il sindaco e il presidente della provincia gli organi del comune e della provincia

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IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PROVINCIA Gli organi del Comune e della Provincia

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Page 1: IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Gli organi del Comune e della Provincia

IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIAPROVINCIA

Gli organi del Comune e della Provincia

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1. Competenze del sindaco e del presidente della Provincia

Il sindaco e il presidente della Provincia svolgono innanzitutto un fondamentale ruolo di rappresentanza nei rapporti esterni e di impulso, direzione ed esecuzione nei confronti del governo e del funzionamento complessivo dell’ente locale

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1. Competenze del sindaco e del presidente della Provincia

Tra le principali funzioni attribuite loro dal t.u. all’art. 50 si individuano:

1. Esercitare la responsabilità dell’amministrazione del Comune (o della Provincia)

2. Convocare e presiedere la Giunta, nonché il Consiglio quando non e' previsto il presidente del Consiglio

3. Esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia

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1. Competenze del sindaco e del presidente della Provincia

4. Il sindaco esercita inoltre le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge

5. Provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni (entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico)

6. Nominare i responsabili degli uffici e dei servizi7. Attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e

quelli di collaborazione esterna

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1. Competenze del sindaco e del presidente della Provincia

Il ruolo del sindaco può modularsi in termini alquanto differenziati, anche e particolarmente in relazione alle scelte effettuate dagli statuti

Rispetto all’originaria legge 142 del 1990, quindi, l’elezione in via diretta è stata accompagnata dalla definizione di due importanti nuovi poteri:

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1. Competenze del sindaco e del presidente della Provincia

a) La responsabilità generale dell’amministrazione del Comune e della Provincia, non solo meramente formale, ma accompagnata da adeguati poteri

b) L’attribuzione di importanti poteri di nomina, sia su un versante esterno all’amministrazione (rappresentanti verso altri enti), sia su un versante interno (assessori e dirigenti)

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

La qualifica di ufficiale di GovernoLa qualifica di ufficiale di Governo In questa veste, il sindaco, soggetto ai poteri di direzione e vigilanza

del prefetto e del Governo, assolve a quattro principali funzioni:1. Sovrintendere ai registri di stato civile e di popolazione ed agli

adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica

2. Emanare atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica

3. Nei Comuni in cui non sussiste un ufficiale di polizia, esercitare attribuzioni quale autorità locale di Ps

4. Esercitare un compito di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

Le ordinanze “contingenti e urgenti”Le ordinanze “contingenti e urgenti” Il sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare

in circostanze eccezionali, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

In base a questa attribuzione, in casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può, quindi, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

I limiti di discrezionalità delle ordinanze I limiti di discrezionalità delle ordinanze “contingenti e urgenti”“contingenti e urgenti”

La presenza di questi poteri discrezionali in mano al sindaco è stata contestata a livello costituzionale, non tanto per la sua legittimità, ma perché contrastano con un criterio di tipicità degli atti amministrativi

Da ciò è nata l’esigenza di circoscriverne l’uso entro termini conformi all’ordinamento costituzionale

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

A tal proposito la giurisprudenza della Corte Costituzionale nelle sentenze 8/1956 e 26/1961 fissò un nucleo minimo di condizioni (efficacia definita nel tempo, motivazione adeguata, conformità ai principi dell’ordinamento giuridico), recepiti dal t.u. del 2000 nello stabilire la loro attuazioni “con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

La figura del sindaco ufficiale di Governo tra amministrazione La figura del sindaco ufficiale di Governo tra amministrazione statale e amministrazione comunalestatale e amministrazione comunale

Il duplice ruolo giuridico assunto dalla figura del sindaco configura una situazione di peculiare contatto tra amministrazione locale e amministrazione statale, sebbene rimangano distinte le responsabilità relative e all’attività svolta allo Stato e a quella al Comune

Questo particolare raccordo si realizza nelle funzioni del prefetto, di cui il t.u. ribadisce i poteri ispettivi sull’attività dell’amministrazione locale, il potere di nominare un commissario per adempire funzioni che il sindaco non adotta, fino ad avere il potere di adottare direttamente le ordinanze in sostituzione del sindaco

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

Delega delle funzioni e competenze dopo la riforma Delega delle funzioni e competenze dopo la riforma costituzionale del 2001costituzionale del 2001

Le funzioni del sindaco quale ufficiale di Governo non sono delegabili agli assessori

Tale delega è possibile nei confronti dei presidenti dei consigli circoscrizionali e, in assenza di organi di decentramento comunale, ad un consigliere

L’esercizio di queste funzioni spetta, comunque, per legge a chi sostituisce il sindaco

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2. Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

La riforma dell’art. V della Costituzione non ha apportato significativi cambiamenti relativamente alla figura del sindaco ufficiale di Governo

L’unica significativa novità è rappresentata dall’indicazione di “valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni”, per superare le incertezze e difficoltà nell’esercizio associato di funzioni

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3. Cessazione del sindaco e del presidente della Provincia

Oltre che dallo scioglimento del Consiglio, da morte ed impedimento permanente, la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia può essere determinata da:

1. Dimissioni, presentate al Consiglio ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla presentazione

2. Decadenza, quando nel corso del mandato si accerti la sussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

3. Sfiducia, per cui la sorte del Consiglio e del sindaco sono strettamente connesse: il sindaco, presentando le dimissioni, determina lo scioglimento del Consiglio, quest’ultimo, approvando una mozione di sfiducia, provoca la cessazione del sindaco e, conseguentemente, quella della Giunta

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LA GIUNTA COMUNALE E PROVINCIALE

Gli organi del Comune e della Provincia

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1. La composizione della Giunta

La Giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero pari di assessori determinato dallo statuto, nell’ambito di un limite massimo pari ad 1/3 del numero dei consiglieri, e comunque non superiore a 16 assessori (t.u. art. 47)

La legge ha attribuito al sindaco e al presidente della Provincia, eletti direttamente, il potere di nominare gli assessori. Si individuano così due possibili opzioni:

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1. La composizione della Giunta

1. Nei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti la scelta può ricadere su cittadini non consiglieri (se lo dispone espressamente lo statuto)

2. Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti e nelle Province diviene regola nominare cittadini all’esterno del Consiglio e dove si applica una rigorosa incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere

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2. Gli assessori: posizione e cessazione

Compiti e delegheCompiti e deleghe Gli assessori, in quanto membri della Giunta,

partecipano alla formazione della volontà collegiale Possono essere delegati dal sindaco a svolgere

compiti, esercitabili individualmente, con soluzioni stabilite dallo statuto

La delega può operare esclusivamente nell’ambito delle funzioni che spettano al sindaco come capo dell’amministrazione comunale, ma non in quelle esercitate come ufficiale di Governo

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2. Gli assessori: posizione e cessazione

La cessazione dalla carica di assessore: la revocaLa cessazione dalla carica di assessore: la revoca La cessazione della carica di assessore può verificarsi, oltre

che per dimissioni o decadenza, per revoca L’esercizio del potere di revoca da parte del sindaco è

ampiamente discrezionale, dal momento che si configura come un rapporto connotato da caratteri squisitamente politici e tipicamente fiduciari

Il potere di revoca è riconosciuto all’art. 46, comma 4 del t.u. e richiede per il suo esercizio che il sindaco ne dia “motivata comunicazione al consiglio”

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3. Competenze della Giunta

a. Collaborare con il sindaco (o con il presidente della Provincia) nel governo del Comune (o della Provincia) operando attraverso deliberazioni collegiali

b. Compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della Provincia o degli organi di decentramento

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3. Competenze della Giunta

c. Collaborare con il sindaco e con il presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio

d. Riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso

e. È di sua competenza, inoltre,l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

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3. Competenze della Giunta: esempio dallo statuto del Comune di Roncade

Spettano alla Giunta, come previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, tutti gli atti che non siano riservati dall’ordinamento al Consiglio o al Sindaco e che non abbiano contenuto meramente gestionale. In particolare:

1. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;2. delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;3. ha compiti di pianificazione nell’ambito delle assunzioni;4. approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;5. assume attività d’iniziativa, di impulso e di raccordo con gli

organi di partecipazione e decentramento;6. dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni

mobili;

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3. Competenze della Giunta: esempio dallo statuto del Comune di Roncade

7. approva il Peg e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;

8. destina il fondo di riserva;9. approva i progetti dei lavori pubblici;10. adotta le variazioni di bilancio in caso di urgenza;11. approva le nomine politiche non riservate dalla legge ad altri

organi; dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;

12. delibera in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto dell’ambito di competenza consiliare;

13. dispone i criteri per l’erogazione di contributi secondo le procedure regolamentari