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Prontuario dei Consumatori a cura di Autori Vari 7 Quaderni del volontariato CESVOL EDITORE

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Domande e risposte sui temi dei diritti dei cittadini: responsabilità medica, assicurazioni, energia, telefonia e molto altro a cura dell' Unione Nazionale Consumatori

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Prontuariodei Consumatori

a cura di Autori Vari

7Quaderni del volontariato

CESVOL EDITORE

Quaderni del Volontariato

7

Edizione 2013

CesvolCentro Servizi Volontariato

della Provicia di PerugiaVia Campo di Marte, 9

06124 Perugiatel. 075.527.19.76

Sito Iternet: www.pgcesvol.netVisita anche la nostra pagina

Info e contatti:[email protected]

Edizione: Novembre 2013Progetto grafico e videoimpaginazione:

Stampa: Digital Point (Ponte Felcino)

Tutti i diritti sono riservatiOgni riproduzione, anche parziale è vietata

ISBN: 978-88-96649-26-8

I QUADERNI DEL VOLONTARIATO, UN VIAGGIO ATTRAVERSO UN LIBRO NEL MONDO DEL SOCIALE

Il CESVOL, centro servizi volontariato per la Provincia di Perugia,nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha definito un pianospecifico nell’area della pubblicistica del volontariato.

L’obiettivo è quello di fornire proposte ed idee coerenti rispetto aitemi di interesse e di competenza del settore, di valorizzare il patri-monio di esperienze e di contenuti già esistenti nell’ambito del vo-lontariato organizzato ed inoltre di favorire e promuovere lacircolazione e diffusione di argomenti e questioni che possono ri-tenersi coerenti rispetto a quelli presenti al centro della riflessioneregionale o nazionale sulle tematiche sociali.

La collana presenta una serie di produ-zioni pubblicistiche selezionate attraverso un invito periodico ri-volto alle associazioni, al fine di realizzare con il tempo una vera epropria collana editoriale dedicata alle tematiche sociali, ma ancheai contenuti ed alle azioni portate avanti dall’associazionismo pro-vinciale.

I Quaderni del volontariato, inoltre, rappresentano un utile sup-porto per chiunque volesse approfondire i temi inerenti il socialeper motivi di studio ed approfondimento

a cura di

Prontuario dei Consumatori

PREMESSA

L’Unione Nazionale Consumatori è una associazione di cittadini econsumatori, riconosciuta dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206del 6 settembre 2005) ed iscritta nell’Elenco delle associazioni rap-presentative a livello nazionale e legittimata ad agire a tutela collet-tiva di consumatori e utenti. Membro del CNCU, di Consumers’International, di Consumers’ Forum e del Centro di Studi Giuridicisui Diritti dei Consumatori. È la più antica associazione sorta a tu-tela dei consumatori/utenti: l’anno di fondazione è il 1955, e nasceda una brillante intuizione del suo fondatore:Vincenzo Dona, rico-nosciuto padre del movimento consumerista italiano. Le finalitàdell’associazione sono, in via esclusiva, la tutela e la rappresentanzadei consumatori, perseguite attraverso proposte di norme legislativee regolamentari ed attività di assistenza, consulenza, informazione,educazione e orientamento. Lo Statuto prevede, altresì, che l’Unionepromuova la qualità e la sicurezza dei prodotti e degli impianti, ilrispetto del territorio e delle risorse naturali, l’efficienza dei servizie l’equità delle relative tariffe.

Nei primi anni ’50 dilagavano sofistificazioni e frodi nel campo ali-mentare, favorite da una legislazione tra le più arretrate; i prezzierano praticati ad arbitrio di produttori e venditori, senza alcuna re-lazione con i costi; le lacune legislative e regolamentari riguardavanoogni settore della produzione e della distribuzione, per non parlaredei servizi di interesse collettivo, gestiti in regime di monopolio esenza alcun riguardo per gli utenti. L’osservazione e la valutazionedi questi fatti sono stati all’origine della decisione di fondare

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l’Unione Nazionale Consumatori, ufficialmente costituita il 25 no-vembre 1955, grazie all’iniziativa di Vincenzo Dona, scomparso nel2006. Da allora molto è cambiato grazie all’opera dell’Unione, anchese è un merito non sempre percepito dall’opinione pubblica. D’al-tronde, nel suo campo, la funzione di un’organizzazione di consu-matori è, grosso modo, quella dell’opposizione nel campo politico.Molti provvedimenti nascono per le pressioni, gli stimoli, le propo-ste di essa, ma difficilmente la maggioranza lo ammetterà pubbli-camente. Eppure, denunce, segnalazioni e proposte dell’Unionehanno originato numerose norme di legge e regolamentari che oggirendono meno indifeso il consumatore. Qualche esempio: la primacampagna contro le frodi olearie, condotta tenacemente dal-l’Unione, portò alla legge 13 novembre 1960 n. 1407 e successivemodificazioni, con cui furono emanate le “Norme per la classifica-zione e la vendita degli oli d’oliva”. Si devono all’impegno del-l’Unione anche le norme con cui si è stabilita una lista positiva deicoloranti e degli additivi chimici, in luogo delle liste negative checonsentivano l’impiego di ogni colorante o additivo – anche nocivo– che non vi fosse compreso. Grazie alle nostre battaglie sono stateapprovate norme sulla tutela delle denominazioni d’origine dei vini,sulla disciplina dell’igiene degli imballaggi, recipienti e utensili de-stinati a venire in contatto con le sostanze alimentari; la biodegra-dabilità dei detergenti sintetici; sulla data di scadenza degli alimenti;sulla produzione, la vendita, il confezionamento e l’etichettatura deisurgelati; sulla sicurezza degli impianti elettrici e a gas; sull’etichet-tatura in lingua italiana, sui prodotti tessili, grazie alla quale il con-sumatore può conoscere la composizione del capo che acquista.Talvolta sono stati necessari molti anni e molta fatica: per la leggesull’etichettatura dei tessili ne sono occorsi undici e, per moltotempo, industriali e commercianti – ma anche qualche funzionariopubblico – si ostinarono a sostenere che non sarebbe stata mai ap-provata. Diciotto anni sono occorsi perché fosse emanato il Rego-lamento d’attuazione della Legge 283 del 31 aprile 1962, la

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cosiddetta “legge quadro dell’alimentazione”, nel frattempo piùvolte emendata ed integrata. L’elenco potrebbe continuare, ancheperché assai più si dovrebbe dire di controlli e sequestri seguiti allapubblicazione di indagini e prove comparative effettuate dal-l’Unione e delle denunce fatte all’Amministrazione pubblica, ai NASe alla Magistratura. Numerosi nodi, comunque, sono venuti al pet-tine, come dimostrano i molti decreti di espulsione dal mercato diprodotti fabbricati senza l’osservanza delle norme di sicurezza.Molto ancora deve essere fatto anche perché oltre gli ambiti tradi-zionali del suo impegno (alimentazione, abbigliamento, salute, abi-tazione, sicurezza, servizi d’interesse collettivo, ecc.) l’Unione ècontinuamente costretta a confrontarsi anche su numerosi nuovifronti: clausole vessatorie, giustizia alternativa per la risoluzionedelle controversie, politiche di liberalizzazione, informazione, pub-blicità comparativa, commercio elettronico... . Tra le attività più im-pegnative dell’Unione figura l’opera di assistenza e di consulenza aiconsumatori, che risponde ad una crescente domanda sociale. Tuttii Comitati locali dell’Unione, sparsi sul territorio, dedicano a tale at-tività la maggior parte del loro tempo e delle loro risorse. La crescitadi tale domanda sociale si è andata accentuando via via che le Isti-tuzioni hanno mostrato attenzione per i problemi del consumo, ac-cogliendo e traducendo in strumenti legislativi molte istanze delmovimento consumerista, ma non sempre offrendo ai consumatoriluoghi e procedure per manifestare le loro opinioni, i loro dissensi,i loro bisogni e i loro reclami, mentre quasi mezzo secolo di espe-rienza nel rapporto diretto con i consumatori e gli utenti consenteall’Unione Nazionale Consumatori di mettere al servizio dei citta-dini un grande patrimonio di servizi moderni ed efficienti, di pro-vata serietà e qualità. Grazie all’impegno dell’Unione, il legislatoreitaliano ha introdotto nel Codice l’azione di classe (art. 140-bis Co-dice del Consumo) e proprio a noi si deve la storica sentenza delTribunale di Napoli che nel 2013 ha accolto (per la prima volta inItalia) la class-action di una associazione di consumatori.

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Correva l’anno 1955 quando, per impulso di Vincenzo Dona, fecela sua apparizione sulle scene italiane l’Unione Nazionale Consu-matori. I consumatori di allora se la passavano male, non solo per-ché l’Italia era ancora alle prese con notevoli difficoltà economiche,ma perché i loro diritti erano pochi e spesso calpestati. Frodi ed in-ganni erano sempre in agguato certamente più di quanto non accadaoggi. Tra le prime conquiste dell’Unione vi sono proprio alcune im-portanti norme sull’etichettatura dei tessili, la classificazione deglioli d’oliva e il peso netto.

L’Unione Nazionale Consumatori ha cominciato a farsi largo conl’obiettivo di rappresentare la voce dei consumatori, allora costrettial silenzio perché privi di rappresentanza: il “cittadino-lavoratore”cominciava ad avere diritti sempre più forti che culmineranno nelloStatuto dei lavoratori, mentre il “cittadino-consumatore” era allamercé di lestofanti e truffatori.

La difesa del consumatore, dunque, è da sempre la nostra missione:tra mille difficoltà e con poche risorse ogni giorno siamo impegnatinell’affrontare una moltitudine di problemi che riguardano i con-sumatori. È una continua lotta contro il tempo perché ad un pro-blema se ne aggiunge sempre un altro. Siamo pochi, maledettamentepochi. Ma anche se dovremmo e vorremmo essere molti di più, ab-biamo ottenuto importanti risultati: la legge quadro sui consumatorinel 1998, il Codice del Consumo nel 2005, l’azione di classe in vi-gore dal 2010 per far ottenere a gruppi di consumatori danneggiatirisarcimenti collettivi.

Oltre cinquant’anni di storia (e di storie) dalla parte dei consumatori,ci hanno fatto maturare una visione del consumerismo non ideolo-gica, né tanto meno manichea: per noi il mercato non è un luogo in

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cui ci sono buoni e cattivi, lupi e agnelli, ma attori ognuno dei qualideve svolgere il proprio compito nel rispetto delle regole, penal’espulsione.

Una delle attività cui teniamo particolarmente è la formazione delconsumatore: educazione ad un consumo consapevole, ad unaspesa oculata, ad un’alimentazione sana e corretta, alla difesa delproprio reddito, al risparmio. Perciò ogni anno coinvolgiamo tuttele scuole medie italiane in programmi educativi finalizzati ad accre-scere la sensibilità dei ragazzi a temi che sono fondamentali per illoro sviluppo e per la loro salute. È un lavoro faticoso, non facile,che però è ripagato dalla soddisfazione e dall’entusiasmo dimostratiogni volta dagli studenti.

Il nostro Paese sta attraversando un periodo di grande difficoltà, inuno scenario internazionale tormentato da due gravi emergenze,quella ambientale e quella energetica. A noi non è mai piaciuto ilruolo di contabili degli aumenti di prezzi e tariffe: a cosa serve la-mentare – spesso e in modo maldestro ed affrettato – che una fa-miglia spenderà 100 euro in più l’anno per l’energia elettrica? Siotterrà, al più, di finire sui giornali ingenerando spesso sfiducia edisperazione che sono l’anticamera di ogni recessione economica.Ma l’aumento resta e le famiglie vere (non quelle teoriche) soppor-teranno, in varia misura, gli aumenti annunciati. Preferiamo, invece,con le nostre idee e le nostre azioni cercare di migliorare il mercato,tutelando gli interessi dei consumatori opponendoci alle prepotenzedei prevaricatori di turno.

Vorremmo conoscervi tutti, soci e simpatizzanti, quelli che hannoaderito alla nostra Unione e poi l’hanno abbandonata, quelli chevorrebbero farlo, ma pensano che 50 euro ogni due anni sianotroppi, quelli che ci chiedono “che ci state a fare”, quelli che nonchiamano, ma pensano “meno male che c’è l’Unione Consumatori”,quelli che non ci pensano e non ci chiamano.

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Vorremo conoscervi tutti perché siamo certi che ciascuno di voi haqualche cosa non solo da chiedere, ma anche da dare: per il vostrofuturo, per il futuro dei vostri figli, per un mercato più giusto e piùequo, per combattere furbi e furbetti e non cedere alla rassegna-zione.

Qualcuno, ogni tanto, ci chiede “se ne vale davvero la pena”; se-condo altri sarebbe inutile dedicarsi ai consumatori e faremmo me-glio ad occuparci d’altro. Ma non ci rassegniamo, convinti che senzasognatori il mondo sarebbe fermo ancora all’età della pietra.

La sede centrale si trova in Roma, via Duilio 13. Vi operano, tra di-pendenti e collaboratori, oltre 30 unità e può contare su oltre 50consulenti ed esperti, nella maggior parte delle Università. Inoltrel’associazione si articola in oltre 150 Comitati e Delegazioni localiin altrettante città e in tutte le Regioni, costituiti su base volontari-stica. Alla data del 31 dicembre 2010 il numero complessivo dei sociera 101.320. Ogni anno, alla sola sede centrale dell’Unione perven-gono oltre 600.000 reclami e quesiti da parte dei consumatori iscrittie non iscritti. In molti casi i reclami vanno a buon fine, in ogni casoè data adeguata informazione ed orientamento. I soci ricevono in-formazioni gratuitamente. Inoltre l’Unione Nazionale Consumatorisvolge molti test comparativi: dalla sua fondazione, l’Unione hasvolto quasi 500 test comparativi riguardanti prevalentemente ali-mentari, elettrodomestici e materiale elettrico, tessili e abbiglia-mento, apparecchi domestici, cosmetici, detersivi, servizi bancari,eccetera. Inoltre l’UNC è attiva nel campo della formazione: con-vegni, seminari e corsi di formazione destinati agli operatori giuridicied economici sono organizzati attraverso una struttura permanentedi formatori esperti (anche con soggetti esterni, come, il Centro Ri-cerca L.E. Lab - www.lelab.it). Il sito istituzionale: è ospitato all’in-dirizzo: www.consumatori.it - www.consumatoriumbra.it.

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Tra le battaglie condotte con successo dall’Unione vi sono la leggesull’etichettatura dei tessili, la classificazione degli oli d’oliva, l’ob-bligo di vendita in involucri chiusi di latte, pasta, riso, oli, eccetera,l’etichettatura dei prodotti alimentari, la validità giuridica dellenorme nel Comitato elettrotecnico italiano, la legislazione sul pesonetto, l’obbligo di impiego di involucri di plastica privi di compostitossici migrabili, l’obbligo di usare la lingua italiana nelle etichette enumerosi altri provvedimenti. Più recentemente l’Unione si è bat-tuta per l’approvazione della c.d. “class-action” nel nostro ordina-mento, inizialmente approvata con legge 244 del 24 dicembre 2007e poi entrata in vigore nel 2010. Proprio al nostro impegno si devela prima storica sentenza del Tribunale di Napoli che nel 2013 haaccolto una class-action per la prima volta in Italia.

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Presidente Unione Nazionale Consumatori UmbriaConsigliere Nazionale Unione Nazionale Consumatori

Rappresentante UNC presso il Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori (Università degli Studi di Perugia)

Via XX Settembre, n. 27 - 06121 PerugiaTel. e fax 0755736035 - Cell. 3402878053

- www.consumatoriumbria.it /pages/Unione-Nazionale-Consumatori-

Umbria/685689244791660: [email protected]

Si ringrazia per il supporto scientifico:

www.lelab.it

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RESPONSABILITÀ MEDICA

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: Essendo il rapporto Ospedale-ricoverato (dove per Ospe-dale s’intendono tutti gli operatori sanitari lavoranti nella strutturaospedaliera), un rapporto in tutto e per tutto assimilabile ad un veroe proprio rapporto di natura contrattuale, la possibilità di chiedereil risarcimento del danno, imputabile a responsabilità medica, è sog-getta al termine ordinario di prescrizione, che è pari a dieci anni.Quando però, la prestazione è fornita in via occasionale, cioè invirtù di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza, e in seguito atale intervento viene provocata la morte o una lesione al paziente,si incorre in una vera e propria responsabilità extracontrattuale e iltermine di prescrizione per la proposizione della domanda risarci-toria, scende a cinque anni dalla verificazione dell’evento.

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: La risposta è NO. Infatti, secondo un orientamento con-solidato della Cassazione, le obbligazioni relative l’esercizio dellaprofessione sanitaria, sono di comportamento e non di risultato.

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Ciò significa che il professionista, assumendo l’incarico, si impegnaa prestare la propria opera intellettuale e scientifica, per raggiungereil risultato sperato, ma non per conseguirlo. Da ciò, consegue chel’inadempimento del sanitario è costituito, non già dall’esito sfor-tunato della terapia e dal mancato conseguimento della guarigionedel paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimentodell’attività professionale. Pertanto, il medico è responsabile dei danni cagionati al paziente,anche per la colpa lieve, soltanto quando è dimostrabile che, difronte ad un caso ordinario, non abbia osservato le regole della co-mune preparazione professionale e della media diligenza. Al con-trario, di fronte a casi straordinari o eccezionali, egli, risponde soloper dolo o colpa grave.

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: La responsabilità penale del medico, sorge quando la vio-lazione dei doveri professionali costituisce un reato previsto dal co-dice penale, o sia punita dalle disposizioni contenute nel T.U.L.S., oin altre leggi quali le norme in materia di sostanze stupefacenti, divivisezione o di interruzione volontaria di gravidanza.Si distingue tra Responsabilità dolosa, consistente in trasgressionivolontarie e coscienti, tali da presupporre il dolo, collegate conl’esercizio della professione sanitaria, e la Responsabilità colposa,che si realizza, ai sensi dell’art. 43 del c.p., quando un medico, pernegligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero perinosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa speci-fica), cagiona, senza volerlo, la morte o una lesione personale delpaziente. Nell’ipotesi di colpa specifica, la violazione di norme im-poste per legge, comporta la presunzione di colpa nei riguardi deidanni conseguenti, senza possibilità da parte dell’incolpato, di for-nire la prova del contrario (errore inescusabile).

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In entrambi i casi comunque, la denuncia deve essere presentataentro novanta giorni da quando si ha conoscenza del fatto costi-tuente reato.

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: Si, la legge prevede che il professionista utilizzi nel propriolavoro una diligenza commisurata alla natura dell’attività svolta e,nel caso di un sanitario, si richiede che lo stesso adoperi nel proprioagire prudenza, diligenza e perizia particolari, in considerazione deibeni fondamentali che vengono sottoposti alla sua attenzione. Tra l’altro, in caso di affermata imprudenza, nemmeno si applical’art. 2236 cod. civ. che prevede una forma di limitazione – anchese sui generis – della severità di giudizio.

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: Purtroppo SI. Una volta inoltrata la domanda d’inden-nizzo alla compagnia assicurativa, il tempo della lavorazione dellapratica dipende esclusivamente dal livello e dalla qualità del modelloorganizzativo interno, predisposto dalla singola compagnia.Ad ogni modo, in maniera analoga a quanto accade nel campo delleassicurazioni r.c.a., il consumatore, in casi di particolare inerzia daparte della compagnia assicuratrice, può sempre presentare un espo-sto presso l’I.S.V.A.P. (Istituto per la Vigilanza delle AssicurazioniPrivate), il quale, qualora ne riscontri i presupposti, provvederà asanzionare la compagnia inadempiente.

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: SI. Anche in questa materia, infatti, valgono le regole ge-nerali in materia di onere della prova, in base alle quali, colui chemuove accuse nei confronti di una data persona, deve poi essere ingrado di dimostrare la veridicità di ciò che afferma. Nel caso speci-fico della responsabilità medica poi, il paziente, non solo deve esserein grado di provare l’esistenza del danno subito, ma deve anche es-sere capace di dimostrare che tale danno, è diretta conseguenzadell’agire del medico, il quale lo ha causato, agendo in violazione diregole di prudenza, diligenza e perizia.

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: Naturalmente SI. Anzi, una preventiva valutazione me-dico-legale, che certifichi l’esistenza del danno presunto, magari le-gandola ad una possibile mancanza del medico, nell’espletamentodel suo dovere, è sicuramente uno strumento fondamentale percompiere una corretta valutazione in merito alla opportunità, omeno, di esperire una azione risarcitoria. Inoltre, sarebbe un’ottimabase sulla quale impiantare la richiesta risarcitoria.

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: Nel nostro ordinamento, vige la regola secondo la quale,l’onere della prova spetta in capo a colui il quale muove accuse neiconfronti di altre persone. In questa logica dunque, diviene di fon-damentale importanza, essere in grado di produrre tutta quella do-cumentazione, comprensiva di prescrizioni, certificazioni, cartellecliniche, fatture di pagamento, etc.., in grado di suffragare la veridi-cità delle accuse mosse; anche perché, è sulla valutazione di tali ele-menti che poi si compirà l’esame della condotta tenuta dal medicoe, se del caso, si determinerà l’entità dei danni subiti dal paziente.

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: Assolutamente no. Ogni medico è libero di prescrivere ilmedicinale che ritiene più opportuno e funzionale allo scopo pre-fissato.

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: È tutta una questione di brevetti, il generico costa dimeno, semplicemente perché è un medicinale il cui brevetto è sca-duto e per il quale il produttore non deve pagare i diritti brevettuali.

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: Si, il medico è tenuto ad informare correttamente il pa-ziente di ogni iniziativa, con riferimento ai benefici possibili, allemodalità di intervento, alle possibilità di scelta fra diverse tecnicheoperatorie, ai rischi prevedibili in sede post-operatoria.

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: Tendenzialmente, è preferibile esperire l’azione civile invirtù del più favorevole nesso causale ai fini della affermazione di re-sponsabilità, rispetto al processo penale. A volte però, tale scelta nonpuò essere effettuata, in quanto in relazione a taluni fatti, l’azione pe-nale può essere esperita d’ufficio in presenza della notitia criminis.Inoltre è preferibile esperire l’azione penale nel caso in cui vi sianoesigenze di acquisizione di documenti che potrebbero essere con-traffatti o alterati (es: cartella clinica), oppure nel caso in cui sia ne-cessario accertare le condizioni di apparecchiature o strutture chehanno avuto efficienza causale nel prodursi dell’evento dannoso.

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: Ai fini penalistici si imputa al reo il fatto-reato (condotta-nesso causale-evento), mentre ai fini civilistici si imputa il danno,sia come evento lesivo, sia come conseguenze risarcibili o eventodannoso. Sotto il criterio civilistico, vengono ascritti al danneggiante, anche idanni indiretti e mediati, se si dimostra che essi sono effetto nor-male della condotta tenuta dal medico, in forza del principio di cuiall’art. 2055 c.c. che statuisce, in tema di responsabilità contrattuale,la risarcibilità dei soli danni prevedibili. Con riguardo, poi, alla sussistenza del nesso di causalità fra lesionepersonale e condotta del medico, occorre in primo luogo verificarese esista una legge scientifica in base alla quale un dato evento èconseguenza di un determinato antecedente; la percentuale proba-bilistica di tale evenienza è irrilevante, in quanto, una volta accertatoche si tratta di un rischio frequente, il medico deve comunque porrein essere tutti gli accorgimenti diagnostici necessari per prevenirlo,fondando la relativa omissione l’addebito di colpa nei suoi con-fronti.Nel settore penale invece, in ordine al nesso causale, per condannareè richiesta la percentuale massima (100%) o, comunque, una percen-tuale di poco inferiore, accompagnata dalla certezza morale che siastata proprio la condotta colposa del sanitario a provocare l’evento.Trattasi, quindi, di probabilità scientifica che deve essere “qualificata”da ulteriori elementi, idonei a tradurre in certezze giuridiche le con-clusioni astratte svolte in termini probabilistici.Pertanto, la tutela fornita dalla responsabilità civile, è più ampia ri-spetto a quella offerta dalla responsabilità penale.

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: La condanna penale del responsabile, apre la strada al ri-sarcimento del danno che può essere liquidato dallo stesso giudicepenale o, come avviene più frequentemente, dal giudice civile, cui ilgiudice penale, rimette solitamente il giudizio, dopo avere concessouna provvisionale.

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: Per i danni cagionati nell’esercizio di prestazioni sanitarieda un medico dipendente di una struttura pubblica o privata, anchenel caso in cui operi in detta struttura come esterno e non quale di-pendente, è, comunque, configurabile una responsabilità contrat-tuale tanto del singolo medico, quanto direttamente dell’ente inproprio. Al danneggiato, quindi, è consentito scegliere se evocare in giudiziosoltanto l’ente, in relazione a condotte colpevoli di medici dipen-denti che restano estranei a quell’accertamento giudiziale, oppurese convenire in giudizio il medico ritenuto responsabile. Di solito però, è preferibile citare la sola struttura sanitaria, la qualerisponde in solido delle medesime obbligazioni del personale me-dico o sanitario, evitando così, difese strenue ed oltranziste da partedel medico che è portato a tutelare, fino all’estremo, il proprio ope-rato. Altre volte invece, è preferibile citarli entrambi, ad esempio quandovi siano problemi di capienza del massimale assicurato, oppurequando alcuno dei soggetti responsabili citati, non sia coperto daassicurazione r.c..

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: Nei confronti del paziente entrambi. Nei rapporti internitra operatore sanitario e struttura la responsabilità è ripartita in fun-zione dell’incidenza causale del fatto rispetto all’evento.

: L’intervento sanitario è finalizzato alla miglior terapia asoccorso dello stato di malattia del paziente. Una situazione pre-gressa ovvero la presenza di condizioni oggettive di difficile solu-zione, pur non escludendo la possibilità di responsabilità delmedico, ne impongono l’accertamento con speciale attenzione.L’esecuzione corretta dei protocolli, delle migliori prassi e l’assenzadi ipotesi di negligenza, imprudenza ed imperizia escludono la re-sponsabilità.

: Si ha interruzione della prescrizione quando il titolarecompie un atto con il quale esercita il diritto (domanda giudiziale oarbitrale, qualsiasi atto che costituisca in mora il debitore) o quandoil diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (il ri-conoscimento può anche essere implicito). Dal fatto interruttivodella prescrizione comincia, poi, a decorrere un nuovo periodo diprescrizione.

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: Anche al diritto degli eredi si applica il regime prescrizio-nale ordinario e, quindi, il termine decennale. Secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza, infatti, la responsabilità del me-dico nei confronti del paziente è qualificata come contrattuale, an-corché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, conconseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione.

: In questo caso, si delineano due errori del medico, da unaparte, infatti, avremo l’errore di diagnosi per cui è possibile richie-dere il relativo risarcimento del danno, dall’altra avremo la circo-stanza che il paziente ha subito un intervento non dovuto e,soprattutto, non necessario che aggraverà la posizione del sanitarioe che determinerà sicuramente una responsabilità dello stesso siain campo penale che civile.

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Risposta: Prima di tutto potrà chiedere copia della cartella clinicarivolgendosi all’ufficio addetto presso l’ospedale, facendo richiestascritta accompagnata da documento d’identità valido. In merito alla faccenda dell’anestesista, nel corso del tempo la giu-risprudenza ha potuto enucleare una serie di requisiti essenziali co-stituenti il minimis dell’informazione corretta all’infuori del qualeil consenso si intende viziato.

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Tali requisiti sono stati individuati esaustivamente dalla SupremaCorte nella sentenza 15.1.97 n. 364 e sono:• le informazioni che devono precedere il consenso non possono

che provenire dallo stesso sanitario cui è richiesta la prestazione;• il dovere di informazione concerne la portata dell’intervento;• le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi

prevedibili e non • gli esiti anomali al limite del fortuito;• rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative così da con-

cedere al paziente • la possibilità di scegliere tra diversi tipi di intervento.Nella stessa sentenza si ribadisce l’importanza di rendere edotto ilpaziente non in modo generico ma specifico a seconda del partico-lare trattamento a cui si sottopone.Se successivamente insorgessero delle complicazioni legate all’ane-stesia (dimostrando il vizio nella formazione del consenso), po-trebbe aver diritto al risarcimento dei danni.(Ovviamente bisognerà considerare il caso nello specifico).

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MULTE

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: No, in caso di ricorso al prefetto sarà sufficiente spedireuna raccomandata a.r. che dovrà essere sottoscritta dallo stesso ri-corrente. Neppure davanti al Giudice di Pace è necessario il patro-cinio di un legale, secondo quanto previsto dall’art. 23, IV comma,della legge 689 del 1981. Pertanto è necessario precisare che la per-sona legittimata a fare ricorso è quella a cui è intestato il verbale, siaesso proprietario od utilizzatore del mezzo.

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: Si, secondo il disposto dell’art. 23, V comma, della legge689 del 1981, se alla prima udienza, l’opponente o il suo procuratorenon si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, ilGiudice convalida il provvedimento opposto, ponendo a caricodell’opponente anche ogni ulteriore spesa.

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: Si, secondo l’art. 204 C.d.S., il prefetto, dopo aver esami-nato il verbale, gli atti prodotti dell’organo accertatore, ed il ricorsodell’interessato, se ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanzamotivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non in-feriore al doppio del minimo edittale previsto per ogni violazione.

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: Si, In materia di sanzioni amministrative per violazionidel Codice della Strada la condizione di validità dell’ordinanza-in-giunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamenteprevisto per l’emissione del provvedimento prefettizio dal combi-nato disposto di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180).

