25 FEBBRAIO 2017
CIRCOLO UFFICIALI - TORINO
IL PROCESSO TRIBUTARIO
TELEMATICO
Relatore: Aurelio Parente: Cultore della Materia Processo Telematico Università LUISS G.C. di Roma
Processo Tributario Telematico
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Perché siamo qui oggi?
Perché un difensore o un giudice tributario dovrebbe
interessarsi al Processo Telematico?
Perché un difensore o un giudice tributario dovrebbe
preoccuparsi delle novità introdotte dal Processo
Telematico?
ed infine,
Perché tutto il mondo della giustizia sta adottando le
procedure telematiche?
Processo Tributario Telematico
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
RISPOSTE:
Partendo dall’ultimo interrogativo dobbiamo prendere coscienza che il Processo Tributario Telematico è innanzitutto una realtà conseguente alla invasione della informatica e della telematica in tutto il nostro vissuto quotidiano, con inevitabili effetti sulle nostre azioni, anche quelle che riguardano attività comunque soggette a valutazioni in sede di contenzioso.
Per questo motivo nessuno di noi si può permettere di ignorare questa realtà, la quale, al contrario, va considerata in tutte le implicazioni connesse alla sua operatività, tenuto conto che, per la giustizia in generale e per quella tributaria in particolare, il passaggio alla gestione telematica rappresenta una vera e propria rivoluzione.
Processo Tributario Telematico
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
RISPOSTE:
La rivoluzione introdotta dal Processo Telematico, come avviene
sempre in questi casi, richiede innanzi tutto un cambiamento di
mentalità e non solo per la gestione dell’iter e degli atti
processuali da parte di tutti gli utenti/operatori della giustizia, dal
difensore al giudice tributario, ma soprattutto di approccio.
L’utente del Processo Tributario dovrà prepararsi a nuovi
orizzonti sui temi del contenzioso, in quanto si potrà trovare ad
affrontare questioni, di carattere sia formale che sostanziale, oggi
apparentemente distanti anni luce dal mondo del diritto tributario
classico.
Processo Tributario Telematico
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Potranno sorgere controversie derivanti da eventi quali, ad esempio:
il ricorso non è stato notificato in tempo utile perché il gestore di PEC del
destinatario non è stato in grado di rilasciare correttamente la ricevuta di
avvenuta consegna o è avvenuto un improvviso e duraturo guasto nel sistema
trasmissivo
la notifica alla controparte a mezzo PEC del ricorso contiene un file difforme da
quello depositato in Commissione, ma limitatamente al formato digitale e non
al contenuto (anche per presenza di un virus eliminato) oppure perché la
grandezza del documento informatico notificato con la PEC è diversa da quella
limitata a 5 MB per il deposito in Commissione
la copia digitale del conferimento dell'incarico di assistenza e difesa non
contiene la autentica della firma da parte del difensore sull’originale cartaceo,
ma è solo firmato digitalmente il file
Processo Tributario Telematico
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
le firme digitali apposte ai documenti nel fascicolo processuale non sono in
regola con le prescrizioni di validità delle stesse a causa di una sospensione
dall’albo del professionista, non nota al S.I.GI.T.
In una transazione finanziaria effettuata con bitcoin non è definita la
identificazione della titolarità, ai fini dell’imposizione, di ognuno dei soggetti
coinvolti
in base all’utilizzo che viene effettuato delle somme raccolte con un
crowdfunding occorre identificare quale parte di ricavi possa essere tassato,
ecc…
Processo Tributario Telematico
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Nasceranno nuove problematiche derivanti dalla applicazione delle nuove
tecnologie utilizzate e delle nuove regole applicabili, i cui effetti avranno diverse
interpretazioni una volta al vaglio della giurisprudenza, come, ad esempio:
La mancata sanzione prevista per il non rispetto degli obblighi stabiliti dal
Regolamento del PTT, può comportare la inammissibilità del ricorso ove
proposto in violazione delle relative disposizioni, compreso l’uso promiscuo di
forma telematica e cartacea nel deposito degli atti?
E’ valida la notifica di un atto processuale o di una sentenza effettuata a mezzo
PEC in Regioni dove non è ancora attivo il Processo Tributario Telematico?
