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LE PERIZIE DI STIMA La valutazione d’azienda nelle operazioni straordinarie e nelle operazioni di risanamento aziendale operazioni di risanamento aziendale 1 Andrea Arrigo Panato Dottore Commercialista www.studiopanato.it

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LE PERIZIE DI STIMALa valutazione d’azienda

nelle operazioni straordinarie e nelle operazioni di risanamento aziendaleoperazioni di risanamento aziendale

1

Andrea Arrigo PanatoDottore Commercialista

www.studiopanato.it

• L’incarico

• La due diligence

• La struttura di base della perizia di stima

• La valutazione d’azienda e delle partecipazioni

Indice

• La valutazione d’azienda e delle partecipazioni

• La perizia nelle principali operazioni straordinarie

• La perizia nelle procedure di risanamento

• La perizia di rivalutazione partecipazioni

• La responsabilità dell’esperto

• Linkografia2

• Definizione Incarico professionale• Metodo di valutazione• Approccio e documenti da utilizzare• Informazioni disponibili e documentazioni fornite dal CDA

Lettera di incarico

• La relazione – limiti di utilizzo• Tempi di attuazione• Professionisti coinvolti e conflitto di interesse• Riservatezza• Corrispettivo• Privacy• Foro competente

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Due diligenceAnalisi e valutazione dell’impresa Analisi e valutazione dell’impresa

nel processo di due diligence

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• Verifica delle condizioni di fattibilità dell’operazione concordata tra le parti e dell’esistenza di criticità che possano comprometterne il buon esito.

• L’obiettivo è quello di conoscere la società target ,

Definizione e finalità

• L’obiettivo è quello di conoscere la società target , individuarne i punti di forza e di debolezza, le criticità che potrebbero minare il processo di creazione del valore.

• La due diligence, rappresenta inoltre un importante strumento di tutela , in quanto permette di ridurre le asimmetrie informative fra le parti, favorendo il raggiungimento di accordi soddisfacenti.

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• Data la riservatezza e la criticità delle informazione di cui il perito può venire a conoscenza durante il processo, si rileva opportuno che l’attività di due diligence sia contrattualmente definita e delimitata dalle parti attraverso

La dichiarazione d’intenti

contrattualmente definita e delimitata dalle parti attraverso la sottoscrizione di una lettera di intenti , che preveda la possibilità di scambiarsi informazioni, fatti salvi i consueti impegni di riservatezza accompagnati da clausole penali (peraltro di problematica applicazione data la difficoltà di fornire prova della divulgazione).

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Il processo di due diligence può essere suddiviso nelle seguenti macro fasi :

1. Fase preliminare : in questa fase l’attività di raccolta delle informazioni e di analisi si concentra esclusivamente su documenti quali gli ultimi bilanci d’esercizio e le relative dichiarazioni dei redditi, i contratti maggiormente significativi e la documentazione comprovante il fatturato aziendale; ulteriori informazioni possono essere ottenute mediante interviste al management o ai consulenti legali e fiscali ;

Il processo di due diligence

management o ai consulenti legali e fiscali ;

2. Fase di analisi : i dati raccolti vengono esaminati per esprimere un giudizio sui rischi specifici che possono essere insiti nell’investimento, così da verificare la congruità dei valori proposti e chiedere eventualmente una modifica degli stessi.

3. Fase conclusiva : le risultanze delle analisi svolte vengono riassunte in documenti che, oltre ad essere una relazione analitica delle verifiche svolte, evidenzino le problematiche e gli aspetti critici riscontrati che potrebbero essere rilevanti per valutare la convenienza e i rischi dell’operazione. Vanno infine suggerite misure da adottare al fine di contenere il più possibile i rischi dell’operazione pianificata.

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• La due diligence strategica consiste in un vero e proprio processo investigativo , con l’obiettivo di individuare non solo le sinergie future originabili dall’operazione ed eventuali passività, ma anche gli elementi necessari per una corretta stima dei flussi prospettici funzionali alla valutazione economica della società target.

• A tal fine, bisogna ottenere informazioni di carattere strategico , come i punti di forza e di debolezza, i pani strategici futuri, il mercato di riferimento, i maggiori

La due diligence strategica

forza e di debolezza, i pani strategici futuri, il mercato di riferimento, i maggiori rischi interni ed esterni che minacciano il conseguimento degli obiettivi previsti.

• L’analisi del perito si concentra in questo caso sui fattori critici di successo, opportunità o minacce , quali ad esempio: possibili regolamentazioni del settore, l’ingresso di nuovi concorrenti, nuove tecnologie che richiedono rilevanti know-how o investimenti, la chiusura di mercati di sbocco, ecc…

• In quest’ambito di analisi, viene fatto spesso ricorso a strumenti concettuali della pianificazione strategica , quali: il modello delle cinque forze di Porter; analisi del contesto di riferimento; analisi delle forze, debolezze, opportunità e minacce.

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• La due diligence fiscale è il processo volto ad evidenziare le passività potenziali connesse all’area fiscale , dopo aver verificato il corretto adempimento degli obblighi previsti in ciascun ambito d’imposta.

• In sostanza, essa consiste nell’individuazione e quantificazione del rischio di accollo delle eventuali passività che potrebbero sorgere successivamente all’operazione, al fine di riflettere questo rischio anche sul valore che l’azienda assume per l’acquirente.

• Tuttavia, in questo ambito di analisi, il lavoro del perito viene semplificato dalla

La due diligence fiscale

• Tuttavia, in questo ambito di analisi, il lavoro del perito viene semplificato dalla responsabilità solidale del cessionario in caso di cessione d’azienda , e dalla possibilità di richiedere un certificato all’Agenzia Entrate sull’esistenza di c ontestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

• Aree di interesse per il perito sono:

� periodi di imposta aperti;

� condoni e sanatorie;

� dichiarazioni fiscali e bilanci;

� aree di rischio fiscale e operazioni di natura straordinaria, che potrebbero determinare dei rischi in base alle disposizioni fiscali vigenti, quali ad esempio, la norma antielusiva dell’art. 37-bis del DPR 600/1973.

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• La due diligence contabile è l’analisi dell’informativa finanziaria, amministrativa e gestionale , finalizzata verificare la correttezza dei dati contabili , che costituiscono l’input del processo valutativo.

• A differenza dell’attività di revisione, la due diligence contabile non richiede di esprimere un giudizio formale con valenza nei confronti delle terze parti.

• Oggetto di analisi sono, in particolare:

La due diligence contabile

• Oggetto di analisi sono, in particolare:

� eventuali working paper o report della società di revisione che ha certificato gli ultimi bilanci, i libri e i registri sociali, contabili e fiscali, nonché le precedenti relazioni di due diligence già effettuate.

• Solitamente, gli ambiti che richiedono maggiore attenzione sono:

� le rimanenze;

� le attività fisse;

� i crediti;

� il patrimonio netto e le passività a lungo termine.

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• La due diligence legale è il processo di verifica delle regolarità e legittimità della situazione di fatto e di diritto dell’azienda , al fine di evidenziare le passività effettive o potenziali derivanti da rapporti giuridici e contrattuali posti in essere dall’impresa.

• La due diligence legale consiste in una verifica documentale , nella cui area di analisi rientrano a titolo esemplificativo:

� rapporti di lavoro parasubordinato, autonomo o dipendente, di cui vanno verificati i correlati obblighi

La due diligence legale

� rapporti di lavoro parasubordinato, autonomo o dipendente, di cui vanno verificati i correlati obblighi fiscali, previdenziali e contributivi;

� documento programmatico sulla sicurezza e ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro;

� clausole contrattuali che possono determinare passività o attività in capo all’azienda;

� rapporti commerciali in essere con clienti e fornitori;

� normativa specifica per il particolare settore, di cui andrà verificato il corretto adempimento;

� i libri sociali, i verbali delle assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi societari nonché i patti parasociali e gli eventuali accordi tra soci e società in merito al trasferimento delle azioni o all’esercizio del diritto di voto; ecc…

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La perizia di stimaStruttura e contenuto della perizia di stima

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• Premessa : Motivi, natura, oggetto dell’incarico

• Paragrafo A : Profilo dell’impresa

La struttura di base della perizia di stima

• Paragrafo B : Descrizione dei criteri di valutazione

• Paragrafo C : Il valore prospettico dell’azienda

• Paragrafo D : Attestazione del valore

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• Premessa: MOTIVI, NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO

Ai sensi dell’art. 2465 codice civile

Lo scrivente … nato il … a …, C.F. …, residente in …, iscritto all’Albo …,

Motivi, natura e oggetto dell’incarico

Lo scrivente … nato il … a …, C.F. …, residente in …, iscritto all’Albo …, iscritto al Registro dei Revisori al n. … G.U. …, è stato designato dalla società … Srl con sede legale in Milano …, C.F. …, al fine di redigere la presente relazione giurata di stima del complesso aziendale che la società intende conferire in … Srl con sede in …, C.F. …

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• Paragrafo A: PROFILO DELL’IMPRESA

La società … Srl opera a livello nazionale, fornendo molteplici servizi nel settore della produzione e commercializzazione di strumenti da cucina.

La società ha per oggetto:

Profilo dell’impresa

La società ha per oggetto:

• La lavorazione dell’alluminio e di altre materie prime per la produzione di articoli casalinghi, commerciali e industriali;

• Il commercio dei suddetti prodotti.

Nel valutare l’ipotesi di procedere al conferimento del ramo di azienda da parte di … Srl, l’organo amministrativo è stato mosso dalle considerazioni che seguono …..

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• Paragrafo B: DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

• Premesse ( … );

• Metodo Reddituale (descrizione del metodo);

Descrizione dei criteri di valutazione

• Metodo Patrimoniale (descrizione del metodo);

• Metodo Finanziario ( … );

• Metodo dei Comparabili ( … );

• La scelta dei criteri

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• Paragrafo C : IL VALORE PROSPETTICO DELL’AZIENDA

• Applicazione del metodo estimativo ( … Per la stima del valore del complesso aziendale che si intende conferire è stato utilizzato il metodo reddituale, che valuta sinteticamente l’azienda determinando il valore attuale del presunto reddito prospettico per un conveniente numero di anni a un adeguato saggio di capitalizzazione (…). Ai fini della presente, sono stati analizzati i bilanci dalla società al 31/12/..; 31/12/..; di cui si riporta qui sotto …)

• Sintesi dei valori di bilancio

Il valore prospettico dell’azienda

• Sintesi dei valori di bilancio

• Sintesi valori storici

• Variazione percentuale

• Budget

• Reddito medio atteso ponderato per attualizzazione

• La scelta del periodo di attualizzazione

• La scelta del tasso

• Determinazione del valore

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Paragrafo D: ATTESTAZIONE DEL VALORE

Ai sensi dell’art. 2465 c.c., tenuto conto che la società … con sede legale …, REA n. … effettuerà la sottoscrizione come la seguente tabella:

Aumento di capitale …….

Sovrapprezzo …….

Totale …….

Attestazione del valore

Totale …….

e considerato che il valore di stima del ramo d’azienda conferito è quantificato in un importo non inferiore a euro …, si attesta che il sopraddetto valore di conferimento non è inferiore a quello attribuito ai beni stessi ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo di spettanza della società.

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza delle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale.

Metodo di stima ….. Valore stimato ….

Quanto sopra viene asseverato con giuramento.

….., lì ….. Il perito

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Valutazione Azienda

La valutazione d’azienda e di partecipazioni nella pratica professionalenella pratica professionale

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• La stima è un processo complesso che coinvolge gli aspetti più disparati non solo contabili, fiscali e legali, ma anche ambientali e di mercato.

• Aspetto fondamentale per il perito è quindi la scelta

La valutazione d’azienda

• Aspetto fondamentale per il perito è quindi la scelta del criterio adottabile necessariamente correlata alle finalità della stima stessa.

• La valutazione è un giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime. Non è mai il risultato di un calcolo matematico (PIV)

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L’ opinione dell’esperto (PIV)

L’ opinione dell’esperto deve essere:

• Razionale (schema logico rigoroso)

• Verificabile (verificabilità dei dati ed attendibilità ed autorevolezza delle fonti)autorevolezza delle fonti)

• Coerente con l’incarico ricevuto

• Affidabile, riducendo la discrezionalità valutativa

• Svolta con professionalità (best practice, PIV)

• Svolta con Competenza (capacità, esperienza e conoscenza requisiti per accettare l’incarico)

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Le 5 fasi del Processo valutativo (PIV)

• Valutazione base informativa

• Applicazione analisi fondamentale (documentale, di contesto, storica, prospettica, comparativa, fattori di rischio, prospettica, comparativa, fattori di rischio, variabili di mercato)

• Scelta del metodo di valutazione

• Identificazione dei fattori di rischio

• Sintesi valutativa

2222

I metodi utilizzabili possono essere così elencati:

• metodi patrimoniali;

Metodi di valutazione

• metodi reddituali;

• metodi misti patrimoniali-reddituali;

• metodi finanziari;

• metodi dei multipli di mercato.

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I metodi patrimoniali calcolano il valore dell’azienda sulla base del capitale netto di bilancio alladata della stima, rettificato per tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenzescaturenti dalla differenza tra valore di libro e reale consistenza (valore di mercato) deglielementi attivi e passivi.

W = K conK = PNC + (plusvalenze latenti – minusvalenze latent i) x (1- t)

Metodo patrimoniale

Dove:PNC: patrimonio netto contabile alla data della stimat: carico fiscale potenziale legato alle plusvalenze e minusvalenze latentiIn sostanza la valutazione si basa sul valore del capitale esistente all’interno dell’azienda,indipendentemente dalla capacità di remunerare lo stesso capitale mediante la gestioneaziendale.Le valutazioni di tipo patrimoniale, in una impostazione più ampia, possono valorizzare anche ibeni immateriali non sempre evidenziati in bilancio, quali i know-how di prodotto, la diffusionedella rete commerciale, i marchi di fabbrica, i brevetti, ecc.; in tal caso si definiscono di tipopatrimoniale complesso.

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La valutazione con il modello reddituale si basa sulla capacità di reddito dell’impresa . Sostanzialmente il metodo si esplica nella previsione dei redditi futuri e nella successiva attualizzazione dei risultati economici determinati, secondo la formula ritenuta più opportuna (orizzonte temporale indeterminato, orizzonte temporale determinato, orizzonte temporale scomposto in periodo di previsione analitica e periodo di previsione sintetica).

Le variabili fondamentali che ricorrono nell’implementazione del metodo sono:

Metodo reddituale

Le variabili fondamentali che ricorrono nell’implementazione del metodo sono:– i flussi reddituali attesi (o in alternativa il flusso reddituale medio);– il tasso di attualizzazione (che corrisponde solitamente al costo del capitale proprio);– orizzonte temporale , che indica la durata attesa della produzione di reddito per il futuro

Con l’aumentare degli anni le ipotesi alla base della costruzione dei flussi diventano eccessivamente forti e sempre meno documentabili, con un conseguente aumento del grado di incertezza e probabile pregiudizio per l’affidabilità dei risultati. La pratica professionale quindi lavora più frequenteme nte con un orizzonte temporale limitato, compreso tra i tre ed i cinque anni.

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Il punto di partenza per la costruzione della grandezza prescelta è costituito dal dato storico. Due sono gli approcci possibili:• approccio della performance passata , che ipotizza per il futuro gli stessi livelli di risultato storicamente registrati;

Analisi dei dati

• approccio della proiezione dei risultati storici , che, secondo un’attenta analisi dei fattori che hanno inciso storicamente sui risultati, identifica un possibile trend medio di crescita della redditività, sulla base del quale proiettare i redditi attesi per il futuro.

Quando le aziende hanno dimensioni maggiori, è possibile avvalersi anche delle indicazioni risultanti dai piani del management ; in questi casi è però necessario verificare l’attendibilità delle ipotesi su cui si basano le previsioni.

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Le formule su cui si basa il metodo reddituale, nella versione oggi maggiormente utilizzata, sono le seguenti:

• nella versione dell’attualizzazione per un numero l imitato di annin

W = ∑ R x 1/(1+i)x + Vf x 1/(1+i)n

Metodo reddituale

1 Con:W = valore dell’azienda;R = reddito medio atteso anno per anno;n = durata (in anni) del periodo di previsione analitica del flusso di reddito;(1+i) = coefficiente di attualizzazione in base al costo medio ponderato del capitale (WACC);Vf = valore finale, cioè dell’anno n, dell’investimento (Terminal Value);

• o nella versione della rendita perpetua :W = R/i

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• Il reddito medio atteso: media degli utili netti degli ultimi 3 esercizi depurati delle componenti straordinarie. Il reddito medio deve essere depurato di eventuali componenti straordinarie non ripetibili:

Reddito medio atteso

di eventuali componenti straordinarie non ripetibili:– politica ammortamenti– compensi soci (sovra o sottorappresentati)– interessi (sovra o sottorappresentati, es.

finanziamenti soci gratuiti)

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Il metodo misto patrimoniale-reddituale si configura attraverso diverse alternative.La versione più diffusa è quella che valuta l’azienda mediante stima autonoma del

goodwill, la cui formula si esprime con:n

W = K +∑ (R – i” K) x 1/(1+ i’)’1

Metodo misto patrimoniale-reddituale

Dove:K = capitale netto rettificato; è il risultato della stima patrimoniale, come definita sopra, che

calcola il valore dell’azienda sulla base del capitale netto di bilancio alla data della stima, rettificato per tenere conto delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze scaturenti dalla differenza tra valore di libro e reale consistenza (valore di mercato) degli elementi attivi e passivi.

R = reddito medio normale atteso per il futuro; n = numero definito e limitato di anni (corrispondente alla durata del reddito differenziale)i” = costo del capitale per l’impresa specificai’ = tasso di attualizzazione del reddito differenziale (o sovrareddito)

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Secondo tale approccio, il valore di un’azienda è funzione dei flussi di cassa (CF) incrementali disponibili, attualizzati al tasso di rendimento medio atteso del capitale in quel settore; a seconda dell’aggregato considerato si sceglierà il costo medio del capitale od il costo del solo capitale proprio. La formula dei metodi finanziari è la seguente:

n W = ∑ CF x 1/(1+i)x + Vf x 1/(1+i)n

1

Metodo finanziario

1 Con:W = valore dell’azienda;CF = flusso di cassa atteso anno per anno;n = durata (in anni) del periodo di previsione analitica del flusso finanziario

(elevato a n);(1+i) = coefficiente di attualizzazione in base al costo medio ponderato del capitale;Vf = valore finale, dell’anno n, dell’investimento (Terminal Value);

Dalla stessa formula si desume che qualora il numero di anni considerato sia limitato occorrerà una stima del valore attuale dei flussi di cassa residui (valore terminale).

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Un primo modo di procedere per l’individuazione del tasso di attualizzazione è quello diutilizzare un tasso aggiustato in base al rischio insito nella qualità dei flussi.

Operativamente, è necessario procedere secondo tre passaggi logici:– individuazione dei tassi di rendimento di investimenti alt ernativi (caratterizzati dallo

stesso livello di rischio) rispetto all’investimento in azioni della società in oggetto;– scomposizione di tali rendimenti , per individuare il rendimento privo di rischio e le altre

Definizione dei tassi

– scomposizione di tali rendimenti , per individuare il rendimento privo di rischio e le altrecomponenti che esprimono i rischi specifici dell’impresa;

– definizione del tasso da utilizzare per l’impresa in oggett o, da ottenersi mediantesomma delle componenti elementari. Il tasso è cioè un tasso somma, frutto di duecomponenti distinte, che sono il costo-opportunità del capitale proprio - individuatoguardando il rendimento degli investimenti sostitutivi - e gli aggiustamenti necessari perrendere il costo del capitale coerente con la qualità dei flussi prospettici.

È evidente da ciò come la definizione del tasso risenta della discrezionalità del perito erappresenti pertanto un momento fondamentale nell’ambito del processo valutativo, inquanto i risultati sono direttamente influenzati dal tasso scelto ed una stima non corretta puòessere causa di errori significativi.

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Il metodo dei multipli di mercato determina il valore dell’azienda osservando le valutazioni espresse dal mercato, senza ricorrere a formule o regole riconosciute e codificate dalla dottrina. Si tratta di una stima che determina un valore con natura di «prezzo probabile» negoziabile in base ad esperienze passate paragonabili, oppure con natura di prezzo obiettivo ragionevolmente raggiungibile in futuro.

Metodo dei multipli

Il metodo dei multipli può essere applicato secondo due approcci: • il “metodo delle transazioni comparabili ” che consiste nell’osservare i prezzi di negoziazione di società omogenee, anche soltanto per pacchetti rilevanti o di controllo;• il “metodo dei multipli di borsa ” che costruisce un paniere di società comparabili quotate al fine di osservarne i prezzi di borsa e relazionarli ad alcune variabili aziendali come utili, ricavi, cash flows determinando così i multipli che si useranno per la valutazione. Il multiplo così individuato moltiplicato per una grandezza aziendale predefinita (come ad esempio il fatturato) fornisce la stima del valore aziendale.

32

L’attività valutativa consiste esclusivamente nel confronto dei prezzi, non richiedendosi ipotesi néaltri apprezzamenti soggettivi, necessari, invece, per l’applicazione di altri metodi. Si noti tuttaviache, anche se in linea teorica, è facile disporre dei prezzi di singole transazioni data l’esistenza dibanche dati specializzate, spesso manca un numero sufficiente di transazioni comparab ili ,che considerino cioè aziende simili a quella oggetto di valutazione sotto diversi punti di vista,quali ad esempio: dimensione, prospettive, risultati, struttura degli assetti proprietari e così via.

Si noti che una criticità importante nell’applicazione del metodo in oggetto è data dalle particolari

Metodo delle transazioni comparabili

Si noti che una criticità importante nell’applicazione del metodo in oggetto è data dalle particolarisituazioni contingenti in cui si formano i prezzi negoziati e dall’ asimmetria informativa propriadei soggetti terzi rispetto alle negoziazioni; se da un lato infatti possibile avere conoscenza delprezzo a cui si è chiusa una transazione, dall’altro è difficile avere informazioni sulle condizioniche accompagnano il prezzo, come le eventuali dilazioni di pagamento o le garanzie richieste. È,inoltre, fondamentale distinguere i prezzi pagati «per cassa» da quelli pagati contro «titoli propri»,isolare i prezzi pagati per il controllo ed analizzare se le acquisizioni riguardano l’intera società o ilcore asset. A volte può essere necessario scorporare premi di controllo e sconti diminoranza per giungere, partendo dal prezzo di una sola quot a, all’Enterprise value, alvalore complessivo aziendale.

L’uso dei dati relativi alle transazioni comparabili, dunque, richiede molte cautele edapprofondimenti, in mancanza dei quali si rischia di trarre informazioni errate.33

Il metodo si fonda sulla costruzione di un campione di società comparabili e sullarilevazione dei prezzi di borsa per le società individuate. Sulla base di tali prezzi sicostruiscono moltiplicatori utilmente applicabili alle grandezze economiche dellasocietà oggetto di valutazione. Il procedimento può quindi essere scandito inquattro fasi:• definizione del campione;• scelta dei moltiplicatori;

Metodo dei multipli di Borsa

• scelta dei moltiplicatori;• calcolo dei multipli medi per il campione individuato;• valutazione finale.Nella pratica, è estremamente difficile costruire un campione significativo costituitointeramente da imprese comparabili con quella oggetto di valutazione, poiché,anche all’interno dello stesso settore, esistono differenti modelli di business; è,inoltre, raro che un multiplo riesca a cogliere tutti i profili rilevanti della valutazione,come la capacità di crescita, la sostenibilità del vantaggio competitivo, l’intensità dicapitale. In altre parole, è difficile individuare un multiplo che sia effettivamentecaratterizzato da un legame causale tra prezzo-quantità aziendale perché il prezzodi un’impresa nella realtà è sempre funzione di più variabili. (attenzione aziendemultibusiness)

34

Applicazione del metodo

35

Price/Earnings � (Prezzo della singola azione)/(Utile netto per azione): Il P/Erappresenta il multiplo più utilizzato, la misura di performance che si contrappone al valore dimercato è in questo caso l’utile netto di esercizio. Si tratta però di un utile rettificato cheesprima una misura di reddito normalizzata, in cui cioè sono sterilizzati gli effetti di eventualisituazioni contingenti o irripetibili.

I principali multipli che nella pratica vengono utilizzati sono:

Enterprise Value/EBIT � (Valore di mercato del debito e dell’equity)/(Reddito operativo)

Enterprise Value/EBITDA � (Valore di mercato del debito e dell’equity)/(Margine operativolordo): Il vantaggio principale di questi due multipli è la neutralizzazione delle politichefinanziarie e fiscali. Inoltre, l’EBITDA, non è influenzato neppure dagli effetti delle politiche dibilancio e quindi da stime e componenti soggettive e discrezionali.

Dopo aver calcolato il moltiplicatore per ognuna delle aziende del campione e dopo averindividuato il multiplo medio, è possibile procedere alla valutazione vera e propria, secondo laformula:

W = multiplo società comparabili * quantità azienda le prescelta

36

L’EBIT e l’EBITDA sono indicatori di performance[1], spesso utilizzati come financial target sia nelle presentazioni interne (business plan) sia in quelle esterne (rivolte agli analisti e agli investitori) al fine di soddisfare gli obiettivi conoscitivi dei diversi portatori di interesse che, a vario titolo, entrano in contatto con l’azienda.

Ebit e Ebitda

Più in particolare, i suddetti indicatori vengono calcolati, partendo dai dati di conto economico opportunamente riclassificati secondo uno schema a valore aggiunto

[1] Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Documento 1 – ottobre 2008

37

38

Stima del valore delle partecipazionipartecipazioni

39

• il valore del capitale economico della società sottostante, definito

mediante applicazione dei metodi sopraccitati, rappresenta soltanto un

punto di partenza: non è di norma possibile determinare il valore

della partecipazione come percentuale del valore de l capitale

Valore partecipazioni

della partecipazione come percentuale del valore de l capitale

economico .

• La circostanza si deve al fatto che un pacchetto azionario può

incorporare fattori, quali ad esempio il controllo, che ne aumentino il

valore rispetto al valore economico effettivamente posseduto pro-

quota.

40

• Fattori di potere : fanno riferimento al potere di nominare amministratori e management, di deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, di decidere quali sono gli investimenti più opportuni e a tutti gli altri poteri che derivano dal possesso del diritto di voto e possano giustificare il pagamento di un premio di maggioranza.

• Fattori economici : l’investitore può essere disposto a pagare più del valore di mercato di una società quando ritiene che l’azienda, sotto la sua gestione, possa produrre maggiori

Premio di controllo

una società quando ritiene che l’azienda, sotto la sua gestione, possa produrre maggiori flussi, o quando vede nell’acquisto la possibilità di trarre vantaggi personali come ricoprire cariche all’interno della società o essere artefice delle scelte di carattere gestionale con conseguente riduzione del rischio di investimento.

• Dimensione relativa della partecipazione : la necessità di considerare quest’ultimo fattore deriva dalla correlazione inversa tra misura del controllo e premio riconosciuto, mostrata da rilevazioni statistiche effettuate sul mercato statunitense. Nella pratica cioè alle partecipazioni comprese tra il 50% ed il 55% si riconosce un premio maggiore, in quanto consentono il controllo con un minore dispendio di risorse in termini economici.

41

• Lo «sconto di minoranza» indica una riduzione che viene solitamente

effettuata sul valore di una partecipazione minoritaria. La ragione di tale

riduzione risiede nella circostanza che, quando la società non è

quotata, il pacchetto è difficilmente negoziabile , in quanto poco

Sconto di minoranza o di illiquidità

appetibile a causa dell’impossibilità di esercitare poteri o influenzare la

gestione.

• Il fenomeno dello sconto di minoranza non è tuttavia necessariamente

speculare a quello del premio per il controllo.

• In alcuni casi lo sconto di minoranza (o meglio di illiquidità) può non

esistere (si pensi ad esempio alle partecipazioni minoritarie in società

quotate ).

42

Le perizie in caso di trasformazione

La valutazione del capitale economico La valutazione del capitale economico nell’operazione straordinaria di trasformazione

43

• La trasformazione è l’operazione mediante cui una società modifica la propria forma giuridica decisa in sede di costituzione, assumendo quella che meglio si adatta al perseguimento delle sue finalità.

• Essa permette di adattare il tipo societario all’evoluzione della realtà aziendale (ingresso di nuovi soci, sviluppo di nuovi business,..)

Definizione e finalità

e talvolta trova applicazione nell’ambito di altre operazioni di finanza straordinaria, come atto complementare o ad esse propedeutiche.

• Casi in cui la trasformazione è obbligatoria :

a) Quando a seguito della modifica dell’oggetto sociale viene intrapresa un’attività che richiede una forma giuridica obbligatoria;

b) Quando in una Spa o in una Srl il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale e non sia possibile ricostituirlo.

44

• Trasformazione omogenea : all’interno delle società lucrative. Essa si suddivide ulteriormente in:

a) Trasformazione progressiva: da società di persone a società di capitali;

b) Trasformazione regressiva: da società di capitali a società di persone.

• Trasformazione eterogenea : da società di capitale a ente non societario o viceversa. Sono ammesse le seguenti trasformazioni eterogenee:

Le tipologie di trasformazione

a) Da società di capitali in: consorzio, società consortile, cooperativa, fondazione, associazione non riconosciuta, comunione d’azienda.

b) Da società consortile, consorzio, fondazione, associazione riconosciuta, comunione d’azienda in: società di capitali.

• Sono vietate :

a) La trasformazione di associazioni, che hanno ricevuto contributi pubblici, ovvero liberalità o oblazioni del pubblico, in società di capitali.

b) In pendenza di procedure concorsuali, qualora vi siano incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa.

45

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA

• Delibera della maggioranza dei soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili (art. 2500 ter). Ai soci assenti, dissenzienti o astenuti è riconosciuto il diritto di recesso (artt. 2437, 2473)

• La delibera deve essere redatta per atto pubblico, deve contenere le indicazioni previste dalla legge per il tipo adottato e deve essere assoggettato alla medesima disciplina (art. 2500).

Il procedimento di trasformazione omogenea

2500).

• Il capitale sociale della società trasformata non può essere inferiore al patrimonio netto della società di persone risultante da una relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c. per le Spa, o dell’art. 2465 c.c. per le Srl (art. 2500 ter, II comma)

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA

• Delibera approvata con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto, con il consenso di tutti i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata (art. 2500 sexies). Ai soci assenti, dissenzienti o astenuti è riconosciuto il diritto di recesso .

• Relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, da depositare presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della delibera (art. 2500 sexies)

46

• Nell’ambito dell’operazione di trasformazione, l’intervento dell’esperto viene richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni:

− Trasformazione omogenea progressiva : perizia di stima ex art. 2343 c.c. , se il tipo societario adottato è la Spa, ex art. 2465 c.c., se la Srl.

L’intervento dell’esperto: la perizia di stima

art. 2465 c.c., se la Srl.

− Trasformazione eterogenea da ente non societario a società di capitali : perizia di stima ex art. 2343 c.c. , se il tipo societario adottato è la Spa, ex art. 2465 c.c., se la Srl (massima Cons. Notarile di Milano n. 20/2004)

• Finalità della stima è garantire l’integrità del capitale sociale dell’ente trasformato, nel rispetto delle norme previste per le società di capitali.

47

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribun alenel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai

Art. 2343 c.c.

il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti . La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. …

48

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisioneiscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione

Art. 2465 c.c.

contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. (…. )Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.

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• La competenza per la nomina dell’esperto varia a seconda del tipo societario risultante dalla trasformazione:

− Trasformazione in Spa : l’esperto è nominato dal Tribunale

− Trasformazione in Srl : la relazione di stima può essere

La nomina dell’esperto

− Trasformazione in Srl : la relazione di stima può essere redatta da

a) Un esperto iscritto al Registro dei Revisori contabili nominato dagli organi sociali;

b) Una società di revisione iscritta al Registro dei revisori contabili o all’Albo speciale Consob nominata dagli organi sociali.

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• La valutazione deve essere eseguita sulla base dei valori attualidell’attivo e del passivo.

• Si sostiene che i criteri da seguire per la valutazione in oggetto possano essere assimilati ai criteri di redazione del bilancio di esercizio , in quanto questa debba riflettere il valore complessivo dell’impresa in funzionamento. Per questo, il lavoro del perito viene

I criteri ed il metodo di valutazione

dell’impresa in funzionamento. Per questo, il lavoro del perito viene assimilato ad una revisione dei dati contabili .

• Si ritiene che il metodo più opportuno da adottare per la valutazione sia il metodo patrimoniale semplice , in quanto deve trattarsi di una valutazione analitica.

• Se dalla perizia emergono dei plusvalori , la società è libera di scegliere se adeguarsi ai valori peritali, mentre se risulta un annacquamento dei singoli elementi patrimoniali, è obbligata ad adeguarsi a tali valori.

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• Contenuto minimo della relazione di stima:

− Descrizione delle poste dell’attivo e del passivo;

− Indicazione del valore attribuito;

− Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati;

Contenuto minimo e data di riferimento della perizi a

− Attestazione che il valore del patrimonio netto det erminato non sia inferiore al capitale attribuito alla socie tà risultante dalla trasformazione.

• La perizia deve riferirsi a valori aggiornati. Nel silenzio della legge, si ritengono applicabili a riguardo le norme sulla fusione, che ritengono aggiornata una relazione riferita a 60/120 giorni antecedenti la decisione (verificare con il notaio di fiducia).

52

• MOTIVI, NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO• Lo scrivente …………..incaricato da …………, p r e s e n t a ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. la seguente

relazione giurata di stima dei beni aziendali, la loro descrizione, il valore attribuito a ciascuno di essi e i criteri di valutazione seguiti. La stima ha per oggetto la società ………… S.a.s. da trasformare in società a responsabilità limitata.

• CENNI GENERALI E CRONISTORIA DELL’IMPRESA

Perizia di trasformazione: sommario

• CENNI GENERALI E CRONISTORIA DELL’IMPRESA

• CRITERI DI VALUTAZIONE– DESCRIZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI

– SITUAZIONE PATRIMONIALE ANALITICA

– VALUTAZIONE E DETTAGLI DELLE SINGOLE POSTE

– Da un’attenta analisi del bilancio si è giunti alla conclusione che sia opportuno rettificare i dati di alcune voci di bilancio per giungere alla stima del patrimonio alla data del …………

– IL VALORE PROSPETTICO DELL’AZIENDA ( badwill )

– CONCLUSIONI53

• Gli effetti della trasformazione omogenea decorrono dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese , mentre quelli della trasformazione eterogenea decorrono trascorsi 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari.

Effetti della trasformazione

• La trasformazione non comporta l’estinzione dell’ente che si trasforma, bensì è lo stesso ente che cambia veste giuridica. Di conseguenza, si applica il principio di continuità dei rapporti giuridici (art. 2498) : l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

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• Nella trasformazione regressiva e in quella eterogenea da società di capitali in altro ente non societario, i soci che assumono la responsabilità illimitata sono responsabili anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione.

Il cambiamento del regime di responsabilità dei soc i

• Nella trasformazione progressiva e in quella eterogenea da ente non societario a società di capitali, i soci non perdono la responsabilità illimitata sulle obbligazioni antecedenti la trasformazione, salvo consenso dei creditori sociali.

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Le perizie in caso di conferimento d’azienda

La valutazione del capitale economico La valutazione del capitale economico nell’operazione di conferimento d’azienda

56

• Il conferimento d’azienda è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta un’azienda o un ramo d’azienda in una società (conferitaria), ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale sociale della stessa. Per effetto del conferimento, infatti, la conferitaria delibera un aumento di capitale sociale a favore della conferente pari al valore dello

Definizione e finalità

capitale sociale a favore della conferente pari al valore dello stesso.

• Il conferimento d’azienda determina il trasferimento a titolo definitivo dell’azienda ad un soggetto terzo, tuttavia, a differenza della cessione d’azienda, il corrispettivo è rappresentato da azioni o quote della conferitaria e non può eccedere il limite massimo del valore ad esso attribuito dalla stima dell’esperto.

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• Il conferimento d’azienda o di un ramo d’azienda rientrano nella più generale disciplina del conferimento di beni in natura.

• Per azienda si intende un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 2555 c.c.). Perché vi possa essere conferimento d’azienda, è necessario che si tratti di una molteplicità di beni che nel loro complesso formano un’aggregazione idonea all’esercizio autonomo di attività di impresa. Ciò influisce, in particolare, sui criteri di valutazione da

Beni conferibili: l’azienda e il ramo d’azienda

attività di impresa. Ciò influisce, in particolare, sui criteri di valutazione da adottare, i quali dovranno essere atti ad esprime il valore dell’azienda nel suo complesso.

• Per ramo d’azienda si intende una singola attività produttiva, che presenti la natura di unità economica aziendale potenzialmente idonea a permettere l’esercizio di attività d’impresa in quanto dotata di una propria autonomia organizzativa . L’identificazione delle attività e delle passività da trasferire spetta agli amministratori, ma perché vi possa essere conferimento di ramo d’azienda è necessario che tali beni presentino coerenza interna e siano fra loro coordinati e funzionali alla produzione di beni.

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La procedura di conferimento d’azienda si compone delle seguenti fasi:

1. Fase propedeutica : la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale, ex art. 2441,c.c.;

2. Fase valutativa : la perizia di stima ex artt. 2343, 2343 ter e 2465

La fasi della procedura di conferimento d’azienda

2. Fase valutativa : la perizia di stima ex artt. 2343, 2343 ter e 2465 c.c.;

3. Fase attuativa : delibera di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e redazione dell’atto di conferimento;

4. Fase di controllo: controllo e revisione della stima da parte degli amministratori di Spa ex artt. 2343, commi III e IV, 2343 quater, c.c., non è invece prevista alcuna fase di controllo nelle Srl.

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• Nell’ambito della procedura di conferimento, l’intervento del perito è richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni, le quali si differenziano in base al tipo giuridico della conferitaria e all’oggetto del conferimento:

a) Art. 2343 c.c. , se la conferitaria è una Spa o una Sapa;

b) Art. 2465 c.c. , se la conferitaria è una Srl;

Fase valutativa: la perizia di stima

b) Art. 2465 c.c. , se la conferitaria è una Srl;

c) Art. 2343 ter c.c . se la conferitaria è una Spa e oggetto del conferimento sono:

− Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;

− Beni in natura o crediti diversi dai precedenti

• La perizia di stima ha lo scopo di garantire l’integrità e l’effettività del capitale sociale della conferitaria, nonché la tutela dei soci e dei creditori sociali.

60

Art. 2343 c.c .: Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile (…)

Art. 2343, 2465, c.c.

terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile (…)

Art. 2465 c.c .: Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo (…)Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis. )

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• Il D.Lgs 4/08/08 n. 142 ha introdotto gli artt. 2343 ter, 2343 quater c.c., i quali prevedono delle semplificazioni nella procedura di conferimento in Spa:

a) Non è richiesta le relazione di stima, nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato finanziario , se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati

Le novità introdotte dal D.Lgs 4/08/08 n. 142

prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 6 mesi precedenti il conferimento;

b) e nel caso di conferimento di beni in natura o crediti , diversi da quelli di cui sopra, se il valore ad essi attribuito, corrisponde:

• al valore equo ricavato da un bilancio sottoposto a revisione legale, da cui sia derivato un giudizio senza rilievi, non anteriore ad un anno;

• oppure, al valore risultante dalla valutazione effettuata da un espertoindipendente e dotato di comprovata professionalità

• Inoltre, l’art. 2343 quater, prevede un rafforzamento dei compiti di controllo degli amministratori in relazione ai requisiti del perito (analizzati successivamente nella “fase di controllo”).

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Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma , se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto

Art. 2343 ter

bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo.

L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

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Acquisti pericolosi ex art. 2343 bis c.c.Il D.L. 91/2014 ha modificato l’art. 2343 bis, c.c. introducendo il richiamo all’art. 2343 ter c.c. nei commi 2 e 3.“L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nelcui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all'articolo2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti ilvalore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione chetale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. ““La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che“La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni cheprecedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giornidall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designatodal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter , deveessere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.”

Pertanto con il nuovo art. 2343 bis trova applicazione la procedura semplificata ex art. 2343 ter anche in materia dei c.d. “ acquisti pericolosi ” ossia acquisti:- da promotori, fondatori, soci o amministratori;- per importi pari o superiori a 1/10 del capitale sociale;- effettuati entro 2 anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese

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• Le modalità di nomina del perito e i requisiti richiesti si differenziano a seconda del tipo di società conferitaria e dei beni oggetto di conferimento:

• Conferimento in Spa: l’esperto viene nominato dal Tribunale (art. 2343 c.c.);

• Conferimento in Spa di beni in natura o crediti diversi da valori

La nomina del perito e i requisiti soggettivi

• Conferimento in Spa di beni in natura o crediti diversi da valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario : nei casi previsti dalla norma, l’esperto può essere nominato dalle parti, purché indipendente e dotato di adeguata e comprovata prof essionalità (art. 2343 ter);

• Conferimento in Srl : l’esperto viene nominato dal socio conferente tra i soggetti (persona fisica o società di revisione) iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte all’albo speciale (art. 2465).

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• La finalità della stima è quella di attestare che il valore di quanto conferito risulti almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Da ciò la necessità di criteri di valutazione capaci di esprimere il valore complessivodell’azienda o del ramo d’azienda.

• Nella scelta del metodo di valutazione più adeguato al caso concreto è necessario considerare la tipologia dell’attività svolta dall’azienda o dal

La finalità della stima e la scelta del metodo

necessario considerare la tipologia dell’attività svolta dall’azienda o dal ramo oggetto di conferimento.

• Solitamente, vengono preferiti i metodi patrimoniali analitici , in quanto consentono di operare con maggiore prudenza.

• Altri metodi, come quello reddituale, possono essere utilmente adottati come metodi di confronto.

• Il perito acquisisce inoltre dagli amministratori una situazione contabilerelativa al complesso aziendale oggetto di conferimento, riferita ad una data non anteriore a 120 giorni dalla data di stipula dall’atto di conferimento (Massima Notarile Triveneto 2007 H.A.7).

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a) Descrizione dell’azienda oggetto di conferimento;

b) Analisi della situazione economica patrimoniale ;

c) Valutazione sistematica dei singoli elementi patrimoniali ;

d) Effettuazione di eventuali stime ulteriori del complesso aziendale, sulla base di metodologie valutative che consentono un

La struttura della perizia

sulla base di metodologie valutative che consentono un apprezzamento dell’avviamento e degli eventuali valori immateriali con finalità di verifica delle risultanze del metodo patrimoniale;

e) Rilascio dell’attestazione che il valore complessivo dell’azienda non è inferiore a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione, in capo alla società conferitaria, del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

f) Formula di giuramento.

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I compiti di controllo degli amministratori, con riferimento alla valutazione di stima, si differenziano a seconda della tipologia di società conferitaria e dell’oggetto del conferimento:

a) Se la conferitaria è una Srl , non è previsto alcun controllo successivo;

b) Se la conferitaria è una Spa, gli amministratori della conferitaria devono

Fase di controllo nelle Spa (ex art. 2343)

b) Se la conferitaria è una Spa, gli amministratori della conferitaria devono (ex art. 2343), entro 180 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di conferimento:

• Controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima;

• Procedere alla revisione della stima in presenza di fondati motivi.

• Se il valore di quanto conferito risulta inferiore di oltre 1/5 a quello a cui avvenne il conferimento, la società dovrà ridurre proporzionalmente in capitale sociale, oppure il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società.

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(…) Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima . Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Art. 2343, commi III e IV

presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale , annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

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• Se la conferitaria è una Spa e oggetto di conferimento sono valori mobiliari o strumenti del mercato finanziario, ovvero altri beni in natura o crediti , gli amministratori della conferitaria devono accertare (ex art. 2343 quater), entro 30 giorni dall’iscrizione dell’atto di conferimento nel Registro delle Imprese, che:

• Successivamente ai 6 mesi precedenti il conferimento, siano intervenuti fatti eccezionali che abbiano inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti, in modo tale da modificare sensibilmente il prezzo di tali beni alla data effettiva del conferimento;

Fase di controllo nelle Spa in caso di conferimento di beni in natura o crediti (ex art. 2343 quater)

• Successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio per la determinazione del valore alla data di valutazione dell’esperto, si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare il valore dei beni e dei crediti conferiti.

• Sussistano i requisiti di indipendenza e di adeguata e comprovat a professionalità dell’esperto .

• Gli amministratori, nel caso venga accertato l’effettivo verificarsi di tali eventi e circostanze, ovvero ritengano non idonei i requisiti dell’esperto, devono ottenere una nuova relazione di stima , redatta da un perito nominato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 2343 c.c.

• In caso contrario, ossia qualora il controllo dia esito positivo, gli stessi dovranno provvedere, entro 30 giorni dall’iscrizione dell’atto di conferimento, all’iscrizione nel Registro delle Imprese di un’attestazione di congruità e affidabilità.

70

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non e' più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se,

Art. 2343 quater…

più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.71

Fuori dai casi di cui al secondo comma, e' depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e' fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di

… Art. 2343 quater

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore e' almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società

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Le perizie in caso di fusioneLa valutazione del capitale economico nell’operazione straordinaria di fusionenell’operazione straordinaria di fusione

73

• La fusione è uno strumento di concentrazione che consente all’impresa di crescere per via esterna, mediante acquisizione di nuove entità.

• Si tratta quindi di un’operazione straordinaria che può essere utilizzata per rispondere a diverse esigenze di carattere:

− Produttivo (es. per integrare le diverse fasi produttive dell’attività

Definizione e finalità

− Produttivo (es. per integrare le diverse fasi produttive dell’attività aziendale);

− Commerciale (es. per migliorare la capacità contrattuale o ridurre la concorrenza sul mercato);

− Amministrativo (es. per ridurre i costi amministrativi o evitare la duplicazione delle funzioni);

− Finanziario (es. per migliorare le condizioni di credito o bilanciare gli squilibri finanziari delle società partecipanti)

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• Le tipologie di fusione previste all’art. 2501 c.c. sono:

1. Fusione per incorporazione: incorporazione da parte di una società (incorporante) di un’altra società (incorporata), la quale, per effetto dell’incorporazione, si estingue.

Le tipologie di fusione (ex art. 2501 c.c.)

2. Fusione propriamente detta: entrambe le società partecipanti alla fusione si estinguono, dando vita ad un nuovo soggetto giuridico, le cui azioni o quote vengono assegnate proporzionalmente ai soci delle società partecipanti.

• In entrambi i casi, il risultato è la continuazione in comune di un’attività economica da parte di due compagini sociali in precedenza separate.

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• Nella fase preliminare del procedimento di fusione devono essere predisposti i seguenti documenti:

− Il progetto di fusione;

− La situazione patrimoniale;

− La relazione dell’organo amministrativo;

Il procedimento di fusione: fase preliminare

− La relazione dell’organo amministrativo;

− La relazione degli esperti;

− Eventuale relazione di stima

• Tali documenti devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, unitariamente con i bilanci degli ultimi tre esercizi, durante i 30 giorni che precedono la decisione di fusione, al fine di consentire un esercizio consapevole del diritto di voto dei soci.

• Il progetto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

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• L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere una relazione che presenta un duplice scopo:

• illustrare e motivare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione (es. opportunità

La relazione degli amministratori (art. 2501 quinquies)

economico, il progetto di fusione (es. opportunità strategiche, vantaggi economici..);

• giustificare il rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione dello stesso (ossia i metodi di valutazione utilizzati per la determinazione del valore economico delle società partecipanti), nonché eventuali difficoltà di valutazione riscontrate.

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• L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, deve redigere la situazione patrimoniale delle società stesse.

• Si tratta di un vero e proprio bilancio intermedio , rientrante quindi nella fattispecie disciplinata dall’OIC n. 30, da redigere in osservanza delle norme previste per la stesura del bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale (art. 2501 quater)

• La situazione patrimoniale deve presentare una data non anteriore a 120 giorni al deposito del progetto di fusione presso la sede della società.

• La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio di esercizio , se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del suddetto deposito.

• Scopo del documento in oggetto è quello di fornire ai soci e ai creditori informazioni aggiornate sulla consistenza patrimoniale delle società partecipanti all’operazione.

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Nell’ambito del procedimento di fusione, l’intervento dell’espertoviene richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni:

• La relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies;

• La relazione di una società di revisione da redigersi

La valutazione di fusione e l’intervento dell’esper to

• La relazione di una società di revisione da redigersi unitariamente per entrambe le società partecipanti alla fusione (solo nell’ipotesi in cui ci si voglia avvalere della possibilità di riduzione dei termini per l’opposizione dei credito ri ) ex. art. 2503 c.c.

• L’eventuale relazione di stima del patrimonio della società incorporata (in ipotesi di fusione fra società di persone con società di capitali ) ex art. 2501 sexies, ultimo comma.

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• La relazione dell’esperto presenta la funzione di fornire indicazioni sulla congruità del rapporto del cambio predisposto dagli organi amministrativi.

• Requisiti dell’esperto : scelto tra i soggetti (persone fisiche o società) iscritti al Registro dei revisori contabili, e fra società di revisione iscritte all’Albo speciale Consob (per le società quotate).

La relazione dell’esperto ex art. 2501 sexies: i req uisiti dell’esperto e le modalità di nomina

• Competenza : la nomina dell’esperto compete

• al Tribunale, se l’incorporante o la risultante è una Spa o una Sapa;

• alle parti, se l’incorporante o la risultante è una società di persone o una Srl;

• alla Consob, se la società è una società quotata.

• Scopo della relazione è quello di tutelare i soci delle società partecipanti alla fusione, chiamati in assemblea ad approvare il progetto di fusione, in evidente asimmetria informativa rispetto agli amministratori che hanno determinato il rapporto di cambio. 80

L’esperto deve stabilire se i valori economici attribuiti dagli amministratori al patrimonio delle società partecipanti sono tali da garantire l’equivalenza sostanziale della partecipazione nella società risultante dalla fusione.

Pertanto, esso non dovrà procedere alla determinazione di un nuovo rapporto di cambio diverso da quello determinato dagli amministratori.

Il ruolo dell’esperto

• In particolare, la relazione deve illustrare:

• l metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di esso;

• le eventuali difficoltà di valutazione ;

• ed esprimere un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

81

• Per giudizio di congruità sul rapporto di cambio, si intende che l’esperto deve attestare una ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica , la quale sussiste quando le scelte compiute dagli amministratori non appaiono logicamente contraddittorie, estranee o

Il giudizio di congruità

ingiustificate rispetto alle esperienze e opinioni s eguite e sostenute dai tecnici del settore.

• Tuttavia, il parere espresso dall’esperto non è vincolate . Di conseguenza, anche in ipotesi di giudizio negativo, non vi sarebbe alcun ostacolo al perseguimento del perfezionamento dell’operazione.

82

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a)il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa

Art. 2501 sexies, commi I,II,III, IV,V, c.c.

metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione e' una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni .

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica …

83

• TITOLO

• DESTINATARI

• MOTIVO, OGGETTO, NATURA DELL’INCARICO

• DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Relazione CONSOB

• METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

• DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI

• RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI

• LAVORO SVOLTO

84

Determinazione del rapporto di cambioIn considerazione delle sopra riportate valutazioni, i dati relativi alle due società

possono essere così sintetizzati:

Concambio: (valore economico incorporata / capitale sociale incorporata) /

Rapporto di cambio

(valore economico incorporante / capitale sociale i ncorporante)

Il rapporto di cambio tra le quote dell'incorporante e le quote dell'incorporata sarà pari a ………… quote da un euro dell'incorporante contro ………… quota da un euro dell'incorporata.

L’applicazione di tale concambio comporterebbe una ripartizione del capitale sociale della società risultante come sotto riportato:

Socio ………… percentuale …..85

• Ai sensi dell’art. 2503, è riconosciuta la possibilità di abbreviare il procedimento di fusione , se la relazione dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies viene redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri che la situazione patrimoniale

La relazione unica della società di revisione ex art . 2503 c.c.

revisione la quale asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusion e rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori.

• In tal modo, non è più obbligatorio attendere 60 giorni , per l’opposizione dei creditori sociali, dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di fusione prima dell’attuazione della fusione.

86

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta gi orni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia

Art. 2503, c.c.

presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

87

• Nell’ipotesi di fusione di società di persone con società di capita li , gli esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio , devono redigere anche una relazione di stima del patrimonio della società di persone.

• Tale relazione deve essere redatta al fine di garantire l’effettività del capitalesociale della società risultante dall’operazione.

La relazione di stima ex art. 2501 sexies, VII comma , c.c.

• Tuttavia, la massima n. 27/2004 del Consiglio notarile di Milano chiarisce, che la suddetta relazione non è necessaria :

• nel caso di incorporazione in società di capitali preesistenti di società di persone interamente possedute;

• nel caso in cui non si proceda ad un aumento di capitale della incorporante società di capitali;

• nel caso di incorporazione in società di capitali in società di persone nelle quali i soci dell’incorporante assicurino le azioni o quote da assegnare in concambio ai soci dell’incorporata mediante il “restringimento” delle loro partecipazioni nell’incorporante.

88

… Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del

Art. 2501 sexies, VII comma, c.c.

con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

89

• L’atto di fusione, che deve risultare da atto pubblico , può essere redatto solo trascorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione nel Registro delle Imprese. Questo per consentire ai creditori la possibilità di fare opposizione.

• È possibile, tuttavia, abbreviare i tempi, procedendo con l’immediata stipula dell’atto, nei seguenti casi:

• I creditori hanno dato il loro consenso all’operazione;

L’atto di fusione e la tutela dei creditori (artt. 2503, 2504 c.c.)

• Tutti i creditori dissenzienti sono stati pagati o sono state depositate le somme corrispondenti presso un istituto di credito;

• La relazione degli esperti è redatta da un’unica società di revisione che attesti, sotto la propria responsabilità, che la situazione finanziaria e patrimoniale della società è tale da non rendere necessarie ulte riori garanzie .

• L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti alla fusione e della società risultante o incorporante, entro 30 giorni, a cura del notaio rogante.

90

LE PROCEDURE SEMPLIFICATELE PROCEDURE SEMPLIFICATE

91

• In ipotesi di fusione per incorporazione nella quale la società incorporante possiede tutte le azioni o quote dell’ incorporata , sono previste le seguenti semplificazioni:

• nel progetto di fusione non devono essere indicati il rapporto di cambio e il conguaglio in denaro, la modalità di assegnazione delle azioni o quote e la

Fusione per incorporazione di società interamente po ssedute (art. 2505 c.c.)

data a partire dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

• non è richiesta la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501 quinquies;

• non è richiesta la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies;

• l’atto costitutivo può prevedere che la decisione di fusione venga adottata dagli organi amministrativi delle società partecipanti all’operazione, con deliberazione risultante da atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni relative al progetto di fusione (art. 2501 ter) e al deposito degli atti (art. 2501 septies, comma I, nn. 1 e 2).

92

• Nel caso di fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede almeno il 90% delle azioni o quote dell’inc orporata , sono previste le seguenti semplificazioni:

• Non è richiesta la relazione degli esperti, qualora venga concesso ai soci di minoranza dell’incorporata il diritto di far acquistare le proprie azioni o quote

Fusione per incorporazione di società possedute al 9 0% (art. 2505 bis)

minoranza dell’incorporata il diritto di far acquistare le proprie azioni o quote dall’incorporante, per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso ;

• L’atto costitutivo può prevedere che la decisione di fusione sia adottata, quanto all’incorporante, dal suo organo amministrativo con deliberazione risultante da atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni relative al progetto di fusione (art. 2501 ter) e al deposito degli atti (art. 2501 septies, comma I, nn. 1 e 2).

93

• Nell’ipotesi in cui la fusione avvenga fra società che non hanno capitale rappresentato da azioni , sono previste le seguenti semplificazioni:

• Non si applica la limitazione per le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo;

Fusione in cui non intervengono società azionarie (art. 2505 quater)

iniziato la distribuzione dell’attivo;

• Il conguaglio in denaro non è soggetto al limite del 10% del valore nominale delle quote o delle azioni assegnate;

• Non è richiesta la relazione dell’esperto , a condizione che i soci delle società partecipanti vi facciano rinuncia all ’unanimità;

• I termini per il deposito del progetto di fusione, per l’oppo sizione dei soci e per il deposito degli atti sono ridotti a metà .

94

Le perizie in caso di scissione La valutazione del capitale economico

nell’operazione straordinaria di scissionenell’operazione straordinaria di scissione

95

• La scissione è un’operazione straordinaria mediante la quale una società (c.d. scissa) trasferisce l’intero suo patrimonio a più società beneficiarie, o parte di esso a una o più società beneficiarie.

Definizione e finalità

• I soci della società scissa ricevono in cambio azioni o quote delle società beneficiarie (principale differenza rispetto all’operazione di conferimento in cui le partecipazioni vengono assegnate alla società stessa).

• Si tratta quindi di un’operazione straordinaria finalizzata alla creazione di nuovi assetti e strutture societarie, o come mezzo per la separazione di compagini sociali.

96

Totale : la società scissa trasferisce l’intero suo patrimonio a più società beneficiarie (è necessario che si tratti di più beneficiarie, altrimenti si avrebbe una fusione per incorporazione). La scissa può procedere allo scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la sua attività previa ricostituzione del patrimonio sociale.

Tipologie di scissione

previa ricostituzione del patrimonio sociale.

Parziale : solo parte del patrimonio della società scissa viene trasferito a una o più società beneficiarie. La società scissa resta quindi in vita, seppur con patrimonio ridotto.

In senso stretto : le società beneficiarie sono società di nuova costituzione.

Per incorporazione: le società beneficiarie sono società preesistenti.

97

Il procedimento di scissione ricalca, in linea generale, quello di fusione, pertanto, si presentano le medesime problematiche di valutazione .

I documenti che devono essere predisposti nella fase preliminare, in forza del rinvio di cui all’art. 2506 ter, sono:

• Il progetto di scissione (ex art. 2501 ter);

• La situazione patrimoniale (ex art. 2501 quater);

Il procedimento di scissione: la fase preliminare

• La situazione patrimoniale (ex art. 2501 quater);

• La relazione degli amministratori (ex art. 2501 quinquies) ;

• La relazione dell’esperto (ex art. 2501 sexies);

• Eventuale relazione di stima del patrimonio della società scissa (ex art. 2501 sexies, VII comma).

Per quanto concerne contenuto, modalità di redazione dei documenti e termini per il deposito, viene fatto rimando alla disciplina della fusione, con alcune particolarità proprie della scissione di seguito evidenziate.

Tuttavia, con il consenso unanime dei soci, gli amministratori possono essere esonerati dalla redazione dei suddetti documenti , ad eccezione del progetto di scissione e dell’eventuale relazione di stima (art. 2506 ter, comma IV).

98

• Oltre al contenuto previsto per il progetto di scissione di cui all’art. 2501 ter, fra cui si ricorda il rapporto di cambio , il progetto di scissione, predisposto dall’organo amministrativo della scissa, deve indicare (art. 2506 ter, II comma):

• L’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle beneficiarie e l’eventuale conguaglio in denaro

• I criteri di distribuzione delle quote o delle azioni emesse dalle beneficiarie a favore

Il progetto di scissione: il contenuto

• I criteri di distribuzione delle quote o delle azioni emesse dalle beneficiarie a favore dei soci della scissa

• Per la determinazione del rapporto di cambio gli amministratori si avvalgono solitamente delle competenze tecniche proprie di un perito che, in qualità di loro consulente, dovrà redigere le relazione di stima del patrimonio economico delle società partecipanti alla scissione, necessarie per la determinazione del rapporto di cambio (o i rapporti in caso di più beneficiarie).

• Con riferimento al patrimonio trasferito , la dottrina ritiene che elemento fondamentale è che questo abbia un valore economico positivo , indipendentemente dal valore contabile, il quale, di conseguenza, potrà essere anche negativo, purché la beneficiaria possa diminuire il proprio capitale o abbia riserve sufficienti per la copertura del netto contabile a essa trasferito.

99

• L’art. 2506 ter prevede che gli elementi patrimoniali che dal progetto di scissione risultano di dubbia attribuzione, vengano assegnati nel seguente modo:

− Scissione totale : gli elementi dell’attivo sono assegnati

Destinazione degli elementi patrimoniali di dubbia attribuzione

− Scissione totale : gli elementi dell’attivo sono assegnati alle beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto loro trasferito ; degli elementi del passivo rispondono in solido tutte le beneficiarie.

− Scissione parziale : gli elementi dell’attivo rimangono in capo alla scissa ; degli elementi del passivo rispondono in solido la scissa e le beneficiarie.

100

− Proporzionale : i soci della scissa ricevono azioni o quote della beneficiaria in proporzione alla loro partecipazione originaria.

− Non proporzionale : l’assegnazione delle azioni o quote

Modalità di assegnazione delle azioni oquote delle beneficiarie

− Non proporzionale : l’assegnazione delle azioni o quote della scissa non rispetta l’originaria partecipazione dei soci della beneficiaria. In questo caso il progetto di scissione deve riconoscere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni da soggetti indicati nel progetto, per un corrispettivo determinato secondo le regole del recesso .

101

• Si applica alla scissione l’art. 2501 quinquies, il quale prevede che l’organo amministrativo delle società partecipanti (alla scissione) deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (di scissione) e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote. La

La relazione dell’organo amministrativo

in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

• Inoltre, ai sensi dell’art. 2506 ter, II comma, deve indicare:

• I criteri di distribuzione delle quote o azioni delle beneficiarie;

• Il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane nella scissa;

102

Nell’ambito del processo di scissione, l’intervento dell’esperto viene richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni:

• La relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambioex art. 2506 ter, comma III

La valutazione di scissione e l’intervento dell’esperto

• La relazione di una società di revisione da redigersi unitariamente per tutte le società che partecipano alla scissione ex art. 2506 ter, comma V (solo nell’ipotesi in cui ci si voglia avvalere della possibilità di abbreviare i termini ).

• Eventuale relazione di stima del patrimonio (qualora la società scissa sia una società di persone e la beneficiaria sia una società di capitali) ex art. 2506 ter, V comma, finalizzata a garantire l’effettività del capitale sociale della società beneficiaria.