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: Si, sussistendone i presupposti si potrà ricorrere al Giu-dice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanzaingiunzione.

6.

: Si, la sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribu-nale.

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: No, ai sensi dell’art. 203 C.d.S. è possibile fare ricorso sol-tanto qualora non sia già stato effettuato il pagamento in misura ri-dotta.

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: No, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., qualora la violazione nonpossa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremiprecisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motiviche hanno reso impossibile la contestazione immediata deve esserenotificato entro 90 giorni dall’accertamento.

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: No, la legge prevede che dell’avvenuta notifica nelle manidel portiere si debba dare necessariamente successivo avviso all’in-teressato tramite raccomandata a.r. Peraltro, ai sensi dell’art. 139,III comma, c.p.c., la consegna del documento al portiere è ammessasolo nell’ipotesi in cui né il destinatario stesso, né una persona difamiglia o addetta alla casa siano state reperite. Spesso, invece, i vigiliurbani omettono di effettuare tale verifica limitandosi (per como-dità) a lasciare gli atti nelle mani del portiere. Secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la man-cata ricerca delle persone abilitate a ricevere l’atto deve essere indi-cata nella relata di notifica, al fine di giustificare la consegna dell’attoal portiere, altrimenti la notifica è nulla.

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: No, l’atto che l’accertatore lascia sul veicolo non è impu-gnabile, trattandosi di mero avviso di accertamento; si potrà even-tualmente contestare il vero e proprio verbale che dovrà esserenotificato entro 90 giorni presso la residenza del trasgressore.

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: No, il legislatore ha stabilito con specifica norma (art. 5,IV comma, del DPR 250/1999) che l’accertamento della violazionein questi casi, può essere fatto in un tempo successivo, con esonerodella contestazione immediata.

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: Si, la mancata notificazione del verbale di accertamentoinvalida l’intero procedimento, giustificando l’annullamento dellacartella. Inoltre se sono decorsi più di cinque anni dall’infrazione èprescritto il diritto dell’amministrazione al pagamento della san-zione.

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: Si, a norma dell’art. 28 della legge 689 del 1981, il dirittodell’amministrazione di esigere la sanzione si prescrive nel terminedi 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, qualoranon siano intervenuti atti interruttivi.

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: No, l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione am-ministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

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: No, quando si riceve il verbale, si ha tempo 60 giorni (con-secutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare.

Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inu-tile e l’automobilista riceve ugualmente la cartella con l’invito a pa-gare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese dinotifica.

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: Il termine entro cui è possibile fare ricorso, sia al Prefettoche al Giudice di Pace, è di 60 giorni. Nel caso di rigetto da partedel Prefetto, il successivo termine entro cui fare ricorso al Giudicedi Pace è di 30 giorni. Nel caso di ricorso spedito per posta, l’ultimogiorno utile è quello della spedizione e non quello della ricezione.Il termine inizia a decorrere dal giorno dell’infrazione, nel caso dicontestazione immediata, o dalla notifica del verbale, in caso dimancata contestazione immediata. Tali termini vanno computatigiorno per giorno, compresi i giorni festivi, intendendosi per 30 e60 giorni non un mese e due mesi, ma esattamente 30 e 60 giorni.

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: Il ricorso deve essere sottoscritto dal soggetto destinatariodi contestazione immediata, o notificazione, del verbale di conte-stazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da unsoggetto estraneo al procedimento sanzionatorio.

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: Si può andare all’ufficio dell’organo accertatore e richie-dere la foto, oppure inviare una lettera di richiesta, contenente unfrancobollo per farsi rinviare il fotogramma. In ogni modo sarà bene sentire l’Ufficio di P.M. per conoscere lespecifiche modalità di accesso al documento.

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: L’art. 204 (Provvedimenti del prefetto) dice chiaramente:il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta ordinanza mo-tivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determi-nata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ognisingola violazione. L’art. Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace) dice: – Fermo re-stando il principio del libero convincimento, nella determinazionedella sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzioneinferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione ac-certata. Quindi:1) il prefetto è tenuto a raddoppiare;2) il Giudice di Pace può applicare la sanzione che ritiene più ade-

guata, ma non può applicare una sanzione inferiore al minimo.Nella prassi, salvo rarissime eccezioni, il Giudice di Pace, in casodi rigetto, si limita a confermare la sanzione nel suo importo mi-nimo.

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: In linea teorica, dal momento che la pendenza del ricorsointerrompe il normale decorso dei termini per l’applicazione della

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sanzione, non dovrebbe essere necessario effettuare alcuna comu-nicazione, finchè il Giudice non avrà deciso se accogliere o rigettareil ricorso. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmentela sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo co-munque, di inviare il modulo al comando di polizia competente.

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ASSICURAZIONI

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: Nella maggior parte dei casi sì. Le tariffe, infatti, si basanosulla maggiore o minore probabilità che l’assicurato provochi unincidente. Chi possiede una autovettura diesel o gpl si presume es-sere una persona che utilizza molto la macchina e quindi maggior-mente a rischio incidente.

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: È il valore massimo complessivo risarcito dalla Compa-gnia in caso di sinistro. Se il danno è superiore al valore del massi-male, la cifra residua resta a carico dell’assicurato che ha causato ildanno.

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: Sì, i contratti di assicurazione prevedono oltre all’assicu-rato, altri due soggetti, l’intestatario al PRA, che è il proprietario delveicolo come risulta dal libretto di circolazione, ed il contraente,

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cioè chi stipula e paga la polizza. Quindi, si può stipulare una polizzacon contraente ed intestatario del veicolo che non siano la stessapersona. Inoltre il contraente può essere diverso da una annualitàall’altra e può utilizzare la classe di merito del proprietario del vei-colo, purché questi rimanga invariato.

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: No, se l’auto non è di nuova proprietà, la classe non puòpassare da un soggetto ad un altro se non in particolari condizioni,ad esempio tra moglie e marito se in regime di comunione di beni.

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: Sì, se l’autovettura da assicurare è di nuova proprietà; seil familiare è stabilmente convivente; se la classe maturata è riferitaanch’essa ad un’autovettura; in questo caso potrai beneficiare delleagevolazioni previste dall’applicazione della Legge Bersani.

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: Dipende da che tipo di guidatore sei. No se usi moltol’auto in città e tendi a violare spesso le regole della circolazione ose hai difficoltà di parcheggio. In questi casi infatti, il rischio di cau-sare incidenti, anche se di modesta gravità è altissimo. Se scegliessila franchigia dovresti perciò sempre pagare parte dei danni da teprovocati. Diversamente se è difficile che provochi incidenti, tro-verai più convenienza ad inserire nella polizza una franchigia, che,a parità di tutte le altre condizioni, comporta tariffe inferiori a quelledi polizze senza di questa.

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: Sono 4: la polizza, che altro non è che il contratto cheavete firmato; il certificato di assicurazione che attesta l’esistenza,la validità e la durata di una copertura; il contrassegno, documentoche deve essere sempre esposto e ben visibile; la carta verde, docu-mento necessario per andare all’estero.

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: Sì, se nel contratto è stato prevista la possibilità di avvalersidel diritto di ripensamento da parte dell’assicurato. Questo dirittopermette di cancellare la polizza secondo la formula del “Soddi-sfatto o Rimborsato”, purché l’assicurato manifesti questa volontàentro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

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: È la comunicazione che il contraente deve inviare all’as-sicuratore, o viceversa, entro i termine di preavviso fissato dal con-tratto, per evitare il tacito rinnovo di questo. Generalmente entro15 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Dal 2013 il ta-cito rinnovo è stato abolito, le Compagnie assicurative non possonopiù introdurre la clausola del rinnovo automatico nei contratti perl’assicurazione auto e moto.

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Risposta: È una condizione contrattuale cha dà la possibilità all’as-sicurato, si sospendere la propria polizza se si prevede di non uti-lizzare il veicolo assicurato per un periodo di tempo (generalmente

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non inferiore ai 3 mesi consecutivi e non superiore ai 12 mesi). Va fatta comunicazione direttamente alla compagnia di assicura-zione riconsegnando i documenti di polizza.

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Risposta: Si, se le condizioni di polizza lo prevedono, allora saràpossibile rimborsare, al momento della scadenza del contratto, l’im-porto liquidato dal danneggiato, al fine di evitare l’applicazione delmalus e quindi l’aumento della classe di merito. È importante in questi casi accertarsi che il sinistro rimborsato nonsia riportato sull’attestato di rischio.

. Quali sono i soggetti legittimati al ritiro dell’attestato di rischio?

Risposta: Il contraente ed il proprietario del veicolo assicurato, non-ché altra persona munita di delega su carta semplice ed identificabilecon un documento di riconoscimento.

13.

: Sì, è possibile riattivare una polizza sospesa in caso di va-riazione di veicolo. Fermo restando il proprietario. È necessario cheil vecchio veicolo sia stato venduto, demolito o esportato definiti-vamente all’estero.

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: No, la copertura rimane sospesa dalle ore 24 del 15esimogiorno dopo la scadenza concordata per il pagamento del premio(vedi la polizza) e riprende alle ore 24 del giorno di pagamento.

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Va comunque precisato che, se sono trascorsi meno di sei mesi dallascadenza del premio o delle rate di premio, previo pagamento dellerate insolute, il contratto può tornare in vigore. Se invece sono tra-scorsi più di sei mesi dalla scadenza del premio o delle rate di pre-mio il contratto non è più valido per legge. Quanto detto vale nelcaso di polizza che preveda il tacito rinnovo. In assenza di tacitorinnovo se il cliente non paga il premio entro 15 giorni dalla sca-denza il contratto è considerato risolto.

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: Dipende se riesci a trovare una copertura RCA a unprezzo più conveniente di quella che avevi prima purché le condi-zioni della polizza offerta siano le stesse o migliori, devi sempre va-lutare la convenienza complessiva dell’operazione. Per esempio,alcune Compagnie includono in garanzia base determinate coper-ture che altre escludono (infortuni del conducente, rinuncia alla ri-valsa, ecc...) inoltre è importante valutare bene se c’è la possibilitàdi acquistare anche le altre garanzie per rischi diversi, prima fra tuttel’incendio e furto. I tassi e le garanzie che applicano le Compagniesono molto flessibili e sul costo totale della polizza alla fine incidonomolto. Ci può essere una Compagnia con un’elevata RCA ma concoperture da furto e incendio molto vantaggiose e viceversa. Fatevifare un preventivo completo in modo da poter valutare bene l’of-ferta.

. –

: Sì, ma a due condizioni: che il nome del proprietario delnuovo veicolo sia lo stesso di quello vecchio; che l’assicurato dimo-stri di essersi disfatto del proprio automezzo. Non ci sono normedi legge che disciplinino come quest’ultima dimostrazione debba

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essere data. Tuttavia, è ragionevole pensare che, in caso di venditao di affidamento della vecchia vettura in permuta a un concessio-nario o a un commerciante di veicoli, sia richiesta una copia dell’attodi vendita; in caso di affidamento della vecchia auto in conto ven-dita, ci voglia la copia della procura a vendere; in caso di furto, siasufficiente una copia della denuncia; in caso di demolizione, si devepresentare alla compagnia una copia del demolitore autorizzato.

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: Si, se presenti la richiesta di subentro della nuova auto-vettura entro 60 mesi ed a patto che sia intestata al medesimo pro-prietario.

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: Comunicalo subito alla Compagnia fornendo copia delladenuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto èrisolto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui hai prestato de-nuncia all’autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all’Assicurato, il rateo di premio dellagaranzia RCA e delle eventuali garanzie Rischi Diversi, ad esclusionedella garanzia furto (al netto di imposte ed oneri parafiscali) relativoal periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e ladata di scadenza della rata di premio pagata. Qualora il furto avvenga nei quindici (15) giorni successivi alla datadi scadenza semestrale del certificato di assicurazione (art. 1901 delCodice Civile), sei tenuto al pagamento del premio della rata sca-duta, fermo quanto stabilito al comma precedente.

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. S

: In caso di furto dell’autovettura devi sporgere regolaredenuncia alle autorità competenti e fornirne copia alla tua compa-gnia assicurativa. Dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata ladenuncia all’Autorità, sarà il Fondo vittime della strada che pagheràgli eventuali danni ai terzi senza rivalersi sull’assicurato.

. I

: I danni fisici subiti dai passeggeri dei veicoli danneggiatiin un sinistro sono sempre risarciti. Rispetto ai danni materiali per prodotti o beni materiali, saranno ri-sarciti solo quelli causati ai passeggeri del veicolo non responsabiledell’incidente.

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: Si dovrebbe dimostrare l’esistenza di un nesso causale trail massaggio incriminato e quanto ne è derivato. Ciò potrebbe esserepossibile rivolgendosi ad un medico-legale che lo certifichi e lo

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metta “nero su bianco”, in una relazione. Questo da solo però, nonè sufficiente. Se tu non sapevi di avere le ernie, ed il massaggiatoreè intervenuto su tua richiesta in quella zona della schiena, senza chetu gli abbia segnalato (proprio perché non lo sapevi) di avere pro-blematiche particolari, potrebbe rendere difficile se non impossibileattribuirgli qualche responsabilità.Il fatto poi che lui sia pronto ad assumersi “la colpa”, per l’assicu-razione vale poco.Se il nesso esiste il tuo avvocato formerà una lettera di richiestadanni ed il massaggiatore, appena l’avrà ricevuta (se già non lo hafatto) aprirà il sinistro con l’assicurazione. Poi la compagnia dirà lasua. È chiaro che se il danno c’è ed è riconducibile al massaggio ilfatto che l’assicurazione neghi il risarcimento non vuol dire nulla.A te deve risarcirti il massaggiatore, poi se interviene l’assicurazionea garantirlo meglio per lui.

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: L’assicurato per legge deve denunciare il sinistro alla pro-pria compagnia entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso

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: Il danneggiato non ha alcuna preclusione per agire neiconfronti della propria compagnia (in caso di risarcimento diretto)o contro quella del veicolo responsabile (azione ordinaria).Inoltre lo stesso danneggiato, qualora la compagnia non abbia prov-veduto nei termini di 30, 60 o 90 gg, ad assolvere ai vari obblighi dilegge, può procedere nei confronti della stessa, citando in giudiziola compagnia assicuratrice laddove ritenga di aver piena o parzialeragione

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: Il danneggiato al quale viene formulata l’offerta reale puòaccettarla come totale soddisfo o come acconto sulla maggioresomma di risarcimento da accertare in sede giudiziale, medianteazione civile finalizzata a provare il maggior danno subito. L’assi-cuarto può rifiutare l’offerta fattagli dall’assicurazione e intentareun’azione giudiziaria per vedere meglio soddisfatta la sua pretesa ri-sarcitoria; l’assicurazione dal canto suo ha l’obbligo di corrispondereal danneggiato la somma offerta entro il termine di 15 gg.

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: Se l’assicurazione non provvede entro i termini di legge afar pervenire all’assicurato una offerta di risarcimento e quest’ultimosia stato diligente da far periziare il veicolo e, in caso di lesioni per-sonali, si sia sottoposto alla visita medico-legale presso il medicodella compagnia assicuratrice, il danneggiato può adire l’autoritàgiudiziaria. Eventualmente il danneggiato può pure esporre reclamoformale all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il quale san-zionerà l’assicurazione non adempiente.

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: Il termine è di 60 gg., ma viene ridotto a 30 gg. se la de-nuncia è sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. Iltermine decorre dalla ricezione dei documenti. L’assicurazione è te-nuta a rivalere l’assicurato formulando congrua e motivata offertaoppure a motivare la mancata presentazione di alcuna offerta, anchenel caso in cui il sinistro abbia cagionato lesioni personali; in que-st’ultimo caso il termine è di 90 gg.

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: La determinazione del premio assicurativo è disposta sullascorta della condotta dell’assicurato. L’assicurato più diligente, cheha provocato meno incidenti, rientrerà in una classe di merito piùbassa di quella di un’automobilista meno attento. È importante chela controparte responsabile del sinistro non abbia fornito alla pro-pria compagnia assicuratrice dichiarazioni a sé favorevoli e sfavo-revoli al non responsabile, in questo caso la compagnia assicuratricepotrebbe alzare la classe di merito, con conseguente penalizzazione.In questa situazione l’unico rimedio disponibile è esperire un’azionecivile per il ripristino della classe di merito esatta e per il risarci-mento danni che il declassamento ingiusto abbia comportato.

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: In Italia vi è un Fondo di Garanzia per le Vittime dellaStrada gestito dalla Concessionaria per i Servizi Assicurativi Pubbliciche è stato predisposto per risarcire coloro che hanno subito un in-cidente con un veicolo non assicurato. La richiesta di risarcimentoandrà presentata alla compagnia assicuratrice che gestisce i sinistririentranti nella tipologia del fondo appena indicato.

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ENERGIA

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: La prima cosa da fare è provare a chiedere dei chiarimenti,di persona o per telefono, agli uffici commerciali dell’azienda inte-ressata. Se le risposte ottenute non sono soddisfacenti, allora è op-portuno inviare al gestore una lettera di reclamo per raccomandata.Essa dovrà contenere innanzitutto alcuni dati essenziali: le propriegeneralità, il nome dell’intestatario dell’utenza, il codice utente as-sociato alla bolletta, l’indirizzo servito dalla fornitura dell’energiaelettrica. Dopodiché, si dovrà esprimere il reclamo vero e proprio:ad es., relativo agli importi che si intendono contestare, con l’even-tuale dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica, ovviamente, aseconda del motivo del reclamo. La lettera raccomandata potrà es-sere una lettera di “messa in mora” o una lettera di “diffida”, oppurepotrà presentare in modo sempre formale e civile altri tipi di richie-ste o di contestazioni. In ogni caso occorre allegare alla lettera lefotocopie delle bollette e/o dell’eventuale documentazione a sup-

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porto del nostro reclamo. Va ricordato che al fine di evitare la so-spensione del servizio, gli importi che si ritiene siano dovuti, devonoessere pagati (nel loro totale comprensivo di IVA) entro la data discadenza della fattura, con bollettino postale o bonifico, dandonecomunicazione al gestore e trattenendo copia del versamento. Il ge-store che riceve un reclamo scritto per raccomandata A/R è obbli-gato, per legge, a rispondere entro 40 giorni dalla sua ricezione. Seil gestore, effettuati gli accertamenti del caso, riconosce l’errore,dovrà restituire l’importo eccedente al dovuto entro 90 giorni conaccredito in bolletta o bonifico su c/c o assegno circolare. In casodi ritardo nella restituzione della somma, l’ente gestore dell’energiadovrà risarcire il consumatore con un’ulteriore indennità che variaa seconda del ritardo accumulato a partire dal 90° giorno. Se, invece,il gestore non accoglie o non risponde al reclamo, si può segnalareil caso allo “Sportello per il Consumatore di Energia” dell’Autoritàper l’Energia Elettrica e il Gas. L’Autorità in questione può solosanzionare il gestore per i comportamenti scorretti, pertanto, qua-lora il gestore non risponda al reclamo o risponda in modo nonsoddisfacente si può proseguire oltre e attivare la procedura di Con-ciliazione Paritetica.

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Risposta: Sì, è possibile. L’utente interessato è obbligato a presen-tare una richiesta di rateizzazione, con le modalità indicate nella bol-letta, prima della data di scadenza del pagamento indicato nellastessa, pena la perdita del diritto. Secondo la delibera n. 200/99dell’Autorità per l’Energia la richiesta di rateizzazione deve essereaccettata, per i clienti domestici, quando la bolletta di conguaglio“sia superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette in accontoricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio” adesempio se ricevete un media un addebito di 100 euro a fronte diuna bolletta dai 150 euro in su potrete chiedere di pagarla a rate. Si

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può chiedere la rateizzazione anche quando a causa di un malfun-zionamento del contatore, per cause non imputabili al cliente, vienechiesto un importo superiore a quanto addebitato in precedenza oper dei consumi non registrati dal contatore. L’importo sarà suddi-viso in un numero di rate pari ad almeno il numero di bollette inacconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bollettadi conguaglio, e comunque non inferiore a due. Come detto sugliimporti rateizzati vengono conteggiati gli interessi pari al tasso uf-ficiale di riferimento dell’1.25%.

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: Basta consultare il Trova Offerte sul sito dell’Autoritàwww.autorita.energia.it e seguendo le istruzioni presenti nella scher-mata si potranno visualizzare le offerte dei venditori della zona ri-spetto ai prezzi di riferimento fissati dall’Autorità.

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: Sì, è sufficiente rivolgersi al fornitore prescelto o all’entegestore dell’energia che opera nel Mercato Tutelato il quale prov-vederà a fare tutte le pratiche necessarie. L’iter burocratico richiededue o tre mesi.

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TELEFONIA

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: Il gestore del servizio di telefonia può cambiare il pianotariffario, purché ne dia comunicazione preventiva di almeno 30giorni all’utente, il quale può accettare le modifiche, anche medianteil silenzio che vale assenso, o recedere dal contratto senza spese.Senza alcuna comunicazione preventiva, l’aumento delle tariffepotrà essere contestato con lettera raccomandata a/r di formalemessa in mora.

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: È bene premettere che in questi casi al consumatore nonpuò essere legittimamente addebitato alcun corrispettivo o alcuncosto di attivazione, canone o traffico al consumo, visto che mancala volontà contrattuale del cliente. Tuttavia, qualora ci si trovi ab-bonati ad un servizio non richiesto, senza avere mai espresso la vo-lontà di concludere il relativo contratto, è necessario opporsi allafornitura contestando le somme eventualmente richieste in fattura,

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mediante l’invio di una lettera raccomandata a/r di reclamo, alle-gando copia del documento di identità e la fattura contestata e ri-chiedendo l’immediata disattivazione del servizio non richiesto. Nel caso in cui il reclamo inoltrato non venga definito positiva-mente è possibile agire in giudizio nei confronti del gestore telefo-nico. Prima di poter adire il Giudice è necessario esperire il tentativodi conciliazione obbligatoria dinnanzi al CO.RE.COM. competenteper Regione. Se entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza il CORE-COM non fissa l’udienza per esperire il tentativo di conciliazione(o se non viene trovato un accordo in sede di tentativo di concilia-zione), allora il consumatore potrà adire il Giudice competente.Per una maggiore tutela, il consumatore può informare del com-portamento ritenuto abusivo la Autorità Garante delle Comunica-zioni (AGCOM); la funzione di questa segnalazione all’Autorità èesclusivamente quella di consentire alla AGCOM stessa di accertarese effettivamente la Compagnia abbia posto in essere una praticacommerciale scorretta e procedere ad irrogare le conseguenti san-zioni al gestore telefonico. Inoltre, con deliberazione n.73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, dell’AGCOM è stato appro-vato il Regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella defi-nizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazionedelle fattispecie di indennizzo automatico, prevedendo un inden-nizzo automatico per l’utente, nel caso in cui si accerti che la Com-pagnia telefonica abbia violato le norme in materia, adottandopratiche commerciali scorrette, con accredito diretto dell’indennizzostesso nelle fatture, a partire dalla prima emessa dopo l’accerta-mento del disservizio da parte dell’utente.

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: Le norme del Codice del consumo consentono e non vie-tano questa pratica; l’operatore, tuttavia, deve fornire la prova della

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conclusione del contratto e, quindi, risulterà necessaria la registra-zione della telefonata. Se il consumatore decide in seguito di rece-dere dal contratto lo può fare inviando una lettera raccomandataa/r di disdetta del contratto entro 10 giorni dalla registrazione dellatelefonata. Nel caso in cui non vi fosse alcun ripensamento, il ge-store, a norma del Codice del consumo, ha l’obbligo di inviareprima o al massimo al momento dell’attivazione del servizio, unmodulo di conferma del contratto o il contratto stesso contenentetutte le informazioni previste dalla legge. In caso di mancata ricezione del modulo o del contratto entro ladata di attivazione del servizio, si può segnalare il comportamentoscorretto della compagnia telefonica all’AGCOM affinché questacommini le sanzioni previste dalla legge.

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: La Legge 40/2007 ha abolito le penali ma prevede che igestori possano addebitare i costi di disattivazione se sono previstinel contratto, purché siano giustificati. Pertanto, i costi non previstidal contratto sono una pratica scorretta che come tale deve esseresegnalata all’AGCOM, se, invece, si vuole ottenere la giustificazionedei costi previsti dal contratto è possibile farlo per il tramite di unalettera di messa in mora al gestore.

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COMMERCIO

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: Secondo la legge il responsabile risulta essere il venditore,se il difetto del bene si manifesta entro due anni dalla consegna dellostesso. L’azione, nei confronti del negoziante, deve essere esperitanel termine di due mesi dal momento che ci si accorge dell’anomaliadel prodotto acquistato.

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: Nel caso in cui vi sia un malfunzionamento di un benenel periodo coperto dalla garanzia, il consumatore ha diritto di chie-dere al venditore la riparazione del bene senza alcuna spesa aggiun-tiva, il costo dei ricambi o della manodopera rientrano sarannocoperti dalla garanzia.

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: La garanzia dei beni di consumo è di due anni, se il difettosi presenta entro sei mesi dall’acquisto, si presume, per legge, che il

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difetto esistesse al momento della compravendita e pertanto saràonere del venditore dimostrare che il bene al momento della venditaera integro e funzionante. L’acquirente, da parte sua, dovrà soloprovare la data dell’acquisto.

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: Secondo la legge è valida qualsiasi certificazione, (ad es.ricevuta della carta di credito, testimonianza di terzi) che dimostril’acquisto del bene in quel determinato punto vendita.

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: Come per tutti i beni di consumo, il venditore è respon-sabile del difetto del prodotto anche nel caso in cui questo sia statovenduto a saldo, dunque è tenuto ad eliminare il difetto o sostituireil prodotto o rimborsare la somma pagata se i primi due rimedi nonsono possibili.

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ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI

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: Si, l’acquirente ha il diritto di denunciare al venditore ivizi presenti nell’apparecchio mobile non appena avvedutosene.

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: L’art. 130 del D. Lo 6 settembre 2005 n. 206, prevede op-portune garanzie del consumatore, sancendo un obbligo di respon-sabilità del venditore finale, ultimo anello della catena distributiva(venditore all’ingrosso o produttore), nei confronti del consumatoreper la presenza di eventuali difetti di conformità esistenti al mo-mento della consegna del bene.

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: Ai sensi dell’art. 130, comma 3 Codice del Consumo, ilconsumatore può chiedere a sua scelta al venditore di riparare ilbene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il ri-medio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamenteoneroso.

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: L’acquirente-consumatore deve denunciare i difetti di con-formità riscontrati sul bene acquistato entro il termine di due mesidalla data in cui ha scoperto il difetto.

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: No, in tal caso la denuncia non è indispensabile.

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: Si, salvo prova contraria, si presume che i difetti di con-formità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene,esistessero già a tale data, eccetto che, tale ipotesi, sia incompatibilecon la natura del bene o con la natura del difetto.

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: Si, il consumatore può avanzare al venditore sia l’una chel’altra richiesta, qualora: • la riparazione e/o la sostituzione dell’apparecchio mobile sia im-

possibile o eccessivamente onerosa; • il venditore non abbia provveduto alla riparazione del bene entro

un termine congruo dalla denuncia del vizio da parte del com-pratore;

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• la sostituzione e/o la riparazione precedentemente effettuata abbiaarrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

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: Si, l’azione volta a far valere i difetti non dolosamente oc-cultati dal venditore, ex art. 132 comma 4 Codice del consumo siprescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegnadel bene.

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: No, tale modalità di comportamento sarebbe palesementescorretta ai sensi dell’art. 131 del Codice del Consumo. Invero, ilvenditore al dettaglio potrà a sua volta rivalersi, entro il termine diun anno, nei confronti del grossista o produttore (c.d. azione di re-gresso), ma solo dopo aver soddisfatto le legittime pretese delcliente. In altri termini, l’acquirente-consumatore non ha alcuna discrezio-nalità nella scelta del soggetto a cui rivolgersi, esulando da lui la fa-coltà di esercitare i diritti riconosciutigli nei confronti del produttoredel bene mobile, rispetto al quale, peraltro, non ha avuto, sin dal-l’origine, alcun rapporto contrattuale.

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: L’unica accortezza richiesta al consumatore consiste nelrispetto della gerarchia dei quattro rimedi esplicitata dall’art. 131 del

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Codice del Consumo, dovendo, in via preventiva, invocare la ripa-razione o la sostituzione entro un congruo termine, da valutarsi inrapporto alla natura e allo scopo per il quale egli aveva acquistato ilbene e, nella misura in cui i precedenti mezzi di tutela non siano ri-sultati risolutivi, lo stesso potrà pretendere la riduzione del prezzoe/o la risoluzione del contratto.

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: No, anzi, il Codice del Consumo sancisce la nullità di qual-sivoglia patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difettodi conformità, che escluda o limiti, anche in modo indiretto, i dirittidel consumatore.

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: Tale nullità potrà essere fatta valere personalmente sol-tanto dal consumatore e potrà altresì essere rilevata d’ufficio dal-l’Organo giudicante, in caso di vertenza giudiziaria.

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: Si, qualora il vizio di conformità concerne un bene“usato”, le parti possono decidere di limitare la durata della respon-sabilità del venditore ad un periodo di tempo ridotto, ma comunquenon inferiore ad un anno.

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: No, tale previsione non è legittima laddove la normativaextracomunitaria preveda condizioni peggiorative dei diritti dell’ac-quirente-consumatore, riducendo o addirittura privandolo della tu-tela a lui riconosciutagli dall’Ordinamento italiano.

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: L’acquirente danneggiato, la cui tutela è sancita sia dallenorme del Codice del Consumo che da alcune disposizioni del Co-dice civile in tema di contratto di vendita, potrà chiedere al Giudice,oltre all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto,la restituzione dell’importo speso per l’acquisto dell’apparecchiomobile con i relativi interessi di mora, il pagamento delle spese dilite e la condanna al risarcimento dei danni che riuscisse a dimo-strare di aver subito a causa della incresciosa vicenda.

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ACQUISTO AUTOVETTURE USATE

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Risposta: La garanzia legale di conformità non è rinunciabile né li-mitabile; anche se firmaste una furbesca clausola che esclude o li-mita la garanzia, si tratterebbe di una clausola vessatoria, quindinulla e priva di efficacia. La garanzia legale è un fatto contrattuale,non solo tecnico; se modificate il veicolo, facendo installare impianti“invasivi” da officine diverse dal concessionario, e non fate eseguirela manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni del costruttore,non potrete invocare la mancata conformità del veicolo e quindi ilconcessionario potrà rifiutarsi di intervenire in garanzia.

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Risposta: No l’onere della prova è a carico del venditore; spetta alui gestire il vostro reclamo e provare le circostanze che possonolimitare il suo intervento in garanzia. La perizia può essere neces-saria per contestare le conclusioni della controparte, ma una voltaottenuta ragione avrete pieno titolo a ottenere il rimborso del costodella perizia. Ricordate che la legge prevede che i difetti di confor-mità siano eliminati dal venditore senza spese per il consumatore.

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: La garanzia legale NON può essere fatta pagare, perchéè insita nell’acquisto da un professionista; state solo attenti a con-servare copia del contratto e del pagamento.La garanzia convenzionale, spesso definita “garanzia” estende l’im-pegno a riparare il veicolo o per un tempo supplementare e/o pereventi che potrebbero non rientrare nella garanzia legale; se è “ul-teriore” è concessa dal venditore, indipendentemente dal gestore epuò essere fatta pagare solo per periodi di validità dopo il terminedella garanzia legale.Se invece è proposta da un terzo, può essere a pagamento, ma innessun caso può limitare i diritti di garanzia legale; in ogni caso,prima di pagare leggete bene cosa vi propongono; le condizioni digaranzia sono spesso fitte di paletti per limitare la responsabilità delgestore di garanzia.

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: Sì, lo stabilisce il Regolamento Europeo 1400/2002, notocome Direttiva Monti, aggiornato nel 2010 come Regolamento461/2010, che si propone di permettere la concorrenza tra officineAutorizzate e officine indipendenti per la manutenzione ordinaria,anche durante il periodo di garanzia. Attenti però alla necessità im-prescindibile, ai fini della garanzia, che il tagliando sia eseguito inassoluta conformità alle prescrizioni della casa, sia per quanto ri-guarda la qualità dei materiali usati che le ispezioni prescritte a quellascadenza. Scegliete un’officina attrezzata, che disponga delle infor-mazioni specifiche (non basta quanto riportato nel libretto di uso emanutenzione, che è una sintesi puramente informativa a uso delcliente, non dell’officina) e che sia in grado di certificare seriamentela conformità del tagliando rispetto alle prescrizioni della casa.

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: No questo no; solo le officine autorizzate possono inter-venire in garanzia, anche per problemi di responsabilità. Se fate ese-guire riparazioni, oltre il limite della manutenzione ordinaria, daun’officina non appartenente alla rete, non solo non avrete alcunrimborso, ma perderete ogni garanzia residua. Ovviamente a garanzia scaduta potrete affidarvi a chi vi pare, chedovrà però rispondere per 24 mesi della garanzia legale su pezzi emano d’opera per la riparazione stessa, dalla data di fattura o rice-vuta fiscale.

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: L’installazione di un impianto come il GPL, altera sostan-zialmente la conformità del veicolo rispetto al contratto originario.A meno che l’impianto sia stato installato dallo stesso concessiona-rio, in caso di guasti non potrete più ricorrere alla garanzia contrat-tuale, ma dovrete applicare il Codice Civile, contestando un vizionella parte che si è guastata, accollandovi l’onere della prova. Dovrete cioè provare che il guasto non è riconducibile all’installa-zione dell’impianto GPL.In ogni caso è il contratto di vendita che dovrebbe disciplinare conchiarezza queste circostanze.

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Risposta: Sì certamente; tuttavia la vita della frizione dipende anche,più di ogni altro organo, da come si guida e da che uso si fa dell’auto.Il venditore dovrebbe informare il Consumatore, prima della ven-dita, dell’aspettativa di vita utile dei componenti principali, in uncontesto di uso “normale” del veicolo.

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: I dati di consumo riportati nei leaflet sono parte inte-grante del contratto; spetta alla diligenza professionale del venditorespiegare, prima dell’acquisto, come tali consumi sono rilevati, ecome questi non siano quindi, rappresentativi degli effettivi consumid’uso, che dipendono da molteplici fattori. Non è che i dati del lea-flet siano falsi, ma semplicemente sono rilevati in laboratorio, se-condo una procedura fissata da una norma Europea, e servonosostanzialmente a confrontare modelli diversi tra loro.

. S

: Il consumatore ha il diritto di aspettarsi prestazioni com-parabili con altre vetture della stessa “classe”; qualora uno specificoveicolo abbia un comportamento dinamico caratteristico, e dif-forme da quello percepibile in veicoli comparabili, spetta al vendi-tore informare compiutamente l’acquirente di tali specificità, primadella vendita. Se la specificità viene avvertita dal consumatore dopol’acquisto, e ritiene che ciò non corrisponda alle sue aspettative, puòcontestare un difetto di conformità evidente; se la risposta del ven-ditore al reclamo è “ma è normale, per questo veicolo”, allora cisono tutti i presupposti per un reclamo all’Antitrust per praticacommerciale scorretta del concessionario, a causa dell’omissione diinformazioni che lui stesso dichiara che conosceva al momento dellavendita. In ogni caso si tratta di difetti non sanabili con mezzi or-dinari. Se il difetto è tale da interferire con il normale uso del vei-colo, si potrà solamente risolvere il contratto, mentre se è di naturapiù lieve si potrà negoziare una congrua riduzione del prezzo divendita, in sostanza un rimborso di parte del prezzo, mentre per icasi più gravi si potrà sostituire il veicolo o risolvere il contratto (di-fetto di tipo).

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: Per la maggior parte delle riparazioni il tempo di ripara-zione giudicato congruo arriva a 30 giorni per la maggior parte deicasi; decorso tale termine le “Linee Guida” elaborate dal CNCU(Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) prevedono l’obbligodi fornire un veicolo sostitutivo, mentre trascorso tre volte il tempocongruo si deve ritenere il difetto non eliminabile, e quindi si devericorrere ad uno degli altri rimedi, come sopra descritti.Se la disponibilità dell’auto è critica per voi, inserite nel contrattod’acquisto il tempo massimo per eventuali interventi in garanzia,oltre il quale il disagio diventa “eccessivo”.Nel gestire questo aspetto, tuttavia bisogna tener conto della naturadel problema; la pratica, sviluppata dalle Associazioni di Consuma-tori più qualificate, utilizza la seguente classificazione:• Guasto: è l’interruzione di una funzione definita nell’ambito del-

l’auto.• Grave, se determina il blocco della marcia del veicolo.• Localizzato: se interrompe una funzione definita del veicolo, ma

non interrompe la marcia.• Degrado funzionale, se determina un’anomalia avvertibile nel fun-

zionamento di specifici organi, o nel comportamento dinamicodel veicolo, ma che non interrompa la marcia.

• Caratteristica inadeguata: il modo di funzionamento di specificheparti, che possono influenzare il comfort, o altre “attese” delCliente, ma che non interrompono funzioni identificabili.Per capirsi il climatizzatore che smette di funzionare è un guastolocalizzato, mentre un climatizzatore automatico che non riescea mantenere la temperatura prefissata e richiede aggiustamentimanuali un degrado funzionale; l’insorgenza di un fruscio avver-tibile in marcia è invece un degrado funzionale.

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: Se il tempo di riparazione si protrae senza giustificazionivalide, oppure lo stesso difetto si ripresenta per la terza volta, op-pure si manifestano difetti in cascata, tenete accurata traccia delledate di consegna e ritiro dei singoli interventi, dopo di ché potreteesigere la sostituzione del veicolo, o la risoluzione del contratto.

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: Sempre e solo il venditore, per 24 mesi dalla data di con-segna. Se un’officina autorizzata rifiuta la garanzia perché discono-sce il “libretto di garanzia”, sarà il venditore a dover risolvere ilproblema, salvo rivalersi su chi gli ha fornito l’auto che vi ha ven-duto.

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: Il venditore originario non ha obblighi di sorta verso ilsecondo acquirente. Gli obblighi di garanzia sono di natura con-trattuale, e non seguono automaticamente il veicolo, come comu-nemente si crede. Solo nel caso che la casa rilasciasse direttamenteuna garanzia convenzionale ulteriore, a supporto del concessionario,e fosse chiaramente stipulato che tale garanzia si applica al veicoloper il tempo stabilito, indipendentemente dal proprietario potresteessere certi che le Officine autorizzate riconosceranno gli obblighidi garanzia.In mancanza di tale garanzia convenzionale le officine potranno ri-conoscere la garanzia, ma non si tratta di un obbligo per loro ed undiritto per voi; se lo fanno, meglio, ma in caso di guai seri non avreteinterlocutori.

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: Il veicolo non è conforme al contratto, perché il dato ri-portato dal conta chilometri è un dato contrattuale; il venditore èobbligato a restituire parte del prezzo (0,4% del prezzo pagato perogni scaglione di 1000 Km) fino ad una differenza di 50.000 Km;oltre questo limite potete esigere la risoluzione del contratto, se lascoperta avviene durante il periodo di garanzia legale. Oltre il termine della garanzia legale non potrete agire sul frontedella garanzia, ma potrete contestare un “vizio occulto”, per il qualeil Codice Civile non prevede scadenza, dei termini e ricorrere al-l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha già se-veramente sanzionato professionisti  per aver venduto un veicolocon il contachilometri taroccato, indipendentemente da chi mate-rialmente lo ha fatto. Ricordate che la corretta manutenzione pregressa è un elementocritico per la futura affidabilità del veicolo; se non vi viene conse-gnato il libretto dei tagliandi, dal quale appaia che tutti i tagliandiprevisti dalla casa sono stati regolarmente eseguiti, il veicolo è moltopiù logoro di quanto si possa presumere leggendo il conta chilo-metri.

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INTERNET

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: I virus sono la principale insidia che si può trovare durantela navigazione in internet.Sono programmi che possono autoinstallarsi nel vostro pc creandodanni al vostro sistema operativo con il pericolo, anche, di cancel-lazione di alcuni dati.

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: Per prima cosa dotandosi di un buon antivirus, installandodei software conosciuti, a pagamento o gratuiti, e diffidando, co-munque, dai siti che vendono programmi con nomi e grafica gene-rica, contenenti scarse informazioni sull’autore del software.

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: Si, ma nei casi di scarsa esperienza è sempre preferibilefarsi aiutare da una persona esperta nella scelta del programma, chefarà, anche, attenzione a ciò che viene comunicato durante il pro-cesso di installazione, così da evitare di autorizzare cambiamenti oinstallazioni extra non desiderate.

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: No. In realtà queste e-mail sono state preconfezionatecon l’unico scopo di sottrarre informazioni private all’utente (indi-rizzo e mail o numero della carta di credito) passando per le propriepassword, al fine di trarne un profitto personale.

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: La cosa più importante è scegliere delle password sicureper proteggere l’accesso ai propri account, quali la posta elettronica,i siti visitati più spesso o i social network.

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: Quando contiene almeno 7 caratteri, lettere maiuscole eminuscole o simboli speciali, evitando date di nascita o nomi di figlie nipoti.

: Quasi mai. Prima di accedervi è bene accertarsi della loroveridicità. Spesso i servizi offerti sono gratuiti solo in apparenza,mentre, in realtà, già con l’accesso al sito si aderisce, senza saperlo,ad un abbonamento con ripetuti addebiti mensili o annuali. Ciòsenza aver firmato alcun contratto né aver prestato alcun consensoespresso.

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: No. Servono solo ad intimidire l’utente che spesso, anchealla luce dell’irrisorietà della somma, si convince a pagare.

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In realtà questi siti sanno bene che la fornitura di beni e servizi nonrichiesta espressamente dal consumatore, esonera lo stesso da ognipagamento.

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Risposta: Certo. È bene, però, porre attenzione ai siti in cui si ac-quista (che siano affidabili e conosciuti) ed preferire i pagamentimediante carte prepagate, ricaricate di volta in volta con l’importonecessario.

10.

: Il consumatore ha un diritto di ripensamento sull’acquistofatto, potendo sciogliere unilateralmente il contratto già conclusoentro 10 giorni lavorativi da quando gli sono state fornite tutte leinformazioni obbligatorie del contratto.

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: Con una semplice raccomandata con ricevuta di ritornodiretta al venditore. Non è necessario specificare le ragioni del ri-pensamento, è sufficiente dichiarare di avvalersi di tale diritto.

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: Una volta ricevuta la raccomandata l’operatore deve im-mediatamente sospendere il servizio (o le eventuali attività previsteper la sua attivazione) o la fornitura non voluta dal consumatore.Tutti i costi sostenuti per l’attivazione gravano sul venditore.

SCONTRINI, FATTURE E RICEVUTE FISCALI

Gli scontrini che spariscono continuano a creare problemi per lagaranzia dei prodotti. Ciò perché molti registratori di cassa rila-sciano scontrini a carta chimica che dopo due o tre mesi sono let-teralmente illeggibili, anzi l’inchiostro svanisce del tutto epraticamente rimane un pezzo di carta bianca: sparisce sia il nomedell’esercizio di vendita, sia l’importo pagato e la cosa venduta. È strano, che il ministero dell’economia e delle finanze tolleri questoandazzo, anche da un punto di vista fiscale, considerando che laguardia di finanza invia ai contribuenti questionari con l’invito adallegare scontrini e ricevute delle spese fatte. Lo scontrino che spa-risce dopo due o tre mesi sembra fatto apposta per impedire al con-sumatore di ricorrere al giudice di pace in caso di una controversiacon il venditore per un prodotto difettoso o contraffatto: deve esi-bire al giudice la prova dell’acquisto, ma se lo scontrino non si leggeper niente il venditore può benissimo affermare che il prodotto nonè stato comprato nel suo negozio. Inoltre, in molti casi lo scontrinova conservato come prova d’acquisto per usufruire della garanzia,ma se è illeggibile non serve. Tanto è vero che alcuni negozianti av-vertono i loro clienti di farne una fotocopia. Ogni persona (fisica o giuridica) che svolge un’attività d’impresa olavoro autonomo deve emettere, per le somme che percepisce, undocumento fiscale. La differenza principale tra la ricevuta fiscale ela fattura è che la prima si emette principalmente a soggetti privati(non titolari di partita IVA) ed è paritetica allo scontrino, la secondasi emette a soggetti con partita IVA, in genere professionisti eaziende. La ricevuta fiscale generalmente viene emessa per presta-zione di servizi a soggetti privati, quindi con codice fiscale, ed è so-stitutiva dello scontrino. Tipici esempi di ricevuta fiscale sono quelliemessi dalla lavanderie o dai parrucchieri.

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In pratica si utilizza la ricevuta fiscale quando si desidera dettagliaremaggiormente le voci. Può accadere che la ricevuta fiscale vengaemessa anche per soggetti possessori di partita IVA, ma nel casosarebbe meglio farla seguire da una fattura. La ricevuta fiscale comelo scontrino è un importo unico, cioè contiene sia l’imponobile chel’IVA, cioè non c’è lo scorporo dei due importi.Lo scontrino è anonimo, nel senso che non sono riportati i datidella persona ma solo l’importo incassato. La ricevuta fiscale invececontiene i dati della persona. Tuttavia già da qualche tempo, con lenuove tecnologie, esistono anche i cosiddetti scontrini parlanti, ossiascontrini fiscali che contengono i dati relativi alla natura, quantità,qualità dell’operazione nonchè l’indicazione del numero di codicefiscale dell’acquirente.La fattura si emette sempre a favore di soggetti con partita IVA e,in alcuni casi (e solitamente su richiesta) per soggetti privati consolo codice fiscale, sia per l’erogazione di servizi che per la fornituradi beni. La funzionelità della fattura è quella di permettere il detta-glio delle voci e lo scorporo dei totali in base all’aliquota IVA; inoltrela fattura identifica la distinzione tra totale netto (senza IVA), im-posta (cioè l’IVA) e il totale lordo (totale netto + IVA). Questo do-cumento fiscale consente quindi di evidenziare così il soggetto chericeve il bene/servizio, quanto ha pagato di imponibile e di IVA, inun dato giorno, da un determinato fornitore.Facendo un esempio: lo scontrino viene emesso dal negozio di ali-mentari che vende il pane (bene), la ricevuta viene emessa in lavan-deria alla consegna del capo lavato (servizio), la fattura viene emessasia dall’alimentari che dalla lavanderia se la vendita del pane o il la-vaggio dei vestiti viene fatto ad un soggetto IVA, professionista oazienda (titolare di partita IVA). Viene anche emessa dal fornitoresia del panettiere che del lavandaio quando gli fornisce beni o ser-vizi. Infine ricordiamo che vi sono alcune attività che non richie-dono l’emissione dello scontrino perchè esentati dalle norme vigenti(in quanto i controlli vengono effettuati in altro modo). Ad esempio

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i tabaccai per la sola vendita delle sigarette non sono obbligati ademettere lo scontrino, così come i giornalai per la vendita dei quo-tidiani e settimanali, ecc.

Le cronache giornalistiche raccontano quasi quotidianamente no-tizie di risparmiatori che restano vittime delle attività fraudolentedi “abili” promotori finanziari i quali carpendo la loro fiducia, pro-mettono rendimenti astronomici in tempi brevi. Peccato, però, chei soldi consegnati a questi truffatori, anziché essere investiti, pren-dano rapidamente il largo verso intoccabili paradisi esotici.Ecco perché vale la pena di ricordare che eleganti uffici di rappre-sentanza e promotori finanziari dall’aspetto facoltoso non devonofar abbassare l’attenzione dei consumatori che devono investire ipropri risparmi. Da parte nostra alcuni consigli pratici da seguireper evitare le truffe in questo settore:• verificare sempre che il promotore finanziario sia regolarmente

iscritto nell’apposito albo, consultabile sul sito www.albopf.it;• consegnare al promotore assegni bancari intestati esclusivamente

alla banca per cui lavora muniti di clausola di non trasferibilità (lostesso dicasi per gli ordini di bonifico e documenti similari chedevono sempre avere quale beneficiario la banca);

• non fidarsi di eventuali estratti conto cartacei consegnati dal pro-motore, ma fare riferimento esclusivamente a quelli ufficiali inviatidalla banca;

• tenere presente che per legge il promotore non può utilizzare icodici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente ocomunque allo stesso collegati.

• È bene, infine, sapere che la banca è responsabile in solido con ilpromotore per i danni arrecati al cliente e, pertanto, nell’eventua-lità in cui si rimanesse vittima di una truffa finanziaria, si potrà

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chiedere all’istituto di credito il risarcimento del danno. In quantosoggetto finanziariamente capiente, esso sarà ovviamente in gradodi risarcire adeguatamente il risparmiatore. I nostri esperti sono adisposizione di coloro che abbiano subito simili truffe.

Chi chiede un prestito a una banca o ad una società finanziaria devedistinguere fra TAN e TAEG. Il primo è il tasso annuo nominaleed è solo un tasso di riferimento. Il secondo è il tasso annuo effet-tivo globale ed è quello che effettivamente conta. Quando si chiedeun prestito bisogna guardare il TAEG. La legge n. 262/2005 ha sta-bilito che per le operazioni di finanziamento comunque denomi-nate, ogni operatore finanziario o bancario deve pubblicizzare iltasso annuo effettivo globale. Prima il tasso effettivo globale dovevaessere pubblicizzato soltanto per il credito al consumo, ora per tuttele operazioni di finanziamento. La legge ha aggiunto che il tasso vacomputato secondo le modalità stabilite dal Comitato italiano peril credito e il risparmio (CICR) e deve contenere tutti gli interessi egli oneri a carico del consumatore. Il Dipartimento del Tesoro hafornito alcuni esempi tipici del TAEG da utilizzare nelle offerte dicredito al consumo ai consumatori, come prestiti e vendite a rate.Un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2000ha dato infatti attuazione a una Direttiva CE del 1998 secondo laquale per l’indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG)nelle operazioni di credito al consumo deve essere utilizzato unesempio tipico solo se non sia possibile avvalersi di altre modalità.L’esempio tipico dovrà essere usato anche negli annunci pubblicitaririguardanti il credito al consumo. Ecco uno degli esempi fatti dalDipartimento del Tesoro.

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CALCOLO DEL TAEG SULLA BASE DEL CALENDARIO

[1 anno=365 giorni (o 366 per gli anni bisestili)]

Il credito è S=1000 euro

Esso è rimborsato con una sola rata di 1200 euro pagata il 1° lugliodell’anno dopo, ossia 1 anno e ½ o 546 giorni (365+181) dopo ladata del prestito.

1.200L’equazione diventa: 1000= ———————-

(l+i) 546/365ossia:

(l+i) 546/365= 1,2l+i= 1,1296204i= 0,1296204

Questo importo è arrotondato al 12,96% (TAEG).

Il calcolo può sembrare ostico, ma è così. In ogni caso, il prestitoconviene chiederlo in banca. Non è un’opinione, è matematica.Ogni tre mesi, il Dipartimento del Tesoro rileva i TAEG medi pra-ticati da banche e società finanziarie per tutte le operazioni, tra cui,appunto, i prestiti. I TAEG delle banche sono sempre più bassi diquelli delle società finanziarie (vedere tabella) e servono per vederese vengono praticati tassi usurari, che sono quelli superiori del 50%a quelli medi. Fra l’altro, va ricordato che il maggiore responsabiledell’usura è il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-zia”, ovvero il decreto legislativo n. 385/1993. Contiene una dispo-sizione che obbliga le banche e le società finanziarie a comunicarea un cervellone centrale i nomi dei cattivi pagatori. Tra questi rien-trano tutti coloro che, dopo aver ottenuto un prestito, non hannopagato qualche rata o l’hanno pagata con ritardo.

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Finiscono così sulla lavagna dei “cattivi” e quando hanno bisognodi un altro prestito gli viene negato perchè qualsiasi banca o finan-ziaria può collegarsi con il cervellone (ma ce ne sono anche altri) everificare se il nome compare tra i cattivi pagatori. È chiaro che,poi, queste persone non hanno alternative e devono rivolgersi agliusurai, anche se per distrazione hanno semplicemente ritardato unpagamento.

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Le 10 cose da sapere sui mutui:

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È un finanziamento a medio/lungo termine, (in genere da 5 a 30anni) erogato da un istituto di credito e concesso per acquistare oristrutturare un immobile (anche in costruzione), e che prevede l’as-sunzione dell’impegno da parte del debitore alla restituzione dellostesso con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitalee interessi. Il finanziamento è garantito da ipoteca e viene stipulatocon atto pubblico davanti ad un notaio.

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Valuta sia le capacità economiche, finanziarie e patrimoniali delcliente, ed in particolare il rapporto tra reddito e rata affinché la ratadel mutuo sia sostenibile nel tempo, che il valore dell’immobile og-getto della richiesta del mutuo.

. Quali sono gli elementi principali che il cliente deve valutare?Il cliente deve valutare: l’importo del finanziamento e della rata, iltasso offerto dalla banca (ossia il costo del finanziamento), la duratae le spese per la stipula del contratto (istruttoria della pratica, periziadell’immobile, assicurazione obbligatoria incendio e scoppio).Al momento della richiesta delmutuo il cliente potrà inoltre richie-dere: il Foglio Informativo del mutuo dove trova tutte le informa-zioni relative alle voci sopra indicate, il Foglio Comparativo con leinformazioni generali sui tipi di mutuo, una copia del contratto inbianco, il documento di sintesi e laGuida gratuita “ ” di Banca d’Italia.

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Il tasso d’interesse che viene applicato ad un mutuo è composto dalparametro di riferimento e dallo spread. Il parametro di riferimentoè un tasso interbancario utilizzato nei Paesi della UE ed esprime ilcosto del capitale finanziario all’ingrosso. Per i tassi variabili puòessere l’Euribor o il BCE, mentreper i mutui a tasso fisso è l’IRS.Lo spread è la maggiorazione percentuale che si aggiunge al para-metro di riferimento di un mutuo, varia da una banca all’altra edesprime il margine applicato dalla banca rispetto al costo all’in-grosso.

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Il tasso d’interesse previsto per questo mutuo puòmodificare neltempo in base all’andamento dell’indice del costo del denaro a brevetermine cui è agganciato. Rispetto al tasso iniziale, il tasso di inte-resse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento diuno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo, comel’importo delle singole rate.

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) ascadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indicase questo passaggio dipende omeno dalla scelta del consumatore esecondo quali modalità la scelta può essere effettuata.

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Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con iltasso variabile. Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce unasoluzione intermedia tra il e il , equili-brando vantaggi e svantaggi di ciascuno.Tasso variabile entro limiti prefissatiFormula che adotta una sorta di paracadute: in caso di forte salitadei tassi, l’importo da pagare non può superare un certo tetto pre-fissato, detto “cap”.

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È il piano di rimborso delmutuo con l’indicazione della composi-zione delle singole rate (quota capitale e quota interessi) da pagaree relative scadenze. Per il mutuo a tasso variabile è calcolato sultasso al momento della stipula e quindi fornisce un’indicazione di-massima del valore delle rate che possono modificarsi ad ogni va-riazione del parametro di riferimento.

7.

Oltre alle voci di spesa da sostenere nei confronti della banca, comei costi per la stipula del contratto (istruttoria della pratica, assicura-zione obbligatoria incendio e scoppio), il consumatore deve soste-nere alcuni oneri relativi ai servizi prestati da soggetti terzi come: icorrispettivi previsti per il perito che valuta l’immobile, per il notaio,per l’eventuale intermediario finanziario qualora esistente, ed ilcosto dell’imposta sostitutiva.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice che indica ilcosto totale delmutuo su base annua ed è espresso in percentualesull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di

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interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria dellapratica e di riscossione della rata. Alcune spese, invece, quali adesempio quelle notarili, non sono comprese.

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No, dalla scelta del mutuo all’erogazione del finanziamento, in casodi valutazione positiva da parte della Banca, possono passare diversigiorni, nei quali si attivano le procedure necessarie per arrivare al-l’incontro con il notaio per la stipula del contratto. In questo pe-riodo di tempo il cliente si occuperà di consegnare i documentirichiesti, la banca procederà con la valutazione della situazione delcliente e la perizia dell’immobile. Quando il cliente avrà scelto il notaio, la banca fornirà a quest’ul-timo tutta la documentazione necessaria per le attività notarili alfine di arrivare alla data di stipula con il finanziamento pronto.

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Il ritardato pagamento di una rata genera un costo (interessi dimora) che il mutuatario dovrà corrispondere alla Banca. Si tratta diuna maggiorazione del tasso di interesse che è esplicitata dalle con-dizioni contrattuali e viene calcolata sull’importo delle rate non pa-gate per l’intero periodo di ritardo rispetto alle scadenze prestabilite.Oltre agli interessi di mora, quando la rata è pagata dopo il 30°giorno rispetto alla data di scadenza, la Banca è tenuta a segnalaretale inadempimento ad enti pubblici e privati costituiti per il con-trollo ed il rischio del credito, la segnalazione degli inadempimentia questi enti può pregiudicare l’ottenimento di nuovi finanziamenti.

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È la possibilità di poter spostare senza spese un mutuo (e la relativaipoteca) da una banca ad un’altra, che offre condizioni più vantag-giose in termini di spread, durata o per tipologia di tasso.L’importo richiesto alla “nuova” banca sarà finalizzato esclusiva-mente all’estinzione del vecchio mutuo, di conseguenza non saràpossibile chiedere somme aggiuntive né modificare il contratto.

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L’acquisto di una casa è sicuramente uno dei problemi più impor-tanti di una famiglia, anche perchè talvolta non mancano forti de-lusioni e si rischia di perdere i soldi messi da parte dopo anni e annidi risparmi. A tale proposito, l’Unione Nazionale Consumatori for-nisce alcuni consigli premettendo che i passaggi dell’acquisto pos-sono essere diversi e più o meno articolati: agenzia, prenotazione,contratto preliminare (il cosiddetto “compromesso”), rogito nota-rile, sono tappe note a tutti. Rivolgersi ad un’agenzia immobiliarenon è necessario, ma consente di “saltare” il passaggio della ricercadiretta della casa entrando direttamente nel vivo delle trattative,anche se con alcune cautele.Comunque, per acquistare senza sorprese, è bene tenere a mentealcune semplici indicazioni:• non aver fretta di concludere l’“affare”;• farsi assistere da un legale sin dal momento delle “trattative” tra

le parti;• al momento di rivolgersi ad un’agenzia chiedere innanzi tutto l’im-

porto della provvigione: se è più del 2% sarà sempre possibile“negoziarlo”;

• chiedere, prima di firmare, tutta la documentazione riguardantel’immobile che si intende acquistare, a cominciare dall’atto di pro-venienza e dalla relativa nota di trascrizione;

• leggere attentamente l’incarico di mediazione prima di sottoscri-verlo ed eventualmente chiedere di farlo visionare da persona difiducia per escludere la presenza di clausole vessatorie (ad esempioirrevocabilità della proposta, penali a carico del consumatore,ecc.);

• pretendere di scegliere, sin dall’inizio, un notaio di propria fiduciaper la stipula del contratto preliminare e del rogito definitivo;

• stipulare anche il contratto preliminare davanti al notaio, facendoautenticare le firme: tale operazione comporterà un maggior

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costo, ma metterà al riparo da numerose insidie e da questioni chepotrebbero sorgere in capo alla casa successivamente alla stipuladell’accordo preliminare (ad es. ipoteche, pignoramenti immobi-liari, eccetera). È opportuno chiedere il preventivo dei costi di talioperazioni;

• qualsiasi acconto o caparra in sede di compromesso dovrà esserecorrisposto a mezzo assegno “non trasferibile” intestato esclusi-vamente al proprietario venditore (o ad ogni singolo proprietariopro quota). Meglio ancora se consegnato al notaio, che provvederàa corrisponderlo alla parte venditrice non appena effettuate le ne-cessarie visure e la trascrizione del compromesso;

• cercare di ottenere la consegna della casa qualche giorno primadella stipula del rogito definitivo di compravendita, previa conse-gna del saldo del prezzo nelle mani del notaio (a garanzia del pa-gamento): ciò consentirà di guadagnare tempo (ad esempio perle operazioni di allaccio delle utenze) e di diventare poi proprietarisenza problemi.

Perchè la valutazione della reale convenienza di un affare sia com-pleta non si può trascurare di esaminare gli aspetti fiscali dellatransazione. Quindi:

• prima di comprare è consigliabile esaminare se ricorrano o menoi presupposti (o, meglio, i requisiti soggettivi e oggettivi) per go-dere dell’agevolazione “prima casa”. Il risparmio di imposta èconsiderevole;

• se si acquista come “prima casa” avendo venduto la precedenteprima casa da meno di un anno, si ha la possibilità, in occasionedel nuovo acquisto, di recuperare l’imposta di registro pagata ori-ginariamente;

• se viene chiesto un mutuo ipotecario per acquistare l’abitazioneprincipale potranno essere detratti, in sede di dichiarazione deiredditi, i relativi interessi passivi (e gli oneri accessori) pagati ognianno, nella misura percentuale del 19 per cento di un massimo dieuro 3.615,20 (per un risparmio annuo di imposta di massimoeuro 686,89).

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È utile, infine:• chiedere che sia prevista una “penale” per ogni giorno di ritardo

nella consegna dell’appartamento rispetto alla data concordata,che potrà essere detratta dal prezzo finale;

• farsi consegnare sin dall’inizio il regolamento di condominio e ilrecapito dell’amministratore del condominio per conoscere even-tuali morosità del venditore, eventuali delibere assembleari pre-giudizievoli (che potrebbero incidere sul prezzo dell’affare) ecomunque per comunicare il proprio acquisto onde consentireuna corretta ripartizione delle spese e l’effettuazione dei relativiconguagli.

. L’iscrizione si può effettuare in ogni momento, a qualsiasi ora(anche nei giorni festivi) in vari modi.1: compilare il modulo elettronico presente sul sito www.registro-delleopposizioni.it/ (vanno indicati i propri dati anagrafici, codicefiscale, indirizzo di posta elettronica e numero da iscrivere al Regi-stro); 2: inviare gli stessi dati via mail all’[email protected]; 3: comunicare gli stessi dati telefonando, dalnumero che si vuole iscrivere, al numero verde 800.265.265; il si-stema funziona mediante risponditore automatico, ma in caso didifficoltà si può ottenere comunque un’assistenza non automatiz-zata; 4: inviare una raccomandata a “Gestore del Registro pubblicodelle opposizioni-Abbonati-Ufficio Roma Nomentano - c.p. 7211- 00162 Roma”; 5: inviare un fax al numero 06.54224822. Nei casi4 e 5, oltre ai dati personali e anagrafici, va allegata copia di un do-cumento di riconoscimento.

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.

. L’iscrizione, riservata agli abbonati presenti negli elenchi telefo-nici (“ ” e “ ”), è gratuita, a tempo inde-terminato (vale fino a quando si è assegnatari della linea iscritta),revocabile e reiterabile senza alcuna limitazione, con le stesse mo-dalità con cui è stata effettuata. Se a suo tempo un abbonato si èopposto a ricevere telefonate da un determinato soggetto, tale op-posizione continua a valere anche se non si iscrive nel Registro; seinvece ha espresso un consenso specifico, esso continua a valereanche in caso di iscrizione.

.

. Chi è intestatario di più numerazioni le può iscrivere contempo-raneamente nel Registro secondo una delle modalità possibili,tranne la telefonata al numero verde.

.

Se si ricevono telefonate malgrado il nostro nominativo noncompaia negli elenchi, ciò può essere dovuto al fatto che il numero

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sia presente in “pubblici registri, atti o documenti conoscibili dachiunque (ad es. albi professionali)”. In tale caso le telefonate pro-mozionali sono consentite, ma solo se “risultino direttamente fun-zionali all’attività svolta dall’interessato”. Resta comunque salva lafacoltà di opporsi dopo la prima telefonata, cioè di revocare il pro-prio consenso. Se a questo punto si riceve un’altra telefonata dallostesso numero, si potrà inviare formale segnalazione al Garante perla protezione dei dati personali.

. ––

. Nel caso di telefonate a contenuto commerciale ricevute su untelefono cellulare (quindi, verosimilmente, non riportato in elenchitelefonici), è possibile inviare una segnalazione al Garante per laprotezione dei dati personali, indicando: il numero di telefono ri-cevente, la data, l’ora e possibilmente il mittente o il numero checompare sul display. Diverso è invece il caso delle chiamate senza risposta, che potreb-bero essere effettuate per finalità di stalking (o di altro tipo), per lequali ci sembra opportuno il ricorso alla polizia postale, organo chedispone degli adeguati strumenti di indagine per il caso. Si tengapresente che gli operatori telefonici sono tenuti a conservare i datirelativi alle chiamate senza risposta per un massimo di trenta giorni.

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Si: l’art. 85 del Codice del Consumo prevede che il contratto di ven-dita di pacchetti turistici sia redatto in forma scritta, in termini chiarie precisi e che al consumatore sia rilasciata copia sottoscritta o tim-brata dall’organizzatore o dal venditore.

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Si: perché la legge prevede l’obbligo di fornire informazione scrittadella possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione a co-pertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamentodel contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia; per-tanto tale omissione potrà essere fatta valere davanti al giudice perottenere il risarcimento del danno derivato dalla mancata stipula-zione dell’assicurazione.

Si: ai sensi dell’art. 88, comma 2, del Codice del Consumo le infor-mazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore ed ilvenditore in relazione alle rispettive responsabilità. Il consumatore,quindi, ha diritto al risarcimento del danno per tutte le difformitàrispetto a quanto illustrato nel catalogo (strutture, servizi, colloca-zione del villaggio, confort dell’alloggiamento, orari delle attività,

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distanze e percorrenze) e dovrà contestare sul posto ogni mancanzanell’esecuzione del contratto, in modo da consentire all’organizza-tore di porvi tempestivo rimedio ed eventualmente richiedere il ri-sarcimento dei danni.

.

Si: il consumatore deve inoltrare reclamo mediante l’invio di letteraraccomandata AR, entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro,richiedendo il rimborso delle somme pagate sul posto e la restitu-zione degli importi versati al tour operator.

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Si: è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza il danno morale da“vacanza rovinata” consistente nel minor godimento della vacanzaa causa dei disagi sopportati dal consumatore in conseguenza del-l’inadempimento del tour operator.

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Si: ma i tempi rischiano di essere molto lunghi e generalmente lecompagnie che assicurano i tour operator rifiutano di risarcire ildanno; in questi casi, conviene fare ricorso al giudice che ricono-scerà anche il rimborso delle spese legali.

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No: questa forma di rimborso “in natura” non è idonea a risarcireil disagio subito dal consumatore ed anzi lo “costringe” a program-mare un nuovo viaggio con lo stesso organizzatore, spesso in pe-riodi vincolati. E’ consigliabile rivolgersi al giudice il quale terràconto della ammissione di responsabilità del tour operator.

.

Si: in questi casi il consumatore può richiedere il risarcimento diogni danno, sia quelli materiali sia quelli non patrimoniali connessial danno biologico, che sono ormai pienamente riconosciuti dallagiurisprudenza italiana e da ultimo anche dalla Corte di GiustiziaEuropea.

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No: ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo il diritto alrisarcimento del danno si prescrive in 3 anni dal rientro del viag-giatore nel luogo della partenza nel caso di danni alla persona; peri danni diversi, invece, il diritto si prescrive in 1 anno.

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Si: la revisione a rialzo non può, in ogni caso, essere superiore al10% del prezzo originariamente stabilito; in tal caso l’acquirentepuò recedere dal contratto richiedendo il rimborso delle somme giàversate.

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Si: ai sensi dell’art. 92 del Codice del Consumo la somma di denarogià corrisposta deve essere rimborsata al consumatore entro 7 giornilavorativi dal momento del recesso.

.

No: ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Codice del Consumo qualorail consumatore sia stato informato per iscritto almeno 20 giorniprima della data prevista per la partenza, il tour operator non è te-nuto a risarcire ogni eventuale danno dipendente dalla mancata ese-cuzione del contratto, ma solo a restituire le somme percepite.

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Si: tranne che per le cause di valore inferiore a euro 516,46 (1 mi-lione di lire) così come previsto dall’art. 82 del codice di proceduracivile.

No: i pacchetti acquistati nell’imminenza della partenza non sog-giacciono a regole particolari in ordine al recesso se non a quelleconnesse alle modalità di pagamento concordate con l’organizza-tore: se il recesso è ingiustificato il consumatore perderà quanto

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versato, viceversa sussistendo un giusto motivo o una causa di forzamaggiore avrà comunque diritto alla restituzione integrale.

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No: anche quando il contratto è stipulato nell’imminenza della par-tenza il consumatore ha diritto di ricevere tutte le informazioni dicarattere generale in materia di passaporto e visto, nonché quelleriguardanti gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettua-zione del viaggio, contestualmente alla stipula.

Si: se si hanno dei dubbi sulla serietà dell’agenzia (non sono mancatetruffe poste in essere da pseudo-agenzie improvvisate per una solaestate), si può telefonare all’Assessorato al turismo della Regione,Ufficio licenze agenzie di viaggio, oppure all’associazione di cate-goria.

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Si: secondo l’art. 87 del Codice del Consumo, il consumatore, giàprima di sottoscrivere il contratto, ha diritto a tutta una serie di in-formazioni scritte, quali, per esempio, notizie utili in materia di pas-saporto e visto, nonché quelle riguardanti gli obblighi sanitari e lerelative formalità per l’effettuazione del viaggio.

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No: il comma 2 dell’art. 87 del Codice del Consumo, prevedeespressamente che l’agenzia ed il tour operator debbano comunicareper iscritto il dettagliato programma di viaggio (orari, coincidenzee località di sosta intermedia) oltre ai recapiti di emergenza dell’or-ganizzatore da contattare in caso di necessità.

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No: il consumatore non solo non dovrà pagare l’intero importoprevisto, ma avrà diritto alla restituzione della caparra, dovendosiconsiderare il grave incidente fatto sopraggiunto non imputabile aisensi dell’art. 86, comma 1, lettera d, del Codice del Consumo.

. T

è diritto dell’acquirente di sostituire a sé un terzo comunicandoloper iscritto all’organizzatore o al venditore, non oltre 4 giorni lavo-rativi prima della partenza.

Si: a condizione che la revisione del prezzo di vendita sia espressa-mente prevista nel contratto come conseguenza della variazione delcosto del trasporto o del carburante o delle tasse o del cambio ap-

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plicato. La richiesta sarebbe illegittima se altrimenti motivata e co-munque la legge fa divieto di maggiorazione negli ultimi 20 giorniprima della partenza, quindi il consumatore potrà rifiutarsi di pa-gare.

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Si: la revisione a rialzo non può, in ogni caso, essere superiore al10% del prezzo originariamente stabilito; in tal caso l’acquirentepuò recedere dal contratto richiedendo il rimborso delle somme giàversate.

.

No: ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 92 del Codicedel Consumo, il consumatore non è tenuto ad accettare la modificadelle condizioni contrattuali, potendo recedere dal contratto senzapagamento di alcuna penale, anzi pretendendo il risarcimento deldanno.

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Si: ai sensi dell’art. 92 del Codice del Consumo la somma di denarogià corrisposta deve essere rimborsata al consumatore entro 7 giornilavorativi dal momento del recesso.

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.

No: ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Codice del Consumo qualorail consumatore sia stato informato per iscritto almeno 20 giorniprima della data prevista per la partenza, il tour operator non è te-nuto a risarcire ogni eventuale danno dipendente dalla mancata ese-cuzione del contratto, ma solo a restituire le somme percepite.

Si: ed inoltre, l’art. 87 del Codice del Consumo vieta di fornire in-formazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sulprezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzomediante il quale dette informazioni vengano comunicate al con-sumatore.

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Si: nessuna norma stabilisce termini per l’effettuazione dei paga-menti anticipati. Tuttavia, in considerazione del fatto che in caso direcesso giustificato sarà molto difficile ottenere la restituzione dellesomme versate è bene ponderare con attenzione la prenotazione,facendosi spedire dettagliate specifiche dei servizi offerti e dellaeventuale possibilità di disdire la prenotazione.

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Si: in questo caso la responsabilità grava sul tour operator che ri-sponderà del non corretto adempimento del vettore ai sensi dell’art.93, comma 2, del Codice del Consumo.

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Si: ma è l’organizzatore che deve porvi rimedio. L’overbooking (let-teralmente: prenotazione oltre il limite) è una prassi adottata daagenzie e compagnie aeree che vendono un numero maggiore diposti rispetto alla effettiva disponibilità sia negli alberghi sia sugliaerei, confidando nelle disdette dell’ultimo momento. Può, quindi,succedere che ad un consumatore venga negato l’imbarco nono-stante si presenti all’aeroporto nei tempi stabiliti per l’accettazionee con prenotazione e biglietti validi. In questi casi, il RegolamentoCE n. 261/2004 prevede che la compagnia offra al passeggero nonimbarcato la scelta tra il rimborso pieno del biglietto, il primo voloalternativo possibile o un volo alternativo in data successiva, salvocomunque il risarcimento del danno.

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Si: nel caso di viaggi internazionali la Convenzione di Varsavia del1929 sul trasporto aereo internazionale, agli artt. 19 e 20 prevede laresponsabilità del vettore per i danni cagionati dal ritardo ai viag-

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giatori. Le clausole tendenti ad escludere tale responsabilità sonoda considerarsi nulle, ma sarà necessario fornire la prova del dannopatrimoniale subito.

Si: ma il limite varia in relazione agli usi adottati nei diversi paesi enei diversi aeroporti; di solito le compagnie conservano la prenota-zione fino a 20 minuti prima del decollo per i voli nazionali e finoa 40 minuti prima per gli internazionali, dopodiché il consumatoreverrà inserito nella lista di attesa.

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No: il Regolamento CE n. 889/2002 prevede un rimborso forfeta-rio fino a 1000 DSP (circa Euro 1100,00) perché non sono ammesseprove per testimoni sul contenuto del bagaglio smarrito. Nel casodi trasporto di merce di valore, il passeggero può beneficiare di unlimite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazionespeciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando unsupplemento.

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Si: è necessario segnalare tempestivamente il danno in aeroportonon appena sbarcati presso l’ufficio reclami dove gli addetti prov-vederanno a verificare l’accaduto. Il reclamo deve comunque esserepresentato entro 7 giorni.

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.

Si: se il ritardo è superiore a 25 minuti il viaggiatore ha diritto ad un“bonus” pari al 50% del prezzo del biglietto a condizione che siastata fatta la prenotazione del posto e che il ritardo non si sia veri-ficato per “cause di forza maggiore”.

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No: il viaggiatore non ha diritto a rimborso per i biglietti smarriti,distrutti o rubati.

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No: nel caso di acquisto di biglietti ferroviari o aerei, i relativi rego-lamenti impongono al cliente di verificare la correttezza dei dati in-dicati sul biglietto al momento dell’emissione.

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Si: l’obliterazione va fatta prima di salire sul treno nelle apposite ap-parecchiature. Se le macchine obliteratrici sono guaste, bisogna av-vertire il capotreno quando si sale. L’apposizione a penna della datae della firma non è considerata più valida.

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Si: a condizione di segnalare immediatamente l’accaduto al perso-nale presente sul treno o in stazione e di farsi rilasciare un certificato

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al pronto soccorso che attesti il danno e i giorni di invalidità conse-guenti all’infortunio.

.

Si: perché nel caso di interruzione temporanea dei trasporti, le per-sone che si trovano in viaggio hanno diritto ad essere trasportateper altra via rimasta libera senza aumento del prezzo, ma a questaregola fanno eccezione le carrozze cuccette e vagoni letto.

.

Si: a condizione che sussista la prova del danno e del suo ammon-tare; il consumatore avrà in ogni caso diritto al rimborso del prezzodel biglietto.

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.

No: gli articoli 82-100 del Codice del Consumo si applicano esclu-sivamente ai pacchetti risultanti dalla combinazione di almeno duedei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non ac-cessori al trasporto o all’alloggio. Sarà comunque possibile ricorrereal giudice valendosi degli ordinari strumenti previsti dal codice ci-vile.

. A

Si: sarà esperibile l’azione di risarcimento contrattuale a norma delcodice civile, fornendo la prova della “gravità” dell’inadempimentoe del danno patrimoniale subito.

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Si: è una ipotesi di danno “da vacanza rovinata” pienamente risar-cibile.

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Si: tranne che per le cause di valore inferiore a euro 516,46 (1 mi-lione di lire) così come previsto dall’art. 82 del codice di proceduracivile.

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Si: il consumatore ha diritto ad essere risarcito se dirottato pressoalbergo di categoria inferiore o comunque non dotato dei servizi edelle caratteristiche dell’originario; il risarcimento del danno da over-booking comprende sia la differenza tra il prezzo effettivamentesborsato dal viaggiatore ed il prezzo della nuova sistemazione sia ilrisarcimento del danno da vacanza rovinata.

.

Si: la qualifica degli alberghi con le relative stelle è assegnata dallaRegione pertanto il consumatore potrà inviare una lettera di segna-lazione all’Assessorato al Turismo della Regione. Diverso è il caso in cui la qualifica sia abusiva: il consumatore dovràrivolgersi al giudice per ottenere il rimborso del prezzo e il risarci-mento del danno ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

.

Si: ai sensi dell’art. 1783 del c.c., gli albergatori sono responsabilidella sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Tuttavia, tale responsabilità è limitata al valore di quanto sia statosottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo giornalierodella stanza.

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. I

No: la responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose glisono date in custodia oppure quando ha rifiutato di ricevere in cu-stodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

Si: se l’albergo è assicurato la compagnia assicuratrice dovrà prov-vedere a risarcire il danno subito. In caso contrario, il consumatoredovrà sporgere denuncia alle competenti autorità documentandocon idonea certificazione medica l’accaduto.

.

Si: a condizione di essere in grado di dimostrare quale fosse ilprezzo effettivamente pattuito. Per questo è consigliabile di farsianticipatamente trasmettere un preventivo dettagliato anche in or-dine alle spese accessorie.

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È necessario innanzitutto ricordare alcune regole dell’etichettaturaalimentare che sono indispensabili e che sono date come suggeri-menti ai consumatori.• Nella scelta di un prodotto alimentare la prima regola è leggere

l’elenco degli ingredienti riportato in etichetta o su cartelli espostial pubblico. In base alle norme comunitarie e nazionali, l’elencodeve essere in ordine decrescente di quantità degli ingredienti im-piegati e ciò significa che il primo nominato è più del secondo, ilsecondo più del terzo e così via. Tale regola permette spesso dicapire la qualità o la convenienza di un prodotto rispetto ad unaltro di prezzo diverso o analogo, controllando il posto che oc-cupano gli ingredienti più costosi o pregiati. Per esempio, il ragùdi carne in un “sugo al ragù”, le uova e il burro in un panettoneo in altri dolciumi, il pesce in un surgelato ricettato con contorno,eccetera.

• In etichetta, però, bisogna controllare anche il tipo di ingredienti.Una salsa sarà probabilmente più qualitativa se è stato adoperatoolio extra vergine d’oliva anziché olio di semi e lo stesso può va-lere per i biscotti fatti con il burro anziché con la margarina (checosta meno) o per una maionese che dichiara “uova fresche” ouova categoria “A”, anziché semplicemente “uova” (che possonoessere in polvere o congelate).

• Contano anche le informazioni complementari riportate in eti-chetta, che sono facoltative (come l’avvertenza che le uova sonofresche), ma che devono essere veritiere, perché altrimenti po-trebbe configurarsi il reato di frode in commercio. Ogni informa-zione complementare va valutata caso per caso e secondo il tipodi alimento, purchè non sia generica o a carattere pubblicitario(come “prima scelta”, “dalle migliori selezioni”, eccetera).

• Attenzione anche alla denominazione commerciale del prodotto,che sembra banale ma può essere importante. Accade che sulla

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confezione di un prodotto in etichetta ci sia una raffigurazioneche sembra una panna, ma invece non ha nulla a che fare con illatte ed essere a base di grassi idrogenati, ma in tal caso non puòchiamarsi “panna” e avrà una denominazione di fantasia.

• La denominazione commerciale è doppiamente importantequando vi è una classificazione normativa perché, in diversi casi,rivela immediatamente la qualità del prodotto alimentare. Così,l’olio extra vergine d’oliva è meglio dell’olio d’oliva, il latte frescopastorizzato è meglio del latte pastorizzato, le uova extra sono piùfresche delle uova di categoria A, il succo di frutta contiene piùfrutta del nettare, eccetera.

• Anche le denominazioni d’origine riconosciute dall’Unione euro-pea, ovvero DOP (denominazione d’origine protetta) e IGP (in-dicazione geografica protetta), sono una garanzia di qualità siaperché i prodotti con tali qualifiche devono provenire da una de-terminata zona, sia perché devono essere fatti rispettando un pre-ciso disciplinare di produzione. Quest’ultimo deve essererispettato anche dai prodotti STG (specialità tradizionali garan-tite).

• Tra le denominazioni tutelate rientrano pure i prodotti biologici,sia agricoli sia zootecnici, che devono essere ottenuti rispettandoprecise regole di produzione tradizionale e che sono riconoscibilidalla dizione in etichetta “Agricoltura biologica”.

• In molti casi la data di scadenza è importante perché più è lontanae più sta a significare una maggiore freschezza del prodotto. Inaltri casi è vero invece il contrario. In uno yogurt, per esempio,una data di scadenza più lontana significa probabilmente unamaggiore presenza di bacilli lattici benefici per l’organismo, maun tonno all’olio, un salame, un prosciutto o un formaggio duroguadagnano in sapidità con il trascorrere del tempo (entro certilimiti).

• Se in etichetta la data di scadenza è espressa con la dicitura “daconsumarsi entro il...” il prodotto non può essere più venduto

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dopo la scadenza stessa. Se invece è espressa con la dicitura “daconsumarsi preferibilmente entro il...” si chiama termine minimodi conservazione e il prodotto può essere venduto anche dopo,ma sotto la responsabilità del venditore.

• Nei prodotti alimentari possono essere usati soltanto gli additivipermessi (secondo una lista valida in tutta l’Unione europea) econsiderati senza rischi per la salute, dopo prove e studi molto ri-gorosi. In qualche caso, gli additivi svolgono una funzione utileper la salute, come i nitrati nei salumi, che neutralizzano il letalebotulino o i conservanti per bloccare la proliferazione di germinocivi. In altri casi, la presenza di additivi è un indice di scarsaqualità.

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Modulo di ricorso al Prefetto competente per territorio (luogo del-l’infrazione) da trasmettere con raccomandata a.r. entro 60 gg dallanotifica del verbale.

Comando VV.UU...........................................................

(La raccomandata a.r. deve essere spedita all’ufficio o comando chedal verbale risulta aver operato l’accertamento dell’infrazione)

Raccomandata A.R

RICORSO AL PREFETTO DI __________avverso il verbale di accertamento di violazione n..........(notificatoin data.........)Il sottoscritto........................residente in...............ed ivi elettivamentedomiciliato, quale proprietario dell’autovettura...........targata..........

avverso il menzionato verbale, notificato in data ................. e relativoalla violazione dell’art......... rilevata il giorno................. in Via..................., Comune di.........................................

* * * * *

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Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti motivi

(vengono elencati a titolo esemplificativo alcuni motivi di opposi-zione: riprodurre soltanto quelli che si adattano alle specifiche esi-genze del caso concreto).

Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’oppo-nente fu commessa in data......................e non venne immediata-mente contestata.Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data...................... e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previstodall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità delverbale impugnato.

* * * * *

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo per multe con au-tovelox elevati in strade diverse da autostrade e superstrade ed inmancanza di indicazioni del decreto prefettizio che consente, perlegge, la mancata contestazione immediata).

L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio auto-velox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art.200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve”essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”,essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dal-l’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di ac-certamento indicando che la violazione non è stata immediatamentecontestata perché: ................................ (usare le stesse parole riportatenel verbale di accertamento notificato, così come fatto nella pre-messa, lasciandole in corsivo rispetto al carattere usato per l’interotesto) (allegato 1).

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In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giu-risprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazioneimmediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assolutaeccezionalità.

La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata con-testazione della violazione stradale se questa viene accertata conmodelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestualedell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del ge-nerale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’in-frazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullitàdell’impugnata sanzione.

* * * * *

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbalenotificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini perl’opposizione)Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato aldestinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è pos-sibile ricorrere”.Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di ac-certamento nel quale non veniva indicato..................(continuare in-dicando le informazioni che non sono state fornite ai finidell’opposizione)

* * * * *

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Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere diautotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico,voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversida quelli denunciati dal ricorrente Tutto ciò premesso e considerato

chiede

all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ognisanzione comminata, voglia:

- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per leragioni esposte;

- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ul-teriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio.

Si allega: 1) Copia verbale notificato.

(indicare la data)

(Firma del ricorrente)

Prontuario dei consumatori

104

Modulo di reclamo per i disservizi subiti in vacanza e di richiesta dirisarcimento da trasmettere con raccomandata a.r. entro 10 gg dalrientro delle vacanze

Spett.leTOUR OPERATOR

................................

................................

e. p.c. AGENZIA VIAGGI

.........................................................................

.e. p.c. Spett.le

Unione Nazionale Consumatori UmbriaVia XX Settembre, n. 27

06121 PerugiaRaccomandata a.r.

OGGETTO: consumatore / Tour Operator

Il sottoscritto lamenta l’inadempimento dell’obbligazione da Voiassunta con la vendita del pacchetto turistico dal ___ al ___, com-prendente un soggiorno presso il villaggio/l’hotel _____ in località______________________Infatti,______________________________________________________________________________________________________________ .

Prontuario dei consumatori

105

Ancor più grave si appalesa il giudizio sulla responsabilità contrat-tuale del Tour Operator in considerazione del fatto che a fronte diqueste gravi inadempienze, ometteva di predisporre soluzioni alter-native in loco tali da rendere almeno parzialmente meno gravosoed oneroso il proseguimento del soggiorno. Restavano, infatti, senzariscontro i reclami ritualmente inoltrati sul posto ed al rientro inItalia.Per tali ragioni deve ritenersi il grave inadempimento di codesta So-cietà, in aperta violazione della normativa in materia dei servizi tu-ristici prevista dal Codice del Consumo.Con la presente, pertanto, Vi invito formalmente ai sensi dell’art.93 del Codice del Consumo a rimborsare le spese aggiuntive e nonpreventivate da me sostenute nonché risarcire l’ulteriore danno su-bito, con avvertimento che non provvedendo nel perentorio ter-mine di giorni 15 dal ricevimento, sarà mia cura tutelarmi nelle piùopportune sedi.

Distinti saluti

Data e firma

______________________

Prontuario dei consumatori

106

Modulo di denuncia della difettosità e di richiesta dell’intervento ingaranzia da trasmettere con raccomandata a.r. entro 60 gg dalla sco-perta del difetto.

Spett.leVenditore

Sede legale

e p. c. Spett.leUnione Nazionale Consumatori Umbria

Via XX Settembre, n. 2706121 Perugia

Raccomandata a.r

.OGGETTO: Denuncia difettosità del prodotto ________________________ Scrivo in relazione all’oggetto per denunciare la difettosità del beneacquistato presso il Vostro punto vendita in data ____________,come da scontrino fiscale/ricevuta che si allega alla presente.Infatti, da qualche giorno (ovvero, indicare una data non oltre 60giorni), il prodotto manifesta la seguente difettosità:___________________________________________________.Con la presente, pertanto, sono a richiederVi la riparazione (ovverola sostituzione con altro nuovo di pari modello, valore e caratteri-stiche) del bene acquistato, come previsto dall’art. 130, comma 3,Codice del Consumo.Vi invito a provvedere alla suddetta sostituzione al più presto pos-sibile e, comunque, entro il termine di giorni 15 dal ricevimentodella presente (termine da ritenersi “congruo” ai sensi dell’art. 130,comma 5, Codice del Consumo), in considerazione dei gravi disagi

Prontuario dei consumatori

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derivanti dalla mancata utilizzabilità del bene. Con avvertimentoche, in mancanza di adempimento nel termine intimato, agirò perla risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni subiti esubendi con notevole aggravio di costi a Vostro esclusivo carico.Copia della presente è inviata all’Unione Nazionale Consumatoriper la verifica della descritta situazione e l’avvio delle eventuali pro-cedure di legge.

Distinti saluti

Data e firma

______________________

Prontuario dei consumatori

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