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1 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi Articolo 53 d.lgs 165 2001: •Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArticolo 53 d.lgs 165 2001:

•Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Articolo 53 d.lgs 165 2001

•Attuazione particolare per la P.A. dei principi generali sulladisciplina del lavoro dipendente tratti dal codice civile, in particolare:

•Articoli 2094 e seguenti del codice civile:

•un lavoratore subordinato può svolgere altra attivitàretribuita ma non deve violare il “divieto di concorrenza”

•(articolo 2105 c.c.)

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Articolo 53 d.lgs 165 2001

•Inoltre, l’articolo 53 del d.lgs 165/2001 si inserisce nella piùcomplessa disciplina “anticorruzione” di cui alla legge190/2012;

•Lo scopo è in particolare salvaguardare la correttezzadell’operato della pubblica amministrazione e dei suoidipendenti da situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale, tali da determinare un rischio di corruzionesecondo l’accezione datane dalla legge 190/2012, cioècompromissione del perseguimento dell’interesse pubblico per la concomitante sussistenza di interessi egoistici

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArticolo 53 d.lgs 165 2001

•La combinazione tra art. 53, c. 1, del d.lgs 165/2001 e art. 60 del D.P.R. 3/1957 pone il regime di assoluta incompatibilità del dipendente pubblico, con qualsiasi altra attività lavorativa.

•Si definisce questo regime come dovere di esclusività del rapporto di impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

•E’, in sostanza, un divieto generale allo svolgimento di altre attività di lavoro subordinato o autonomo.

•La legge pone alcune eccezioni:

•Una generale: riguarda i lavoratori con rapporto di part timepari o inferiore al 50%;

•Altre, speciali: definite dettagliatamente dalle leggi.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArticolo 53 d.lgs 165 2001

•Non si può, dunque, affermare che esista un diritto del dipendente pubblico ad assumere incarichi esterni conferiti da altri soggetti, pubblici o privati che siano.

•Al contrario, esiste una volontà generale del legislatore di escludere la sussistenza di un tale diritto.

•E’ per questa ragione che è necessaria l’autorizzazione preventiva allo svolgimento di attività a beneficio di terzi.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArticolo 53 d.lgs 165 2001, Comma 2:

•Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

•Letto al contrario:

•Le pubbliche amministrazioni possono conferire ai propri dipendenti incarichi non rientranti nei loro compiti e doveri diufficio a condizione che:

•Siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative;

•Siano espressamente autorizzati.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArticolo 53 d.lgs 165 2001 Comma 2

•Cassazione civile sez. I, 8 marzo 2005, n. 5052 - È inquadrabile nell' attività istituzionale del pubblico dipendente, e non è, pertanto, configurabile come attività libero-professionale, lo svolgimento di un incarico rientrante nelle mansioni istituzionalmente espletate dallo stesso, destinato ad essere svolto durante il normale orario di lavoro, ed in luogo della ordinaria attività , nei locali dell'ente di appartenenza, e con gli strumenti dello stesso, a nulla rilevando in contrario il carattere "speciale" di detta attività , in quanto relativa ad un'area non rientrante nella competenza dell'articolazione territoriale dell'ente cui è addetto il dipendente. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza del giudice di seconde cure, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di due architetti dipendenti del Ministero per i beni culturali ed ambientali, in servizio presso la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, i quali, avendo redatto, su incarico del direttore generale del Ministero, il piano territoriale paesistico del Taburno, nelle province di Caserta e Salerno, previo assenso del Soprintendente di Napoli, dato a condizione che l'incarico fosse espletato compatibilmente con le attività di ufficio, ne avevano inferito la natura professionale del predetto incarico, chiedendo, poi, giudizialmente, a seguito di rifiuto del Ministero, la liquidazione del compenso che ritenevano spettare loro. La S.C. ha ritenuto corretta la conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale, secondo la quale la circostanza che il Ministero, come era risultato da una nota dello stesso, aveva disposto che detta attività dovesse svolgersi in alcuni giorni della settimana prestabiliti, nell'orario di lavoro, riservando le restanti giornate al lavoro ordinario, e che lo stesso Soprintendente avesse subordinato il proprio assenso alla condizione che l'incarico venisse espletato presso gli uffici della Soprintendenza al fine di non distogliere i dipendenti incaricati del progetto dall' attività ordinaria, e, ancora, la circostanza dell'avvalimento, da parte degli stessi, dei mezzi messi a disposizione da quell'ufficio, escludevano che fosse configurabile nella specie un' attività libero-professionale).

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArticolo 53 d.lgs 165 2001

•articoli 60 e seguenti D.P.R. 3/1957:

•60 Casi di incompatibilità

•L'impiegato non può:

• esercitare il commercio, l'industria,

• né alcuna professione

• o assumere impieghi alle dipendenze di privati

• o accettare cariche in società costituite a fine di lucro,

• tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Articolo 53 d.lgs 165 2001

•Accanto, dunque,

•al regime generale dell’incompatibilità assoluta

•opera il regime dell’autorizzazione, quando si verificano le ipotesi, in presenza delle quali la legge ammette lo svolgimento contestuale di attività lavorative, che si accompagnano a quella alle dipendenze di un’amministrazione pubblica.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

D.P.R. 3/1957: art. 61. Limiti dell'incompatibilità

Il divieto di cui all'articolo 60 non si applica nei casi di societàcooperative. (Consiglio Stato, sez. VI, 20 novembre 2000, n. 6183: L' incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego, nel vigore del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (e, nei confronti del personale della scuola, nel vigore del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art. 92), della assunzione di cariche presso societàcooperative, sussiste nel caso in cui questa perseguano finalitàdi lucro).

•L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

D.P.R. 3/1957: art. 62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società

•Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può:

• partecipare all'amministrazione

• o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Esiste, dunque, una gamma di attività autorizzabili.

• Esse sono divise in due categorie:

1. Incarichi che l’amministrazione presso la quale opera il dipendente conferisce al dipendente stesso (comma 2 dell’articolo 53);

2. Incarichi conferiti al dipendente da soggetti terzi, pubblici o privati, sempre previa autorizzazione su richiesta:

a. Del medesimo dipendente;

b. Del soggetto che intende avvalersene.

� L’autorizzazione non può esonerare, in tutto o in parte, il dipendente dalle obbligazioni legate al rapporto di lavoro in corso con l’ente autorizzante.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Le attività soggette ad autorizzazione possono ricomprendere:

• Lavoro autonomo;

• Lavoro subordinato.

• La prima ipotesi è quella maggiormente frequente, concernendo una serie di attività che non determinano l’instaurazione di rapporti continuativi e di carattere subordinato con terzi. Ciò garantisce il rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro dipendente.

• La casistica più ricorrente riguarda incarichi di prestazione occasionale, collaborazioni coordinate e continuative, studi, ricerche, consulenze nonché incarichi presso enti partecipati, secondo la disciplina vista prima.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• La seconda ipotesi, assunzione di lavori subordinati, confligge col divieto assoluto posto dall’articolo 65 del D.P.R. 3/1957: “Divieto di cumulo di impieghi pubblici

• Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sottola loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego”.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Non è dubbio che l'art. 65 t. u. 10 gennaio 1957 n. 3 (applicabile nella specie per il suo carattere generale), nel porre il divieto esplicito di cumulo di pubblici impieghi, predispone un meccanismo automatico che richiede solo un'attività ricognitiva da parte dell'amministrazione, in base al quale meccanismo l'assunzione di un nuovo impiego da parte dell'impiegato determina di diritto la cessazione di quello precedente, sul presupposto che il dipendente, accettando il secondo rapporto, abbia inteso dismettere il primo (cfr. C.S., sez. IV, 28.11.1994, n. 952). Per questo, si può dire che con la cessazione di diritto del precedente rapporto a seguito dell'assunzione del nuovo, il legislatore vuole garantire che il pubblico dipendente presti la propria attività a favore di un solo datore di lavoro pubblico. (Consiglio Stato sez. VI 14 ottobre 2004, n. 6667)

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• La possibilità di cumulare impieghi è rimessa, dunque, esclusivamente ad espresse disposizioni normative, che stabiliscano in modo chiaro quale sia la fattispecie.

• Si deve trattare di disposizioni speciali, di carattere tassativo e, dunque, non suscettibili di interpretazione estensiva.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Per gli enti locali, alla disciplina sin qui vista, si aggiunge quella dell’articolo 89, comma 2, lettera g), del d.lgs267/2000:

• 2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: […]

• g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilitàtra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

• Tale potestà regolamentare è specifica e sostitutiva di quella prevista dall’articolo 53, commi 2 e 3, del d.lgs165/2001 prevista per le amministrazioni dello Stato.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Naturalmente, la potestà regolamentare degli enti locali non può derogare alle disposizioni di legge.

• Le amministrazioni sono chiamate solo a specificare cause di incompatibilità o divieto non elencate dal legislatore, ma particolarmente adeguate alle peculiarità dell’azione amministrativa di ciascun singolo ente.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001:�

• I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, noncompresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti(dai seguenti incarichi nda):

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

• b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

• c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

• d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

• e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

• f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

• f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• Per i suddetti incarichi non è necessaria alcuna autorizzazione.

• Secondo alcuni è opportuno che i dipendenti interessati comunichino all’ente presso cui dipendono il periodo previsto per lo svolgimento, e presentino la scheda di richiesta dei compensi percepiti.

• Gli incarichi devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell’orario di servizio, senza l’utilizzo delle attrezzature del datore di lavoro e comunque senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l’attività prestata a favore del medesimo.

• Rientrano, invece, nella categoria degli incarichi autorizzabili le prestazioni, a favore di soggetti sia pubblici che privati, svolte saltuariamente ed occasionalmente dal personale di ogni qualifica e profilo al di fuori delle mansioni assegnate e comunque dei doveri di ufficio. Ciò implica che tale attività comporti un limitato impegno in termini temporali e non possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• Se per gli incarichi elencati al comma 6 fosse necessaria l’autorizzazione, non si capirebbe l’esclusione espressa dall’applicazione dei successivi commi;

• questi ultimi, infatti, sono preordinati a stabilire in quali casi e secondo quali procedure, è possibile autorizzare gli incarichi esterni, diversi da quelli di cui al comma 6.

• Si deve ritenere, dunque, che gli incarichi elencati al comma 6 fuoriescano dal regime autorizzatorio.

• Questo vale certamente, comunque, per qualsiasi attività di carattere gratuito.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili.

• La produzione di scritti, articoli, commenti, coordinamento e direzione delle opere elencate sopra non richiede alcuna autorizzazione.

• E’ diretta applicazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

• La realizzazione di opere di ingegno ed invenzioni, dà diritto all’autore di avvalersi dei relativi diritti, talvolta protetti da brevetti.

• E’ un’attività che può anche essere svolta al di fuori dal rapporto di lavoro, senza alcuna autorizzazione.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.

• Questo tipo di incarichi è, nella sostanza, da assimilare allo svolgimento di attività gratuite.

• Il solo rimborso delle spese, infatti, non coincide con un pagamento inteso come controprestazione, ma è solo il giusto ristoro per i costi affrontati dall’incaricato, nello svolgimento dell’attività.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente èposto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.

• In questo caso, l’autorizzazione non è necessaria per la semplice ragione che vi è un’interruzione del rapporto di servizio, che lega il dipendente con l’ente.

• Nel caso dell’aspettativa l’interruzione è assoluta.

• Nel caso del comando o della collocazione fuori ruolo, il provvedimento che ne sta alla base assorbe in sél’autorizzazione allo svolgimento di incarichi legati a tale condizione del dipendente.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

• Anche in questo caso l’autorizzazione non occorre, perché il dipendente è in aspettativa ed il legame obbligatorio con l’ente datore di lavoro risulta interrotto.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• partecipazione a convegni e seminari + attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

• Questi incarichi sono in combinazione tra loro. Inizialmente, solo la prima fattispecie era prevista. Essa certamente si riferiva allapartecipazione “attiva” del dipendente, quale relatore nei convegni e nei seminari. L’utilizzo di queste parole, però, non condivisibilmente, secondo alcuni non copriva l’attività in azioni di formazione per i dipendenti della p.a. Pertanto, pur non essendo necessario, vista l’identità della fattispecie, allo scopo di fare chiarezza, il legislatoreha introdotto il secondo tipo di incarichi, con l'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Casi in cui gli incarichi sono sempre ammessi

• Art. 52, comma 6, d.lgs 165/2001

• Secondo alcuni, anche se non è necessaria l’autorizzazione, è comunque opportuna una comunicazione da parte del dipendente all’amministrazione di appartenenza.

• Questa opinione è seccamente smentita dall’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione: “continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001,per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione”.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiAutorizzazioni

Art. 53, c. 7, primo periodo

• I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

• Ai fini dell’autorizzazione, si tratta di incarichi svolti presso soggetti diversi dall’ente di appartenenza.

• La fattispecie degli incarichi conferiti dal medesimo ente èregolata dal comma 2 ed è chiaro che non occorra anche l’autorizzazione.

• Si nota la sostanziale identità con l’articolo 60 del D.P.R. 3/1957.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiAutorizzazioni a dipendenti di altre P.A.

Art. 53, c. 8, primo periodo

• Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

• Allo scopo di rendere effettivo il precetto di cui al precedente comma 7, il legislatore vieta ad ogni amministrazione di conferire (dunque, impegnare la spesa e stipulare il contratto) incarichi a dipendenti di altre amministrazioni, se prima non ottengono l’autorizzazione.

• Questa, dunque, costituisce un presupposto di legittimità dell’incarico a dipendenti di altre p.a..

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiProcedura per l’autorizzazione

Art. 53, c. 10

• L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, cheintendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

• L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa= obbligo di conclusione del procedimento, con provvedimento espresso.

• Il contenuto sarà vincolato alla verifica del rispetto del regime di incompatibilità per l’incarico specifico.

• Per effetto dell’art. 1, comma 60, della l. 662/1996, la richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiProcedura per l’autorizzazione

Art. 53, c. 10

• Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza (comando, distacco), l'autorizzazione èsubordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è, per l'amministrazione di appartenenza, di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiIncarichi conferiti da privati

Art. 53, c. 9, primo periodo

• Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

• Anche nei confronti dei privati (o degli enti pubblici economici, soggetti ad un regime del personale assimilabile a quello di diritto comune), vige il divieto di assegnare incarichi a dipendenti pubblici, senza la preventiva autorizzazione.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiIncarichi conferiti da soggetti pubblici - sanzioni

Art. 53, c. 8

• Salve le più gravi sanzioni, il conferimento degli incarichi, senza la previa autorizzazione:

1. costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento;

2. il relativo provvedimento è nullo di diritto.

• In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilitàdell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiIncarichi conferiti da soggetti pubblici - sanzioni

Art. 53, c. 8

• Vi è una tutela plurima, contro gli abusi relativi al conferimento degli incarichi.

• Il primo tipo coinvolge il responsabile del procedimento di conferimento dell’incarico, il quale risponde disciplinarmente, nei confronti del proprio ente, del fatto di aver incaricato un dipendente pubblico, senza la preventiva autorizzazione dell’ente di provenienza.

• La graduazione della sanzione deriva dall’applicazione del codice disciplinare della contrattazione collettiva.

• Si tratta, in generale, di responsabilità per inosservanza delle disposizioni di servizio nonché negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiIncarichi conferiti da soggetti pubblici - sanzioni

Art. 53, c. 8

• Il secondo tipo di tutela è di tipo “reale”: la nullità del rapporto obbligatorio, insorto in assenza di autorizzazione.

• Infatti, il provvedimento del conferimento risulta nullo, sicchè anche il contratto sarà nullo, per assoluta mancanza del potere di stipulare, da parte del soggetto competente dell’ente conferente.

• Ciò determina l’assoluta assenza di qualsiasi rapporto obbligatorio tra l’ente conferente e il dipendente pubblico incaricato: il quale, dunque, non potrà legittimamente percepire alcun compenso.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiIncarichi conferiti da soggetti pubblici - sanzioni

Art. 53, c. 8

• Infatti, il terzo tipo di tutela-sanzione opera sul piano finanziario.

• L'importo del corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente (il che avviene come regola), è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

• Pertanto, il compenso non giunge nella sfera del dipendente, ma arricchisce direttamente la parte variabile delle risorse decentrate (nel caso degli enti locali).

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Sanzioni

• Art. 1, c. 62, l. 662/1996= Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

• Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiSanzioni

• C. 61 art. 1 l. 662/1996: La violazione del divieto di cui al comma 60 (incompatibilità), la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiSanzioni

• L’ultima forma di tutela-sanzione è, pertanto, il recesso dal rapporto di lavoro, operante nei confronti del dipendente che ha svolto l’incarico in assenza dell’autorizzazione.

• Le tutele, allora, operano su 2 fronti:

1. Il primo è quello dell’amministrazione conferente, con la responsabilità del responsabile del procedimento, la nullitàdell’incarico e del contratto, la spettanza del compenso, all’ente da cui dipende il lavoratore destinatario dell’incarico;

2. Il secondo, è quello dell’incaricato: deve curare che vi sia preventivamente l’amministrazione, prima di accettare incarichi e stipulare i relativi contratti.

42

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Incarichi conferiti da soggetti privati - sanzioni

Art. 53, c. 9

• Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati, incombe un altro genere di sanzioni.

• Anche in questo caso, i compensi non confluiscono nel reddito dell’incaricato, bensì restano acquisiti alle entrate del Ministero delle finanze.

43

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Fattispecie particolari – co.co.co.

Funzione Pubblica, parere 18 novembre 2003, n. 182/03

• I dipendenti pubblici non vantano un diritto allo svolgimento di attività al di fuori della propria prestazione lavorativa subordinata presso la p.a.

• Al contrario, i dipendenti pubblici sono soggetti a una serie di limiti e restrizioni, che non impediscono lo svolgimento di attività a beneficio di altri “committenti”,

• ma che impongono una disciplina molto rigorosa per l'espletamento di tali attività.

44

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – co.co.co.

Funzione Pubblica, parere 18 novembre 2003, n. 182/03

• Uno dei principali elementi che le amministrazioni pubbliche sono tenute a valutare per autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di prestazioni lavorative a beneficio di terzi è la carenza di conflitto di interessi con le attività svolte nell'ambito del rapporto d'impiego con l'amministrazione di appartenenza.

• Occorre necessariamente impedire il rischio che il ruolo di dipendente pubblico rechi particolari vantaggi personali al dipendente stesso, o al soggetto terzo presso il quale intenda prestare attività lavorativa, sì da distorcere il mercato o da rendere concreto il rischio che si diffondano conoscenze su sistemi e metodi di lavoro pubblici, in modo tale da vanificare l'azione dell'amministrazione.

45

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – co.co.co.

Funzione Pubblica, parere 18 novembre 2003, n. 182/03

• L'ente di appartenenza deve valutare anche la portata dell'impegno richiesto dall'attività lavorativa oggetto dell’autorizzazione. Il datore pubblico deve verificare lo scopo fondamentale del principio di esclusività: la salvaguardia delle energie lavorative del dipendente a beneficio dell'ente di appartenenza.

• Il dipendente deve necessariamente destinare le proprie risorse intellettuali, fisiche, professionali in particolare all'ente datore di lavoro, nei confronti del quale si èobbligato a mettere proprio a disposizione tali risorse, a fronte della retribuzione percepita. Dunque, ogni attivitàulteriore che comprometta la disponibilità delle risorse lavorative si rende di per sé inconciliabile col dovere di esclusività.

46

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Fattispecie particolari – co.co.co.

Funzione Pubblica, parere 18 novembre 2003, n. 182/03

• Gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza sono comunque vincolanti per il dipendente pubblico, anche qualora questo sia autorizzato allo svolgimento di prestazioni lavorative, autonome o subordinate a favore di terzi.

• Risulta, dunque, indispensabile che il dipendente, allorchérichieda l'autorizzazione alla prestazione lavorativa autonoma, come collaborazione coordinata e continuativa, presso terzi indichi con assoluta chiarezza e precisione l'oggetto dell'incarico, le modalità di espletamento dello stesso, l'intensità del coordinamento con il committente.

47

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – co.co.co.

Funzione Pubblica, parere 18 novembre 2003, n. 182/03

• L'amministrazione di appartenenza deve essere nelle condizioni di verificare specificamente se l'attività possa comportare: 1) il rischio di un conflitto di interessi; 2) un eccessivo impegno, tale da compromettere l'obbligazione lavorativa presso l'amministrazione stessa.

• Le cautele viste sin qui illustrano l'intensità dei limiti e dei vincoli che incontra un lavoratore pubblico all'esercizio di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a beneficio di soggetti privati. È bene precisare, comunque, che tali cautele non impongono un divieto assoluto di espletare incarichi di co.co.co. presso privati, ma sono alla base della complessa disciplina di autorizzazione, contenuta nell'articolo 53 del dlgs 165/2001.

48

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Fattispecie particolari – co.co.co.

• Da ricordare che, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, occorre dare comunicazione contestuale al centro per l’impiego, col sistema delle comunicazioni obbligatorie telematiche.

49

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Fattispecie particolari – part time

• Il regime di incompatibilità trova una deroga generale nel caso dei dipendenti pubblici con prestazione oraria a tempo parziale non superiore al 50% dell’orario di lavoro.

• Detti dipendenti, infatti, possono svolgere qualsiasi attivitàlavorativa, di qualsiasi natura, senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione.

50

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – part time l. 662/1996, art. 1

• 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [corrispondente, oggi, all’articolo 53 del d.lgs 165/2001], e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno

• 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale é fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

51

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Fattispecie particolari – part time l. 662/1996, art. 1

• In particolare, il comma 56, in combinazione con l’articolo 53, comma 1, del d.lgs 165/2001, è la fonte normativa dalla quale deriva la possibilità per i dipendenti a part-time con regime orario inferiore al 50%, di svolgere qualsivoglia attività lavorativa esterna, senza alcuna preventiva autorizzazione.

• Il comma 60, invece, ribadisce che al di fuori della collocazione a part-time, i dipendenti possono svolgere attività esterne solo previa autorizzazione.

52

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – part time l. 662/1996, art. 1

• 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. (Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati,

ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 25 novembre 2003, n. 339).

• I dipendenti a part time, dunque, possono iscriversi ad albi ed esercitare, privatamente, la professione senza autorizzazione preventiva.

• Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

53

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – part time l. 662/1996, art. 1

• Per effetto della disposizione secondo la quale “ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche”:

• La “libertà” di esercitare la professione risulta limitata.• Non occorre, infatti, alcuna autorizzazione: però questi

dipendenti non possono svolgere le proprie attività a beneficio di nessun’amministrazione pubblica.

• Ciò per evitare incoerenze di sistema e conflitti di interesse.• Non appare ammissibile che soggetti, avvantaggiati dalla

propria posizione professionale e, per altro, per propria scelta postisi a part-time, espletino con remunerazione a tariffa professionale, le prestazioni professionali che hanno deciso di rendere in modo ridotto, per il proprio datore.

54

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – avvocati

• Le disposizioni sulla libertà di esercizio della professione per i dipendenti a part time =< 50% non valgono per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti all’albo degli avvocati, abilitati all’esercizio della professione forense.

• Infatti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 339/2003 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato) “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”.

55

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiFattispecie particolari – avvocati

• Pertanto, mentre i dipendenti pubblici iscritti in qualsiasi altro albo professionale, se a part time =< 50% possono esercitare la professione (solo a beneficio di privati), per gliavvocati questo non è consentito.

• La legge presume la sussistenza di un conflitto di interessi talmente forte, da non consentire all’avvocato che conduca un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, anche se a part-time, di svolgere attività professionale, nemmeno per i privati.

• Per quanto discutibile, tale norma ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, da parte della Consulta, con sentenza sentenza 8-21 novembre 2006, n. 390 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimitàcostituzionale degli articoli 1 e 2 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• La legge “anticorruzione” ha integrato in modo significativo la disicplina degli incarichi sin qui vista, intervenendo su parecchie disposizioni dell’articolo 53 in commento.

• Comma 5: "il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.

57

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 5. si richiamano le amministrazioni, dunque, a dotarsi di una regolamentazione interna che fissi i criteri oggettivi e predeterminati posti a regolare l’eventuale concessione degli incarichi, tenendo conto della specifica professionalità dei dipendenti. In sostanza, gli incarichi possono essere autorizzati se connessi alla professionalitàdell’incaricato, elemento necessario per l’esercizio della selezione da parte del soggetto incaricante;

• , tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.

58

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 5. proprio perché i criteri debbono tenere conto della professionalità del dipendente, i criteri che debbono essere fissati, debbono casi di incompatibilità, “sia di diritto che di fatto”, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o “situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.

• Occorre, dunque, assicurare tutte le cautele necessarie per evitare la prevalenza di interessi egoistici del dipendente che richiede l’autorizzazione.

59

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 7. “Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli

atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

60

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 7. Elemento rilevante della norma è la previsione di un obbligo di accertamento della sussistenza di conflitti di interesse.

• Risulta evidente che l’amministrazione non è tenuta a motivare il diniego dell’autorizzazione, ma, al contrario, la concessione dell’autorizzazione.

• A tale scopo non solo deve attenersi ai criteri regolamentari predeterminati, ma occorre che il provvedimento dia specificamente conto della valutazione concreta di conflitti di interessi anche solo potenziali.

61

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 3-bis. “Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”.

• Sarebbe intenzione del legislatore fissare in modo espresso gli incarichi comunque vietati. Il che faciliterebbe di molto l’operato concreto delle amministrazioni, al momento del vaglio delle richieste di autorizzazione.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 7 e 7-bis. Come visto prima, le sanzioni per la violazione dei divieti posti dal comma 7 sono rilevanti:

• salve le più gravi sanzioni, di natura amministrativo/contabile e anche penale.

• ferma restando la responsabilità disciplinare,• il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere

versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivitào di fondi equivalenti.

• 7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa).

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 11. “Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”.

• Comma 12: “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 11. La comunicazione prevista dal comma 11 riguarda esclusivamente gli incarichi soggetti ad autorizzazione. Non tragga in inganno la citazione espressa del comma 6 dell’articolo 53: detta norma, come visto prima, esclude espressamente dal regime di autorizzazione gli incarichi di cui alle lettere da a) a f-bis). Tale esclusione è totale e concerne, pertanto, anche la comunicazione dell’eventuale percezione del compenso.

• L’onere di comunicazione di cui al comma 11 incombe sul soggetto pubblico o privato che ha affidato l’incarico autorizzato.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 12. La comunicazione prevista dal comma 12 ha lo scopo di permettere un controllo successivo sugli incarichi autorizzati o conferiti e concerne, dunque, anche il “merito”delle autorizzazioni. Per questa ragione, si torna a sottolineare il particolare onere di motivare approfonditamente i provvedimenti di concessione delle autorizzazioni, con il riferimento almeno ai seguenti elementi:

• le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,

• le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, • i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati

conferiti o autorizzati • la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento

dell'amministrazione

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

• Anche in questo caso si tratta di un obbligo di comunicazione avente scopi di controllo/monitoraggio.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Il comma 14 dell’articolo 53 è una norma con evidenti scopi di trasparenza. Gli adempimenti si aggiungono e coordinano, per altro, con quelli previsti dall’articolo 15 del d.lgs 33/2013.

• Particolarmente rilevante è la segnalazione che il Dipartimento della Funzione Pubblica deve effettuare a beneficio della Corte dei conti, relativa agli enti che omettono le comunicazioni previste. E’ evidente sia lo scopo deterrente, sia l’attribuzione alla magistratura contabile del potere di attivare azioni di responsabilità per il caso di omissione degli obblighi concernenti le comunicazioni.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. E’ un’ulteriore sanzione comminata all’ente e non ai dipendenti responsabili, per la violazione delle norme sulle comunicazioni.

• Comma 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti , adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. Come rilevato prima, le regole sulle comunicazione hanno anche scopo di monitoraggio.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichiArt. 53 d.lgs 165/2001 – novelle della l. 190/2012

• Comma 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

• Ma, le comunicazioni hanno soprattutto una funzione di controllo. Carenze, ritardi, incongruenze (rilevabili come detto prima anche attraverso gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 15 del d.lgs33/2013) consentono al Dipartimento della Funzione Pubblica di attivare sistemi di controllo in loco sulla regolarità della gestione degli incarichi.

71

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• Ancora inattuato l’articolo 53, comma 2, del d.lgs165/2001, che rinvia a un decreto non emanato l’elencazione degli incarichi vietati, intenderebbe sopperire l’Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali, da cui è scaturito il documento “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

• Oggettivamente, non si tratta di un documento particolarmente arricchente.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• Il documento considera vietati:• ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con

percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

• ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

• ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

73

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• Per quanto il documento non risulti un’elencazione chiara e tassativa delle fattispecie vietate, come invece avrebbe dovuto essere, fornisce indirettamente degli “indici” utilizzabili per la motivazione, ai fini dell’emanazione del provvedimento di accoglimento o diniego dell’autorizzazione.

• Si potrebbe, in altre parole, costruire una griglia e verificando che il tipo di incarico per il quale si richiede l’autorizzazione ricade anche in una sola delle ipotesi vietate, avvalersi di questo rilievo per emanare un diniego.

74

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.• In primo luogo, per i dipendenti a tempo pieno sono vietati gli incarichi

caratterizzati da “a) Abitualità e professionalità”.• Il documento si sforza di dare una definizione di abitualità e

professionalità: Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

• Come si nota, si va poco oltre le disposizioni normative vigenti, giàrichiamate in precedenza.

75

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.• In primo luogo, per i dipendenti a tempo pieno sono vietati gli incarichi

caratterizzati da “a) Abitualità e professionalità”.• Il documento prosegue continuando a citare normative vigenti: “Sono

escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e societàpartecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola)”.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• In primo luogo, per i dipendenti a tempo pieno sono vietati gli incarichi caratterizzati da “a) Abitualità e professionalità”.

• Opportunamente, il documento segnala che incarichi che considerati singolarmente e isolatamente non cagionerebbero una situazione di incompatibilità, visti, invece, complessivamente nell'ambito dell'anno solare, se ripetitivi e configuranti un impegno piuttosto costante, possono evidenziare le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazioneprevista.

• Contano, dunque, il numero di autorizzazioni concesse o la distribuzione delle attività svolte nel corso dell’anno solare. Si resta nell’alveo della necessità di preservare le energie lavorative allo scopo preminente di svolgere l’attività in via esclusiva per la pubblica amministrazione.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Più chiari i divieti per le circostanze di conflitto di interessi. Sono vietati

• Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

• E’ un divieto assoluto di tipo oggettivo. Basta, cioè, che il dipendente faccia parte dell’ufficio che si emana provvedimenti ampliativi dei quali possa fruire il soggetto incaricante, perché si determini il conflitto di interessi. Merita sottolineare che i provvedimenti “in forma tacita” sono sia il silenzio-assenso, sia la Scia. Non basta, dunque, non pronunciarsi sulle istanze o sulle Scia per scongiurare il conflitto di interessi.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati

• Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.

• Si tratta di un ampliamento discutibile delle disposizioni già contenute nell’articolo 14 del dpr 62/2013.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati

• Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

• Non è un divieto assoluto. Riguarda solo i dipendenti concretamente operanti negli organici delle strutture amministrative che conducono i rapporti economici e contrattuali con i terzi.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati

• Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

• Si tratta della ripetizione ed ampliamento di quanto prevede l’articolo 4, comma 6, del dpr 62/2013 riferito solo a incarichi “di collaborazione”. Il divieto è esteso, invece, a qualsiasi tipo di incarico.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati

• Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

• Anche in questo caso, rileva l’appartenenza alla struttura competente per lo svolgimento dei controlli. Ma, non può non rilevare anche la circostanza che il dipendente svolga effettivamente le funzioni di controllo, vigilanza o sanzionatorie. Un’attività di semplice supporto amministrativo non determinerebbe incompatibilità.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati

• Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente èa conoscenza per ragioni di ufficio.

• La previsione sintetizza alcuni degli obblighi imposti ai dipendenti pubblici dal dpr 62/2013. Incarichi in attività palesemente in conflitto di interessi, o di dubbia moralità, per esempio, possono ledere gravemente l’immagine. Il rischio di diffusione delle informazioni d’ufficio va valutato in relazione a quanto connesso sia l’incarico proprio con la gestione dell’attività lavorativa del dipendente.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati

• Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.

• Previsione ovvia, che non richiede particolari commenti.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati

• Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.

• Si tratta di un’indicazione sbagliata e confliggente con quanto ha specificato la stessa Anac nell’allegato 1 al PNA. Per gli incarichi non soggetti ad autorizzazione è il legislatore che ha già stabilito l’insussistenza di conflitti di interesse. Per eventualmente evitare tale conflitto, le amministrazioni dovrebbero poter negare l’autorizzazione. Ma, poiché essa semplicemente non è richiesta, la previsione del documento si rivela del tutto erronea e anche impossibile da attuare. Non si vede come potrebbe l’amministrazione impedire lo svolgimento di un’attività che non deve essere autorizzata.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• B) conflitto di interessi.• Sono vietati• In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o

l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello

astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

• Anche in questo caso si tratta di un’indicazione generica che non aggiunte assolutamente nulla al quadro vigente delle disposizioni.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• c) incarichi preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

• Vietati sempre• Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga

dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione

nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.• Anche in questo caso erroneamente il documento estende ad incarichi

non soggetti ad autorizzazione vincoli che possono valere solo sulla base di una preventiva delibazione sull’autorizzabilità. Il divieto concerne in questo caso il dovere di esclusività del rapporto di lavoro e di preservazione delle energie lavorative a beneficio dell’amministrazione pubblica.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• c) incarichi preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

• Vietati sempre• Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far

presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi,

ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

• Ovviamente, nell’orario d’ufficio nessun incarico esterno può essere consentito. A meno che il dipendente, autorizzato, non fruisca di ferie, permessi o altri istituti che ne legittimino l’assenza dal servizio.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• c) incarichi preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

• Vietati sempre• Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il

pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno

solare, se fissato dall'amministrazione.

• Il documento invita, nella sostanza, gli enti a predeterminare un numero massimo di incarichi autorizzabili o conferibili, sempre allo scopo di assicurare che le energie lavorative siano dedicate integralmente all’attività oggetto del rapporto di lavoro condotto con l’ente.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• c) incarichi preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

• Vietati sempre• Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà

dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio

dall'amministrazione.

• Il dipendente potrebbe utilizzare gli strumenti d’ufficio solo nell’ipotesi di incarichi conferiti dall’amministrazione d’appartenenza o, comunque, nelle tassative ipotesi previste dalla legge.

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• c) incarichi preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

• Vietati sempre• Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che

esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1,

comma 56 bis della l. n. 662/1996).

• Previsione ovvia, che non merita particolari commenti

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Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi• Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche.

• c) incarichi preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

• Vietati sempre• Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione,

questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione

al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

• Previsione ovvia, che non merita particolari commenti.