l’antiriciclaggio nella lotta all’evasione fiscale internazionale: impatto sulla voluntary...

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L’ANTIRICICLAGGIO NELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE: IMPATTO SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA Eugenio Briguglio Avvocato Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili

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Page 1: L’ANTIRICICLAGGIO NELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE: IMPATTO SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA Eugenio Briguglio Avvocato Studio Legale

L’ANTIRICICLAGGIO NELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE: IMPATTO SULLA VOLUNTARY

DISCLOSURE ITALIANAEugenio BriguglioAvvocato

Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili

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Eugenio Briguglio

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nuovi trattati conclusi dall’Italia con Paesi c.d. offshore:DTC (Double Taxation Convention): Singapore e San Marino (entrambe già ratificate); Hong Kong, Panama, (entrambe non ancora ratificate); TIEA (Tax Information Exchange Agreement), non ancora ratificati: Bermuda, Cayman Islands, Cook Islands Gibilterra, Guernsey, Isola of Man e Jersey;

Convention on Mutual Administrative Assistance (OCSE/Consiglio d’Europa) firmata da nuovi Paesi tra cui Austria, Lussemburgo, Singapore, Svizzera;

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Eugenio Briguglio

Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa Prevede lo scambio automatico informazioni su dividendi,

plusvalenze, qualunque reddito finanziario, saldo dei conti e sulle royalties;

Direttiva 2014/48/UE, 24 marzo 2014: modifica ed estende l’ambito applicativo della Direttiva 2003/48/EC, c.d. Direttiva sul risparmio (dal 1°gennaio 2016);

Protocollo con la Svizzera firmato a Milano il 23 febbraio 2015

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Eugenio Briguglio

Accordi FATCA con USA: Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (ottobre 2014, Berlino) Accordo multilaterale sullo scambio automatico delle

informazioni; 58 Stati recepiranno il Common Reporting Standard

2014 dell’OCSE dal 2017.

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Eugenio Briguglio

ESPERIENZE ESTERE:Francia

Costo della procedura: fino al 30%; ammenda fino al 3% per ciascun periodo d’imposta; applicazione degli interessi al saggio legaleAmbito oggettivo: imposte sul reddito; Impòt de Solidaritè sur la FortuneAmbito soggettivo: persone fisicheProcedura: inammissibile per i contribuenti nei confronti dei quali sia già iniziata una verificaLimiti temporali: prescrizione fiscale (10 anni).

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ESPERIENZE ESTERE:UK- LIECHTENSTEIN DISCLOSURE FACILITY (LDF)

Costo della procedura: sanzione massima 10%; applicazione imposte e interessi (copertura penale)Ambito oggettivo: capitali detenuti in Lichtenstein (anche se spostati da poco tempo)Ambito soggettivo: cittadini britanniciProcedura: contraddittorio con Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) on no name basisLimiti temporali: limitazione a 10 anni anziché 20

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Eugenio Briguglio

ESPERIENZE ESTERE:STATI UNITI 2014 – OFFSHORE VD PROGRAM (OVDP)Costo della procedura: imposta sostitutiva (c.d. offshore penalty) del 27,5% delle attività finanziarie detenute all’estero; 50% in caso di intermediario finanziario sottoposto ad indagineAmbito soggettivo: persone fisiche e giuridicheEsclusioni: inammissibile per i contribuenti nei confronti dei quali sia già iniziata una verificaLimiti temporali: fino all’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello in cui viene presentata l’istanza

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Eugenio Briguglio

LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (1/5)

Secondo l’art. 2, «se commesse intenzionalmente», costituiscono «riciclaggio», le seguenti azioni:

a)  la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

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Eugenio Briguglio

LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (2/5)

b)  l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

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Eugenio Briguglio

LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (3/5)

d)  la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

2.  Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.3.  La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

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Eugenio Briguglio

LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (4/5)

Il significato del termine “riciclaggio” contenuto nell’art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 è più ampio rispetto alla nozione penalistica di riciclaggio (art. 648-bis c.p.):

a) costituiscono operazioni di «riciclaggio» tutte quelle operazioni di movimentazioni di beni che provengono da attività criminosa in genere, mentre il reato di «riciclaggio» disciplinato dal codice penale richiede tassativamente la provenienza da delitto non colposo;

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Eugenio Briguglio

LA VOLUNTARY DISCLOSURE E GLI OBBLIGHI AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

DI CUI AL D.LGS. 231/2007 (5/5)

b) la clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato”, (già) contenuta nell’art. 648-bis c.p. determina(va) la penale irrilevanza del c.d. «autoriciclaggio» (considerato un post factum non punibile); diversamente, l’attività di occultamento e di trasferimento di beni, quand’anche posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto, rientra a pieno titolo nella nozione di «riciclaggio» ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

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Eugenio Briguglio

L’OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (1/3)

I professionisti devono osservare innanzitutto l’obbligo di effettuare l’ «adeguata verifica della clientela» (art.16) nei seguenti casi:

a)  quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

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Eugenio Briguglio

L’OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (2/3)

b)  quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;c)  tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

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Eugenio Briguglio

L’OBBLIGO PER I PROFESSIONISTIDI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (3/3)

d)  quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e)  quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

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Eugenio Briguglio

CONTENUTO DELL’OBBLIGODI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA»

L’obbligo di «adeguata verifica della clientela» consiste (art. 18) nelle seguenti attività:a)  identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b)  identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c)  ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d)  svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

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Eugenio Briguglio

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGODI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (1/3)

L'adempimento dell’obbligo deve avvenire (art.19) nelle seguenti modalità:a)  l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

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MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGODI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (2/3)

b)  l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

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Eugenio Briguglio

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGODI «ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA» (3/3)

c)  il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

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L’OBBLIGO DI «SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE»

Tutti i soggetti indicati agli artt. 10, comma 2, ed 11, nonché i professionisti indicati nell’art. 12, i revisori contabili definiti nell’art. 13 e gli altri soggetti indicati nell’art. 14 del D.Lgs. 231/2007 sono obbligati (art. 41) ad inviare all’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) una segnalazione di operazione sospetta (S.O.S.) “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

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L’ESONERO PER I PROFESSIONISTI DALL’OBBLIGO DI «SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE»

L’obbligo di S.O.S non si applica (art. 12, comma 2) ad alcuni professionisti (a titolo di esempio, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai ed avvocati), “per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento (…) ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

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Eugenio Briguglio

LA CIRCOLARE DEL M.E.F. DEL 31 GENNAIO 2014(PROT. 8624)

Secondo la prima interpretazione del M.E.F.:“l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”“anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal decreto legge in oggetto”, oltre a restare “immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela”, dovevano considerarsi “del pari immutati (…) gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette”.

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Eugenio Briguglio

LA CIRCOLARE DEL M.E.F. DEL 12 GENNAIO 2015(NOTA N. 2296773)

Secondo una più recente interpretazione del M.E.F.:“l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”“anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge in oggetto”, oltre a restare “immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela”, dovevano considerarsi “del pari immutati (…) gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette”.

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IL PIÙ RECENTE CHIARIMENTO DEL M.E.F. (1/2)

In una recente risposta alle domande frequenti («FAQ») il M.E.F. ha affermato che:«L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.

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IL PIÙ RECENTE CHIARIMENTO DEL M.E.F. (2/2)

Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e), del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio».

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Gli atti presentati durante l’evento saranno disponibili online all’indirizzowww.eventi.ilsole24ore.com/mpsa partire da venerdì 27 febbraio.

Credenziali d’accesso:USERNAME: mps_padovaPASSWORD: attipadova

Appena disponibili sul sito, i partecipanti riceveranno una comunicazione via e-mail