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REGIONE PUGLIA COMUNE DI NOICÀTTARO Provincia di Bari NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Allegato del P.R.G. Progettisti: Arch. Antonio Renzulli Arch. Carlo Latrofa Collaboratori: Dott. Pietro Renzulli Ing. Giovanni De Biase

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REGIONE PUGLIA

COMUNE DI NOICÀTTARO

Provincia di Bari

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Allegato del P.R.G.

Progettisti: Arch. Antonio Renzulli Arch. Carlo Latrofa

Collaboratori: Dott. Pietro Renzulli Ing. Giovanni De Biase

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Generalità pag.4 Art. 1 - Elementi Costitutivi del P.R.G. pag.4 Art. 2 - Finalità del P.R.G. pag.4 Art. 3 - Applicazione del P.R.G. pag.5 Capo II - Definizione degli indici e parametri urbanistici ed edilizi pag.5 Art. 4 - Superficie territoriale (St) pag.5 Art. 5 - Superficie fondiaria (Sf) pag.5 Art. 6 - Superficie del lotto (Sl) pag.5 Art. 7 - Eventuali ulteriori suddivisioni del lotto pag.5 Art. 8 - Comparto (Co) pag.6 Art. 9 - Superficie del comparto (Sco) pag.6 Art.10 - Maglia di P.R.G. (Ma) pag.6 Art.11 - Superficie utile (Su) pag.6 Art.12 - Volume dell'edificio (V) pag.6 Art.13 - Indice di fabbricabilità territoriale (Ift) pag.7 Art.14 - Indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) pag.7 Art.15 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) pag.7 Art.16 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) pag.7 Art.17 - Indice di fabbricabilità di comparto (Ifc) pag.7 Art.18 - Superficie coperta (Sc) pag.8 Art.19 - Rapporto di copertura (Rc) pag.8 Art.20 - Superficie interrata (Si) pag.8 Art.21 - Rapporto fra superfici interrate e superficie fondiaria o territoriale (Ri) pag.8 Art.22 - Applicazione degli indici pag.8 Art.23 - Trasferimento dei volumi pag.9 Art.24 - Altezza del fabbricato (H) pag.9 Art.25 - Altezza della facciata (Hf) pag.9 Art.26 - Numero massimo di piani (Np) pag.9 Art.27 - Distanze tra i fabbricati(Df), dai confini (Dc), dalle strade(Ds) pag.9 Capo III - Altre definizioni pag.10 Art.28 - Parcheggi pag.10 Art.29 - Parcheggi di quartiere pag.10 Art.30 - Parcheggi per gli insediamenti commerciali, alberghieri,direzionali pag.10 Art.31 - Parcheggi stradali pag.10 Art.32 - Parcheggi privati pag.10 Art.33 - Autorimesse pag.10 Art.34 - Verde privato pag.11 Art.35 - Aree di rispetto pag.11 Art.36 - Verde di arredo urbano pag.11 Art.37 - Verde di arredo stradale pag.11 Art.38 - Minima unità operativa(M.U.O.) pag.12

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Capo IV - Attuazione del P.R.G. pag.12 Art.39 - Intervento preventivo pag.12 Art.40 - Intervento diretto pag.12 Art.41 - Interventi subordinati alla richiesta di autorizzazione pag.12 Art.42 - Interventi subordinati alla denuncia di inizio attività pag.12 Art.43 - Opere che possono effettuarsi senza denuncia di inizio lavori pag.13 Art.44 - Modalità di attuazione del P.R.G. pag.13 Art.45 - Programma pluriennale d'attuazione pag.13 Art.46 - Piani particolareggiati (PP) pag.13 Art.47 - Piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) pag.14 Art.48 - Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) pag.14 Art.49 - Piani di recupero (PdR) pag.14 Art.50 - Piani di lottizzazione convenzionata (PLC) pag.15 Art.51 - Piano particolareggiato dei servizi (PPS) pag.16 Art.52 - Standard urbanistici pag.16 Art.53 - Applicazione degli standard urbanistici pag.17 TITOLO II - ZONIZZAZIONE pag.18 Capo V - Zone di uso pubblico pag.18 Art.54 - Aree di uso pubblico pag.18 Art.55 - Aree per le urbanizzazioni primarie (UP) pag.18 Art.56 - Aree per le urbanizzazioni secondarie (US) pag.19 Art.57 - Aree per attrezzature di pubblico interesse a livello urbano e

territoriale (zona F) pag.22 Art.58 - Infrastrutture stradali e ferroviarie pag.24 Capo VI - Zone destinate ad attività produttive pag.27 Art.59 - Zone produttive: suddivisione e norme generali pag.27 Art.60 - Zone di attività primaria di tipo E1 pag.27 Art.61 - Attività agrituristiche e turismo agricolo pag.28 Art.62 - Recinzioni in zona agricola pag.28 Art.63 - Zone per attività primarie di tipo E1: norme specifiche pag.28 Art.64 - Zone per attività industriali e artigianali (D1)/ P.I.P. pag.30 Art.65 - Zone per il Centro Agro Commerciale D3( Zona Mare )- C.C.A. pag.30 Art.66 - Zone miste, norme generali pag.30 Art.67 - Zone miste terziario-residenziale (C1/D) pag.31 Art.68 - Zone miste agro-alimentare-residenziale (C2/D) pag.31 Art.69 - Zone per attività artigianali e commerciali di nuovo impianto miste a terziario

e residenza (C3/D) pag.32 Capo VII - Zone residenziali: caratteri generali pag.33 Art.70 - Destinazioni pag.33 Art.71 - Suddivisione pag.33

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Capo VIII - Zone residenziali - disposizioni specifiche pag.34 Art.72 - Centro antico. Zona (A1) pag.34 Art.73 - Zona di interesse ambientale Zona (A2) pag.35 Art.74 - Verde privato pag.35 Art.75 - Zona di completamento (zona omogenea di tipo B): norme generali pag.36 Art.76 - Zona B1 - Tessuti formalizzati ad impianto regolare pag.37 Art.77 - Zona B2 - Tessuti formalizzati pag.38 Art.78 - Zone di completamento in attuazione di Piani Esecutivi vigenti pag.38 Art.79 - Zone B6: ex aree CS del P. di F. pag.39 Art.80 - Zone residenziali di espansione (C) Norme generali pag.39 Art.81 - Zona di espansione di nuovo impianto (C1) pag.40 Art.82 - Zona di espansione di nuovo impianto a bassa densità (C2) pag.40 Art.83 - Zona di espansione di nuovo impianto a bassa densità (C4/Mare) pag.41 TITOLO III - COMPARTI pag.42 Capo IX - Norme relative ai Comparti di P.R.G. pag.42 Art.84 - Tipi di Comparti pag.42 Art.85 - Comparti di tipo A1 - Comparti di servizio (CS) pag.43 Art.86 - Comparti di tipo B1 pag.43 Art.87 - Comparti di tipo C1 pag.44 Art.88 - Comparti A2 (CS) - Comparti di servizi pag.45 Art.89 - Comparti B2 - Zone miste esplicitate (Comparti n° 2,5,8 e 9) pag.45 TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE pag.46 Capo X - Norme specifiche finalizzate alla salvaguardia, qualificazione e valorizzazione

dell'ambiente pag.46 Art. 90 - Disciplina delle alberature e delle essenze arboree arredo urbano e sistemazione

dei canali. pag.46 Art. 91 - Impianti per la distribuzione e/o il deposito carburanti pag.46 Art. 92 - Disciplina dei ritrovamenti archeologici pag.46 Art. 93 - Tutela dell'ambiente rurale pag.47 Art. 94 - Apertura e coltivazione di cave pag.47 Capo XI - Disposizioni finali e transitorie pag.47 Art. 95 - Norme generali per gli insediamenti commerciali. Piano del Commercio pag.47 Art. 96 - Poteri di deroga pag.48 Art. 97 - Adeguamento delle disposizioni in contrasto o incompatibili con la disciplina

del P.R.G. pag.48 Art. 98 - Disposizioni in caso di decadenza del regime compartuale e di necessità di

utilizzo delle aree a servizi da parte dell'Amministrazione Comunale. pag.48 Art. 99 - Misure di salvaguardia pag.48

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - GENERALITÀ Art.1 - Elementi costitutivi del P.R.G. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) gli elaborati scritti e grafici di seguito elencati. A - RELAZIONE GENERALE - RAPPORTI DI SETTORE B - RELAZIONE GEOLOGICA C - NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE D - REGOLAMENTO EDILIZIO ANALISI: RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA DEL TERRITORIO Tav. N.1- Inquadramento territoriale e pianificazione dei Comuni limitrofi 1:25.000 Tav. N.2- Analisi fisico giuridica del territorio comunale 1:10.000 Tav. N.3- Centro urbano: P.di F. - Analisi fisico giuridica del territorio 1:3.000 Tav. N.4- Centro urbano: P.di F. – Il sistema delle aree pubbliche 1:3.000 Tav. N.5- Zona Mare: P.di F. - Analisi fisico giuridica del territorio 1:5.000 Tav. N.6- Zona mare: Lottizzazioni 1:5.000 Tav. N.7- Zona mare P.di F. – Il sistema delle aree pubbliche 1:5.000 PROGETTO Tav. 8- Inquadramento territoriale del P.R.G. 1:25.000 Tav. 9- Il P.R.G.: Zonizzazione del Territorio comunale 1:10.000 Centro Urbano Tav. N.10A- P.R.G. - Centro urbano: Zonizzazione 1:2.000 Tav. N.10B- P.R.G. - Centro urbano: Zonizzazione 1:2.000 Tav. N.11A- P.R.G. - Centro urbano: Comparti 1:2.000 Tav. N.11B- P.R.G. - Centro urbano: Comparti 1:2.000 Tav. N.12A- P.R.G. - Centro urbano: Viabilità 1:2.000 Tav. N.12B- P.R.G. - Centro urbano: Viabilità 1:2.000 Tav. N.12C- P.R.G. - Centro urbano: Viabilità - Sezioni 1:3.000 Zona Mare Tav. N.13- P.R.G. – Zona Mare: Zonizzazione 1:5.000 Tav. N.14- P.R.G. – Zona Mare: Comparti 1:5.000 Tav. N.15- P.R.G. – Zona Mare: Viabilità 1:5.000 Art.2 - Finalità del P.R.G. L'ambiente, nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche operate dall'uomo, riveste interesse pubblico. Il Comune, pertanto, d'intesa con gli altri organi competenti a livello regionale, sub regionale e statale, ne promuove la tutela e lo sviluppo attraverso il presente P.R.G. e gli strumenti urbanistici esecutivi e di programmazione da esso previsti. In particolare, il Comune esercita il controllo dell'uso del suolo e promuove specifici interventi di conservazione e di

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trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, favorendo la partecipazione democratica ad ogni momento decisionale e gestionale. Art.3 - Applicazione del P.R.G. Ai sensi della legge regionale l.r. 31.12.1980 n.56, e successive modifiche e integrazioni, e della l.r. 12.2.1979 n.6 e successive modifiche e integrazioni, il P.R.G. si applica all'intero territorio comunale secondo le disposizioni di seguito riportate e le prescrizioni degli elaborati grafici (o planimetrie). Tutti gli interventi che alla data di entrata in vigore del P.R.G. comportino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono regolati dal P.R.G., sono soggetti alle disposizioni di legge e, per quanto non in contrasto con il P.R.G., degli altri regolamenti comunali. Le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione e nelle presenti norme di attuazione sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico generale.

Capo II - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI URBA NISTICI ED EDILIZI Negli articoli delle presenti Norme d'Attuazione, ai fini dell'applicazione degli indici urbanistico-edilizi, valgono le seguenti definizioni: Art.4 - Superficie territoriale (St) E' la superficie, a destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani urbanistici esecutivi. Essa è comprensiva delle zone per l'urbanizzazione primaria e secondaria, nonché della viabilità individuata dal P.R.G.. Art.5 - Superficie fondiaria (Sf) E' la superficie, omogenea per destinazione di zona, che può essere utilizzata integralmente (e cioè senza che nel suo ambito debbano essere individuate aree per opere di urbanizzazione pubblica) con un intervento edilizio diretto o successivo ad un piano esecutivo. Art.6 - Superficie del lotto (Sl) E' la superficie accorpata di terreno che, misurata in proiezione orizzontale, può essere oggetto di intervento di trasformazione previo il rilascio di una concessione edilizia. I lotti nelle aree di espansione devono essere individuati esattamente dai piani esecutivi. I lotti risultano esattamente individuati quando ne vengono precisate le dimensioni in unità di superficie e vengono forniti elementi sufficienti per il loro tracciamento sul terreno. Art. 7 - Eventuali ulteriori suddivisioni del lotto Le N.T.A dei Piani Urbanistici Esecutivi possono indicare in alcuni casi (come quelli riguardanti la realizzazione di alloggi a schiera o simili) la superficie minima di un sub-lotto (Ssl). Questa è la superficie di pertinenza di quote parti di un complesso edilizio realizzato all'interno di un lotto (ad esempio la superficie di pertinenza di una unità abitativa). Non è indispensabile che il volume realizzato su di un sub-lotto sia quello derivante dalla applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario alla sua superficie. Un sub-lotto non può essere oggetto di una autonoma concessione edilizia e quindi la sua utilizzazione edilizia deve necessariamente avvenire con una concessione edilizia che riguardi l'intero lotto. Il sub-lotto sarà definito nei piani urbanistici esecutivi, i quali dovranno precisare gli interventi da subordinare alla prescrizione di cui al comma precedente.

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Art. 8 - Comparto (Co) Il comparto, definito dall'art. 15 della legge regionale n.6/79 e succ. mod., costituisce un'unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni dei piani urbanistici generali ed esecutivi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione dei piani urbanistici. Può comprendere più maglie con diversa destinazione di zona, secondo quanto specificato nella tavole dei comparti del presente P.R.G.. Le zone di nuova espansione, in generale, sono tutte inserite in “Comparti” che possono comprendere zone a diversa destinazione quali, quella residenziale, produttiva, verde e servizi di quartiere e superfici stradali. Art. 9 - Superficie del comparto (Sco) Corrisponde all'area compresa in ciascun comparto di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 15 l.r. n.6 del 12.2.1979 e successive modifiche e integrazioni, così come perimetrata nella tavola dei comparti inclusa negli elaborati costitutivi del P.R.G. e comprende maglie con diversa destinazione d’uso oltre a superfici destinate alle urbanizzazioni. Art. 10 - Maglia di P.R.G. (Ma) Corrisponde ad un'area, a destinazione omogenea di zona, perimetrata su tutti i lati da viabilità di P.R.G., o da strade o ferrovie esistenti, e/o da aree a diversa destinazione di zona. Art.11 - Superficie utile (Su) Corrisponde alla somma di tutte le superfici di tutti i piani fuori terra, misurata al lordo di tutti gli elementi verticali. Sono esclusi dal computo della superficie utile tutti i porticati al piano terreno, i balconi anche se aperti su un solo lato, le logge rientranti, la quota parte di muro perimetrale eccedente lo spessore di cm 30, il vano ascensore, il vano scala fino a mq 20 per ogni piano in elevazione e fino a mq 30 per il piano terra (androne compreso), le superfici relative a impianti tecnologici e funzionali (torrette di ascensore o scale, cisterne, silos, isolamenti a cappotto termico, volumi tecnici), misurate al lordo dei muri esterni e dei mezzi muri di separazione da altri ambienti. Vengono escluse le superfici dei locali destinati a parcheggio nella misura minima prevista dalla Legge n. 765/67, art. 18 e succ. modifiche ed integrazioni, le cantine e le autorimesse interrate che non emergano dal piano stradale più di 120 cm misurati all'intradosso del solaio. Art.12 - Volume dell'edificio (V) E' il volume emergente dal terreno, sistemato in conformità al progetto, fino alla intersezione tra l’extradosso del tetto alla sua radice o della copertura piana e le facciate esterne. Esso è calcolato sommando le Su dei singoli piani così come definite all'art.11 per le rispettive altezze di piano. Ai fini del calcolo delle volumetrie massime realizzabili nella zona D1 “Industriale – Artigianale”, date le particolari caratteristiche strutturali dei sistemi di copertura, si considera l’intradosso delle strutture. Nella zona D “Industriale – Artigianale”, in attuazione del Piano Esecutivo vigente (P.I.P.), gli interventi edilizi diretti rimangono disciplinati dalle relative prescrizioni e norme del Piano approvato. Per edifici aventi copertura a falde con pendenza superiore al 35% il volume va considerato all'intradosso di tutta la copertura. Qualora il sottotetto venga utilizzato, in tutto o in parte in quanto presenti dimensioni tali da consentirne un utilizzo a fini abitativi (secondo quanto stabilito all’at. 42 del R.E.), il volume dell'edificio va computato fino all'extradosso del soffitto, al lordo dei muri perimetrali della parte del sottotetto utilizzato o utilizzabile, qualunque sia la pendenza della copertura.

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Art.13 - Indice di fabbricabilità territoriale (Ift) E' il volume massimo, espresso in metri cubi, edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale. Esso si applica nel caso di zona la cui edificabilità è vincolata ad un piano esecutivo. Art.14 - Indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) E' il volume massimo, espresso in metri cubi, edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. Esso si applica nel caso di zone in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto, successivo o meno all'approvazione di un piano esecutivo. Gli appezzamenti di terreno tipizzati come edificabili, ma inedificabili perché di dimensione insufficiente possono essere aggregati a una o più aree contigue aventi diversa densità edilizia, ai fini della utilizzazione del volume edificabile, purché le zone siano omogenee fra loro per destinazione funzionale. Art.15 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) E’ la massima superficie utile (Su) dell'edificio, espressa in metri quadri, edificabile per ogni metro quadro di superficie territoriale Art.16 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) E’ la massima superficie utile (Su) dell'edificio, espressa in metri quadri, edificabile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Art.17 - Indice di fabbricabilità di comparto (Ifc) E' il volume massimo, espresso in metri cubi, edificabile per ogni metro quadrato di superficie di comparto (Sco), così come perimetrata nella tavola dei comparti inclusa negli elaborati costitutivi del P.R.G. Non sono compresi nel suddetto volume gli eventuali volumi relativi alle opere di urbanizzazione. L'indice di comparto, pertanto, è dato dal rapporto fra la somma delle volumetrie realizzabili nelle zone comprese nel perimetro del comparto, non includendo nel computo le volumetrie destinate a servizi di quartiere, e la superficie complessiva del comparto. Dove il comparto è previsto dal P.R.G., l’indice di comparto riportato negli elaborati sostituisce gli indici di fabbricabilità territoriali delle varie zone espresse nelle presenti N.T.A. L’indice di comparto, in fase di piano esecutivo, è da disaggregare secondo le percentuali stabilite nelle presenti N.T.A. in ogni comparto per le varie zone che lo compongono. In sede di piano urbanistico esecutivo, le volumetrie edificabili relative alle diverse destinazioni d’uso devono essere allocate nelle aree a destinazione compatibile, nel rispetto dei parametri Rc, H, D.c., D.f. della zona se non modificati dal Piano Urbanistico Esecutivo stesso. L’indice di comparto, ove previsto dal Piano, prevale su qualsiasi altro indice e parametro di fabbricabilità riportato nelle presenti N.T.A. riferito a qualsiasi zona del piano.

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Art.18 - Superficie coperta (Sc) E' l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti entro fuori terra del fabbricato perimetralmente chiuse con esclusione degli elementi aggettanti quali sporti di gronda, pensiline, poggioli, balconi, scale e intercapedini. Art.19- Rapporto di copertura (Rc) E' il rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria o territoriale. Rct = Rapporto di copertura territoriale: è dato dalla superficie copribile rispetto alla superficie territoriale (St), si applica in tutti i piani esecutivi. Rcf = Rapporto di copertura fondiario: è dato dalla superficie copribile rispetto alla superficie fondiaria (Sf), si applica esclusivamente nel rilascio di concessioni edilizie singole. Art.20 - Superficie interrata (Si) E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti interrate del fabbricato, al lordo dei muri perimetrali con esclusione delle rampe di accesso a cielo libero, delle intercapedini e delle bocche di lupo. Nella determinazione di questa superficie devono essere considerate tutte le aree sottostanti i volumi fuori terra, utili per la determinazione del Rc, anche se non utilizzate con un volume interrato. Art.21 - Rapporto fra superfici interrate e superficie fondiaria o territoriale (Ri) E' il rapporto fra la superficie interrata e la superficie fondiaria o territoriale. Art. 22 - Applicazione degli indici Un lotto fatto oggetto di utilizzazione edilizia non può essere riutilizzato se ha utilizzato interamente la volumetria consentita, e le aree che nel suo ambito dovessero restare inedificate potranno esserlo successivamente, previo il rilascio di una specifica concessione edilizia, solo per le volumetrie eventualmente non ancora utilizzate fra quelle di pertinenza del lotto stesso ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. L’asservimento della intera superficie del lotto a quanto in esso edificato deve essere resa con atto pubblico registrato e trascritto prima che venga rilasciata, per l’edificio, il Permesso di costruire. Le superfici di pertinenza di costruzioni già esistenti alla data di adozione del P.R.G. non possono essere oggetto di utilizzazione edilizia in funzione di frazionamenti successivi alla data indicata se dal frazionamento dovesse derivare la realizzazione, sulla superficie complessiva dei lotti definiti attraverso il frazionamento, di volumi quantitativamente superiori a quelli consentiti, ai sensi del P.R.G., dalla utilizzazione dell'intera area come lotto unico. Questa verifica deve essere effettuata tenendo conto non solo di tutti i volumi progettati sull'area ma anche di tutti quelli esistenti con la sola esclusione di quanto destinato alla demolizione. Le demolizioni eventualmente previste dovranno essere realizzate prima del rilascio di qualsiasi certificato di abitabilità o d'uso riferito a costruzioni realizzate nell'ambito dell'area originaria anche se frazionata ai sensi di questo articolo. Gli stabili esistenti alla data di adozione del P.R.G. ed aventi volume superiore a quello che il P.R.G. considera compatibile con la dimensione del lotto ad essi asservito possono essere oggetto di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione, nel rispetto della destinazione d'uso di P.R.G. Sia in un caso che nell'altro, gli interventi possono prevedere che resti in essere una volumetria superiore a quella di competenza del lotto, ai sensi di queste N.T.A., ma essi devono anche essere tali da non comportare l'aumento della superficie utile complessiva consentita dall'applicazione degli indici di P.R.G. Non sono considerate superfici utili le superfici di soppalco, definendosi come soppalco una superficie calpestabile non superiore al 50% della superficie utile (Su) del vano. Se uno stabile viene per qualsiasi ragione demolito senza una immediata utilizzazione edilizia del lotto di competenza il lotto stesso ricade sotto il vincolo di zona assegnato dal P.R.G. e potrà

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successivamente essere oggetto di utilizzazione edilizia nel rispetto della normativa di P.R.G. e senza alcun riferimento al manufatto demolito. Si configura una immediata utilizzazione edilizia se il relativo progetto viene presentato all'approvazione del Comune di Noicattaro entro tre mesi dall'inizio della demolizione. Per l'accertamento della datazione delle costruzioni e della dimensione delle aree libere alla data di adozione del P.R.G. ai fini dell'applicazione delle presenti norme, all'istanza per il rilascio del Permesso di costruire devono essere allegati certificato storico catastale e perizia giurata di un tecnico abilitato. Art.23 - Trasferimento dei volumi Il trasferimento di volume edificabile sia fra aree con diversa destinazione di zona che fra aree con la stessa destinazione di zona ma non riunificabili in lotto unico senza soluzione di continuità è ammesso solo nei casi espressamente previsti da queste N.T.A., oltre che nei casi previsti dall'art. 51 lett. g della l.r.56/80. Art.24- Altezza del fabbricato (H) Per altezza del fabbricato si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato, o il marciapiede, come risulta dal progetto, e l'extradosso del solaio di copertura. Nella zona D1 “Industriale – Artigianale”, date le particolari caratteristiche strutturali dei sistemi di copertura, si considera ai fini del calcolo dell’altezza massima, l’intradosso delle strutture. Nella zona D “Industriale – Artigianale”, in attuazione del Piano Esecutivo vigente (P.I.P.), gli interventi edilizi diretti rimangono disciplinati dalle relative prescrizioni e norme del Piano approvato. Qualora la copertura abbia, anche parzialmente, pendenza superiore al 35%, per altezza dell'edificio si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato come risulta dal progetto e la linea mediana del timpano o della copertura. L'altezza così determinata è quella da utilizzarsi per la determinazione della distanza minima fra i fabbricati (Df). In caso di edifici complessi e di terreni in pendenza l’altezza dell’edificio va calcolata come media delle medie delle altezze delle facciate (Hf). Ai fini della determinazione dell'altezza massima (Hmax) si escludono i volumi relativi a tutti gli impianti tecnologici e funzionali così come definiti nel Regolamento Edilizio. Art.25 - Altezza della facciata (Hf) Per altezza della facciata si intende l’altezza media misurata per tratti di facciate omogenee rispetto ai sistemi geometrici di riferimento costituiti dalla linea di gronda e dalla linea di attacco a terra. Art.26 - Numero massimo di piani (Np) E’ il numero massimo di piani ammessi fuori terra, compreso il piano terra, compreso l'eventuale piano attico e il seminterrato, se abitabile. Per piano attico si intende un piano arretrato di almeno 1,50 metri sui due lati principali dell’edificio, oppure sui prospetti principali. Art.27 - Distanze tra i fabbricati (Df), dai confini (Dc), dalle strade (Ds) Salvo che non sia diversamente definito nei singoli articoli, è il distacco minimo, misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con l'esclusione degli sporti di gronda, delle pensiline, dei poggioli, nonché dei balconi e delle scale a giorno e delle intercapedini e la proiezione degli edifici finitimi, il confine del lotto, il ciglio stradale, inteso come linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili. Le legnaie, i garage, i muri, e simili modeste costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G. non vengono considerati ai fini della misurazione della distanza fra le costruzioni stabilita dalle presenti norme, fatto salvo il rispetto di quanto disposto in materia dal Codice Civile.

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Capo III - ALTRE DEFINIZIONI Art. 28 - Parcheggi Le aree definite "parcheggi" sono quelle destinate alla sosta temporanea o prolungata degli autoveicoli. I parcheggi, ai fini della applicazione di questa normativa, si suddividono in parcheggi pubblici (di quartiere o stradali) e parcheggi privati. Quelli pubblici devono essere di uso pubblico e possono essere di proprietà privata. Art. 29 - Parcheggi di quartiere I parcheggi di quartiere sono quelli, pubblici, realizzati in applicazione del disposto dell'art.3 del DM 1444 del 2.4.1968. Art. 30 - Parcheggi per gli insediamenti commerciali, alberghieri, direzionali Le superfici a parcheggio di cui all'art. 5 del DM 1444 del 2.4.1968 possono essere di proprietà sia pubblica che privata, e sono obbligatoriamente di uso pubblico. L'uso deve essere definito tramite convenzionamento o atto d'obbligo unilaterale. Nel caso in cui detti parcheggi dovessero realizzarsi su più livelli, essi non concorrono comunque a formare volumetria. Art. 31 - Parcheggi stradali I parcheggi stradali, pubblici e aggiuntivi rispetto ai parcheggi di quartiere di cui all'art.3 del DM 1444 del 2.4.1968, sono quelli realizzati con fasce di sosta disposte parallelamente alle strade e accessibili direttamente dalle corsie di marcia. Sono anche parcheggi stradali quelli realizzati, sempre in supero rispetto a quelli dovuti all'applicazione del DM 1444 del 2.4.1968, in aree che siano in qualche modo pertinenze di superfici stradali. Art. 32 - Parcheggi privati I parcheggi privati sono costituiti da quelli prescritti dall'art. 18 della legge n. 765 del 6.8.1967 così come modificata dalla legge n. 122 del 24.3.1989. Essi sono realizzati, in linea generale, all'interno dei lotti in applicazione delle leggi vigenti e di quanto disposto da questa normativa. I parcheggi privati sono destinati agli utenti delle strutture realizzate all'interno del lotto. Queste N.T.A., e successivamente i piani esecutivi, stabiliscono in quale percentuale essi, per alcune categorie di lotti, devono risultare di facile accesso anche per coloro che non hanno nei lotti la loro residenza o il loro posto di lavoro o per portatori di handicap. Art. 33 - Autorimesse Le superfici ad autorimessa sono quelle con copertura permanente adibite allo stazionamento degli autoveicoli. Esse possono essere organizzate su di un unico livello o su più livelli sovrapposti e possono essere in tutto od in parte interrate. Le autorimesse possono essere sia pubbliche che private. Le superfici-piano ad autorimessa possono sostituire quelle a parcheggio previste dalle leggi quando esse sono destinate, all'interno dei lotti, all'uso privato. La loro destinazione a parcheggio deve risultare, con un atto registrato e trascritto, immodificabile sino al momento in cui non siano state rese disponibili, nell'ambito dello stesso lotto, superfici con caratteristiche dimensionali e funzionali tali da consentire il rispetto delle leggi in materia vigenti. Le superfici a parcheggio sostitutive di quelle eventualmente eliminate dovranno a loro volta essere oggetto di un atto che renda immodificabile la loro destinazione d'uso.

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Le superfici ad autorimessa possono sostituire le aree pubbliche destinate a parcheggio, ma al fine del rispetto dei minimi di legge riferiti ai parcheggi eventuali strutture multipiano devono essere considerate per la loro proiezione a terra e non come somma di tutte le superfici-piano destinate ad autorimessa. Art. 34 - Verde privato Il verde privato è rappresentato dalla percentuale di area del lotto edificabile che viene destinata a verde. Laddove espressamente indicato nelle tavole di zonizzazione del P.R.G., il mantenimento della destinazione a verde privato è da ritenersi vincolante solo per la zona A1 centro storico. Art. 35 - Aree di rispetto Le aree di rispetto sono quelle che, nell'ambito di aree urbanizzate o agricole, devono essere lasciate inedificate sia in superficie che nel sottosuolo, in quanto poste a protezione delle principali vie di comunicazione, delle attrezzature, dei servizi, delle zone a destinazione speciale o ambiti di tutela ambientale. Quando tali aree hanno la stessa destinazione di zona delle aree contermini (secondo le indicazioni di P.R.G.), hanno potenzialità edificatoria. Ne consegue che: - esse devono comunque restare inedificate e non possono essere utilizzate per strutture permanenti; - esse possono essere utilizzate a verde o parcheggi scoperti, e per la realizzazione di strutture sportive; - che piani esecutivi non sono approvabili se la loro perimetrazione e/o la loro strutturazione non comprende anche tutte le aree di rispetto di loro pertinenza. A margine di tutte le lame presenti nel territorio comunale il presente P.R.G. definisce un'area di rispetto della profondità di 200 ml dall'alveo delle lame stesse, indicato con apposita perimetrazione nelle tavole di P.R.G.. In dette aree di rispetto è vietata qualsiasi opera edilizia, nonché qualsiasi intervento di trasformazione del territorio, in superficie e nel sottosuolo, che turbi l'assetto. Nell’alveo delle lame sono ammesse solo opere finalizzate alla salvaguardia idrogeologica dell'assetto fisico e al ripristino delle valenze ambientali, vegetazionali e morfologiche del paesaggio. In caso di eventuali specifici vincoli apposti mediante leggi statali e regionali o provvedimenti ad hoc che prevedano un regime di tutela più restrittivo, vigono le disposizioni da questi previsti. Art. 36 - Verde di arredo urbano Le aree a verde di arredo urbano sono quelle che per conformazione e dimensione hanno solo funzione decorativa di spazi urbani, e pertanto non possono essere classificate come aree di verde pubblico ai sensi del DM n° 1444 del 2.4.1968. Art. 37 - Verde di arredo stradale Le aree a verde di arredo stradale sono quelle - in taluni casi specificamente indicate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G., in altri da prevedersi nell'ambito della progettazione esecutiva delle infrastrutture viarie - che si sviluppano linearmente lungo le strade (scarpate, spartitraffico, aiuole con filari di alberi, e simili) o hanno forma puntuale (aiuole al centro di rotatorie, aiuole per la preselezione del traffico, relitti di varia natura, e simili) e che vengono previste per motivi tecnici e/o per qualificare l'ambiente.

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Anch'esse non possono essere classificate come aree di verde pubblico ai sensi del DM n. 1444 del 2.1.1968. Art. 38 - Minima unità operativa La minima unità operativa definisce, in metri quadrati, la superficie minima di cui occorre disporre ai fini della realizzazione di un intervento edilizio diretto o a cui riferire i contenuti e le previsioni progettuali del piano urbanistico esecutivo preventivo, ancorché attuato in fasi successive.

Capo IV - ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art. 39 - Intervento preventivo Gli strumenti di intervento preventivo (piani urbanistici esecutivi) si applicano obbligatoriamente soltanto in determinate zone del territorio comunale indicate dalle planimetrie e dalle norme del P.R.G. e richiedono una progettazione urbanistico-edilizia di dettaglio intermedia fra il P.R.G. e l'intervento diretto. La pianificazione esecutiva può essere attuata dal Comune o dai privati e da altri enti pubblici alle condizioni di cui ai successivi articoli. I piani esecutivi di iniziativa comunale sono: a) piani particolareggiati di esecuzione di cui all'art.13 della legge 17.8.1942 n.1150; b) piani delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18.4.1962 n.167; c) piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n.865; d) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della legge 5.8.1978 n.457. I piani esecutivi di iniziativa privata sono: e) piani di lottizzazione convenzionata, di cui all'art.10 della legge 6.8.1967 n.765; f) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della legge 5.8.1978 n.457. g) piani di lottizzazione d’ufficio. Nelle zone in cui è prevista dal P.R.G. la formazione di Piani Esecutivi, gli indici e i parametri da applicare sono quelli di tipo esclusivamente territoriale (Ic, St, Ift, ecc). I piani Esecutivi devono formulare gli indici e i parametri che devono essere rispettati nel rilascio delle concessioni edilizie. Laddove espressamente indicato nelle planimetrie del P.R.G. l'attuazione dei piani esecutivi è preceduta dalla formazione del comparto. Art. 40 - Intervento diretto Il Permesso di costruire è l’indispensabile consenso da parte dell’Amministrazione Comunale ad eseguire trasformazioni urbanistiche ed edilizie nell’ambito del territorio comunale. Il R.E. disciplina le procedure per il suo rilascio. Il Permesso di costruire è sostitutiva dello strumento urbanistico esecutivo nei casi previsti dal P.R.G.; negli altri casi è successiva alla approvazione dei citati strumenti urbanistici esecutivi. Così come previsto dall’art.29 della Legge Regionale 31/5/1980 n° 56, “ il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto di obbligo relativo all’asservimento, al manufatto consentito, dell’area che ha espresso la relativa volumetria”. Art. 41 - Interventi subordinati alla richiesta di autorizzazione L’effettuazione degli interventi subordinati al rilascio, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’Autorizzazione sono quelli previsti all’art. 18 del R.E.. Art. 42 - Interventi subordinati alla denuncia di inizio attività Gli interventi subordinati alla denuncia di inizio attività sono quelli riportati all’art. 21 del R.E..

