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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELL’ASSISTENTE SOCIALE E DELL’ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA RELAZIONE INTRODUTTIVA PREMESSA Nel Marzo 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona ha adottato un programma di riforma allo scopo di rendere, nell’Unione Europea, l’economia delle conoscenze più dinamica e competitiva entro il 2010. La Comunicazione della Commissione “I Servizi Professionali – l’area per una riforma più profonda” del Settembre 2006 riconosce il contributo che le libere professioni danno all’economia in tutti gli Stati Membri e quindi all’economia dell’UE in generale. Uno dei maggiori fattori che identifica una professione è la volontà dei singoli professionisti di osservare gli standard etici e professionali che superano i requisiti minimi legali. La Direttiva 2005/36/EC del 7 Settembre 2005, afferma chiaramente che, laddove un servizio viene erogato oltre le frontiere, saranno applicate le norme dello Stato ospitante in merito ai titoli professionali, in particolare quelle relative alla tutela del consumatore e alla sicurezza. Questo riconosce la posizione attuale in cui i codici di condotta per una singola professione possono differire da uno Stato membro all’altro e che gli utenti di un servizio transfrontaliero pretendano che venga fornito secondo gli standard etici e pratici del paese in cui abitano. Le attività dei professionisti prevedono un impegno intellettuale, che per essere erogato correttamente richiede un alto livello di conoscenze legali, tecniche e

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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELL’ASSISTENTE SOCIALE E DELL’ASSISTENTE

SOCIALE SPECIALISTA

RELAZIONE INTRODUTTIVA PREMESSA Nel Marzo 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona ha adottato un programma di riforma allo scopo di rendere, nell’Unione Europea, l’economia delle conoscenze più dinamica e competitiva entro il 2010. La Comunicazione della Commissione “I Servizi Professionali – l’area per una riforma più profonda” del Settembre 2006 riconosce il contributo che le libere professioni danno all’economia in tutti gli Stati Membri e quindi all’economia dell’UE in generale. Uno dei maggiori fattori che identifica una professione è la volontà dei singoli professionisti di osservare gli standard etici e professionali che superano i requisiti minimi legali. La Direttiva 2005/36/EC del 7 Settembre 2005, afferma chiaramente che, laddove un servizio viene erogato oltre le frontiere, saranno applicate le norme dello Stato ospitante in merito ai titoli professionali, in particolare quelle relative alla tutela del consumatore e alla sicurezza. Questo riconosce la posizione attuale in cui i codici di condotta per una singola professione possono differire da uno Stato membro all’altro e che gli utenti di un servizio transfrontaliero pretendano che venga fornito secondo gli standard etici e pratici del paese in cui abitano. Le attività dei professionisti prevedono un impegno intellettuale, che per essere erogato correttamente richiede un alto livello di conoscenze legali, tecniche e

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scientifiche. Le conoscenze vengono acquisite mediante il completamento di studi che attribuiscono una laurea o un diploma di formazione superiore e/o l’attribuzione di un titolo professionale. In alcuni casi, possono essere necessari ulteriori requisiti, che consentono di iscriversi ad un ente professionale, prima di poter praticare la professione. In questi casi, il professionista deve rispettare un codice deontologico applicabile ad una data professione, elaborato dall’organismo professionale con una particolare focalizzazione sull’interesse degli utenti dei servizi offerti dai professionisti. Il professionista sa che, contravvenire ai provvedimenti del codice deontologico, può far scattare delle sanzioni disciplinari. Gli utenti devono essere certi che tali violazioni vengano affrontate seriamente dall’organismo professionale e punite secondo le leggi vigenti. In questa prospettiva, si ritiene che il Codice deontologico delle professioni a livello dell’UE debba contenere, tra i principi generali, la partecipazione alla formazione professionale continua - life - long learning. I Codici deontologici devono affermare chiaramente che i professionisti hanno la responsabilità inequivocabile del mantenimento della competenza professionale nel proprio ambito di pratica e, a tal fine, devono partecipare alla formazione continua per tutto l’arco della propria vita professionale. Gli utenti hanno il diritto di pretendere che gli esperti abbiano conoscenze aggiornate e al passo con gli sviluppi. Il regolamento, allegato alla presente, definisce gli obiettivi cui deve tendere l’attività di aggiornamento professionale dell’assistente sociale e dell’assistente sociale specialista ed è vincolante per tutti i

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professionisti che aspirano a mantenere, approfondire e aggiornare le proprie competenze, ampliando il proprio bagaglio professionale con esperienze formative e scientifiche. Il principio ispiratore è la coscienza che per poter mantenere uno standard qualitativo adeguato in termini di prestazione professionale è necessario curare l’apprendimento lungo l’intero arco di vita. Questo regolamento considera la richiamata Direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, pubblicata in GUCE il 30 settembre 2005, L. n.255/22 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che anticipa l’obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ciascuno degli stati membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i professionisti del proprio paese. Dal punto di vista teorico si fa riferimento agli studiosi di formazione e di management che incardinano la formazione permanente intorno ai concetti di: • LIFELONG LEARNING,1 ossia formazione costante a

intervalli regolari, in senso individuale, organizzativo e sociale lungo l’intero arco di vita.

• LIFEWIDE LEARNING, inteso come istruzione che

abbraccia tutti gli aspetti della vita, in cui tutto diventa occasione di apprendimento, che si distinguono nelle diverse modalità di:

a) apprendimento formale, che si svolge nel

sistema di formazione istituzionale che porta ai diplomi, lauree e titoli riconosciuti;

b) apprendimento non formale, che si svolge al di fuori delle principali strutture della formazione

1 Delors J. Nell’educazione un tesoro .Rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale sull’Educazione nel Ventunesimo secol ,Armando Editore, Roma, 1997

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e istruzione e che può attivarsi sul luogo di lavoro, presso organizzazioni e associazioni culturali;

c) apprendimento informale, tutto ciò che viene dalla vita quotidiana e che spesso non è riconosciuto come tale neppure dall’individuo interessato.

La competenza assume il significato, quindi, di un insieme di abilità nel senso stretto del termine, acquisita attraverso una formazione tecnica, scientifica e professionale, di comportamento sociale, di un’attitudine al lavoro di gruppo e d’iniziativa e di disponibilità ad affrontare rischi. Detta la premessa, il compito di recepire il regolamento è affidato all’Ordine nazionale. Gli Ordini regionali devono farsi promotori delle iniziative formative, in quanto portavoci delle reali necessità dei professionisti, in chiave di aggiornamento professionale e tecnico, e di quelle della committenza, in coerenza con le funzioni e i compiti attribuiti agli ordini regionali dal Decreto 615/94 e dal Codice deontologico. Fa parte integrante del presente documento il Piano di formazione permanente per assistenti sociali e assistenti sociali specialisti sottoscritto dal Consiglio nazionale con Associazioni professionali il 10 settembre 2002.

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PIANO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER ASSISTENTI

SOCIALI E ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI SOTTOSCRITTO DA CNOAS, ASSNAS, SUNAS, AIDOSS

I mutamenti in atto nel sistema dei servizi alla persona, sotto il profilo normativo, organizzativo e gestionale, la varietà e complessità dei problemi cui il sistema è chiamato a dare risposte efficaci, nel rispetto e tutela dei diritti delle persone, pongono in particolare rilievo la necessità di prefigurare azioni continuative tese ad alimentare conoscenze, competenze, abilità di tutti coloro che operano nel sistema dei servizi alla persona. La formazione continua (o permanente) rappresenta la modalità più congrua ed efficace per accrescere le conoscenze necessarie per far fronte alla complessità, sostenere e aumentare competenze tecnico professionali, contrastare modalità routinarie di intervento, promuovendo processi di riflessività critica sul proprio lavoro e di ricerca responsabile di nuove modalità operative. Queste considerazioni assumono una forte valenza operativa per gli assistenti sociali chiamati ad operare in situazioni di complessità e dinamicità, nei confronti e con persone in gravi difficoltà sociali, rispetto alle quali vi è un preciso obbligo deontologico a promuovere azioni professionali le più congrue ed efficaci. La formazione continua rappresenta, quindi, per questi professionisti, una necessità e insieme un obbligo/dovere etico, oltre che un diritto.

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Con riferimento alla “Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni”, emanata dal Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza il 13 dicembre 2001, le organizzazioni (Ordine nazionale Assistenti sociali, Sunas, Assnas, Aidoss) che hanno elaborato e sottoscritto il piano sulla formazione continua, hanno inteso offrire un loro contributo in ordine al fabbisogno di formazione permanente e di aggiornamento degli assistenti sociali, (variamente impiegati nelle organizzazioni pubbliche e private), agli obiettivi formativi perseguibili, alle coerenti possibili strategie formative. Fabbisogno di formazione permanente Nella direttiva sopra richiamata si sottolinea, opportunamente, come “una corretta analisi serve a definire gli obiettivi della formazione” e che tale analisi “deve essere condotta partendo dai fabbisogni individuali e dai ruoli e dai bisogni organizzativi, alla luce delle norme che attribuiscono nuovi compiti…” Le organizzazioni di cui sopra, per le loro funzioni di rappresentanza e tutela della professione, costituiscono un osservatorio privilegiato circa le caratteristiche, le funzioni, i compiti svolti dalla professione di assistente sociale nell’esercizio di ruoli consolidati e previsti dalle nuove normative. Da ciò l’interesse a indicare quali bisogni formativi esprime la professione, anche con il supporto di ricerche effettuate a livello nazionale e locale e di esperienze di formazione permanente ed aggiornamento realizzate in contesti operativi e territoriali diversi.

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Le indicazioni, di carattere generale, oggetto di questo documento, rinviano naturalmente alla necessità di puntuali e costanti analisi dei bisogni formativi degli assistenti sociali nelle specifiche realtà organizzative, quale compito e responsabilità delle singole amministrazioni, alfine di programmare, come indica la direttiva ministeriale citata, annualmente le iniziative conseguenti. Per maggiore chiarezza espositiva, si sintetizza, per aree, il fabbisogno formativo degli assistenti sociali. 1 - Area giuridico – amministrativa • L’approvazione, negli ultimi anni, di leggi generali e

di settore che innovano profondamente il sistema dei servizi sotto il profilo culturale, del riconoscimento di nuovi diritti per i cittadini, dell’attribuzione di diverse competenze istituzionali a soggetti pubblici e privati (il ruolo dell’ente locale, il principio di sussidiarietà, la possibile esternalizzazione dei servizi, etc.) e che postulano una diversa organizzazione dei servizi e modalità di lavoro coerenti con gli assunti di principio presenti nelle leggi, richiedono un costante aggiornamento circa le novità introdotte, i vincoli, di varia natura, che rendono difficili talune realizzazioni, le competenze professionali richieste.

• In particolare, oggi è indispensabile per la

professione la valorizzazione e l’accrescimento di abilità e conoscenze nell’uso di strumenti giuridico-amministrativi innovativi, per la programmazione e gestione integrata delle prestazioni e servizi quali: piani di zona, accordi di

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programma, protocolli di intesa, conferenze di servizio, sistemi di accreditamento. Gli assistenti sociali, in via generale, presentano una buona preparazione giuridico-amministrativa, operano, con funzioni di responsabilità e supporto amministrativo in molti servizi. Per questo la formazione permanente, per questa specifica area, deve poter rispondere ad esigenze formative evolute sul piano teorico, alfine di favorire l’acquisizione di più ampie competenze professionali, particolarmente utili in questa fase di transizione e innovazione.

2 - Area del Management • Le leggi cui ci si riferisce rinviano, sul piano

dell’organizzazione dei servizi, a funzioni innovative di direzione, coordinamento, gestione dei servizi; privilegiano modalità di azione incentrate sulla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi e degli interventi. Gli assistenti sociali, anche in virtù dei cambiamenti in atto nel sistema della formazione (laurea in scienze del servizio sociale, lauree sperimentali in servizio sociale, lauree specialistiche) sono, a pieno titolo, legittimati ad assumere o consolidare tali funzioni.

• A completamento delle conoscenze teoriche di

base, vi è l’esigenza di acquisire/affinare abilità tecnico-professionali in ordine all’esercizio di funzioni di direzione, di coordinamento di servizi e di strutture semplici e complesse, di gestione di risorse finanziarie ed umane. Operare secondo la logica della programmazione (nella costruzione dei piani di zona, dei piani per l’infanzia e l’adolescenza, la definizione di accordi di programma, le convenzioni) la progettazione

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individuale e collettiva, introdotta come modalità corrente e innovativa in molte leggi, la valutazione degli interventi e dei servizi, rinviano alla necessità di momenti formativi specifici su questi temi, nell’interesse delle organizzazioni e dei cittadini utenti.

• La complessità dei problemi, la limitatezza delle

risorse, richiedono azioni professionali convergenti, l’utilizzo mirato di risorse istituzionali, di privato sociale, del volontariato, in una tensione continua all’integrazione tra servizi e tra professionisti. Ora, l’obiettivo dell’integrazione, presuppone, da parte di tutti, l’acquisire/affinare capacità di relazione, capacità negoziali, abilità nella conduzione e/o presenza attiva nei gruppi di compito, etc.

3 - Area metodologico - professionale di servizio sociale • L’assistente sociale è chiamata ad operare, con

funzioni di aiuto, di sostegno, di promozione e recupero di potenzialità residue, di inserimento sociale, per problemi complessi, talvolta esiti di processi di cronicizzazione, riguardanti cittadini di diversa età, condizione sociale, etnia. Il più delle volte le problematiche cui deve dare risposta presentano una forte carica emozionale, sia per la fragilità dei soggetti coinvolti (minori, anziani), sia per la natura stessa dei problemi (famiglie multiproblematiche fortemente carenti sul piano educativo, maltrattamento e abuso di minori, fenomeni di dipendenza, gravi patologie psichiatriche, emarginazione sociale grave, etc.). Ma la professione è chiamata a dare risposte professionali a “cittadini” che, per eventi imprevedibili (la perdita del lavoro, l’insorgere di

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gravi malattie, la presenza di minori o anziani bisognosi di assistenze continuative, etc.), ricorrono ai servizi per avere informazioni, tutele, aiuto nella fruizione di servizi di diversa natura, in un possibile percorso rapido di uscita dal problema, di ri-appropriazione della propria autonomia. Questa molteplicità e complessità di funzioni richieste agli assistenti sociali rende evidente la necessità e l’obbligo etico della formazione permanente, come si diceva in premessa, anche per contrastare il fenomeno del burn-out che, spesso, incombe sulle professioni di aiuto se poco sostenute da una organizzazione del lavoro non flessibile, poco attenta alle dimensioni soggettive, priva di supporti formativi.

• Le esigenze formative che gli assistenti sociali

evidenziano in questo ambito, attengono: alla necessità di continuare a dotarsi di strumenti metodologici rigorosi in ordine alla conoscenza dei problemi delle persone, alla individuazione e lavoro con le risorse della persona, della famiglia, del sistema dei servizi, alla costruzione ed attuazione di progetti individualizzati di intervento, al raccordo, lavoro con le reti familiari e sociali. Il territorio, nella sua duplice valenza, di possibile fattore di disagio ma anche di opportunità, potenzialità di risposta, rappresenta una prospettiva di lavoro professionale da potenziare sulla base delle nuove prospettive scientifiche. Affinare capacità di relazione con le persone, diverse per appartenenza sociale e culturale (il lavoro con gli immigrati, di diversa cultura, motivazioni, attese, ne è esempio emblematico), approfondire l’uso di tecniche e strumenti professionali (il colloquio, la documentazione per rendere possibili analisi anche

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quantitative dei fenomeni con l’uso di adeguati strumenti informatici, etc.), costituiscono, in taluni contesti lavorativi, ulteriori esigenze formative. Per tutti vi è l’esigenza di interrogarsi e darsi risposte coerenti in ordine alla dimensione etica del proprio lavoro, al segreto professionale, al rispetto dell’autonomia e dell’autodeterminazione del cittadino/utente, alla propria autonomia professionale.

4 - Aree specifiche di intervento • Gli assistenti sociali operano in organizzazioni,

servizi, strutture, che spesso hanno come riferimento specifiche problematiche (la tossicodipendenza, l’abuso, la malattia mentale, etc.), o modalità di risposta (l’adozione, l’affido familiare, ecc.) per le quali necessitano di informazioni teoriche aggiornate, della conoscenza di nuove modalità operative, di confronto tra esperienze diverse. Si tratta di esigenze formative che possono essere comuni a tutti gli operatori del settore e, iniziative di formazione permanente comune, potrebbero perseguire il duplice obiettivo dell’approfondimento e del confronto tra professionisti.

Obiettivi formativi Se queste sono le esigenze formative generali espresse dalla professione, gli obiettivi formativi perseguibili, si possono individuare in: - acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai

mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali, sotto il profilo giuridico, istituzionale,

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amministrativo, evidenziando le connessioni critiche tra i diversi sistemi;

- promuovere conoscenze multidisciplinari, in ordine

ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività;

- rafforzare abilità tecnico professionale, in ordine al

lavoro con le persone, i gruppi, la comunità; - favorire l’acquisizione di abilità tecnico–

professionali, in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione e all’esercizio di compiti di programmazione, progettazione, valutazione;

- favorire processi di integrazione tra istituzioni,

servizi e professionisti, con altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;

- rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione

della qualità degli interventi e dei servizi e di promozione dell’eccellenza;

- favorire processi di ricerca su modelli innovativi di

intervento; - acquisire conoscenze e abilità di monitoraggio delle

tendenze evolutive dei bisogni e della domanda sociale, finalizzate a supportare le scelte strategiche.

Modalità didattico formative

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• Perseguire i suddetti obiettivi di carattere generale, rispetto ai quali assume particolare rilievo l’individuazione dei bisogni formativi afferenti alle specifiche realtà operative, con il coinvolgimento attivo dei fruitori dei progetti di formazione permanente (gli assistenti sociali), richiede l’individuazione di modalità didattico formative diversificate, capaci di mobilitare interessi, favorire processi di analisi e riflessività sul proprio lavoro, promuovere il confronto, valorizzare le esperienze, incentivare la sperimentazione di nuove modalità operative.

• Oltre alle tradizionali forme didattiche, sono quindi

da privilegiare tutte quelle modalità formative che, partendo e valorizzando le competenze professionali degli operatori, favoriscano (attraverso il lavoro di gruppo, analisi sistematica dei contesti organizzativi e professionali, studio di casi, etc.), l’attivazione di processi personalizzati di conoscenza e di acquisizione di abilità professionali.

ACCREDITAMENTO DELLE SEDI FORMATIVE Il piano di formazione continua proposto, non può prescindere dal prevedere una rete di agenzie formative sufficientemente capillare, per consentire un’agevole fruizione dei servizi offerti, ma, nel contempo, caratterizzate da un livello di affidabilità atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano stesso. L’istituto dell’accreditamento, al contrario dell’autorizzazione che garantisce solo la fase di avvio, sembra costituire, al momento, la soluzione idonea alla validazione delle agenzie, che si propongono nel

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mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti assistenti sociali, operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia pubbliche che private. Ci si riferisce, pertanto, all’accreditamento normativo a standard minimi, modello che consente di stabilire, fin da subito, una serie di requisiti a prescindere dai quali il riconoscimento dell’agenzia formativa non viene accordato. Ha inoltre il compito di garantire nel tempo la qualità delle prestazioni, sia effettuando periodicamente le verifiche, sia elevando gli standard o modificando e aggiungendo nuovi criteri. Il possesso di requisiti indispensabili ha lo scopo di garantire un livello qualitativo idoneo a consentire il riconoscimento di: titoli, crediti e attestati universalmente valutabili e ponderabili nei curriculum dei singoli professionisti. Possono costituire agenzie di formazione continua enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private che prevedano, nelle finalità costitutive e/o statutarie, almeno una tra le funzioni di ricerca, approfondimento, progettualità o erogazione di prestazioni nel campo socio-assistenziale. Devono inoltre essere in possesso di alcuni requisiti di qualità di cui tener conto nella valutazione generale dell’agenzia di formazione. Tali requisiti possono essere suddivisi in: Strutturali e tecnologici: sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e presidi per agevolare l’esposizione e l’apprendimento (lavagne luminose, proiezioni, sito web, forum per quesiti e approfondimenti), strumenti per la riproduzione di materiale (fotocopiatrice, PC e stampanti, masterizzatore), biblioteca;

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Organizzativi: organizzazione su base nazionale, servizi di segreteria e tutoraggio, organo di stampa, sistema di comunicazione telematico con personale addetto; Scientifici: pregresse attività formative, docenti di discipline affini con specifica preparazione ed esperienza di formazione nelle discipline affidate e con curriculum documentato; docenti di discipline di servizio sociale, costituito da assistenti sociali di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione specifica, con curriculum documentato; bibliografia di supporto, materiale didattico; staff di consulenza, costituito da professionisti assistenti sociali e non, in possesso di comprovata esperienza in campi specifici. Metodologici: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione residenziale o a distanza; Valutativi: questionario sulle aspettative (inizio corso), questionario sul gradiente (fine corso), questionario sull’impatto (a tempo), elaborazione periodica dei dati sui questionari. Se il bisogno formativo e i criteri per l’accreditamento sono rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi, altrettanta importanza va attribuita al soggetto accreditante. D’intesa con il Governo, l’Ordine Nazionale, per le prerogative istituzionali che lo caratterizzano, ritiene di poter svolgere un ruolo primario in tale ambito. Va in ogni caso precisato che l’ente accreditante è tenuto a:

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• effettuare il controllo dell’osservanza dei criteri stabiliti per l’accreditamento e il possesso dei requisiti ogni 2 anni;

• aggiornare periodicamente (almeno ogni 3 anni) i

criteri e i requisiti di accreditamento, per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale degli assistenti sociali;

• mantenere un costante rapporto con la comunità

professionale, per recepire le esigenze formative e di aggiornamento e condividere principi e metodologie del servizio sociale nella sua continua evoluzione;

• favorire l’apprendimento e l’adozione di linee guida

operative di cui sia stata sperimentata la validità di risultato;

• monitorare il livello qualitativo della formazione

erogata dalle agenzie; • promuovere il miglioramento qualitativo anche

attraverso forme incentivanti; • favorire la circolazione delle informazioni sulle

opportunità formative e di aggiornamento qualitativamente riconosciuto attraverso un elenco delle agenzie accreditate.

Per svolgere queste complesse e delicate funzioni l’ente accreditante potrebbe avvalersi di un organismo nazionale di consultazione in cui le diverse componenti interessate (ministeriali, rappresentanze professionali, scientifiche e sociali) possano concertare criteri e requisiti, valori di riferimento, adeguamento della

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professione all’evoluzione sociale, valutazione dei livelli qualitativi, sistema di conferimento dei crediti formativi. L’adozione di un piano di formazione continua per gli assistenti sociali e gli assistenti sociali specialisti e dell’accreditamento delle agenzie formative specifiche, consente l’introduzione di un sistema di attribuzione di crediti ai singoli professionisti, rendendone obbligatoria l’acquisizione, promuovendo inoltre, anche in via sperimentale, forme di accreditamento dei singoli professionisti che operano, sia in regime di lavoro dipendente, che libero professionale. E’ solo il caso di evidenziare che la presente proposta va nell’ordine della tutela del fruitore delle prestazioni, garantendo in primis i presupposti per un’erogazione caratterizzata da competenze e conoscenze acquisite.

Il comma 3 del presente articolo si applica a partire FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E

DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.O.A.S. nella seduta consiliare del 24 ottobre 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI

ASSISTENTI SOCIALI Considerato

che all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività

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che, in particolare, al Consiglio nazionale dell’Ordine gli Assistenti sociali (di seguito denominato CNOAS) è attribuita dalla legge la determinazione dei principi e delle norme della deontologia professionale che i mutamenti in atto nel sistema dei servizi alla persona -sotto il profilo normativo, organizzativo e gestionale -, e la varietà e complessità dei problemi cui il sistema è chiamato nel rispetto e tutela dei diritti delle persone pongono in particolare rilievo la necessità di prefigurare azioni continuative tese ad alimentare conoscenze, competenze, abilità dei professionisti chiamati ad intervenire sul disagio, che operano nel sistema stesso che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione permanente che la normativa comunitaria richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente che l’intensità e la qualità specifica della formazione e dell’aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell’attività professionale, al livello di complessità degli interventi, ai due profili di assistente sociale e assistente sociale specialista

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONTINUA

Art.1 Obiettivi

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Gli obiettivi formativi sono: • rafforzare abilità tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la comunità; allo studio, alla lettura del disagio sociale e delle metodologie di intervento di servizio sociale • favorire l’acquisizione di abilità tecnico–professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione e all’esercizio di compiti di programmazione, progettazione, valutazione • acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo • promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività • favorire processi di integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci • rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione della qualità degli interventi e dei servizi e di promozione dell’eccellenza • favorire processi di studio e di ricerca su modelli innovativi di intervento.

Articolo 2 Formazione professionale continua 1. Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

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2. L’assistente sociale e l’assistente sociale specialista (di seguito indicati assistenti sociali) iscritti all’Albo hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. 3. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate. 4. L’adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell’attività professionale dell’iscritto all’Albo.

Articolo 3 Modalità 1. L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo, con facoltà per l’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con quello solare. 2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non meno di 15 crediti all’anno. 4. Un credito corrisponde a 5 ore di attività formativa. 5. Gli eventi e le attività formative in relazione ai settori di attività professionale esercitata sono scelti liberamene dagli iscritti con il vincolo di almeno n. 5 crediti formativi

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nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia.

Art.4 Abilitazione all’attività formativa continua 1. Il CNOAS è preposto alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti assistenti sociali operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia pubbliche che private. 2. E’ istituito presso il CNOAS il registro delle agenzie e il registro dei professionisti abilitati allo svolgimento delle attività formative. 3. Il riconoscimento dell’agenzia formativa/professionista avviene sulla base di requisiti individuati dal CNOAS prescindendo dai quali il riconoscimento non viene accordato, nonché della garanzia nel tempo della qualità delle prestazioni, soggetta a verifica periodica degli accreditati, degli standard e della qualità delle prestazioni. 4. Sono iscritti al registro delle agenzie di formazione continua enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private che prevedano: • nelle finalità costitutive e/o statutarie, anche una tra le funzioni di ricerca, formazione, approfondimento, progettualità o erogazione di prestazioni nell’area sociale campo socio-assistenziale • dispongano o si avvalgono di strutture accreditate sotto il profilo strutturale • siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità: Requisiti: Strutturali e tecnologici: sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo),

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strumenti e presidi per agevolare l’esposizione e l’apprendimento (lavagne luminose, proiezioni, sito web, forum per quesiti e approfondimenti), strumenti per la riproduzione di materiale (fotocopiatrice, PC e stampanti, masterizzatore), biblioteca. Organizzativi: organizzazione su base nazionale, servizi di segreteria e tutoraggio, organo di stampa, sistema di comunicazione telematico con personale addetto. Scientifici: pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum documentato; docenti di discipline di servizio sociale, assistenti sociali di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione specifica con curriculum documentato; bibliografia di supporto, materiale didattico; staff di consulenza costituito da professionisti assistenti sociali e non, in possesso di comprovata esperienza in campi specifici. Metodologici: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione residenziale o a distanza. Valutativi: questionario sulle aspettative (inizio corso), questionario sul gradimento (fine corso) e sull’apprendimento, questionario sull’impatto (a tempo), elaborazione periodica dei dati sui questionari. 5. Sono iscritti al registro dei formatori di servizio sociale professionisti che rispondano ai seguenti requisiti:

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• assistenti sociali iscritti all’Albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della formazione • i docenti universitari iscritti all’Ordine degli Assistenti sociali • formatori e docenti universitari nei settori delle politiche sociali, nell’organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari • professionisti esterni alla professione, con comprovata e documentata esperienza di attività rivolte ad assistenti sociali. 6. Il CNOAS è tenuto a: • effettuare il controllo dell’osservanza dei criteri stabiliti per l’accreditamento e il possesso dei requisiti ogni 2 anni • aggiornare periodicamente (almeno ogni 3 anni) i criteri e i requisiti di accreditamento per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale degli assistenti sociali • mantenere un costante rapporto con la comunità professionale per recepire le esigenze formative e di aggiornamento e condividere principi e metodologie del servizio sociale nella sua continua evoluzione • favorire l’apprendimento e l’adozione di linee guida operative di cui sia stata sperimentata la validità di risultato • monitorare il livello qualitativo della formazione erogata dalle agenzie • favorire la circolazione delle informazioni sulle opportunità formative e di aggiornamento

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qualitativamente riconosciuto attraverso un elenco delle agenzie accreditate. 7. Accreditamento degli eventi e delle attività formative 7.a Appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero che siano organizzati da organismi stranieri ovvero – a richiesta dei soggetti organizzatori -quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi a livello nazionale o in più circondari Appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell’Ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro evento in ragione del suo luogo di svolgimento. 7.b L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine, i professionisti, gli enti ed associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine regionale, ovvero al Consiglio Nazionale, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell’Ordine regionale o il Consiglio Nazionale richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 45 giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione integrative richieste.

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In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data della domanda l’accreditamento si intende concesso. Il Consiglio dell’Ordine regionale competente o il Consiglio Nazionale potranno accreditare anche eventi non programmati su richiesta dell’interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà concesso. Il Consiglio Nazionale può stipulare con professionisti e con Associazioni di assistenti sociali riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati. 7.c Ciascun Consiglio dell’Ordine regionale dà immediata notizia al Consiglio Nazionale di tutti gli eventi formativi da esso organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio Nazionale ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in Albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 5 Eventi e attività formative integrative Eventi 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se

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eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine d) iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente. 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n.1 credito formativo per ogni 5 ore di partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo come meglio specificato nella tabella. 3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli regionali dell’Ordine o, se organizzati da associazioni, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, a condizione che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza come indicata al punto 7.a dell’art. 4. Attività 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

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a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, Eventi , ovvero nei corsi di specializzazione b) pubblicazioni in materia tecnico-professionale su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti di servizio sociale c) contratti di insegnamento nelle discipline di servizio sociale con istituti universitari ed enti equiparati d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di assistente sociale e di assistente sociale specialista e) attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali dell’Ordine competenti territorialmente f. svolgimento della supervisione professionale e di supervisione dei tirocini g. attività di consigliere regionale e nazionale dell’Ordine h. incarichi istituzionali ricoperti in qualità di consigliere su esplicito mandato dell’Ordine e partecipazione ai gruppi di lavoro i. partecipazione ad attività di studio, ricerca, documentazione e coordinamento svolta su specifico mandato per realizzare progetti innovativi in servizi e

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ambiti non rientranti nella normale attività professionale. Sistema di attribuzione dei crediti Il Consiglio attribuisce i crediti formativi per le attività e gli eventi sopra elencati nelle seguenti modalità: Attività di formazione continua

Crediti attribuiti

� Partecipazione a corsi di formazione -aggiornamento attinenti al servizio sociale, alle scienze sociali e al lavoro sociale. � Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnicoscientifico, giuridico-amministrativo e comunque pertinenti al miglioramento dell’azione professionale, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti da enti pubblici e/o privati. Partecipazione ai piani di formazione aziendale obbligatoria.

