slides complete riforma del lavoro 11 luglio

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LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro Direttore: Pierantonio Poy Corso Venezia, 47 – 20121 Milano Tel. 027750314 – Fax 027750488 [email protected] www.unione.milano.it Guida operativa per le imprese associate

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Page 1: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL

MERCATO DEL LAVORO

Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro Direttore: Pierantonio Poy

Corso Venezia, 47 – 20121 Milano Tel. 027750314 – Fax 027750488

[email protected] www.unione.milano.it

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Page 2: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL

MERCATO DEL LAVORO

Coordinatore:

Paolo Pagaria

Le slides sono a cura di:

Maria Cristina Allocca

Michele Ceppinati

Maurizio Forbice

Katia Goldoni

Federica Menga

Piero Perdomi

Alessandra Setti

Servizio di Assistenza al Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale

Servizio Welfare

Coordinatore:

Gianbattista Guzzetti

Le slides sono a cura di: Maria Di Fazio Elisabetta Giandonati

LUGLIO 2012

Page 3: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI ● contratto a tempo determinato pag. 6 ● contratto di inserimento pag. 12 ● apprendistato pag. 13 ● lavoro a tempo parziale pag. 15 ● lavoro intermittente pag. 16 ● tirocini formativi e di orientamento pag. 17

2. I CONTRATTI ATIPICI ● contratto a progetto pag. 20 ● partite IVA pag. 23 ● associazione in partecipazione pag. 26 ● lavoro occasionale accessorio pag. 28

3. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE pag. 31

4. LE DIMISSIONI pag. 48

5. I LICENZIAMENTI COLLETTIVI pag. 54

6. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ● ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego pag. 64

● Mini - ASPI pag. 70 ● fondi di solidarietà bilaterale pag. 85

7. LE POLITICHE ATTIVE E I SERVIZI PER L’IMPIEGO ● livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego pag. 90 ● sistema informativo ASPI pag. 93 ● offerta di lavoro congrua pag. 95

8. ALTRE NORME DI RIFORMA DEL LAVORO ● interventi in favore dei lavoratori anziani pag. 97 ● incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne) pag. 99 ● principi generali degli incentivi alle assunzioni pag. 101 ● sostegno alla genitorialità pag. 103 ● diritto al lavoro dei disabili pag. 104 ● disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello pag. 106 ● contrasto del lavoro irregolare degli immigrati pag. 107 ● responsabilità solidale negli appalti pag. 108

I N D I C E

Page 4: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Per ricevere le Guide operative per le imprese associate, inviare una e-mail con i dati identificativi dell’azienda a:

[email protected]

Page 5: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

1. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI ● contratto a tempo determinato ● contratto di inserimento ● apprendistato ● lavoro a tempo parziale ● lavoro intermittente ● tirocini formativi e di orientamento

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Page 6: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13

primo contratto a tempo determinato concluso tra datore di lavoro e lavoratore

non è richiesto il requisito delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere prorogata;

i CCNL o, in caso di delega i contratti di secondo livello, potranno prevedere l’esclusione della necessità delle ragioni, nell’ambito di determinati processi organizzativi (start up, lancio prodotto/servizio innovativo, cambiamenti tecnologici ecc.), nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva;

le nuove regole valgono anche per i contratti di somministrazione a tempo determinato;

le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo continueranno a sussistere per l’instaurazione di ulteriori contratti a termine successivi al primo o qualora non si ricorra a questa nuova disposizione.

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Page 7: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Contratti tempo determinato inferiori a 6 mesi

Contratti tempo determinato superiori a 6 mesi

Limite di superamento oltre la scadenza

del contratto (periodo di tolleranza)

30 giorni (in precedenza 20 gg.)

50 giorni (in precedenza 30 gg.)

Limite di intervallo in caso di riassunzione a tempo determinato

60 giorni (in precedenza 10 gg.)

90 giorni (in precedenza 20 gg.)

Limite di intervallo in caso di riassunzione a tempo determinato motivati da

particolari processi produttivi

fino a 20 giorni secondo le previsioni dei CCNL

fino a 30 giorni secondo le previsioni dei CCNL

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13

Nuovi limiti temporali per evitare la trasformazione a tempo indeterminato

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Page 8: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Entro la scadenza del termine preventivato, vi è l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente la prosecuzione del rapporto durante il periodo di tolleranza, indicando la durata della prosecuzione.

I contratti a termine svolti per mansioni equivalenti, prorogati e/o rinnovati non

possono superare complessivamente i 36 mesi, considerando anche i contratti di somministrazione svolti tra i medesimi soggetti.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13

Adempimenti e regole

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Page 9: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Impugnazione (anche extragiudiziale)

entro 120 giorni (decorrenti dalla data di

cessazione)

Successivo ricorso giudiziale o comunicazione alla controparte di

richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato

entro 180 giorni (decorrenti dalla precedente

impugnazione)

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1, commi da 9 a 13

Impugnazioni: nuovi termini per le cessazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013

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Page 10: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 2, commi 28 e 29

CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA DALL’1/1/2013

1,40% (della retribuzione imponibile a fini previdenziali)

ECCEZIONI Il contributo non deve essere versato nei seguenti casi:

Lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Lavoratori a termine per lo svolgimento di attività stagionali (DPR n. 1525/63).

Apprendisti.

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Page 11: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

è prevista la restituzione del contributo addizionale versato, per un massimo di sei mensilità, successivamente al decorso del periodo di prova.

la restituzione del contributo addizionale avviene detraendo dalle mensilità spettanti (max 6 mesi) un numero di mensilità pari al periodo di interruzione della prestazione lavorativa.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 2, comma 30

CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDA

In caso di trasformazione in contratto a tempo

indeterminato

del contratto a termine

In caso di riassunzione

con contratto a tempo indeterminato del lavoratore

(entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine)

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Page 12: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Soppressione dei contratti di inserimento attraverso l’abrogazione degli articoli dal 54 al 59 del decreto legislativo n. 276/2003 che, attualmente ne dettano la disciplina.

