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Le acque reflue di vegetazione (ARV): aspetti normativi e prospettive future
Imperia 14 .11. 2014 Andrea Baroni
D. Lgs.152/2006 Art.185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi
con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è
stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né
mettono in pericolo la salute umana.
D.Lgs. 152/2006 Normativa ambientale di riferimento
D. Lgs.152/2006 Art.183 comma 1 : Definizione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
D. Lgs.152/2006 Articolo 184-bis
Sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui
scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi sull'ambiente o la salute umana
D.Lgs. 152/2006 Normativa ambientale di riferimento
Legge n.574/1996 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi dei frantoi oleari.
1. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subìto
alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste
ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso
lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive
e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere u
tilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione
agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui
alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle
sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6 .
Gestione di Acque vegetazione quali sottoprodotti
D.M. 6-7-2005
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Art 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per
l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi
della legge 11 novembre 1996, n. 574, disciplinando in particolare le modalità di attuazione degli
articoli 3, 5, 6 e 9.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di
criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che
tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che
siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n.
574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.
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D. Lgs.152/2006 ART. 112 (Utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre
1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da
piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al
comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche
generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente
interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente
decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di
esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità
competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di
mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.
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Criteri per l'utilizzo delle acque di vegetazione dei frantoi
Con DGR n.848/2007 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'attività di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.
Le principali disposizioni riguardano:
la comunicazione preventiva di spandimento da presentare al Comune in cui sono ubicati i
terreni, almeno trenta giorni prima (art. 3)
le modalità tecniche di spandimento (art. 4), che deve seguire precise norme igienico sanitarie,
di tutela ambientale e urbanistiche
lo stoccaggio e il trasporto delle acque di vegetazione (art. 7 - 8). Lo stoccaggio è consentito
per non oltre trenta giorni, vengono definite le caratteriste dei contenitori e la loro capacità minima.
Il loro trasporto richiede copia della comunicazione preventiva (allegato A) e un documento di
trasporto, secondo il modello in allegato C
lo stoccaggio e il trasporto delle sanse umide (art.9) da effettuare su platea impermeabilizzata.
le attività di controllo e monitoraggio (art. 10) effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente
ligure, che riceve la comunicazione di avvio dell'attività da parte del Comune competente.
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pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o
organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure
sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della
piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un
contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa
di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del
conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del
comma 1 dell'articolo 183.
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi.
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D. Lgs.152/2006
CER 020399 : Categoria residuale nell’ambito della
famiglia 0203 : Rifiuti della preparazione e del trattamento di oli alimentari
Prescrizioni relative al trasporto : art.212 Iscrizione all’Albo Gestori ambientali
Nel 2002 è stato sottoscritto con le Associazioni di categoria un Accordo di Programma che aveva
lo scopo di facilitare un percorso gestionale corretto e funzionale per questo tema, individuando
alcune semplificazioni, nei limiti consentiti dall’ordinamento legislativo, in ordine agli adempimenti
previsti in capo alle aziende.
In particolare, l’Accordo prevedeva la creazione di una rete di centri aziendali dislocati sul
territorio, in funzione integrativa rispetto alle strutture gestite nell’ambito del servizio pubblico di
igiene urbana, tramite la quale assicurare efficacia e capillarità al sistema di raccolta dei rifiuti
agricoli;
Altro aspetto essenziale era quello relativo alle modalità per la bonifica dei contenitori esausti dei
fitofarmaci, affrontato in modo da favorire una gestione degli imballaggi vuoti non eccessivamente
onerosa, senza pregiudicare il rispetto di una gestione ambientalmente corretta.
Dgr n.1383 del 23.11.2001
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ART. 193 (Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono
essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: (714)
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo
la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed
univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la
distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti
effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo. (710)
Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-
ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti
di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la
quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di
raccolta di cui all’ articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,
i cento chilogrammi o cento litri l’anno.
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Prescrizioni relative al trasporto: art.193 Formulario
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,
alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il
quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del
deposito temporaneo; (644)
Gestione Acque vegetazione quali rifiuti
Definizione di deposito temporaneo
Cassazione Penale Sez. III, sent. n. 12660 del 14-02-2006
Disciplina in tema di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione
meccanica delle olive
L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive
attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre
1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito
alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione
delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del D.Lgs. n.
22 del 1997.
Pronunce di giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 24 luglio 2012, n. 30124
La Cassazione conferma la condanna per gestione illecita di rifiuti in un caso di accumulo di 500 metri
cubi di sansa e acque di vegetazione su un terreno di poco più di 9mila metri quadri.
Quando l’applicazione agronomica dei residui della lavorazione delle olive non rispetta i criteri statali e
regionali per il corretto spandimento (nel caso specifico il quantitativo di residui depositati sul terreno è
risultato dieci volte maggiore ai limiti previsti), per la Suprema Corte non possono trovare applicazione le
disposizioni specifiche sull’utilizzazione agronomica delle acque di sansa e vegetazione (legge 574/1996),
ma si devono invece applicare le disposizioni generali in materia di inquinamento o di rifiuti.
Nei casi di accumulo irregolare e di spandimento non consentito delle sanse, inoltre, si deve escludere la
configurabilità della figura del “sottoprodotto”, che postula la legalità del riutilizzo (articolo 184-bis del Dlgs
152/2006).
Pronunce di giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 1° ottobre 2014, n. 40533
Quando la raccolta della sansa e delle acque di vegetazione è finalizzata al deposito
incontrollato in contenitori o invasi, si applicano le sanzioni penali per abbandono di rifiuti
previste dal Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione (sentenza 40533/2014) ha così dichiarato inammissibile il ricorso contro
una condanna inflitta ai sensi del “Codice ambientale” (articolo 256, comma 2), nei confronti del
proprietario di un terreno dove, all’interno di una vasca interrata e non permeabilizzata, era stato
effettuato un deposito incontrollato di rifiuti oleari.
La Suprema Corte ha ritenuto logiche le motivazioni del Tribunale di merito che, alla luce delle
circostanze di fatto, ha escluso che tale deposito possa essersi realizzato per ruscellamento
dal terreno, come sostenuto dal ricorrente (che pure aveva effettuato la comunicazione al Comune,
stabilita dalla legge, per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione).
Laddove i reflui oleari non vengono correttamente impiegati a fini agricoli, ribadisce in chiusura la
Corte, lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollato degli stessi integra il reato
previsto dall’articolo 256, comma 2 del “Codice ambientale”.
Pronunce di giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 8 gennaio 2013, n. 512
Sversare sul terreno acque di vegetazione da attività di molitura delle olive è possibile se tale
attività ha un'utilità a fini agricoli rimanendo quindi soggetta alle procedure sulla disciplina delle
acque ex Dlgs 152/2006 (parte terza).
In caso contrario può rientrare nella disciplina dei rifiuti integrando il reato di abbandono o deposito
incontrollato.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito che assolveva i titolari di un frantoio dal
reato ex articolo 256, commi 1, lettera a) e 2, Dlgs 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di
rifiuti) per avere abbandonato nel terreno acque di vegetazione e sanse da molitura di olive.
L'utilizzo agronomico dei reflui oleari se ha una utilità a fini agricoli rientra nel regime di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione ex articoli 74 e 112, Dlgs 152/2006. Se invece tale
utilizzazione non è effettuata in modo corretto, scatta la disciplina dei rifiuti: l'abbandono sul terreno
integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs
152/2006.
Quanto alla sansa, i titolari del frantoio la hanno considerata "sottoprodotto" in quando usata come
ammendante per il terreno. Invero, se il Giudice del merito aveva correttamente distinto tra acque
di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e sansa, potendosi applicare solo alle prime la
possibilità di utilizzazione agronomica ex articolo 74, comma 1, lettera p), Dlgs 152/2006, nessuna
prova era stata fornita sulla "certezza" di utilizzazione della sansa come ammendante così come
richiesto dall'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006
Pronunce di giurisprudenza
D.Lgs.152/2006 articolo 182 c. 6-bis. inserito dall’ art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Abbruciamento materiali vegetali
ART. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) (1035) (1036)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti
pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al
risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui
agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o
comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è
responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque
riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le
sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e
comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei
rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in
impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona
estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella
commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del
concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo
184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente
articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o
privato.
Abbruciamento materiali vegetali
Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2014, n. 39203
Bruciare scarti vegetali mediante incenerimento a terra rimane reato (articolo 256, comma 1, Dlgs
152/2006) il cui elemento oggettivo sussiste indipendentemente dalla quantità del materiale vegetale
bruciato.
La Cassazione ribadisce che se non è provato l'inserimento anche mediante trasformazione in un
circuito produttivo delle ceneri prodotte dalla combustione, rimane l'offensività della condotta.
Gli scarti in questo caso sono "rifiuto" e bruciarli senza autorizzazione integra il reato di smaltimento
senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
Quanto al comma 6-bis dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, come introdotto dal Dl 91/2014, che
esclude dal reato di gestione non autorizzata (articolo 256, Dlgs 152/2006) la bruciatura in loco di
piccole quantità di materiale vegetale agricolo nel rispetto di specifiche condizioni, non ci troviamo di
fronte a una depenalizzazione tout court della condotta ma a un margine di irrilevanza penale della
condotta specificamente determinato a livello quantitativo e temporale.
Pronunce di giurisprudenza