103

• Per quanto concerne le modalità di nomina dell’esperto, si rimanda alla disciplina della fusione di cui all’art. 2501 sexies, il quale prevede che l’esperto sia scelto fra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis (persone fisiche o società

La nomina dell’esperto

primo comma dell'articolo 2409-bis (persone fisiche o società iscritti al Registro dei revisori contabili) e, se la società (beneficiaria) e' una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

104

• Si ricorda che l’esperto non è chiamato a rideterminare un nuovo rapporto di cambio , bensì a valutarne la congruità, e la ragionevolezza dei metodi di valutazione adottati dagli amministratori. Non si tratta di un parere vincolante, di conseguenza un eventuale giudizio negativo non rappresenterebbe un ostacolo per il

Il ruolo dell’esperto

giudizio negativo non rappresenterebbe un ostacolo per il perfezionamento dell’operazione.

• Mentre per ciò che riguarda la relazione unica redatta da una società di revisione per tutte le società partecipanti, si ricorda che oltre al contenuto proprio della relazione dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies, essa dovrà anche attestare che la situazione patrimoniale e finanziaria della società partecipanti alla fusione rende non necessa rie garanzie a tutela dei creditori.

105

− Scissione mediante costituzione di una o più società beneficiarie e la distribuzione delle quote e delle azioni avviene mediante criterio proporzionale (art. 2506 ter, comma III).

• Casi di omissione previsti dalla massima del Cons. Notarile di Milano n. 22/2004:

− Scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, che possiede l’intero capitale della

Casi di omissione della relazione dell’esperto

− Scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, che possiede l’intero capitale della scissa o interamente posseduta dalla scissa;

− Scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;

− Scissione totale a favore di due società preesistenti che possiedono l’intero capitale della scissa, quando le beneficiarie siano interamente possedute dal medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali e gli stessi diritti.

− Scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (oppure quando sia le scissa che la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali e gli stessi diritti).

106

• Successivamente alla fase preliminare di redazione dei documenti obbligatori e relativo deposito presso la sede sociale, nonché l’iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di scissione, seguono le fasi della delibera di scissione e dell’atto di scissione (anche in questo caso, per modalità, tempistiche ed effetti si fa riferimento alla fusione).

• Effetti della scissione: alcune particolarità

Fasi successive del procedimento ed effetti della s cissione

• Ciascuna società è solidalmente responsabile , nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito (valore indicato nella relazione degli amministratori), dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

• Divieto di postdatazione degli effetti a favore di beneficiarie di nuova costituzione.

• Ai fini fiscali, la retrodatazione è ammessa solo per le scissioni totali e a condizione che la data di chiusura dell’ultimo periodo di imposta della scissa coincida con quella delle beneficiarie.

107

Le perizie in caso di leveraged buy-outLa valutazione del capitale economico nell’operazione di leveraged buy-outnell’operazione di leveraged buy-out

108

Per leveraged buy-out (o fusione a seguito di acquisizione tramite indebitamento) si intende una complessa operazione finanziaria a mezzo della quale una società, nella maggior parte dei casi appositamente costituita dai promotori dell’operazione (c.d. società veicolo o Newco ), acquista il controllo di un’altra società (c.d. società

Definizione e caratteristiche

veicolo o Newco ), acquista il controllo di un’altra società (c.d. società bersaglio o target ) ricorrendo a tal fine ad un indebitamento sostanzialmente garantito dal patrimonio della target e dalla sua capacità di generare flussi finanziari.

L’operazione si conclude mediante la fusione per incorporazionedella target nella Newco, oppure, viceversa, della Newco nella target(c.d. Merger LBO).

109

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti , si applica la disciplina del presente articolo.Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.La relazione di cui all'articolo 2501 -quinquies deve indicare le ragioni che

Art. 2501 bis, c.c.

La relazione di cui all'articolo 2501 -quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sex ies , attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

110

• La complessa procedura di LBO si articola nelle seguenti fasi principali:

a) Fase propedeutica

• Investitori finanziari, istituzionali e/o industriali individuano una società bersaglio ; una investment bank studia la migliore struttura economico-finanziaria dell’operazione di acquisto; elaborazione da parte degli advisor finanziari di una preliminare struttura dell’operazione ; costituzione, da parte dei soggetti partecipanti all’acquisto, di una società

Le fasi della procedura di LBO

costituzione, da parte dei soggetti partecipanti all’acquisto, di una società veicolo ; svolgimento da parte della società acquirente di una due diligence della target ; assunzione da parte della società acquirente dei finanziamenti necessari all’acquisto.

b) Acquisto della società bersaglio

c) Concessione alle banche finanziatrici di adeguate garanzie, aventi per oggetto azioni della società acquirente ed eventualmente della target.

d) Fusione per incorporazione della target nella società acquirente (oppure, in caso di MLBO, della società acquirente nella target);

e) Restituzione del finanziamento ottenuto.111

• È evidente come il successo dell’operazione dipenda dalle caratteristiche finanziarie della società bersaglio, le quali devono rispondere a requisiti quali:

• Stabili flussi di cassa nelle gestioni passate e prospettive di crescita costante degli utili per gli

Le caratteristiche necessarie della società bersagl io

prospettive di crescita costante degli utili per gli esercizi futuri; basso livello di indebitamento;

• La presenza di attività , sottovalutate rispetto ai valori di mercato, cedibili e scorporabili in caso di necessità, al fine di ripagare il debito.

112

• Data la complessità e il grado di rischiosità dell’operazione, il legislatore ha previsto obblighi di informativa particolarmente dettagliati, atti a tutelare i soci mediante un’adeguata informazione pre-assembleare, ed i creditori , fornendo

La tutela dei soci e dei creditori sociali

pre-assembleare, ed i creditori , fornendo l’informazione necessaria per la valutazione dell’esercizio del diritto di opposizione (art. 2503).

113

Sono previsti i seguenti obblighi di informativa:

a) Progetto di fusione : deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (art. 2501 bis, II comma);

b) Relazione degli amministratori : deve indicare le ragioni che giustificano

Gli obblighi di informativa (art. 2501 bis c.c.)

b) Relazione degli amministratori : deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione, e contenere un piano economico e finanziario con indicazione delle fonti delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (art. 2501 bis, III comma);

c) Relazione dell’esperto : deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione (art. 2501 bis IV comma);

d) Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o acquirente: richiesta nel caso in cui all’operazione partecipi anche solo una società sottoposta a revisione contabile obbligatoria (art. 2501 bis V comma).

114

• Nell’ambito della procedura di LBO, l’intervento dell’esperto è richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni:

a) Relazione dell’esperto , la quale, oltre alla valutazione di congruità sul rapporto di cambio, attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione (art. 2501 bis c.c.);

b) Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o acquirente, nell’ipotesi in cui all’operazione partecipi una

L’intervento del perito nell’operazione di LBO

società obiettivo o acquirente, nell’ipotesi in cui all’operazione partecipi una società quotata o che ricorra al mercato del capitale di rischio (art. 2501 bis c.c.), la quale fornisca un riscontro contabile delle risorse finanziarie indicate nel progetto di fusione.

• Inoltre, anche nell’operazione di LBO si applica l’art. 2503 c.c., il quale prevede la possibilità di abbreviare i termini , se la relazione dell’esperto viene redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’u nica società di revisione , la quale asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori.

• Non si applicano, invece, le procedure di fusione s emplificata di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2505 quater c.c.

115

• Per quanto riguarda le modalità di nomina e i requisiti dell’esperto, non vi sono eccezioni alla disciplina classica della fusione.

• Requisiti dell’esperto : ai sensi dell’art. 2501 sexies, l’esperto viene scelto fra i soggetti (persone fisiche o società di revisione) iscritti al Registro dei revisori contabili, e fra le società di revisione sottoposte

La nomina dell’esperto

alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (per le società quotate).

• Competenza: la nomina dell’esperto spetta:

• al Tribunale, se l’incorporante è una Spa o una Sapa;

• alle parti, se l’incorporante è una Srl o una società di persone;

• alla Consob, se la società è una quotata.

116

• Oltre al contenuto previsto all’art. 2501 sexies, fra cui la valutazione sulla congruità del rapporto di cambio , il legislatore prevede che la relazione dell’esperto contenga un ulteriore elemento: deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

• Tale integrazione dei compiti dell’esperto risponde all’esigenza di

Funzione e scopo della relazione dell’esperto

• Tale integrazione dei compiti dell’esperto risponde all’esigenza di una maggiore tutela dei soci e dei creditori sociali.

• La suddetta funzione di tutela non trova deroghe, infatti, in alcun modo i soci potranno rinunciare alla relazione dell ’esperto , neanche all’unanimità.

117

• MOTIVO, OGGETTO, NATURA DELL’INCARICO E SINTESI DELL’OPERAZIONE

• DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTAZIONE ES AMINATA• CRITERI DI VALUTAZIONE• LA SCELTA DEI CRITERI• ADEGUATEZZA DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL

Contenuto della relazione

• ADEGUATEZZA DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSI ONE

– Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento della società risultante dalla fusione– Presenza di attività che possano costituire garanzie verso i creditori– Capacità di produrre utili e flussi di cassa costantemente positivi– Capacità di rimborsare il capitale di debito utilizzato per finanziare il LBO

• LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE NELL'ESPLE TAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

• CONCLUSIONI

118

• Per giungere ad una attestazione di ragionevolezza, l’analisi del perito viene svolta in un’ottica prospettica, concentrandosi in particolare sulla situazione finanziaria post-fusione e sull’attività di gestione futura.

• A tal fine, le linee guida dell’attività del perito sono:

a. Analisi della struttura finanziaria;

b. Quantificazione del fabbisogno monetario post-operazione;

L’attestazione di ragionevolezza

b. Quantificazione del fabbisogno monetario post-operazione;

c. Analisi dei programmi di gestione e giudizio sulla loro concreta realizzabilità;

d. Determinazione dei flussi di cassa ottenibili in attuazione dei programmi di gestione;

e. Calcolo dell’eventuale fabbisogno monetario residuo non coperto dai flussi rilevati al punto d) e determinazione del fabbisogno finanziario, inteso come la possibilità per la società di acquistare sui mercati finanziari quanto necessario a coprire il fabbisogno finanziario residuo.

119

• Il giudizio dell’esperto deve basarsi innanzitutto sulla valutazione di congiunta dei seguenti criteri di validità dei piani aziendali:

a. Attendibilità del piano : coerenza tra le variabili aziendali e le variabili ambientali;

b. Realizzabilità del piano

Il giudizio dell’esperto

b. Realizzabilità del piano : analisi delle difficoltà nel raggiungimento dei principali obiettivi che qualificano il business plan;

c. Visibilità del piano : grado di possibilità nel disporre dei fondamenti economici (es. quota di mercato, portafoglio ordini, management qualificato, ecc.) su cui si basa il piano e ne provano la concreta realizzabilità.

120

• I dati previsionali inclusi nel Piano Economico Finanziario e il fabbisogno finanziario del Gruppo, sono stati formulati sulla base di ipotesi di realizzazione di eventi futuri, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione. In considerazione dell’aleatorietà connessa a qualsiasi evento futuro, gli scostamenti fra i valori consuntivi ed i valori dei dati previsionali potrebbero essere anche significativi.

• I dati forniti nel prospetto di raccordo al ………… contenuto nella nota integrativa alla situazione di fusione al …………, seppur ragionevoli, sono sintetici.

LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE NELL'ESPLE TAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

di fusione al …………, seppur ragionevoli, sono sintetici.• L’attuazione del progetto industriale, comportando una profonda rivisitazione degli assetti

societari e organizzativi dell’Incorporante, renderà perseguibili strategie e opportunità di mercato, anche di respiro internazionale, i cui effetti economico - finanziari non possono essere al momento quantificati.

• L’esercizio di una certa discrezionalità con riferimento alle modalità applicative dei metodi selezionati e alla stima dei relativi parametri è un elemento che ricorre ogniqualvolta venga svolto un processo valutativo e può condurre a risultati non coincidenti tra soggetti diversi che si apprestino a valutare la medesima società.

• Tale discrezionalità, laddove si è resa necessaria nel caso specifico, è stata peraltro opportunamente circoscritta ed esercitata nell’ambito di ragionevolezza e non arbitrarietà, identificando parametri riscontrabili sul mercato e mantenendo la coerenza delle scelte effettuate con le logiche e lo scenario valutativo descritto.

121

Le perizie nelle operazioni di risanamento

Il ruolo dell’esperto Il ruolo dell’esperto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti

e nel concordato preventivo

122

I principali indicatori della

gravità della crisi

[Documento 570 del CNDCEC sulla continuità aziendale] [Documento 570 del CNDCEC sulla continuità aziendale]

Indicatori finanziari

• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

• indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

• bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;

• principali indici economico-finanziari negativi;

124

Indicatori finanziari (segue)

• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;

• mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;• incapacità di saldare i debiti alla scadenza;• incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai

fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

125

Indicatori gestionali

• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

• difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

126

La scelta dello Strumento

Piano ex art. 67Accordo art. 182 bisAccordo art. 182 bis

Concordato preventivoConcordato in bianco

Piano attestato di

risanamento

Accordo di

ristrutturazione dei

debiti

Concordato

preventivo

Disciplina Art. 67, comma 3, lett. d), L.F.

Art. 182-bis, L.F. Artt. da 160 a 186,

L.F.

Chi propone il

rimedio

Società Società Società:•SC: CDA•SP: 50%+1 soci

Presupposti �crisi�attività commerciale

�superamento di una

delle soglie per poter

fallire ai sensi dell’art.

1, comma 2, L.F.

�crisi (anche in caso di

insolvenza)�attività commerciale

�superamento di una

delle soglie per poter

fallire ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.F.

�crisi (anche in caso

di insolvenza)�attività commerciale

�superamento di una

delle soglie per poter

fallire ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.F.

128

Piano attestato di

risanamento

Accordo di

ristrutturazione dei

debiti

Concordato

preventivo

Caratteristiche

della crisi

�crisi reversibile

moderata e di breve

periodo, che nonrichieda la tutela delle azioni esecutive dei creditori

�problema di

liquidità nel breve-

medio termine

�necessità di

ristrutturare il debito�necessità di una

�la società ha seri

problemi di liquidità

�non basta solo rinegoziare il debito, occorre ridurne

l’entità ed ottenere creditori�non ci sono problemi di

liquidità visibili

�presenza di beni che

possono essere ceduti

e/o offerti in garanzia ai

creditori

�necessità di una limitata moratoria

�maggioranza dei

creditori disponibile a un accordo�maggior parte dei

crediti detenuta da

pochi soggetti (es. banche)

l’entità ed ottenere

la protezione data

dalla moratoria

�possibile cessione di beni

129

Piano attestato di

risanamento

Accordo di

ristrutturazione dei

debiti

Concordato

preventivo

Caratteristiche

della crisi

�crisi reversibile

moderata e di breve

periodo, che nonrichieda la tutela delle azioni esecutive dei creditori

�problema di

liquidità nel breve-

medio termine

�necessità di

ristrutturare il debito

�la società ha seri

problemi di liquidità

�non basta solo rinegoziare il debito, occorre ridurne

l’entità ed ottenere creditori�non ci sono problemi di

liquidità visibili

�presenza di beni che

possono essere ceduti

e/o offerti in garanzia ai

creditori

debito�necessità di una limitata moratoria

�maggioranza dei

creditori disponibile a un accordo�maggior parte dei

crediti detenuta da

pochi soggetti (es. banche)

l’entità ed ottenere

la protezione data

dalla moratoria

�possibile cessione di beni

130

Piano

attestato di

risanamento

Accordo di

ristrutturazione dei debiti

Concordato preventivo

Caratteristiche

essenziali del

rimedio

�Libertà di decidere le caratteristiche del piano

� Libertà di decidere le caratteristiche dell’accordo con i creditori

� Necessità di pagare

integralmente i

�Libertà di determinare le caratteristiche del piano �Possibile un trattamento articolato

dei crediti privilegiati e integralmente i

creditori estranei

all’accordo entro 120

gg:

- dall’omologazione, per i crediti già scaduti

- dalla scadenza naturale

per i crediti non

ancora scaduti alla data di omologazione

dei crediti privilegiati e loro pagamento parziale�È possibile depositare la domanda riservandosi di presentare piano e documentazione allegate, fra i 60 e 120 ggsuccessivi (cd.

concordato con riserva)

131

Piano attestato di

risanamento

Accordo di ristrutturazione

dei debiti

Concordato preventivo

Ruolo dei

creditori:

I) necessità di

un accordo

Nella pratica uno o

più creditori si

accordano con

l’impresa

Almeno il 60% dei creditori

deve aderire all’accordoLa maggioranza dei

creditori deve approvare ilpiano dopo il vaglio del tribunale

“Eliminazione silenzio

assenso”

II) trattamento �Si possono �Non è necessario rispettare �Necessario rispettare laII) trattamento

ed effetti

generali

�Si possono concordare regoleparticolari di trattamento con singoli creditori�Non è necessario

rispettare la par

condicio creditorum

�Non è necessario rispettare

la par condicio creditorum

�L’accordo ha effetto solo per

i creditori aderenti (Banche?)

�Blocco azioni cautelari o

esecutive (su richiesta del debitore, anche durante le trattative , ma prima di formalizzare l’accordo)�Automatico per 60 gg dalla pubblicazione

�Necessario rispettare la

par condicio creditorum

�Scadenza dei crediti

pecuniari e blocco azioni

esecutive e cautelari (dalla presentazione della domanda)�Dopo l’omologazione

vincola tutti i creditori

anteriori alla pubblicazione del ricorso (e quindi anche

quelli dissenzienti)

132

Piano attestato di

risanamento

Accordo di

ristrutturazione dei

debiti

Concordato preventivo

Ruolo dei

creditori:

III) transazione

fiscale e

previdenziale

Non è utilizzabile �Può essere chiesta�Non è necessario

rispettare la par

condicio creditorum

�Può essere chiesta�Si deve rispettare la par

condicio creditorum

Durata Non sono previste scadenze o termini

Non sono previste scadenze o termini

�Dalla presentazione della domanda

all’omologazione: termine non perentorio

di 6 mesi (prorogabile di 2)�Non sono previste

scadenze o termini per

l’esecuzione del piano

omologato

133

Piano attestato di

risanamento

Accordo di ristrutturazione

dei debiti

Concordato

preventivo

Ruolo di un

professionista

esterno

La società nomina un professionista esterno indipendente che attesta la veridicità

La società nomina un professionista che redige una relazione sulla

veridicità dei dati aziendali

e sull’attuabilità

La società nomina un professionista che redige una relazione che attesta

la veridicità dei dati attesta la veridicità

dei dati aziendali e

la fattibilità del

piano

e sull’attuabilità

dell’accordo (con particolare riferimento alla

sua idoneità ad assicurare l’

integrale pagamento dei

creditori estranei)

la veridicità dei dati

e la fattibilità del

piano

134

Piano attestato di

risanamento

Accordo di

ristrutturazione

dei debiti

Concordato

preventivo

Ruolo dell’autorità

giudiziaria

Non è previsto Il tribunale

omologa

l’accordo, ma non interviene in fase esecutiva

�Tribunale e giudice

delegato sono organi

del concordato (oltre al commissario giudiziale)�Il tribunale omologa �Il tribunale omologa

il concordato

Quando si

producono gli

effetti/quando è

efficace il rimedio

�Dopo l’attestazione

del professionista la società può dare esecuzione al piano

�Il piano può essere

pubblicato sul registro delle imprese

Dalla

pubblicazione

dell’accordo nel

registro delle

imprese

�Dal giorno della

pubblicazione del

ricorso nel registro

delle imprese

�Dopo l’omologazione si apre la fase di esecuzione

135

Piano attestato di

risanamento

Accordo di

ristrutturazione dei debiti

Concordato preventivo

Effetti

particolari in

caso di

successivo

fallimento

�Esclusi da

revocatoria:

- atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore,purché posti in essere in esecuzione di un

�Esclusi da revocatoria:

-atti, pagamenti e garanzie esecutivi dell’accordo omologato�Prededucibili:-la finanza-ponte-i finanziamenti erogati in

�Prededucibili:

-crediti sorti in occasione o in esecuzione della procedura -la finanza-ponte �Esclusi da revocatoria:

-atti, pagamenti e garanzieesecutive del pianoin esecuzione di un

piano di risanamento

attestato

�Esenti da bancarotta

semplice e

preferenziale:

pagamenti e operazioni esecutive del piano

-i finanziamenti erogati in funzione o in esecuzione dell’accordo -i finanziamenti dei soci in esecuzione dell’accordo omologato�Esenti da bancarotta

semplice e preferenziale:

-pagamenti e operazioni esecutive dell’accordo -finanziamenti richiesti con la domanda di accordo

esecutive del piano-pagamenti per ottenere servizi strumentali-finanziamenti dei soci�Esenti da bancarotta

semplice e preferenziale:

pagamenti e operazioni esecutive del piano

136

NovitàIl Decreto Legge n. 83/2015

Legge n. 132 del 6 agosto 2015

137

Legge n. 132 del 6 agosto 2015

Concordato preventivo• Soddisfazione Chirografo non inferiore al 20% in caso di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

• Voto: eliminazione del principio del “silenzio = assenso”

• Proposte concorrenti : Il debitore che non proponga ai creditori chirografari il pagamento di almeno il 40% (in caso di concordato liquidatorio) o del 30% (in caso di concordato in continuità), può

138

liquidatorio) o del 30% (in caso di concordato in continuità), può vedere il proprio piano (e relativa proposta) messo in concorrenza con altri migliorativi o diversi provenienti da uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti; sarà poi il voto della massa dei creditori a stabilire quale ipotesi verrà attuata.

• Offerte concorrenti (comparabili): Qualora il piano concordatario dovesse prevedere la vendita dell’azienda, di un suo ramo o di beni aziendali specifici, si aprirà ora un procedimento competitivo per cercare altri interessati all’acquisto.

Accordi di ristrutturazione con banche

Qualora l’impresa in crisi abbia contratto debiti verso intermediari finanziari pari almeno al 50% dell’indebitamento complessivo, può individuare per tali creditori finanziari categorie omogenee, all'interno delle quali l’approvazione del 75% (del credito della categoria) rende efficace e vincolante

139

75% (del credito della categoria) rende efficace e vincolante l’accordo per tutti i membri del gruppo (fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non-finanziari). Sostanzialmente, l’introduzione dell’art. 182 septies L.F. ha come fine quello di togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

Convenzione di moratoria con banche

Il legislatore, sempre con il nuovo art. 182 septies l.f., stabilisce le condizioni (da individuare, come negli a.d.r. speciali, nel rispetto del principio di buona fede e di corretta informazione oltre che nell’adesione dei creditori che rappresentino il 75% dei crediti) in base alle quali la

140

rappresentino il 75% dei crediti) in base alle quali la convenzione di moratoria può estendersi a tutti i cr editori bancari e finanziari, accomunati da posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, come attestato da un professionista in possesso dei requisiti indicati d all’art. 67, III comma, lett. D)

Le criticità del

concordato in bianco

I controlli periodiciI controlli periodici

141

Concordato in bianco

L‘ imprenditore può depositare il ricorso contenente: • la domanda di concordato unitamente ai• bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e • all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazion e dei rispettivi crediti

riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis , primo comma.In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3

142

Concordato in bianco (segue)

il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale , il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato.

Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

143

Le criticità del

concordato in continuità

Il piano secondo i dettami dell’art 186 bis

144

Concordato in continuità

• il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

• la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impres a prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori ; concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori ;

• il piano può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio , pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto .

• Particolarità appalti pubblici. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

145

Ruolo dell’esperto

Struttura e contenuto della relazione di stima

Professionista indipendente

• il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; • in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei • in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile • e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

147

La relazione del professionista

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo , l’intervento dell’esperto è richiesto dalla legge nelle seguenti occasioni e con le seguenti funzioni:

a) Relazione del professionista , ex art. 161, comma III, L.F., nella a) Relazione del professionista , ex art. 161, comma III, L.F., nella quale si attesti la veridicità e la fattibilità del piano;

b) Relazione giurata di un professionista , ax art. 160, comma II, L.F., richiesta solo nell’ipotesi in cui il piano di concordato preveda che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente. La norma richiede che un professionista iscritto al Registro dei revisori contabili, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, III comma, L.F., determini il valore di mercato dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione.

148

Lo svolgimento dell’incarico• L’esperto deve procedere innanzitutto, a verificare l’esistenza dei

mezzi e delle risorse necessari per l’esecuzione dell’accordo ed il regolare soddisfacimento dei creditori estranei.

• Successivamente, si passa all’analisi del piano di ristrutturazione dell’accordo, concentrandosi, in particolare:

• Sulla validità delle ipotesi di base del piano;

• Sull’andamento dei flussi di cassa attesi;

• Sull’andamento economico e finanziario dell’impresa in generale.

• Un’analisi esaustiva comprende anche l’esame di indicatori extracontabili, quali: l’andamento degli ordini di vendita, il know-how dell’impresa, l’indice di obsolescenza di macchinari e impianti, l’andamento del mercato di riferimento, ecc.

149

L’attestazione di veridicità dei dati

• Al fine di attestare la veridicità dei dati contenuti nel piano, il professionista deve appurare che i dati presenti nel concordato e negli allegati alla domanda corrispondano a quanto risulta dall’analisi della documentazione contabile.

• Pertanto l’esperto, nell’espletamento del proprio incarico:• Pertanto l’esperto, nell’espletamento del proprio incarico:

� Deve verificare l’esistenza dei beni materiali e immateriali, dei contratti, delle rimanenze e dei crediti e degli altri elementi posti a fondamento del piano; di conseguenza, egli deve implicitamente, verificare la corretta tenuta delle scrittura contabili ed accertare che la contabilità sia stata aggiornata.

150

La verifica di fattibilità del piano … (segue)

• Mentre per verificare la fattibilità del piano, l’esperto deve comprendere innanzitutto le cause e la tipologia della crisi, per capire se le strategie proposte nel piano siano tali da lasciar ragionevolmente attendere una regressione della crisi, o comunque la concreta realizzabilità dei singoli obiettivi prefissati. Principale oggetto di analisi è il conto economico previsionale, con particolare oggetto di analisi è il conto economico previsionale, con particolare riferimento al risultato della gestione caratteristica.

• In questo caso, l’attività del perito si sostanzia di più momenti di revisione periodica, in quanto le dinamiche di mercato potrebbero modificare le variabili poste a fondamento del piano di risanamento.

• Si rende inoltre necessario un monitoraggio periodico dell’equilibrio di solvibilità di breve termine, il quale assume un ruolo rilevante nella situazione di crisi e potrebbe richiedere degli interventi

151

… La verifica di fattibilità del piano

• Nel caso venga disposto un piano di tipo liquidatorio , il lavoro del perito risulta più limitato. Fermo restando la necessità di accertare la veridicità dei dati, sarà poi sufficiente verificare l’inesistenza di ostacoli di legge o amministrativi alla realizzazione del piano.amministrativi alla realizzazione del piano.

• La relazione del professionista non costituisce elemento di ammissibilità della domanda, ma solo un elemento di regolarità. Per questo, in caso di omissione, la relazione può essere presentata in un secondo tempo e, se non conforme alla legge, può essere integrata.

152

La struttura di base della relazione

•Oggetto dell’incarico

•Profilo e storia dell’impresa

•Cause dello stato di crisi

•Trasparenza•Sintesi•Chiarezza

•Metodologia dello svolgimento del lavoro

•Piano di concordato

•Analisi contratti affitto e cessione

•Convenienza della proposta di concordato

•Limiti

•Attestazione del valore153

Cause dello stato di crisi

• Crisi internazionale

• Riduzione fatturato

• Perdite su crediti (fallimenti clienti)• Perdite su crediti (fallimenti clienti)

• Criticità aziendali

• Difficoltà accesso al credito

154

Criteri di validità del piano aziendale:

• Attendibilità del piano: coerenza tra le variabili aziendali e le variabili ambientali;

• Realizzabilità del piano: analisi delle difficoltà nel raggiungimento dei principali obiettivi che qualificano il raggiungimento dei principali obiettivi che qualificano il business plan;

• Visibilità del piano : grado di possibilità nel disporre dei fondamenti economici (es. quota di mercato, portafoglio ordini, management qualificato, ecc.) su cui si basa il piano e ne provano la concreta realizzabilità.

155

LA PERIZIA DI RIVALUTAZIONE(bozza legge stabilità 2016)

La manovra 2016 riapre nuovamente i termini relativi alla rideterminazione del valore o del costo di acquisto di

partecipazioni non quotate possedute all’1.1.2016

156

Tassazione ordinaria Imposta sostitutiva

Partecipazione Il 49,72% della plusvalenza 8% sul valore

Realizzo plusvalenza da cessione partecipazione o imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato risultante dalla peri zia di stima. :

Convenienza fiscale

Partecipazione Qualificata

Il 49,72% della plusvalenza concorre a formare la base imponibile del contribuente.

8% sul valore rideterminato della partecipazione

Partecipazione Non Qualificata

Imposta sostitutiva 20% ���� 26%sull’intero importo della plusvalenza

4% sul valore rideterminato della partecipazione

157

• Persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;

• Società semplici e società e associazioni a esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;

• Enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Tuir;

Soggetti titolari di partecipazioni interessati alla rivalutazione

• Enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Tuir;

• Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 448 del 2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità.

158

L’ambito oggettivo della rivalutazione è rappresentato da:

• Titoli, quote e diritti emessi da qualsiasi tipo di società purché non quotate nei mercati regolamentati, ad esclusione delle associazioni professionali.

Partecipazioni rivalutabili

professionali.

• È possibile procedere alla rivalutazione anche soltanto di una parte delle partecipazioni possedute.

• È possibile rivalutare partecipazioni già rivalutate in precedenza (provvedendo alla redazione di una nuova perizia di stima)

159

• Per poter beneficiare dell’affrancamento, il valore della partecipazione deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima riferita all’intero patrimonio sociale

• Sono abilitati alla redazione della perizia: i soggetti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli iscritti nell’elenco dei Revisori Contabili e i periti iscritti alle CCIAA (Regio Decreto n. 2011/1934).

La perizia di stima

Contabili e i periti iscritti alle CCIAA (Regio Decreto n. 2011/1934).

• L’asseverazione della perizia dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016

• Il costo sostenuto dal socio per la predisposizione della perizia giurata di stima andrà ad incrementare il valore affrancato, da far valere in sede di successiva cessione.

• Se il costo per la perizia è invece sostenuto dalla societ à, sarà deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

160

Lo scrivente in base all’articolo …….. .riguardante la tassazione delle attività finanziarie, dopo aver seguitoi criteri di valutazione indicati nel paragrafo .........., tenendo conto che successivamente al ….., non risultache si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, dichiara che il valore economico stimato della società

In seguito all’attività di Due Diligence e valutazione secondo i metodi indicati, il perito terminerà la relazione attestando il valore dell’azienda

Effettuazione e rilascio della stima del valore del complesso aziendale

che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, dichiara che il valore economico stimato della società........... …... con sede legale in .........., capitale sociale pari a euro .......... i.v., REA n. .......... è pari a euro..........

Metodo di stima: .......... Valore stimato: euro ..........

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza alledisposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale..........., lì ..........

Il perito ..........

161

L’anno .......... (..........) addì ........... settembre. In .........., nella casa in via .......... n. .......... avanti a meDott. .........., Notaio in .........., iscritto presso il Collegio Notarile di .......... è presente il Sig. .......... nato

La formalità del giuramento è espressamente prevista per legge. Si ricorda che il giuramento della perizia può essere effettuato dal perito direttamente avanti al notaio , in alternativa al giuramento presso la cancelleria del Tribunale

Giuramento della perizia di stima

Dott. .........., Notaio in .........., iscritto presso il Collegio Notarile di .......... è presente il Sig. .......... natoa .......... il .......... e domiciliato in .........., iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. .......... come daprovvedimento .......... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, .........., della cuiidentità personale io Notaio sono certo, il quale mi presenta il documento che precede e chiede diasseverarlo con giuramento. Da me ammonito ai sensi di legge, il comparente presta il giuramento dirito ripetendo le parole «Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e dinon avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità».

Di quest’atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive.Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto su una pagina da persone di mia fiducia.

162

• Il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata sull’intero valore risultante dalla perizia di stima, nella seguente misura:

• 8% per le partecipazioni qualificate;

• 4% per le partecipazioni non qualificate.

Imposta sostitutiva

• Il versamento dell’imposta potrà avvenire

• in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016;

• In tre rate annuali di pari importo con scadenza

30 giugno 2016

30 giugno 2017 (con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse)

30 giugno 2018 (con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse)

163

Il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) rappresenta il perfezionamento dell’opzione per la rivalutazione.

Imposta sostitutiva - versamento

L’adempimento dell’obbligazione tributaria oltre il termine previsto per il 30 giugno 2016 comporta l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze

164

• Il confronto tra corrispettivo di vendita e valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti

Cessione della partecipazione rivalutata

• Si fa presente che relativamente alle partecipazioni detenute in regime della dichiarazione, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente alla cessione delle quote . Questo non può avvenire in caso le partecipazioni siano detenute nel regime del risparmio gestito o amministrato.

165

La rideterminazione del valore delle partecipazioni tramite perizia asseverata troverà evidenza nel Modello Unico.

Nel quadro RT dovrà essere indicato il valore che

Dichiarazione dei redditi

Nel quadro RT dovrà essere indicato il valore che emerge dalla perizia, l’imposta sostitutiva e l’eventuale scelta per la rateizzazione.

Anche i contribuenti che utilizzano il Modello 730 sono tenuti a presentare quadro RT di Unico Persone Fisiche ed il relativo frontespizio (C.M. 9 maggio 2003, n.27/E)

166

• Fusione: l’art. 172, comma 3 del Tuir stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito della fusione mantengono il costo (complessivo) di quelle originarie. La partecipazione rivalutata e poi oggetto di fusione mantiene quindi il maggior valore attributo dalla perizia.

• Scissione: il costo rivalutato si trasferisce alle partecipazioni nelle

Operazioni straordinarie e partecipazione rivalutata

società beneficiarie. Per la ripartizione del costo, secondo la prassi stabilita dall’Agenzia delle Entrate (circolari 98/E del 2000 par.7.2.3 e 6/E del 2006 par.5.3), la ripartizione avverrebbe in base alla proporzione esistente tra patrimonio netto contabile della società scissa prima e dopo l’operazione. PARERE ASSONIME non conforme.

• Trasformazione società: sono rivalutabili le partecipazioni possedute in una società che si è trasformata dopo il 01/07/2011? Dottrina propende per il si.

167

Possesso partecipazione non negoziata in mercati regolamentati

1 gennaio 2016

Redazione della perizia di stima e relativo giuramento 30 giugno 2016

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Versamento imposta sostitutiva di rivalutazionein un’unica soluzione

30 giugno 2016

Opzione per rateizzo imposta sostitutiva di rivalutazionePrima rata

Seconda rataTerza rata

30 giugno 201630 giugno 201730 giugno 2018

168

La responsabilità dell’esperto La responsabilità dell’esperto nelle

operazioni straordinarie e nelle operazioni straordinarie e nelle operazioni di risanamento d’impresa

169

… L'esperto risponde dei danni causati alle

Disciplina della fusione, LBO e scissione (art. 2501 sexies, c.c.)

società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile …

170

… L'esperto risponde dei danni causati alla

Disciplina del conferimento d’azienda e della trasformazione

(art. 2343, 2465, c.c.)

… L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile …

171

• L’esperto è responsabile dei danni eventualmente causati con il comportamento proprio o dei propri collaboratori alla società, ai soci e ai creditori.

• La responsabilità sussiste in caso di colpa o dolo.

• Inoltre, si applica all’esperto l’art. 64 c.p.c., il quale prevede che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti

La responsabilità dell’esperto nelle operazioni stra ordinarie

consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con ammenda fino a € 10.329.

• Egli è tenuto in ogni caso a risarcire il danno causato alle parti e, per colpa grave, può essere punito con l’arresto fino ad un anno o con sanzione pecuniaria, secondo l’art. 35 c.c.p.

• Nel caso in cui si riscontri un intento fraudolento o una sopravvalutazione del valore dei crediti conferiti e dei beni in natura, sono previste sanzioni penali. Si applicano infatti all’esperto gli artt. 314 e ss., 366 e 373 c.p.

172

• La responsabilità del professionista nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti non viene disciplinata da norme specifiche.

• Si ritengono applicabili, pertanto, i principi generali previsti dall’ordinamento, in forza dei quali si applica all’esperto:

La responsabilità dell’esperto nelle operazioni di risanamento

dall’ordinamento, in forza dei quali si applica all’esperto:

• La responsabilità contrattuale, verso la società;

• La responsabilità extra contrattuale verso i creditori o i terzi danneggiati da comportamenti dolosi o colposi posti in essere (art. 2043 c.c.).

173

La responsabilità penale dell’esperto

Art. 236-bisFalso in attestazioni e relazioni

• Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e

informazioni false omette di riferire

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186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti , e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. • Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. • Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

Link Utili

Lettera di incarico: documento n. 25 IRDCEC + docum ento Assirevi n. 114 http://www.irdcec.it/node/623http://www.assirevi.it/documenti/Doc%20114.pdf

Guida alla valutazione: http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/percorsi-guidati/la-quotazione-in-borsa/guidaallavalutazione_pdf.htm

Guida al piano industriale: http://www.borsaitaliana.it/old/mercati/homepage/comequotarsi/listingguides/guidaalpianoindustriale_pdf.htmustriale_pdf.htm

Linee guida finanziamento imprese in crisi:http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=964763c5-559c-40a9-a319-34a548820423

Documento 570 del CNDCEC sulla continuità aziendale :http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8d70b3e8-e844-41ad-9171-b0e6f71a2ff5

Relazione sulla gestione ed indicatori finanziari:http://www.irdcec.it/node/338

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