(Cfr.: Sentenza CTR Marche n.534/6/2016 e Corte Cassazione - Sez. VI-
Ordinanza n. 17941/2016)
Se l’allegato alla PEC non risulta apribile e quindi visionabile per responsabilità
del mittente, quali sono le conseguenze per il destinatario?
Come si disconosce un documento informatico in sede processuale?
GLI EFFETTI DEL PROCESSO TELEMATICO
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
In via generale: non può non evidenziarsi come la introduzione
della possibilità di formare, sottoscrivere, notificare, depositare e
consultare ogni atto del fascicolo processuale a mezzo di
procedure telematiche sia idoneo ad essere risolutivo di tutte
quelle problematiche connesse alla produzione e veicolazione
fisica degli atti processuali.
La delocalizzazione della segreteria di Commissione comporta,
senza bisogno di prove, l’abbattimento drastico della maggior
parte dei tempi dell’iter processuale e di buona parte dei costi
connessi, ma i benefici conseguibili vanno ben oltre.
GLI EFFETTI DEL PROCESSO TELEMATICO
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
La immediata e piena disponibilità degli atti processuali per tutti i
componenti del collegio giudicante e della segreteria riduce
mediamente di oltre il 60% tutti i tempi occorrenti di ogni fase
processuale interna alle segreterie di Commissione.
Oltre quindi alla ottimizzazione e virtualizzazione di tutte le
operazioni da effettuare, l’ulteriore beneficio sarà quello di una
drastica riduzione del complessivo tempo medio del processo, dal
deposito del ricorso a quello della sentenza, che mentre oggi è
quantificabile in circa 702 giorni, potrà arrivare ad attestarsi intorno a
meno di 300 giorni, avvicinandosi a soddisfare quel diritto del
cittadino al giusto processo, inteso anche come avere giustizia nei
tempi più idonei possibili.
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Il Processo Tributario Telematico
Il progetto ha previsto la realizzazione di un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T. (acronimo per Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) il quale utilizzando un qualunque dispositivo fisso o mobile dotato di una connessione internet, permette l’interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e tutti gli attori del processo (contribuenti e difensori, uffici impositori, giudici tributari)
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
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Per disciplinare l’uso del Si.Gi.T. è stato predisposto un apposito Regolamento, n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014.
Dopo la pubblicazione ad agosto 2015 in G.U. anche del D.D. delle regole tecniche, è stato avviato il Processo Tributario Telematico nelle prime Commissioni pilota alle quali si stanno affiancando progressivamente tutte le altre per vederne la completa estensione nazionale entro luglio 2017.
IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
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• L’ Area Pubblica contiene:
informazioni generali sui servizi disponibili e istruzioni per l’uso degli strumenti operativi del PTT
il servizio di Registrazione al S.I.Gi.T.
Il manuale del S.I.Gi.T.
• L’ Area Riservata contiene
• l’ accesso al S.I.Gi.T.
Cittadini e professionisti : accedono al Processo Tributario Telematico
dal «Portale della Giustizia Tributaria» www.giustiziatributaria.gov.it
IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Giudici Tributari : accedono direttamente alla propria area riservata del
Processo Tributario Telematico attraverso l’apposita sezione sulla home page del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria «www.giustizia-tributaria.it»
IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Differenza “necessaria” tra modalità operative del
PCT e quelle del PTT derivante dalla specialità del
secondo in riferimento agli attori processuali e,
pertanto, nella realizzazione del progetto si è dovuto
tenere conto di questa caratteristica al fine di non
negare loro pari opportunità di accesso alla giustizia.
Per eseguire la registrazione occorre possedere gli
strumenti cardine individuati anche dal CAD per la
validità ai fini giuridico/processuali di un documento
digitale, ossia una firma elettronica qualificata o
una firma digitale e l'indirizzo di PEC, di cui all'art.
7 del Regolamento (DM 23 dicembre 2013 n. 163).
LE DIFFERENZE OPERATIVE CON IL PCT
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Fondamentale è la scelta operata di consentire il
deposito degli atti processuali attraverso il canale
telematico in luogo di una PEC in quanto:
La PEC deve essere presidiata da un utente che
dovrà poi verificare manualmente la correttezza dei file
contenuti per attribuire il numero di RG
Il canale telematico consente, attraverso l’utilizzo della
NIR, controlli automatizzati sia formali in sede di invio
che sostanziali dopo l’invio, i quali, se positivi,
generano in tempo reale il numero di RG
L’automatizzazione dei controlli impedisce il deposito
di ricorsi inammissibili per alcune fattispecie di errori
formali (mancanza di firma o degli elementi obbligatori)
Il Regolamento del Processo Tributario Telematico stabilisce
che le notificazioni e le comunicazioni di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono eseguite in
via telematica mediante la trasmissione dei documenti
informatici all'indirizzo di PEC dichiarato dalle parti.
La definizione dell’indirizzo di PEC come “luogo virtuale”
presso cui ricevere tutte le comunicazioni processuali
costituisce un’altra delle rivoluzionarie modifiche introdotte dal
Processo Tributario Telematico, seppur mutuate dal CAD, in
quanto stabilendo che esso equivale ad elezione di “domicilio
digitale”, va a modificare radicalmente le problematiche
connesse ai vizi di notifica, così come effettuabile secondo gli
artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T.
Le principali disposizioni
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
La scelta del legislatore per l’avvio del Processo Tributario
Telematico è stata di non creare una immediata frattura tra
procedura tradizionale e quella telematica e, pertanto, il
processo telematico rappresenta una facoltà e non un obbligo
(c.d. “doppio binario”);
Articolo 2 Ambito di applicazione
Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli
relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e
mediazione possono essere formati come documenti
informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma
digitale secondo le modalità disciplinate nel regolamento.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163
Regolamento del P.T.T.
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Tuttavia, per evitare la creazione di un “processo misto”, in
parte cartaceo e in parte telematico, è stato introdotto il
principio che il processo iniziato in modalità telematica deve
proseguire nella medesima forma, sia per il primo grado di
giudizio che per il successivo grado di appello.
Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici
Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono
acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che
provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel
fascicolo informatico, validandola apponendo la firma
elettronica qualificata o firma digitale.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163
Regolamento del P.T.T.
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Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e
difesa
La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa prodotti su supporto
informatico, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, deve essere
sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente,
e trasmessa esclusivamente mediante il S.I.Gi.T., autenticata dal
difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma
digitale.
Se invece la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa è conferita
su supporto cartaceo, dovrà essere trasmessa, congiuntamente all'atto
cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico, attestata
come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica
qualificata o firma digitale del difensore medesimo.
D.M. 23 dicembre 2013 n.163
Regolamento del P.T.T.
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Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche
Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite
mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC
validamente utilizzabile e si intendono perfezionate al momento in cui
viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario la ricevuta di avvenuta consegna.
Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata
Regola generale è che l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello
dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato
nella nota di iscrizione a ruolo.
A seconda che si tratti di professionisti iscritti in albi ed elenchi, o di
societa' e imprese individuali o di enti impositori, l'indirizzo di PEC
deve coincidere, rispettivamente, con quello comunicato agli ordini o
collegi, o al registro delle imprese (e pubblicato nell'INI-PEC - Indice
Nazionale degli indirizzi di PEC) o, infine, quello pubblicato nell'IPA (L'IPA
costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici)
D.M. 23 dicembre 2013 n.163
Regolamento del P.T.T.
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Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Ricorrente/Difensore
Posta elettronica
certificata (PEC) Ufficio Impositore che ha emesso l’atto
Ricorso
Le parti ricorrenti potranno notificare il proprio ricorso semplicemente
a mezzo della PEC (Posta elettronica certificata)
all’Ufficio Impositore che ha emesso l’atto.
Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Ricorrente/Difensore
Ufficio
Impositore
che ha
emesso l’atto
Posta elettronica
certificata (PEC)
Commissione Tributaria Provinciale
competente
Sistema NSD
Comunicazioni
Ricorrente/Difensore
Le comunicazioni per via telematica verso il
ricorrente/difensore
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A loro volta le parti processuali riceveranno a mezzo della PEC tutte
le comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.
Flusso funzionale
di presentazione del
ricorso
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Ricorso GiuseppeRossi.doc
Conversione e
Firma elettronica
Ricorso
GiuseppeRossi.pdf.p7m
Canale
Telematico
Ricorrente/Difensore
Commissione Tributaria Provinciale /
Regionale competente
1.Stesura del ricorso
2.Firma del ricorso
4. Invio della nota
con allegato il ricorso NOTA DI
ISCRIZIONE
A RUOLO
3. Compilazione nota
File PDF/A
PEC
Ufficio impositore
2b.Notifica del ricorso
Flusso funzionale
di trattazione,
stesura e
trasmissione della
sentenza
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10.Trattazione in Camera di Consiglio
o in pubblica udienza
In fase di udienza il Segretario potrà redigere
il verbale di udienza in modalità elettronica.
Sul verbale viene apposta la firma digitale
del Segretario e del Presidente del Collegio.
Sentenza
Conversione e
Firma elettronica
Sentenza
Giudice estensore
11.Stesura della sentenza
12.Firma della sentenza
13.Invio telematico della sentenza
al Presidente del collegio
Sentenza.doc
Sentenza.pdf.p7m
Flusso funzionale
di acquisizione
della sentenza
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Segretario della Sezione Presidente del Collegio
Firma elettronica
15.Controfirma
della sentenza
14. Ricezione della sentenza
dal Presidente del Collegio
16.Invio telematico della sentenza
controfirmata al Segretario della Sezione
18. Inserimento nel data base delle sentenze
per consultazione e ricerca
17.DEPOSITO
della sentenza
Sentenza
Sentenza.pdf.p7m.p7m Sentenza.pdf.p7m.p7m.p7m
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Presentazione del ricorso: il deposito telematico
Nella schermata introduttiva è possibile:
- selezionare la Commissione Tributaria Provinciale/Regionale in cui si vuole effettuare il deposito
- selezionare la tipologia di documento da depositare
- completare NIR incomplete ed interrogare NIR già validate
- compilare la NIR web per successivo deposito cartaceo
Nota di iscrizione a ruolo
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L’utente compilerà il modulo
inserendo e/o selezionando
le informazioni richieste,
attraverso un sistema di
compilazione guidata.
Nella schermata a ciò
dedicata l’utente è invitato
a fornire delle indicazioni
quantitative sulla
composizione del ricorso;
da esse dipenderà la
quantità e tipologia delle
successive informazioni
visualizzate
Nota di iscrizione a ruolo
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Rammentiamo che ai fini della costituzione in giudizio occorre trasmettere
al S.I.Gi.T. almeno il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta
notifica dello stesso, la procura alle liti, copia dell’atto impugnato, la
documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato
tributario.
Al fine del completo inserimento dei dati richiesti e dei file le schede della nota
di iscrizione a ruolo saranno quelle attivate tra le seguenti:
Nota di iscrizione a ruolo
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La scheda
della Ricerca e
Completamento
delle NIR
Nota di iscrizione a ruolo
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La scheda
dellaValidazione
Nota di iscrizione a ruolo
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Una volta completata la compilazione delle schermate della NIR, si procede con il
salvataggio della stessa, il quale incorpora anche un processo di validazione che
effettua un controllo formale dei dati inseriti.
Eventuali inesattezze, campi obbligatori non compilati, incongruenza tra i dati o
pagine incomplete sono prontamente segnalate con messaggi a video di
impossibilità a salvare e validare la NIR ed indicazione degli errori rilevati,
la cui correzione si rende necessaria per proseguire nella validazione.
NOTA: 1) Evitata la sanzione per mancata indicazione della PEC del difensore
2) Evitata la possibilità di disconoscimento contenuto documentale
Verifica dei file inviati
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Superata questa prima verifica, i file degli atti da depositare per
essere definitivamente accettati e inseriti validamente nel fascicolo
informatico, devono superare gli ulteriori controlli che il sistema farà
per confrontarne le caratteristiche tecniche con quelle obbligatorie
stabilite dall’art. 10 del Decreto Direttoriale 4 agosto 2015 ed
indispensabili per assicurarne la corretta leggibilità, integrità e
conservazione nel tempo.
Ai fini anzidetti il S.I.Gi.T., dopo la trasmissione, procede per ogni
file contenente i singoli atti processuali:
a) al controllo antivirus;
b) alla verifica della dimensione, con riferimento al massimo
consentito di 5 megabyte per singolo file;
c) alla verifica della validità della firma apposta su ogni file;
d) alla verifica dell’integrità dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file.
Esito della verifica
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In caso di esito positivo dei controlli, verrà consentita l'iscrizione del
ricorso al Registro Generale e, contestualmente, l'informazione del
numero di ruolo verrà resa disponibile nell'area riservata
dell’utente ed inviata al suo indirizzo di PEC; si faccia attenzione
che, solo in tal caso, la data della ricevuta di accettazione, rilasciata
al momento della trasmissione, attesterà il momento del deposito.
In caso di riscontro nel ricorso di anomalie nei file avremo diversi
effetti a seconda se esse appartengano a quelle considerate
“bloccanti” per la corretta iscrizione a ruolo, oppure “non
bloccanti”.
Deposito di documenti non informatici
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Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono
acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati
tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ed inseriti nel fascicolo
informatico, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b,
in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata
o firma digitale da parte del segretario di sezione.
Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare
i seguenti requisiti:
a) fogli formato massimo A4;
b) fogli liberi da rilegatura;
c) fogli numerati.
INTERROGAZIONI DEGLI ATTI DI CAUSA
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In via generale l’identificazione del fascicolo potrà essere eseguita
attraverso una serie di “chiavi di ricerca” predefinite dal sistema.
Consultazione del fascicolo processuale
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Il sistema offre diverse modalità di ricerca in esito alle quali proporrà la lista
dei fascicoli corrispondenti:
Con un click sulla riga di interesse il sistema aprirà il relativo fascicolo…
Il fascicolo processuale
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Il fascicolo è organizzato in 4 cartelle relative alle parti e alla segreteria di commissione
(ufficio), ciascuna delle quali contenente i relativi documenti .
Con un click sulla singola cartella, verrà proposto l’elenco dei documenti contenuti:
Interrogazione ed estrazione documenti
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Il fascicolo informatico conterrà anche i file depositati cartacei,
ma scansionati dalla segreteria
Una volta scaduti i termini il fascicolo è immediatamente disponibile
al Presidente ed al collegio giudicante
Tutti gli aventi titolo potranno consultare i documenti del fascicolo ed
estrarne liberamente copia
La trasmissione del fascicolo al grado superiore avviene attraverso
la visibilità dello stesso nel S.I.Gi.T. ammessa per gli aventi titolo in appello
CONCLUSIONI
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Come tutte le trasformazioni «radicali» prima di arrivare a
regime occorrerà attendere che il processo di cambiamento
dalla mentalità «cartacea» sia esaurito.
L’auspicio è che i benefici pratici immediatamente derivanti
dall’utilizzo del Processo Tributario Telematico accelerino
questo cambiamento, il quale, tuttavia, non potrà che
essere connesso ad una generale alfabetizzazione
informatica di cui dovrà essere pienamente partecipe e
responsabile la Pubblica Amministrazione attraverso
l’adozione, la diffusione e la promozione degli strumenti
digitali per il cittadino-utente, secondo le linee guida e le
disposizioni in tal senso contenute nel CAD.
Processo Tributario Telematico
PUBBLICAZIONI PER APPROFONDIMENTI
Aurelio Parente - Il Processo Tributario Telematico
Portale tematico Giuffrè “Il Processo Telematico” (http://ilprocessotelematico.it) – Tutti gli articoli e contributi pubblicati dagli autori sotto il Responsabile scientifico del “Processo Tributario Telematico “ Aurelio PARENTE
Aurelio PARENTE e Domenico CHINDEMI «Guida pratica al Processo Tributario Telematico» - 2016 Editore Giuffrè
Fabio MONTALCINI e Camillo SACCHETTO “DIRITTO TRIBUTARIO TELEMATICO” - 2015 Editore Giappichelli
S. Russo (a cura di) "Strumenti ed applicazioni di informatica giuridica - Dalla ricerca giuridica con il computer al processo telematico" - 2013 - ESI – Napoli
L. Salvini e G. Melis (a cura di) "Il processo tributario telematico: l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario" - 2013 - Bibliografica Giuridica Ciampi