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Decreto Legislativo8 giugno 2001 n. 231
Decreto Legislativo 231/2001
Disciplina della responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
Decreto Legislativo8 giugno 2001 n. 231
Decreto Legislativo 231/2001
Il D. Lgs. 231/01 è stato emanato per prevenire reati di tipo finanziario(corruzione, concussione, ecc.) che prevedono una componente volontaria (dolosa) per la loro realizzazione.
Il decreto è stato esteso ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 300 – Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
Omicidio colposo - art. 589 C.P.● violazione commessa in aziende con rischi biologici, atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, amianto, industrie a rischio rilevante, strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, cantieri di entità non inferiore a 200 uomini-giorno, fabbricazione deposito esplosivi, centrali termoelettriche e impianti nucleari:
⇒ Sanzione pecuniaria pari a 1000 quote
● negli altri casi:
⇒ Sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote
Se condanna, sanzioni interdittive da tre a dodici mesi
Art. 300 – Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
Lesioni personali gravi o gravissime colpose
art. 590, terzo comma, C.P.
⇒ Sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote
⇒ Se condanna, sanzioni interdittive per una durata
non superiore a sei mesi
Art. 300 – Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
SANZIONI INTERDITTIVE
⇒ interdizione dall’esercizio dell’attività
⇒ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, …
⇒ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
⇒ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi
⇒ divieto di pubblicizzare beni o servizi
D.Lgs. n. 231/2001
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ENTI DESTINATARI ENTI ESCLUSIenti forniti dipersonalitàgiuridica
enti privi dipersonalitàgiuridica
enti pubblicinon
economici
enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale
Imprese individuali
società di capitali
societàcooperative
associazioni riconosciute
fondazioni
enti pubblici economici
enti privati che esercitano un
servizio pubblico
società di persone
stato partiti politici
GEIE (gruppieuropei
interesse economico)
associazioni nonriconosciute
consorzi(che non siano informa di società di
capitali)
pubblicheamministrazioni
enti pubblici territoriali(regioni
province)
altri enti pubblici
non economici(ACI, C.R )
imprese
esercitate
in forma
individuale
anche se
impresa
familiare
sindacati
Camere del Parlamento
Corte Costituzionale
CSM
A CHI SI APPLICA
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
L’adozione ed attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione ha efficacia esimente della responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
Deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:
� Rispetto standard tecnico-strutturali di legge (attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici – fisici – biologici)
� Valutazione dei rischi e predisposizione misure di prevenzione e protezione
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Attività di natura organizzativa (emergenze, primo
soccorso, gestione appalti, riunione periodiche di sicurezza, consultazioni RLS)
� Sorveglianza sanitaria
� Informazione e formazione lavoratori
� Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
� Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
CHI FA COSA COME QUANDO E CON CHI
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
Il modello organizzativo deve prevedere:
� Idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività prima elencate
� Competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio
� Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative a prevenzione infortuni ed igiene del lavoro
� In occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico
Si deve prevedere un riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo:
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAILper un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/01/2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.
Art. 30 – Modelli di organizzazionee di gestione
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
SGSLSistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro
La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda
SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Stabilire una politica della sicurezza sul lavoro fissando obiettivi ed impegni generali
� Definire l’organigramma aziendale della sicurezza
� Identificare tutti i pericoli e valutare i rischi
SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Fissare obiettivi specifici appropriati
� Elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi, compiti e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse
SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Stabilire le modalità più appropriate in termini di pratiche e procedure operativeper gestire i programmi
� Sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati
� Attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni
SGSLDecreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Avviare opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio
� Effettuare un periodico riesame per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi, tenendo conto dell’impegno al miglioramento continuo
Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
Deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti:
� gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (dalla data di elaborazione delle specifiche indicazioni e comunque dal 1/8/2010)
� le lavoratrici in stato di gravidanza
� quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi
� quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
Il DOCUMENTO di valutazione dei rischi deve avere DATA CERTA e contenere:
� Relazione sulla valutazione di tutti i rischi con specificati i criteri adottati.
La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al DL che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individualiadottati
� Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
� Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (in vigore dal 16/05/09)
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
� Indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
� Individuazione delle mansioni che eventualmente espongano i lavoratori a rischi specifici
In caso di costituzione di nuova impresa, il DL ètenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività
Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:
� In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro
� In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
� A seguito di infortuni significativi
� Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità
Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
Nelle ipotesi precedenti il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali