l’assolvimento dell’iva in dogana. l’autofattura

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L’ASSOLVIMENTO DELL’IVA IN DOGANA. L’AUTOFATTURA AVV. GIORGIO CONFENTE D.SSA NADIA GENTINA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CONFENTE VIA LARGA 31 - MILANO WWW.STUDIOCONFENTE.EU

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Page 1: L’ASSOLVIMENTO DELL’IVA IN DOGANA. L’AUTOFATTURA

L’ASSOLVIMENTO DELL’IVA IN

DOGANA. L’AUTOFATTURA

AVV. GIORGIO CONFENTE

D.SSA NADIA GENTINA

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CONFENTE

VIA LARGA 31 - MILANO

WWW.STUDIOCONFENTE.EU

Page 2: L’ASSOLVIMENTO DELL’IVA IN DOGANA. L’AUTOFATTURA

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MATERIALE D’ORO

ROTTAMI

IMPORTAZIONE BENI IN

CONSIGNMENT STOCK

BENI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO

PASSIVO

ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

ROYALTIES

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MATERIALE D’ORO (art. 70, c. 5 del DPR 633/72)

L’imposta relativa all’importazione di materiale d’oro, dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, da parte di soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, è:

- Accertata e liquidata nella dichiarazione doganale- Assolta dall’importatore attraverso l’istituto del reverse charge

ROTTAMI(art. 70, c. 6 del DPR 633/72)

L’imposta relativa all’importazione di rottami, materiali di recupero e semilavorati di metalli non ferrosi da parte di soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, è:

- Accertata e liquidata nella dichiarazione doganale- Assolta dall’importatore attraverso l’istituto del reverse charge

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Caso:

Importazione e prezzo non definitivo

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Caso: Dichiarazione Incompleta - prezzo non definitivo

Possibile adottare la procedura dell’autofattura?

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IMPORTAZIONE BENI IN «CONSIGNMENT STOCK»

Introduzione dei beniNel caso di importazione di beni in virtù di un contratto di «consignment stock», l’imposta deve essere assolta all’atto del transito dei beni dalla dogana e l’importatore ha titolo di detrarre l’imposta* al momento dell’introduzione dei beni ancorché l’acquisizione della proprietà si verifichi solo al successivo momento di prelievo dei beni.*[sul diritto alla detrazione Ris. 96/E/2007 – Ris. 346/E/2008 – Interpello 6/2019]

Estrazione dei beniAll’atto dell’estrazione dei beni, l’acquirente italiano deve emettere autofattura con indicazione del corrispettivo pagato e dell’IVA relativa nonché gli estremi della Bolla doganale e quelli di registrazione nel registro acquisti. [Tale autofattura è annotata in separata colonna appositamente segnata con sola funzione di documentazione dell’operazione ai fini dei redditi]

N.B.Se il prezzo pagato al momento dell’estrazione (=passaggio di proprietà) è superiore a quello dichiarato in dogana al momento dell’introduzione, l’importo medesimo deve essere documentato e annotato integralmente nei registri IVA e concorrerà alla liquidazione dell’imposta per la sola differenza – [Ris. 346/E/2008]

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BENI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

NOTA AGENZIA DELLE DOGANE PROT.54819/2011CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 37/E/2011

- in applicazione dell’art. 69 del D.P.R. n. 633/72, dovrà essere calcolata l’IVA in dogana determinandola in base ai metodi di tassazione previsti dalla normativa doganale in materia. Da tale importo dovrà essere sottratto l’ammontare dell’IVA già assolto sulla prestazione di lavorazione risultante dalla autofattura emessa dal committente nazionale;

- qualora il committente nazionale non sia in grado di dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla prestazione di lavorazione, continuerà ad essere applicata la procedura sinora seguita che prevede la liquidazione ed il pagamento dell’IVA in dogana. In tale ipotesi, al fine di rispettare l’obbligo imposto dalla disciplina fiscale, il committente nazionale provvederà ad emettere autofattura senza applicazione dell’IVA indicando, in luogo dell’aliquota e dell’imposta, la dizione “IVA assolta in dogana con documento doganale n. XY”.

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ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

art. 50 bis

Extra UE

art. 8

L’IVA PER LA ESTRAZIONE DEI BENI DA COMMERCIALIARE IN ITALIA DEVE ESSERE ASSOLTA DA COLUI CHE EFFETTUA L’ESTRAZIONE CON REVERSE CHARGE AI SENSI DELL’ART 17 C 2 DPR 633/72

Beni di provenienza extra UE e introdotti in un deposito IVA in Italia

IT 1

CH

DEart. 41

IT

clienteIT

Reverse charge

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ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

L’estrazione di beni introdotti in un deposito IVA ex art. 50-bis del DL 331/93 avviene a mezzo autofattura ex art. 17 del DPR 633/72 contenente i riferimenti alla Bolla doganale tenendo conto che [Ris. 198/E/2000]:

1. Se l’imponibile non risulta variato rispetto al valore di introduzione:- Nel registro fatture emesse deve essere riportato integralmente sia

l’imponibile che l’imposta- Nel registro acquisti andrà esclusivamente annotata l’imposta in

quanto l’imponibile è già stato indicato sulla base del documento di immissione in libera pratica

2. Se l’imponibile risulta variato rispetto al valore di introduzione:- Nel registro fatture emesse deve essere riportato integralmente sia

l’imponibile che l’imposta- Nel registro acquisti dovrà essere riportata la differenza

dell’ammontare imponibile (rispetto a quello già annotato) nonché l’intera imposta afferente l’operazione di estrazione

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ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

ESTRAZIONE NELLO STESSO ANNO

DELL’INTRODUZIONE

ESTRAZIONE IN UN ANNO SUCCESSIVO

ALL’INTRODUZIONE

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ESTRAZIONE NELLO STESSO PERIODO D’IMPOSTA DELL’INTRODUZIONE

L’estrazione avviene con emissione dell’autofattura.Contabilmente occorre:✓ registrare l’autofattura per estrazione✓ movimentare i progressivi contabili in modo da neutralizzare la precedente registrazione effettuata

in sede di introduzione dei beni nel deposito IVA

La corretta contabilizzazione consente di rappresentare l’intero flusso dell’operazione in Dichiarazione IVA che dovrà risultare solo nei seguenti righi:✓ VF 1 a VF 13 per imponibile e imposta (in base all’aliquota corrispondente) quale normale acquisto✓ VJ 2 per imponibile e imposta

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ESTRAZIONE IN UN PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO

Se l’estrazione dal deposito avviene invece in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta, l’imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di effettuazione dell’operazione (immissione in deposito, acquisto di bene custodito in deposito, ecc.) nel rigo VF15 e, successivamente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui avviene l’estrazione, occorre riportare nei righi da VF1 a VF13 l’imponibile e la relativa imposta, indicando inoltre lo stesso importo anche nel rigo VF22, per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF15 della precedente dichiarazione.Resta ferma la compilazione del rigo VJ per evidenziare l’imposta a debito.

Introduzione anno 2017:

Estrazione anno 2018:

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ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA «VIRTUALI»

Circ. 12/E/2015* – Corte di Giustizia causa C-272/2013 del 17 luglio 2014Circ. 16/D/2014Nel caso di utilizzo cosiddetto «virtuale» del deposito IVA, conseguente alla riscontrata mancata introduzione fisica dei beni ed in assenza di frode, l’imposta assolta in reverse charge mediante emissione dell’autofattura al momento dell’estrazione contabile dei beni, costituisce a tutti gli effetti «assolvimento dell’imposta» che non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione.

- La violazione in tale caso, pur sussistente è da considerarsi di natura «formale» e qualificabile quale tardivo versamento dell’imposta sanzionabile nella misura del 30% ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97

- A tale fine il dies ad quem è quello in cui risulta annotata l’autofattura- E’ possibile il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs.

472/97)

Cassazione, Ordinanza 1/6/2018 n. 14043; Cassazione, Ordinanza 13/07/2018 n. 18654; Cassazione, Ordinanza 14/02/2019 n. 4397

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ROYALTIES

Sentenza della Corte di Cassazione n. 25646 del 25 Ottobre 2018 (idem Sentenza 8473 del 6 aprile2018 «PUMA Italia S.r.l.)Per appurare l’esistenza di un legame tra licenziante e fornitore utile a ritenere le Royalties quali valore dadichiarare in Dogana, devono rilevarsi forme sostanziali di ingerenza del titolare del marchio su tutta la filieraproduttiva e distributiva estera.

La sentenza citata affronta anche il tema dell’assolvimento dell’IVA in autofatturaconfermando i seguenti principi:

-l'Iva all'importazione non può essere assimilata al dazio, per la sua natura di tributo interno

-l'Iva all'importazione non colpisce esclusivamente il prodotto importato in quanto tale, ma s'inserisce nelsistema fiscale uniforme dell'iva, che colpisce sistematicamente e secondo criteri obiettivi sia le operazionidegli Stati membri, sia quelle all'importazione (Corte giust. 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland; 25febbraio 1988, causa C-299/86, Rainer Drexl, punto 9; 5 maggio 1982, causa C-15/81, Schul, punto 21)

-essa può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configuradi per sé un congegno elusivo o frodatorio, ma un utile modo di assolvimento dell'iva all'importazione (travarie, nella giurisprudenza interna, Cass. 28 settembre 2016, n. 19098)

-l'Iva all'importazione e l'Iva intracomunitaria sono la medesima imposta; soltanto, l'Iva intracomunitaria èsegnata da specificità procedimentali e sanzionatorie, correlate al meccanismo dell'importazione

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ROYALTIES

NOTA AGENZIA DELLE DOGANE PROT. 12243/RU DEL 6 MARZO 2019

L’Agenzia delle Dogane ha emanato apposita Nota in data 6/3/2019 facendo propri gliorientamenti espressi dalla recente giurisprudenza:

«…Pertanto, in applicazione dei princìpi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione ed inpresenza di fattispecie comparabili in fatto ed in diritto alla vicenda oggetto di dettapronuncia (dovendosene escludere un'applicazione generalizzata), si ritiene che possaessere considerato idoneo l'assolvimento da parte dell'importatore medianteautofatturazione (c.d. reverse charge o inversione contabile) dell'IVA relativaalla royalties sui beni importati, sempreché sia debitamente comprovatadall'importatore in punto di fatto e con richiamo alle specifiche dichiarazioni doganaliinteressate, la corrispondenza e la pertinenza dell'iva "autofatturata" alla maggiore impostadovuta all'importazione per effetto dell'inclusione delle royalties nel valore accertato dalladogana con gli atti oggetto di Contenzioso».