il deposito degli atti introduttivi - como 29.01.16
TRANSCRIPT
IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO ALLA LUCE DEL D.L. N. 83/2015:
CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'COMO, 29 GENNAIO 2016
Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica
Movimento ForenseSezione di Como
Sezione di PadovaSezione di Milano
IL DEPOSITO DEGLI ATTI INTRODUTTIVIAVV. EDOARDO FERRARO
Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica
Movimento ForenseSezione di Como
Sezione di PadovaSezione di Milano
RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI
COSA SIGNIFICA PCT?
Consultazioni
Deposito di atti costitutivi e memorie
Ricezione comunicazioni
Richiesta di copie
Pagamento spese
Notifiche via PEC
Esecuzioni
Appello e (a breve) Cassazione
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001
Istituzione del Processo Civile Telematico
Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss. mod.
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011
Regolamento sul Processo Telematico
Provvedimento Ministero della Giustizia 18/07/2011
Specifiche Tecniche relative al Regolamento
Decreto Legge 179/2012 (convertito con Legge 221/2012)
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (la SEZIONE VI è dedicata alla giustizia digitale)
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
RIASSUNTO DELLEPUNTATE PRECEDENTI
ULTIMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
Provvedimento Ministero della Giustizia 16/04/2014
Nuove Regole Tecniche relative al PCT
Decreto Legge n. 90/2014 (converito con Legge 114/2014)
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
DPCM 13/11/2014
Regole tecniche relative ai documenti informatici ai sensi dell'art. 71 CAD
Decreto Legge n. 83/2015 (convertito con Legge 132/2015)
Deposito degli atti introduttivi
Provvedimento Resp. Sistemi Informativi Ministero della Giustizia 28/12/2014
Regole tecniche relative alle attestazioni di conformità ex art. 16 undecies DL 179/2012
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
ART 16 BIS D.L. 179/12
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da
parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli
atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
ART 16 BIS D.L. 179/12
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
I FAMIGERATI DECRETI DGSIA
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
ART 35 D.M. 21 FEBBRAIO 2011 N. 44
1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da parte dei soggetti abilitati esterni)) è preceduta da un
decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel
singolo ufficio.
Tribunale di Como?
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIPRIMA DEL D.L. 83/15
La Giurisprudenza apre le porte...
(ma mica sempre)
Molti Tribunali hanno deciso per l'ammissibilità dei depositi degli atti introduttivi anche a prescindere dai decreti DGSIA,
basandosi sostanzialmente sul concetto di
“raggiungimento dello scopo”
NON È COSÌ IN TUTTI TRIBUNALI
Quindi pure oggi, per il principio del tempus regit actum, si corre il rischio che i depositi precedenti al D.L. 83/15 vengano
nel futuro dichiarati non ammissibili.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
ART. 16 BIS D.L. 179/12
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da
parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,
con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalità.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
UN PAIO DI NOTE GIURIDICHE
A differenza del comma 1, la norma NON prevede un OBBLIGO di deposito, ma solamente una FACOLTÀ, lasciando la scelta al difensore su come procedere.
Il D.L. 83/2015 prima della conversione prevedeva una formulazione diversa, ovvero la possibilità di depositare “l'atto introduttivo ed il primo atto difensivo”.
La formulazione definitiva è sicuramente migliore, in quanto onnicomprensiva, e risolve anche i residui dubbi su atti non introduttivi (come ad esempio la comparsa di nuovo procuratore).
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
COME DEPOSITO IL MIO ATTO “INTRODUTTIVO”?
Dipende...
Abbiamo 3 fattispecie
1. L'ATTO DI CITAZIONE
2. IL RICORSO (ad esempio nel rito del lavoro)
3. LA COMPARSA DI RISPOSTA
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'ATTO DI CITAZIONE
Si dovrà distinguere tra l'atto notificato in via telematica e quello notificato a mezzo UNEP o mezzo posta.
ATTO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA
In questo caso si avrà un atto di citazione nativo digitale depositabile come atto principale nel rispetto delle regole tecniche.
Unitamente a detto atto andranno depositati la procura, gli allegati, la nota di iscrizione a ruolo e la prova della notifica data dalle ricevute PEC di accettazione e consegna (in formato .eml o .msg), oltre al CU.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'ATTO DI CITAZIONE
ATTO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA
In questo caso avremo un atto di citazione nativo cartaceo, che dovrà obbligatoriamente essere scansionato per essere depositato in via telematica.
Si dovrà, pertanto, allegare come atto principale o una nota di deposito o l'atto di citazione informatico, con allegata la copia autenticata (si veda art. 16 decies D.L. 179/2012) dell'atto cartaceo, unitamente a nota di iscrizione a ruolo, allegati e prova della notifica (scansione delle cartoline, eventualmente anche successivamente, una volta tornate), oltre al CU.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Nessun problema si pone per quei procedimenti che si introducono con ricorso (ad esempio nel rito del lavoro).
In questo caso il deposito si perfezionerà esattamente come per il procedimento per ingiunzione di pagamento, quindi mettendo il ricorso come atto principale, ed in allegato la procura, la nota di iscrizione a ruolo, i documenti e il CU.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
LA COMPARSA (O MEMORIA DI COSTITUZIONE)
Nessun problema neppure per il primo atto difensivo (comparsa o memoria di costituzione), visto per il deposito si avrà già a disposizione il numero di R.G. e, quindi, si tratterà di trasmettere telematicamente l'atto, la procura (creata e sottoscritta come atto cartaceo, scansionata e autenticata con firma digitale ex art. 83 c.p.c.), ed eventuali allegati.
Ove vi fossero riconvenzionali o chiamate di terzo, si potrà allegare il modulo del Tribunale (salvo fare dichiarazione nell'atto) e depositare il CU a integrazione.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
ALTRI ATTI?
La norma, essendo generica come abbiamo visto, risolve anche il problema di altri atti per i quali vi sono stati numerosi dubbi in dottrina e giurisprudenza, quali la comparsa di costituzione di nuovo procuratore (risolvendo il dubbio sulla individuazione della parte costituita da individuarsi nell'avvocato o nel cliente).
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'art. 16 decies D.L. 179/12
Collegata alla norma precedente, ed in particolare al deposito dell'atto introduttivo cartaceo precedentemente notificato a mezzo UNEP o mezzo
posta, è il nuovo articolo 16 decies del D.L. 179/2012:
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GLI ATTI INTRODUTTIVIDOPO IL D.L. 83/15
L'art. 16 decies D.L. 179/12 prevede che, quando si deposita in via telematica la copia anche per immagine (quindi scansionata) di un atto formato su supporto analogico (quindi originariamente cartaceo), se ne deve attestare la conformità.
Munita di attestazione, tale copia ha valore equivalente all'originale o alla copia conforme cartacea da cui è tratta.
Detta norma non è specifica per l'atto di citazione, ma vale anche per il deposito di altri atti su cui la dottrina si era interrogata in merito alle modalità di deposito, come ad esempio l'atto di citazione di terzo.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro
GRAZIE PER L ATTENZIONE'
KEEPCALM
&TRUSTIN PCT
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Ed
oard
o Fer ra
ro