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Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping Dipartimento del farmaco Istituto Superiore di Sanità LA GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI aspetti regolatori Piergiorgio Zuccaro Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping Dipartimento del farmaco Istituto Superiore di Sanità Dalla relazione tenuta a Roma l’11 settembre 2009 dal Dott. Diego Petriccione Direttore Ufficio Centrale Stupefacenti MINISTERO DELLA SALUTE

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Page 1: Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping Dipartimento del farmaco Istituto Superiore di Sanità LA GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI aspetti regolatori

Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e DopingDipartimento del farmaco

Istituto Superiore di Sanità

LA GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI aspetti regolatori

Piergiorgio Zuccaro Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping

Dipartimento del farmacoIstituto Superiore di Sanità

Dalla relazione tenuta a Roma l’11 settembre 2009 dal Dott. Diego Petriccione Direttore Ufficio Centrale Stupefacenti

MINISTERO DELLA SALUTE

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Commissione di Shanghai del 1909 primi accordi a livello internazionale. Si concretizzano:

• Convenzione del 1961 (sostanze stupefacenti)

• Convenzione del 1971(sostanze psicotrope)

Le convenzioni sottoscritte da tutti i paesi del mondo sotto l’egida delle Nazioni Unite (ONU) che stila:

• Lista di sostanze stupefacenti (lista gialla)

• Lista di sostanze psicotrope (lista verde)

Produzione, cessione a qualsiasi titolo e detenzione di tali sostanze devono essere autorizzate dall’autorità nazionale competente

ACCORDI INTERNAZIONALI E MISURE DI CONTROLLO

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

DPR 9 ottobre 1990, n.309

(G.U. Serie Generale n. 62 del 15 marzo 2006)

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MODALITÀ DI CONTROLLO DEL MERCATO LECITO IN ITALIA

• Individuazione stupefacenti: tabelle

• Fabbricazione, impiego e commercio: autorizzazione preventiva

• Import/export: permessi internazionali e rendicontazione trimestrale all’INCB

• Movimentazione sul territorio: buoni acquisto

• Detenzione ed utilizzo medico, aziendale o scientifico: registri di entrata ed uscita

• Detenzione per consumo: prescrizione medica

• Distruzione: autorizzazione ed assistenza forze dell’ordine

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Il DPR 309/90 E LE TABELLE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI

Sostanze riportate in due tabelle

Tabella I• Sostanze con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope

Tabella II • Sostanze con attività farmacologica usate in terapia (farmaci) Sezione A, B, C, D, E

Allegato III bis• Elenco di farmaci analgesici oppiacei usati nella terapia del dolore, ricompresi nella tabella II sezione A

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Tabella I

• oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.) • cocaina • amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs) • allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico – LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina, ecc.) • tetraidrocannabinoli - THC • cannabis indica

Tabella II

• morfina ed oppiacei • barbiturici• cannabinoidi• benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam, ecc.) • amfetamine anoressizzanti (amfepramone, benzamfetamina)

IN SINTESI

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REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE UNITÀ OPERATIVE

D.M. 3 AGOSTO 2001

• Il registro è in dotazione alle unità operative degli ospedali, delle aziende ospedaliere, delle case di cura pubbliche e private, dei Ser.T

• Il responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope è il medico direttore dell’unità operativa

• Il responsabile dell’assistenza infermieristica è incaricato unicamente della buona conservazione del registro

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IMPORTAZIONE DI MEDICINALI STUPEFACENTI NON REGISTRATI IN ITALIA

• Importati secondo le previsioni del D.M. 11/02/1997 con permesso rilasciato dal Ministero della salute

Dispensati tramite:

• ASL• farmacie ospedaliere

Oppure:

• utilizzati all’interno della struttura sanitaria per le normali attività terapeutiche

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SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE

• La normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione per le giacenze di stupefacenti scadute o inutilizzabili

• Deve avvenire con l’assistenza delle forze di polizia e in apposite strutture che abbiano i requisiti di cui al D.M. Sanità 15/9/1998

• La normativa non prevede particolari modalità di raccolta e trasporto

• Le aziende che intendono distruggere stupefacenti devono farne espressa richiesta al Ministero della salute

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FARMACI RESIDUATI AL DOMICILIO

I cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di farmaci prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia:

• non possono essere assimilati ai soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 309/1990.

• possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti nelle farmacie senza obblighi di presa in carico o scarico da parte del farmacista.

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PRESCRIZIONE DEI FARMACI STUPEFACENTI

Medicinali di tabella II, sezione A: • Ricettario ministeriale in triplice copia a ricalco • Un solo medicinale sino a trenta giorni di terapia• Terapia del dolore: due medicinali o due dosaggi diversi sino a trenta giorni di terapia

Medicinali di tabella II, sezioni B, C e D:• Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Medicinali di tabella II, sezione E:• Ricetta medica

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IL PIANO TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO

• Attuato presso le strutture eroganti o, in alternativa, con l’assistenza del medico di fiducia (art. 122, comma 3 del DPR n. 309/1990)

• Redatto in duplice copia originale (per il paziente e per la struttura erogante) dal

servizio pubblico per le tossicodipendenze o dalle strutture private all’uopo autorizzate

• Annota il quantitativo prescritto e la data della prescrizione

• Ha validità di tre mesi

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MODALITÀ DI PRESCRIZIONE

La ricetta medica di metadone, come tutte le prescrizioni di stupefacenti, ha validità trenta giorni dalla data di emissione

In questo caso, però, non è tanto importante la durata quanto il rispetto del piano terapeutico

Il medico non può infatti prescrivere il medicinale per un periodo superiore a quello massimo previsto da dispensare volta per volta nel piano terapeutico, anche se inferiore ai trenta giorni

È necessario prestare attenzione alle date delle precedenti prescrizioni o dispensazioni al fine di evitare interruzioni o sovrapposizioni nella terapia

Il metadone può essere dispensato in affido

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TRASPORTO DEI MEDICINALI STUPEFACENTI

ALL’ESTERO PER PAZIENTI IN TRATTAMENTO

Per ottemperare• Accordi di Schengen• Linee guida delle Nazioni Unite

EmanatoD.M. 16 novembre 2007