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Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Decreto Legislativo 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

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Decreto Legislativo8 giugno 2001 n. 231

Decreto Legislativo 231/2001

Disciplina della responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,

a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Decreto Legislativo8 giugno 2001 n. 231

Decreto Legislativo 231/2001

Il D. Lgs. 231/01 è stato emanato per prevenire reati di tipo finanziario(corruzione, concussione, ecc.) che prevedono una componente volontaria (dolosa) per la loro realizzazione.

Il decreto è stato esteso ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 300 – Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Omicidio colposo - art. 589 C.P.● violazione commessa in aziende con rischi biologici, atmosfere

esplosive, cancerogeni mutageni, amianto, industrie a rischio rilevante, strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, cantieri di entità non inferiore a 200 uomini-giorno, fabbricazione deposito esplosivi, centrali termoelettriche e impianti nucleari:

⇒ Sanzione pecuniaria pari a 1000 quote

● negli altri casi:

⇒ Sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote

Se condanna, sanzioni interdittive da tre a dodici mesi

Art. 300 – Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Lesioni personali gravi o gravissime colpose

art. 590, terzo comma, C.P.

⇒ Sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote

⇒ Se condanna, sanzioni interdittive per una durata

non superiore a sei mesi

Art. 300 – Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

SANZIONI INTERDITTIVE

⇒ interdizione dall’esercizio dell’attività

⇒ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, …

⇒ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

⇒ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi

⇒ divieto di pubblicizzare beni o servizi

D.Lgs. n. 231/2001

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ENTI DESTINATARI ENTI ESCLUSIenti forniti dipersonalitàgiuridica

enti privi dipersonalitàgiuridica

enti pubblicinon

economici

enti che svolgono funzioni di rilievo

costituzionale

Imprese individuali

società di capitali

societàcooperative

associazioni riconosciute

fondazioni

enti pubblici economici

enti privati che esercitano un

servizio pubblico

società di persone

stato partiti politici

GEIE (gruppieuropei

interesse economico)

associazioni nonriconosciute

consorzi(che non siano informa di società di

capitali)

pubblicheamministrazioni

enti pubblici territoriali(regioni

province)

altri enti pubblici

non economici(ACI, C.R )

imprese

esercitate

in forma

individuale

anche se

impresa

familiare

sindacati

Camere del Parlamento

Corte Costituzionale

CSM

A CHI SI APPLICA

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

L’adozione ed attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione ha efficacia esimente della responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

� Rispetto standard tecnico-strutturali di legge (attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici – fisici – biologici)

� Valutazione dei rischi e predisposizione misure di prevenzione e protezione

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Attività di natura organizzativa (emergenze, primo

soccorso, gestione appalti, riunione periodiche di sicurezza, consultazioni RLS)

� Sorveglianza sanitaria

� Informazione e formazione lavoratori

� Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

� Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

CHI FA COSA COME QUANDO E CON CHI

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Il modello organizzativo deve prevedere:

� Idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività prima elencate

� Competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio

� Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative a prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

� In occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

Si deve prevedere un riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo:

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAILper un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/01/2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

SGSLSistema di Gestione della Salute e

Sicurezza sul Lavoro

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda

SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Stabilire una politica della sicurezza sul lavoro fissando obiettivi ed impegni generali

� Definire l’organigramma aziendale della sicurezza

� Identificare tutti i pericoli e valutare i rischi

SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Fissare obiettivi specifici appropriati

� Elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi, compiti e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse

SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Stabilire le modalità più appropriate in termini di pratiche e procedure operativeper gestire i programmi

� Sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati

� Attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni

SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Avviare opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio

� Effettuare un periodico riesame per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi, tenendo conto dell’impegno al miglioramento continuo

SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Tratto da Linee guida UNI-INAIL

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti:

� gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (dalla data di elaborazione delle specifiche indicazioni e comunque dal 1/8/2010)

� le lavoratrici in stato di gravidanza

� quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi

� quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Il DOCUMENTO di valutazione dei rischi deve avere DATA CERTA e contenere:

� Relazione sulla valutazione di tutti i rischi con specificati i criteri adottati.

La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al DL che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individualiadottati

� Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

� Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

� Indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio

� Individuazione delle mansioni che eventualmente espongano i lavoratori a rischi specifici

In caso di costituzione di nuova impresa, il DL ètenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:

� In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro

� In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione

� A seguito di infortuni significativi

� Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Nelle ipotesi precedenti il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali