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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone S.r.l.(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Di particolare interesse per i lettori di questo volume:

38/1 • Compendio di Diritto dei mercati finanziariEdizione 2020 • pp. 288 • e 23,00Il Compendio di Diritto dei mercati finanziari offre gli stru-menti per un approccio adeguato a una complessa materia, illustrando in modo chiaro, lineare e accurato la struttura dei mercati finanziari e la loro regolamentazione.Particolare attenzione è rivolta all’analisi dell’attività di ge-stione accentrata di strumenti finanziari, ai sistemi di compen-sazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati regolamentati nonché all’appello al pubblico risparmio e alla disciplina in materia di Offerte pubbliche di acquisto e di scambio (OPA/S).Per le sue caratteristiche, il testo è, quindi, particolarmente indicato per quanti – studenti universitari, consulenti finanzia-ri e cultori della materia – mirano a raggiungere una valida conoscenza della disciplina.

Revisione del testo a cura di Ciro Iacone

Finito di stampare nel mese di novembre 2020da «MultiMedia» - V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano - Napoli

per conto della Simone S.r.l. - Via F. Caracciolo, 11 - 80122 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Nel sistema normativo vigente, l’esercizio delle attività finanziarie è circoscritto ad una gamma predeterminata di soggetti specialisti. Questi ultimi, facendo da cerniera tra operatori in surplus monetari e operatori in deficit monetari, veicolano la liquidità dei primi agevolandone la trasformazione in impieghi produttivi.È evidente, tuttavia, che la specializzazione degli intermediari e la quantità delle ope-razioni effettuate consentono diversificazioni degli investimenti e riduzioni di rischio non possibili se la transazione avvenisse senza alcuna mediazione, per non parlare della professionalità e del bagaglio di informazioni di cui gli intermediari sono in possesso.Ciò spiega la nascita e la diffusione di operatori specializzati che negoziano e gestiscono la maggior parte del risparmio e che, in ragione dell’attività svolta e dell’affidamento della loro clientela, sono sottoposti a penetranti controlli da parte delle autorità di vigilanza onde garantire sia la tutela degli investitori sia la stabilità, la competitività e il buon andamento del mercato finanziario.Fatta eccezione per la raccolta a vista del risparmio privato (depositi in conto corrente, libretti di risparmio ecc.) gli intermediari finanziari — categoria che, oltre alle banche, comprende, tra gli altri, operatori come SIM, SGR, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica — esercitano attività e servizi quali operazioni di pagamento e incasso di denaro, gestione di carte di credito/debito, consulenza finanziaria, investi-menti mobiliari ecc. Ad essi vanno aggiunte le imprese di assicurazione, che coinvolgono il risparmio privato attraverso la collocazione delle polizze del cd. ramo vita. Scopo di questo compendio è proprio quello di offrire un quadro il più possibile esau-stivo e accurato delle attività svolte dai diversi intermediari, dei mercati sui quali essi operano e delle regole che governano tali attività.

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Capitolo 1: La moneta e il sistema finanziario

1. La moneta e le sue funzioni ...................................................................... Pag. 5 2. Gli aggregati monetari .............................................................................. » 5 3. Il sistema finanziario ................................................................................. » 6 4. I mercati finanziari ..................................................................................... » 8 5. Il mercato monetario ................................................................................. » 15 6. Il mercato dei cambi .................................................................................. » 16 7. Il mercato mobiliare .................................................................................. » 17 8. L’efficienza dei mercati ............................................................................ » 18 9. I mercati regolamentati ............................................................................. » 2310. Mercato interbancario dei depositi (MID) .................................................. » 2411. Gli strumenti finanziari .............................................................................. » 24

Capitolo 2: La funzione monetaria e i suoi strumenti

1. Sistemi e servizi di pagamento ................................................................. » 31 2. I nuovi servizi di pagamento: le terze parti ............................................... » 34 3. I titoli bancari ............................................................................................. » 35 4. Le carte di pagamento .............................................................................. » 36 5. Il bonifico ................................................................................................... » 38 6. Procedura RiBa, Rid e Mav ...................................................................... » 39 7. I servizi di pagamento della SEPA ............................................................ » 39 8. La Payment Service Directive 2 ................................................................ » 40 9. La Direttiva PAD (Payment Accounts Directive) ....................................... » 41

Capitolo 3: L’attività bancaria

1. Le Autorità monetarie ................................................................................ » 42 2. I fallimenti di mercato e la regolamentazione del settore bancario ........... » 45 3. L’attività bancaria e la riserva di esercizio in favore delle banche ............ » 47 4. Le funzioni fondamentali delle banche moderne ...................................... » 48 5. La classificazione delle operazioni bancarie ............................................. » 51 6. Le condizioni di equilibrio della gestione bancaria .................................... » 52 7. La mappa dei rischi della gestione bancaria ............................................. » 54 8. Segue: Il rischio d’interesse nel banking book .......................................... » 55 9. La crisi dell’operatore bancario ................................................................. » 5710. Banca virtuale e Fintech ........................................................................... » 61

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Indice204

Capitolo 4: I modelli di comportamento delle banche

1. I modelli parziali ........................................................................................ Pag. 63 2. Il modello di Diamond del monitoraggio delegato ..................................... » 71 3. Il modello di Diamond e Dybvig: la corsa agli sportelli .............................. » 71 4. Razionamento del credito e asimmetrie informative: l’approccio di Stiglitz e Weiss ..................................................................................................... » 73

Capitolo 5: Il sistema bancario italiano

1. Il Testo Unico bancario (TUB) ................................................................... » 80 2. Le autorità creditizie nazionali .................................................................. » 80 3. Attività bancaria e raccolta del risparmio .................................................. » 82 4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria .................................... » 83 5. Segue: I requisiti per l’autorizzazione ....................................................... » 83 6. Il credito cooperativo ................................................................................. » 88 7. Operatori bancari di finanza etica e sostenibile ........................................ » 90

Capitolo 6: L’intermediazione finanziaria non bancaria

1. Gli intermediari finanziari non bancari previsti dal TUB: l’albo degli inter- mediari finanziari ....................................................................................... » 91 2. Il microcredito ........................................................................................... » 91 3. I confidi ..................................................................................................... » 93 4. Gli istituti di moneta elettronica (IMEL) ..................................................... » 93 5. Gli Istituti di Pagamento ............................................................................ » 94 6. Le Poste Italiane S.p.A. ............................................................................ » 95 7. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi ................................ » 96 8. Società finanziarie, merchant bank, società di factoring ........................... » 97 9. Le società fiduciarie .................................................................................. » 98

Capitolo 7: La vigilanza sul sistema bancario

1. La vigilanza sul settore bancario e finanziario .......................................... » 100 2. La Banca d’Italia ....................................................................................... » 101 3. La vigilanza della Banca d’Italia sulle banche e sul sistema bancario ...... » 102 4. La vigilanza sugli assetti proprietari delle banche .................................... » 108 5. La vigilanza prudenziale ........................................................................... » 109 6. I limiti alla concentrazione dei rischi ......................................................... » 112 7. L’Unione Bancaria Europea ...................................................................... » 112 8. Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e l’Eurosistema ......... » 113 9. Il ruolo dell’EBA ......................................................................................... » 12110. La politica monetaria dell’Unione europea ................................................ » 121

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Indice 205

Capitolo 8: La vigilanza sugli intermediari nel quadro degli accordi di Basilea

1. L’accordo di Basilea .................................................................................. Pag. 125 2. Basilea 2. Il principio base ........................................................................ » 126 3. Credit scoring e rating. Il rating bancario secondo Basilea 2 .................... » 129 4. Il riconoscimento di strumenti di mitigazione del rischio di credito ........... » 133 5. Basilea 3 ................................................................................................... » 135 6. Basilea 4 ................................................................................................... » 137 7. Lo SREP ................................................................................................... » 138 8. Gli stress test ............................................................................................ » 140

Capitolo 9: Le società d’intermediazione mobiliare (SIM)

1. Nozione ..................................................................................................... » 142 2. Autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento ed iscrizione all’Albo.. » 143 3. Operatività transfrontaliera delle SIM ....................................................... » 145 4. Esponenti aziendali e partecipanti al capitale ........................................... » 146 5. La vigilanza sulla SIM ............................................................................... » 146 6. Provvedimenti ingiuntivi e crisi .................................................................. » 148

Capitolo 10: La gestione collettiva del risparmio

1. Le società di gestione del risparmio ......................................................... » 151 2. Le SICAV e le SICAF: autorizzazione alla costituzione e attività esercitabili » 154 3. L’operatività transfrontaliera di SGR, SICAV e SICAF .............................. » 154 4. Provvedimenti ingiuntivi e crisi .................................................................. » 155 5. Le società d’investimento semplice (SIS) ................................................. » 156

Capitolo 11: Il bilancio delle banche: principi fondamentali e contenuti

1. Il bilancio bancario .................................................................................... » 157 2. Il bilancio consolidato ................................................................................ » 168

Capitolo 12: Il bilancio degli intermediari finanziari non bancari

1. Le istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM ... » 169 2. Contenuto del bilancio .............................................................................. » 170 3. Gli schemi del bilancio .............................................................................. » 170 4. Collegamento fra contabilità e bilancio ..................................................... » 171 5. Criteri generali di redazione del bilancio ................................................... » 172

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Indice206

6. Lo Stato patrimoniale ................................................................................ Pag. 172 7. Il Conto economico ................................................................................... » 174 8. Prospetto della redditività complessiva ..................................................... » 176 9. Prospetto delle variazioni del patrimonio netto ......................................... » 17710. Il Rendiconto finanziario ........................................................................... » 17711. Relazione sulla gestione ........................................................................... » 18112. La Nota integrativa .................................................................................... » 18213. Il bilancio consolidato ................................................................................ » 18314. I criteri di valutazione delle poste di bilancio ............................................. » 184

Capitolo 13: Gli intermediari assicurativi

1. L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ............................... » 189 2. L’organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (art. 108bis c.a.p.) ................................. » 191 3. Il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (art. 109 c.a.p.) ... » 192 4. I requisiti per l’iscrizione ............................................................................ » 193 5. Cancellazione dal registro ........................................................................ » 195 6. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione ... » 196 7. Libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento ............................... » 196 8. Regole di comportamento ......................................................................... » 196 9. Le condizioni di esercizio dell’attività di intermediazione .......................... » 198

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Capitolo 9 Le società d’intermediazione mobiliare (SIM)

Sommario 1. Nozione. - 2. Autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento ed iscrizione all’Albo. - 3. Operatività transfrontaliera delle SIM. - 4. Esponenti aziendali e partecipanti al capitale. - 5. La vigilanza sulla SIM. - 6. Provve-dimenti ingiuntivi e crisi.

1. NozioneAi sensi dell’art. 18 del Tuf, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei ser-vizi e delle attività d’investimento è riservato alle imprese d’investimento e alle banche.La categoria delle imprese d’investimento è costituita dalle società d’intermediazione mobiliare (SIM) e da analoghe società di provenienza comunitaria o extracomunitaria.La SIM è definita come l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 Tulb, autorizzata a svolgere servizi o attività d’investimento avente sede legale e direzione generale in Italia (art. 1 Tuf).Dunque la SIM è quella impresa, avente personalità giuridica (S.p.A.) specializzata nell’esercizio dei servizi e attività di investimento (uno o più di essi), prestati in modo professionale e nei confronti del pubblico.Essa appartiene alla più ampia categoria delle «imprese d’investimento» e dei «sog-getti abilitati».Per «soggetti abilitati» il Tuf intende (art. 1, c. 1 lett. r): «le Sim, le imprese di investi-mento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia,nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento».Come detto, alle SIM è riservato l’esercizio dei servizi di investimento ossia delle seguenti attività (art. 1 Tuf) aventi ad oggetto strumenti finanziari:— negoziazione per conto proprio;— esecuzione di ordini per conto dei clienti;— sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di

garanzia nei confronti dell’emittente;— collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia;— gestione di portafogli;— ricezione e trasmissione di ordini;

Edizioni Simone - Vol. 38/2 Compendio di Economia degli intermediari finanziari

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Le società d’intermediazione mobiliare (SIM) 143

— consulenza in materia di investimenti;— gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.L’offerta al pubblico di tali servizi o di strumenti finanziari può avvenire anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario: in tal caso le SIM dovranno servirsi di propri promotori finanziari.Tuttavia, la riserva di attività di investimento prevista dall’art. 18 del Tuf è estesa, entro i limiti stabiliti dalla legge, anche ad altre categorie di intermediari autorizzati. In particolare:— gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB, su

autorizzazione concessa dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, possono svolgere l’attività di collocamento di strumenti finanziari nonché quella di negoziazione per conto proprio in strumenti derivati e l’esecuzione di ordini per conto di clienti.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività (art. 18, c. 5 Tuf).Mentre l’esercizio di queste ultime attività non è subordinato ad alcun tipo di autoriz-zazione, né a criteri comportamentali particolari rispetto alle generali regole di buona fede e correttezza contrattuale stabilite dalle norme di diritto comune, l’esercizio dei servizi d’investimento e dei servizi accessori è sottoposto ad un regime autorizzativo ed ai criteri di svolgimento specificati dal Tuf.

2. Autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento ed iscrizione all’Albo

A) I requisitiAi sensi dell’art. 19 co. 1 Tuf è compito della Consob, sentita la Banca d’Italia, auto-rizzare le SIM, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa, all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento, previa la verifica delle condizioni prescritte.L’autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulta garantita la sana e prudente gestione né assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.La procedura di autorizzazione è disciplinata dalla Consob; ad essa, e alla Banca d’Italia, le Sim comunicano ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all’autorizzazione.La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina, inoltre, le ipotesi di decadenza e pronun-cia la decadenza dall’autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di 1 anno dal rilascio dall’autorizzazione oppure vi rinunci espressamente.

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Capitolo 9144

Dal canto suo, Bankitalia, sentita la Consob:— autorizza l’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento da parte delle banche

italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi;— autorizza l’esercizio dei servizi e delle attività indicati nell’art. 18, comma 3, Tuf,

da parte di intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 Tub;— pronuncia la decadenza dall’autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato

lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di 1 anno dal rilascio dall’autorizzazione oppure vi rinunci espressamente.

Infine, sebbene non espressamente incluso tra le condizioni per ricevere l’autorizza-zione, l’effettivo esercizio dei servizi e attività d’investimento da parte della SIM è subordinato all’adesione a un sistema d’indennizzo a tutela degli investitori (art. 59 Tuf) tra quelli riconosciuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le autorità di vigilanza.

B) Domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazioneIl Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, nella Parte III, disciplina il procedimento di autorizzazione all’esercizio e alle attività di investimento delle SIM. L’art. 7 detta le regole riguardanti la domanda e l’estensione dell’autorizzazione, indi-cando il destinatario (Consob), la documentazione da allegare e le circostanze esimenti. La Consob, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizza-zione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione indicate agli artt. 19, co. 1 e 2, e 59, co. 1, Tuf e, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di 120 giorni.

C) Decadenza dall’autorizzazioneLe SIM che intendono rinunciare all’autorizzazione all’esercizio di uno o più servizi o attività di investimento devono presentare apposita istanza di decadenza alla Con-sob, che, sentita la Banca d’Italia, delibera entro il termine massimo di 120 giorni. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. Le SIM iniziano a svolgere ogni singolo servizio o attività di investimento autoriz-zato entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell’autorizzazione medesima. Detto termine non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM; in tali casi, decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

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Le società d’intermediazione mobiliare (SIM) 145

D) Revoca dell’autorizzazioneAi sensi dell’art. 12 del Regolamento Intermediari (che richiama l’art. 20bis del Tuf), la Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle SIM quando:— l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di 6 mesi.

Il termine non decorre, o si interrompe, quando siano in corso o siano avviati ac-certamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi, il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti;

— l’autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare. Nel caso di specie, La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle banche è disposta dalla Bankitalia, sentita la Consob (art. 20bis, co. 4, Tuf);

— vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione.

3. Operatività transfrontaliera delle SIMIl regime giuridico che regola l’operatività delle SIM nazionali prevede una procedura di accesso al mercato differenziata:— sotto il profilo territoriale, secondo che la SIM intenda operare sul mercato interno, sul

mercato comunitario o su quello di Paesi non appartenenti all’Unione Europea (UE);— sotto il profilo delle attività svolte, secondo che esse siano classificate o meno, tra

i servizi ammessi al mutuo riconoscimento;— sotto il profilo delle modalità di esercizio delle attività, secondo che la SIM operi

con o senza apertura di succursali.Ai sensi dell’art. 26 Tuf, le Sim possono operare:— in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali previa autorizzazione

della Consob sentita la Banca d’Italia;— in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autoriz-

zazione della Consob sentita la Banca d’Italia.Sentita la Consob, la Banca d’Italia stabilisce con regolamento:— le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione

all’autorità competente dello Stato membro ospitante, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM interessata;

— le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.

La liberalizzazione, che attiene esclusivamente all’operatività in Stati membri della UE, si fonda sull’individuazione di una serie di servizi, la cui disciplina nazionale è reciprocamente riconosciuta dagli Stati UE.

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Capitolo 9146

Tali servizi sono classificati come «attività ammesse al mutuo riconoscimento» e corrispondono ai servizi di investimento e ai servizi accessori elencati negli allegati A e C del TUF.L’art. 1 TUB individua tra le attività ammesse al mutuo riconoscimento le seguenti:— raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;— operazioni di prestito;— locazione di cassette di sicurezza;— leasing finanziario.Non vi rientra il leasing operativo.Per lo svolgimento da parte della SIM con sede legale e direzione generale in Italia di tali servizi in uno qualsiasi degli Stati UE è sufficiente che la SIM sia abilitata dalle autorità di vigilanza italiane (principio della licenza unica) le quali resteranno altresì competenti a vigilare sull’attività all’estero della SIM (principio dell’home country control).Le condizioni e le regole per lo svolgimento delle attività sono tuttavia quelle definite dallo Stato in cui tale attività viene effettivamente svolta.Come detto, la liberalizzazione dell’accesso al mercato vige solo con riferimento agli Stati UE e sempreché si tratti di svolgere attività ammesse al mutuo riconoscimento.Di conseguenza, in caso di prestazione in uno Stato UE di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento e nel caso di operatività in Stati non appartenenti alla UE vigono regole più rigide, dovendosi ottenere una apposita autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia.

4. Esponenti aziendali e partecipanti al capitaleGli artt. 14-17 Tuf dettano le disposizioni in materia di assetti proprietari delle SIM finalizzate a garantire l’affidabilità dei soggetti che partecipano al capitale della SIM e a consentire alle autorità di vigilanza di controllare che eventuali trasformazioni della compagine aziendale non incidano sulla sana e prudente gestione dell’ente.

5. La vigilanza sulla SIML’art. 5 del Tuf sancisce che la vigilanza sulle attività delle imprese di investimento ha per obiettivi:— la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;— la tutela degli investitori;— la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;— la competitività del sistema finanziario;— l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.Per il perseguimento di tali obiettivi, la Banca d’Italia è competente per quanto riguar-da il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione

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Le società d’intermediazione mobiliare (SIM) 147

degli intermediari, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.Il Tuf ha individuato le seguenti tipologie di vigilanza, da parte di Banca d’Italia e Consob:— vigilanza regolamentare;— vigilanza informativa;— vigilanza ispettiva.

