano persone giuridiche ed incapaci.

Nella prima ipotesi, è necessaria l’autorizzazione dell’organo deliberante, in quanto sono in

gioco interessi economici della persona giuridica.

Nella seconda ipotesi, occorre distinguere: se si tratta di minore sottoposto a potestà, è

necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare; se si tratta di inabilitato o interdetto, è necessaria

l’autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare in quanto la rinuncia è un atto

eccedente l’ordinaria amministrazione.

Occorre ora soffermarsi sui tipi di legato.

Il legato può essere di specie o di genere14.

13 Tuttavia, qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, la rinuncia deve farsi necessariamente per iscritto. Sul punto, v.

CHERUBINO LUCA, Forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, in Il civilista, fasc.

12, 2011, pag. 29. 14 Sulla distinzione tra legato di specie e legato di genere, v. MUSOLINO GIUSEPPE, Legato di genere e legato di specie.

Il legato di somme depositate in banca (nota a Cass., sez. II, 6 giugno 2013 n. 14358), in Rivista del Notariato, fasc. 2, 2014,

pag. 374.

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copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e

per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

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Si parla di legato di specie quando oggetto del legato è il diritto di proprietà o un altro

diritto reale su cosa determinata già appartenente al testatore.

Si parla di legato di genere quando oggetto del legato è il diritto di proprietà o un altro

diritto reale su cosa determinata solo nel genere (es. denaro).

Nel caso di legato di specie, la proprietà o il diritto reale si trasmette ipso iure dal testatore

al legatario al momento della morte del testatore.

Diversamente, nel caso di legato di genere, il legato ha efficacia obbligatoria: l’erede

diviene obbligato alla prestazione oggetto del legato.

All’interno di queste due categorie di legato, il legislatore disciplina molteplici ipotesi

specifiche.

Tramite il c.d. legato alternativo (art. 665 c.c.) il de cuius lascia, in favore del legatario, il

bene x o il bene y. In tale ipotesi si applicano le disposizioni relative alle obbligazioni alternative.

Il legato di alimenti (art. 660 c.c.) comprende le prestazioni di cui all’art. 438 c.c., pertanto

presupposto necessario per tale tipologia di legato è che sussista, in capo al legatario, lo stato di

bisogno, ossia l’incapacità di procurarsi il necessario per vivere.

Attraverso il legato a favore del creditore (art. 659 c.c.)15 il testatore fa un legato al suo

creditore, e, qualora non vi sia menzione del debito, il legato non si presume fatto per soddisfare il

legatario del suo credito. Pertanto, il creditore avrà diritto, oltre al legato, anche al pagamento del

debito.

Invece, qualora via sia la menzione del debito, si presume che il legato sia effettuato allo

scopo di soddisfare il creditore attraverso una datio in solutum, che permette al debitore di liberarsi

attribuendo al creditore un bene diverso da quello originariamente dovuto. In tal caso il creditore,

se non rifiuta il legato, non può pretendere altro e il debito si considera estinto.

15 Su tale figura, v. PENNAZIO, Legato e “datio in solutum” tra autonomia testamentaria e rapporto contrattuale, in Riv. trim.

proc. civ., 2004, p. 1561ss.

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Il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.)16 è una figura che si rinviene all’interno del legato di

specie, in quanto può accadere che la proprietà o il diritto reale sul bene legato appartenga ad

un terzo. In tal caso il legato è nullo se il testatore ignorava che la cosa non era sua (per il principio

nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet). Se invece dal testamento o da altra

dichiarazione scritta dal testatore risulta che questi sapeva che la cosa legata apparteneva al

terzo, l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al

legatario (salva la facoltà di liberarsi pagando al legatario il giusto prezzo).

16 Su tale figura, v. PROSPERRETTI, Legato di cosa altrui e impossibilità della prestazione, in Vita not., 2003, p. 1144 ss.; nonché

CICACCIO, Condizioni di validità del legato di cosa altrui o solo in parte del testatore, in Giust. civ., 1965, I, p. 639.

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