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Supplemento a TeamSystem Labour Review n. 144 - Febbraio 2010 IN QUESTO NUMERO n. 2/10 Territorialità Iva L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione delle disposizioni riguardanti la determinazione del luogo in cui sono effettuati i servizi ai ni Iva. Sanzioni in violazione del riposo settimanale Autotrasporto: modulo per assenza conducenti Norme tecniche per le costruzioni: chiarimenti 17 4 14 30 pag

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Supplementoa TeamSystem Labour Reviewn. 144 - Febbraio 2010

IN QUESTO NUMERO n. 2/10 Territorialità Iva

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione delledisposizioni riguardanti la determinazione del luogo incui sono effettuati i servizi ai fi ni Iva.

Sanzioni in violazione del riposo settimanale

Autotrasporto: modulo per assenza conducenti

Norme tecniche per le costruzioni: chiarimenti

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pag

Notizie tecniche a cura diAssindustria Pesaro Urbino

_numero _ 2 febbraio 2010

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4Sanzioni in violazione del riposo settimanale

Accesso al mercato del lavoro di bulgari e rumeni 5

Inps: regime contributivo delle stock option

CIGS: presentazione via web delle domande

9

6

8

Equo canone di dicembre 2010

17Iva: disposizioni sulla territorialità dei servizi

Trasferimento di aziende in crisi

16

T.F.R.: coefficiente di dicembre 2009 11

Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro 12

Autotrasporto: modulo per assenza conducenti

Tasso di interesse legale: modifiche dall’1.1.2010

14

15

Decreto Mille proroghe

27 Contabilità di magazzino: obblighi dall’1.1.2010 25

Finanziaria 2010: provvedimenti fiscali 23

Riviste le soglie comunitarie per gli appalti

30 Norme tecniche per le costruzioni: chiarimenti

28

Milleproroghe: le novità ambientali 13

4

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 019 - febbraio 2010

Sanzioni in violazione delriposo settimanaleNOTIZIA IN SINTESI

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con Notan. 19428 del 14 dicembre 2009 ha chiarito i criteri da utilizzare per il calcolodella sanzione in caso di mancato rispetto del riposo settimanale.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Ufficio del Personale

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almenoventiquattro ore consecutive da cumulare con le ore di riposo giornaliero(art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003). In virtù della modifica introdottadalla Legge n. 133/2008, il suddetto periodo di riposo consecutivo ècalcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

L’art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, punisce il mancato rispettodell’art. 9, comma 1, con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro780 per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento a cui si riferiscala violazione. Il periodo di riferimento (art. 4, commi 3 e 4) è quello su cuiva calcolata la durata media dell’orario di lavoro e non può essere dinorma superiore a quattro mesi, ma può essere elevato dai contratti collettivifino a sei mesi o dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche oinerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratticollettivi.

In base al parere del Ministero, espresso nella nota in commento, ilpersonale ispettivo, nel verificare il rispetto della disposizione, dovrà partiredall’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore che costituiràil dies a quo da cui procedere a ritroso, al fine di accertare se, nei 13 giorniprecedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giornodi riposo, e così via per l’intero arco temporale oggetto di controllo. Quantopoi al “periodo di riferimento”, una pluralità di violazioni riferite almedesimo lavoratore, se ricadenti nello stesso periodo di riferimento -ovvero 4, 6 o 12 mesi - daranno luogo ad una sola sanzione.

RIFERIMENTI1. Nota del Ministero del Lavoro n. 19428 del 14 dicembre 2009

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Accesso al mercato dellavoro di bulgari e rumeniNOTIZIA IN SINTESI

Fino al 31 dicembre 2010 esteso il regime transitorio per l’accesso al mercatodel lavoro di cittadini rumeni e bulgari.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Ufficio del Personale

Il Ministero dell’Interno ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il regimetransitorio per l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari.Pertanto i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori rumeni ebulgari devono continuare a richiedere il rilascio di un nulla osta, medianterichiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. L’istanza deveessere redatta su apposito modulo (mod. sub neocomunitari) ed inviataallo Sportello unico tramite raccomandata A/R.

Per i settori agricolo, turistico alberghiero, per il lavoro domestico e diassistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, stagionale, dirigenziale ealtamente qualificato permane invece l’apertura immediata per quanto attienel’accesso al mercato del lavoro, senza necessità di richiedere il nulla osta.

RIFERIMENTI1. Circolare Ministero dell’Interno n. 7881 del 03/12/20092. Modello mod. sub neocomunitari sul sito del Ministero dell’Interno

www.interno.it

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 020 - febbraio 2010

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Inps: regime contributivodelle stock optionNOTIZIA IN SINTESI

L’INPS con Circolare n. 123 del 11/12/2009, ha fornito istruzioni sul regimecontributivo delle stock option, alla luce delle modifiche legislative intervenutein materia nel corso degli ultimi anni.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Ufficio del Personale

Il datore di lavoro può riservare ad una determinata categoria di lavoratorio a singoli lavoratori il diritto di opzione per l’acquisto di azioni ad unprezzo prefissato nel rispetto di un termine iniziale e finale per l’eserciziodell’opzione stessa (c.d. stock option). A tal fine, al momento dell’offertadel diritto di opzione, la società stabilisce un prezzo che rimane fisso ed untermine entro il quale l’opzione può essere esercitata.

Il reddito derivante dall’assegnazione delle stock option ai dipendenti,ovvero la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’eserciziodell’opzione e l’importo predeterminato corrisposto dal dipendente, dal 25giugno 2008 è totalmente escluso dalla base imponibile ai fini contributivi.Infatti, il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008 ha disposto, all’articolo 82, comma 23, l’abrogazione della letterag-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir che prevedeva un regime fiscaleagevolato per le stock option che non interessano la generalità dei lavoratori.

Tale regime, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibilifiscale e contributiva, introdotto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997 sisarebbe dovuto applicare, sia ai fini fiscali che contributivi.

Tuttavia, il comma 24-bis dello stesso articolo 82, a fronte dell’abrogazionedel regime fiscale agevolativo, ha disposto l’esenzione contributiva di taliredditi a decorrere, peraltro, dal dalla data di entrata in vigore del D.L.n.112/2008 ossia dal 25 giugno 2008, in relazione alle azioni assegnate adecorrere dalla predetta data.

La Circolare n. 123/2009 precisa inoltre che l’esenzione si applica anche peri piani azionari non generalizzati che prevedano l’assegnazione a titologratuito delle azioni.

Per i periodi precedenti il 25 giugno 2008 occorre distinguere:

1) Assegnazioni di azioni effettuate dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006

Vige il regime di esenzione all’epoca previsto dall’art. 51 comma 2 lettera g-bis) del Tuir come modificato dall’art. 36, comma 25, del D.L. n. 223/2006,condizionato alle seguenti condizioni:

· mantenimento del possesso delle azioni da parte del dipendente per unperiodo minimo di 5 anni;

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 021 - febbraio 2010

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· il valore delle azioni acquistate non superi quello della retribuzionelorda annua percepita dal dipendente nel periodo di imposta precedentea quello di assegnazione.

2) Assegnazioni di azioni effettuate dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno2008

Si applica il regime introdotto dal D.L. n. 262/2006, convertito, conmodificazioni, dalla Legge n. 286/2006, che condiziona il regime agevolatoal possesso delle seguenti condizioni:

· l’opzione deve essere esercitata non prima che siano scaduti tre annidalla sua attribuzione;

· al momento in cui l’opzione è esercitata la società deve risultare quotatain mercati regolamentati;

· il beneficiario deve mantenere per almeno i cinque anni successiviall’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzionenon inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momentodell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

L’Istituto ritiene che le previsioni del comma 25-bis dell’articolo 36 del D.L.223/2006 permangano anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 262/2006per gli impegni che i datori di lavoro avevano già assunto sulla base deipiani deliberati prima del 5 luglio 2006.

Quanto ai piani deliberati dal 3 ottobre 2006, con assegnazione delle azionifino al 24 giugno 2008, il reddito che ne deriva in assenza delle condizionidi esonero, è da assoggettare sia ad imposizione fiscale sia a contribuzione.

Sulla base di tali indicazioni i datori di lavoro che hanno assegnato azionipossono regolarizzare eventuali situazioni debitorie entro il 16 marzo 2010,senza aggravio di oneri aggiuntivi, utilizzando la procedura prevista per leregolarizzazioni contributive (DM10/V).

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CIGS: presentazionevia web delle domandeNOTIZIA IN SINTESI

Il Ministero del Lavoro ha predisposto un sistema informatico on-line per lapresentazione delle domande di trattamento di integrazione salarialestraordinaria e, con circolare n. 39 del 15/12/2009, ha comunicato che laprocedura on-line sopra indicata sostituisce, a decorrere dal 1° febbraio 2010,la presentazione cartacea delle domande di Cassa Integrazione GuadagniStraordinaria.

Il sistema, denominato “CIGSonline”, è disponibile, dal mese di ottobre 2009,sul sito Internet www.lavoro.gov.it, unitamente alle specifiche sulle modalitàdi accesso e sui prerequisiti necessari, nonché alla “Guida rapida” (quicorrelata) ed al “Manuale completo” (qui correlato) per la compilazione delleistanze.

INTERESSA A:Ufficio del Personale

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 022 - febbraio 2010

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Trasferimento di aziendein crisiNOTIZIA IN SINTESI

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24/11/2009 la Legge20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l’attuazione diobblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustiziadelle Comunità europee. La Legge ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 25 settembre2009, n. 135.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Ufficio del Personale

Sotto il profilo giuslavoristico è di particolare interesse l’articolo 19-quaterche modifica l’art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 disciplinante iltrasferimento di azienda di cui si riporta, di seguito, il testo.

Art. 19 quater

“Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte digiustizia delle Comunita’ europee l’11 giugno 2009 nella causa C-561/07,all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trovaapplicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimoqualora il trasferimento riguardi aziende:

*) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensidell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;

*) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, aisensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso dicontinuazione o di mancata cessazione dell’attività”;

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “aziende o unità produttivedelle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a normadell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675".

Il legislatore ha inteso, così, dare attuazione alla sentenza di condanna n.C-561/07, emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee neiconfronti dell’Italia.

In tale giudizio, la Corte di Giustizia ha ritenuto in contrasto con la direttiva2001/23/CE, l’art. 47, comma 5, della l. n. 428/1990, nella misura in cuiescludeva in toto dall’applicazione della disciplina dell’art. 2112 c.c. i

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 023 - febbraio 2010

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trasferimenti riguardanti “aziende o unità produttive delle quali il CIPIabbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quintocomma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675".

La Corte di Giustizia ha osservato che quella norma privava “puramente esemplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui siastato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 delladirettiva 2001/23" e non si limitava, di conseguenza, “ad una modificadelle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva2001/23".

Di conseguenza, l’art. 19-quater della legge n. 166/2009 dispone lasoppressione dell’ipotesi di crisi aziendale dal novero dei casi di esclusionedell’applicazione dell’art. 2112 c.c..Allo stesso tempo, però, l’art. 19-quater prevede l’attribuzione allacontrattazione collettiva del potere di disporre dei diritti garantiti dalladisciplina contenuta in tale articolo del codice civile. Tale facoltà è concessa all’autonomia privata collettiva non solo nella giàmenzionata ipotesi di crisi aziendale (ai sensi dell’articolo 2, quinto comma,lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675), ma anche quando ad essereinteressata dal trasferimento è l’azienda sottoposta ad amministrazionestraordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in casodi continuazione o di mancata cessazione dell’attività.

In questi casi, condizione essenziale perché l’autonomia privata collettivapossa disporre dei diritti previsti dall’art. 2112 c.c. è che l’accordo raggiuntodalle parti sia teso al mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, cosìcome prevede la direttiva europea (cfr. art. 5 par. III lett. b) direttiva2001/23/CE).

L’intervento legislativo è opportuno perché se il legislatore si fosse limitatoa dare stretta attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia, l’effettosarebbe stato, puramente e semplicemente, quello di eliminare ognipossibilità, nei casi di crisi aziendale, di effettuare operazioni di trasferimentod’azienda che prevedessero la disapplicazione del 2112 c.c..

Ed invece, con la modifica ora introdotta all’art. 47 della legge 428/1990,viene mantenuta la possibilità, sia pure sottoponendo l’operazione alcontrollo sindacale, di cedere aziende (o rami di esse) in crisi, derogando al2112 c.c..

RIFERIMENTI1. Legge 20.11.2009, n. 166 pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24/11/

2009

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 023 - febbraio 2010

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T.F.R.: coefficientedicembre 2009NOTIZIA IN SINTESI

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base1995=100 per il mese di dicembre 2009 è pari a 135,8.

Pertanto per i rapporti cessati dal 15 dicembre 2009 al 14 gennaio 2010 iltrattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2008 va rivalutato dello2,2249% (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,022249).

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Ufficio del Personale

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 024 - febbraio 2010

INDICE DICEMBRE 2009

Aumento 2009 su 2008

MESE INDICE

Totale al 75%

Tasso mensile

TOTALE RIVALUTAZIONE

COEFFICIENTE

Gennaio 134,2 0% 0% 0,125% 0,1250% 1,001250

Febbraio 134,5 0% 0% 0,250% 0,2500% 1,002500

Marzo 134,5 0% 0% 0,375% 0,3750% 1,003750

Aprile 134,8 0,2230% 0,1673% 0,500% 0,6673% 1,006673

Maggio 135,1 0,4461% 0,3346% 0,625% 0,9596% 1,009596

Giugno 135,3 0,5948% 0,4461% 0,750% 1,1961% 1,011961

Luglio 135,3 0,5948% 0,4461% 0,875% 1,3211% 1,013211

Agosto 135,8 0,9665% 0,7249% 1,000% 1,7249% 1,017249

Settembre 135,4 0,6691% 0,5019% 1,125% 1,6269% 1,016269

Ottobre 135,5 0,7435% 0,5576% 1,250% 1,8076% 1,018076

Novembre 135,6 0,8178% 0,6134% 1,375% 1,9884% 1,019884

Dicembre 135,8 0,9665% 0,7249% 1,500% 2,2249% 1,022249

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Rivalutazione monetariadei crediti di lavoroNOTIZIA IN SINTESI

Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal1° gennaio 1993 e liquidati dal 1° al 31 dicembre 2009. Tali coefficientisono utili anche per il calcolo dell’indennità meritocratica di cessazione delrapporto da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del 20/03/2002).

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Ufficio del Personale

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MENSILE DEI CREDITI DI LAVORO

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO

1993 1,5146 1,5087 1,5058 1,4999 1,4942 1,4870 1,4814 1,4799 1,4786 1,4687 1,4617 1,4617 1,4871

1994 1,4534 1,4481 1,4454 1,4414 1,4360 1,4334 1,4294 1,4268 1,4228 1,4150 1,4099 1,4047 1,4307

1995 1,3996 1,3884 1,3773 1,3700 1,3615 1,3545 1,3532 1,3484 1,3450 1,3382 1,3300 1,3278 1,3580

1996 1,3261 1,3223 1,3185 1,3108 1,3057 1,3033 1,3057 1,3046 1,3008 1,2995 1,2958 1,2945 1,3070

1997 1,2920 1,2909 1,2897 1,2884 1,2847 1,2847 1,2847 1,2847 1,2824 1,2787 1,2752 1,2752 1,2847

1998 1,2715 1,2680 1,2680 1,2656 1,2633 1,2621 1,2621 1,2609 1,2597 1,2574 1,2563 1,2563 1,2621

1999 1,2551 1,2528 1,2505 1,2459 1,2436 1,2436 1,2413 1,2413 1,2379 1,2357 1,2312 1,2301 1,2425

2000 1,2289 1,2234 1,2201 1,2190 1,2157 1,2115 1,2092 1,2092 1,2071 1,2039 1,1986 1,1975 1,2115

2001 1,1922 1,1881 1,1870 1,1829 1,1798 1,1778 1,1778 1,1778 1,1768 1,1737 1,1717 1,1707 1,1798

2002 1,1657 1,1617 1,1587 1,1557 1,1538 1,1518 1,1508 1,1489 1,1470 1,1441 1,1412 1,1402 1,1516

2003 1,1355 1,1336 1,1298 1,1279 1,1270 1,1260 1,1232 1,1214 1,1186 1,1177 1,1149 1,1149 1,1242

2004 1,1131 1,1095 1,1086 1,1059 1,1041 1,1014 1,1005 1,0987 1,0987 1,0987 1,0960 1,0960 1,1026

2005 1,0960 1,0925 1,0908 1,0873 1,0855 1,0838 1,0812 1,0795 1,0786 1,0769 1,0769 1,0752 1,0837

2006 1,0727 1,0701 1,0685 1,0659 1,0626 1,0618 1,0593 1,0576 1,0576 1,0593 1,0585 1,0576 1,0626

2007 1,0568 1,0543 1,0527 1,0511 1,0478 1,0454 1,0430 1,0414 1,0414 1,0382 1,0343 1,0303 1,0447

2008 1,0272 1,0249 1,0195 1,0172 1,0119 1,0074 1,0030 1,0022 1,0044 1,0044 1,0082 1,0097 1,0116

2009 1,012 1,0097 1,0097 1,0074 1,0052 1,0037 1,0037 1,0000 1,0030 1,0022 1,0015 1,0000 1,0048

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 025 - febbraio 2010

13

Milleproroghe:le novità ambientaliNOTIZIA IN SINTESI

Il decreto “milleproroghe” ha posticipato alcune scadenze in materia di tassarifiuti, di contenuto di COV in pitture e vernici e gestione dei rifiuti daapparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

APPROFONDIMENTO PER:Ufficio Ambiente

Tariffa Rifiuti

Qualora il Ministero dell’Ambiente non approvi entro il 30 giugno 2010(termine prima fissato al 31/12/2009) il regolamento sulla tariffa per lagestione dei rifiuti solidi urbani, i Comuni potranno passare da tassa rifiutia tariffa integrata ambientale (TIA) secondo le disposizioni legislative eregolamentari vigenti;

COV nelle vernici

Fino al 17 maggio 2010 (termine inizialmente fissato al 17/05/2009) ivalori limite di contenuto di COV previsti dall’allegato II del D. Lgs. 161/2006 non si applicano ai prodotti elencati nell’allegato I del medesimodecreto che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati adessere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Statinon appartenenti all’Unione europea.

RAEE

La scadenza per l’avvio del sistema di gestione dei RAEE “nuovi” vieneposticipata al 31 dicembre 2010 (prima era il 31/12/2009), in attesa delladefinizione di un sistema europeo che consenta di identificare il produttoredi un’apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE). Fino a tale data pertanto,tutti i RAEE, domestici o professionali, saranno sottoposti alla disciplina difinanziamento dei RAEE “storici”.

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 026 - febbraio 2010

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Autotrasporto: modulo perassenza conducentiNOTIZIA IN SINTESI

A seguito del D. Lgs n. 144/2008 i conducenti di veicoli di massa complessivasuperiore a 3,5 tonnellate, esercenti attività di trasporto in conto proprioo in conto terzi, devono tenere a bordo uno specifico modulo che certifichi leassenze dal posto di lavoro.

La Commissione Europea, con Decisione del 14 dicembre 2009, ha predispostoun nuovo modulo.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Amministrazione

Il modello sino ad oggi in vigore si è rivelato insufficiente a ricomprenderetutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di unconducente sull’apparecchio di controllo (cronotachigrafo). Infatti, sonocontemplate le sole assenze dal posto di lavoro per ferie, quelle per malattiao nelle ipotesi in cui gli stessi conducenti abbiano guidato veicoli di massamassima ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate (Reg. CE n. 561/2006,art. 2).Con il nuovo modello, invece, è possibile dare conto anche delle assenzedalla guida per congedo, recupero, per esecuzione di attività lavorativadiversa dalla guida, o per disponibilità.

Pertanto, consigliamo alle imprese di adottare subito il nuovo modulo. Ricordiamo che il modulo menzionato deve essere compilato a macchina inogni sua parte e firmato sia dall’impresa che dal conducente, deve esserepresente sul veicolo alla ripresa del lavoro da parte del conducente e occorreconservarlo a bordo del veicolo insieme alle registrazioni originali delcronotachigrafo per 28 giorni.Lo stesso modulo deve essere tenuto in azienda per almeno un anno(analogamente alla registrazione dei tempi di guida/sosta/riposo diconducenti) per essere esibito in sede di controllo ad integrazione deidischi del cronotachigrafo analogico o della memoria del cronotachigrafodigitale. Il conducente che non è in grado di esibire questo documento agli organidi controllo, che lo alteri o che lo tenga in modo incompleto, è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143a euro 570. La stessa sanzione è prevista anche per l’impresa che non conservi taledocumentazione per almeno un anno.

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 027 - febbraio 2010

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Tasso di interesse legale:modifiche dall’1.1.2010NOTIZIA IN SINTESI

La nuova misura del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 delCodice Civile, è fissata dal 1° gennaio 2010 all’1%.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Amministrazione

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, èstata modificata la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo1284 del Codice Civile.

La nuova misura, ora fissata all’1 per cento (precedentemente era il 3 percento) in ragione d’anno, decorre dal 1° gennaio 2010.

Nella tabella che segue riportiamo il saggio degli interessi legali dal 1942ad oggi:

(1) R.D. 16 marzo 1942, n. 262.(2) L. 26 novembre 1990, n. 353.(3) L.23 dicembre 1996, n.662, art.2, comma 185.(4) D.M. 10 dicembre 1998.(5) D.M. 11 dicembre 2000.(6) D.M. 11 dicembre 2001.(7) D.M. 1 dicembre 2003.(8) D.M. 12 dicembre 2007.(9) D.M. 4 dicembre 2009.

Il nuovo tasso di interesse deve essere quindi applicato, a partire dal 1°gennaio 2010 e per la quota parte di giorni che va dall’1/1/2010 sino alladata del pagamento, a tutte le procedure di ravvedimento operoso, ai sensidell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

dal 21 aprile 1942(1) al 15 dicembre 1990: 5 per cento

dal 16 dicembre 1990(2) al 31 dicembre 1996: 10 per cento

dal 1° gennaio 1997(3) al 31 dicembre 1998: 5 per cento

dal 1° gennaio 1999(4) al 31 dicembre 2000: 2,5 per cento

dal 1° gennaio 2001(5) al 31 dicembre 2001: 3,5 per cento

dal 1° gennaio 2002(6) al 31 dicembre 2003: 3 per cento

dal 1° gennaio 2004(7) al 31 dicembre 2007: 2,5 per cento

dal 1° gennaio 2008(8) al 31 dicembre 2009: 3 per cento

dal 1° gennaio 2010(9) 1 per cento

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 028 - febbraio 2010

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Equo canonedi dicembre 2010NOTIZIA IN SINTESI

L’inflazione del mese di dicembre 2009 è stata pari a + 1,0 %. Ai fini dell´equocanone, pertanto, la variazione è pari a + 0,75% (zerovirgolasettantacinque).

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Amministrazione, Commerciale

Sul sito Internet dell´ISTAT è stato pubblicato che:

· la variazione percentuale dell´indice del mese di dicembre 2009 rispetto adicembre 2008 è risultata pari a + 1,0% (unovirgolazero). Variazione utileper le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti aisensi della Legge 118/85: il 75% risulta pari a più 0,75%;

· la variazione percentuale dell´indice del mese di dicembre 2009 rispetto adicembre 2007 risulta pari a più 3,0% (trevirgolazero). Variazione utileper i locali diversi dalle abitazioni: +2,25 (duevirgolaventicinque).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sitoInternet dell´ISTAT.

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 029 - febbraio 2010

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Iva: disposizioni sullaterritorialità dei serviziNOTIZIA IN SINTESI

Emanata circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce l’applicazione dellenuove disposizioni in materia di determinazione del luogo in cui si consideranoeffettuate le prestazioni di servizi ai fini Iva.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Amministrazione

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (c.d. DirettivaServizi), ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni riguardanti ladeterminazione del luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni diservizi ai fini Iva.Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delleprestazioni di servizi individuando lo Stato in cui una determinataprestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano adecorrere dal 1° gennaio 2010.

Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:

1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi asoggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nelPaese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paesedi stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese aprivati consumatori si conferma, come regola generale, quella dellatassazione nel Paese del prestatore;

2. conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l’applicazionedegli stessi criteri di tassazione sia per le prestazioni rese a soggettipassivi, che a privati consumatori) concernenti:· le prestazioni di servizi relativi ad immobili,· le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili,· le prestazioni di trasporto passeggeri;

3. introduzione di nuove deroghe, sia per le prestazioni rese a soggettipassivi che a privati consumatori, con riferimento alle prestazioni diristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzidi trasporto;

4. conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi aprivati consumatori, relative a prestazioni di servizi:· di intermediazione,· di trasporto di beni,· relative a beni mobili materiali,· di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi

elettronici;

5 introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto resa a privati consumatori;

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 030 - febbraio 2010

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6. ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini dellaindividuazione della territorialità dei servizi, che comporta che sianoconsiderati tali anche gli enti non commerciali anche quando agiscononell’ambito dell’attività istituzionale e gli enti che non svolgono alcunaattività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini Iva

7. generalizzazione del principio in base al quale il committente nazionalesoggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimentodell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggettopassivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia.

Gli stati membri della comunità dovevano adottare i necessari strumentiper conformarsi alle regole sopra descritte a partire dal 1° gennaio 2010.Per quanto riguarda lo Stato italiano, tali strumenti non risultano a taledata ancora adottati. Infatti, il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre2009 ha proceduto all’esame preliminare del Decreto Legislativo concernentel’attuazione della citata direttiva, ma tale provvedimento, per il quale devonoessere formulate le osservazioni da parte delle competenti commissionidella Camera e del Senato, non risulta a tutt’oggi ancora approvatodefinitivamente.Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con una apposita circolare emanata il 31dicembre 2009, chiarisce che, nelle more dell’adozione del formaleprovvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamentointerno, tali norme risultano già applicabili in quanto sufficientementedettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò cheriguarda le regole generali.Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione odi detassazione in contrasto con i dettami dell’Iva e con un coerentefunzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal1° gennaio 2010 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme.La circolare dell’Agenzia fornisce pertanto una serie di chiarimenti perl’applicazione delle nuove disposizioni relative alla territorialità dell’imposta.

NUOVE REGOLE SULLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI EFFETTUAZIONEDELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

La Direttiva comunitaria sui servizi modifica in primo luogo le regole relativealla determinazione del luogo di assoggettamento al tributo delle prestazionidi servizi rese ai soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabilinello Stato in cui è stabilito il destinatario o committente del serviziostesso.Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizicosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifichederoghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunementedetti rapporti Business to Business) si considerano territorialmenterilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti inItalia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 dellaDirettiva Iva).Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi si considerano sempresoggetti passivi coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione,per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività.Si considerano, inoltre, soggetti passivi gli enti non commerciali (individuatiin Italia dall’articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n.633)anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale e gli enti chenon svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificatiai fini Iva (ad esempio gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’annosolare precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenientida un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sonostati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva, alloscopo di assoggettare ad Iva in Italia tali acquisti intracomunitari).

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 030 - febbraio 2010

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Pertanto, dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi territorialmenterilevanti in Italia se resi a soggetti passivi (nei sensi sopra detti) stabilitiin Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’Iva:· le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali,

ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al terminedella prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolarmodo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;

· le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;· le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i

trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;· le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico,

scarico e trasbordo merci);· le locazioni a lungo termine ( diverse da quelle a breve termine commentate nel successivo paragrafo) di mezzi di trasporto;· prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio

e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;· prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali quali

redevances, royalties, diritti di autore, e simili;· prestazioni pubblicitarie;· prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese

quelle di formazione e di addestramento del personale;· prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;· prestazioni di interpreti e traduttori;· prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di

televisione;· prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;· prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;· prestazioni relative a prestiti di personale;· concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica,

servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura dialtri servizi direttamente collegati;

· cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.· i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e

indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie.Le suddette prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti in altri Staticomunitari o in Stati extracomunitari a soggetti passivi residenti in Italiadovranno essere assoggettate ad imposta in Italia attraverso emissionedi autofattura (c.d. regime del reverse charge o inversione contabile).Le stesse prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti inaltri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono viceversa daconsiderare fuori del campo di applicazione dell’Iva, per carenza delrequisito territoriale.I servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi oprestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello deipropri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer),continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio delloStato del soggetto fornitore e pertanto assoggettati ad Iva in Italia seforniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo delprestatore previsto dall’articolo 45 della Direttiva Iva).

DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ

In deroga ai principi generali sopraelencati, la Direttiva Servizi ha introdottoparticolari criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni di servizialcune delle quali già esistenti nel vecchio regime ed altre che si presentanocome novità.Inoltre, alcune deroghe sono applicabili sia alle prestazioni rese a soggettipassivi che a privati consumatori, mentre altre deroghe riguardano solo leprestazioni rese a privati consumatori.Il regime delle deroghe può così essere sintetizzato:Deroghe previste sia per i rapporti con soggetti passivi che per i rapporticon privati consumatori

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 030 - febbraio 2010

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Deroghe già vigenti

Le deroghe al regime generale della territorialità già previste nel passatoregime e applicabili a tutti i tipi di rapporti riguardano:· prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni

di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settorealberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza oterreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazionedi beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinarel’esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornitedagli architetti e dagli uffici di sorveglianza: si considerano rilevantiin Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato(articolo 47 della Direttiva Iva);

· prestazioni di trasporto passeggeri: si considerano rilevanti in Italiain proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato(articolo48 della Direttiva Iva);

· prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive,scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivicompresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché leprestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuatenel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivimaterialmente svolte (articolo 53 della Direttiva Iva).

Nuove fattispecie derogatorie

Le seguenti prestazioni non hanno avuto, fino al 31 dicembre 2009, unapropria qualificazione e venivano considerate territorialmente rilevanti, inlinea di massima, nel Paese in cui era stabilito il prestatore. Le modificheintrodotte dalla Direttiva Servizi hanno lo scopo di attribuire rilievo alluogo in cui il servizio può considerarsi realmente consumato.Tali deroghe applicabili a tutti i tipi di rapporti riguardano:· prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da

quelle di cui al punto successivo: si considerano tassabili in Italiaquando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato(articolo 55 della Direttiva Iva);

· prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo diuna nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasportodi passeggeri effettuata all’interno della Comunità: si consideranosoggette all’imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto èsituato nel territorio dello Stato (articolo 57 della Direttiva Iva);

· prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmenterilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi adisposizione del destinatario nel territorio dello Stato (articolo 56della Direttiva Iva). Per noleggio a breve termine si intende il possessoo l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo nonsuperiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiorea novanta giorni.

Deroghe previste esclusivamente per i rapporti con privati consumatori

In deroga al principio generale della tassazione nel Paese di stabilimentodel prestatore, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese acommittenti non soggetti passivi:· le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente,

quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si consideranoeffettuate nel territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva Iva),

· le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario,in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo49 della Direttiva Iva);

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· le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo dipartenza è situato nel territorio dello Stato (articolo 50 della DirettivaIva),

· le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobilimateriali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, qualiquelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sonomaterialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 54 dellaDirettiva Iva),

· le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggettistabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committenteè stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio delloStato (articolo 58 della Direttiva Iva),

· le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese dasoggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando ilcommittente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territoriodello Stato (articolo 59 ter della Direttiva Iva).

Al contrario, sempre in deroga al principio generale di cui all’articolo 45della Direttiva Iva (tassazione nel luogo del prestatore), non si consideranoeffettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quandosono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità(articolo 59 della Direttiva Iva:· le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti,

diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;· le prestazioni pubblicitarie;· le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati,

periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazionee fornitura di informazioni;

· le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazionidi riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

· la messa a disposizione del personale;· le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali

diversi dai mezzi di trasporto;· la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia

elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi ela fornitura di altri servizi direttamente collegati;

· i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;· i servizi prestati per via elettronica;· le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente

o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggettonon residente il contribuente italiano è tenuto ad assolvere l’impostaattraverso il sistema dell’inversione contabile con emissione della relativaautofattura.Quindi, in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini Iva in Italia, effettuatada un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confrontidi un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativiall’applicazione dell’imposta gravano sul committente soggetto passivo.Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente,non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggettinon residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabiliorganizzazioni nel territorio dello Stato.In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabileorganizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gliobblighi e i diritti sono esercitati da tale stabile organizzazione.A tale riguardo, il soggetto non residente che possiede una stabile in Italianon può procedere alla identificazione diretta e non può nominare unrappresentante fiscale.Si fa presente, inoltre, che il meccanismo dell’inversione contabile,attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d’imposta,

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 030 - febbraio 2010

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non può trovare applicazione quando il committente del servizioterritorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell’Iva.In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente - che rende laprestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato –deve adempiere agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsidirettamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.Analogamente, nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmenterilevanti in Italia, tra soggetti non residenti che non dispongano di unastabile organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedereall’identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale peradempiere, attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d’imposta.Nell’ipotesi di soggetto passivo stabilito in Italia che renda ad un soggettopassivo non residente una prestazione di servizi non rilevanteterritorialmente nel nostro Stato deve essere emessa una fattura senzaapplicazione dell’Iva. Tale fattura rientra tra le operazioni esclusedall’applicazione del tributo e non concorre pertanto alla determinazionedel plafond per effettuare acquisti in sospensione d’imposta.

MODELLI INTRASTAT

La direttiva comunitaria impone l’obbligo ai soggetti che prestano servizinei confronti di soggetti passivi o enti identificati ai fini Iva in altri Statimembri di riepilogare tali prestazioni in un apposito elenco, sulla falsariga degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni.Pertanto dal 2010 gli elenchi riepilogativi Intrastat riguarderanno anche leprestazioni di servizi in ambito comunitario e la loro presentazione dovràavvenire esclusivamente in via telematica con cadenza mensile o trimestrale.Fino a quando non sarà definitivamente approvato il decreto di recepimentonel nostro ordinamento della Direttiva Servizi è comunque da ritenere chenon vengano neppure approvati i nuovi modelli Intrastat e fissate le nuoveregole di presentazione (termini, periodicità, ecc.).In relazione al ritardo di attuazione della nuova disciplina è comunqueauspicabile che in sede di prima applicazione vengano introdotte disposizionitransitorie che differiscano l’invio dei modelli relativi ai primi mesi dell’anno.In attesa dell’emanazione delle disposizioni definitive, si consiglia comunquegià di verificare la natura del committente (soggetto passivo o privato) e peri rapporti con soggetti passivi comunitari di provvedere all’acquisizione delnumero di partita Iva.

RIFERIMENTI1. Circolare Agenzia delle Entrate n. 58 del 31/12/2009

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Finanziaria 2010:provvedimenti fiscaliNOTIZIA IN SINTESI

Provvedimenti di carattere fiscale contenuti nella legge finanziaria 2010

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Amministrazione

Nell’ambito della legge finanziaria per il 2010, in vigore dal 1° gennaio2010, sono state introdotte alcune proroghe e modifiche di disposizioni dicarattere tributario.

In particolare, i principali interventi in materia riguardano:

Proroga tassazione agevolata premi di produttività e di risultato (art. 2,commi 156 e 157)

Viene prorogato a tutto il 2010 il regime di tassazione agevolata conassoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 10% delle sommeerogate ai dipendenti per incrementi di produttività, innovazione ed efficienzaorganizzativa (premi di produttività) e altri elementi di competitività eredditività legati all’andamento economico dell’impresa (premi di risultato).

L’agevolazione compete su un massimo di 6.000 euro ed è subordinata alfatto che il lavoratore dipendente abbia percepito nel 2009 redditi di lavorodipendente non superiori a 35.000 euro, comprendendo in tale ammontareanche le somme erogate nel 2009 in relazione a premi di produttività erisultato assoggettate all’imposta sostitutiva.

Riduzione misura acconto Irpef 2009 (art. 2, commi 6, 7, 8 e 251)

Le disposizioni del decreto legge che aveva disposto la riduzione al 79%della misura dell’acconto Irpef per il 2009 sono state inserite direttamentenella legge finanziaria e, con una norma specifica, sono stati fatti salvi glieffetti prodotti dal citato decreto.

DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIOIMMOBILIARE (art. 2, comma 10)

La detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi,già prevista per gli esercizi 2010 e 2011, viene estesa anche all’esercizio2012, senza alcuna modifica circa i limiti e le condizioni applicative.

Ricordiamo che l’agevolazione è pari al 36% delle spese sostenute, nellimite di 48.000 euro per unità immobiliare, è subordinata alla evidenziazionein fattura del costo della manodopera e deve essere ripartita in 10 rateannuali di pari importo.

La proroga riguarda anche la detrazione Irpef del 36% per l’acquisto diabitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese dicostruzioni; in questo caso il rogito deve essere effettuato entro il 30giugno 2013.

TeamSystem Business Review_numero 2_articolo 031 - febbraio 2010

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ALIQUOTA IVA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI (art. 2,comma 11)

L’aliquota Iva del 10% sugli interventi di manutenzione su fabbricati aprevalente destinazione abitativa, fino ad oggi prevista solo transitoriamente,diviene norma a regime e sarà pertanto applicabile agli interventi dimanutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativoe ristrutturazione edilizia. Rivalutazione partecipazioni societarie e terreni(art. 2, commi 229 e 230).

La legge finanziaria relativa all’anno 2010 reintroduce la possibilità dieffettuare la rivalutazione del valore d’acquisto di terreni edificabili o condestinazione agricola e del valore di partecipazioni non negoziate in mercatiregolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2010, da soggetti chenon esercitano attività d’impresa.

Con la rivalutazione sarà possibile calcolare la plusvalenza derivante da unaeventuale cessione dei terreni e delle partecipazioni in esame, con riferimentoal valore determinato alla data del 1° gennaio 2010, anziché al costo ovalore di acquisto.

Il valore alla data del 1° gennaio 2010 dovrà essere determinato sulla basedi una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato entro il31 ottobre 2010.

Entro la medesima data dovrà essere effettuato il pagamento di un’impostasostitutiva del 4% per i terreni, del 4% per le partecipazioni qualificate edel 2% per le partecipazioni non qualificate, da calcolare sull’intero valorerivalutato.

Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato integralmente entro il 31ottobre 2010 oppure in tre rate annuali, con scadenza il 31 ottobre deglianni 2010, 2011 e 2012, con interessi del 3% annuo per le rate successivealla prima.

Aliquote IRAP e addizionale regionale per Regioni con disavanzo sanitario(art. 2 comma 79)

Viene riproposto l’incremento automatico dell’aliquota IRAP nella misuradello 0,15% e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura dello 0,30%per le Regioni con disavanzo sanitario.

Diposizioni per soggetti terremotati della regione Abruzzo (art. 2 commi198 e 228)

Viene modificata la disciplina relativa al recupero dei versamenti tributari econtributivi sospesi nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici delloscorso aprile.

In particolare, la restituzione dei tributi e contributi sospesi dovrà essereeffettuata in 60 rate mensili (anzichè 24) e il pagamento della prima rata èdifferito da gennaio a giugno 2010.

Viene poi prevista per il 2010 l’introduzione di un’imposta sostitutiva del20% sui canoni di locazione, stipulati tra persone fisiche, per gli immobiliad uso abitativo situati in provincia de L’Aquila.

RIFERIMENTI1. Legge n. 191 del 23/12/2009 pubblicata sul S.O. n. 243 alla G.U. n.

302 del 30/12/2009 (art. 2, commi 6, 7, 8, 10, 11, 79, 156, 157, 191,229, 230 e 251)

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DecretoMille prorogheNOTIZIA IN SINTESI

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 ildecreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, recante “Proroga di termini previstida disposizioni legislative”.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Amministrazione

L’art. 1 del decreto reca disposizioni di proroga di alcuni termini tributari,nonché in materia economico-finanziaria. In particolare le proroghe piùrilevanti per le imprese riguardano:

1. Scudo fiscale

I commi 1 e 2 dell’art. 1 riaprono i termini, fino al 30 aprile 2010, perrimpatriare o regolarizzare le attività detenute illecitamente all’estero alladata del 31 dicembre 2008. Per la nuova possibilità di emersione, l’aliquotadell’imposta sostitutiva passa tuttavia dal 5 al 6% per le operazioni chesaranno perfezionate entro il 28 febbraio (a partire dal 16 dicembre 2009)e sale ulteriormente al 7% per quelle portate a compimento nella successivafinestra, dal 1° marzo al 30 aprile 2010.

Contestualmente il comma 3 raddoppia i termini a disposizionedell’Amministrazione finanziaria per effettuare gli accertamenti, ai fini siadelle imposte dirette sia dell’Iva, basati sulla presunzione che le attività egli investimenti detenuti illecitamente all’estero sono costituiti medianteredditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12 del Decreto Legge 1°luglio 2009 n. 78), nonché per effettuare gli accertamenti delle violazionialle norme sul monitoraggio fiscale legate alla compilazione del quadro RWdel modello Unico (articolo 4, commi da 1 a 3, del Decreto Legge 28 giugno1990 n. 167). Per la notifica di tali accertamenti, pertanto, gli Uffici avrannotempo fino al termine dell’ottavo anno successivo a quello in cui ladichiarazione è stata presentata o, in caso di dichiarazione omessa, fino altermine del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbedovuto essere presentata.

Sul fronte dello “scudo” il milleproroghe, al comma 7, produce anche unaltro effetto: viene concessa ai lavoratori dipendenti ed equiparati lapossibilità di sanare, entro il 30 aprile 2010, l’omessa o incompletapresentazione della dichiarazione dei redditi (quadro RW) relativamentealle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e lìdetenute al 31 dicembre 2008. In pratica, gli stessi potranno eccezionalmentericorrere al ravvedimento operoso anche oltre il termine di 90 giorni previstoin caso di omessa presentazione della dichiarazione, pagando la sanzioneridotta.

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2. Studi di settore

Il comma 4 dell’art. 1 concede più tempo anche per l’approvazione deglistudi di settore da utilizzare per gli anni di imposta 2009 e 2010.Per meglio calibrarli agli effetti derivanti dalla crisi economica e dei mercati,la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrà avvenire, rispettivamente,entro il 31 marzo 2010 e il 31 marzo 2011.

3. Invio telematico unificato dei dati contributivi e fiscali

Il comma 6 dell’art. 1 rinvia ulteriormente al 1° gennaio 2011 l’entrata invigore dell’obbligo di comunicazione mensile unificata, da parte dei sostitutid’imposta, dei dati fiscali e contributivi delle retribuzioni, introdotto dallaLegge Finanziaria per il 2008.

La norma dispone l’invio telematico mensile dei dati retributivi e delleinformazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativiconguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura dellaretribuzione e dei versamenti eseguiti, per l’implementazione delle posizioniassicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Nel corso del2010, verrà comunque attivata una fase sperimentale secondo modalitàche saranno concordate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps.

4. Versamenti di imposte e contributi dovuti dai terremotati dell’Abruzzo

I commi 10 e 11 intervengono per sospendere i versamenti di imposte econtributi per i terremotati dell’Abruzzo. In particolare, definizioni di terminie modalità della proroga vengono rinviati ad un provvedimento dellaPresidenza del Consiglio, provvedimento già firmato e che prevede per icomuni all’interno del cosiddetto “cratere dell’Aquila” l’esonero fino al 30giugno 2010.

RIFERIMENTI1. D.L. n. 194 del 30.12.2009 pubblicato sulla G.U. N. 302 DEL 30..12.2009

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Contabilità di magazzino:obblighi dall’1.1.2010NOTIZIA IN SINTESI

L’art. 14 del DPR 600/1973 stabilisce che, al verificarsi di determinatecondizioni, tutte le imprese industriali, commerciali e di servizi, in contabilitàordinaria, sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Amministrazione

In base all’art. 1 del DPR 695/1996, a decorrere dal periodo d’imposta incorso alla data del 21.02.1997, la tenuta della contabilità di magazzino èobbligatoria solo per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano:

a) ricavi superiori ad euro 5.164.568,99;

b) rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80.

In tale caso l’obbligo decorre dal secondo periodo d’imposta successivo aquello in cui per la seconda volta consecutiva si sono verificate le accennatecondizioni.

L’obbligo di gestire la contabilità di magazzino cessa a partire dal primoperiodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutival’ammontare dei ricavi e/o il valore delle rimanenze risultano inferiori aicitati limiti.

In altre parole dall’1.1.2010 l’obbligo di tenuta della contabilità dimagazzino: · decorre per le imprese che nel 2007 e 2008 hanno superato i limiti di

cui sopra, indipendentemente dai valori dei ricavi e delle rimanenzerealizzati nel 2009;

· cessa per le imprese che nel 2008 e 2009 non hanno superato ancheuno soltanto dei suddetti limiti.

Occorre poi ricordare che:· in caso di periodo d’imposta diverso dall’anno solare i ricavi devono

essere ragguagliati ad anno;· in caso di periodo d’imposta diverso dall’anno solare le rimanenze non

devono essere ragguagliate ad anno;· ai fini della determinazione dei limiti di cui sopra non si tiene conto

delle risultanze di eventuali accertamenti, purché l’incremento daaccertamento non superi di oltre il 15% entrambi i valori dichiarati;

· nel caso di esercizio di più attività la verifica del limite dei ricavi deveessere effettuata sommando tutti i ricavi relativi a tutte le attivitàesercitate.

Infine, si ricorda, l’omessa o l’irregolare tenuta delle scritture ausiliariedi magazzino consente all’Amministrazione finanziaria di procedereall’accertamento induttivo.

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Riviste le soglie comunitarieper gli appaltiNOTIZIA IN SINTESI

Con Regolamento CE 30 novembre 2009, n. 1177 sono state modificate lesoglie per l’applicazione della disciplina comunitaria ad appalti di lavori, servizie forniture.

APPROFONDIMENTO PER:Titolare o legale rappresentante, Ufficio tecnico

Sulla G.U.C.E. L 314/64 del 1 dicembre 2009 è stato pubblicato ilRegolamento CE 30 novembre 2009, n. 1177, della Commissione che modificaalcuni articoli della Direttiva n. 2004/17 (settori speciali) e della Direttivan. 2004/18 (settori ordinari), nonché della Direttiva n. 2009/81 (settoredella difesa e della sicurezza), relativi alle soglie di applicazione delladisciplina comunitaria.

L’obiettivo perseguito è quello di allineare le soglie previste dalle Direttiven. 17 e 18, nonché dalla n. 2009/81, a quelle contenute nell’Accordo sugliAppalti Pubblici concluso in seno ai negoziati multilaterali dell’UruguayRound (1986-1994).

Le modifiche all’importo delle soglie introdotte con il regolamento in esameampliano sensibilmente il campo di applicazione della normativa comunitaria.In particolare, per quanto riguarda i contratti aventi ad oggetto i lavori,l’importo della soglia precedentemente fissato in Euro 5.150.000 vieneabbassato ad Euro 4.845.000.

Per quanto riguarda invece gli appalti pubblici in materia di servizi eforniture, la soglia viene portata da Euro 133.000 fino ad Euro 125.000per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali dello Stato; da Euro206.000 ad Euro 193.000 per le altre stazioni appaltanti tenute all’osservanzadelle direttive comunitarie.

Con riferimento al settore della difesa e della sicurezza, va preliminarmentechiarito che l’ambito di applicazione della Direttiva 2009/81 riguardaesclusivamente taluni appalti, quali, in particolare, quelli aventi ad oggettola fornitura di materiali militari e c.d. “sensibili” (comprese loro parti,componenti e sottoassiemi) ed i lavori, le forniture ed i servizi legatidirettamente a tali materiali; inoltre la Direttiva trova applicazione neiconfronti degli appalti di lavori e servizi per fini specificatamente militari,nonché di quelli c.d. “sensibili” (art. 2).

Ciò posto, per quanto concerne tale settore, il regolamento in esame modifical’importo delle soglie dei relativi appalti pubblici di servizi e fornitureportandolo da Euro 412.000 ad Euro 387.000; per i lavori si confermal’abbassamento della soglia da Euro 5.150.000 ad Euro 4.845.000.

Ricordiamo che, trattandosi di modifiche introdotte con regolamento, essesono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, le disposizioni

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del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie deicontratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti normecontenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamentemodificate.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, dunque, i precedenti importi delle sogliecomunitarie di contratti in materia di appalti di lavori, servizi e fornituresono da ritenersi abrogati e sostituiti dai valori indicati dalle Direttive n.2004/17, n. 2004/18 e 2009/81, così come modificate dal regolamento inesame.

RIFERIMENTI1. Regolamento CE 30 novembre 2009 n. 1177/2009

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Norme tecniche per lecostruzioni: chiarimentiNOTIZIA IN SINTESI

Con Circolare 11 dicembre 2009, pubblicata sulla G.U. 22.12.2009, n. 297, ilMinistro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ulteriori considerazioniesplicative, per integrare quanto già asserito con Circolare 5 agosto 2009, inmerito all’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.14 gennaio 2008.

APPROFONDIMENTO PER:Ufficio tecnico

La Circolare in oggetto chiarisce che, per le costruzioni di natura privatistica,il momento di discrimine tra l’utilizzo della vecchia normativa rispetto allanuova, rappresentata dal D.M. 14 gennaio 2008, è quello dell’avvenutodeposito entro la data del 30 giugno 2009 della documentazione di cui agliarticoli 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a strutturaultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale eprecompresso ed a struttura metallica) e 93 (Denuncia dei lavori epresentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) del DPR 380/01.

Un secondo aspetto, sempre riferito a lavori di natura privatistica, riguardail caso di varianti in corso d’opera.

Viene precisato che l’elemento discriminante è la presenza di modifichesostanziali dell’organismo architettonico che implichino un sostanzialemutamento del comportamento statico globale dell’opera.

In tal caso dovranno essere applicate integralmente le nuove norme tecnichedi cui al D.M. 14 gennaio 2008, effettuando con le nuove norme tecnicheuna verifica di “congruenza tecnica” del progetto variato, ovvero una nuovaprogettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo.

Anche in tali casi, comunque, la previgente normativa potrà continuare adessere utilizzata se il progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degliarticoli 65 e 93 del D.P.R. n. 380/01, sia stato depositato entro il 30giugno 2009.

La Circolare sottolinea che è compito del progettista strutturale dell’operavalutare se sussistono o meno le condizioni per definire “sostanziale” lavariante, con le implicazioni sopra riportate.

La Circolare, infine, ribadisce quanto disposto dall’articolo 20 del D.L. n.248/07 in merito alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o diinteresse pubblico per le quali continuano ad applicarsi le normative tecnicheutilizzate per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori edall’eventuale collaudo, qualora i lavori siano stati affidati o avviati progettidefinitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009.

Precisa la Circolare che la disposizione si applica a tutte le opere da realizzarsida parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori,degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo ildiritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di

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evidenza pubblica nell’affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi oforniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all’art. 3, commi 25,26, 28, 29, 31, 32, 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esuccessive modificazioni (Codice dei Contratti Pubblici).

RIFERIMENTI1. Circolare del Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti 11 dicembre

2009, pubblicata sulla G.U. 22.12.2009, n. 297

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