A) La negoziazione algoritmicaL’art. 67ter Tuf recepisce la disciplina – innovativa – MiFID II sui soggetti che svol-gono negoziazione algoritmica su mercati regolamentati, MTF e OTF. In particolare, le SIM o le banche italiane che fanno uso di tali sistemi, oltre ad informarne la Consob (la Banca d’Italia in caso di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato ovvero altra autorità competente di Stato estero ospitante):— devono assicurare la resilienza e la capacità dei propri sistemi algoritmici e

impediscono che gli stessi inviino ordini errati e arrechino pregiudizio al regolare andamento delle negoziazioni;

— sono tenute a effettuare controlli efficaci per garantire che tali sistemi non possano utilizzati per finalità contrarie alle norme applicabili sugli abusi di mercato (Reg. 596/2014/CE);

— devono assicurare il buon funzionamento dei sistemi, anche in relazione ad even-tuali disfunzioni.

Alla Consob spetta l’attività vigilanza (il cui contenuto è dettagliato dal comma 3) su questo tipo di attività. Restano ferme le competenze della Banca d’Italia in relazione alla vigilanza prudenziale. Inoltre (comma 4), la Consob informa la Banca d’Italia in merito a tale attività quando la negoziazione algoritmica si riferisce a sedi di negozia-zione all’ingrosso di titoli di Stato. Peraltro, le stesse informazioni, se richieste, sono fornite dalla Consob ad autorità di altro Stato membro quando una SIM o una banca italiane svolgono negoziazione algoritmica in quello Stato (comma 7).Ai sensi del comma 5, le SIM e le banche italiane autorizzano l’accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione solo quando sia verificata l’efficacia dei controlli dei sistemi e del rischio. Il comma 6 demanda a un regolamento Consob, sentita la Banca d’Italia, la disciplina di dettaglio sulla negoziazione algoritmica, fissando gli specifici requisiti di registrazione per chi esegue negoziazione algoritmica, le disposizioni sull’accesso elettronico, gli obblighi posti in capo alle SIM e alle banche italiane che perseguono strategie di market maker tramite negoziazione algoritmica.Il comma 8 estende il campo di applicazione della disciplina a taluni soggetti non abili-tati ma ammessi alle sedi di negoziazione: anche in questo caso si demanda la disciplina di dettaglio a regolamento della Consob. Il comma 9 dispone in ordine ai soggetti che agiscono quali partecipanti alle controparti centrali per conto di propri clienti.

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Capitolo 9148

6. Provvedimenti ingiuntivi e crisi

A) Provvedimenti ingiuntiviCon l’approvazione del D.Lgs. n. 129/2017 si è provveduto alla ricollocazione del Titolo IV del Capo I del Tuf, relativo alla disciplina dei provvedimenti ingiuntivi, nel Titolo I, Capo I – che accoglie le disposizioni concernenti i poteri di intervento – con i nuovi articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies, che riproducono integralmente le disposizioni in precedenza contenute rispettivamente negli artt. da 51 a 55 del Tuf.La non osservanza da parte della SIM della diligenza professionale e degli obblighi sanciti dalla legge viene punita con sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni penali secondo la gravità dell’illecito commesso.Indipendentemente dall’applicazione di tali sanzioni, può comunque essere necessario intervenire per porre tempestivamente fine alle irregolarità di condotta allo scopo di non pregiudicare ulteriormente lo stato della SIM e gli interessi dei clienti.A tal scopo il Tuf, analogamente a quanto previsto per le banche dal Tulb, riconosce alle autorità di vigilanza la facoltà di disporre nei confronti della SIM provvedimenti di natura cautelare.Ai sensi del nuovo art. 7-ter del Tuf, in caso di violazione da parte di SIM, di imprese di paesi terzi e di società di gestione del risparmio, di SICAV, di SICAF, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.L’autorità di vigilanza che procede, sentita l’altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni. La stessa può, inoltre, imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’ intermediario, quando:— le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di

carattere generale della vigilanza;— nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitoriQuale ulteriore provvedimento cautelare, il Presidente della Consob può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospen-sione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie (art. 7sexies Tuf).Il commissario dura in carica per un periodo massimo di 60 giorni e nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.

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Le società d’intermediazione mobiliare (SIM) 149

Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d’Italia.

B) Disciplina della crisiAi sensi dell’art. 56 Tuf, come modificato dal D.Lgs. 11 novembre 2015, n. 181, la Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzio-ne di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV e delle SICAF quando:— risultino gravi irregolarità nell’amministrazione della SIM o gravi violazioni delle

norme che ne regolano l’attività;— siano previste gravi perdite patrimoniali;— lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi,

dall’assemblea straordinaria o dal commissario eventualmente già nominato.L’amministrazione straordinaria può concludersi con il risanamento della SIM oppure con la constatazione dell’irreversibilità dello stato di crisi.Nel primo caso, i commissari devono promuovere la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e di controllo, convocando l’assemblea della SIM. Nel secondo caso si procede alla liquidazione coatta della SIM, procedura che ha finalità di estinguere i rapporti debitori della SIM e, al contempo, salvaguardare gli interessi degli investitori.La liquidazione coatta amministrativa esclude, inoltre, la sottoposizione della SIM al fallimento.A norma dell’art. 57 Tuf, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV e delle SICAF, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite siano di eccezionale gravità. La liquidazione coatta può essere disposta su istanza motivata degli organi ammi-nistrativi, dell’assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell’art. 7quinquies Tuf, dei commissari straordinari o dei liquidatori.I commissari, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d’Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, dei titolari dei diritti, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

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Capitolo 9150

LE SIM IN SINTESIAttività • tutti i servizi d’investimento

• tutti i servizi accessori• attività connesse e strumentali

Requisiti • rientra nella categoria delle «imprese d’investimento»• forma di S.p.A. e denominazione sociale che comprenda la sigla SIM• sede legale e direzione generale in Italia• capitale sociale minimo ( 120.000, 385.000 o 1 milione di euro,

secondo l’attività esercitata)• programma di attività + relazione su struttura organizzativa• requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità di soci e esponenti

aziendali• adeguata struttura del gruppo di cui fa parte• adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori

Operativitàtrasfrontaliera

• in Stati dell’UE:— apertura prima succursale → comunicazione preventiva alla Banca

d’Italia— libera prestazione di servizi → comunicazione preventiva alla Banca

d’Italia• in Paesi terzi:

— apertura prima succursale → autorizzazione della Banca d’Italia— libera prestazione di servizi → autorizzazione della Banca d’Italia

Autorizzazione l’autorizzazione alla prestazione del servizio/i è rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia

Inizio attività entro 12 mesi dalla data dell’autorizzazione, a pena di decadenza dichiarata dalla Consob, sentita dalla Banca d’Italia

Decadenza è dichiarata dalla Consob nei confronti delle SIM che sospendono la presta-zione di un servizio per più di 6 mesi

Iscrizione AlboImprese d’investimento

è effettuata dalla Consob

Vigilanza • Consob → vigila sullo svolgimento dei servizi di investimento• Banca d’Italia → effettua prescrizioni e vigila sull’adeguatezza patrimo-

niale e il contenimento del rischio• Banca d’Italia e Consob hanno il potere di:

— convocare amministratori, sindaci e dirigenti della SIM— ordinare ad amministratori e sindaci di convocare l’assemblea— richiedere informazioni— effettuare ispezioni— essere informati, da amministratori, sindaci e società di revisione, di

eventuali irregolarità riscontrate nell’esercizio delle loro funzioniProvvedimentiingiuntivi e crisi

• provvedimenti cautelari— ordine di cessare le attività irregolari— divieto di compiere nuove operazioni— sospensione degli organi amministrativi della SIM— gestione commissariale

• gravi irregolarità— amministrazione straordinaria— liquidazione coatta amministrativa della SIM (no fallimento) →revoca

dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento