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(Sergio Briguglio 22/5/2010) SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA (Corso VIS) Sommario Lezione 2 o Ingressi Lezione 3 o Soggiorno legale o Soggiorno illegale Lezione 4 o Diritti o Diritto d'asilo Lezione 5 o Cittadini comunitari o Cittadinanza LEZIONE 2 I. Ingressi 1. Politica dei flussi Diritto e interesse legittimo all'ingresso Ingressi per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto": o interesse legittimo (ricorso al TAR) all'inserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti all'inserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza o diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti Numeri Numeri: o lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008 o lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2009 o turismo: circa 400.000 per anno o affari: circa 130.000 per anno

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(Sergio Briguglio 22/5/2010)

SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

(Corso VIS)

Sommario • Lezione 2

o Ingressi • Lezione 3

o Soggiorno legale o Soggiorno illegale

• Lezione 4 o Diritti o Diritto d'asilo

• Lezione 5 o Cittadini comunitari o Cittadinanza

LEZIONE 2 I. Ingressi 1. Politica dei flussi Diritto e interesse legittimo all'ingresso • Ingressi per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non

concorrenziale) o per "diritto": o interesse legittimo (ricorso al TAR)

all'inserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti

all'inserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza

o diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

Numeri • Numeri:

o lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008

o lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2009

o turismo: circa 400.000 per anno o affari: circa 130.000 per anno

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o ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 95.000 nel 2006-2007

o richiesta asilo: circa 13.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 47%); circa 20.000 nel 2008 (circa 48% di accoglimenti: rifugiati, protezione sussidiaria)

• Decreto flussi: o 1999: 58.000 o 2000: 83.000 o 2001: 80.000 o 2002: 79.500 o 2003: 79.500 o 2004: 79.500 + 36.000 neocomunitari o 2005: 99.500 + 79.500 neocomunitari o 2006: 550.000 + 170.000 neocomunitari o 2007: 250.000 (nessun limite per neocomunitari) o 2008: 230.000 (nessun limite per neocomunitari) o 2009: 80.000 (nessun limite per neocomunitari)

Interferenze • Interferenze tra flussi:

o requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)

o l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde da un ingresso formalmente legale; problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti) => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina

2. In generale... Visto di ingresso • Requisiti per il visto:

o passaporto valido o condizione di alloggio o mezzi per soggiorno (direttiva Mininterno) o sponsorizzazione o mezzi per viaggio o ulteriori requisiti (decreto MAE) o assenza di motivi ostativi

• Esonero dal visto: o soggiorni brevi (fino a 90 gg) per stranieri provenienti da alcuni paesi

(Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Serbia, Stato del Vaticano, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao)

o richiesta di protezione internazionale

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o titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro

o titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi

o titolare ammesso per ricerca scientifica in altro Stato membro che si trasferisca in Italia per completare il programma di ricerca

• Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o permessi rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera)

Motivi ostativi • Ingresso: non ammesso lo straniero

o pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o che non soddisfi requisiti Schengen (sicurezza degli Stati; espulsioni

pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi umanitari, costituzionali o internazionali

o condannato (anche patteggiamento) reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione

o condananto (defintivamente) per vendita marchi contraffatti o violazione delle norme sul diritto d'autore

• In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen

• Diniego di visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza Stato senza obbligo motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo)

• Deroga al divieto di ingresso in caso di presentazione di domanda di asilo o di applicazione del regime di protezione temporanea

3. Lavoro subordinato Programmazione dei flussi • Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM < quote precedenti,

salvo stagionali, per i quali la quota puo' essere superata) • Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale su flussi sostenibili • Possibilita' di quote riservate, per

o paesi che abbiano stipulato accordi o discendenti da italiani < 3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni

rappresentanza) o iscritti in liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo

sforamento su richiesta) • Possibilita' di limitazioni per paesi che non collaborano • Liste (accordi, formati all'estero, discendenti da italiani)

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Richiesta di nulla-osta • Richiesta di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro (per via telematica)

per lavoratore residente all'estero allo Sportello unico presso l'UTG: o accertamento non vincolante di indisponibilita' nazionale, comunitaria o

straniera (se censita come disoccupata) per 20 gg. o reddito congruo (soglia non determinata per lavoro in impresa; doppio del

costo del lavoro per domestici; non richiesto in caso di assunzione di badante da parte di datore invalido)

o garanzia alloggio idoneo (allentamento dei requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata decurtazione del salario

o spese rimpatrio (solo coattivo) o comunicazioni variazioni

Ingressi extra-quota • Ingressi extra-quota:

o traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere;

o permesso rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione (anche con altri rapporti, ma stessa qualifica; > 6 mesi di disoccupazione garantita): traduttori, interpreti, colf, infermieri

o permesso non convertibile • Semplice comunicazione allo Sportello unico da parte del datore di lavoro

convenzionato, in luogo della richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (L. 94/2009)

Osservazioni generali • Osservazioni:

o programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi o limitazione attiva solo se piu' restrittiva dei criteri o criterio piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (non realistico) o programmazione gia' prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti

infiniti, ma non sempre): analoga formazione di bacino di irregolarita' o restrittivita' dei criteri allentata dall'aggiramento (rapporti nati illegalmente)

=> irregolarita' forzata o soluzione pratica: uso improprio della richiesta di nulla-osta e sanatorie

(1987, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009) o in tempi recenti: minor ricorso a sanatorie; uso di decreti integrativi per

recepire tutte le domande presentate (2006; 2008) o casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate);

Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione); "esperimento" OIM: 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti

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o programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per l'anno precedente

4. Lavoro stagionale Diritto di precedenza, permesso triennale • Diritto di precedenza, a condizione di rimpatrio nei termini, per le richieste da

parte degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche • Dopo due anni, possibile rilascio permesso 3 anni (visto da richiedere ogni anno),

revocato in caso di mancato rispetto termini 5. Lavoro autonomo Requisiti per l'ingresso • Requisiti:

o dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad albo, ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento del titolo (extra-quota)

o nulla-osta della questura all'ingresso o attestazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita', da parte

dell'autorita' competente (Camera di commercio, ordine professionale, etc.); per attivita' per le quali non e' richiesto titolo autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno sociale

o reddito > esenzione ticket (in sede di rilascio di visto) o risorse > risorse indicate dall'attestazione (in sede di rilascio di visto) o disponibilita' alloggio (in sede di rilascio di visto)

Requisiti in casi particolari • Casi particolari:

o attestazione delle risorse non richiesta per liberi professionisti o per soci e/o amministratori di cooperative, prestatori d'opera o consulenti:

in luogo di dichiarazione e risorse, compenso superiore alla soglia di reddito, garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente

Reciprocita' • Non richiesta la condizione di reciprocita' Rilascio della certificazione • Certificazione requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da

studio, per la quale provvede lo Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta per conversione da altri permessi)

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Quote riservate per formati all'estero • Quota riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero Co.co.pro. • Nota: la co.co.pro. e' lavoro autonomo 6. Famiglia Titolari del diritto • Titolari del diritto: permesso CE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo,

protezione sussidiaria, motivi umanitari (rilasciato su richiesta della Commissione territoriale), studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata

Familiari ammessi • Familiari:

o coniuge di eta' > 18 anni, non separato (purche' non soggiorni in Italia altro coniuge del richiedente)

o figli minori (al momento della richiesta) del richiedente o del coniuge, anche adottati (affidati o sottoposti a tutela equiparati a figli)

o genitori a carico (anche del coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari), se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (nota: incomprensibile la ratio della soglia di eta'); condizione ulteriore: che il coniuge del genitore non soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge

o figli maggiorenni (anche del coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari) a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale

o genitore naturale del minore convivente in Italia con l'altro genitore (entrambi regolari)

o ascendenti diretti di I grado del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale

Familiari di comunitari o italiani • Familiari di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007);

applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni per stranieri (art. 28, co. 2 T.U.) • Inespellibile il coniuge o familiare entro il II grado di italiano, con questi

convivente Ingresso al seguito

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• Possibilita' di ingresso al seguito (permesso CE slp, lavoro subordinato > 1 anno, lavoro autonomo, studio, religiosi, attivita' scientifica e, verosimilmente, ricerca scientifica)

Nulla-osta • Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico (per ingresso al seguito:

procuratore); termine per il nulla osta: 180 gg. (non vale piu' il silenzio-assenso) • Requisiti (non per rifugiato):

o reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi) assegno sociale per il richiedente + 0.5 x assegno sociale x numero

membri ulteriori del nucleo familiare per figli di eta' < 14 anni, quota specifica comunque limitata da assegno

sociale per titolare di protezione sussidiaria, quota complessiva limitata da 2 x

assegno sociale o alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita', in possesso dei

requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.: altezza minima interna: m. 2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione diretta in tutte le camere da letto, presenza del bidet, etc.)

o assicurazione sanitaria o iscrizione SSN (contributo fisso, da determinare con DM) per genitori a carico di eta' > 65 anni

• Al soddisfacimento dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso) per il genitore naturale puo' contribuire l'altro genitore regolarmente soggiornante

• Motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen

• Allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso

7. Studio e formazione Tipi di studio o formazione consentiti • Consentito ingresso per

o studio universitario o studio superiore o istruzione tecnico-professionale (maggiorenni) o studio secondario (minori > 14 anni, entro accordi di scambio; minori > 15

anni, a condizione di adeguata tutela) o assegnatari di borse di studio o attivita' scientifica o formazione professionale o tirocini formativi (entro quota apposita)

Studio universitario • Studio universitario:

o Decreto MAE annuale: numero massimo di visti rilasciabili, sulla base della disponibilita' degli atenei

o requisiti:

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domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia disponibilita' di posti

titolo di studio idoneo mezzi di sostentamento > assegno sociale; rilevano anche

sponsorizzazione (?), borse, servizi alloggiativi, prestiti d'onore indicazione di alloggio disponibilita' di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri o iscrizione al SSN

8. Reingresso Casi di reingresso • Consentito in caso di

o esibizione di permesso valido o esibizione di ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso

(attraversamento di un unico valico di frontiera esterna; transitoriamente, anche con attraversamento frontiere Schengen) e permesso in scadenza

o esibizione di ricevuta della richiesta di rilascio del permesso per lavoro o motivi familiari (senza attraversamento frontiere Schengen) e visto corrispondente

o esibizione di passaporto con visto di reingresso, rilasciato in caso di permesso di soggiorno smarrito o rubato in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il

rinnovo); nota: senza vincoli relativi a valichi di frontiera da attraversare in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di

gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado), purche' sussistano i requisiti per il rinnovo

in caso di permesso di soggiorno scaduto per assolvimento di obblighi militari

o straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana

Limiti al rinnovo del permesso e al mantenimento di permesso CE slp • Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per > 6 mesi

continuativi (se il permesso e' di durata < 2 anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari

• Revoca del permesso CE slp per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?)

LEZIONE 3 II. Soggiorno legale

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1. Permesso di soggiorno Richiesta e rilascio • Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e

familiari: Sportello unico) entro 20 gg. (ordinatorio) • Contributo 80-200 euro per il rilascio del permesso • Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, in questura); lavoro

subordinato e motivi familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico • Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno • Convocazione in questura per impronte e consegna foto; appuntamento per

comunicazione esito Accordo di integrazione • Sottoscrizione di accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso

(esaurimento dei crediti per mancato raggiungimento degli obiettivi: espulsione, salvo titolare di permesso per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE e straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare)

Facolta' e diritti nelle more del rilascio • Nelle more del rilascio di permesso

o per lavoro subordinato avvio del rapporto lavorativo autorizzato iscrizione anagrafica iscrizione al SSN esami di guida e ottenimento patente e libretto di circolazione reingresso da frontiera esterna celebrazione del matrimonio

o per lavoro autonomo avvio dell'attivita' lavorativa reingresso da frontiera esterna

o per motivi familiari iscrizione anagrafica reingresso da frontiera esterna celebrazione del matrimonio

• Nota: la celebrazione di matrimonio in Italia dovrebbe essere consentita qualunque sia il motivo per il quale e' stato richiesto il permesso (circ. Mininterno pero' considera solo permessi per lavoro subordinato o per motivi familiari)

Dichiarazione di soggiorno • Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi:

o solo dichiarazione di presenza: alla frontiera esterna o in questura (ingresso da frontiera Schengen), o mediante comunicazione albergo; entro 8 gg dall'ingresso

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o ricevuta dichiarazione (per ingresso da frontiera esterna: timbro su passaporto) + passaporto (con eventuale timbro Schengen, per ingresso da frontiera interna): regolarita' fino a 3 mesi o scadenza visto, se previsto

Adempimenti per altri soggiorni brevi • Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.): solo ricevuta di richiesta

permesso + passaporto Durata massima dei permessi • Durata massima:

o asilo: 5 anni o protezione sussidiaria: 3 anni o lavoro subordinato tempo indeterminato: 2 anni o lavoro subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno o familiari: minimo tra durata familiare e 2 anni (salvo figlio ultra-14-enne:

durata fino ai 18 anni) o lavoro autonomo: 2 anni o studio: 1 anno o lavoro stagionale: 9 mesi o ricerca scientifica: durata del programma di ricerca o giustizia: 3 mesi o volontariato: 18 mesi o altri motivi (es.: residenza elettiva): documentate esigenze, < durata visto

Altri permessi non corrispondenti a visto di ingresso • Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari, minore eta', integrazione minore,

religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, riconoscimento status di apolide, acquisto cittadinanza, etc.

Affidamento preadottivo ad italiano • Non richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano Variazione di domicilio • Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni <

30 gg.), salvo iscrizione anagrafica Richiesta di rinnovo

• Richiesta: 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il

ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti) • Contributo 80-200 euro per rinnovo del permesso (escluso permesso per asilo,

richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari) • Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, in questura); la busta

contiene copia del permesso in scadenza • Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno

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Cessazione del rapporto di lavoro

• Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta

causa) => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg., ed eventuale rinnovo permesso; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi rapporti

• Ulteriore rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno • Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)

Requisiti • Reddito (autocertificazione e salvo disoccupazione tollerata), anche per familiari

a carico (come per ricongiungimento); giurisprudenza: o per lavoro subordinato, rilevanti redditi sopravvenuti nelle more della

decisione; maggior rilievo, cioe', al reddito atteso o per lavoro autonomo, l'amministrazione non puo' fare pronostici sui profitti;

rilievo, cioe', al solo reddito maturato • Per lavoro subordinato: richiesta l'esistenza di contratto di soggiorno, salvo

periodo di disoccupazione garantita Cessazione del rapporto di lavoro

• Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta

causa) => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg., ed eventuale rinnovo permesso; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi rapporti

• Ulteriore rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno • Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)

Durata del permesso rinnovato • Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio (prassi?) Facolta' e diritti nelle more del rinnovo • Mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (Direttiva Mininterno

5/8/2006); in particolare: o svolgimento attivita' lavorativa (anche nuovo rapporto) o rilascio del nulla-osta al ricongiungimento (anche richiesta?) o reingresso da frontiera esterna (o, transitoriamente, Schengen) o iscrizione anagrafica o esami di guida e ottenimento patente e libretto di circolazione o rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL o assunzione di altro straniero

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Rilevamento impronte • Per rilascio o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi diversi da lavoro, stagionali < 30

gg) Utilizzazione • Permessi utilizzabili per motivi diversi da quello di rilascio:

o lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria, affidamento, integrazione minore: per studio e lavoro subordinato o autonomo

o motivi umanitari: per studio (almeno se rilasciato su indicazione della Commissione territoriale) e lavoro subordinato o autonomo

o ricerca scientifica: per insegnamento collegato al programma di ricerca o richiesta asilo: per lavoro subordinato o autonomo, dopo 6 mesi dalla

presentazione della domanda (anche se in fase di ricorso); per formazione (a condizione di inserimento nei servizi di accoglienza)

o protezione sociale: per studio e lavoro subordinato o assistenza minore: per lavoro subordinato o autonomo o minore eta': per studio o studio o formazione: per lavoro subordinato (< 1040 ore annuali) o acquisto cittadinanza: per lavoro subordinato o autonomo (giurisprudenza e

orientamenti di DPL Modena; in senso opposto, Mininterno) o attesa adozione: per lavoro subordinato o autonomo (DPL Modena) e,

verosimilmente, per studio • Nota: stipula di contratto di soggiorno nei casi in cui e' consentito il lavoro

richiesta solo a fini di conversione Conversione

• Art. 5, co. 9 (disatteso) • Extra quote (o entro quote anno sucessivo):

o Familiari, lavoro autonomo => lavoro subordinato o Familiari, lavoro subordinato => lavoro autonomo o Familiari (cessazione vincoli o morte familiare o maggiore eta') => lavoro o

studio (possibile anche rinnovo per motivi familiari oltre i 18 anni, se a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio)

o Studio => lavoro autonomo (certificazione requisiti Sportello unico) o lavoro subordinato (contratto di soggiorno), entro quote anno successivo, dopo laurea in Italia (incluso specializzazione e master I livello) o, secondo Circ. Mininterno, per stranieri che abbiano ottenuto il permesso per studio ai 18 anni convertendo il permesso per motivi familiari

o Dottorato o master II livello => lavoro subordinato o autonomo o attesa occupazione (un anno)

o Protezione sussidiaria (e verosimilmente, asilo) => lavoro subordinato o autonomo (utile per accedere a permesso CE slp)

o Protezione sociale => lavoro subordinato (entro quote anno successivo) o studio

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o Affidamento (anche di fatto o tutela; ma non per minore individuato come minore non accompagnato) => lavoro subordinato o autonomo (entro quote anno successivo), studio, accesso al lavoro, cure

o Qualunque permesso per minore non accompagnato, ai 18 anni => lavoro subordinato o autonomo (entro quote anno successivo), studio o accesso al lavoro (attesa occupazione), cure; condizioni: esistenza di affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposizione a

tutela assenza decisione Comitato minori sul rimpatrio assistito (verosimilmente,

anche decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio) presenza in Italia > 3 anni inserimento > 2 anni programma integrazione gestito da ente con

rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U. alloggio regolare attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro

o Studio => motivi religiosi o Lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva

(condizione: risorse cospicue; in particolare, da pensione) • Entro quote:

o Lavoro stagionale (dalla seconda stagione) => lavoro subordinato o Studio o formazione (anche per tirocinio formativo) => lavoro autonomo

(certificazione requisiti Sportello unico) o lavoro subordinato (contratto di soggiorno); in caso di formazione o tirocinio, solo a conclusione corso o tirocinio

Rifiuto o revoca: presupposti, elementi rilevanti

• Mancanza requisiti per ingresso e soggiorno (anche in relazione ad altri Stati

Schengen) • Reati ostativi:

o art. 380 c.p.p., stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori o persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento prostituzione (anche primo grado, anche patteggiamento)

o vendita marchi contraffatti e violazione delle norme sul diritto d'autore (solo condanne definitive)

• Rilevano: o nuovi elementi (la valutazione dei mezzi di sostentamento va fatta al

momento in cui l'amministrazione si pronuncia) o sanabilita' di irregolarita' amministrative o obblighi costituzionali o internazionali o motivi umanitari o requisiti per altro permesso (generalmente disatteso) o ai fini del rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca), in presenza di

condanne, condotta e inserimento (giurisprudenza non univoca) Caso particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare • Titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare:

o ai fini di rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari e sociali, durata del soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine

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o ai fini del diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o di Stato Schengen e' valutata anche (verosimilmente, principalmente) sulla base di condanne per i reati di cui all'art. 380 o 407 co. 2 lettera a) c.p.p., o per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale

o diniego o revoca in caso di matrimonio o adozione che abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (circ. Mininterno: matrimonio di comodo da valutare sulla base di molti elementi)

o revoca del permesso rilasciato, a seguito di matrimonio in Italia, allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno, quando al matrimonio non sia seguita convivenza (salvo che dal matrimonio sia nata prole)

o rifiuto o revoca , in caso di ingresso come coniuge o genitore a carico, quando sia presente in Italia coniuge dell'interessato regolarmente soggiornante con altro coniuge

Caso particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo familiare • Titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suoi familiari: ai

fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato si tiene conto di eta', durata del soggiorno pregresso, conseguenze dell'allontanamento per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine

Conseguenze dei provvedimenti negativi • Rifiuto => invito a lasciare l'Italia entro un termine < 15 gg • Revoca => espulsione con accompagnamento immediato

Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano • Parita' con l'italiano (domicilio; verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.:

lavoratore autonomo che abbia perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente soggiornante

• Dimora abituale: permesso > 3 mesi o rinnovabile; alloggio nel comune, anche in centro di accoglienza > 3 mesi

• Possibile la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (esito negativo: senza fissa dimora?)

Iscrizione anagrafica e rinnovo del permesso • L'iscrizione non decade in fase di rinnovo • Possibilita' di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro

subordinato o familiari, o nelle more del rinnovo di qualunque permesso • Necessario rinnovo dichiarazione di dimora entro 60 gg. dal rinnovo del

permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30 gg., per mancato rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso

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Residenza e iscrizione anagrafica • Nota: ai sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la

dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona; e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)

Iscrizione anagrafica e cittadinanza • Iscrizione anagrafica continuativa (oltre a regolarita' del soggiorno) necessaria

per acquisto cittadinanza • In caso di discendente di cittadino italiano che intenda riacquistare la

cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di presenza

Obbligo e onere di esibizione del permesso • Obbligo di esibizione all’autorita’ di pubblica sicurezza, salvo giustificato

motivo, del passaporto o altro documento identificativo e del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia; 2.000 euro e arresto fino a un anno per mancata esibizione (giurisprudenza: lo stato di clandestinita' e' giustificato motivo per la mancata esibizione del permesso, non del documento di identita')

• Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica

amministrazione, esclusi quelli relativi a sanita' e prestazioni scolastiche obbligatorie; note: o si applica ai fini dell'adozione di un provvedimento (atto impugnabile) o non si tratta di obbligo, ma di onere: in mancanza, il provvedimento non e'

adottato, ma non si da' luogo a sanzioni o "prestazioni obbligatorie" include quelle che l'istituzione pubblica e'

obbligata ad erogare (inclusa scuola d'infanzia; cosi', Comuni di Torino e di Firenze)

o interpretazione restrittiva della disposizione: soli provvedimenti nell'interesse esclusivo dello straniero che li richiede (cosi', circ. Mininterno 7/8/2009: non e' richiesta l'esibizione del permesso ai fini della dichiarazione di nascita e riconoscimento figlio naturale, essendo provvedimenti nell’interesse del minore e della collettivita’)

o non e' richiesta l'esibizione del permesso ai fini della visita a familiare detenuto: esercizio di un diritto, non fruizione di un servizio (circ. DAP 21/12/2009)

• Esibizione del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.

• Per la celebrazione di matrimonio dello straniero in Italia, richiesta la dimostrazione di regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno specifica i casi inclusi, dimenticando situazioni in cui il soggiorno e' obbligatorio e il caso di chi sia in attesa del rilascio di permesso per motivi diversi da lavoro o familiari)

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2. Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) Requisiti per il rilascio • Requisiti:

o 5 anni continuativi di soggiorno legale; non rilevano soggiorni con permessi brevi o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 12 mesi complessivi (anche piu', per motivi gravi)

o titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea, asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo; escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari; nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro

o reddito > assegno sociale (incluso potenziale trattamento pensionistico per invalidita')

o assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione, anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p., durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo

o superamento di un test di conoscenza della lingua italiana Rilascio ai familiari • La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli

ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento (verosimilmente, non richiesta la conoscenza della lingua italiana)

Presentazione della richiesta • Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la

maturazione dei requisiti Durata del permesso CE slp; rinnovo • Durata del permesso CE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni (dati e

foto, non verifica requisiti) quale documento di identita' Provvedimenti negativi • Espulsione:

o gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; applicazione di una misura di prevenzione

o si tiene conto di eta', soggiorno pregresso, conseguenze per titolare e familiari, legami sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine

• Revoca:

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o per espulsione o sopravvenuta pericolosita' assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni

(verosimilmente, consecutivi) conferimento permesso CE slp da altro Stato membro UE

o possibile il riacquisto (dopo 3 anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza

o nota: la revoca non puo' essere adottata per il coniuge in caso di rottura del vincolo matrimoniale (circ. Mininterno)

o revoca => altro permesso (salvo espulsione) Diritti e facolta' del titolare • Accesso a tutte le attivita' lavorative non vietate allo straniero ne' riservate

all'italiano (esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, certi posti o funzioni di vertice; nota: il fatto che il comunitario e il rifugiato accedano al pubblico impiego, salve le preclusioni esplicite, esclude che le altre attivita' del pubblico impiego siano vietate allo straniero o riservate all'italiano); esonero dal contratto di soggiorno

• Accesso a tutte le prestazioni assistenziali e all'edilizia popolare; nota: non prevista esplicitamente l'iscrizione obbligatoria al SSN (desumibile per via interpretativa)

Circolazione in ambito UE • Possibilita' di stabilirsi in altro Stato UE per studio, lavoro o (purche' in

possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 * soglia esenzione ticket) altro motivo

• Simmetricamente, consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, esclusi UK, Irlanda, Danimarca (nota: per lavoro, entro quote)

III. Soggiorno illegale 1. Controllo e sanzioni Controllo del territorio • Possibile per i sindaci avvalersi di associazioni non armate per la segnalazione

alla polizia locale o di Stato di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti con decreto Mininterno1 (L. 94/2009)

1 Decr. Mininterno 8/8/2009; tra le altre disposizioni: • le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne' di

organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne' possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)

• gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute

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• Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione di soggiorno irregolare dello straniero ai fini dell'allontanamento dall'Italia; gli agenti di polizia municipale accedono alle banche dati sui permessi (L. 125/2008)

Sanzioni • Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:

o ammenda da 5.000 a 10.000 euro o, se immediatamente eseguibile, espulsione

o procedimento sospeso in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale

o non luogo a procedere in caso di espulsione amministrativa eseguita o conseguente obbligo di denuncia per pubblico ufficiale o incaricato di

pubblico servizio o Cass. 19393/2009: permesso per motivi umanitari e diritto preesistente; Gip

Bari: il minore non commette reato o sollevata la questione di legittimita' costituzionale (irragionevolezza;

violazione del principio di uguaglianza; impossibilita' di tutelare diritti fondamentali e di ottemperare a obblighi di legge)

• Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia alloggio a titolo oneroso a straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto

• Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato

• Il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune 2. Respingimento Presupposti • Adottato per straniero

o che si presenti al valico di frontiera sprovvisto dei requisiti per l'ingresso o il reingresso (incluso il requisito di assenza di motivi ostativi e di segnalazione per la non ammissione in area Schengen)

o che sia fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo (respingimento differito, dopo trattenimento in CIE)

fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario"

• sono esclusi i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b) • sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano

presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d) • gli ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2) • gli osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b) e una

adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b) • quando sia necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se

autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4) • il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano alle

chiamate effettuate dagliosservatori (art. 2, co. 5)

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o che sia temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso (respingimento differito, dopo trattenimento in CIE)

Oneri e sanzioni per il vettore • Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o - "e"? -

mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore Tutela dei diritti • Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o di

presentazione di domanda di asilo: non si applicano le disposizioni su presupposti (inclusi assenza di condanne e pericolosita') ed esecuzione del respingimento, ne' su oneri a carico del vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo)

• Divieto assoluto di respingimento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

• Assistenza alla frontiera allo straniero respinto • Respingimento dei minori non disciplinato esplicitamente Respingimenti in mare • Stranieri respinti in alto mare verso la Libia:

o non consentito l'accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale a persone comunque sotto il controllo di fatto dell'Italia (o, addirittura, se trasportati a bordo di navi italiane, in territorio italiano)

o violazione del principio di non refoulement (art. 33 Conv. Ginevra): la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra e non si obbliga a non rinviare lo straniero in un paese in cui possa subire persecuzione

o violazione art. 3 CEDU (in Libia i respinti rischiano concretamente di subire trattamenti inumani o degradanti); nota: sent. CEDU Hussun et al. c. Italia ha respinto il ricorso di alcuni respinti, ma per ragioni formali (mancato contatto con gli avvocati)

Tutela gurisdizionale • Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo

giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore

• Ricorso al TAR 3. Espulsione Espulsione con accompagnamento immediato • Accompagnamento immediato

o ordine pubblico o sicurezza dello Stato o sospetto coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche

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o misura di sicurezza (380, 381 o condanna > 2 anni o a misura restrittiva per delitto contro la personalita' dello Stato; effettiva pericolosita'; non irrogabile per pena < 2 anni patteggiata ne' in caso di sospensione condizionale)

o in sostituzione della pena: per straniero da espellere comunque per irregolarita' e da condananre a reclusione < 2 anni (senza possibilita' di sospensione) o per straniero da condannare ad ammenda per ingresso o soggiorno illegale; provvedimento discrezionale; si applica solo se lo straniero e' immediatamente allontanabile; non si applica in caso di divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U. con massimo edittale > 2 anni

o alternativa alla pena residua < 2 anni per straniero che sarebbe da espellere comunque per irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U.); provvedimento obbligatorio

o prevenzione (straniero ritenuto dal questore dedito ad attivita' delittuose o indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa)

o ingresso clandestino o irregolarita' per mancata richiesta, annullamento o revoca del permesso, o

mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero mancata comunicazione allo Sportello Unico (per dipendenti da appaltatore con sede in altro Stato UE; nota: propedeutica alla richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero), o mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso rilasciato da altro Stato UE (dubbio: semplice intimazione?)

o recidiva o irregolarita' per mancata richiesta di rinnovo (e, verosimilmente, per

permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per visite, affari, turismo, studio), in caso di rischio di elusione

o mancato rispetto dell'intimazione per mancata richiesta di rinnovo o pendenza di un provvedimento di espulsione o respingimento adottato da altro

Stato membro (possibile anche la previa revoca dell'eventuale permesso) Espulsione con intimazione • Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.

o irregolarita' (in assenza di rischio di elusione) per mancata richiesta rinnovo (e, verosimilmente, per permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per visite, affari, turismo, studio) in assenza di rischio di elusione

o irregolarita' per mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso rilasciato da altro Stato UE (dubbio: accompagnamento immediato?)

Caso particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare • Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al

ricongiungimento o di familiare ricongiunto (e, verosimilmente, di familiare nato o acquisito in Italia) si tiene conto di vincoli familiari, durata del soggiorno pregresso e legami socio-familiari con il paese d'origine

Convalida dell'accompagnamento immediato; sospensione

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• Convalida del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato;

nelle more, sospensione dell'esecuzione • Diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza,

d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito patrocinio • Diritto ad essere assistito da interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di

fiducia; da disciplinare con legge) Trattenimento in CIE • Trattenimento nel CIE

o presupposti - quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con

accompagnamento alla frontiera o il respingimento, per necessita' di soccorrere lo straniero necessita' di accertamenti su identita' o nazionalita' necessita' di acquisire documenti per il viaggio mancanza di vettore

- in attesa della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)

- in caso di mancato rispetto dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg.

o durata massima: 30 gg.; proroghe 30 gg. per difficolta’ negli accertamenti o nell’ottenimento dei documenti ulteriori 60 gg. in caso di mancata cooperazione dello straniero o di ritardo

nell’ottenimento dei documenti ulteriori 60 gg. se tali condizioni persistono, nonostante sia stato compiuto

ogni ragionevole sforzo o nota: il trattenimento puo' essere motivato, in violazione della Direttiva

2008/115/CE, anche solo dal comportamento di terzi o convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica nel merito del

provvedimento di espulsione; non dell'eventuale provvedimento negativo relativo al permesso)

o consentiti contatti con familiari conviventi difensore ministri di culto personale della rappresentanza diplomatica o consolare visite di persone regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa

autorizzazione da parte del prefetto rappresentante ACNUR (Carta dei diritti) associazioni convenzionate (Carta dei diritti)

o consentito accesso di rappresentanti di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio

regionale giornalisti e fotocineoperatori

o ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg., in caso di impossibilita' di adozione o prolungamento del trattenimento (anche a seguito di provvedimento di respingimento); giurisprudenza: provvedimento legittimo

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se l'impossibilita' e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero

Tutela giurisdizionale rispetto all'espulsione • Ricorso

o TAR per ordine pubblico o sicurezza dello Stato sospetto coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non

ammessa la sospensione cautelare) o Corte d'appello per

misura di sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di sorveglianza)

sostitutiva della pena o Tribunale di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione) o Giudice di pace entro 60 gg. negli altri casi; 20 gg. per decidere

• Difensore di fiducia o, in mancanza, difensore d'ufficio per ricorso e convalide • Assistenza interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da

disciplinare con legge) • Accesso al patrocinio a spese dello Stato per ricorso e convalide (da DPR 115/02);

necessaria la certificazione di reddito < 10.628,16 euro; in caso di impossibilita', consentita l'autocertificazione (solo per straniero regolare? efficace, nei fatti, solo per ricorso?)

Divieto di reingresso; violazione • Divieto di reingresso 5-10 anni, salvo autorizzazione del Ministro dell'interno; al

termine, lo straniero deve documentare l'effettivo rispetto del divieto; nessun divieto per l'espulso per soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento

• Nota: art. 11, co. 2 Direttiva 2008/115/CE prevde che, salvo il caso di grave minaccia a ordine pubblico o sicurezza, il divieto non superi i 5 anni

• Reato di reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione 1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni

Reato di mancato ottemperamento dell'ordine del questore • Reato di permanenza illegale in violazione dell'ordine del questore di lasciare

l'Italia entro 5 gg. (salvo giustificato motivo): reclusione 1-4 anni (reclusione 6 mesi - 1 anno, in caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo o permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per visite, affari, turismo, studio)

• Si procede iterando la successione di espulsione, trattenimento ed eventuale ordine del questore (L. 94/2009)

• Permanenza illegale dopo la prima condanna per mancato ottemperamento: reclusione 1–5 anni

Divieti di espulsione • Divieto di espulsione

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o rischio, anche a seguito di rinvio indiretto, di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

o salvo ordine pubblico o sicurezza dello Stato minori gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito

convivente (Sent. Corte Cost. 376/2000) coniuge e familiari di italiani < II grado conviventi (revoca

dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza con minore italiano)

permesso CE slp (espulsione possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)

o necessita' di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 251/2001)

LEZIONE 4 IV. Diritti:

1. Sanita' Iscrizione obbligatoria; eccezioni; disposizioni applicabili • Iscritti obbligatoriamente:

o regolare lavoro in corso o iscrizione al collocamento o titolari di permesso CE slp (non citati esplicitamente; si desume da art. 9, co.

12) o regolarmente soggiornanti per

lavoro subordinato o autonomo motivi familiari asilo (anche art. 19, co.1) protezione sussidiaria (incluso motivi umanitari rilasciato su istanza della

Commissione territoriale) asilo umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere

inespellibili e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5, co. 6) richiesta asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati

obbligatoriamente in CARA) attesa adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a

italiano) affidamento (a comunita' familiare o istituto di assistenza) acquisto cittadinanza

o detenuti (anche in semiliberta' o misure alternative) • Non obbligatoria l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF

in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere

• Disposizioni applicabili agli iscritti obbligatoriamente: o parita' con gli italiani per assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza

indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa

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o iscrizione alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno)

o iscrizione (definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il rilascio)

o l'iscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento definitivi)

o retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso

o copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

o il 18-enne gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione (senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso per studio

Iscrizione facoltativa; eccezioni; disposizioni applicabili • Iscritti facoltativamente: altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in

particolare: per studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso CE slp rilasciato da altro Stato (?)

• Iscrizione facoltativa preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione: inespellibilita' per gravidanza o puerperio)

• Disposizioni applicabili agli iscritti facoltativamente: o contribuzione: proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio e

alla pari: contribuzione forfetaria o dimora e parita' come per iscritti obbligatoriamente o durata: 1 anno, rinnovabile o assenza di retroattivita' o copertura per familiari a carico (per studio previo pagamento del contributo

forfetario) Assicurazione obbligatoria • Assicurati obbligatoriamente (infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari

(anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari) Prestazioni per non iscritti al SSN • Prestazioni per i non iscritti:

o cure urgenti immediate o altre prestazioni, previo pagamento

Prestazioni per irregolari • Prestazioni per gli irregolari:

o cure urgenti o essenziali, anche continuative; minori, gravidanza, maternita', profilassi internazionale, vaccinazioni, malattie infettive, tossicodipendenza

o in caso di indigenza (dichiarata dallo straniero): prestazioni senza oneri a carico, salvo partecipazione alla spesa a parita' con l'italiano (esenzione per prestazioni ambulatoriali, urgenze, gravidanza, patologie, eta' o invalidita')

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o codice STP (condizionato a indigenza?): anonimato, prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi, rinnovabile

o divieto di segnalazione (salvo obbligo di referto per indizio di delitto perseguibile d'ufficio, a parita' con gli italiani; nota: referto non obbligatorio, quando possa discenderne un procedimento penale per l'assistito; l'introduzione del reato di soggiorno illegale lo rende sempre vietato); prevale su obbligo di denuncia del reato di soggiorno illegale (circ. Mininterno 27/11/2009)

• Sent. Corte Cost. 251/2001: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure urgenti o essenziali deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita; giurisprudenza prevalente: diritto al rilascio di permesso)

Ingresso e soggiorno per cure mediche • Ingresso e soggiorno per cure mediche

o due possibilita': nell'ambito di interventi umanitari (Minsanita' o Regioni) a condizione di dichiarazione da parte della struttura sanitaria che indichi

il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo previsto, disponibilita' di mezzi di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche sponsorizzazione), certificazione patologia, rilasciata all'estero nel rispetto della privacy

o permesso per accompagnatore (copertura spese)

2. Previdenza Parita' con gli italiani; eccezioni • Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale non spettano assegno per il nucleo

familiare e trattamento di disoccupazione) Diritti in caso di rimpatrio • In caso di rimpatrio:

o diritti maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei diritti a 65 anni, anche in deroga (per regime puramente contributivo) al requisito di 5 anni di contribuzione; reversibilita' solo in caso di morte successiva ai 65 anni

o in presenza di accordo, trasferimento dei contributi all'ente previdenziale del paese di provenienza (diritto alla ricostruzione della posizione contributiva per lo stagionale in caso di reingresso)

• Accordi o convenzioni con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Turchia

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3. Assistenza sociale Accesso alle prestazioni che costituiscano diritto sogettivo • Assegno sociale (L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno legale

continuativo, anche remoto) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale (per la pensione di invalidita' richiesta anche residenza): riservati a o titolari di permesso CE slp e minori iscritti nel permesso (L. 388/00);

possibile computo del futuro trattamento pensionistico di invalidita' ai fini del requisito di reddito per l'accesso al permesso CE slp per l'invalido in possesso degli altri requisiti per tale permesso (DPR 394/1999)

o titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria (incluso permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione territoriale) e suoi familiari

o cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia (accordi euromediterranei) o familiari stranieri di cittadini comunitari con diritto di soggiorno (esclusi

primi 3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro, salvo diritto per altra norma) o di cittadini italiani

Accesso alle altre prestazioni • Parita' con gli italiani per le altre prestazioni (es.: reddito minimo di inserimento,

assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso > 1 anno e minore iscritto nel permesso

Giurisprudenza costituzionale • Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e

art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento e di pensione di inabilita' (erogate ad invalidi civili totalmente inabili)

• Probabile estensione per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Genova, a proposito di assegno di invalidita', erogato ad invalidi civili parzialmente inabili)

• Dubbi sul requisito di soggiorno pregresso di 5 anni (discriminazione indiretta, in contrasto con art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo); nota: in caso di legittimita', situazione inalterata rispetto a quanto previsto da DPR 394/1999 (per quanto riguarda il trattamento pensionistico di invalidita')

4. Alloggio Accoglienza per irregolari • Accoglienza irregolari (sindaco, fino a completamento rete CIE) Accesso agli alloggi di edilizia popolare

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• Edilizia popolare, servizi di intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per titolari o titolare di permesso CE slp o titolare di permesso > 2 anni con lavoro regolare o titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria (anche disoccupati?) e

suoi familiari Accesso ai contributi integrativi per i locatari • Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni

in locazione, i requisiti minimi (fissati con decreto Minlavori-pubblici) necessari perche' il conduttore benefici dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008; nota: discriminazione diretta e contrasto, per titolari di permesso CE slp o protezione internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE)

5. Scuola Accesso dei minori stranieri alla scuola • Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti all'obbligo di istruzione e

formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; problemi al compimento dei 18 anni per minori ancora irregolari)

• Circ. Miur 8/1/2010: limite (indicativo) del 30% alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse

• Trib. Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia • Nota: verosimilmente incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione • Esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno ai fini dell'adozione di

provvedimenti in materia di prestazioni scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione pubblica) nell'interesse (esclusivo? se si', possibile esonero anche per asili nido) dello straniero

6. Studio universitario Misure a sostegno del diritto allo studio • Parita' con gli italiani per le misure a sostegno del diritto allo studio • Borse anche da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento) Rinnovo del permesso • Rinnovo del permesso:

o condizioni: 1 esame, primo anno; 2 esami, anni successivi, salvo motivi di forza

maggiore < 3 anni fuori corso

o consentito anche per

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proseguire gli studi, con iscrizione ad un corso di laurea diverso, prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e' stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in caso di trasferimento ad altra sede)

conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei corsi)

Riconoscimento dei titoli di studio • Riconoscimento titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; in caso di

inerzia o di esito negativo, appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato Abilitazione in Italia • Visto e permesso per esami di abilitazione per laureati in Italia • Abilitati in Italia, con soggiorno pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione

agli albi (entro quote) Accesso allo studio universitario extra-quota • Accesso a parita' con gli italiani (incluse specializzazioni) per

o regolarmente soggiornanti in Italia con permesso CE slp lavoro motivi familiari asilo protezione sussidiaria motivi umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione

sociale o, prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della Commissione territoriale)

religiosi o regolarmente soggiornanti in Italia da > 1 anno e titolo superiore (scuola

secondaria?) conseguito in Italia o ovunque soggiornanti e titolo conseguito in scuole italiane all'estero o

straniere riconosciute Accesso al lavoro • Permesso utilizzabile per lavoro subordinato (< 1040 ore in un anno);

verosimilmente, utilizzabile anche per lavoro autonomo (Direttiva 2004/114/CE) • Conversione in lavoro, dopo corso di laurea (laurea triennale, laurea

specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello o attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale) completo in Italia, entro quote anno successivo

• A seguito del consegumento di dottorato o il master universitario di II livello (verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia), alla scadenza del permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L. 94/2009) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione

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Titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro • Consentito l'ingresso senza visto di straniero in possesso di un titolo di soggiorno

per studio rilasciato da altro Stato membro, per proseguire o integrare gli studi 7. Professioni Professioni regolamentate • Definizione di professione regolamentata: quella il cui svolgimento richiede una

delle seguenti circostanze: o iscrizione in albi e simili, subordinata al possesso di qualifica professionale o

all'accertamento di specifica professionalita' o possesso di qualifiche professionali o possesso di un titolo professionale, il cui uso e' subordinato al possesso di

qualifica professionale Accesso allo svolgimento della professione: passi tipici • Passi successivi tipici:

o titolo di studio (es.: laurea) o titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti

all'estero o iscrizione nell'albo (es.: iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in

elenco speciale, e svolgimento della professione Riconoscimento del titolo conseguito in Stato extra-UE • Riconoscimento titoli abilitanti conseguiti in uno Stato extra-UE

o condizionato a esame, da parte di una conferenza di servizi, della qualifica professionale posseduta o dell'esperienza professionale maturata) ed eventuale misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale, a scelta della conferenza di servizi)

o decisione entro 4 mesi o entro quote (dubbio; esonero almeno per titolari di permesso per asilo o

protezione sussidiaria e loro familiari? e per professioni di cui all'art. 27 T.U.? nella prassi, extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo)

o possibile richiesta dall'estero o per l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per

studio Iscrizione all'albo professionale • Iscrizione agli albi: entro quote (precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da

almeno 5 anni), esclusi titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari; nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo

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• Iscrizione agli albi (e riconoscimento) extra quota per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti, infermieri)?

• L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (non applicabile a titoli conseguiti in un paese UE, dato il regime di riconoscimento automatico ai fini dello svolgimento di professione sulla base del coordinamento UE delle condizioni minime di formazione, previsto dalla Direttiva 2005/36/CE anche per medici, ostetrici, infermieri e farmacisti)

• Il riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e svolgimento professione entro 2 anni

8. Discriminazione Norme di riferimento • Norme di riferimento:

o art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o D. Lgs. 215/2003 (modificato da L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e origine etnica (in materia di accesso all'occupazione, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione professionale, appartenenza a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, protezione e sicurezza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio)

o D. Lgs. 216/2003: parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

o art. 44 T.U.: tutela giurisdizionale Divieti di discriminazione diretta e indiretta • Divieto di discriminazione

o diretta: per l'appartenenza ad un determinato gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non appartenente a quel gruppo, in situazione analoga

o indiretta: disposizioni, criteri, atti o comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro che non appartengono a quel gruppo

• Sono considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo

• Legittime le differenze di trattamento del lavoratore dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale e determinante (D. Lgs. 216/2003)

• Legittime le differenze di trattamento sulla base della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari

• Impregiudicate le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato

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anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi

Azione civile contro la discriminazione • Azione civile, ricorso al giudice (anche da parte di associazioni iscritte in

apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati) • In caso di discriminazione indiretta,

o spetta al ricorrente dimostrare l'esistenza dell'effetto (anche sulla base di dati statistici)

o spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione (o, se si tratta di rapporti di lavoro, l'essenzialita' del requisito)

Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione • Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione

(controverso); certamente riservati agli italiani o attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla

sicurezza nazionale o posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato o funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di

controllo di legittimita' e di merito • Certamente consentito, al di fuori delle attivita' esplicitamente precluse, ai

cittadini comunitari (D. Lgs 165/2001, ai rifugiati (D. Lgs. 251/2007: a parita' con comunitari; omessa l'inclusione, imposta dalla Direttiva 2004/83/CE dei destinatari di protezione sussidiaria) e, quindi, ai titolari di permesso CE slp (art. 9, co. 12 T.U.: attivita' non riservate al cittadino nazionale o vietate allo straniero; ancora piu' forte, Direttiva 2003/109/CE: escluse solo attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri)

• Con l'eccezione delle attivita' esplicitamente precluse, quindi, l'accesso dovrebbe essere consentito a qualunque lavoratore straniero legalmente soggiornante (art. 2, co. 3 T.U e Conv. OIL 143/1975: parita' di diritti)

9. Minori Tutela dell'unita' familiare • Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante (Tribunale

minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al SSN se lavoratore); giurisprudenza contrastante: eccezionalita' e breve durata della situazione di bisogno del minore?

• Tutela delle unioni di fatto (ricongiungimento genitore naturale) • Ricongiungimento anche per i figli del coniuge • Minori affidati o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela dell'unita'

familiare Tutela relativa al permesso di soggiorno

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• Rilascio di autonomo permesso per motivi familiari al compimento dei 14 anni, valido fino ai 18 anni (prassi?)

• Conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni, o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per i minori affidati al compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost. 198/2003: anche affidamento di fatto o tutela; in caso di minore non accompagnato, necessari affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela, 3 anni di soggiorno pregresso, 2 anni di inserimento in progetto autorizzato)

• Consentito anche il rinnovo del permesso (per una sola volta) per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno 28/3/2008); nota: ulteriori rinnovi effettuabili in base ad art. 5, co. 5 T.U.

Inespellibilita' • Divieto di espulsione, salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o carta genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore eta' negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria)

• Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

Minori non accompagnati: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore • Definizione: minore privo di assistenza e rappresentanza (simultaneamente?) da

parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (DPCM 535/99)

• Rimpatrio assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori • Permesso per integrazione minore al minore non accompagnato inserito in

progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilita' per lavoro e convertibilita' entro quote anno successivo (condizionata a 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento e provvedimento di affidamento o tutela)

Interesse superiore del fanciullo • Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare

(incluso rimpatrio assistito)

V. Asilo 1. Destinatari della protezione Definizione dello status • Protezione internazionale:

o status di rifugiato: rischio di persecuzione (atti che di per se' costituiscano una violazione grave di diritti umani fondamentali o che ne producano l'effetto

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come somma di diverse misure) per razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche

o protezione sussidiaria: rischio di subire un danno grave: condanna a morte, tortura o trattamento inumano o degradante, minaccia alla vita di un civile in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Agente statale e non statale • Ai fini della protezione internazionale, rilevanti le persecuzioni o i danni gravi

che ricadono sotto la responsabilita' dello Stato o dei partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente protezione contro persecuzioni o danni gravi

Cause di esclusione, cessazione, diniego e revoca per lo status di rifugiato • Esclusione dallo status di rifugiato per

o responsabilita' in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra o condanne all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni o

massimo > 10 anni) o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite

• Diniego dello status di rifugiato per o mancanza dei presupposti o esistenza di una causa di esclusione o pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato

• Cessazione dello status di rifugiato per o ricorso alla protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione o acquisizione della cittadinanza di un paese che fornisca protezione o cessazione del rischio persecuzione

• Revoca dello status di rifugiato o esistenza di una delle clausole di diniego (nota: include il caso di erronea

valutazione dell'esistenza dei presupposti; unca differenza sostanziale rispetto ai provvedimenti negativi relativi a protezione sussidiaria)

o riconoscimento determinato da comportamento fraudolento del richiedente Cause di esclusione, cessazione, diniego e revoca per la protezione sussidiaria • Esclusione dalla protezione sussidiaria per

o responsabilita' in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra o condanne all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni o

massimo > 10 anni) o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite o pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato

• Diniego della protezione sussidiaria per mancanza dei presupposti o mancanza dei presupposti o esistenza di una causa di esclusione o esistenza di una causa di cessazione (rientra nella mancanza dei presupposti)

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• Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un danno grave; cessazione non dichiarata in presenza di gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio

• Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento determinato da comportamento fraudolento del richiedente

2. Procedura Tutela dal respingimento • Deroga alle disposizioni sul respingimento quando si applichino quelle su

protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di reddito, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti (inclusa assenza di condanne e di pericolosita'); non si applicano oneri al vettore

• Nota: il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti

Presentazione della domanda; verbalizzazione • La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura • La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non

essere stata presentata tempestivamente • La domanda e' verbalizzata comunque in questura; il verbale e' approvato e

sottoscritto dal richiedente, cui viene rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata

Trattenimento in CIE e ospitalita' obbligatoria in CARA • Trattenimento in CIE per il richiedente condannato per reati 380, co. 1 e 2,

c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione o che sia destinatario di espulsione o respingimento (D. Lgs. 159/2008)

• Ospitalita' obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il richiedente o per il quale debbano essere accertate identita' o nazionalita' (< 20 gg) o che abbia presentato domanda dopo essere stato intercettato in condizioni di

ingresso o soggiorno illegale (< 35 gg) • Allontanamento ingiustificato del richiedente ospitato obbligatoriamente in

CARA: decisione sulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione

Attestato e permesso per richiesta asilo • Attestato nominativo al richiedente trattenuto in CIE o ospitato

obbligatoriamente in CARA; permesso per richiesta asilo, di 3 mesi rinnovabile, negli altri casi (non richiesti passaporto e mezzi per rimpatrio; possibile limitazione della circolazione)

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Applicazione del Regolamento Dublino II • L'Italia puo' dichiararsi competente per l'esame della domanda in caso di

trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente in base al Regolamento Dublino II

Commissioni territoriali e Commissione nazionale • Commissioni territoriali (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Crotone, Trapani,

Siracusa; competenza per l'esame delle domande presentate nella circoscrizione o da richiedenti trattenuti in CIE o ospitati in CARA nella circoscrizione): composte da o un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente o un funzionario della polizia di Stato o un rappresentante dell'ente territoriale o un rappresentante dell'ACNUR o un funzionario del MAE (su richiesta del Presidente della Commissione

nazionale) • Commissione nazionale per il diritto d'asilo, competente in materia di revoca e

cessazione dello status di protezione internazionale, con compiti di indirizzo, formazione e aggiornamento delle Commissioni territoriali; presieduta da un prefetto e composta da o un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o un funzionario della carriera diplomatica o un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le

liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno o un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

• Alle riunioni della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

Diritti del richiedente • Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete;

assistenza di un avvocato (a spese del richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito patrocinio, in sede di ricorso)

Domande inammissibili • Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa dalla

Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e ancora disposto ad accordare protezione o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi

Audizione • Colloquio con la Commissione:

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o entro 7 gg. dal ricevimento della documentazione in caso di trattenimento in CIE, 30 gg. negli altri casi

o in seduta non pubblica, con garanzia di riservatezza o rinviabile per motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata

presentazione e mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli elementi in suo possesso)

o possibile chiedere la presenza di un solo membro della Commissione e, per esigenze particolari del richiedente, l'ammissione di personale di sostegno

o redatto verbale, sottoscritto dal richiedente (il rifiuto di sottoscrizione non preclude la decisione della Commissione) e a lui consegnato in copia

Decisione della Commissione territoriale • Decisione (entro 2 gg dal colloquio per trattenuti in CIE, 3 gg per gli altri):

o riconoscimento di status di rifugiato o protezione sussidiaria o rigetto per

mancanza presupposti sussistenza clausola di cessazione o di esclusione (dovrebbe essere:

"clausola di diniego") provenienza da paese di origine sicuro senza che il richiedente abbia

addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese nel suo caso specifico

manifesta infondatezza (palese insussistenza dei presupposti o presentazione strumentale della domanda per evitare o ritardare allontanamento)

• In caso di rigetto, se sussistono gravi motivi umanitari, trasmissione degli atti al questore per eventuale rilascio di permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 T.U. (il questore valuta solo l'esistenza degli altri presupposti per il rilascio); Sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un diritto soggettivo (ricorso per diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non costitutivo

• Nel 2007 (prima dell'istituzione della protezione sussidiaria) o domande esaminate: 13.509 o riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%) o diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%) o dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%) o altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

• Nel 2008, 20.260 domande di protezione internazionale, di cui 9740 (48.2 %) accolte (nota: non indicato il numero di permessi per motivi umanitari)

Conseguenze della decisione negativa • In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita' della domanda, salvo il caso di

rilascio di altro permesso e trascorso il termine per l'eventuale impugnazione, si procede o ad allontanamento (espulsione?) con accompagnamento alla frontiera, se il

richiedente e' trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA, ovvero, negli altri casi, se vi e' rischio di elusione

o ad intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg (espulsione?), se al richiedente e' stato rilasciato un permesso per richiesta asilo

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Ricorso contro la decisione di I grado • Il ricorso (al tribunale) e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg (15 gg, in

caso di richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA); nota: dubbia la legittimita' di un termine per il ricorso in materia di diritti soggettivi

• Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti: o il richiedente si e' allontanato ingiustificatamente dal CARA o il richiedente e' stato ospitato obbligatoriamente in CARA avendo presentato

la domanda dopo essere stato intercettato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale

o il richiedente e' stato trattenuto in CIE o la domanda e' stata giudicata inammissibile o la domanda e' stata rigettata per manifesta infondatezza

• In mancanza di effetto sospensivo automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione del provvedimento al Tribunale competente per il ricorso; nelle more della decisione del Tribunale sull'istanza di sospensione (entro 5 gg), il ricorrente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA rimane nel centro in cui si trova

• Il Tribunale decide entro 3 mesi con sentenza Ricorso contro la decisione del Tribunale • Ammesso il reclamo in Corte d'Appello (entro 10 gg; con possibile istanza di

sospensione dell'allontanamento, in tutti i casi); sentenza entro 3 mesi Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello • Sentenza della Corte d'appello impugnabile in Cassazione (entro 30 gg; senza

possibilita' di sospensione) Residuo meccanismo elusivo • Meccanismo temporaneamente elusivo:

o lo straniero intercettato in condizioni di soggiorno illegale chiede asilo prima che sia adottato un provvedimento di espulsione o respingimento

o lo straniero e' trattenuto obbligatoriamente in CARA o nelle more della decisione, lo straniero si imbosca o la sua domanda e' respinta o a carico dello straniero e' adottato un provvedimento di espulsione o se nuovamente rintracciato, lo straniero presenta nuova domanda di asilo, ma

gli viene notificato il provvedimento di espulsione gia' adottato a suo carico o lo straniero e' trattenuto in CIE o la nuova domanda di asilo viene dichiarata inammissibile dalla Commissione

territoriale o lo straniero presenta ricorso e istanza di sospensione o l'istanza di sospensione e' respinta, dato il comportamento precedente o lo straniero, infine, e' effettivamente espulso

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• Prima delle modifiche apportate da D. Lgs. 159/2008, il richiedente gia' destinatario di provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o respingimento era ospitato obbligatoriamente in CARA: possibile iterazione illimitata della richiesta di asilo e conseguente elusione permanente delle norme sull'espulsione

3. Accoglienza dei richiedenti asilo Condizioni per l'accesso alle misure di accoglienza • Il titolare di permesso per richiesta asilo privo di mezzi sufficienti per se' e per i

familiari (come per turismo, per 6 mesi: 5.227 euro, per una persona; 3.186 euro a persona, in caso di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza (D. Lgs. 140/2005)

• Accesso garantito a condizione che il richiedente abbia presentato la domanda di asilo entro 8 gg. dall'ingresso (dal verificarsi dei motivi di persecuzione, in caso di richiedente gia' soggiornante legalmente nel territorio nazionale)

Contributo assistenziale • In caso di indisponibilita' di posti, contributo assistenziale (attualmente: 27,89

euro al giorno a persona) per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza

Strutture di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione professionale • Predisposti servizi di accoglienza territoriali per richiedenti asilo; per il 2008,

2541 posti da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con circa 8.412 beneficiari

• Le strutture di accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e della sua integrita' e il rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili

• Nei centri di accoglienza sono ammessi gli avvocati e i rappresentanti dell'ACNUR e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati

• I minori richiedenti asilo o figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico

• I richiedenti asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo

Rinnovo del permesso per richiesta asilo; accesso al lavoro • Se la decisione sulla domanda di asilo non e' adottata entro 6 mesi dalla

presentazione della domanda il permesso per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi

• Salvo il caso di ritardo addebitabile al richiedente (documenti falsi, reticenza su identita' e nazionalita', mancata presentazione all'audizione senza valida giustificazione), il permesso rinnovato consente di svolgere attivita' lavorativa

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fino alla conclusione della procedura; il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro

• Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese

Richiedente che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e all'accoglienza • In caso di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale o contro la

sentenza del tribunale, si applicano le disposizioni su accesso al lavoro (trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda originale) e alla formazione professionale

• L'accoglienza del ricorrente e' consentita solo o per i 6 mesi dalla presentazione della domanda in cui non gli e' consentito il

lavoro (nota: dovrebbe essere consentita anche per piu' tempo, a condizione di partecipazione alla spesa)

o nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro 4. Diritti Tutela rispetto all'espulsione • Il titolare dello status di protezione internazionale e' espulso solo quando

rappresenti un pericolo o per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza

definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o > 10 anni nel massimo

• Nota: si tratta di motivi di revoca dello status; interpretazione: l'espulsione e' adottabile anche prima che sia stata adottata la revoca

Tutela dell'unita' familiare • Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei

requisiti di reddito e alloggio • Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo

grado del rifugiato minore non accompagnato • Il titolare di protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare

come gli altri stranieri; la soglia di reddito non eccede, pero', 2 * assegno sociale, anche se il numero di familiari e' > 2

• Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare (per il quale si potrebbe chiedere il ricongiungimento) presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)

• Ai familiari (coniuge e figli minori o minori affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di asilo) del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato un permesso per motivi familiari

• I familiari (coniuge e figli minori o minori affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di asilo; in pratica, verosimilmente, anche gli altri

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ricongiungibili) del titolare dello status di protezione internazionale che non hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al titolare dello status

Permesso di soggiorno • Al titolare dello status di rifugiato e' rilasciato un permesso di soggiorno per

asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e verosimilmente convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti)

• Al titolare dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 3 anni, rinnovabile previa verifica (da parte di chi?) della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status, utilizzabile per lavoro e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti

• Accesso al permesso CE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo o per protezione sussidiaria in permesso che consenta il rilascio del permesso CE slp, essendo precluso il rilascio diretto

Naturalizzazione • Accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale

per il rifugiato, dopo 10 anni per il titolare di protezione sussidiaria Accesso a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio • Il titolare dello status di protezione internazionale e' equiparato al cittadino

italiano in materia di o lavoro subordinato o autonomo o iscrizione agli albi professionali o formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro o accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (di

studio o anche professionali?) o assistenza sociale o assistenza sanitaria

• Il titolare dello status di rifugiato e' equiparato al cittadino comunitario riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione (esclusi esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, determinati posti e funzioni di vertice); nota: omessa l'inclusione, imposta dalla Direttiva 2004/83/CE dei destinatari di protezione sussidiaria

• L'accesso ai corsi universitari per il titolare di permesso di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario (verosimilmente include il permesso per protezione sussidiaria) e' condizionato al solo possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)

Accoglienza • Predisposti servizi di accoglienza territoriali per titolari di protezione

internazionale; la permanenza assistita e' di durata o < 6 mesi, prorogabili eccezionalmente per < 6 mesi (9 mesi per nuclei

familiari; anche ulteriormente per categorie vulnerabili), per i destinatari di

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protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso per motivi umanitari)

o fino a 6 mesi dopo il compimento della maggiore eta', per i minori non accompagnati destinatari di protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso per motivi umanitari)

Equiparazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione con il titolare di protezione sussidiaria • Al titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della

Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo del permesso, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; al titolare sono comunque riconosciuti da subito gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria

• Nota: se il permesso per motivi umanitari era stato rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore rinnovo per protezione sussidiaria non sara' possibile

5. Altre forme di protezione Deroghe alle norme restrittive su ingresso e soggiorno • Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle

clausole di esclusione, di diniego, di cessazione o di revoca della protezione internazionale) verso un paese in cui lo straniero o possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza,

religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni sociali o rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla

persecuzione • Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o rinnovo del permesso, per motivi

umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.); sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un diritto soggettivo (ricorso per diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non costitutivo

• Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilita' di allontanamento (in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa acquisizione dall'interessato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento

Diritto d'asilo costituzionale • Diritto d'asilo costituzionale (art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia

effettivamente impedito l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge

• Immediata precettivita' del diritto costituzionale (Sent. Cass. 19/2/1997): categoria dei rifugiati piu' ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza di

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legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale perche' non pretende di disciplinare tale diritto

• Conseguenze della sentenza: o la legge non puo' essere considerata attuativa se pone restrizioni al diritto

sancito da art. 10 Cost. (?) o competenza del giudice ordinario per il riconoscimento del diritto d'asilo

(diritto soggettivo perfetto), anche per il ricorso nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria (sent. Cass. 19393/2009); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania, in probabile contrasto con D. Lgs. 25/2008)

• Necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo costituzionale (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

Protezione temporanea • Possibile protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti,

disastri o altri eventi di particolare gravita' (applicata nel 1999 per dare protezione ai profughi in fuga dal conflitto in Kossovo)

• Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati • Adozione del DPCM per la protezione temporanea in caso di accertamento, da

parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilita' dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio europeo

• Nei casi in cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine del periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime di protezione solo se rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente, "della protezione internazionale") o in caso di esito negativo dell'esame

• Uno sfollato o puo' essere escluso dal regime di protezione quando lo si possa ritenere

responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', di un reato grave non politico commesso all'estero, di un atto contrario ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite

o e' escluso quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati ostativi all'ingresso (esclusi quelli relativi al diritto d'autore e alla vendita di marchi contraffatti)

LEZIONE 5

VI. Comunitari 1. Norme di riferimento e ambito di applicazione Stati membri dell'Unione europea

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• Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia,

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

Norme applicabili • Riferimento normativo: D. Lgs. 30/2007 (modificato da D. Lgs. 32/2008), che

recepisce la Direttiva 2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche o ai familiari stranieri di cittadini italiani, se piu' favorevoli o ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo),

Svizzera e Repubblica di San Marino (circ. Mininterno 18/7/2007) • Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 si applicano ai cittadini comunitari se cosi'

previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu' favorevoli in materia di familiari stranieri (art. 28, co. 2 T.U.)

• Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di familiari stranieri si applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani (art. 28, co. 2 T.U.)

Titolari del diritto di circolazione; nozione di familiare • Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del

comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico)

• Com. Comm. UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana

• Direttiva 2004/38/CE: facilitazione dell'ingresso e soggiorno per altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario

2. Diritto di ingresso e di soggiorno fino a tre mesi Requisiti per ingresso e soggiorno di durata < 3 mesi • Requisiti: documento di identita' valido per l'espatrio (comunitario); passaporto

valido con visto, se richiesto (per familiare straniero) • In caso di mancanza di requisiti, non si respinge alla frontiera l'interessato se

dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla Commissione UE) il suo status; nota: art. 6 D. Lgs. 30/2007 sembra riconoscere il diritto di soggiorno al familiare straniero solo a condizione di un previo ingresso legale (disposizione criticata dalla Commissione UE)

• Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso e soggiorno breve per altri familiari stranieri

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Perdita del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi • Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere (effettivamente) eccessivo per

l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

Dichiarazione facoltativa di presenza • Possibilita' di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da

definirsi con DM, a tutt'oggi non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno sia durato piu' di 3 mesi; nota: una volta fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine

3. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi Requisiti per il soggiorno di durata > 3 mesi • Requisiti: una delle condizioni seguenti

o essere lavoratori subordinati o autonomi nel territorio dello Stato o disporre, per se' e per i familiari, di risorse economiche come per

ricongiungimento (quantificazione, certamente in contrasto con Direttiva 2004/38/CE per gli studenti, criticata dalla Commissione UE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale

o essere familiari (anche stranieri) di titolare di diritto di soggiorno • Nota:

o ininfluente la disponibilita' di alloggio o le risorse possono essere periodiche o nella forma di capitale accumulato;

possono anche essere elargite da terzi; in mancanza, va effettuata una valutazione complessiva della situazione personale

o consentita la verifica della legittimita' delle risorse, se necessaria • Giurisprudenza della Corte Giust.: deve essere considerato lavoratore ogni

persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione

• Sent. Corte Giust. C-127/08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nota: celebrazione del matrimonio in Italia per lo straniero irregolare impossibile (L. 94/2009)

• Sent. Corte Giut. C-310/08: il figlio del lavoratore o ex lavoratore che sia iscritto ad un corso di studi gode autonomamente di diritto di soggiorno a prescindere dal possesso di risorse e dal fatto che il genitore mantenga un autonomo diritto di

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soggiorno; gode conseguentemente di diritto di soggiorno anche il genitore affidatario (Sent. Corte Giust. C-480/08: fino alla maggiore eta' del figlio, salvo ulteriore necessita')

• La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge

Mantenimento del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi • Il cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando il

cittadino sia in fase di disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, in assenza di esclusione dalla condizione di disoccupazione)

• Il diritto di soggiorno si mantiene in caso di o disoccupazione sopravvenuta (a condizione di iscrizione al Centro per

l'impiego o di dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; fino a 1 anno, in caso di disoccupazione sopravvenuta prima di 1 anno di soggiorno o dopo un contratto a termine di durata < 1 anno); nota: disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore

o infortunio o malattia (non gravidanza!); nota: disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore

o iscrizione a un corso di formazione professionale; la qualita' di lavoratore e' mantenuta se il corso di formazione e' collegato con l'attivita' lavorativa precedentemente svolta

o partenza del familiare titolare a titolo principale, in caso di iscrizione scolastica del figlio

o morte del familiare titolare a titolo principale, a condizione di determinati requisiti (acquisizione del diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare comunitario lavoratore in attivita', iscrizione scolastica del figlio, oppure soggiorno pregresso di almeno un anno unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari)

o divorzio o annullamento del matrimonio, a condizione di svolgimento attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari, e di soddisfacimento di certi requisiti relativi al rapporto coniugale (durata, affidamento dei figli o diritto di visita a questi, l'essere parte offesa in procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna)

• In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare straniero puo' ottenere un permesso per lavoro o studio

Perdita del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi • Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per

pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza Obbligo di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di soggiorno (familiare straniero)

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• Dopo 3 mesi di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione

anagrafica; il familiare straniero, la carta di soggiorno (richiesta in questura o tramite Poste)

• Nota: superamento della soglia dei 3 mesi presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non disciplinata)

Condizioni per l'iscrizione anagrafica; casi particolari • Iscrizione anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla

dimostrazione del possesso dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno (incluso, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno)

• Condizioni facilitate per l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della comunita'), minori non accompagnati (decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica requisiti)

• Iscrizione (di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per gli stagionali • Iscrizione (anche > 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per il

comunitario che non intenda trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai fini dell'assicurazione sanitaria, sufficiente la tessera TEAM

Carta di soggiorno: condizioni; durata • Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, necessario il possesso di passaporto

con visto, se richiesto; nota: disposizione censurata dalla Commissione UE, che rende inutile la disposizione che facilita, in mancanza di tale possesso, l'ingresso del familiare straniero e contrasta con Sent. Corte Giust. C-127-08

• Durata della carta di soggiorno: 5 anni; non decade per assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri

Altri familiari comunitari o stranieri • Altri familiari comunitari possono iscriversi in anagrafe a condizione di

mantenimento economico da parte del titolare di diritto di soggiorno • Altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione

stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario possono essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza elettiva (nota: di fatto, non sono previste facilitazioni)

• Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato l'art. 30, co. 4, T.U., che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non disciplinato esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno o ammessi per residenza elettiva, ma sia ammesso ai sensi dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U. se piu' favorevoli; es.: il genitore naturale straniero di minore comunitario soggiornante in Italia con l'altro genitore); verosimilmente, in tali casi, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari

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4. Diritto di soggiorno permanente Requisiti • Requisiti:

o comunitario titolare di diritto di soggiorno: 5 anni di soggiorno legale continuativo o condizioni particolari (meno stringenti), relative a pensionamento o raggiungimento dell'eta' pensionabile, sopravvenuta invalidita', svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE, decesso del familiare lavoratore, etc.

o familiare straniero: 5 anni di soggiorno legale con il cittadino comunitario, o condizioni particolari (meno stringenti), relative ad acquisto anticipato da parte del cttadino comunitario, di decesso di questo o di divorzio o annullamento del matrimonio; nota: il familiare di cittadino comunitario che acquisiti il diritto permanente in modo ordinario non lo acquista simultaneamente

• Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche', per i neocomunitari, i soggiorni pregressi legali in qualita' di stranieri

• La continuita' del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato

Attestato di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente • Ai titolari e' rilasciato un attestato (per il comunitario) o una carta di soggiorno

permanente (per il familiare straniero) Perdita del diritto di soggiorno permanente • Il diritto di soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita' della

carta di soggiorno permanente) si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

5. Attivita' economiche, assistenza sociale, previdenza Diritto di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano • I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di

esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)

Parita' di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe

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• Il cittadino comunitario con diritto di soggiorno gode di parita' di trattamento

con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (Sent. Corte Giust. C-316/85: indirettamente; solo, cioe', se essi sono a carico del cittadino comunitario) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero che acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi)

• Nota: le misure di natura assistenziale (non contributiva) garantite dall'Italia sono le seguenti (allegato X del Reg. CE 883/2004): o pensioni sociali per persone sprovviste di reddito o pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili o pensioni e indennita' per i sordomuti o pensioni e indennita' per i ciechi civili o integrazione delle pensioni al trattamento minimo o integrazione dell’assegno di invalidita' o assegno sociale o maggiorazione sociale

• In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale (escluse quelle finanziarie destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge

6. Assistenza sanitaria Assistenza per soggiorni di durata < 3 mesi • Soggiorni < 3 mesi:

o iscrizione al SSN: stagionali e titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)

o prestazioni programmate per titolari di E112 o prestazioni necessarie a continuare il soggiorno per titolari di TEAM

(rilasciata, a certe condizioni dipendenti dalla legislazione dei singoli Stati, dallo Stato membro di provenienza)

Assistenza per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari • Soggiorni > 3 mesi:

o iscrizione al SSN: lavoratori e loro familiari disoccupati e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno titolari di E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato

UE), E121 (pensionati in altro Stato UE) titolare di diritto di soggiorno permanente

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vittime di tratta e destinatari di protezione sociale familiari di cittadino italiano

o assicurazione sanitaria per i titolari di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN? certamente si', in alcune Regioni; es.: Marche e Piemonte); sufficiente la tessera TEAM per il comunitario che non intenda trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato)

o prestazioni urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali? certamente si', in Marche, Piemonte, Toscana, Lazio, Friuli, Puglia), gratuite (salvo partecipazione alla spesa? Certamente si', nel Lazio), per comunitari presenti e non assistiti dal Paese di provenienza; note: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008);

tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo costituzionale di tutela della salute

la copertura riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti

7. Allontanamento Presupposti dell'allontanamento • Presupposti:

o motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di condanne, in Italia o all'estero, per

- delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento)

- delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria), anche con patteggiamento

appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

avvenuta adozione di misure di prevenzione avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente,

per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere o applicazione di misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di

reclusione o di pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)

o altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza o pericolo per sanita' pubblica (malattie epidemiche gravi insorte prima

dell'ingresso) o mancanza (anche sopravvenuta) dei requisiti per il diritto di soggiorno

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Criteri per l'allontanamento per pericolosita' • Ai fini dell'allontanamento per pericolosita',

o si rispetta il principio di proporzionalita' o si tiene conto

di comportamenti individuali, che costituiscano concreta e attuale minaccia (non sufficienti condanne)

di segnalazioni motivate del Sindaco di soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,

integrazione, legami con il paese d'origine o titolari di diritto di soggiorno permanente allontanabili solo per motivi di

sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

o titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

o titolari di diritto di soggiorno minorenni allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o quando sia necessario a tutela del loro interesse; rimpatrio assistito in caso di minore non accompagnato dedito alla prostituzione (L. 94/2009)

• Note (Commissione UE): o i comportamenti individuali, per essere rilevanti, devono essere puniti dalla

legge o effettivamente contrastati con apposite misure o comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando

vi sia concreta possibilita' di reiterazione o la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale o la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante o la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia

per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349/06)

o la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48/75)

Competenza • Provvedimento di allontanamento adottato

o dal Ministro dell'interno, per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico per motivi imperativi di pubblica sicurezza a carico di titolari di diritto

di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni (previsione meno favorevole che per il minore straniero)

o dal Prefetto, negli altri casi Termini per l'allontanamento • Termine per lasciare l'Italia in caso di allontanamento per motivi di ordine

pubblico o pubblica sicurezza: > un mese o, in caso urgente, > 10 gg. • Accompagnamento immediato (convalida del giudice ordinario)

o per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza

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o in caso di violazione del termine per lasciare l'Italia a seguito di allontanamento per pericolosita'

Divieto di reingresso • Durata massima del divieto di reingresso:

o 10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato o 5 anni, negli altri casi di pericolosita'

• Violazione del divieto di reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento con accompagnamento immediato, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni

• Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva: reclusione < 3 anni

• Violazione del divieto di reingresso in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato: reclusione da 1 a 4 anni

• Possibile chiedere la revoca del divieto dopo meta' periodo (o, comunque, dopo 3 anni) sulla base di documentazione che dimostri il mutamento della situazione

Allontanamento per mancanza di requisiti • In caso di allontanamento per mancanza di requisiti,

o provvedimento applicato dal Prefetto o termine > un mese per lasciare l'Italia o divieto di reingresso non applicabile o obbligo di consegna di attestazione presso un consolato italiano, a

dimostrazione dell'avvenuto allontanamento o arresto da uno a 6 mesi e ammenda da 200 a 2000 euro, se in Italia dopo la

scadenza del termine, senza aver effettuato consegna • Ai fini dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto

o di segnalazioni motivate del Sindaco o di soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,

integrazione, legami con il paese d'origine Tutela giurisdizionale • Ricorso

o al TAR Lazio, per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico o al giudice ordinario, per gli altri motivi (entro 20 gg.)

• Possibile presentare istanza di sospensione: o esecuzione sospesa fino all'esito dell'istanza, salvo allontanamento basato su

decisione giudiziale, motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

o in caso di allontanamento per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per mancanza requisiti, se i tempi del procedimento eccedono il termine per lasciare l'Italia, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza (nota: per motivi imperativi di pubblica sicurezza o di sicurezza dello Stato, necessaria decisione immediata; per motivi ordinari di pubblica sicurezza, non pleonastico solo in caso di precedente decisione giudiziale: in tutti gli altri casi, l'esecuzione e' sospesa fino ad esito dell'istanza; per

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mancanza di requisiti, pleonastico: l'esecuzione e' sempre sospesa fino ad esito dell'istanza)

Conseguenze dell'allontanamento • L'allontanamento interrompe la continuita' del soggiorno ed e' motivo di

cancellazione anagrafica

VII. Cittadinanza Cittadinanza per nascita • Cittadino per nascita:

o chi nasce da genitore italiano (ius sanguinis) o chi nasce in Italia da genitori ignoti, apolidi o impossibilitati a trasmettergli la

cittadinanza • E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di

ignoti, se non puo' essere provato il possesso di altra cittadinanza • Nota: L. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da

parte del solo padre; Sent. Corte Cost. 30/1983: disposizione illegittima nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998: la cittadinanza italiana in derivazione materna si puo' attribuire nei casi di nascita successiva all'1/1/1948 (entrata in vigore della Costituzione); Sent. Cass. S.U. 4466/2009: diritto allo status di cittadino italiano per la donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1/1/1948, per il figlio di tale donna, anche se nato prima di tale data, e per i discendenti diretti, anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (verosimilmente, anche a chi sia nato da cittadina italiana prima dell'1/1/1948)

Riconoscimento e acquisto della cittadinanza • Riconoscimento o acquisto della cittadinanza (nota: residenza legale significa

soggiorno legale e iscrizione anagrafica): o adozione nella minore eta' da parte di cittadino italiano (sufficiente che il

procedimento di adozione sia iniziato nella minore eta'; il riconoscimento, pero', decorre dalla sentenza di adozione)

o matrimonio con cittadino italiano (L. 94/2009: discrezionalita'?); condizioni: essere stato legalmente residente in Italia per 2 anni successivamente al

matrimonio (L. 94/2009), ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; si applica anche al caso in cui il matrimonio sia stato celebrato quando entrambi i coniugi erano stranieri (circ. Mininterno 7/10/2009; nota: possibile, in linea di principio, la presentazione di istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio immediatamente dopo la naturalizzazione del coniuge); tempi dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia

assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

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assenza di condanne (ovvero successiva riabilitazione) per determinati reati (delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani; reati non colposi per i quali la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione; reati non politici, con condanna all'estero ad una pena detentiva > 1 anno e sentenza riconosciuta in Italia)

assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (al momento dell'adozione del decreto)

o discendenza da ex cittadini italiani; condizioni: avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:

- aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

- ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

- essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni

o ius soli; condizioni: essere nato in Italia essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al

compimento dei 18 anni (circ. Mininterno 7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore e brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non sono ostativi, purche' sia documentata l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e la stessa nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residenti in Italia)

dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

o provenienza da Istria, Fiume o Dalmazia; condizioni: essere stati cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei

requisiti per il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo, ovvero essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini

presentare istanza documentata al Comune o al consolato italiano o provenienza dai territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e

successivamente ceduti all'Italia; condizioni: essere nati e aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero

(Austria esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti presentare, entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile

del comune o al consolato italiano o discendenza da cittadini di origine ebraica divenuti italiani dopo l'1/1/1919,

privati della cittadinanza nel 1938 e che non l'abbiano riacquistata nel 1944 avendo acquisito quella del paese di emigrazione: riconoscimento automatico, salvo esplicita rinuncia dell'ascendente

Naturalizzazione

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• Concessione della cittadinanza per naturalizzazione (nota: residenza legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica): o allo straniero (maggiorenne) nato in Italia, o che abbia un genitore o un

nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente all'adozione, per almeno 5 anni (nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)

o allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno 5 anni

o al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o all'apolide o allo straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o allo straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni o allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore all'Italia o nei casi in cui sussista un particolare interesse per lo Stato italiano

Limiti per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio • L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza di acquisto di cittadinanza per

matrimonio e' preclusa se dalla data di presentazione dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni; possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei requisiti (nota: l'esistenza di condanne preclusive dovrebbe comunque essere ostativa, essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato)

Norme transitorie relative all'istanza di acquisto per matrimonio • La normativa vigente prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 (6

mesi di residenza legale dopo il matrimonio e assenza di scioglimento al momento della maturazione dei requisiti) si applica solo alle istanze per le quali, a quella data, sia trascorso il termine biennale per la conclusione del procedimento

Cittadinanza per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza • Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei casi in cui rilevano insieme la

discendenza e la residenza legale in Italia: o ingresso per turismo o presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007 o iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (anche in assenza di permesso

di soggiorno di durata > 3 mesi), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza

o ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (verosimilmente, per lo straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007, a dispetto dell'assenza di altro permesso), di un permesso per

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acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza

• Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero gia' regolarmente soggiornante, del permesso per acquisto cittadinanza

• Iscrizione obbligatoria al SSN, possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (giurisprudenza; prassi controversa) e diritto al ricongiungimento familiare (giurisprudenza) per titolare di permesso per acquisto cittadinanza

Cittadinanza per naturalizzazione: criteri • Istanza di naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente

all'estero, al consolato italiano • La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale, basato su una

valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero e della sua integrazione nella comunita' nazionale, che tiene conto dell'autosufficienza economica, dell'assenza di precedenti penali, dell'affidabilita' dal punto di vista fiscale, etc.; illegittimo tener conto di scelte e convinzioni personali (giurisprudenza)

• Requisiti di reddito (orientamento del Consiglio di Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): > soglia per l'esenzione dal ticket (8.300 euro per anno circa; 2.800 in piu' per il coniuge a carico; 516 euro in piu' per ogni figlio a carico) da valutare con riferimento all'intero nucleo familiare (possibile soddisfacimento del requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del coniuge; es.: casalinga); in senso contrario, Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo

• Il requisito di residenza legale ultradecennale ininterrotta deve essere posseduto al momento della presentazione dell'istanza di naturalizzazione

• Ai fini della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza

• Giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati: o irrilevanti reati contravvenzionali o diniego non automatico, ma legittimo, per una sentenza di patteggiamento o diniego non automatico per semplice denuncia, ne' per sospetto di pericolosita'

contraddetto da altri elementi positivi o diniego non automatico per condanna non grave, estinta o riabilitazione pronunciata dall'autorita' giudiziaria rilevante ai fini

dell'accoglimento (non automatico) o procedimenti penali pendenti possono essere rilevanti o diniego illegittimo se fondato su denunce a carico di un familiare

• Ai fini dell'applicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei procedimenti relativi all'esame delle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94)

Presentazione delle istanze

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• Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009)

• All’istanza o dichiarazione deve essere allegata la certificazione (anziche' autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti

Svincolo • Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno

7/10/2004) Giuramento di fedelta' alla Repubblica • Il DPR di concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento

della cittadinanza per matrimonio non ha effetto se l'interessato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedelta' alla Repubblica

Tutela giurisdizionale • Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e'

possibile il ricorso al TAR del Lazio • Nel caso in cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.:

beneficio di legge o matrimonio), il riconoscimento dello status di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a rigetto da parte dell'autorita' amministrativa, al giudice ordinario

Perdita della cittadinanza • Il cittadino perde la cittadinanza

o se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza all'estero; la riacquista - se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia - se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione,

ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche all'estero) per lo Stato italiano

o se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all'eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l'impiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o se, in caso di guerra tra l'Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e' possibile riacquistare la cittadinanza

o se l'ha acquistata in quanto minore adottato da italiano e l'adozione e' revocata per sua responsabilita', sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

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• La perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta analoga perdita per il figlio