� 1 credito per ogni 5 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti. � Fino a 50 ore: 5crediti per ogni partecipazione con attestazione finale . � Fino a 100 ore: 10 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale . � Oltre 100 ore: 15 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale. � 1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo di 20 crediti.

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� Docenza a corsi di formazione. � Direzione/o coordinamento di corsi, seminari, direzione scientifica di convegni, eventi � Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate anche in via informatica e telematica. � Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute. � Master universitari di I o II livello. � Dottorati di ricerca in servizio sociale o dell’area delle scienze sociali. � Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza

� 5 crediti ad evento. � Fino a 5 crediti per pubblicazione articoli. Fino a 20 crediti per ciascun libro. � 10 crediti per anno di frequenza. � 20 crediti per la frequenza ed il conseguimento del titolo. � 10 crediti per ogni anno di frequenza e 30 per il conseguimento del titolo. � 1 credito per ogni evento di durata non inferiore alle 5 ore. � 5 crediti per ogni professionista e/o tirocinante universitario seguito nel servizio o nello studio del professionista

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professionale. Incarichi istituzionali in rappresentanza dell’ordine professionale. � Formazione svolta a favore di professionisti in tirocinio di adattamento e /o di tirocinanti universitari nell’ambito della propria attività professionale. � Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di assistente sociale per tutta la durata dell’esame. � Corsi e-learning. Per corso elearning si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, quali multimedialità, interattività e ipertestualità al fine di ottimizzare i processi di trasmissione

per un periodo non inferio re a 3 mesi. � 5 crediti. � Fino a 10 crediti in considerazione della struttura modulare della durata minima di almeno 5 giorni. E’, altresì, richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a risposta multipla o aperta, al cui superamento è subordinata l’acquisizione dei crediti. � 1 credito per ogni 5 ore, con un limite di 5 crediti complessivi. � 3 crediti per ciascuna

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della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento. � a) seminari, b) convegni, c) conferenze, d) workshop anche in connessione audio/video a distanza, organizzati sia in Italia sia all’estero. Tali sono gli incontri di studio articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema trattato. � Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, di cui alle precedenti lettere a), b) c) e) d), (anche se rivolti ad assistenti sociali tirocinanti), (riconosciute) accreditate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. � Partecipazione ai Congressi nazionali ed internazionali sul servizio sociale e tematiche professionali.

relazione con un limite massimo annuale di 30 crediti. � 2 crediti sino ad un massimo di 10 crediti. � 10 crediti per anno.

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� Attività di consigliere nazionale e regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali.

Articolo 6 Esoneri 1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, i ricercatori e i docenti a contratto. 2. Il Consiglio dell’Ordine competente, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di: • gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori • grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero. 3. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.

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4. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. 5. Il Consiglio dell’Ordine competente può altresì, con decisione motivata, dispensare dall’obbligo formativo in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia 35 anni di attività professionale, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. Articolo 7 Adempimenti degli iscritti e inosservanza

dell’obbligo formativo 1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza entro il mese di gennaio di ogni anno una sintetica relazione che certifichi il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. 2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 3. La mancata partecipazione alle iniziative formative annuali promosse dall’Ordine regionale o dal Consiglio Nazionale comporta la penalizzazione fino a 5 crediti computabili nell’arco di un triennio. 4. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Articolo 8 Attività del Consiglio regionale dell’Ordine

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1. Ciascun Consiglio regionale dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, i Consigli regionali dell’Ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso dell’anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento professionale. 3. I Consigli regionali dell’Ordine realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni professionali, o di altri enti abilitati. Essi favoriscono la formazione gratuita in modo da consentire a ciascun iscritto l’adempimento Ordine degli Assistenti Sociali -Consiglio Nazionale dell’obbligo formativo, con eventuale recupero delle spese sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. 4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli regionali dell’Ordine sono tenuti ad inviare al Consiglio Nazionale una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella

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predisposizione del programma stesso. Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli regionali, essi potranno inviare un'unica relazione. 5. I Consigli regionali dell’Ordine, anche in collaborazione con altri Ordini, con associazioni, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 5 e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale.

Articolo 9 Controlli del Consiglio regionale dell’Ordine

1. Il Consiglio regionale dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati all’art. 5. 2. Ai fini della verifica, il Consiglio regionale dell’Ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. 3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. 4. Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio regionale dell’Ordine si avvale di apposita Commissione di valutazione. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

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Articolo 10 Attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale: a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone il fabbisogno formativo in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine b) garantisce l’uniformità dell’offerta formativa e l’esigibilità del diritto-dovere alla formazione continua c) elabora il Piano Formativo Nazionale Annuale sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli regionali dell’Ordine a norma del precedente art. 8, anche costituendo apposita Commissione aperta alla partecipazione di soggetti esperti esterni d) verifica l’offerta formativa proposta dagli enti abilitati a livello nazionale e) esprime parere sull’adeguatezza dei piani dell’offerta formativa organizzati dai Consigli regionali dell’Ordine, eventualmente indicandone le modifiche, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio regionale dell’Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere negativo, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale. 2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:

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a) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione anche con altri soggetti istituzionali b) assiste i Consigli regionali dell’Ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate. In sede di prima attuazione il Consiglio nazionale, di concerto con i Consigli regionali, provvede ad informare gli iscritti dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11 Norme di attuazione 1. Il Consiglio Nazionale si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento. Articolo 12 Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010. 2. Per l’anno 2009 il Consiglio Nazionale di concerto con i Consigli regionali dell’Ordine, promuove una ricognizione del fabbisogno formativo e delle esperienze in atto e organizza attività formative a carattere sovra regionale. 3. Nel primo triennio di valutazione, a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia, entro il 1° gennaio 2009 o abbia a compiere entro il 1° gennaio 2010, i 35 anni di attività professionale e a 50 per ogni altro iscritto, col minimo

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di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 crediti nel triennio formativo in materia di ordinamento professionale e deontologia. 4.dal 1° gennaio 2010.

