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Sez. 4, Sentenza n. 33385 del 08/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008 ) Rv. 240899 Presidente: Morgigni A. Estensore: Bricchetti R. Relatore: Bricchetti R. Imputato: Ianniello e altri. P.M. Galasso A. (Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 12 febbraio 2007) 522188 CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - Obblighi del conducente che impegna il crocevia - Obbligo di dare la precedenza - Eccessiva velocità del veicolo favorito - Incidente - Esonero da responsabilità del conducente obbligato - Condizioni. In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente. Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 com. 3, Cod. Pen. art. 590 com. 3, ( Cod. Strada art. 141) CORTE COST., ( Cod. Strada art. 143) CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 10658 del 1982 Rv. 156050, N. 6116 del 1989 Rv. 181115 Massime precedenti Vedi: N. 8635 del 1976 Rv. 134275 Sez. 4, Sentenza n. 17523 del 26/03/2008 Ud. (dep. 30/04/2008 ) Rv. 239542 Presidente: Brusco CG. Estensore: Novarese F. Relatore: Novarese F. Imputato: Franchi. P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Milano, 16 Ottobre 2007) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Colpa medica - Responsabilità per omissione - Prova del nesso condizionalistico - Criteri di valutazione. In tema di reato colposo omissivo improprio, la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento deve fondarsi sul

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Page 1: Sez - unirc.it · Web viewAi fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento

Sez. 4, Sentenza n. 33385 del 08/07/2008 Ud.  (dep. 12/08/2008 ) Rv. 240899

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Bricchetti R.  Relatore: Bricchetti R.  Imputato: Ianniello e altri. P.M. Galasso A. (Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 12 febbraio 2007) 522188 CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - Obblighi del conducente che impegna il crocevia - Obbligo di dare la precedenza - Eccessiva velocità del veicolo favorito - Incidente - Esonero da responsabilità del conducente obbligato - Condizioni. In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 com. 3,  Cod. Pen. art. 590 com. 3, ( Cod. Strada art. 141) CORTE COST., ( Cod. Strada art. 143) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10658 del 1982 Rv. 156050, N. 6116 del 1989 Rv. 181115

Massime precedenti Vedi: N. 8635 del 1976 Rv. 134275

Sez. 4, Sentenza n. 17523 del 26/03/2008 Ud.  (dep. 30/04/2008 ) Rv. 239542

Presidente: Brusco CG.  Estensore: Novarese F.  Relatore: Novarese F.  Imputato: Franchi. P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Milano, 16 Ottobre 2007) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Colpa medica - Responsabilità per omissione - Prova del nesso condizionalistico - Criteri di valutazione. In tema di reato colposo omissivo improprio, la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento deve fondarsi sul criterio della probabilità logica e non di quella statistica, sicchè è da escludere che il suo riconoscimento postuli, in ogni caso, l'accertata operatività di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimano un coefficiente prossimo alla certezza, dovendosi piuttosto fare riferimento al ragionamento inferenziale evocato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova di cui al primo comma dello stesso articolo ed alla ulteriore regola della ponderazione delle ipotesi antagoniste, prevista dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.: ciò in vista dell'individuazione, con elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di alternativi meccanismi eziologici, della condizione necessaria dell'evento e non di quella meramente sufficiente alla sua produzione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo per omessa effettuazione di un intervento chirurgico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138, N. 30328 del 2002 Rv. 222139

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Sez. 4, Sentenza n. 15229 del 14/02/2008 Ud.  (dep. 11/04/2008 ) Rv. 239600

Presidente: Iacopino SG.  Estensore: D'Isa C.  Relatore: D'Isa C.  Imputato: P.G. in proc. Fiorinelli. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Caltanissetta, 21 Marzo 2006) 522203 CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - Diritto di precedenza del conducente del veicolo - Colpa specifica - Diritto non assoluto - Obbligo del "neminem laedere" - Colpa generica - Configurabilità - Conseguenze. In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del "neminem laedere", la cui violazione costituisce colpa per imprudenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato-investitore, il mero rilievo che egli fosse favorito dal diritto di precedenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 12789 del 2000 Rv. 218472

Sez. 4, Sentenza n. 15558 del 13/02/2008 Ud.  (dep. 15/04/2008 ) Rv. 239809

Presidente: Campanato G.  Estensore: Piccialli P.  Relatore: Piccialli P.  Imputato: Maggini. P.M. Stabile C. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Genova, 19 gennaio 2006) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Prospettazione di un decorso causale alternativo capace di inficiare la prospettazione accusatoria - Mera possibilità - Insufficienza - Concreta probabilità - Necessità. In tema di causalità, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o caducare la prima non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano "hic et nunc" concretamente probabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 43001 del 1984 Rv. 164113

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 13939 del 30/01/2008 Ud.  (dep. 03/04/2008 ) Rv. 239593

Presidente: Morgigni A.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Bauwens e altro. P.M. Geraci V. (Diff.) (Rigetta, Ass.App. Salerno, 5 Giugno 2007) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Cause sopravvenute - Assoluta autonomia rispetto alle cause preesistenti - Esclusione - Evoluzione anomala ed imprevedibile del percorso causale - Necessità - Fattispecie.

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Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, bensì anche quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, presentino caratteri di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie di omicidio colposo configurato a carico di una madre, per avere consentito che il proprio figlio dell'età di tre anni si accompagnasse, senza essere specificamente affidato ad alcuno, ad un gruppo di persone che frequentavano la piscina di uno stabilimento balneare nella quale il piccolo era poi annegato, ha ritenuto che non potesse essere qualificata come inopinata od assolutamente imprevedibile per la madre l'assenza di un bagnino addetto alla tutela dei bagnanti che utilizzavano la piscina, od una sua incuria o disattenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 39617 del 2007 Rv. 237659

Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 19/12/2007 Ud.  (dep. 07/02/2008 ) Rv. 238992

Presidente: Grassi A.  Estensore: Squassoni C.  Relatore: Squassoni C.  Imputato: Cestaro. P.M. Izzo G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Alessandria, 19 Febbraio 2007) 614001 SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento - Terzo che smaltisca illegalmente i rifiuti - Applicabilità dell'art. 41, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Ragioni. In tema di gestione dei rifiuti, in caso di conferimento a terzi non autorizzati allo smaltimento, la circostanza che questi ultimi abbiano eseguito le relative operazioni in modo non conforme alle prescrizioni di legge non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41, comma secondo, cod. pen., in quanto il comportamento del soggetto conferente (nella specie, non aver controllato che i terzi fossero autorizzati allo smaltimento) non esclude il nesso causale, ponendosi come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento ex art. 41, comma primo, cod. pen..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Pen. art. 41 com. 1,  Cod. Pen. art. 41 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6369 del 1999 Rv. 213750, N. 1767 del 2000 Rv. 215687, N. 16016 del 2003 Rv. 224249, N. 21588 del 2004 Rv. 228798

Sez. 6, Sentenza n. 12129 del 29/11/2007 Ud.  (dep. 18/03/2008 ) Rv. 239584

Presidente: De Roberto G.  Estensore: Fidelbo G.  Relatore: Fidelbo G.  Imputato: Passafiume. P.M. Consolo S. (Diff.) (Annulla con rinvio, Ass.App. Milano, 29 Novembre 2005) 597024 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Suicidio della vittima - Nesso causale - Sussistenza - Condizioni. In tema di reato di maltrattamenti in famiglia, sussiste il nesso causale tra la condotta di maltrattamenti e il suicidio della vittima se questo è posto in essere come rimedio alle continue

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sofferenze psico-fisiche e non ha una causa autonoma e successiva che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2,  Cod. Pen. art. 572 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 8405 del 1990 Rv. 184606

Massime precedenti Vedi: N. 7566 del 1993 Rv. 194773, N. 11055 del 1998 Rv. 211611, N. 14302 del 2006 Rv. 234584, N. 1795 del 2007 Rv. 236298, N. 1795 del 2007 Rv. 236299

Sez. 4, Sentenza n. 10795 del 14/11/2007 Ud.  (dep. 11/03/2008 ) Rv. 238957

Presidente: Marini L.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Pozzi. P.M. Salzano F. (Conf.) (Rigetta, App. Bologna, 12 gennaio 2007) 612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Concorso colposo nel delitto doloso - Configurabilità - Fattispecie. Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e propria cooperazione colposa, purché in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare è necessario che la regola cautelare violata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente. (Fattispecie avente ad oggetto il caso di un medico psichiatra, il quale, sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente, poi ritenuto non imputabile, aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 42 com. 2,  Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 113,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8891 del 1987 Rv. 176499, N. 875 del 1988 Rv. 177472, N. 39680 del 2002 Rv. 223214

Massime precedenti Difformi: N. 2720 del 1990 Rv. 183495, N. 5017 del 1991 Rv. 187331, N. 5017 del 1991 Rv. 187331, N. 9542 del 1996 Rv. 206798

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 1979 Rv. 142466, N. 7314 del 1979 Rv. 142781, N. 6416 del 1980 Rv. 145383, N. 14209 del 1989 Rv. 182333

Sez. 4, Sentenza n. 41293 del 04/10/2007 Ud.  (dep. 09/11/2007 ) Rv. 237838

Presidente: Campanato G.  Estensore: Bartolomei L.  Relatore: Bartolomei L.  Imputato: Taborelli. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Lecce, 22 Novembre 2004) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Causa sopravvenuta - Omicidio colposo da incidente stradale - Errore nella prestazione delle cure alla vittima dell'incidente - Interruzione del nesso di causalità - Esclusione.

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L'eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità rilevando che l'errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l'aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall'incidente stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4291 del 1983 Rv. 158940, N. 3908 del 1993 Rv. 195006, N. 10815 del 1995 Rv. 202686, N. 11024 del 1997 Rv. 211606, N. 1214 del 2005 Rv. 233173, N. 41943 del 2006 Rv. 235537

Sez. 4, Sentenza n. 39617 del 11/07/2007 Ud.  (dep. 26/10/2007 ) Rv. 237659

Presidente: Coco GS.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Tamborini. P.M. Gialanella A. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 30 Settembre 2005) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Cause sopravvenute - Assoluta autonomia rispetto alle cause preesistenti - Esclusione - Evoluzione anomala e imprevedibile del percorso causale - Necessità. Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11024 del 1998 Rv. 211606, N. 1214 del 2005 Rv. 233173, N. 20272 del 2006 Rv. 234596, N. 41943 del 2006 Rv. 235537

Sez. 4, Sentenza n. 39594 del 21/06/2007 Ud.  (dep. 26/10/2007 ) Rv. 237876

Presidente: Coco GS.  Estensore: Bartolomei L.  Relatore: Bartolomei L.  Imputato: P.C. in proc. Rizzo. P.M. Geraci V. (Diff.) (Rigetta, App. Roma, 28 Aprile 2006) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Causalità omissiva - Accertamento - Giudizio di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Giudizio di probabilità logica - Necessità - Fattispecie. Nei reati omissivi impropri, la sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento specifico riconducibile all'omissione dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice d'appello in merito all'insussistenza della prova certa del collegamento causale tra le omissioni diagnostiche e terapeutiche attribuite al sanitario e il decesso di un paziente, la cui situazione immunitaria assolutamente insufficiente lasciava legittimamente dubitare delle possibilità salvifiche degli accertamenti clinici non tempestivamente effettuati).

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Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22568 del 2002 Rv. 228717, N. 4675 del 2007 Rv. 235657, N. 35115 del 2007 Rv. 237452

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138, N. 30328 del 2002 Rv. 222139

Sez. 4, Sentenza n. 35115 del 24/05/2007 Ud.  (dep. 20/09/2007 ) Rv. 237452

Presidente: Battisti M.  Estensore: Marini L.  Relatore: Marini L.  Imputato: Tassinaro. P.M. De Sandro AM. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Napoli, 6 Dicembre 2005) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Giudizio di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie. Nel reato colposo omissivo improprio, il nesso di causalità tra omissione ed evento non può essere affermato sulla base di un coefficiente di mera probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che deve a sua volta essere fondato sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in tema di colpa medica, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'omessa disposizione del ricovero del paziente causa del suo decesso, esclusivamente sulla base della considerazione che la patologia da cui era affetto comportava una elevata percentuale di mortalità, se non trattata chirurgicamente in maniera tempestiva, e senza valutare le concrete condizioni del paziente medesimo nel momento della consumazione della condotta ritenuta illecita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 27975 del 2003 Rv. 226011, N. 20560 del 2005 Rv. 231356, N. 25233 del 2005 Rv. 232013

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud.  (dep. 04/07/2007 ) Rv. 236991

Presidente: Campanato G.  Estensore: Bricchetti R.  Relatore: Bricchetti R.  Imputato: Montanino. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Firenze, 7 Novembre 2002) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. In tema di prevenzione antinfortunistica, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme il comportamento del lavoratore che aveva rimosso prematuramente due "cristi" che sorreggevano una trave di cemento armato, la cui gettata era di recente esecuzione, rimanendo travolto dal crollo della stessa).

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Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 952 del 1997 Rv. 206990, N. 40164 del 2004 Rv. 229564, N. 38850 del 2005 Rv. 232420, N. 47146 del 2005 Rv. 233186, N. 21587 del 2007 Rv. 236721

Sez. 4, Sentenza n. 22522 del 04/05/2007 Ud.  (dep. 08/06/2007 ) Rv. 237018

Presidente: Marini L.  Estensore: Bricchetti R.  Relatore: Bricchetti R.  Imputato: Parravani e altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 4 Ottobre 2004) 661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento con rinvio limitatamente all'omessa valutazione del concorso della persona offesa nella produzione dell'evento - Poteri del giudice di rinvio - Fattispecie. Nel caso in cui una pronuncia di parziale annullamento della S.C. sia stata limitata all'omessa valutazione dell'eventuale concorso della persona offesa nella produzione dell'evento, e sia stato pertanto escluso - sia pur soltanto implicitamente - che la condotta di quest'ultima abbia interrotto, per la sua anormalità od eccezionalità, il rapporto di causalità, correttamente il giudice di rinvio, che ritenga la sussistenza del concorso della persona offesa, limita la sua disamina alla valutazione dell'efficacia causale delle rispettive condotte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 4882 del 1996 Rv. 204637

Massime precedenti Vedi: N. 21769 del 2004 Rv. 228593, N. 12967 del 2007 Rv. 236462

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4904 del 1997 Rv. 207640

Sez. 4, Sentenza n. 21587 del 23/03/2007 Ud.  (dep. 01/06/2007 ) Rv. 236721

Presidente: Marini L.  Estensore: Blaiotta RM.  Relatore: Blaiotta RM.  Imputato: Pelosi. P.M. Di Popolo A. (Diff.) (Annulla con rinvio, App. Trento, 30 Giugno 2004) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Condotta colposa del lavoratore infortunato - Rapporto di causalità con l'evento - Criteri di individuazione - Fattispecie. In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.(Nella fattispecie, pur affermando il principio, la Corte ha tuttavia annullato la sentenza di merito per la necessità di un più approfondito accertamento circa la dinamica del fatto dal quale emergeva la concorrente mancanza di cautela, nella produzione dell'evento, sia del lavoratore infortunato che di un altro lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 5,  DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 38877 del 2005 Rv. 232421, N. 70261 del 2006 Rv. 423600

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Sez. 4, Sentenza n. 2614 del 26/10/2006 Ud.  (dep. 25/01/2007 ) Rv. 236009

Presidente: Marini L.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Palmieri. P.M. Gialanella A. (Conf.) (Rigetta, App. Catanzaro, 5 ottobre 2005) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai sensi dell'articolo 41, comma secondo, cod. pen., solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. (Da queste premesse, la Corte ha escluso che potesse considerarsi come "condotta abnorme" quella di essere rimasto il lavoratore infortunato "troppo vicino" al luogo dove era avvenuto l'incidente, sul rilievo che rientra nel normale svolgimento dell'attività lavorativa che il prestatore d'opera si trovi nei pressi del luogo dove viene svolta l'attività lavorativa, salvo l'esistenza di riconoscibili ragioni di pericolo o di diverse disposizioni da parte delle persone preposte).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 3455 del 2005 Rv. 230770

Massime precedenti Vedi: N. 37001 del 2003 Rv. 225957, N. 41985 del 2003 Rv. 227289

Sez. 4, Sentenza n. 41943 del 04/10/2006 Ud.  (dep. 21/12/2006 ) Rv. 235537

Presidente: Marini L.  Estensore: Campanato G.  Relatore: Campanato G.  Imputato: Lestingi ed altri. P.M. Mura A. (Conf.) (Rigetta, App. Bari, 29 Novembre 2005) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Lesioni seguite da decesso della vittima - Condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il ferito - Interruzione del nesso di causalità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. Nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da infortunio sul lavoro) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente - tale da interrompere il nesso causale ex articolo 41, comma secondo, cod. pen. - rispetto al comportamento dell'agente, perché questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (in motivazione la Corte ha altresì precisato che, mentre è possibile escludere il nesso causale in situazioni di colpa commissiva addebitabili ai sanitari, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la "catena causale" resta integra).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

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Massime precedenti Conformi: N. 10760 del 1997 Rv. 210098, N. 11124 del 1997 Rv. 209158, N. 11024 del 1998 Rv. 211606, N. 1214 del 2006 Rv. 233173

Sez. 4, Sentenza n. 34761 del 19/09/2006 Ud.  (dep. 18/10/2006 ) Rv. 234829

Presidente: De Grazia BRV.  Estensore: Romis V.  Relatore: Romis V.  Imputato: Minin. P.M. Galasso A. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Torino, 18 novembre 2004) 522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Condotta del conducente - Valutazione. In materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 4092 del 1989 Rv. 180844

Sez. 4, Sentenza n. 12224 del 19/06/2006 Ud.  (dep. 23/03/2007 ) Rv. 236185

Presidente: Battisti M.  Estensore: Foti G.  Relatore: Foti G.  Imputato: Cordella. P.M. Di Popolo A. (Conf.) (Rigetta, App. Torino, 26 settembre 2005) 522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Ostruzione della strada per colpa - Incidente causato da vettura che sopravviene - Velocità eccessiva - Esclusiva attribuibilità dell'evento - Esclusione - Fondamento. In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa, consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni quando non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. Il conducente pone in essere, invero, un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 578 del 1997 Rv. 206646

Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud.  (dep. 06/02/2007 ) Rv. 235658

Presidente: Coco GS.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: P.G. in proc. Bartalini e altri. P.M. Passacantando G. (Conf.)

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(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Novembre 2001) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Ricostruzione del nesso causale - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie. In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". (Alla luce di questi principi, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso il nesso di condizionamento tra l'esposizione al cvm e i tumori al polmone che avevano colpito una particolare categoria di lavoratori - gli insaccatori-, per i quali l'incidenza riscontrata era nettamente superiore rispetto agli altri dipendenti, condividendo sul punto il ragionamento dei giudici di merito, secondo il quale lo scostamento riscontrato per questa categoria di lavoratori non consentiva di pervenire ad un giudizio causale positivo, perché lo studio di coorte richiamato dalle ricorrenti parti civili aveva analizzato congiuntamente i casi dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali di interesse e quelli delle cooperative che prestavano la loro attività anche in aziende diverse, e ciò non consentiva un giudizio omogeneo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud.  (dep. 06/02/2007 ) Rv. 235657

Presidente: Coco GS.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: P.G. in proc. Bartalini e altri. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 2 Novembre 2001) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per condotta commissiva od omissiva - Reale efficacia condizionante della condotta - Prove scientifiche - Ragionevole dubbio - Conseguenze - Fattispecie. In tema di malattia professionale, il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento non è configurabile in quei casi in cui risultino insufficienti, contraddittori e incerti gli esiti delle ricerche scientifiche e sussista, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta. (In applicazione di tale principio, la S.C., in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10 luglio 2002, Franzese, ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la possibilità di affermare il nesso di causalità generale tra l'esposizione a cloruro di vinile e talune malattie - tumori al polmone, epatocarcinomi diversi dall'angiosarcoma, altre forme tumorali, altre epatopatie, ecc. - sottolineando la contraddittorietà dei dati e l'inesistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica sull'argomento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222139

Sez. 4, Sentenza n. 20272 del 16/05/2006 Ud.  (dep. 14/06/2006 ) Rv. 234596

Presidente: Marzano F.  Estensore: Visconti S.  Relatore: Visconti S.  Imputato: Lorenzoni ed altro. P.M. Galasso A. (Conf.)

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(Rigetta, App. Venezia, 11 Luglio 2005) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Interruzione del nesso di causalità - Causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento - Nozione. In tema di causalità, la causa sopravvenuta "da sola sufficiente a determinare l'evento" (art. 41 comma secondo, cod. pen.) può configurarsi anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 11024 del 1998 Rv. 211606, N. 29505 del 2005 Rv. 232376, N. 1214 del 2006 Rv. 233173

Sez. 4, Sentenza n. 21476 del 05/05/2006 Ud.  (dep. 21/06/2006 ) Rv. 234578

Presidente: De Grazia BRV.  Estensore: Bricchetti R.  Relatore: Bricchetti R.  Imputato: Menghini ed altri. P.M. Di Popolo A. (Conf.) (Rigetta, App. Perugia, 1 Ottobre 2004) 603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Circolazione stradale - Gara di velocità - Condotte colpose - Rapporto di causalità - Fattispecie. È ravvisabile il concorso di colpa tra coloro che partecipano ad una gara automobilistica, in relazione ad un incidente stradale che veda coinvolto un automobilista estraneo alla competizione, quando ciascuna condotta - sia che la si voglia ricondurre alla cooperazione sia che la si voglia assumere quale causa indipendente - è qualificabile come colposa, essendo caratterizzata dalla violazione di una norma cautelare. (In applicazione di tali principi la Corte confermava la sentenza di merito, che aveva ritenuto la responsabilità colposa degli imputati, i quali, alla guida delle rispettive autovetture, avevano dato vita ad una gara di velocità, ponendo in essere plurime violazioni del codice della strada ed aderendo alla condotta colposa di un altro, che aveva materialmente cagionato il violento impatto,a seguito del quale era deceduto un automobilista, proveniente dalla opposta direzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27975 del 2003 Rv. 226011, N. 37432 del 2003 Rv. 225988

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 19179 del 25/01/2006 Ud.  (dep. 01/06/2006 ) Rv. 234187

Presidente: Battisti M.  Estensore: Marzano F.  Relatore: Marzano F.  Imputato: Bellino e altro. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Palermo, 20 maggio 2004) 603062 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - Rapporto di causalità - Individuazione - Fattispecie: incendio. In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, pur definendosi il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto in termini di causalità materiale, la condotta delittuosa deve avere

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insito, in sè, il rischio non imprevedibile nè eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni. Ne consegue che, nell'ipotesi di incendio doloso di un'abitazione, appiccato per provocare danni, la deflagrazione - che ha determinato la morte del proprietario -, inserendosi in un contesto di non imprevedibile eccezionalità, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, escludente il nesso di causalità tra la condotta e l'evento non voluto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 586

Massime precedenti Conformi: N. 6361 del 1996 Rv. 205374

Massime precedenti Vedi: N. 37661 del 1994 Rv. 197756, N. 2955 del 1997 Rv. 207274

Sez. 4, Sentenza n. 4452 del 29/11/2005 Ud.  (dep. 03/02/2006 ) Rv. 233238

Presidente: Battisti M.  Estensore: Colombo G.  Relatore: Colombo G.  Imputato: Campanile. P.M. D'Angelo G. (Parz. Diff.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 27 Febbraio 2003) 589011 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Responsabilità professionale - Diagnosi differenziale - Mancata considerazione - Responsabilità omissiva - Sussistenza - Condizioni. In tema di responsabilità professionale medica, nel caso in cui il sanitario si trovi di fronte ad una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell'erronea posizione diagnostica iniziale. E ciò vale non soltanto per le situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale sia già in atto, ma anche quando è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare del quadro già esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11651 del 1988 Rv. 179815

Sez. 4, Sentenza n. 3380 del 15/11/2005 Ud.  (dep. 27/01/2006 ) Rv. 233237

Presidente: Coco GS.  Estensore: Bianchi L.  Relatore: Bianchi L.  Imputato: Fedele. P.M. Ferri E. (Conf.) (Rigetta, App. Taranto, 20 Dicembre 2004) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Reato colposo - Accertamento - Condotta omissiva e condotta commissiva - Contenuto - Differenze. In caso di comportamento omissivo, l'accertamento della responsabilità e, in particolare, la verifica della sussistenza del nesso di causalità sono sottoposti a regole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento commissivo, essendo i due tipi di comportamento strettamente connessi, dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma non infrequentemente pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, cioè da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia, attenzione. L'unica distinzione attiene soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso, per verificare la sussistenza del nesso di causalità, ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omesso), anziché fondato sui dati della realtà; infatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità.

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Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 1216 del 26/10/2005 Ud.  (dep. 13/01/2006 ) Rv. 233174

Presidente: Battisti M.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Mollo. P.M. Meloni VD. (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App.Torino, 28 Giugno 2004) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Macchine e attrezzature - Responsabilità del costruttore - Condizioni - Limiti. Il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza(obbligo su di lui incombente per il disposto dell'articolo 7 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 41985 del 2003 Rv. 227289

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1003 del 1991 Rv. 186372

Sez. 4, Sentenza n. 1216 del 26/10/2005 Ud.  (dep. 13/01/2006 ) Rv. 233175

Presidente: Battisti M.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Mollo. P.M. Meloni VD. (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App.Torino, 28 Giugno 2004) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Responsabilità del costruttore - Condizioni - Concorrente responsabilità del datore di lavoro utilizzatore - Sussistenza - Limiti. La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina. A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 1003 del 1991 Rv. 186372, N. 31467 del 2002 Rv. 222310

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Sez. 4, Sentenza n. 1214 del 26/10/2005 Ud.  (dep. 13/01/2006 ) Rv. 233173

Presidente: Battisti M.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Boscherini. P.M. Meloni VD. (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 16 Dicembre 2002) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Interruzione del nesso di causalità - Causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento - Nozione - Fattispecie. Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma primo, cod. pen.. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. (Da queste premesse la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 41, comma secondo, cod.pen., in relazione ad un infortunio sul lavoro addebitato alla condotta colpevole dell'imputato e l'evento morte provocato da una broncopolmonite massiva bilaterale contratta dall'infortunato durante il ricovero in ospedale per la cura degli esiti dell'infortunio; ciò sul rilievo che, secondo quanto ricostruito in sede di merito, la broncopolmonite era risultata essere una complicanza non eccezionale delle gravi lesioni subite dall'infortunato, che ne avevano provocato l'allettamento prolungato con la conseguente disventilazione polmonare che, a sua volta, aveva provocato la patologia rivelatasi letale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 10760 del 1997 Rv. 210098, N. 11124 del 1997 Rv. 209158, N. 11024 del 1998 Rv. 211606

Sez. 4, Sentenza n. 44651 del 12/10/2005 Ud.  (dep. 07/12/2005 ) Rv. 232618

Presidente: Coco GS.  Estensore: Bricchetti R.  Relatore: Bricchetti R.  Imputato: Leonini. P.M. Febbraro G. (Parz. Diff.) (Rigetta, App. Brescia, 19 Febbraio 2004) 522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Investimento di un pedone - Colpa esclusiva della vittima - Condizioni. Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16842 del 1990 Rv. 186076, N. 4854 del 1991 Rv. 187055

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Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 Ud.  (dep. 23/12/2005 ) Rv. 233186

Presidente: Coco GS.  Estensore: Marzano F.  Relatore: Marzano F.  Imputato: Riccio. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 13 Novembre 2002) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo del lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Limiti. Poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 40164 del 2004 Rv. 229564, N. 38850 del 2005 Rv. 232420

Sez. 4, Sentenza n. 38877 del 29/09/2005 Ud.  (dep. 21/10/2005 ) Rv. 232421

Presidente: Coco GS.  Estensore: Piccialli P.  Relatore: Piccialli P.  Imputato: P.C. in proc. Fani. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Firenze, 25 Ottobre 2002) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Limiti. In tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 952 del 1997 Rv. 206990, N. 12115 del 1999 Rv. 214998, N. 40164 del 2004 Rv. 229564

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Sez. 4, Sentenza n. 38850 del 23/06/2005 Ud.  (dep. 21/10/2005 ) Rv. 232420

Presidente: Battisti M.  Estensore: Marzano F.  Relatore: Marzano F.  Imputato: Minotti. P.M. Ciampoli L. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Milano, 25 Gennaio 2005) 566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Limiti. In tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, esso, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 952 del 1997 Rv. 206990, N. 12115 del 1999 Rv. 214998, N. 40164 del 2004 Rv. 229564

Sez. 4, Sentenza n. 28615 del 14/06/2005 Ud.  (dep. 29/07/2005 ) Rv. 232445

Presidente: Coco GS.  Estensore: Visconti S.  Relatore: Visconti S.  Imputato: P.C. in proc. Pravettoni. P.M. Galati G. (Parz. Diff.) (Rigetta, App. Milano, 10 Maggio 2004) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Incidente stradale - Causa sopravvenuta e imprevedibile - Responsabilità del conducente - Fattispecie. Nei reati colposi conseguenti a incidenti stradali è esclusa la responsabilità del conducente quando il fatto illecito altrui, ed in particolare della vittima, configuri per le sue caratteristiche una vera causa eccezionale, atipica e non prevedibile che sia stata da sola sufficiente a provocare l'evento (nella fattispecie la vittima aveva attraversato l'incrocio a piedi all'improvviso, con il semaforo rosso e correndo diagonalmente lontano dalle strisce, mentre la velocità dell'investitore era molto moderata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 9992 del 1988 Rv. 179423

Sez. 4, Sentenza n. 36339 del 07/06/2005 Ud.  (dep. 06/10/2005 ) Rv. 232227

Presidente: Coco GS.  Estensore: Marini L.  Relatore: Marini L.  Imputato: Pistolesi. P.M. Salzano F. (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 20 Gennaio 2003)

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566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Normativa antinfortunistica - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo del lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Limiti. In tema di prevenzione antinfortunistica, poichè le norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 3455 del 2005 Rv. 230770

Massime precedenti Vedi: N. 11124 del 1997 Rv. 209158, N. 8866 del 2000 Rv. 216904, N. 13114 del 2002 Rv. 222055, N. 37001 del 2003 Rv. 225957, N. 41985 del 2003 Rv. 227289

Sez. 4, Sentenza n. 25233 del 25/05/2005 Ud.  (dep. 12/07/2005 ) Rv. 232013

Presidente: Coco GS.  Estensore: Romis V.  Relatore: Romis V.  Imputato: Lucarelli. P.M. Cesqui E. (Diff.) (Annulla con rinvio, App. Ancona, 12 Marzo 2004) 609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Medico - Responsabilità professionale - Responsabilità omissiva - Condizioni - Ricostruzione della causa dell'evento lesivo - Certezza - Necessità - Fattispecie. In tema di responsabilità professionale del sanitario, in linea con quanto puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 luglio 2002, Franzese), nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la "causa" dell'evento (morte o lesioni del paziente), giacchè solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l'evento lesivo "al di là di ogni ragionevole dubbio" sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Nella specie, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo pronunciata nei confronti del primario di un reparto nel quale si erano verificati plurimi decessi di pazienti per epatite fulminante, sul rilievo che il giudice di merito aveva mancato di individuare con certezza la modalità di trasmissione del virus e di insorgenza della malattia risultata letale, cosicchè non aveva saputo motivare in modo convincente l'addebito colposo omissivo, articolato, nella decisione di condanna, sulla pretesa omissione, riconducibile all'imputato, della condotta di vigilanza e di controllo sull'osservanza, da parte del personale del reparto, delle precauzioni universali atte a prevenire il contagio durante lo svolgimento delle pratiche assistenziali e terapeutiche).

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Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 28564 del 19/05/2005 Ud.  (dep. 29/07/2005 ) Rv. 232438

Presidente: Marzano F.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Pauletti. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Torino, 1 Dicembre 2003) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Parametri di accertamento della colpa - Colpa medica - Necessità di verifica della causalità giuridica - Doveri del giudice di merito - Fattispecie. In tema di rapporto di causalità, una volta che sia stata accertata una condotta colposa inseritasi nel processo determinativo dell'evento va in particolare verificato che proprio quella violazione della regola cautelare abbia cagionato (o abbia contribuito a cagionare) l'evento medesimo, non essendo sufficiente l'accertamento della causalità materiale e neppure che la condotta abbia in parte o in tutto prodotto il fatto delittuoso, ma occorrendo estendere l'indagine al nesso di causalità giuridica. (Ha specificato la Corte che tale verifica - che deve risultare dalla motivazione della sentenza - è tanto più necessaria laddove, come nella fattispecie relativa a colpa medica, l'evento della morte del paziente si verifichi a oltre un anno e mezzo di tempo dalle condotte dei sanitari, e per di più per una causa di natura diversa, la quale pertanto va dal giudice di merito ricollegata con particolare precisione al trattamento medico ritenuto inadeguato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222139

Sez. 4, Sentenza n. 43078 del 28/04/2005 Ud.  (dep. 29/11/2005 ) Rv. 232416

Presidente: D'Urso G.  Estensore: Battisti M.  Relatore: Battisti M.  Imputato: Poli ed altri. P.M. Ferri E. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 15 Giugno 2004) 609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia - Pluralità di garanti - Rapporti reciproci - Interdipendenza delle condotte colpose - Rilevanza causale - Fattispecie. Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (affermazione resa nell'ambito di un procedimento penale per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose provocati dal malfunzionamento di una caldaia installata in un appartamento, addebitato alla condotta colposa di colui che aveva rilasciato erroneamente la dichiarazione di idoneità dell'impianto e di coloro che avevano eseguito in modo analogamente

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erroneo alcuni lavori di manutenzione che non avevano rimosso la condizione di pericolo derivante dalle condizioni dell'impianto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 1,  Cod. Pen. art. 40 com. 2,  Cod. Pen. art. 41 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4793 del 1991 Rv. 191802, N. 7725 del 2002 Rv. 220954

Sez. 3, Sentenza n. 29229 del 19/04/2005 Ud.  (dep. 03/08/2005 ) Rv. 232307

Presidente: Zumbo A.  Estensore: Franco A.  Relatore: Franco A.  Imputato: Ligresti ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 24 Settembre 2004) 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datore di lavoro - Posizione di garanzia - Inderogabilità degli obblighi di sorveglianza e controllo - Ragioni. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia dell'amministratore delegato di una società, in quanto datore di lavoro, è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4957 del 2000 Rv. 215943, N. 988 del 2003 Rv. 226999, N. 39268 del 2004 Rv. 230087

Sez. 5, Sentenza n. 17394 del 22/03/2005 Ud.  (dep. 06/05/2005 ) Rv. 231634

Presidente: Marini P.  Estensore: Amato A.  Relatore: Amato A.  Imputato: D'Iginio. P.M. Gialanella A. (Conf.) (Rigetta, Ass.App. Roma, 1 Luglio 2004) 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Morte a seguito di lesioni - Comportamento colposo per omissione del medico - Interruzione del nesso di causalità - Esclusione. Nel caso di lesioni personali seguite da decesso della vittima dell'azione delittuosa, le eventuali omissioni dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte, con la conseguente configurabilità dell'omicidio preterintenzionale, non potendo esse costituire un fatto imprevedibile ed atipico rispetto alla serie causale precedente, della quale rappresentano uno sviluppo evolutivo, pur se non indefettibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 586

Massime precedenti Conformi: N. 2576 del 1982 Rv. 152674, N. 4291 del 1983 Rv. 158940, N. 2589 del 1986 Rv. 172309, N. 5923 del 1990 Rv. 184131, N. 3908 del 1993 Rv. 195006, N. 10815 del 1995 Rv. 202686, N. 11779 del 1997 Rv. 209057

Sez. 4, Sentenza n. 20580 del 17/03/2005 Ud.  (dep. 01/06/2005 ) Rv. 231364

Presidente: Battisti M.  Estensore: Bianchi L.  Relatore: Bianchi L.  Imputato: Beani. P.M. Febbraro G. (Parz. Diff.)

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(Annulla in parte con rinvio, App. Genova, 25 Febbraio 2004) 609081 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE - Accertamento del concorso causale del terzo ai fini della determinazione della pena - Necessità - Obbligo di quantificazione percentuale della colpa - Esclusione - Fondamento. In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5728 del 2002 Rv. 220955, N. 49346 del 2004 Rv. 230580

Sez. 4, Sentenza n. 10212 del 21/12/2004 Ud.  (dep. 16/03/2005 ) Rv. 231230

Presidente: Olivieri R.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: Mazza. P.M. Meloni VD. (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 28 Maggio 2004) 603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Responsabilità professionale del medico - Accertamento del nesso di causalità - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie. In tema di responsabilità per colpa medica, sussiste rapporto di causalità tra la condotta e l'evento allorquando la condotta colposa contestata costuisca di per sè, in termini di "alto grado di credibilità razionale", "condicio sine qua non" del verificarsi dell'evento che, con l'adozione di tecniche consigliate dalla letteratura medica, non si sarebbe verificato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico anestesista che, nella fase preparatoria di un intervento chirurgico, aveva omesso di intervenire tempestivamente procedendo ad intubazione del paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222139

Sez. 4, Sentenza n. 19777 del 25/11/2004 Ud.  (dep. 25/05/2005 ) Rv. 231530

Presidente: D'Urso G.  Estensore: Battisti M.  Relatore: Olivieri R.  Imputato: Nobili. P.M. Cedrangolo O. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Milano, 6 Dicembre 2002) 589011 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Condotta omissiva - Nesso di causalità con l'evento lesivo - Criteri di valutazione - Fattispecie. In tema di responsabilità del sanitario, con riferimento all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al medico e la determinazione dell'evento lesivo, il

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giudice deve verificare la validità del coefficiente di probabilità sulla base delle circostanze del caso concreto e della evidenza disponibile così che, all'esito del ragionamento probatorio (che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi), risulti giustificata la conclusione che l'omissione è stata condizione necessaria dell'evento. (Nella fattispecie, relativa all'omessa prescrizione di un esame "doppler" agli arti inferiori ad una paziente ricoverata a seguito di incidente, - e che sarebbe poi deceduta per una trombo/embolia polmonare la quale, secondo l'accusa, avrebbe potuto essere evitata attraverso l'esame diagnostico omesso - la Corte ha precisato, annullando la sentenza di condanna di secondo grado, che sia le circostanze concrete sia l'evidenza disponibile non possono consistere nel mero accertamento della violazione di una generalizzata regola di esperienza, nè tantomeno nella generica idoneità di quella violazione ad avere - nella maggior parte dei casi - incidenza causale, bensì devono consistere nell'accertamento positivo del nesso concreto di condizionamento, valutato con giudizio "ex post").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20560 del 2005 Rv. 231356

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 46586 del 28/10/2004 Ud.  (dep. 01/12/2004 ) Rv. 230599

Presidente: D'Urso G.  Estensore: Romis V.  Relatore: Romis V.  Imputato: Ardizzone ed altri. P.M. Veneziano GA. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 27 Ottobre 2003) 603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Colpa professionale del medico - Condotta omissiva - Mancata prescrizione di esami - Aggravamento della malattia renale causata da uso di farmaco nefrotossico. Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni colpose del medico che abbia omesso di prescrivere al paziente i necessari esami emato-chimici, che avrebbero consentito di rilevare tempestivamente l'insorgere della malattia renale (nefrite interstiziale), causata dal pregresso uso di un farmaco adoperato per la cura di una preesistente patologia, farmaco di cui doveva conoscere i possibili effetti nefrotossici, e di cui avrebbe dovuto sospendere la somministrazione, impedendo l'aggravarsi della malattia stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 41674 del 06/07/2004 Ud.  (dep. 26/10/2004 ) Rv. 229892

Presidente: Olivieri R.  Estensore: Federico G.  Relatore: Federico G.  Imputato: Ryan ed altri. P.M. Esposito V. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Roma, 5 Dicembre 2003) 603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Colpa professionale del medico - Anestesista - Scelta di farmaco anestetico ad alto rischio di reazioni allergiche - Paziente allergico alla penicillina - Shock anafilattico - Pneumotorace - Omissione delle necessarie manovre terapeutiche in conseguenza di omessi esami radiografici - Responsabilità dell'anestesista - Sussistenza - Fattispecie.

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È immune da vizi logici la motivazione della sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto il medico-anestesista responsabile di omicidio colposo per aver somministrato ad un paziente, che risultava allergico alla penicillina, un farmaco anestetico (trachium) ad alto rischio di reazioni allergiche, provocandogli così uno shock anafilattico, in conseguenza del quale, nel tentativo di fronteggiare le difficoltà respiratorie insorte, provocava un pneumotorace iperteso, non diagnosticato perchè non veniva eseguita alcuna radiografia al torace, con conseguente omissione di manovre terapeutiche utili per salvare la vita del paziente, che decedeva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 40183 del 23/06/2004 Ud.  (dep. 13/10/2004 ) Rv. 229834

Presidente: Marzano F.  Estensore: Visconti S.  Relatore: Visconti S.  Imputato: Ferrari. P.M. Ciampoli L. (Parz. Diff.) (Rigetta, App. Brescia, 3 Dicembre 2002) 609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Colpa medica - Responsabilità del sanitario in caso di mancato ricovero del paziente - Parametri di valutazione - Fattispecie. In tema di colpa professionale, risponde di lesioni colpose gravissime il medico che - in violazione dei dettami della scienza medica e per imperizia e negligenza - abbia mancato di rilevare i rischi di grave disidratazione cui la vittima (un bambino di quindici mesi rimasto successivamente affetto da gravissime e permanenti disfunzioni fisiche e neurologiche) andava incontro a causa di vomito e diarrea, e abbia omesso quindi di ordinare l'immediato ricovero del piccolo paziente limitandosi soltanto a consigliare la somministrazione di liquidi per via orale. (La Corte, rigettando il ricorso dell'imputato, ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di appello soprattutto con riferimento all'uso dei criteri interpretativi concernenti la valutazione della verificabilità dell'evento, alla luce di parametri di valutazione fondati sulla probabilità logica e sul giudizio controfattuale consistente nella "messa tra parentesi" della condotta incriminata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 583 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 39062 del 26/05/2004 Ud.  (dep. 06/10/2004 ) Rv. 229832

Presidente: Olivieri R.  Estensore: Visconti S.  Relatore: Visconti S.  Imputato: Picciurro ed altri. P.M. Meloni VD. (Conf.) (Rigetta, App. Palermo, 11 Aprile 2003) 609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Colpa professionale - Colpa medica - Rottura dello strumento chirurgico e permanenza nell'addome del paziente - Responsabilità dell'equipe medica - Profili. In materia di colpa medica, la rottura, durante un'operazione chirurgica all'addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell'addome del paziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell'omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della

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conseguente omessa rimozione del corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di prudenza e di perizia impongono infatti che quel controllo (mancato nella fattispecie) sia effettuato anche dopo la sutura in modo tale da poter porre rimedio immediatamente all'eventuale errore. (La Corte ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell'operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di verifica)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 113,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7006 del 1982 Rv. 154656

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 24079 del 14/04/2004 Ud.  (dep. 26/05/2004 ) Rv. 228591

Presidente: D'Urso G.  Estensore: Costanzo E.  Imputato: Silvestri. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Milano, 13 novembre 2003). 522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata - Eccessiva velocità del conducente che sopravviene - Interruzione del nesso di causalità rispetto alla collisione da parte del primo conducente - Esclusione. La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 578 del 1997 Rv. 206646

Sez. 4, Sentenza n. 25310 del 07/04/2004 Ud.  (dep. 07/06/2004 ) Rv. 228954

Presidente: Coco GS.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Ardovino e altri. P.M. Viglietta G. (Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 6 febbraio 2003). 609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia e principio di affidamento - Conseguenze - Fattispecie: colpa del medico. In tema di successione nella posizione di garanzia, il principio di affidamento, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, se da un lato implica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato, dall'altro lato comporta anche che - qualora l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante - la condotta colposa dell'affidato non vale di per sè ad escludere la responsabilità dell'affidante medesimo. (Fattispecie relativa a responsabilità medica: la Corte ha rigettato il ricorso degli imputati contro la sentenza di merito che aveva accertato la loro

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responsabilità per la morte di una paziente, nonostante i sanitari ricorrenti avessero eccepito che la vittima era stata presa in cura da un'altra struttura sanitaria già un mese prima il decesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 7725 del 2002 Rv. 220954

Sez. 4, Sentenza n. 24051 del 18/03/2004 Ud.  (dep. 26/05/2004 ) Rv. 228585

Presidente: Coco GS.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Fatuzzo ed altro. P.M. Viglietta G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Catania, 30 maggio 2003). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Colpa professionale - Medico ginecologo - Manovra necessaria a evitare lesioni al feto - Omissione - Accertamento necessario - Parametri. In tema di colpa medica, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta imperita e l'evento lesivo, non è sufficiente che venga accertato che un determinato comportamento, omissivo e commissivo, abbia determinato il verificarsi dell'evento, ma è necessario accertare altresì che la previsione della regola di cautela - della quale emerge la mancata osservanza - fosse predeterminata ad evitare proprio quell'evento (Nella fattispecie, relativa ad un caso di distocia del feto, la Corte ha annullato la sentenza di merito ritenendo che la motivazione non aveva chiarito se l'omessa manovra di "disincagliamento" della spalla del feto - manovra non eseguita dal sanitario - sia prevista solo per salvare la vita del feto oppure anche per evitare le conseguenze lesive verificatesi nell'ipotesi in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 988 del 2003 Rv. 227001, N. 27975 del 2003 Rv. 226011

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 223128

Sez. 4, Sentenza n. 21709 del 29/01/2004 Ud.  (dep. 07/05/2004 ) Rv. 228951

Presidente: Olivieri R.  Estensore: Tuccio G.  Imputato: Verri. P.M. Galati G. (Conf.) (Rigetta, App. Roma, 14 febbario 2003). 589011 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Ostetrici - Obbligo di richiedere l'assistenza del medico - Casi. L'ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità dell'ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41,  DPR 07/03/1975 num. 163 art. 4,  DM Sanità 15/09/1975

Massime precedenti Conformi: N. 12973 del 1986 Rv. 174340

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Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud.  (dep. 22/04/2004 ) Rv. 228350

Presidente: D'Urso G.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Tricomi. P.M. D'Ambrosio L. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Catania, 11 ottobre 2002). 603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Lavori di sistemazione di tubature del gas - Cedimento della strada - Morte di un pedone - Responsabilità del direttore dei lavori - Nesso causale - Sussistenza - Fattispecie. Sussiste la responsabilità del direttore dei lavori della ditta incaricata della collocazione di un impianto di distribuzione di gas metano per la morte di un pedone caduto all'interno di una voragine formatasi lungo la strada, nel punto in cui sono stati effettuati i lavori per la sistemazione della conduttura di metano, in quanto l'evento è dipeso dal difettoso ripristino del manto stradale, consistito, in particolare, nell'aver sistemato le tubazioni ad una profondità di interramento inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (D.M. 24 novembre 1984). (La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo immune da vizi logici la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che la pioggia abbondante, caduta al momento del fatto, potesse aver rappresentato una causa sopravvenuta, idonea ad escludere il nesso causale ai sensi dell'art. 41 comma secondo cod. pen., individuando nella inidonea ricopertura del manto stradale la concausa dell'apertura improvvisa della buca).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud.  (dep. 06/02/2004 ) Rv. 229671

Presidente: Fattori P.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: P.G. in proc. Ligresti ed altri. P.M. Iannelli M. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 12 Dicembre 2001) 566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Individuazione delle posizioni di garanzia - Società di capitali - Pluralità di amministratori - Nozione di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/1994 - Obblighi in materia di sicurezza - Possibilità di coesistenza in capo a più soggetti. Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato. (Sulla base di questi principi la Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità di uno dei due amministratori che, di fatto, non si era mai occupato della sicurezza all'interno della clinica e che in conseguenza di questa ripartizione di compiti aveva fatto affidamento sulla corretta esecuzione di quelli inerenti la sicurezza da parte dell'altro amministratore).

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Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 988 del 2003 Rv. 226999

Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud.  (dep. 06/02/2004 ) Rv. 229669

Presidente: Fattori P.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: P.G. in proc. Ligresti ed altri. P.M. Iannelli M. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 12 Dicembre 2001) 609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Pluralità di titolari di posizioni di garanzia - Responsabilità per il reato di omicidio colposo plurimo - Fattispecie. In quanto titolari di distinte posizioni di garanzia, rispondono del reato di omicidio colposo plurimo, per la morte dei pazienti avvenuta a causa del fuoco sviluppatosi all'interno della camera iperbarica in cui si trovavano per eseguire la ossigeno-terapia, i due amministratori delegati della clinica, il primario del reparto di ossigeno terapia, nonchè il tecnico addetto al quadro comandi della camera iperbarica, i primi due per non aver adottato un completo e coerente documento di valutazione del rischio insito nell'utilizzo della camera iperbarica e per non aver sorvegliato e controllato sull'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza e, gli altri, per non aver predisposto ed attuato un efficace sistema di controlli per evitare che venissero introdotti nella camera iperbarica oggetti che potessero costituire una possibile causa di innesco del fuoco e per non avere adottato efficaci misure di prevenzione e di protezione per evitare il sorgere del fuoco e per consentirne l'immediato spegnimento. (La Corte ha affermato che il problema della spiegazione dell'intero meccanismo eziologico si pone soltanto nei casi in cui l'ipotesi non controllata si riferisca ad un meccanismo causale non addebitabile all'imputato, mentre nel caso di specie, avendo i giudici di merito accertato che la causa dell'accensione e del propagarsi del fuoco era dipeso, in termini di elevata probabilità razionale, da uno scaldamani che una paziente, in assenza dei necessari controlli, aveva portato con sè all'interno della camera iperbarica e, inoltre, che il sistema antincendio, collegato alla stessa camera iperbarica, non era completamente efficiente, non ha alcuna rilevanza accertare in termini scientifici il preciso meccanismo di innesco).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud.  (dep. 06/02/2004 ) Rv. 229668

Presidente: Fattori P.  Estensore: Brusco CG.  Relatore: Brusco CG.  Imputato: P.G. in proc. Ligresti ed altri. P.M. Iannelli M. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 12 Dicembre 2001) 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Reato omissivo improprio - Accertamento della causa dell'evento - Ricostruzione della sequenza causale - Causalità normativa - Giudizio controfattuale. In tema di causalità nei reati omissivi impropri il giudice, nell'accertare se l'evento sia conseguenza dell'omissione compie una ricostruzione logica fondata, non su una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, ma su ipotesi, dando luogo ad una causalità

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normativa, basata su un giudizio controfattuale, alla quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che non potrà mai avere una verifica fenomenica, verifica che invece nella causalità commissiva è spesso, ma non sempre praticabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 9780 del 2001 Rv. 218777, N. 7026 del 2003 Rv. 223749

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 6, Sentenza n. 48538 del 27/11/2003 Ud.  (dep. 18/12/2003 ) Rv. 227723

Presidente: Sansone L.  Estensore: Agrò A.  Imputato: Balzarini. P.M. Cedrangolo O. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 5 giugno 2002). 606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Persone incaricate dell'incanto o della licitazione - Consapevole conduzione di procedura turbata da accordi collusivi dei partecipanti - Responsabilità per omesso impedimento dell'evento - Sussistenza. In tema di turbata libertà degli incanti, poiché le persone preposte dalla legge o dall'autorità ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni hanno il dovere giuridico di impedire che l'esito della gara sia turbato, ad opera di terzi, mediante le condotte di cui all'art. 353 cod. pen., le stesse sono concorsualmente responsabili, sotto un profilo di causalità omissiva, nei casi in cui, pur informate di tali condotte, non si attivino per evitare che la procedura venga indebitamente attuata e portata a termine. (Fattispecie nella quale il responsabile di una gara, pur consapevole della conclusione di un accordo collusivo tra i partecipanti, non aveva impedito l'aggiudicazione dell'appalto cui la gara stessa era finalizzata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 353,  Cod. Pen. art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10019 del 1991 Rv. 188403, N. 37337 del 2003 Rv. 227320

Sez. 4, Sentenza n. 10430 del 06/11/2003 Ud.  (dep. 04/03/2004 ) Rv. 227876

Presidente: Fattori P.  Estensore: Piccialli P.  Imputato: Guida. P.M. Cedrangolo O. (Diff.) (Rigetta, App. Milano, 4 febbraio 2002). 603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Colpa professionale del medico - Psichiatra - Nesso causale - Suicidio della paziente autorizzata ad uscire dalla struttura sanitaria - Cause sopravvenute - Esclusione - Fattispecie. Il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile, mentre non può essere escluso il nesso causale quando la causa successiva abbia solo accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi sulla base di una valutazione dotata di un alto grado di credibilità razionale o di probabilità logica (fattispecie in materia di responsabilità professionale del medico per il suicidio di un paziente, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, sulla base di un ragionamento probatorio esente da vizi logici e che aveva escluso ogni interferenza di fattori alternativi, avessero affermato l'efficacia causale della condotta

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del medico psichiatra che aveva autorizzato l'uscita dalla struttura sanitaria di una paziente malata di mente e con forti istinti suicidari, affidandola ad una accompagnatrice volontaria priva di specializzazione adeguata, alla quale non aveva fornito qualsivoglia informazione sullo stato mentale della malata e sui precedenti tentativi di suicidio dalla stessa attuati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4211 del 1997 Rv. 207876, N. 10482 del 2000 Rv. 217149

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 6, Sentenza n. 31760 del 05/06/2003 Ud.  (dep. 28/07/2003 ) Rv. 226254

Presidente: Sansone L.  Estensore: Severino M.  Relatore: Serpico F.  Imputato: Ciceri. P.M. Meloni VD. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Brescia, 25 febbraio 2002). 603062 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - Sostanza stupefacente oggetto di successive cessioni - Morte dell'ultimo cessionario quale conseguenza non voluta dell'assunzione di droga - Nesso di causalità tra la prima cessione e la morte dell'assuntore - Sussistenza - Interruzione del nesso di causalità per effetto delle successive cessioni - Esclusione. Nell'ipotesi di successive cessioni di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, ne' delle modalità in cui è avvenuta l'assunzione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen. non solo colui che ceduto direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l'originario fornitore (nel caso di specie, la Corte ha escluso che l'assunzione di alcool, contestuale all'ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, possa considerarsi una concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra prima cessione e l'evento morte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586,  Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 12482 del 1988 Rv. 179930, N. 16609 del 1990 Rv. 186020, N. 1870 del 1993 Rv. 193239, N. 4311 del 1994 Rv. 197762, N. 12333 del 1995 Rv. 203618

Sez. 4, Sentenza n. 27975 del 15/05/2003 Ud.  (dep. 01/07/2003 ) Rv. 226011

Presidente: D'Urso G.  Estensore: Romis V.  Imputato: Eva. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Torino, 28 settembre 2001). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per omissione - Accertamento del nesso di causalità - Criteri di indagine - Fattispecie. In tema di reati omissivi, l'accertamento del nesso di causalità richiede che, ipotizzandosi l'effettuazione dell'azione doverosa ed omessa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possa concludere, con elevato grado di credibilità razionale, che l'evento non avrebbe avuto

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luogo. Ne consegue che - nell'ipotesi di esposizione alle polveri di amianto protrattasi per lungo tempo prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia - occorre accertare se il compimento dell'azione doverosa da parte dell'imputato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell'evento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento (morte della moglie di un lavoratore - addetto ad operazioni comportanti esposizioni ad amianto - che aveva provveduto alla pulizia degli indumenti del marito) ed omissione dell'imputato ( responsabile di una ditta esercente la lavorazione dell'amianto, che aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie previste dalla legge), senza indicare le ragioni per le quali - avuto riguardo al fatto che la vittima aveva subito per un lungo periodo (circa 20 anni) esposizioni all'amianto prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia - si è attribuita all'esposizione successiva all'assunzione della posizione di garanzia (durata cinque anni) una significativa incidenza sulla malattia della vittima, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale tra omissione e decesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 3567 del 2000 Rv. 216207, N. 3567 del 2000 Rv. 216208, N. 3567 del 2000 Rv. 216209, N. 9515 del 2000 Rv. 217865

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138, N. 30328 del 2002 Rv. 222139

Sez. 4, Sentenza n. 37432 del 09/05/2003 Ud.  (dep. 02/10/2003 ) Rv. 225988

Presidente: Olivieri R.  Estensore: Visconti S.  Imputato: Monti e altri. P.M. Cesqui E. (Parz. Diff.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Venezia, 8 aprile 2002). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Presenza - Necessità - Fattispecie. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, la condotta omissiva è stata condizione "necessaria" dell'evento che, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di causalità tra l'omissione, da parte dei responsabili del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, dei controlli mirati alla prevenzione del rischio derivante dalla cronica esposizione all'amianto da parte dei lavoratori, e la morte o le lesioni verificatesi per questi ultimi come effetto di tale esposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 25923 del 09/04/2003 Ud.  (dep. 17/06/2003 ) Rv. 225852

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Presidente: Olivieri R.  Estensore: Marzano F.  Imputato: P.G. in proc. Volpi. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Genova, 12 giugno 2002). 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Situazione di pericolo determinata da un soggetto - Condotta colposa di terzi che si inserisce nella suddetta situazione - Conseguenze derivate dalla condotta - Responsabilità anche di chi ha posto in essere la situazione pericolosa - Sussistenza. Qualora più autovetture diano luogo, lungo una pubblica via, ad una gara di velocità, il fatto che una delle stesse, dopo aver effettuato l'ultimo sorpasso, venga tamponata da un'altra e il conducente del primo mezzo perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l'eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 12783 del 1994 Rv. 200954

Massime precedenti Vedi: N. 1260 del 1996 Rv. 207878, N. 13114 del 2002 Rv. 222055

Sez. 4, Sentenza n. 7026 del 15/10/2002 Ud.  (dep. 13/02/2003 ) Rv. 223754

Presidente: Frangini B.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Loi e altri. P.M. Iadecola G. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 18 giugno 2001). 609004 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - In Genere. * CONFORME A CASSAZIONE ASN:199811024 RV:211606 S

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 11024 del 1998 Rv. 211606

Sez. 4, Sentenza n. 7026 del 15/10/2002 Ud.  (dep. 13/02/2003 ) Rv. 223753

Presidente: Frangini B.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Loi e altri. P.M. Iadecola G. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 18 giugno 2001). 609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - In Genere. * CONFORME A CASSAZIONE ASN:200207725 RV:220954 S

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 7725 del 2002 Rv. 220954

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Sez. 4, Sentenza n. 38334 del 03/10/2002 Ud.  (dep. 15/11/2002 ) Rv. 222862

Presidente: Coco GS.  Estensore: Romis V.  Imputato: Albissini. P.M. Iannelli M. (Diff.) (Rigetta, App. Taranto 30 novembre 2000). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie. In tema di responsabilità a titolo di colpa per condotta omissiva, il nesso di causalità deve essere accertato non sulla base dei soli coefficienti di probabilità statistica, bensì mediante l'utilizzo degli strumenti di cui il giudice penale ordinariamente dispone per le valutazioni probatorie, e può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa affermare in termini di "certezza processuale", ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo. (Fattispecie di colpa professionale medica per omessa, precoce, diagnosi di neoplasia polmonare determinata da superficiale o errata lettura del referto radiologico, per la quale la Corte ha ritenuto sussistente il nesso di causalità pure in mancanza di indagine autoptica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 22341 del 17/09/2002 Ud.  (dep. 21/05/2003 ) Rv. 224561

Presidente: Coco GS.  Estensore: Battisti M.  Imputato: Marinari. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, App. Milano 21 giugno 2001). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per colpa - Accertamento del nesso di causalità - Connotazione di alto grado di probabilità - Sufficienza - Fattispecie. In tema di responsabilità per colpa, l'accertamento scientificamente e giuridicamente corretto del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento da parte del giudice è quello connotato da alto grado di probabilità, perché il giudice si sofferma su una sola condizione dell'evento, e cioè sulla condotta umana, non essendo in grado, sul piano scientifico, di ricostruire l'intero meccanismo di produzione dell'evento stesso. (Fattispecie nella quale si è ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico anestesista che aveva omesso di trattenere in osservazione un paziente operato di appendicectomia il cui risveglio dalla narcosi non aveva avuto fin dall'inizio corso regolare, disponendone il trasferimento nel reparto di degenza e così cagionandone la morte che si sarebbe potuta evitare, con alto grado di probabilità, mediante tempestivo intervento diagnostico e terapeutico)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 988 del 11/07/2002 Ud.  (dep. 14/01/2003 ) Rv. 227001

Presidente: Fattori P.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Macola e altro. P.M. Ciani G. (Conf.)

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(Rigetta, App. Venezia, 15 gennaio 2001). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Condotta commissiva od omissiva - Dipendenza da essa, secondo un elevato grado di credibilità razionale, di una significativa anticipazione dell'evento o di una sua più intensa portata lesiva - Integrazione del nesso causale - Sufficienza. Il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 37432 del 2003 Rv. 225988

Massime precedenti Vedi: N. 3567 del 2000 Rv. 216210, N. 5716 del 2002 Rv. 220953

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138

Sez. 4, Sentenza n. 988 del 11/07/2002 Ud.  (dep. 14/01/2003 ) Rv. 227002

Presidente: Fattori P.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Macola e altro. P.M. Ciani G. (Conf.) (Rigetta, App. Venezia, 15 gennaio 2001). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Ricostruzione del processo causale - Prospettazione di ipotesi alternative di produzione dell'evento - Riconducibilità di ciascuna alla condotta dell'agente - Affermazione di sussistenza del nesso di causalità - Legittimità - Condizioni. In tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove - pur nell'assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia - è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 903 del 1969 Rv. 112748, N. 2650 del 1995 Rv. 201422, N. 14358 del 2002 Rv. 222247

Massime precedenti Vedi: N. 22341 del 2003 Rv. 224561, N. 27925 del 2003 Rv. 226011

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Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002 Ud.  (dep. 11/09/2002 ) Rv. 222139

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Canzio G.  Imputato: Franzese. P.M. Iadecola G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 14 giugno 2000). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - In Genere - Responsabilità per omissione - Reale efficienza condizionante della condotta omissiva - Ragionevole dubbio - Responsabilità - Insussistenza. In tema di reato colposo omissivo improprio, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5037 del 2000 Rv. 219426, N. 9780 del 2000 Rv. 218777, N. 14006 del 2000 Rv. 218727, N. 1585 del 2001 Rv. 220982

Massime precedenti Difformi: N. 4320 del 1983 Rv. 158947, N. 8290 del 1987 Rv. 176402, N. 7118 del 1989 Rv. 181334, N. 8148 del 1990 Rv. 184561, N. 11484 del 1990 Rv. 185106, N. 15565 del 1990 Rv. 185858, N. 371 del 1991 Rv. 188921, N. 6683 del 1993 Rv. 195482, N. 8599 del 1993 Rv. 195169

Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002 Ud.  (dep. 11/09/2002 ) Rv. 222138

Presidente: Marvulli N.  Estensore: Canzio G.  Imputato: Franzese. P.M. Iadecola G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 14 giugno 2000). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall'omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 3567 del 1999 Rv. 216210, N. 5037 del 2000 Rv. 219426

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Massime precedenti Difformi: N. 4320 del 1983 Rv. 158947, N. 8290 del 1987 Rv. 176402, N. 7118 del 1989 Rv. 181334, N. 8148 del 1990 Rv. 184561, N. 11484 del 1990 Rv. 185106, N. 15565 del 1990 Rv. 185858, N. 371 del 1991 Rv. 188921, N. 8599 del 1993 Rv. 195482, N. 360 del 1994 Rv. 201554

Massime precedenti Vedi: N. 4793 del 1990 Rv. 191791, N. 5919 del 1991 Rv. 191810, N. 8599 del 1993 Rv. 195482, N. 10929 del 1998 Rv. 211526, N. 9780 del 2000 Rv. 218777, N. 14006 del 2000 Rv. 218727, N. 1585 del 2001 Rv. 220982, N. 5716 del 2001 Rv. 220953

Sez. 4, Sentenza n. 22568 del 23/01/2002 Ud.  (dep. 10/06/2002 ) Rv. 228717

Presidente: Coco GS.  Estensore: Brusco CG.  Imputato: Orlando. P.M. De Sandro AM. (Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 30 novembre 2000). 609003 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Causalità omissiva - Colpa professionale medica - Giudizio di probabilità statistica - Insufficienza - Criterio di apprezzamento del nesso causale - Necessità di un giudizio di probabilità logica. In tema di causalità omissiva la ricerca delle cosiddette Leggi di copertura, universali o statistiche, seguita dalla necessaria verifica della loro adattabilità al caso concreto, non può portare all'affermazione della sussistenza del nesso di causalità sulla base di un giudizio di probabilità statistica, essendo invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica, caratterizzato da una elevata credibilità razionale, in linea con i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato e tale, quindi, da poter giustificare il convincimento che l'evento specifico sia riconducibile alla condotta dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica, nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, per avere colposamente omesso di diagnosticare un tumore intestinale, non adottando, di conseguenza, i necessari interventi chirurgici e terapeutici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Difformi: N. 9780 del 2001 Rv. 218777, N. 1585 del 2002 Rv. 220982, N. 5716 del 2002 Rv. 220953, N. 4793 del 1990 Rv. 191791, N. 14006 del 2001 Rv. 218727

Massime precedenti Vedi: N. 7118 del 1989 Rv. 181334, N. 6683 del 1993 Rv. 195482, N. 4320 del 1983 Rv. 158947, N. 8599 del 1993 Rv. 195169, N. 371 del 1991 Rv. 188921, N. 3567 del 2000 Rv. 216210

Sez. 4, Sentenza n. 5728 del 04/12/2001 Ud.  (dep. 13/02/2002 ) Rv. 220955

Presidente: Lisciotto F.  Estensore: Marzano F.  Imputato: Taddeo V ed altro. P.M. Galati G. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 29 gennaio 2001). 609081 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - Accertamento del concorso causale del terzo ai fini della determinazione della pena - Necessità - Obbligo di quantificazione percentuale della colpa - Esclusione - Fondamento. In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere,

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in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile è assistito dal principio di solidarietà passiva ex art. 2055 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2055,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Pen. art. 133 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 6547 del 1996 Rv. 205227

Sez. 4, Sentenza n. 7725 del 07/11/2001 Ud.  (dep. 27/02/2002 ) Rv. 220954

Presidente: Fattori P.  Estensore: Battisti M.  Imputato: Burali M ed altro. P.M. Iadecola G. (Conf.) (Rigetta, App. Venezia, 9 gennaio 2001). 609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Pluralità di posizioni di garanzia - Concorso di cause - Configurabilità. Quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 primo comma cod.pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4793 del 1991 Rv. 191802