riforma del lavoro 26/12

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 5256 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 31 maggio 2012 (v. stampato Senato n. 3249) PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (FORNERO) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1 o giugno 2012 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 5256—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 maggio 2012 (v. stampato Senato n. 3249)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(FORNERO)

Disposizioni in materia di riforma del mercatodel lavoro in una prospettiva di crescita

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 1o giugno 2012

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Disposizioni generali, tipologie contrattualie disciplina in tema di flessibilità in uscita

e tutele del lavoratore).

1. La presente legge dispone misure einterventi intesi a realizzare un mercatodel lavoro inclusivo e dinamico, in gradodi contribuire alla creazione di occupa-zione, in quantità e qualità, alla crescitasociale ed economica e alla riduzionepermanente del tasso di disoccupazione, inparticolare:

a) favorendo l’instaurazione di rap-porti di lavoro più stabili e ribadendo ilrilievo prioritario del lavoro subordinato atempo indeterminato, cosiddetto « con-tratto dominante », quale forma comune dirapporto di lavoro;

b) valorizzando l’apprendistato comemodalità prevalente di ingresso dei giovaninel mondo del lavoro;

c) ridistribuendo in modo più equo letutele dell’impiego, da un lato contra-stando l’uso improprio e strumentale deglielementi di flessibilità progressivamenteintrodotti nell’ordinamento con riguardoalle tipologie contrattuali; dall’altro ade-guando contestualmente alle esigenze delmutato contesto di riferimento la disci-plina del licenziamento, con previsionealtresì di un procedimento giudiziario spe-cifico per accelerare la definizione dellerelative controversie;

d) rendendo più efficiente, coerenteed equo l’assetto degli ammortizzatori so-ciali e delle politiche attive in una pro-spettiva di universalizzazione e di raffor-zamento dell’occupabilità delle persone;

e) contrastando usi elusivi di obblighicontributivi e fiscali degli istituti contrat-tuali esistenti;

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f) promuovendo una maggiore inclu-sione delle donne nella vita economica;

g) favorendo nuove opportunità diimpiego ovvero di tutela del reddito per ilavoratori ultracinquantenni in caso diperdita del posto di lavoro;

h) promuovendo modalità partecipa-tive di relazioni industriali in conformitàagli indirizzi assunti in sede europea, alfine di migliorare il processo competitivodelle imprese.

2. Al fine di monitorare lo stato diattuazione degli interventi e delle misuredi cui alla presente legge e di valutarne glieffetti sull’efficienza del mercato del la-voro, sull’occupabilità dei cittadini, sullemodalità di entrata e di uscita nell’im-piego, è istituito presso il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, in collabo-razione con le altre istituzioni competenti,un sistema permanente di monitoraggio evalutazione basato su dati forniti dall’Isti-tuto nazionale di statistica (ISTAT) e daaltri soggetti del Sistema statistico nazio-nale (Sistan). Al sistema concorrono altresìle parti sociali attraverso la partecipazionedelle organizzazioni maggiormente rap-presentative sul piano nazionale dei datoridi lavoro e dei lavoratori.

3. Il sistema di cui al comma 2 assi-cura, con cadenza almeno annuale, rap-porti sullo stato di attuazione delle singolemisure, sulle conseguenze in termini mi-croeconomici e macroeconomici, nonchésul grado di effettivo conseguimento dellefinalità di cui al comma 1. Il sistemaassicura altresì elementi conoscitivi sul-l’andamento dell’occupazione femminile,rilevando, in particolare, la corrispon-denza dei livelli retributivi al principio diparità di trattamento. Dagli esiti del mo-nitoraggio e della valutazione di cui aicommi da 2 a 6 sono desunti elementi perl’implementazione ovvero per eventualicorrezioni delle misure e degli interventiintrodotti dalla presente legge, anche allaluce dell’evoluzione del quadro macroeco-nomico, degli andamenti produttivi, delledinamiche del mercato del lavoro e, più ingenerale, di quelle sociali.

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4. Allo scopo di assicurare il monito-raggio e la valutazione indipendenti dellariforma, l’Istituto nazionale della previ-denza sociale (INPS) e l’ISTAT organiz-zano delle banche dati informatizzate ano-nime, rendendole disponibili, a scopo diricerca scientifica, a gruppi di ricercacollegati a università, enti di ricerca o entiche hanno anche finalità di ricerca italianied esteri. I risultati delle ricerche condottemediante l’utilizzo delle banche dati sonoresi pubblici e comunicati al Ministero dellavoro e delle politiche sociali.

5. Le banche dati di cui al comma 4contengono i dati individuali anonimi, re-lativi ad età, genere, area di residenza,periodi di fruizione degli ammortizzatorisociali con relativa durata ed importi cor-risposti, periodi lavorativi e retribuzionespettante, stato di disoccupazione, politi-che attive e di attivazione ricevute edeventuali altre informazioni utili ai finidell’analisi di impatto e del monitoraggio.

6. L’attuazione delle disposizioni deicommi da 1 a 5 non deve comportarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica ed è effettuata con lerisorse finanziarie, umane e strumentalipreviste a legislazione vigente.

7. Le disposizioni della presente legge,per quanto da esse non espressamenteprevisto, costituiscono princìpi e criteriper la regolazione dei rapporti di lavorodei dipendenti delle pubbliche ammini-strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, in coerenza conquanto disposto dall’articolo 2, comma 2,del medesimo decreto legislativo. Restanoferme le previsioni di cui all’articolo 3 delmedesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell’applicazione del comma7 il Ministro per la pubblica amministra-zione e la semplificazione, sentite le or-ganizzazioni sindacali maggiormente rap-presentative dei dipendenti delle ammini-strazioni pubbliche, individua e definisce,anche mediante iniziative normative, gliambiti, le modalità e i tempi di armoniz-zazione della disciplina relativa ai dipen-denti delle amministrazioni pubbliche.

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9. Al decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 01 è so-stituito dal seguente:

« 01. Il contratto di lavoro subordinatoa tempo indeterminato costituisce laforma comune di rapporto di lavoro »;

b) all’articolo 1, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

« 1-bis. Il requisito di cui al comma 1non è richiesto nell’ipotesi del primo rap-porto a tempo determinato, di durata nonsuperiore a dodici mesi, concluso fra undatore di lavoro o utilizzatore e un lavo-ratore per lo svolgimento di qualunquetipo di mansione, sia nella forma delcontratto a tempo determinato, sia nelcaso di prima missione di un lavoratorenell’ambito di un contratto di sommini-strazione a tempo determinato ai sensi delcomma 4 dell’articolo 20 del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276. I con-tratti collettivi stipulati dalle organizza-zioni sindacali dei lavoratori e dei datoridi lavoro comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale possono pre-vedere, in via diretta a livello interconfe-derale o di categoria ovvero in via delegataai livelli decentrati, che in luogo dell’ipo-tesi di cui al precedente periodo il requi-sito di cui al comma 1 non sia richiestonei casi in cui l’assunzione a tempo de-terminato o la missione nell’ambito delcontratto di somministrazione a tempodeterminato avvenga nell’ambito di unprocesso organizzativo determinato dalleragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nellimite complessivo del 6 per cento deltotale dei lavoratori occupati nell’ambitodell’unità produttiva »;

c) all’articolo 1, comma 2, le parole:« le ragioni di cui al comma 1 » sonosostituite dalle seguenti: « le ragioni di cuial comma 1, fatto salvo quanto previstodal comma 1-bis relativamente alla nonoperatività del requisito della sussistenzadi ragioni di carattere tecnico, organizza-tivo, produttivo o sostitutivo »;

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d) all’articolo 4, dopo il comma 2 èaggiunto il seguente:

« 2-bis. Il contratto a tempo determi-nato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, nonpuò essere oggetto di proroga »;

e) all’articolo 5, comma 2, le parole:« oltre il ventesimo giorno » sono sostituitedalle seguenti: « oltre il trentesimo giorno »e le parole: « oltre il trentesimo giorno »sono sostituite dalle seguenti: « oltre ilcinquantesimo giorno »;

f) all’articolo 5, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

« 2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2,il datore di lavoro ha l’onere di comuni-care al Centro per l’impiego territorial-mente competente, entro la scadenza deltermine inizialmente fissato, che il rap-porto continuerà oltre tale termine, indi-cando altresì la durata della prosecuzione.Le modalità di comunicazione sono fissatecon decreto di natura non regolamentaredel Ministero del lavoro e delle politichesociali da adottare entro un mese dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione »;

g) all’articolo 5, comma 3, le parole:« dieci giorni » sono sostituite dalle se-guenti: « sessanta giorni » e le parole:« venti giorni » sono sostituite dalle se-guenti: « novanta giorni »;

h) all’articolo 5, comma 3, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « I con-tratti collettivi di cui all’articolo 1, comma1-bis, possono prevedere, stabilendone lecondizioni, la riduzione dei predetti pe-riodi, rispettivamente, fino a venti giorni etrenta giorni nei casi in cui l’assunzione atermine avvenga nell’ambito di un pro-cesso organizzativo determinato: dall’avviodi una nuova attività; dal lancio di unprodotto o di un servizio innovativo; dal-l’implementazione di un rilevante cambia-mento tecnologico; dalla fase supplemen-tare di un significativo progetto di ricercae sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga diuna commessa consistente. In mancanzadi un intervento della contrattazione col-lettiva, ai sensi del precedente periodo, il

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Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali, decorsi dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, sentite le organizzazioni sindacalidei lavoratori e dei datori di lavoro com-parativamente più rappresentative sulpiano nazionale, provvede a individuare lespecifiche condizioni in cui, ai sensi delperiodo precedente, operano le riduzioniivi previste »;

i) all’articolo 5, comma 4-bis, alprimo periodo sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « ; ai fini del computo delperiodo massimo di trentasei mesi si tienealtresì conto dei periodi di missione aventiad oggetto mansioni equivalenti, svolti frai medesimi soggetti, ai sensi del comma1-bis dell’articolo 1 del presente decreto edel comma 4 dell’articolo 20 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, inerente allasomministrazione di lavoro a tempo de-terminato ».

10. Al decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 13, comma 1, lettera a),sono soppresse le parole da: « in deroga »fino a: « ma »;

b) al comma 4 dell’articolo 20, dopoil primo periodo è inserito il seguente: « Èfatta salva la previsione di cui al comma1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo6 settembre 2001, n. 368 »;

c) all’articolo 23, il comma 2 è abro-gato.

11. All’articolo 32, comma 3, della legge4 novembre 2010, n. 183, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dallaseguente:

« a) ai licenziamenti che presup-pongono la risoluzione di questioni rela-tive alla qualificazione del rapporto dilavoro ovvero alla nullità del termine ap-posto al contratto di lavoro, ai sensi degliarticoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6

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settembre 2001, n. 368, e successive mo-dificazioni. Laddove si faccia questionedella nullità del termine apposto al con-tratto, il termine di cui al primo commadel predetto articolo 6, che decorre dallacessazione del medesimo contratto, è fis-sato in centoventi giorni, mentre il terminedi cui al primo periodo del secondocomma del medesimo articolo 6 è fissatoin centottanta giorni »;

b) la lettera d) è abrogata.

12. Le disposizioni di cui al comma 3,lettera a), dell’articolo 32 della legge 4novembre 2010, n. 183, come sostituita dalcomma 11 del presente articolo, si appli-cano in relazione alle cessazioni di con-tratti a tempo determinato verificatesi adecorrere dal 1o gennaio 2013.

13. La disposizione di cui al comma 5dell’articolo 32 della legge 4 novembre2010, n. 183, si interpreta nel senso chel’indennità ivi prevista ristora per intero ilpregiudizio subìto dal lavoratore, com-prese le conseguenze retributive e contri-butive relative al periodo compreso fra lascadenza del termine e la pronuncia delprovvedimento con il quale il giudice abbiaordinato la ricostituzione del rapporto dilavoro.

14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, sono abrogati.

15. Nei confronti delle assunzioni ef-fettuate fino al 31 dicembre 2012 conti-nuano ad applicarsi le disposizioni abro-gate ai sensi del comma 14, nella formu-lazione vigente anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge.

16. All’articolo 2 del testo unico del-l’apprendistato, di cui al decreto legislativo14 settembre 2011, n. 167, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) èinserita la seguente:

« a-bis) previsione di una durataminima del contratto non inferiore a seimesi, fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 4, comma 5 »;

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b) al comma 1, lettera m), primoperiodo, le parole: « 2118 del codice civile »sono sostituite dalle seguenti: « 2118 delcodice civile; nel periodo di preavvisocontinua a trovare applicazione la disci-plina del contratto di apprendistato »;

c) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Il numero complessivo di appren-disti che un datore di lavoro può assu-mere, direttamente o indirettamente per iltramite delle agenzie di somministrazionedi lavoro ai sensi dell’articolo 20 deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni, nonpuò superare il rapporto di 3 a 2 rispettoalle maestranze specializzate e qualificatein servizio presso il medesimo datore dilavoro; tale rapporto non può superare il100 per cento per i datori di lavoro cheoccupano un numero di lavoratori infe-riore a dieci unità. È in ogni caso esclusala possibilità di assumere in somministra-zione apprendisti con contratto di sommi-nistrazione a tempo determinato di cuiall’articolo 20, comma 4, del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datoredi lavoro che non abbia alle proprie di-pendenze lavoratori qualificati o specia-lizzati, o che comunque ne abbia in nu-mero inferiore a tre, può assumere ap-prendisti in numero non superiore a tre.Le disposizioni di cui al presente commanon si applicano alle imprese artigiane perle quali trovano applicazione le disposi-zioni di cui all’articolo 4 della legge 8agosto 1985, n. 443 »;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti iseguenti:

« 3-bis. L’assunzione di nuovi appren-disti è subordinata alla prosecuzione delrapporto di lavoro al termine del periododi apprendistato, nei trentasei mesi pre-cedenti la nuova assunzione, di almeno il50 per cento degli apprendisti dipendentidallo stesso datore di lavoro. Dal computodella predetta percentuale sono esclusi irapporti cessati per recesso durante ilperiodo di prova, per dimissioni o perlicenziamento per giusta causa. Qualora

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non sia rispettata la predetta percentuale,è consentita l’assunzione di un ulterioreapprendista rispetto a quelli già confer-mati, ovvero di un apprendista in caso ditotale mancata conferma degli apprendistipregressi. Gli apprendisti assunti in viola-zione dei limiti di cui al presente commasono considerati lavoratori subordinati atempo indeterminato, al di fuori delleprevisioni del presente decreto, sin dalladata di costituzione del rapporto.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma3-bis non si applicano nei confronti deidatori di lavoro che occupano alle lorodipendenze un numero di lavoratori infe-riore a dieci unità ».

17. All’articolo 4, comma 2, del testounico dell’apprendistato, di cui al decretolegislativo 14 settembre 2011, n. 167, leparole: « per le figure professionali dell’ar-tigianato individuate dalla contrattazionecollettiva di riferimento » sono sostituitedalle seguenti: « per i profili professionalicaratterizzanti la figura dell’artigiano in-dividuati dalla contrattazione collettiva diriferimento ».

18. La disposizione di cui all’articolo 2,comma 3, del testo unico dell’apprendi-stato, di cui al decreto legislativo 14 set-tembre 2011, n. 167, come sostituito dalcomma 16, lettera c), del presente articolo,si applica esclusivamente con riferimentoalle assunzioni con decorrenza dal 1o

gennaio 2013. Alle assunzioni con decor-renza anteriore alla predetta data conti-nua ad applicarsi l’articolo 2, comma 3,del predetto testo unico di cui al decretolegislativo n. 167 del 2011, nel testo vi-gente prima della data di entrata in vigoredella presente legge.

19. Per un periodo di trentasei mesidecorrente dalla data di entrata in vigoredella presente legge, la percentuale di cuial primo periodo del comma 3-bis dell’ar-ticolo 2 del testo unico di cui al decretolegislativo 14 settembre 2011, n. 167, in-trodotto dal comma 16, lettera d), delpresente articolo, è fissata nella misura del30 per cento.

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20. All’articolo 3 del decreto legislativo25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate leseguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo il numero 3) èaggiunto il seguente:

« 3-bis) condizioni e modalità che con-sentono al lavoratore di richiedere l’elimi-nazione ovvero la modifica delle clausoleflessibili e delle clausole elastiche stabiliteai sensi del presente comma »;

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Ferme restando le ul-teriori condizioni individuate dai contratticollettivi ai sensi del comma 7, al lavora-tore che si trovi nelle condizioni di cuiall’articolo 12-bis del presente decreto ov-vero in quelle di cui all’articolo 10, primocomma, della legge 20 maggio 1970,n. 300, è riconosciuta la facoltà di revo-care il predetto consenso ».

21. Al decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 34:

1) al comma 1, le parole: « ai sensidell’articolo 37 » sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. Il contratto di lavoro intermittentepuò in ogni caso essere concluso consoggetti con più di cinquantacinque annidi età e con soggetti con meno di venti-quattro anni di età, fermo restando in talecaso che le prestazioni contrattuali devonoessere svolte entro il venticinquesimo annodi età »;

b) all’articolo 35 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 3-bis. Prima dell’inizio della presta-zione lavorativa o di un ciclo integrato diprestazioni di durata non superiore atrenta giorni, il datore di lavoro è tenutoa comunicarne la durata con modalitàsemplificate alla Direzione territoriale dellavoro competente per territorio, mediantesms, fax o posta elettronica. Con decreto di

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natura non regolamentare del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro per la pubblica ammini-strazione e la semplificazione, possonoessere individuate modalità applicativedella disposizione di cui al precedenteperiodo, nonché ulteriori modalità di co-municazione in funzione dello sviluppodelle tecnologie. In caso di violazione degliobblighi di cui al presente comma siapplica la sanzione amministrativa daeuro 400 ad euro 2.400 in relazione aciascun lavoratore per cui è stata omessala comunicazione. Non si applica la pro-cedura di diffida di cui all’articolo 13 deldecreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 »;

c) l’articolo 37 è abrogato.

22. I contratti di lavoro intermittentegià sottoscritti alla data di entrata invigore della presente legge, che non sianocompatibili con le disposizioni di cui alcomma 21, cessano di produrre effettidecorsi dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.

23. Al decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1 dell’articolo 61 èsostituito dal seguente:

« 1. Ferma restando la disciplina degliagenti e rappresentanti di commercio, irapporti di collaborazione coordinata econtinuativa prevalentemente personale esenza vincolo di subordinazione, di cuiall’articolo 409, numero 3), del codice diprocedura civile, devono essere riconduci-bili a uno o più progetti specifici deter-minati dal committente e gestiti autono-mamente dal collaboratore. Il progettodeve essere funzionalmente collegato a undeterminato risultato finale e non puòconsistere in una mera riproposizione del-l’oggetto sociale del committente, avutoriguardo al coordinamento con l’organiz-zazione del committente e indipendente-mente dal tempo impiegato per l’esecu-zione dell’attività lavorativa. Il progettonon può comportare lo svolgimento di

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compiti meramente esecutivi o ripetitivi,che possono essere individuati dai con-tratti collettivi stipulati dalle organizza-zioni sindacali comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale »;

b) al comma 1 dell’articolo 62, lalettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) descrizione del progetto, conindividuazione del suo contenuto caratte-rizzante e del risultato finale che si in-tende conseguire »;

c) l’articolo 63 è sostituito dal se-guente:

« ART. 63. – (Corrispettivo) – 1. Ilcompenso corrisposto ai collaboratori aprogetto deve essere proporzionato allaquantità e alla qualità del lavoro eseguitoe, in relazione a ciò nonché alla partico-lare natura della prestazione e del con-tratto che la regola, non può essere infe-riore ai minimi stabiliti in modo specificoper ciascun settore di attività, eventual-mente articolati per i relativi profili pro-fessionali tipici e in ogni caso sulla basedei minimi salariali applicati nel settoremedesimo alle mansioni equiparabilisvolte dai lavoratori subordinati, dai con-tratti collettivi sottoscritti dalle organizza-zioni sindacali dei lavoratori e dei datoridi lavoro comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale a livellointerconfederale o di categoria ovvero, suloro delega, ai livelli decentrati.

2. In assenza di contrattazione collet-tiva specifica, il compenso non può essereinferiore, a parità di estensione temporaledell’attività oggetto della prestazione, alleretribuzioni minime previste dai contratticollettivi nazionali di categoria applicatinel settore di riferimento alle figure pro-fessionali il cui profilo di competenza e diesperienza sia analogo a quello del colla-boratore a progetto »;

d) al comma 1 dell’articolo 67, leparole: « o del programma o della fase diesso » sono soppresse;

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e) il comma 2 dell’articolo 67 è so-stituito dal seguente:

« 2. Le parti possono recedere primadella scadenza del termine per giustacausa. Il committente può altresì recedereprima della scadenza del termine qualorasiano emersi oggettivi profili di inidoneitàprofessionale del collaboratore tali da ren-dere impossibile la realizzazione del pro-getto. Il collaboratore può recedere primadella scadenza del termine, dandonepreavviso, nel caso in cui tale facoltà siaprevista nel contratto individuale di la-voro »;

f) all’articolo 68, comma 1, e all’ar-ticolo 69, commi 1 e 3, le parole: « ,programma di lavoro o fase di esso » sonosoppresse;

g) al comma 2 dell’articolo 69 èaggiunto, in fine, il seguente periodo:« Salvo prova contraria a carico del com-mittente, i rapporti di collaborazione coor-dinata e continuativa, anche a progetto,sono considerati rapporti di lavoro subor-dinato sin dalla data di costituzione delrapporto, nel caso in cui l’attività delcollaboratore sia svolta con modalità ana-loghe a quella svolta dai lavoratori dipen-denti dell’impresa committente, fatte salvele prestazioni di elevata professionalitàche possono essere individuate dai con-tratti collettivi stipulati dalle organizza-zioni sindacali comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale ».

24. L’articolo 69, comma 1, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, siinterpreta nel senso che l’individuazione diuno specifico progetto costituisce elementoessenziale di validità del rapporto di col-laborazione coordinata e continuativa, lacui mancanza determina la costituzione diun rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23e 24 si applicano ai contratti di collabo-razione stipulati successivamente alla datadi entrata in vigore della presente legge.

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26. Al capo I del titolo VII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopol’articolo 69 è aggiunto il seguente:

« ART. 69-bis. – (Altre prestazioni lavo-rative rese in regime di lavoro autonomo).– 1. Le prestazioni lavorative rese dapersona titolare di posizione fiscale ai finidell’imposta sul valore aggiunto sono con-siderate, salvo che sia fornita prova con-traria da parte del committente, rapportidi collaborazione coordinata e continua-tiva, qualora ricorrano almeno due deiseguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia unadurata complessivamente superiore a ottomesi nell’arco dell’anno solare;

b) che il corrispettivo derivante datale collaborazione, anche se fatturato apiù soggetti riconducibili al medesimo cen-tro d’imputazione di interessi, costituiscapiù dell’80 per cento dei corrispettivi com-plessivamente percepiti dal collaboratorenell’arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga diuna postazione fissa di lavoro presso unadelle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1non opera qualora la prestazione lavora-tiva presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teo-riche di grado elevato acquisite attraversosignificativi percorsi formativi, ovvero dacapacità tecnico-pratiche acquisite attra-verso rilevanti esperienze maturate nel-l’esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di unreddito annuo da lavoro autonomo noninferiore a 1,25 volte il livello minimoimponibile ai fini del versamento dei con-tributi previdenziali di cui all’articolo 1,comma 3, della legge 2 agosto 1990,n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1non opera altresì con riferimento alleprestazioni lavorative svolte nell’eserciziodi attività professionali per le quali l’or-dinamento richiede l’iscrizione ad un or-

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dine professionale, ovvero ad appositi re-gistri, albi, ruoli o elenchi professionaliqualificati e detta specifici requisiti e con-dizioni. Alla ricognizione delle predetteattività si provvede con decreto del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali, daemanare, in fase di prima applicazione,entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, sentitele parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1,che determina l’integrale applicazionedella disciplina di cui al presente capo, ivicompresa la disposizione dell’articolo 69,comma 1, si applica ai rapporti instauratisuccessivamente alla data di entrata invigore della presente disposizione. Per irapporti in corso a tale data, al fine diconsentire gli opportuni adeguamenti, lepredette disposizioni si applicano decorsidodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa dicui al comma 1 si configura come colla-borazione coordinata e continuativa, glioneri contributivi derivanti dall’obbligo diiscrizione alla gestione separata dell’INPSai sensi dell’articolo 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, sono a caricoper due terzi del committente e per unterzo del collaboratore, il quale, nel casoin cui la legge gli imponga l’assolvimentodei relativi obblighi di pagamento, ha ilrelativo diritto di rivalsa nei confronti delcommittente ».

27. La disposizione concernente le pro-fessioni intellettuali per l’esercizio dellequali è necessaria l’iscrizione in albi pro-fessionali, di cui al primo periodo delcomma 3 dell’articolo 61 del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276, si in-terpreta nel senso che l’esclusione dalcampo di applicazione del capo I del titoloVII del medesimo decreto riguarda le solecollaborazioni coordinate e continuative ilcui contenuto concreto sia riconducibilealle attività professionali intellettuali perl’esercizio delle quali è necessaria l’iscri-zione in appositi albi professionali. In casocontrario, l’iscrizione del collaboratore adalbi professionali non è circostanza idonea

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di per sé a determinare l’esclusione dalcampo di applicazione del suddetto capo Idel titolo VII.

28. All’articolo 2549 del codice civile èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l’apporto dell’associato con-sista anche in una prestazione di lavoro, ilnumero degli associati impegnati in unamedesima attività non può essere supe-riore a tre, indipendentemente dal numerodegli associanti, con l’unica eccezione nelcaso in cui gli associati siano legati all’as-sociante da rapporto coniugale, di paren-tela entro il terzo grado o di affinità entroil secondo. In caso di violazione del divietodi cui al presente comma, il rapporto contutti gli associati il cui apporto consisteanche in una prestazione di lavoro siconsidera di lavoro subordinato a tempoindeterminato ».

29. Sono fatti salvi, fino alla loro ces-sazione, i contratti in essere che, alla datadi entrata in vigore della presente legge,siano stati certificati ai sensi degli articoli75 e seguenti del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276.

30. I rapporti di associazione in par-tecipazione con apporto di lavoro instau-rati o attuati senza che vi sia stata un’ef-fettiva partecipazione dell’associato agliutili dell’impresa o dell’affare, ovverosenza consegna del rendiconto previstodall’articolo 2552 del codice civile, si pre-sumono, salva prova contraria, rapporti dilavoro subordinato a tempo indetermi-nato. La predetta presunzione si applica,altresì, qualora l’apporto di lavoro nonpresenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276, intro-dotto dal comma 26 del presente articolo.

31. All’articolo 86 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 èabrogato.

32. Al decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) l’articolo 70 è sostituito dal se-guente:

« ART. 70. – (Definizione e campo diapplicazione). – 1. Per prestazioni di la-

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voro accessorio si intendono attività lavo-rative di natura meramente occasionaleche non danno luogo, con riferimento allatotalità dei committenti, a compensi supe-riori a 5.000 euro nel corso di un annosolare, annualmente rivalutati sulla basedella variazione dell’indice ISTAT deiprezzi al consumo per le famiglie deglioperai e degli impiegati intercorsa nel-l’anno precedente. Fermo restando il li-mite complessivo di 5.000 euro nel corsodi un anno solare, nei confronti dei com-mittenti imprenditori commerciali o pro-fessionisti, le attività lavorative di cui alpresente comma possono essere svolte afavore di ciascun singolo committente percompensi non superiori a 2.000 euro, ri-valutati annualmente ai sensi del presentecomma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di naturaoccasionale rese nell’ambito delle attivitàagricole di carattere stagionale effettuateda pensionati e da giovani con meno diventicinque anni di età se regolarmenteiscritti a un ciclo di studi presso un istitutoscolastico di qualsiasi ordine e grado,compatibilmente con gli impegni scolastici,ovvero in qualunque periodo dell’anno seregolarmente iscritti a un ciclo di studipresso l’università;

b) alle attività agricole svolte a favoredi soggetti di cui all’articolo 34, comma 6,del decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre 1972, n. 633, che nonpossono, tuttavia, essere svolte da soggettiiscritti l’anno precedente negli elenchianagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoroaccessorio da parte di un committentepubblico è consentito nel rispetto dei vin-coli previsti dalla vigente disciplina inmateria di contenimento delle spese dipersonale e, ove previsto, dal patto distabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratoresecondo le modalità di cui all’articolo 72sono computati ai fini della determina-

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zione del reddito necessario per il rilascioo il rinnovo del permesso di soggiorno »;

b) all’articolo 72, comma 1, dopo leparole: « carnet di buoni » sono inserite leseguenti: « orari, numerati progressiva-mente e datati, » e dopo le parole: « pe-riodicamente aggiornato » sono aggiunte leseguenti: « , tenuto conto delle risultanzeistruttorie del confronto con le parti so-ciali »;

c) all’articolo 72, comma 4, dopo ilprimo periodo è aggiunto il seguente: « Lapercentuale relativa al versamento deicontributi previdenziali è rideterminatacon decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze in funzionedegli incrementi delle aliquote contributiveper gli iscritti alla gestione separata del-l’INPS ».

33. Resta fermo l’utilizzo, secondo laprevigente disciplina, dei buoni per pre-stazioni di lavoro accessorio, di cui all’ar-ticolo 72 del decreto legislativo n. 276 del2003, già richiesti alla data di entrata invigore della presente legge e comunquenon oltre il 31 maggio 2013.

34. Entro centottanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ilGoverno e le regioni concludono in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano un accordo per ladefinizione di linee-guida condivise in ma-teria di tirocini formativi e di orienta-mento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tiro-cini formativi, anche in relazione allavalorizzazione di altre forme contrattualia contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventivolti a prevenire e contrastare un usodistorto dell’istituto, anche attraverso lapuntuale individuazione delle modalitàcon cui il tirocinante presta la propriaattività;

c) individuazione degli elementi qua-lificanti del tirocinio e degli effetti conse-guenti alla loro assenza;

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d) riconoscimento di una congruaindennità, anche in forma forfetaria, inrelazione alla prestazione svolta.

35. In ogni caso, la mancata correspon-sione dell’indennità di cui alla lettera d)del comma 34 comporta a carico deltrasgressore l’irrogazione di una sanzioneamministrativa il cui ammontare è pro-porzionato alla gravità dell’illecito com-messo, in misura variabile da un minimodi 1.000 a un massimo di 6.000 euro,conformemente alle previsioni di cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689.

36. Dall’applicazione dei commi 34 e 35non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

37. Il comma 2 dell’articolo 2 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituitodal seguente:

« 2. La comunicazione del licenzia-mento deve contenere la specificazione deimotivi che lo hanno determinato ».

38. Al secondo comma dell’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-cessive modificazioni, la parola: « duecen-tosettanta » è sostituita dalla seguente:« centottanta ».

39. Il termine di cui all’articolo 6,secondo comma, primo periodo, dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, come modi-ficato dal comma 38 del presente articolo,si applica in relazione ai licenziamentiintimati dopo la data di entrata in vigoredella presente legge.

40. L’articolo 7 della legge 15 luglio1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – 1. Ferma l’applicabilità, peril licenziamento per giusta causa e pergiustificato motivo soggettivo, dell’articolo7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, illicenziamento per giustificato motivo og-gettivo di cui all’articolo 3, seconda parte,della presente legge, qualora disposto daun datore di lavoro avente i requisitidimensionali di cui all’articolo 18, ottavocomma, della legge 20 maggio 1970,n. 300, e successive modificazioni, deveessere preceduto da una comunicazioneeffettuata dal datore di lavoro alla Dire-

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zione territoriale del lavoro del luogo doveil lavoratore presta la sua opera, e tra-smessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui alcomma 1, il datore di lavoro deve dichia-rare l’intenzione di procedere al licenzia-mento per motivo oggettivo e indicare imotivi del licenziamento medesimo non-ché le eventuali misure di assistenza allaricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavorotrasmette la convocazione al datore dilavoro e al lavoratore nel termine peren-torio di sette giorni dalla ricezione dellarichiesta: l’incontro si svolge dinanzi allacommissione provinciale di conciliazionedi cui all’articolo 410 del codice di pro-cedura civile.

4. La comunicazione contenente l’invitosi considera validamente effettuata quandoè recapitata al domicilio del lavoratoreindicato nel contratto di lavoro o ad altrodomicilio formalmente comunicato dal la-voratore al datore di lavoro, ovvero èconsegnata al lavoratore che ne sottoscrivecopia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalleorganizzazioni di rappresentanza cui sonoiscritte o conferiscono mandato oppure daun componente della rappresentanza sin-dacale dei lavoratori, ovvero da un avvo-cato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presentearticolo, durante la quale le parti, con lapartecipazione attiva della commissione dicui al comma 3, procedono ad esaminareanche soluzioni alternative al recesso, siconclude entro venti giorni dal momentoin cui la Direzione territoriale del lavoroha trasmesso la convocazione per l’incon-tro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, dicomune avviso, non ritengano di prose-guire la discussione finalizzata al raggiun-gimento di un accordo. Se fallisce il ten-tativo di conciliazione e, comunque, de-corso il termine di cui al comma 3, ildatore di lavoro può comunicare il licen-ziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivoe prevede la risoluzione consensuale delrapporto di lavoro, si applicano le dispo-sizioni in materia di Assicurazione sociale

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per l’impiego (ASpI) e può essere previsto,al fine di favorirne la ricollocazione pro-fessionale, l’affidamento del lavoratore adun’agenzia di cui all’articolo 4, comma 1,lettere a) e b), del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delleparti, desumibile anche dal verbale redattoin sede di commissione provinciale diconciliazione e dalla proposta conciliativaavanzata dalla stessa, è valutato dal giu-dice per la determinazione dell’indennitàrisarcitoria di cui all’articolo 18, settimocomma, della legge 20 maggio 1970,n. 300, e successive modificazioni, e perl’applicazione degli articoli 91 e 92 delcodice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentatoimpedimento del lavoratore a presenziareall’incontro di cui al comma 3, la proce-dura può essere sospesa per un massimodi quindici giorni ».

41. Il licenziamento intimato all’esitodel procedimento disciplinare di cui al-l’articolo 7 della legge 20 maggio 1970,n. 300, oppure all’esito del procedimentodi cui all’articolo 7 della legge 15 luglio1966, n. 604, come sostituito dal comma40 del presente articolo, produce effettodal giorno della comunicazione con cui ilprocedimento medesimo è stato avviato,salvo l’eventuale diritto del lavoratore alpreavviso o alla relativa indennità sostitu-tiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effettosospensivo disposto dalle norme del testounico delle disposizioni legislative in ma-teria di tutela della maternità e dellapaternità, di cui al decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangonoaltresì sospesi in caso di impedimentoderivante da infortunio occorso sul lavoro.Il periodo di eventuale lavoro svolto incostanza della procedura si consideracome preavviso lavorato.

42. All’articolo 18 della legge 20 maggio1970, n. 300, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Tutela del lavoratore in caso dilicenziamento illegittimo »;

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b) i commi dal primo al sesto sonosostituiti dai seguenti:

« Il giudice, con la sentenza con laquale dichiara la nullità del licenziamentoperché discriminatorio ai sensi dell’arti-colo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108,ovvero intimato in concomitanza col ma-trimonio ai sensi dell’articolo 35 del codicedelle pari opportunità tra uomo e donna,di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198, o in violazione dei divieti di licen-ziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6,7 e 9, del testo unico delle disposizionilegislative in materia di tutela e sostegnodella maternità e della paternità, di cui aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,e successive modificazioni, ovvero perchériconducibile ad altri casi di nullità pre-visti dalla legge o determinato da unmotivo illecito determinante ai sensi del-l’articolo 1345 del codice civile, ordina aldatore di lavoro, imprenditore o non im-prenditore, la reintegrazione del lavora-tore nel posto di lavoro, indipendente-mente dal motivo formalmente addotto equale che sia il numero dei dipendentioccupati dal datore di lavoro. La presentedisposizione si applica anche ai dirigenti.A seguito dell’ordine di reintegrazione, ilrapporto di lavoro si intende risoltoquando il lavoratore non abbia ripresoservizio entro trenta giorni dall’invito deldatore di lavoro, salvo il caso in cui abbiarichiesto l’indennità di cui al terzo commadel presente articolo. Il regime di cui alpresente articolo si applica anche al licen-ziamento dichiarato inefficace perché in-timato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui alprimo comma, condanna altresì il datoredi lavoro al risarcimento del danno subìtodal lavoratore per il licenziamento di cuisia stata accertata la nullità, stabilendo atal fine un’indennità commisurata all’ul-tima retribuzione globale di fatto maturatadal giorno del licenziamento sino a quellodell’effettiva reintegrazione, dedottoquanto percepito, nel periodo di estromis-sione, per lo svolgimento di altre attivitàlavorative. In ogni caso la misura delrisarcimento non potrà essere inferiore acinque mensilità della retribuzione globale

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di fatto. Il datore di lavoro è condannatoinoltre, per il medesimo periodo, al ver-samento dei contributi previdenziali e as-sistenziali.

Fermo restando il diritto al risarci-mento del danno come previsto al secondocomma, al lavoratore è data la facoltà dichiedere al datore di lavoro, in sostitu-zione della reintegrazione nel posto dilavoro, un’indennità pari a quindici men-silità dell’ultima retribuzione globale difatto, la cui richiesta determina la risolu-zione del rapporto di lavoro, e che non èassoggettata a contribuzione previdenziale.La richiesta dell’indennità deve essere ef-fettuata entro trenta giorni dalla comuni-cazione del deposito della sentenza, odall’invito del datore di lavoro a ripren-dere servizio, se anteriore alla predettacomunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accertache non ricorrono gli estremi del giustifi-cato motivo soggettivo o della giusta causaaddotti dal datore di lavoro, per insussi-stenza del fatto contestato ovvero perché ilfatto rientra tra le condotte punibili conuna sanzione conservativa sulla base delleprevisioni dei contratti collettivi ovvero deicodici disciplinari applicabili, annulla illicenziamento e condanna il datore dilavoro alla reintegrazione nel posto dilavoro di cui al primo comma e al paga-mento di un’indennità risarcitoria commi-surata all’ultima retribuzione globale difatto dal giorno del licenziamento sino aquello dell’effettiva reintegrazione, dedottoquanto il lavoratore ha percepito, nelperiodo di estromissione, per lo svolgi-mento di altre attività lavorative, nonchéquanto avrebbe potuto percepire dedican-dosi con diligenza alla ricerca di unanuova occupazione. In ogni caso la misuradell’indennità risarcitoria non può esseresuperiore a dodici mensilità della retribu-zione globale di fatto. Il datore di lavoroè condannato, altresì, al versamento deicontributi previdenziali e assistenziali dalgiorno del licenziamento fino a quellodella effettiva reintegrazione, maggioratidegli interessi nella misura legale senzaapplicazione di sanzioni per omessa oritardata contribuzione, per un importo

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pari al differenziale contributivo esistentetra la contribuzione che sarebbe statamaturata nel rapporto di lavoro risoltodall’illegittimo licenziamento e quella ac-creditata al lavoratore in conseguenzadello svolgimento di altre attività lavora-tive. In quest’ultimo caso, qualora i con-tributi afferiscano ad altra gestione pre-videnziale, essi sono imputati d’ufficio allagestione corrispondente all’attività lavora-tiva svolta dal dipendente licenziato, conaddebito dei relativi costi al datore dilavoro. A seguito dell’ordine di reintegra-zione, il rapporto di lavoro si intenderisolto quando il lavoratore non abbiaripreso servizio entro trenta giorni dall’in-vito del datore di lavoro, salvo il caso incui abbia richiesto l’indennità sostitutivadella reintegrazione nel posto di lavoro aisensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cuiaccerta che non ricorrono gli estremi delgiustificato motivo soggettivo o della giustacausa addotti dal datore di lavoro, di-chiara risolto il rapporto di lavoro coneffetto dalla data del licenziamento e con-danna il datore di lavoro al pagamento diun’indennità risarcitoria onnicomprensivadeterminata tra un minimo di dodici e unmassimo di ventiquattro mensilità dell’ul-tima retribuzione globale di fatto, in re-lazione all’anzianità del lavoratore e te-nuto conto del numero dei dipendentioccupati, delle dimensioni dell’attività eco-nomica, del comportamento e delle con-dizioni delle parti, con onere di specificamotivazione a tale riguardo.

Nell’ipotesi in cui il licenziamento siadichiarato inefficace per violazione delrequisito di motivazione di cui all’articolo2, comma 2, della legge 15 luglio 1966,n. 604, e successive modificazioni, dellaprocedura di cui all’articolo 7 della pre-sente legge, o della procedura di cui al-l’articolo 7 della legge 15 luglio 1966,n. 604, e successive modificazioni, si ap-plica il regime di cui al quinto comma, macon attribuzione al lavoratore di un’inden-nità risarcitoria onnicomprensiva determi-nata, in relazione alla gravità della viola-zione formale o procedurale commessa daldatore di lavoro, tra un minimo di sei e un

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massimo di dodici mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, con onere dispecifica motivazione a tale riguardo, ameno che il giudice, sulla base della do-manda del lavoratore, accerti che vi èanche un difetto di giustificazione dellicenziamento, nel qual caso applica, inluogo di quelle previste dal presentecomma, le tutele di cui ai commi quarto,quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disci-plina di cui al quarto comma del presentearticolo nell’ipotesi in cui accerti il difettodi giustificazione del licenziamento inti-mato, anche ai sensi degli articoli 4,comma 4, e 10, comma 3, della legge 12marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivoconsistente nell’inidoneità fisica o psichicadel lavoratore, ovvero che il licenziamentoè stato intimato in violazione dell’articolo2110, secondo comma, del codice civile.Può altresì applicare la predetta disciplinanell’ipotesi in cui accerti la manifestainsussistenza del fatto posto a base dellicenziamento per giustificato motivo og-gettivo; nelle altre ipotesi in cui accertache non ricorrono gli estremi del predettogiustificato motivo, il giudice applica ladisciplina di cui al quinto comma. In taleultimo caso il giudice, ai fini della deter-minazione dell’indennità tra il minimo e ilmassimo previsti, tiene conto, oltre aicriteri di cui al quinto comma, delle ini-ziative assunte dal lavoratore per la ri-cerca di una nuova occupazione e delcomportamento delle parti nell’ambitodella procedura di cui all’articolo 7 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, e successivemodificazioni. Qualora, nel corso del giu-dizio, sulla base della domanda formulatadal lavoratore, il licenziamento risulti de-terminato da ragioni discriminatorie odisciplinari, trovano applicazione le rela-tive tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto alsettimo si applicano al datore di lavoro,imprenditore o non imprenditore, che inciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficioo reparto autonomo nel quale ha avutoluogo il licenziamento occupa alle suedipendenze più di quindici lavoratori o piùdi cinque se si tratta di imprenditore

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agricolo, nonché al datore di lavoro, im-prenditore o non imprenditore, che nel-l’ambito dello stesso comune occupa più diquindici dipendenti e all’impresa agricolache nel medesimo ambito territoriale oc-cupa più di cinque dipendenti, anche seciascuna unità produttiva, singolarmenteconsiderata, non raggiunge tali limiti, e inogni caso al datore di lavoro, imprenditoree non imprenditore, che occupa più disessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero deidipendenti di cui all’ottavo comma si tieneconto dei lavoratori assunti con contrattoa tempo indeterminato parziale per laquota di orario effettivamente svolto, te-nendo conto, a tale proposito, che il com-puto delle unità lavorative fa riferimentoall’orario previsto dalla contrattazione col-lettiva del settore. Non si computano ilconiuge e i parenti del datore di lavoroentro il secondo grado in linea diretta e inlinea collaterale. Il computo dei limitioccupazionali di cui all’ottavo comma nonincide su norme o istituti che prevedonoagevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell’ipotesi di revoca del licenziamento,purché effettuata entro il termine di quin-dici giorni dalla comunicazione al datoredi lavoro dell’impugnazione del medesimo,il rapporto di lavoro si intende ripristinatosenza soluzione di continuità, con dirittodel lavoratore alla retribuzione maturatanel periodo precedente alla revoca, e nontrovano applicazione i regimi sanzionatoriprevisti dal presente articolo »;

c) all’ultimo comma, le parole: « alquarto comma » sono sostituite dalle se-guenti: « all’undicesimo comma ».

43. All’articolo 30, comma 1, della legge4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « L’inosservanzadelle disposizioni di cui al precedenteperiodo, in materia di limiti al sindacatodi merito sulle valutazioni tecniche, orga-nizzative e produttive che competono aldatore di lavoro, costituisce motivo diimpugnazione per violazione di norme didiritto ».

44. All’articolo 4, comma 9, della legge23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo,

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la parola: « Contestualmente » è sostituitadalle seguenti: « Entro sette giorni dallacomunicazione dei recessi ».

45. All’articolo 4, comma 12, della legge23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Gli eventuali vizidella comunicazione di cui al comma 2 delpresente articolo possono essere sanati, adogni effetto di legge, nell’ambito di unaccordo sindacale concluso nel corso dellaprocedura di licenziamento collettivo ».

46. All’articolo 5 della legge 23 luglio1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dalseguente:

« 3. Qualora il licenziamento sia inti-mato senza l’osservanza della formascritta, si applica il regime sanzionatoriodi cui all’articolo 18, primo comma, dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni. In caso di violazione delleprocedure richiamate all’articolo 4,comma 12, si applica il regime di cui alterzo periodo del settimo comma del pre-detto articolo 18. In caso di violazione deicriteri di scelta previsti dal comma 1, siapplica il regime di cui al quarto commadel medesimo articolo 18. Ai fini dell’im-pugnazione del licenziamento si applicanole disposizioni di cui all’articolo 6 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, e successivemodificazioni ».

47. Le disposizioni dei commi da 48 a68 si applicano alle controversie aventi adoggetto l’impugnativa dei licenziamentinelle ipotesi regolate dall’articolo 18 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni, anche quando devono es-sere risolte questioni relative alla qualifi-cazione del rapporto di lavoro.

48. La domanda avente ad oggettol’impugnativa del licenziamento di cui alcomma 47 si propone con ricorso al tri-bunale in funzione di giudice del lavoro. Ilricorso deve avere i requisiti di cui all’ar-ticolo 125 del codice di procedura civile.Con il ricorso non possono essere propostedomande diverse da quelle di cui alcomma 47 del presente articolo, salvo chesiano fondate sugli identici fatti costitutivi.A seguito della presentazione del ricorso il

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giudice fissa con decreto l’udienza di com-parizione delle parti. L’udienza deve es-sere fissata non oltre quaranta giorni daldeposito del ricorso. Il giudice assegna untermine per la notifica del ricorso e deldecreto non inferiore a venticinque giorniprima dell’udienza, nonché un termine,non inferiore a cinque giorni prima dellastessa udienza, per la costituzione delresistente. La notificazione è a cura delricorrente, anche a mezzo di posta elet-tronica certificata. Qualora dalle partisiano prodotti documenti, essi devono es-sere depositati presso la cancelleria induplice copia.

49. Il giudice, sentite le parti e omessaogni formalità non essenziale al contrad-dittorio, procede nel modo che ritiene piùopportuno agli atti di istruzione indispen-sabili richiesti dalle parti o disposti d’uf-ficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice diprocedura civile, e provvede, con ordi-nanza immediatamente esecutiva, all’acco-glimento o al rigetto della domanda.

50. L’efficacia esecutiva del provvedi-mento di cui al comma 49 non può esseresospesa o revocata fino alla pronunciadella sentenza con cui il giudice definisceil giudizio instaurato ai sensi dei commi da51 a 57.

51. Contro l’ordinanza di accoglimentoo di rigetto di cui al comma 49 può essereproposta opposizione con ricorso conte-nente i requisiti di cui all’articolo 414 delcodice di procedura civile, da depositareinnanzi al tribunale che ha emesso ilprovvedimento opposto, a pena di deca-denza, entro trenta giorni dalla notifica-zione dello stesso, o dalla comunicazionese anteriore. Con il ricorso non possonoessere proposte domande diverse da quelledi cui al comma 47 del presente articolo,salvo che siano fondate sugli identici fatticostitutivi o siano svolte nei confronti disoggetti rispetto ai quali la causa è comuneo dai quali si intende essere garantiti. Ilgiudice fissa con decreto l’udienza di di-scussione non oltre i successivi sessantagiorni, assegnando all’opposto termine percostituirsi fino a dieci giorni prima del-l’udienza.

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52. Il ricorso, unitamente al decreto difissazione dell’udienza, deve essere notifi-cato, anche a mezzo di posta elettronicacertificata, dall’opponente all’opposto al-meno trenta giorni prima della data fissataper la sua costituzione.

53. L’opposto deve costituirsi mediantedeposito in cancelleria di memoria di-fensiva a norma e con le decadenze dicui all’articolo 416 del codice di proce-dura civile. Se l’opposto intende chiamareun terzo in causa deve, a pena di de-cadenza, farne dichiarazione nella me-moria difensiva.

54. Nel caso di chiamata in causa anorma degli articoli 102, secondo comma,106 e 107 del codice di procedura civile,il giudice fissa una nuova udienza entroi successivi sessanta giorni, e dispone chesiano notificati al terzo, ad opera delleparti, il provvedimento nonché il ricorsointroduttivo e l’atto di costituzione del-l’opposto, osservati i termini di cui alcomma 52.

55. Il terzo chiamato deve costituirsinon meno di dieci giorni prima del-l’udienza fissata, depositando la propriamemoria a norma del comma 53.

56. Quando la causa relativa alla do-manda riconvenzionale non è fondata sufatti costitutivi identici a quelli posti abase della domanda principale il giudicene dispone la separazione.

57. All’udienza, il giudice, sentite leparti, omessa ogni formalità non essen-ziale al contraddittorio, procede nel modoche ritiene più opportuno agli atti diistruzione ammissibili e rilevanti richiestidalle parti nonché disposti d’ufficio, aisensi dall’articolo 421 del codice di pro-cedura civile, e provvede con sentenzaall’accoglimento o al rigetto della do-manda, dando, ove opportuno, terminealle parti per il deposito di note difensivefino a dieci giorni prima dell’udienza didiscussione. La sentenza, completa di mo-tivazione, deve essere depositata in can-celleria entro dieci giorni dall’udienza didiscussione. La sentenza è provvisoria-mente esecutiva e costituisce titolo perl’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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58. Contro la sentenza che decide sulricorso è ammesso reclamo davanti allacorte d’appello. Il reclamo si propone conricorso da depositare, a pena di deca-denza, entro trenta giorni dalla comuni-cazione, o dalla notificazione se anteriore.

59. Non sono ammessi nuovi mezzi diprova o documenti, salvo che il collegio,anche d’ufficio, li ritenga indispensabili aifini della decisione ovvero la parte dimo-stri di non aver potuto proporli in primogrado per causa ad essa non imputabile.

60. La corte d’appello fissa con decretol’udienza di discussione nei successivi ses-santa giorni e si applicano i termini pre-visti dai commi 51, 52 e 53. Alla primaudienza, la corte può sospendere l’efficaciadella sentenza reclamata se ricorronogravi motivi. La corte d’appello, sentite leparti, omessa ogni formalità non essen-ziale al contraddittorio, procede nel modoche ritiene più opportuno agli atti diistruzione ammessi e provvede con sen-tenza all’accoglimento o al rigetto delladomanda, dando, ove opportuno, terminealle parti per il deposito di note difensivefino a dieci giorni prima dell’udienza didiscussione. La sentenza, completa di mo-tivazione, deve essere depositata in can-celleria entro dieci giorni dall’udienza didiscussione.

61. In mancanza di comunicazione onotificazione della sentenza si applica l’ar-ticolo 327 del codice di procedura civile.

62. Il ricorso per cassazione contro lasentenza deve essere proposto, a pena didecadenza, entro sessanta giorni dalla co-municazione della stessa, o dalla notifica-zione se anteriore. La sospensione dell’ef-ficacia della sentenza deve essere chiestaalla corte d’appello, che provvede a normadel comma 60.

63. La Corte fissa l’udienza di discus-sione non oltre sei mesi dalla proposizionedel ricorso.

64. In mancanza di comunicazione onotificazione della sentenza si applica l’ar-ticolo 327 del codice di procedura civile.

65. Alla trattazione delle controversieregolate dai commi da 47 a 64 devonoessere riservati particolari giorni nel ca-lendario delle udienze.

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66. I capi degli uffici giudiziari vigilanosull’osservanza della disposizione di cui alcomma 65.

67. I commi da 47 a 66 si applicano allecontroversie instaurate successivamentealla data di entrata in vigore della presentelegge.

68. I capi degli uffici giudiziari vigilanosull’osservanza della disposizione di cui alcomma 67.

69. Dall’attuazione delle disposizioni dicui ai commi da 47 a 68 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica, ovvero minori en-trate.

ART. 2.

(Ammortizzatori sociali).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e inrelazione ai nuovi eventi di disoccupazioneverificatisi a decorrere dalla predetta dataè istituita, presso la Gestione prestazionitemporanee ai lavoratori dipendenti, di cuiall’articolo 24 della legge 9 marzo 1989,n. 88, l’Assicurazione sociale per l’impiego(ASpI), con la funzione di fornire ai la-voratori che abbiano perduto involonta-riamente la propria occupazione un’inden-nità mensile di disoccupazione.

2. Sono compresi nell’ambito di appli-cazione dell’ASpI tutti i lavoratori dipen-denti, ivi compresi gli apprendisti e i socilavoratori di cooperativa che abbiano sta-bilito, con la propria adesione o successi-vamente all’instaurazione del rapporto as-sociativo, un rapporto di lavoro in formasubordinata, ai sensi dell’articolo 1,comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142,e successive modificazioni, con esclusionedei dipendenti a tempo indeterminatodelle pubbliche amministrazioni di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presentearticolo non si applicano nei confrontidegli operai agricoli a tempo determinatoo indeterminato, per i quali trovano ap-plicazione le norme di cui all’articolo 7,

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comma 1, del decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni,dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, esuccessive modificazioni, all’articolo 25della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’arti-colo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,e all’articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 247, e successive modificazioni.

4. L’indennità di cui al comma 1 èriconosciuta ai lavoratori che abbianoperduto involontariamente la propria oc-cupazione e che presentino i seguentirequisiti:

a) siano in stato di disoccupazione aisensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c),del decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno dueanni di assicurazione e almeno un anno dicontribuzione nel biennio precedente l’ini-zio del periodo di disoccupazione.

5. Sono esclusi dalla fruizione dell’in-dennità di cui al comma 1 i lavoratori chesiano cessati dal rapporto di lavoro perdimissioni o per risoluzione consensualedel rapporto, fatti salvi i casi in cuiquest’ultima sia intervenuta nell’ambitodella procedura di cui all’articolo 7 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, come modi-ficato dal comma 40 dell’articolo 1 dellapresente legge.

6. L’indennità di cui al comma 1 èrapportata alla retribuzione imponibile aifini previdenziali degli ultimi due anni,comprensiva degli elementi continuativi enon continuativi e delle mensilità aggiun-tive, divisa per il numero di settimane dicontribuzione e moltiplicata per il nu-mero 4,33.

7. L’indennità mensile è rapportata allaretribuzione mensile ed è pari al 75 percento nei casi in cui la retribuzione men-sile sia pari o inferiore nel 2013 all’im-porto di 1.180 euro mensili, annualmenterivalutato sulla base della variazione del-l’indice ISTAT dei prezzi al consumo perle famiglie degli operai e degli impiegatiintercorsa nell’anno precedente; nei casi incui la retribuzione mensile sia superiore alpredetto importo l’indennità è pari al 75

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per cento del predetto importo incremen-tata di una somma pari al 25 per cento deldifferenziale tra la retribuzione mensile eil predetto importo. L’indennità mensilenon può in ogni caso superare l’importomensile massimo di cui all’articolo unico,secondo comma, lettera b), della legge 13agosto 1980, n. 427, e successive modifi-cazioni.

8. All’indennità di cui al comma 1 nonsi applica il prelievo contributivo di cuiall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,n. 41.

9. All’indennità di cui al comma 1 siapplica una riduzione del 15 per centodopo i primi sei mesi di fruizione. L’in-dennità medesima, ove dovuta, è ulterior-mente decurtata del 15 per cento dopo ildodicesimo mese di fruizione.

10. Per i periodi di fruizione dell’in-dennità sono riconosciuti i contributi fi-gurativi nella misura settimanale pari allamedia delle retribuzioni imponibili ai finiprevidenziali di cui al comma 6 degliultimi due anni. I contributi figurativisono utili ai fini del diritto e della misuradei trattamenti pensionistici; essi non sonoutili ai fini del conseguimento del dirittonei casi in cui la normativa richieda ilcomputo della sola contribuzione effetti-vamente versata.

11. A decorrere dal 1o gennaio 2016 ein relazione ai nuovi eventi di disoccupa-zione verificatisi a decorrere dalla pre-detta data:

a) per i lavoratori di età inferiore acinquantacinque anni, l’indennità di cui alcomma 1 viene corrisposta per un periodomassimo di dodici mesi, detratti i periodidi indennità eventualmente fruiti nel me-desimo periodo, anche in relazione aitrattamenti brevi di cui al comma 20(mini-ASpI);

b) per i lavoratori di età pari osuperiore ai cinquantacinque anni, l’in-dennità è corrisposta per un periodo mas-simo di diciotto mesi, nei limiti dellesettimane di contribuzione negli ultimidue anni, detratti i periodi di indennità

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eventualmente fruiti nel medesimo pe-riodo ai sensi del comma 4 ovvero delcomma 20 del presente articolo.

12. L’indennità di cui al comma 1spetta dall’ottavo giorno successivo alladata di cessazione dell’ultimo rapporto dilavoro ovvero dal giorno successivo aquello in cui sia stata presentata la do-manda.

13. Per fruire dell’indennità i lavoratoriaventi diritto devono, a pena di decadenza,presentare apposita domanda, esclusiva-mente in via telematica, all’INPS, entro iltermine di due mesi dalla data di spet-tanza del trattamento.

14. La fruizione dell’indennità è con-dizionata alla permanenza dello stato didisoccupazione di cui all’articolo 1,comma 2, lettera c), del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, e successive modi-ficazioni.

15. In caso di nuova occupazione delsoggetto assicurato con contratto di lavorosubordinato, l’indennità di cui al comma 1è sospesa d’ufficio, sulla base delle comu-nicazioni obbligatorie di cui all’articolo9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o otto-bre 1996, n. 510, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 novembre 1996,n. 608, e successive modificazioni, fino adun massimo di sei mesi; al termine di unperiodo di sospensione di durata inferiorea sei mesi l’indennità riprende a decorreredal momento in cui era rimasta sospesa.

16. Nei casi di sospensione, i periodidi contribuzione legati al nuovo rapportodi lavoro possono essere fatti valere aifini di un nuovo trattamento nell’ambitodell’ASpI o della mini-ASpI di cui alcomma 20.

17. In caso di svolgimento di attivitàlavorativa in forma autonoma, dalla qualederivi un reddito inferiore al limite utile aifini della conservazione dello stato didisoccupazione, il soggetto beneficiariodeve informare l’INPS entro un mese dal-l’inizio dell’attività, dichiarando il redditoannuo che prevede di trarre da tale atti-vità. Il predetto Istituto provvede, qualorail reddito da lavoro autonomo sia inferioreal limite utile ai fini della conservazione

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dello stato di disoccupazione, a ridurre ilpagamento dell’indennità di un importopari all’80 per cento dei proventi preven-tivati, rapportati al tempo intercorrentetra la data di inizio dell’attività e la datadi fine dell’indennità o, se antecedente, lafine dell’anno. La riduzione di cui alperiodo precedente è conguagliata d’ufficioal momento della presentazione della di-chiarazione dei redditi; nei casi di esen-zione dall’obbligo di presentazione delladichiarazione dei redditi, è richiesta albeneficiario un’apposita autodichiarazioneconcernente i proventi ricavati dall’attivitàautonoma.

18. Nei casi di cui al comma 17, lacontribuzione relativa all’assicurazione ge-nerale obbligatoria per l’invalidità, la vec-chiaia e i superstiti versata in relazioneall’attività di lavoro autonomo non dàluogo ad accrediti contributivi ed è river-sata alla Gestione prestazioni temporaneeai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

19. In via sperimentale per ciascunodegli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratoreavente diritto alla corresponsione dell’in-dennità di cui al comma 1 può richiederela liquidazione degli importi del relativotrattamento pari al numero di mensilitànon ancora percepite, al fine di intrapren-dere un’attività di lavoro autonomo, ov-vero per avviare un’attività in forma diauto impresa o di micro impresa, o perassociarsi in cooperativa. Tale possibilità èriconosciuta nel limite massimo di 20milioni di euro per ciascuno degli anni2013, 2014 e 2015. Al relativo onere siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214. Con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di naturanon regolamentare, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono determinati limiti, condizioni emodalità per l’attuazione delle disposizionidi cui al presente comma.

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20. A decorrere dal 1o gennaio 2013, aisoggetti di cui al comma 2 che possano farvalere almeno tredici settimane di contri-buzione di attività lavorativa negli ultimidodici mesi, per la quale siano stati versatio siano dovuti i contributi per l’assicura-zione obbligatoria, è liquidata un’inden-nità di importo pari a quanto definito neicommi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.

21. L’indennità di cui al comma 20 ècorrisposta mensilmente per un numero disettimane pari alla metà delle settimane dicontribuzione nell’ultimo anno, detratti iperiodi di indennità eventualmente fruitinel periodo.

22. All’indennità di cui al comma 20 siapplicano le disposizioni di cui ai commi3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 e 19.

23. In caso di nuova occupazione delsoggetto assicurato con contratto di lavorosubordinato, l’indennità è sospesa d’ufficiosulla base delle comunicazioni obbligatoriedi cui all’articolo 9-bis, comma 2, deldecreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, e successive mo-dificazioni, fino ad un massimo di cinquegiorni; al termine del periodo di sospen-sione l’indennità riprende a decorrere dalmomento in cui era rimasta sospesa.

24. Le prestazioni di cui all’articolo 7,comma 3, del decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni,dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, siconsiderano assorbite, con riferimento aiperiodi lavorativi dell’anno 2012, nelleprestazioni della mini-ASpI liquidate adecorrere dal 1o gennaio 2013.

25. Con effetto sui periodi contributivimaturati a decorrere dal 1o gennaio 2013,al finanziamento delle indennità di cui aicommi da 1 a 24 concorrono i contributidi cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,primo comma, della legge 3 giugno 1975,n. 160.

26. Continuano a trovare applicazione,in relazione ai contributi di cui al comma25, le eventuali riduzioni di cui all’articolo120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,e all’articolo 1, comma 361, della legge 23dicembre 2005, n. 266, nonché le misure

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compensative di cui all’articolo 8 del de-creto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, e successive mo-dificazioni.

27. Per i lavoratori per i quali i con-tributi di cui al comma 25 non trovavanoapplicazione, e in particolare per i socilavoratori delle cooperative di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30aprile 1970, n. 602, il contributo è decur-tato della quota di riduzione di cui all’ar-ticolo 120 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all’articolo 1, comma 361, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, che nonsia stata ancora applicata a causa dellamancata capienza delle aliquote vigentialla data di entrata in vigore delle citateleggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.Qualora per i lavoratori di cui al periodoprecedente le suddette quote di riduzionerisultino già applicate, si potrà procedere,subordinatamente all’adozione annuale deldecreto di cui all’ultimo periodo del pre-sente comma in assenza del quale ledisposizioni transitorie di cui al presente eal successivo periodo non trovano appli-cazione, ad un allineamento graduale allanuova aliquota ASpI, come definita daicommi 1 e seguenti, con incrementi annuipari allo 0,26 per cento per gli anni 2013,2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per centoper l’anno 2017. Contestualmente, con in-crementi pari allo 0,06 per cento annuo siprocederà all’allineamento graduale all’ali-quota del contributo destinato al finanzia-mento dei Fondi interprofessionali per laformazione continua ai sensi dell’articolo25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Adecorrere dall’anno 2013 e fino al pienoallineamento alla nuova aliquota ASpI, leprestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da20 a 24 vengono annualmente ridetermi-nate, in funzione dell’aliquota effettiva dicontribuzione, con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da emanare entro il 31 dicembredi ogni anno precedente l’anno di riferi-mento, tenendo presente, in via previsio-nale, l’andamento congiunturale del rela-tivo settore con riferimento al ricorso agli

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istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 eda 20 a 24 e garantendo in ogni caso unariduzione della commisurazione delle pre-stazioni alla retribuzione proporzional-mente non inferiore alla riduzione dell’ali-quota contributiva per l’anno di riferi-mento rispetto al livello a regime.

28. Con effetto sui periodi contributividi cui al comma 25, ai rapporti di lavorosubordinato non a tempo indeterminato siapplica un contributo addizionale, a caricodel datore di lavoro, pari all’1,4 per centodella retribuzione imponibile ai fini pre-videnziali.

29. Il contributo addizionale di cui alcomma 28 non si applica:

a) ai lavoratori assunti a termine insostituzione di lavoratori assenti;

b) ai lavoratori assunti a termine perlo svolgimento delle attività stagionali dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, peri periodi contributivi maturati dal 1o gen-naio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelledefinite dagli avvisi comuni e dai contratticollettivi nazionali stipulati entro il 31dicembre 2011 dalle organizzazioni deilavoratori e dei datori di lavoro compa-rativamente più rappresentative. Alle mi-nori entrate derivanti dall’attuazione dellapresente disposizione, valutate in 7 milionidi euro per ciascuno degli anni 2013, 2014e 2015, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 24, comma 27, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214;

c) agli apprendisti;

d) ai lavoratori dipendenti delle pub-bliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni.

30. Nei limiti delle ultime sei mensilitàil contributo addizionale di cui al comma28 è restituito, successivamente al decorsodel periodo di prova, al datore di lavoro incaso di trasformazione del contratto atempo indeterminato. La restituzione av-

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viene anche qualora il datore di lavoroassuma il lavoratore con contratto di la-voro a tempo indeterminato entro il ter-mine di sei mesi dalla cessazione delprecedente contratto a termine. In taleultimo caso, la restituzione avviene de-traendo dalle mensilità spettanti un nu-mero di mensilità ragguagliato al periodotrascorso dalla cessazione del precedenterapporto di lavoro a termine.

31. In tutti i casi di interruzione di unrapporto di lavoro a tempo indeterminatoper causa diversa dalle dimissioni, inter-venuti a decorrere dal 1o gennaio 2013, èdovuta, a carico del datore di lavoro, unasomma pari al 50 per cento del tratta-mento mensile iniziale di ASpI per ognidodici mesi di anzianità aziendale negliultimi tre anni. Nel computo dell’anzianitàaziendale sono compresi i periodi di la-voro con contratto diverso da quello atempo determinato, se il rapporto è pro-seguito senza soluzione di continuità o secomunque si è dato luogo alla restituzionedi cui al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 èdovuto anche per le interruzioni dei rap-porti di apprendistato diverse dalle dimis-sioni o dal recesso del lavoratore, iviincluso il recesso del datore di lavoro aisensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m),del testo unico dell’apprendistato, di cui aldecreto legislativo 14 settembre 2011,n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016,nei casi in cui sia dovuto il contributo dicui all’articolo 5, comma 4, della legge 23luglio 1991, n. 223.

34. Per il periodo 2013-2015, il contri-buto di cui al comma 31 non è dovuto neiseguenti casi: a) licenziamenti effettuati inconseguenza di cambi di appalto, ai qualisiano succedute assunzioni presso altridatori di lavoro, in attuazione di clausolesociali che garantiscano la continuità oc-cupazionale prevista dai contratti collettivinazionali di lavoro stipulati dalle organiz-zazioni sindacali dei lavoratori e dei datoridi lavoro comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale; b) interru-zione di rapporto di lavoro a tempo in-

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determinato, nel settore delle costruzioniedili, per completamento delle attività echiusura del cantiere. Alle minori entratederivanti dal presente comma, valutate in12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38milioni di euro per ciascuno degli anni2014 e 2015, si provvede mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 24, comma 27, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1o gennaio 2017,nei casi di licenziamento collettivo in cuila dichiarazione di eccedenza del perso-nale di cui all’articolo 4, comma 9, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, non abbiaformato oggetto di accordo sindacale, ilcontributo di cui al comma 31 del pre-sente articolo è moltiplicato per tre volte.

36. A decorrere dal 1o gennaio 2013all’articolo 2, comma 2, del testo unico dicui al decreto legislativo 14 settembre2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la se-guente lettera:

« e-bis) assicurazione sociale per l’im-piego in relazione alla quale, in via ag-giuntiva a quanto previsto in relazione alregime contributivo per le assicurazioni dicui alle precedenti lettere ai sensi delladisciplina di cui all’articolo 1, comma 773,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coneffetto sui periodi contributivi maturati adecorrere dal 1o gennaio 2013 è dovuta daidatori di lavoro per gli apprendisti arti-giani e non artigiani una contribuzionepari all’1,31 per cento della retribuzioneimponibile ai fini previdenziali. Restafermo che con riferimento a tale contri-buzione non operano le disposizioni di cuiall’articolo 22, comma 1, della legge 12novembre 2011, n. 183 ».

37. L’aliquota contributiva di cui alcomma 36, di finanziamento dell’ASpI,non ha effetto nei confronti delle dispo-sizioni agevolative che rimandano, perl’identificazione dell’aliquota applicabile,alla contribuzione nella misura previstaper gli apprendisti.

38. All’articolo 1, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 30 aprile

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1970, n. 602, dopo le parole: « provvidenzedella gestione case per lavoratori » sonoaggiunte le seguenti: « ; Assicurazione so-ciale per l’impiego ».

39. A decorrere dal 1o gennaio 2013l’aliquota contributiva di cui all’articolo12, comma 1, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6 percento.

40. Si decade dalla fruizione delle in-dennità di cui al presente articolo neiseguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupa-zione;

b) inizio di un’attività in forma au-tonoma senza che il lavoratore effettui lacomunicazione di cui al comma 17;

c) raggiungimento dei requisiti per ilpensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) acquisizione del diritto all’assegnoordinario di invalidità, sempre che il la-voratore non opti per l’indennità erogatadall’ASpI.

41. La decadenza si realizza dal mo-mento in cui si verifica l’evento che ladetermina, con obbligo di restituire l’in-dennità che eventualmente si sia conti-nuato a percepire.

42. All’articolo 46, comma 1, della legge9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) èinserita la seguente:

« d-bis) le prestazioni dell’Assicura-zione sociale per l’impiego ».

43. Ai contributi di cui ai commi da 25a 39 si applica la disposizione di cuiall’articolo 26, comma 1, lettera e), dellalegge 9 marzo 1989, n. 88.

44. In relazione ai casi di cessazionedalla precedente occupazione intervenutifino al 31 dicembre 2012, si applicano ledisposizioni in materia di indennità didisoccupazione ordinaria non agricola dicui all’articolo 19 del regio decreto-legge14 aprile 1939, n. 636, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,n. 1272, e successive modificazioni.

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45. La durata massima legale, in rela-zione ai nuovi eventi di disoccupazioneverificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2013e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinatanei seguenti termini:

a) per le prestazioni relative aglieventi intercorsi nell’anno 2013: otto mesiper i soggetti con età anagrafica inferiorea cinquanta anni e dodici mesi per isoggetti con età anagrafica pari o supe-riore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative aglieventi intercorsi nell’anno 2014: otto mesiper i soggetti con età anagrafica inferiorea cinquanta anni, dodici mesi per i soggetticon età anagrafica pari o superiore acinquanta anni e inferiore a cinquanta-cinque anni, quattordici mesi per i soggetticon età anagrafica pari o superiore acinquantacinque anni, nei limiti delle set-timane di contribuzione negli ultimi dueanni;

c) per le prestazioni relative aglieventi intercorsi nell’anno 2015: dieci mesiper i soggetti con età anagrafica inferiorea cinquanta anni, dodici mesi per i soggetticon età anagrafica pari o superiore acinquanta anni e inferiore a cinquanta-cinque anni, sedici mesi per i soggetti conetà anagrafica pari o superiore a cinquan-tacinque anni, nei limiti delle settimane dicontribuzione negli ultimi due anni.

46. Per i lavoratori collocati in mobilitàa decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 7della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-cessive modificazioni, il periodo massimodi diritto della relativa indennità di cuiall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei se-guenti termini:

a) lavoratori collocati in mobilità nelperiodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicem-bre 2013:

1) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquat-tro per i lavoratori che hanno compiuto i

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quaranta anni e a trentasei per i lavoratoriche hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 2: ventiquattro mesi, elevato atrentasei per i lavoratori che hanno com-piuto i quaranta anni e a quarantotto peri lavoratori che hanno compiuto i cin-quanta anni;

b) lavoratori collocati in mobilità nelperiodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicem-bre 2014:

1) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquat-tro per i lavoratori che hanno compiuto iquaranta anni e a trenta per i lavoratoriche hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 2: diciotto mesi, elevato a trentaper i lavoratori che hanno compiuto iquaranta anni e a quarantadue per ilavoratori che hanno compiuto i cinquantaanni;

c) lavoratori collocati in mobilità nelperiodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicem-bre 2015:

1) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 1: dodici mesi, elevato a diciottoper i lavoratori che hanno compiuto iquaranta anni e a ventiquattro per ilavoratori che hanno compiuto i cinquantaanni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquat-tro per i lavoratori che hanno compiuto iquaranta anni e a trentasei per i lavoratoriche hanno compiuto i cinquanta anni;

d) lavoratori collocati in mobilità nelperiodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicem-bre 2016:

1) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 1: dodici mesi, elevato a diciottoper i lavoratori che hanno compiuto icinquanta anni;

2) lavoratori di cui all’articolo 7,comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto

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per i lavoratori che hanno compiuto iquaranta anni e a ventiquattro per ilavoratori che hanno compiuto i cinquantaanni.

47. A decorrere dal 1o gennaio 2016 lemaggiori somme derivanti dall’incrementodell’addizionale di cui all’articolo 6-quater,comma 2, del decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, comemodificato dal comma 48 del presentearticolo, sono riversate alla gestione degliinterventi assistenziali e di sostegno allegestioni previdenziali dell’INPS, di cui al-l’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,n. 88, e successive modificazioni.

48. All’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « èdestinato » sono inserite le seguenti: « finoal 31 dicembre 2015 »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti iseguenti:

« 3-bis. La riscossione dell’incrementodell’addizionale comunale di cui al comma2 avviene a cura dei gestori di serviziaeroportuali, con le modalità in uso per lariscossione dei diritti di imbarco. Il ver-samento da parte delle compagnie aereeavviene entro tre mesi dalla fine del mesein cui sorge l’obbligo.

3-ter. Le somme riscosse sono comu-nicate mensilmente all’INPS da parte deigestori di servizi aeroportuali con le mo-dalità stabilite dall’Istituto e riversate allostesso Istituto, entro la fine del mesesuccessivo a quello di riscossione, secondole modalità previste dagli articoli 17 eseguenti del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Alle somme di cui al pre-detto comma 2 si applicano le disposizionisanzionatorie e di riscossione previste dal-l’articolo 116, comma 8, lettera a), dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, per icontributi previdenziali obbligatori.

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3-quater. La comunicazione di cui alcomma 3-ter costituisce accertamento delcredito e dà titolo, in caso di mancatoversamento, ad attivare la riscossionecoattiva, secondo le modalità previste dal-l’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni ».

49. I soggetti tenuti alla riscossione dicui all’articolo 6-quater, comma 2, deldecreto-legge n. 7 del 2005, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 43 del 2005,come modificato dal comma 48 del pre-sente articolo, trattengono, a titolo di ri-storo per le spese di riscossione e comu-nicazione, una somma pari allo 0,25 percento del gettito totale. In caso di inadem-pienza rispetto agli obblighi di comunica-zione si applica una sanzione amministra-tiva da euro 2.000 ad euro 12.000. L’INPSprovvede all’accertamento delle inadem-pienze e all’irrogazione delle conseguentisanzioni. Si applicano, in quanto compa-tibili, le disposizioni di cui alla legge 24novembre 1981, n. 689.

50. All’articolo 17, comma 2, del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, èaggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-quinquies) alle somme che isoggetti tenuti alla riscossione dell’incre-mento all’addizionale comunale debbonoriversare all’INPS, ai sensi dell’articolo6-quater del decreto-legge 31 gennaio2005, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e suc-cessive modificazioni ».

51. A decorrere dall’anno 2013, neilimiti delle risorse di cui al comma 1dell’articolo 19 del decreto-legge 29 no-vembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, e successive modificazioni, è ricono-sciuta un’indennità ai collaboratori coor-dinati e continuativi di cui all’articolo 61,comma 1, del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, iscritti in via esclu-siva alla Gestione separata presso l’INPSdi cui all’articolo 2, comma 26, della legge

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8 agosto 1995, n. 335, con esclusione deisoggetti individuati dall’articolo 1, comma212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,i quali soddisfino in via congiunta leseguenti condizioni:

a) abbiano operato, nel corso del-l’anno precedente, in regime di monocom-mittenza;

b) abbiano conseguito l’anno prece-dente un reddito lordo complessivo sog-getto a imposizione fiscale non superioreal limite di 20.000 euro, annualmenterivalutato sulla base della variazione del-l’indice ISTAT dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati interve-nuta nell’anno precedente;

c) con riguardo all’anno di riferi-mento sia accreditato, presso la predettaGestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge n. 335 del 1995, unnumero di mensilità non inferiore a uno;

d) abbiano avuto un periodo di di-soccupazione ai sensi dell’articolo 1,comma 2, lettera c), del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, e successive modi-ficazioni, ininterrotto di almeno due mesinell’anno precedente;

e) risultino accreditate nell’anno pre-cedente almeno quattro mensilità presso lapredetta Gestione separata di cui all’arti-colo 2, comma 26, della legge n. 335 del1995.

52. L’indennità è pari a un importo del5 per cento del minimale annuo di redditodi cui all’articolo 1, comma 3, della legge2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per ilminor numero tra le mensilità accreditatel’anno precedente e quelle non coperte dacontribuzione.

53. L’importo di cui al comma 52 èliquidato in un’unica soluzione se pari oinferiore a 1.000 euro, ovvero in importimensili pari o inferiori a 1.000 euro sesuperiore.

54. Restano fermi i requisiti di accessoe la misura del trattamento vigenti alladata del 31 dicembre 2012 per coloro chehanno maturato il diritto entro tale data

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ai sensi dell’articolo 19, comma 2, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, e successive mo-dificazioni.

55. A decorrere dal 1o gennaio 2013 lelettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo19 del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

56. In via transitoria per gli anni 2013,2014 e 2015: a) il requisito di cui alla letterae) del comma 51, relativo alle mensilitàaccreditate, è ridotto da quattro a tre mesi;b) l’importo dell’indennità di cui al comma52 è elevato dal 5 per cento al 7 per centodel minimale annuo; c) le risorse di cui alcomma 51 sono integrate nella misura di 60milioni di euro per ciascuno dei predettianni e al relativo onere si provvede me-diante corrispondente riduzione dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 24,comma 27, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nelcorso del periodo transitorio, in sede dimonitoraggio effettuato ai sensi dell’arti-colo 1, comma 2, della presente legge, conparticolare riferimento alle misure recatedai commi 23 e seguenti del medesimo arti-colo 1, si provvede a verificare la rispon-denza dell’indennità di cui al comma 51 allefinalità di tutela, considerate le caratteristi-che della tipologia contrattuale, allo scopodi verificare se la portata effettiva del-l’onere corrisponde alle previsioni iniziali eanche al fine di valutare, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 3, eventuali correzioni dellamisura stessa, quali la sua sostituzione contipologie di intervento previste dal comma20 del presente articolo.

57. All’articolo 1, comma 79, della legge24 dicembre 2007, n. 247, al primo pe-riodo, le parole: « e in misura pari al 26per cento a decorrere dall’anno 2010 »sono sostituite dalle seguenti: « , in misurapari al 26 per cento per gli anni 2010 e2011, in misura pari al 27 per cento perl’anno 2012, al 28 per cento per l’anno2013, al 29 per cento per l’anno 2014, al30 per cento per l’anno 2015, al 31 percento per l’anno 2016, al 32 per cento per

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l’anno 2017 e al 33 per cento a decorreredall’anno 2018 » e, al secondo periodo,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« per gli anni 2008-2011, al 18 per centoper l’anno 2012, al 19 per cento per l’anno2013, al 20 per cento per l’anno 2014, al21 per cento per l’anno 2015, al 22 percento per l’anno 2016, al 23 per cento perl’anno 2017 e al 24 per cento a decorreredall’anno 2018 ».

58. Con la sentenza di condanna per ireati di cui agli articoli 270-bis, 280,289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codicepenale, nonché per i delitti commessiavvalendosi delle condizioni previste dalpredetto articolo 416-bis ovvero al fine diagevolare l’attività delle associazioni pre-viste dallo stesso articolo, il giudice di-spone la sanzione accessoria della revocadelle seguenti prestazioni, comunque de-nominate in base alla legislazione vigente,di cui il condannato sia eventualmentetitolare: indennità di disoccupazione, as-segno sociale, pensione sociale e pensioneper gli invalidi civili. Con la medesimasentenza il giudice dispone anche la revocadei trattamenti previdenziali a carico deglienti gestori di forme obbligatorie di pre-videnza e assistenza, ovvero di forme so-stitutive, esclusive ed esonerative dellestesse, erogati al condannato, nel caso incui accerti, o sia stato già accertato consentenza in altro procedimento giurisdi-zionale, che questi abbiano origine, intutto o in parte, da un rapporto di lavorofittizio a copertura di attività illecite con-nesse a taluno dei reati di cui al primoperiodo.

59. I condannati ai quali sia stataapplicata la sanzione accessoria di cui alcomma 58, primo periodo, possono bene-ficiare, una volta che la pena sia statacompletamente eseguita e previa presen-tazione di apposita domanda, delle pre-stazioni previste dalla normativa vigente inmateria, nel caso in cui ne ricorrano ipresupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi delcomma 58 sono comunicati, entro quindicigiorni dalla data di adozione dei mede-simi, all’ente titolare dei rapporti previ-denziali e assistenziali facenti capo al

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soggetto condannato, ai fini della loroimmediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministrodella giustizia, d’intesa con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, trasmetteagli enti titolari dei relativi rapportil’elenco dei soggetti già condannati consentenza passata in giudicato per i reati dicui al comma 58, ai fini della revoca, coneffetto non retroattivo, delle prestazioni dicui al medesimo comma 58, primo pe-riodo.

62. Quando esercita l’azione penale, ilpubblico ministero, qualora nel corso delleindagini abbia acquisito elementi utili perritenere irregolarmente percepita una pre-stazione di natura assistenziale o previ-denziale, informa l’amministrazione com-petente per i conseguenti accertamenti eprovvedimenti.

63. Le risorse derivanti dai provvedi-menti di revoca di cui ai commi da 58 a62 sono versate annualmente dagli entiinteressati all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate ai capitoli dispesa corrispondenti al Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso, delle richieste estorsive edell’usura, di cui all’articolo 2, comma6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre2010, n. 225, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,e agli interventi in favore delle vittime delterrorismo e della criminalità organizzata,di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

64. Al fine di garantire la gradualetransizione verso il regime delineato dallariforma degli ammortizzatori sociali di cuialla presente legge, assicurando la gestionedelle situazioni derivanti dal perduraredello stato di debolezza dei livelli produt-tivi del Paese, per gli anni 2013-2016 ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, può disporre, sulla base dispecifici accordi governativi e per periodinon superiori a dodici mesi, in deroga allanormativa vigente, la concessione, anchesenza soluzione di continuità, di tratta-menti di integrazione salariale e di mobi-lità, anche con riferimento a settori pro-

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duttivi e ad aree regionali, nei limiti dellerisorse finanziarie a tal fine destinatenell’ambito del Fondo sociale per occupa-zione e formazione, di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, come rifinanziato dal comma 65 delpresente articolo.

65. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236, confluita nel Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-naio 2009, n. 2, è incrementata di euro1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013e 2014, di euro 700 milioni per l’anno 2015e di euro 400 milioni per l’anno 2016.

66. Nell’ambito delle risorse finanziariedestinate alla concessione, in deroga allanormativa vigente, anche senza soluzionedi continuità, di trattamenti di integra-zione salariale e di mobilità, i trattamenticoncessi ai sensi dell’articolo 33, comma21, della legge 12 novembre 2011, n. 183,nonché ai sensi del comma 64 del presentearticolo possono essere prorogati, sullabase di specifici accordi governativi e perperiodi non superiori a dodici mesi, condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze. Lamisura dei trattamenti di cui al periodoprecedente è ridotta del 10 per cento nelcaso di prima proroga, del 30 per centonel caso di seconda proroga e del 40 percento nel caso di proroghe successive. Itrattamenti di sostegno del reddito, nelcaso di proroghe successive alla seconda,possono essere erogati esclusivamente nelcaso di frequenza di specifici programmidi reimpiego, anche miranti alla riqualifi-cazione professionale. Bimestralmente ilMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali invia al Ministero dell’economia edelle finanze una relazione sull’andamentodegli impegni delle risorse destinate agliammortizzatori in deroga.

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67. Al fine di garantire criteri omogeneidi accesso a tutte le forme di integrazionedel reddito, si applicano anche ai lavora-tori destinatari dei trattamenti di integra-zione salariale in deroga e di mobilità inderoga, rispettivamente, le disposizioni dicui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1,della legge 23 luglio 1991, n. 223.

68. Con effetto dal 1o gennaio 2013 lealiquote contributive pensionistiche di fi-nanziamento e di computo di cui alletabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, si applicano ai lavoratoriiscritti alla gestione autonoma coltivatoridiretti, mezzadri e coloni dell’INPS chenon fossero già interessati dalla predettadisposizione incrementale. Le aliquote difinanziamento sono comprensive del con-tributo addizionale del 2 per cento previ-sto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2agosto 1990, n. 233.

69. A decorrere dal 1o gennaio 2013,sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,n. 160;

c) articolo 40 del regio decreto-legge4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,n. 1155.

70. A decorrere dal 1o gennaio 2016,l’articolo 3 della legge 23 luglio 1991,n. 223, è abrogato.

71. A decorrere dal 1o gennaio 2017,sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223;

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b) articoli da 6 a 9 della legge 23luglio 1991, n. 223;

c) articolo 10, comma 2, della legge23 luglio 1991, n. 223;

d) articolo 16, commi da 1 a 3, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223;

e) articolo 25, comma 9, della legge23 luglio 1991, n. 223;

f) articolo 3, commi 3 e 4, del de-creto-legge 16 maggio 1994, n. 299, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1994, n. 451;

g) articoli da 9 a 19 della legge 6agosto 1975, n. 427.

72. All’articolo 4 della legge 23 luglio1991, n. 223, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, le parole: « le proce-dure di mobilità » sono sostituite dalleseguenti: « la procedura di licenziamentocollettivo »;

b) al comma 3, le parole: « la dichia-razione di mobilità » sono sostituite dalleseguenti: « il licenziamento collettivo » e leparole: « programma di mobilità » sonosostituite dalle seguenti: « programma diriduzione del personale »;

c) al comma 8, le parole: « dallaprocedura di mobilità » sono sostituitedalle seguenti: « dalle procedure di licen-ziamento collettivo »;

d) al comma 9, le parole: « collocarein mobilità » sono sostituite dalla seguente:« licenziare » e le parole: « collocati inmobilità » sono sostituite dalla seguente:« licenziati »;

e) al comma 10, le parole: « collocarein mobilità » sono sostituite dalla seguente:« licenziare » e le parole: « posti in mobi-lità » sono sostituite dalla seguente: « li-cenziati ».

73. All’articolo 5, commi 1 e 2, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, le parole:« collocare in mobilità » sono sostituitedalla seguente: « licenziare ».

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ART. 3.

(Tutele in costanza di rapporto di lavoro).

1. All’articolo 12 della legge 23 luglio1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiuntoil seguente:

« 3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013le disposizioni in materia di trattamentostraordinario di integrazione salariale e irelativi obblighi contributivi sono estesialle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commer-ciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, com-presi gli operatori turistici, con più dicinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più diquindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo aprescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale aprescindere dal numero di dipendenti ».

2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 ailavoratori addetti alle prestazioni di lavorotemporaneo occupati con contratto di la-voro a tempo indeterminato nelle impresee agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esuccessive modificazioni, e ai lavoratoridipendenti dalle società derivate dalla tra-sformazione delle compagnie portuali aisensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b),della medesima legge n. 84 del 1994, èriconosciuta un’indennità di importo paria un ventiseiesimo del trattamento mas-simo mensile di integrazione salarialestraordinaria, comprensiva della relativacontribuzione figurativa e degli assegni peril nucleo familiare, per ogni giornata dimancato avviamento al lavoro, nonché perle giornate di mancato avviamento al la-voro che coincidano, in base al pro-gramma, con le giornate definite festive,durante le quali il lavoratore sia risultatodisponibile. L’indennità è riconosciuta perun numero di giornate di mancato avvia-

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mento al lavoro pari alla differenza tra ilnumero massimo di ventisei giornate men-sili erogabili e il numero delle giornateeffettivamente lavorate in ciascun mese,incrementato del numero delle giornate diferie, malattia, infortunio, permesso e in-disponibilità. L’erogazione dei trattamentidi cui al presente comma da parte del-l’INPS è subordinata all’acquisizione deglielenchi recanti il numero, distinto perciascuna impresa o agenzia, delle giornatedi mancato avviamento al lavoro, predi-sposti dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti in base agli accertamentieffettuati in sede locale dalle competentiautorità portuali o, laddove non istituite,dalle autorità marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all’ar-ticolo 17, commi 2 e 5, della legge 28gennaio 1994, n. 84, e successive modifi-cazioni, e alle società derivate dalla tra-sformazione delle compagnie portuali aisensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b),della medesima legge n. 84 del 1994, non-ché ai relativi lavoratori, è esteso l’obbligocontributivo di cui all’articolo 9 della legge29 dicembre 1990, n. 407.

4. Al fine di assicurare la definizione,entro l’anno 2013, di un sistema inteso adassicurare adeguate forme di sostegno peri lavoratori dei diversi comparti, le orga-nizzazioni sindacali e imprenditoriali com-parativamente più rappresentative a livellonazionale stipulano, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, accordi collettivi e contratti collet-tivi, anche intersettoriali, aventi ad oggettola costituzione di fondi di solidarietà bi-laterali per i settori non coperti dallanormativa in materia di integrazione sa-lariale, con la finalità di assicurare ailavoratori una tutela in costanza di rap-porto di lavoro nei casi di riduzione osospensione dell’attività lavorativa percause previste dalla normativa in materiadi integrazione salariale ordinaria ostraordinaria.

5. Entro i successivi tre mesi, condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, si prov-

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vede all’istituzione presso l’INPS dei fondicui al comma 4.

6. Con le medesime modalità di cui aicommi 4 e 5 possono essere apportatemodifiche agli atti istitutivi di ciascunfondo. Le modifiche aventi ad oggetto ladisciplina delle prestazioni o la misuradelle aliquote sono adottate con decretodirettoriale dei Ministeri del lavoro edelle politiche sociali e dell’economia edelle finanze, sulla base di una propostadel comitato amministratore di cui alcomma 35.

7. I decreti di cui al comma 5 deter-minano, sulla base degli accordi, l’ambitodi applicazione dei fondi di cui al comma4, con riferimento al settore di attività, allanatura giuridica dei datori di lavoro edalla classe di ampiezza dei datori di la-voro. Il superamento dell’eventuale sogliadimensionale fissata per la partecipazioneal fondo si verifica mensilmente con rife-rimento alla media del semestre prece-dente.

8. I fondi di cui al comma 4 non hannopersonalità giuridica e costituiscono ge-stioni dell’INPS.

9. Gli oneri di amministrazione di cia-scun fondo di cui al comma 4 sonodeterminati secondo i criteri definiti dalregolamento di contabilità dell’INPS.

10. L’istituzione dei fondi di cui alcomma 4 è obbligatoria per tutti i settorinon coperti dalla normativa in materia diintegrazione salariale in relazione alle im-prese che occupano mediamente più diquindici dipendenti. Le prestazioni e irelativi obblighi contributivi non si appli-cano al personale dirigente se non espres-samente previsto.

11. I fondi di cui al comma 4, oltre allafinalità di cui al medesimo comma, pos-sono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutelain caso di cessazione dal rapporto dilavoro, integrativa rispetto all’assicura-zione sociale per l’impiego;

b) prevedere assegni straordinari peril sostegno al reddito, riconosciuti nelquadro dei processi di agevolazione al-l’esodo, a lavoratori che raggiungano i

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requisiti previsti per il pensionamento divecchiaia o anticipato nei successivi cinqueanni;

c) contribuire al finanziamento diprogrammi formativi di riconversione oriqualificazione professionale, anche inconcorso con gli appositi fondi nazionali odell’Unione europea.

12. Per le finalità di cui al comma 11,i fondi di cui al comma 4 possono essereistituiti, con le medesime modalità di cuial comma 4, anche in relazione a settori eclassi di ampiezza già coperti dalla nor-mativa in materia di integrazioni salariali.Per le imprese nei confronti delle qualitrovano applicazione gli articoli 4 e se-guenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, in materia diindennità di mobilità, gli accordi e con-tratti collettivi con le modalità di cui alcomma 4 possono prevedere che il fondodi solidarietà sia finanziato, a decorreredal 1o gennaio 2017, con un’aliquota con-tributiva nella misura dello 0,30 per centodelle retribuzioni imponibili ai fini previ-denziali.

13. Gli accordi ed i contratti di cui alcomma 4 possono prevedere che nel fondodi cui al medesimo comma confluiscaanche l’eventuale fondo interprofessionaleistituito dalle medesime parti firmatarie aisensi dell’articolo 118 della legge 23 di-cembre 2000, n. 388, e successive modifi-cazioni. In tal caso, al fondo affluisceanche il gettito del contributo integrativostabilito dall’articolo 25, quarto comma,della legge 21 dicembre 1978, n. 845, esuccessive modificazioni, con riferimentoai datori di lavoro cui si applica il fondoe le prestazioni derivanti dall’attuazionedel primo periodo del presente commasono riconosciute nel limite di tale gettito.

14. In alternativa al modello previstodai commi da 4 a 13 e dalle relativedisposizioni attuative di cui ai commi 22e seguenti, in riferimento ai settori di cuial comma 4 nei quali siano operanti, alladata di entrata in vigore della presentelegge, consolidati sistemi di bilateralità ein considerazione delle peculiari esigenze

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dei predetti settori, quale quello dell’ar-tigianato, le organizzazioni sindacali eimprenditoriali di cui al citato comma 4possono, nel termine di sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, adeguare le fonti istitutive dei ri-spettivi fondi bilaterali alle finalità per-seguite dai commi da 4 a 13, prevedendomisure intese ad assicurare ai lavoratoriuna tutela reddituale in costanza di rap-porto di lavoro, in caso di riduzione osospensione dell’attività lavorativa, corre-late alle caratteristiche delle attività pro-duttive interessate.

15. Per le finalità di cui al comma 14,gli accordi e i contratti collettivi defini-scono:

a) un’aliquota complessiva di contri-buzione ordinaria di finanziamento noninferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in fun-zione delle disponibilità del fondo di so-lidarietà bilaterale;

c) l’adeguamento dell’aliquota in fun-zione dell’andamento della gestione ovverola rideterminazione delle prestazioni inrelazione alle erogazioni, tra l’altro te-nendo presente in via previsionale gli an-damenti del relativo settore in relazioneanche a quello più generale dell’economiae l’esigenza dell’equilibrio finanziario delfondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire alfondo di solidarietà quota parte del con-tributo previsto per l’eventuale fondo in-terprofessionale di cui al comma 13;

e) criteri e requisiti per la gestionedei fondi.

16. In considerazione delle finalità per-seguite dai fondi di cui al comma 14, voltia realizzare ovvero integrare il sistema, inchiave universalistica, di tutela del redditoin costanza di rapporto di lavoro e in casodi sua cessazione, con decreto, di naturanon regolamentare, del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sentite le parti sociali istitutive dei rispet-

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tivi fondi bilaterali, sono dettate disposi-zioni per determinare: requisiti di profes-sionalità e onorabilità dei soggetti prepostialla gestione dei fondi medesimi; criteri erequisiti per la contabilità dei fondi; mo-dalità volte a rafforzare la funzione dicontrollo sulla loro corretta gestione e dimonitoraggio sull’andamento delle presta-zioni, anche attraverso la determinazionedi standard e parametri omogenei.

17. In via sperimentale per ciascunodegli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennità dicui all’articolo 2, comma 1, della presentelegge è riconosciuta ai lavoratori sospesiper crisi aziendali o occupazionali chesiano in possesso dei requisiti previstidall’articolo 2, comma 4, e subordinata-mente ad un intervento integrativo parialmeno alla misura del 20 per centodell’indennità stessa a carico dei fondibilaterali di cui al comma 14, ovvero acarico dei fondi di solidarietà di cui alcomma 4 del presente articolo. La duratamassima del trattamento non può supe-rare novanta giornate da computare in unbiennio mobile. Il trattamento è ricono-sciuto nel limite delle risorse non supe-riore a 20 milioni di euro per ciascunodegli anni 2013, 2014 e 2015; al relativoonere si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 24, comma 27, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

18. Le disposizioni di cui al comma 17non trovano applicazione nei confronti deilavoratori dipendenti da aziende destina-tarie di trattamenti di integrazione sala-riale, nonché nei casi di contratti di lavoroa tempo indeterminato con previsione disospensioni lavorative programmate e dicontratti di lavoro a tempo parziale ver-ticale.

19. Per i settori, tipologie di datori dilavoro e classi dimensionali comunquesuperiori ai quindici dipendenti, non co-perti dalla normativa in materia di inte-grazione salariale, per i quali non siano

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stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordicollettivi volti all’attivazione di un fondo dicui al comma 4, ovvero ai sensi del comma14, è istituito, con decreto non regolamen-tare del Ministro del lavoro e delle poli-tiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, un fondo disolidarietà residuale, cui contribuiscono idatori di lavoro dei settori identificati.

20. Il fondo di solidarietà residualefinanziato con i contributi dei datori dilavoro e dei lavoratori dei settori coperti,secondo quanto definito dai commi 22, 23,24 e 25, garantisce la prestazione di cui alcomma 31, per una durata non superiorea un ottavo delle ore complessivamentelavorabili da computare in un bienniomobile, in relazione alle causali di ridu-zione o sospensione dell’attività lavorativapreviste dalla normativa in materia dicassa integrazione guadagni ordinaria estraordinaria.

21. Alla gestione del fondo di solida-rietà residuale provvede un comitato am-ministratore, avente i compiti di cui alcomma 35 e composto da esperti designatidalle organizzazioni sindacali dei datori dilavoro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentative a livello nazionale,nonché da due funzionari, con qualifica didirigente, in rappresentanza, rispettiva-mente, del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze. Le funzioni dimembro del comitato sono incompatibilicon quelle connesse a cariche nell’ambitodelle organizzazioni sindacali. La parteci-pazione al comitato è gratuita e non dàdiritto ad alcun compenso né ad alcunrimborso spese.

22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e19 determinano le aliquote di contribu-zione ordinaria, ripartita tra datori dilavoro e lavoratori nella misura, rispetti-vamente, di due terzi e di un terzo, inmaniera tale da garantire la precostitu-zione di risorse continuative adeguate siaper l’avvio dell’attività sia per la situazionea regime, da verificare anche sulla base deibilanci di previsione di cui al comma 28.

23. Qualora sia prevista la prestazionedi cui al comma 31, è previsto, a carico del

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datore di lavoro che ricorra alla sospen-sione o riduzione dell’attività lavorativa,un contributo addizionale, calcolato inrapporto alle retribuzioni perse, nella mi-sura prevista dai decreti di cui ai commi5, 6, 7 e 19 e comunque non inferioreall’1,5 per cento.

24. Per la prestazione straordinaria dicui al comma 32, lettera b), è dovuto, daparte del datore di lavoro, un contributostraordinario di importo corrispondente alfabbisogno di copertura degli assegnistraordinari erogabili e della contribu-zione correlata.

25. Ai contributi di finanziamento dicui ai commi da 22 a 24 si applicano ledisposizioni vigenti in materia di contri-buzione previdenziale obbligatoria, ad ec-cezione di quelle relative agli sgravi con-tributivi.

26. I fondi istituiti ai sensi dei commi4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio inpareggio e non possono erogare presta-zioni in carenza di disponibilità.

27. Gli interventi a carico dei fondi dicui ai commi 4, 14 e 19 sono concessiprevia costituzione di specifiche riservefinanziarie ed entro i limiti delle risorsegià acquisite.

28. I fondi istituiti ai sensi dei commi4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sindalla loro costituzione, di bilanci di pre-visione a otto anni basati sullo scenariomacroeconomico coerente con il più re-cente Documento di economia e finanza erelativa Nota di aggiornamento.

29. Sulla base del bilancio di previsionedi cui al comma 28, il comitato ammini-stratore di cui al comma 35 ha facoltà diproporre modifiche in relazione all’im-porto delle prestazioni o alla misura del-l’aliquota di contribuzione. Le modifichesono adottate, anche in corso d’anno, condecreto direttoriale dei Ministeri del la-voro e delle politiche sociali e dell’econo-mia e delle finanze, verificate le compa-tibilità finanziarie interne al fondo, sullabase della proposta del comitato ammini-stratore.

30. In caso di necessità di assicurare ilpareggio di bilancio ovvero di far fronte aprestazioni già deliberate o da deliberare,

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ovvero di inadempienza del comitato am-ministratore in relazione all’attività di cuial comma 29, l’aliquota contributiva puòessere modificata con decreto direttorialedei Ministeri del lavoro e delle politichesociali e dell’economia e delle finanze,anche in mancanza di proposta del comi-tato amministratore. In ogni caso, in as-senza dell’adeguamento contributivo di cuial comma 29, l’INPS è tenuto a nonerogare le prestazioni in eccedenza.

31. I fondi di cui al comma 4 assicu-rano almeno la prestazione di un assegnoordinario di importo pari all’integrazionesalariale, di durata non superiore a unottavo delle ore complessivamente lavora-bili da computare in un biennio mobile, inrelazione alle causali previste dalla nor-mativa in materia di cassa integrazioneordinaria o straordinaria.

32. I fondi di cui al comma 4 possonoinoltre erogare le seguenti tipologie diprestazioni:

a) prestazioni integrative, in terminidi importi o durate, rispetto a quantogarantito dall’ASpI;

b) assegni straordinari per il sostegnoal reddito, riconosciuti nel quadro deiprocessi di agevolazione all’esodo, a lavo-ratori che raggiungano i requisiti previstiper il pensionamento di vecchiaia o anti-cipato nei successivi cinque anni;

c) contributi al finanziamento di pro-grammi formativi di riconversione o ri-qualificazione professionale, anche in con-corso con gli appositi fondi nazionali odell’Unione europea.

33. Nei casi di cui al comma 31, i fondidi cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltrea versare la contribuzione correlata allaprestazione alla gestione di iscrizione dellavoratore interessato. La contribuzionedovuta è computata in base a quantoprevisto dall’articolo 40 della legge 4 no-vembre 2010, n. 183.

34. La contribuzione correlata di cui alcomma 33 può altresì essere prevista, daidecreti istitutivi, in relazione alle presta-zioni di cui al comma 32. In tal caso, il

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fondo di cui al comma 4 provvede aversare la contribuzione correlata alla pre-stazione alla gestione di iscrizione dellavoratore interessato.

35. Alla gestione di ciascun fondo isti-tuito ai sensi del comma 4 provvede uncomitato amministratore con i seguenticompiti:

a) predisporre, sulla base dei criteristabiliti dal consiglio di indirizzo e vigi-lanza dell’INPS, i bilanci annuali, preven-tivo e consuntivo, della gestione, corredatida una propria relazione, e deliberare suibilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla conces-sione degli interventi e dei trattamenti ecompiere ogni altro atto richiesto per lagestione degli istituti previsti dal regola-mento;

c) fare proposte in materia di con-tributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull’affluenza dei contri-buti, sull’ammissione agli interventi e sul-l’erogazione dei trattamenti, nonché sul-l’andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ri-corsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito adesso demandato da leggi o regolamenti.

36. Il comitato amministratore è com-posto da esperti designati dalle organiz-zazioni sindacali dei datori di lavoro e deilavoratori stipulanti l’accordo o il con-tratto collettivo, in numero complessiva-mente non superiore a dieci, nonché dadue funzionari, con qualifica di dirigente,in rappresentanza, rispettivamente, delMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali e del Ministero dell’economia e dellefinanze. Le funzioni di membro del comi-tato sono incompatibili con quelle con-nesse a cariche nell’ambito delle organiz-zazioni sindacali. Ai componenti del co-mitato non spetta alcun emolumento, in-dennità o rimborso spese.

37. Il comitato amministratore è nomi-nato con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali e rimane in carica

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per quattro anni o per la diversa durataprevista dal decreto istitutivo.

38. Il presidente del comitato ammini-stratore è eletto dal comitato stesso tra ipropri membri.

39. Le deliberazioni del comitato am-ministratore sono assunte a maggioranzae, in caso di parità nelle votazioni, prevaleil voto del presidente.

40. Partecipa alle riunioni del comitatoamministratore del fondo il collegio sin-dacale dell’INPS, nonché il direttore ge-nerale del medesimo Istituto o un suodelegato, con voto consultivo.

41. L’esecuzione delle decisioni adottatedal comitato amministratore può esseresospesa, ove si evidenzino profili di ille-gittimità, da parte del direttore generaledell’INPS. Il provvedimento di sospensionedeve essere adottato nel termine di cinquegiorni ed essere sottoposto, con l’indica-zione della norma che si ritiene violata, alpresidente dell’INPS nell’ambito delle fun-zioni di cui all’articolo 3, comma 5, deldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,e successive modificazioni; entro tre mesi,il presidente stabilisce se dare ulteriorecorso alla decisione o se annullarla. Tra-scorso tale termine la decisione divieneesecutiva.

42. La disciplina dei fondi di solidarietàistituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, èadeguata alle norme dalla presente leggecon decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sullabase di accordi collettivi e contratti col-lettivi, da stipulare tra le organizzazionicomparativamente più rappresentative alivello nazionale entro il 30 giugno 2013.

43. L’entrata in vigore dei decreti di cuial comma 42 determina l’abrogazione deldecreto ministeriale recante il regolamentodel relativo fondo.

44. La disciplina del fondo di cui al-l’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre2004, n. 249, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,è adeguata alle norme previste dalla pre-sente legge con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concerto

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con il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sulla base di accordi collettivi econtratti collettivi, anche intersettoriali,stipulati entro il 30 giugno 2013 dalleorganizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale nel settoredel trasporto aereo e del sistema aeropor-tuale.

45. La disciplina del fondo di cui al-l’articolo 59, comma 6, della legge 27dicembre 1997, n. 449, è adeguata allenorme previste dalla presente legge condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, sullabase di accordi collettivi e contratti col-lettivi, anche intersettoriali, stipulati entroil 30 giugno 2013 dalle organizzazionicomparativamente più rappresentative alivello nazionale nel settore del trasportoferroviario.

46. A decorrere dal 1o gennaio 2013,sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1-bis del decreto-legge 5ottobre 2004, n. 249, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,n. 291;

b) articolo 2, comma 37, della legge22 dicembre 2008, n. 203.

47. A decorrere dal 1o gennaio 2014,sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 28, della legge23 dicembre 1996, n. 662;

b) regolamento di cui al decreto delMinistro del lavoro e della previdenzasociale 27 novembre 1997, n. 477;

c) articolo 1-ter del decreto-legge 5ottobre 2004, n. 249, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,n. 291;

d) articolo 59, comma 6, quarto,quinto e sesto periodo, della legge 27dicembre 1997, n. 449.

48. All’articolo 2 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 475 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Il Fondo opera nei

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limiti delle risorse disponibili e fino adesaurimento delle stesse »;

b) al comma 476 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « La sospensione noncomporta l’applicazione di alcuna com-missione o spesa di istruttoria ed avvienesenza richiesta di garanzie aggiuntive »;

c) dopo il comma 476 è inserito ilseguente:

« 476-bis. La sospensione di cui alcomma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissionedi obbligazioni bancarie garantite ovverodi cartolarizzazione ai sensi della legge 30aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite sur-roga ai sensi dell’articolo 120-quater deltesto unico di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, che costituisconomutui di nuova erogazione alla data diperfezionamento dell’operazione di sur-roga;

c) che hanno già fruito di altre mi-sure di sospensione purché tali misure nondeterminino complessivamente una so-spensione dell’ammortamento superiore adiciotto mesi »;

d) il comma 477 è sostituito dalseguente:

« 477. La sospensione prevista dalcomma 476 non può essere richiesta per imutui che abbiano almeno una delle se-guenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore anovanta giorni consecutivi al momentodella presentazione della domanda da partedel mutuatario, ovvero per i quali sia inter-venuta la decadenza dal beneficio del ter-mine o la risoluzione del contratto stesso,anche tramite notifica dell’atto di precetto,o sia stata avviata da terzi una proceduraesecutiva sull’immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbli-che;

c) per i quali sia stata stipulataun’assicurazione a copertura del rischioche si verifichino gli eventi di cui al comma479, purché tale assicurazione garantisca il

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rimborso almeno degli importi delle rateoggetto della sospensione e sia efficace nelperiodo di sospensione stesso »;

e) al comma 478, le parole: « dei costidelle procedure bancarie e degli onorarinotarili necessari per la sospensione delpagamento delle rate del mutuo » sonosostituite dalle seguenti: « degli oneri fi-nanziari pari agli interessi maturati suldebito residuo durante il periodo di so-spensione, corrispondente esclusivamenteal parametro di riferimento del tasso diinteresse applicato ai mutui e, pertanto, alnetto della componente di maggiorazionesommata a tale parametro »;

f) il comma 479 è sostituito dalseguente:

« 479. L’ammissione al beneficio di cuial comma 476 è subordinata esclusiva-mente all’accadimento di almeno uno deiseguenti eventi, intervenuti successiva-mente alla stipula del contratto di mutuoe verificatisi nei tre anni antecedenti allarichiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavorosubordinato, ad eccezione delle ipotesi dirisoluzione consensuale, di risoluzione perlimiti di età con diritto a pensione divecchiaia o di anzianità, di licenziamentoper giusta causa o giustificato motivo sog-gettivo, di dimissioni del lavoratore nonper giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavorodi cui all’articolo 409, numero 3), delcodice di procedura civile, ad eccezionedelle ipotesi di risoluzione consensuale, direcesso datoriale per giusta causa, di re-cesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o riconoscimento di han-dicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,ovvero di invalidità civile non inferioreall’80 per cento ».

49. Le disposizioni di cui ai commi da475 a 479 dell’articolo 2 della legge 24dicembre 2007, n. 244, come modificatidal comma 48 del presente articolo, si

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applicano esclusivamente alle domande diaccesso al Fondo di solidarietà presentatedopo la data di entrata in vigore dellapresente legge.

ART. 4.

(Ulteriori disposizioni in materiadi mercato del lavoro).

1. Nei casi di eccedenza di personale,accordi tra datori di lavoro che impieghinomediamente più di quindici dipendenti e leorganizzazioni sindacali maggiormenterappresentative a livello aziendale possonoprevedere che, al fine di incentivarel’esodo dei lavoratori più anziani, il datoredi lavoro si impegni a corrispondere ailavoratori una prestazione di importo parial trattamento di pensione che spetterebbein base alle regole vigenti, ed a corrispon-dere all’INPS la contribuzione fino alraggiungimento dei requisiti minimi per ilpensionamento.

2. I lavoratori coinvolti nel programmadi cui al comma 1 debbono raggiungere irequisiti minimi per il pensionamento, divecchiaia o anticipato, nei quattro annisuccessivi alla cessazione dal rapporto dilavoro.

3. Allo scopo di dare efficacia all’ac-cordo di cui al comma 1, il datore dilavoro interessato presenta apposita do-manda all’INPS, accompagnata dalla pre-sentazione di una fideiussione bancaria agaranzia della solvibilità in relazione agliobblighi.

4. L’accordo di cui al comma 1 divieneefficace a seguito della validazione daparte dell’INPS, che effettua l’istruttoria inordine alla presenza dei requisiti in capoal lavoratore ed al datore di lavoro.

5. A seguito dell’accettazione dell’ac-cordo di cui al comma 1 il datore di lavoroè obbligato a versare mensilmente all’INPSla provvista per la prestazione e per lacontribuzione figurativa. In ogni caso, inassenza del versamento mensile di cui alpresente comma, l’INPS è tenuto a nonerogare le prestazioni.

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6. In caso di mancato versamentol’INPS procede a notificare un avviso dipagamento; decorsi centottanta giornidalla notifica senza l’avvenuto pagamentol’INPS procede alla escussione della fi-deiussione.

7. Il pagamento della prestazione av-viene da parte dell’INPS con le modalitàpreviste per il pagamento delle pensioni.L’Istituto provvede contestualmente all’ac-credito della relativa contribuzione figu-rativa.

8. In relazione alle assunzioni effet-tuate, a decorrere dal 1o gennaio 2013, concontratto di lavoro dipendente, a tempodeterminato anche in somministrazione, inrelazione a lavoratori di età non inferiorea cinquanta anni, disoccupati da oltredodici mesi, spetta, per la durata di dodicimesi, la riduzione del 50 per cento deicontributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se ilcontratto è trasformato a tempo indeter-minato, la riduzione dei contributi si pro-lunga fino al diciottesimo mese dalla datadella assunzione con il contratto di cui alcomma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualoral’assunzione sia effettuata con contratto dilavoro a tempo indeterminato, la riduzionedei contributi spetta per un periodo didiciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da8 a 10 si applicano nel rispetto del rego-lamento (CE) n. 800/2008 della Commis-sione, del 6 agosto 2008, anche in rela-zione alle assunzioni di donne di qualsiasietà, prive di un impiego regolarmenteretribuito da almeno sei mesi, residenti inregioni ammissibili ai finanziamenti nel-l’ambito dei fondi strutturali dell’Unioneeuropea e nelle aree di cui all’articolo 2,punto 18), lettera e), del predetto regola-mento, annualmente individuate con de-creto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, nonché inrelazione alle assunzioni di donne di qual-siasi età prive di un impiego regolarmenteretribuito da almeno ventiquattro mesi,ovunque residenti.

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12. Al fine di garantire un’omogeneaapplicazione degli incentivi all’assunzione,ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8,comma 9, della legge 29 dicembre 1990,n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,n. 223, per i periodi di vigenza comeridefiniti dalla presente legge, si defini-scono i seguenti princìpi:

a) gli incentivi non spettano se l’as-sunzione costituisce attuazione di un ob-bligo preesistente, stabilito da norme dilegge o della contrattazione collettiva; gliincentivi sono esclusi anche nel caso in cuiil lavoratore avente diritto all’assunzioneviene utilizzato mediante contratto disomministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l’as-sunzione viola il diritto di precedenza,stabilito dalla legge o dal contratto collet-tivo, alla riassunzione di un altro lavora-tore licenziato da un rapporto a tempoindeterminato o cessato da un rapporto atermine; gli incentivi sono esclusi anchenel caso in cui, prima dell’utilizzo di unlavoratore mediante contratto di sommi-nistrazione, l’utilizzatore non abbia pre-ventivamente offerto la riassunzione allavoratore titolare di un diritto di prece-denza per essere stato precedentementelicenziato da un rapporto a tempo inde-terminato o cessato da un rapporto atermine;

c) gli incentivi non spettano se ildatore di lavoro o l’utilizzatore con con-tratto di somministrazione abbiano in attosospensioni dal lavoro connesse ad unacrisi o riorganizzazione aziendale, salvi icasi in cui l’assunzione, la trasformazioneo la somministrazione siano finalizzateall’acquisizione di professionalità sostan-zialmente diverse da quelle dei lavoratorisospesi oppure siano effettuate presso unadiversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con ri-ferimento a quei lavoratori che siano statilicenziati, nei sei mesi precedenti, da partedi un datore di lavoro che, al momento dellicenziamento, presenti assetti proprietarisostanzialmente coincidenti con quelli del

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datore di lavoro che assume ovvero risulticon quest’ultimo in rapporto di collega-mento o controllo; in caso di sommini-strazione tale condizione si applica ancheall’utilizzatore.

13. Ai fini della determinazione deldiritto agli incentivi e della loro durata, sicumulano i periodi in cui il lavoratore haprestato l’attività in favore dello stessosoggetto, a titolo di lavoro subordinato osomministrato; non si cumulano le pre-stazioni in somministrazione effettuatedallo stesso lavoratore nei confronti didiversi utilizzatori, anche se fornite dallamedesima agenzia di somministrazione dilavoro, di cui all’articolo 4, comma 1,lettere a) e b), del decreto legislativon. 276 del 2003, salvo che tra gli utiliz-zatori ricorrano assetti proprietari sostan-zialmente coincidenti ovvero intercorranorapporti di collegamento o controllo.

14. All’articolo 8, comma 9, della legge29 dicembre 1990, n. 407, le parole:« quando esse non siano effettuate in so-stituzione di lavoratori dipendenti dallestesse imprese per qualsiasi causa licen-ziati o sospesi » sono sostituite dalle se-guenti: « quando esse non siano effettuatein sostituzione di lavoratori dipendentidalle stesse imprese licenziati per giusti-ficato motivo oggettivo o per riduzione delpersonale o sospesi ».

15. L’inoltro tardivo delle comunica-zioni telematiche obbligatorie inerenti l’in-staurazione e la modifica di un rapportodi lavoro o di somministrazione produ-cono la perdita di quella parte dell’incen-tivo relativa al periodo compreso tra ladecorrenza del rapporto agevolato e ladata della tardiva comunicazione.

16. Il comma 4 dell’articolo 55 del testounico delle disposizioni legislative in ma-teria di tutela e sostegno della maternità edella paternità, di cui al decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dalseguente:

« 4. La risoluzione consensuale del rap-porto o la richiesta di dimissioni presen-tate dalla lavoratrice, durante il periodo digravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavo-

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ratore durante i primi tre anni di vita delbambino o nei primi tre anni di acco-glienza del minore adottato o in affida-mento, o, in caso di adozione internazio-nale, nei primi tre anni decorrenti dallecomunicazioni di cui all’articolo 54,comma 9, devono essere convalidate dalservizio ispettivo del Ministero del lavoroe delle politiche sociali competente perterritorio. A detta convalida è sospensiva-mente condizionata l’efficacia della riso-luzione del rapporto di lavoro ».

17. Al di fuori dell’ipotesi di cui all’ar-ticolo 55, comma 4, del citato testo unicodi cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, come sostituito dal comma 16 delpresente articolo, l’efficacia delle dimis-sioni della lavoratrice o del lavoratore edella risoluzione consensuale del rapportoè sospensivamente condizionata alla con-valida effettuata presso la Direzione ter-ritoriale del lavoro o il Centro per l’im-piego territorialmente competenti, ovveropresso le sedi individuate dai contratticollettivi nazionali stipulati dalle organiz-zazioni sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale.

18. In alternativa alla procedura di cuial comma 17, l’efficacia delle dimissionidella lavoratrice o del lavoratore e dellarisoluzione consensuale del rapporto èsospensivamente condizionata alla sotto-scrizione di apposita dichiarazione dellalavoratrice o del lavoratore apposta incalce alla ricevuta di trasmissione dellacomunicazione di cessazione del rapportodi lavoro di cui all’articolo 21 della legge29 aprile 1949, n. 264, e successive modi-ficazioni. Con decreto, di natura non re-golamentare, del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, possono essere in-dividuate ulteriori modalità semplificateper accertare la veridicità della data e laautenticità della manifestazione di volontàdella lavoratrice o del lavoratore, in rela-zione alle dimissioni o alla risoluzioneconsensuale del rapporto, in funzionedello sviluppo dei sistemi informatici edella evoluzione della disciplina in materiadi comunicazioni obbligatorie.

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19. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o illavoratore non proceda alla convalida dicui al comma 17 ovvero alla sottoscrizionedi cui al comma 18, il rapporto di lavorosi intende risolto, per il verificarsi dellacondizione sospensiva, qualora la lavora-trice o il lavoratore non aderisca, entrosette giorni dalla ricezione, all’invito apresentarsi presso le sedi di cui al comma17 ovvero all’invito ad apporre la predettasottoscrizione, trasmesso dal datore di la-voro, tramite comunicazione scritta, ov-vero qualora non effettui la revoca di cuial comma 21.

20. La comunicazione contenente l’in-vito, cui deve essere allegata copia dellaricevuta di trasmissione di cui al comma18, si considera validamente effettuataquando è recapitata al domicilio dellalavoratrice o del lavoratore indicato nelcontratto di lavoro o ad altro domicilioformalmente comunicato dalla lavoratriceo dal lavoratore al datore di lavoro, ovveroè consegnata alla lavoratrice o al lavora-tore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

21. Nei sette giorni di cui al comma 19,che possono sovrapporsi con il periodo dipreavviso, la lavoratrice o il lavoratore hafacoltà di revocare le dimissioni o larisoluzione consensuale. La revoca puòessere comunicata in forma scritta. Ilcontratto di lavoro, se interrotto per ef-fetto del recesso, torna ad avere corsonormale dal giorno successivo alla comu-nicazione della revoca. Per il periodo in-tercorso tra il recesso e la revoca, qualorala prestazione lavorativa non sia statasvolta, il prestatore non matura alcundiritto retributivo. Alla revoca del recessoconseguono la cessazione di ogni effettodelle eventuali pattuizioni a esso connessee l’obbligo in capo al lavoratore di resti-tuire tutto quanto eventualmente perce-pito in forza di esse.

22. Qualora, in mancanza della conva-lida di cui al comma 17 ovvero dellasottoscrizione di cui al comma 18, ildatore di lavoro non provveda a trasmet-tere alla lavoratrice o al lavoratore lacomunicazione contenente l’invito entro iltermine di trenta giorni dalla data delle

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dimissioni e della risoluzione consensuale,le dimissioni si considerano definitiva-mente prive di effetto.

23. Salvo che il fatto costituisca reato,il datore di lavoro che abusi del fogliofirmato in bianco dalla lavoratrice o dallavoratore al fine di simularne le dimis-sioni o la risoluzione consensuale del rap-porto, è punito con la sanzione ammini-strativa da euro 5.000 ad euro 30.000.L’accertamento e l’irrogazione della san-zione sono di competenza delle Direzioniterritoriali del lavoro. Si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni di cuialla legge 24 novembre 1981, n. 689.

24. Al fine di sostenere la genitorialità,promuovendo una cultura di maggiorecondivisione dei compiti di cura dei figliall’interno della coppia e per favorire laconciliazione dei tempi di vita e di lavoro,in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente,entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per unperiodo di un giorno. Entro il medesimoperiodo, il padre lavoratore dipendentepuò astenersi per un ulteriore periodo didue giorni, anche continuativi, previo ac-cordo con la madre e in sua sostituzionein relazione al periodo di astensione ob-bligatoria spettante a quest’ultima. In taleultima ipotesi, per il periodo di due giornigoduto in sostituzione della madre è ri-conosciuta un’indennità giornaliera a ca-rico dell’INPS pari al 100 per cento dellaretribuzione e per il restante giorno inaggiunta all’obbligo di astensione dellamadre è riconosciuta un’indennità pari al100 per cento della retribuzione. Il padrelavoratore è tenuto a fornire preventivacomunicazione in forma scritta al datoredi lavoro dei giorni prescelti per astenersidal lavoro almeno quindici giorni primadei medesimi. All’onere derivante dallapresente lettera, valutato in 78 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e2015, si provvede, quanto a 65 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e2015, mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 24, comma 27, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2013-2015, aisensi del comma 69 del presente articolo;

b) nei limiti delle risorse di cui alcomma 26 e con le modalità di cui alcomma 25, è disciplinata la possibilità diconcedere alla madre lavoratrice, al ter-mine del periodo di congedo di maternità,per gli undici mesi successivi e in alter-nativa al congedo parentale di cui alcomma 1, lettera a), dell’articolo 32 delcitato testo unico di cui al decreto legi-slativo n. 151 del 2001, la corresponsionedi voucher per l’acquisto di servizi dibaby-sitting, ovvero per fare fronte aglioneri della rete pubblica dei servizi perl’infanzia o dei servizi privati accreditati,da richiedere al datore di lavoro.

25. Con decreto, di natura non regola-mentare, del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze, daadottare entro un mese dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti, nei limiti delle risorse di cui alcomma 26:

a) i criteri di accesso e le modalità diutilizzo delle misure sperimentali di cui alcomma 24;

b) il numero e l’importo dei voucherdi cui al comma 24, lettera b), tenutoanche conto dell’indicatore della situa-zione economica equivalente del nucleofamiliare di appartenenza.

26. Il decreto di cui al comma 25provvede altresì a determinare, per lamisura sperimentale di cui al comma 24,lettera b), e per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015, la quota di risorse del citatofondo di cui all’articolo 24, comma 27, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, nel limite dellequali è riconosciuto il beneficio previstodalla predetta misura sperimentale.

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27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, il primoperiodo è sostituito dai seguenti: « Aglieffetti della determinazione del numero disoggetti disabili da assumere, sono com-putati di norma tra i dipendenti tutti ilavoratori assunti con contratto di lavorosubordinato. Ai medesimi effetti, non sonocomputabili: i lavoratori occupati ai sensidella presente legge, i soci di cooperativedi produzione e lavoro, i dirigenti, i lavo-ratori assunti con contratto di inseri-mento, i lavoratori occupati con contrattodi somministrazione presso l’utilizzatore, ilavoratori assunti per attività da svolgersiall’estero per la durata di tale attività, isoggetti impegnati in lavori socialmenteutili assunti ai sensi dell’articolo 7 deldecreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,i lavoratori a domicilio, i lavoratori cheaderiscono al programma di emersione, aisensi dell’articolo 1, comma 4-bis, dellalegge 18 ottobre 2001, n. 383, e successivemodificazioni. Restano salve le ulterioriesclusioni previste dalle discipline di set-tore »;

b) all’articolo 5, comma 2, dopo ilsecondo periodo è inserito il seguente:« Indipendentemente dall’inquadramentoprevidenziale dei lavoratori è consideratopersonale di cantiere anche quello diret-tamente operante nei montaggi industrialio impiantistici e nelle relative opere dimanutenzione svolte in cantiere »;

c) all’articolo 5, dopo il comma8-quater è aggiunto il seguente:

« 8-quinquies. Al fine di evitare abusinel ricorso all’istituto dell’esonero dagliobblighi di cui all’articolo 3 e di garantireil rispetto delle quote di riserva, condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, sentita la Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, da ema-nare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, entrodue mesi dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, sono ridefinitii procedimenti relativi agli esoneri, i criteri

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e le modalità per la loro concessione esono stabilite norme volte al potenzia-mento delle attività di controllo »;

d) all’articolo 6, comma 1, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « I medesimiorganismi sono tenuti a comunicare, anchein via telematica, con cadenza almenomensile, alla competente Direzione terri-toriale del lavoro, il mancato rispetto degliobblighi di cui all’articolo 3, nonché ilricorso agli esoneri, ai fini della attiva-zione degli eventuali accertamenti ».

28. Al terzo periodo del comma 67dell’articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 247, sono soppresse le parole: « Invia sperimentale, con riferimento al trien-nio 2008-2010, » e, al comma 68, i periodisecondo, terzo e quarto sono sostituiti dalseguente: « A decorrere dall’anno 2012 losgravio dei contributi dovuti dal lavoratoree dal datore di lavoro è concesso secondoi criteri di cui al comma 67 e con lamodalità di cui al primo periodo delpresente comma, a valere sulle risorse,pari a 650 milioni di euro annui, giàpresenti nello stato di previsione del Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali,relative al Fondo per il finanziamento disgravi contributivi per incentivare la con-trattazione di secondo livello ». Conseguen-temente è abrogato il comma 14 dell’ar-ticolo 33 della legge 12 novembre 2011,n. 183.

29. Per l’anno 2011, per gli sgravicontributivi di cui all’articolo 1, comma47, quarto periodo, della legge 13 dicem-bre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro edelle politiche sociali è autorizzato adutilizzare le risorse iscritte sui pertinenticapitoli dello stato di previsione del me-desimo Ministero già impegnate per lemedesime finalità.

30. All’articolo 22, comma 11, secondoperiodo, del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazionee norme sulla condizione dello straniero,di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, le parole: « per un periodo non

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inferiore a sei mesi » sono sostituite dalleseguenti: « per un periodo non inferiore adun anno ovvero per tutto il periodo didurata della prestazione di sostegno alreddito percepita dal lavoratore straniero,qualora superiore. Decorso il termine dicui al secondo periodo, trovano applica-zione i requisiti reddituali di cui all’arti-colo 29, comma 3, lettera b) ».

31. All’articolo 29, comma 2, del de-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premesse leseguenti parole: « Salvo diversa disposi-zione dei contratti collettivi nazionali sot-toscritti da associazioni dei datori di la-voro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentative del settore che pos-sono individuare metodi e procedure dicontrollo e di verifica della regolaritàcomplessiva degli appalti, »;

b) i periodi dal secondo al quintosono sostituiti dai seguenti: « Il commit-tente imprenditore o datore di lavoro èconvenuto in giudizio per il pagamentounitamente all’appaltatore e con gli even-tuali ulteriori subappaltatori. Il commit-tente imprenditore o datore di lavoro puòeccepire, nella prima difesa, il beneficiodella preventiva escussione del patrimoniodell’appaltatore medesimo e degli even-tuali subappaltatori. In tal caso il giudiceaccerta la responsabilità solidale di tuttigli obbligati, ma l’azione esecutiva puòessere intentata nei confronti del commit-tente imprenditore o datore di lavoro solodopo l’infruttuosa escussione del patrimo-nio dell’appaltatore e degli eventuali su-bappaltatori. Il committente che ha ese-guito il pagamento può esercitare l’azionedi regresso nei confronti del coobbligatosecondo le regole generali ».

32. All’articolo 36, comma 1, letterab-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003,n. 188, dopo le parole: « definiti dallacontrattazione collettiva » è inserita la se-guente: « nazionale » e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « o, in via delegata,dalla contrattazione a livelli decentrati ».

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33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 181, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 1sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nei confronti dei beneficiari diammortizzatori sociali per i quali lo statodi disoccupazione costituisca requisito, gliobiettivi e gli indirizzi operativi di cui alcomma 1 devono prevedere almeno l’of-ferta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro itre mesi dall’inizio dello stato di disoccu-pazione;

b) azioni di orientamento collettivefra i tre e i sei mesi dall’inizio dello statodi disoccupazione, con formazione sullemodalità più efficaci di ricerca di occu-pazione adeguate al contesto produttivoterritoriale;

c) formazione della durata comples-siva non inferiore a due settimane tra i seie i dodici mesi dall’inizio dello stato didisoccupazione, adeguata alle competenzeprofessionali del disoccupato e alla do-manda di lavoro dell’area territoriale diresidenza;

d) proposta di adesione ad iniziativedi inserimento lavorativo entro la sca-denza del periodo di percezione del trat-tamento di sostegno del reddito.

1-ter. Nei confronti dei beneficiari ditrattamento di integrazione salariale o dialtre prestazioni in costanza di rapporto dilavoro, che comportino la sospensione dal-l’attività lavorativa per un periodo supe-riore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzioperativi di cui al comma 1 devono pre-vedere almeno l’offerta di formazione pro-fessionale della durata complessiva noninferiore a due settimane adeguata allecompetenze professionali del disoccu-pato »;

b) all’articolo 3, la rubrica è sostituitadalla seguente: « Livelli essenziali delleprestazioni concernenti i servizi per l’im-piego »;

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c) all’articolo 4, comma 1:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera c), le parole: « condurata del contratto a termine o, rispet-tivamente, della missione, in entrambi icasi superiore almeno a otto mesi, ovveroa quattro mesi se si tratta di giovani, »sono soppresse;

3) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) sospensione dello stato di disoc-cupazione in caso di lavoro subordinato didurata inferiore a sei mesi ».

34. Con accordo in sede di Conferenzaunificata di cui al decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con idocumenti di programmazione degli inter-venti cofinanziati con fondi strutturali eu-ropei è definito un sistema di premialità,per la ripartizione delle risorse del fondosociale europeo, legato alla prestazione dipolitiche attive e servizi per l’impiego.

35. Entro il 30 giugno 2013 l’INPSpredispone e mette a disposizione deiservizi competenti di cui all’articolo 1,comma 2, lettera g), del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, e successive modi-ficazioni, una banca dati telematica con-tenente i dati individuali dei beneficiari diammortizzatori sociali, con indicazione deidati anagrafici, di residenza e domicilio, edei dati essenziali relativi al tipo di am-mortizzatore sociale di cui beneficiano.

36. Ai fini della verifica della eroga-zione dei servizi in misura non inferiore ailivelli essenziali definiti ai sensi dell’arti-colo 3 del citato decreto legislativo n. 181del 2000, è fatto obbligo ai servizi com-petenti di cui all’articolo 1, comma 2,lettera g), del medesimo decreto legislativo,di inserire nella banca dati di cui alcomma 35, con le modalità definite dal-l’INPS, i dati essenziali concernenti leazioni di politica attiva e di attivazionesvolte nei confronti dei beneficiari di am-mortizzatori sociali.

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37. Dall’attuazione delle disposizioni dicui ai commi da 34 a 36 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica. Le amministrazioniinteressate provvedono con le risorse fi-nanziarie, umane e strumentali disponibilia legislazione vigente.

38. Nei casi di presentazione di unadomanda di indennità nell’ambito del-l’ASpI, la dichiarazione di cui all’articolo2, comma 1, del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 181, e successive modifi-cazioni, può essere resa dall’interessatoall’INPS, che trasmette la dichiarazione alservizio competente per territorio me-diante il sistema informativo di cui alcomma 35 del presente articolo.

39. Al fine di semplificare gli adempi-menti connessi al riconoscimento degliincentivi all’assunzione, le regioni e leprovince mettono a disposizione dell’INPS,secondo modalità dallo stesso indicate, leinformazioni di propria competenza ne-cessarie per il riconoscimento degli incen-tivi all’assunzione, ivi comprese le infor-mazioni relative all’iscrizione nelle liste dimobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23luglio 1991, n. 223, e successive modifica-zioni, e le informazioni relative al possessodello stato di disoccupazione e alla suadurata, ai sensi del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cuial primo periodo sono messe inoltre adisposizione del Ministero del lavoro edelle politiche sociali per la pubblicazionenella borsa continua nazionale del lavorodi cui all’articolo 15 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni.

40. Il lavoratore sospeso dall’attivitàlavorativa e beneficiario di una presta-zione di sostegno del reddito in costanzadi rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo3 della presente legge, decade dal tratta-mento qualora rifiuti di essere avviato adun corso di formazione o di riqualifica-zione o non lo frequenti regolarmentesenza un giustificato motivo.

41. Il lavoratore destinatario di unaindennità di mobilità o di indennità o disussidi, la cui corresponsione è collegataallo stato di disoccupazione o di inoccu-

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pazione, decade dai trattamenti medesimi,quando:

a) rifiuti di partecipare senza giusti-ficato motivo ad una iniziativa di politicaattiva o di attivazione proposta dai servizicompetenti di cui all’articolo 1, comma 2,lettera g), del decreto legislativo 21 aprile2000, n. 181, e successive modificazioni, onon vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di unlavoro inquadrato in un livello retributivosuperiore almeno del 20 per cento rispettoall’importo lordo dell’indennità cui ha di-ritto.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40e 41 si applicano quando le attività lavo-rative o di formazione ovvero di riquali-ficazione si svolgono in un luogo che nondista più di 50 chilometri dalla residenzadel lavoratore, o comunque che è raggiun-gibile mediamente in 80 minuti con imezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42,il lavoratore destinatario dei trattamenti disostegno del reddito perde il diritto allaprestazione, fatti salvi i diritti già matu-rati.

44. È fatto obbligo ai servizi competentidi cui all’articolo 1, comma 2, lettera g),del decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 181, e successive modificazioni, di co-municare tempestivamente gli eventi di cuiai commi da 40 a 43 all’INPS, che prov-vede ad emettere il provvedimento di de-cadenza, recuperando le somme eventual-mente erogate per periodi di non spet-tanza del trattamento.

45. Avverso il provvedimento di cui alcomma 44 è ammesso ricorso al comitatoprovinciale di cui all’articolo 34 del de-creto del Presidente della Repubblica 30aprile 1970, n. 639.

46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004,n. 249, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo1-quinquies è abrogato.

47. All’articolo 19 del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, il comma 10 è abrogato.

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48. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 30, alinea, le parole: « inconformità all’articolo 117 della Costitu-zione e agli statuti delle regioni a statutospeciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, e alle relative normedi attuazione » sono sostituite dalle se-guenti: « mediante intesa in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281 »;

b) al comma 30, la lettera a) èsostituita dalla seguente:

« a) servizi per l’impiego e politicheattive »;

c) al comma 31, dopo la lettera e)sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) attivazione del soggetto checerca lavoro, in quanto mai occupato,espulso o beneficiario di ammortizzatorisociali, al fine di incentivarne la ricercaattiva di una nuova occupazione;

e-ter) qualificazione professionale deigiovani che entrano nel mercato del la-voro;

e-quater) formazione nel continuo deilavoratori;

e-quinquies) riqualificazione di co-loro che sono espulsi, per un loro efficacee tempestivo ricollocamento;

e-sexies) collocamento di soggetti indifficile condizione rispetto alla loro oc-cupabilità ».

49. I decreti di cui all’articolo 1,comma 30, alinea, della legge n. 247 del2007 sono adottati entro il termine di seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

50. Nell’esercizio della delega di cuiall’articolo 1, comma 30, lettera a), dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, come

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modificata dal comma 48, lettera b), delpresente articolo, deve essere assicuratal’armonizzazione degli emanandi decreticon le disposizioni di cui ai commi da 33a 49.

51. In linea con le indicazioni del-l’Unione europea, per apprendimento per-manente si intende qualsiasi attività intra-presa dalle persone in modo formale, nonformale e informale, nelle varie fasi dellavita, al fine di migliorare le conoscenze, lecapacità e le competenze, in una prospet-tiva personale, civica, sociale e occupazio-nale. Le relative politiche sono determi-nate a livello nazionale con intesa in sededi Conferenza unificata, su proposta delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca e del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, sentito il Ministrodello sviluppo economico e sentite le partisociali, a partire dalla individuazione ericonoscimento del patrimonio culturale eprofessionale comunque accumulato daicittadini e dai lavoratori nella loro storiapersonale e professionale, da documentareattraverso la piena realizzazione di unadorsale informativa unica mediante l’inte-roperabilità delle banche dati centrali eterritoriali esistenti.

52. Per apprendimento formale si in-tende quello che si attua nel sistema diistruzione e formazione e nelle universitàe istituzioni di alta formazione artistica,musicale e coreutica, e che si conclude conil conseguimento di un titolo di studio o diuna qualifica o diploma professionale,conseguiti anche in apprendistato a normadel testo unico di cui al decreto legislativo14 settembre 2011, n. 167, o di una cer-tificazione riconosciuta.

53. Per apprendimento non formale siintende quello caratterizzato da una sceltaintenzionale della persona, che si realizzaal di fuori dei sistemi indicati al comma52, in ogni organismo che persegua scopieducativi e formativi, anche del volonta-riato, del servizio civile nazionale e delprivato sociale e nelle imprese.

54. Per apprendimento informale siintende quello che, anche a prescindere dauna scelta intenzionale, si realizza nellosvolgimento, da parte di ogni persona, di

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attività nelle situazioni di vita quotidianae nelle interazioni che in essa hannoluogo, nell’ambito del contesto di lavoro,familiare e del tempo libero.

55. Con la medesima intesa di cui alcomma 51 del presente articolo, in coe-renza con il principio di sussidiarietà e nelrispetto delle competenze di programma-zione delle regioni, sono definiti, sentite leparti sociali, indirizzi per l’individuazionedi criteri generali e priorità per la pro-mozione e il sostegno alla realizzazione direti territoriali che comprendono l’insiemedei servizi di istruzione, formazione elavoro collegati organicamente alle strate-gie per la crescita economica, l’accesso allavoro dei giovani, la riforma del welfare,l’invecchiamento attivo, l’esercizio dellacittadinanza attiva, anche da parte degliimmigrati. In tali contesti, sono conside-rate prioritarie le azioni riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, daparte delle persone, dei propri percorsi diapprendimento formale, non formale edinformale di cui ai commi da 51 a 54, ivicompresi quelli di lavoro, facendo emer-gere ed individuando i fabbisogni di com-petenza delle persone in correlazione conle necessità dei sistemi produttivi e deiterritori di riferimento, con particolareattenzione alle competenze linguistiche edigitali;

b) il riconoscimento di crediti forma-tivi e la certificazione degli apprendimenticomunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orienta-mento lungo tutto il corso della vita.

56. Alla realizzazione e allo sviluppodelle reti territoriali dei servizi concorronoanche:

a) le università, nella loro autonomia,attraverso l’inclusione dell’apprendimentopermanente nelle loro strategie istituzio-nali, l’offerta formativa flessibile e di qua-lità, che comprende anche la formazione adistanza, per una popolazione studentescadiversificata, idonei servizi di orienta-mento e consulenza, partenariati nazio-nali, europei e internazionali a sostegno

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della mobilità delle persone e dello svi-luppo sociale ed economico;

b) le imprese, attraverso rappresen-tanze datoriali e sindacali;

c) le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura nell’erogazionedei servizi destinati a promuovere la cre-scita del sistema imprenditoriale e delterritorio, che comprendono la forma-zione, l’apprendimento e la valorizzazionedell’esperienza professionale acquisitadalle persone;

d) l’Osservatorio sulla migrazione in-terna nell’ambito del territorio nazionaleistituito con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali 11 dicembre2009, di cui al comunicato pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo2010; le strutture territoriali degli entipubblici di ricerca.

57. Dall’attuazione delle disposizioni dicui ai commi 55 e 56 non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Le amministrazioni in-teressate provvedono con le risorse finan-ziarie, umane e strumentali disponibili alegislazione vigente.

58. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro del lavoro e delle politiche socialie del Ministro dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, sentito il Ministrodello sviluppo economico, d’intesa con laConferenza unificata, nel rispetto dell’au-tonomia delle istituzioni scolastiche e for-mative, delle università e degli istituti dialta formazione artistica, musicale e co-reutica, sentite le parti sociali, uno o piùdecreti legislativi per la definizione dellenorme generali e dei livelli essenziali delleprestazioni, riferiti agli ambiti di rispettivacompetenza dello Stato, delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano, per l’individuazione e validazionedegli apprendimenti non formali e infor-mali, con riferimento al sistema nazionale

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di certificazione delle competenze di cui aicommi da 64 a 68, sulla base dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) individuazione e validazione degliapprendimenti non formali e informali dicui ai commi 53 e 54, acquisiti dallapersona, quali servizi effettuati su richie-sta dell’interessato, finalizzate a valoriz-zare il patrimonio culturale e professio-nale delle persone e la consistenza ecorrelabilità dello stesso in relazione allecompetenze certificabili e ai crediti for-mativi riconoscibili ai sensi dei commi da64 a 68;

b) individuazione e validazione del-l’apprendimento non formale e informaledi cui alla lettera a) effettuate attraversoun omogeneo processo di servizio allapersona e sulla base di idonei riscontri eprove, nel rispetto delle scelte e dei dirittiindividuali e in modo da assicurare a tuttipari opportunità;

c) riconoscimento delle esperienze dilavoro quale parte essenziale del percorsoeducativo, formativo e professionale dellapersona;

d) definizione dei livelli essenzialidelle prestazioni per l’erogazione dei ser-vizi di cui alla lettera a) da parte deisoggetti istituzionalmente competenti inmateria di istruzione, formazione e lavoro,ivi incluse le imprese e loro rappresen-tanze nonché le camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura;

e) possibilità di riconoscimento degliapprendimenti non formali e informaliconvalidati come crediti formativi in rela-zione ai titoli di istruzione e formazione ealle qualificazioni compresi nel repertorionazionale di cui al comma 67;

f) previsione di procedure di conva-lida dell’apprendimento non formale einformale e di riconoscimento dei creditida parte dei soggetti di cui alla lettera d),ispirate a principi di semplicità, traspa-renza, rispondenza ai sistemi di garanziadella qualità e valorizzazione del patrimo-

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nio culturale e professionale accumulatonel tempo dalla persona;

g) effettuazione di riscontri e prove dicui alla lettera b) sulla base di quadri diriferimento e regole definiti a livello na-zionale, in relazione ai livelli e ai sistemidi referenziazione dell’Unione europea ein modo da assicurare, anche a garanziadell’equità e del pari trattamento dellepersone, la comparabilità delle compe-tenze certificate sull’intero territorio na-zionale.

59. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 58, con riferimento alle certifica-zioni di competenza, è considerato ancheil ruolo svolto dagli organismi di certifi-cazione accreditati dall’organismo uniconazionale di accreditamento ai sensi delregolamento (CE) n. 765/2008 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 luglio2008.

60. Entro ventiquattro mesi dalla datadi entrata in vigore dei decreti legislativi dicui al comma 58, il Governo può adottareeventuali disposizioni integrative e corret-tive, con le medesime modalità e nelrispetto dei medesimi princìpi e criteridirettivi.

61. Dall’adozione dei decreti legislatividi cui al comma 58 non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, ferma restando la fa-coltà delle regioni e delle province auto-nome di Trento e di Bolzano di stabilire laquota dei costi a carico della persona chechiede la convalida dell’apprendimentonon formale e informale e la relativacertificazione delle competenze.

62. Al fine di conferire organicità esistematicità alle norme in materia diinformazione e consultazione dei lavora-tori, nonché di partecipazione dei dipen-denti agli utili e al capitale, il Governo èdelegato ad adottare, entro nove mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, su proposta del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, uno o più decretilegislativi finalizzati a favorire le forme dicoinvolgimento dei lavoratori nell’impresa,attivate attraverso la stipulazione di un

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contratto collettivo aziendale, nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi diinformazione, consultazione o negozia-zione a carico dell’impresa nei confrontidelle organizzazioni sindacali, dei lavora-tori, o di appositi organi individuati dalcontratto medesimo, nel rispetto dei livelliminimi fissati dal decreto legislativo 6febbraio 2007, n. 25, di recepimento delladirettiva 2002/14/CE sull’informazione econsultazione dei lavoratori;

b) previsione di procedure di verificadell’applicazione e degli esiti di piani odecisioni concordate, anche attraversol’istituzione di organismi congiunti, pari-tetici o comunque misti, dotati delle pre-rogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti,paritetici o comunque misti, dotati dicompetenze di controllo e partecipazionenella gestione di materie quali la sicurezzadei luoghi di lavoro e la salute dei lavo-ratori, l’organizzazione del lavoro, la for-mazione professionale, la promozione el’attuazione di una situazione effettiva dipari opportunità, le forme di remunera-zione collegate al risultato, i servizi socialidestinati ai lavoratori e alle loro famiglie,forme di welfare aziendale, ogni altramateria attinente alla responsabilità so-ciale dell’impresa;

d) controllo sull’andamento o su de-terminate scelte di gestione aziendali, me-diante partecipazione di rappresentantieletti dai lavoratori o designati dalle or-ganizzazioni sindacali in organi di sorve-glianza;

e) previsione della partecipazione deilavoratori dipendenti agli utili o al capitaledell’impresa e della partecipazione deilavoratori all’attuazione e al risultato dipiani industriali, con istituzione di formedi accesso dei rappresentanti sindacali alleinformazioni sull’andamento dei piani me-desimi;

f) previsione che nelle imprese eser-citate in forma di società per azioni o disocietà europea, a norma del regolamento

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(CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ot-tobre 2001, che occupino complessiva-mente più di trecento lavoratori e nellequali lo statuto preveda che l’amministra-zione e il controllo sono esercitati da unconsiglio di gestione e da un consiglio disorveglianza, in conformità agli articoli da2409-octies a 2409-quaterdecies del codicecivile, possa essere prevista la partecipa-zione di rappresentanti dei lavoratori nelconsiglio di sorveglianza come membri apieno titolo di tale organo, con gli stessidiritti e gli stessi obblighi dei membri cherappresentano gli azionisti, compreso ildiritto di voto;

g) previsione dell’accesso privilegiatodei lavoratori dipendenti al possesso diazioni, quote del capitale dell’impresa, odiritti di opzione sulle stesse, direttamenteo mediante la costituzione di fondazioni,di appositi enti in forma di società diinvestimento a capitale variabile, oppuredi associazioni di lavoratori, i quali ab-biano tra i propri scopi un utilizzo nonspeculativo delle partecipazioni e l’eserci-zio della rappresentanza collettiva nel go-verno dell’impresa.

63. Per l’adozione dei decreti legislatividi cui al comma 62 si applicano le dispo-sizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2007, n. 247, inquanto compatibili. Dai decreti legislatividi cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) delcomma 62 non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica. Il decreto legislativo di cui allalettera e) del comma 62 può essere adot-tato solo dopo che la legge di stabilitàrelativa all’esercizio in corso al momentodella sua adozione avrà disposto le risorsenecessarie per far fronte agli oneri deri-vanti dal decreto legislativo stesso.

64. Il sistema pubblico nazionale dicertificazione delle competenze si fonda sustandard minimi di servizio omogenei sututto il territorio nazionale nel rispetto deiprincìpi di accessibilità, riservatezza, tra-sparenza, oggettività e tracciabilità.

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65. La certificazione delle competenzeacquisite nei contesti formali, non formalied informali è un atto pubblico finalizzatoa garantire la trasparenza e il riconosci-mento degli apprendimenti, in coerenzacon gli indirizzi fissati dall’Unione euro-pea. La certificazione conduce al rilasciodi un certificato, un diploma o un titoloche documenta formalmente l’accerta-mento e la convalida effettuati da un entepubblico o da un soggetto accreditato oautorizzato. Le procedure di certificazionesono ispirate a criteri di semplificazione,tracciabilità e accessibilità della documen-tazione e dei servizi, soprattutto attraversola dorsale informativa unica di cui alcomma 51, nel rispetto delle norme diaccesso agli atti amministrativi e di tuteladella privacy.

66. Per competenza certificabile aisensi del comma 64, si intende un insiemestrutturato di conoscenze e di abilità,acquisite nei contesti di cui ai commi da51 a 54 e riconoscibili anche come creditiformativi, previa apposita procedura divalidazione nel caso degli apprendimentinon formali e informali secondo quantoprevisto dai commi da 58 a 61.

67. Tutti gli standard delle qualifica-zioni e competenze certificabili ai sensi delsistema pubblico di certificazione sonoraccolti in repertori codificati a livellonazionale o regionale, pubblicamente ri-conosciuti e accessibili in un repertorionazionale dei titoli di istruzione e forma-zione e delle qualificazioni professionali.

68. Con il medesimo decreto legislativodi cui al comma 58, sono definiti:

a) gli standard di certificazione dellecompetenze e dei relativi servizi, rispon-denti ai princìpi di cui al comma 64, checontengono gli elementi essenziali per lariconoscibilità e ampia spendibilità dellecertificazioni in ambito regionale, nazio-nale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l’ag-giornamento, almeno ogni tre anni, delrepertorio nazionale dei titoli di istruzionee formazione e delle qualificazioni profes-sionali;

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c) le modalità di registrazione dellecompetenze certificate, anche con riferi-mento al libretto formativo ed alle ana-grafi del cittadino.

69. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge, valutato complessiva-mente in 1.719 milioni di euro per l’anno2013, 2.921 milioni di euro per l’anno 2014,2.501 milioni di euro per l’anno 2015, 2.482milioni di euro per l’anno 2016, 2.038 mi-lioni di euro per l’anno 2017, 2.142 milionidi euro per l’anno 2018, 2.148 milioni dieuro per l’anno 2019, 2.195 milioni di europer l’anno 2020 e 2.225 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021, si prov-vede:

a) quanto a 1.138 milioni di euro perl’anno 2013, 2.014 milioni di euro perl’anno 2014 e 1.716 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2015, mediante uti-lizzo delle maggiori entrate e dei risparmidi spesa derivanti dai commi da 72 a 79;

b) quanto a 581 milioni di euro perl’anno 2013, 907 milioni di euro per l’anno2014, 785 milioni di euro per l’anno 2015,766 milioni di euro per l’anno 2016, 322milioni di euro per l’anno 2017, 426 mi-lioni di euro per l’anno 2018, 432 milionidi euro per l’anno 2019, 479 milioni dieuro per l’anno 2020 e 509 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021, me-diante riduzione delle dotazioni finanzia-rie del programma di spesa « Regolazionicontabili, restituzioni e rimborsi di impo-sta » nell’ambito della missione « Politicheeconomico-finanziarie e di bilancio » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze.

70. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistero dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli effetti fi-nanziari derivanti dalle disposizioni intro-dotte dalla presente legge. Nel caso in cuisi verifichino, o siano in procinto di veri-ficarsi, scostamenti rispetto alle previsionidi cui al comma 69, fatta salva l’adozionedei provvedimenti di cui all’articolo 11,comma 3, lettera l), della citata legge

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n. 196 del 2009, il Ministro dell’economiae delle finanze provvede, a decorrere dal-l’anno 2013, con proprio decreto, allariduzione lineare, nella misura necessariaalla copertura finanziaria, delle dotazionifinanziarie disponibili iscritte a legisla-zione vigente in termini di competenza edi cassa, nell’ambito delle spese rimodu-labili di parte corrente delle missioni dispesa di ciascun Ministero, di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b), della legge 31dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi glistanziamenti relativi all’istituto della de-stinazione del cinque per mille dell’impo-sta sul reddito delle persone fisiche, glistanziamenti relativi alle spese per la tu-tela dell’ordine e la sicurezza pubblica,nonché per il soccorso pubblico. Il Mini-stro dell’economia e delle finanze, ai finidelle successive riduzioni, è autorizzato adaccantonare e rendere indisponibili le pre-dette somme. Le amministrazioni po-tranno proporre variazioni compensative,anche relative a missioni diverse, tra gliaccantonamenti interessati, nel rispettodell’invarianza sui saldi di finanza.

71. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

72. All’articolo 164, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « nellamisura del 40 per cento » e le parole:« nella suddetta misura del 40 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « nella mi-sura del 27,5 per cento »;

b) alla lettera b-bis), le parole: « nellamisura del 90 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « nella misura del 70 percento ».

73. Le disposizioni di cui al comma 72si applicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso alla datadi entrata in vigore della presente legge.Nella determinazione degli acconti dovutiper il periodo di imposta di prima appli-

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cazione si assume, quale imposta del pe-riodo precedente, quella che si sarebbedeterminata applicando le disposizioni dicui al comma 72.

74. All’articolo 37, comma 4-bis, primoperiodo, del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, le parole: « 15 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « 5 per cento ». Ladisposizione di cui al presente comma siapplica a decorrere dall’anno 2013.

75. Fermo restando quanto previstodall’articolo 6-quater, comma 2, del decre-to-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 marzo2005, n. 43, come modificato dal comma48 dell’articolo 2 della presente legge,l’addizionale comunale sui diritti di im-barco di passeggeri sugli aeromobili di cuiall’articolo 2, comma 11, della legge 24dicembre 2003, n. 350, è ulteriormenteincrementata, a decorrere dal 1o luglio2013, di due euro a passeggero imbarcato.Le maggiori somme derivanti dall’incre-mento dell’addizionale disposto dal pre-sente comma sono versate all’INPS con lestesse modalità previste dalla disposizionedi cui al comma 48, lettera b), dell’articolo2, e in riferimento alle stesse si applicanole disposizioni di cui ai commi 49 e 50 delmedesimo articolo 2.

76. Il contributo di cui all’articolo 334del codice delle assicurazioni private di cuial decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, applicato sui premi delle assicu-razioni per la responsabilità civile per idanni causati dalla circolazione dei veicolia motore e dei natanti, per il qualel’impresa di assicurazione ha esercitato ildiritto di rivalsa nei confronti del con-traente, è deducibile, ai sensi dell’articolo10, comma 1, lettera e), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, dal reddito complessivodel contraente medesimo per la parte cheeccede 40 euro. La disposizione di cui alpresente comma si applica a decorreredall’anno 2012.

77. L’INPS e l’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul la-

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voro (INAIL), nell’ambito della propriaautonomia, adottano misure di razionaliz-zazione organizzativa, aggiuntive rispetto aquelle previste dall’articolo 4, comma 66,della legge 12 novembre 2011, n. 183, edall’articolo 21, commi da 1 a 9, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurrele proprie spese di funzionamento, inmisura pari a 90 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2013. Le riduzionisono quantificate, rispettivamente, in 18milioni di euro annui per l’INAIL e in 72milioni di euro per l’INPS, sulla base diquanto stabilito con il decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, emanato in applicazione delcitato articolo 4, comma 66, della legge 12novembre 2011, n. 183. Le somme deri-vanti dalle riduzioni di spesa di cui alpresente comma sono versate entro il 30giugno di ciascun anno ad apposito capi-tolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

78. L’Amministrazione autonoma deiMonopoli di Stato, nell’ambito della pro-pria autonomia, adotta misure di raziona-lizzazione organizzativa, aggiuntive ri-spetto a quelle previste dall’articolo 4,comma 38, della legge 12 novembre 2011,n. 183, volte a ridurre le proprie spese difunzionamento, in misura pari a euro 10milioni a decorrere dall’esercizio 2013, chesono conseguentemente versati entro il 30giugno di ciascun anno ad apposito capi-tolo dello stato di previsione dell’entrata.

79. I Ministeri vigilanti verificano l’at-tuazione degli adempimenti di cui aicommi 77 e 78, comprese le misure cor-rettive previste dalle disposizioni vigenti iviindicate, anche con riferimento alla effet-tiva riduzione delle spese di funziona-mento degli enti interessati.

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati — 5256

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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