Milano, 25 gennaio 2010 Prot. 76 Trasmissione email Al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali Ai Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali LORO SEDI

Oggetto: osservazioni sul documento “Linee-guida operative per la formazione continua degli assistenti sociali” collegato al Regolamento per la formazione continua approvato il 24 ottobre 2009 dal CNOAS.

In riferimento agli accordi intercorsi nella riunione tra il Consiglio Nazionale ed i Presidenti dei Consigli Regionali (Roma 28/11/2009) e avendo visionata la

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bozza delle “Linee-guida operative della formazione continua degli assistenti sociali”,

il CROAS della Lombardia chiede

che le linee guida consentano il superamento effettivo delle criticità evidenziate dal “Regolamento per la Formazione continua degli assistenti sociali” approvato dal CNOAS il 24 ottobre 2009, come ha già avuto modo di esporre nella seduta consiliare del 18 dicembre 2009 alla presenza di due consiglieri nazionali, la vicepresidente Gloria Pieroni e la consigliera Silvana Giraldo Tonon. Condividiamo che la sperimentazione vada affrontata nel corso di un triennio, in modo da rendere possibile la gestione di una fase propedeutica significativa per l’assunzione di linee metodologiche da validare alla conclusione della sperimentazione triennale per la realizzazione di un sistema della formazione continua sostenibile ed efficace. In tal senso il documento “Linee-guida operative per la formazione permanente degli assistenti Sociali” deve intendersi come “Linee-guida operative per la sperimentazione del sistema della formazione permanente degli assistenti sociali”. La sperimentazione triennale va affrontata definendo obiettivi e scadenze delle fasi individuate, con modalità che tengano presente la complessità degli elementi da porre in campo, in un rapporto di stretta collaborazione tra Ordini Regionali e Ordine Nazionale, e con tempi di attuazione compatibili con gli impegni e le risorse di ciascun livello della professione (collettivo e soggettivo).

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A questo fine, pensiamo utile indicare e condividere alcune azioni sperimentali di applicazione del Regolamento e delle Linee-guida, che i Consigli Regionali ed il Consiglio Nazionale dovranno programmare nei seguenti ambiti di intervento:

1. rapporto con i professionisti iscritti – ambito a principale rilievo regionale

2. rapporto con le agenzie formative e con i formatori di servizio sociale – ambito di rilievo nazionale e regionale

3. rapporto con altri soggetti istituzionali, ambito di rilievo nazionale e regionale.

Si premette che è assolutamente opportuno cadenzare gli obiettivi sull’intero 1° anno (anziché nel primo trimestre del 2010) per la complessità e onerosità delle azioni da avviare; la programmazione dei due anni successivi deve essere basata sulla valutazione dei risultati raggiunti. 1. RAPPORTO CON I PROFESSIONISTI Per garantire l’approccio “morbido” verso l’obbligatorietà della formazione continua, indicato dalla presidente Franca Dente nella comunicazione inviata il 3/12/2009 a tutti i Presidenti dei CROAS, si ritiene importante lavorare per tutto il primo anno di sperimentazione alla costruzione di un “patto” tra Ordine Regionale e propri iscritti per la ideazione e condivisione di obiettivi formativi. Modalità di applicazione del sistema di crediti formativi Nel corso del triennio sperimentale si ritiene di proporre un parametro indicativo di 36 ore/anno di formazione come obiettivo da validare per ciascun professionista, “congelando” in questa fase il

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riferimento al sistema tabellare di crediti proposto nel regolamento. Fermo restando la libera scelta degli eventi formativi, ogni CR si impegnerà a garantire il 50% delle ore con iniziative attuate direttamente anche in concerto con altri CROAS e il CNOAS. Azioni da sperimentare e avviare durante il primo anno:

rilevazione del fabbisogno formativo della professione all’interno del territorio regionale, proponendo modalità interattive che coinvolgano gli iscritti nella creazione di un sistema partecipato e condiviso. A titolo esemplificativo si declinano alcune possibili attività di promozione della partecipazione:

- conferenze d’area territoriale

(preferibilmente coincidenti coi territori provinciali che in Lombardia sono 12), intesi come momenti di consultazione e condivisione con gli iscritti, organizzati a livello locale decentrato;

- confronto con gruppi di assistenti sociali che rappresentano realtà professionali specifiche (coordinamento dell’area provinciale di Bergamo; gruppi di professionisti operanti in organizzazioni specifiche; gruppo “rete dei servizi sociali ospedalieri RESSPO”; gruppo “area consultoriale”);

- individuazione di esperienze di “buone prassi” già sperimentate positivamente da colleghi in ambiti organizzativi/operativi per valorizzazione, generalizzazione e validazione;

- promozione di gruppi di lavoro/studio su domanda/proposta formativa aperti a

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colleghi interessati all’approfondimento di tematiche specifiche ed al confronto fra pari;

La partecipazione e frequenza alle iniziative sopracitate potrà essere riconosciuta come attività di formazione permanente “sul campo”.

applicazione, preferibilmente a campione,

dell’ art. 3 del Regolamento/linee guida: “Riconoscimento ed attribuzione di crediti formativi maturati dagli Assistenti Sociali nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo” secondo criteri/indicatori/parametri concordati con il Consiglio Nazionale.

Quest’attività costituisce un’importante occasione di “ricerca-intervento” sui percorsi formativi della professione, che potrà mettere a fuoco le tipologie di eventi formativi della formazione pregressa attraverso la predisposizione preliminare di una scheda di rilevazione informatizzata, da condividere su scala nazionale, per rilevare:

• aree tematiche affrontate • agenzie formative che hanno proposto gli

eventi • supervisione a tirocini • modelli didattici • formazione attivata/promossa dall’Ente

di appartenenza o ricercata dal singolo professionista

• tempo dedicato e riconosciuto, annualmente, alla formazione continua

Tale sperimentazione, da estendersi nei successivi due anni a tutti gli iscritti, vedrà

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l’invio ai Consigli Regionali, da parte dei colleghi, degli eventi formativi ai quali hanno partecipato e dei quali richiedono il riconoscimento e l’attribuzione dei crediti (variazione rispetto alle Linee-Guida che prevedono che sia il singolo A.S. a calcolare i crediti della propria formazione passata);.

inserimento, tra gli “eventi formativi”, (punto C – art. 5 del Regolamento) dei gruppi di lavoro organizzati dall’Ordine ed aperti agli iscritti, chiedendo ai datori di lavoro il riconoscimento come formazione (negli anni precedenti alcuni enti avevano riconosciuto la frequenza in orario di servizio);

rilevazione dei supervisori di tirocinio e

promozione dell’attività di supervisione presso gli enti in collaborazione con le università;

durante i primi 3 anni di sperimentazione, i

CROAS organizzeranno attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia, in modo da garantire opportunità a tutti gli iscritti sul triennio.

Il tema della gratuità va approfondito in sede di valutazione delle risorse da allocare per gli eventi formativi, ipotizzando sinergie con il CNOAS e gli altri CROAS; in tal senso per i giovani professionisti che si trovano nella fase di ingresso nel mondo del lavoro va ipotizzata un’attenzione particolare. Tutto il percorso di costruzione del sistema della formazione permanente dovrà essere supportato da un adeguato livello di informatizzazione per la garantire e

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migliorare la partecipazione e comunicazione con gli iscritti.

2. RAPPORTO CON LE AGENZIE FORMATIVE E CON I FORMATORI Rilevato che esistono competenze diverse tra il CNOAS e i CROAS, riteniamo che

durante il primo anno di sperimentazione, i CROAS lavoreranno alla costruzione di una mappa regionale delle agenzie formative e dei formatori di servizio sociale con specifica esperienza/competenza di formazione/supervisione rivolta alla professione (ad esempio, la prima ricognizione fatta in Lombardia costituisce sicuramente un primo parziale avvio) per poter predisporre le modalità più adeguate di iscrizione;

contemporaneamente, verranno avviati tavoli di confronto locale con le agenzie e con i formatori di servizio sociale per quanto riguarda le aree di competenza regionale. Si ritiene che, per tutta la durata triennale della sperimentazione del Regolamento e delle Linee-guida, la logica prevalente che dovrà guidare la collaborazione con le agenzie e con i formatori dovrà essere mirata all’individuazione di eventi formativi e di attività da proporre agli iscritti e non alla gestione del processo di accreditamento. Sarà cura dei CROAS monitorare gli eventi proposti da Enti, Agenzie, singoli professionisti e valutarne la validità, la rigorosità metodologica, la rilevanza per la professione e l’opportunità per la comunità professionale di avvio di riflessioni e sperimentazioni specifiche (promozione di didattiche innovative, di

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ricerche/intervento, percorsi di ricerca sul campo, individuazione di aree nuove d’interesse professionale). L’orientamento del CROAS della Lombardia è pertanto di accreditare gli eventi formativi.

si debba porre una particolare attenzione al ruolo degli Studi Associati di assistenti sociali nell’area della formazione

3. RAPPORTO CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI Risulta evidente che per realizzare le azioni sopra descritte, durante tutto il primo anno di applicazione del regolamento e delle Linee-Guida, i CROAS ed il CNOAS dovranno affrontare questioni fondamentali attinenti la garanzia/praticabilità di percorsi di formazione continua all’interno degli enti di appartenenza/datori di lavoro. Si sottolinea, a questo riguardo, la variabilità dei rapporti di lavoro/contratti (a termine, a progetto, di dipendenza, di consulenza ecc..) che “regolano” in modi non omogenei il tema della formazione continua. Sarà assolutamente necessario, per rendere fruibile a tutti i colleghi l’accesso ad eventi formativi accreditati, l’avvio/proseguimento di tavoli di lavoro per intese con: organizzazioni sindacali, istituzioni varie (in particolare le Province in relazione al compito istituzionale nella formazione agli operatori in servizio), enti locali e loro organismi territoriali di gestione dei servizi, interlocutori tecnici (ad esempio Ordini di altre professioni) e politici che possano facilitare il percorso. Si ritiene, inoltre, importante attivare sinergie con altri Consigli regionali d’area (continuando la positiva esperienza fatta dagli Osservatori Deontologici, in

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particolare del gruppo di 9 CR dell’area del Nord, per l’aggiornamento del Codice Deontologico), per l’ampliamento dell’offerta formativa e per un confronto sulle metodologie/scelte adottate. In Lombardia il ruolo delle Province nel campo della formazione agli operatori in servizio è peculiare e pone l’esigenza di un approfondimento per riconoscerne la rilevanza; analoga considerazione va posta agli enti pubblici (ASL, Aziende ospedaliere, ecc.) già riconosciuti come agenzie di formazione per l’ECM. Cordiali saluti.

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Posta Elettronica Certificata (PEC) Come è noto la legge n. 2 del 28/01/09 prevedeva che entro il 29/11/09 tutti i professionisti iscritti agli Ordini si dovessero dotare di una casella di posta elettronica certificata dando comunicazione dell'indirizzo all'Ordine di appartenenza. Il decreto in oggetto all’art. 16, stabilisce infatti che “….i professionisti iscritti in albi ed elenchi costituiti con leggi di Stato devono comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto”. Si ritiene utile fornire alcune precisazioni: - il termine del 29/11/09 è ordinatorio e non perentorio: questo significa che è opportuno attivare le procedure previste dalla legge, ma che la PEC non deve necessariamente essere operativa entro il 29/11 ma può esserlo anche successivamente; - non sono previste al momento sanzioni per i ritardatari. Per meglio chiarire si precisa che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio

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perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Al fine di fornire un servizio ai propri iscritti l'Ordine Nazionale si è attivato su delega degli Ordini Regionali per provvedere all'espletamento della procedura necessaria per offrire a tutti gli iscritti una casella PEC. Il Consiglio Nazionale ha raggiunto l’accordo definitivo per la fornitura delle caselle di PEC con un contratto con Poste Italiane e l’Ordine Regionale della Lombardia ha deliberato di sostenere i costi relativi alla fase di acquisizione della PEC per tutti i suoi iscritti. Tutti gli iscritti all’Ordine della Lombardia potranno usufruire di una casella di posta elettronica gratuita per il primo anno. Verranno inserite sul sito dell’Ordine le informazioni utili E' facoltà degli iscritti provvedere autonomamente all' acquisto ed alla attivazione della casella di posta certificata. In questo caso gli iscritti dovranno comunicare subito all'Ordine il proprio indirizzo di posta PEC. Per maggiori dettagli si rinvia al sito del CNIPA Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione: http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/

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La normativa - Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14) Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (stralcio) 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

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finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. 9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119). - DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97): disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini