Torino, 22 giugno 2017Ore 14:30
MAXI AULA 2Ingresso 15 - Palazzo di Giustizia di Torino
LA GIUSTIZIA TELEMATICA
Movimento ForenseSezione di Torino
Avv. Pasquale OrricoVice-Presidente MF Sezione di Milano
Brevi cenni sul ProcessoAmministrativo Telematico
Movimento ForenseSezione di Torino
EXCURSUS NORMATIVO
Le norme che regolano il PAT
Regolamento per l'attuazione del PAT D.p.c.m. n. 40 del 16 febbraio 2016
Regole e specifiche tecniche relative al PATAllegato A al D.p.c.m. n. 40 del 16 febbraio 2016
Codice del Processo Amministrativo (CPA)Allegato al D.L. 104 del 02/07/2010
Misure Urgenti per la Giustizia AmministrativaD.L. n. 168 del 31 agosto 2016 (conv. con L. 197/2016)
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)D.L. n. 82 del 7 marzo 2005
EXCURSUS NORMATIVOM
ovim
ento
Fore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Avv. Pasquale OrricoVice-Presidente MF Sezione di Milano
Il DPCM 40/2016Norme Giuridiche
Movimento ForenseSezione di Torino
FASCICOLO INFORMATICO
Art. 5) Fascicolo informatico
Contiene tutti gli atti, gli allegati e i documenti (originali e copie)
Contiene tutte le indicazioni relative al procedimento
Contiene i dati delle parti e dei difensori
Contiene tutte le comunicazioni di segreteria
Contiene tutti i provvedimenti dei giudici
Contiene l’elenco dei documenti (compresi quelli in forma cartacea depositati se necessario)
È il fascicolo d’ufficio
DPCM 40/2016FASCICOLO INFORMATICO
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 7) Provvedimenti del Giudice
Sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale
Sottoscritto dal Segretario e depositato nel fascicolo
Deposito su supporto cartaceo solamente vi sia un problema nel sistema informatico (S.I.G.A. – Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa)
Il deposito informatico sostituisce quello cartaceo
DPCM 40/2016PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 8) Procura alle liti
Autentica con firma digitale
1) Se il cliente rilascia procura con firma digitale, si autentica il file informatico con la propria firma digitale2) Se il cliente rilascia procura cartacea, si autentica la copia scansionata con firma digitale✔o con dichiarazione e firma sul file stesso✔o con dichiarazione su file separato (con indicazione di
impronta hash e riferimento temporale)Se ricorso collettivo con più procure, si crea un unico file per il deposito
PROCURA ALLE LITIDPCM 40/2016
PROCURA ALLE LITI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 9) Atti delle parti e degli ausiliari del giudice
Ricorso, memorie e atti vanno redatti in formato di documento informatico e depositati obbligatoriamente in via telematica (salvo accertati problemi del sistema).Deposito effettuato quando è generata la ricevuta di accettazione, se il deposito va poi a buon fine (in caso contrario si rideposita con ricevuta di accettazione e mancata consegna – per problemi di SIGA - per la rimessione in termini).Termine per deposito:1) ore 24.00 del giorno di scadenza.2) ore 12.00 del giorno prima dell’udienza se deposito per udienza del giorno successivo.
DPCM 40/2016ATTI DI PARTI E AUSILIARI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 9) Atti delle parti e degli ausiliari del giudice
In caso di più depositi successivi (dovuti per problemi di spazio delle singole PEC), il deposito è effettuato all’arrivo dell’ultima ricevuta di accettazione.Deposito con sistema di upload nel caso non funzioni il deposito a mezzo PEC o per particolari dimensioni del documento: si considera effettuato solo quando arriva la registrazione del SIGA.Il deposito cartaceo può essere autorizzato solo in caso di problemi del sistema.Gli indirizzi PEC utilizzabili per il deposito sono quelli presenti nel sito della Giustizia Amministrativa.
DPCM 40/2016ATTI DI PARTI E AUSILIARI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 11) Formato degli atti, dei documenti e modalità di depositoI formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo sono stabiliti dalle specifiche tecniche.le modalità di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti dalle specifiche tecniche.
Art. 19) Specifiche TecnicheLe specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento sono disciplinate nell'Allegato A).I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione scientifica.
DPCM 40/2016FORMATO DEGLI ATTI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 12) Trasmissione dei fascicoliTrasmissione del fascicolo di primo grado da parte dell’Ufficio in caso di secondo grado.
Art. 13) Comunicazioni in via telematicaComunicazioni di cancelleria solo a mezzo PEC1) Comunicazione effettuata quando il destinatario genera ricevuta di consegna.2) Comunicazione rifiutata per colpa del destinatario, si ha per effettuata col deposito nel fascicolo.
Comunicazioni a mezzo fax solo se il sistema non funziona.
DPCM 40/2016COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 14) Notificazioni per via telematica
Facoltà esplicita per i difensori di notificare a mezzo PECProva della notifica con deposito telematico:1) Se notifica a mezzo PEC, si allega la ricevuta completa della notifica al deposito telematico2) Se notifica a mezzo UNEP o posta, si allega copia della notifica con certificazione ex art. 22 CAD - o sull’atto con firma digitale- o su atto separato firmato digitalmente con impronta hash e riferimento temporale
Se notifica a mezzo PEC ma deposito cartaceo, autentica ex L. 53/94
DPCM 40/2016NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 16) Richiesta copie atti e documenti dal fascicoloRichiesta copie e ritiro copie tramite PECPagamento anche telematico dei diritti di copiaCodice identificativo per la richiesta (e il pagamento)Copia autenticata dal Segretario
Art. 17) Accesso al fascicolo telematicoAccesso al fascicolo consentito a difensori con procura, domiciliatari e parti private.Accesso al fascicolo anche a soggetto delegato
Art. 18) Consultazione del fascicolo telematicoConsultazione di dati del procedimento, sentenze e provvedimenti sul sito Giustizia Amministrativa
DPCM 40/2016COPIE E CONSULTAZIONI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Obbligo di deposito telematico per tutti gli atti (compresi quelli introduttivi)
Obbligo per i giudici di deposito di atti informatici
Autentica della procura diversa rispetto al PCT:1) o firma digitale su firma digitale 2) o autentica su cartaceo ma senza “doppia autentica” ex art. 83 c.p.c.Servirà autentica in riferimento al CAD (impronta hash e riferimento temporale)
Deposito tempestivo con ricevuta di accettazione (non di consegna)
Doppio termine di deposito:1) ore 24.00 del giorno di scadenza2) ore 12.00 se termine fino a giorno prima dell’udienza
Consentita esplicitamente la notifica a mezzo PEC (dopo sentenze contrastanti)
DPCM 40/2016ASPETTI FONDAMENTALI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Avv. Pasquale OrricoVice-Presidente MF Sezione di Milano
Allegato A DPCM 40/2016Norme Tecniche
Movimento ForenseSezione di Torino
Art. 6) Redazione e deposito degli atti digitali[Art. 9) del Regolamento]
Obbligo di deposito per tutti gli atti: introduttivi e endoprocedimentaliAtti da depositare inseriti in moduli predisposti dal SIGA e scaricabili dal sito Giustizia AmministrativaUtilizzabile solo firma PAdES per la firma degli attiDeposito anche da un solo difensore anche se mandato congiuntoDeposito a mezzo PEC (di regola)Deposito a mezzo upload se PEC non funzionante o superiore a 30 MB
ALLEGATO A - DPCM 40/2016REDAZIONE E DEPOSITO ATTI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 7) Deposito tramite PEC[Art. 9) del Regolamento]
Deposito da PEC dell’avvocato a quella del tribunale (da sito)Necessaria ricevuta di consegna completaTre messaggi:1) Ricevuta di Accettazione2) Ricevuta di Avvenuta Consegna3) Registrazione di deposito (che può contenere indicazione di anomalie)Termine deposito con Ricevuta di Accettazione, se positiva la Registrazione di depositoIn caso di violazione di caratteristiche tecniche, al posto del terzo messaggio arriverà messaggio di Mancato DepositoMessaggi oltre i 30 MB: invii successivi o upload
ALLEGATO A - DPCM 40/2016DEPOSITO TRAMITE PEC
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 8) Deposito tramite upload[Art. 9) del Regolamento]
Deposito con upload solo se ci sono problemi tecnici o oltre i 30 MBDeposito tramite sito Giustizia AmministrativaIndicare la ragione del mancato deposito a mezzo PEC (inserendo codice identificativo)Il sistema fornisce messaggio di ricezione o, in caso di problemi tecnici, di mancata elaborazioneLa segreteria dell’Ufficio adito avvisa dell’avvenuto deposito a mezzo upload
ALLEGATO A - DPCM 40/2016DEPOSITO TRAMITE UPLOAD
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 12) Formato degli atti e dei documenti processuali[Art. 11) del Regolamento]
Formato atti: PDF (testo), PDF/A (testo), TXT, RTF, ZIP, RARFormato allegati: PDF (testo), TXT, XML, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, EML, MSG, ZIP, RARFormati diversi solo se previsti dalle normeImmagini e PDF-immagini di atti cartacei, solo se l’originale è esclusivamente cartaceoFirma solo PAdES-BES
ALLEGATO A - DPCM 40/2016FORMATO ATTI E DOCUMENTI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 13) Comunicazioni per via telematica[Art. 13) del Regolamento]
Comunicazione a avvocati sempre via PEC (quella nel Reg.Ind.E.)Ricevute nel fascicolo informaticoComunicazione non eseguita per errore di sistema: 1) nuovo tentativo2) a mezzo fax3) biglietto di cancelleriaComunicazione non eseguita per colpa del destinatario: si ha per effettuata in cancelleria
ALLEGATO A - DPCM 40/2016COMUNICAZIONI TELEMATICHE
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 14) Notificazioni per via telematica[Articoli 8) e 14) del Regolamento]
Notificazioni solo da indirizzi in pubblici elenchi a indirizzi in pubblici elenchiNotificazioni alla P.A. solo verso indirizzi in Registro PP. AA. (non utilizzabile Indice P.A.)Deposito della procura cartacea autenticata ex art. 22 CAD (impronta hash e riferimento temporale)Più procure cartacee anche in copia unitariaDeposito della notifica sempre con modalità telematiche
ALLEGATO A - DPCM 40/2016NOTIFICAZIONI TELEMATICHE
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 16) Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti[Art. 16) del Regolamento]
Richiesta copie tramite sito Giustizia AmministrativaServe indicazione di numero di protocollo e compilazione apposito moduloCopie previo pagamento dei diritti: sarà la Segreteria a informare su importo da pagareCopie inviate via PEC o, se impossibile, viene comunicato quando pronte per il ritiro in SegreteriaCopie studio sempre disponibili gratuitamente
ALLEGATO A - DPCM 40/2016RICHIESTA COPIE
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 17) Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico
[Articoli 17) e 18) del Regolamento]
Accesso a informazioni “di base” tramite il sito Giustizia Amministrativa, senza autenticazioneInformazioni accessibili a chiunque: Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, ProvvedimentiStesso accesso dal sito Giustizia Amministrativa per le “copie studio”Accesso al fascicolo ed alle altre informazioni solo a soggetti autenticati
ALLEGATO A - DPCM 40/2016CONSULTAZIONE FASCICOLO
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 18) Accesso al fascicolo informatico[Articoli 17) e 18) del Regolamento]
L'avvocato può chiedere le credenziali di accesso al fascicolo, pur non costituito, se ha la procuraCredenziali di accesso disattivate entro 60 giorniSe accesso con credenziali scadute o errate per tre tentativi, il sistema si blocca e va rifatto l'accreditamentoCredenziali personali e incedibiliResponsabilità per accesso e divulgazione dati sensibili
ALLEGATO A - DPCM 40/2016ACCESSO AL FASCICOLO
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Obbligo di deposito con moduli predisposti da scaricare dal sitoSolo firma PAdESDi regola deposito a mezzo PEC. Solo in caso di problemi o di superamento dei 30 MB con upload dal sitoTermine deposito con Ricevuta di Accettazione, se positiva la Registrazione di deposito (formazione progressiva)Deposito con upload va giustificato (indicando i motivi)Comunicazioni e notificazioni con favor per il procedimento telematicoRichiesta copie per via telematicaAccesso al fascicolo distinto per informazioni generiche e accesso del difensore
ALLEGATO A - DPCM 40/2016ASPETTI FONDAMENTALI
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Avv. Pasquale OrricoVice-Presidente MF Sezione di Milano
Il D.L. 168/2016convertito con L. 197/2016
Movimento ForenseSezione di Torino
Recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
CAPO IIMisure urgenti per la Giustizia Amministrativa
Art. 7 comma 1
Modifiche al Codice del Processo AmministrativoModifica art. 25 C.P.A. - DomicilioModifica art. 136 C.P.A. - Comunicazioni e depositi informatici
DL 168/2016ART.7 C.1
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 25 ) Domicilio
Notificazioni ad istanza di parte previste dalla legge presso la cancelleria solo se non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16 sexies D.L. 179/12).
Dal 2018 non si effettueranno più comunicazioni di segreteria presso la cancelleria in caso di mancata elezione di domicilio presso la sede del TAR o del CdS.
CODICE PROC. AMM.ART. 25
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 136 Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informaticiFavor del legislatore per la comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria.Obbligo di deposito di atti e documenti con modalità telematiche, salvo dispensa dalla sottoscrizione con firma digitale (motivata per ragioni di riservatezza o per natura della controversia).Poteri di autentica:1) vanno autenticate le copie informatiche di atti cartacei da depositare (simile a art. 16 decies D.L. 179/12).2) potere di autenticare atti presenti nel fascicolo telematico, salvo quelli in forma esecutiva (spetta alla cancelleria).Modalità di autentica ex art. 22 CAD: in caso di copia informatica, serve impronta hash e riferimento temporale.Possibile autorizzazione a depositare tramite sistema di upload.
CODICE PROC. AMM.ART. 136
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
CAPO IIMisure urgenti per la Giustizia Amministrativa
Art. 7 comma 2Modifiche alle norme di attuazione del C.P.A.
Modifica art. 3 norme di attuazione C.P.A. - RegistrazioniModifica art. 4 norme di attuazione C.P.A. - OrariModifica art. 5 norme di attuazione C.P.A. - Formazione Fascicoli Modifica art. 13 norme di attuazione C.P.A. - Processo TelematicoInserimento art. 13 bis norme di attuazione C.P.A. - Misure transitorie PAT
DL 168/2016ART.7 C.2
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 3) Registrazioni in forma automatizzataLe registrazioni sono eseguite in forma automatizzata
Art. 4) OrarioDeposito con modalità telematica degli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentitoVa considerata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fineUdienze camerali e pubbliche non oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito (quello precedente)
Art. 5) FascicoloOve previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento
CODICE PROC. AMM.ART. 3-4-5 NORME ATT.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Art. 13) Processo TelematicoTutti gli adempimenti relativi ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017 andranno effettuati in via telematicaFino al 31 dicembre 2017 i depositi (a mezzo PEC o con upload) potranno essere effettuati anche dai domiciliatari, pure non iscritti all'alboComunicazioni PEC, possibile anche ai domiciliatari
Art. 13 bis) Misure transitorie per l'uniforme applicazione del PATSe sorgesse questione di diritto in un procedimento che abbia già comportato decisioni contrastanti in materia di PAT, il TAR potrà chiedere al Presidente TAR (entro 20 giorni con silenzio-diniego) rimettere la questione alla adunanza plenaria del Consiglio di Stato (entro 30 giorni con silenzio-diniego)Il Consiglio di Stato deciderà entro 3 mesiOve accolta l'istanza, il processo al TAR è sospeso
CODICE PROC. AMM.ART. 13-13bis NORME ATT.
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
CAPO IIMisure urgenti per la Giustizia Amministrativa
Art. 7 commi 3-8quinquiesEfficacia ed entrata in vigore e norme transitorie:
Efficacia della normaCopia cartaceaUso di PEC da pubblici registriSperimentazione fino al 30 novembre 2016Abrogazione di norme incompatibili
Art. 73-8quinquies D.L. 168/2016(conv. L. 197/2016)
DL 168/2016ART.7 C.3-8quinquies
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Efficacia delle nuove normeLe norme hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017.Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data si applicano le norme precedenti, comunque non oltre il 1° gennaio 2018
Copia “di cortesia” cartaceaFino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico
Uso di PEC in pubblici elenchiI depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia
DL 168/2016ART.7 C.3-8quinquies
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Avv. Pasquale OrricoVice-Presidente MF Sezione di Milano
La recentegiurisprudenza sul PAT
Movimento ForenseSezione di Torino
Atto di costituzione in giudizio - Copia digitale per immagini - Procura - Copia digitale per immagini della procura conferita, senza
attestazione di conformità all’originale - NullitàIn un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40.
TAR Catanzaro, sez. I,ord. caut., 26.01.2017, n. 33
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale - Difformità dagli artt. 136,
comma 2 bis, c.p.a. e 9, comma 1, d.m. n. 40 del 2016 - NullitàQualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti.
TAR Catanzaro, sez. I, 10.02.2017, n. 175
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione delle Regole tecniche - Ammissibilità.
È ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non potendo la predetta tipologia di notificazione essere considerata inesistente, tale essendo solo la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita.
Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES anzichè PAdES - Inesistenza della notifica.
Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anziché con quello PAdES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una notifica priva di sottoscrizione.
TAR Basilicata,16.02.2017, n. 160
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, c.p.a. - Obbligo e non facoltativitàAi sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali.
Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore - Possibilità
Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.
TAR Napoli, sez. II,22.02.2017, n. 1053
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma digitale - Ammissibilità
Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.
TAR Lazio, sez. II,01.03.2017, n. 2993
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Copia cartacea d’obbligo - Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 - È condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito del ricorso
Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a..
CONS. ST., sez. VI,ord. caut., 03.03.2017, n. 880
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito ricorso o Modulo deposito atti - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati
con il ModuloL’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito.
TAR Lazio, sez. III bis,ord. coll., 08.03.2017, n. 3231
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito atti - Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo - Memoria non sottoscritta digitalmente - Ammissibile
È ammissibile la memoria non sottoscritta digitalmente, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito atti, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 5, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che all’ultimo alinea prevede che “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”.
TAR Reggio Calabria,15.03.2017, n. 209
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico privo di sottoscrizione autografa - Nullità.
È nulla la memoria, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, con scansione per immagini non asseverata del testo in formato analogico privo di sottoscrizione autografa.
Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma autografa senza asseverazione - Nullità.
È nulla la procura alle liti, depositata dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, in copia digitale per immagini del testo in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’amministrazione ma senza asseverazione.
Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del Modiulo deposito atti - Non sana.
La mancanza di firma digitale sulla memoria o sulla procura alle liti, depositate dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, non è sanata dall’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, in calce al “Modulo Deposito Atto/Documenti”.
TAR Napoli, sez. I,28.03.2017, n. 1694
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016 - Firma digitale - Formato diverso da Specifiche tecniche
Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..
Tar Napoli, sez. IV,04.04.2017, n. 1799
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo sprovvisti di firma digitale - Regolarizzabilità su ordine del Collegio
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato.
CONS. ST., sez. IV,04.04.2017, n. 1541
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità
Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico è ammissibile il ricorso redatto in doppio originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori e un secondo in formato informatico munito della firma digitale (questo secondo depositato nei termini).
TAR Catanzaro, sez. I,26.04.2017, n. 679
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale - Ammissibilità
Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo.
Tar Lazio, sez. III,09.05.2017, n. 5545
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
K E E PC A L M
a n dT R U S TI N P A T
Mov
imen
to F
ore
nse
Avv. Pa
squa
le Or rico
Grazie per l’attenzione