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Nell’applicazione degli interventi subordinati alla denuncia di inizio attività restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n°1089, e 29 giugno 1939, n°1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le norme del Piano Regolatore Generale relative alle zone e agli edifici soggetti a tutela e le norme del P.U.T.T.P.B.A. della Regione Puglia. Art.43 - Opere che possono effettuarsi senza denuncia di inizio lavori. Non occorre richiedere la concessione, né l’autorizzazione prevista dall’art. 48 della Legge Statale 5/8/1978 n° 457, per i seguenti lavori, purché non siano da effettuarsi in immobili o strutture dichiarati a norma di legge di interesse artistico o storico (Legge 1/6/1939 n° 1089 e Legge 29/6/1939 n° 1497, e successive modificazioni), oppure in edifici che risultano soggetti a tutela nel P.R.G.: 1 - demolizioni o posa in opera di pavimenti interni; 2 - coloritura e decorazioni interne, lavori di manutenzione interna; 3 - gli interventi sugli impianti interni esistenti: pluviali, fogne, fosse settiche o biologiche, pozzetti, illuminazione, telefono, gas, riscaldamento, ascensori, montacarichi, salva l’osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, e nel caso in cui le modifiche di tali impianti non implicano l’esecuzione di opere visibili dall’esterno. Art. 44- Modalità di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua per mezzo di programmi pluriennali d'attuazione, di cui all’art.45, che coordinano gli strumenti di attuazione del P.R.G., sia pubblici sia privati. Sono sempre ammesse opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché interventi di risanamento conservativo e restauro. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio richiedono la formazione e approvazione di piani urbanistici esecutivi (strumenti di intervento preventivo) o il rilascio di singole concessioni o autorizzazioni edilizie (intervento diretto), come definiti dai precedenti art. 39 e 40. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di P.R.G. indicate dalle planimetrie e previste dalle presenti norme. Ove indicato nelle tavole di piano, il P.R.G. si attua mediante comparti d'intervento di cui all'art. 15 della L.R. n. 6 del 12.2.1979. La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all'approvazione degli strumenti preventivi di cui al precedente art. 39 delle presenti norme, estesi all'intero comparto, così come previsto dallo stesso art. 15 della l.r. 6/79. Il comparto può contenere aree con diversa destinazione di zona; la ripartizione dei volumi all’interno del comparto avviene, complessivamente in termini proporzionali alle superfici di proprietà, indipendentemente dalle diverse destinazioni d’uso. Art. 45- Programma pluriennale d'attuazione (P.P.A.) In base alla L. 10/1977 e alla L.R. 6/1979 e successive modifiche e integrazioni, il P.P.A. è strumento per l'attuazione del P.R.G., destinato a promuovere e coordinare gli interventi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione e il bilancio comunale. Art. 46- Piani particolareggiati (PP) Tali piani, da elaborarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge (art. 19 e 20 l.r. n°56/80) e seguendo le indicazioni della Deliberazione G.R. del 13.11.1989 n.6320, dovranno documentare e motivare con particolare evidenza e dettaglio sia le fasi di attuazione delle soluzioni planovolumetriche adottate che quelle di realizzazione delle opere di infrastrutturazione, che dovranno assumere di volta in volta carattere di organicità e di coerenza funzionale. In fase di redazione del Piano esecutivo si dovrà tener conto nell’ubicazione delle aree a standard, di apposite zone da destinare ad aree ecologiche per il conferimento di rifiuti differenziati, facilmente accessibili e dotate di spazi per il parcheggio di autoveicoli.

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Particolare cura dovrà essere posta nell’elaborazione della Relazione Finanziaria (punto -i- art.20 l.r. n°56/80) al fine di individuare l’ammontare complessivo di tutte le opere di urbanizzazione e degli oneri di esproprio da ripartire tra il Comune e i privati. I piani particolareggiati sono elaborati per una superficie non inferiore alla minima unità operativa, così come definita dalle presenti norme, rilevabile dalle planimetrie del P.R.G. o definita in sede di P.P.A. quando tale indicazione non sia contenuta sulle planimetrie del P.R.G.. I contenuti e gli elaborati specifici dei vari tipi di piano esecutivo sono elencati nei successivi articoli. Art. 47- Piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P. di Z./PEEP) I PEEP ai sensi delle leggi statali 167/62, 765/1967, 865/1971, 10/1977 e della l.r. 56/80 e successive loro modificazioni e integrazioni, sono redatti a cura dell'Amministrazione Comunale e adottati dal Consiglio Comunale, in base alle leggi statali e regionali vigenti al momento dell'adozione e seguendo le indicazioni della Deliberazione G.R. del 13.11.1989 n.6320. Oltre a tutti gli elementi previsti per il PP dovranno precisare: - le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune; - le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie e ad altri operatori aventi titolo e il relativo prezzo di cessione; - lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili; - tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni in materia. Il fabbisogno complessivo da soddisfare per ogni quinquennio, nei limiti dell'art.2 della legge 28.1.1977 n. 10, nonché la localizzazione degli interventi nell'ambito delle zone residenziali, saranno determinate dall'Amministrazione Comunale in sede di formazione del Programma Pluriennale d'Attuazione. Art. 48- Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) I PIP, ai sensi dell'art. 27 della legge 865/1971 e successive modificazioni e integrazioni rivenienti da leggi statali e regionali, sono redatti a cura dell'Amministrazione Comunale e sono adottati ed approvati dal Consiglio Comunale nell'ambito delle previsioni di aree a destinazione produttiva del P.R.G., in base alle leggi statali e regionali vigenti in materia al momento dell'adozione. Oltre a tutti gli elementi previsti per il PP di cui al precedente art. 46 i PIP dovranno precisare: - le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune; - la quota delle aree da cedere in proprietà agli operatori aventi titolo e il relativo prezzo di cessione; - lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili; - le opere antinquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della legge 319/1976 e

successive modifiche e integrazioni ed i relativi criteri di applicazione; - tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni in materia. Art. 49- Piani di recupero (P.di R.) Il P.di R., concernente singolarmente o complessivamente gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree come individuate nell'ambito delle zone di recupero: a) precisa, in conformità alle previsioni e prescrizioni del P.R.G., gli interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro e alla ristrutturazione urbanistica ed edilizia; b) disciplina, in conformità con le previsioni e prescrizioni del P.R.G., le modalità di esecuzione di ciascun tipo d'intervento; c) valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua esecuzione; d) contiene le previsioni delle fasi necessarie alla sua esecuzione. Per quanto concerne contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione si fa riferimento all'art. 21 della l.r.56/80 e alle indicazioni della Deliberazione G.R. del 13.11.1989 n.6320. Il piano di recupero può essere d'iniziativa pubblica e privata.

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Art. 50 - Piani di lottizzazione convenzionata (P.L.C.) Nelle zone ove il P.R.G. prevede strumenti di intervento preventivi, e che non sono sottoposte ai piani di iniziativa pubblica, si interviene mediante piano di lottizzazione convenzionata. I piani di lottizzazione convenzionata sono elaborati per una superficie non inferiore alla minima unità operativa, così come definita dalle presenti norme, rilevabile dalle planimetrie del P.R.G. o definita in sede di P.P.A. quando tale indicazione non sia contenuta sulle planimetrie del P.R.G.. I P.L.C. sono redatti a cura dei proprietari delle aree ed approvati dal consiglio comunale, previo parere della Commissione edilizia, secondo quanto stabilito dalla l.r. 56/80 e le indicazioni della Deliberazione G.R. del 13.11.1989 n.6320. L'Amministrazione comunale può pretendere, ove ne ravvisi l'opportunità, che un P.L.C. venga esteso all'intera maglia. Detto piano può essere realizzato per stralci funzionali successivi mediante apposite convenzioni. Ciascuno stralcio deve essere autonomo rispetto alle altre aree della maglia al fine del rispetto dell'indice di fabbricabilità e delle dotazioni di aree a standard. Il piano così redatto può essere fatto proprio dall'Amministrazione Comunale e quindi avere a tutti gli effetti valore di Piano Particolareggiato. Il P.L.C. deve comprendere: a) uno stralcio del P.R.G. con l'individuazione delle aree interessate dal P.L.C.; b) il riferimento alle previsioni del programma pluriennale d'attuazione del P.R.G. in relazione alle aree interessate dal P. di L. e delle aree a queste adiacenti; c) la relazione illustrativa dei caratteri e dell'entità dell'insediamento; d) la planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1:500 della zona interessata dal P.L.C. con l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, nonché delle presenze naturalistiche e ambientali; e) la previsione e progettazione di massima delle aree e delle opere relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie e ai particolari dell'arredo urbano; f) le aree destinate a nuovi insediamenti e le costruzioni da trasformare, gli edifici destinati a demolizione totale o parziale, gli interventi sugli edifici soggetti a recupero, con le indicazioni relative a tutti i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi, alle destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici e alle altre prescrizioni del P.R.G.; g) il progetto planovolumetrico dell'intera area in scala 1/500; h) gli elenchi catastali di tutte le proprietà; i) la suddivisione in lotti delle aree edificabili; l) la destinazione d'uso degli edifici in tutte le loro parti; m) I tipi edilizi di riferimento in scala 1/200; n) l'impegno a osservare il disposto della convenzione, sottoscritto da tutte le proprietà interessate dal P.L.C. La convenzione di cui all'art. 28 della legge 17.8.1942 n.1150, modificato dall'art. 8 della legge 6.8.1967 n.765, e alle leggi regionali n. 6 del 1979 e successive modifiche e integrazione e n. 56 del 1980, deve prevedere: - la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo articolo 55; - la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria nella misura stabilita dal successivo articolo 56; - la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree a servizi di quartiere specificamente indicate nelle tavole dei comparti, laddove l'intervento si realizzi tramite lo strumento del comparto; - l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi all'esecuzione delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e al pagamento del contributo delle opere di urbanizzazione secondaria, a norma della l.r. n. 6/79 e succ. modifiche e integrazioni;

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- i termini, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere previste dallo strumento esecutivo, con specificazione dei tempi delle varie fasi in relazione al rilascio del certificato di abitabilità dei vari edifici; - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione Art. 51 - Piano Particolareggiato dei Servizi (P.P.S.) Il Comune può dotarsi del Piano Particolareggiato dei Servizi (P.P.S.), secondo quanto precisato dalla D.G.R. 6320 del 13.11.1989. Questo esplicita, per le urbanizzazioni primarie e secondarie del P.R.G., ed eventualmente per le zone F, o parte di esse, le caratteristiche, le localizzazioni, i dimensionamenti e i costi presuntivi di ciascuna opera, le relative priorità di attuazione, e rinvia al P.P.A. la individuazione dei loro modi di attuazione (regime pubblico, convenzionato, privato). Inoltre, per le attrezzature esistenti, il P.P.S. precisa il livello di funzionalità e gli interventi cui esse vanno sottoposte. Il P.P.S., ancora, attualizza e precisa i costi degli interventi individuati in sede di P.R.G. e individua i meccanismi per il loro aggiornamento continuo. Gli schemi di convenzionamento definiti nell'ambito del P.P.S. devono contenere la valutazione economica di tutte le opere previste e i relativi meccanismi di scomputo e/o ammortamento; devono prescrivere il mantenimento delle funzioni programmate e la possibilità, previo conguaglio, della loro acquisizione da parte dell'Amministrazione pubblica; e devono contenere allegato il regolamento di uso pubblico dell'opera. Per le zone di espansione, laddove il P.R.G. non abbia esplicitato la tipologia delle opere e la loro localizzazione all'interno delle maglie, il P.P.S. indica la destinazione di ciascuna opera, ne definisce i caratteri tipologici e dimensionali, e definisce i parametri degli ambiti entro cui ciascuna opera deve collocarsi all'interno della maglia. Art. 52 - Standard urbanistici Il P.R.G., allo scopo di conseguire attraverso la gestione dello sviluppo del territorio un rapporto equilibrato fra i servizi e gli insediamenti, stabilisce, ai sensi del D.M. 2.4.1968 n.1444, le seguenti quantità minime inderogabili di spazi per servizi e attrezzature pubbliche che devono essere globalmente assicurate per abitante nelle zone residenziali o in rapporto alle strutture produttive. La riaggregazione che segue è indicativa cosi come quella delle aree a verde e servizi indicati negli elaborati grafici del P.R.G.. A) Standard per gli insediamenti residenziali (Attrezzature a livello di quartiere) 1) Attrezzature per l'istruzione 4,50 mq/100mc. (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo) 2) Attrezzature civili di interesse comune 2,00 mq/100mc. (sociali, culturali, religiose, commerciali, sanitarie e assistenziali, ricreative, amministrative) 3) Verde attrezzato 9,00 mq/100mc. 4) Parcheggi pubblici 2,50 mq/100mc. Standard complessivo per attrezzature a livello di quartiere residenziale 18,00 mq/100mc. Ai fini del calcolo degli standard di cui ai punti su elencati ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono 100 mc di volumetria realizzata o realizzabile, secondo quanto stabilito dall'art.3 del DM 1444/1968.

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Nella progettazione dei piani urbanistici esecutivi le aree in parola devono sempre essere localizzate a margine della viabilità di P.R.G., al fine di garantire la migliore accessibilità possibile, ed essere accorpate, al fine di consentire maggiore flessibilità d'uso. B) Standard per gli insediamenti produttivi Per i nuovi insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale o simili, compresi nelle zone D, devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi: - per spazi verdi liberi attrezzati ed attrezzature a servizio delle zone stesse, escluse le sedi viarie, mq 10 ogni 100 mq della superficie fondiaria o della superficie territoriale a seconda che sia previsto il piano urbanistico esecutivo o l'intervento edilizio diretto. - per spazi di sosta e di parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, mq 5 ogni 100 mq della superficie fondiaria o della superficie territoriale a seconda che sia previsto il piano urbanistico esecutivo o l'intervento edilizio diretto. C) Standard per gli insediamenti commerciali, alberghieri, direzionali Per i nuovi insediamenti commerciali, alberghieri, direzionali, sia pubblici che privati, devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi: - per servizi e verde a servizio delle zone stesse, escluse le sedi viarie, mq 80 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinati a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all'art. 41 della l. 1150/42 così come modificata dalla legge n.122/1989. Di queste superfici, che possono essere di proprietà sia pubblica che privata, deve essere assicurato l'uso pubblico attraverso apposite convenzioni. Nel caso di destinazioni miste, per ciascun insediamento previsto devono applicarsi gli standard relativi di cui alle lettere A), B) e C) del presente articolo. D) Standard per le attrezzature pubbliche di interesse generale Il P.R.G. individua, fra le zone F, le aree da destinare a standard per le attrezzature pubbliche di interesse generale, i cui standard minimi, da rispettarsi nella fase attuativa, sono così stabiliti: 1) Attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo: 1,50 mq/ab. 2) Attrezzature sanitarie e ospedaliere: 1,00 mq/ab. 3) Parchi pubblici urbani e territoriali: 15,00 mq/ab. E) Standard per le zone agricole "E" La quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per istruzione e attrezzature di interesse comune. Art. 53 - Applicazione degli standard urbanistici Ai fini dell'osservanza dei rapporti indicati al precedente articolo per gli insediamenti residenziali, anche in zone ove la destinazione residenziale si associa ad altre destinazioni, si assume convenzionalmente che ad ogni abitante insediabile corrispondano mediamente mc 100 di volume abitabile oppure mq 25 di superficie lorda abitabile (per abitante insediabile). I piani urbanistici esecutivi, di cui all’art. 39 di queste N.T.A., preciseranno la ubicazione delle aree destinate a standard, nelle misure minime sopra indicate, tenendo anche conto della ubicazione delle aree a verde e servizi già individuate nelle tavole di P.R.G. all’interno dei comparti. La localizzazione di queste ultime non può essere variata in assenza di giustificate ragioni. Nei Piani Esecutivi, la convenzione di cui all'art. 28 della legge 17.8.1942 n.1150, modificato dall'art. 8 della legge 6.8.1967 n.765, e alle leggi regionali n. 6 del 1979 e successive modifiche e integrazione e n. 56 del 1980, deve prevedere quanto su indicato al precedente articolo 50.

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TITOLO II - ZONIZZAZIONE Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in zone. Per ogni zona sono precisate, nei successivi articoli, le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni consentite.

Capo V - ZONE DI USO PUBBLICO Art. 54 - Aree di uso pubblico Le aree di uso pubblico sono quelle destinate dal P.R.G. alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria sono di proprietà pubblica. Le opere di urbanizzazione primaria sono realizzate dal Comune di Noicattaro o dai privati nell'ambito della edificazione di comparti edilizi purché ciò non sia in contrasto con le esigenze di chi tali opere dovrà poi gestire. Modalità di realizzazione, tempi di esecuzione e modalità di pagamento da parte dei privati (scomputo dell'aliquota corrispondente alle opere realizzate dagli oneri di urbanizzazione o altro) dovranno essere oggetto di apposita convenzione stipulata fra il Comune di Noicattaro e i privati (riuniti in consorzio nel caso di comparto). Tenuto conto che nell’ambito dei comparti sono comprese opere di urbanizzazione primaria che hanno funzione di collegamento tra quartieri e/o di carattere territoriale, nell’ambito dell’attuazione di ciascun comparto è posto a carico dei privati l’onere della realizzazione della viabilità esplicitata e compresa nel comparto, in misura pari a 12,5 mq per ogni 100mc di costruzione, e la realizzazione delle reti di servizio. La parte eccedente sarà posta a carico del Comune come scomputo parziale o totale degli oneri concessori. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria di cui al D.M. 1444/1968 (servizi di quartiere) e le zone F (attrezzature pubbliche di interesse generale) possono essere sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, con una ripartizione fra le diverse destinazioni e proprietà eventualmente regolata dal Piano dei Servizi, e comunque da apposita convenzione. Le opere di urbanizzazione secondaria e le zone F possono perciò essere realizzate e gestite da privati previa stipula di apposite convenzioni con il Comune che ne assicura l’uso pubblico. Per le opere di urbanizzazione secondaria, ciascuna convenzione dovrà comunque prevedere che al termine del periodo di tempo cui la convenzione si riferisce la proprietà dell'opera di urbanizzazione (manufatti ed area di sedime) passi in proprietà al Comune di Noicattaro. E' comunque ammesso che, adempiuto quest'obbligo, queste strutture possano continuare ad essere gestite da privati (gli stessi loro realizzatori o altri) previa la stipula di ulteriori convenzioni con il Comune di Noicattaro. Art. 55 - Aree per le urbanizzazioni primarie (UP) Le urbanizzazioni primarie sono quelle definite nella Tabella C della l.r. 6/12.2.79 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi i parcheggi, secondo quanto stabilito dalla legge 24.3.1989 n.122, relativamente ai parcheggi pubblici o di uso pubblico.

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Esse si realizzano su aree di proprietà pubblica attraverso interventi diretti con progetti approvati dal Comune oppure, per le zone di espansione (sia residenziali che produttive), in esecuzione di specifiche convenzioni, su aree che possono essere cedute al Comune. Nell'ambito dei piani urbanistici esecutivi, le aree per le urbanizzazioni primarie devono essere chiaramente distinte dalla eventuale viabilità privata prevista da detti strumenti. La tavola n°12/C, definisce le sezioni stradali per il completamento dei vecchi tracciati e la realizzazione dei nuovi tracciati pubblici . Nella realizzazione delle nuove strade si devono rispettare le sezioni indicate in detto elaborato. Le nuove strade pubbliche di Piano hanno una sezione minima di metri 10,00. Per le nuove strade, riportate in tale elaborato di P.R.G., con sezione minore di metri 10,00, le stesse si intendono strade pubbliche ad un solo senso di circolazione. Il prolungamento per 200 ml, all’interno della zona agricola, di tutte le strade individuate con apposito simbolo nella Tavola n.12/C di P.R.G. portate sino al limite delle zone urbane, deve rimanere libero da costruzioni allo scopo di garantire l’eventuale proseguimento di tutte dette arterie. Art. 56 - Aree per le urbanizzazioni secondarie (US) Le urbanizzazioni secondarie sono quelle definite nell'art. 3 del D.I.M. n.1444/2.4.68, ossia comprendenti verde o parco di quartiere e servizi di quartiere. Nelle aree ad esse destinate individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G., la realizzazione delle opere avviene mediante intervento diretto. Qualora dette aree siano comprese all'interno di comparti d'intervento (C.S. - Comparti Servizi), occorre invece il piano urbanistico preventivo. Questo deve prevedere la progettazione urbanistico-edilizia delle urbanizzazioni secondarie, unitariamente a quella delle aree ad altra destinazione, secondo le indicazioni localizzative riportate nelle planimetrie di P.R.G.. Le aree a verde e servizi di quartiere, di cui all’art..3 D.M. 1444/68, come individuate dal P.R.G. (nella zona verso il mare chiamate anche “parco di quartiere”), di proprietà privata non ancora acquisite al patrimonio comunale e che non ricadono in un comparto sono soggette a comparto e al piano urbanistico esecutivo che preveda la sistemazione di tutte le aree incluse nel comparto. Nella formazione del comparto si deve prevedere la cessione gratuita dell’80% delle aree da destinarsi alle previsioni di cui all’art. 3 del D.I.M. 1444/1968 e delle aree da destinarsi alla viabilità, eventualmente incluse nel comparto. Sul restante 20% il P.R.G. indica la posizione delle aree ove ubicare gli edifici da destinarsi alla residenza per effetto dell’ attuazione del comparto e del piano urbanistico esecutivo. Gli edifici residenziale dovranno essere di tipo accorpato e sistemati lungo le aree a margine della viabilità in modo da creare una continuità urbana sui fronti stradali. I Piani Esecutivi dei comparti di cui al presente articolo sono presentati dai privati entro due anni dalla data di approvazione del Piano. Scaduto tale termine il Comune può predisporre un Piano Particolareggiato dei servizi e procedere all’acquisizione di tutte le aree, incluse nel comparto secondo le procedure e leggi vigenti. In tali comparti C.S., del centro urbano e della zona mare, nell'attuazione degli stessi, per la realizzazione degli insediamenti residenziali si applicano i seguenti indici e parametri: Centro urbano Zona mare Ifc 0,5 0,1+0,05 = 0,15 H max 12,5 8,5 Rc 70%(*) 30%(*) (*) Percentuale della superficie territoriale destinata a residenza.

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M.U.O. - minima unità operativa: intero comparto. Per le aree di parco di quartiere o di verde e servizi di quartiere relative all’insediamento verso mare l’Ifc - indice di fabbricabilità di comparto - è di 0,15 mc/mq di cui 0,05 da destinare a servizi della residenza; tutti gli altri parametri rimangono inalterati. Le US relative alle zone omogenee A e B sono specificatamente individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.. Per le zone di espansione gli elaborati del P.R.G. non localizzano tutte le aree delle US (urbanizzazione secondarie); la parte di U.S. non individuate dal P.R.G. verrà ricavata ed individuata, entro la stessa maglia, in sede di piano urbanistico esecutivo, fino a raggiungere gli standard di legge previsti nel presente P.R.G. Il P.E. deve, all’interno del Comparto, assicurare il rispetto degli standards di legge per ciascuna delle destinazioni d’uso consentite. Nel computo dei volumi a servizi, sarà convenzionalmente assegnata una altezza di ml 6,00 alle aule per assemblee ed eventuali torri campanarie, qualora le altezze effettive siano superiori; per queste strutture è ammessa una altezza maggiore di quella sopra riportata. Qualora i servizi e le attrezzature in essi previsti non siano oggetto di specifiche prescrizioni di legge, si applicano i seguenti indici e parametri: a) Attrezzature scolastiche: Iff - indice di fabbricabilità fond.: 2 mc/mq Hmax - altezza massima consentita: 8 ml Np - numero massimo dei piani: 2 piani Rc - rapporto massimo di copertura: 30% della Sf P - area per parcheggi: min. 1 mq/10 mc di costruz. Vp - verde piantumato: min. 1 alto fusto/100 mq Sf min. 2 arbusti/100 mq di Sf b) Attrezzature di interesse comune: Iff - indice di fabbricabilità fond.: 2 mc/mq Hmax - altezza massima consentita: 8 ml Rc - rapporto massimo di copertura: 30% della Sf P - area per parcheggi: min. 1 mq/5 mc di costruz. Vp - verde piantumato: n 1 albero di alto fusto/100 mq Sf min. 2 arbusti/100 mq di Sf c) Aree a verde attrezzato di quartiere o parco di quartiere: Le aree a verde attrezzato di quartiere comprendono: a )- nuclei elementari di verde, b )- giardini e i parchi di quartiere, c )- aree per il gioco per bambini da 3 a 6 anni, d )- le aree per il gioco e lo sport per bambini da 6 a 10 anni e )- le aree per il gioco e lo sport per ragazzi da 11 a 14 anni, f )- le aree per lo sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti. In dette aree è ammessa l'edificazione di manufatti provvisori per una superficie non superiore al 5% dell'area e, pertanto, tutta la superficie sarà sistemata a giardini, prati e prati alberati e sarà dotata di tutto l'arredo urbano necessario per la loro migliore fruizione; la superficie destinata a parcheggi non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria per interventi su aree di superficie superiore a 1.000 mq.

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Per l'ultima categoria (sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti) è ammessa l'edificazione anche di manufatti permanenti, quali bar, biblioteche, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Rc - rapporto di copertura: max 10% della superficie fondiaria; H - altezza: max ml 10 per impianti sportivi e ml 5 per tutti gli altri interventi; P - parcheggi: min. 10% della superficie fondiaria; Vp - verde piantumato: min. 50% della superficie fondiaria; Dc - distanza dei fabbricati dai confini: min. 10 ml; Ds - distanza dalle strade: min.10 ml. Nelle aree a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo.

INDICAZIONI DI DETTAGLIO PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE

classe destinazione d'uso raggio di influenza caratteristiche a) verde e campi da gioco 100 mt zona molto alberata b) parchi di quartiere con 300 - 800 mt aree alberate, prati, esclusione di giochi giardini c) campi da gioco nel verde 300 mt prato, acqua, sabbia, di quartiere per bambini piste, padiglioni d) campi da gioco 300 - 500 mt idem + attrezzi da nel verde di quartiere ginnastica e) aree sportive nel verde 300 - 800 mt prato, campi sportivi, di quartiere laboratori, palestre f) aree sportive nel verde 300 - 800 mt campi sportivi, piscine di quartiere (sport oltre i palestre, laboratori 14 anni e per adulti) d) Aree a parcheggio pubblico di quartiere: Sono destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici secondo gli standard urbanistici definiti dal D.M. 2.4.1968 n.1444. Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere protette con alberature di alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq. di superficie (una pianta ogni 2 posti macchina in superficie). In queste aree è vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo. I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'amministrazione o dei privati secondo le modalità previste dal precedente articolo 52. E' ammessa, anche per i parcheggi a più piani o interrati sotto il livello stradale, la concessione temporanea in diritto di superficie delle aree a privati, enti o cooperative che li realizzino su area pubblica e con progetto conforme alle esigenze comunali o a pianificazioni pubbliche di settore e ne assumano la gestione, soggetta al pubblico controllo, per un numero di anni da stabilirsi in convenzione. In tal caso l'amministrazione comunale dovrà stabilire termini e modalità della concessione in modo da garantire l’uso pubblico. Nelle medesime aree è ammessa la installazione di manufatti provvisori quali chioschi per la vendita di libri e giornali, bibite, carburante, fiori, e simili.

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Art. 57- Aree per attrezzature di interesse generale di livello urbano e territoriale (zone F) Le zone F si dividono in: Zone F1 che afferiscono alle zone tipizzate tali nel Centro Urbano Zone F2 che afferiscono alle zone tipizzate tali nella Zona Mare. Queste aree hanno la stessa destinazione di zona, ma differiscono esclusivamente per l’indice di fabbricabilità. In generale, le attrezzature previste nelle citate zona “F” (attrezzature di interesse generale) sono destinate, nel loro complesso, alle attività rivolte ad assicurare a tutta la comunità comunale e sovra comunale sia servizi relativi alla vita sociale, culturale e commerciale, sia servizi di tipo tecnico o diretti ad assicurare il controllo dell'ambiente. In tali aree si insediano le attrezzature indicate nei punti che seguono, da a) a g) . Le destinazioni indicate nelle tavole di zonizzazione corrispondenti a quelle di cui ai punti a) b) c) e) sono indicative e non prescrittive: esse dunque potranno essere variate in sede di attuazione del piano, nell'ambito delle destinazioni consentite nelle zone F. Nel computo del volume sarà convenzionalmente assegnata una altezza di ml 6,00 alle aule per assemblee ed eventuali torri campanarie, qualora le altezze effettive siano superiori. a) Attrezzature scolastiche di grado superiore all'obbligo ed edifici per la istruzione medio-superiore nonché relativi alloggi per la custodia ed il servizio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, ove non sussistano specifiche prescrizioni di legge (F.sc): Ift - indice di fabbricabilità fondiaria: 2 mc/mq per il Centro Urbano - zone F1 Ift - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,50 mc/mq per la Zona Mare - zone F2 Hmax - altezza massima consentita: ml 9,00 Rc - rapporto di copertura: max 50% della superficie fond P - parcheggi: min. 15% della superficie fondiaria per il Centro Urbano P - parcheggi: min. 7% della superficie fondiaria per la Zona Mare Va - verde : min. 15% dell'area. b) attrezzature sanitarie ed ospedaliere, socio-sanitarie (ad es. residenze sanitarie assistite) nonché alloggi e organizzazioni residenziali destinati sia alle esigenze di servizio e di custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione professionale e alla ricerca sanitaria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, ove non sussistano specifiche prescrizioni di legge (F.sa): Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 2 mc/mq per il Centro Urbano Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,5 mc/mq per la Zona Mare Rc - rapporto di copertura: max 40% della superficie fondiaria Hmax - altezza massima consentita: 9,00 ml P - parcheggi: min. 15% della superficie fondiaria per il Centro Urbano P - parcheggi: min. 7% della superficie fondiaria per la Zona Mare Va - verde: min. 30% della superficie fondiaria Dc - distanza dei fabbricati dal confine: min ml 10 Df - distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, min. 10 ml. c) aree destinate a servizi a carattere urbano e ad attività rivolte ad assicurare alla comunità sia servizi relativi alla sua vita sociale, culturale (cinema, teatri, musei, biblioteche, alberghi, ristoranti, centri congressi ecc.) e commerciale, sia servizi di tipo tecnico. Le prescrizioni per tali insediamenti sono: Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 2 mc/mq per il Centro Urbano Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,5 mc/mq per la Zona Mare Rc - rapporto di copertura: max 40% della superficie fondiaria

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Hmax - altezza massima consentita: 9,00 ml P - parcheggi: min. 15% della superficie fondiaria per il Centro Urbano P - parcheggi: min. 7% della superficie fondiaria per la Zona Mare Va - verde: min 30% della superficie fondiaria Dc - distanza dei fabbricati dal confine: min ml 10 Df - distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti,min. 10ml. Per i recapiti terminali dei rifiuti solidi o liquidi non vi sono prescrizioni aggiuntive rispetto alle specifiche normative statali o regionali. Per i depositi idrici e per gli impianti terminali esistenti della rete fognaria, viene stabilita una fascia di rispetto di ml 200 (disposizione Ministero dei LL.PP. 4/2/1977) dal perimetro dell'area interessata. d) parco urbano territoriale Tali zone comprendono le aree individuate dal P.R.G. come aree a carattere ambientale-naturalistico. Esse coincidono con l’alveo delle due lame: Giotta e S. Giorgio. Data la loro valenza a carattere territoriale la Regione, la Provincia o i Comuni interessati potranno elaborare un Piano Tematico Specifico, nel rispetto delle L.R. sui parchi naturali attrezzati. Le zone di rispetto delle lame individuate dal P.R.G. della profondità di mt 200 per lato sono inedificabili. Sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro conservativo delle strutture esistenti. Le strade vicinali e comunali dovranno essere sostanzialmente conservate, ovvero non potranno essere né distrutte né modificate nei loro elementi morfologici e costruttivi (muri a secco, ecc.), e dovranno essere usate come percorsi pedonali e piste ciclabili. Nell’alveo delle lame è comunque vietato l’abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici. Resta la facoltà per i Piani Tematici Specifici di modificare l’ampiezza sia del parco che delle zone di rispetto. In ogni caso fino all’approvazione definitiva del PTS o del PUTT-PBA in tali aree valgono le prescrizioni e i vincoli della l.r. n°30/90 e successive modifiche. e) attrezzature sportive a livello urbano Tali zone comprendono le aree che il P.R.G. destina ad attrezzature sportive di interesse urbano (impianti coperti e scoperti). L'Amministrazione Comunale, oppure il privato, provvederà alla formazione di appositi progetti di esecuzione estesi ad ambiti territoriali omogenei e di ampiezza adeguata in rapporto alle esigenze. Tali progetti dovranno prevedere la realizzazione di impianti sportivi coperti o scoperti che dovranno essere inclusi in ampie aree libere alberate o sistemate a verde senza attrezzature e non superare il 20% della superficie fondiaria. In dette aree è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici senza comprovata necessità e conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo. Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni: Uf - Indice di utilizzazione fondiaria: 0,15 mq/mq I parcheggi per gli impianti coperti o scoperti dovranno essere previsti nella misura di 5 mq per spettatore previsto nel caso di attrezzature a carattere spettacolare, essendo detta misura riferita alla capacità massima dell'impianto, e nella misura di 10 mq per utente potenzialmente presente nelle ore di massima affluenza nel caso di impianti per uso amatoriale. I parcheggi devono comunque essere previsti in misura non inferiore al 10% della superficie dell'area. I parcheggi dovranno essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita e alberati con piante di alto fusto nel rapporto di una pianta ogni 50 mq di superficie, comunque non inferiore a una pianta ogni 2 posti macchina. Non sono calcolate ai fini dell'indice di utilizzazione fondiaria le coperture gonfiabili o simili, purché stagionali.

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La realizzazione degli impianti può essere privata o pubblica. Nel caso in cui è attuata dalla pubblica amministrazione, può essere affidata, mediante concessione a termine, ad altri soggetti - privati, enti, cooperative - che ne garantiscano la corretta gestione con il rispetto delle destinazioni previste e l'uso pubblico. Le attrezzature di interesse generale di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) possono essere di iniziativa privata: in tale caso la loro realizzazione è preceduta da specifica convenzione, al fine di garantirne e regolamentarne la costruzione e l'uso pubblico e di stabilire le idonee garanzie. Nelle aree per le attrezzature di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) se una maglia è interessata da più iniziative, la costruzione di edifici ed impianti è subordinata alla approvazione di un piano urbanistico esecutivo che l'abbracci per intero; se la maglia è impegnata da un'unica iniziativa, la costruzione è invece subordinata alla approvazione di un progetto unitario di utilizzazione. g) attrezzature cimiteriali. Nelle aree cimiteriali è ammessa la installazione di: edifici a carattere cimiteriale, con gli eventuali alloggi per la custodia; edifici per il culto; piccoli edifici destinati alla vendita dei fiori e di oggetti d'uso; parcheggi, in esecuzione di progetti comunali. Le aree di proprietà comunale nonché quelle detenute dal Comune, indicate nella planimetria catastale allegata al Decreto n. 10835/89 della Soprintendenza Archeologica della Puglia – Taranto e costituenti l’attuale cimitero comunale, rivestono notevoli interesse archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge n. 1089/1939. Esse vengono pertanto sottoposte ipso iure, ai sensi dell’art. 4 a tutte le disposizioni contenute nella citata legge di tutela. Qualsiasi progetto di lavori che preveda scavi, modifiche o trasformazione nelle aree in questione dovrà essere sottoposto al preventivo esame di questa Soprintendenza. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono allocabili parcheggi pubblici e privati in superficie. Art. 58 - Infrastrutture stradali e ferroviarie 1 – Viabilità Le aree destinate alla viabilità si distinguono in: a) strade, nodi stradali e piazze (UPV); b) parcheggi (UPP); c) rispetti stradali. Nelle aree sub a), è imposto il divieto assoluto di edificabilità; nelle aree sub b) possono realizzarsi parcheggi in superficie o su più livelli interessati secondo le apposite definizioni e prescrizioni di queste N.T.A.; nelle aree sub c) il Consiglio Comunale può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse, la installazione di chioschi per carburanti, giornali, bibite e simili per il Centro Urbano. A tale scopo l'Amministrazione comunale emanerà apposita regolamentazione. Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalle tavole di Piano. Le previsioni relative ai tracciati, agli incroci e agli svincoli, indicati nelle planimetrie di P.R.G., hanno valore vincolante sino alla redazione dei relativi progetti esecutivi. In sede esecutiva esse potranno subire i necessari adeguamenti tecnici senza però che ne risultino alterate le caratteristiche tipologiche e funzionali. Nelle zone di espansione urbana gli interventi relativi alla viabilità sono soggetti alla formazione di piani esecutivi estesi ai comparti di intervento.Tali piani esecutivi, in base alle indicazioni del P.R.G., dovranno precisare: -il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, degli incroci attrezzati a livello o degli svincoli a diversi livelli; - i sistemi di canalizzazione della viabilità primaria; - il riordino delle immissioni delle reti di distribuzione interna - relativa agli insediamenti marginali - nelle infrastrutture viarie di scorrimento, con riduzione degli accessi diretti;

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- la viabilità pedonale, le piste ciclabili e le sistemazioni relative al verde di arredo viario. Le strade si classificano in: A) strade primarie, con funzioni di entrata e di uscita dal centro abitato: comprendono tronchi terminali o passanti di strade extraurbane e si connettono solo con strade di scorrimento B) strade di scorrimento, destinate a garantire la fluidità degli spostamenti veicolari all'interno della rete viaria cittadina: comprendono la viabilità comunale e intercomunale di scorrimento canalizzata, distribuiscono il traffico delle strade primarie e raccolgono quello delle strade di quartiere; C) strade di quartiere, con funzione di collegamento tra quartieri limitrofi: sono comprese in un solo settore dell'area urbana e distribuiscono il traffico delle strade di scorrimento e raccolgono quello delle strade locali D) strade locali, a servizio diretto degli insediamenti: sono interamente comprese all’interno di un quartiere e destinate al diretto servizio degli insediamenti e a raccogliere il traffico per immetterlo nelle strade di quartiere;

Caratteristiche delle strade: Tipo Componenti Regolazione Regolazione Regolazione traffico: mezzi sosta traffico ammessi pubblici pedonale A) veicoli esclusa la proibita escluso fermata anche la fermata B) veicoli e corsia ammessa su marciapiedi pedoni riservata spazi separati protetti e/o fermate con immissioni organizzate e uscite concentrate C) tutte immissioni ed piazzole di marciapiedi uscite libere fermata o (corsia di corsia manovra) riservata D) anche sosta esclusi libera marciapiedi di veicoli e pedoni Le sezioni stradali, per le strade appartenenti alla categoria A) sono determinate dagli enti competenti. Per le categorie B) e C) le strade di nuova costruzione dovranno seguire le indicazioni della circolare n.2575/8.8.1986 del Ministero LL.PP. Nelle strade di quartiere e locali i marciapiedi laterali, ovunque possibile, dovranno avere ampiezza tale da consentire alberatura e pista ciclabile. La viabilità veicolare pubblica non può comunque avere sezione stradale inferiore a 10ml.

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Nelle strade di scorrimento occorre che vi sia una separazione fisica fra le corsie destinate al movimento dei veicoli e quelle destinate alla sosta e alle manovre di entrata e uscita dalla sosta. Nelle strade di quartiere sono consentite apposite carreggiare parcheggio (a fianco delle carreggiate di movimento ovvero a se stanti, ossia delimitate da marciapiedi, a costituire strade-parcheggio) possibilmente con una corsia ad esclusivo servizio delle manovre di sosta e opportunamente differenziate per aspetto o struttura della pavimentazione. In tutte le zone esterne al Centro Urbano (compreso le zone verso mare qualsiasi sia la loro tipizzazione), le strade vicinali e comunali dovranno essere sostanzialmente conservate, ovvero non potranno essere né distrutte né modificate nei loro elementi morfologici e costruttivi (muri a secco, ecc.), e dovranno essere usate come percorsi pedonali e piste ciclabili e avere a loro protezione una fascia di rispetto piantumata di ml 5 lungo entrambi i margini. Nelle intersezioni con la viabilità di P.R.G. dovrà essere salvaguardata - nella misura del possibile - la loro continuità territoriale mediante sottopassi e simili. Le strade esistenti, ove sia possibile ed utile per il miglioramento della viabilità considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere la sezione minima di ml 10,00 con facoltà del Comune di richiedere, se necessario, una maggiore sezione. Per le strade di P.R.G. e per la progettazione di strade della rete secondaria e relativa a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, dovranno essere rispettate le disposizioni della circolare n.2575/8.8.1986 del Ministero LL.PP. e del DM n. 285 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. Le aree destinate a parcheggi pubblici sono determinate in base alla legge ed alle presenti disposizioni. Le misure dei rispetti stradali sono quelle del DM n. 285 del 1992. 2 - Percorsi pedonali e piste ciclabili Nelle planimetrie di P.R.G., relative alla viabilità, sono indicate con apposita simbologia le sedi viarie da utilizzare come percorsi pedonali e piste ciclabili. I tracciati hanno valore orieN.T.A.tivo, eccetto che per quelli che corrispondono alla viabilità esistente e, pur dovendo essere rispettati obbligatoriamente per quanto riguarda i previsti collegamenti, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, all'interno di eventuali piani esecutivi o nel progetto per gli interventi edilizi diretti. Le sezioni di tali percorsi dovranno essere comprese fra 2,5 e 5 ml. 3 - Piazze ed aree pedonali Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le aree che il piano destina alla formazione di piazze, luoghi di sosta e spazi aperti per lo svolgimento di attività di interesse collettivo, con la netta esclusione del parcheggio di autoveicoli. All'interno di queste aree dovranno essere realizzate tutte quelle opere di carattere infrastrutturale e di arredo urbano atte a renderne possibile la fruizione. Eventuali ambienti destinati a ospitare funzioni di carattere collettivo strettamente legate a quelle cui sono destinati gli spazi sovrastanti potranno essere realizzati all'interno di locali interrati o seminterrati, a condizione che non venga compromessa la funzionalità dell'area. 4 - Ferrovia Le aree ferroviarie sono destinate alla rete ferroviaria esistente e di previsione ed ai relativi impianti e servizi, secondo progetti che le Autorità competenti redigono d'intesa col Comune, eventualmente anche in consorzio con privati. Le misure del rispetto ferroviario sono quelle D.P.R. n.753/1980.

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Capo VI - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 59 - Zone produttive: suddivisione e norme generali Le zone produttive si suddividono in: - zone per attività primarie di tipo E1. - zone per attività secondarie D1 (PIP) - zone per attività secondarie C.C.A. (Centro Commerciale alimentare) - zone miste: C1D (terziario-residenziale) - “ C2D (agricolo-residenziale) - “ C3D (agricolo artigianale commerciale residenziale) Art. 60 - Zone per attività primarie di tipo E1 Tali zone sono destinate all'agricoltura in modo esclusivo o frammiste ad altre destinazioni. Nelle zone E1 sono ammesse le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative. Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo. In assenza di specifici strumenti (piano zonale o simili), le necessità della produzione agricola devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale elaborati da periti agrari o da agronomi che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia la utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Il rilascio di concessione nelle zone agricole è inoltre subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nella concessione. La concessione è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti. Chiunque abbia titolo può ottenere il rilascio di una concessione edilizia in zona agricola. Nelle aree di rispetto idrogeologico comprese nell'ambito delle zone E, corrispondenti a fasce di 200 ml dall'alveo delle lame, indicato con apposita simbologia nelle tavole di zonizzazione del P.R.G., è vietata qualsiasi opera edilizia e qualsiasi intervento di trasformazione del territorio, in superficie e nel sottosuolo, che turbi l'assetto delle acque. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria,straordinaria e restauro conservativo delle strutture esistenti,quindi tutte le opere esclusivamente finalizzate alla salvaguardia idrogeologica dell’assetto fisico della lama e del ripristino delle valenze ambientali, vegetazionali e morfologiche del paesaggio. In caso di eventuali specifici vincoli apposti mediante leggi statali e regionali o provvedimenti ad hoc, che prevedano un regime di tutela più restrittivo, vigono le disposizioni da questi previsti. Per le zone E, nelle aree boscate (aree interessate da "vegetazione di specie legnose selvatiche-arboree o frutticole, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta"), non è consentita edificazione. Nelle zone E sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente anche mediante ristrutturazione edilizia con la modifica della destinazione d'uso degli edifici che - ferma restando la destinazione delle aree di pertinenza - possono assumere destinazioni: residenziale (permanente o stagionale), alberghiera o similare, per servizi della residenza, per servizi alle attività produttive, per il tempo libero, naturalmente con il rispetto degli standard urbanistici e il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti per dette destinazioni. Detti interventi sono soggetti a concessione edilizia onerosa e ad atto d'obbligo attestante sia la nuova destinazione d'uso dell'edificio sia l'asservimento delle aree di pertinenza.

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La ristrutturazione edilizia, così come definita dalla lettera d) dell'art. 31 della legge statale n.457/78, non può modificare la plano-volumetria esistente salvo che per volumi necessari per impianti tecnologici ed igienico-sanitari. Art. 61 - Attività agrituristiche e turismo agricolo. Nel territorio comunale il P.R.G. individua le masserie di rilevante valore architettonico e da sottoporre a tutela, ossia a interventi di cui alla legge 457/1978, lett. a), b) e c). Nelle aziende agricole che comprendono tali complessi, sono consentiti interventi finalizzati al turismo agricolo e alle attività agrituristiche. Essi comprendono, oltre a tutte le destinazioni previste per le zone E1, le seguenti specifiche destinazioni: ricettive alberghiere, ristoranti, commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature sportive e culturali. Per queste destinazioni é ammessa la costruzione di nuovi volumi determinati dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria (Iff.) pari a 0.01 mc/mq applicato alla superficie di pertinenza dell'azienda (senza possibilità di accorpamento dei suoli non contigui ubicati nel territorio comunale). Sono inoltre ammessi impianti sportivi scoperti, inclusi i volumi dei relativi servizi, per una superficie pari al 5% della superficie dell'azienda. Per gli annessi agricoli l’indice di fabbricabilità fondiaria (Iff.) è pari a 0.07 mc/mq. Gli altri indici e parametri sono quelli indicati all’art. 63 - Zone per attività primarie di tipo E1: norme specifiche. I nuovi volumi possono essere sistemati in adiacenza ai corpi di fabbrica esistenti senza superare in questo caso una volumetria pari al 40% di quella esistente, ed uno sviluppo verticale non superiore a quello dei volumi esistenti. I volumi non sistemabili in adiacenza devono essere sistemati in prossimità dei volumi esistenti, ossia a distanza non superiore a 300 ml dai fabbricati esistenti, e in termini accorpati, tranne per eventuali volumi destinati a stalle e/o servizi agricoli. La sistemazione dei nuovi volumi, per ogni destinazione, deve configurare planimetricamente un organismo architettonico unitario, preferibilmente "a corte" del tipo a masseria. Art. 62 - Recinzioni in zona agricola Nelle zone E1 devono essere, laddove non insorgano motivate necessità, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco. Altri tipi di recinzioni devono essere realizzate in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del R.E.. Per le recinzioni deve essere comunque rispettato quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30.4.1992. Art. 63 - Zone per attività primarie di tipo E1 : norme specifiche Le zone per attività primarie di tipo E1 sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione; in esse sono ammesse attività connesse con la trasformazione dei prodotti agricoli, con l'allevamento del bestiame, con attività industriali e di deposito limitatamente a quelle preesistenti e nei limiti prescritti ai successivi commi del presente articolo, con le industrie estrattive, con il deposito e la distribuzione di carburanti, con le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature. In queste zone occorre rispettare le prescrizioni seguenti: Sf - superficie fondiaria minima: mq 5.000 per gli impianti connessi con la produzione agricola e zootecnica; mq 7.500 qualora l'edificio comprenda la parte residenziale e mq 50.000 per insediamenti agrituristici o di turismo agricolo. Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,10 mc/mq, di cui destinati alla residenza: 0,03 mc/mq, il resto per annessi agricoli. H - altezza massima: ml 8, salvo costruzioni speciali Dc - distanza dai confini: min ml 10 Df - distanza tra fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti

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Ds - distanza dal ciglio delle strade: secondo il D.M. n. 285 del 30.4.1992. US - Le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, che possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Per le altre destinazioni ammesse per le quali è prescritta la previsione di aree destinate a standard di cui al D.M. 1444/1968, vanno applicate le norme indicate all'art. 49 per ogni tipo di insediamento. Non è ammesso l’accorpamento dei terreni non confinanti ai fini residenziali. Per i non addetti all’agricoltura il volume aggiuntivo pari a 0,07mc/mq da destinare ad annessi agricoli non è concedibile. Per i non addetti all’agricoltura l’indice Iff è di 0,03mc/mq e non sono concessi volumi per annessi agricoli. Attività zootecniche: Le attività zootecniche di tipo intensivo e i relativi impianti dovranno ubicarsi a distanza superiore a 1 Km dalle aree urbanizzate e da quelle per le quali il P.R.G. prevede utilizzazioni extra-agricole. La realizzazione di allevamenti intensivi è comunque subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi; per gli stessi, inoltre, vanno precisate le distanze dai confini e dagli alloggi di pertinenza sia degli edifici sia dei recinti di stabulazione e la dimensione minima del fondo. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto specifico riferimento anche ai contenuti della L.R. n.37/22.5.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il P.R.G. individua. Per insediamenti produttivi già esistenti nel territorio in zona agricola sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e l’ampliamento fino al 50% della superficie già concessionata utilizzando un indice di utilizzazione territoriale (UT) pari a 0,08 mq/mq, una tantum, sempre che il concessionario abbia a disposizione ulteriore superficie agricola da asservire a tale utilizzazione. La destinazione d’uso di detti manufatti, per la parte produttiva, può essere quella legata alla lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo e prima commercializzazione, o altre attività così come disciplinate dai successivi artt. 64 (PIP) e 65 (CCA) delle presenti norme. Serre: In questa zona E1 è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a ml 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana. Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza massima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale. Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio della strada è di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa. Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona. E' ammesso, nella ristrutturazione degli edifici residenziali esistenti alla data di adozione delle presenti norme, l'uso dei medesimi come trattorie o altri pubblici esercizi destinati al tempo libero.

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Art. 64 - Zone per attività industriali e artigianali D1 Queste zone sono destinate alle attività produttive industriali di tipo non nocivo, alle attività di servizio per la produzione, artigianato, al deposito all'ingrosso, alle attività annonarie e simili, e relativi annessi (quali mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e associazioni di categorie, uffici, abitazioni di custodia e di direzione). In tali zone il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici esecutivi (P.P. - Lottizzazione) applicando i seguenti indici: − It = Indice di fabbricabilità territoriale = 3 mc/mq; − Sm = Superficie minima di intervento = intera maglia omogenea di P.R.G.; − H = Altezza massima del fabbricato = ml 7,50; − Q = Rapporto massimo di copertura = 40%; − Dc = Distacco dai confini = 5 ml; − Df = Distacco tra i fabbricati = 10 ml; − Ds = Distanza dalla strada = 10 ml rispetto alla viabilità marginale; 5 ml rispetto alle strade

interne di lottizzazione; − S1 = Parcheggi = 10 mq x 100 mc; Art. 65 - Zone per il Centro Agro Commerciale (Zona mare) D3 - (C.C.A.) Queste zone sono destinate alle attività produttive agro-alimentari di tipo non nocivo, alle attività di servizio per la produzione, al deposito all'ingrosso, alle attività annonarie, alla grande distribuzione, commerciale, agro-alimentare, piccole attività di servizi agricoli e simili, e relativi annessi (quali mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e associazioni di categorie, uffici, abitazioni di custodia e di direzione). Sono ammesse le abitazioni destinate al personale di servizio con caratteristiche di servizio o di custodia con un volume dell'abitazione non superiore a 300 mc. Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinati alla approvazione di un piano urbanistico esecutivo esteso all'intera maglia di P.R.G.. Tale strumento deve prevedere aree per urbanizzazioni secondarie di cui al D.M. 1444/1968 nella misura prevista per ogni tipo di intervento dall'art. 52 di queste N.T.A., e deve prescrivere: Ift - indice di fabbricabilità territoriale massimo: 1,00 mc/mq Rc - rapporto di copertura massimo: 50% della superficie fondiaria. P – parcheggi( vedi art.5 del DM 2/4/1968) H - altezza massima: ml 8,50 V - verde alberato, parcheggi, servizi, minimo: 10% della St (art. 5 D.M. 2/4/68) M.U.O. - minima unità operativa: intera maglia di P.R.G., e comunque, superficie non inferiore a 2 ha. Art. 66 - Zone miste, norme generali Attraverso le zone miste, il Piano intende perseguire l’obiettivo di assicurare un disegno urbano in cui vengono definiti funzionalmente e caratterizzati spazialmente i nuovi “bordi urbani” della città. Sono queste le aree in cui è opportuno intervenire secondo i principi insediativi in cui vengono integrate le varie attività produttive con il sistema residenziale e quello dei servizi. La strategia che il settore agro-alimentare riveste nel sistema economico cittadino rende opportuno identificare i bordi urbani come “sistemi di scambio” tra le specifiche attività urbane ed i sistemi agricolo-produttivi. Il P.R.G. individua tre tipi di zone miste: - C1/D: terziario-residenziale - C2/D: agro-alimentare-residenziale - C3/D: agro-alimentare, artigianale, commerciale, residenziale

