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SANZIONI IVA Avv. Giorgio Confente Dott.ssa Nadia Gentina

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SANZIONI IVA

Avv. Giorgio Confente Dott.ssa Nadia Gentina

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SANZIONI IN MATERIA DI IVA

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1. PREMESSA Mitigazione delle sanzioni in caso di violazioni formali, ovvero quando

non esiste un danno all’Erario.

ESEMPI: • «reverse charge» • lettere di intento • irregolare emissione di fatture, senza riflessi sulle imposte dovute

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2. LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE

Obblighi di documentazione - esempi: • Emissione e registrazione della fattura • Emissione della ricevuta e dello scontrino fiscale • Registrazione dei corrispettivi

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997 Versione precedente (sino al 31/12/2015): ► Sanzione tra il 100% e il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non

correttamente documentato o registrato

Versione attuale (dal 1/1/2016), ► Sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente

documentato/registrato nel corso dell’anno ( = sanzioni per la dichiarazione infedele)

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2.1 VIOLAZIONI FORMALI INERENTI AGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI

Ipotesi in cui la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo - esempi: • Omessa indicazione in fattura della P.IVA o del CF del cessionario o del

committente; • Errata numerazione della fattura; • Generica indicazione della descrizione del servizio reso

► Normativa precedente: - rientravano nell’irregolare tenuta della contabilità, sanzionata dall’art. 9 del D.Lgs. N. 471/1997. ► Il D.Lgs. N. 158/2015 introduce nell’art. 6 del D. Lgs. N. 471/1997 un apposito

periodo, che stabilisce: «la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo».

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2.2 LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE RELATIVE A OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997

► Il D. Lgs. N. 158/2015, integrando il comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs n. 471/1997, ha esteso la sanzione prevista per chi viola gli obblighi di documentazione/registrazione di operazioni non imponibili, esenti e non soggette (Sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati/registrati), ai casi di operazioni imponibili, ma soggette a reverse charge, ai sensi dell’art. 17 e dell’art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972.

► Tuttavia, quando la violazione concernente la mancata o irregolare emissione della fattura non imponibile, esente, esclusa o soggetta a reverse charge non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (sanzione in misura fissa).

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Tabella n. 1 - LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE

Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016

Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione/registrazione di operazioni imponibili (es. omessa o tardiva fatturazione)

dal 100% al 200% dell’IVA relativa, con un minimo di 516 euro

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Indicazione nella documentazione o nei registri di una imposta inferiore a quella dovuta (es. omessa registrazione dei corrispettivi)

dal 100% al 200% dell’IVA relativa, con un minimo di 516 euro

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione/registrazione di operazioni imponibili, che hanno inciso sulla liquidazione del tributo (es. fattura non contenente tutti i dati previsti per legge)

Ipotesi non prevista Da euro 250 a euro 2.000

Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione/registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA

Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 516 euro Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito da euro 258 a euro 2.065

Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito da euro 250 a euro 2.000

Violazione degli obblighi di documentazione/registrazione di operazioni soggette a reverse charge

Fattispecie non prevista

Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito da euro 250 a euro 2.000

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TABELLA N. 1 - LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE

Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016n minimo di 5126 euro

Mancate emissione di ricevute fiscali e scontrini fiscali o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali

100% dell’IVA relativa, con un minimo di 516 euro

100% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Mancata emissione di documenti di trasporto (se obbligatori) o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali (es. mancata emissione di bolle di accompagnamento per prodotti soggetti ad accisa)

100% dell’IVA relativa, con un minimo di 516 euro

100% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali

100% dell’IVA relativa, con un minimo di 516 euro; Se non risultano omesse annotazioni, da 258 euro a 2.065 euro per la mancata tempestiva richiesta di intervento

100% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro; Se non risultano omesse annotazioni, da 250 euro a 2.000 euro per la mancata tempestiva richiesta di intervento

Illegittima detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata in rivalsa

100% dell’ammontare della detrazione esercitata

90% dell’ammontare della detrazione esercitata

Omessa procedura di regolarizzazione del cessionario o del committente, in caso di mancato ricevimento fattura o di ricezione di fattura irregolare

Dal 100% al 200% dell’IVA relativa, con un minimo di 516 euro

Dal 100% al 200% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

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3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI

3.1 Dichiarazione omessa

Norma sanzionatoria: art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997

L’art. 15, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 158/2015: Conferma nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA la

sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare dell’IVA dovuta per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.

Prevede la sanzione dal 60% al 120%, con un minimo di euro 200 se:

• la presentazione della dichiarazione avviene entro il termine di

presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo • La predetta regolarizzazione sia effettuata prima di qualsiasi attività di

controllo di cui il contribuente ha formale conoscenza

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3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI

Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 471/1997 L’art. 15, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato l’art. 5, comma 4, D. lgs. n. 471/1997: Nel caso di dichiarazione infedele, che fa emergere un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero

un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.

L’attuale versione dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 fa riferimento alla «differenza del

credito utilizzato» e non più alla sola «differenza del credito», così che si può dedurre che non dovrebbe essere sanzionata la semplice esposizione in dichiarazione di un credito non spettante se questo non è stato utilizzato in compensazione.

Nel caso invece il credito non spettante esposto in dichiarazione sia stato utilizzato in compensazione,

dovrebbe essere applicata la sanzione per dichiarazione infedele, aumentata di un quarto ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, assorbendo così anche la sanzione previstaper l’indebita compensazione del credito.

3.2 Dichiarazione infedele

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3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI

3.4 Indebite richieste di rimborso

Con la modifica del meccanismo di richiesta dei rimborsi IVA (attualmente effettuata in sede di dichiarazione), la sanzione è stata assimilata a quella dell’omesso o tardivo versamento e, quindi, in misura pari al 30% dell’ammontare del credito rimborsato in caso di richiesta del rimborso, in assenza dei presupposti individuati dall’art. 30 del DPR 633/72. la norma punisce non la semplice richiesta id rimborso non spettante, ma il suo ottenimento (credito «rimborsato»)

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3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI

3.5 Dichiarazione di inizio e cessazione attività e variazione dati

E’ punita con la sanzione da 550 a 2.000 euro (prima erano 516 euro e 2.065 euro) l’omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività o la presentazione di tali dichiarazioni con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove l’attività è esercitata o in cui sono conservati libri, registri, scritture. Estensione delle sanzioni alle dichiarazioni di cui agli artt. 35 35-ter dpr 633/72

Stessa sanzione anche per la mancata richiesta di registrazione o per la mancata

comunicazione di cui all’art. 74-quinquies, comi 1 e 4, dpr 633/72

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3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI

Tabella n. 2 – Sanzioni relative alla dichiarazione e ai rimborsi

Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016

Omessa presentazione della dichiarazione IVA

Dal 120% al 240% dell’IVA dovuta, con un minimo di 258 euro

Dal 120% al 240% dell’IVA dovuta, con un minimo di 250 euro

Dichiarazione presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza

Fattispecie non prevista Dal 60% al 120% dell’Iva dovuta, con un minimo di 200 euro

Omessa presentazione della dichiarazione IVA da parte di soggetto che effettua esclusivamente operazioni per cui non è dovuta l’IVA

Da euro 258 a euro 2.065 Da euro 250 a euro 2.000

Dichiarazione infedele (con un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante)

Dal 100% al 200% della differenza, con un minimo di 516 euro

Dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato

Dichiarazione infedele realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

Fattispecie non prevista

Dal 135% al 270% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato (aumentata del 50% rispetto alla sanzione «base»)

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3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI

Tabella n. 2 – Sanzioni relative alla dichiarazione e ai rimborsi

Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016

Dichiarazione infedele se la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza (detraibile o rimborsabile) accertata è: - Inferiore al 3% dell’imposta o dell’eccedenza

dichiarata e, comunque, - Inferiore a euro 30 mila

Fattispecie non prevista Dal 60% al 120% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato (riduzione di un terzo rispetto alla sanzione «base»)

Dichiarazione infedele con omessa o infedele esposizione dei dati sugli studi di settore (o indicando cause di esclusione/inapplicabilità non sussistenti), salvo che la differenza non sia superiore al 10% di quella dichiarata

Dal 100% al 200% della differenza aumentata del 10%, con un minimo di 516 euro

Fattispecie abrogata

Dichiarazione infedele con omessa presentazione del modello degli studi di settore (neanche a seguito dell’invito dell’ufficio), salvo che la differenza non sia superiore al 10% di quella dichiarata

Dal 100% al 200% della differenza aumentata del 10%, con un minimo di 516 euro

Fattispecie abrogata

Richiesta di rimborso non dovuto, o in misura eccedente il dovuto, in difformità dalla dichiarazione

Dal 100% al 200% della somma non spettante Fattispecie abrogata

Richiesta di rimborso in assenza dei presupposti individuati dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972

Fattispecie non prevista 30% del credito rimborsato

Omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività o presentazione di tali dichiarazioni con indicazioni incomplete inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture

Da euro258 a euro 2.065, con possibilità di riduzione a un quinto del minimo se l’obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall’invito dell’Ufficio

Da euro 250 a euro 2.000, con possibilità di riduzione a un quinto del minimo se l’obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall’invito dell’Ufficio

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

Sanzioni previgenti:

Contrarie al principio di proporzionalità, in quanto sanzioni proporzionali per violazioni che solitamente non comportano evasione d’imposta: ESEMPI • omessa o tardiva integrazione fattura ricevuta da fornitori UE • omessa o tardiva emissione di autofattura da fornitori di servizi extra-UE

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

Sanzioni vigenti (nuova disciplina D. Lgs. N. 158/2015)

Sanzione proporzionale Violazione

crea danno all’erario Quando l’esatto adempimento

degli obblighi di reverse comporta imposta dovuta in capo

al cessionario/committente

quando il cessionario/committente non è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione IVA

Sanzione in misura fissa quando l’IVA è stata erroneamente addebitata e versata dal

cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge

quando è stato utilizzato il reverse charge in luogo dell’applicazione del regime ordinario

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

4.1 OMISSIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL REVERSE CHARGE Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997 – tre ipotesi sanzionatorie:

I. Sanzione formale: se la fattura è registrata nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui

redditi, ma il cessionario/committente ha omesso di effettuare gli adempimenti previsti ai fini del reverse charge, la sanzione amministrativa è fissa in misura compresa fra 500 e 20 mila euro.

II. Sanzione proporzionale dal 5% al 10% del corrispettivo, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta registrata in contabilità. Sanzione proporzionale, pur in assenza di imposta dovuta, in tutti i casi in cui l’operazione non trovi riscontro nella contabilità prevista ai fini delle imposte sui redditi.

III. Sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’IVA indebitamente detratta: se il cessionario/committente ha un limitato diritto alla detrazione, al cessionario sarà richiesto di corrispondere l’imposta che non avrebbe potuto essere detratta, trovando altresì applicazione le sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione rapportate all’imposta dovuta.

Le sanzioni per violazioni formali previste dall’art. 9-bis, introducono un regime più favorevole rispetto al precedente, per cui opera il favor rei, con il limite degli atti ormai definitivi.

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

4.2 OMESSA REGOLARIZZAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: mancata osservanza della procedura di regolarizzazione prevista ex art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997: il cessionario/committente che • non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, • o riceve una fattura irregolare entro i trenta giorni successivi o allo spirare del termine dei quattro mesi, deve

darne comunicazione all’Ufficio, provvedendo entro lo stesso termine all’emissione della fattura o alla sua regolarizzazione

Sanzione prevista: Le stesse previste dall’art. 6 comma 9 bis

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

4.3 ERRONEO ADDEBITO DELL’IVA IN FATTURA (PER OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE)

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis1, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: il caso in cui l’imposta relativa ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente/prestatore, pur avendo le caratteristiche del regime dell’inversione contabile.

Il cedente/prestatore addebita erroneamente l’IVA Il cessionario/committente erroneamente non applica il reverse charge

Sanzione prevista: Fissa - nel caso in cui l’imposta è stata erroneamente addebitata in fattura, cessionario o

committente non sono tenuti all’assolvimento dell’imposta, ma sono puniti con la sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro.

Proporzionale – solo se l’Amministrazione finanziaria è in grado di provare che il cessionario/committente fosse consapevole dell’intento di frode/evasione del cedente/prestatore

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

4.4 ERRONEA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (PER OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME ORDINARIO)

Norma sanzionatoria: art. 9, comma 9-bis2, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: l’operazione non ha i requisiti per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, eppure il cessionario o committente procede all’integrazione della fattura ricevuta (ed agli adempimenti conseguenti)

Sanzione prevista: da 250 a 10.000 euro, applicabile al cedente/prestatore e al cui pagamento è tenuto

solidalmente anche il cessionario/committente

Dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 500 euro, se l’Amministrazione finanziaria ravvisa nella violazione un intento di evasione o di frode del quale sia in grado di provare che il cedente/prestatore fosse consapevole

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

4.5 REVERSE CHARGE APPLICATO AD OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE AD IMPOSTA

Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis3, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: meccanismo dell’inversione contabile indebitamente applicato ad operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette ad imposta.

Sanzione prevista: in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nel registro

IVA vendite, sia la detrazione operata, con l’annotazione del registro IVA acquisti.

Rimane fermo il diritto di recuperare l’IVA non detratta: • nota di variazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 • rimborso ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

Tabella n. 3 – Le nuove sanzioni sul reverse charge

Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015

Cessionario o committente che non assolve l’IVA per operazioni soggette a reverse charge

Dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 258 euro

Cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’IVA in fattura omettendone il versamento

Dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 258 euro, con obbligazione solidale a carico di entrambe le controparti

Se l’imposta è stata assolta, ancorchè irregolarmente da una delle due controparti

3% dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, con obbligazione solidale a carico di entrambe le controparti

Cedente o prestatore che non emette fattura soggetta a reverse charge, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l’omissione applicando l’inversione contabile

- Dal 5% al 10% dei corrispettivi - Da 259 a 2.065 euro, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

Tabella n. 3 – Le nuove sanzioni sul reverse charge

Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016

Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge (se l’operazione risulta dalla contabilità)

Da 500 a 20.000 euro

Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge (se l’operazione non risulta dalla contabilità)

Dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro

Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge per fatture ricevute da fornitori nazionali o esteri, in caso di totale o parziale indetraibilità (es. pro rata del cessionario/committente)

Dal 90% al 180% (dichiarazione infedele) e 90% (indebita detrazione) dell’IVA indebitamente detratta

Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente di operazioni soggette a reverse charge in caso di mancato ricevimento fattura o di ricevimento di fattura irregolare

Sanzioni previste nei tre casi precedenti

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SANZIONI IN MATERIA DI IVA

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4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

Tabella n. 3 – Le nuove sanzioni sul reverse charge

Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge)

da 250 A 10.000 euro a carico di entrambe le controparti

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario/committente fosse consapevole

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Operazione assoggettata erroneamente a reverse charge (in luogo del regime ordinario)

Da 250 a 10.000 euro a carico di entrambe le controparti

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cedente/prestatore fosse consapevole

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Reverse charge effettuato a fronte di operazioni inesistenti

Tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro

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5. TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI IVA DI GRUPPO

In base alla nuova disciplina, se la garanzia è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dal termine di invio della dichiarazione, la sanzione è fissa, da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 7-bis, D. Lgs. n. 471/1997).

Se il ritardo è superiore al termine menzionato, o se la garanzia non viene del

tutto prestata, sull’ammontare delle eccedenze di credito è irrogabile la sanzione del 30%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014

Adempimento (regime del termine fisso di invio della comunicazione dei dati)

l’esportatore abituale: doveva inviare, prima di effettuare l’operazione, ai propri fornitori apposita dichiarazione di intento.

I fornitori che ricevevano le dichiarazioni di intento dovevano inviare

telematicamente i relativi dati all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento. (termine fisso)

Norma sanzionatoria: Art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. N. 471/1997: in caso di omessa comunicazione dei

dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute ovvero di invio con dati incompleti o inesatti, tornava applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’operazione.

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014

Norma sanzionatoria: (regime del termine fisso di invio della comunicazione dei dati) Art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. N. 471/1997: in caso di omessa comunicazione dei

dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute ovvero di invio con dati incompleti o inesatti, tornava applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’operazione.

Sanzioni, in base alla gravità della violazione:

Proporzionale, dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, in presenza di operazioni effettuate in carenza di trasmissione telematica della dichiarazione d’intento ovvero di trasmissione incompleta o inesatta

Fissa, da 258 a 2.065, nel caso di omessa comunicazione (ovvero tardivo invio o

invio con dati incompleti o inesatti), in assenza di operazioni effettuate.

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014

Adempimento: (regime del termine della liquidazione di competenza)

l’esportatore abituale: doveva inviare, prima di effettuare l’operazione, ai propri fornitori apposita dichiarazione di intento.

I fornitori dovevano inviare i dati entro il termine di effettuazione della prima

liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (D.L. 2 marzo 2012, n. 16)

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014

Sanzioni: (regime del termine della liquidazione di competenza)

Con la soppressione del termine fisso sono di fatto venute a mancare le

condizioni di applicabilità della sanzione fissa, permanendo solo le ipotesi di applicazione della sanzione proporzionale.

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SANZIONI IN MATERIA DI IVA

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014

In assenza del corretto e tempestivo adempimento di comunicazione, si poteva profilare in capo al fornitore/prestatore anche un ulteriore aggravio di responsabilità in caso di:

• Infedeltà della dichiarazione di intento ricevuta • Assenza dei requisiti in capo all’esportatore abituale per essere tale • Utilizzo del plafond in eccesso Il fornitore/prestatore era ritenuto solidalmente responsabile con il

cessionario/committente: estensione della responsabilità solidale sull’imposta evasa esclusa se, nonostante

l’omessa comunicazione, non vi fossero state irregolarità nell’utilizzo del plafond (circolare n. 12/E del 2008, punto 10.4).

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SANZIONI IN MATERIA DI IVA

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.2 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

Adempimento Il D. Lgs. N. 175/2014, art, 20, comma 1, trasferisce in capo all’esportatore abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento. Esportatore abituale

- Deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento emesse

- Deve inviare al fornitore, ovvero alla Dogana, la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore/prestatore, prima dell’effettuazione dell’operazione deve:

- Aver ricevuto la dichiarazione d’intento corredata della relativa ricevuta di presentazione

- Aver eseguito il riscontro della corretta trasmissione della dichiarazione di intento, direttamente sul sito dell’Agenzia.

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.2 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

Sanzioni: (a seguito delle modifiche introdotte, è variato anche il regime sanzionatorio)

L’art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 175/2014 disponeva che al cedente/prestatore che ha

emesso fattura senza applicazione dell’IVA, prima di: - aver ricevuto la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta - aver effettuato il riscontro della corretta presentazione sul sito dell’Agenzia delle

Entrate

Sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.

Cade (implicita abrogazione art. 1, comma 384, L. n. 311/2004) il vincolo della

solidarietà in capo al fornitore/prestatore che non avesse provveduto alla trasmissione della lettera d’intento, in caso di verificata infedeltà della stessa.

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.3 SANZIONI PREVISTE DAL 1° GENNAIO 2016

Adempimento:

Il fornitore dell’esportatore abituale, prima di effettuare le operazioni di cessione/prestazione:

- deve ricevere la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione - deve effettuare ulteriore riscontro telematico

Sanzione: (fissa) In base al D.Lgs. N. 158/2015, la sanzione a carico del fornitore dell’esportatore

abituale, nel caso in cui proceda ad effettuare cessioni/prestazioni verso esportatori abituali, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento ed averne effettuato il riscontro telematico, non è più determinata in modo proporzionale (dal 100 al 200% dell’IVA non esposta in fattura), ma applicata in misura fissa, per un importo variabile da 250 a 2.000 euro.

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SANZIONI IN MATERIA DI IVA

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6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

6.3 SANZIONI PREVISTE DAL 1° GENNAIO 2016

Sanzione: (fissa) Art. 15, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 158/2015 introduce sensibile riduzione delle

sanzioni riformulando il comma 4-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 471/1997.

Derubricazione della violazione da sostanziale a formale

Violazione: mancata verifica da parte del fornitore dell’esportatore abituale

della trasmissione della lettera d’intento ovvero dell’ulteriore controllo telematico.