La disciplina previgente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.

CONTRATTI DI INSERIMENTO Art. 1, commi 14 e 15

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Page 13: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Durata minima: non inferiore a 6 mesi;

Preavviso: durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;

Somministrazione: è esclusa la possibilità di assumere apprendisti in somministrazione a tempo determinato.

APPRENDISTATO Art. 1, commi da 16 a 19

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Page 14: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

E’ tuttavia consentita l’ulteriore assunzione di 1 apprendista in caso di mancato rispetto

delle percentuali di conferma o in caso di totale mancata conferma.

N.B.: Continua a trovare applicazione la norma contrattuale del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, relativa alla conferma dell’80% degli apprendisti nel biennio.

Aziende fino a 9 dipendenti

Aziende con più di 9 dipendenti

Aziende con meno di 3 dipendenti

Numero apprendisti assumibili dal 1° gennaio 2013

1 apprendista ogni 1 addetto qualificato

3 apprendisti ogni 2 addetti qualificati

Fino a un massimo di 3 apprendisti

(non si applica all’artigianato)

APPRENDISTATO Art. 1, commi da 16 a 19

PROPORZIONE NUMERICA

Aziende con più di 9 dipendenti

Percentuale di conferma 30% nei 36 mesi precedenti

la nuova assunzione

Percentuale di conferma decorrente dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge

50% nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione

PERCENTUALE DI CONFERMA PER EFFETTUARE NUOVE ASSUNZIONI

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Page 15: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

I contratti collettivi dovranno stabilire modalità che consentano al lavoratore a tempo parziale di richiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche;

È riconosciuta la facoltà di revoca del consenso alle clausole flessibili ed elastiche ai:

• lavoratori studenti;

• lavoratori affetti o che assistano soggetti affetti da patologie oncologiche o che assistono titolari di permessi ex legge 104/92;

• lavoratori con figlio convivente di età non superiore tredici anni;

• lavoratori con figlio convivente portatore di handicap.

LAVORO A TEMPO PARZIALE Art. 1, comma 20

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Page 16: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LAVORO INTERMITTENTE Art.1, commi 21 e 22

c.d. LAVORO A CHIAMATA

Vengono modificati i limiti di età per i soggetti per i quali può essere in ogni caso stipulato il contratto: soggetti con meno di 24 anni di età da concludersi entro il 25esimo anno, ovvero lavoratori con più di 55 anni di età;

Obbligo di comunicazione amministrativa preventiva alla DTL con modalità semplificate (sms, fax o posta elettronica) a ogni chiamata del lavoratore o per cicli lavorativi di durata inferiore a 30 giorni. Sanzione da 400 a 2.400 euro in relazione all’omessa comunicazione per ogni lavoratore;

Abrogata la previsione di corrispondere l’indennità di disponibilità al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata per i periodi di fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali e altri periodi previsti dal CCNL;

I contratti in corso, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre i loro effetti decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

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Page 17: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle legge verrà concluso un accordo Stato/Regioni per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi di orientamento.

Gli interventi saranno mirati:

• alla revisione della disciplina;

• a contrastare l’uso distorto anche attraverso l’individuazione di modalità di svolgimento della prestazione;

• ad individuare elementi qualificanti del tirocinio;

• a stabilire una congrua indennità anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione di una congrua indennità comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

TIROCINI FORMATIVI Art. 1, commi da 34 a 36

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Page 18: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.

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Page 19: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

2. CONTRATTI ATIPICI ● contratto a progetto ● partite IVA ● associazione in partecipazione ● lavoro occasionale accessorio

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Page 20: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici.

Eliminato il riferimento alla fase e al programma.

Il progetto deve: essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale.

Non può: a) consistere in una mera riproposizione dell’attività tipica del committente; b) comportare lo svolgimento di compiti meramente ripetitivi o esecutivi

(anche individuabili dai contratti collettivi).

CONTRATTO A PROGETTO Art. 1, commi da 23 a 25

FATTISPECIE

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Page 21: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

CONTRATTO A PROGETTO Art. 1, commi da 23 a 25

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FORMA nel contratto deve essere descritto il progetto ed individuato il

risultato.

CORRISPETTIVO non può essere inferiore ai minimi stabiliti da eventuali contratti

collettivi specifici; in mancanza, si fa riferimento ai contratti collettivi dei lavoratori

dipendenti.

Page 22: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

CONTRATTO A PROGETTO Art. 1, commi da 23 a 25

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RISOLUZIONE è consentita la risoluzione del rapporto prima del termine soltanto: a) per giusta causa; b) per sopravvenuta inidoneità del collaboratore; c) ad nutum (ovvero senza motivazione). Tale facoltà deve essere prevista nel

contratto ed è esercitabile solo dal collaboratore.

PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE qualora il collaboratore esegua la prestazione con modalità analoghe a quelle

dei dipendenti del committente, salve le prestazioni di elevata professionalità (anche individuabili dai contratti collettivi).

APPLICAZIONE contratti di collaborazione stipulati dal 18 luglio 2012.

MANCANZA DEL PROGETTO L’impossibilità di individuare uno specifico progetto determina la costituzione di un

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Page 23: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

I rapporti di lavoro instaurati con titolari di partita IVA si considerano, fino a prova contraria, collaborazioni coordinate e continuative qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) durata della collaborazione superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare; b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione è superiore all’80% dei

corrispettivi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno solare; c) il lavoratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi

del committente.

PARTITE IVA Art. 1, comma 26

PRESUNZIONE DI PARASUBORDINAZIONE

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Page 24: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

PARTITE IVA Art. 1, comma 26

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ECCEZIONI la presunzione non opera in presenza delle seguenti circostanze: a) la prestazione lavorativa è connotata da competenze teoriche elevate, acquisite

tramite significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze rilevanti;

b) il collaboratore possiede un reddito da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte l’importo del minimale contributivo della Gestione speciale artigiani e commercianti (per l’anno 2012 il limite di reddito è pari a € 18.662,5).

La presunzione non opera, altresì, quando la prestazione lavorativa è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione ad ordini, registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, raccolti in apposito decreto da emanare.

Page 25: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

PARTITE IVA Art. 1, comma 26

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CONSEGUENZE Dove opera la presunzione, il rapporto di lavoro autonomo con il titolare di

partita IVA si considera come collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della relativa disciplina;

Conseguentemente, qualora non sia possibile individuare un progetto specifico si determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato fin dall’origine.

APPLICAZIONE Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati a decorrere dal 18

luglio 2012. Per quelli in corso a tale data, le nuove norme si applicano a decorrere dal 18 luglio 2013.

Page 26: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art. 1, commi da 28 a 31

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FATTISPECIE Nel contratto di associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e

seguenti del cod. civ., qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, salvo che tra associato e associante non sussista un rapporto di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

CONSEGUENZE Il superamento del limite di 3 associati con apporto di prestazione

lavorativa trasforma il rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Page 27: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art. 1, commi da 28 a 31

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PRESUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO il rapporto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione

lavorativa si presume, salvo prova contraria, di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora ricorrano le seguenti circostanze: a) il rapporto si è instaurato o è stato attuato senza che vi sia stata effettiva

partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare; b) non vi sia stata consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 del cod. civ.; c) la prestazione dell’associato non sia connotata da competenze teoriche

elevate, acquisite tramite significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze rilevanti.

APPLICAZIONE Per tutti i contratti (compresi quelli attualmente in corso) a decorrere dal

18 luglio 2012, ad eccezione di quelli certificati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 che mantengono efficacia fino alla loro cessazione.

Page 28: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER)

art. 1, commi 32 e 33

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FATTISPECIE Attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno

luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.000 (annualmente rivalutabili) nel corso dell’anno solare.

Scompare ogni riferimento a requisiti soggettivi (es. studenti infra venticinquenni ecc.) o a tipologie di prestazione (es. pulizia e manutenzione di edifici ecc.).

ECCEZIONI Fermo restando il limite complessivo di € 5.000 annui, nei confronti dei

committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative accessorie possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a € 2.000 annui (anche questi rivalutabili annualmente).

Page 29: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER)

Art. 1, commi 32 e 33

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CORRISPETTIVO E CONTRIBUTI I buoni lavoro (voucher) saranno: a) orari; b) numerati progressivamente; c) datati.

L’aliquota contributiva previdenziale varierà in funzione delle modifiche dell’aliquota di versamento nella gestione separata Inps.

APPLICAZIONE Voucher richiesti a decorrere dal 18 luglio 2012. Per quelli richiesti prima valgono le vecchie disposizioni, comunque non oltre il 31 maggio 2013.

Page 30: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI ATIPICI

Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.

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Page 31: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

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3. IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Page 32: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

PRINCIPI GENERALI

La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. (La disposizione previgente prevedeva che il datore di lavoro fosse tenuto a comunicare i motivi solo previa richiesta del lavoratore).

Il termine per impugnare il licenziamento è sempre di 60 giorni, ma il termine per depositare il ricorso in sede giudiziale o comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione si riduce a 180 giorni (il Collegato Lavoro prevedeva 270 gg).

L’efficacia del licenziamento è sospesa in caso di maternità, paternità e infortunio sul lavoro.

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Page 33: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

DA SAPERE … Cosa si intende per giustificato motivo oggettivo – G.M.O.?

(c.d. licenziamento per motivi economici)

La nozione di GMO si rinviene nell’art. 3 della legge n. 604/1966, il quale dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza in tali casi spetta al datore di lavoro l’onere di provare il nesso di causalità tra il licenziamento e la riorganizzazione del lavoro.

Il giudice può valutare l’effettiva sussistenza di tale nesso, ma non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali che portano al licenziamento.

Sempre la giurisprudenza ha individuato alcune fattispecie:

• cessazione dell’attività produttiva e liquidazione dell’azienda;

• fallimento;

• soppressione del posto di lavoro;

• riorganizzazione per maggiore economicità della gestione;

• fine lavori o fase lavorativa …..

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Page 34: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.

Art. 1, comma 40

PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI

Il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, deve effettuare una specifica comunicazione:

• alla DTL del luogo ove il lavoratore presta la sua opera;

• al lavoratore presso il domicilio indicato nel contratto

ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.

La comunicazione deve contenere l’intenzione di procedere al licenziamento per G.M.O. ed i motivi del licenziamento, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

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Page 35: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.

Art. 1, comma 40

PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI

Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro la DTL deve convocare le parti.

Le parti si possono fare assistere da un rappresentante di Unione Confcommercio MI-LO-MB, da un sindacalista ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro.

La procedura si conclude entro 20 giorni (il termine viene sospeso max di 15 giorni nel caso di impedimento del lavoratore) dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti decidano di non proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

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Page 36: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.

Art. 1, comma 40

PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI

Durante la procedura le parti esaminano eventuali soluzioni alternative al recesso.

Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di sostegno al reddito (ASPI) e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di somministrazione per il lavoro (APL) per il ricollocamento.

Se fallisce il tentativo di conciliazione ed in ogni caso qualora la DTL non proceda alla convocazione delle parti entro il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore, con decorrenza dal giorno della comunicazione alla DTL.

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Page 37: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.

PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI

Il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione alla DTL del luogo ove lavora il dipendente, inviata per conoscenza anche allo stesso lavoratore.

La DTL deve convocare il datore di lavoro ed il lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta e l’incontro si svolge innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione.

La comunicazione deve contenere l’intenzione di procedere al licenziamento per GMO con indicati i motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.

Se il tentativo di conciliazione fallisce o la DTL non convoca le parti entro 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale si applicano le disposizioni in materia di ASpI e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad una Agenzia di somministrazione.

In caso di successivo giudizio di licenziamento, il complessivo comportamento delle parti sarà valutato dal giudice.