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Nella formazione degli strumenti esecutivi si dovrà tendere alla integrazione funzionale dei vari tipi di insediamento, evitando per quanto possibile la formazione di aree mono-funzionali, e perseguendo l’obiettivo di creare tipologie funzionalmente e spazialmente complesse. In ogni caso gli strumenti urbanistici esecutivi dovranno assicurare una dotazione di aree a standard di cui al DM 1444/68 nella misura prevista per ogni tipo di intervento. Tutte le aree pubbliche determinate per l’applicazione degli standard dovranno essere possibilmente accorpate, e localizzate a margine della viabilità di P.R.G., al fine di garantire la migliore accessibilità possibile. L’indice di comparto si applica a tutte le aree comprese nel limite di perimetrazione del comparto così come individuato negli elaborati del P.R.G. Il volume così ricavato corrisponde al massimo volume totale, realizzabile nel comparto. Tale volume viene percentualmente suddiviso nelle varie destinazioni d’uso previsto nel comparto. I volumi nella percentuale destinata alle diverse destinazione d’uso all’interno del comparto, vanno posizionati nelle rispettive aree omogenee individuate nel P.R.G. In queste zone la costruzione dei volumi residenziali, quando consentita, è ammessa soltanto se contemporanea o successiva alla costruzione dei volumi per le attività produttive. Art. 67 - Zone miste terziario-residenziale (C1/D) Queste aree rivengono in linea di massima dalla zonizzazione del P.di F. come zone C3 miste, di cui mantengono la destinazione d’uso. In tali aree le funzioni terziarie e direzionali sono miste a quelli residenziali. Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinate alla approvazione di strumenti esecutivi (PP e P.di L.) con M.U.O. ( minima unità operativa) pari a tutta la maglia individuata dal limite di comparto nel rispetto dei seguenti indici e parametri: a) settore terziario: Ift: 3 mc/mq.( Comparti N° 15 e 16, vedi Tavola di P.R.G.); H max = 21.00mt Rc = 60% Vp = verde privato (20% Sf.) Sup. standards (art. 5 DM 2/4/68 n° 1444) 80% sup. lorda di pavimento b) settore della residenza: Ift: 1 mc/mq.( Comparti N° 15 e 16, vedi Tavola di P.R.G.); H max = 10.50 mt Rc = 60% Vp = verde privato (20% Sf.) Sup. standards (Art. 3 DM 2/6/68 n° 1444) 18 mq/100mc Art. 68 - Zone miste - agro-alimentare-residenziale (C2/D) In queste aree le attività di servizio per l’agricoltura e i piccoli insediamenti agro-alimentari sono miste a quelle residenziali e artigianali. Gli interventi edilizi in tali aree sono subordinati all’approvazione di strumenti esecutivi (PP, P.di L.) con (M.U.O.) minima unità operativa pari a tutta la maglia individuata dal limite di comparto nel rispetto dei seguenti indici e parametri: Comparti N° 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a) settore agro-alimentare: Ift: 0,4 mc/mq; H max = 8,50 mt Rc = 40% Vp = verde privato (20% Sf.) Sup. standards (art. 5 DM 2/4/68 n° 1444) 10% della superficie

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territoriale b) settore della residenza: Ift: 0,8 mc/mq. (Comparti N° 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vedi Tavola di P.R.G.) ; H max = 8,50 mt Rc = 40% Vp = verde privato (30% Sf.) Sup. standards (Art. 3 DM 2/6/68 n° 1444) 18 mq/100mc Comparto N° 14 a) settore agro-alimentare: Ict: 0,6 mc/mq. H max = 8,50 mt Rc = 40% Vp = verde privato (20% Sf.) Sup. standards (art. 5 DM 2/4/68 n° 1444) 10% della superficie territoriale b) settore della residenza: Ict: 0,4 mc/mq. H max = 8,50 mt Rc = 40% Vp = verde privato (30% Sf.) Sup. standards (Art. 3 DM 2/6/68 n° 1444) 18 mq/100mc In sede di redazione del piano attuativo i volumi destinati all’attività produttiva dovranno essere posizionati nella parte sud della maglia. Art. 69 - Zone per attività agro-alimentare, artigianali e commerciali di nuovo impianto miste a residenza (C3/D) Le zone per attività primarie e secondarie relative all'artigianato e al commercio misto a terziario sono destinate alla localizzazione di unità locali artigianali "di servizio", ossia di quelle operanti in più stretto rapporto con la residenza, di aziende commerciali al dettaglio o all'ingrosso e di tutte quelle attività richiedenti il deposito e il rimessaggio di beni e manufatti. E’ prevista la localizzazione di unità locali del terziario, quali uffici dei settori del credito, delle assicurazioni, dello spettacolo, della pubblica amministrazione, e studi professionali, nella misura minima del 30% della volumetria complessiva. A tal fine si considerano "di servizio" le attività artigianali concernenti: - la cura della persona (sarto, parrucchiere, ortopedico, calzolaio, rammendatrice, pedicure, manicure, lavanderia, stireria); - la cura della casa (elettricista, idraulico, verniciatore, imbianchino, mobiliere, tappezziere, muratore, piastrellista, ascensorista, fuochista, tecnico radio-TV, falegname); - la cura dei beni di consumo durevoli (meccanico, ciclista, gommista, elettrauto, autoradio; esclusi carrozzerie e verniciatore d'automezzi, considerati incompatibili con la funzione abitativa). In queste zone sono previste pure le abitazioni. In queste zone il P.R.G. si attua tramite Piano Esecutivo con M.U.O. pari all’intera maglia individuata dal limite di comparto nel rispetto dei seguenti indici e parametri: Comparti N° 17,18,19,20,21 a) settore agro-alimentare: Ift = 0,5 mc/mq H max = 8,50 mt Rc = 40% Vp = verde privato (20% Sf.) Superficie standards (art. 5 DM 2/4/68 n° 1444) 10% della superficie territoriale

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b) settore del commercio terziario e agro-alimentare: Ift = 0,5 mc/mq H max = 15 mt (uffici) - 8,50 mt (capannoni) Rc = 40% Vp = verde privato (20% Sf.) Superficie standards (art. 5 DM 2/4/68 n° 1444) - 10% della St per i capannoni - 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento da costruire c) settore dell’artigianato e agro-alimentare: Ift = 0,5 mc/mq H max = 8,50 mt Rc = 40% Vp = verde privato (20% Sf.) Sup. standards (Art.5 DM 2/6/68 n.1444) 10% dell’area territoriale d) settore della residenza e agro-alimentare: Ift = 0,20 mc/mq. H max = 12.50 mt Rc = 40% Vp = verde privato (20% Sf.) Sup. standards (Art. 3 DM 2/6/68 n° 1444) 18 mq/100m

Capo VII - ZONE RESIDENZIALI: CARATTERI GENERALI Art. 70 - Destinazioni Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai servizi connessi di seguito specificati. Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse al loro interno, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi per l’istruzione, sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. I servizi per le residenze di cui all'art. 3, ultimo comma del D.I.M. n. 1444/1968 (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) sono resi obbligatori e devono essere individuati in sede di piano urbanistico esecutivo ed esplicitati in sede di progettazione edilizia. Fanno anche parte della zona residenziale le seguenti urbanizzazioni (le cui aree sono localizzate nelle tavole di Piano con esclusione, di massima, delle aree in cui gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione di piani urbanistici esecutivi): asili nido; scuole materne; scuole dell'obbligo; attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi quali uffici di poste e telegrafi, della protezione civile e simili; aree per spazi pubblici attrezzati a parchi, giuochi, sport e parcheggi. Art. 71 - Suddivisione Le aree residenziali si articolano in: - centro storico-antico (A1) - zone di interesse ambientale (A2) - zone B1 tessuti formalizzati ad impianto regolare

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- zone B2 tessuti formalizzati - zone B3 aree ex C1 del P. di F. - zone B4 aree ex C1/2 del P. di F. - zone B5 aree PEEP - zone B6 aree ex CS del P. di F. - zone C aree di nuovo impianto

Capo VIII - Zone residenziali - disposizioni specifiche Art. 72 - Centro antico. Zona (A1) In questa zona per gli immobili ricompresi nel Piano di Recupero si applicano le prescrizioni del medesimo P.di R..; per tutti gli altri si prescrive quanto segue. In tale zona si tende a mantenere l’attuale assetto architettonico ed ambientale; l’attività edilizia sarà dunque soprattutto indirizzata verso il risanamento conservativo, limitando la demolizione-ricostruzione a casi ritenuti indispensabili per motivi artistici o ambientali e la cui sostituzione non sia di danno all’assetto urbanistico e ambientale del quartiere. Sono consentite in tali zone: − il restauro conservativo degli edifici le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica

igienica e distributiva all’interno dei fabbricati; − la demolizione di corpi di fabbrica che rientrano nelle categorie delle superfetazioni. Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione dovranno essere predisposti piani planovolumetrici estesi a comparti edificati. Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, l’indice di fabbricabilità fondiario non deve superare la densità preesistente, computata senza tener conto delle superfetazioni recenti, prive di valore storico-artistico, mentre l’altezza non deve superare quella delle costruzioni preesistenti, anche questa computata senza tener conto di sovrastrutture aggiunte recenti. Per le ricostruzioni ammesse l’indice di fabbricabilità fondiario non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 5 mc/mq, mentre l’altezza non può superare l’altezza degli edifici preesistenti o circostanti di carattere storico, artistico o ambientale. Per le eventuali ricostruzioni, le distanze tra edifici possono non essere superiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente. a) Le aree eventualmente libere, all’interno di questa zona, vanno decorosamente sistemate a verde. b) Nell’operare in tale zona storica, particolare attenzione andrà posta nel mantenimento delle caratteristiche architettoniche e di rifinitura degli edifici, adottando materiali e lavorazioni tipiche dell’ambiente in cui si opera (in murature, intonaci, pavimentazioni stradali in pietra, etc.) o adottando tecniche di lavorazione e di rifinitura per materiali non tradizionali tali che li rendano assimilabili dall’ambiente circostante. c) E’ fatto divieto di usare marmi lucidati, ceramiche e rivestimenti in grès e in cotto smaltato per qualsiasi opera di rifinitura esterna. d) Salvo particolare giustificazione progettuale, è richiesto l’uso del bianco per il ripristino della coloritura degli edifici esistenti e per la colorazione delle eventuali nuove costruzioni. Gli interventi di demolizione e di demolizione-ricostruzione e gli interventi interessanti gli immobili soggetti a vincolo di tutela ex L. n.1089/1939 sono subordinati a preventivo parere della Soprintendenza B.A.A.A.S..

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Art. 73 - Zona di interesse ambientale Zona (A2) Questa zona è conformata prevalentemente da edifici tipici e peculiari della tradizione architettonica di Noicattaro. Pertanto con la finalità di consentire sia il rispetto dimensionale dei rapporti altimetrici tra questa edilizia ed il contiguo Centro Storico, sia per perpetuare il loro alto significato culturale, gli interventi costruttivi devono prevalentemente essere finalizzati al miglioramento delle qualità abitative ed igieniche anche degli spazi interni delle fabbriche esistenti, nonché al cambio di destinazione d’uso delle superfici attualmente adibite ad abitazioni e posizionate ai piani terra. In questa zona per gli immobili ricompresi nel vigente P. di R. si applicano le prescrizioni del medesimo P. di R. ivi compreso l’eventuale parere della Soprintendenza ai B.A.A.A.S.; Per tutti gli altri si prescrive quanto segue: In tale zona, quasi totalmente edificata, sono consentiti: a) le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igienica e distributiva all’interno dei

fabbricati; b) la demolizione e la ricostruzione di singoli edifici, nel rispetto degli allineamenti stradali

esistenti; c) la costruzione di nuovi edifici su suoli liberi. In tale caso vanno rispettati i seguenti parametri: − If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 5 mc/mq; − Q = Rapporto massimo di copertura = 70%. In tutti i casi sopra riportati (lettere a, b, c) vanno rispettati i seguenti parametri: − H = Altezza massima del fabbricato = 11,00 ml; − Dc = Distanza dai confini = 5,00 ml; − Df = Distanza dai fabbricati = 10,00 ml. Sono ammesse le costruzioni lungo il confine. Sono altresì ammessi tutti gli spazi interni quali cortili, cortili secondari e chiostrine così come previsti dal Regolamento Edilizio. Il piano scantinato e il piano terra, purchè quest’ultimo non destinato ad abitazione, potranno estendersi per l’intera superficie del lotto, sempre che siano rispettati gli indici stabiliti per la zona. In tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni vanno previsti spazi di parcheggio nella quantità specificata all’art. 41-sexies della Legge Urbanistica e succ. modifiche ed integrazioni. Si applicano inoltre i punti a, b, c e d del precedente articolo 72 cioè gli ultimi quattro comma dell’art. 72 relativo alla Zona Storica A1. Non saranno ammesse sostituzioni di elementi di completamento, come infissi, intonaci, inferriate, ecc. con elementi non in uso nella tradizione locale. Saranno altresì vietate, sulle facciate, vetrine ed esposizioni, insegne luminose e pubblicitarie, anche del tipo a bandiera, e qualunque altro richiamo pubblicitario che fuoriesca dallo stretto ambito del fornice di ingresso. Potranno essere tollerate solo le tende da sole che non compromettano comunque l'integrale lettura formale della fronte dell'edificio. Gli interventi di demolizione e di demolizione-ricostruzione e gli interventi interessanti gli immobili soggetti a vincolo di tutela ex L. n.1089/1939 sono subordinati a preventivo parere della Soprintendenza B.A.A.A.S.. Art. 74 - Verde privato Nell’ambito della zona storica “A1” il P.R.G. individua aree non edificate chiamate zone a “verde privato”. Tali zone restano inedificabili, è vietato quindi qualunque struttura che possa coprire anche in parte dette aree.

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In queste aree è permesso solo la piantumazione di nuove essenze arboree o il mantenimento di quelle già esistenti. Art. 75 - Zona di completamento (zona omogenea di tipo (B): norme generali Sono state definite come "zona di completamento" quelle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, normalmente dotate delle opere di urbanizzazione primaria, ove una struttura urbana sufficientemente definita consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini prevalentemente di insediamento residenziale. Sono considerate come “zone di completamento” anche quelle parti del territorio soggette a Piani Esecutivi già convenzionati in quanto dotati, o potenzialmente tali, di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Da tale zona sono esclusi i grandi magazzini per il commercio all'ingrosso, le attrezzature per il trasporto merci e le industrie, nonché quelle attività artigianali che a giudizio del Sindaco, sentito il parere della USL competente e della commissione edilizia comunale, siano ritenute incompatibili con la residenza in quanto generatori di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari e acustiche. Il P.R.G. prevede la conferma delle strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino accettabili caratteristiche funzionali e formali e, conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio. Il P.R.G. invece non esclude la sostituzione integrale oppure parziale degli edifici e/o la ristrutturazione urbanistica nei casi in cui le strutture urbane esistenti non presentino accettabili caratteristiche funzionali e formali. Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento e/o miglioramento dell'esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione sia per le caratteristiche interne delle singole unità abitative sia per i rapporti esterni con l'edificato esistente. Le zone B di completamento del P.R.G. mantengono la stessa capacità edificatoria prevista nel P.di F., ma sono catalogate nelle tavole del P.R.G. in maniera differente in funzione del loro rapporto rispetto alla morfologia dei tessuti che li compongono o delle particolari tipologie ad esse connesse. In tutte le zone B di completamento, gli allineamenti coincidenti con i cigli stradali esistenti costituiscono a tutti gli effetti limiti di zona, anche dove non vi è corrispondenza con i limiti grafici riportati nel Piano. Negli interventi di recupero, e cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e in quelli di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Nell’ambito di tutte le zone B sono compresi edifici meritevoli di tutela.Questi sono costituiti da manufatti costruiti per la maggior parte prima del 1950, questi presentano caratteristiche costruttivi corrispondenti a murature continue in pietra o in tufo con copertura a volta e caratteri stilistici tipici del periodo precedente alla diffusione dell’uso del cemento armato. Per questi edifici, ancorché non individuati specificamente negli elaborati del P.R.G. devono osservarsi le norme previste dal successivo art. 76, 2° comma, lettere da a) a g); Nella zona residenziale di completamento il P.R.G. si esegue mediante "intervento edilizio diretto" oppure mediante "intervento urbanistico esecutivo": a) INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO Subordinato al rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, l'intervento edilizio diretto si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi o con la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali degli articoli precedenti. Nella zona residenziale di completamento l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie: a) interventi di manutenzione ordinaria

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b) interventi di manutenzione straordinaria c) interventi di restauro edilizio d) interventi di ristrutturazione edilizia e) interventi di ampliamento edilizio f) edificazione delle aree libere residue g) interventi di demolizione e ricostruzione; in conformità delle prescrizioni del Regolamento edilizio e delle presenti Norme Tecniche di Esecuzione del P.R.G. b) INTERVENTO URBANISTICO ESECUTIVO Art. 76 - Zona B1 - Tessuti formalizzati ad impianto regolare Nella zona di completamento B1 sono consentiti tutti gli interventi edilizi diretti e gli interventi urbanistici esecutivi. Tali zone risultano caratterizzate morfologicamente da una rete stradale ortogonale tipica dell’urbanistica dell’800 (quartiere del tipo Murattiano).Gli interventi ammessi pertanto al fine dell’omologazione del contesto, ove leggibile, devono rispettare i canoni e le regole delle architetture dell’epoca. I principali elementi di riferimento ancorché non vincolanti sono costituiti: a) allineamento sul filo strada b) cortina prospettica con notevole prevalenza di parti piene rispetto alle parti vuote delle aperture c) l’uniformità dell’altezza sul fronte stradale d) corrispondenza verticale delle aperture di vari livelli e) balconi con lunghezza mai superiore a metri 2,50 per gli edifici costruiti prima del 1950; f) continuità dei cornicioni, marcapiani, etc., esistenti sui palazzi adiacenti g) colori delle facciate prospicienti alle strade conformi alla tradizione dell’epoca ottocentesca caratterizzate da colori a base di “terre”, tipo rosso mattone, giallo ocra, paglierino, beige e bianco. In questa zona per gli immobili ricompresi nel vigente P. di R. si applicano le prescrizioni del medesimo P. di R.; per tutti gli altri si prescrive quanto segue. In questa zona è possibile procedere alla costruzione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, per intervento diretto, applicando i seguenti indici: If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 5 mc/mq; H = Altezza massima del fabbricato = 12,00 ml; Q = Rapporto massimo di copertura = 70%; Dc = Distanza dai confini = non deve essere inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato (H/2) e in nessun caso potrà essere minore di ml 5.00; Df = Distacco tra i fabbricati = E’ dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per = 0,5 Df = (H1 + H2) x 0,5 comunque non inferiore di 10,00 ml; Ds = Distanza dalla strada = Tale da garantire rapporto 1/1 fra l’altezza dell’edificio e la larghezza della strada prospiciente. Nelle maglie di questa zona quasi totalmente edificate o con edificazione che in pratica ha già definito il tessuto viario ed urbano, per le nuove costruzioni, ricostruzioni e sopraelevazioni, il distacco dei fabbricati lungo le strade, ai fini del rispetto degli allineamenti con costruzioni esistenti, potrà essere pari alla larghezza delle medesime, fatta salva l’osservanza del rapporto 1/1 tra altezza dell’edificio e larghezza della strada prospiciente. Le aree all’interno del perimetro delle ex zone “B” del P. di F., che sono destinate a strada pubblica, esprimono la cubatura di zona e vanno cedute gratuitamente al Comune. Sono ammesse le costruzioni lungo il confine.

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Sono altresì ammessi tutti gli spazi interni quali cortili, cortili secondari e chiostrine, così come previsti dal Regolamento Edilizio. Il piano scantinato e il piano terra, purché quest’ultimo non destinato ad abitazione potranno estendersi per l’intera superficie del lotto, sempre che siano rispettati gli indici stabiliti per la zona. In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti vanno previsti spazi per parcheggio nella quantità specificata all’art. 41-sexies della Legge Urbanistica e succ. modifiche ed integrazioni. Art. 77 - Zona B2 - Tessuti formalizzati Tali zone hanno una struttura morfologica simile a quella delle zone (B1) ma sono realizzate in epoca più recente. Nella zona di completamento sono consentiti tutti gli interventi edilizi diretti e gli interventi urbanistici esecutivi. In questa zona per gli immobili ricompresi nel vigente P. di R. si applicano le prescrizioni del medesimo P. di R.; per tutti gli altri si prescrive quanto segue. In questa zona è possibile procedere alla costruzione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, per intervento diretto, applicando i seguenti indici: If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 5 mc/mq; H = Altezza massima del fabbricato = 14,50 ml; Q = Rapporto massimo di copertura = 70%; Dc = Distanza dai confini = non deve essere inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato (H/2) e in nessun caso potrà essere minore di ml 5.00; Df = Distacco tra i fabbricati = E’ dato dalla somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per = 0,5 Df = (H1 + H2) x 0,5 comunque non inferiore di 10,00 ml, o in aderenza; Ds = Distanza dalla strada = Tale da garantire rapporto 1/1 fra l’altezza dell’edificio e la larghezza della strada prospiciente. Nelle maglie di questa zona quasi totalmente edificate o con edificazione che in pratica ha già definito il tessuto viario ed urbano, per le nuove costruzioni, ricostruzioni e sopraelevazioni, il distacco dei fabbricati lungo le strade, ai fini del rispetto degli allineamenti con costruzioni esistenti, potrà essere pari alla larghezza delle medesime, fatta salva l’osservanza del rapporto 1/1 tra altezza dell’edificio e larghezza della strada prospiciente. Le aree all’interno del perimetro delle ex zone “B” del P. di F., che sono destinate a strada pubblica, esprimono la cubatura di zona e vanno cedute gratuitamente al Comune. Sono ammesse le costruzioni lungo il confine. Sono altresì ammessi tutti gli spazi interni quali cortili, cortili secondari e chiostrine, così come previsti dal Regolamento Edilizio. Il piano scantinato e il piano terra, purché quest’ultimo non destinato ad abitazione potranno estendersi per l’intera superficie del lotto, sempre che siano rispettati gli indici stabiliti per la zona. In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti vanno previsti spazi per parcheggio nella quantità specificata all’art. 41-sexies della Legge Urbanistica e succ. modifiche ed integrazioni. Art. 78 - Zone di completamento in attuazione di Piani Esecutivi vigenti. Zone: B3 ex aree C1 del P. di F.; B4 ex aree C1/2 del P. di F.; B5 ex aree PEEP del P. di F.; B7 ex aree C4 del P. di F. (Zona Mare). Nel presente P.R.G. queste zone comprendono, indistintamente, tutte le zone C1, C1/2, PEEP e C4 del P. di F. già dotate di piani esecutivi attuati in corso di attuazione. Nelle aree, così come zonizzate dal P.R.G., impegnate da piani di lottizzazione approvati, gli interventi edilizi diretti rimangono disciplinati dalle relative prescrizioni. Per l’area assoggettata a Piano attuativo deve

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essere applicato il R.c.t. nella fase di pianificazione che non può essere uguale al R.c.f. applicato nella fase concessoria. Il R.c.f. è applicato solo nei casi di singoli lotti ricadenti in zone di completamento non incluse in Piano attuativo. Nelle aree non dotate di piano urbanistico esecutivo si può intervenire secondo norme e indici di zona di P.R.G., previa cessione al Comune delle aree per standard di quartiere di cui al D.M. 1444/68. Le demolizioni e ricostruzioni sono consentite nel rispetto di norme e indici di zona di P.R.G.. Per tutte le zone ex C4 del P. di F. oggetto di Piani Attuativi già approvati e convenzionati, rimangono validi i limiti di volumetria e superficie coperta come previsti dai piani attuativi pure in presenza di una riduzione della superficie fondiaria dei lotti a seguito di previsione di nuove viabilità di P.R.G. anche al di sotto del lotto minimo di intervento. Art. 79 - Zone B6: ex aree CS del P. di F. Tali zone previste dal P.R.G. come aree soggette ad intervento diretto mantengono la originaria capacità edificatoria del P. di F.. In alcune zone al fine di migliorare l’utilizzo edificatorio, delle maglie CS, è stato previsto l’inserimento della viabilità di servizio. In tali aree gli interventi sono disciplinati dai seguenti indici e parametri: Iff = Indice di fabbricabilità fondiaria = 3 mc/mq; H max = altezza massima = 14.50 mt Rc = Rapporto di copertura = 60% del lotto; Dc = Distanza dal confine > = H/2 e in nessun caso minore di 5,00 ml; Df = Distacco tra i fabbricati = H1 + H2 x 0.5 minimo 10.00 ml tra pareti e pareti finestrate; Ds = Distacco dalla strada = tale da garantire il rapporto 1/ 1 tra l’altezza dell’edificio e la

larghezza della strada prospiciente. Con riferimento agli interventi consentiti nelle zone omogenee B6, si prescrive che le realizzazioni edilizie siano tali da privilegiare - nell’ambito di ogni isolato - l’edilizia perimetrale chiusa, con carattere di omogeneità. Inoltre da ogni richiesta di concessione andrà allegato un grafico rappresentativo della zona concernente uno o più isolati e che contenga l’inserimento dell’intervento progettato nel contesto urbano esistente, al fine di assicurare l’armonizzazione ed omogeneizzazione degli interventi per quanto attiene la tipologia edilizia, gli allineamenti, le caratteristiche planimetriche dei fabbricati e le finiture delle superfici esterne. Tali armonizzazioni ed omogeneizzazioni saranno assicurate dall’U.T.C. e dalla C.E.C. che in tal senso indirizzeranno gli interventi sul territorio. Art. 80 - Zone residenziali di espansione (C) Norme generali Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti a destinazione residenziale o residenziale mista, da attuarsi mediante piano particolareggiato (PP) o piano di lottizzazione convenzionata (P. di L.). Nei casi espressamente indicati da queste N.T.A., gli insediamenti dovranno essere realizzati con l’istituto del “comparto” (art. 15 L.R. 6/79), attenendosi alle prescrizioni planimetriche e normative specificate nelle tavole di P.R.G.. Nelle zone (C). I servizi per le residenze di cui all'art. 3, ultimo comma del D.I.M. n. 1444/1968 (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) sono resi obbligatori e devono essere individuati in sede di piano urbanistico esecutivo ed esplicitati in sede di progettazione edilizia.

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Art. 81 - Zona di espansione di nuovo impianto (C1) La zona di espansione C1 è destinata alle abitazioni nonché, nella misura del 20% della volumetria totale consentita, alle attività terziarie e servizi della residenza. In questa zona di P.R.G. ogni intervento edilizio o urbanizzativo è subordinato alla approvazione di piani urbanistici esecutivi. Detti strumenti devono impegnare tutta l’area perimetrata come comparto, quale unità minima d’intervento di cui all’art. 8 delle presenti norme ed all’art.15 della legge Regione Puglia 12.2.1979 N.6 e succ. mod. così come specificato nelle tavole N.11/A e11/B del presente P.R.G. e devono prevedere la localizzazione e cessione delle aree destinate alle urbanizzazioni di cui al D.I.M.2/4/1968, secondo quanto indicato nelle tavole succitate, fino al raggiungere 18 mq/100 mc di costruzione fra aree per servizi tipizzate nelle tavole di P.R.G. e aree da reperirsi all’interno delle zone C1. Il comparto di minimo intervento, quando non graficamente indicato sulle tavole N.11/A e 11/B “ Comparti”, deve comprendere le aree e le semi aree della viabilità di P.R.G. che definisce il comparto stesso e deve prevedere la loro cessione come aree di urbanizzazione primaria. I servizi per le residenze di cui all'art. 3, ultimo comma del D.I.M. n. 1444/1968 (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) sono resi obbligatori e devono essere individuati in sede di piano urbanistico esecutivo ed esplicitati in sede di progettazione edilizia. Le zone C1 sono tutte comprese in Comparti (dal n°2 al n°13) individuati nelle tavole N°11/A e 11/B di P.R.G.: Per le zone di espansione C1 i piani urbanistici esecutivi devono rispettare,all’interno della perimetrazione compartuale, le seguenti prescrizioni: Ifc. della Residenza. - 0,80 mc/mq; Rct - rapporto di copertura territoriale: massimo 50% dell'area; H - altezza massima: ml 8,50 + attico arretrato di almeno 1.5 mt sui due prospetti principali; US - aree pubbliche da destinarsi a servizi di quartiere nella misura minima prescritta dal P.R.G.

18mq/100 mc; Vp - verde privato(min.:30% Sf.); M.U.O. - comparto di minimo intervento così come perimetrato nelle Tavole di P.R.G.. Art. 82 - Zona di espansione di nuovo impianto a bassa densità (C2) La zona di espansione C2 è destinata alle abitazioni ed ai servizi connessi. In questa zona di P.R.G. ogni intervento edilizio. è subordinato alla approvazione di piani urbanistici esecutivi. I servizi per le residenze di cui all'art. 3, ultimo comma del D.I.M. n. 1444/1968 (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) sono resi obbligatori e devono essere individuati in sede di piano urbanistico esecutivo ed esplicitati in sede di progettazione edilizia. Nella zona di espansione C2 ( Comparto n°1) i piani urbanistici esecutivi devono rispettare le seguenti prescrizioni: Ifc - indice di fabbricabilità di Comparto: mc/mq 0,8 Ifc- indice di fabbricabilità della residenza: mc/mq. : 0,6 Ifc- indice di fabbricabilità del commercio,terziario,agro-alimentare: mc/mq. : 0,2 US - aree pubbliche da destinarsi a urbanizzazioni secondarie ed a servizi per la residenza nella misura minima prescritta dal P.R.G. (18 mq/100 mc);aree pubbliche da destinarsi a urbanizzazioni secondarie ex art.5 DIM 1444/1968 per la parte non residenziale: -10% dell’area per l’artigianato; -80 mq di aree pubbliche da destinarsi alle urbanizzazioni per ogni /100 mq di superficie lorda di pavimento peri il commercio, terziario, agro-alimentare;

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Rct - rapporto di copertura territoriale: massimo 40% dell'area; H - altezza massima: ml 7,50; Vp = verde privato (min. : 40% Sf) ; M.U.O. - minima unità operativa (comparto di minimo di intervento così come perimetrato nella Tavole N°10/A e 10/B del P.R.G..): intera maglia di P.R.G.; a tal fine in queste zona la viabilità pedonale e ciclabile espressamente indicata nella tavola di zonizzazione di P.R.G. può essere assunta come limite di maglia. Art. 83 - Zona di espansione di nuovo impianto a bassa densità (C4/Mare) La zona di espansione C4/Mare è destinata alle abitazioni ed ai servizi connessi ed è ubicata nella zona verso mare. In questa zona il P.R.G. si attua tramite intervento preventivo. I servizi per le residenze di cui all'art. 3, ultimo comma del D.I.M. n. 1444/1968 (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) sono resi obbligatori e devono essere individuati in sede di piano urbanistico esecutivo ed esplicitati in sede di progettazione edilizia: 20mq/100mc. Le zone C4 di nuovo impianto sono tutte incluse in Comparti così come perimetrati nella Tavola N° 10 di P.R.G.. Nella zona di espansione C4 i piani urbanistici esecutivi devono rispettare le seguenti prescrizioni: Ifc - indice di fabbricabilità di Comparto:( vedi Tavola N°13 del P.R.G.); US - aree pubbliche da destinarsi a urbanizzazioni secondarie ed a servizi per la residenza nella

misura minima prescritta dal P.R.G. (18 mq/100 mc); Rct - rapporto di copertura territoriale: massimo 40% dell'area; H - altezza massima: ml 7,50; M.U.O. - minima unità operativa: è quella prevista dai comparti individuati dal P.R.G., dove questo non è previsto la M.U.O. è l’intera maglia di P.R.G.; a tal fine in queste zona la viabilità pedonale e ciclabile espressamente indicata nella tavola di zonizzazione di P.R.G. può essere assunta come limite di maglia.

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TITOLO III - COMPARTI

Capo IX - NORME RELATIVE AI COMPARTI DEL P.R.G.. Art. 84 - Tipi di Comparti Le zone di nuova espansione, sono prevalentemente inserite in Comparti. I Comparti contengono una o più zone o funzioni con diverse destinazioni di uso. Dove previsto dal P.R.G. la formazione del Comparto è obbligatoria e prevale su qualsiasi altra norma o tipo di attuazione del P.R.G.. Il volume massimo realizzabile all’ interno del perimetro del comparto è dato dal prodotto Sc( superficie totale del comparto) per l’ Ifc ( indice territoriale di Comparto). Dove all’ interno del perimetro del Comparto compaiono anche aree a destinazione di uso diversa da quella residenziale di tipo produttivo, commerciale , artigianale e/o di sevizio ( zona F), il volume residuo, una volta detratto quello residenziale, va distribuito proporzionalmente alle quantità di aree con destinazione specifica come rivenienti dalla lettura delle tavole di P.R.G., nel rispetto degli indici e parametri fissati per ogni rispettiva zona omogenea dal P.R.G.. I volumi relativi alle diverse destinazioni d'uso devono essere collocati nelle rispettive zone, come esplicitate nella zonizzazione del Comparto. L'indice di comparto prevale su qualsiasi altro indice di fabbricabilità riportato nelle presenti N.T.A. per le specifiche destinazioni d’uso. Dove il Comparto è costituito su aree con destinazione mista con diverse funzioni non esplicitate graficamente, è il Piano Esecutivo che definisce le varie dislocazioni dei volumi e delle funzioni previste secondo gli indici e percentuali previste nelle presenti N.T.A. e secondo le norme vigenti. Il Comparto può essere costituito da una zona omogenea con l'aggiunta di una parte delle sole superfici necessarie per le urbanizzazioni primarie e secondarie. I parametri metrici delle diverse zone omogenee costituenti il Comparto rimangono quelle riportate nelle norme che regolano le relative zone. All’interno dei Comparti generalmente figurano aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie; nel caso queste aree risultino maggiori delle quantità necessarie secondo l’ applicazione degli standard vigenti( D.M.2/4/1968 n°1444), sono da considerarsi comunque valori minimi e pertanto, cedute gratuitamente all’ Amministrazione come aree a standards. Nel caso in cui le aree per le urbanizzazioni tipizzate specificatamente all’interno dei Comparti risultino inferiori a quelle necessarie, il Piano Esecutivo dovrà individuare e localizzare il resto delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie necessarie secondo gli standard del P.R.G. all’ interno delle aree diversamente tipizzate in misura pari, per ciascuna destinazione, a quanto stabilito dalle presenti norme all’art.52. Dove non espressamente riportati indici e parametri, per le varie zone omogenee costituenti il Comparto valgono quelli riportati nelle N.T.A. per le rispettive zone. Il P.R.G. prevede i seguenti tipi di Comparto: Tipo A - Comparto di servizio (CS): comprende aree destinate prevalentemente alle urbanizzazioni primarie e secondarie. I Comparti di tipo A si dividono in:

- Comparti di tipo A1 : sono quelli relativi alle tavole del P.R.G. afferenti al Centro Urbano; - Comparti di tipo A2 : sono quelli relativi alle tavole del P.R.G. afferenti alla Zona Mare.

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- Comparti di tipo A3 : sono quelli relativi ad aree tipizzate a verde pubblico ricadenti all’ interno di zone soggette a vincolo. Tipo B - Comparto zone miste: può comprendere diverse zone miste quali la residenza, zone produttive, servizi a livello urbano( zone F) e urbanizzazioni. I Comparti di tipo B si dividono in: - Comparti di tipo B1/0, B1/1, B1/2, B1/3: sono quelli relativi alle tavole del P.R.G. afferenti al Centro Urbano; - Comparti di tipo B2: sono quelli relativi alle tavole del P.R.G. afferenti alla Zona Mare. Tipo C - Comparti zone omogenee: comprende aree omogenee di qualsiasi destinazioni d’uso con la sola aggiunta di parte delle aree per le urbanizzazioni. I Comparti di tipo C si dividono in:

- Comparti di tipo C1/1: sono quelli relativi alle tavole del P.R.G. afferenti al Centro Urbano;

- Comparto speciale C1/3 COMPARTI DEL CENTRO URBANO. I dati dei Comparti del Centro Urbano sono riassunti nella tabella A. Art. 85 - Comparti di tipo A1 - Comparti di servizio (CS). L’attuazione di tali Comparti si prefigge l’obbiettivo di acquisire al patrimonio pubblico le aree del P.di F. destinate alle urbanizzazioni, poiché lo spostamento delle stesse in aree più esterne comporterebbe un allontanamento delle aree per verde e servizi di quartiere rispetto alla città consolidata, cui tali aree sono destinate. Il meccanismo di attuazione di tale tipo di Comparto prevede la presentazione di un piano o progetto esteso all’intero Comparto che definisca la divisione delle aree del Comparto per l’80% da destinare alle urbanizzazioni secondarie da individuare specificatamente nel PE da cedere gratuitamente al Comune con apposita convenzione;, e il restante 20% da destinare a residenza privata. Su questa ultima area verranno concentrate le volumetrie residenziali rivenienti dall’applicazione dei seguenti indici e parametri: Ifc - Indice di fabbricabilità di comparto - 0,5 mc/mq Hmax - altezza massima - 10,50m Rc - Rapporto di copertura - 70% delle aree da destinare a residenze private. I volumi delle residenze private devono essere collocati, in via di massima, nelle posizioni indicate negli elaborati di P.R.G.. - Comparti di tipo A3 – Comparti a verde pubblico in zone vincolate. Sono aree destinate a verde di quartiere ricadenti nelle fasce di rispetto delle lame che lambiscono il Centro Urbano. In questi Comparti non è prevista nessuna possibilità edificatoria di alcun tipo, sono ammesse solo attrezzature di gioco e tempo libero all’aperto. Art. 86 - Comparti di tipo B1. Comparto B1/O – con zone miste non esplicitate (Comparto n.1 – vedi tavola n°11/A dei comparti del Centro Urbano del P.R.G.) Il Comparto n.1 situato nell’angolo sud-ovest dell’espansione urbana , ha una densità più bassa delle adiacenti zone miste dei comparti di tipo B1/1 allo scopo di mediare il passaggio tra le aree già edificate del centro urbano e le aree di rispetto della Lama S. Giorgio. Gli indici di questo Comparto, fissati nella tabella A dei comparti, nello specifico sono pari complessivamente a

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Ifc=0,8 mc/mq di cui 0,6 mc/mq. per la residenza.Gli specifici indici e parametri da rispettare nel comparto sono indicati all’art. 82 (parte residenziale). I Comparti B1/1 del centro urbano si articolano in: Comparti di tipo B1/1 - con zone miste esplicitate (Comparti nn. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - Vedi tavola dei Comparti del Centro Urbano) Sono Comparti al cui interno figurano aree tipizzate per la residenza e l'artigianato, zone per servizi agro-alimentari o servizi (F) e superfici destinate alle urbanizzazioni. I principali indici e parametri di questi Comparti sono: Ifc - indice di comparto: 1,2 mc/mq, di cui quello residenziale è pari a 0,8 mc/mq.; Hmax - altezza massima: 7,50mt Rct - rapporto di copertura territoriale: 50% Il piano esecutivo colloca i volumi destinati alle varie funzioni all'interno delle rispettive aree omogenee così come individuate nel P.R.G. e nelle quantità riportate nelle citate tabelle. Comparti di tipo B1/2 -con zone a destinazione misto produttivo-residenziale (Comparto n.14). Esso è costituito dalla zona mista produttiva e da aree per urbanizzazioni; esso contiene una percentuale di residenza non esplicitata come zonizzazione con un Ifc pari a 1 mc/mq di cui quello residenziale è pari a 0,2 mc/mq.; Comparti B1/3 - con zone terziario-residenziale (Comparti nn.15 e 16) Essi sono costituiti dalle zone mista commerciale denominata C1/D nelle N.T.A. e da aree per urbanizzazioni. Sono due Comparti provenienti dal vecchio P.di F., destinati ad attività direzionali. È stata mantenuta la densità edificatoria preesistente specificando le diverse proporzioni tra attività per terziario direzionale con Ift = 3mc/mq e residenziale con Ift = 1mc/mq. Tutti gli altri indici e parametri sono riportati nell’apposito articolo 67 delle presenti N.T.A.. Art. 87 - Comparti a tipizzazione omogenea di tipo C. Sono Comparti costituiti da una tipizzazione unica omogenea, rappresentate nelle tavole di P.R.G. con un unico retino, e non sono esplicitate graficamente altre funzioni, ad eccezione di alcune aree per le urbanizzazioni. I Comparti C1 si dividono in: Comparti C1/1 (Comparti nn.17-18-19-20-21). Sono Comparti individuati nelle tavole di Piano con unico retino e comprendono attività artigianali, commerciali, di servizi agricoli e residenza. L'indice di comparto risulta essere pertanto Ifc=1,70 mc/mq.. Il volume complessivo del Comparto si ottiene moltiplicando l'Ifc (indice di comparto)per Sc (superficie di comparto). Il volume complessivo così ricavato verrà suddiviso, per le varie destinazione d’uso, percentualmente rispetto ai seguenti indici: -0,2 mc/mq. per la residenza; -0,5 mc/mq per l’artigianato; -0,5 mc/mq. per attività commerciali; -0,5 mc/mq. per servizi connessi con l’ agricoltura. Tali percentuali e i relativi parametri per le varie funzioni sono specificati nell' articolo 68 delle N.T.A. relativo alle zone C3D. Il piano esecutivo colloca i volumi all'interno dell’ area omogenea così come specificatamente individuata nel P.R.G. e definisce le localizzazioni. I volumi di comparto sono riportati nella tabella A allegata.

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Comparto Speciale C1/3 (Comparto n.22). Si tratta di un Comparto già individuato come zona C1/2 del P di F. Allo scopo di dare fine a un annoso contenzioso, l'Amministrazione ha convenuto concordare la compartizzazione dell'area prevista per le urbanizzazioni primarie. Pertanto tutta l'area del Comparto mantiene un indice di fabbricabilità unico a condizione che vengano contestualmente cedute, con apposito atto unilaterale d’impegno, le aree destinate a sede viaria e di sosta e parcheggio così come individuate nel disegno urbano del P.R.G.. I volumi vanno concentrati nelle aree tipizzate C1/2 del P. di F. con lo stesso indice di 1,75mc/mq esteso all'intero Comparto. Gli altri indici e parametri afferiscono alla normativa della zona B4 art. 78 delle presenti N.T.A.. I Comparto C2 a destinazione omogenea residenziale e urbanizzazioni (Comparto n° 13). Il Comparto n. 13 situato in posizione più interna rispetto alla fascia di espansione marginale destinata ad artigianato e servizi agro-alimentari inclusa nei comparti di tipo B1/1. Gli indici del comparto, fissata nella tabella A dei comparti,sono pertanto solo quelli residenziali, nello specifico Ifc=0,8mc/mq.. Gli altri parametri di riferimento sono quelli del precedente art.81. In detto comparto dovrà essere prevista la cessione gratuita di tutte le aree tipizzate come aree a standards “Servizi di quartiere” comprese all’interno di esse. COMPARTI ZONA MARE I dati dei Comparti della Zona a Mare sono riassunti nella tabella B. Art. 88 - Comparti A2 (CS) - Comparti di servizi. Al fine di dotare la zona delle aree pubbliche necessarie, in quanto le lottizzazioni, in parte, hanno monetizzato la cessione delle aree per le urbanizzazioni mantenendo lo stesso in regime di proprietà privata, si è proceduto con criteri analoghi a quelli del centro urbano. Pertanto le aree del vecchio P. di F. destinate alle urbanizzazioni o al parco pubblico sono state sottoposte alla normativa di Comparto. Per i Comparti A2 si procede alla suddivisione delle zone nel rapporto 80% dell'area da cedere al comune e la concentrazione di punti residenziali privati sulla restante 20% dei suoli. In tali aree si procede con un piano esecutivo esteso all'intero Comparto nel rispetto dei seguenti Indici e Parametri: Ifc = Indice di fabbricabilità di comparto 0,15 mc/mq di cui 0,05 mc/mq da destinarsi ai servizi della residenza e 0,1 mc/mq. da destinarsi alla residenza. Hmax=7,50 ml Rc = 70% delle aree a regime privato. I volumi devono essere collocati in linea di massima nelle posizioni indicate negli elaborati di P.R.G.. Art. 89 - Comparti B2 - Zone miste con tipizzazioni esplicitate (Comparti n°1,2,3,4,7,8) Sono Comparti al cui interno figurano specificamente esplicitate zone per la residenza, zone F destinate a servizi a livello urbano e aree per le urbanizzazioni. Il volume complessivo del Comparto è determinato dall'Ifc(Indice di fabbricabilità di comparto) di 0,3 mc/mq.; di cui per la residenza 0,18 mc/mq. con l’ aggiunta l’0,12 mc/mq da destinare per servizi per la residenza. Il PE individua e localizza i volumi da destinare alle varie funzioni previste secondo i parametri delle rispettive zone, come riportato nelle presenti N.T.A. all’ art.84 .e nelle annesse tabelle sui Comparti. Per le varie zone omogenee costituenti il comparto, valgono i parametri riportati nella normativa delle rispettive destinazione d’uso nelle presenti N.T.A.

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE

Capo X - NORME SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA SALVAGUA RDIA,

QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE Art. 90 - Disciplina delle alberature e delle essenze arboree, arredo urbano e sistemazione dei canali In tutti gli insediamenti urbani e produttivi ed in modo speciale nelle aree residenziali e di uso pubblico e in quelle destinate a verde privato, devono essere curate particolarmente le alberature e il verde. Le piante esistenti devono essere salvaguardate; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, previo rilievo nel rapporto 1:100 e regolare nulla osta allegato al Permesso di costruire, devono essere sostituite con altre di uguale essenza e di altezza non inferiore a mt 2 e poste a dimora nelle aree libere del lotto. Le essenze devono essere specificate nella concessione di costruzione. L'Amministrazione comunale può di volta in volta indicare le essenze consigliate e quelle non ammesse. Art. 91 - Impianti per la distribuzione e/o il deposito del carburanti Nelle zone territoriali omogenee non residenziali è ammessa l’installazione di impianti per la distribuzione e/o il deposito di carburanti con la seguente procedura: -istanza di intervento da presentarsi al Comune nelle forme di legge -attivazione del procedimento di deroga previsto dalla legislazione vigente per opere assimilabili ad impianti di interesse pubblico, con approvazione esclusivamente da parte del Consiglio Comunale. Entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme il Comune adotta una Delibera consiliare per la regolazione dell'arredo urbano, con la quale stabilisce per ciascun settore del territorio comunale, sulla base del rilievo dello stato di fatto, le modalità da seguire per l'esecuzione di opere quali: a) pavimentazione, tinteggiatura, zoccolatura e rivestimenti esterni di edifici e di impianti; b) nuove aperture e modificazioni di aperture esistenti; c) modifica di elementi architettonici; d) finestre, verande, vetrine; e) tende e frangi sole; f) insegne, targhe, tabelle, iscrizioni, cartelli pubblicitari; g) verande, balconi, ringhiere, bow windows. Fino all'adozione di tale deliberazione le prescrizioni concernenti l'arredo urbano verranno stabilite nel contesto delle concessioni edilizie secondo le prescrizioni di queste norme per le singole zone territoriali omogenee e del regolamento edilizio. Il Comune predispone altresì dei progetti preliminari dei parchi delle “lame” tipizzate con apposita simbologia nelle tavole di progetto del P.R.G., favorendo la fruizione di dette aree da parte dei cittadini e valorizzandole sotto il profilo della qualità dell'ambiente. Art. 92 - Disciplina dei ritrovamenti archeologici Qualora, nel corso dei lavori di qualsiasi natura, avvengano ritrovamenti di interesse storico o artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'esecutore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza e al Sindaco.

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In caso di ritrovamento di elementi suddetti, soprattutto nell’area vicino al cimitero, il Sindaco può disporre la sospensione o revoca della concessione e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione e valorizzazione degli elementi ritrovati. Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denunzia di cui al primo comma comporta la immediata e automatica decadenza della concessione. Art. 93 - Tutela dell'ambiente rurale E’ vietata la demolizione di qualsiasi muretto a secco. Nel caso di demolizione, i muretti a secco devono essere ricostruiti utilizzando le stesse tecniche e gli stessi materiali. In linea di massima è vietato l’allargamento della viabilità agricola esistente che funziona anche come sistema di rete ciclabile. E' vietata, senza autorizzazione comunale, la discarica di materiali di rifiuto e il deposito di rottami di autoveicoli. Tale autorizzazione può essere concessa solo nelle zone industriali, a condizione che gli impianti relativi siano conformi con il D.P.R. n.915/82 e successive modifiche e integrazioni statali e regionali. I depositi di rottami di autoveicoli devono essere, inoltre, circondati da una duplice cortina di alberi ad alto fusto a filari sfalsati, tali da limitarne la visibilità. Le alberature e macchie di vegetazione, specie nelle o vicino alle lame delle zone agricole, devono essere mantenute e debitamente curate dai proprietari dei terreni. Sono comunque vietate cave e discariche nell’ambito delle “lame” e delle relative fasce di rispetto. Art. 94 - Apertura e coltivazione di cave La esecuzione di opere per l'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il proseguimento di esercizio di quelle in corso alla data di approvazione del P.R.G. è subordinata alla concessione convenzionata a tempo determinato e comporta la corresponsione del contributo prescritto dall'art. 10 della legge 28.1.1977 n.10. La concessione di cui sopra potrà essere rilasciata soltanto nella sottozona E1 delle zone agricole, al di fuori delle fasce di rispetto stradale e ferroviario. In ogni caso dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a mt 200 da manufatti, dai complessi edilizi compresi nella zona A1 e dal perimetro delle zone destinate a parco urbano. La concessione non potrà avere durata superiore ai tre anni e potrà essere rinnovata solo se sia accertato che i lavori di scavo possono essere ulteriormente proseguiti senza pregiudizio per l'ambiente. I progetti per la coltivazione delle cave devono essere corredati dal rilievo topografico delle aree interessate, da chiara documentazione fotografica dell'ambiente, dalla indicazione delle opere e modalità per il ripristino del terreno vegetale al momento della dismissione della cava e da una relazione idrogeologica. Nei progetti dovranno essere precisate le quote finali delle sistemazioni previste al termine della coltivazione e le alberature che si dovranno mettere a dimora.

Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 95 - Norme generali per gli insediamenti commerciali. Piano del commercio Nelle zone ove sono ammesse dal P.R.G. attrezzature o attività commerciali, le relative caratteristiche localizzative e dimensionali dovranno rispettare le prescrizioni del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva commerciale previsto dalla legge n.426/1971. L'Amministrazione comunale ha comunque la facoltà di subordinare la realizzazione di grandi strutture di vendita alla formazione di uno piano urbanistico esecutivo che definisca le sistemazioni relative agli accessi ai parcheggi e agli spazi pedonali.

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Art. 96 - Poteri di deroga Il potere di deroga alle prescrizioni del P.R.G. può essere esercitato solo nel caso di edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico già esistenti o da realizzare su aree di proprietà pubblica o da acquisire al patrimonio pubblico e purché non comportino mutamenti di destinazione di zona o prevedano un intervento edilizio diverso da quello prescritto dalle norme del P.R.G.. La concessione in deroga è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e il preventivo nulla osta della Giunta Regionale, in conformità con la legislazione statale e regionale in vigore. Art. 97 - Adeguamento delle disposizioni in contrasto o incompatibili con la disciplina del P.R.G. Tutte le disposizioni, le norme e le previsioni urbanistiche in vigore nel territorio comunale che siano in contrasto con il P.R.G. e con le presenti norme di attuazione sono sostituite con la nuova disciplina urbanistica del P.R.G.. Per il periodo di salvaguardia di cui al successivo art.99, tutte le disposizioni e norme in materia di edilizia e urbanistica in contrasto o incompatibili con il P.R.G. adottato sono sospese. Per i manufatti edilizi preesistenti compresi nella fascia di rispetto delle Lame, anche qualora ricadenti in aree a destinazione diversa rispetto a quella che attualmente svolgono, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall’art.31, lett. a), b), c) e d) della legge n.457/78. Per le lottizzazioni ricadenti in aree soggette a vincolo( aree annesse o di rispetto), presentate prima dell’ entrata in vigore della L.R. n° 30 del 11/5/1990 e comunque entro il 6/6/1990 ( vedi art.2 della L.R. n°30/90 così come modificato delle successive norme regionali vigenti) in conformità di tale legge è ammissibile il completamento delle procedure per l’approvazione definitiva e la realizzazione degli interventi previsti in tali Piani attuativi secondo le procedure previste dalla citata legge. Gli edifici in corso di realizzazione in base a concessioni edilizie rilasciate prima dell'adozione del P.R.G. devono essere ultimati entro il termine di scadenza della concessione, senza ulteriori proroghe; la loro ultimazione oltre i termini di cui innanzi resta subordinata alla conformità della concessione alle destinazioni di zona previste dal presente P.R.G.. Art. 98 - Disposizioni in caso di decadenza del regime compartuale e di necessità di utilizzo delle aree a servizi da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di decadenza per qualsiasi motivo del regime compartuale, nelle aree tipizzate C1 si applica un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,10 mc/mq ed è ammessa la sola destinazione residenziale. In questo caso restano comunque in vigore tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 81 delle presenti N.T.A., e l'Unità di minimo intervento è pari all'intera maglia tipizzata. A tutte le zone inserite in comparti tipizzate a verde e servizi di quartiere, in caso di decadenza per qualsiasi motivo del regime compartuale, si applicano le norme di cui al precedente art. 56. In qualsiasi momento, nel corso dell'attuazione del P.R.G., in caso di necessità immediata di aree destinate a verde e servizi di quartiere o ad attrezzature di livello urbano (zone F) per la realizzazione di strutture pubbliche, il comune può utilizzare dette aree, anche se inserite in comparti da questo P.R.G., procedendo all'espropriazione per pubblica utilità. Art. 99 - Misure di salvaguardia. Dalla data della deliberazione consiliare di adozione del P.R.G. e sino all'approvazione del P.R.G. si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle leggi 3.11.1952 n. 1902 e 5.7.1966 n. 517, e dell’articolo 17 della l.r. n. 56/1980 per qualsiasi intervento o attività in contrasto o incompatibile con le prescrizioni del P.R.G..

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