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Page 38: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O.

PER AZIENDE + 15 DIPENDENTI esempio:

18 giugno 2012

25 giugno 2012

15 luglio 2012

La DTL riceve per raccomandata A.R. la richiesta del datore di lavoro con la quale si dichiara l’intenzione

di licenziare per GMO.

Termine ultimo entro il quale la DTL provvede a fissare la convocazione delle parti davanti alla Commissione di conciliazione.

Termine massimo entro il quale la procedura di conciliazione deve concludersi. Dal giorno successivo è possibile procedere all’invio della lettera di licenziamento.

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Page 39: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LE CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

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Page 40: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Art. 1, comma 42

AZIENDE + 15 DIPENDENTI

LICENZIAMENTO INTIMATO:

•PER MOTIVO ECONOMICO

Il Giudice accerta la “manifesta insussistenza” del “fatto posto a base del licenziamento per G.M.O..

Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è prevista un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative. In ogni caso l’indennità risarcitoria non potrà superare le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali). Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

Il Giudice accerta la “non manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per G.M.O.

Il lavoratore ha diritto ad un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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Page 41: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO O IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2110,

2° COMMA DEL C.C. Art. 1, comma 42

AZIENDE + 15 DIPENDENTI

LICENZIAMENTO INTIMATO:

PER INIDONEITÀ PSICHICA O FISICA DEL LAVORATORE

LICENZIAMENTO INTIMATO:

DURANTE IL PERIODO DI COMPORTO IN VIOLAZIONE DEL 2° C., ART. 2110, C.C. (MALATTIA E INFORTUNIO)

Il Giudice accerta la non inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero se il licenziamento è stato intimato durante il periodo di comporto.

Il Giudice oltre alla reintegra, condanna il datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative. In ogni caso l’indennità risarcitoria non potrà superare le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali). Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

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Page 42: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

O PER GIUSTA CAUSA) Art. 1, comma 42

AZIENDE CON + 15 DIPENDENTI

INSUSSISTENZA DEI FATTI CONTESTATI

O

PUNIBILE CON UNA SANZIONE

DIVERSA PREVISTA DAL CCNL

Il Giudice se accerta la mancanza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, per l’insussistenza dei fatti contestati ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa

Il Giudice oltre alla reintegra condanna il datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per altre attività lavorative. In ogni caso l’indennità risarcitoria non potrà superare le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali ). Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

IN TUTTI GLI

ALTRI CASI

Il Giudice se accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa dichiara risolto il rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto ad un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 42

Page 43: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTO NULLO Art. 1, comma 42

SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.)

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

Il Giudice con sentenza dichiara la nullità del licenziamento ed ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Tale norma vale anche per i dirigenti.

Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia. La misura del risarcimento è commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra. Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

LICENZIAMENTO IN CONCOMITANZA DI

MATRIMONIO

LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA

DELLA MATERNITA’

LICENZIAMENTO DETERMINATO DA UN

MOTIVO ILLECITO

EX ART. 1345 C.C.

43

Page 44: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTO INEFFICACE SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE (+ / – DI 15 DIP.)

LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE DEL REQUISITO

DELLA FORMA SCRITTA

(LICENZIAMENTO ORALE)

In questi casi il Giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento di cui è stata accertata la nullità. La misura del risarcimento è commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra.

Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DEL PREVENTIVO TENTATIVO

OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE (ART. 7 LEGGE N.604/1966) Se il licenziamento è

legittimo, il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE

(ART. 7 STATUTO LAVORATORI)

VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA

44

Page 45: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

TERMINI PER LA RICHIESTA DEL LAVORATORE DELL’INDENNITA’ PARI A 15 MENSILITA’ IN LUOGO

DELLA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO Art. 1, comma 42

45

A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità in sostituzione della reintegra.

La richiesta da parte del lavoratore dell’indennità in sostituzione della reintegrazione del posto di lavoro determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione.

Page 46: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

REVOCA DEL LICENZIAMENTO Art. 1, comma 42

46

Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione.

Se il datore di lavoro revoca il licenziamento il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

Page 47: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.

Per quanto riguarda il nuovo termine di 180 giorni entro il quale depositare il ricorso in sede giudiziale o comunicare alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione, si applica ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012).

47

Page 48: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

4. LE DIMISSIONI

48

Page 49: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI

Art. 4, comma 16

Durante la gravidanza della lavoratrice;

durante i primi tre anni di vita del bambino (lavoratrice/lavoratore);

nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (lavoratrice/lavoratore);

nei primi tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (lavoratrice/lavoratore).

MATERNITA’ – PATERNITA’

Convalida da parte del Servizio Ispettivo della

DTL delle dimissioni

e della risoluzione

consensuale

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Page 50: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI Art. 4, comma da 17 a 20

convalida c/o: 1. Direzione Territoriale del Lavoro – DTL; 2. Centro per l’Impiego; 3. Sedi individuate dai CCNL. In alternativa l’efficacia è sospensivamente condizionata alla: • sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione.

In assenza della convalida o della sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto si intende risolto se il lavoratore/trice non aderisce, entro 7 giorni dalla ricezione, all’invito del datore di lavoro di mettere in atto una delle modalità sopra descritte.

L’invito si considera validamente effettuato quando è recapitato al domicilio della lavoratrice o del lavoratore.

Per TUTTE LE ALTRE IPOTESI di dimissioni o

risoluzioni consensuali :

50

Page 51: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

REVOCA DELLE DIMISSIONI Art. 4, commi 21 e 22

Facoltà di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, esercitabile dalla lavoratrice o dal lavoratore entro i sette giorni dall’invito a confermare il recesso. Tale periodo può sovrapporsi al preavviso.

La revoca può essere comunicata in forma scritta.

Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna normalmente a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

Durante il periodo intercorrente tra il recesso e la revoca non matura alcun diritto retributivo.

Con la revoca del recesso cessano gli effetti di ogni eventuale pattuizione.

Se il datore di lavoro, in mancanza di convalida o sottoscrizione, non inoltra l’invito alla convalida entro 30gg dalla data delle dimissioni o della risoluzione, le dimissioni sono prive di effetto.

Facoltà di revoca delle dimissioni

o della risoluzione

consensuale:

51

Page 52: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

PROCEDURA

Dimissioni o

risoluzione

consensuale

Convalida o

sottoscrizione

DATORE DI LAVORO

Entro 30 gg invito alla convalida

LAVORATRICE/ LAVORATORE

Entro 7 gg

Mancato invito le dimissioni sono prive di effetto

Mancata convalida il rapporto si

intende risolto

PUO’ Revocare le dimissioni

per dimissioni in bianco abuso punito con sanzione amministrativa

da 5.000 a 30.000 euro Sanzioni

52

Page 53: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI DIMISSIONI

Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.

53

Page 54: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

54

5. I LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Page 55: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTO COLLETTIVO (riduzione o trasformazione di attività o di lavoro)

si caratterizza:

Dalle dimensioni dell’impresa: almeno 15 dipendenti

Dal numero dei licenziamenti previsti: almeno 5 dipendenti

Dall’arco temporale di riferimento dei licenziamenti:

120 giorni

Legge n. 223/1991, art. 24

DA SAPERE …

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Page 56: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Comunicazione preventiva del datore di lavoro a RSA/RSU e associazioni di categoria

Entro 7 giorni può essere richiesto l’esame congiunto

La procedura deve esaurirsi entro 45 giorni

Per la regione Lombardia: A.R.I.F.L.

In caso di mancato accordo le parti vengono convocate dalla Provincia o dalla Regione

La procedura deve terminare entro 30 giorni

Fase

sin

dac

ale

Fa

se a

mm

inis

trat

iva

Raggiunto l’accordo o esaurita la procedura, entro 7 giorni dall’intimazione del recesso al

singolo lavoratore occorre comunicare l’elenco dei lavoratori licenziati

Alle Province / Centri per l’Impiego

56

Page 57: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

COSA CAMBIA Art. 1, commi 44 e 45

(art. 4 della Legge n. 223/1991)

La Riforma interviene sulla procedura che il datore di lavoro deve seguire se intende effettuare licenziamenti collettivi, prevedendo che:

i vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali e alle rispettive associazioni di categoria, possono essere sanati ad ogni effetto di legge mediante l’accordo sindacale che viene stipulato nel corso della procedura di licenziamento collettivo;

il datore di lavoro deve, entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso ad ogni singolo lavoratore, comunicare per iscritto ai competenti uffici pubblici, nonché ai sindacati aziendali o in mancanza a quelli aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative l’elenco dei lavoratori licenziati (in precedenza le comunicazioni dovevano essere effettuate contestualmente alla comunicazione del recesso al singolo lavoratore).

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Page 58: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTI COLLETTIVI Art. 1, comma 46

intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo

LICENZIAMENTO INTIMATO IN

VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA

(LICENZIAMENTO ORALE)

Il licenziamento è inefficace ed il Giudice ordina la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.

Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito. La misura del risarcimento è commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra e non può essere inferiore a 5 mensilità. Il datore di lavoro dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra.

Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

58

Page 59: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTI COLLETTIVI Art. 1, comma 46

intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo

LICENZIAMENTO INTIMATO IN

VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Se il licenziamento è legittimo, il Giudice

dichiara risolto il rapporto di lavoro, se

rispettati i criteri di scelta

Il lavoratore ha diritto ad una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

LICENZIAMENTO INTIMATO IN

VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI

LAVORATORI DA LICENZIARE

Il Giudice dispone la reintegra

Il lavoratore ha diritto alla reintegra, inoltre, è prevista un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative. In ogni caso l’indennità risarcitoria non potrà superare le 12 mensilità. (Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali). Il lavoratore in alternativa alla reintegra può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

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Page 60: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTI COLLETTIVI IMPUGNAZIONE

Art. 1, comma 46

(art. 6 della Legge n.604/1966)

Il licenziamento deve essere impugnato:

nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;

il ricorso deve essere depositato nei 180 giorni successivi (270 giorni fino all’entrata in vigore della legge).

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Page 61: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

La Riforma abroga tutta la precedente regolamentazione relativa all’indennità di mobilità legata al licenziamento collettivo, sostituendola con l’Assicurazione sociale per l’impiego – ASPI, con un regime transitorio per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2016 (si vedano le apposite slides).

61

Page 62: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Le norme entrano in vigore il 18 luglio 2012.

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Page 63: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

6. LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

63

• ASPI • Mini Aspi • Fondi di solidarietà bilaterale

Page 64: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

La proposta di riforma si articola su due pilastri:

Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), per i lavoratori che vengono licenziati;

Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fondi di solidarietà).

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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Page 65: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Indennità di mobilità;

Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;

Indennità di disoccupazione speciale edile.

ASPI Art. 2, commi da 1 a 3

La nuova “Assicurazione sociale per l’impiego” è destinata

a sostituire, a regime, i seguenti istituti oggi vigenti:

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Page 66: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI Art. 2, commi 4 e 5

Tutti i lavoratori dipendenti

privati inclusi:

apprendisti

soci lavoratori di cooperativa

2 anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione;

essere in stato di disoccupazione.

operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato

dipendenti cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale ad eccezione della risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione per licenziamento per G.M.O. (art. 7 della legge n. 604/1966).

Beneficiari e requisiti di accesso

Esclusioni

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Page 67: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI Calcolo dell’indennità

Art. 2, commi da 6 a 10

Retribuzione imponibile* x 4,33 = retribuzione mensile di riferimento (RMR) n. settimane di contribuzione

RMR pari o inferiore a euro 1.180,00 RMR superiore a 1.180,00

ASPI = 75% di RMR ASPI = 75% di 1.180,00 + 25% (RMR - 1.180,00)

Importo massimo ASPI 1.119,32 EURO

67

*La retribuzione imponibile è quella determinata ai fini previdenziali degli ultimi due anni,

comprensiva degli elementi continuativi e non e delle mensilità aggiuntive

Page 68: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI Misura dell’indennità

Art. 2, commi da 6 a 10

PERIODO

LIMITE DI RETRIBUZIONE

MISURA ASPI

PRIMI 6 MESI

Inferiore o pari 1.180 euro

75% RMR

PRIMI 6 MESI

Superiore a 1.180 euro

75% di 1.180,00 + 25% (RMR - 1.180,00)

DAL 7° AL 12° MESE

Riduzione del 15%

DAL 13° AL 18° MESE

Ulteriore riduzione del 15%

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Page 69: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI Durata a regime

Art. 2, comma 11

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione a nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dalla predetta data:

Lavoratori di età inferiore a 55 anni Massimo 12 mesi

Lavoratori di età pari o superiore a 55 anni Massimo 18 mesi

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Page 70: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Mini – ASPI Art. 2, commi da 20 a 25

Dal 1° gennaio 2013, in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, tutti i lavoratori dipendenti licenziati che: hanno almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi; sono disoccupati;

avranno diritto a una specifica indennità, di importo pari a quello dell’ASPI, denominata MINI-ASPI.

Alla MINI-ASPI si applicano le medesime disposizioni relative all’ASPI per quanto riguarda importo e modalità di calcolo, procedure per l’erogazione e la sospensione.

Il trattamento è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno.

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Page 71: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini ASPI Procedura

Art. 2, commi da 12 a 14

Il lavoratore deve presentare la domanda di indennizzo all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento.

L’indennità ASPI è dovuta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda all’Inps.

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Page 72: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini ASPI Sospensione Art. 2, commi da 15 a 18

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di 6 mesi (5gg nel caso di Mini ASPI). Qualora il periodo sia inferiore a 6 mesi, l’Aspi riprende a decorrere dal momento in cui è rimasta sospesa.

Nel caso di attività autonoma, con reddito inferiore a 4.800 euro, l’Inps ridurrà il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati tra la data di inizio attività e la data di fine dell’indennità o se antecedente la fine dell’anno.

In via sperimentale (per gli anni 2013, 2014 e 2015) il lavoratore può richiedere la liquidazione di tutta l’indennità (ad eccezione della Mini ASPI) per intraprendere un’attività di lavoro autonomo (occorre decreto ministeriale).

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Page 73: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini ASPI Casi di decadenza

Art. 2, commi 40 e 41

Perdita dello stato di disoccupazione;

Attività in forma autonoma in mancanza di comunicazione all’Inps;

Requisiti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata;

Acquisizione del diritto all’assegno di invalidità.

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Page 74: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento dal 1° gennaio 2013

Contributo ordinario

Contributo addizionale

Contributo di licenziamento

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Page 75: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento

Contributo ordinario (a carico azienda) Art. 2, commi da 26 a 39

1,31% (della retribuzione imponibile ai fini previdenziali)

Si applica a tutti i lavoratori (anche nei confronti dei quali si applicano le agevolazioni

che rimandano alla contribuzione prevista per gli apprendisti)

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Page 76: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento

Contributo addizionale (a carico azienda) Art. 2, commi 28 e 29

1,40%

(della retribuzione imponibile ai fini previdenziali)

ECCEZIONI Lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori assenti Lavoratori a termine per lo svolgimento di attività stagionali Apprendisti

Si applica ad ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato

(contratti a termine)

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Page 77: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini – ASPI Modalità di finanziamento

Contributo di licenziamento (a carico azienda) Art. 2, commi da 31 a 35

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni, il datore di lavoro deve versare un contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell’ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Fino al 31 dicembre 2016, il contributo non è dovuto per il lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza che sia stato raggiunto l’accordo sindacale il contributo di licenziamento è triplicato.

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Page 78: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ASPI & Mini – ASPI Fase transitoria - 1

Art. 2, commi 44 e 45

Ai casi di cessazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012 trovano applicazione le disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola

Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola

Età Durata importo

Pari o superiore a 50 anni 12 mesi

60% (primi 6 mesi)

50% (successivi 3 mesi)

40% (ultimi 3 mesi)

Inferiore a 50 anni 8 mesi 60% (primi 6 mesi)

50% (successivi 2 mesi)

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Page 79: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Ai nuovi eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 si applica la seguente disciplina:

ASPI

Anno Età Durata

2013 Pari o superiore a 50 anni 12 mesi

Inferiore a 50 anni 8 mesi

2014

Pari o superiore a 55 anni 14 mesi

Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni 12 mesi

Inferiore a 50 anni 8 mesi

2015

Pari o superiore a 55 anni 16 mesi

Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a 55 anni 12 mesi

Inferiore a 50 anni 10 mesi

ASPI & Mini – ASPI Fase transitoria - 2

Art. 2, commi 44 e 45

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Page 80: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

INDENNITA’ DI MOBILITÀ Fase transitoria – 3

Art. 2, comma 46

Indennità di mobilità

Età Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Centro nord

Fino a 39 anni 12 12 12 12

Da 40 a 49 anni 24 24 18 12

Da 50 anni 36 30 24 18

Mezzogiorno

Fino a 39 anni 24 18 12 12

Da 40 a 49 anni 36 30 24 18

Da 50 anni 48 42 36 24

Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità segue la seguente disciplina :

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Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità restano in vigore sino al 31.12.2016

Page 81: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

ABROGAZIONI (AL FINE DI MEGLIO COORDINARE LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI

AMMORTIZZATORI SOCIALI) Art. 2, commi da 69 a 73

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e

ridotti (a decorrere dal 1° gennaio 2013)

Cigs per aziende sottoposte a procedure concorsuali (a decorrere dal 1° gennaio 2016)

Contributo di ingresso alla mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)

Liste di mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)

Contributo mensile di mobilità pari allo 0,30% (aziende rientranti nel campo di applicazione Cigs) (a decorrere dal 1° gennaio 2017)

Assunzione agevolata di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (a decorrere dal 1° gennaio 2017)

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Page 82: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

APPLICAZIONE STRUTTURALE DELLA CIGS A PARTICOLARI SETTORI

(IMPRESE GIÀ INTERESSATE MEDIANTE NORME TRANSITORIE) Art. 3, comma 1

Imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti;

Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;

Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

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Page 83: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

PERIODO TRANSITORIO 2013-2016 Art. 2, commi da 64 a 67

Il Ministero del Lavoro può predisporre, perdurando lo stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale e mobilità.

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Page 84: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

SOPPRESSIONE DELLA CIGS NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 2, commi da 69 a 73

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppressa la CIGS nei casi di:

Fallimento;

Liquidazione coatta amministrativa;

Amministrazione straordinaria;

Omologazione del concordato preventivo;

Aziende sottoposte a sequestro confisca.

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Page 85: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DA SAPERE …

Campo di applicazione della CIG

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CIGO

CIGS

Cause Cause

Crisi temporanee di mercato;

Crisi aziendale (economica, settoriale o locale);

Ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;

Processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;

Eventi oggettivamente non evitabili (mancanza di scorte, interruzione dell’energia elettrica, sospensione dell’attività per ragioni sanitarie, terremoti, alluvioni, …)

Cessazione dell’attività;

Procedure concorsuali (non più a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Settori esclusi Settori esclusi

Aziende del terziario

Imprese commerciali fino a 50 dipendenti;

Imprese artigiane

Agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) fino a 50 dipendenti.

Page 86: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Art. 3, commi da 4 a 10, commi 14 e 19

1) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, allo scopo di assicurare un sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale devono stipulare accordi e/o contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI. La costituzione dei Fondi presso L’Inps (con apposito decreto) è obbligatoria per tutti i settori in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti.

2) Nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità si prevede la facoltà, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali.

3) Per i settori nei quali non verranno attivati, entro il 31 marzo 2013, i Fondi di solidarietà bilaterali si prevede l’istituzione (sempre con decreto) di un FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE PER L’INTEGRAZIONE SALARIALE. 86

Page 87: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Prestazioni

Art. 3, comma 20 e commi da 32 a 34

I Fondi hanno l’obbligo di assicurare un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Tipologie di prestazioni facoltative:

• prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASPI;

• assegni straordinari di sostegno al reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi cinque anni;

• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

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Page 88: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Contributi di finanziamento modello alternativo

Art. 3, commi da 14 a 15

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono entro il 18 gennaio 2013:

Adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali;

Prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione di personale o sospensione dell’attività lavorativa.

Per tali finalità gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

1) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%;

2) le tipologie di prestazione in funzione delle disponibilità del fondo solidarietà;

3) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione;

4) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale;

5) i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi.

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Page 89: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

7. LE POLITICHE ATTIVE E I SERVIZI PER L’IMPIEGO

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Page 90: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Colloquio di orientamento entro i 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;

azioni di orientamento collettive fra i 3 e i 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

formazione della durata complessiva non inferiore a 2 settimane tra i 6 e i 12 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza;

proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I SERVIZI PER L’IMPIEGO

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 181/2000 Art. 4, comma 33

OFFERTA MINIMA PER I BENEFICIARI DI

AMMORTIZZATORI SOCIALI A SEGUITO DI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

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Page 91: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a 2 settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato

OFFERTA MINIMA PER I BENEFICIARI DI

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE O DI ALTRE PRESTAZIONI IN

COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO CON SOSPENSIONE

DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA PER UN PERIODO

SUPERIORE AI 6 MESI

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Page 92: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 181/2000 Art. 4, comma 33

Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.

Art. 4, c. 1, lett. a): perdita dello stato di

disoccupazione

ABROGATO

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Page 93: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

SISTEMA INFORMATIVO ASPI MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI SERVIZI EROGATI

Art. 4, commi 34 e 36

Definizione di un sistema di premialità per i Servizi al Lavoro nella ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego.

Istituzione, entro il 30 giugno 2013 da parte dell’INPS, di una banca dati telematica, contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, a disposizione dei Centri per l’Impiego.

Obbligo per i Centri per l’Impiego di inserire nella banca dati le informazioni essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

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Page 94: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 4, commi 38 e 39

Domanda di indennità nell’ambito dell’ASPI

Adempimenti per il riconoscimento degli incentivi

La dichiarazione dell’interessato volta ad attestare l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa PUO’ essere resa dall’interessato all’INPS che la trasmette ai servizi competenti.

Si prevede che le Regioni e le Province mettano a disposizione dell’INPS le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione.

Procedura operativa entro il 30 giugno 2013

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Page 95: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

OFFERTA DI LAVORO CONGRUA Art. 4, commi da 40 a 44

Decadenza dai trattamenti di integrazione salariale straordinari (Aspi) per i lavoratori che rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero non lo frequentino con regolarità senza un giustificato motivo.

Decadenza dall’indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio per i lavoratori che:

La decadenza dai trattamenti si applica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore, o comunque che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

I Centri per l’Impiego devono comunicare, tempestivamente, all’Inps gli eventi sopra elencati, l’Istituto provvederà ad emettere provvedimento di decadenza e a recuperare le eventuali somme erogate indebitamente.

Rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo.

Non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.

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Page 96: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

8. ALTRE NORME DI RIFORMA DEL LAVORO

● interventi in favore dei lavoratori anziani ● incentivi alle assunzioni (lavoratori anziani e donne) ● principi generali degli incentivi alle assunzioni ● sostegno alla genitorialità ● diritto al lavoro dei disabili ● disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello ● interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati ● responsabilità solidale negli appalti

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Page 97: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI ANZIANI

Art. 4, commi 1 e 2

Le imprese che occupano mediamente + di 15 dipendenti possono:

in caso di eccedenza del personale;

tramite appositi accordi tra datore di lavoro e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale;

subordinatamente all’accettazione da parte dell’INPS;

incentivare all’esodo i lavoratori più anziani (in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata* entro i 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro).

Pensione di VECCHIAIA – anno 2012 20 anni di contribuzione minima

Pensione ANTICIPATA – anno 2012

66 anni di età per gli uomini 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini

62 anni di età per le donne 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne

*

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Page 98: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI ANZIANI

Art. 4, comma 3

Il datore di lavoro presenta apposita domanda all’INPS accompagnata da una fidejussione bancaria e, a seguito dell’accoglimento della domanda, versa:

una provvista per garantire al lavoratore una prestazione pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti;

la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Entrata in vigore: 18 luglio 2012.

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Page 99: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE

Art. 4, commi 8 e 11

lavoratori di età non inferiore ai 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate dal regolamento CE n. 800/2008, art. 2, punto 18), lett. e).

DESTINATARI

DECORRENZA 1° gennaio 2013

È una nuova tipologia di incentivo all’occupazione:

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Page 100: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE PER LAVORATORI ANZIANI E DONNE IN AREE SVANTAGGIATE

Art. 4, commi da 8 a 10

Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato anche in somministrazione.

Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione si prolunga fino al 18mo mese dalla data di assunzione con contratto a tempo determinato;

se l’assunzione avviene a tempo indeterminato l’agevolazione spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

MISURA AGEVOLAZIONE

DURATA

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Page 101: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

PRINCIPI GENERALI DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione di assunzioni, trasformazioni o somministrazioni finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso un’unità produttiva diversa;

con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica all’utilizzatore.

Esclusione dagli

incentivi quando

ricorrono le seguenti

situazioni:

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Page 102: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

PRINCIPI GENERALI DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Si sommano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;

non si sommano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro;

l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

DURATA DEGLI INCENTIVI

Tali principi valgono anche per le assunzioni agevolate previste: • dall’art. 8, c. 9 della L. 407/90 (disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi); • dagli artt. 8, c. 2 e 4 , e 25, c. 9 della L. 223/1991 (lavoratori in mobilità).

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Page 103: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ (SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2013 – 2015)

Art. 4, commi 24 e 25

Il padre lavoratore è obbligato ad assentarsi dal lavoro per un giorno entro 5 mesi dalla nascita del figlio in aggiunta al congedo di maternità della madre. Permesso retribuito a carico del datore di lavoro.

Il padre lavoratore può astenersi per altri 2 giorni, sempre durante il medesimo periodo, anche continuativi, in sostituzione della madre. Indennizzo a carico Inps al 100%.

Preventiva comunicazione scritta delle date di astensione da inviare almeno 15gg prima al datore di lavoro.

Corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o a parziale copertura delle rette per asili nido pubblici e privati, da richiedere al datore di lavoro.

Può essere richiesto dalla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità, per 11 mesi successivi in alternativa al congedo parentale (facoltativa).

Si attende decreto attuativo per criteri e modalità di fruizione. 103

Page 104: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 4, comma 27

LAVORATORI ESCLUSI DAL COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA

lavoratori disabili già occupati

soci di cooperative di produzione e lavoro

dirigenti

lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero

lavoratori socialmente utili

lavoratori a domicilio

lavoratori aderenti al programma di emersione

lavoratori con contratto di inserimento

lavoratori con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore

lavoratori esclusi da specifiche discipline di settore

Per la

determinazione

del numero dei

disabili da

assumere sono

computati di

norma tutti i

dipendenti con

esclusione di:

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Page 105: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Con decreto da emanarsi entro due mesi dal 18 luglio 2012, vengono ridefiniti i procedimenti amministrativi, i criteri, le modalità di concessione e potenziata l’attività di controllo degli ESONERI PARZIALI.

Gli organismi regionali (Province), almeno mensilmente, dovranno comunicare alla DTL il mancato rispetto degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri.

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 4, comma 27

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Page 106: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Art. 4, comma 28

Dall’anno 2012 diventa strutturale, e quindi non avrà più carattere sperimentale, lo sgravio contributivo (decontribuzione) previsto per la contrattazione di secondo livello.

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Page 107: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE DEGLI IMMIGRATI

Art. 4, comma 30

Viene modificata la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario nell’ipotesi di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni:

elevando ad un anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento;

comunque per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno;

prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita, qualora ne derivi una durata superiore;

decorso il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento o del periodo più ampio di godimento delle prestazioni di sostegno al reddito, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo, tenendo conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.

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Page 108: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Viene confermata entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto l’obbligazione solidale, tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, nella corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, quote di trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti.

L’obbligazione solidale rimane ferma, salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva che possano individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29 DEL D.LGS. N. 276/03

Art. 4, comma 31

Responsabilità solidale

di committente e appaltatore

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Page 109: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

Il committente è sempre convenuto in giudizio unitamente all’appaltatore.

L’eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente può riguardare non solo il patrimonio dell’appaltatore ma anche quello di eventuali subappaltatori. In ogni caso il committente non è tenuto ad indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi.

L’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore ma anche dopo l’infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori.

Responsabilità tra

committente e appaltatore in sede di giudizio

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29 DEL D.LGS. N. 276/03

Art. 4, comma 31

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Page 110: Slides complete riforma del lavoro 11 luglio

DIREZIONE SINDACALE – WELFARE – SICUREZZA SUL LAVORO S E R V I Z I D I A S S I S T E N Z A A L M E R C A T O D E L L A V O R O

E D A M M I N I S T R A Z I O N E D E L P E R S O N A L E S E R V I Z I O W E L F A R E

C O R S O V E N E Z I A , 4 7 – 2 0 1 2 1 M I L A N O T E L . 0 2 7 7 5 0 3 1 4 – F A X 0 2 7 7 5 0 4 8 8

S I N D A C A L E @ U N I O N E . M I L A N O . I T W W W . U N I O N E . M I L A N O . I T